L'articolo analizza la disciplina delle remunerazioni degli amministratori delle società quotate europee dettata dalla recente proposta di direttiva modificativa della Shareholder Rights Directive, soffermandosi, in particolare, sulle modalità di coinvolgimento dei soci e degli stakeholders nel relativo procedimento decisionale. Alla luce dell'analisi svolta, appare opportuna la previsione, contenuta nel testo della proposta di direttiva, di un'obbligatoria consultazione assembleare - a valenza anche meramente consultiva - avente ad oggetto la politica remunerativa e la successiva relazione annuale sui compensi, nell'ottica della prevenzione dell'endemico conflitto d'interessi che caratterizza la determinazione delle remunerazioni dei gestori. Tuttavia, sarebbe stata preferibile, da parte del legislatore europeo, l'imposizione di una delibera assembleare a carattere vincolante, ai fini di un più efficace coinvolgimento dei soci e di una più proficua armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. Poco incisivi, inoltre, si rivelano gli strumenti di tutela degli interessi dei soci di minoranza e degli altri stakeholders, rispetto ai quali la proposta di direttiva non prevede modalità d'intervento diretto nel procedimento decisionale inerente la politica remunerativa, né fissa standard valutativi atti a circoscrivere efficacemente la discrezionalità dell'organo gestorio e dei soci di maggioranza nell'assunzione delle relative decisioni.
The article analyses the rules concerning the compensation of directors of European listed companies in light of the recent proposal for a directive amending the so-called Shareholder Rights Directive (hereinafter the «Proposal»); in particular, the paper highlights the different forms of engagement of the shareholders and other stakeholders in the relevant decision-making process, according to the provisions of the Proposal. In light of the conducted analysis, the rule of a compulsory decision of the general meeting - also merely advisory - on the remuneration policy and the remuneration report appears profitable in order to reduce the directors' conflict of interests; however, the regulation of a binding decision by the general meeting would better ensure an effective engagement of the shareholders and achieve a more harmonised European law. Furthermore, the Proposal does not seem to make sufficient efforts either to ensure the involvement of minority shareholders and other stakeholders in the decision-making process regarding the remuneration or to limit the discretion of the directors and the majority shareholders in such decisions.
KEYWORDS: Shareholder Rights Directive – director remuneration – shareholder engagement – stakeholders’ interests
CONTENUTI CORRELATI: Direttiva Shareholder Rights - remunerazione degli amministratori - coinvolgimento degli azionisti - interessi degli stakeholders
1. Long termism, coinvolgimento degli azionisti e remunerazioni degli amministratori: gli obiettivi perseguiti dalla proposta di direttiva. - 2. L’armonizzazione a livello europeo del “say on pay”. - 3. Efficacia del say on pay europeo nella riduzione degli agency costs: l’allineamento tra gli interessi degli azionisti e la politica remunerativa. - 4. (Segue): le possibilità di recepimento del say on pay offerte agli Stati membri, con uno sguardo particolare all’Italia. - 5. La tutela degli azionisti di minoranza. - 6. Alcune sintetiche considerazioni in merito agli interessi degli stakeholders ed al loro coinvolgimento nella determinazione dei compensi degli amministratori. - NOTE
La recente proposta di direttiva - concernente la modifica delle precedenti direttive 2007/36/UE e 2013/34/UE[1] - si situa nel solco delle iniziative europee volte ad incoraggiare una prospettiva di long termism nella governance delle società per azioni di più rilevanti dimensioni[2]. Il presupposto da cui muove tale intervento normativo è quello secondo cui l'incoraggiamento dell'attivismo dei soci - ed in particolare di quelli razionalmente apatici, come gli investitori istituzionali[3] - sia necessario per proiettare le società nella logica del perseguimento di interessi di lungo periodo, nonché di sostenibilità dell'impresa e del mercato più in generale[4].
Si tratta di argomentazioni giudicate deboli da una significativa parte degli interpreti, che si è espressa in chiave critica sia rispetto alla logica - imperante nella politica europea - del long termism quale criterio discretivo tra una buona ed una cattiva governance, sia in relazione all'identificazione dell'attivismo dei soci quale strumento efficace nel perseguimento di tale obiettivo. Con riferimento a quest'ultimo profilo, in particolare, è stato fatto notare che gli azionisti in quanto tali non necessariamente sono da identificare nei portatori di logiche imprenditoriali di lungo periodo, imponendosi al riguardo una doverosa e preliminare distinzione tra differenti categorie tipologiche di soci[5], nonché "a monte" tra realtà societarie ad azionariato fortemente diffuso - le cd. public companies, prevalentemente di tradizione anglo-americana - ed altre caratterizzate da una forte concentrazione azionaria, secondo un modello tipicamente in uso nell'Europa continentale[6].
Più in generale, poi, è tutt'altro che certa l'individuazione di un problema di short termism nel mercato azionario europeo, così come la correlata affermazione secondo cui la logica di lungo periodo sia in sé un valore da perseguire sempre e comunque da parte delle più rilevanti realtà imprenditoriali[7].
