Il lavoro affronta il tema della posizione dei soci, sul versante dei loro diritti c.d. di voice, nella fase di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza volto al risanamento dell’impresa. In specie, lo scritto dopo aver posto a confronto la disciplina di riferimento, racchiusa nell’art. 120-bis c.c.i.i., con le previsioni della direttiva (UE) 2019/1023 ed aver esaminato l’impatto di tale disposizione sui diversi interessi che entrano in gioco in una situazione di crisi dell’impresa, formula un’ipotesi interpretativa potenzialmente in grado di mitigare le conflittualità che il nuovo assetto normativo è idoneo a generare.
The paper addresses the issue of the position of shareholders at the stage of access to a restructuring procedure, with regard to their voice rights and powers. In particular, the paper, after comparing the relevant framework embodied in Article 120-bis of the Italian Code of Business Crisis and insolvency with the provisions of Directive (EU) 2019/1023 and examining the impact of the mentioned provision on the different interests at stake, draws an interpretative hypothesis potentially able to mitigate the conflicts that the new legal framework could raise.
1. L’accesso alla ristrutturazione concordataria e gli interessi in gioco. - 2. La disciplina di cui all’art. 120-bis c.c.i.i. e i suoi rapporti con la direttiva restructuring. - 3. Il rapporto fra l’assetto delineato dal c.c.i.i. e le esigenze sostanziali ed oggettive sottostanti alla ristrutturazione. - 4. Il bilanciamento degli interessi di soci e creditori nella nuova disciplina. - 5. Se sia doveroso per gli amministratori coinvolgere i soci prima della presentazione della domanda di concordato preventivo in continuità. - NOTE
L’art. 120-bis c.c.i.i., introdotto in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (d’ora in avanti anche la direttiva, ovvero direttiva restructuring) ed inserito nella sezione VI-bis, intitolata agli «strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società», interviene sul problema della distribuzione interna delle competenze in merito alla scelta del momento in cui accedere a uno di tali strumenti, nonché del contenuto concreto da attribuire al piano ad esso sottostante.
La questione assume una importanza particolare – nella prospettiva dei diritti dei soci – con riguardo agli strumenti che perseguono finalità di risanamento dell’impresa (su tutti il concordato preventivo in continuità) e in particolar modo riorganizzativi, potenzialmente idonei ad incidere in misura significativa sulla loro posizione, attraverso, ad esempio, operazioni corporative (quali fusioni o scissioni) o altre operazioni societarie, nonché attraverso debt to equity swaps [1]. Sarà dunque al concordato preventivo con finalità di ristrutturazione dell’impresa che verrà rivolta l’attenzione nel presente lavoro.
Sul versante oggettivo, ossia indipendentemente dalla riferibilità di siffatte esigenze ad un’utilità dei soggetti interessati dalla crisi, è evidente la razionale desiderabilità di un sistema che, per un verso, non disperda la ricchezza residua dell’impresa e prevenga ulteriori danni alla società, e, per altro verso, disincentivi conflitti endo-societari, potenzialmente idonei a rallentare la procedura o, nei casi più gravi, a compromettere il buon esito delle operazioni di ristrutturazione [2].
Quanto invece agli interessi di natura “soggettiva” che vengono in rilievo, occorre osservare che la struttura finanziaria della società, per come essa si caratterizza in una situazione di crisi dell’impresa, è idonea ad alterare l’assetto degli incentivi esistenti tra i soggetti coinvolti. Gli amministratori sono infatti spinti ad assumere comportamenti opportunistici (c.d. di moral hazard) nell’interesse e a vantaggio dei soci e, allo stesso tempo, in danno dei creditori sociali [3].
Tale considerazione ha favorito la diffusione di orientamenti, in dottrina nonché nella giurisprudenza (soprattutto statunitense [4]), volti a rinvenire sul piano dei doveri e della correlativa responsabilità degli amministratori i rimedi idonei a correggere le distorsioni ora segnalate nel sistema di governance dell’impresa in crisi.
Si è così sviluppata, sia pure con diverse sfumature [5], la tesi sul mutamento dei doveri fiduciari degli amministratori di società in crisi, secondo la quale essi, a partire dal momento in cui si manifestano situazioni di pre-insolvenza, diverrebbero obbligati a perseguire una strategia gestoria che tenga in debito conto anche l’interesse dei creditori a non veder pregiudicate ingiustamente le proprie ragioni.
Il problema sotto questo profilo diviene, pertanto, quello di individuare quale sia, a diritto vigente, il livello di pervasività che l’interesse dei creditori assume rispetto ai doveri gestori degli amministratori e come tale interesse si traduca nelle regole sulla distribuzione delle competenze in fase di accesso al concordato.
L’art. 120-bis, primo comma, c.c.i.i. conferma (rispetto alla previgente disciplina contenuta nell’art. 152 l. fall., richiamato dall’art. 161, quarto comma l. fall. [6]) la competenza degli amministratori in ordine alla scelta di accedere al concordato e alla definizione del contenuto della proposta e dei termini del piano. La stessa disposizione sopprime, invece, la possibilità di deroga statutaria alla regola della competenza degli amministratori in favore dell’assemblea.
Con il comma quarto dell’art. 120-bis si prevede poi l’inefficacia della revoca degli amministratori in assenza di giusta causa per il periodo intercorrente fra l’iscrizione nel registro delle imprese della decisione di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e l’omologazione dell’accordo, precisandosi che non integra giusta causa l’avvenuta presentazione della domanda di accesso in presenza delle condizioni di legge [7].
Il comma terzo dell’art. 120-bis introduce un’altra novità, in quanto impone agli amministratori [8] di informare i soci dell’«avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza» e di «riferire periodicamente sul suo andamento» [9].
La direttiva restructuring non dettava norme specifiche in punto di distribuzione delle competenze interne fra gli organi sociali in merito alla decisione di accedere alle procedure di ristrutturazione preventiva [10].
Essa, per un verso, si limitava a precisare che l’accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva fosse consentito esclusivamente su domanda del generico «debitore» [11]; per altro verso, poneva un obbligo di risultato, compendiato, sia pure con formulazione alquanto generica, nell’art. 12, ai sensi del quale gli Stati membri avrebbero dovuto individuare strumenti idonei ad escludere che ai soci fosse consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l’adozione, l’omologazione e l’attuazione del piano di ristrutturazione.
Il divieto di ostruzionismo, così definito, parrebbe assurgere a principio di vertice e dall’applicabilità “trasversale”: esso sembrerebbe, infatti, contemplato come riferibile a ciascuna delle fasi in cui la procedura si articola, a partire da quella di formulazione della proposta, sino a quella dell’esecuzione dell’accordo omologato e reso vincolante per la società e i creditori sociali.
