Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2282-667X
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Oggetto della società benefit e dovere di bilanciamento degli amministratori (di Giulio Mandelli, Dottorando di ricerca in “Business and Social Law”, Università Bocconi)


Il contributo approfondisce il dovere di bilanciamento degli amministratori nel modello società benefit al fine di identificare dei canoni che possano orientarne l’esercizio. A tale scopo e attraverso una comparazione con l’esperienza statunitense, l’analisi muove dalle peculiarità che caratterizzano l’oggetto della società benefit per poi focalizzarsi sia sul rapporto dialettico tra scopo lucrativo e benefico, sia sulla delicata questione di quali società possano (o debbano, almeno intrinsecamente) qualificarsi come benefit. Gli esiti di tali approfondimenti consentono quindi di prospettare alcuni canoni, di tipo qualitativo e procedimentale, idonei ad orientare il dovere di bilanciamento degli amministratori. Tali canoni si fondano sulla necessaria inerenza dello scopo benefico all’attività sociale, sulla tendenziale priorità dello scopo lucrativo rispetto a quello benefico e sulle differenze tra “beneficio specifico” definito in statuto e “beneficio generico” verso i portatori di interesse previsto dalla legge. Se infatti il “beneficio specifico” si caratterizza in termini necessariamente “propositivi”, essendo una finalità verso cui l’attività lucrativa della società deve orientarsi, il “beneficio generico” è piuttosto concepibile in termini “difensivi”, cioè come una serie di interessi a cui tale attività dovrebbe arrecare il minor pregiudizio possibile.

Scope of the benefit corporation and directors’ balancing obligation

The paper deepens the directors’ balancing obligation in the benefit corporation model to identify canons that may orient its exercise. For such purposes and through a comparison with the US experience, the analysis starts from the peculiarities characterizing the scope of the benefit corporation. Eventually, it focuses both on the dialectical relationship between profit-making and charitable purposes and on the thorny issue of which companies can (or should, at least intrinsically) qualify as benefit corporations. The outcomes of such analysis lead to identifying certain canons, both of qualitative and procedural nature, that could orient the directors’ balancing duty. Such canons are based on the necessarily inherent nature of the charitable purpose to the company’s course of business, on the general priority of the profit-making purpose over the charitable purpose and on the differences between the “specific benefit” set forth under the by-laws and the “generic benefit” towards the stakeholders provided under the law. Indeed, if the “specific benefit” is characterized by “proactive” features, being a purpose towards which the company’s profit-making activity should orient, the “generic benefit” is rather conceivable in “defensive” terms, so as a cluster of interests to which such activity should create as little harm as possible.

Sommario/Summary:

1. Premessa. - 2. La genesi del modello benefit in Italia e i suoi tratti essenziali. - 3. Scopo ed oggetto della società benefit. - 4. Il dovere di bilanciamento degli amministratori. - 5. «Assetti organizzativi adeguati», obblighi di reportistica e responsabile di funzioni (Cenni). - 6. Riflessioni Conclusive. - NOTE


1. Premessa.

Sin dal momento della sua introduzione con l. 28 dicembre 2015, n. 208 [1], il “modello” società benefit (di seguito anche “SB”) ha attirato grande attenzione da parte della dottrina, la quale si è concentrata sia sulla scarna disciplina prevista dall’art. 1, commi 376-384, della citata legge, sia sui potenziali effetti di tale disciplina rispetto ai tradizionali modelli societari “for profit” [2].

Tale novella legislativa ha proposto un ulteriore tema di indagine all’ampia discussione relativa al corporate purpose [3] e all’efficacia delle politiche legislative volte a favorire un modello di sviluppo più sostenibile non tramite disposizioni di divieto (e.g. in materia ambientale) ma, quale incentivo indiretto per il conseguimento del medesimo fine, attraverso l’introduzione di specifichi obblighi di disclosure oppure con la predisposizione di modelli accessibili su base volontaria [4]. A sostegno di tali politiche militano anche argomentazioni di natura economica per cui – sebbene il punto non sia pacifico – un modello di business maggiormente sostenibile avrebbe effetti positivi tanto in termini di redditività, anche in ragione di un vantaggio da un punto di vista reputazionale [5], quanto in termini di solidità in situazioni economicamente avverse o di stress finanziario [6].

Tra queste coordinate generali si inserisce il modello SB, che dovrebbe costituire uno strumento per valorizzare anche gli interessi degli stakeholders secondo una cornice definita per legge. Alla base di tale valorizzazione si trova un duplice interesse di tipo “pubblico” o “generalizzato”, costituito sia dalla esigenza di tutela dei terzi sui quali l’attività di impresa può avere un impatto, sia dalla necessità di evitare che le imprese ingenerino ingannevolmente nel pubblico una percezione positiva del proprio operato sotto il profilo ambientale (c.d. greenwashing) e, più in generale, sul piano della sostenibilità.

Chiarito l’interesse “pubblico” a base del modello, risulta però necessario chiedersi quale sia l’interesse “privato” dei soci che può condurre alla sua adozione. Oltre alle motivazioni di carattere etico, assumono qui certamente importanza le giustificazioni di carattere economico sopra descritte: così, i soci potrebbero ritenere che i benefici derivanti dall’adozione del modello in termini concorrenziali sopravanzino i relativi “costi”, intesi sia in termini di maggiori oneri formali (e.g. ulteriori obblighi di reportistica), che in termini di maggiori oneri da sopportare perché il beneficio comune e l’agire sostenibile siano effettivamente perseguiti. Approfondendo la natura di tali “costi”, però, si scorge come gli stessi possano concepirsi non solo come lo “scotto da pagare” per beneficiare di un vantaggio concorrenziale, ma anche come oneri sostenuti per la gestione di un rischio d’impresa (cioè di un fattore – sinteticamente definibile come sostenibilità – che influenza le prospettive economiche della società e la sua capacità di attirare investimenti [7] e di cui, pertanto, è necessario tener conto). In questi termini, accanto al vantaggio di tipo reputazionale, il modello benefit può portare vantaggi economicamente apprezzabili nella misura in cui consente di regolare ex ante – cioè in termini previsionali – e con efficacia generalizzata il “rischio sostenibilità” e la sua interazione con le ragioni lucrative, accentuando l’autonomia dei soci in un’ottica di mercato [8] secondo una logica di tipo “contrattualista” [9].

In questa prospettiva “contrattualista” emerge forse più nitidamente il punto di allineamento tra interesse “pubblico” e interesse “privato”, anche se è concreto il rischio che il secondo possa sopravanzare o neutralizzare il primo qualora ai vantaggi di tipo reputazionale, di gestione di rischio e quindi di apertura al mercato non si accompagnino l’effettiva considerazione dell’impatto di impresa sui portatori di interesse e il perseguimento, nei termini che si cercherà di illustrare di seguito, di finalità di beneficio comune.


2. La genesi del modello benefit in Italia e i suoi tratti essenziali.

2.1. Le benefit corporations negli Stati Uniti: modelli a “beneficio generico” vs. modelli “a beneficio specifico”.

Come noto, il legislatore italiano ha introdotto il modello SB prendendo spunto diretto dalle benefit corporations di matrice statunitense [10], previste dapprima nello stato del Maryland nel 2010 e attualmente disciplinate, secondo conformazioni diverse, da 41 stati e dal District of Columbia [11]. Negli Stati Uniti l’intro­duzione di tale modello è stata accolta come un tentativo di contemperamento della “shareholders’ whealth maximisation” [12], specialmente dopo il dibattito suscitato dalla sentenza eBay Domestic Holdings del 2010 dalla Court of Chancery dello stato del Delaware, che aveva dichiarato illegittima la condotta degli amministratori volta a subordinare gli interessi dei soci rispetto ad altri interessi [13]. Al di là di una comune ispirazione di fondo, tuttavia, nel contesto statunitense le differenze tra le varie legislazioni sono molto marcate, potendosi distinguere da un lato quelle legislazioni sostanzialmente basate sulla Model Benefit Corporation Legislation e quelle che, viceversa, si discostano radicalmente da essa (prima fra tutte, in termini di importanza, quella prevista dalla General Corporation Law dello stato del Delaware) [14].

La Model Benefit Corporation Legislation è frutto delle iniziative di B Lab, organizzazione no-profit attiva nella certificazione della sostenibilità delle attività imprenditoriali (Certified B Corporations[15], che tramite l’ausilio di consulenti esterni ha predisposto la bozza di un testo normativo standard e l’ha successivamente proposta presso i legislatori dei vari stati perché potesse fungere da base legislativa in materia di benefit corporations [16]. Gli elementi sostanzialmente comuni delle leggi statali ispirate alla Model Benefit Corporation Legislation sono l’enunciazione del dovere di perseguire il “general public benefit”, definito quale impatto positivo (o riduzione di effetti negativi) sulla comunità e sull’ambiente intesi nella loro interezza [17], nonché l’evidenziazione dei risultati raggiunti in un report (da prepararsi nella maggior parte degli stati su base annuale) nel quale impiegare un “third-party standard”, ovvero uno standard di valutazione predisposto da terze parti. In tali modelli legislativi, quindi, il perseguimento di uno “specific public benefit” è solo eventuale e rimesso alla scelta dei soci. Viceversa, nelle legislazioni che maggiormente si discostano dalla Model Benefit Corporation Legislation – tra cui quelle dello stato del Delaware e del Colorado – si prevede che obbligo della società sia necessariamente il perseguimento di uno “specific public benefit” definito nello statuto (senza necessità, peraltro, di impiegare uno standard predisposto da terzi ai fini della valutazione dei risultati raggiunti), ferma la considerazione degli interessi degli stakeholders, i quali devono essere bilanciati sia con le ragioni lucrative sia con lo “specific public benefit” [18].

La differenza tra benefit corporations a “beneficio generico” e “beneficio specifico” negli Stati Uniti è frutto di un dibattito molto accesso tra i principali attori che hanno contribuito alla predisposizione dei rispetti modelli. Da un lato, i redattori della Model Benefit Corporation Legislation ritenevano che l’obbligo di perseguire un beneficio generico riducesse il rischio di “greenwashing” derivante dal lasciare ai soci libertà di “selezionare” un beneficio specifico: tale facoltà di “selezione”, infatti, poteva condurre ad identificare attività benefiche estremamente circoscritte (e.g. mantenere la parte di fiume prossima allo stabilimento produttivo libera da rifiuti tossici) o addirittura irrilevanti e, malgrado ciò, la società si sarebbe comunque potuta presentare al pubblico come benefit [19]. Al contrario, a sostegno del modello a beneficio specifico del Delaware c’era il convincimento che si sarebbe garantita una maggiore accountability, poiché sarebbe stato molto più agevole verificare se e quali risultati positivi la società avesse raggiunto rispetto a uno specifico obbiettivo [20]. Nell’ambito di tale diversità di vedute, il dichiarato scopo dei testi legislativi che obbligano al perseguimento di un beneficio specifico si fondava anche sulla volontà di “correggere” alcune criticità derivanti dai modelli a beneficio generico [21].

Come si vedrà oltre, le diversità tra varianti legislative che tendono al perseguimento di un “general public benefit” e varianti legislative – tra cui quella italiana – che invece si focalizzano sullo “specific public benefit” ha importanti conseguenze applicative, specie in relazione al dovere di bilanciamento degli amministratori.

2.2. Tratti essenziali del modello benefit in Italia.

Ai sensi della l. 28 dicembre 2015, n. 208 sono benefit quelle società che «nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse». Alla tradizionale affermazione dello scopo lucrativo si affiancano quindi il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune e l’operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Le finalità di beneficio comune debbono essere indicate specificamente nell’oggetto sociale e «sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto» (comma 377), ove “interessi dei soci” può intendersi nei modelli lucrativi come l’interesse dei soci al profitto [22]. Da tali previsioni risulta evidente l’“ispirazione” del legislatore italiano per i modelli benefit statunitensi “a beneficio specifico” come quello della General Corporation Law dello stato del Delaware, dalla quale talune disposizioni sembrano essere state riprese letteralmente [23].

Al requisito della specificità che deve caratterizzare l’indicazione della finalità di beneficio comune, che impone quindi la determinazione (e non la mera determinabilità) di tale beneficio, si aggiungono le previsioni legislative che introducono un criterio di “misurabilità” ex post – o meglio valutazione “quali/quanti­tativa” – delle iniziative volte al suo perseguimento. In proposito, il comma 382 prevede che la società benefit rediga annualmente una relazione da allegare al bilancio concernente il perseguimento del beneficio comune che includa, inter alia: «la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato», «la valutazione dell’ impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno», nonché «una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo».

In materia di sanzioni, la citata legge (comma 384) prevede che le società benefit che non perseguano le finalità di beneficio comune siano sottoposte alle disposizioni del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, con compiti e attività di vigilanza attribuiti alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Tale disposizione accentua il necessario nesso tra l’obbligo di trasparenza e quindi di reporting della SB e la sua essenza costitutiva, orientando il controllo della AGCM sulla divergenza tra uno scopo declamato nello statuto e l’attività concretamente svolta dalla società, che non può che constare da un documento societario di sintesi, vale a dire la citata relazione, in quanto è ben difficile, se non materialmente impossibile, che la AGCM possa sottoporre a controllo ed esame l’intera attività di gestione.

Volgendo lo sguardo alla diffusione del modello SB, al 30 settembre 2023 esso risultava adottato da almeno 3.371 società [24], prevalentemente costituite come società di capitali a scopo lucrativo (specialmente nel tipo s.r.l.) e sulle quali, dunque, si concentrerà il presente contributo.


3. Scopo ed oggetto della società benefit.

3.1. Beneficio comune ed etero-destinazione degli utili.

Elementi essenziali della società benefit sono quindi il perseguimento di finalità di beneficio comune (rectius: specifiche finalità di beneficio comune) e l’ope­rare in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se nelle tradizionali società a scopo lucrativo produzione e divisione degli utili costituiscono lo scopo-fine della società verso cui è orientata l’attuazione dell’oggetto sociale, nel modello benefit coesistono due scopi-fine, ovvero la produzione e divisione degli utili, che è un qualcosa di sottratto alla disponibilità dei soci poiché discende imperativamente dalla scelta di un modello societario lucrativo, e il beneficio comune, la cui individuazione è, invece, rimessa nella disponibilità di questi [25].

Di fronte a tale duplicità di fini, bisogna anzitutto chiedersi se il beneficio comune possa essere perseguito anche solo tramite una etero-destinazione di utili a fini benefici (cioè si atteggi quale mero scopo-fine) oppure se, al contrario, tale beneficio debba necessariamente inerire all’attività della società (cioè debba caratterizzare lo scopo-mezzo della società).

Al fine di rispondere a tale interrogativo, bisogna preliminarmente stabilire se la società benefit possa compiere o meno atti anti-economici tra i quali, in ipotesi, ricadrebbe una devoluzione di utili a fini benefici [26]. In termini generali (e ben prima della introduzione del modello SB), dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla compatibilità tra attività di impresa e atti antieconomici, vuoi di natura gratuita o liberale [27], giungendo a riconosce la tendenziale ammissibilità di tali atti da parte dell’impresa, nella misura in cui gli stessi siano in posizione strumentale ai fattori produttivi, ai fini dell’efficientamento di questi ultimi (e.g. mensa gratuita per dipendenti), oppure siano collegati al ciclo produttivo per i quali l’impresa abbia comunque un interesse economico (e.g. donazioni a fini di beneficenza aventi come scopo il ritorno di immagine) [28]. Analogamente, era pacifica l’opinione anche prima della introduzione delle società benefit per cui anche le società con tradizionale scopo lucrativo potessero:

(i) compiere attività diverse non immediatamente funzionalizzate allo scopo di profitto [29], a condizione che tali attività non fossero di natura e/o di entità tale da compromettere la realizzazione di fini economici [30] oppure, in termini più restrittivi, soltanto quando ciò massimizzasse il profitto nell’arco temporale rilevante [31]; e, financo

(ii) destinare per statuto una porzione degli utili a fini benefici in termini di liberalità purché, per entità o per altri motivi, ciò non alterasse lo scopo lucrativo perseguito [32], il che è stato recentemente ribadito anche in un orientamento del Comitato dei Notai del Triveneto in materia di ESG e clausole di sostenibilità [33].

Viste tali conclusioni, dovrebbe essere a maggior ragione ammissibile per una società benefit che il perseguimento del fine benefico si attui attraverso una etero-destinazione di utili [34]. Quali limiti può incontrare, però, tale etero-destinazione? In altri termini, bisogna chiedersi se esista un generale limite quantitativo inteso come misura massima di compromissione degli utili a fini benefici e, almeno con riferimento alle società benefit costituite in forma di S.p.A., anche eventuali vincoli derivanti dalla esclusività della funzione gestoria riservata agli amministratori ex art. 2380-bis c.c. [35].

