Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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Sulla dialettica fra tendenze generaliste e specialismi di settore e sull´apertura all´interdisciplinarità: spunti per il dibattito sui confini del diritto commerciale (di Giuliana Scognamiglio)


Sommario/Summary:

1. Il tema del dibattito odierno. - 2. L’identità del diritto commerciale ed il problema dei “confini”. - 3. Frammentazione dei corsi e frammentazione della disciplina mettono a dura prova la tenuta del diritto commerciale come disciplina generalista. - 4. Crisi della vocazione generalista del diritto commerciale? - 5. Il senso di una “parte generale” del diritto commerciale. - 6. Il diritto commerciale e le spinte verso l’interdisciplinarità. - NOTE


1. Il tema del dibattito odierno.

Sottoporre alla discussione di un così qualificato ed autorevole panel di studiosi il tema dei confini della disciplina scientifica, nell’ambito della quale quegli studiosi svolgono la loro attività di ricerca, potrebbe apparire insensato.

La ricerca, infatti, di per sé non ha confini: «nella ricerca non ci sono campi riservati o zone di caccia protette. Chiunque è libero di affrontare un qualunque argomento e, attraverso questo, può entrare in competizione con quanti pascolavano già in un determinato territorio» [1].

Il senso del nostro dibattito odierno [2] non vuole essere quindi la ricerca del confine, o l’invito all’esercizio di un’actio finum regundorum fra il diritto commerciale e altre discipline con esso confinanti, diretta a stabilire se uno o più determinati temi siano dentro o fuori di quel confine, ovvero a rivendicare l’appartenenza al territorio della nostra disciplina di determinati temi, con l’obiettivo di sottrarli alla possibile attività di ricerca di studiosi provenienti da altri ambiti.

L’intento è piuttosto, (a) da un lato, quello di stimolare una riflessione sul­l’oggetto della nostra disciplina [3] e sui suoi rapporti con le discipline confinanti, in particolare, con il diritto dell’economia (conseguendo alla definizione dell’oggetto l’individuazione di ciò che rimane ad esso estraneo); (b) dall’al­tro, quello di aprire il discorso al tema della interdisciplinarità: al superamento quindi dei confini, imposto dall’evolversi del contesto socio-economico di riferimento, dal mutare dei dati normativi ma anche della sensibilità degli interpreti, tra la nostra disciplina ed altri ambiti dell’esperienza giuridica ovvero, in termini più ampi, tra la nostra disciplina ed altre discipline non giuridiche.


2. L’identità del diritto commerciale ed il problema dei “confini”.

Per molto tempo, com’è noto, il diritto commerciale è stato considerato come un’appendice specialistica del diritto civile: lo studio di questa disciplina era considerato ancillare rispetto a quello della disciplina “madre”, che assicurava – essa sola – la formazione generale del giurista relativamente all’ambito privatistico. Nelle Facoltà giuridiche ottocentesche, il diritto commerciale veniva insegnato, dapprima come materia soltanto opzionale (dal 1861 come disciplina invece obbligatoria per tutti), nella prospettiva e con l’obiettivo di fornire – spesso intrecciate con regole tecniche e norme deontologiche della “corporazione” dei commercianti – conoscenze specialistiche settoriali, in merito a determinati temi ed istituti del diritto civile suscettibili di rivestire interesse specifico ai fini della pratica degli affari e dell’esercizio dei commerci [4]-[5].

Al contempo, la materia di riflessione facente capo all’impresa si è espansa enormemente: ha acquisito territori prima inesplorati o scarsamente conosciuti, che – riguardando in particolare la regolazione pubblica delle imprese e dei mercati o il public enforcement di istanze di tutela rilevanti nel nostro ambito – presentano innegabili punti di contatto con il diritto pubblico e segnatamente amministrativo. All’espansione della materia ha fatto riscontro, sul piano del­l’inquadramento burocratico dei saperi, l’istituzione di nuove “caselle” (alias, settori scientifico-disciplinari, in acronimo SSD) [6] finitime o contigue a quella del diritto commerciale, che da tempo aveva acquisito, anche su quel piano, lo status di settore autonomo.

Di qui l’acuirsi del tema dei “confini”, a cui è dedicato il nostro incontro odierno.

La parola confine, di per sé, è infatti semanticamente ambigua: indica una chiusura, perché i confini sono di solito funzionali a delimitare un territorio nello spazio; ma al tempo stesso induce a lanciare lo sguardo al di là, posto che i confini sono generalmente valicabili: dunque, a costruire ponti, a tracciare percorsi per il superamento del limite esterno e a progettare possibilità di rapporti con realtà che stanno al di là del limite stesso.

Cominciamo dal primo aspetto: e cioè a guardare verso l’interno della nostra disciplina, di qua dal confine.

Che cosa troviamo?