Ciò, tuttavia, non parrebbe dover essere interpretato nel senso che la direttiva imponga agli Stati membri di attuare detto principio necessariamente in ciascuna delle menzionate fasi. Al contrario, anche in ossequio all’approccio di armonizzazione minima adottato dal legislatore europeo, sembrerebbe sufficiente che ciascun ordinamento definisca un assetto di obblighi, poteri e diritti dei soggetti coinvolti, tale da evitare che – complessivamente – ai soci, per un verso, sia attribuito un potere bloccante dell’iniziativa di ristrutturazione e, per altro verso, sia dato l’incentivo ad utilizzare tale potere.
Peraltro, l’art. 12 della direttiva vieta solo l’ostruzionismo concretamente “irragionevole” e precisa, al comma terzo, che gli Stati membri possono definire l’irragionevolezza in modo diverso in funzione, tra l’altro (i) della qualificazione della società come PMI o meno, (ii) della natura delle misure contemplate nel piano e, quindi, anche del loro grado di incisione sui diritti dei soci, (iii) del “tipo” di soci. Emerge, dunque, un concetto elastico e flessibile di ostruzionismo, suscettibile di essere eventualmente modulato diversamente in ragione degli elementi sopra ricordati.
Ora, l’ordinamento italiano sembra invece aver optato per il recepimento del principio del divieto di ostruzionismo in ogni momento della procedura concordataria ed in modo alquanto rigido.
Parrebbe darne conferma la Relazione illustrativa allo schema di d.lgs. di attuazione della direttiva, la quale riporta che, ai sensi della nuova disciplina, pur mantenendo i soci un diritto di informativa sull’avvio e sull’andamento della ristrutturazione, essi non hanno la possibilità di ostacolare «anche solo una delle […] fasi [della ristrutturazione]», non potendo anzitutto revocare gli amministratori (se non per giusta causa) né contribuire in alcun modo a definire direttamente i contenuti del piano [12].
Nella fase di pendenza del concordato, invece, lo strumento prescelto per il superamento di eventuali condotte ostruzionistiche è quello del cross-class cram-down, che va letto in connessione con l’attribuzione ai soci del diritto di voto sul piano.
La scelta di attuare il divieto di ostruzionismo in ciascuna fase della procedura e con le specifiche tecniche utilizzate dal legislatore italiano non parrebbe – di per sé – in contrasto con il diritto dell’UE, sebbene, come si avrà modo di approfondire, potrebbe apparire non del tutto desiderabile, anche alla luce delle alternative concrete che la direttiva stessa offriva sul punto.
La disciplina racchiusa nell’art. 120-bis c.c.i.i. parrebbe essere stata pensata essenzialmente come funzionale alla conservazione del valore residuo dell’impresa e alla prevenzione di eventuali danni in grado impattare sull’ammontare della provvista complessivamente disponibile e, per l’effetto, sul livello di soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti [13].
D’altra parte, però, potrebbe anche darsi che l’assegnazione di una competenza esclusiva agli amministratori abbia l’effetto di disincentivare a monte la concessione del credito alle imprese o di inasprire le relative condizioni. Ciò in quanto i potenziali finanziatori, sulle cui scelte iniziali incidono, evidentemente, le prospettive di recupero del credito in caso di default, nonché, più in generale, l’assetto della disciplina sulla gestione della crisi dell’impresa, potrebbero essere indotti a temere un sistema che continua ad assegnare importanti competenze a quei medesimi titolari dell’ufficio di amministrazione che hanno condotto l’impresa in una situazione di crisi [14].
Problemi ancora maggiori solleva il profilo della conflittualità endo-societaria [15], che parrebbe, invero, per certi versi incentivata dalla disciplina di recente riformata.
A tal proposito può osservarsi che l’art. 120-quater c.c.i.i. (che individua le condizioni per l’omologazione del concordato, in sede di cross-class cram-down, in caso di dissenso di una o più classi di creditori) consente ai soci di appropriarsi di una porzione del «valore risultante dalla ristrutturazione», purché venga rispettata la condizione della “decrescenza del soddisfacimento” descritta dalla menzionata disposizione [16].
A prescindere dalle diverse questioni che la norma solleva sul piano puramente distributivo, per quanto qui rileva non parrebbe che la percezione di una quota del valore costituisca un diritto, né che si possa parlare di “proprietà” del plusvalore concordatario in capo al socio, essendo essa costruita, piuttosto, alla stregua di un’aspettativa di fatto, sia pure meritevole di protezione giuridica [17].
Ora, se da un lato è riconosciuta ai soci la possibilità di partecipare alla distribuzione del valore risultante dalla ristrutturazione, il fatto che essi non vantino alcun diritto in tal senso potrebbe far ipotizzare un aumento del rischio – già di per se immaginabile atteso che gli stessi non hanno alcun significativo potere deliberativo o “reattivo” [18] in relazione alle operazioni incidenti sui loro diritti – che si generino aspre conflittualità fra i soci (“scontenti” delle previsioni del piano) e gli amministratori, a loro volta potenzialmente idonee a favorire atteggiamenti ostruzionistici dei primi verso le scelte effettuate dai secondi [19].
Tali conflittualità potrebbero sfociare in condotte di disturbo da parte dei soci, ad esempio mediante il sistematico voto negativo sulla proposta, la proposizione di opposizioni all’omologazione, la revoca degli amministratori in assenza di giusta causa quando essa diviene nuovamente possibile (ossia a valle dell’omologazione e sempreché i soci non siano stati del tutto estromessi dalla compagine sociale). Ma soprattutto tale tensione inter-organica potrebbe condurre i soci a ridurre drasticamente ciò che l’art. 120-quater c.c.i.i. definisce come «valore […] apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma» [20].
L’accentramento nelle mani dell’organo amministrativo della competenza in ordine alla decisione sull’accesso al concordato, se letto congiuntamente con la disciplina della posizione dei soci in pendenza di procedura, potrebbe spiegarsi come conseguenza delle menzionate teorie che argomentano il mutamento dei doveri fiduciari degli amministratori di società in crisi, a causa degli incentivi a condotte di moral hazard a cui essi e i soci sarebbero soggetti [21].
Ora, non può non condividersi l’impostazione che, in situazioni di crisi, valorizza l’interesse dei creditori rispetto all’ipotesi di società in bonis e attribuisce agli amministratori il compito di orientare la gestione in funzione dell’interesse prevalente. Ciò, tuttavia, non equivale a ritenere che in prossimità dell’ingresso in concordato si realizzi un completo sovvertimento degli equilibri preesistenti, né una totale sostituzione dell’interesse dei creditori a quello dei soci [22]. Allo stesso modo, da quanto sin qui osservato non sembrerebbe doversi ricavare che non sia possibile mitigare, anche in considerazione di argomenti sistematici, la rigidità del sistema delineato dall’art. 120-bis, c.c.i.i. e che non vi sia spazio per la ricostruzione, in via interpretativa, di talune prerogative amministrative in capo ai soci [23]. D’altra parte, che l’ordinamento attribuisca rilievo all’interesse dei soci, pur nella prevalenza sistematica di quello dei creditori, emerge in diverse occasioni [24].
