Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo pdf articolo pdf fascicolo


L'organizzazione del consorzio (di Emanuele Cusa, Professore associato di diritto commerciale, Università degli Studi di Milano-Bicocca)


Questo scritto esamina l’organizzazione consortile, individuando la sua configurazione secondo il diritto dispositivo e la sua articolazione minima secondo l’autonomia contrattuale. La trattazione riguarda il consorzio interno e quello esterno, confrontati con alcuni altri contratti associativi, come l’associazione e la società.

The organization of the consortium contract

This paper examines the consortium organisation, identifying its configuration according to dispositive law and its minimum articulation according to contractual autonomy. The discussion concerns the internal and external consortium, compared with some other associative contracts, such as the association and the company.

Sommario/Summary:

1. L'essenzialità del requisito organizzativo. - 2. La capacità e gli organi del consorzio. - 3. L’organizzazione per persone come modello dispositivo. - 4. Gli eventuali contratti di mandato tra consorzio e consorziati. - 5. L'ufficio del consorzio per l’attività coi terzi. - 6. L’organizzazione minima. - 6.1. Nel silenzio del contratto. - 6.1.1. Gli organi. - 6.1.2. I processi decisionali. - 6.2. In forza di specifiche clausole negoziali. – 6.2.1. Gli organi. – 6.2.2. I processi decisionali. - 7. Gli organi diversi da quello direttivo e dall'assemblea. - NOTE


1. L'essenzialità del requisito organizzativo.

Fin dal 1942 l’art. 2602 c.c. indica «un’organizzazione comune» come uno dei presupposti indefettibili del tipo contrattuale consorzio. Ciò che è richiesto dalla fattispecie di consorzio è confermato dalla relativa disciplina, la quale ripete il termine «organi» (gli «organi consortili» nell’art. 2603, secondo comma, n. 4, c.c., «gli organi previsti dal contratto» nell’art. 2605 c.c. e «gli organi preposti al consorzio» nella rubrica dell’art. 2608 c.c.) per mostrare doverose o eventuali articolazioni della struttura consortile. L’esistenza di un’organizzazione comune è la conseguenza necessaria della stipulazione vuoi del contratto «che prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi» (art. 2612, primo comma, c.c.) – corrispondente al negozio denominato nel codice civile come consorzio con attività esterna (di seguito il consorzio esterno) – vuoi del contratto che non contempla tale ufficio, spesso indicato come consorzio con attività interna (di seguito il consorzio interno); sicché, l’elemento organizzativo da un lato accomuna queste due forme di consorzio ma, dall’altro lato, le differenzia, poiché solo la prima si caratterizza per la presenza del sopra rammentato «ufficio». Il tratto organizzativo consente di differenziare il consorzio da alcuni altri contratti [1], i quali, come il primo, sono stati concepiti come strumenti di collaborazione tra operatori economici [2]; di questi altri contratti rammento i seguenti cinque (i primi due tipici, i restanti atipici), le cui fattispecie non prescrivono la presenza di un’or­ganizzazione comune: (i) il contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter e ss., d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33), il quale deve comunque contemplare «un programma comune di rete» [3]; (ii) il contratto istitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi dell’art. 65, secondo comma, lett. e), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la cui configurazione minima coincide – come precisato dallo stesso legislatore – con un mandato collettivo che attribuisce la rappresentanza a uno dei concorrenti; (iii) il contratto di cartello (in parte regolato dall’art. 2596 c.c.), grazie [...]


