Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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Sulla dialettica fra tendenze generaliste e specialismi di settore e sull´apertura all´interdisciplinarità: spunti per il dibattito sui confini del diritto commerciale (di Giuliana Scognamiglio)


Sommario/Summary:

1. Il tema del dibattito odierno. - 2. L’identità del diritto commerciale ed il problema dei “confini”. - 3. Frammentazione dei corsi e frammentazione della disciplina mettono a dura prova la tenuta del diritto commerciale come disciplina generalista. - 4. Crisi della vocazione generalista del diritto commerciale? - 5. Il senso di una “parte generale” del diritto commerciale. - 6. Il diritto commerciale e le spinte verso l’interdisciplinarità. - NOTE


1. Il tema del dibattito odierno.

Sottoporre alla discussione di un così qualificato ed autorevole panel di studiosi il tema dei confini della disciplina scientifica, nell’ambito della quale quegli studiosi svolgono la loro attività di ricerca, potrebbe apparire insensato. La ricerca, infatti, di per sé non ha confini: «nella ricerca non ci sono campi riservati o zone di caccia protette. Chiunque è libero di affrontare un qualunque argomento e, attraverso questo, può entrare in competizione con quanti pascolavano già in un determinato territorio» [1]. Il senso del nostro dibattito odierno [2] non vuole essere quindi la ricerca del confine, o l’invito all’esercizio di un’actio finum regundorum fra il diritto commerciale e altre discipline con esso confinanti, diretta a stabilire se uno o più determinati temi siano dentro o fuori di quel confine, ovvero a rivendicare l’appartenenza al territorio della nostra disciplina di determinati temi, con l’obiettivo di sottrarli alla possibile attività di ricerca di studiosi provenienti da altri ambiti. L’intento è piuttosto, (a) da un lato, quello di stimolare una riflessione sul­l’oggetto della nostra disciplina [3] e sui suoi rapporti con le discipline confinanti, in particolare, con il diritto dell’economia (conseguendo alla definizione dell’oggetto l’individuazione di ciò che rimane ad esso estraneo); (b) dall’al­tro, quello di aprire il discorso al tema della interdisciplinarità: al superamento quindi dei confini, imposto dall’evolversi del contesto socio-economico di riferimento, dal mutare dei dati normativi ma anche della sensibilità degli interpreti, tra la nostra disciplina ed altri ambiti dell’esperienza giuridica ovvero, in termini più ampi, tra la nostra disciplina ed altre discipline non giuridiche.


2. L’identità del diritto commerciale ed il problema dei “confini”.

Per molto tempo, com’è noto, il diritto commerciale è stato considerato come un’appendice specialistica del diritto civile: lo studio di questa disciplina era considerato ancillare rispetto a quello della disciplina “madre”, che assicurava – essa sola – la formazione generale del giurista relativamente all’ambito privatistico. Nelle Facoltà giuridiche ottocentesche, il diritto commerciale veniva insegnato, dapprima come materia soltanto opzionale (dal 1861 come disciplina invece obbligatoria per tutti), nella prospettiva e con l’obiettivo di fornire – spesso intrecciate con regole tecniche e norme deontologiche della “corporazione” dei commercianti – conoscenze specialistiche settoriali, in merito a determinati temi ed istituti del diritto civile suscettibili di rivestire interesse specifico ai fini della pratica degli affari e dell’esercizio dei commerci [4]-[5]. Al contempo, la materia di riflessione facente capo all’impresa si è espansa enormemente: ha acquisito territori prima inesplorati o scarsamente conosciuti, che – riguardando in particolare la regolazione pubblica delle imprese e dei mercati o il public enforcement di istanze di tutela rilevanti nel nostro ambito – presentano innegabili punti di contatto con il diritto pubblico e segnatamente amministrativo. All’espansione della materia ha fatto riscontro, sul piano del­l’inquadramento burocratico dei saperi, l’istituzione di nuove “caselle” (alias, settori scientifico-disciplinari, in acronimo SSD) [6] finitime o contigue a quella del diritto commerciale, che da tempo aveva acquisito, anche su quel piano, lo status di settore autonomo. Di qui l’acuirsi del tema dei “confini”, a cui è dedicato il nostro incontro odierno. La parola confine, di per sé, è infatti semanticamente ambigua: indica una chiusura, perché i confini sono di solito funzionali a delimitare un territorio nello spazio; ma al tempo stesso induce a lanciare lo sguardo al di là, posto che i confini sono generalmente valicabili: dunque, a costruire ponti, a tracciare percorsi per il superamento del limite esterno e a progettare possibilità di rapporti con realtà che stanno al di là del limite stesso. Cominciamo dal primo aspetto: e cioè a guardare verso l’interno della nostra [...]