Sul primo punto, che interessa tutte le società benefit di capitali, il confronto con l’esperienza statunitense porta a scoprire casi in cui lo statuto prevede la devoluzione totale degli utili in beneficenza [36]. Sulla legittimità di simili clausole statutarie nel panorama domestico, tuttavia, è lecito dubitare sia perché il comma 376 della l. n. 208/2015 fa espresso riferimento allo scopo di divisione degli utili che deve caratterizzare la società benefit, sia perché ammettere la caducazione totale della dimensione soggettiva del lucro comporterebbe un forte avvicinamento del modello SB all’impresa sociale di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 il cui tratto caratterizzante è, appunto, la compromissione del lucro in termini soggettivi [37]. Pertanto, è da escludere che lo statuto di società benefit possa destinare la totalità degli utili a fini benefici o una porzione di utili tale da snaturare completamente la causa lucrativa societaria, mentre può ritenersi ammissibile che parte di tali utili siano a ciò destinati secondo un principio di compromissione, ma non di sostanziale eliminazione.

Volgendo lo sguardo in fatto di S.p.A. benefit il discorso è, invece, più articolato e necessita di un confronto con le normali società lucrative, anche alla luce del recente orientamento del Comitato dei Notai del Triveneto sopra citato [38], nel quale si afferma la legittimità in statuti di S.p.A. a tradizionale scopo lucrativo della clausola che: «preveda la destinazione parziale di utili alla cura di interessi correlati alla natura dell’attività di impresa esercitata, a condizione che la finalità ideale non assuma connotati idonei a pregiudicare lo scopo lucrativo dell’ini­ziativa» purché: «la destinazione e il relativo importo non siano predeterminati, essendo la funzione gestoria insuscettibile di essere ridotta a mera esecuzione di un progetto puntualmente determinato». Rinviando oltre sub par. 3.4 per una più approfondita analisi delle altre implicazioni di tale orientamento, è necessario chiedersi se l’impossibilità di predefinire l’importo (ferma l’indicazione in statuto o da parte dell’assemblea di un limite massimo) e la destinazione degli utili a fini benefici si applichino anche alle società benefit. Poiché fornire risposta negativa a tale quesito significherebbe applicare in maniera parzialmente differenziata l’art. 2380-bis al modello benefit, introducendo così una deviazione del modello (benefit) dal tipo prescelto (S.p.A.) che non trova conforto né nella normativa generale né in quella speciale sul modello SB, tali limitazioni dovrebbero ritenersi applicabili anche in fatto di S.p.A. benefit, il cui statuto non potrà quindi determinare a priori gli elementi principali dell’atto di etero-destinazione degli utili.

3.2. Il beneficio comune come elemento inerente all’attività

L’analisi nel paragrafo precedente conduce ad affermare la legittimità, pur nei limiti anzidetti, di atti di etero-destinazione di utili da parte di società benefit quale modalità di perseguimento del beneficio comune. Sono tuttavia sufficienti tali atti per rispondere alle finalità del modello in esame? Infatti, se si circoscrive lo scopo benefico ad una mera etero-destinazione di utili, e si considera che anche prima dell’introduzione del modello SB in una tradizionale società a scopo lucrativo potessero destinarsi per statuto parte degli utili per i più vari fini benefici (possibilità ribadita peraltro dal recente orientamento notarile sopra citato), viene da chiedersi se il beneficio comune non debba invece connotare l’attività della società benefit (cioè lo scopo-mezzo).

A favore di tale interpretazione depongono vari elementi, anzitutto testuali. Infatti, sia il comma 376 che il comma 378, lett. a), della l. n. 208/2015 prevedono che le finalità di beneficio comune siano perseguite «nell’esercizio» dell’attività economica della società benefit, il che sembra introdurre un criterio di inerenza e contestualità tra l’attività economica e il beneficio comune, di modo che il secondo sia perseguito nell’ambito della prima. Allo stesso modo, l’attività di bilanciamento demandata agli amministratori ex comma 380 sembra riguardare l’esercizio e la gestione nel contesto e durante lo svolgimento delle attività, piuttosto che essere un dovere da rispettare a posteriori rispetto a quest’ultima. Oltre a tali elementi testuali, vi è poi un argomento di natura sistematica volto a valorizzare la novità legislativa di cui si discorre. Infatti, solo l’intendere il beneficio comune come una finalità da perseguire nel contesto della attività secondo un criterio di inerenza permette di creare la connessione, cui il modello in oggetto evidentemente aspira nelle intenzioni del legislatore [39], tra l’operato di impresa e il beneficio comune [40]. Da questa prospettiva, il beneficio comune è sì un fine cui l’attività deve tendere in termini di risultato, ma è al contempo l’elemento o il criterio caratterizzante l’attività perché tale risultato sia raggiunto. Rispetto al noto e senz’altro non nuovo dibattito sull’etica degli affari [41], quindi, si è di fronte ad un modello che cerca piuttosto di introdurre un’etica negli affari affinché gli stessi siano condotti in maniera maggiormente sostenibile. A fini di esempio, si pensi ad una società produttrice di cosmetici il cui beneficio comune consista nella riduzione di effetti negativi sull’ambiente. Lasciando in sospeso il giudizio se simile identificazione possa considerarsi sufficientemente specifica ai sensi di quanto previsto dal comma 377, tale beneficio comune dovrà necessariamente essere perseguito nel contesto della attività e, quindi, utilizzando prodotti o materie prime a minore impatto ambientale, cambiando il confezionamento dei prodotti utilizzando materiali riciclabili e biodegradabili, orientando la propria strategia di approvvigionamento energetico verso energia prodotta da fonti rinnovabili e così via. Viceversa, la mera devoluzione di parte degli utili a fini ambientali non potrebbe dirsi sufficiente in sé per il rispetto della normativa in esame, sebbene sia ben possibile che, in aggiunta alle iniziative adottate perché il beneficio comune inerisca all’attività, una porzione degli utili sia poi devoluta a fini benefici per disposizione statutaria, fermi i limiti in fatto di etero-destinazione sopra esposti [42].

Poiché in questa prospettiva il perseguimento del beneficio comune può ridurre o compromettere la produzione del lucro non tanto in termini soggettivi quanto in termini oggettivi, è necessario chiedersi se – in difetto di previsioni statutarie sul punto – tale riduzione o compromissione incontri qualche limite di carattere generale, il che significa interrogarsi sull’esistenza o meno di un rapporto non tanto di sovra-ordinazione, di cui non vi è in effetti traccia nel testo della legge, quanto piuttosto di tendenziale priorità tra beneficio comune e lucro nel contesto delle attività della società complessivamente considerate. Sul punto, sono state espresse posizioni diverse tra chi nega l’esistenza di una gerarchia [43] e chi, invece, sottolinea come il lucro si ponga in termini generalmente prioritari rispetto al beneficio comune [44]. In proposito, è quest’ultima posizione che si ritiene preferibile considerato che procedere diversamente rischierebbe di snaturare le finalità lucrativa societarie che, in ogni caso, stanno alla base del modello in esame, comportandone l’avvicinamento verso enti di natura filantropica. A conforto di tale posizione, inoltre, si richiama il rilievo testuale delle previsioni del comma 376, nella parte in cui dispongono che la società benefit, oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue le finalità di beneficio comune che, come già rilevato [45], può essere inteso come previsione che pone in termini tendenzialmente prioritari le ragioni lucrative rispetto a quelle benefiche. Così ragionando, le finalità benefiche si innestano come un quid pluris nel modello lucrativo, ma sono perseguibili se e a condizione che le attività complessive della società nell’orizzonte temporale considerato siano idonee alla produzione di utili [46].

3.3. Dialettica tra scopo benefico e scopo lucrativo

Intendere il beneficio comune come elemento necessariamente inerente all’at­tività come evidenziato nel precedente paragrafo non va tuttavia frainteso concludendo che le finalità benefiche siano strumentali rispetto allo scopo lucrativo [47], come se il beneficio comune sia perseguibile se e nella misura in cui sia funzionale alla produzione del profitto. Infatti, il beneficio comune si può porre (ma si possono ben immaginare casi in cui ciò non avvenga) in termini conflittuali con lo scopo lucrativo: ad esempio, la società benefit produttrice di cosmetici potrebbe dover sopportare una riduzione nei profitti qualora decida di impiegare materiali a minore impatto ambientale (ma di maggiore costo) per il confezionamento dei propri prodotti. Data questa possibile conflittualità, è difficile quindi ravvisare in che termini il beneficio comune possa essere strumentale al profitto, se non in misura estremamente indiretta ed eventuale e, cioè, nei limiti in cui il perseguimento del beneficio comune, generando effetti positivi da un punto di vista reputazionale, giovi alla reddittività dell’impresa.

Parimenti, se il beneficio comune fosse strumentale allo scopo di profitto, sorgerebbero dei dubbi sull’utilità del modello in esame e su quale novità comporti la sua introduzione. Anche prima dell’introduzione del modello SB, infatti, una tradizionale società a scopo lucrativo poteva, come visto sopra, porre in essere atti prima facie antieconomici purché gli stessi si ponessero in termini strumentali rispetto ai fattori produttivi, peraltro secondo un canone di strumentalità “indiretta” e “debole”, poiché anche la mera aspettativa di un ritorno di immagine scaturente da una certa iniziativa consentiva di instaurare un nesso di strumentalità tra tale iniziativa e il generale scopo di profitto. Se lo stesso criterio di strumentalità dovesse caratterizzare il modello benefit, non vi sarebbe nessuna differenza tra quanto dovrebbe fare una società benefit e quanto può fare (e poteva fare) una tradizionale società a scopo lucrativo [48]. Perciò, si deve ritenere che nelle tradizionali società non-benefit a scopo lucrativo tale “debole” e “indiretta” strumentalità debba caratterizzare – e sia anzi forse accentuata alla luce della disciplina della società benefit [49] – il compimento di atti prima facie antieconomici o di atti di beneficio comune che comportino una riduzione del profitto. In altri termini, il confronto tra società tradizionali e società benefit porta a concludere che sia il legislatore stesso a proporre, con l’introduzione della società benefit, un modello in cui il fine benefico può essere comunque perseguito per soli fini di utilità sociale e, quindi, anche qualora ciò si ponga in termini conflittuali con lo scopo lucrativo. Così, riprendendo l’esempio della società di cosmetici di cui sopra, non sarà necessario che l’impiego volontario di materiali biodegradabili per il confezionamento sia basato sulla ragionevole aspettativa che, così facendo, vi sia un ritorno in termine reputazionali e, quindi, di redditività. Tuttavia, data la tendenziale priorità dello scopo lucrativo sopra descritta, sarà necessario che le attività della società complessivamente intese siano ragionevolmente idonee a consentire comunque il mantenimento di un margine di profitto nell’arco temporale considerato malgrado l’impiego di tali diversi materiali. È la legge stessa che, infatti, contempla l’eventualità in cui vi siano circostanze che limitino o impediscano il perseguimento delle finalità di beneficio comune [50] tra le quali, a giudizio di chi scrive, va annoverata l’eventualità in cui tale perseguimento avrebbe ragionevolmente comportato, considerando il complesso delle attività sociali, una totale compromissione della lucratività. Se quindi il beneficio comune non si pone in alcun rapporto di strumentalità rispetto allo scopo lucrativo nel modello benefit, nelle società non benefit prive di clausole statutarie orientate in termini di “sostenibilità” tale strumentalità – ancorché “indiretta” e “debole” – deve ritenersi ancora sussistente e, anzi, risulta forse accentuata proprio alla luce dell’introduzione di tale modello [51].

Pertanto, la linea di demarcazione tra società benefit e non benefit non si fonda unicamente sul fatto che le prime debbono perseguire un beneficio comune, mentre le seconde possono farlo [52], né sulla natura più stabile e programmatica di tale perseguimento nelle società benefit e sulla natura episodica in quelle non benefit [53]. Sebbene queste caratteristiche discendano necessariamente dall’adozione dell’uno o dell’altro modello, il decisivo elemento qualificatorio risiede piuttosto, a giudizio di chi scrive, nella specificità che assume il nesso di strumentalità tra scopo lucrativo e benefico: così, nella società non benefit tale nesso – ancorché “indiretto” e “debole” – dovrà sussistere in relazione alla specifica iniziativa, mentre nel modello SB potrà essere assente e le attività di beneficio potranno essere perseguite per meri fini di utilità sociale salva, tuttavia, la tendenziale priorità di cui gode lo scopo lucrativo nel contesto delle attività complessivamente considerate.

3.4. Chi può (o deve) dirsi benefit?

Le precisazioni di cui sopra, esaminando il diverso regime applicabile a società benefit e non benefit, presuppongono tuttavia una distinzione univoca e a priori tra le due categorie. In altri termini, tali precisazioni richiedono l’esame di un ulteriore tema assai dibattuto e, cioè, la questione di quali società si qualifichino come benefit.

Anzitutto, il legislatore è chiaro nel prevedere che l’indicazione “società benefit” o “SB” accanto alla denominazione sociale, nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni è meramente facoltativa [54]. Tale facoltatività è motivata non solo dalla mancanza di una sezione specifica delle SB nel registro delle imprese e dal fatto che solo di nuovo modello societario (e non di nuovo tipo) si tratta, ma soprattutto dalla volontarietà di sfruttare o meno il vantaggio reputazionale legato a tale qualifica. Parimenti, si può forse immaginare che alcune società preferiscano “selezionare” le occasioni in cui presentarsi come benefit, cioè avere la facoltà di insistere su tale qualifica nelle circostanze in cui ciò sia ritenuto più conveniente. Tale ultima lettura sembra anche confermata da dati empirici che evidenziano un rilevante numero di società che, pur “qualificandosi intrinsecamente” come benefit, decidono di non fare uso della relativa “etichetta” [55]. Tuttavia, vi sono motivi che avrebbero consigliato di rendere l’uso dell’“etichetta” come obbligatorio, primo fra tutti il permettere un più efficace controllo dell’AGCM e, quanto meno nella forma di istanza di intervento a tale Autorità, anche dei terzi. In aggiunta, l’obbligatorietà di tale indicazione avrebbe forse aiutato a dissipare alcune incertezze che derivano dalla lettura del comma 379 il quale, trattando delle società non benefit, prevede che qualora tali società «intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto […]».

Rinviando oltre su tali criticità, la questione dell’“etichetta benefit” emerge sotto un duplice punto di vista e, cioè:

(i) nel caso in cui una società si fregi di tale “etichetta” in difetto di qualsiasi previsione statutaria relativa al beneficio comune; e

(ii) nell’eventualità, assai più problematica e forse più probabile, in cui nello statuto siano contemplate finalità di beneficio comune, senza che a ciò si accompagni l’utilizzo dell’“etichetta”.

La natura complessa di tale seconda questione è vieppiù accentuata alla luce della massima dell’orientamento del Comitato dei Notai del Triveneto sopra citato [56], nella quale sono state ritenute legittime le clausole dell’atto costitutivo o statuto che dettino specifiche regole etiche e/o di sostenibilità, anche in mancanza di “etichetta” benefit [57]. Per affrontare il punto, giova ancora una volta rimarcare che la sola dizione “SB” o “società benefit” non è sufficiente a qualificare la società come benefit [58]. Il legislatore, infatti, prevede chiaramente che l’uso di tali dizioni abbia natura meramente facoltativa e, conseguentemente, disegna un apparato sanzionatorio che non punisce l’uso illegittimo di tale “etichetta”, ma si concentra sulla “sostanza” dell’attività assoggettando a sanzioni le società «che non perseguano la finalità di beneficio comune» [59] (comma 384).

Poiché l’etichetta in sé non è determinante, si deve quindi concludere che solo l’inserimento nello statuto di finalità di beneficio comune può determinare la qualificazione come società benefit, purché tali finalità siano specificamente individuate e coincidenti con quelle – invero amplissime – identificate dalla legge sub comma 378, lett. a). Di ciò fornisce conferma la lettera della legge in quanto: (i) sub comma 376 definisce le società benefit come quelle società che «perseguono una o più finalità di beneficio comune»; (ii) sub comma 378 fornisce una specifica definizione di «beneficio comune»; e (iii) sub comma 379 obbliga a indicare tali finalità nello statuto, il che porta ad escludere che possano legittimamente qualificarsi come benefit:

(a) le società che si fregino dell’“etichetta” benefit in difetto di previsioni statutarie in relazione al beneficio comune; oppure

(b) le società che, prive di “etichetta” e in difetto di previsioni statutarie in relazione al beneficio comune, solo de facto perseguano finalità di beneficio comune.