2. La capacità e gli organi del consorzio.

Come ho cercato di dimostrare altrove [6], dalla stipulazione del contratto di consorzio sorge un soggetto autonomo, il quale gode di una capacità giuridica generale, in parte equiparabile a quella riconosciuta alla persona fisica dall’art. 1 c.c. Il che, tra l’altro, consente ai terzi di chiedere al consorzio il risarcimento di danni a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per comportamenti riferibili al medesimo ente (ad esempio, ai sensi dell’art. 2497, primo comma, c.c. [7], qualora il consorzio abbia esercitato illegittimamente l’attività di direzione e coordinamento su una o più società [8]), ai componenti dei suoi organi o ad altri soggetti comunque connessi al consorzio [9]. Il consorzio, essendo un autonomo soggetto, ha normalmente un proprio nome stabilito dai consorziati; questo nome può mancare nei consorzi interni [10], mentre deve essere espresso in forma scritta nei consorzi esterni (corrispondente alla «denominazione … del consorzio» di cui all’art. 2612, secondo comma, n. 1, c.c.) per la sua successiva pubblicità mediante il registro delle imprese [11]. Ogni consorzio, se gode di una capacità giuridica generale, ha invece una capacità di agire limitata dalla propria organizzazione interna. Più precisamente, il consorzio agisce tramite i propri organi, i quali si differenziano sulla base delle competenze attribuite loro dal contratto di consorzio, eventualmente eterointegrato dalla legge. Detto altrimenti, il consorzio, benché non sia dotato di personalità giuridica, è un ente organizzato per organi, al pari di un’associazione non riconosciuta o di una società di persone. Ciò non significa però che tali organi siano necessariamente immutabili al variare delle persone che li compongano o che ne siano titolari. In effetti, l’organizzazione interna dei consorzi può essere – come si suole affermare – per persone o per uffici, a seconda che gli organi corrispondano, rispettivamente, a specifiche persone indicate nel contratto di consorzio o a strutture i cui membri siano nominati (di regola periodicamente) da altri organi. Intendo pertanto per organi consortili le strutture o i soggetti, inseriti nel­l’organizzazione del consorzio, i cui poteri e competenze discendano direttamente dal [...]


3. L’organizzazione per persone come modello dispositivo.

Dalla disciplina civilistica ricavo la presenza di almeno due organi consortili: uno deliberativo, denominato normalmente assemblea dei consorziati (di seguito l’assemblea) e uno esecutivo, indicato nel prosieguo come organo direttivo [14]. Mi domando se, nel silenzio del contratto di consorzio, il corrispondente ente abbia un’organizzazione per uffici o per persone. Certamente dalla disciplina espressa del consorzio non è ricavabile l’im­posizione di un’organizzazione per uffici, nel senso che l’ente in esame sarebbe costretto ad avere l’assemblea e l’organo direttivo [15], potendo il relativo contratto indicare specificatamente chi (consorziato o terzo [16]) componga quest’ultimo organo. Inoltre, la scelta di un’organizzazione per uffici o per persone non costituisce nemmeno parte del contenuto necessario del contratto sotto scrutinio, come pianamente discende dall’art. 2602, secondo comma, c.c. Infine, a sciogliere il prospettato nodo interpretativo non aiuta neppure la Relazione ministeriale al codice civile del 1942, la quale avvicina sì il consorzio alla società e non all’as­sociazione, ma richiama genericamente (nel n. 1053) il diritto societario [17]; diritto, quest’ultimo, il quale contempla (a volte in via dispositiva, a volte in via imperativa), a seconda del tipo di società prescelto, organizzazioni tanto per uffici quanto per persone. A mio avviso, il modello dispositivo dei consorzi corrisponde all’organiz­zazione per persone, stante l’art. 2606, primo comma, c.c., nella parte in cui attribuisce ai consorziati il potere di prendere tutte le decisioni «relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio»; per i consorzi, dunque, vale una disciplina simile a quella delle società di persone, come è ricavabile per queste ultime dal combinato disposto degli artt. 2257, primo comma, secondo periodo e 2259, primo e secondo comma, c.c. [18].