Ci si potrebbe pertanto chiedere se il coinvolgimento dei soci prima della presentazione della domanda di concordato (in continuità) [25] possa costituire oggetto di uno specifico obbligo in capo agli amministratori, quanto meno in relazione alle imprese di minori dimensioni [26].
Potrebbe (a questo punto delle riflessioni il condizionale è necessario) ipotizzarsi l’esistenza di un obbligo di convocazione dei soci in funzione essenzialmente consultiva (per mezzo di apposita delibera o decisione) [27].
In questa prospettiva, l’assenza di convocazione dei soci da parte degli amministratori sarebbe da valutare come un fatto o comportamento idoneo ad impattare, in senso negativo, sulla «ritualità della proposta», che il giudice è tenuto a verificare (nel concordato in continuità) nella fase iniziale della procedura, a seguito del deposito dell’atto introduttivo [28].
In caso, invece, di avvenuta convocazione, la decisione dei soci contribuirebbe alla formazione della volontà degli amministratori e alla legittimazione del loro potere decisionale, nel contesto di una manifestazione procedimentalizzata della volontà sociale. Essa, d’altra parte, rappresenterebbe uno strumento nelle mani dei soci per indicare agli amministratori le proprie preferenze, anche in relazione al compimento di operazioni (ad esempio fusioni e scissioni) che, ai sensi dell’art. 120-bis, secondo comma, c.c.i.i., sono in grado di incidere profondamente sui loro diritti e sulle quali gli stessi perdono, in pendenza di procedura, ogni specifico potere deliberativo.
L’interpello dei soci, quand’anche lo si consideri come strumento per ottenere, da parte degli stessi, un contributo di natura meramente consultiva, non sarebbe privo di una sua specifica portata giuridica. In vero, l’avvenuta consultazione dei soci obbligherebbe gli amministratori, per il tramite del principio di diligenza nella gestione, a tenere in considerazione il relativo parere e a motivare adeguatamente ogni scelta che dallo stesso di discosti [29]. Ciò, evidentemente, sarebbe idoneo a ripercuotersi sulle dinamiche concrete di un eventuale giudizio di responsabilità degli amministratori (anzitutto verso i singoli soci asseritamente danneggiati) [30].
Ora, tale coinvolgimento dei soci ex latere debitoris nella fase di programmazione del concordato potrebbe risultare desiderabile per le seguenti ragioni [31].
In primo luogo, esso potrebbe costituire una forma di mitigazione del rischio di conflittualità endo-societarie che, come precedentemente osservato, l’attuale assetto dei diritti dei soci in concordato parrebbe favorire. Premesso il sistema distributivo accolto dall’ordinamento italiano, sembrerebbe così attuarsi il principio del divieto di ostruzionismo in maniera, per un verso, più intrinsecamente coerente e, per altro verso, rispettosa delle indicazioni europee. Si rinuncerebbe, infatti, ad una sua rigorosa applicazione in ciascuna fase della procedura (che potrebbe avere l’effetto, paradossale, di inasprire conflittualità e tensioni in danno di tutti i soggetti coinvolti) e si conseguirebbe, comunque, il risultato complessivo avuto di mira dal legislatore dell’UE. Quest’ultimo intende solamente contrastare l’ostruzionismo dei soci e non anche la loro partecipazione collaborativa e ragionevole alle decisioni rilevanti della società.
In secondo luogo, il recupero di una qualche forma di coinvolgimento dei soci nella fase di accesso alla procedura varrebbe a bilanciare un sistema che, nella fase di pendenza della stessa, è orientato nel senso dell’erosione delle loro prerogative amministrative [32]: il legislatore ha infatti imboccato la strada del classamento dei soci e del riconoscimento in capo ad essi del diritto di voto sul piano; ha poi costruito in fase di omologazione – con l’art. 120-quater c.c.i.i. (che individua il livello minimo e massimo del loro soddisfacimento), nonché con la scelta di non conferire in alcun caso (neppure nelle PMI [33]) al dissenso della classe dei soci un effetto di blocco della ristrutturazione – una tutela dei soci di natura essenzialmente patrimoniale e circoscritta entro limiti ben definiti [34], così determinando la loro equiparazione, sotto questo profilo, ai creditori. Ora, l’impostazione adottata, ispirata verosimilmente ad esigenze di “efficienza” della procedura [35] e di contrasto ad eventuali comportamenti ostruzionistici, non sembra possa giustificare l’elisione totale dei diritti di partecipazione dei soci a scelte fondamentali, come quella di adire o meno un percorso di ristrutturazione concordataria, né precludere l’individuazione – come qui si propone – “a monte” di uno spazio di dialogo dei soci con gli amministratori, per consentire ai primi di influire, sia pure indirettamente, sull’elaborazione del piano [36].
Infine, consentire ai soci di partecipare con un ruolo “costruttivo” alla fase di pianificazione della soluzione della crisi sembrerebbe maggiormente coerente con un bilanciamento degli interessi in gioco che, come già si è osservato, non prevede l’integrale sostituzione dell’interesse dei creditori con quello dei soci, bensì una compresenza dei due interessi, da conciliare sulla base di un rinnovato rapporto reciproco, dettato dal passaggio dell’impresa alla fase di crisi [37]-[38].
[1] Cfr. l’art. 120-bis, secondo comma, c.c.i.i. Con riferimento alla disciplina previgente di cui alla l. fall., segnalava le gravi implicazioni per i soci che aveva la scelta legislativa di attribuire agli amministratori il potere di scegliere se utilizzare uno degli strumenti di regolazione negoziale della crisi e di conformarne il contenuto, R. Sacchi, La responsabilità gestionale nella crisi dell’impresa societaria, in Giur. comm., 2014, I, 304 ss., 310-311.
Non esclude l’applicabilità dell’art. 120-bis a strumenti con finalità liquidatorie, A. Nigro, La nuova disciplina degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società, in www.ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, articolo dell’11 ottobre 2022, 1 ss., 4 e nt. 4; analogamente G.D. Mosco, S. Lopreiato, Gli amministratori, il tribunale e il convitato di pietra negli artt. 120-bis e 120-quinquies del codice della crisi, in AGE, 2023, 187 ss., 193.
