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La pubblicità commerciale dei sequestri penali (di Ruggero Vigo)


Lo studio ha ad oggetto le recenti disposizioni del processo penale che istituiscono la pubblicità  commerciale dei sequestri penali. In particolare si iscrivono nel registro delle imprese i sequestri di beni aziendali organizzati per l'esercizio dell'impresa, i sequestri di aziende, di società  e di partecipazioni sociali. La pubblicità  commerciale dei sequestri penali è disciplinata da norme che non sempre corrispondono alle regole secondo le quali si eseguono i sequestri del codice di procedura civile, e pongono quindi problemi interpretativi peculiari, che talvolta la legge penale non ha risolto puntualmente. Il presente saggio mira quindi ad avviare lo studio di un nuovo "capitolo" della pubblicità  commerciale.

This study analyzes the recent provisions of criminal procedure for publications in a commercial public register of criminal seizures. In particular, the company register will include the seizure of company assets organized for the company operation, as well as the seizure of firms, companies and shareholdings. The publications of criminal seizures are regulated by norms which do not always correspond to the rules of civil procedure for seizures and pose specific interpretation problems, which criminal law has not always resolved thoroughly. Therefore, this essay aims to initiate the study of a new "chapter" in publications in commercial public registers.

CONTENUTI CORRELATI: sequestro - pubblicità online - società

Sommario/Summary:

1. Premessa - 2. Il sequestro preventivo penale - 3. Sequestro di beni aziendali - 4. Cumulo degli adempimenti - 5. L’immissione nel possesso - 6. Successione degli adempimenti - 7. Sequestro di azienda - 8. Sequestro di quote societarie e di società - NOTE


1. Premessa

Vi è un settore della pubblicità commerciale che è retto da disposizioni dettate nella legislazione penale, giacché fonti penali (in senso ampio) istituiscono la pubblicità commerciale dei sequestri aventi ad oggetto beni aziendali, aziende, società e partecipazioni sociali [1],[2].

Le norme pubblicitarie hanno riguardo ai sequestri "impeditivi" disposti ai sensi dell'art.321, co.1, c.p.p. [3], ai sequestri in funzione della confisca quale misura di sicurezza (previsti dall'art.321, co.2, c.p.p.), ai sequestri di prevenzione (disciplinati nel cod.antimafia: d.lgs. 6 settembre 2011, n.159), ai sequestri istituiti nell'ambito della amministrazione giudiziaria (art.34, co.9, cod.antimafia), ai sequestri ordinati ai sensi del d.lgs.231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti)[4].

Le norme che istituiscono la pubblicità commerciale qui in esame sono state introdotte in tempi relativamente recenti e segnano un cambiamento della legislazione penale, che in passato non sottoponeva i provvedimenti giudiziari (né a pubblicità immobiliare, né) a pubblicità commerciale[5]. Tali norme sono collocate fra le disposizioni di attuazione del c.p.p., e precisamente nell'art.104 (che deriva dall'art.2 quater, l.31 maggio 1965, n.575, introdotto dall'art.14, l.13 settembre 1982, n.646) e nell'art. 104 bis, (che deriva dall'art.2 sexies, co.3, l.675, cit.), recati da l.15 luglio 2009, n.94 (disposizioni in materia di pubblica sicurezza)[6].

In realtà, gli artt.104 e 104 bis, disp.att. c.p.p. hanno immediato riguardo al sequestro preventivo penale regolato nei co.1 e 2 dell'art. 321 c.p.p., aventi ad oggetto, rispettivamente, il sequestro penale in senso stretto (impeditivo), e il sequestro funzionale alla irrogazione della misura di sicurezza della confisca[7]. Ma l'ambito di applicazione dell'art.104, disp. att. c.p.p., è ampliato dal rinvio che a questa norma opera l'art.21, co.1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ai sensi del quale "il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'art.104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria". Infine, la peculiare esenzione di cui al co.1 bis[8], dimostra che l'art.104, cit., regola anche il sequestro preventivo disposto in funzione della confisca dall'art.53, d.lgs. 231/2001, cioè dalla normativa sulla responsabilità da reato degli enti e delle società.


2. Il sequestro preventivo penale

L'art.104 non disciplina soltanto i sequestri suscettibili di essere sottoposti a pubblicità commerciale, ma ha una portata generale. Per questa ragione le sue previsioni sono state modellate in larga misura sugli artt.678-679 c.p.c., che regolano l'esecuzione del sequestro conservativo civilistico e prescrivono adempimenti che variano in dipendenza del bene sequestrato[9].

Dunque, a somiglianza di quello conservativo civilistico (art.679 c.p.c.), anche il sequestro penale immobiliare si esegue con la trascrizione nei registri immobiliari; e nei relativi registri si trascrivono i sequestri dei mobili registrati[10]; similmente al disposto dell'art.678 c.p.c., anch'esso relativo al sequestro conservativo, il sequestro dei mobili non registrati e dei crediti si esegue secondo quanto avviene per il corrispondente pignoramento; il sequestro di strumenti finanziari dematerializzati ha luogo mediante registrazione nell'apposito conto (il rinvio va inteso all'art.83octies t.u.f., nel quale è stato trasfuso l'art.34, d.lg.24 giugno 1998, n.213, ad opera del d.lgt.27 gennaio 2010, n.27). Il sequestro di strumenti finanziari cartolari immessi nel sistema di gestione accentrata è eseguito ai sensi dell'art.87 t.u.f.

La trascrizione del sequestro penale nei registri immobiliari rende pubblico il vincolo imposto alla disponibilità dei beni in senso giuridico, e mira ad evitare che il provvedimento pregiudichi i successivi acquirenti di quei beni, che -in mancanza della pubblicità- sarebbero ignari del vincolo preesistente. La trascrizione immobiliare soddisfa anche l'esigenza di rendere pubblica la sopraggiunta indisponibilità del bene in senso materiale, cioè l'ablazione del potere di goderne, imposta al proprietario. Tutela, quindi, ad esempio, anche coloro che dal proprietario potrebbero prendere in locazione il bene sequestrato[11].