4. Gli eventuali contratti di mandato tra consorzio e consorziati.

In considerazione della necessaria immedesimazione organica tra l’ente e le persone che operano come organi o negli organi, non corrisponde al rapporto di mandato né quello dei membri dell’organo direttivo con tale organo, né quello dei consorziati con l’assemblea e i membri dell’organo direttivo, né quello degli specifici consorziati con il consorzio in caso di un’organizzazione per persone [19]. In effetti, tutti questi rapporti, essendo di natura organica (con la conseguenza, tra l’altro, che perfino gli stati soggettivi di chi è chiamato ad esprimere la volontà dell’organo sono imputabili allo stesso ente), sono regolati dal contratto di consorzio, in quanto attuano il medesimo [20]. Nulla vieta però che l’attività riferibile al consorzio si basi su contratti diversi da quello di consorzio, a condizione che i primi affianchino ma non sostituiscano il secondo. Tra i primi può certamente essere annoverato il contratto di mandato, con o senza rappresentanza, concluso dal consorzio con terzi, ovvero con uno, alcuni o, addirittura, tutti [21] i consorziati [22]. Il che è contemplato, da un lato, espressamente nell’art. 2609, secondo comma, c.c., valevole per qualsiasi consorzio [23] e, dall’altro lato, implicitamente nell’art. 2615, secondo comma, c.c., relativo ai soli consorzi esterni [24]. Quindi, può spiegarsi il rinvio alle «norme sul mandato» contenuto nell’art. 2608 c.c. non nel senso che il rapporto organico dei preposti sia regolato dalla disciplina del mandato, ma nel senso che il diritto dei consorzi, ove incompleto, va integrato con altre norme, applicate direttamente – come accade, appunto, ai sensi dell’art. 2608 c.c. – o analogicamente.


5. L'ufficio del consorzio per l’attività coi terzi.

Diversamente dagli organi consortili, «la sede dell’ufficio» (evocata nell’art. 2603, secondo comma, n. 2, c.c.) non fa parte del contenuto necessario del contratto di consorzio, come indica l’avverbio «eventualmente» che segue il sintagma testé riportato. Tale ufficio non può che corrispondere all’articolazione organizzativa menzionata nell’art. 2612, primo comma, c.c.: «un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi» [25]. Certamente l’ufficio in parola non coincide con uno degli organi consortili di cui all’art. 2603, secondo comma, n. 4, c.c. (in particolare con quello direttivo), considerata la suddivisione delle materie prevista nei nn. 2 e 4 dell’art. 2603, secondo comma, c.c. Non è invece chiaro come conciliare il fatto che anche il consorzio interno è un soggetto autonomo (e pertanto deve avere dei preposti mediante i quali spendere il proprio nome coi terzi) con il fatto che è prescritta l’iscrizione nel registro delle imprese solo del contratto di consorzio esterno. Tale conciliazione può però trovarsi evidenziando come nel consorzio esterno l’ufficio in parola si accompagni con la responsabilità limitata dei consorziati per le obbligazioni consortili; in effetti, da un lato, l’ufficio di cui all’art. 2612 c.c. determina un «maggior distacco» dell’organizzazione del consorzio «da quella delle singole imprese consorziate» (così la Relazione ministeriale al codice civile del 1942, n. 1053) e, dall’altro lato, l’art. 2615, primo comma, c.c. indica il fondo consortile come l’e­sclusiva garanzia per i terzi in caso di obbligazioni contratte in nome e per conto del consorzio. L’ufficio di cui all’art. 2612, primo comma, c.c., sebbene determini il maggior distacco sopra ricordato e coincida con uno dei tratti dell’organizzazione consortile visibili dai terzi, può però limitarsi a essere il luogo (necessariamente fisico) nel quale i consorziati abbiano deciso di collocare la sede dell’ufficio qui analizzato. Sicché, questo elemento indefettibile del consorzio esterno è rappresentato, nella sua formulazione minimale, dalla precisa indicazione scritta – inserita nel contratto di consorzio, in forza degli artt. 2603, secondo comma, n. 2 e 2612, primo [...]


