Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
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Tra aspirazioni, difficoltà tecniche e realtà: la proposta di direttiva dell'Unione europea sulla digitalizzazione del diritto societario (di Corrado Malberti)


Quest'articolo esamina la proposta di direttiva sulla digitalizzazione del diritto societario presentata dalla Commissione europea il 25 aprile 2018. Dopo un breve esame della storia recente delle iniziative dell'Unione europea in materia di digitalizzazione del diritto societario, il lavoro analizza gli aspetti più rilevanti della proposta della Commissione, vale a dire, la registrazione online delle società di capitali, le regole sulla pubblicità degli atti e delle informazioni sociali, la disciplina delle succursali e, infine, le previsioni sui disqualified directors. Viene quindi esaminato lo stato attuale dei lavori preparatori di questa iniziativa e si rileva che molte delle proposte presentate toccano aspetti chiave del diritto societario europeo, la cui revisione avrebbe forse richiesto un dibattito più ampio e meditato.

The proposal for a directive of the European Union on the digitalisation of company law amidst aspirations, technical challenges, and reality

This article examines the proposal for a directive on the digitalisation of company law presented by the European Commission on April 25, 2018. After a short review of the recent history of the initiatives of the European Union in the domain of the digitalisation of company law, the author analyses the most relevant aspects of the Commission's proposal-that are the online registration of limited liability companies, the rules on the disclosure of documents and particulars, the provisions on branches, and those on disqualified directors. Then this article examines the current state of advancement of the preparatory works of this initiative, highlighting that the proposal has important implications for some key principles of European company law, whose revision, perhaps, would have required a broader debate.

KEYWORDS: Incorporation - European company law - digitalisation - branches - disclosure of documents and particulars - disqualified directors

Sommario/Summary:

1. Introduzione - 2. La digitalizzazione del diritto societario nel dibattito europeo: il libro verde sull’interconnessione dei registri delle imprese - 3. (Segue): La direttiva sull’interconnessione dei registri delle imprese - 4. (Segue): la proposta di direttiva sulla Societas Unius Personae - 5. La proposta della Commissione sulla digitalizzazione del diritto societario: i principi generali - 6. (Segue): la c.d. registrazione online delle società di capitali - 7. (Segue): la pubblicità degli atti e delle informazioni sociali - 8. (Segue): le regole applicabili alle succursali. - 9. (Segue): la disciplina dei disqualified directors - 10. Le difficoltà tecniche e giuridiche legate alla registrazione online - 11. I rischi legati alla comunicazione diretta delle informazioni tra i registri delle imprese - 12. L'opponibilità delle informazioni contenute nei registri delle imprese - 13. Le regole sui disqualified directors alla luce dei principi di diritto internazionale privato in tema di capacità - 14. L'evoluzione del dibattito sulla proposta della Commissione nel suo iter di approvazione - NOTE


1. Introduzione

Il 25 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato due proposte di direttiva (c.d.Company law package) portanti modifica della dir. 2017/1132/UE. La prima di queste iniziative riguarda l'utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, mentre la seconda riguarda la mobilità transfrontaliera delle società. Il Company law packageha visto la luce all'esito di un lungo confronto con esperti, Stati membri e gruppi di interesse. Questa lunga fase preparatoria si è resa necessaria viste le difficoltà che precedenti iniziative della Commissione avevano incontrato nel loro iterdi approvazione. Per quanto riguarda la digitalizzazione del diritto societario, si devono segnalare in particolare il ridimensionamento di cui è stata oggetto la proposta di direttiva sull'interconnessione dei registri delle imprese[1] e l'ormai ritirata proposta di direttiva sulla c.d. Societas Unius Personae [2]. Anche in relazione al tema della mobilità transfrontaliera il Company law packageè il frutto di meditate riflessioni su temi che da diversi anni - se non da decenni - sono nell'agenda del legislatore europeo. Tra questi, si segnalano in particolare quello dei principi di diritto internazionale privato applicabili alle società e quello del trasferimento transfrontaliero della sede sociale, che, nella proposta della Commissione, viene esaminato nella prospettiva della realizzazione di c.d. trasformazioni transfrontaliere. Proprio su quest'ultimo tema è importante segnalare che, a pochi mesi dalla finalizzazione dei lavori della Commissione, è intervenuta un'importante sentenza della Corte di giustizia[3], che sembra aver rimesso in discussione alcune scelte operate nel corso dei lavori preparatori. Più recenti, invece, sono le discussioni sull'opportunità di armonizzare le regole sulle scissioni transfrontaliere e sulla revisione del quadro normativo armonizzato applicabile alle fusioni transfrontaliere[4]. Questi lunghi lavori preparatori hanno portato la DG Giustizia a riconsiderare le aree di intervento inizialmente immaginate. Infatti, stando a quanto emerge dai documenti messi a disposizione dalla Commissione, il Company law packageavrebbe dovuto riguardare tre diverse materie, vale a dire (a) la mobilità transfrontaliera (nella forma di fusioni, scissioni e trasformazioni transfrontaliere), (b) la digitalizzazione del diritto societario e (c) [...]