La previsione statutaria, però, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto da tale previsione dovrà emergere la inequivoca volontà di perseguire finalità di beneficio comune in termini di doverosità (e non solo di mera possibilità [60]) e senza che tale perseguimento si ponga, anche solo indirettamente, in rapporto di strumentalità con il fine lucrativo (il che, come si vedrà oltre, conduce ad escludere che l’inserimento in statuto di “clausole di sostenibilità” porti a qualificare la società come benefit). Così, sembrerebbe che qualora lo statuto preveda il doveroso perseguimento di finalità di beneficio comune specificamente individuate e incluse tra quelle identificate dalla legge, allora vi dovrebbe essere società benefit a tutti gli effetti, con conseguente automatica applicazione dell’intera disciplina (tra cui, ad esempio, l’obbligo di predisposizione della relazione di cui al comma 382), salva la facoltà di utilizzare o meno l’“etichetta” benefit.

Sul punto, va però segnalata la posizione di parte della dottrina che identifica l’espressa volontà di fregiarsi della “etichetta benefit”, pur accompagnata dalla presenza nello statuto di clausole di beneficio comune, come il necessario complemento per la qualifica stessa [61], soprattutto al fine della certezza della sua acquisizione nonché dell’assunzione dei relativi obblighi. In tale prospettiva, che privilegia la certezza della qualifica e, soprattutto, il profilo di volontarietà nell’assunzione della stessa, i soci possono decidere di inserire nello statuto finalità di beneficio comune, ma solo qualora optino per l’uso dell’“etichetta” allora la società si qualificherà come benefit. Così posta, la questione non interessa tanto le società che de facto perseguano finalità di beneficio comune (per cui valgono le considerazioni già svolte sopra, specie per quanto riguarda la necessaria – ancorché “indiretta” o “debole” – strumentalità tra tali finalità e lo scopo lucrativo che, per venir meno, richiederebbe la modifica statutaria di cui al comma 379), ma quelle che le abbiano inserite in statuto ma non intendano qualificarsi come benefit, sia esteriormente tramite l’uso dell’“etichetta”, sia intrinsecamente tramite l’assolvimento dei relativi obblighi. Il quesito risulta di particolare complessità e riguarda, in sostanza, il grado di “disponibilità” del modello e il vincolo di tipicità dello stesso per le imprese che desiderino perseguire finalità di beneficio comune [62]. Detto altrimenti, occorre chiedersi se tali società, dal momento in cui effettuano la modifica statutaria, debbano almeno intrinsecamente qualificarsi come benefit e siano conseguentemente soggette alla relativa disciplina, ivi incluso in fatto di sanzioni e di reportistica.

Per sciogliere i dubbi, è anzitutto necessario domandarsi se la normativa in esame abbia il solo (pacifico) scopo di rendere accessibile un vantaggio competitivo e di gestione del rischio, che quindi i soci sono liberi di sfruttare o meno, oppure se essa tuteli anche interessi diversi. In quest’ottica, pare difficile ignorare che alla pressante esigenza di orientare i modelli di business verso una maggiore sostenibilità si accompagni un’altra concomitante necessità, ovvero evitare che le imprese ingenerino ingannevolmente nel pubblico una percezione positiva del proprio operato sotto il profilo ambientale (c.d. greenwashing), sociale (c.d. social washing) e, più in generale, sul piano della sostenibilità. Tale concomitante necessità risulta tanto più impellente quanto più si assiste alla diffusione di prodotti (inclusi prodotti finanziari) contrassegnati con etichette “green” e simili e, più in generale, alla tendenza delle imprese ad accentuare il proprio (spesso auto-dichiarato) impegno in fatto di sostenibilità [63]. Tra queste coordinate, è evidente come la normativa in esame cerchi di apprestare delle contromisure avverso tale fenomeno, tra cui spicca, come già ricordato, l’obbligo di predisporre una relazione sui risultati raggiunti secondo uno standard di valutazione terzo (comma 382) e, non meno importante, l’obbligo di bilanciare esigenze lucrative e finalità di beneficio comune. A quanto precede si potrebbe facilmente obiettare che non vi sia alcun rischio di ingannare il pubblico se alla modifica statutaria volta al perseguimento di “scopi benefici” non segue poi l’uso dell’“etichetta” benefit poiché in questi casi, appunto, la società non può (rectius: non vuole) palesarsi al pubblico come tale. Tuttavia, è difficile sottacere il rischio rappresentato da società che effettuino modifiche statutarie orientate a fini “benefici” e le palesino impiegando non già l’“etichetta” benefit, ma altre formule o espressioni simili che potrebbero ingenerare nel pubblico una rischiosa equiparazione con società benefit vere e proprie senza che, al contempo, trovino applicazione i presidi dettati dalla legge per queste ultime.

Pertanto, da un’interpretazione della normativa in esame tesa a valorizzarne le contromisure in fatto di “greenwashing” e, forse, anche più aderente al relativo tenore letterale, discenderebbe che siano intrinsecamente benefit quelle società il cui statuto preveda il doveroso perseguimento di finalità di beneficio comune specificamente individuate e incluse tra quelle identificate dalla legge e senza che tale perseguimento si ponga, anche solo indirettamente, in rapporto di strumentalità con il fine lucrativo. Ciò non vorrebbe dire imporre a tali società di palesarsi con l’“etichetta benefit”, quanto piuttosto obbligarle, inter alia, al rispetto dei relativi obblighi in fatto di reportistica e, non meno importante, di bilanciamento. In altri termini, il perseguimento del beneficio comune è certamente scelta volontaria, ma una volta fatta tale scelta la relativa normativa ha natura indisponibile e quindi deve ineluttabilmente applicarsi tanto alle società con “etichetta”, quanto a quelle che, senza “etichetta”, facciano riferimento agli elementi essenziali del modello. Parimenti, quanto precede non significherebbe qualificare intrinsecamente come benefit quelle società che si limitino ad inserire in statuto la considerazione degli interessi degli stakeholders o altre “clausole di sostenibilità” attraverso previsioni che incidono sulle modalità di conseguimento di un oggetto sociale ad ispirazione unicamente lucrativa. Tali previsioni, infatti, si atteggerebbero piuttosto come disposizioni a “beneficio generico” (inteso nell’accezione sopra chiarita), ove cioè il beneficio va inteso – come si approfondirà oltre sub par. 4 – in termini “difensivi” e senza che vi sia invece alcun obbligo di perseguire un beneficio specifico ispirato da motivi di utilità sociale (o idealistici).

A tale interpretazione si potrebbe ulteriormente obiettare che essa avrebbe un effetto dissuasivo dall’adozione del modello in esame, con ciò producendo conseguenze esattamente contrarie a ciò che ispira la legge in commento, cioè «promuovere la costituzione e favorire la diffusione di realtà produttive non meramente speculative» [64]. Anche volendosi formalisticamente appellare al tenore letterale delle previsioni normative, che testualmente non intendono promuovere la costituzione e diffusione di realtà non speculative, quanto la costituzione e diffusione di un ben individuato e disciplinato modello societario (cioè le società benefit) [65], tale obiezione coglierebbe sicuramente nel segno. Tuttavia, è da chiedersi se proprio dove tale obiezione coglie nel segno essa non vada in realtà a rafforzare gli argomenti sopra esposti. In altri termini, se si ammette che alle modifiche statutarie volte al necessario perseguimento di specifiche finalità di beneficio comune possano non accompagnarsi le conseguenze sanzionatorie e, soprattutto, gli obblighi formali che la legge impone per assicurare la serietà del proposito, non è allora lecito dubitare della serietà che effettivamente ispira tale proposito?


4. Il dovere di bilanciamento degli amministratori.

Le considerazioni che precedono sugli elementi essenziali della società benefit sono propedeutiche all’interpretazione delle disposizioni della l. n. 208/2015 che disciplinano il dovere di bilanciamento degli amministratori [66]. In proposito, il comma 377 prevede che le finalità di beneficio comune: «sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’inte­resse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto», mentre il comma 380 prescrive che: «la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto».

Tali disposizioni sono state già oggetto di vari studi che hanno sottolineato sia la maggior discrezionalità di cui godono gli amministratori nel modello benefit, sia l’importanza dello statuto nel limitarla o procedimentalizzarne l’esercizio [67]. In particolare, le questioni derivanti dall’ampliamento della discrezionalità si rivelano particolarmente complesse qualora il perseguimento delle finalità di beneficio comune confligga con lo scopo lucrativo e viceversa (c.d. “two masters problem” [68]), oppure nei casi in cui un’iniziativa possa produrre effetti positivi verso una determinata categorie di portatori di interessi come i lavoratori, ma abbia al contempo effetti potenzialmente negativi su un’altra categoria come l’ambiente. Poiché in tali circostanze l’esercizio del potere gestorio ha natura complessa per la molteplicità e potenziale conflittualità degli interessi che gli amministratori sono chiamati a considerare (fase cognitiva) e perseguire (fase deliberativa), è utile indagare se e quali criteri possano essere funzionali a orientare tale potere, specie nei casi in cui lo statuto nulla preveda a riguardo. Ricercare tali criteri, in ogni caso, non significa concentrarsi unicamente su possibili canoni di tipo “qualitativo” volti a fissare un ordine di priorità tra i vari interessi in gioco, ma vuol dire anche focalizzarsi su canoni di tipo procedimentale che, prevedendo l’analisi gradata dei distinti interessi in fase cognitiva, ne permettano una più agevole composizione in fase deliberativa [69]. Tale ricerca può rivelarsi attività di particolare interesse dato che, come è stato sottolineato, rimangono numerosi dubbi su come possano essere effettivamente bilanciati la produzione degli utili, il beneficio comune e la considerazione degli stakeholders [70].

Ai fini di affrontare tale questione si possono distinguere tre diversi elementi ovvero:

(i) l’interesse alla produzione e divisione degli utili;

(ii) il “beneficio specifico”, ovvero la finalità o le finalità di beneficio comune specificamente identificate nello statuto; e

(iii) il “beneficio generico”, ovvero il beneficio nei confronti degli stakeholders.

Ai sensi del comma 380, il bilanciamento di questi tre elementi deve essere effettuato «conformemente a quanto previsto nello statuto», inciso interpretato da alcuni in modo da limitare gli interessi da bilanciare con quelli delle categorie interessate dallo specifico beneficio comune definito nello statuto stesso [71]. Vi è tuttavia un’altra interpretazione possibile, ovvero intendere che lo statuto possa direttamente prevedere criteri e indirizzi per guidare l’attività di bilanciamento dei vari interessi, anche attribuendo uno specifico “peso” ad ognuno di essi (ad esempio introducendo il limite massimo di compromissione dell’interesse lucrativo) [72], fermi i già affrontati limiti, in caso di società benefit costituite nella forma di S.p.A., rinvenienti dalla esclusività della funzione gestoria riservata agli amministratori ex art. 2380-bis c.c. Alla luce di tali limiti, così come per la etero-destinazione degli utili, lo statuto non potrà quindi definire a priori gli esiti delle attività di bilanciamento. In ogni caso, se l’interpretazione che precede è corretta, si rafforza la tesi qui sostenuta del modello benefit come strumento di valorizzazione dell’autonomia dei soci anche ai fini della disciplina del “rischio sostenibilità”, in quanto è proprio la facoltà di prevedere regole e limiti volti alla composizione dei vari interessi che accentua la possibilità per i soci di disciplinare tale “rischio”.

Chiarito il riferimento allo statuto, è utile domandarsi in che contesto debba avere luogo il bilanciamento di cui trattano le disposizioni sopra citate: così, se il beneficio specifico (e, parimenti, quello generico) è elemento che deve essere perseguito nel contesto dell’attività della società benefit come evidenziato sub par. 3.2, il bilanciamento avrà ad oggetto, da un lato, l’interesse alla produzione e divisione degli utili e, d’altro lato, il beneficio specifico e generico nell’esercizio dell’attività della società.

Analogamente, se si riconosce che la società benefit deve comunque essere gestita secondo un criterio di economicità, ne segue che primario dovere degli amministratori sarà accertare che una determinata iniziativa (e.g. produzione di una nuova linea di cosmetici, acquisto e ristrutturazione di un immobile per la creazione di un nuovo stabilimento produttivo, sottoscrizione di un contratto di servizi di manutenzione etc.) sia tendenzialmente coerente con l’interesse sociale inteso come interesse alla lucratività e alla continuità aziendale, così come avverrebbe in qualsiasi società non benefit a scopo lucrativo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, subentrerà il dovere di perseguimento del beneficio specifico definito nello statuto e sarà pertanto dovere degli amministratori considerare se e come sia possibile perseguire tale beneficio nel contesto della specifica iniziativa, effettuando un preliminare bilanciamento con l’interesse lucrativo. Ad esempio, se l’iniziativa consiste nell’acquisto e ristrutturazione di un immobile da impiegare come nuovo stabilimento produttivo, e beneficio specifico è la riduzione degli effetti negativi sul­l’ambiente, gli amministratori dovranno anzitutto accertare che tale acquisto sia tendenzialmente coerente con l’interesse sociale inteso come interesse alla lucratività. Confermato ciò, dovranno chiedersi se e quali possibilità vi siano per la riduzione di effetti negativi sull’ambiente tra cui, ad esempio, il condurre la ristrutturazione secondo criteri di cc.dd. “edilizia sostenibile” (i.e. impiego di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, minore produzione di rifiuti da costruzione) e/o affidare i lavori ad un appaltatore munito di un sistema di gestione ambientale. Tale analisi introduce sicuramente un maggior costo in termini “istruttori”, elevando la complessità della fase cognitiva dell’organo amministrativo (sul punto v. anche par. 5 che segue) che sarà quindi chiamato a valutare se e quali possibilità vi siano – e i relativi costi e benefici – per il perseguimento della finalità di beneficio specifico.

Ipotizzando che la ristrutturazione con metodi di edilizia sostenibile sia più costosa rispetto ad un normale intervento edilizio possono darsi due casi, ovvero che tali maggiori costi riducano il profitto atteso dall’investimento oppure lo eliminino completamente (con il rischio, in quest’ultimo caso, che l’acquisto e la ristrutturazione si rivelino attività in perdita). Nel primo caso, cioè mera riduzione del profitto, in linea generale gli amministratori potranno orientarsi verso la ristrutturazione secondo tali tecniche senza che sia peraltro necessario identificare un rapporto di immediata strumentalità tra le stesse e il profitto atteso. In altri termini, il ricorso a tecniche di edilizia sostenibile potrà essere attività fine a sé stessa posta in essere con il solo scopo di perseguire il beneficio specifico, senza che sia necessario accertare come l’impiego di tali tecniche possa giovare agli utili. Tema delicato è poi in quale misura, sia quantitativa che temporale, possa essere sacrificata la reddittività per il perseguimento del beneficio specifico, valutazione che, in difetto di previsione statutaria sul punto, ricade nella discrezionalità gestoria e non è quindi passibile di sindacato nel merito [73]. Anche in tale circostanza, tuttavia, può richiamarsi la tendenziale priorità dello scopo lucrativo e, quindi, ove la riduzione della redditività in ragione del perseguimento dello scopo benefico sia significativa, essa dovrà essere valutata con particolare prudenza, vagliando possibili alternative di minore impatto e, comunque, potrà essere perseguita unicamente dopo averne accertato la compatibilità rispetto alla continuità aziendale. Rispetto al secondo caso, cioè ove il perseguimento del beneficio specifico comporti una compromissione totale della redditività, si può concludere che la relativa iniziativa sarà perseguibile solo se sia comunque economicamente sostenibile nel contesto complessivo delle attività della società e non comprometta la reddittività generale nell’orizzonte temporale considerato. Vien da sé, tuttavia, che in tali circostanze l’azione degli amministratori dovrà essere ispirata a canoni di estrema prudenza e la specifica iniziativa potrà essere perseguita solo dopo averne accertato la sostenibilità da un punto di vista economico nell’orizzonte temporale considerato, avuto riguardo al complesso delle attività aziendali e, in ogni caso, a condizione che non rechi pregiudizio alla continuità aziendale [74].