Al di là della questione della continuità o meno, vale la pena osservare che sorgono alcuni problemi di coordinamento fra quanto previsto dai singoli commi dell’art. 120-bis, c.c.i.i. e la disciplina dei diversi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, apparentemente inclusi nel suo ambito di applicazione, ulteriori rispetto al concordato preventivo. Anzitutto, per il concordato nella liquidazione giudiziale, si continua a prevedere all’art. 265, secondo comma, c.c.i.i. (a dispetto di quanto previsto all’art. 120-bis, primo comma, c.c.i.i.) (i) la possibilità che lo statuto attribuisca ai soci di società di capitali la competenza in ordine alla decisione sull’accesso al concordato e alla definizione dei contenuti del piano; (ii) che nelle società di persone, salva diversa disposizione statutaria, la proposta e i contenuti del piano sono approvati dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale. Sui rapporti fra gli artt. 120-bis e 265 c.c.i.i. v. O. Cagnasso, C.F. Giuliani, G.M. Miceli, L’accesso delle società al concordato preventivo, in Società, 2023, 983 ss., 992 ss.; O. Cagnasso, Le modificazioni statutarie funzionali al buon esito della ristrutturazione, in Società, 2023, 239 ss., 240 s.; P.M. Sanfilippo, L’accesso delle società agli strumenti di regolazione. Note minime a margine dell’art. 120-bis del codice della crisi, in Dir. fall., 2023, 493 ss., 496 s.; N. De Luca, Il sovrano non ha abdicato, ma è stato deposto. Notarelle sul ruolo dell’assemblea di società in crisi o insolventi, in LUISS L. Rev., 2/2022, 6 ss., 10; A. Rossi, I soci nella regolazione della crisi della società debitrice, in www.ristrutturazioni
aziendali.ilcaso.it, articolo del 22 settembre 2022, 1 ss., 4; M. Spadaro, Il concordato delle società, in www.dirittodellacrisi.it, Numero speciale Settembre 2022. Studi sull’avvio del codice della crisi, 111 ss., 122-123. In secondo luogo, ci si chiede se il quinto comma dell’art. 120-bis c.c.i.i. sulle proposte concorrenti dei soci sia applicabile anche a strumenti diversi dal piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis ss. c.c.i.i., c.d. “PRO”) e dal concordato preventivo, in quanto le proposte concorrenti (in via generale) sono espressamente disciplinate esclusivamente in tali due strumenti (nel PRO per via del rinvio contenuto nell’art. 64-bis, nono comma, c.c.i.i. all’art. 90 c.ci.i. sulle proposte concorrenti nel concordato preventivo). Infine, ulteriore questione è quella se l’applicazione della disciplina di cui all’art. 120-bis c.c.i.i. presupponga la presenza di un formale giudizio omologatorio da parte del giudice, come il quarto comma della disposizione parrebbe implicare: in senso affermativo O. Cagnasso, C.F. Giuliani, G.M. Miceli, (nt. 1), 986 s.
[2] Ai fini della riduzione della perdita e della prevenzione di potenziali danni alla società risultano determinanti sicuramente due fattori: (i) la tempestività dell’intervento insieme con la reattività della società d’innanzi alla diagnosi di una condizione patologica e con la celerità con cui la procedura viene gestita, e, (ii) la conoscenza che il mercato ha (per effetto di disclosure) dello stato di crisi dell’impresa. In relazione al primo profilo, è opinione condivisa, infatti, che le procedure di gestione della crisi sono tanto più efficienti quanto prima esse si aprono: v. tra i molti, L. Stanghellini, Le crisi di impresa tra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza, Bologna, Il Mulino, 2007, 134 ss. In relazione al secondo profilo, non può trascurarsi il danno in termini reputazionali che la società potrebbe subire nel caso in cui fossero disponibili sul mercato informazioni, eventualmente scorrette o imprecise, sullo stato di crisi dell’impresa, e ciò, soprattutto, ancor prima del formale accesso al concordato. Si spiega così la regola (oggi contenuta nell’art. 37, primo comma, c.c.i.i.) per la quale è riservata al debitore e preclusa ai creditori la possibilità di attivare una procedura (in particolare di concordato preventivo) in caso di mera crisi dell’impresa. Solo il primo è ritenuto, infatti, in possesso delle informazioni sufficienti per poter consapevolmente decidere di intraprendere, in una fase precoce, un percorso per la soluzione negoziata della crisi. Cfr. in tal senso, L. Stanghellini, (nt. 2), 134 ss., ove anche riferimenti comparatistici. Segnala l’esigenza di prendere in considerazione le problematiche legate al diritto di riservatezza della società e la connessa necessità di evitare la diffusione di notizie idonee a danneggiarla A.M. Luciano, La gestione della s.p.a. nella crisi pre-concorsuale, Milano, Giuffrè, 2016, 132, nt. 157.
[3] Tale incentivo degli amministratori discenderebbe, quantomeno nelle società con capitale poco frazionato e comunque nelle imprese di minori dimensioni, ove il legame soci-amministratori è più stretto [e v., infatti, A. Keay, The Shifting of Directors’ Duties in the Vicinity of Insolvency, in 24 Int. Insolv. Rev., 2015, 140 ss., 145; P. Davies, Directors’ Creditor-Regarding Duties in Respect of Trading Decisions Taken in the Vicinity of Insolvency, in 7(1) EBOR, 2006, 301 ss., 308 ss.; ma v. più in generale P. Agstner, Gli azzardi morali dei soci nelle s.r.l. in crisi, in Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, III, Torino, Utet, 2014, 2463 ss., 2485 ss.] dalle forti pressioni esercitate dai soci sugli amministratori in favore di strategie gestionali di over-investment, connotate da un alto livello di rischio. Ciò, a sua volta, dipenderebbe, per un verso, dalla regola della responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali nei tipi in cui ciò è previsto, e, per altro verso, dalla qualificazione dei soci in termini di residual claimants. Così, i soci avrebbero tutto l’interesse a promuovere iniziative altamente rischiose, nella consapevolezza di far ricadere le eventuali (ma probabili) conseguenze negative sui creditori, oramai qualificabili come i veri e i soli finanziatori dell’attività. In generale, tale ricostruzione riscuote consensi diffusi, se non unanimi in dottrina, sia nazionale che straniera. Nella dottrina italiana cfr., con diverse sfumature, F. Denozza, Logica dello scambio e “contrattualità”: la società per azioni di fronte alla crisi, in Giur. comm., 2015, I, 5 ss., 38 ss.; L. Stanghellini, (nt. 2), 35 ss.; F. Brizzi, Proposte concorrenti nel concordato preventivo e governance dell’impresa in crisi, in Giur. comm., 2017, I, 335 ss., 340 ss.; Id., Doveri degli amministratori e tutela dei creditori nel diritto societario della crisi, Torino, Giappichelli, 2015, 23 ss.; A. Zoppini, Emersione della crisi e interesse sociale (spunti dalla teoria dell’emerging insolvency), in Diritto societario e crisi d’impresa, a cura di U. Tombari, Torino, Giappichelli, 2014, 49 ss., 54 ss.; P. Agstner, (nt. 3), 2477 ss. Nella dottrina straniera v., tra gli altri, L. Lin, Shift of Fiduciary Duty Upon Corporate Insolvency: Proper Scope of Directors’ Duty to Creditors, in 46 Vand. L. Rev., 1993, 1485 ss., 1489; B.E. Adler, Re-examination of Near-Bankruptcy Investment Incentives, in 62 U. Chi. L. Rev., 1995, 575 ss., 590 ss.; R.K.S. Rao, D.S. Sokolow, D. White, Fiduciary Duty a la Lyonnais: An Economic Perspective on Corporate Governance in a Financially-Distressed Firm, in 22 J. Corp. L., 1996, 53 ss., 72 ss.; A. Keay, The Director’s Duty to Take into Account the Interests of Company Creditors: when is it triggered?, in 25 Melb. U. L. Rev., 2001, 315 ss., 317 ss.