Anche il tema della remunerazione degli amministratori è, quantomeno parzialmente, vittima delle criticità sinteticamente evidenziate: attraverso la previsione di un più intenso e diretto coinvolgimento degli azionisti nella politica remunerativa, le istituzioni europee perseguono il dichiarato fine di riallineare l'interesse sociale con quello degli amministratori (cd. agency problem)[8]; a ben vedere, peraltro, il say on pay riconosciuto in favore dei soci viene percepito anche come lo strumento per il perseguimento dell'obiettivo - forse meno esplicito, ma ugualmente sentito - di ridimensionamento dei compensi degli amministratori, nell'ottica di un loro allineamento non solo con le performance dell'impresa, ma altresì con la sostenibilità della stessa in un'ottica di lungo periodo[9].
Alla luce del testo attuale della proposta di direttiva, la soluzione offerta per il perseguimento delle citate finalità consisterebbe nell'obbligo a carico degli Stati membri d'introdurre, nella disciplina delle società quotate, la previsione di una manifestazione di volontà dei soci - nel testo più recente, anche a carattere non vincolante - avente ad oggetto la politica remunerativa della società con cadenza almeno triennale (o quinquennale, secondo quanto proposto dal Consiglio) [v. art. 9 a)]; nonché di un successivo pronunciamento assembleare - anch'esso non vincolante - concernente la relazione annuale dei compensi su base individuale, e, dunque, l'implementazione concreta della suddetta policy [art. 9 b)]. Sia la politica remunerativa, sia il report annuale sui compensi, peraltro, dovranno essere soggetti ad intense forme di disclosure, volte a garantire una corretta informazione per gli investitori ed il mercato[10].
Secondo quanto si avrà modo di argomentare nel prosieguo della trattazione, la soluzione offerta non appare del tutto convincente. Per quel che concerne, infatti, il dichiarato intento di riduzione degli agency problems, l'accrescimento delle prerogative riconosciute ai soci in materia retributiva sembra muoversi nella giusta direzione, pur correndo il rischio di raggiungere risultati poco incisivi nell'ipotesi in cui, come appare probabile, venisse confermata nel testo definitivo della direttiva la natura non vincolante della preventiva approvazione assembleare della politica remunerativa della società (v.infra§ 3). Avendo, invece, riguardo al tema di una sostenibile ed equa parametrazione del complessivo trattamento retributivo degli amministratori, anche nell'ottica di una più ampia tutela degli stakeholders, le previsioni della proposta di direttiva si mostrano largamente insufficienti, dettando dei criteri che sembrano suonare alla stregua di mere enunciazioni di principio, la cui corretta applicazione da parte degli amministratori appare essenzialmente rimessa al giudizio della maggioranza degli azionisti (più compiutamente, v. §§ 5 e 6).
Non è superfluo, in via assolutamente preliminare, dedicare alcune sintetiche riflessioni in merito all'opportunità di un intervento di armonizzazione delle modalità di determinazione dei compensi degli amministratori delle società quotate, tale per sua natura da determinare il coinvolgimento di significativi aspetti disciplinari attinenti alla corporate governance delle suddette realtà societarie.
In proposito, si ritiene di poter esprimere una valutazione complessivamente positiva dell'azione europea, pur nella consapevolezza di non trovarsi al cospetto di una delle più rilevanti priorità nell'ambito dei possibili interventi di armonizzazione del diritto societario[11]. Il tentativo d'introdurre un livello minimo di uniformità in relazione al say on pay ed alla trasparenza del processo di determinazione della politica remunerativa degli amministratori è, comunque, da ritenere auspicabile a fronte di un panorama europeo ancora piuttosto eterogeneo: secondo i dati resi noti dalla Commissione europea, solo tredici Stati membri attribuiscono un say on pay agli azionisti (peraltro talvolta relativo solo alla politica remunerativa, talaltra al report annuale o ad entrambi); e soltanto quindici Paesi dell'Ue prevedono meccanismi di disclosure sui compensi degli amministratori, nell'ambito dei quali appena undici Stati richiedono che siano pubblicizzati i dati disaggregati, cioè relativi alle retribuzioni dei singoli gestori[12].
Come chiarito dalla stessa Commissione, l'esistenza di significative differenze disciplinari su tali profili potrebbe rendere arduo il monitoraggio da parte di soci che investono a livello transfrontaliero, in particolare nel caso di investitori istituzionali e di asset managers[13]. L'esistenza di un quadro normativo armonizzato - relativo, tra l'altro, alle modalità ed ai contenuti oggetto di disclosure -, oltre ad incrementare l'affidabilità delle relative imprese nel mercato, avrebbe l'effetto di rendere più agevole l'interessamento dei soci, colmando le asimmetrie informative che sovente ne ostacolano l'attivismo[14].
È plausibile, peraltro, che, in assenza di tale armonizzazione, gli Stati membri siano disincentivati dal prevedere rigorose modalità di coinvolgimento degli azionisti, onde non subire lo svantaggio competitivo derivante da un presumibile abbassamento dei compensi degli amministratori esecutivi: in termini più concreti, i manager più capaci potrebbero essere indotti ad offrire i propri servizi professionali unicamente alle società aventi sede nei Paesi europei meno rigorosi nella disciplina delle remunerazioni, e ciò evidentemente potrebbe generare una corsa al ribasso nell'imposizione normativa di simili condizioni (race to the bottom)[15].