Dopo aver accertato la compatibilità dell’iniziativa con l’interesse lucrativo della società e aver valutato le migliori azioni per il perseguimento del beneficio specifico, l’attività di bilanciamento degli amministratori si dovrà quindi concentrare su quello che abbiamo definito come beneficio generico, ovvero il beneficio nei confronti degli stakeholders, il che è anzitutto funzionale ad evitare che i costi delle iniziative della società per il perseguimento del beneficio specifico siano trasferiti sugli stakeholders stessi [75]. Ai fini della relativa identificazione, il comma 377 prevede che il bilanciamento sia effettuato «con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto», con ciò usando un criterio più restrittivo rispetto a quello del comma 380 per cui il bilanciamento è effettuato con gli interessi delle categorie di cui al comma 376 [76]. In proposito, una soluzione interpretativa possibile è quella di identificare gli stakeholders con le categorie di cui al comma 376 e concludere che nel bilanciamento confluiscano gli interessi di quelle categorie sulle quali l’attività della società possa avere un impatto apprezzabile [77]. Come si può notare, l’interpretazione che precede ha un effetto limitativo, poiché circoscrive la platea degli stakeholders rilevanti in base all’attività di volta in volta posta in essere dalla società, ben potendosi presentarsi casi in cui solo alcune categorie siano interessate dall’impatto. Certo è, tuttavia, che l’identifica­zione di tali categorie e, soprattutto, degli effetti (positivi o negativi) generati nei confronti delle stesse aggiunge un ulteriore livello di complessità alla fase cognitiva dell’organo amministrativo della società benefit, incidendo necessariamente anche sull’assetto organizzativo della medesima (sul punto v. anche par. 5 che segue). In ogni caso, se si condivide l’interpretazione per cui stakeholders rilevanti nel giudizio di bilanciamento siano solo quelli che in concreto possano essere “incisi” dalla relativa iniziativa della società, ne segue che la loro specifica individuazione sarà possibile solo dopo aver valutato se e come debba essere perseguito il beneficio specifico in tale iniziativa. In altri termini, è anzitutto necessario che gli amministratori, dopo aver accertato la compatibilità di una certa iniziativa con il generale interesse lucrativo della società, valutino se e come possa essere perseguito il beneficio specifico e, solo allora, sarà possibile valutarne i relativi impatti sugli stakeholders. Così, per ritornare all’esempio precedente, gli amministratori dovranno valutare non tanto come l’acquisto di un immobile e la relativa ristrutturazione per l’insediamento di un nuovo stabilimento produttivo impattino genericamente gli stakeholders, ma dovranno compiere tale valutazione solo dopo l’analisi del beneficio specifico, cioè ipotizzando di svolgere la ristrutturazione secondo tecniche di edilizia sostenibile.

Tale precisazione non è di poco conto se si considera che anteporre il giudizio di “impatto” sugli stakeholders all’analisi del beneficio specifico potrebbe condurre a risultati fuorvianti non solo per l’identificazione di tali stakeholders, ma anche rispetto ai concreti effetti che una specifica iniziativa produce nei loro confronti. Nel­l’esempio di cui sopra, infatti, la decisione di ristrutturare secondo tecniche di edilizia sostenibile potrebbe comportare il ricorso ad appaltatori di altre zone o di altre nazioni, di maggiore costo ma, al contempo, di maggiore esperienza per simili interventi. Così, uno degli stakeholder interessati dalla specifica iniziativa sarà l’appal­tatore locale già in rapporti contrattuali con la società che potrebbe essere escluso dalla commessa, oppure la banca creditrice che, in ragione dei maggiori costi che la società andrebbe a sostenere per l’intervento di edilizia sostenibile, potrebbe individuare un aumento nel rischio del mutuo concesso: in entrambi i casi, come si può notare, tanto tali stakeholders quanto l’impatto che la decisione può avere nei loro confronti sono però valutabili concretamente solo dopo aver definito se e quale possa essere la modalità di perseguimento del beneficio specifico, non prima.

Dopo aver identificato gli stakeholders e gli impatti che un’iniziativa può avere nei loro confronti, sarà allora possibile bilanciare elemento lucrativo, beneficio specifico e beneficio generico anche se, come si è visto sopra, una considerazione preliminare del bilanciamento tra interesse lucrativo e beneficio specifico dovrebbe essere già compiuta. Vi è poi da aggiungere che, nella valutazione degli interessi degli stakeholders, dovere degli amministratori sarà tanto identificarli e valutare come gli stessi siano interessati da una specifica iniziativa quanto, al contempo, compiere una valutazione “globale” di tali interessi alla luce della generale condotta della società, tenendo cioè in conto anche delle precedenti attività. [78]

In tale contesto, non è ovviamente possibile esprimere a priori e in termini generali quale debba essere il risultato delle attività di bilanciamento poiché, in assenza di specifica previsione statutaria, la legge non indica alcun generale criterio di prevalenza. Così, gli esiti delle attività di bilanciamento potranno essere dei più vari a seconda dei contesti e la complessità di tale attività sarà tanto maggiore quanto più articolata sarà la relativa iniziativa, anche avuto riguardo al profilo temporale della stessa (si pensi ad esempio all’approvazione di un piano industriale di durata pluriennale). In questi termini, il bilanciamento non si tradurrà nella ricerca di un equilibrio statico, poiché al contrario dovrà orientarsi finalisticamente e dinamicamente ad una continua valutazione comparativa e ponderata degli interessi in gioco, anche nell’ottica della compensazione o mitigazione tra pregiudizi e vantaggi. In tal modo, gli esiti del bilanciamento saranno immuni da sindacato nel merito [79] e il dovere di diligenza degli amministratori non sarà misurato e giudicato in base al raggiungimento di un certo risultato, ma sulla base dell’ade­guatezza istruttoria e della ragionevolezza del procedimento seguito nell’attuare la specifica iniziativa, di cui dovrà essere fornita adeguata motivazione [80].

Malgrado ciò, alcune considerazioni possono comunque farsi rispetto ai limiti che il bilanciamento incontra.

In primo luogo, la non sindacabilità nel merito delle operazioni di bilanciamento – che altro non è che l’applicazione della business judgment rule [81] – presuppone il rispetto da parte degli amministratori dei doveri di diligenza, lealtà e correttezza. Tra questi, particolare rilievo assume nel modello benefit il dovere di agire in maniera informata, che è una delle articolazioni del dovere di diligenza, in quanto oltre ai normali elementi che gli amministratori dovrebbero considerare si aggiungeranno anche tutte le informazioni relative al perseguimento del beneficio specifico, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della identificazione degli stakeholders rilevanti e dei possibili effetti che una specifica iniziativa può produrre nei loro confronti (i.e. l’ impatto) [82].

Secondariamente, come si è cercato di illustrare sopra, è comunque possibile ritenere sussistente una tendenziale priorità dello scopo lucrativo che impone il perseguimento delle finalità benefiche secondo modalità tali da non compromettere sostanzialmente la reddittività della società e in termini compatibili con la continuità aziendale il che, si ritiene, è vieppiù accentuato dalle recenti modifiche all’art. 2086 del codice civile [83]. Così, la mission del modello in esame sarà il perseguimento di finalità di beneficio comune non “ad ogni costo”, ma secondo modalità economicamente e finanziariamente sostenibili [84]. In tale prospettiva, un aspetto estremamente delicato è costituito dal profilo temporale considerato da parte degli amministratori, nel senso che un giudizio sulla eventuale riduzione o compromissione della redditività richiede necessariamente un orizzonte temporale di riferimento. In proposito, richiamando il concetto di equilibrio dinamico prima descritto, potrà accadere che in parte dell’arco temporale considerato (e.g. un esercizio in un ciclo di tre esercizi), gli interessi presentino un grado di tutela o di effettivo conseguimento tra loro diverso per cui i piatti della bilancia siano “squilibrati” e, quindi, il fine benefico sopravanzi quello lucrativo (o viceversa) purché, nel complesso dell’orizzonte temporale considerato (i.e. il ciclo di tre esercizi), il profilo lucrativo possa comunque risultare preservato. Nel contesto di tali possibili squilibri avrà poi un ruolo cruciale l’elemento informativo e programmatico, nel senso che tali squilibri dovranno essere rendicontati e analiticamente descritti tramite la relazione di cui al comma 382 e quanto più possibile previsti anche nell’ambito del “programma benefit” di cui al comma 382, lett. c).

Infine, vi è una sostanziale differenza tra finalità di beneficio specifico e finalità di beneficio generico: le prime, infatti, si caratterizzano come un fine (“purpose”) che la società ha il dovere di perseguire, con ciò imponendo l’adozione di una condotta attiva per l’individuazione e la messa in atto delle migliori iniziative perché ciò avvenga, mentre le seconde in base alla lettera della legge paiono dover essere verificate principalmente ex post, cioè quando l’attività è già definita. In altri termini, se è possibile qualificare il beneficio specifico in termini “propositivi”, cioè come una finalità verso cui l’attività lucrativa della società deve necessariamente orientarsi, il beneficio generico può essere piuttosto concepito in termini “difensivi”, cioè come una serie di interessi a cui tale attività dovrebbe arrecare il minor pregiudizio possibile [85].

Tale interpretazione sembra trovare conferma sia nel complessivo assetto del modello benefit delineato dalla l. n. 208/2015, sia concentrandosi su più specifici elementi testuali della normativa. Sul primo profilo, infatti, la legge traccia una netta distinzione tra beneficio generico e beneficio specifico, con ciò riproponendo il medesimo approccio del Delaware General Corporation Law o del Colorado Revised Statute, descritti sub par. 2.1 sopra e da cui, come già sottolineato, il legislatore ha direttamente attinto. Tale “ispirazione” risulta tanto più evidente se si considera che la maggior parte dei modelli legislativi statunitensi (così come la Model Benefit Corporation Legislation [86]) prevedono invece un’unica dimensione benefica generale [87] alla quale, eventualmente, può aggiungersi in termini facoltativi anche un beneficio specifico [88]. Alla luce di ciò, appare coerente con la scelta effettuata dal legislatore italiano un’interpretazione tesa a valorizzare la marcata diversità tra beneficio specifico e generico, che sarebbe altrimenti elusa o confusa se si concludesse che obbligo della società sia, senza differenziazione, il perseguimento di un “general public benefit” e di uno “specific public benefit” [89]. In aggiunta a quanto precede, vi sono elementi testuali specifici che confortano tale interpretazione, tra i quali l’obbligo sancito al comma 376 di «operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente» nei confronti degli stakeholders: impiegando un verbo diverso da quello utilizzato in relazione alle finalità di beneficio specifico (operare, anziché perseguire), la legge pone infatti l’accento sulla dimensione operativa, più che su quella programmatica e teleologica che deve caratterizzare il beneficio specifico. Egualmente, il termine “sostenibilità” sembra esprimere, pur nelle numerose accezioni e ambiti in cui viene diversamente impiegato, la particolare attenzione del legislatore alla dimensione conservativa e di preservazione degli interessi considerati [90]. Non da ultimo, sembra coerente con tale lettura la previsione del comma 377 ove prevede che il bilanciamento sia effettuato con «l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto»: utilizzando il termine “impatto”, infatti, la legge non prevede che tali interessi debbano orientare l’attività ma, al contrario, impone di considerare le possibili conseguenze che tale attività – già definita negli scopi – può produrre secondo una logica ex post.

Concepire in termini diversi il beneficio generico e il beneficio specifico può avere importanti conseguenze nell’ambito del giudizio di bilanciamento, in quanto permette di escludere che esito di tale giudizio siano iniziative che, in ultima analisi e specie in ipotesi di conflitto tra i diversi interessi in gioco, perseguano il beneficio generico a discapito del beneficio specifico. Così, nell’esempio fatto sopra sulla ristrutturazione dell’immobile, bisognerebbe in linea di massima escludere che esito del giudizio di bilanciamento possa essere l’affidamento dell’appalto all’impresa locale per il sol fatto che subirebbe un pregiudizio come stakeholder qualora, viceversa, l’appalto fosse affidato all’appaltatore straniero esperto di edilizia sostenibile. Ciò, infatti, equivarrebbe a trascurare il beneficio specifico definito nello statuto e a perseguire il beneficio generico previsto dalla legge [91]. In questi casi, quindi, dovere degli amministratori non sarà tanto astenersi dall’iniziativa di beneficio specifico (i.e. non affidare l’appalto all’appaltatore straniero) oppure privilegiare lo stakeholder interessato (i.e. affidare l’appalto all’appaltatore locale) ma, piuttosto, sarà valutare se e quali modalità vi siano perché lo stakeholder interessato subisca il minor pregiudizio possibile dallo svolgimento dell’iniziativa di beneficio specifico. Inoltre, escludere che vi sia un dovere di perseguire il beneficio generico riduce anche le eventualità in cui interessi disomogenei entrino in conflitto, come già sottolineato da parte della dottrina statunitense [92]. Le ipotesi di conflitto, infatti, sarebbero maggiori se dovere della società fosse il perseguimento di un simultaneo beneficio per ciascuna delle categorie di cui al comma 376 [93] (si pensi ad esempio alle tensioni che potrebbero sorgere se dovere della società fosse perseguire simultaneamente un beneficio sia nei confronti della comunità e dell’ambiente e, al contempo, nei confronti dei propri finanziatori e dei propri dipendenti [94]).

Quanto precede non significa, ovviamente, che la società benefit possa trascurare gli interessi degli stakeholders o possa escluderli dalla relativa dimensione programmatica: al contrario, poiché tali interessi devono essere identificati, valutati e bilanciati, necessariamente dovrà avvenirne la valorizzazione il che, tuttavia, avverrà nel contesto di un’attività che è teleologicamente orientata verso altro, cioè verso il perseguimento dello scopo lucrativo e dello specific public benefit. Detto altrimenti, un conto è il dovere di perseguire simultaneamente l’interesse dei dipendenti, della comunità, dell’ambiente, dei finanziatori etc., nonché lo scopo di lucro e la finalità di beneficio specifico definita in statuto; altro conto è, invece, il dovere di perseguire lo scopo di lucro e la finalità di beneficio specifico e, nel contesto di tale perseguimento, considerare e preservare anche gli interessi degli stakeholders.


5. «Assetti organizzativi adeguati», obblighi di reportistica e responsabile di funzioni (Cenni).

Il dovere di perseguire finalità di beneficio comune unito alla considerazione degli interessi degli stakeholders secondo quando esposto nel precedente paragrafo ha importanti ricadute anche sulla dimensione organizzativa e informativa del modello in esame.

In particolare, la struttura organizzativa dovrà essere adattata sia alla luce delle specifiche disposizioni della l. n. 208/2015 sia, più in generale, alla luce dell’ob­bligo di istituire «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni» dell’impresa, come previsto dal novellato articolo 2086 c.c. Poiché l’adeguatezza di tali assetti e, specialmente, di quello organizzativo, “si misurano” anche nella loro idoneità a consentire l’efficace perseguimento dell’oggetto sociale [95], emerge con evidenza la peculiarità che tali assetti devono assumere in un modello societario come quello in esame, dove convivono fine lucrativo e finalità di beneficio comune. Così, l’assetto amministrativo (inteso come insieme di processi e strumenti per controllare, in termini prospettici e consuntivi, i fenomeni aziendali), l’assetto organizzativo (ovvero la definizione dei processi, dei ruoli, delle mansioni, delle deleghe, delle funzioni aziendali, dello scambio di informazioni, e i relativi controlli), nonché l’assetto contabile (cioè l’insieme dei processi e degli strumenti per la rilevazione contabile dei fatti aziendali [96]) dovranno essere resi idonei per il perseguimento del beneficio comune e per il bilanciamento dei vari interessi [97] onde assicurare, inter alia:

a) l’individuazione e la selezione delle migliori iniziative per il perseguimento del beneficio specifico, con ciò includendo anche un’analisi dei costi e dei benefici delle varie alternative; e

b) la corretta e tempestiva identificazione degli stakeholders interessati dalle iniziative della società e degli effetti che l’azione della stessa produce o può produrre nei loro confronti.

Venendo invece alle specifiche disposizioni della l. n. 208/2015, essa prevede che la società benefit:

(i) individui il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune; e

(ii) rediga annualmente una relazione da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito internet della società (ove esistente) concernente il perseguimento del beneficio comune che includa, inter alia, la descrizione delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno e la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio seguente.