2. La digitalizzazione del diritto societario nel dibattito europeo: il libro verde sull’interconnessione dei registri delle imprese

Il tema della digitalizzazione del diritto societario non è certamente nuovo nell'Unione europea. Già nel 2003 la dir. 2003/58/CE aveva innovato in modo sostanziale le modalità di conservazione e pubblicazione delle informazioni disponibili nei registri delle imprese, prevedendo il ricorso a strumenti elettronici. Tuttavia, più recentemente, la discussione a livello europeo si è concentrata prevalentemente su due diverse questioni, apparentemente distanti, ma in realtà tra loro strettamente collegate, ovvero, da un lato, l'interconnessione dei registri delle imprese e, dall'altro, la costituzione online delle società di capitali. In relazione al primo di questi temi è opportuno ricordare che già da lungo tempo esiste un collegamento tra i registri delle imprese degli Stati membri attraverso il c.d. Registro delle imprese europeo (EBR)[7], un progetto su base volontaria avviato con il sostegno della Commissione e al quale hanno contribuito la maggioranza dei registri delle imprese degli Stati membri[9], anch'esso patrocinato dalla Commissione, che vedeva coinvolti alcuni dei partecipanti al progetto EBR e che si proponeva di sviluppare un sistema di interoperabilità e una piattaforma informatica comune per consentire una migliore interazione tra i registri delle imprese. In questo contesto, nel 2009, la Commissione pubblicava quindi un libro verde sull'interconnessione dei registri delle imprese[10], in cui si discutevano le possibili strategie per migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni societarie nell'Unione europea nell'ottica di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i registri delle imprese. In questo documento la Commissione dichiarava di voler creare una «rete dei registri delle imprese», per consentire un accesso più facile alle informazioni a livello transfrontaliero e migliorare quindi anche la trasparenza del mercato interno. In particolare, si sottolineava il fatto che la creazione di un unico punto di accesso alle informazioni societarie a livello paneuropeo avrebbe permesso alle società di risparmiare tempo e risorse. Un secondo obiettivo che la Commissione si proponeva di raggiungere nel libro verde era poi quello di rafforzare la cooperazione tra i registri delle imprese nelle c.d. «procedure transfrontaliere». Più precisamente, questa cooperazione doveva riguardare le operazioni societarie [...]