Troviamo una disciplina (un campo tematico dell’esperienza giuridica, come direbbe Paolo Spada) che si estende a coprire molteplici saperi, ricollegabili ai concetti dell’impresa, dell’iniziativa economica organizzata e professionalmente esercitata nell’ambito di un mercato [7], quindi – più sinteticamente – una disciplina dell’impresa e del mercato: una disciplina, dunque, molto vasta e articolata, a cui corrisponde, sul piano del percorso formativo, un corso particolarmente impegnativo ed un esame di solito molto temuto dagli studenti; e che si rispecchia in una letteratura manualistica mediamente molto pregiata, che annovera – a volte compressi in un solo volume, altre volte dilatati nello spazio di più volumi – capitoli sull’impresa (grande, piccola, media; profit e non profit; commerciale, agricola, artigiana, di navigazione), l’azienda, la concorrenza fra imprese e la struttura dei mercati in cui esse operano, la proprietà intellettuale, le diverse forme di esercizio societario dell’impresa lucrativa – dalle più elementari alle più complesse – e le diverse forme di struttura proprietaria della stessa, l’impresa mutualistica, l’impresa sociale e l’impresa benefit, l’impresa a capitale pubblico, la crisi e l’insolvenza dell’impresa, e poi ancora i gruppi di imprese, le operazioni che modificano la struttura organizzativa e finanziaria dell’impresa, i contratti del­l’impresa, le operazioni di investimento, di finanziamento, di mobilizzazione della ricchezza finanziaria attraverso strumenti – come quelli che applicano i principi del diritto cartolare – idonei a farla circolare in maniera veloce e sicura, libera dalle pastoie della circolazione civilistica tradizionale.

La vastità della materia, l’incremento dimensionale, per numero ed estensione, dei saperi in essa coinvolti da un lato ha favorito la sua progressiva ed oggi del tutto acquisita autonomia, dal punto di vista didattico e della carriera degli studenti e degli studiosi, rispetto alle discipline civilistiche, ascritte – in termini burocratici – al settore scientifico-disciplinare del diritto privato: e cioè  rispetto alle discipline tradizionalmente considerate, per la loro supposta attitudine ad elaborare concetti e categorie di carattere generale, idonee a fungere da chiavi di lettura dell’intera esperienza giuridica, in posizione preminente rispetto al diritto commerciale, di cui – come poc’anzi ricordato – per molto tempo si sono predicati invece il carattere di disciplina ancillare ed di “specialità” rispetto al diritto privato/civile, per la sua vocazione – si osservava – a comprendere alcuni determinati settori della grande area giuridica privatistica, specificamente identificati dalla collocazione delle regole ad esse pertinenti nel codice di commercio e, fino al 1888, altresì dalla devoluzione ai tribunali di commercio delle controversie insorte nell’ambito di quei settori.

Quello appena evocato è stato un percorso affascinante per molti versi e – dal punto di vista dei più appassionati fra i giuscommercialisti – addirittura entusiasmante: il diritto commerciale, «non più satellite» [8] rispetto alle discipline civilistiche in senso stretto, non più “diritto secondo” rispetto al “diritto privato generale” [9], ha visto progressivamente consolidare la sua posizione nel percorso formativo degli studenti di giurisprudenza, passando da disciplina opzionale o facoltativa ad insegnamento fondamentale in quel percorso; un insegnamento al quale, con l’avvento del grossolano sistema di misurazione della quantità di sapere necessaria per conseguire il titolo di studio (la laurea) basato sui c.d. crediti formativi universitari (CFU), sono stati attribuiti, dal d.m. 25 novembre 2005 sulla definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, ben 15 CFU, e cioè un numero di crediti formativi inferiore, sì, a quello delle discipline civilistiche, ma molto vicino a quello di altre discipline storicamente assai importanti ai fini della formazione del giurista, come il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto processuale civile e penale.

Si è trattato tuttavia di un percorso attraversato da venature contraddittorie: mentre l’espansione progressiva dei saperi collegati all’iniziativa economica organizzata e professionalmente esercitata legittimava una parallela espansione dei programmi di studio e di insegnamento classificati sotto il nome “diritto commerciale” e della manualistica a supporto degli stessi, l’avvenuta unificazione dei codici civile e di commercio continuava e forse tuttora continua ad essere talora, più o meno consapevolmente, avvertita come la riprova dell’im­possibilità di considerare il diritto commerciale alla stregua di una disciplina generale e generalista al pari del diritto privato/civile, piuttosto che alla stregua di una disciplina di determinati settori, a carattere specialistico, dell’e­sperienza privatistica.

Al tempo stesso, la proliferazione, non sempre giustificata e giustificabile del punto di vista dell’interesse generale, di quelle partizioni amministrativo-burocratiche del sapere, che sono i settori scientifico-disciplinari, ha tentato anch’essa di infliggere un colpo all’acquisizione da parte del diritto commerciale dello status di disciplina generale, inducendo in taluni il dubbio che debbano ritenersi non (più) appartenenti all’area del diritto commerciale gli studi in materia di impresa agraria o di impresa navigazione o quelli (relativi, in particolare, alle imprese ed ai mercati dei servizi bancari, assicurativi, finanziari) sui quali è venuto espandendosi, di recente, il SSD del diritto dell’eco­nomia.

Riguardo a detti settori, non si vuole mettere in dubbio la loro oggettiva esistenza e rilevanza, alla stregua dei regolamenti ministeriali vigenti, ai fini e per gli effetti (burocratici) disciplinati da quei regolamenti, che concernono in particolare l’organizzazione del reclutamento del personale docente, attraverso l’erogazione del titolo abilitativo (l’abilitazione scientifica nazionale, ASN) e l’allestimento dei concorsi per l’assunzione degli abilitati nelle università; ma è diffuso (e a mio avviso non infondato) il dubbio circa la loro autonomia scientifica, se è vero, come si è affermato, che questa presuppone che in una specifica branca del sapere giuridico siano riconoscibili dei principi suoi propri, capaci di organizzarla in sistema [10].