6. L’organizzazione minima.

Ho aperto questo scritto affermando che l’organizzazione comune rappresenta uno dei presupposti indefettibili del tipo contrattuale consorzio. Ora preciso che questa organizzazione, nella mente del legislatore, non è altro che l’insieme degli organi, uffici, preposti e rappresentanti, cioè, più brevemente, la struttura che si sono dati i consorziati per perseguire il loro scopo consortile [31]. Ma quale è l’organizzazione minima del consorzio, sufficiente per integrare il tipo contrattuale in parola? Questa domanda determina due distinte risposte, a seconda che il contratto non regoli affatto l’organizzazione consortile (nonostante l’art. 2603, secondo comma, n. 4, c.c.) o la regoli con specifiche clausole: nel primo caso bisogna ricostruire la disciplina legale che determina il contenuto contrattuale; nel secondo caso vanno individuati i limiti legali all’autonomia negoziale dei consorziati. Tra tali limiti annovero il seguente: ogni volta che si voglia prendere una decisione di competenza dei consorziati [32], a ciascuno di essi deve essere garantita la facoltà di partecipare al relativo procedimento, quand’anche la legge o il contratto non richiedano per la corrispondente decisione l’osservanza del metodo collegiale. Dunque, ogni consorziato gode dell’indisponibile diritto di essere preventivamente informato delle decisioni che i consorziati intendano adottare [33]; diritto, quello appena prospettato, da ritenersi presente (sempreché la legge non disponga diversamente [34]) nella disciplina di tutte le organizzazioni nascenti dai contratti associativi, tra i quali va annoverato il consorzio (quand’anche interno); in effetti, per aversi esercizio in comune di un’attività, occorre che i membri del relativo ente siano legittimati a partecipare alle decisioni organizzative che consentano l’esercizio in parola; sicché, da un lato, la maggioranza dei consorziati non può mai decidere all’insaputa della minoranza e, dall’altro lato, la decisione che violasse il diritto appena individuato o la clausola contrattuale che lo negasse sarebbero sempre nulle (probabilmente per contrasto con gli artt. 1175 e 1375 c.c. [35]). Confermano la presenza del diritto in parola nella disciplina dei contratti associativi sia una tesi interpretativa (maggioritaria in dottrina [36], non invece in [...]


6.1. Nel silenzio del contratto. - 6.1.1. Gli organi. - 6.1.2. I processi decisionali.

Il contratto di consorzio, se non regola espressamente l’organizzazione consortile, deve essere integrato dalla corrispondente disciplina, nelle sue componenti imperativa e dispositiva. 6.1.1. Gli organi. Gli artt. 2602 ss. c.c. da un canto mostrano come l’organizzazione del consorzio debba essere bipartita tra l’assemblea e l’organo direttivo [42] e, dall’altro canto, indicano genericamente i poteri dell’assemblea mediante gli artt. 2606 e 2607 c.c. [43], così determinando in via residuale i poteri dell’organo direttivo. Dunque, l’assemblea è competente a prendere qualsiasi decisione che non sia stata attribuita all’organo direttivo, in forza o di decisioni dei consorziati [44] o di specifiche disposizioni di legge [45]. Se si condivide l’idea espressa nel precedente capoverso, secondo il modello dispositivo le competenze sono così ripartite tra gli organi consortili: (i) all’as­semblea spetta l’intera funzione gestoria (salvo quella attribuita dalla legge all’or­gano direttivo) [46] – esercitata mediante «le deliberazioni relative all’attuazione del­l’oggetto del consorzio» di cui all’art. 2606, primo comma, c.c. – e qualsiasi altra decisione che modifichi (anche solo soggettivamente [47]) il contratto di consorzio o che incida sui diritti od obblighi dei consorziati [48]; (ii) all’organo direttivo spetta il limitato potere di dare esecuzione alle decisioni dei consorziati, all’inter­no del quale è incluso il potere di rappresentanza [49]. Tra le decisioni dell’assemblea vi può essere quella (sempre modificabile o addirittura revocabile dalla stessa, ai sensi dell’art. 2606 c.c.) che attribuisca – in modo esclusivo o concorrente e in via generale o parziale [50] – all’organo direttivo il potere di gestire il consorzio [51]. Poiché qualsiasi consorzio è uno strumento per esercitare in comune un’at­tività economica (essendo il consorzio un necessario operatore economico), nel­l’organizzazione del relativo ente v’è sempre un organo gestorio [52]. Se poi si condivide l’assunto secondo il quale il potere amministrativo è in via dispositiva assegnato all’assemblea, questa lo esercita esclusivamente mediante [...]