3. (Segue): La direttiva sull’interconnessione dei registri delle imprese

All'esito di questi lavori preparatori, nel febbraio 2011 veniva quindi pubblicata la proposta di direttiva sull'interconnessione dei registri delle imprese[14] che, nella sua versione iniziale, si poneva diversi obiettivi. La proposta mirava a modificare la direttiva 89/666/CEE sulle succursali, la direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere, e la direttiva 2009/101/CE, ovvero la prima direttiva. Più precisamente la Commissione, tra l'altro, intendeva (a) garantire lo scambio d'informazioni tra i registri delle società e quelli delle succursali, (b) consentire le notifiche tra i registri nel contesto delle fusioni transfrontaliere, (c) garantire un rapido aggiornamento dei dati pubblicati nei registri, (d) assicurare l'accesso transfrontaliero a un numero minimo di informazioni sulle società e, infine, (e) richiedere agli Stati membri di mettere a disposizione le informazioni dei registri su un'unica piattaforma elettronica europea, per consentire l'effettuazione di ricerche in tutti i registri dell'Unione. Quest'ambiziosa proposta veniva quindi approvata con sostanziali modifiche nel 2012, diventando la dir. 2012/17/UE[15]. Tuttavia, soltanto per quanto riguarda le modifiche alla direttiva 2005/56/CE il testo approvato rimaneva fedele alla proposta iniziale. Questo probabilmente anche perché, nel caso delle fusioni transfrontaliere, la comunicazione diretta tra i registri delle imprese non dava adito a particolari problemi, considerati gli stringenti controlli preventivi di legalità previsti per queste operazioni nei diversi paesi coinvolti[16]. Per quanto riguarda, invece, le proposte di modifica alla dir. 2005/56/CE e alla dir. 2009/101/CE, tra i punti sopra indicati, la dir. 2012/17/UE si limitava soltanto (a) a richiedere un rapido aggiornamento dei dati pubblicati nei registri delle imprese, (b) a imporre una comunicazione tra i registri delle imprese in merito «all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò [avesse prodotto] effetti giuridici nello Stato membro del registro della società»[17] e (c) a prevedere l'accesso transfrontaliero alle informazioni oggetto di pubblicità, obbligando gli Stati membri a mettere a disposizione le informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea, ovvero un portale web centralizzato tramite il [...]


4. (Segue): la proposta di direttiva sulla Societas Unius Personae

La digitalizzazione del diritto societario è stata al centro anche di un'altra iniziativa della Commissione, vale a dire la proposta di direttiva sulla c.d. Societas Unius Personae (SUP)[20]. Si deve rilevare che, a sua volta, la proposta SUP traeva in parte ispirazione dai lavori sulla Societas Privata Europaea (SPE)[21], la cui adozione si era rivelata politicamente impossibile per la mancanza d'accordo tra gli Stati membri su tre punti chiave, ovvero (a) la possibilità di separare la sede statutaria da quella effettiva, (b) il capitale minimo e (c) gli strumenti per assicurare la protezione degli interessi dei lavoratori anche in relazione alle operazioni transfrontaliere[22]. La proposta sulla SPE, comunque, non prevedeva regole particolari in relazione alla digitalizzazione e si limitava a stabilire, al suo art. 10, che la richiesta di registrazione di queste società potesse essere presentata dagli azionisti fondatori o da qualsiasi altra persona da loro autorizzata «per via elettronica»[23]. Successivamente alla proposta sulla SPE, si deve ricordare poi anche che né i lavori del Reflection Group on the Future of EU Company Law, che pubblicava il suo rapporto nel 2011[24], né l'Action Plan della Commissione del 2012[25] avevano affrontato in modo organico il tema della digitalizzazione del diritto societario. Per quanto riguarda il rapporto del Reflection Group, merita comunque di essere segnalato almeno il fatto che in esso venivano affrontati il tema dei disqualified directors[26] e quello del ricorso all'interconnessione dei registri delle imprese per facilitare i rapporti tra le società e le succursuali[27]. In sintesi, fino al 2012 non è possibile trovare nei documenti della Commissione, né nei rapporti degli esperti da essa incaricati, chiare indicazioni su questioni, come la costituzione online delle società di capitali o il ricorso a modelli di atti costitutivi, che diverranno aspetti caratterizzanti prima dell'iniziativa SUP e poi di quella sulla digitalizzazione del diritto societario. Tuttavia, alcuni accenni a questi temi potevano essere individuati proprio nella consultazione che ha preceduto la proposta SUP[28]. Più precisamente, in questa consultazione ci si interrogava sulla possibilità d'includere nella proposta (a) la possibiltà di registrare società online attraverso un modello standard[29] e (b) la [...]