Ciò non esclude che siffatte partizioni del sapere possano risultare utili, oltre che ai fini “concorsuali” per i quali sono state originariamente create, anche ai fini della organizzazione di percorsi di studio “professionalizzanti” per i giovani discenti. Questo vale, in particolare, per il diritto della navigazione ed il diritto agrario; quanto al settore denominato “diritto dell’economia”, esso potrebbe svolgere un ruolo affatto significativo, come partizione del sapere, nella misura in cui recuperasse [11] una vocazione allo studio delle istituzioni economiche rilevanti (ad es. le banche centrali, le autorità di vigilanza, le autorità di regolazione di settore, le autorità garanti della concorrenza, della privacy, ecc.) e delle dinamiche interistituzionali che le caratterizzano, nonché dei processi di governo (indirizzo, controllo, sostegno, ausilio, ecc.) delle attività e­conomiche ad esse affidati. Viceversa, se il diritto dell’economia continuasse a dichiarare la propria vocazione per gli studi attinenti alla disciplina giuridica delle attività e delle istituzioni economiche dei privati, ed in particolare dell’impresa e del mercato, esso si paleserebbe come un settore privo di autonomia scientifica rispetto al ben più antico e risalente settore del diritto commerciale. Non vale a caratterizzarlo come settore munito di una sua precisa identità scientifica, distinta ed autonoma da quelli di altri SSD ed in particolare dal diritto commerciale, la propensione a coltivare (anche) la prospettiva pubblicistica nell’analisi delle istituzioni economiche del capitalismo. Infatti, la considerazione di questa prospettiva (della cornice costituzionale e degli interessi pubblici di volta in volta coinvolti nell’esercizio delle attività economiche dei privati, del rapporto o delle possibili interferenze fra iniziativa privata e pubblici poteri, così come del public enforcement di istanze di tutela facenti capo a soggetti privati) è ormai ineludibilmente presente [12], in misura può o meno intensa a seconda dei temi e dei momenti, a tutti coloro che, nell’attività di ricerca, si occupano di impresa e di mercato (dunque, agli studiosi in genere del diritto commerciale).


3. Frammentazione dei corsi e frammentazione della disciplina mettono a dura prova la tenuta del diritto commerciale come disciplina generalista.

Vi è di più.

(i) Sul versante della didattica, il diritto commerciale, nella dimensione qualitativa e quantitativa in cui siamo oggi abituati a concepirlo sulla base dei programmi degli insegnamenti impartiti sotto questo nome nei Dipartimenti di Giurisprudenza e dei manuali consigliati agli studenti, ha subito ad un certo punto – più o meno una ventina d’anni fa – l’impatto del recepimento generalizzato nel nostro Paese della modalità semestrale (rectius, di fatto, trimestrale) di erogazione dei corsi universitari; modalità alla quale non ha fatto però seguito – in diversi casi – l’articolazione del corso di diritto commerciale su due semestri, o la sua suddivisione in due corsi entrambi obbligatori, con la conseguenza dell’impossibilità sostanziale di gestire un programma d’insegna­mento vasto ed ambizioso in un lasso di tempo che, sempre secondo le grossolane misurazioni di fonte ministeriale, sarebbe a stento sufficiente a coprire un corso da 9 crediti formativi universitari. Ergo: mentre ritenevamo di poter considerare ormai consolidato l’assestamento del diritto commerciale nel rango di disciplina generale dell’iniziativa economica organizzata, in tutte le sue forme e dimensioni, abbiamo dovuto cominciare a temere la fuga dei discenti da un programma di studio avvertito come indigesto e indigeribile se concentrato nel ristretto arco temporale – di fatto, anche inferiore a tre mesi – che costituisce ormai l’unità di misura degli studi accademici; ne è conseguita, in taluni casi, la tendenza a ritarare i contenuti dei corsi di diritto commerciale sullo studio, di volta in volta, di determinati settori della nostra disciplina, secondo un modello diffuso nelle università statunitensi e da ultimo anche in diverse università europee, ma non necessariamente preferibile al nostro modello tradizionale, caratterizzato dalla presenza di un insegnamento generalista del diritto commerciale.

(ii) Un ulteriore fenomeno, che è diventato imponente almeno a far data dagli anni ’80 del secolo scorso e che impatta, ancor più significativamente, non solo sulle modalità di insegnamento, ma anche su quelle dell’apprendi­mento e dello studio scientifico della nostra materia, venne rilevato con il consueto acume da uno dei grandi della nostra disciplina, Floriano d’Alessandro, nella sua relazione conclusiva del convegno celebrativo dei 100 dal codice di commercio [13]: è il fenomeno della frammentazione specialistica, nascente – osservava il d’Alessandro – «non dall’espandersi quantitativo della scienza, ma da quello del suo oggetto», e cioè delle norme: dal moltiplicarsi delle normative di settore, di fonte sovranazionale o nazionale, primaria o secondaria, hard law e soft law: normative sovente molto analitiche e particolareggiate, talora strumento di interventi di tipo congiunturale, dirette a disciplinare aspetti talora molto specifici e altamente specialistici. Questo fenomeno avrebbe come conseguenza la perdita di identità del diritto commerciale, se non addirittura – nella prospettiva pessimistica del d’Alessandro – l’estinzione della razza dei giuscommercialisti [14], accompagnata dall’avvento, in loro vece, dei cultori del diritto (che per molto tempo si è denominato) fallimentare, del diritto della proprietà industriale, del diritto della concorrenza (i c.d. antitrustisti), del diritto delle società di persone, del diritto delle società di capitali chiuse o di quelle quotate, del diritto della contabilità d’impresa, del diritto delle imprese pubbliche, ecc. Le articolazioni specialistiche interne della nostra disciplina avrebbero una inarrestabile tendenza ad autonomizzarsi sul piano accademico e didattico, il che si rifletterebbe nella diffusione di corsi appunto specialistici – di oggetto e contenuto più o meno ristretto – a detrimento della disciplina generalista, che finirebbe con il perdere progressivamente peso e terreno, sino a scomparire del tutto.