A tal fine opera anche la pubblicità di fatto consistente nella immissione del custode nel possesso del bene, e quindi nello spossessamento del proprietario. Tale spossessamento ha luogo in tutti i sequestri preventivi penali (e quindi anche nei sequestri immobiliari), benché ciò sia espressamente disposto soltanto nella previsione dell'art.104 lettera c) relativa ai "beni aziendali"[12].

Con riguardo al sequestro di beni mobili non registrati il c.p.p. fa rinvio alle norme sul pignoramento mobiliare, che si esegue mediante la ricerca dei beni, la redazione del verbale e dell'inventario e la consegna dei beni al custode. Per il legislatore del processo penale tale rinvio è stato una scelta obbligata perché, con riguardo ai beni mobili non registrati, non poteva essere disposta la pubblicità legale del vincolo di indisponibilità giuridica. L'immissione del custode nel possesso del bene produce l'ablazione della disponibilità materiale ed è al contempo pubblicità di fatto della privazione della disponibilità giuridica del bene mobile.

L'esecuzione di questo sequestro assume un carattere esplorativo quando l'a.g. ha una conoscenza incompleta dello stato dei beni. In tal caso l'esecuzione integra e precisa il provvedimento giudiziale[13].  

Se il legislatore penale non avesse aggiunto altro, avremmo una disciplina analoga a quella del sequestro conservativo civile (artt.678-679 c.p.c.). Ma l'art.104 pone anche regole nuove e speciali, che sono l'oggetto di questo scritto perché con esse la norma penale entra nell'area della pubblicità commerciale e interferisce con le disposizioni del registro delle imprese.

  Ciò avviene, in primo luogo, quando l'art.104 prevede che il sequestro di "beni aziendali organizzati per l'esercizio dell'impresa" sia eseguitoanchemediante iscrizione nel registro delle imprese. Questa disposizione non ha alcun riscontro nel processo civile nel quale il sequestro di beni aziendali non è oggetto di una specifica previsione, né con riguardo al sequestro giudiziario, né con riguardo al sequestro conservativo, che sono eseguiti secondo le regole "ordinarie", mentre è irrilevante che, in concreto, gli stessi beni siano inseriti in un'azienda.

  L'art.104 prevede inoltre che si esegua mediante iscrizione nel registro delle imprese il sequestro di azioni e di quote sociali. Anche questa disposizione non trova (pieno) riscontro nei sequestri "civilistici".

 Infine l'art.104 bisfa menzione del sequestro di società (ignoto ai sequestri del c.p.c.) e di aziende, che trova riscontro soltanto nel sequestro giudiziario civile[14] e non anche nel sequestro conservativo. Anche in questi casi, come si vedrà, è prescritto il ricorso alla pubblicità commerciale.

Il cambiamento legislativo non risponde ad una spiegazione unitaria, ma realizza scelte eterogenee. Si vedrà infatti che il sequestro di beni aziendali e di aziende è iscritto nel registro delle imprese al fine di rendere pubblici i poteri gestionali dell'amministratore giudiziario (§.5,7); che il sequestro dei certificati azionari è iscritto nel registro delle imprese per far sì che l'esecuzione del provvedimento del giudice abbia successo a prescindere dal rinvenimento dei titoli (§.8); e che il sequestro di quote di società personali e di s.r.l. è pubblicato per rendere le medesime quote indisponibili in senso giuridico e per attribuire all'amministratore giudiziario i poteri che spettano al socio sottoposto a sequestro, ivi compresi i suoi eventuali poteri di rappresentanza della società (§.8).


3. Sequestro di beni aziendali

Con riguardo ai "beni aziendali organizzati per l'esercizio dell'impresa" la norma processual-penalistica dispone che si dia corso tanto agli adempimenti già menzionati e corrispondenti alle formalità disposte per il sequestro civile, quanto ad un nuovo ed ulteriore adempimento, cioè all'iscrizione del provvedimento giudiziale nel registro delle imprese. Per questa ragione l'esecuzione del sequestro penale risulta più complessa dell'esecuzione del sequestro civile. Il nuovo adempimento pubblicitario è disposto tanto per gli immobili, quanto per i beni mobili registrati e per i beni non registrati, quanto per i crediti.

La nuova iscrizione pubblicitaria è eseguita secondo una modalità che non trova riscontro nella disciplina ordinaria del registro delle imprese, in quanto il procedimento non si attiva su domanda dell'interessato e neanche d'ufficio, onde non si applicano né l'art.2189 né l'art.2190 c.c. Si tratta, piuttosto, di una iscrizione appartenente ad un terzo genere, eseguita su ordine dell'autorità giudiziaria, come invero avviene già nell'art.2198 c.c. riguardante l'iscrizione dei provvedimenti giudiziali relativi a minori, interdetti e inabilitati, dal quale, peraltro, non si ricavano indicazioni interpretative.

Per procedere all'iscrizione l'ufficio accerta soltanto l'autenticità del provvedimento, la corrispondenza dell'ordine alla fattispecie legale, e la eseguibilità dell'ordine dell'a.g. (non è eseguibile, ad esempio, l'ordine di iscrivere un sequestro a carico di un imprenditore non iscritto [in quel registro] o cancellato)[15]. Viceversa, l'ufficio del registro non accerta che il bene sia destinato all'esercizio dell'impresa e non accerta che il bene appartenga all'imprenditore sequestrato[16]. Le difese dell'imprenditore e del terzo hanno sede nel processo penale ai sensi dell'art.322 c.p.p., ove sia richiesto il riesame del decreto di sequestro preventivo.

Il procedimento di iscrizione non è regolato dalla norma processual-penalistica, ma, argomentando dall'art.11, co.8, d.p.r. 7 dicembre 1995, n.581, si desume che l'iscrizione deve essere eseguita senza indugio e comunque nel termine ivi indicato. Applicabile per analogia anche la norma del co.12, relativa al rifiuto dell'iscrizione, ai sensi del quale "il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata". In caso di errori nell'iscrizione può essere disposta la cancellazione di ufficio ai sensi dell'art.2191 c.c.   

