Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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Contratto di rete e pubblicità delle imprese (con qualche divagazione in tema di soggettività) (di Carlo Ibba)


Il lavoro analizza i regimi pubblicitari delle reti d'imprese - differenziando la trattazione a seconda che si tratti di contratti di rete meramente interni, con attività esterna ma privi di soggettività, dotati di soggettività -, cercando di ricondurre al sistema tali regimi ed evidenziandone alcune incongruenze.

This paper focuses on publicity regimes of "business network contracts" under Italian law. The author addresses the issue classifying among merelyinternalbusiness network contracts;externalbusiness network contracts that arealso legal entities;externalbusiness network contracts that arenot legal entities. The research seeks common ground among these legal regimes, highlighting in the meantime some inconsistencies in the Law n° 33/2009.

Sommario/Summary:

1. Premessa - 2. Le tre forme di contratto di rete - 3. Il regime pubblicitario - 3. 1. La pubblicità dei contratti di rete senza attività esterna - 3. 2. La pubblicità della rete con attività esterna dotata di soggettività - 3. 3. La pubblicità della rete con attività esterna priva di soggettività - NOTE


1. Premessa

La prima parte del titolo, nella lettura che mi pare corretto darne, suggerisce due prospettive d'indagine, a mio avviso entrambe proficue. L'enunciato, infatti, ha cura di riferire la pubblicità non al contratto di rete ma alle imprese, muovendo dall'implicito e corretto presupposto che nel nostro ordinamento si pubblicizzano le imprese, o se vogliamo gli imprenditori, e non i contratti che gli imprenditori stipulano. Il riferimento alla "pubblicità delle imprese", d'altra parte, potrebbe alludere non solo alla pubblicità delle imprese che partecipano alla rete ma anche al sistema di pubblicità legale delle imprese, invitando, dunque, a fermare l'attenzione sul rapporto fra il contratto di rete e la disciplina generale della pubblicità d'impresa. Da ciò le due prospettive cui accennavo, l'una mirata sulle regole pubblicitarie introdotte per le reti d'imprese, l'altra che allarga lo sguardo ponendo quelle regole a confronto con il sistema pubblicitario nel quale s'inseriscono, per verificare la coerenza (o l'incoerenza) delle prime rispetto al secondo. Queste due cose, appunto, cercherò di fare, non senza un'ultima avvertenza preliminare. Sul sito del Governo, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, il punto 29 prevede la "eliminazione dell'obbligo di iscrizione alle camere di commercio" che, se attuata, segnerebbe la fine del sistema di pubblicità legale (oltre ad accorciare drasticamente la vita scientifica di questa relazione). Spero, quindi, che prima di attuare i loro propositi "i nostri eroi" si informino, capiscano a che cosa serve un sistema di pubblicità legale e accantonino questa idea non troppo brillante.


2. Le tre forme di contratto di rete

La disciplina del contratto di rete è contenuta nell'art. 3 d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, che, fra decreti-legge  e leggi di conversione, è stato modificato ben otto volte dopo la sua entrata in vigore, con modifiche che hanno spesso coinvolto non aspetti marginali ma punti qualificanti della disciplina. Per ragioni di tempo evito ogni commento sulle numerose versioni intermedie e sul modo caotico - direi, "per tentativi" - attraverso il quale si è arrivati a quella che, allo stato attuale, è l'ultima stesura, e mi soffermo su questa: si tratta, come è ormai chiaro, di una disciplina particolarmente farraginosa e di difficile decifrazione. Il suo livello di tortuosità, del resto, è testimoniato già dalla numerazione  delle disposizioni di legge di cui essa si compone, che sono contenute nell'art. 3, co. 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quatere 4-quinquies(del d.l. 5/2009).             Venendo ai contenuti, per parlare della pubblicità bisogna prima capire che cosa è o che cosa può essere un contratto di rete. In proposito, dando per scontate cose che, in realtà, sono il frutto di una attività interpretativa faticosissima e dagli esiti non sempre sicuri, direi che dalla disciplina attualmente vigente parrebbero risultare tre diverse forme di contratto di rete. Più precisamente, possiamo muovere innanzi tutto dalla bipartizione, espressa con terminologia consortile, fra contratti di rete senza attività esterna e contratti di rete con attività esterna: i primi sono quelli i cui effetti si risolvono nel far sorgere una serie di vincoli obbligatori fra le parti, che s'impegnano a collaborare ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni; i secondi quelli destinati a operare con i terzi attraverso l'esercizio in comune di attività rientranti nell'oggetto delle imprese partecipanti. A questo punto, però, la disciplina si fa più complicata, tanto che nemmeno si sa bene come chiamare le due fattispecie di reti con attività esterna che sembra di poter individuare. Dopo l'ultimo intervento legislativo, infatti, il contratto di rete con attività esterna parrebbe poter sfociare in due diverse fattispecie (o subfattispecie) dotate di rilievo reale, entrambe connotate da un regime di autonomia patrimoniale sostanzialmente perfetta e distinte unicamente da [...]


3. Il regime pubblicitario

Il regime pubblicitario, allora,deve fare i conti conquesta pluralità di forme del contratto di rete; e così pure la mia relazione.


