Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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Le imprese sociali costituite in forma di società di capitali. Profili organizzativi e pubblicitari (di Carlo Ibba)


Il lavoro si propone di ricostruire la disciplina della governance delle imprese sociali costituite in forma di società di capitali. Esso evidenzia da un lato, per ciò che riguarda gli aspetti organizzativi, l’ampio spazio lasciato dalla disciplina speciale al diritto societario comune; dall’altro, per converso, i profili di marcata specialità del regime pubblicitario, con numerose interferenze della pubblicità attuata tramite il registro unico del terzo settore con quella attuata tramite il registro delle imprese.

Parole chiave: società di capitali; imprese sociali; disciplina; pubblicità.

Non-profit enterprises in corporate form: an organizational overview

The article’s goal is to reconstruct the governance rules of social enterprises (“imprese sociali”) when they are established in corporate form. On the one hand, the work shows the wide scope given by special regulation to general corporate law. On the other hand, it emphasizes the special regime of its publicity system due to the many interferences between register of non-profit entities and register of companies.

Keywords: social enterprise in corporate form; publicity system; register of non-profit organizations.

Sommario/Summary:

1. Cenni introduttivi. - 2. I profili organizzativi. - 3. I profili pubblicitari. - 4. Due conclusioni. - NOTE


1. Cenni introduttivi.

Volendo individuare la disciplina applicabile alla governance delle imprese sociali costituite secondo uno dei tipi societari capitalistici dobbiamo partire dalla gerarchia delle fonti delineata nell’art. 1, quinto comma, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ove si legge che «Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore […] e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita». Nel nostro caso, dunque: prima le norme del d.lgs. n. 112/2017, poi (con il limite della compatibilità) quelle del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e solo in ulteriore subordine, per gli aspetti non regolati dalle prime due fonti, le norme del codice civile in tema di società per azioni e di società a responsabilità limitata. Occorre allora verificare quale sia, per così dire, lo “spazio normativo” coperto dal d.lgs. 112 e, in subordine, dal d.lgs. 117, anche al fine di capire che spazio rimanga per le norme del diritto societario comune.


2. I profili organizzativi.

Ora, se proviamo a fare questo scopriamo due cose. La prima è che il legislatore delle imprese sociali, pur focalizzando l’attenzione sull’oggetto e sullo scopo che le devono connotare [1], non si è disinteressato della loro organizzazione interna ed ha tratteggiato – o cercato di tratteggiare – una disciplina verosimilmente ritenuta coerente con le peculiarità finalistiche delle imprese sociali. La seconda “scoperta” – che però in un certo senso neutralizza la prima – è che questa disciplina speciale si distacca in modo significativo dalla disciplina comune (che si sarebbe applicata in sua assenza) solo in riferimento alle imprese sociali che abbiano adottato forme associative non societarie; se ne distacca assai meno, invece, là dove sia stata adottata la forma di società e in specie quella di società di capitali. Proverò ora a fare un rapido riscontro di questa affermazione. Innanzi tutto, la disciplina speciale delle imprese sociali spesso si limita a integrare quella propria della forma organizzativa adottata, come quando prescrive che dall’atto costitutivo, «oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse», risulti esplicitamente il carattere di impresa sociale (art. 5), o come quando aggiunge ai compiti propri dei sindaci quello di «monitoraggio del­l’osservanza delle finalità sociali» (art. 10, terzo comma). In questi casi, dunque, la formulazione della norma speciale conferma espressamente l’appli­cazione delle norme societarie di diritto comune proprie del tipo adottato; ma lo stesso direi senz’altro che valga in relazione alla norma secondo cui «la denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l’indicazione di “impresa sociale” (art. 6), che mi pare implicitamente richiamare – e, appunto, integrare – le regole di formazione della denominazione e della ragione sociale proprie, per quanto qui interessa, dei singoli tipi societari. Non mancano poi casi in cui la disciplina del d.lgs. n. 112 afferma espressamente l’applicazione della disciplina societaria di un determinato istituto (come fanno l’art. 4 in materia di attività di direzione e coordinamento e l’art. 10, primo comma, in ordine ai requisiti [...]


3. I profili pubblicitari.

Evidenti profili di specialità presenta invece il regime pubblicitario delle imprese sociali, al quale perciò rivolgo ora la mia attenzione. Faccio una sintetica premessa di ordine generale, che è questa. Finché la pubblicità assolve solo finalità informative, l’eventuale pluralità di mezzi d’informazione non presenta particolari controindicazioni e può anzi agevolare i terzi, che possono reperire i dati di loro interesse non solo – che so – attraverso il registro delle imprese ma anche attraverso altri registri, siti internet, quotidiani, la Gazzetta Ufficiale, ecc. In questa prospettiva, dunque, l’even­tuale pluralità di fonti d’informazione è in linea di principio da valutare positivamente, sempre che sia assicurata l’identicità delle informazioni diffuse mediante i vari mezzi di comunicazione utilizzati. Diverso discorso va fatto invece in relazione alle ipotesi in cui l’adem­pimento pubblicitario non serve solo a diffondere informazioni ma anche a produrre effetti ulteriori. In questi casi, infatti, deve essere rispettato il principio della unicità dello strumento di pubblicità legale, nel senso che alla pubblicità eventualmente attuata con altri mezzi non può essere riconosciuta una funzione che vada al di là di quella meramente informativa. Perché, se così non fosse, delle due l’una: o i terzi, al fine di non subire gli effetti di un atto non conosciuto, sarebbero costretti a consultare tutti gli strumenti pubblicitari utilizzati o utilizzabili, oppure la legge dovrebbe prevedere che i soggetti tenuti alla pubblicità la effettuino su tutti quegli strumenti prima che si produca l’effetto desiderato. Il che vuol dire, in definitiva, che o i destinatari o i fornitori dell’informazione sarebbero gravati di un onere tutto sommato inutile e sproporzionato. Fissato questo punto [5], torniamo alle nostre imprese sociali. 3.1. L’art. 5, secondo comma, d.lgs. n. 112 (come già faceva l’art. 5, secondo comma, d.lgs. n. 155/2006) stabilisce che «Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni […] presso l’ufficio del registro delle imprese […], per l’iscri­zione in apposita sezione». A che cosa serva [...]


4. Due conclusioni.

In sintesi, sotto il profilo organizzativo la specialità della disciplina delle imprese sociali in forma di società di capitali appare dunque tutto sommato abbastanza circoscritta, rimanendo pressoché intatta la disciplina di base propria del diritto societario comune. Il regime pubblicitario riservato alle società di capitali-imprese sociali nel­l’ambito della riforma del terzo settore (come pure nell’ambito della riforma degli organismi sportivi), viceversa, interferendo con la pubblicità già prevista dal codice civile, dà luogo a un concorso di sistemi pubblicitari che sarebbe stato preferibile evitare o che, quanto meno, avrebbe richiesto un coordinamento che non c’è stato. E gli inconvenienti che ho provato a tratteggiare mi pare confermino, su un piano più generale, l’inopportunità del concorso fra più sistemi pubblicitari, aventi ad oggetto le stesse situazioni, che interferiscano in ordine alla produzione degli stessi effetti.


NOTE