5. La proposta della Commissione sulla digitalizzazione del diritto societario: i principi generali

Tenendo in debita considerazione le esperienze pregresse, le proposte della Commissione sulla digitalizzazione del diritto societario affrontano nuovamente diversi temi già discussi in precedenza. Più precisamente, queste proposte riguardano quattro diverse aree d'intervento, ovvero (a) la c.d. registrazione online delle società di capitali, (b) la pubblicità degli atti e delle informazioni delle società, (c) la disciplina delle succursali e (d) le misure relative ai c.d. disqualified directors[35]. Prima di procedere con l'esame di ciascuno di questi quattro profili, si deve segnalare che l'art. 13 terdella proposta prevede disposizioni generali sui mezzi d'identificazione necessari per la registrazione delle società e la presentazione di documenti online. Il tema dell'identificazione, che è trasversale alle diverse misure proposte e viene considerato «di fondamentale importanza per garantire l'affidabilità dei registri delle imprese e per evitare eventuali usurpazioni di identità»[36], viene affrontato facendo ricorso alle soluzioni elaborate nel quadro del regolamento e-IDAS (reg. 910/2014) relativo all'identificazione elettronica. Oltre che alle soluzioni contemplate in questo regolamento, la proposta della Commissione consente anche agli Stati membri di fare ricorso ad altri mezzi d'identificazione non necessariamente di natura elettronica. Tuttavia, in modo simile a quanto era stato ritenuto necessario nel corso del dibattito sulla SUP[37], la proposta, comunque, prevede che, qualora vi siano fondati motivi per sospettare comportamenti fraudolenti, sia consentito agli Stati Membri di richiedere la presenza fisica delle persone che operano online dinanzi a un'autorità competente. Si deve segnalare poi che un altro elemento caratterizzante e trasversale della proposta è il richiamo al c.d. principio «una tantum», in forza del quale le società non dovrebbero essere richieste - anche a livello transfrontaliero - di trasmettere le stesse informazioni più di una volta ad autorità diverse, le quali, invece, dovrebbero attivarsi per mettersi direttamente in contatto tra di loro[38].


6. (Segue): la c.d. registrazione online delle società di capitali

Con riguardo alla prima area d'intervento, vale a dire la registrazione online, l'art. 13 septies della proposta richiede agli Stati membri di prevedere la possibilità di «registrare» online le società di capitali entro cinque giorni lavorativi, senza che sia necessario comparire personalmente di fronte ad una qualsiasi autorità. È comunque consentito agli Stati membri escludere il ricorso a questa procedura per le società per azioni e, inoltre, viene lasciata ampia libertà ai singoli ordinamenti di disciplinare le modalità di questa procedura. Le possibili ambiguità derivanti dall'utilizzo del termine «registrazione» sono poi sciolte dall'art. 13bisdella proposta, nel quale viene precisato che questa deve intendersi come la «costituzione di una società come persona giuridica». Utilizzando una formulazione infelice, l'art. 13 octies, invece, richiede agli Stati membri di mettere a disposizione online modelli di atti costitutivi che possano essere utilizzati per la registrazione online delle società, stabilendo che il loro contenuto sia disciplinato dal diritto nazionale. Questa disposizione prevede poi che qualora «il richiedente utilizzi i modelli in conformità alle norme di cui all'articolo 13 septies, paragrafo 4, lettera c), se del caso, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi della società redatti e certificati in forma di atti pubblici previsto all'articolo 10 si considera soddisfatto». La norma lascia perplessi perché equipara l'utilizzo di un modello uniforme all'atto pubblico, lasciando intendere peraltro che nessun controllo preventivo sia necessario nel caso in cui questi modelli siano utilizzati.