Le iscrizioni hanno ad oggetto i beni aziendali di imprenditori iscritti tanto nella sezione ordinaria, quanto nelle sezioni speciali del registro, e quindi tanto i beni di imprenditori commerciali non piccoli, quanto i beni di imprenditori piccoli e di imprenditori agricoli. Si iscrive il provvedimento del giudice e quindi anche la nomina dell'amministratore giudiziario e i poteri che il provvedimento gli attribuisce.

Si è già detto che se l'imprenditore colpito con il sequestro non è iscritto nel registro delle imprese non si può dar luogo all'iscrizione del sequestro disposto a suo carico. In questo caso il sequestro si esegue soltanto con le modalità ordinarie. E' possibile, però, che si proceda all'iscrizione d'ufficio, ove l'ufficio sia in possesso dei dati necessari per l'iscrizione medesima, trasmessigli dalla p.g., o risultanti dal provvedimento di sequestro. Successivamente si procederà all'iscrizione del sequestro, così dando corso all'ordine del giudice.


4. Cumulo degli adempimenti

Gli adempimenti ordinari e quello speciale fin qui esaminato, consistente nella pubblicità commerciale del provvedimento relativo a mobili, immobili e crediti, non sono fra loro alternativi. Il sequestro penale non è eseguito indifferentemente con l'una o con l'altra modalità, e ogni formalità non è fungibile con le altre. Piuttosto, sono prescritte sia la trascrizione nei pubblici registri "civilistici" o gli adempimenti propri del pignoramento mobiliare, sia l'iscrizione nel registro delle imprese.

  Se i due adempimenti sono cumulativi e non alternativi, si ha che il sequestro è eseguito secondo due modalità autonome ed entrambe necessarie, ma a fini diversi, sicché gli effetti del sequestro si scindono, collegandosi ora agli adempimenti civilistici, ora alla pubblicità commerciale.

In particolare, all'iscrizione nel registro delle imprese non consegue il medesimo effetto che d'ordinario consegue alla formalità civilistica. Così, ad esempio, l'iscrizione nel registro delle imprese non è necessaria per rendere il bene immobile indisponibile in senso giuridico, perché a tal fine basta la trascrizione del sequestro nei registri immobiliari. E' poco credibile che, nonostante sia stata eseguita la trascrizione del sequestro nei registri immobiliari, il proprietario sequestrato conservi il potere di disporre del bene fino a quando il medesimo provvedimento giudiziario non sia stato iscritto anche nel registro delle imprese. Una simile interpretazione non è convincente perché rende particolarmente (e irragionevolmente) laborioso il sequestro preventivo penale rispetto a quello conservativo civile. Al contrario, la pubblicità commerciale del sequestro penale non interferisce con la circolazione dei beni aziendali registrati.

Meno intuitiva, ma comunque attendibile, la medesima conclusione con riguardo ai beni mobili non registrati e ai crediti, che d'ordinario sono sottoposti al vincolo della indisponibilità in senso giuridico mediante l'esecuzione delle formalità del pignoramento. Anche in questo caso l'iscrizione del sequestro nel registro delle imprese non è necessaria per conseguire l'indisponibilità giuridica, quasi che quei beni diventassero beni registrati in un nuovo registro, cioè nel registro delle imprese[17]. Se il registro delle imprese potesse divenire un registro dei beni aziendali vi sarebbe una norma generale in tal senso, e non una disposizione ristretta all'ipotesi del sequestro penale. In ogni caso non è prevista la trascrizione del verbale di sequestro, nel quale i beni sono descritti, onde l'ipotetica iscrizione sarebbe "muta"[18]. Si può però ammettere che l'iscrizione del sequestro nel registro delle imprese contribuisca ad accertare la buona fede (meglio, la mancanza di buona fede) del terzo acquirente del bene mobile aziendale sequestrato[19].


5. L’immissione nel possesso

L'esecuzione dei sequestri in discorso è resa ancor più gravosa in quanto l'art.104, co.1, lett. c), richiede anche la "immissione in possesso dell'amministratore".

In effetti, il dettato della norma non è chiarissimo per il lettore che si attenderebbe una congiunzione "e" dopo "l'amministratore". Non si può addebitare, però, al legislatore una così palese omissione se si ritiene che la norma non prescrive una terza formalità per l'esecuzione del sequestro, ma collega l'iscrizione del sequestro nel registro delle imprese all'immissione dell'amministratore nel possesso del bene[20]. La disposizione va quindi letta come se dicesse che l'iscrizione nel registro, è eseguita "insieme con", oppure, meglio, "una volta che" sia avvenuta l'immissione dell'amministratore nel possesso del bene. Si comprende allora che l'iscrizione del sequestro nel registro delle imprese non attiene alla indisponibilità del bene in senso giuridico imposta al destinatario del sequestro, ma attiene all'esercizio dei poteri gestionali spettanti all'amministratore.

Il legislatore penale prescrive che le iscrizioni pubblicitarie siano eseguite perché, accanto all'obiettivo di evitare che i beni sequestrati siano "dispersi, sottratti o alienati" (art.22 cod.prev.), la norma intende mantenere o addirittura "incrementare la redditività dei beni sequestrati" (art.35, co.5, codice antimafia). A questo fine si intensifica l'attività negoziale compiuta nel corso del sequestro e diviene opportuno rendere pubblici i poteri gestionali dell'amministratore giudiziario[21].

L'iscrizione del sequestro nel registro delle imprese è disposta perché la legge considera necessario correggere le risultanze del registro per rimuovere i poteri dell'imprenditore o degli amministratori della società e per investire l'amministratore giudiziario dei poteri assegnatigli dal giudice. L'iscrizione del sequestro nel registro rende noto ai terzi che il potere di godere del bene e di utilizzarlo non spetta più all'imprenditore o all'amministratore della società, ma all'amministratore giudiziario.

La formalità rende opponibile ai terzi l'ablazione dei poteri amministrativi a carico dell'imprenditore destinatario del sequestro e li attribuisce all'amministratore giudiziario. La pubblicità commerciale ha ad oggetto, quindi, la nomina dell'amministratore ed ha il compito di rendere noto ai terzi che i poteri di disposizione materiale del bene sequestrato non fanno più capo all'imprenditore o all'amministratore della società, ma all'amministratore giudiziario[22].