Tali previsioni e, in particolare, quelle relative alla reportistica evidenziano ancora una volta l’“ispirazione” del legislatore per il modello benefit statunitense anche se, diversamente da quanto previsto in relazione all’oggetto sociale, all’identi­ficazione degli stakeholders e ai doveri degli amministratori, in tale ambito il legislatore sembra aver attinto non tanto dalla General Corporation Law dello stato del Delaware, quanto piuttosto dalla Model Benefit Corporation Legislation. Infatti, il § 366, lett. b) della General Corporation Law dello stato del Delaware prevede che il resoconto sulle attività per il perseguimento del beneficio comune definito in statuto e l’impatto sugli stakeholders sia: (i) predisposto su base biennale; (ii) basato su standard di valutazione definiti dallo stesso board; e (iii) reso disponibile ai soli azionisti della società [98]. Al contrario, il §401(a)(1) e il §401(a)(2) della Model Benefit Corporation Legislation prevedono, come la disciplina italiana, che il report sia obbligatoriamente predisposto su base annuale, sia reso disponibile al pubblico e sia basato su uno standard di valutazione predisposto da terze parti [99]. Analogamente, l’Allegato 4 (Standard di valutazione esterno) alla l. n. 208/2015 ricalca pressoché letteralmente quanto previsto dalla Model Benefit Corporation Legislation [100]. Da ultimo, sembrano essere ispirate alla Model Legislation anche le previsioni dell’Allegato 5 (Aree di valutazione) alla l. n. 208/2015, ovvero le aree di analisi rispetto alle quali “deve” esprimersi la valutazione d’impatto [101] (i.e. governo d’impresa, lavoratori, altri portatori d’in­teresse, ambiente) il quale, tuttavia, evidenzia un approccio non del tutto coerente con il modello “a beneficio specifico” come quello in esame. In particolare, la formulazione di tale Allegato funzionerebbe con modelli a “beneficio generico” come quello della Model Legislation nei quali, essendovi un obbligo di perseguimento del “general public benefit”, è naturale che la valutazione d’impatto debba necessariamente investire tutte le aree di analisi (e.g. ambiente, lavoratori, comunità etc.). In ogni caso, il tenore letterale di tale Allegato non impedisce di interpretarlo nel senso che la valutazione d’im­patto debba coprire tutte le aree di analisi ivi previste solo esaminando gli effetti che le iniziative della società volte al perseguimento di scopo lucrativo e beneficio specifico producono in ciascuna area rispetto alla quale, quindi, l’Allegato stesso funge da “guida” (soggetta peraltro a possibili adattamenti in base allo standard di valutazione predisposto da terzi concretamente utilizzato [102]). Conseguentemente, si deve escludere che da tale Allegato discenda un obbligo per la società di perseguire fini di beneficio comune in ciascuna di queste aree, poiché ciò si porrebbe in netto contrasto con quanto previsto dal corpo della legge.

Chiarita la genesi di tali obblighi di reportistica, la relazione deve essere predisposta dall’organo amministrativo ed è “allegata” al bilancio societario. In questa prospettiva, la relazione dovrebbe costituire un documento a sé stante ed è quindi discussa la possibilità che essa possa costituire parte della relazione sulla gestione [103]. Altrettanto discussa – malgrado una certa uniformità di scopi tra i due documenti – è la possibilità di assimilare in termini di disciplina applicabile la relazione di cui al comma 382 alla relazione sulla gestione e la necessità di sottoporre o meno la relazione a revisione [104].

Quanto ai contenuti e alle finalità di tale relazione, è stato evidenziato come la stessa costituisca la sede in cui rappresentare l’esito delle attività di bilanciamento [105] e, più in generale, il principale strumento di accountability della società benefit [106], anche alla luce dell’obbligo sancito al comma 376 di operare «in modo trasparente». Particolare importanza assumerà poi la sezione relativa ai nuovi obbiettivi che la società intende perseguire nell’anno successivo che, imponendo una logica di programmazione nel compimento delle attività di beneficio comune, permette anche di effettuare un controllo ex post (cioè al termine dell’anno) sulla rispondenza tra gli obiettivi programmati e quelli effettivamente raggiunti. Tale controllo è funzionale sia per i soci che potranno così verificare le concrete modalità di perseguimento del beneficio comune e, soprattutto, come ciò abbia inciso sulle ragioni lucrative, sia per gli stakeholders, che avranno possibilità di conoscere se e come la propria posizione sia stata bilanciata rispetto alle varie iniziative della società [107]. Per quanto riguarda i terzi, tuttavia, si pone la questione della conoscibilità della relazione qualora la società non sia munita di sito internet, dato che in quel caso – a meno che la relazione stessa non sia depositata congiuntamente al bilancio (il che sarebbe comunque impossibile per le società di persone) – i terzi non hanno possibilità di conoscerne il contenuto a meno che, secondo interpretazione che si sente di condividere, non si ritenga comunque obbligata la società a fornirne copia a chiunque ne faccia richiesta [108].

In fatto di sanzioni, la legge non prevede espressamente alcuna conseguenza in caso di mancata predisposizione della relazione o di falsità o incompletezza della stessa, diversamente da quanto avviene, ad esempio, in relazione alla dichiarazione non finanziaria di cui al d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Sul punto, deve comunque ritenersi che ove la relazione contenga false informazioni, sia incompleta o non sia stata redatta, ciò potrà comportare l’applicazione da parte dell’AGCM delle sanzioni per pubblicità ingannevole o pratiche commerciali scorrette previste dalla l. n. 208/2015 [109]. Al contempo, ove da tale inosservanza possa derivare un danno alla società, ciò costituirà causa di responsabilità degli amministratori [110].

Sotto il profilo organizzativo, inoltre, la legge prevede che la società provveda alla nomina del soggetto o dei soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune. Sebbene la legge non chiarisca quale sia l’organo deputato alla nomina, è ragionevole ritenere che esso coincida con l’organo amministrativo, considerato che il comma 381 prevede che sullo stesso ricadano le sanzioni in caso di mancata nomina [111]. Tale nomina, in ogni caso, non determina alcuno sgravio di responsabilità per l’organo amministrativo, sul quale continuerà dunque a ricadere l’obbligo di gestione al fine del perseguimento del beneficio comune e i doveri di bilanciamento. Da ultimo, in termini di individuazione, tale soggetto potrà anche non essere un membro del­l’organo amministrativo. Piuttosto, la scelta di tale soggetto dovrà ricadere su personalità che abbiano un adeguata qualificazione, anche avuto riguardo alle particolari finalità di beneficio comune che sono previste nello statuto (e.g. finalità ambientali, oppure relative ai lavoratori) [112].


6. Riflessioni Conclusive.

La ratio dell’introduzione della società benefit in Italia si compendia nella proposta per le società, specie di capitali, di volontaria adozione di un modello “adattivo” alle sfide ed ai rischi verso la auspicata meta dell’“economia sostenibile”. Lo sforzo di attivare e attuare uno scambio, quindi con un atto volontario, di mutuo vantaggio fra gli interessi della collettività o di parte di essa (beneficio generico e specifico) e l’obiettivo di massimizzare la funzione di utilità dei soci sollevano problemi di grande difficoltà, per la cui soluzione risulta indispensabile una lettura del modello in esame attenta ai diversi interessi che lo ispirano al fine di dotarlo di quanto necessario per un funzionamento non solo coerente alla dichiarata ratio legislativa, ma anche adeguato alla difficile mission ad esso affidata.

Poiché la nozione di SB si “invera”, cioè si presenta come fenomeno genuino e produttivo degli effetti sperati solo attraverso la gestione dell’attività, il presente studio si è concentrato sul citato scambio di mutuo vantaggio, in altri termini il bilanciamento, che costituisce l’elemento discretivo della SB unitamente alla public disclosure dei risultati e dei mezzi impiegati per il loro raggiungimento, tentando di proporre alcuni canoni per orientare tale bilanciamento secondo un approccio interpretativo coerente con la business judgment rule. Tali canoni, identificati valorizzando le differenze tra modelli legislativi a beneficio generico e modelli a beneficio specifico, comprendono la facoltà di perseguire il beneficio specifico per meri fini di utilità sociale, l’affermazione di una tendenziale priorità dello scopo lucrativo e l’obbligo di perseguimento del beneficio specifico definito in statuto in termini “propositivi”, opposto alla natura “difensiva” che caratterizza le posizioni degli altri portatori di interesse.

Tali canoni rischiano tuttavia di perdere di utilità di fronte alla possibile tendenza delle imprese – volutamente trascurata nel presente scritto – all’identifi­cazione in statuto di finalità di beneficio comune del tutto indeterminate, assolutamente non verificabili o palesemente irrealizzabili, in netto contrasto con la previsione legislativa che richiede l’identificazione specifica delle finalità benefiche. Tale tendenza, come già evidenziato [113], neutralizzerebbe qualsiasi possibilità di ponderato bilanciamento dato che, in questi casi, al ben identificato scopo lucrativo si accompagnerebbe, sull’altro piatto della bilancia, un’esigenza offuscata o addirittura indeterminabile e del cui peso, quindi, sarebbe lecito dubitare. Al fine di scongiurare tale scenario, purtroppo già ravvisabile nella prassi [114], è quindi ancora una volta necessario concentrarsi sui diversi interessi che sottendono alla normativa in esame, nonché effettuarne una lettura che ne accentui la dimensione cogente.

 


NOTE

[1] V. l. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di bilancio 2016), sub art. 1, commi 376 ss.

[2] In generale sul modello societario in esame v. i contributi presenti nel forum virtuale di questa Rivista, n. 2/2017, tra i quali, C. Angelici, Società benefit, 1 ss.; F. Denozza, A. Stabilini, La società benefit nell’era dell’investor capitalism, 1 ss.; G. Marasà, Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nella società benefit, 1 ss.; S. Rossi, L’impegno multistakeholder della società benefit, 1 ss.; M. Stella Richter jr, Società benefit e società non benefit, 1 ss.; A. Zoppini, Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici, 1 ss., nonché i seguenti contributi: S. Corso, La società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit, in Nuove leggi civ. comm., 2016, 995 ss.; P. Guida, L’evoluzione normativa in tema no-profit: la “società benefit”, https://notariato.it/wp-content/uploads/Studio121-2022Ipg.pdf; A. Lupoi, L’attività delle “società benefit” (l. 28 dicembre 2015 n. 208), in Riv. not., 2016, 811 ss.; G.A. Rescio, L’oggetto della società benefit, in Riv. dir. civ., 2022, 462 ss.; M. Stella Richter jr, M.L. Passador, C. Sertoli, Tendenze e prospettive delle società benefit, in AGE, 2022, I, 213 ss.

[3] La letteratura relativa a corporate purpose e alla c.d. corporate social responsibility (nonché, più recentemente, in materia di fattori ESG (Environmental, social and governance)) è estremamente vasta ed articolata. Per una ricostruzione del dibattito, sia a livello nazionale che in ambito anglosassone, v.: E. Barcellona, Shareholderism versus stakeholderism. La società per azioni contemporanea dinanzi al «profitto», in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 447, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022; U. Tombari, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

[4] Si ritiene appartengano al novero di tali strategie legislative anche le previsioni della l. 208/2015 qui in esame che, introducendo il modello benefit come un modello accessibile su base volontaria, mirano alla riduzione di esternalità negative o alla produzione di esternalità positive secondo una strategia radicalmente diversa da (anche se, ovviamente, non per forza alternativa a) politiche legislative “di divieto”. In tale novero possono poi richiamarsi anche le previsioni in materia di informazione di sostenibilità (già informazione non finanziaria) di cui alla direttiva 2022/2464/EU del 14 dicembre 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive), recante modifica della direttiva 2013/34/EU.

[5] Sostengono l’esistenza di una correlazione empiricamente verificata tra migliori risultati economico finanziari (e.g. ROE, ROA, valore delle azioni) e migliori “ESG performance”: T. Whelan, U. Atz, T. Van holt, C. Clark., ESG and Financial Performance: uncovering the relationship by aggregating evidence from 1,000 plus studies published between 2015 – 2020, https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/NYU-RAM_ESG-Paper_2021.pdf; M. Khan, G. Serafeim, A. Yoon, Corporate sustainability: First evidence on materiality, in The Accounting Review, 2016, VI, 1697 ss.; mettono invece in evidenza come non sia possibile inferire simile relazione: F. Lopez De Silanes, J.A. Mccahery, P.C. Pudschedl, ESG Performance and Disclosure: A Cross-Country Analysis, reperibile in internet al seguente indirizzo https://ssrn.com/abstract=3506084; L. Berchicci, A.A. King, Corporate Sustainability: A Model Uncertainty Analysis of Materiality, in J. of Financial Reporting, 2022, VII, 43 ss., i quali, tra l’altro, criticano i risultati dell’analisi condotta da Khan, Serafeim e Yoon poc’anzi citati nella presente nota. Sui possibili vantaggi da un punto di vista reputazionale v. invece M. E. Porter, M.K. Kramer, Strategy & Society. The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, https://hazrevista.org/wp-content/uploads/strategy-society.pdf, passim.

[6] Sul punto v. S. Gadinis, A. Miazad, Corporate Law and Social Risk, https://ssrn.com/abstract=3441375.

[7] In relazione all’importanza della sostenibilità in termini strategici e di gestione dei rischi v. Assonime, Doveri degli amministratori e sostenibilità, Rapporto 18 marzo 2021 n. 6, 18 ss. Evidenziano i vantaggi del modello benefit nei confronti dei potenziali investitori della società: K. Westaway, D. Sampselle, The Benefit Corporation: An Economic Analysis with Recommendations to Courts, Boards, and Legislatures, in Emory L. J., 2013, 1079, per i quali: «the benefit corporation will also mitigate the problem of investor unfamiliarity with impact-focused business models by providing a single, cohesive architecture to represent those models».

[8] Sottolineano come lo scopo di tale modello sia la valorizzazione dell’autonomia dei soci investitori F. Denozza, A. Stabilini, (nt. 2), 2: «Per cui, in estrema sintesi: la società benefit non è stata secondo noi concepita come uno strumento di empowerment degli stakeholders non finanziari, ma come uno strumento di valorizzazione dell’autonomia dei soci-investitori».

[9] In questi termini v. C. Angelici, (nt. 2), 4.

[10] V. il d.d.l. n. 1882 (Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune) comunicato alla Presidenza del Senato in data 17 aprile 2015, 3, nonché la relazione al d.d.l. n. 3321 (Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune) comunicato alla Presidenza della Camera dei Deputati in data 23 settembre 2015, 2.

[11] Sulla legislazione dello stato del Maryland v. Maryland Statutes § §5-6C-01 ss. Effettuano una ricognizione degli stati che hanno introdotto il modello della benefit corporation: Aa. Vv., The State of social enterprise and the law, reperibile al seguente indirizzo: https://www.law.nyu.edu/centers/grunin-social-entrepreneurship/resources/publications. Per una comparazione tra modello statunitense e italiano v., tra gli altri, A. Daccò, La società benefit tra interesse dei soci e interessi dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti, in Banca Borsa tit. cred., 2021, I, 40 ss.; S. Prataviera, Società benefit e responsabilità degli amministratori, in Riv. Soc., 2018, 919 ss.

[12] S. Prataviera, (nt. 11), 921.

[13] V. eBay Domestic Holdings, Inc, v. Newmark, Del.Ch., 16 A.3d 1 (2010), 34: «The corporate form in which Craigslist operates, however, is not an appropriate vehicle for purely philanthropic ends, at least not when there are other stockholders interested in realizing a return on their investment. Jim and Craig opted to form Craigslist, Inc. as a for-profit Delaware corporation and voluntarily accepted millions of dollars from eBay as part of a transaction whereby eBay became a stockholder. Having chosen a for-profit corporate form, the craigslist directors are bound by the fiduciary duties and standards that accompany that form. Those standards include acting to promote the value of the corporation for the benefit of its stockholders». Rispetto a tale sentenza v. K. Westaway, D. Sampselle, (nt. 7), 1026; J.R. Boatright, The Corporate Objective after eBay v. Newmark, in Business and Society Review, 2017, 122, 51 ss.; F. Denozza, A. Stabilini, (nt. 2), 14.

[14] Sulle differenze tra Model Benefit Corporation Legislation e la disciplina prevista nello stato del Delaware v. in particolare: L. Ventura, Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?, in Contr. impr., 2016, 1136 ss.

[15] V. https://www.bcorporation.net/en-us/; S. Prataviera, (nt. 11), 924.

[16] V. F. Alexander, Benefit corporation law and governance: pursuing profit with purpose, Oakland, Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2018, 67: «[B]Lab asked William Clark, a corporate law partner at Drinker Biddle & Reath LLP (B Lab’s pro bono legal counsel) with significant experience in drafting entity law statutes, to create the MBCL. Once the statute was drafted, B Lab and Clark worked together to persuade legislatures around the country to the provisions, and met with fairly rapid success. In 2010, Maryland became the first state to adopt a version of the statute, which was signed into law on April 13, 2010».

[17] Cfr. Model Benefit Corporation Legislation sub §102. Riflettono tale approccio, per esempio, lo Statute del Maryland sub §5-6C-06, il Virginia Stock Corporation Act sub §22 oppure il Title 15, Chapter 33, § 3311 lett. a) e b), del Consolidated Statutes dello stato della Pennsylvania.

[18] In questo senso v. § 362 del Delaware General Corporation Law e il Colorado Revised Statutes, § 7-101-503. Sul punto v. anche L.P.Q. Johnson, Managerial duties in social enterprise: the public benefit corporation, in U of St. Thomas (Minnesota) Legal Studies Research Paper No. 18-05, Washington & Lee Legal Studies Paper No. 2018-12, reperibile al seguente indirizzo: https://ssrn.com/abstract=3171100. Nel contesto statunitense, solo lo stato del Minnesota prevede due distinti tipi di benefit corporations, ovvero una “general public benefit corporation” e una “specific public benefit corporation”, la quale deve perseguire una specifica finalità di beneficio comune ma non ha obbligo di perseguire alcun “general public benefit”: così v. Minn. Stat. § 304 A.021, sezioni 2 e 3.