4. Crisi della vocazione generalista del diritto commerciale?

Dovremmo dunque rassegnarci a questo processo e alla constatazione di una crisi della vocazione generalista della nostra disciplina? Dovremmo di conseguenza perorare e corroborare, anche sul piano teorico, la moltiplicazione delle sue partizioni interne ed il rafforzamento dei confini reciproci fra le varie partizioni? Perorare, dal punto di vista didattico, la sostituzione della disciplina generalista, che verrebbe mandata in soffitta, con discipline di settore e relativi insegnamenti specialistici?

Appartengo al gruppo di coloro che rispondono, con piena convinzione, “no” alle domande appena formulate.

Una prima osservazione, forse la meno importante dal punto di vista “culturale”, riguarda l’attuale assetto burocratico dei saperi, di cui si è già fatto cenno. Com’è noto, esso è attualmente ordinato intorno al concetto di settore scientifico-disciplinare e basato sulla individuazione, area per area e dunque anche nell’area giuridica, di un certo numero di SSD.

Ora, si parla da anni, anche a livello politico di vertice, di una possibile e forse auspicabile azione riformatrice che dovrebbe avere ad oggetto il riordino dei settori e dei saperi, anche per mettere il nostro ordinamento in sintonia con le linee di azione delle istituzioni europee ed in particolare dell’European Research Council (in acronimo, ERC).

In quest’ambito la direzione che si ritiene sarà intrapresa, nel momento in cui detto progetto politico dovesse concretizzarsi, è semmai nel senso della riduzione del novero degli attuali SSD e non, al contrario, del suo ampliamento. In siffatta prospettiva, il tema sembra essere, dal nostro punto di vista, quello della salvaguardia e anzi del rafforzamento di un settore – attualmente denominato “diritto commerciale”, ma ovviamente non è il nome ciò che più conta ai fini del nostro discorso – che garantisca la destinazione di risorse umane e finanziarie agli studi ed alle ricerche aventi ad oggetto i fenomeni, le strutture e le regole giuridiche dell’economia e degli affari, delle attività economiche professionali e dei mercati: che garantisca, cioè, l’esistenza di un ambito di ricerca giuseconomico, capace di contenere la pluralità di ambiti anche specialistici attualmente inclusi nel diritto commerciale (nonché, eventualmente, in altri settori attualmente confinanti con il diritto commerciale, qualora uno o più di essi fossero destinati a “scomparire” in forza del cennato programma politico di riordino e accorpamento dei saperi).

Lasciando per il momento in disparte ciò che appartiene ad un futuro non sappiamo quanto prossimo, osservo che – allo stato – l’eventuale abbandono della materia generalista, in favore di una sua frammentazione in studi e corsi a carattere specialistico, corrispondenti ai vari rami della nostra disciplina, potrebbe sollevare problemi di incompatibilità con il vigente sistema di ripartizione delle risorse e di reclutamento del personale docente, imperniato sui settori scientifico-disciplinari: il nostro SSD di riferimento è infatti quello del diritto commerciale ed è rispetto a questo che viene valutata la qualità dei lavori scientifici presentati ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, mentre non rilevano a quei fini gli ambiti specialistici interni al diritto commerciale.

Questo assunto non è smentito dall’esistenza, come settori scientifico-disciplinari distinti, del diritto agrario e del diritto della navigazione, perché, se è vero che essi includono rispettivamente lo studio di istituti ascrivibili anche al diritto commerciale – l’impresa agricola, l’impresa di navigazione, il contratto e le imprese di trasporto per terra, per acqua, per aria, ecc. – è altresì vero che si sono entrambi allargati molto al di là dello studio di dette fattispecie di impresa, fino a includere rispettivamente la disciplina delle politiche agricole europee, delle filiere agro-alimentati e in genere il c.d. diritto dei mercati agroalimentari da un lato, i profili anche internazionalistici e internazionalprivatistici della navigazione aerea e marittima, la disciplina amministrativa dei porti e degli aeroporti, dall’altro; il che parrebbe giustificare, dal punto di vista dei contenuti scientifici, l’acquisizione e la conservazione dello status di SSD autonomi. Un discorso diverso va fatto invece, come già si è accennato, per il settore denominato “diritto dell’eco­nomia”, rispetto al quale si è di fatto determinata, probabilmente al di là delle intenzioni originarie, una sovrapposizione pressoché totale di materie, di metodi e di temi con quelli inclusi nel settore del diritto commerciale; con talune conseguenze problematiche, che sono state segnalate all’attenzione della nostra comunità scientifica in un recente documento del consiglio direttivo dell’associazione scientifica dei professori di diritto commerciale [15].