Questa pubblicità non opera nei confronti dell'imprenditore, a cui il sequestro è notificato, ma nei confronti dei terzi con i quali l'imprenditore prima, e l'amministratore giudiziario poi, entrano in contatto quando compiono atti di amministrazione (ad es., custodi, appaltatori di opere di manutenzione, affittuari dei beni, fornitori di energia).

La legge non precisa quale è l'efficacia dell'iscrizione, né al fine ablativo, né a quello attributivo. Di certo, eseguita la pubblicità, sono inefficaci i successivi atti compiuti dall'imprenditore ed efficaci quelli compiuti dall'amministratore. Problematico, di contro, il caso in cui, anteriormente all'iscrizione del provvedimento, l'imprenditore sottoposto a sequestro o l'amministratore compiano atti con terzi che già sanno del sequestro.Per ciò che riguarda gli atti dell'amministratore, la conoscenza da parte del terzo è insufficiente in quanto l'amministratore non è ancora investito dei suoi poteri. Non è qui applicabile lo schema dell'art.2193 c.c., per cui l'amministratore potrebbe eccepire la conoscenza da parte del terzo (efficacia dichiarativa negativa).

Quanto al terzo entrato in contatto con l'imprenditore sottoposto a sequestro non ancora pubblicato, la sua pretesa prevale soltanto se il terzo (occupante, creditore o titolare di un diritto reale di garanzia) soddisfa gli oneri di cui agli artt. artt.21, co.2 e 52, cod.antimafia (titolo avente data certa anteriore al sequestro, ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità fra il credito e l'attività illecita).   


6. Successione degli adempimenti

Gli effetti del sequestro di beni aziendali possono prodursi non contestualmente, ma via via che le formalità sono eseguite. Più esattamente, l'indisponibilità giuridica del bene può prodursi prima che divengano opponibili ai terzi i poteri gestionali dell'amministratore, mentre è incerto se possa avvenire anche l'inverso. E infatti la norma sembra far seguire l'iscrizione del sequestro nel registro delle imprese all'immissione in possesso dell'amministratore[23], la quale, a sua volta, fa seguito agli adempimenti "civilistici".

In realtà non è necessario che gli adempimenti "ordinari" e quello speciale siano eseguiti secondo un ordine vincolato. Non è necessario che l'iscrizione del sequestro nel registro delle imprese sia eseguita successivamente agli altri adempimenti. Una simile consecuzione potrebbe comportare che le formalità prescritte ritardino il compimento del sequestro, che per sua natura dovrebbe essere eseguito rapidamente. Può avvenire, dunque, che il sequestro sia iscritto nel registro delle imprese contemporaneamente o prima che esso sia trascritto nei registri immobiliari, o che i mobili siano sequestrati nelle forme del pignoramento. L'ufficio del registro non ha il compito di subordinare una formalità all'altra.

L'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese potrebbe essere eseguita prima, dopo, o contemporaneamente alle formalità "civilistiche", ma produrrebbe il suo effetto soltanto "con" l'immissione dell'amministratore nel possesso del bene, che può aver luogo soltanto dopo l'adempimento formale ordinario. L'efficacia di quell'adempimento sarebbe quindi sospesa fino alla immissione in possesso.


7. Sequestro di azienda

Il sequestro penale di azienda può essere disposto nei confronti di un imprenditore individuale o di una società. Di sequestro di azienda fa menzione l'art.104 bis, e non anche l'art.104[24]. Pertanto il c.p.p. omette di stabilire come si esegue il sequestro di azienda. La difficoltà può essere superata ritenendo che la norma sulla esecuzione del sequestro di beni aziendali (lett. c) si applichi sia quando sono sequestrati beni che fanno parte dell'azienda, ma non costituiscono un'azienda, né un ramo di essa, sia quando sono sequestrati tutti i beni che compongono l'azienda, o tanti beni che comunque costituiscono una azienda. Anzi, anche se l'art.104 fa riferimento soltanto al sequestro di beni aziendali, la disposizione potrebbe essere stata pensata soprattutto per il sequestro di aziende, per le quali si pone in special modo il problema di proseguire l'amministrazione e renderla redditiva. 

Il legislatore penale ha così accolto una proposta interpretativa non recente, formulata con riguardo al sequestro giudiziario, che sarebbe eseguibile atomisticamente (cioè nel rispetto delle forme stabilite per i singoli beni) e sinteticamente, cioè con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese[25]

La legge non spiega come deve essere formulato il provvedimento di sequestro di azienda, se cioè esso debba recare soltanto le indicazioni necessarie per individuare l'azienda, o se debba indicare analiticamente i beni che la compongono.

Il problema si è già posto per il sequestro giudiziario civile di azienda e la Corte di Cassazione civile, pronunciandosi con riguardo ad un'azienda utilizzate per esercitare un'attività commerciale di rivendita al pubblico, ha ritenuto che elementi identificativi sufficienti siano il tipo di attività svolta e i locali nei quali essa è esercitata, mentre non sarebbe necessaria l'elencazione dei singoli beni aziendali[26].

Questa giurisprudenza non è strettamente vincolante per il processo penale, nel cui ambito operano le regole dell'art. 104. E se tale disposizione prevede molteplici adempimenti, si può ritenere che il provvedimento giudiziale debba essere predisposto in modo da consentire che si dia corso a ciascuno di essi. Pertanto il provvedimento, faccia o meno espresso riferimento ad un sequestro di "azienda", non può essere eseguito se non sugli immobili e sui mobili registrati che sono puntualmente indicati affinché si possa procedere alle relative trascrizioni immobiliari; per ciò che, invece, riguarda i mobili non registrati e i crediti il sequestro presenta il consueto carattere esplorativo, che, anzi, forse si accentua.

Il provvedimento da iscrivere nel registro delle imprese non è integrato dal verbale del sequestro mobiliare. Tuttavia gli esiti del sequestro mobiliare si riflettono sui poteri dell'amministratore.

Incerto se vi è piena corrispondenza fra gli effetti del sequestro sulla disponibilità dei beni aziendali in senso giuridico e materiale, da un lato, e gli effetti del sequestro nei confronti dei terzi che entrano in contatto con l'imprenditore prima e l'amministratore giudiziario, poi.