[19] Così v. Aa.Vv., White paper: The need and rationale for the benefit corporation: why it is the legal form that best addresses the needs of social entrepreneurs, investors, and, ultimately, the public, reperibile in internet al seguente indirizzo: https://usca.bcorporation.net/benefit-corporation/ e, in particolare, pagina 22: «The “general public benefit” purpose helps to prevent abuse of the legislation by corporations interested in “greenwashing.” Without the general public benefit purpose, a corporation could name a single, narrow “specific public benefit” purpose (e.g., keeping the river in back of the factory free from toxic effluents) and then “consider” and dismiss all other non-financial interests when making decisions. This would undermine one of the main purposes of the legislation, namely the creation of a new corporate form whose corporate purpose is to create benefit for society generally».

[20] V. F. Alexander, (nt. 16), 91: «However, it appears that the requirement of the specificity was an acknowledgement that creating accountability with respect to a broad public benefit was a difficult proposition-that is, it might be very difficult to enforce board duties or transparency obligations with respect to every constituency that might be affected by a corporations’ actions, because of the many different and competing interests involved».

[21] Così v. M.J. Loewenstein, Benefit Corporation Law, in University of Cincinnati L. Rev., 2017, II, 391: «As a result of this policy, B Lab and a committee of the Colorado Bar Association (the Committee) opposed one another for several years over benefit corporation legislation. The stalemate was broken in 2013 when the Committee became aware of a proposed benefit corporation bill in Delaware that had received the backing of B Lab and seemed to meet at least some of the objections that the Committee had to the Model Legislation. In particular, the Committee objected to provisions in the Model Legislation that required every benefit corporation to have the purpose of creating a general public benefit (as defined), prepare an annual report based on a third-party standard, allow for a benefit enforcement proceeding (as set out in the Model Legislation), and include a benefit director. The Delaware proposal (subsequently enacted into law) and the Colorado statute, which closely tracked the Delaware proposal, addressed these problems». In proposito, giova sottolineare come il Prof. Loewenstein sia stato membro del comitato della Colorado Bar Association incaricato di redigere la bozza legislativa in materia di benefit corporations.

[22] In questi termini v. E. Codazzi, Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull’organizzazione interna, in questa Rivista, n. 2/2020, 594.

[23] Ai sensi del § 362, lett. a) e lett. b) del Delaware General Corporation Law, le benefit corporations sono infatti definite come: «[A] for-profit corporation organized under and subject to the requirements of this chapter that is intended to produce a public benefit or public benefits and to operate in a responsible and sustainable manner» ed il “public benefit” è definito come «a positive effect (or reduction of negative effects) on one or more categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacities as stockholders) including, but not limited to, effects of an artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, religious, scientific or technological nature».

[24] Dati diffusi dall’Osservatorio sulle Società Benefit, Camera di Commercio di Taranto – InfoCamere, 2° trimestre 2023. In ogni caso, va segnalato che tali dati potrebbe non rappresentare l’ef­fettivo numero di società benefit esistenti in Italia, non essendovi alcun obbligo di registrazione né un censimento ufficiale.

[25] Così v. C. Angelici, (nt. 2), 4-5. In termini generali, nelle tradizioni società a scopo lucrativo si identifica l’oggetto della società come l’attività economica (o scopo-mezzo) esercitata in forma collettiva al fine della produzione (lucratività in senso oggettivo) e divisione (lucratività in senso soggettivo) degli utili: in questi termini v. anche il celebre articolo di A. Asquini, I battelli del Reno, in Riv. soc., 1959, 617; nonché G.A. Rescio, (nt. 2), 462. Sullo scopo di lucro in termini oggettivi e soggettivi v. anche G. Marasà, Le società: profili sistematici e funzione, in Trattato delle società, I, diretto da V. Donativi, Torino, Utet Giuridica, 2022, 71.

[26] Come noto, l’economicità come requisito essenziale dell’attività di impresa ex art. 2082 c.c. consiste nell’attitudine di tale attività a remunerare i fattori della produzione verso l’obiettivo della continuità aziendale. In argomento v. E. Loffredo, Economicità e impresa, Torino, Giappichelli, 1999, 95 ss.; G. Oppo, Impresa e imprenditore, I) Diritto commerciale, in Enc. giur. Treccani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1989; G. Marasà, L’imprenditore, Artt. 2082 – 2083, in Il codice civile. Commentario, fondato e già diretto da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, 132 ss., il quale, peraltro, evidenzia come l’economicità di cui all’art. 2247 c.c., richiedendo l’adozione di un metodo idoneo al conseguimento di un utile, si differenzi da quella richiesta dall’art. 2082 c.c., che invece è soddisfatta anche qualora l’attività sia orientata al mero pareggio. Sul tema dell’attività della società benefit e della economicità della stessa v. soprattutto G. A. Rescio, (nt. 2), 464; A. Lupoi, (nt. 2), 821.

[27] Intendendosi con atti gratuiti gli atti privi di immediata corrispettività e con atti liberali quelli finalizzati al mero arricchimento del beneficiario senza che il disponente abbia alcun interesse economico. Per tali distinzioni v. A. Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, in Trattato di diritto civile, II, diretto da R. Sacco, I singoli contratti, Torino, 2000, passim; E. Loffredo, Attività economica e atti antieconomici nell’esercizio dell’impresa, in questa Rivista, n. 3/2014, 1 ss.

[28] Così v. E. Loffredo, (nt. 27), 9.

[29] Sul punto v. R. Costi, La responsabilità sociale dell’impresa e il diritto azionario italiano. (Per i trent’anni di Giurisprudenza commerciale), Milano, Giuffrè, 2006, 83 ss.; M. Libertini, Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell’impresa, in Riv. soc., 2009, 26; G. Marasà, Le “società” senza scopo di lucro, Milano, Giuffrè, 1984, 109 ss.

[30] G. Marasà, (nt. 2), 4.

[31] E. Barcellona, (nt. 3), 227.

[32] In questi termini v. Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2000, n. 15599, in Le Società, 2001, 675, con nota di G. Cabras.

[33] V. Orientamento A.B.2 (SPA – Clausola di destinazione di utili a finalità di sostenibilità – 1° pubb. 10/23 – motivato 10/23) del Comitato Interregionale dei Consigli Notariali delle Tre Venezie, https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-300-esg-e-clausole-di-sostenibilita.html#inizio. Relativamente ai limiti nella etero-destinazione degli utili nelle tradizionali società lucrative v. anche l’approfondita analisi di M. Cian, Clausole statutarie per la sostenibilità dell’impresa: spazi, limiti e implicazioni, in Riv. Soc., 2021, 495.

[34] Così v. anche A. Lupoi, (nt. 2), 823.

[35] Relativamente a tale esclusività si rinvia a: C. Angelici, La società per azioni. Principi e problemi, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2012, 432 ss.; G.B. Portale, N. De Luca, Interessi primordiali degli azionisti e competenze implicite dell’assemblea, in Riv. dir. comm., 2020, I, 39; sui rapporti tra tali limiti e “clausole di sostenibilità” v. soprattutto: M. Cian, (nt. 33), 491.

[36] Il riferimento è allo statuto della società Impact Makers, Inc., benefit corporation costituita nello stato della Virginia, coinvolta nel contenzioso Pirron v. Impact Makers, Inc., CL19002358-00 (Va. Cir. Ct. 2019), dal quale emergeva (sebbene il punto non fosse materia del contendere) come lo statuto di tale società prevedesse la devoluzione della totalità degli utili in beneficenza. Su tale controversia, risolta poi per via transattiva, v. anche B. J. Horton, Terra Incognita: Applying the Entire Fairness Standard of Review to Benefit Corporations, in U. of Pennsylvania J. Bus. L., 2020, 896.

[37] Sull’impresa sociale v. C. Ibba, Le imprese sociali costituite in forma di società di capitali. Profili organizzativi e pubblicitari, in questa Rivista, n. 3/2022, 679 ss.; G.D. Mosco, Scopo e oggetto nell’impresa sociale e nella società benefit, in AGE, 2018, 81 ss.

[38] V. nt. 33 sopra.

[39] In tal senso v. il d.d.l. n. 1882 comunicato alla Presidenza del Senato in data 17 aprile 2015, passim, nonché la relazione al d.d.l. n. 3321 comunicato alla Presidenza della Camera dei Deputati in data 23 settembre 2015, passim, nella parte in cui riportano che: «superando l’approccio “classico” del fare impresa, le società con finalità di beneficio comune introducono un salto di qualità nel modo di intendere l’impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale» e ancora: «L’intento della proposta di legge è, pertanto, proprio quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell’esercizio della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive».

[40] Intendono il beneficio comune come un elemento caratterizzante l’attività, cioè lo scopo-mezzo: S. Prataviera, (nt. 11), 944; G. Marasà, (nt. 2), 6; G.D. Mosco, (nt. 37), 85; Sul punto si veda anche M. Cian, (nt. 33), 481: «La dizione legislativa lascia invece in dubbio se il beneficio comune possa realizzarsi non già durante l’attività, ma, per così dire, dopo di essa, cioè attraverso una erogazione liberale di parte degli utili conseguiti, il che non pare di per sé escluso (sul punto si tornerà), ma non risulta, alla luce delle previsioni attuative del principio definitorio, integrare l’elemento proprio, e necessario, della formula benefit: infatti, il perseguimento di tale beneficio deve avvenire “mediante [la] gestione” e riguarda essenzialmente l’azione amministrativa (che deve essere anche illustrata nella relazione apposita). Anche sotto questo profilo, la contemplazione della finalità non lucrativa all’interno dell’oggetto sociale è motivata e il ricorso al termine “finalità” non deve trarre in inganno inducendo a collocare il beneficio comune sul medesimo piano dello scopo societario ex art. 2247, cioè della destinazione del profitto generato». In proposito v. però G.A. Rescio, (nt. 2), 464, il quale sembra ammettere che la società benefit possa perseguire la finalità di beneficio comune anche solo tramite una riduzione della misura soggettiva del lucro.

[41] Sul tema si rinvia anche al noto articolo di G. Rossi, L’etica degli affari, in Riv. soc., 1992, 538 ss.

[42] Negli stessi termini v. G. Marasà, (nt. 2), 6, secondo il quale «poiché il perseguimento del beneficio comune, quali che ne siano le modalità, deve avvenire nella fase dello svolgimento dell’attività economica – come chiaramente si evince dal disposto dei commi 376, 377 e 380 – e non nella fase della distribuzione dei risultati, non sarebbe sufficiente, ai fini del conseguimento della qualifica di società benefit, uno statuto che, nulla prevedendo per la fase della gestione, si limitasse ad imporre all’assemblea, in fase di distribuzione degli utili, di destinarne una parte alla realizzazione di uno degli scopi di beneficio comune. Ciò, naturalmente, senza escludere che una tale modalità di conseguimento del beneficio comune possa essere statutariamente adottata se in aggiunta ad altre che siano coerenti con le richiamate disposizioni di legge».

[43] Così G.M. Nori, La società Benefit un (nuovo?) mezzo per (non) fare impresa, in RDS, 2021, 796; G. Marasà, (nt. 2), 5; G. A. Rescio, (nt. 2), 469, nota 20, secondo il quale: «Queste posizioni, a mio avviso, fraintendono il significato dell’inclusione delle finalità di beneficio comune nell’og­getto sociale: che non è in sé espressiva dell’intento di contenere il beneficio comune in posizione necessariamente subordinata rispetto al lucro, vero ed unico scopo-fine; lo dimostra l’esempio del già ricordato art. 2615-ter c.c., disposizione secondo la quale nell’oggetto sociale della società consortile deve includersi lo scopo-fine di cui all’art. 2602 c.c. Né si è costretti a desumere la subalternità del beneficio comune rispetto al lucro dal mancato riconoscimento di pretese azionabili in capo agli stakeholders o dalla conduzione dell’attività con metodo economico: tutte affermazioni compatibili con le più diverse graduazioni delle finalità, lucrativa e non, perseguibili dalla società benefit nell’assenza di limiti normativi diversi dalla loro necessaria compresenza». Sembra ammettere tale interpretazione anche E. Codazzi, (nt. 22), 594.

[44] V. G.D. Mosco, (nt. 37), 86: «Le società benefit possono invece perseguire il beneficio comune «oltre» allo scopo di divisione degli utili (o a quello mutualistico). “Oltre”, a mio avviso, vuole sottolineare che lo scopo lucrativo è quello considerato per primo, al quale si aggiunge lo scopo di beneficio comune. È vero, come è stato notato, che non c’è nella norma una gradazione tra i due scopi, come non c’è nel MBCL e nei Codes sulle Benefit Corporations nord-americane, ma mi pare sussista anche letteralmente, non solo nelle intenzioni del legislatore, un prius (il lucro) e un ultra (il beneficio comune), almeno nel senso che si tratta di società costituite for profit che si prefiggono anche una finalità non profit a vantaggio generale».

[45] V. ancora G.D. Mosco, (nt. 37), 86.

[46] Sottolinea il fatto che il beneficio comune non possa pregiudicare la stabilità economica della società benefit A. Lupoi, (nt. 2), 827: «Non sfugge che l’intero impianto contabile della SB deve reggersi secondo gli ordinari canoni dell’attività economica. Ed in questo senso l’attività dedicata al raggiungimento di scopi di beneficio comune non deve pregiudicare lo svolgimento dell’attività economica, non evidentemente nel senso di diminuire il lucro soggettivo (si tratterebbe di un pregiudizio per i soci, i quali hanno però voluto partecipare ad una SB), bensì di pregiudicare la stabilità economica della SB».

[47] Così S. Corso, (nt. 2), 1010-1011: «A ben vedere, l’inserimento delle finalità di beneficio comune all’interno dell’oggetto sociale parrebbe, a prima vista, legittimare un’interpretazione del loro perseguimento entro la cornice dello scopo lucrativo e quindi in una prospettiva meramente strumentale rispetto all’obiettivo del profitto per i soci», sebbene l’a. ammetta anche un’altra interpretazione per cui le finalità di beneficio comune non debbano essere intese in termini strumentali allo scopo lucrativo ma siano dotate di pari dignità rispetto allo stesso in termini “coestensivi”.

[48] Secondo argomenti simili v. anche E. Codazzi, (nt. 22), 601.

[49] Su tale accentuazione v. anche il parere del Cons. St., sez. atti norm., 14 maggio 2019, n. 1433, par. 10.3, in Foro amm., 2019, 827, nella parte in cui, relativamente a società benefit e impresa sociale, si afferma che: «Ma è anche vero, si può replicare a questo argomento, che è proprio l’introduzione di queste novità normative che finisce per riaffermare (anziché sminuire) la forza della categoria giuridica tipizzante, imperniata (proprio e tra l’altro) sul fine di lucro, e ciò secondo un tipico moto dialettico per cui la legge (il soggetto) tende a riappropriarsi del fatto (l’oggetto), ri-categorizzando (razionalizzando e riportando a unità) l’evoluzione spontanea dei fenomeni sociali. Tanto è vero che, ad esempio, la disciplina delle società benefit rinviene esattamente nella regolazione del fine di lucro il suo centro connotativo, il suo senso, nell’aggiunta, oltre allo scopo di dividere gli utili, di “una o più finalità di beneficio comune”, perseguite “mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto”». Nello stesso senso v. anche E. Codazzi, Scopo di lucro e di beneficio comune nel passaggio da società non benefit a società benefit, in questa Rivista, n. 3/2021, 1248, che riporta a sua volta e fornisce commento a tale parere del Consiglio di Stato.

[50] V. comma 382 della l. n. 208/2015.

[51] In questi termini v. anche F. Denozza, A. Stabilini, (nt. 2), 10: «Le società lucrative potranno continuare a compiere occasionali e marginali atti di beneficenza e, ovviamente, atti e attività che siano nell’immediato non remunerative, ma che possano essere comunque considerate come indirettamente strumentali rispetto ai fini lucrativi della società (come nel classico esempio delle attività filantropiche in grado di assicurare all’impresa sociale una positiva visibilità in maniera non diversa da una spesa di tipo direttamente pubblicitario). Attività che non siano neppure indirettamente connesse con il perseguimento dello scopo di lucro sociale, se anche potevano essere esercitate prima, non possono più essere esercitate adesso».