7. (Segue): la pubblicità degli atti e delle informazioni sociali

Per quanto riguarda le regole relative alla pubblicità degli atti e delle informazioni delle società, la proposta intende riformulare in modo radicale l'attuale testo dell'art. 16 dir. 2017/1132/UE. Un primo obiettivo della Commissione è quello di passare dal sistema attuale, in cui si richiede agli Stati membri che il deposito degli atti e delle informazioni nei registri delle imprese avvenga «in via elettronica», ad uno in cui questo deposito sia realizzato online. In secondo luogo, si vorrebbe ridimensionare il ruolo dei bollettini nazionali. Più precisamente, la nuova formulazione stabilisce che i terzi possano fare affidamento sulle informazioni contenute nei registri, senza che sia necessario espletare ulteriori formalità e, in particolare, senza che le stesse informazioni siano pubblicate anche nel relativo bollettino nazionale. Viene comunque ancora lasciata agli Stati membri la facoltà di prevedere la pubblicazione dei documenti e delle informazioni societarie nei bollettini nazionali, purché, nell'ottica del principio «una tantum», sia il registro - e non la società - a farsi carico di trasmettere i documenti e le informazioni al bollettino. Con l'introduzione dell'art. 16bise la modifica dell'art. 18, invece, la proposta prevede la possibilità di ottenere in via elettronica certificati e documenti dai registri delle imprese. L'art. 13decies, d'altro canto, dispone che gli Stati membri debbano garantire soluzioni interamente online per la presentazione dei documenti nei registri. Anche a quest'ultima disposizione si dovrà dare attuazione nel rispetto del principio «una tantum». Significative sono poi le modifiche apportate all'art. 19 dir. 2017/1132/UE nella parte relativa alle informazioni sociali che devono essere messe a disposizione del pubblico a titolo gratuito. L'elenco d'informazioni oggi previsto viene ampliato per comprendere anche altri dati sulle società, quali le eventuali precedenti denominazioni, l'oggetto sociale (se disponibile nel registro nazionale), il numero dei dipendenti (qualora il dato sia disponibile nel bilancio d'esercizio), i dettagli del sito web (ove esistente), lo status giuridico della società, quando, ad esempio, essa sia chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, o risulti economicamente attiva o inattiva e il nome di tutte le persone autorizzate dalla società a [...]


8. (Segue): le regole applicabili alle succursali.

In modo simile e in termini analoghi a quanto previsto per la registrazione delle società e per la pubblicazione dei documenti e dei dati sociali, l'art. 28bise l'art. 28terintroducono anche per le succursali, rispettivamente, la registrazione online e la presentazione degli atti e delle informazioni online. Particolarmente significativo, considerata l'evoluzione del quadro normativo, è poi il disposto dell'art. 28 quater e dell'art. 30 bis della proposta. La prima di queste disposizioni prevede che la chiusura di una succursale sia comunicata direttamente mediante il sistema d'interconnessione dei registri delle imprese dal registro della succursale al registro della società. In modo simile, l'art. 30 bis, richiede poi allo Stato membro in cui è registrata la società d'informare, avvalendosi del sistema di interconnessione dei registri, lo Stato membro in cui è registrata una sua succursale delle modifiche relative ad alcune informazioni riguardanti la società, quali, ad esempio, la denominazione o la sede.


9. (Segue): la disciplina dei disqualified directors

L'art. 13 noniesdella proposta, invece, prevede che, qualora una persona sia chiamata ad assumere la carica di amministratore in una società, i registri dei paesi dell'Unione possano richiedere ai registri degli altri Stati membri informazioni sulla sua eventuale disqualification, nonché sulla durata della stessa. Si deve rilevare che il termine disqualified directorsviene impropriamente tradotto in italiano in «amministratori interdetti»[40]. In breve, sarà possibile per gli Stati membri verificare se un amministratore siadisqualifiedin altri paesi ed, eventualmente, anche «rifiutare la nomina ad amministratore di una società di una persona attualmente interdetta dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro» (art. 13nonies, par. 3).