Peraltro, la scelta di perseguire i suddetti obiettivi di armonizzazione attraverso la strada della modifica alla Shareholder Rights Directivesembra condivisibile ratione materiae, anche se non è da escludere che possa aver negativamente condizionato il legislatore europeo con riferimento alla previsione di un adeguato interessamento degli stakeholders, nonché, presumibilmente, di una più efficace armonizzazione a livello contenutistico/strutturale delle politiche remunerative (v. oltre sub§§ 5 e 6)[16].
Sul fronte dell'armonizzazione, peraltro, la proposta di direttiva rischia di essere, quantomeno sotto il profilo della remunerazione degli amministratori, poco incisiva: al di là della scelta di confinare l'intervento sul piano della struttura e del contenuto dei cd. pacchetti remunerativi ad alcune disposizioni di scarso valore precettivo (v. §§ 5 e 6), è dal punto di vista procedimentale che l'uniformazione a livello europeo potrebbe risultare poco efficace, specialmente in considerazione del fatto che, sulla base delle scelte dei singoli Stati membri relativamente alla natura vincolante o meramente consultiva delsay on pay, il coinvolgimento degli azionisti potrebbe essere più o meno intenso. In sintesi, sono delineabili molteplici possibilità a fronte di un quadro normativo europeo che rischia di restare poco omogeneo anche a seguito dell'implementazione della direttiva (sul punto, v. § 4).
Secondo quanto si è già avuto modo di illustrare, la proposta di direttiva obbliga gli Stati membri ad incrementare il coinvolgimento dei soci nella determinazione delle remunerazioni degli amministratori di società quotate, attraverso la previsione di una duplice manifestazione di volontà assembleare avente ad oggetto rispettivamente la politica remunerativa, con cadenza quantomeno triennale (o quinquennale nella proposta del Consiglio), e la sua implementazione annuale.
La strada così intrapresa sembra condivisile nella misura in cui si propone di disinnescare quell'endemico conflitto di interessi che caratterizza la determinazione dei compensi degli amministratori esecutivi delle società per azioni: sulla base del presupposto (a nostro avviso discutibile) secondo cui la politica remunerativa - ed in particolar modo, la determinazione delle componenti retributive aggiuntive in favore dei gestori con poteri esecutivi - sia da annoverare tra gli atti di gestione, la suddetta competenza viene sovente attribuita allo stesso consiglio di amministrazione, all'interno del quale gli amministratori esecutivi esercitano certamente un ruolo dominante. In sintesi, seppure attraverso la mediazione dell'organo consiliare[17], si finisce con l'assistere ad una sostanziale auto-attribuzione da parte degli stessi amministratori dei propri compensi, che, nel caso specifico dei gestori esecutivi, non di rado concernono trattamenti retributivi di valore significativo in rapporto alla situazione economico-finanziaria della società interessata[18].
Secondo l'impostazione ritenuta preferibile, invece, il coinvolgimento assembleare in tale materia risulterebbe coerente con il complesso di competenze attribuite all'organo proprietario nell'assetto di corporate governance generalmente recepito dai differenti ordinamenti europei: eccezion fatta per i two tier systems(sui quali si avrà occasione di ritornare), infatti, sono i soci ad essere titolari dei poteri di nomina e revoca dei gestori, ai quali dovrebbe ragionevolmente fare da corollario anche la determinazione della relativa remunerazione, seppure tramite una delibera di approvazione dei piani retributivi predisposti dallo stesso consiglio di amministrazione[19]. Stando all'assetto di competenze auspicato, dunque, l'intervento assembleare in materia dovrebbe configurarsi alla stregua di una decisione a carattere vincolante, conferendo in tal modo ai soci un potere quantomeno condiviso con l'organo gestorio, che di tali remunerazioni è incaricato di predisporre e curare le linee direttrici e la concreta implementazione[20].
La proposta di direttiva, stando alla sua ultima versione, recepisce solo parzialmente tali osservazioni, demandando alla discrezionalità dei singoli Stati membri la scelta se attribuire natura vincolante o meramente consultiva al say on pay degli azionisti[21]. Tale soluzione, tuttavia, lascia insoddisfatti nella misura in cui non elimina il conflitto di interessi cui si è fatto cenno: è al riguardo evidente che un parere dei soci di natura non vincolante non potrebbe impedire l'approvazione e l'implementazione di una politica remunerativa unilateralmente determinata dall'organo amministrativo, né rendere inefficaci e ripetibili i pagamenti effettuati in attuazione della medesima[22].
È vero che il dissenso assembleare, anche se privo di carattere vincolante, può rivelarsi idoneo ad innescare virtuose forme di dialogo con l'organo amministrativo, tali da comportare, qualora necessario, una rimodulazione della politica retributiva e/o una riduzione dei compensi. Tuttavia, i dati statistici non sembrano supportare univocamente una significativa efficacia del say on pay meramente consultivo, mentre è evidente, come, da un punto di vista squisitamente giuridico, un simile strumento costituisca un'arma "spuntata" [23].