Per quanto ciò sia insoddisfacente, può formarsi (ed anzi è in qualche misura inevitabile che si formi) un'area di discrasia fra i due effetti del sequestro di azienda. Ciò avviene quando l'elencazione dei beni aziendali che si trova nel provvedimento del giudice e nel verbale dell'ufficiale giudiziario non è completa. Si comprende così che la legge prevede talvolta che i sequestri siano successivamente integrati da nuovi provvedimenti[27].

Infatti, quando vi è il sequestro di una azienda i poteri dell'amministratore giudiziario non sono strettamente attinenti ad ogni bene e non debbono essere intesi atomisticamente. Al contrario, detti poteri (e parallelamente i poteri che perde l'imprenditore) riguardano tutta l'azienda, ed in particolare attengono anche ai contratti in corso di esecuzione e a quelli che l'amministratore potrà stipulare.

  L'ampiezza dei poteri dell'amministratore è fissata nel provvedimento del giudice, che va interpretato seguendo il criterio per cui l'amministratore ha il compito di curare la sopravvivenza dell'impresa, e non la custodia dei singoli beni che compongono l'azienda e sono stati sequestrati [28].


8. Sequestro di quote societarie e di società

La lettera d) dell'art.104 stabilisce che il sequestro di azioni e di quote sociali si esegue "con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese".

Questa disposizione va collegata all'art.104bis, che fa riferimento al sequestro di società e dispone che in tal caso vi è la nomina di un amministratore giudiziario.   

Con ogni probabilità, nel formulare l'art.104 bis, il legislatore usa un linguaggio impreciso (che, invero, è stato ripreso nell'art.53, co.1 bis, d.lgs.231/2001), e, pur menzionando il sequestro di società, intende riferirsi al sequestro di una partecipazione insocietà o di una quota disocietà[29]. La proposizione normativa va letta come se dicesse: sequestro di "partecipazioni in società" e non sequestro di "società". Non sembra invece convincente intendere la formula normativa come riferita al sequestro di tutte le partecipazioni in una società, e nemmeno nel senso che vi è il sequestro dell'intero patrimonio sociale[30]. Infatti, perseguendo il consueto obiettivo di conservare o accrescere la redditività dell'impresa, il legislatore penale ha optato per la nomina di un amministratore, piuttosto che di un custode, ogni volta che vi è il sequestro di una partecipazione sociale, e l'esercizio dei relativi poteri da parte di un ufficio giudiziario.

  Ai sensi dell'art.104, lett. d), il sequestro di strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti amministrativi, il sequestro di quote di s.r.l., e il sequestro di quote di società di persone si esegue soltanto con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, mentre la seconda formalità, e cioè l'annotazione nei libri sociali, in aggiunta all'iscrizione nel registro, è prospettabile per il sequestro di azioni, ed è eseguita dagli amministratori della s.p.a., che vi sono implicitamente obbligati da questa norma.

 Le due formalità sono parimenti necessarie e non sono adempiute conformemente ad una sequenza temporale rigida, onde l'ufficio del registro che dà corso all'iscrizione non controlla che vi sia già stata l'annotazione nel libro dei soci.

   L'iscrizione del sequestro di azioni di società nel registro delle imprese assolve una funzione peculiare, in quanto fa sì che il sequestro abbia comunque successo, eliminando il rischio che l'autorità non rinvenga i certificati da apprendere. A tal fine la legge posterga le ragioni dell'acquirente (anche) di buona fede rispetto all'esigenza di dare corso al provvedimento del giudice[31].

  Regolando il sequestro penale di certificati azionari, il c.p.p. addiviene ad una parziale disapplicazione della regola ordinaria riguardante l'apposizione di "vincoli sul credito", dettata nell'art.2024 c.c., secondo la quale il sequestro "risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro"; e dell'art.3, r.d. 29 marzo 1942, n.239, che nel co.1, stabilisce che "i vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione (…) sul titolo e nel libro dei soci" (co.1), e nel co.3 aggiunge che i sequestri "debbono essere eseguiti sul titolo"[32].

  La norma del c.p.p. dispone invece che il sequestro penale è annotato, sì, nel libro dei soci, ma che l'annotazione sul titolo è sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese. In conseguenza di questa norma il sequestro penale comporta una sorta di dematerializzazione o "ammortamento straordinario" del titolo, e l'iscrizione nel registro svolge una funzione peculiare, in quanto scorpora la partecipazione in società dal certificato azionario.

Qualora i certificati azionari non siano stati emessi è incerto se il sequestro si esegua soltanto con l'annotazione nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2355 c.c., o se anche in questo caso vi sia l'iscrizione nel registro delle imprese. Più convincente la soluzione negativa.

Dalla lettera d) dell'art.104 si ricava anche una norma che non ha riscontro nel c.p.c., con la quale il legislatore del processo penale stabilisce che il sequestro preventivo penale può colpire le quote di ogni società di persone regolare, e si esegue con l'iscrizione nel registro delle imprese[33],[34]. Tale iscrizione pubblicitaria rende indisponibile la quota in senso giuridico e attribuisce all'amministratore giudiziario lo status che spetta al socio sottoposto a sequestro, ivi compresi i suoi eventuali poteri di rappresentanza della società[35]. Ferma anche la disciplina della revoca dell'amministratore, quale disposta nell'art.2259 c.c. Simili regole si applicano anche in caso di sequestro di quota di s.r.l., quando il potere amministrativo discende in capo al socio dall'atto costitutivo e non da un atto di nomina[36]


NOTE
  • 1)

    Vi è ragione di  istituire anche la pubblicità commerciale di confische e amministrazione giudiziaria. Ma per ciò che riguarda la pubblicità commerciale delle confische si segnala soltanto una disposizione "occasionale" (se non casuale), posta nell'art.30,co.4 cod.antimafia. Quanto alla amministrazione giudiziaria vi è l'art.34, co.5, del medesimo cod. antimafia.