10. Le difficoltà tecniche e giuridiche legate alla registrazione online

Le proposte della Commissione sono sicuramente un passo in avanti rispetto a quanto oggi previsto dalla dir. 2017/1132/UE e a quanto proposto nel 2014 per la SUP. Restano però ancora aperti alcuni problemi delicati che forse avrebbero meritato maggiore attenzione. Per quanto riguarda la registrazione online, il riferimento al quadro normativo in cui opera il regolamento e-IDAS non è probabilmente sufficiente per garantire il successo dell'iniziativa della Commissione. Questo regolamento, infatti, «non dovrebbe avere ripercussioni sugli obblighi di forma nazionali relativi ai registri pubblici, in particolare i registri commerciali e catastali»[41]. Inoltre, la verifica dell'identità operata nel quadro del regolamento e-IDAS non deve essere confusa con la certificazione dell'identità da parte di un'autorità pubblica[42]. Infine, il regolamento e-IDAS non impone agli Stati membri l'obbligo di introdurre carte d'identità elettroniche[43]. Questi aspetti non devono essere sottovalutati: nel nostro paese, infatti, in sede di costituzione il notaio si accerta dell'identità personale del comparente anche avvalendosi dei suoi documenti d'identità - di cui può verificare l'autenticità - e constatando la corrispondenza della fotografia sul documento con le sembianze della persona che ha di fronte. Al momento della stipula dell'atto vi è poi anche la verifica che la sottoscrizione apposta in presenza del notaio corrisponda con quella riportata nel documento. Nel sistema immaginato dalla Commissione e fondato sul regolamento e-IDAS, invece, non si richiede di verificare necessariamente la corrispondenza tra l'identità di chi sottoscrive digitalmente e la sottoscrizione apposta: in breve, chiunque, munito di un mezzo di identificazione elettronica altrui e dei relativi codici, potrebbe costituire una società senza altre verifiche. Anche prescindendo dal rischio di furti d'identità, in questo modo un prestanome potrebbe semplicemente cedere la propria identità digitale senza poi essere tenuto a realizzare nessun'altra attività per il suodominus. Non stupisce quindi che la proposta faccia riferimento, seppur in modo non del tutto articolato, anche alla possibilità che gli Stati membri prevedano altri controlli sull'identità di chi costituisce la società. Più precisamente, il considerando 13 della proposta consente agli [...]


11. I rischi legati alla comunicazione diretta delle informazioni tra i registri delle imprese

La proposta della Commissione presenta alcune criticità anche per quanto riguarda le misure relative alle succursali. L'utilizzo del sistema d'interconnessione dei registri delle imprese per le comunicazioni tra le società e le succursali, che a prima vista potrebbe sembrare un passo in avanti, nasconde il rischio di un potenziale deterioramento della qualità delle informazioni disponibili in alcuni registri. Questo perché la qualità delle informazioni pubblicate nei registri dei diversi Stati membri è eterogenea. In Germania, ad esempio, le informazioni sono soggette ad un controllo giudiziario prima della loro pubblicazione, mentre in Inghilterra la Companies House realizza soltanto «basic checks to make sure that documents have been fully completed and signed», ma essa non ha «the statutory power or capability to verify the accuracy of the information that companies send to us»[47]. In questo contesto, è chiaro che ogni comunicazione automatica tra un registro meno attendibile e uno più attendibile rischia di minare la correttezza del secondo. Queste comunicazioni, inoltre, potrebbero avere conseguenze giuridiche inaspettate, in particolare se si considera che anche il valore delle informazioni pubblicate nei registri delle imprese dei diversi Stati membri può essere diverso[48]. Così, ad esempio, potrebbe accadere che con la trasmissione di un'informazione non corretta da un registro meno affidabile ad uno più affidabile quest'informazione aquisisca un valore giuridico più forte di quello ad essa riconosciuto nell'ordinamento d'origine.


12. L'opponibilità delle informazioni contenute nei registri delle imprese

Anche le proposte sulle modalità con cui viene effettuata la pubblicità nei registri delle imprese devono essere esaminate nella prospettiva dell'affidabilità delle - e del valore da attribuire alle - informazioni in essi contenute. Per quanto riguarda l'accesso gratuito ad un maggior numero d'informazioni sulle società, si deve rilevare che, almeno nel nostro paese, questa soluzione comporterà rilevanti perdite per i registri delle imprese, che dovranno essere compensate in altri modi e che potrebbero quindi venire a gravare sulle società o sulla fiscalità generale. Più delicata è poi l'abrogazione dell'art. 16, par. 7, dir. 2017/1132/UE. Questa disposizione, infatti, tra altre cose, prevede anche che, in caso di discordanza tra quanto contenuto nel registro e quanto pubblicato nel bollettino nazionale, i terzi possano valersi di quanto pubblicato nel bollettino, a meno che la società provi che essi erano a conoscenza del contenuto del registro. La norma, che disciplina un caso molto particolare, ha in realtà un ruolo fondamentale nella disciplina degli effetti della pubblicità commerciale a livello europeo, in quanto contiene il più importate riferimento alla possibilità per i terzi d'invocare a loro favore ciò che è stato oggetto di pubblicità[49]. In breve, sembra che la proposta della Commissione possa incidere direttamente sul regime di opponibilità delle informazioni pubblicate. Per questa ragione sarebbe auspicabile che il testo finale dell'art. 16, pur limitando i riferimenti al bollettino nazionale, contempli comunque la possibilità per i terzi di fare affidamento sulle informazioni pubblicate nei registri delle imprese[50].