[4] Il riferimento è, ovviamente, alla pronuncia resa nel caso Credit Lyonnais Bank Nederland N.V. v. Pathe Communications Corp, No. Civ. A 12150, 1991 WL 277613 (Del. Ch. Dec. 30, 1991), Delaware Journal o Corp. Law, vol. 17, 1992, 1099 ss., reperibile in internet al seguente indirizzo: www.corpgov.law.harvard.edu. L’orientamento espresso da tale sentenza, secondo il quale gli amministratori di società in crisi avrebbero un dovere “fiduciario” non solo verso i soci, ma anche verso soggetti terzi, ivi inclusi i creditori sociali, è stato superato, da ultimo, dalla pronuncia resa nel caso Quadrant Structured Products Company Ldt v. Vertin Laster, 102, 2014 (Del. Ch), annotata da G. Sandrelli, Orientamenti della giurisprudenza del Delaware in tema di doveri degli amministratori verso i creditori di società insolvente, in Riv. soc., 2014, 1445 ss.
[5] V. sul punto, L. Stanghellini, (nt. 2), 40 ss. Nel senso dell’inversione, in caso di crisi, degli interessi che andrebbero promossi rispetto a quelli che andrebbero semplicemente protetti dagli amministratori v. R. Sacchi, (nt. 1), 320; G. Ferri jr, Soci e creditori nella struttura finanziaria della società in crisi, in Diritto societario e crisi d’impresa, (nt. 3), 95 ss., 105; nel senso che l’interesse da promuovere sarebbe quello dei creditori c.d. non adjusting F. Denozza, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi, in Le soluzioni concordate delle crisi d’impresa, a cura di A. Jorio, Atti del Convegno, Torino, 8 e 9 aprile 2011, Milano, Giuffrè, 2012, 181 ss., 186; nella letteratura straniera v., tra gli altri, D. Baird, T.H. Jackson, Bargaining After the Fall and the Contours of the Absolute Priority Rule, in 55 U. Chicago L. Rev., 1988, 738 ss., 762; P. Davies, (nt. 3), 301 ss. Nel senso, invece, della necessità di individuare un punto di equilibrio tra gli interessi dei soci e quelli dei creditori, escludendo la sostituzione dell’interesse dei primi con quello dei secondi, F. Brizzi, Proposte concorrenti, (nt. 3), 347 ss.; similmente F. Guerrera, Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale della crisi, in Riv. soc., 2013, 1114 ss., 1122 ss.; v. ora, in questa prospettiva, nel senso che il dovere gestorio nei confronti dei creditori abbia natura “mediata” e non esclusiva, ossia nel senso che esso sia rivolto direttamente solo verso la società complessivamente considerata ed indirettamente verso i titolari di pretese sul patrimonio della stessa (creditori e soci), United Kingdom Supreme Court, 5 ottobre 2022 – BTI 2014 LLC v Sequana SA and others), in Riv. dir. soc., 2023, 615 ss., con nota di A. Santoni, Doveri degli amministratori e interessi dei creditori nelle società in crisi: spunti da una recente decisione della UK Supreme Court, 619 ss. Su quest’ultimo punto v. l’approfondimento di I. Donati, La gestione non conservativa delle società con patrimonio insufficiente, in Riv. soc., 2021, 796 ss.
[6] Il testo della nuova norma fa però riferimento alle società in generale senza riprendere la distinzione che l’art. 152 l. fall. faceva fra società di capitali e società di persone. Vale la pena qui segnalare che nelle società di persone un qualche recupero di competenze decisionali da parte dei soci potrebbe derivare dall’applicazione dell’art. 2257, terzo comma c.c., il quale in caso di amministrazione disgiuntiva ed insorgenza di un conflitto fra soci amministratori (nello scenario che qui rileva in merito alla presentazione di una domanda di accesso al concordato) rimette alla maggioranza dei soci (calcolata per quote di interesse) il potere di decidere sull’opposizione proposta e, così, di risolvere il conflitto. V. però O. Cagnasso, (nt. 1), 241, secondo il quale l’art. 120-bis c.c.i.i. imporrebbe di ritenere inoperante il sistema di amministrazione disgiuntiva. Analogamente v. O. Cagnasso, C.F. Giuliani, G.M. Miceli, (nt. 1), 985.
[7] Sul punto cfr. Trib. L’Aquila, sez. impr., 18 aprile 2023, reperibile in internet al seguente indirizzo: www.ilcaso.it. Tale provvedimento, ancorché specificamente riferito ad una fattispecie di revoca degli amministratori nell’ambito di una procedura di regolazione della crisi di una società in house, fornisce delle indicazioni che parrebbero valere anche nel caso di società non in house, nella misura in cui ricostruisce in via generale la nozione rilevante di giusta causa di revoca ex art. 120-bis, quarto comma, c.c.i.i. e chiarisce la natura del controllo giudiziale sulla presenza o meno della stessa. Per un commento al citato decreto v. E. Codazzi, Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e revoca degli amministratori di società in house: un’applicazione dell’art. 120-bis, comma 4, CCII, in Società, 2023, 1100 s. e F. Viola, Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e revoca degli amministratori di società in house, di prossima pubblicazione in Dir. fall., 2024.
[8] La norma pecca di genericità nella definizione della fattispecie, in quanto (i) non chiarisce se l’obbligo scatti dopo l’assunzione della decisione ma prima dell’iscrizione nel registro delle imprese oppure direttamente dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e (ii) nulla specifica in merito alla periodicità dell’informazione e alla natura del suo veicolo: sul punto cfr. quanto osservato da A. Rossi, (nt. 1), 4-5.