  • 2) F. Fimmano' e R. Ranucci, Sequestro penale dell'azienda e rappresentanza legale della società: la convivenza "di fatto" di amministratori giudiziari della "res" e amministratori volontari delle persone giuridiche, in Dir.pen.impr., 21 ottobre 2015, http://www.ilcaso.it/articoli/828.pdf, 6, lamentano che "talora i provvedimenti di sequestro confondono i diversi livelli o addirittura mettono sullo stesso piano l'intera partecipazione azionaria con la persona giuridica, altre volte ancora 'fanno di tutta l'erba un fascio' aggiungendo al sequestro dell'azienda, quello delle quote, quello dei conti correnti e persino del 'patrimonio sociale'".
  • 3) E.N. La rocca, Procedura penale, a cura di A. Gaito, Milano, 2015 p.550 ss.; G. Ranaldi, Cautele patrimoniali e rapporti de societate, in Le associazioni di tipo mafioso, a cura di B. Romano, Torino, 2015, p.379 ss.; M.ROMANO, L'amministrazione giudiziaria dei beni sottratti alla criminalità organizzata, Padova, 2014, p.24 ss.
  • 4) F. Fimmano' e R. Ranucci, (nt. 2), 2, ritengono che abbia "crescente rilievo applicativo" il sequestro preventivo per equivalente disciplinato d.lgs. 231/2001.
  • 5) Il testo dell'art.104 in vigore fino al 2009 faceva rinvio alle disposizioni relative all'esecuzione del sequestro penale probatorio e quindi alla redazione di un verbale di sequestro e all'affidamento dei beni ad un custode (artt.81 ss. disp. att. c.p.p.).
    La disciplina pubblicitaria dei sequestri penali potrebbe risultare più evoluta di quella analoga relativa ai sequestri civilistici: F. Fimmano' e R. Ranucci, La pubblicità commerciale e il sindacato del Conservatore del Registro delle Imprese, in Società, 2014, 491.
  • 6) Il legislatore del 2009 volle uniformare la norma di attuazione del c.p.p. alla previsione relativa al sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione. Fu così disposta la stessa disciplina  sia per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di prevenzione, sia per quello finalizzato alla confisca penale (A.M. Maugeri, Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniale alla confisca generale dei beni contro il terrorismo, in  Il "pacchetto sicurezza" 2009,  a cura di O. Mazza e F. Viganò, Torino, 2009, 432 ss. L'art.104 è commentato da  P. Gualtieri, in La giustizia patrimoniale penale, t.2°, a cura di Bargi e Cisterna, Torino 2011, 662 ss., 676 ss.
  • 7) Nel sequestro preventivo penale regolato nell'art.321 c.p.p. sono racchiuse due figure di sequestro preventivo (co. 1 e 2). Nella prima ipotesi il sequestro (impeditivo) è disposto quando "vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati".
    La seconda ipotesi di sequestro preventivo si ha in relazione alle cose di cui il giudice disporrà la confisca nella sentenza con la quale deciderà sul reato, irrogando così (anche) una misura di sicurezza reale (art.240 c.p.), che ha ad oggetto le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, le cose che ne sono il prodotto o il profitto, le cose che ne costituiscono il prezzo.
  • 8) Il comma fu aggiunto dall'art.12, co.5 bis, d.l. 31 agosto 2013, n.101 - l. 30 ottobre 2013, n.125. La disposizione è esaminata da R. Nitti, La nuova disciplina del sequestro  "per equivalente" prevista nel d.lg. n.231 del 2001, in Cass.pen., 2015, 2128 ss. Il co.1 bis restringe l'ambito di applicazione dell'art.104 disp. att. c.p.p. in quanto stabilisce che con la nomina del custode "si intendono eseguiti gli adempimenti" disposti da quella norma. 
  • 9) C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, IV, 24.ed., Torino 2015, 321, rilevano che: "una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, il sequestro, per produrre i suoi effetti di cautela, deve essere eseguito". Occorre quindi comprendere a qual fine siano disposte le formalità indicate nell'art.104, e se, come nel processo civile, il provvedimento giudiziale produca i suoi effetti cautelari solo quando si è dato corso agli adempimenti prescritti.
  • 10)

    Giudicheremmo sequestrabili i  diritti patrimoniali di proprietà industriale, che certo "possono formare oggetto di esecuzione forzata" (art.137 c.p.i.). Non pare decisivo in senso contrario il silenzio dell'art.104 disp.att. c.p.p. perché  la lacuna della norma procedurale non può rendere inoperante la norma sostanziale.