3. Frammentazione dei corsi e frammentazione della disciplina mettono a dura prova la tenuta del diritto commerciale come disciplina generalista.

Vi è di più. (i) Sul versante della didattica, il diritto commerciale, nella dimensione qualitativa e quantitativa in cui siamo oggi abituati a concepirlo sulla base dei programmi degli insegnamenti impartiti sotto questo nome nei Dipartimenti di Giurisprudenza e dei manuali consigliati agli studenti, ha subito ad un certo punto – più o meno una ventina d’anni fa – l’impatto del recepimento generalizzato nel nostro Paese della modalità semestrale (rectius, di fatto, trimestrale) di erogazione dei corsi universitari; modalità alla quale non ha fatto però seguito – in diversi casi – l’articolazione del corso di diritto commerciale su due semestri, o la sua suddivisione in due corsi entrambi obbligatori, con la conseguenza dell’impossibilità sostanziale di gestire un programma d’insegna­mento vasto ed ambizioso in un lasso di tempo che, sempre secondo le grossolane misurazioni di fonte ministeriale, sarebbe a stento sufficiente a coprire un corso da 9 crediti formativi universitari. Ergo: mentre ritenevamo di poter considerare ormai consolidato l’assestamento del diritto commerciale nel rango di disciplina generale dell’iniziativa economica organizzata, in tutte le sue forme e dimensioni, abbiamo dovuto cominciare a temere la fuga dei discenti da un programma di studio avvertito come indigesto e indigeribile se concentrato nel ristretto arco temporale – di fatto, anche inferiore a tre mesi – che costituisce ormai l’unità di misura degli studi accademici; ne è conseguita, in taluni casi, la tendenza a ritarare i contenuti dei corsi di diritto commerciale sullo studio, di volta in volta, di determinati settori della nostra disciplina, secondo un modello diffuso nelle università statunitensi e da ultimo anche in diverse università europee, ma non necessariamente preferibile al nostro modello tradizionale, caratterizzato dalla presenza di un insegnamento generalista del diritto commerciale. (ii) Un ulteriore fenomeno, che è diventato imponente almeno a far data dagli anni ’80 del secolo scorso e che impatta, ancor più significativamente, non solo sulle modalità di insegnamento, ma anche su quelle dell’apprendi­mento e dello studio scientifico della nostra materia, venne rilevato con il consueto acume da uno dei grandi della nostra disciplina, Floriano [...]


4. Crisi della vocazione generalista del diritto commerciale?

Dovremmo dunque rassegnarci a questo processo e alla constatazione di una crisi della vocazione generalista della nostra disciplina? Dovremmo di conseguenza perorare e corroborare, anche sul piano teorico, la moltiplicazione delle sue partizioni interne ed il rafforzamento dei confini reciproci fra le varie partizioni? Perorare, dal punto di vista didattico, la sostituzione della disciplina generalista, che verrebbe mandata in soffitta, con discipline di settore e relativi insegnamenti specialistici? Appartengo al gruppo di coloro che rispondono, con piena convinzione, “no” alle domande appena formulate. Una prima osservazione, forse la meno importante dal punto di vista “culturale”, riguarda l’attuale assetto burocratico dei saperi, di cui si è già fatto cenno. Com’è noto, esso è attualmente ordinato intorno al concetto di settore scientifico-disciplinare e basato sulla individuazione, area per area e dunque anche nell’area giuridica, di un certo numero di SSD. Ora, si parla da anni, anche a livello politico di vertice, di una possibile e forse auspicabile azione riformatrice che dovrebbe avere ad oggetto il riordino dei settori e dei saperi, anche per mettere il nostro ordinamento in sintonia con le linee di azione delle istituzioni europee ed in particolare dell’European Research Council (in acronimo, ERC). In quest’ambito la direzione che si ritiene sarà intrapresa, nel momento in cui detto progetto politico dovesse concretizzarsi, è semmai nel senso della riduzione del novero degli attuali SSD e non, al contrario, del suo ampliamento. In siffatta prospettiva, il tema sembra essere, dal nostro punto di vista, quello della salvaguardia e anzi del rafforzamento di un settore – attualmente denominato “diritto commerciale”, ma ovviamente non è il nome ciò che più conta ai fini del nostro discorso – che garantisca la destinazione di risorse umane e finanziarie agli studi ed alle ricerche aventi ad oggetto i fenomeni, le strutture e le regole giuridiche dell’economia e degli affari, delle attività economiche professionali e dei mercati: che garantisca, cioè, l’esistenza di un ambito di ricerca giuseconomico, capace di contenere la pluralità di ambiti anche specialistici attualmente inclusi nel diritto commerciale (nonché, eventualmente, in altri settori attualmente confinanti [...]