[9] Vale la pena osservare che la norma parrebbe fare riferimento, quantomeno data la sua formulazione letterale, ad un’informativa in favore dei soci avente ad oggetto non i contenuti del piano, ma esclusivamente l’avvenuta decisione di accedere al concordato, nonché i progressi e lo svolgimento della procedura, sotto un profilo prettamente procedimentale. Tuttavia, se un qualche significato sostanziale si vuole attribuire al diritto di periodica informazione/monitoraggio sullo sviluppo della procedura, anche ai fini dell’esercizio dei poteri la cui attivazione è rimessa ai soci (ad esempio la presentazione di proposte concorrenti), nonché dell’esercizio del diritto di voto sulla proposta, non può non ritenersi che l’informativa abbia ad oggetto i dettagli del piano sottostante alla proposta elaborata dagli amministratori [v., infatti, in questo senso P.M. Sanfilippo, (nt. 1), 503 s.]. È da ritenere, in ogni caso, che i soci abbiano il diritto di chiedere al commissario giudiziale, al pari dei creditori ai sensi degli artt. 165, terzo comma, l. fall. e 92, terzo comma, c.c.i.i., tutte le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, tra le quali, allora, anche i dettagli della proposta principale e del relativo piano. In questo senso cfr. A. Rossi, (nt. 1), 19; S. Ambrosini, Il codice della crisi dopo il D.lgs. n. 83/2022: brevi appunti su nuovi istituti, nozione di crisi, gestione dell’impresa e concordato preventivo (con una notazione di fondo), in Dir. fall., 2022, I, 837 ss., 843; G. Scognamiglio, F. Viola, I soci nella ristrutturazione dell’impresa. Prime riflessioni, in NDS, 2022, 1163 ss., 1179, nt. 31. La disposizione in esame parrebbe peraltro aver recepito quanto già affermato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, massima n. 58/2015, Aumento di capitale nel concordato preventivo a seguito del d.l. n. 83 del 2015, reperibile in: www.consiglionotarilefirenze.it, ove si leggeva che «gli amministratori sono ovviamente informati della procedura e dei suoi sviluppi, e direi che se non informano i soci sono loro a violare degli obblighi nei confronti di questi». Ciò quantomeno qualora l’obbligo informativo cui la massima notarile faceva riferimento dovesse intendersi quale obbligo di natura non preventiva rispetto alla decisione di accesso al concordato.
[10] Anzi, a tal riguardo cfr. il considerando n. 71, ai sensi del quale «la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali degli Stati membri relative ai processi decisionali all’interno di una società».
[11] Cfr. l’art. 4, settimo paragrafo. La stessa direttiva lasciava poi agli Stati membri la scelta di intendere per debitore gli amministratori della società ovvero i soci (cfr. il considerando n. 53).
L’ottavo paragrafo del citato art. 4 non introduceva, a dispetto dell’apparenza, alcuna possibilità di derogare alla regola, in quanto, pur consentendo agli Stati membri di prevedere che il quadro di ristrutturazione preventiva fosse accessibile anche su domanda dei creditori (non specificando però se di singoli creditori o di una percentuale qualificata di essi) o dei rappresentanti dei lavoratori, richiedeva sempre il consenso del debitore (almeno nei casi in cui quest’ultimo fosse stato una piccola o media impresa). Critici nei confronti di questa scelta, per via dei disincentivi che si sarebbero creati rispetto all’emersione anticipata della crisi si mostravano P. Vella, I quadri di ristrutturazione preventiva nella Direttiva UE 2019/1023 e nel diritto nazionale, in Fallimento, 2020, 1033 ss., 1036; F. Marotta, L’armonizzazione europea delle discipline nazionali in materia di insolvenza: la nuova direttiva europea riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, reperibile in internet al seguente indirizzo: www.ilcaso.it, articolo del 17 aprile 2019, 1 ss., 5 ss., 12; S. Pacchi, La ristrutturazione dell’impresa come strumento per la continuità nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1023, in Dir. fall., 2019, I, 1259 ss., 1281. Secondo la ricostruzione della direttiva qui proposta, l’art. 9, primo paragrafo, secondo comma dovrebbe essere inteso come riferito alle proposte concorrenti, mentre alla proposta in via principale sarebbe dedicato il citato art. 4, paragrafi settimo e ottavo.
[12] Cfr. la Relazione Illustrativa allo schema di d.lgs. di attuazione della direttiva, resa nota nel mese di giugno 2022, reperibile in internet al seguente indirizzo: www.dirittodellacrisi.it (di seguito, nel testo e in nota, la Relazione illustrativa), 74. Nel senso che l’art. 120-bis è coerente con l’art. 12 della direttiva v. anche il Parere del Consiglio di Stato sullo Schema di d.lgs. di attuazione della direttiva espresso nella adunanza della commissione speciale del 1° aprile 2022, Numero Affare 00359/2022, 129 ss. Cfr. altresì A. Nigro, (nt. 1), 5, il quale osserva criticamente che l’aver il legislatore italiano previsto il classamento dei soci ha fatto automaticamente venir meno l’esigenza di individuare altre misure per combattere l’ostruzionismo dei soci, pur previste dal nostro ordinamento dall’art. 120-bis c.c.i.i. sul presupposto, allora, che la disciplina di cui a tale articolo, sia stata pensata come funzionale al superamento dell’ostruzionismo. V. anche M. Spadaro, (nt. 1), 112, il quale ritiene l’attribuzione agli amministratori di ogni potere decisionale in ordine al contenuto del piano e della proposta frutto del necessario adeguamento del legislatore nazionale alla direttiva restructuring, nella parte in cui prevedeva il principio del divieto di ostruzionismo dei soci rispetto alla ristrutturazione dell’impresa. Cfr., di recente, nel senso che (tra gli altri) l’art. 120-bis c.c.i.i. sia spiegabile, nell’ottica del legislatore, con l’esigenza di eliminare il rischio di ostruzionismo dei soci, F. Guerrera, L’espansione della regola di competenza esclusiva degli amministratori nel diritto societario della crisi fra dogmatismo del legislatore e criticità operative, in Riv. soc., 2022, 1274; Analogamente O. Cagnasso, L’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società: la posizione degli amministratori, reperibile in www.dirittodellacrisi.it, articolo del 1° febbraio 2023, 4; O. Cagnasso, C.F. Giuliani, G.M. Miceli, (nt. 1), 983; G.D. Mosco, S. Lopreiato, (nt. 1), 190.
[13] L’art. 120-bis prevede infatti misure che, incidendo sul profilo della reattività e della celerità, attuano l’obbligo del debitore, sancito dall’art. 4, secondo comma, lett. b), c.c.i.i. di definire rapidamente lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori. Ritiene che la scelta di riservare in via esclusiva agli amministratori la competenza esclusiva sulla decisione di accedere al concordato e sulla definizione dei contenuti del piano sia coerente con quanto previsto all’art. 2086, secondo comma, c.c., [il quale esprime il medesimo principio di cui all’art. 4, secondo comma, lett. b), c.c.i.i.], A. Rossi, (nt. 1), 3 ss. Analogamente v. O. Cagnasso, (nt. 12), 7; B. inzitari, Le mobili frontiere della responsabilità patrimoniale: distribuzione del valore tra creditori e soci nel concordato in continuità secondo la negozialità concorsuale del codice della crisi, in Dir. fall., 2023, I, 470.
[14] Sul rapporto fra costo del credito e disciplina concorsuale cfr., nella letteratura statunitense, A. Schwartz, A Normative Theory of Business Bankruptcy, in 91 Va. L. Rev., 2005, 1199 ss., 1203 ss., Id., The Absolute Priority Rule and the Firm’s Investment Policy, in 72 Wash. U. L. Rev., 1994, 1213 ss., 1221 ss.; L.A. Bebchuk, Ex Ante Costs of Violating Absolute Priority in Bankruptcy, in 57 J. Fin., 2002, 445 ss., 453.