  • 11) Con specifico riguardo alle funzioni del sequestro giudiziario  F. Corsini, Sequestro giudiziario e circolazione dell'azienda, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2004, 1174, pone premesse utili anche per i sequestri penali.
  • 12) In tal senso Cass., 11 giugno 2010, n. 22569, https://www.iusexplorer.it/Dejure/Sentenze?idDocMaster=2720686&idDataBanks=3&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&NavId=1518612540&pid=19&IsCorr=False, con riferimento al sequestro di una autovettura. Sosteneva il ricorrente che il sequestro dovesse essere eseguito esclusivamente con l'iscrizione del vincolo al PRA. Ma la Corte osserva che "la nuova normativa non sostituisce tale incombente alle modalità di apprensione del bene e della sua custodia, perché essa intende disciplinare l'apposizione del vincolo in modo da poterlo opporre a terzi, utile nel caso in cui il giudice ritenga di poter affidare la custodia al proprietario o a terzi. Ritenere che basti la sola modalità di iscrizione del vincolo nei registri pubblici non consentirebbe una reale possibilità di esecuzione cautelare nei tanti casi in cui l'apprensione materiale del bene sia valutata dal giudice, secondo una ragionevole prognosi, come indefettibile per garantire la conseguente confisca obbligatoria di cui il sequestro preventivo è strumento.
     E' stato già riportato l'art.21, co.1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (codice antimafia), dove si prevede espressamente che l'ufficiale giudiziario apprenda i beni sequestrati e immetta l'amministratore giudiziario nel possesso dei medesimi. Argomentando dal suo tenore letterale, la norma potrebbe far pensare che fra le "modalità" dell'art.104 non vi sia l'immissione nel possesso dei beni, ma è preferibile intendere la disposizione in modo diverso, e cioè in senso esplicativo e di adattamento delle medesime modalità. In particolare, l'accento deve cadere sul fatto che vi è lo spossessamento anche se i beni sequestrati "sono gravati da diritti reali o personali di godimento", e sulla notazione per la quale è obbligatoria l'assistenza della polizia giudiziaria. Questa interpretazione è confermata dal rilievo che l'art.21, co.1, deriva dall'art.2quater, l.31 maggio 1965, n.575, che conteneva semplicemente il rinvio all'art.104 cit.  
     Infine, senza lo spossessamento non si comprenderebbe l'introduzione del co.1bisnell'art.53 d.lgs. 231/2001. Cfr. F. Fimmano' e R. Ranucci, (nt. 2), 18, 40: "effetto principale del sequestro è lo spossessamento del prevenuto, il quale è privato della amministrazione e della disponibilità dei beni, essendo  tali poteri attribuiti per legge all'amministratore". M. Romano,L'amministrazione giudiziaria, (nt. 3), 31, ritiene che il sequestro preventivo abbia lo scopo di spossessare il soggetto interessato da un procedimento penale dei suoi beni. 
     Peraltro, va segnalata una risalente dottrina, formatasi con riferimento al sequestro giudiziario di azienda,  secondo la quale il sequestro potrebbe non privare il possessore del bene. Sarebbe erronea l'idea che il sequestro implichi necessariamente uno spossessamento (S. Satta, Commentario al codice di procedura civile,IV,1, Milano, 1968, 204). L'opinione è ripresa da M. Zumpano (voce "Sequestro conservativo e giudiziario", in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 126, secondo la quale l'esecuzione del sequestro di azienda può essere ridotta alla "verbalizzazione di quanto già esposto dal giudice" (v. inoltre le indicazioni di F. Corsini, Sulle modalità di attuazione del sequestro giudiziario di azienda, in nota a Cass., 21 gennaio 2004, n.877, in Giur.it., 2004,I). Non dubiteremmo, peraltro, che, almeno i sequestri penali di azienda, si eseguano anche mediante lo spossessamento. In questo caso appare decisiva la gravità delle ragioni per le quali la misura cautelare è disposta.
  • 13) P. Gualtieri, (nt. 6), 667, rileva che, "pur dovendosi escludere la sua natura di atto di indagine, sembra indubbio che dal sequestro preventivo siano ricavabili elementi di prova sulla titolarità, consistenza, provenienza e ubicazione dei beni ad esso sottoposti".
    L'art.35, co.6, cod. antimafia, recita che "l'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione". L'art.36 dispone che l'amministratore giudiziario rediga una relazione nella quale indica lo stato e la consistenza delle singole aziende.
  • 14)

    F. Martorano,L'azienda, nelTratt.dir.comm. Buonocore-Costi, Torino, 2010, 372-375.

  • 15) Sul controllo di tipicità, con riguardo al sequestro antimafia di azienda F. Fimmano', R. Ranucci, (nt. 2), 43.
  • 16)

    Sul controllo di veridicità nelle iscrizioni su domanda G. Marasà, C. Ibba,Il registro delle imprese, Torino, 1997, 148. L'iscrizione in esame presenta caratteri diversi.

  • 17) L'iscrizione del sequestro penale nel registro delle imprese non comporta che divengono beni registrati anche i beni mobili non (ordinariamente) registrati e i crediti d'impresa; né per gli immobili e per i beni mobili già registrati, accanto alla pubblicità "civilistica", è posta in essere una seconda forma di registrazione (una registrazione "commercialistica").
  • 18) Una conferma potrebbe essere tratta dall'art.1, co.4, d.l. 3 maggio 2016, n.59, conv. l. 30 giugno 2016, n.119, che regolando il pegno mobiliare non possessorio prevede l'istituzione del nuovo "registro dei pegni non possessori" presso l'Agenzia delle entrate, e non piega alla nuova funzione il registro delle imprese.
  • 19) Con riferimento al sequestro antimafia di azienda F. Fimmano' e R. Ranucci (nt.2), 45 ritengono che "l'iscrizione del vincolo nel registro delle imprese ha la finalità di evitare che i terzi possano essere considerati acquirenti di buona fede. (…) Poiché l'iscrizione nel registro delle imprese di atti relativi all'azienda ha la funzione di rendere opponibile ai terzi l'atto iscritto, l'atto dispositivo dell'azienda sequestrata non sarà opponibile al sequestratario".
  • 20)

    In tal senso forse  F. Fimmano' e R. Ranucci, (nt. 2), 45.