A sostegno di tali conclusioni, si consideri il fatto che uno dei primi Paesi europei ad avere introdotto il say on pay (la Gran Bretagna) ha di recente optato per una modifica della relativa disciplina, trasformando il voto sulla politica remunerativa - originariamente avente natura solo consultiva - in vincolante[24]. Quantomeno sotto tale profilo, dunque, l'esempio del Regno Unito - la cui normativa ha indubbiamente influenzato la disciplina europea (e americana) - non è stato seguito dagli organi legislativi europei: più precisamente, la proposta di direttiva originariamente avanzata dalla Commissione europea era rimasta piuttosto fedele alla disciplina inglese, prevedendo la vincolatività del voto ex ante e la possibilità di articolare come consultivo quello ex post relativo alla relazione annuale sui compensi[25]. A seguito dell'intervento del Consiglio e del Parlamento europeo, invece, appare destinata a prevalere la differente soluzione inerente il voto meramente consultivo.
Dall'analisi dei lavori preparatori, tale ultima determinazione sembrerebbe dipendere dall'asserita necessità di tener conto dei differenti modelli di amministrazione e controllo attualmente vigenti in Europa e dei conseguenti equilibri di potere tra i relativi organi sociali[26]. In questa prospettiva, se non ci si inganna, uno dei principali ostacoli alla previsione di un say on pay vincolante sarebbe costituito dai sistemi dualistici, rispetto ai quali esso finirebbe con il determinare uno sbilanciamento di potere a favore dell'assemblea, non coerente con le caratteristiche tipologiche del modello. Una simile criticità, tuttavia, avrebbe potuto essere agevolmente superata prevedendo soluzioni differenziate con riferimento ai differenti modelli di governance ed alle diverse esigenze ad essi sottese: più in particolare, è da ritenere coerente con il sistema dualistico la piena competenza assembleare in ordine alle remunerazioni dei consiglieri di sorveglianza (rispetto alle quali, peraltro, si sono posti problemi non dissimili da quelli che, nel sistema tradizionale, concernono il compenso degli amministratori esecutivi)[27]; mentre, la determinazione della politica remunerativa dei consiglieri di gestione sarebbe dovuta restare ad esclusivo appannaggio del consiglio di sorveglianza (e del comitato sulle remunerazioni costituito al suo interno), potendo, tutt'al più, essere sottoposta ad un parere non vincolante dell'assemblea[28].
In conclusione, dunque, l'esistenza di differenti modelli di governance non appare di per sé idonea a giustificare l'introduzione generalizzata di un say on pay a carattere meramente consultivo, secondo la scelta che sembrerebbe al momento prevalere in sede europea. Peraltro, così come risultante dagli emendamenti del Parlamento europeo, il testo dell'art. 9 a) sembra presentare alcuni difetti di coordinamento: i paragrafi dedicati a stabilire quale policy si applichi nell'ipotesi di deliberazione assembleare negativa - sebbene letteralmente riferibili anche alle ipotesi di voto meramente consultivo - finiscono, infatti, con l'assumere rilievo soltanto nel caso di say on pay vincolante; è evidente, del resto, che qualora il dissenso dei soci non infici la validità e l'efficacia della decisione consiliare, un problema di risoluzione dell'impasse endo-societaria nemmeno si ponga. Così come poco coerente appare l'ultimo paragrafo della citata norma, nella misura in cui continua a subordinare la pubblicazione della politica remunerativa sul sito della società alla preventiva approvazione assembleare (par. 4)[29].
Allo stato dell'attuale testo della proposta di direttiva, dunque, agli Stati membri si prospettano molteplici opzioni, così sinteticamente riassumibili:
i) imposizione di un voto vincolante ex ante(i.e., sulla politica remunerativa) ed ex post(i.e., avente ad oggetto la relazione sulle retribuzioni);
ii) imposizione di un voto vincolante ex antee meramente consultivo ex post;
iii) imposizione di un voto consultivo ex antee vincolante ex post;
iv) previsione di un voto meramente consultivo ex ante ed ex post;
v) rimessione delle relative decisioni all'autonomia statutaria delle singole società.
La prima soluzione è quella in astratto più incisiva nell'ottica di un effettivo coinvolgimento dei soci, in quanto rappresenta l'unica certamente in grado di rendere inefficaci - e, ove necessario, ripetibili - gli eventuali pagamenti effettuati o promessi sulla base di una politica remunerativa precedentemente non approvata (o non sottoposta all'approvazione) e/o di una relazione annuale sulle retribuzioni rispetto alla quale i soci abbiano espresso parere negativo[30]. È evidente, peraltro, come, al fine di un corretto funzionamento dell'approvazione assembleare, sia indispensabile la previsione di un'informazione completa e chiara, che consenta ai soci di superare le tradizionali asimmetrie informative caratterizzanti la loro posizione rispetto a quella degli amministratori [v. art. 9 a).2][31].
