argomento: Materiali
PAROLE CHIAVE: direttive comunitarie
di Corrado Malberti
Nelle prossime pagine pubblichiamo il testo di tre direttive elaborate nel corso degli ultimi mesi dalle istituzioni dell’Unione europea. L’obiettivo è quello di segnalare tali materiali all’attenzione dei nostri lettori e l’auspicio è quello di stimolare il dibattito scientifico – anche attraverso le pagine della Rivista ODC – sui diversi ed importanti temi toccati dalle direttive in questione.
Più precisamente il lettore troverà:
a) la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza);
b) la direttiva (UE) 2019/1151del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario; e
c) la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
La prima di queste direttive merita attenzione perché si tratta del primo tentativodell’Unione europea di armonizzare le procedure di ristrutturazione esistenti nei diversi Stati membri.Attualmente queste procedure presentano differenze non trascurabili e sarà quindi interessante valutare, da un lato, in che misura l’obiettivo di armonizzazione possa dirsi effettivamente raggiunto e, dall’altro, quali modelli nazionali abbiano maggiormente influenzato il legislatore europeo.
La direttiva sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, invece, introduce per la prima volta a carico degli Stati membri l’obbligo di prevedere la possibilità di costituire società di capitali interamente online e, inoltre, potenzia l’interconnessione e lo scambio di informazioni tra i registri delle imprese, mettendoli in comunicazione tra loro in modo più diretto. Più in generale le scelte operate nella direttiva offrono l’occasione agli studiosi di riesaminare il ruolo della pubblicità commerciale, il valore giuridico attribuito alle informazioni pubblicate nei registri delle imprese e le tecniche per assicurare la correttezza delle informazioni oggetto di pubblicità.
Infine, la direttiva sulla mobilità transfrontaliera offre interessanti spunti di riflessione sulla stessa natura delle operazioni di fusione, scissione e trasformazione transfrontaliera [1], sulle procedure con cui queste operazioni sono realizzate nei diversi Stati membri, sugli strumenti di tutela degli interessi in gioco e, più in generale, sugli obiettivi che si intendono raggiungere con l’adozione di regole armonizzate sulla mobilità transfrontaliera delle società.
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Occorre chiarire che queste tre direttive si trovano in fasi diverse del loro iter di adozione. Mentre la direttiva (UE) 2019/1023 e la direttiva (UE) 2019/
1151 sono già state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (rispettivamente nella Gazzetta L 172 del 26 giugno 2019 e nella Gazzetta L 186 dell’11 luglio 2019),la direttiva sulle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere non ha ancora concluso il suo iter di approvazione.
Più precisamente, per quanto riguarda quest’ultima iniziativa, il Parlamento ha approvato il testo di compromesso il 18 aprile 2019, mentre il Consiglio non si è ancora espresso sul punto.Il ritardo è probabilmente imputabile al fatto che la direttiva è stata oggetto di negoziazioni intense anche nelle ultime fasi della VIII legislatura del Parlamento europeo. Ciò sembra non aver consentito un’adeguata revisione linguistica dei testi in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Di conseguenza, per porre rimedio a possibili difetti di coordinamento nelle diverse versioni della direttiva, prima di procedere con l’approvazione finale della stessa da parte del Consiglio, è stata attivata in seno al Parlamento, ai sensi dell’art. 231 del regolamento del Parlamento, la procedura di rettifica dei testi già approvati. Questa procedura prevede che, quando in un testo approvato dal Parlamento sia individuato un errore, il presidente del Parlamento, se del caso, trasmetta un progetto di rettifica alla commissione competente. La commissione competente esamina quindi questo progetto e lo sottopone al Parlamento qualora ritenga che si sia verificato un errore che può essere corretto. La rettifica viene quindi annunciata in Parlamento ed essa si considera approvata se un gruppo politico o un certo numero di europarlamentari non richiede la messa ai voti della rettifica entro ventiquattr’ore [2]. Per l’approvazione finale della direttiva sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere da parte del Consiglio, si attende quindi il completamento di questa procedura in Parlamento.
Alla luce di quanto appena detto, tra i testi riportati nelle prossime pagine, si deve quindi riconoscere che gli unici veramente definitivi sono quelli della direttiva (UE) 2019/1023 e della direttiva (UE) 2019/1151 [3]. Per la direttiva sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, invece, si è preferito riportare la versione inglese del testo di compromesso approvato dal Parlamento il 18 aprile 2019. La scelta di presentare questo materiale in inglese è dovuta al fatto che, dal momento che le negoziazioni si sono svolte prevalentemente su testi in questa lingua e che è ancora pendente la procedura di rettifica, questa, probabilmente, è la versione più “stabile” tra quelle attualmente disponibili.
Infine, si segnala che in sede di approvazione della direttiva sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, il governo tedesco ha reso in Consiglio una dichiarazione sul tema dell’ampliamento delle informazioni sociali che gli Stati membri dovranno mettere gratuitamente a disposizione del pubblico. Più precisamente il nuovo art. 19 direttiva (UE) 2017/1132 prevede, tra le altre cose, che gli Stati membri rendano disponibile attraverso il sistema d’interconnessione dei registri di commercio «le indicazioni relative alle persone che, in quanto organismo o membri di tale organismo, sono attualmente autorizzate dalla società a rappresentarla nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisino se le persone autorizzate a rappresentare la società possono agire da sole o sono tenute ad agire congiuntamente».
Pur votando a favore della direttiva, sul punto specifico il governo tedesco ha dichiarato infatti che «[u]n ampliamento delle informazioni sulle società disponibili gratuitamente, in particolare per quanto riguarda la capacità di rappresentanza, interferisce senza giustificato motivo con l’autonomia degli Stati membri in materia di finanziamento dei registri» [4] e che «[l]’obiettivo della trasparenza delle informazioni sulle società è già contemplato dal fatto di prevedere che gli oneri siano appropriati». In fase di recepimento sarà quindi interessante verificare anche se – e in che modo – questo paese darà attuazione a questa specifica previsione della direttiva.
Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019
Cross-border conversions, mergers and divisions
Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019
[1] Si pensi, ad esempio, al nuovo art. 160-ter direttiva 2017/1132/UE, relativo alla nozione di scissione, in cui si afferma che ricadono nell’ambito di questa nozione anche le operazioni in cui «a company being divided transfers part of its assets and liabilities to one or more newly formed companies (‘the recipient companies’), in exchange for the issue of securities or shares in the recipient companies to the company being divided (‘division by separation’)».
[2] Per ulteriori informazioni sul punto, si veda il documento ST 8507 2019 INIT del Consiglio, del 2 maggio 2019, disponibile sul sito internet https://www.consilium.europa.eu/en/.
[3] Si deve però segnalare che anche il testo di quest’ultima direttiva contiene dei refusi, come ad esempio quello presente nel nuovo art. 13-quater, par. 1, direttiva 2017/1132/UE, in cui si dice «delle succursali e della la presentazione online di documenti e informazioni».
[4] Il riferimento alla «capacità di rappresentanza» riguarda, ovviamente, il potere di rappresentanza.