5. Il senso di una “parte generale” del diritto commerciale.

Tornando al filo conduttore del discorso che mi sono prefissa, è opportuno porsi alcune domande: che senso ha o può avere oggi la disciplina generalista? E quale è il suo ruolo e la sua collocazione nell’ambito delle nostre materie e rispetto alle discipline generaliste dell’area privatistica in senso ampio?

Sono dell’avviso che meriti adesione l’orientamento onde è valutata come oggi ineludibile la necessità di costruire il diritto dell’impresa e del mercato non tanto come un diritto privato speciale, bensì «come una componente centrale del diritto contemporaneo» [16], che può certo «attingere le proprie costruzioni normative dal diritto generale, pubblico e privato», ma che recepisce e legittima altresì, pure nel silenzio del legislatore, «interpretazioni ed applicazioni differenziate di norme di parte generale del diritto privato […], che tengono conto della peculiarità dell’attività d’impresa»; e dunque costituire il terreno fertile e fecondo per lo sviluppo di concetti e di istituti adatti a cogliere le diverse sfaccettature dell’impresa nella sua realtà giuridica globale [17].

Lo sforzo, a cui varrebbe la pena dedicare almeno in parte le nostre energie intellettuali (come appartenenti alla comunità scientifica dei giuscommercialisti), è allora quello della costruzione e valorizzazione di una “parte generale” del diritto commerciale: con l’obiettivo di sviluppare e mettere a sistema i principi, le regole e gli istituti generali onde è ispirato e governato il diritto dell’impresa e del mercato. Si vuol fare qui riferimento a principi, istituti e regole tarati sulle peculiarità di queste istituzioni, da considerare entrambe nella loro realtà giuridica globale, secondo la già richiamata, felice espressione di Giorgio Oppo, che terrà conto delle modalità peculiari della contrattazione d’impresa (si pensi alla elevata standardizzazione o persino automazione, così come ai suoi riflessi sul concetto di forma ad substantiam, o, ancora, al peculiare schema del “collegamento” fra intese anticoncorrenziali e contratti a valle); dei modelli organizzativi dell’impresa (si pensi, ad es., al modello della “direzione e coordinamento” di più imprese aggregate in un gruppo o a quello della “rete”); del principio dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, che permea oggi l’intera disciplina dell’impresa (e si vedano al riguardo il nuovo art. 2086, secondo comma, c.c. e l’art. 3 d.lgs. n. 14/2019, recante il codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa); dei modelli e prassi di comportamento dell’impresa rispetto ad altre imprese o ai consumatori (si pensi alla concorrenza sleale o alle pratiche commerciali unfair); dei principi di trasparenza e di disclosure di determinate informazioni [18]; del peculiare atteggiarsi dell’illecito (civile, concorrenziale, tributario, penale, ecc.) posto in essere nell’ambito di un’attività di impresa e sovente caratterizzato, oggi, in termini di illecito massivo”; della tipologia di rischi generati da detta attività e degli strumenti (dai classici contratti di assicurazione agli “swaps” ed altre tipologie di derivati finanziari) per contenerli, dei possibili schemi di comportamento delle imprese nelle loro interrelazioni reciproche nell’am­bito del mercato concorrenziale, dei modelli di relazione fra l’impresa ed i suoi dipendenti o altri stakeholders, ma anche dei profili generali di diritto costituzionale (si pensi al principio della libertà d’impresa ed alle sue diverse declinazioni, in rapporto all’art. 41 Cost.), di diritto amministrativo (si pensi al modello dell’impresa autorizzata e vigilata da una pubblica autorità), di diritto della regolazione dei mercati (si pensi al principio dell’integrazione dei contratti con le clausole, ad es. relative a prezzi e tariffe, elaborate dalle autorità di regolazione di settore), e così via.

Osserviamo clausole [19], principi [20] e regole generali che nascono direttamente sul terreno del diritto commerciale e trovano applicazione a istituti propri del diritto commerciale (il principio di correttezza della gestione, il principio della sana e prudente gestione delle imprese bancarie, il principio di adeguatezza organizzativa, la regola della chiarezza, verità e correttezza del bilancio, eccetera); nozioni ed istituti sviluppatisi originariamente sul terreno del diritto civile, come quelli di patrimonio, di responsabilità patrimoniale, di segregazione o destinazione patrimoniale, di illecito extracontrattuale, di responsabilità precontrattuale e contrattuale, che – trasferiti nell’ambito del fenomeni disciplinati dal diritto commerciale – assumono una curvatura del tutto particolare e vengono assoggettati a regole in parte diverse, dovendosi tener conto di interessi che il diritto commerciale tende a proteggere in modo particolare come quelli dei creditori dell’impresa o di valori particolarmente rilevanti per la nostra disciplina, come quello della tutela dell’affidamento delle controparti negoziali, ovvero tener conto delle peculiarità del comportamento imprenditoriale, che si caratterizza per standardizzazione e ripetitività di schemi e rende perciò concepibile la già ricordata fattispecie dell’illecito c.d. massivo, o della responsabilità precontrattuale da informazioni errate o insufficienti nei confronti delle controparti di contratti effettivamente conclusi. Ma osserviamo altresì istituti che, sorti sul terreno del diritto commerciale, tendono (ovvero sono riusciti nel corso del tempo) ad assumere una valenza o a ricevere un’appli­cazione più generale: si pensi alla nozione di insolvenza, originariamente riferita al solo imprenditore ed anzi al solo imprenditore commerciale; all’inibito­ria degli atti di concorrenza sleale; all’impugnativa delle delibere assembleari di società, che tende a diventare la disciplina dell’impugnativa in genere degli atti deliberativi di organi collegiali adottati dagli enti (anche) non imprenditori di cui al libro I del codice civile.