La seconda ipotesi - corrispondente a quella di recente entrata in vigore in Gran Bretagna - rappresenta una soluzione sufficientemente equilibrata ed efficacemente percorribile, nella misura in cui non imbriglia eccessivamente la concreta operatività del consiglio di amministrazione, consentendo allo stesso d'implementare più liberamente la politica remunerativa, ma al contempo obbliga quest'ultimo ad attenersi ai principi della policy retributiva precedentemente approvata dall'assemblea [art. 9 a).1], e ad esplicitare, qualora i soci abbiano espresso il proprio parere negativo circa la relazione sulle retribuzioni, come si sia tenuto conto di tale eventuale dissenso nella redazione della relazione successiva [art. 9 b). 3][32]. Vero è che tale soluzione non impedisce concretamente il pagamento dei compensi individuali, nonostante l'eventuale voto contrario dei soci avente ad oggetto il report annuale sulle remunerazioni, ma non è da trascurare il fatto che la stessa proposta di direttiva impone agli amministratori di attenersi, nell'esecuzione dei pagamenti, a quanto previsto dalla policy remunerativa (precedentemente sottoposta ad approvazione assembleare vincolante): questo dato testuale, se debitamente valorizzato, potrebbe peraltro condurre ad affermare l'inefficacia degli eventuali corrispettivi erogati in modo non conforme alla policy approvata, con la conseguenza di affiancare al (poco efficace) strumento risarcitorio nei confronti degli amministratori, una ben più pregnante tutela reale[33].
La terza ipotesi, per quanto astrattamente ipotizzabile, si mostra poco coerente e, dunque, in concreto poco proficua: i soci potrebbero soltanto esprimere un parere non vincolante sulla policy - tale da non condizionare l'operato degli amministratori - per poi paralizzare e rendere inefficace il pagamento dei compensi ex post. L'assetto sembra, dunque, nel suo complesso scarsamente efficiente e non risulta che altri ordinamenti giuridici ne prevedano di analoghi.
Infine, le soluzioni che optino per un coinvolgimento meramente consultivo dei soci sulla policy remunerativa e sul successivo reportannuale - in via normativa o lasciando alle società la relativa scelta statutaria - si rivelano, come già analizzato, poco efficaci nella misura in cui non impediscono concretamente la predisposizione e la successiva implementazione di una politica remunerativa rispetto alla quale gli azionisti abbiano espresso il loro dissenso, con la conseguenza di lasciare a disposizione degli stessi unicamente lo strumento della revoca degli amministratori e/o dell'azione risarcitoria nei confronti di questi ultimi. In tali casi è, dunque, auspicabile che l'obbligatorietà e la vincolatività del voto assembleare - quantomeno di quello ex anteriferito alla policy remunerativa - siano previste quali best practices dai codici di condotta, così come è opportuno che i suddetti codici prevedano l'introduzione statutaria di clausole di clawback, tali da consentire la ripetizione delle somme corrisposte a titolo remunerativo agli amministratori (o di parte di esse), a fronte del verificarsi di particolari eventi.
Concludendo con un rapido sguardo alla situazione italiana, sembra di poter affermare che la disciplina attualmente in vigore per le società quotate sia già abbastanza coerente con le previsioni della proposta di direttiva. L'attuale art. 123-ter t.u.f.[34] prevede, infatti, la sottoposizione all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio - che si esprime in funzione meramente consultiva[35] - della prima parte della relazione sulla remunerazione: quest'ultima, come è noto, è costituita da un documento articolato in due distinte sezioni, rispettivamente dedicate all'illustrazione della politica remunerativa e all'indicazione dei compensi individuali dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei direttori generali (nonché - in forma aggregata - dei manager con responsabilità strategiche)[36]. Benché, poi, in linea di principio il parere espresso dai soci non assuma carattere vincolante, l'assemblea potrebbe pur sempre stabilire un tetto massimo ai compensi degli amministratori - inclusivo anche della componente aggiuntiva in favore di quelli esecutivi - ai sensi dell'art. 2389 c.c., ed è obbligatoriamente chiamata a pronunciarsi, con efficacia vincolante, sui piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (art. 114-bis t.u.f.)[37].
La disciplina italiana si presenta sufficientemente rigorosa alla luce del complessivo panorama europeo: dal punto di vista soggettivo, peraltro, la relazione sulla remunerazione, così come disciplinata dal nostro ordinamento, sembra avere un ambito applicativo più esteso rispetto a quanto previsto dall'attuale testo della proposta di direttiva; ed anche sotto l'aspetto cronologico, la disciplina nazionale impone una deliberazione assembleare sullapolicyremunerativa a cadenza annuale (e non triennale). Ai fini dell'implementazione dell'attuale testo della proposta di direttiva, dunque, sembrerebbe sufficiente estendere l'ambito d'interessamento dell'assemblea alla seconda sezione della relazione sulla remunerazione (sostanzialmente corrispondente al"remuneration report"previsto dal legislatore europeo).
Ciò non di meno, le superiori argomentazioni conducono ad auspicare un intervento del nostro legislatore che, cogliendo l'occasione del recepimento della direttiva, attribuisca carattere vincolante alla deliberazione assembleare di approvazione della policy[38], grazie alla quale sia ipotizzabile il ricorso a forme di tutela più efficaci di quelle attualmente a disposizione dei soci[39].