Si noti, peraltro, che il tema dell’aumento dei tassi d’interesse costituisce uno dei principali punti attorno a cui si snoda il dibattito sulle regole di priorità. In particolare, i sostenitori della regola di priorità assoluta (eventualmente temperata da specifiche eccezioni) ritengono che tale assetto distributivo sia quello maggiormente idoneo a massimizzare il soddisfacimento dei creditori e, per l’effetto, a ridurre il livello dei tassi d’interesse (v. ad esempio G. Ballerini, The priorities dilemma in the EU preventive restructuting directive: absolute or relative priority rule?, in Int. Insolv. Rev., 2020, 1 ss., 6-7). A tal proposito vale la pena osservare, sviluppando le implicazioni di quelle tesi, che l’esigenza di controllare l’aumento dei tassi si pone a maggior ragione in un sistema che come il nostro ha scelto di adottare, come regola di default operante anche nel rapporto fra soci e creditori, la relative priority rule in senso europeo.
L’argomento secondo cui l’esclusiva competenza degli amministratori sarebbe non desiderabile in quanto essi avrebbero dato mostra di non saper gestire la società è (parzialmente) criticato da F. Briolini, I conflitti tra amministratori e soci in sede di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Prime riflessioni, in NDS, 2023, 5 ss., nt. 18, il quale ritiene che esso possa valere esclusivamente per quei tipi societari nei quali vige il principio di esclusiva competenza degli amministratori in punto di gestione.
[15] Vale la pena qui rammentare che l’esigenza di evitare tale conflittualità risulta particolarmente sentita sia dal legislatore europeo che da quello nazionale. In questo senso sembrerebbero deporre: (i) il richiamo che il considerando n. 10 della direttiva fa all’esigenza di garantire un dialogo fra i diversi portatori di interessi nel contesto delle operazioni di ristrutturazione; (ii) il dovere di leale collaborazione fra creditori e debitore nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, sancito dall’art. 4, quarto comma, c.c.i.i.; (iii) l’istituto del classamento facoltativo dei soci previsto dall’art. 120-ter c.c.i.i., almeno qualora lo si voglia intendere come funzionale, per un verso, alla raccolta in modo agevole del consenso dei soci favorevoli al piano, e, per altro verso, alla individuazione, anche ai fini meramente conoscitivi, di quali sono i soci non incisi contrari all’adozione del piano: il tutto, evidentemente, in un’ottica volta a garantire dialogo e trasparenza.
Va in ogni caso ricordato che è oggi esplicitamente previsto un obbligo informativo gravante sugli amministratori ed in favore dei soci, il che potrebbe di per sé mitigare il rischio delle menzionate conflittualità. È anche vero, tuttavia, che si tratta di un obbligo che non parrebbe funzionale alla sollecitazione del coinvolgimento dei soci in una prospettiva “costruttiva” rispetto all’elaborazione piano, ma, al contrario, strumentale all’attivazione di poteri di reazione dei soci dinnanzi alla proposta di un trattamento concordatario non soddisfacente [e v., infatti, A. Nigro, (nt. 1), 8, il quale osserva che l’informativa è funzionale allo stimolo di una reazione da parte dei soci, o sotto forma di “contromossa” per mezzo di una proposta concorrente, o sotto forma di impugnazione della decisione degli amministratori ex art. 2388, quarto comma c.c.; v. anche M. Campobasso, La posizione dei soci nel concordato preventivo della società, in Banca borsa tit. cred., 2023, I, 166 s., il quale osserva che i soci sono considerati dal c.c.i.i. esclusivamente in una prospettiva ex latere creditoris].
[16] Per una illustrazione di questa regola sia consentito il rinvio a G. Scognamiglio, F. Viola, (nt. 9), 1196 e nt. 82. V. sul punto anche A. Rossi, (nt. 1), 12 ss.
[17] Cfr. le osservazioni di L. Stanghellini, Verso uno statuto dei diritti dei soci di società in crisi, in RDS, 2020, 295 ss., 303 il quale riteneva che non si potesse parlare di “proprietà” sul plusvalore e discorreva, invece, di «diritto patrimoniale al plusvalore». Da ciò forse sembrerebbe doversi ricavare che secondo tale a. il plusvalore sia l’oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo del socio. Tuttavia, la contrapposizione che lo stesso a. evidenziava fra «diritto al plusvalore latente» e «pretesa sul surplus da ristrutturazione», nonché la più generale impostazione del suo lavoro, inducono a ritenere che egli non concepisca il valore eccedente rispetto al valore di liquidazione come oggetto di un diritto azionabile da parte del socio (e v. infatti la posizione espressa da ultimo in Il governo della società fra codice civile e codice della crisi, in AGE, 2023, 19 ss., 61). V. sul punto quanto osservato con maggior grado di approfondimento rispetto al presente lavoro da G. Scognamiglio, F. Viola, (nt. 9), 1204 ss.
[18] Vale la pena infatti ricordare che (i) il diritto di recesso (peraltro sospeso sino all’attuazione del piano, quanto meno in relazione alle operazioni menzionate all’art. 116 c.c.i.i.) appare uno strumento debole, che spesso finisce per non attribuire significativi valori ai soci o che rischia di innescare complessi conteziosi sul valore della partecipazione da liquidare [v. F. Guerrera, (nt. 12), 1286]; (ii) la deliberazione di scioglimento anticipato della società (sempreché reputata di per se non incompatibile con il principio del divieto di ostruzionismo) rischia anch’essa di attribuire valori trascurabili ai soci e costituisce in ogni caso uno strumento con effetti disgregativi del complesso produttivo, idoneo a sopprimere le prospettive di reddito futuro per i soci; (iii) la revoca degli amministratori – ancorché strumento utile per reagire ad un accesso abusivo alla procedura: v. P.M. Sanfilippo, (nt. 1), 511 s. – deve superare il vaglio giudiziale sulla presenza della giusta causa ex art. 120-bis, quarto comma, c.c.i.i.; (iv) la presentazione delle proposte concorrenti è riservata esclusivamente ai soci che detengano il 10% del capitale ed in ogni caso implica costi che non sempre gli stessi, soprattutto nel caso di PMI, sono in grado di sostenere.
[19] Sulla conflittualità generata dall’accentramento in capo agli amministratori di ogni potere in ordine al contenuto di un piano riorganizzativo v. F. Guerrera, (nt. 12), 1283 s.