La tesi a cui si è qui prestata adesione non dovrebbe rimanere priva di riflessi sull’organizzazione dell’insegnamento del diritto commerciale: i crediti formativi attribuiti a questa disciplina dalla tabella ministeriale onde è regolata la specifica classe di laurea (in particolare, quella a ciclo unico in giurisprudenza) dovrebbero essere ripartiti fra una parte generale del diritto commerciale, diretta a fornire ai discenti dei primi anni del corso le coordinate concettuali generali della disciplina dell’impresa e del mercato, ed uno o più corsi “specialistici”, mirati all’approfondimento di uno o più settori della materia generale (diritto delle società, diritto delle banche, diritto della proprietà industriale, diritto della concorrenza, diritto della crisi d’impresa, e così via).

Altrimenti detto, un insegnamento a carattere generalista del diritto commerciale dovrebbe essere a mio avviso presente nell’anzidetta “tabella” e dovrebbe anzi essere collocato tra gli insegnamenti “di base”, accanto al diritto privato, al diritto costituzionale e alle discipline storico-filosofiche: perché la formazione nei discenti delle categorie generali e delle coordinate concettuali, utili e necessarie ad inquadrare i fenomeni dell’economia, e specificamente la disciplina, in tutte le sue articolazioni e sfaccettature, dell’iniziativa economica professionale e organizzata, dovrebbe corrispondere – oggi – ad un interesse primario e ad un obiettivo irrinunciabile dell’educazione di un giurista capace di confrontarsi con la realtà economico-sociale in cui vive ed opera e di recepirne le sfide [21].


6. Il diritto commerciale e le spinte verso l’interdisciplinarità.

L’esigenza di salvaguardare ed anzi rafforzare, attraverso una dottrina generale dell’impresa e del mercato, capace di indicare princìpi e concetti idonei a dare una cornice coerente ed organica ad una disciplina spesso frammentata in una miriade di regolazioni di settore, è tanto più forte ed intensa in un momento in cui (anche) il diritto commerciale si trova a doversi sempre più aprire al discorso interdisciplinare e transdisciplinare [22].

Abbiamo quindi superato il tema dei confini “interni” tra i diversi saperi in cui si articola lo studio e l’apprendimento del diritto per proiettarci, secondo la “scaletta” anticipata all’inizio del mio intervento, sulla tematica dei confini “esterni” e del rapporto tra il diritto commerciale e le altre scienze umane (economiche, sociologiche, storiche, statistiche, politologiche, eccetera). Il costruire ponti fra discipline diverse può dar luogo a «percorsi di interdisciplinarità virtuosa» [23], attraverso i quali il giurista potrà essere indotto «a cercare anche in altre discipline elementi utili per un uso corretto dei canoni propri del­l’interpretazione giuridica, ma che non portano al loro abbandono» [24]. In ogni caso si tratta di un atteggiamento mentale e culturale che oggi è non solo auspicabile a livello individuale, bensì è, a livello collettivo, oggettivamente ineludibile, in quanto voluto e caldeggiato espressamente nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) elaborato dal Governo italiano a seguito della crisi pandemica da Covid 19 e in relazione all’obiettivo di attingere ai fondi stanziati dall’UE per favorire e supportare il superamento di detta crisi [25].

Vi è – tuttavia – una frontiera ancora più hard dell’interdisciplinarità: ed è quella che ci viene suggerita, per esempio, dalla lettura del «programma nazionale per la ricerca 2021-2027». In questo importante documento sono infatti individuati i «grandi ambiti di ricerca e innovazione e le relative aree d’intervento» nei termini che seguono: (i) salute, (ii) cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell’inclusione, (iii) sicurezza per i sistemi sociali, (iv) digitale, industria, aerospazio, (v) clima, energia, mobilità sostenibile, (vi) prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente.

In questo elenco di “grandi ambiti” di ricerca sembra, ad un primo esame, non esservi alcuno spazio per il diritto in genere, né per il diritto commerciale. Ma, a ben guardare, non è così, perché la competenza scientifica di un giuscommercialista esperto di proprietà intellettuale, di tutela avverso la contraffazione, di disegni e modelli, o di big data, o di biotecnologie, o di responsabilità per l’utilizzo di sistemi autonomi basati sull’intelligenza artificiale, o di tematiche ambientali applicate all’impresa, troverà sicuramente spazio nel­l’ambito dei suddetti “grandi ambiti”; a condizione – tuttavia – che quel giurista sia in grado di (e si renda disponibile a) dialogare, in posizione di parità ma al tempo stesso con l’atteggiamento umile ed aperto, che è espressione e presupposto di un’autentica attitudine interdisciplinare, con i cultori di scienze anche molto diverse e distanti, come l’ingegneria, la farmacologia, la medicina, l’informatica, la biologia, le scienze alimentari e quelle dell’ambiente; con lo scopo di mettere l’apparato analitico della sua disciplina, frutto di una lunga e consolidata tradizione di studi [26], a disposizione delle altre discipline, che a loro volta ne hanno bisogno per dare al loro lavoro di ricerca la completezza e l’organicità che solo la pluralità di prospettive e la combinazione di linguaggi e metodologie di analisi diversi possono assicurare.