A prescindere dalla natura vincolante o meno della decisione dei soci relativa alla politica dei compensi ed alla sua concreta implementazione, è stato evidenziato come - soprattutto a fronte di realtà societarie fortemente concentrate e caratterizzate dalla presenza di una stabile maggioranza - il coinvolgimento assembleare non rappresenti un efficace strumento di tutela della minoranza, a fronte del potenziale e probabile allineamento degli azionisti di controllo con i boardsdagli stessi nominati: lo stretto legame esistente tra i soci di maggioranza e gli amministratori - in taluni casi reso evidente dalla presenza in consiglio degli stessi soci di controllo - rende verosimile tale circostanza, a scapito della minoranza assembleare e dell'eventuale voto negativo dalla stessa espresso[40].
Tale assunto sembrerebbe confermato dall'analisi della prassi societaria dei Paesi che già prevedono forme obbligatorie di say on pay: soffermando la nostra attenzione sull'Italia, in particolare, gli ultimi dati statistici relativi alle società quotate dimostrano che più del 90% delle deliberazioni assembleari concernenti la politica remunerativa degli amministratori ha ricevuto il placet dell'assemblea; disaggregando il dato, tuttavia, emerge un crescente dissenso espresso dalle minoranze, i cui voti isolatamente considerati in taluni casi avrebbero determinato la "bocciatura" della policy retributiva degli organi gestori[41]. E la situazione non è troppo differente anche in realtà socio-economiche caratterizzate da una più consistente presenza di public companies (UK; USA).[42]
Sotto tale profilo, pertanto, la proposta di direttiva sembra muoversi nella giusta direzione nel tentativo d'incrementare l'attivismo degli investitori istituzionali e degli asset managers, pur nella consapevolezza che difficilmente un più intenso coinvolgimento di tali soggetti sarà in grado d'influenzare le determinazioni assembleari nelle società con una forte e stabile presenza di soci di controllo[43].
Strumenti di tutela delle minoranze assembleari più efficaci - sui quali, al contrario, la proposta di direttiva non si pronuncia - potrebbero essere rappresentati da un innalzamento dei quorum assembleari per talune deliberazioni inerenti i compensi dei gestori[44], oppure - secondo quanto ipotizzato da alcuni commentatori - dalla sottoposizione di tali decisioni ad un meccanismo di whitewash, sulla falsariga di quanto previsto dalla regolamentazione italiana relativa alle operazioni con parti correlate[45]. Si tratta evidentemente di soluzioni più coerenti con l'auspicata natura vincolante della deliberazione assembleare di approvazione della policy sulle remunerazioni, che non con la valenza meramente consultiva che l'attuale testo della proposta di direttiva sembra intenzionata a recepire quale livello di armonizzazione minima. L'assenza di previsioni normative a livello europeo, comunque, non esclude che simili istituti possano essere introdotti dalla legislazione dei Paesi membri o che possano essere statutariamente previsti dalle singole società interessate, magari in ragione dell'adesione a Codici di autoregolamentazione che li abbiano elevati a best practices.
Infine, potrebbero rappresentare indirette forme di tutela degli interessi della minoranza anche il potenziamento del ruolo svolto, in seno al consiglio di amministrazione, dal comitato sulle remunerazioni, nonché l'individuazione di ben specifici criteri cui parametrare i compensi degli amministratori esecutivi, soprattutto per quel che concerne la parte variabile del pacchetto retributivo. Sotto entrambi i profili la proposta di direttiva si mostra piuttosto "timida". Quanto al comitato sulle remunerazioni, ne afferma, in via solo incidentale, il coinvolgimento, ma non ne impone la costituzione nelle società quotate, né tantomeno ne fissa i criteri di composizione[46]. Si tratta, dunque, di una materia che è attualmente disciplinata in prevalenza attraverso meccanismi di soft law, secondo una logica di comply or explain[47].
Anche per quel che concerne l'enunciazione di criteri oggettivi ed attendibili cui parametrare i compensi degli amministratori, la proposta di direttiva non appare pienamente soddisfacente: tali finalità, infatti, vengono principalmente perseguite tramite il controllo preventivo e successivo dell'assemblea sulla politica retributiva e sulla sua concreta implementazione[48]. In altri termini, il documento in esame sembra concentrarsi prevalentemente sull'aspetto procedimentale relativo al coinvolgimento degli azionisti nel processo decisionale concernente i compensi, piuttosto che sul contenuto di tale policy e sull'auspicato allineamento della politica remunerativa ai valori della sostenibilità d'impresa, a differenza di quanto avvenuto in altri provvedimenti legislativi europei (si pensi, ad es., alla precedente Dir. 2013/36/UE, cd. CRD IV)[49].