[52] Così v. M. Stella Richter jr, Società benefit e società non benefit, (nt. 2), 5: «Quanto alla prima questione, la risposta mi pare che debba necessariamente consistere in ciò, che mentre le società benefit devono perseguire anche le finalità di beneficio comune, le società non benefit possono perseguire anche finalità di beneficio comune. In buona sostanza, quindi, la differenza riposa nella lettera dello statuto e anzi origina dal tenore della relativa clausola: nel primo caso, si farà ricorso al verbo servile “dovere” nel secondo, al modale “potere”. Ciò spiega perché la legge preveda per i soli amministratori di società benefit, e non anche per quelli delle società non benefit, lo specifico obbligo di bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli stakeholder».

[53] Desume un divieto di programmazione di attività di beneficio comune, salvo il compimento di singoli atti, C. Angelici, (nt. 2), 8. Similmente, S. Rossi, (nt. 2), 5, sembra indentificare il tratto caratterizzante del modello benefit nell’integrazione stabile delle finalità di beneficio comune nelle strategie aziendali.

[54] Il comma 379 prevede infatti che: «La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi» (enfasi aggiunta).

[55] Sul punto v. D. Caterino, Denominazione e labelling della società benefit, tra “marketing reputazionale” e alterazione delle dinamiche commerciali, in Giur. comm., 2020, I, 800: «Eppure, sorprendentemente, i più recenti dati empirici dimostrano che (in modo apparentemente incoerente con gli obiettivi di vantaggio fin qui descritti) a quanto pare non poche società, pur assumendo le finalità benefit e collocandosi sul mercato in tale prospettiva, rinunciano alla formalizzazione della qualifica: non appongono l’etichetta, non si avvalgono del nomen come strumento di marketing, occultando ai più la propria qualità di Società Benefit».

[56] V. nt. 33 sopra.

[57] Orientamento A.B.1 (Legittimità delle clausole che prevedono lo svolgimento di una attività economica con criteri diversi da quello del massimo profitto – 1° pubb. 10/23 – motivato 10/23) del Comitato Interregionale dei Consigli Notariali delle Tre Venezie, https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-300-esg-e-clausole-di-sostenibilita.html#inizio: «Nel nostro ordinamento non sussiste alcuna disposizione positiva o principio di diritto che imponga agli amministratori di società lucrative di attuare l’oggetto sociale avendo riguardo al solo interesse dei soci alla massimizzazione dei profitti. Al contrario, l’art. 41, secondo comma, Cost. dispone che l’esercizio di una qualunque attività economica, ossia la ricerca di un profitto, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. A quanto sopra consegue che sono legittime le clausole dell’atto costitutivo/statuto che, fermo restando quanto genericamente disposto dall’art. 41 Cost., dettano specifiche regole etiche e/o di sostenibilità che devono essere rispettate nella gestione della società, anche a scapito della massimizzazione dei profitti e della efficienza produttiva. Dette clausole integrano esclusivamente una modalità di perseguimento del fine di lucro senza aggiungere ad esso un ulteriore fine di utilità sociale, fine quest’ultimo di per sé estraneo al contratto di società come definito dall’art. 2247 c.c. e che pertanto non può essere inserito nell’oggetto sociale».

[58] Così v. M. Stella Richter jr, Società benefit e società non benefit, (nt. 2), 2: «La inclusione del riferimento alla società benefit nel nome della società non è presupposto per la sua qualificazione. Intendo cioè dire che – a differenza di quanto avviene per la identificazione dei tipi sociali – non è attraverso la spendita di un certo nomen juris che si concretizza l’antecedente logico per l’appli­cazione della disciplina delle società benefit». Così v. anche D. Caterino, (nt. 55), 798: «A ben guardare, la qualificazione del soggetto SB prescinde totalmente dall’attribuzione del nomen. L’eti­chetta della SB non assume valore qualificante del soggetto né della sua attività tipica, e la sua apposizione accanto alla denominazione sociale è assolutamente facoltativa».

[59] Negli stessi termini v. anche D. Caterino, (nt. 55), 790: «Non l’abuso della denominazione SB, ma il mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune dichiarate viene apprezzato dal legislatore, ai sensi del comma 384, come comportamento rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (d. lgs. n. 145 del 2 agosto 2007) e del Codice del consumo (d. lgs. n. 206 del 6 settembre 2005)».

[60] Di diverso avviso paiono però F. Denozza, A. Stabilini, (nt. 2), 9, per i quali è la mera modifica statutaria, indipendentemente dal relativo tenore, a comportare l’assunzione della qualifica benefit.

[61] Così v. M. Cian, (nt. 33), 483: «La società diversa può peraltro senza dubbio presentare, specie quest’ultimo proposito, caratteri meno stringenti, in particolare affidando all’organo gestorio la scelta non solo del contemperamento delle finalità, ma, a monte, dell’impegno stesso nella direzione di quella extra-lucrativa; può altresì imporre il perseguimento di quest’ultima, ma senza accollarsi gli oneri documentali (co. 382) e di governance (co. 380, ult. periodo); la società benefit è quella che, soddisfacendo tutti questi requisiti, intende presentarsi come tale, avvalendosi della denominazione privilegiata», il quale tuttavia riconosce (nota 16) che la formulazione del testo legislativo: «Lascia intendere che l’accesso a tale etichetta sembra essere un posterius rispetto all’essere, la società, aliunde qualificabile come benefit». Negli stessi termini sembra porsi anche l’Orientamento del A.B.1 del Comitato Interregionale dei Consigli Notariali delle Tre Venezie citato sub nt. 57, nel quale: «Ciò considerato, simili clausole statutarie di sostenibilità si ritengono legittime, anche in mancanza di adozione della qualifica di società benefit di cui all’art. 1, commi 376 e seguenti della L. 28 dicembre 2015 n. 208. Infatti, se il dichiarato scopo della citata disciplina sulle società benefit è quello di “promuovere la costituzione e favorire la diffusione” di società che perseguano, nell’esercizio dell’attività economica, finalità di “beneficio comune”, non può non ritenersi ammissibile il perseguimento di analoghe finalità senza che ad esso siano ricollegabili i vantaggi reputazionali derivanti dall’utilizzo della denominazione “società benefit”, peraltro meramente facoltativo e, se abusivo, sanzionato ai sensi delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e del codice del consumo». Secondo G. Marasà, (nt. 2), 7, invece, in assenza dell’“etichetta” occorre ricavare la qualifica benefit dall’interpretazione dello statuto.

[62] Sul punto v. S. Rossi, (nt. 2), 4: «Viene pertanto da chiedersi se la disciplina della società benefit rappresenti la soluzione tecnica che il legislatore ha voluto specificamente dedicare alle imprese che vogliono coltivare impegni di responsabilità sociale, creando una sorta di vincolo di tipicità capace di imporre, in tal caso, il ricorso al modello speciale creato ad hoc».

[63] In merito v. Aa.Vv., White paper: The need and rationale for the benefit corporation: why it is the legal form that best addresses the needs of social entrepreneurs, investors, and, ultimately, the public, (nt. 19), 2: «As consumer demand for socially responsible products and companies is increasing, consumer trust in corporations is decreasing. Marketers use the terms “green,” “responsible,” “sustainable,” “charitable,” and words like them on a daily basis to describe their products or their companies. However, the more these terms are used, the less meaning they have because there are no standards to back up the claims. This problem, often referred to as “greenwashing” is misleading for consumers and frustrating for businesses that try to distinguish themselves based on their social and environmental business practices. Consumers are less likely to trust a company’s claims versus consumer reports or third-party certifications».

[64] Così M. Cian, (nt. 33), 484.

[65] V. comma 376, l. n. 208/2015: «Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (enfasi aggiunta).

[66] In materia di bilanciamento v., in particolare, E. Codazzi, (nt. 22), passim, A. Daccò, (nt. 11), passim.

[67] Sulla maggiore discrezionalità di cui gode l’organo amministrativo nel modello benefit v., ad es., G. Marasà, (nt. 2), 6: «In tale eventualità, cioè in assenza di precisi parametri statutari che vincolino gli amministratori – secondo una tendenza che, ad una prima e sommaria analisi, emerge finora nella prassi statutaria – questi ultimi finiscono per godere di discrezionalità molto ampia, per non dire assoluta, nell’effettuare il bilanciamento tra i diversi interessi; discrezionalità che è ancor più evidente se si considera che anche in punto di modalità con cui perseguire gli scopi di beneficio comune statutariamente previsti la legge non detta alcuna prescrizione né impone una disciplina statutaria»; M. Stella Richter jr, Società benefit e società non benefit, (nt. 2), 2: «La mia impressione è che la risposta possa essere positiva, ma nel senso che la discrezionalità di cui godono gli amministratori è ampliata e la loro responsabilità diminuita (con un conseguente accrescimento dei costi di agenzia in queste realtà societarie). Nel caso della società benefit (o anche non benefit, ma con previsione della finalità di beneficio comune nello statuto) alla business judgment rule si affianca quella che si è proposto di chiamare la benefit judgment rule: gli amministratori sono in pratica meno responsabili delle loro scelte nei confronti dei soci e sostanzialmente irresponsabili nei confronti dei terzi»; A. Daccò, (nt. 11), 54. Sull’importanza del ruolo dello statuto v. invece E. Codazzi, (nt. 22), 615-616: «Alla luce delle considerazioni brevemente esposte, pare chiaro che il non sempre facile contemperamento tra scopo di lucro e finalità di beneficio comune, più che richiamare criteri astratti di bilanciamento e il generico interesse dei soci e degli stakeholders, dovrebbe basarsi su regole introdotte dallo statuto e specificamente volte a rendere il procedimento decisionale degli amministratori trasparente e preceduto da un’istruttoria sufficientemente completa».

[68] V. sul punto L.P.Q. Johnson, (nt. 18), 503.

[69] Sulla natura “procedimentale” dell’attività di bilanciamento v. anche C. Angelici, (nt. 2), 6: «Mi sembra in ogni caso fuor di dubbio che quando si pone l’esigenza di un bilanciamento di interessi, sia quello comunque richiesto per la gestione dell’impresa societaria sia. quello più complesso proprio delle società benefit, il problema tenda inevitabilmente ad assumere una portata procedimentale: nel senso che l’esercizio del relativo potere può essere sindacato non tanto per i suoi esiti, quanto per il processo decisionale con cui si è svolto»; E. Codazzi, (nt. 22), 618: «In tale prospettiva, l’adozione da parte della società, in via statutaria, di specifiche regole volte a “procedimentalizzare” l’attività di bilanciamento e le relative decisioni avrebbe l’effetto, non solo di contenere la discrezionalità dell’organo amministrativo ma anche di limitare gli spazi di operatività della business judgment rule rispetto alle loro condotte (dovendosi ritenere, conformemente a quanto emerge dall’esperienza straniera a riguardo, che le operazioni di bilanciamento, così come qualsiasi scelta gestionale, siano insindacabili nel merito)». Sull’importanza di criteri procedimentali nel contesto di decisioni “socialmente orientate” v. anche F. Denozza, A. Stabilini, CSR and Corporate Law: The Case for Preferring Procedural Rules, reperibile al seguente indirizzo: https://ssrn.com/abstract=1117576, secondo i quali «We maintain that in the case in which there is such a great difficulty in defining the criteria to guide the content of the managers’ decisions, it is better to shift the attention from the substance to the procedure. In the case of CSR, the procedure might be paramount in pursuing two important goals. The first is just that of identifying the decisions in which a conflict of interests may be present and the proper terms of such conflict. The second is that of subordinating the decision to a careful analysis which impartially evaluates the positions of all the stakeholders involved in the conflict».

[70] A. Frignani, P. Virano, Le società benefit davvero cambieranno l’economia? (Quesiti non risolti), in Cont. Impr., 2017, 503, secondo i quali: «come sia possibile bilanciare i tre elementi resta un mistero».

[71] Così v. A. Daccò, (nt. 11), 56; S. Rossi, (nt. 2), 9, nota 17.

[72] Così v. anche G. Marasà, (nt. 2), 5; A. Bartolacelli, La società benefit: responsabilità sociale in chiaroscuro, in Non profit, 2017, 264; E. Codazzi, (nt. 22), 605: «In quest’ottica, si pensi, ad esempio, alla possibilità di demandare ai soci, anche in via statutaria, la determinazione di taluni elementi utili all’operazione di bilanciamento, quali, ad esempio, il quantum dell’impegno finanziario da dedicare al perseguimento delle attività di beneficio comune, in tal modo individuando il limite entro il quale gli stessi soci sono disposti a limitare i propri interessi (lucrativi)».

[73] Sulla non sindacabilità nel merito delle operazioni di bilanciamento v., tra gli altri, Codazzi, (nt. 22), 618, A. Daccò, (nt. 11), 57-58.

[74] In termini simili sui limiti dell’attività di bilanciamento v. anche G. Riolfo, Sostenibilità sociale/ambientale dell’attività d’impresa: la proposta di direttiva sul “dovere di diligenza ai fini della sostenibilità” e l’esperimento delle società benefit, in Contr. impr., 2023, I, 188: «è possibile vi siano varie e diverse gradazioni di bilanciamento ma con due limiti da ritenere invalicabili: da un lato, la necessaria copertura dei costi con i ricavi in ogni caso sempre senza mai mettere a rischio la sopravvivenza della società (in termini “attuali”, va garantita la sostenibilità economica e il rispetto del principio della continuità aziendale, o going concern); dall’altra, il necessario perseguimento (o la dimostrazione di aver almeno tentato, illustrando le ragioni del mancato raggiungimento) del beneficio comune – o di uno dei vari benefici comuni potenzialmente indicabili nello statuto – inserito dai soci nell’oggetto sociale della società».

[75] Così v. C. Angelici, (nt. 2), 6: «[S]icché alla scelta statutaria, quindi di autonomia privata, con cui in sostanza si richiede un bilanciamento fra “scopo lucrativo” e “finalità di beneficio comune”, si sovrappone una scelta del legislatore, eteronoma e plausibilmente da ritenere imperativa, che inserisce in tale opera di bilanciamento questi ulteriori interessi; il che non mi sembra logicamente necessario e può forse spiegarsi, oltre che con la retorica di cui il legislatore fornisce abbondante prova, considerando che tali interessi sono in definitiva tutti quelli diversi dagli interessi dei soci con cui interferisce l’attività della società e pensando che si sia voluto così chiarire che la rilevanza statutaria della “finalità di beneficio comune”, se è inevitabilmente destinata a ridurre il ruolo dello “scopo lucrativo” e quindi a rappresentare una sorta di “costo” che i soci assumono, non può tradursi in concreto in una conduzione gestionale che tali costi trasferisce invece su quegli altri interessi».

[76] Ovvero «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”, dove “altri portatori di interessi» è definito dal comma 378 come «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile».

[77] In termini diversi v. però C. Angelici, (nt. 2), 6, che identifica i soggetti sui quali l’attività sociale possa avere un impatto con gli altri portatori di interessi individuati nella lett. b) del comma 378 (i.e. lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile).

[78] Sul punto v. anche v. F. Alexander, (nt. 16), 89: «Thus, if a group of people is materially affected by the corporations’ actions, the company must weight their interest in the balance. There is no separate “materiality” test that applies each time a decision is made. This broad approach prevents a corporation from ignoring stakeholders who would materially impacted by a series of actions even if each action in the series, standing alone, were immaterial».

[79] Sulla non sindacabilità delle operazioni di bilanciamento vedi D. Stanzione, Profili ricostruttivi della gestione di società benefit, in Riv. dir. comm., 2018, I, 523 ss.; E. Codazzi, (nt. 22), 618; A. Daccò, (nt. 11), 54 ss.

[80] Così vedi anche E. Codazzi, (nt. 22), 617: «Ma, accanto a tale informativa resa ex post e con cadenza annuale, sembrerebbe utile attivare un’informazione più continuativa, in particolare, imponendo agli amministratori di dar conto, attraverso una motivazione analitica, delle modalità con cui hanno effettuato il bilanciamento, degli interessi considerati e dell’ordine di priorità agli stessi attribuita».