3. 1. La pubblicità dei contratti di rete senza attività esterna

Dei contratti di rete meramente interni, a dire il vero, il legislatore avrebbe potuto e, secondo me, avrebbe dovuto disinteressarsi dal punto di vista pubblicitario, perché - come accennavo prima - nel registro delle imprese si iscrivono, appunto, le imprese e non i contratti stipulati dagli imprenditori, sia pure con qualche eccezione giustificata dall'emergere dell'interesse a rendere pubbliche determinate operazioni negoziali (mi riferisco ai contratti di trasferimento dell'azienda e agli accordi di ristrutturazione dei debiti: artt. 2556, 2° co., c.c.; e 182-bislegge fall.) [1].             Se, ad esempio, uno o più imprenditori stipulano, che so, un contratto di affiliazione commerciale o di associazione in partecipazione o qualunque altro contratto diverso dai due appena ricordati, questi contratti non sono soggetti a pubblicità, ed è giusto che non lo siano: perché dovrebbe portarsi a conoscenza dei terzi, magari concorrenti delle parti, il contenuto di questi accordi? Che sia così è ben dimostrato dalla disciplina pubblicitaria dei consorzi, la quale prevede che si iscrivono i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.), perché titolari di un'impresa; non si iscrivono, invece, i contratti di consorzio meramente interni, nei quali i consorziati si limitano a prendere accordi riguardanti le loro attività d'impresa.             Nel caso dei contratti di rete, invece, la legge obbliga gli aderenti a rendere pubblici i loro accordi. Per quale ragione? Francamente non saprei rispondere. Potrebbe ipotizzarsi che si sia voluta realizzare una sorta di anagrafe (più che dei contratti di rete) di coloro che partecipano ai contratti di rete, visti quali possibili destinatari di agevolazioni di vario genere (amministrative, finanziarie, fiscali); o meglio - posto che di anagrafe non mi pare possa parlarsi, date le modalità attuative della pubblicità, di cui dirò subito - che si sia voluto rendere facilmente accertabile il pre-requisito per godere di tali agevolazioni costituito, appunto, dall'iscrizione nel registro delle imprese. Ma direi che sono spiegazioni che convincono poco. In astratto, dunque, la pubblicità è del tutto inutile. In concreto, però, è di grande rilevanza giuridica, perché ad essa il [...]


3. 2. La pubblicità della rete con attività esterna dotata di soggettività

L'art. 3, co. 4-quater, stabilisce fra l'altro che, "se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica". Questa iscrizione, dunque, è testualmente prevista come facoltativa; e che sia così è confermato dall'art. 3, co. 4-ter, primo capoverso, ultimo periodo, ove si legge che "il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quaterultima parte". Evito di soffermarmi sulla trascuratezza del linguaggio legislativo, anche se l'idea di un contratto che può diventare soggetto giuridico è abbastanza curiosa. Mi limito a segnalare [6] l'anomalia rappresentata dalla facoltatività dell'acquisto della soggettività, rimesso alla volontà degli interessati e attuato (previa adozione della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, punto su cui tornerò più avanti) tramite una pubblicità pur essa facoltativa. Alcune puntualizzazioni sui profili strettamente pubblicitari. La prima è che l'iscrizione, quando le parti la richiedono, deve avvenire sempre nella sezione ordinaria, a prescindere dalla natura dell'attività svolta e dunque anche se questa è agricola [7]. Ciò tuttavia non deve stupire, perché lo stesso accade per le società (art. 2200 c.c.) e, deve ritenersi, per i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) [8]. La seconda è che tale iscrizione - deve ancora ritenersi - è sostitutiva  e non aggiuntiva rispetto alle iscrizioni di cui si compone la pubblicità frammentata [9]; se fossero richieste entrambe ci troveremmo di fronte ad una ulteriore anomalia, come se, in una società di persone o in un consorzio esterno, oltre all'iscrizione dell'ente-società o dell'ente-consorzio si richiedessero analoghi adempimenti pubblicitari relativi ad ognuno dei soci o dei consorziati. Quanto precede comporta che: - se per la rete l'acquisto della soggettività è voluto dalle parti ab origine, [...]


3. 3. La pubblicità della rete con attività esterna priva di soggettività

Come abbiamo già visto, "il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte" (art. 3, co. 4-ter, primo capoverso, ultimo periodo). L'ipotesi di cui dobbiamo ora occuparci è dunque quella in cui i contraenti, pur dando vita a una rete non meramente interna, non esercitino la facoltà, loro accordata, di optare per il modello dotato di soggettività. Parliamo dunque, anche in questo caso, di una rete destinata  a operare con i terzi tramite un organo comune e dotata di un fondo patrimoniale comune, nonché - secondo quanto prescritto dall'art. 3, co. 4-ter, terzo capoverso, lett.a- di una denominazione e di una sede. E parliamo, anche in questo caso, di una rete al cui fondo patrimoniale "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma" c.c. (art. 3, co. 4-ter, secondo capoverso, n. 2), sicché, in particolare, ai creditori personali dei partecipanti è inibita l'azione nei confronti del fondo comune; mentre, "in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune" (così ancora l'art. 3, co. 4-ter, secondo capoverso, n. 2). Si tratta pertanto di una rete il cui regime patrimoniale coincide con quello della rete-soggetto (pur essa regolata dalle previsioni dell'art. 3, co. 4-ter, secondo capoverso, n. 2, appena riportate) ma che tuttavia, come si è visto, non sottoponendosi alla pubblicità unitaria di cui abbiamo parlato nel § precedente, non acquista la soggettività, avendo peraltro già conseguito il risultato dell'autonomia patrimoniale perfetta. La singolarità di tutto questo è abbastanza evidente, se si ha presente l'orientamento complessivo del sistema in ordine al riconoscimento della soggettività ed al rapporto fra pubblicità e autonomia patrimoniale; per non parlare dell'inedita e ancor più singolare facoltà di auto-esonero dal fallimento che di fatto ne deriverebbe, se fosse vero che la rete-non soggetto - diversamente da quella dotata di soggettività - deve ritenersi non fallibile [13]. Facciamo ad esempio il confronto con il caso delle società di persone iscritte e [...]


NOTE