Non manca, a ben vedere, l'enunciazione di principi generali cui la policy dovrebbe attenersi, fra i quali, in particolare, la chiara indicazione dei criteri di determinazione della parte fissa e variabile della remunerazione (ed il rapporto tra le stesse), le misure volte ad evitare i conflitti di interesse, la parametrazione a criteri finanziari e non per la parte variabile di retribuzione, i metodi di misurazione dei risultati, etc. Tuttavia, si tratta di criteri che, nella loro eccessiva genericità e flessibilità, rischiano di restare privi di carattere realmente precettivo, laddove, invece, sarebbe stata auspicabile l'introduzione di più rigorose previsioni circa la quantificazione dei periodi di vesting e/o i tempi di differimento della remunerazione variabile, la previsione di limiti massimi alla retribuzione (eventualmente anche per relationem), l'inserimento di maluso di clausole di clawback, il divieto di corrispondere a titolo remunerativo alcune categorie di strumenti finanziari, nonché, e soprattutto, limiti stringenti in materia di trattamenti di fine rapporto[50]. Simili indicazioni, con tutta evidenza, avrebbero potuto costituire efficaci "paletti" alla discrezionalità di amministratori e soci, sul presupposto della doverosità del perseguimento di un interesse sociale che non si identifichi con la mera volontà della maggioranza assembleare (sul punto v. anche infra, § 6)[51].
Sotto tale profilo, è da valutare positivamente la delega agli Stati membri - prevista a seguito di un emendamento del Parlamento europeo - relativa all'emanazione di discipline nazionali in grado di evitare che i criteri finanziari basati sul valore delle azioni e degli strumenti remunerativi di tipo azionario prendano il sopravvento nell'ambito della determinazione della componente variabile della retribuzione [9 a).3]. È evidente, però, che, in assenza di criteri più stringenti, i Paesi europei potrebbero adottare discipline molto diverse le une dalle altre - anche in considerazione della possibilità, attualmente consentita dal testo normativo, di prevedere motivate eccezioni - a scapito dell'uniformità che la direttiva vorrebbe raggiungere[52].
Pur con i limiti evidenziati nei precedenti paragrafi, la proposta di direttiva si mostra coerente con il dichiarato obiettivo d'individuare soluzioni efficienti per l'allineamento degli interessi di soci e gestori, contribuendo ad una riduzione degli agency costs. In sintesi, gli strumenti proposti appaiono tutto sommato compatibili con le finalità indicate, seppure non sempre del tutto efficaci (v. §§ 3-5).
È, invece, sotto l'aspetto della tutela degli interessi degli stakeholders a vario titolo coinvolti che il testo normativo, nella versione da ultimo proposta dal Parlamento europeo, mostra alcune rilevanti incoerenze. Pur non abbandonando una prospettiva prevalentemente contrattualistica della s.p.a. - evidenziata proprio dall'asserita necessità di un maggiore e più intenso coinvolgimento dei soci -, il testo parlamentare non ignora il problema della protezione degli stakeholders, quantomeno nelle sue enunciazioni di principio[53]. Il concetto stesso di sostenibilità - più volte ribadito - sembra spingersi oltre la concezione di una mera sopravvivenza dell'impresa nel lungo periodo, riecheggiando valori strettamente legati all'economia sociale di mercato ed alla creazione di una società sostenibile in termini di innovazione, lavoro, ambiente, salute, etc.[54]
Di tali considerazioni sembra essersi fatto portavoce il Parlamento europeo, all'intervento del quale si devono le enunciazioni relative agli interessi dei lavoratori, nonché più in generale degli stakeholders e della società civile[55].
Tuttavia, è nella concreta regolamentazione di tali profili che emergono i più rilevanti motivi d'insoddisfazione, dal momento che l'auspicata sostenibilità dell'impresa nel lungo periodo sembra essere demandata unicamente all'incremento dell'attivismo dei soci (say on pay), mentre nessun interessamento, neppure in via meramente consultiva, è previsto per le varie categorie di stakeholders, ivi incluse quelle potenzialmente più incise dall'ammontare dei compensi dei gestori (i.e., creditori e lavoratori subordinati)[56]. Le pur apprezzabili enunciazioni dei considerando, cioè, non si traducono in alcun potere di azione e/o reazione in favore dei soggetti interessati, neppure nelle più blande forme della consultazione[57].
Ciò non toglie, comunque, che un coinvolgimento diretto degli stakeholders nel processo decisionale inerente le remunerazioni dei gestori possa essere implementato su base volontaria da parte degli Stati membri o delle singole realtà societarie, nella duplice prospettiva di un interessamento "a latere" e specifico tramite forme più o meno cogenti di consultazione aventi ad oggetto la politica retributiva[58], oppure attraverso tipici strumenti di diritto societario di più generale applicazione, quali l'adozione di modelli di governance che prevedano forme di cogestione[59], l'incentivazione dell'azionariato dei dipendenti, la rappresentanza nell'organo amministrativo e/o di controllo di determinate categorie di portatori di interessi, etc.[60].