[81] In relazione alla business judgment rule v. ex multis, C. Angelici, Diligentia quam in suis e business judgement rule, in Riv. dir. comm., 2006, I, 675 ss.; Id., Interesse sociale e business judgment rule, in Riv. dir. comm., 2012, I, 574 ss.; C. Amatucci, Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e Business Judgment Rule, in Giur. Comm., 2016, I, 643 ss.; E. Barcellona, Business judgment rule e interesse sociale nella “crisi”, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 432, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020; G. Mollo, La business judgment rule tra tenuta giurisprudenziale e vantaggi di una cornice normativa per l’ordinamento italiano, in Riv. dir. impr., 2017, 113 ss.; P. Piscitiello, La responsabilità degli amministratori di società di capitali tra discrezionalità del giudice e business judgment rule, in Riv. soc., 2012, 1167 ss.; D. Semeghini, Il dibattito statunitense sulla business judgement rule: spunti per una rivisitazione del tema, in RDS, 2013, 206 ss. Tale principio, benché non espressamente codificato, trova risconto in numerose pronunce giurisprudenziali tra cui, ex multis, Cass. civ., sez. I, 31 agosto 2016, n. 17441, in Società, 2017, 218 ss. e Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1783, in Società, 2015, 1317 ss., con commento di L. Lopez, Discrezionalità degli amministratori di S.p.a., diligenza e dovere di agire in modo informato. In dottrina si è inoltre evidenziato come nel modello benefit si affianchi alla business judgment rule una c.d. benefit judgment rule, con ciò intendendosi che alla ordinaria insindacabilità delle scelte di merito gestorio (business judgment rule) si aggiunga l’ulteriore ambito di insindacabilità delle scelte di merito “benefico” (c.d. benefit judgment rule): così M. Stella Richter jr, Società benefit e società non benefit, (nt. 2), 7.

[82] In relazione al maggior numero di informazioni che devono essere acquisite ed elaborate da parte di amministratori di società benefit vedi A. Daccò, (nt. 11), 54.

[83] V. l’art. 375, secondo comma, del d.lgs. 19 gennaio 2019 n. 14. Sul punto, v. anche S. Fortunato, Assetti organizzativi e crisi d’impresa: una sintesi, in questa Rivista, n. 2/ 2021, 549 ss. Rileva gli impatti di tale novella legislativa sugli assetti organizzativi della società benefit anche E. Codazzi, (nt. 22), 619.

[84] In proposito v. anche A. Gallarati, Incentivi e controllo del mercato nella società benefit. Un’analisi economica e comparata, in Cont. Impr., 2018, 823: «Sembra dunque abbastanza scontato che il bilanciamento non possa risultare in una prevalenza del beneficio comune sul tipico scopo dei modelli che, in accordo con le nuove nome, possono ospitare una clausola benefit nel proprio statuto. Qualsiasi differente riflessione parrebbe pertanto non cogliere nel segno, perché rovescerebbe l’ordine delle cose, trasformando in altruistico un veicolo che non lo è in via esclusiva ovvero lo è solo in via strumentale o mediata».

[85] In questi termini, la condotta della società benefit verso gli stakeholders dovrebbe ispirarsi al principio di non arrecare un danno significativo (c.d. principio DNSH: “do no significant harm”) di matrice unionale. Tale principio trova codificazione in materia ambientale nel regolamento (UE) 2021/241 (Regolamento Tassonomia), in base al quale una attività è considerata ecocompatibile se non arreca un danno significativo ad uno degli obiettivi ambientali ivi previsti sub art. 9.

[86] Come anticipato sub par. 2.1, la Model Benefit Corporation Legislation assume particolare rilievo poiché è stata utilizzata come base della relativa benefit legislation nella maggior parte degli stati americani: così v. F. Alexander, (nt. 16), 67.

[87] Tendenzialmente definita come “a material positive impact on society and the environment as a whole”.

[88] Così lo Statute del Maryland sub §5–6C–06, il Virginia Stock Corporation Act sub §22 oppure il Title 15, Chapter 33, § 3311 lett. a) e b), del Consolidated Statutes dello stato della Pennsylvania, già citati sub nt. 17.

[89] Sembra concepire il modello benefit in Italia come modello votato al perseguimento di finalità di beneficio generale (nel quale confluiscono indistintamente sia il “general public benefit” sia lo “specific public benefit”) A. Gallarati (nt. 84), 830, il quale quindi auspica una modifica legislativa volta a consentire il perseguimento non solo di scopi di beneficio “generale”, ma anche di selezionati “benefici specifici”, portando come esempio i casi dello stato della California e dello stato di Washington che, accanto alle benefit corporation a “scopo generico”, hanno introdotto anche social purpose corporation a “scopo specifico”. Tale interpretazione non convince sia perché la l. 208/2015 è già chiara nel prevedere che la società benefit elegga uno o più scopi di beneficio comune tramite specifica indicazione in statuto (che quindi si configurano come scopi di “beneficio specifico”), sia perché le relative previsioni – come si vedrà oltre nel corpo del testo – trattano in maniera profondamente diversa il “beneficio specifico” e il “beneficio generico” (inteso come valorizzazione degli interessi degli stakeholders). Analogamente, non sembra persuasivo il riferimento alle iniziative legislative di California e stato di Washington: infatti, entrambi tali stati avevano previsto, sulla scorta della Model Benefit Corporation Legislation, modelli benefit a scopo “generico” (così v. California Corporate Code §14610 lett. (a) e Washington State Statute sez. 24.03A.245), diversamente da quanto fatto da Delaware e Colorado che, viceversa, avevano previsto modelli a scopo “specifico”, i quali hanno poi ispirato, come si è visto, il legislatore italiano. In tale prospettiva, pare piuttosto che lo stato della California e lo stato di Washington abbiano voluto mettere a disposizione un modello – quello della social purpose corporation – che si avvicina alle benefit corporation previste da Delaware e Colorado.

[90] Così v. anche R. Lener, P. Lucantoni, Sostenibilità ESG e attività bancaria, in Banca Borsa tit. cred., 2023, I, 6 ss.: «“Sostenibilità” è un lessema complesso, molto (ab)usato dalle fonti di produzione normativa, di hard law come di soft law, interne e internazionali, il cui significato può essere colto attraverso due dimensioni che non sono necessariamente convergenti. Da un lato, in una prospettiva solo interna all’attività di impresa, la “sostenibilità” va intesa nell’accezione di “continuità aziendale”, di cui all’art. 2086 c.c., indicando la possibilità che gli amministratori, in un orizzonte temporale sufficientemente lungo, garantiscano un equilibrio economico/finanziario. In tal senso evoca la duplice prospettiva del short-termism versus long-termism. Dall’altro, in una prospettiva esterna all’attività d’impresa, la “sostenibilità” affiancata dall’acronimo ESG (Environment, Social e Governance) allude alla possibilità che in un orizzonte temporale sufficientemente lungo le esternalità dell’attività d’impresa siano tali da non pregiudicare gli equilibri ambientali, sociali e di buon governo». Sulle diverse accezioni del termine “sostenibilità” (sustainability) v. anche B.L. Jacobs, B. Finney, Defining sustainable business-beyond greenwashing, in 37(89) Virginia Environmental Law Journal, 2019, 90 ss. In proposito, v. anche l’obbligo degli amministratori di perseguire il “successo sostenibile” dell’impresa ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina del 2020, ovvero la “creazione di valore di lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli altri stakeholder.”.

[91] Rileva la potenziale priorità del beneficio specifico rispetto a quello generico in riferimento alla Public Benefit Corporation (PBC) disciplinata dal Delaware General Corporation Law: J. Haskell Murray, Social Enterprise Innovation: Delaware’s Public Benefit Corporation Law, in Harvard Bus. L. R., 2014, 357: «Further, in the event of a conflict, courts may invoke the long-established canon of statutory interpretation to decide that the PBC’s specific purpose requirement controls over the more general statutory requirements to consider all those “materially affected by the corporation’s conduct”».

[92] Sul punto v. M.J. Loewenstein, (nt. 21), 385, che critica la Model Benefit Corporation Legislation per l’obbligo di perseguire necessariamente il public benefit e, solo eventualmente, lo specific public benefit, evidenziando come le leggi del Delaware e del Colorado cerchino di mitigare tale criticità. In particolare: «The general public benefit definition has a second problem: in many instances what is good for the environment (e.g., shutting down a plant that is powered by a non-renewable fuel) is bad for society. A plant shutdown results in unemployment, which, in turn, has secondary negative effects on families, the local community, and other businesses, such as suppliers, who are dependent on that plant, to name just a few negative effects. The reverse is also true: what may be good for society may be bad for the environment. Communities compete vigorously for new factories and other businesses because increased employment and economic activity is good in so many ways for a community, yet inevitably, there is a negative effect on the environment. In sum, the required general public benefit purpose clause creates an unrealistic and conflicting mandate on the benefit corporation. The Colorado and Delaware statutes, which are discussed below, address this shortcoming».

[93] Cioè «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni», nonché i «soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’at­ti­vità delle società, di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile».

[94] Sulla possibile conflittualità tra interessi eterogenei quando dovere della società sia il perseguimento di un “general public benefit” v. J. Haskell Murray, (nt. 91), 353.

[95] Così v. L. Nosellotti, L. Tolomei, Corporate governance – l’adeguatezza degli assetti aziendali alla luce del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in Riv. dott. comm., 2023, 285: «Per poter essere considerato adeguato l’assetto organizzativo deve poter garantire il perseguimento dell’oggetto sociale, assicurare l’immediata e chiara individuazione delle responsabilità e dei compiti di ciascun soggetto all’interno dell’organizzazione e definire le regole poste alla base del processo decisionale».

[96] In questi termini sulla definizione dei vari assetti v. L. Nosellotti, L. Tolomei, (nt. 95), 290 ss.

[97] Così v. E. Codazzi, (nt. 22), 619: «In primo luogo, pare che gli assetti di una società benefit possano essere adeguati nella misura in cui predispongano strumenti atti a consentire un effettivo perseguimento del beneficio comune, un corretto svolgimento del bilanciamento tra l’interesse dei soci e quello dei diversi portatori di interessi, nonché creino i presupposti affinché la società possa agire in modo responsabile, sostenibile e trasparente».

[98] Solo eventualmente, ai sensi di quanto previsto dal § 366 lett. c) della General Corporation Law dello stato del Delaware, lo statuto può prevedere un termine inferiore a quello biennale, l’uso di uno standard di valutazione esterno e l’obbligo di rendere disponibile al pubblico tale report.

[99] Cfr. § 401(a)(1) e § 401(a)(2) della Model Benefit Corporation Legislation.

[100] V. definizione di “Third-party standard” e dei relativi criteri previsti ai sensi della Model Benefit Corporation Legislation sub § 102. Rileva la sostanziale uniformità anche S. Corso, (nt. 2), 1029: «Lo standard deve avere infatti le caratteristiche individuate nell’Allegato 4 alla l. n. 208/15, le quali ripetono, pressoché fedelmente, quelle richieste dal MBCL per il third-party standard con cui devono essere validate le performance delle B-corps americane».

[101] V. Allegato 5 (Aree di valutazione) il quale testualmente prevede che: «La valutazione dell’impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi». In generale, le previsioni di cui all’Al­legato 5 sembrano ispirate, pur con talune differenze, a quanto previsto dal § 301(a) della Model Benefit Corporation Legislation.

[102] Così v. anche S. Corso, (nt. 2), 1030, la quale tuttavia ritiene non obbligatoria la valutazione per ciascuna area di analisi. In particolare, secondo l’a.: «Non è chiaro, peraltro, se la società possa scegliere in quale di queste aree essere valutata, circoscrivendo a una o più di esse la misurazione dell’impatto (e la relativa rendicontazione), oppure se debba utilizzare lo standard (ed effettuare la rendicontazione) per ciascuna delle diverse aree individuate dal legislatore. La prima interpretazione appare più ragionevole, in termini di contenimento dei costi, ma probabilmente molto dipenderà dallo standard di valutazione in concreto adottato».

[103] Afferma tale possibilità Fondazione Nazionale Commercialisti, Le società benefit (parte III). Qualificazione giuridica e spunti innovativi, 16, reperibile in internet al seguente indirizzo: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it. Assume una posizione più prudente, facendo leva anche sul principio di topica dell’informazione, P. Butturini, La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio d’esercizio, in Giur. comm., 2020, I, 573 ss.

[104] Sostiene che la relazione sia sottoposta a revisione F. Ferdinandi, La società «benefit», in Vita not., 2017, 553, sottolineando che, diversamente dalla normativa statunitense del MBCL, la normativa italiana non prevede un espresso esonero da revisione. In modo più condivisibile, invece, P. Butturini, (nt. 103), 578, sottolinea la somiglianza tra relazione sulla gestione e relazione benefit concludendo per la sottoposizione a revisione al fine di dichiarare la presenza di errori significativi ex art. 142, lett. e), d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[105] A. Daccò, (nt. 11), 54.

[106] Così v. S. Corso, (nt. 2), 1026.

[107] Sul punto v. anche P. Guida, (nt. 2), 17: «Con tale documento, infatti, gli amministratori dovranno rendere conto ai soci (ed ai terzi) circa le ricadute sociali conseguenti all’attività svolta, dimostrando, così di aver colto lo spirito che ha animato la compagine nell’aver previsto l’attività benefit».

[108] Così v. P. Butturini, (nt. 103), 588, il quale motiva tale interpretazione facendo l’esempio di alcune legislazioni di stati americani (nonché della Model Benefit Corporation Legislation cui, come si è visto, il legislatore italiano ha preso ispirazione in fatto di obblighi di reportistica) in base alle quali, ove non vi un sito internet della società, è obbligo della stessa fornire il report a chiunque ne faccia richiesta.

[109] Così v. P. Butturini (nt. 103), 576: «È piuttosto comune in dottrina, infatti, il rilievo secondo il quale l’inosservanza dell’obbligo informativo relativo alla relazione benefit, in assenza di una sanzione specifica, potrebbe costituire oggetto di un provvedimento da parte dell’AGCM qualora integri una fattispecie di pubblicità ingannevole (o una pratica commerciale scorretta). Dato che il comma 384 della legge di stabilità 2016 prevede espressamente un intervento di tale Autorità qualora la società benefit “non persegua le finalità di beneficio comune”, pare potersi, infatti, ritenere che anche se il perseguimento delle finalità di beneficio comune venga falsamente attestato nella relazione si potranno generare analoghe conseguenze»; allo stesso modo v. S. Corso, (nt. 2), 1026.

[110] Sul punto v. ancora P., Butturini (nt. 103), 576, il quale affronta anche il tema delle conseguenze di eventuali irregolarità rispetto alla delibera di approvazione del bilancio.

[111] Così v. tra gli altri P. Guida, (nt. 2), 16: «La norma, infatti, espressamente impone alla società benefit la nomina di uno o più “soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune”. A tal proposito è stato preliminarmente aperto un dibattito circa la individuazione dell’organo che debba procedere a tale nomina e cioè se l’obbligo sia a carico dei soci, dell’organo amministrativo o di soggetti che siano espressamente indicati nei patti sociali. In teoria, ogni soluzione potrebbe essere accolta, ma va rilevato che il comma 381 precisa che l’inosservanza di detto obbligo può addirittura costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e/o dallo statuto, e quindi in tali ipotesi, si applicheranno le norme previste dal codice civile in tema di responsabilità degli amministratori. In definitiva, quindi, può sostenersi che il dovere di nominare il responsabile di funzioni ricada necessariamente sull’Organo Amministrativo, in quanto alla mancata ottemperanza di tale obbligo di legge scatterebbe la loro responsabilità».

[112] Nello stesso modo v. P. Guida, (nt. 2), 16.

[113] M. Bianchini, C. Sertoli, Una ricerca Assonime sulle società benefit, Dati empirici, prassi statutaria e prospettive, in AGE, 2018, 211: «Il fatto che all’atto pratico la previsione del beneficio comune risulti essere spesso declinata in termini generici o comunque non quantificabili, ma anche probabilmente non completamente realizzabili (come per esempio nel caso della felicità), comporta una serie di conseguenze rilevanti dal punto di vista della disciplina di queste società soprattutto in merito alla discrezionalità e ai profili di responsabilità degli amministratori, al recesso e alla valutazione dell’effettivo perseguimento delle attività di beneficio comune tramite standard (come si avrà modo di vedere nel seguito)».

[114] M. Bianchini, C. Sertoli, (nt. 113), 211: «Inoltre, è da segnalare che 16 società hanno inserito all’interno della clausola statutaria relativa al beneficio comune obiettivi o criteri non quantificabili o misurabili, che fanno però emergere le forti motivazioni ideali e sociali sottese all’idea delle società benefit, iscrivibili al tema della responsabilità sociale dell’impresa ai tempi odierni. Ad esempio: – il raggiungimento della “felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli»; – “la divulgazione del concetto di pubblica felicità”; – il soddisfacimento dei “bisogni umani dei lavoratori” quali tra gli altri “l’affetto, la libertà, il riposo, la comprensione e l’energia” come “base per la felicità e per il benessere delle persone”; – “a diffusione e la radicalizzazione dell’amore per la musica”; – “la cura e la motivazione del personale attraverso il riconoscimento di premi”; – il perseguimento del “principio di fraternità, uguaglianza e legalità” tra i dipendenti; – «contribuire al salto evolutivo delle persone”; – “sradicare la povertà”».