NOTE

[1] L. Ségalat, La scienza malata? Come la burocrazia soffoca la ricerca, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2010, 16.

[2] Che si pone in un rapporto di continuità, ma non di identità, con quello svoltosi nella direzione della rivista Giurisprudenza commerciale, in data 15 maggio 2021, sul tema della riforma della classe di laurea in giurisprudenza. Gli atti di detto seminario sono reperibili in Giur. comm., 2022, I, 147 ss.

[3] Muovendo dal diffuso rilievo secondo cui «non esiste nel sistema giuridico italiano […] un corpo di norme che possa essere definito, con rigore di confini e di contenuto, “diritto commerciale”»: cfr. B. Libonati, La categoria del diritto commerciale, in Riv. soc., 2002, 1 ss.

[4] Cfr. E. Mura, L’orbita di un «pianeta luminosissimo». Verso l’autonomia scientifica del diritto commerciale, e I. Birocchi, Tra i due codici. La giuscommercialistica italiana dopo il “manifesto” di Vidari (1870-1882), entrambi nel volume di I. Birocchi (a cura di), “Non più satellite”, Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento, Pisa, Edizioni ETS, 2019 (su cui si v. la recensione di M. Libertini, Passato e presente del diritto commerciale. A proposito di tre libri recenti, in questa Rivista, 2020, 253 ss., 268 ss.).

[5] Echi di questa concezione del diritto commerciale e del suo rapporto con il diritto civile sono rintracciabili ancora oggi: una sua recente “epifania” è nel decreto del Ministero della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, nel testo modificato con successivo d.m. 1° ottobre 2020, n. 163, recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, che, molto discutibilmente, identifica nel «diritto commerciale e diritto societario» uno dei possibili sotto-indirizzi della specializzazione in diritto civile.

[6] Mi riferisco al diritto agrario, al diritto della navigazione, al diritto dell’economia.

[7] A questo esito era pervenuto, come testimoniano le osservazioni conclusive di P. Spada (“Ricommercializzare” o “legittimare” il diritto commerciale. Cenni conclusivi, in Riv. dir. comm., 2019, I, 95 ss.), il dibattito sull’identità e sul ruolo attuale della nostra disciplina svoltosi (con la partecipazione di C. Angelici, P. Kindler, M. Libertini, P. Marchetti, G.B. Portale, P. Spada) nell’ambito del seminario dedicato, in occasione del suo 80° compleanno, a G.B. Portale sul tema «La ricommercializzazione del diritto commerciale» e tenutosi a Roma, nella sede dell’Accademia dei Lincei, il 20 settembre 2018: il fattore necessario e sufficiente a legittimare il campo esperienziale in parola è l’impresa, pensata come attività organizzata, come iniziativa che imprime un ordine in divenire a mezzi reali e personali funzionali alla produzione di beni e servizi”, aggiungerei destinati ad un mercato, in cui quell’impresa si incontra e si confronta con altre. E v. infatti B. Libonati, (nt. 3), 19 (il diritto commerciale come «diritto delle imprese nel mercato»); M. Libertini, (nt. 4), 280 (ad avviso del quale il diritto commerciale, «superando una terminologia che molti riconoscono essere arcaica, dovrebbe oggi denominarsi come “diritto delle imprese e dei mercati”»). Cfr. altresì G.B. Portale, Il diritto commerciale italiano alle soglie del XXI secolo, in Riv. soc., 2008, 1 ss., 10 ss.

[8] Espressione mutuata dal titolo del già ricordato volume collettaneo a cura di I. Birocchi, (nt. 4).

[9] Cfr. C. Castronovo, Diritto privato generale diritti secondi. Responsabilità civile e impresa bancaria, in Jus, 1981, 158 ss.; Id., Diritto privato generale e diritti secondi. La ripresa di un tema, in Europa e dir. priv., 2006, 397 ss.

[10] Sul punto conviene, da ultimo, e proprio in uno scritto in cui s’interroga sull’identità del settore scientifico del diritto dell’economia, A. Tucci, Il diritto dell’economia: “dispute metodologiche e contrasti di valutazione”, in Riv. dir. comm., 2021, I, 743 ss., 761.

[11] Secondo la proposta avanzata ad es. da G. Di Gaspare, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Milano, Cedam-Wolters Kluwer, 2017.

[12] Si tratta di una valutazione già da tempo diffusamente condivisa. Cfr., ad es., L. Buttaro, L’autonomia del diritto commerciale, in Riv. dir. comm., 2002, I, 421 ss., 429 s.; v. altresì M. Libertini, Appunti sull’autonomia del diritto commerciale dedicati a Pippo Portale, in Riv. dir. comm., 2019, I, 37 ss., 41, che la fa risalire alla dottrina tedesca dei primi decenni del XX secolo (in particolare, J.W. Hedemann).

[13] F. d’Alessandro, 1882/1982 – Cento anni dal codice di commercio, negli Scritti di Floriano d’Alessandro, tomo II, Milano, Giuffrè, 1997, 107 ss., 120; il medesimo rilievo (e le stesse preoccupazioni) sono espressi, diversi anni dopo, ad es., da M. Libertini, Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia (II), in questa Rivista, 3/2015, 1 ss., 31).