  • 21) In un'altra occasione il legislatore persegue un obiettivo simile per una via diversa, e cioè consentendo all'ente sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di continuare ad utilizzare e gestire i beni sequestrati (art.53, co.1 bis, d.lgs 231/2001). I custode amministratore giudiziario esercita poteri di vigilanza e riferisce all'autorità giudiziaria, che, nel caso in cui gli organi societari non perseguano la continuità e lo sviluppo aziendali, adotta i provvedimenti conseguenti e "può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista".
  • 22) F. Fimmano' e R. Ranucci, (nt. 2), 29 s., i quali (riferendosi al sequestro di azienda, ma la stessa considerazione vale anche per il sequestro di beni aziendali), correttamente osservano che "l'amministratore giudiziario si sostituisce all'imprenditore sequestrato senza assumere la qualità di imprenditore in quanto il potere gestorio è esercitato in funzione della custodia dell'azienda".
    Istituendo questa pubblicità il legislatore penale ha soddisfatto una esigenza avvertita negli studi sul sequestro giudiziario di azienda, quando si precisa che il sequestratario acquisisce il potere di gestione dell'azienda ed è quindi immesso nella disponibilità dei beni aziendali e dei contratti in corso. Il sequestratario si sostituisce all'imprenditore anche nel pagamento dei debiti e nella esazione dei crediti aziendali. "Tutto ciò non comporta l'obbligo del rispetto di particolari formalità (…) sia perché nessuna forma di esecuzione del sequestro nei confronti di tali rapporti è prevista dalla legge, sia perché il potere del sequestratario di disporre di tali rapporti è un semplice effetto dell'esecuzione del sequestro sui beni aziendali; dovrà tuttavia il sequestratario, proprio in conseguenza dei suoi poteri-doveri gestori, attivarsi per dare notizia del provvedimento a debitori e contraenti" [G.E. Colombo, L'azienda e il suo trasferimento, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia, diretto da F. Galgano, 3, Padova, Cedam, 1979, p.301; nello stesso senso F. Martorano, (nt. 14), 374];. Questo dovere è sostituito nel sequestro penale di azienda dalla istituzione della pubblicità commerciale.
  • 23) Cfr. F. Fimmano' e R. Ranucci, (nt. 2), 45.
  • 24) Il sequestro penale non rientra nella disposizione dell'art. 2556, co.2, c.c., che prevede l'iscrizione nel registro delle imprese dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda. V. al riguardo F. Martorano,(nt. 14), 68 ss.; A. Pavone la rosa,La pubblicità degli atti di trasferimento dell'azienda, inGiur.comm., 2003,I,107 ss. 
    F. Corsini, (nt. 12), 1359 ss., trae argomento dall'art.2556, co.2, c.c., per concludere che si esegue mediante trascrizione nel registro delle imprese il sequestro giudiziario di azienda. V. infra §. 8.
  • 25) G. Ferrari, voce "Azienda (dir.priv.)", inEnc.dir., IV, Milano 1959, 740. Questa opinione non è prevalsa fra gli interpreti e l'insegnamento più autorevole ha ritenuto che il sequestro giudiziario non possa essere pubblicato nel registro delle imprese, stante il principio di tassatività dei fatti iscrivibili. Così F. Martorano, (nt. 14), 374 scrive: "il sequestratario, che subentrain totoall'imprenditore nella gestione aziendale [….] [deve] attivarsi per rendere noto,de facto, ai terzi l'avvenuto mutamento nei poteri di gestione". Così anche G.E. Colombo, (nt. 22), 300, giudica insostenibile "la tesi della necessità dell'iscrizione del provvedimento -o del fatto dell'avvenuta immissione del sequestratario nella gestione - sul registro delle imprese".
      Ma vi è anche l'opinione opposta, che considera inadeguato l'art.677 c.p.c. perché non è "consentito attuare il sequestro giudiziario [di azienda] con le forme di cui all'art. 605 c.p.c., né con quelle previste dall'art. 608 c.p.c." Non sarebbe plausibile che il sequestro sia attuato in più fasi mentre esso ha a riferimento l'azienda e non i singoli elementi che la compongono. E' stato quindi proposto che il sequestro sia eseguito uno actu mediante iscrizione nel registro delle imprese [F. Corsini, (nt. 12), 1360].
  • 26) Cass., 21 gennaio 2004,  (nt. 24), 1358. 
  • 27) V. supra nota 13.
  • 28) Esaminano il sequestro antimafia di azienda F. Fimmano' e R. Ranucci, (nt. 2), 41 ss. A giudizio degli aa. la pubblicità commerciale del vincolo "ha la finalità di evitare che i terzi possano essere considerati acquirenti di buona fede" (p.45).
  • 29) La Corte di Cassazione definisce "pacifica e indiscutibile " la "insequestrabilità delle società commerciali in quanto tali", e intende il sequestro disposto nell'ordinanza impugnata come sequestro dell'azienda (Cass. pen., 24 aprile 2013, n. 18603, http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9095:cassazione-penale-24-aprile-2013-n-18603-violazione-di-norme-di-sicurezza-e-seq); M. Romano, L'amministrazione giudiziaria, (nt. 3), 77, ravvisa nell'art.104 disp att. c.p.p. "una evidente improprietà linguistica laddove parla di sequestro di società" e fissa poi "modalità di esecuzione atte al sequestro di quote sociali".
  • 30) F. Fimmano' e R. Ranucci, (nt. 2), 8, attestano che "la giurisprudenza di merito ha talora ritenuto sequestrabile la società, sulla base anche della formulazione (non propriamente rispettosa dell'ordinamento societario) dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., il quale statuisce la necessaria nomina di un amministratore giudiziario da parte dell'autorità giudiziaria «nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto [...] società». Peraltro, si deve ritenere che l'atecnica previsione del "sequestro di società" sia idonea, al più, a descrivere, da un punto di vista fenomenologico, il sequestro della totalità delle partecipazioni sociali congiuntamente all'azienda societaria."
  • 31) G. Partesotti, D. Manente, A. Urbani, Lezioni sui titoli di credito, 5°.ed., Bologna, 2005, 53, s., mettono in evidenza che la normativa ordinaria dell'art.1997 c.c. e quella riguardante le azioni di società tutelano l'affidamento del terzo e la sicurezza della circolazione.
  • 32) Il co.3 sarebbe riferibile ai vincoli giudiziari: G. Partesotti, D. Manente, A. Urbani, (nt. 31), 54.
  • 33) Sugli "atti conservativi" che il creditore particolare del socio di società semplice compie sulla quota del debitore ai sensi dell'art.2270 c.c., v. D.Galletti, Il creditore particolare del socio, Milano, 2002, spec. p.99 ss.
  • 34) L'art.104 disp.att., c.p.p., non regola il sequestro della quota di società irregolare, ma sarebbe assurdo "premiare" la mancata iscrizione della società esonerando il destinatario del provvedimento dall'applicazione della misura cautelare. Vi è da ritenere quindi che il sequestro della quota in questo caso si esegua semplicemente con l'immissione dell'amministratore giudiziario nei poteri del socio, che, in mancanza dello strumento pubblicitario, è la formalità minima necessaria per eseguire il sequestro. 
  • 35) F. Fimmano' e R. Ranucci, (nt. 2), 9, ritengono che "il sequestro - come la dichiarazione di fallimento - non determina, né è in grado di determinare, la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica (come avviene nel solo caso eccezionale di cui all'art. 2409 c.c.), la quale rimane in vita e viene semplicemente spossessata del patrimonio. Il custode delle quote o dell'azienda - così come il curatore fallimentare non è certamente il legale rappresentante della società interessata dal sequestro (analogamente a quella fallita), né è il suo nuovo amministratore". V. anche p.11, 19 ss. Ma gli aa. Si riferiscono alle società di capitali e non alle società di persone.
  • 36) Sulla distinzione v. M. Biachini,  in S.r.l., Commentario, dedicato  a Portale, Milano, 2011, 528, sub art.2475, punto 14.