13. Le regole sui disqualified directors alla luce dei principi di diritto internazionale privato in tema di capacità

Per quanto riguarda, invece, il tema deidisqualified directors, l'approccio della Commissione lascia aperte alcune questioni che dovranno essere risolte a livello nazionale. È vero che la proposta richiede soltanto agli Stati membri di assicurare una comunicazione sulladisqualificationdegli amministratori, lasciando quindi a ciascun paese la libertà di decidere quali conseguenze riconnettere a questa informazione. Tuttavia è anche chiaro che, qualora un ordinamento ritenga che ladisqualificationderivi da un'incapacità del soggetto, saranno applicabili le regole di diritto internazionale privato relative alla verifica della capacità, siano essere relative alla capacità in generale o alle condizioni speciali di capacità. A questo riguardo è indubbio che, per evitare vizi dell'atto di nomina, ogni informazione si rivela preziosa. Ciononostante, lo scambio di informazioni potrebbe far emergere situazioni soggettive, di cui un ordinamento, alla luce dei propri principi di diritto internazionale privato, non potrebbe comunque disinteressarsi.


14. L'evoluzione del dibattito sulla proposta della Commissione nel suo iter di approvazione

Attualmente la proposta sulla digitalizzazione del diritto societario è discussa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Da un punto di vista politico non è chiaro se le sorti di questo progetto siano indissolubilmente legate a quelle dell'iniziativa sulla mobilità transfrontaliera delle società, ovvero se, anche in mancanza di un rapido accordo su questo tema, si potrà comunque arrivare già nei prossimi mesi all'approvazione separata dell'iniziativa esaminata in questo lavoro. Per quanto riguarda in particolare la discussione in seno al Parlamento europeo[51], sono stati recentemente depositati alla Commissione giuridica numerosi emendamenti alla proposta della Commissione che si muovono in diverse direzioni[52]. Così, mentre da parte di molti è stato posto l'accento sulla necessità di potenziare i controlli nella costituzione delle società, alcuni hanno suggerito di ritornare all'approccio dell'iniziativa SUP, che prevedeva un modello di atto costitutivo uniforme a livello europeo. È stata proposta anche l'introduzione negli Stati membri di registri suidisqualified directors. Poca attenzione, invece, hanno avuto le proposte sulle succursali e quelle sulla pubblicità in generale, mentre una questione che sta animando il dibattito è quella sull'opportunità di limitare alle sole persone fisiche la possibilità di avvalersi della procedura di costituzione online. Tra le diverse proposte di modifica sembra comunque siano destinate a trovare accoglimento nel testo che verrà licenziato dalla Commissione giuridica: (a) la ridefinizione della nozione di registrazione, che dovrebbe riguardare l'intera procedura di costituzione della società e non soltanto «la costituzione di una società come persona giuridica»[53]; (b) la previsione di modelli uniformi elaborati direttamente dalla Commissione; (c) il riconoscimento del fatto che un controllo preventivo è necessario anche nel caso di utilizzo di modelli uniformi, i quali, quindi, non potranno essere equiparati all'atto pubblico; (d) una limitazione dei mezzi di identificazione ai fini delle procedure online rispetto a quanto inizialmente previsto; (e) l'introduzione di una nuova previsione in base alla quale si richiederebbe agli Stati membri di designare, nel rispetto delle tradizioni giuridiche nazionali, un'autorità o un [...]


NOTE