In alternativa all'attribuzione di poteri diretti d'intervento in favore dei differentistakeholders nel processo decisionale inerente le politiche retributive e la relativa implementazione, il legislatore europeo avrebbe potuto prevedere l'obbligatoria correlazione del compenso degli amministratori al raggiungimento - o quantomeno al perseguimento - di obiettivi legati a temi sociali e/o la parametrazione delle suddette remunerazioni a variabili non meramente legate all'andamento economico-finanziario dell'impresa. In proposito, si noti che il testo inizialmente proposto dalla Commissione prevedeva che lapolicysulle remunerazioni indicasse altresì «the ratio between the average remuneration of directors and the average remuneration of full time employees of the company other than directors and why this ratio is considered appropriate»[art. 9 a), vecchio testo]. Una simile indicazione - la cui funzione era da ravvisare proprio nell'opportunità di stabilire soglie di remunerazione dei gestori coerenti (o, comunque, non troppo distanti) con la retribuzione media dei lavoratori subordinati - è stata poi eliminata dal Parlamento europeo, in linea con le indicazioni provenienti dal Consiglio; così che l'unica ipotesi d'indiretto interessamento dei dipendenti delle società è attualmente rappresentata dalla necessità che lapolicy remunerativa tenga conto delle loro condizioni lavorative e retributive [art. 9 a).3] e che la relazione sulle retribuzioni si limiti ad indicare ex post il rapporto tra l'incremento medio delle remunerazioni dei lavoratori e quello dei compensi dei gestori [art. 9 b).1, lett b)]. È venuta meno, dunque, la necessaria preventiva indicazione del rapporto tra la media delle retribuzioni da lavoro subordinato e quella dei compensi degli amministratori, così come la necessaria giustificazione della ragionevolezza di tale rapporto. Nessun'altro riferimento ad interessi di particolari categorie di soggetti esterni alla società è presente nell'articolato della proposta di direttiva, nonostante le enunciazioni del Parlamento europeo contenute nelle sue disposizioni introduttive (v., in particolare, il Cons. 15).
In linea più generale, dunque, alla luce del testo attuale della proposta di direttiva - e nonostante le sue enunciazioni preliminari - non sembra ravvisabile alcun principio che possa concretamente imporre agli amministratori, investiti del compito di predisporre la politica remunerativa, ed all'assemblea, chiamata ad esprimersi su tale policy, il perseguimento degli interessi degli stakeholders nella determinazione dei compensi degli amministratori[61]: in altri termini, sembra di poter affermare non soltanto che gli amministratori non sono obbligati a progettare la politica remunerativa tenendo in considerazione gli stakeholders, ma altresì che i soci possano legittimamente dissentire rispetto ad una policy che ritengano svantaggiosa per i loro interessi a causa dell'adozione di misure a favore di soggetti terzi, eventualmente assumendo i relativi provvedimenti (ad es., manifestazione assembleare di dissenso, nonché - sempre che ne ricorrano i presupposti - revoca degli amministratori e/o azione di responsabilità nei loro confronti)[62].
Da quest'ultimo punto di vista, in particolare, non si può fare a meno di notare come - in assenza di un'esplicita opzione del legislatore circa l'eventuale conflitto tra gli interessi dei soci e quelli degli stakeholders- la soluzione interpretativa preferibile sia quella più conservativa, alla luce della quale la determinazione di una politica retributiva che possa essere considerata vantaggiosa per gli stakeholdersè da ritenere legittima da parte degli amministratori solo nella misura in cui non pregiudichi lo shareholder value, seppure da interpretare in un'ottica di lungo periodo. Ma, nel sostanziale silenzio legislativo, tale pur auspicabile contemperamento dei contrapposti interessi viene interamente demandato alla discrezionalità degli amministratori e dell'assemblea.
In quest'ottica, non è trascurabile la considerazione secondo cui l'introduzione di strumenti volti a tutelare in modo esplicito interessi esorbitanti il cd. shareholder value avrebbe presumibilmente richiesto l'adozione di delicate e complesse scelte di politica legislativa, nonché a monte una ben definita valutazione in merito alla stessa nozione di interesse sociale[63]. Ed è verosimile, peraltro, che il testo di modifica della Shareholder Rights Directive non sia stato considerato come la sede più adatta per l'adozione di simili opzioni normative.
Tuttavia, nella più ristretta prospettiva della determinazione dei compensi dei gestori, è ragionevole ritenere che gli interessi degli stakeholders- quantomeno di quelli più direttamente coinvolti nelle politiche remunerative (i.e., creditori e lavoratori) - finiscano sostanzialmente con l'essere riconducibili alla fissazione di compensi ragionevoli ed in linea con gli obiettivi di lungo periodo dell'attività d'impresa, ovvero con quelle finalità che la proposta di direttiva sembra pacificamente ascrivere alla stessa nozione di interesse sociale.
Da questo punto di vista, dunque, le critiche che possono essere mosse all'attuale testo normativo riecheggiano in linea generale quanto già detto con riferimento al problema della tutela delle minoranze: i parametri qualitativo-quantitativi cui ancorare la politica di determinazione delle remunerazioni appaiono eccessivamente blandi e flessibili, tali da assolvere prevalentemente ad un ruolo informativo nei confronti dei soci piuttosto che ad una funzione d'indirizzo per il consiglio di amministrazione (v.supra§ 5)
Al contrario, la fissazione legislativa di criteri più stringenti cui parametrare i compensi dei gestori avrebbe avuto l'effetto di costringere amministratori e soci di maggioranza ad adottare politiche più virtuose nella determinazione delle remunerazioni, così contribuendo a tutelare - seppure indirettamente - i soci di minoranza e gli altri stakeholdersin una prospettiva di efficienza dell'impresa nel lungo periodo[64].
In chiave fortemente critica sul punto, v. A. Johnston, P. Morrow, F. Bold (nt. 5).