5. Il senso di una “parte generale” del diritto commerciale.

Tornando al filo conduttore del discorso che mi sono prefissa, è opportuno porsi alcune domande: che senso ha o può avere oggi la disciplina generalista? E quale è il suo ruolo e la sua collocazione nell’ambito delle nostre materie e rispetto alle discipline generaliste dell’area privatistica in senso ampio? Sono dell’avviso che meriti adesione l’orientamento onde è valutata come oggi ineludibile la necessità di costruire il diritto dell’impresa e del mercato non tanto come un diritto privato speciale, bensì «come una componente centrale del diritto contemporaneo» [16], che può certo «attingere le proprie costruzioni normative dal diritto generale, pubblico e privato», ma che recepisce e legittima altresì, pure nel silenzio del legislatore, «interpretazioni ed applicazioni differenziate di norme di parte generale del diritto privato […], che tengono conto della peculiarità dell’attività d’impresa»; e dunque costituire il terreno fertile e fecondo per lo sviluppo di concetti e di istituti adatti a cogliere le diverse sfaccettature dell’impresa nella sua realtà giuridica globale [17]. Lo sforzo, a cui varrebbe la pena dedicare almeno in parte le nostre energie intellettuali (come appartenenti alla comunità scientifica dei giuscommercialisti), è allora quello della costruzione e valorizzazione di una “parte generale” del diritto commerciale: con l’obiettivo di sviluppare e mettere a sistema i principi, le regole e gli istituti generali onde è ispirato e governato il diritto dell’impresa e del mercato. Si vuol fare qui riferimento a principi, istituti e regole tarati sulle peculiarità di queste istituzioni, da considerare entrambe nella loro realtà giuridica globale, secondo la già richiamata, felice espressione di Giorgio Oppo, che terrà conto delle modalità peculiari della contrattazione d’impresa (si pensi alla elevata standardizzazione o persino automazione, così come ai suoi riflessi sul concetto di forma ad substantiam, o, ancora, al peculiare schema del “collegamento” fra intese anticoncorrenziali e contratti a valle); dei modelli organizzativi dell’impresa (si pensi, ad es., al modello della “direzione e coordinamento” di più imprese aggregate in [...]


6. Il diritto commerciale e le spinte verso l’interdisciplinarità.

L’esigenza di salvaguardare ed anzi rafforzare, attraverso una dottrina generale dell’impresa e del mercato, capace di indicare princìpi e concetti idonei a dare una cornice coerente ed organica ad una disciplina spesso frammentata in una miriade di regolazioni di settore, è tanto più forte ed intensa in un momento in cui (anche) il diritto commerciale si trova a doversi sempre più aprire al discorso interdisciplinare e transdisciplinare [22]. Abbiamo quindi superato il tema dei confini “interni” tra i diversi saperi in cui si articola lo studio e l’apprendimento del diritto per proiettarci, secondo la “scaletta” anticipata all’inizio del mio intervento, sulla tematica dei confini “esterni” e del rapporto tra il diritto commerciale e le altre scienze umane (economiche, sociologiche, storiche, statistiche, politologiche, eccetera). Il costruire ponti fra discipline diverse può dar luogo a «percorsi di interdisciplinarità virtuosa» [23], attraverso i quali il giurista potrà essere indotto «a cercare anche in altre discipline elementi utili per un uso corretto dei canoni propri del­l’interpretazione giuridica, ma che non portano al loro abbandono» [24]. In ogni caso si tratta di un atteggiamento mentale e culturale che oggi è non solo auspicabile a livello individuale, bensì è, a livello collettivo, oggettivamente ineludibile, in quanto voluto e caldeggiato espressamente nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) elaborato dal Governo italiano a seguito della crisi pandemica da Covid 19 e in relazione all’obiettivo di attingere ai fondi stanziati dall’UE per favorire e supportare il superamento di detta crisi [25]. Vi è – tuttavia – una frontiera ancora più hard dell’interdisciplinarità: ed è quella che ci viene suggerita, per esempio, dalla lettura del «programma nazionale per la ricerca 2021-2027». In questo importante documento sono infatti individuati i «grandi ambiti di ricerca e innovazione e le relative aree d’intervento» nei termini che seguono: (i) salute, (ii) cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell’inclusione, (iii) sicurezza per i sistemi sociali, (iv) digitale, industria, aerospazio, (v) clima, energia, [...]


NOTE