[14] Cfr. F. d’Alessandro, (nt. 13), 119: «È probabilmente una razza in via di estinzione quella dei commercialisti, una razza che presto non vedremo più». La vitalità dei dibattiti e la robustezza delle prese di posizione sul ruolo del diritto commerciale, troppo sinteticamente richiamati nel presente lavoro, sembrano smentire (concordanza), almeno per il momento, la profezia formulata quarant’anni fa.

[15] Documento divulgato il 9 luglio 2021 e reperibile in internet nel sito dell’associazione – www.orizzontideldirittocommerciale.it – nell’area “Documenti del Consiglio direttivo”.

[16] Cfr. M. Libertini, (nt. 12), 45. All’esigenza richiamata nel testo dovrebbe corrispondere un ambizioso programma scientifico e culturale degli studiosi del diritto commerciale, che tuttavia è ancora largamente incompiuto, a tal punto da far temere una sua battuta d’arresto e la «crisi della vocazione generalista della nostra disciplina», come osserva (con rammarico) lo stesso Autore, ivi, 38, 44, 53 e passim; cfr. altresì M. Libertini, (nt. 4), 280 ss.

[17] Evidente il richiamo al noto scritto di G. Oppo, Realtà giuridica globale dell’impresa nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. civ., 1976, I, 591 ss. e in G. Oppo, Diritto dell’impresa. Scritti giuridici, I, Padova, Cedam, 1992, 56 ss.

[18] Cfr. V. Buonocore, Le nuove frontiere del diritto commerciale, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2006, 72.

[19] La letteratura al riguardo è già molto ampia e di grande qualità: lo stile e la natura di questo consigliano di limitare le citazioni a quelle essenziali. Va innanzi tutto ricordato che al tema delle clausole generali nel diritto commerciale l’Associazione italiana dei professori di diritto commerciale ha dedicato nel 2011 uno dei suoi convegni maggiormente riusciti. Taluni dei papers discussi in quel convegno sono poi divenuti articoli di grande impatto. Cfr. in particolare F. Denozza, Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale: un’analisi funzionale, in Riv. crit. dir. priv., 2011, 379 ss. (e in questa Rivista, 2/2013, 1 ss.); M. Libertini, Clausole generali, norma di principio, norma a contenuto indeterminato: una proposta di distinzione, ivi, 345 ss., 378; P. Montalenti, Il diritto commerciale, oggi: appunti, in questa Rivista, 3/2015, 1 ss.; e di nuovo M. Libertini, Ancora a proposito di principi e clausole generali, a partire dall’esperienza del diritto commerciale, in questa Rivista, 2/2018, 1 ss. Cfr. altresì G. Meruzzi, G. Tantini (a cura di), Le clausole generali nel diritto societario, nel Trattato di dir. comm. e dir. pubbl. econ., diretto da F. Galgano, Padova, Cedam, 2011.

[20] Fra i tanti ed importanti lavori dedicati ai “principi” della nostra disciplina mi limito a ricordare nella letteratura di questo secolo G. Oppo, Principi, nel Tratt. dir. comm., diretto da V. Buonocore, sez. I, tomo I, Torino, Giappichelli, 2001; G.C.M. Rivolta, Diritto delle società. Profili generali, nel Tratt. dir. comm., fondato da V. Buonocore e diretto da R. Costi, Torino, Giappichelli, 2015, spec. 215 ss.

[21] Basti a questo proposito pensare alle difficoltà a cui potrebbe andare in contro, in assenza di una formazione (anche) generalista sul diritto commerciale, il laureato che intenda intraprendere la professione di notaio (se si considera che per gli studi dei notai passa l’intero ciclo vitale di un’impresa in forma di società, dalla costituzione, alle modifiche statutarie, alla vicende trasformative) o quello che intenda invece abbracciare la carriera di magistrato (se si considera che non dovrà necessariamente riprendere lo studio del diritto commerciale per affrontare il concorso di accesso alla magistratura e che potrà essere assegnato, già in occasione del primo incarico, alla sezione specializzata per l’impresa o alla c.d. sezione fallimentare di qualcuno dei nostri tribunali).

[22] Discorso per il quale questa Rivista, della quale è editore l’Associazione che ha organizzato l’odierna tavola rotonda, nutre un forte interesse ed auspica che si possa aprire un dibattito fra gli studiosi (anche) del diritto commerciale: si veda intanto, come primo importante contributo, il lavoro di F. Vella, Il pericolo di un’unica storia: il diritto (commerciale) e le nuove frontiere dell’interdisciplinarità, in questa Rivista, 2021, 723 ss.

[23] F. Vella, (nt. 22), 752.

[24] R. Costi, L. Enriques, F. Vella, Diritto commerciale. Una conversazione, Bologna, Il Mulino, 2019, 23.

[25] Le disposizioni per l’attuazione del PNRR sono contenute nel d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in l. 29 dicembre 2021, n. 233. L’art. 14 di detta legge, sotto la rubrica «Ulteriori criteri per l’adeguamento delle classi di laurea», stabilisce che l’adeguamento ed il rinnovamento delle classi di laurea deve ispirarsi, fra l’altro, all’obiettivo di promuovere l’inter­disciplinarità dei corsi di studio, attraverso la riserva di una parte dei crediti formativi complessivi ad attività «relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio».

[26] Cfr. F. Vella, (nt. 22).