6.2. In forza di specifiche clausole negoziali. – 6.2.1. Gli organi. – 6.2.2. I processi decisionali.

Più complicata risulta l’individuazione dei confini legali entro i quali l’auto­nomia negoziale può muoversi al fine di semplificare massimamente l’organiz­zazione comune del consorzio, in termini sia di organi, sia di processi decisionali. 6.2.1. Gli organi. La gran parte degli studiosi [75] sostiene che il consorzio dovrebbe avere almeno due organi, corrispondenti all’assemblea e all’organo direttivo; sicché l’organiz­zazione consortile sarebbe simile a quella delle associazioni riconosciute e delle società con personalità giuridica (ad eccezione della s.r.l.), ma diversa da quella delle società di persone e delle associazioni non riconosciute [76]. A mio parere, invece, l’autonomia concessa dal legislatore ai consorziati è così ampia da potersi avere un consorzio con un solo organo [77], corrispondente all’assemblea; a questa, infatti, possono essere attribuite tutte le competenze decisorie (anche quelle gestorie), lasciando ai relativi preposti – nel silenzio del contratto, corrispondenti a ciascuno dei consorziati, applicando analogicamente al caso di specie le regole previste per le società di persone dall’art. 2266 c.c. – o rappresentanti – eventualmente non consorziati, nominati dall’assemblea, con i quali il consorzio può anche stipulare un contratto di mandato con rappresentanza [78] – il potere di spendere il nome del consorzio nei rapporti coi terzi, così eseguendo le decisioni prese dai consorziati nell’assemblea. Il contenuto del precedente capoverso è in linea con la collocazione mediana del consorzio tra i contratti di collaborazione economica senza necessaria organizzazione (come i cartelli e il contratto di rete) da un lato e le società senza necessaria struttura corporativa dall’altro lato [79]. In effetti, se l’organizzazione di una società di persone o perfino di una s.r.l. può avere un unico organo costituito dalla totalità dei soci, ciascuno dei quali legittimato a esercitare assieme agli altri tutti i poteri interni all’organizzazione sociale [80], a maggior ragione l’organiz­zazione consortile può corrispondere a un unico organo, composto dalla totalità dei consorziati e avente tutti i poteri che la legge attribuisce all’assemblea e [...]


7. Gli organi diversi da quello direttivo e dall'assemblea.

Oltre al necessario organo di controllo di cui all’art. 2605 c.c. [106], la legge contempla un altro organo, certamente facoltativo: quello di arbitraggio previsto dal­l’art. 2603, quarto comma, c.c. [107]; la competenza di quest’organo (la determinazione delle quote dei consorziati nel consorzio di contingentamento) può però essere assegnata all’assemblea o all’organo direttivo, così semplificando la struttura interna del consorzio. Fuori dai due organi tipici testé ricordati, i consorziati, in ragione della loro ampia libertà organizzativa [108], possono prevedere – direttamente nel contratto di consorzio o con successive decisioni dell’organo consortile competente – organi ulteriori a quelli presenti nel silenzio del contratto (l’assemblea e l’organo direttivo), a quello minimo imposto dalla disciplina dei consorzi (l’assemblea) o comunque a quelli espressamente menzionati nel codice civile. Tra questi organi atipici si immaginino i seguenti cinque: (i) un apposito organo che vigili sul rispetto della legalità nel consorzio (magari regolato prendendo spunto dalla disciplina del collegio sindacale o dell’organo di controllo delle s.r.l. [109]); (ii) un organo di conciliazione interna (simile al collegio dei probiviri, a volte previsto in enti mutualistici o addirittura imposto alle banche cooperative) [110]; (iii) un organo tecnico o scientifico (a supporto, ad esempio, delle decisioni dell’assemblea o dell’organo direttivo); (iv) un organo per far partecipare portatori di interesse (stakeholders) diversi dai consorziati (come potrebbe accadere in presenza di consorzi cui sia affidato il riciclo di determinati rifiuti, interessati a coinvolgere nella loro attività, ad esempio, associazioni di consumatori e/o di ambientalisti); (v) un organo (decisorio, esecutivo, consultivo, di controllo o partecipativo) per specifiche attività economiche o, addirittura, per rilevanti affari [111] esercitati o assunti in nome del consorzio. Ovviamente, i paciscenti, a seconda delle competenze assegnate all’organo atipico, possono differenziare le relative regole organizzative, ad esempio prevedendo un voto commisurato all’interesse economico che ciascun consorziato abbia nella decisione da prendere o un voto capitario in caso di organi cui partecipino determinati [...]


NOTE
Fascicolo 1 - 2024