[20] È evidente che tale valore apportato dai soci ha ragione di esistere nel concordato con continuità (tendenzialmente diretta) ed è particolarmente importante e meritevole di essere favorito nelle ipotesi di imprese di minori dimensioni, o comunque nelle quali il ruolo di certi soci è essenziale ai fini dell’attività d’impresa esercitata dalla società. Non a caso, il legislatore ha opportunamente ampliato lo spettro di ipotesi che integrano l’“apporto” rilevante ai fini dell’art. 120-quater c.c.i.i. nelle imprese “minori”, così da farvi rientrare, ad esempio, la prestazione di attività lavorativa, di servizi, il godimento di un bene materiale, l’apporto di conoscenze, know-how, informazioni, relazioni commerciali, reputazione personale, ecc. È altresì evidente che lo stesso apporto andrà anzitutto a vantaggio dei creditori e poi, indirettamente, anche dei soci, che hanno la possibilità di veder incrementato il valore della propria partecipazione anche per effetto dello sforzo da essi profuso per il successo del piano. Evidenzia il rapporto di proporzionalità diretta fra contributo dei soci al successo del piano e valore delle partecipazioni sociali A. Rossi, (nt. 1), 11.
[21] E v., infatti, quanto osservato da A. Rossi, (nt. 1), 8; v. anche M. Campobasso, (nt. 15), 169. Cfr. però G. Ferri jr, Poteri e responsabilità degli amministratori nel concordato preventivo delle società, in Riv. dir. comm., 2023, I, 19 s., secondo il quale l’attribuzione della competenza esclusiva in punto di accesso in capo agli amministratori non dimostrerebbe che l’interesse sulla base del quale essi devono operare sia quello dei creditori; al contrario, il fatto che il concordato possa essere avviato solo su iniziativa del debitore e non dei creditori deporrebbe nel senso che l’interesse da perseguire sia appunto quello del debitore, ossia, nell’impresa societaria, quello dei soci. A ben vedere, la legittimazione esclusiva del debitore parrebbe riconducibile essenzialmente alla circostanza per cui soltanto esso (e, più nello specifico, gli amministratori della società) è ritenuto in possesso di informazioni sufficienti per poter consapevolmente decidere di attivare un percorso di regolazione di una situazione (anche) di mera crisi [e v. L. Stanghellini, (nt. 2), 134 ss.].
[22] Cfr., al tal proposito, A. Nigro, (nt. 1), 7, il quale osserva che nella scelta se inserire nel piano una modifica statutaria e quale modifica contemplare, gli amministratori debbano tenere in conto oltre all’interesse dei creditori anche quello dei soci: siffatta rilevanza dell’interesse dei soci sarebbe ricavabile, secondo tale a., dalla conservazione in capo ad essi del potere di revoca per giusta causa degli amministratori, prevista dall’art. 120-bis, quarto comma, c.c.i.i. V. anche G. D’Attorre, Scelta dello strumento di gestione della crisi e business judgment rule, in AGE, 2023, 149 ss., 159 s., secondo il quale, fermo l’obbligo per gli amministratori di assicurare l’assenza di pregiudizio per creditori e soci, e anche a non voler ritenere sussistente uno specifico obbligo di perseguire l’interesse di questi ultimi, vi è comunque una facoltà degli amministratori di tenere in adeguata considerazione l’interesse degli stessi.
[23] In senso critico rispetto alla scelta di estromettere i soci dal processo decisionale relativo all’accesso al concordato, sulla base del discutibile presupposto dogmatico secondo cui la società in crisi sarebbe un asset nelle mani dei creditori v. F. Guerrera, (nt. 12), 1277 s. Una suggestione nel senso della possibilità di ipotizzare un qualche margine interpretativo per “correggere” l’art. 120-bis parrebbe provenire da A. Nigro, (nt. 1), 7, il quale rileva una certa contraddittorietà fra la logica sottesa all’art. 120-quater c.c.i.i. (che cerca di incentivare la partecipazione attiva dei soci alla ristrutturazione, offrendo loro la possibilità di ricevere una porzione del plusvalore concordatario) e quella sottesa all’art. 120-bis c.c.i.i. (che, invece, comprime la possibilità per i soci di intervenire in senso costruttivo rispetto alla formulazione del piano e della proposta).
[24] A ben vedere, la direttiva restructuring prendeva espressamente in considerazione l’interesse dei soci, nella misura in cui (i) richiedeva al considerando n. 2 che i quadri di ristrutturazione preventiva fossero finalizzati a massimizzare «il valore totale per i creditori, […] così come per i proprietari e per l’economia nel suo complesso»; (ii) imponeva all’art. 19, lett. a) agli amministratori di tenere debitamente conto, in caso di probabilità di insolvenza, degli «interessi dei creditori, […] dei detentori di strumenti di capitale e degli altri portatori di interessi». Il considerando n. 71 precisava poi come la direttiva «non intende[sse] stabilire alcuna gerarchia tra le varie parti i cui interessi devono essere tenuti in debita considerazione». In argomento v. L. Benedetti, L’organo gestorio della società in crisi fra interesse dei soci e interessi altri: i principi della direttiva sui preventive restructuring frameworks e il loro recepimento negli ordinamenti nazionali, in Riv. dir. comm., 2023, I, 197.
Nell’ordinamento interno, oltre a quanto osservato a nt. 22, può rilevarsi che lo stesso art. 4, secondo comma, lett. c), c.c.i.i., che impone al debitore, durante le procedure di regolazione della crisi, di gestire il patrimonio o l’impresa nell’interesse dei creditori, individua quest’ultimo come “prevalente” e non come “esclusivo” (il riferimento testuale è peraltro alla fase di pendenza della procedura, dal che potrebbe argomentarsi che in fase di accesso l’interesse dei creditori non assurga neppure ad interesse prioritario); inoltre in questa prospettiva potrebbe rilevare la già ricordata possibilità che la proposta concordataria in continuità assegni una parte del valore ai soci pur in difetto di soddisfacimento integrale dei creditori; ulteriore elemento idoneo a confermare la persistente rilevanza dell’interesse dei soci sembra essere il riconoscimento, ad opera dell’art. 120-bis, quinto comma, c.c.i.i., della legittimazione dei soci (che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale) alla presentazione di proposte concordatarie concorrenti. V. però F. Guerrera, (nt. 12), 1279, secondo il quale la nuova disciplina sulle proposte concorrenti dei soci non consentirebbe di ritenere questi ultimi – in quanto tali – destinatari di una particolare considerazione normativa.
[25] Vale la pena osservare come tale coinvolgimento dei soci sia meno giustificabile in relazione a procedure con finalità liquidatorie. In tali casi, infatti, non sussistendo per definizione alcuna esigenza di ristrutturare l’attività, non si dovrebbe neppure porre un tema di incentivo dei soci a contribuire attivamente al risanamento. Inoltre, nelle procedure di stampo liquidatorio, parrebbe esclusa (v. l’art. 84, quarto comma, c.c.i.i.) la possibilità che i soci possano partecipare alla distribuzione del valore dell’impresa in difetto di integrale soddisfacimento dei creditori (almeno con riferimento a componenti attive diverse da risorse “esterne”), il che riduce il rischio di conflitti endo-societari, evidenziati supra, nel testo. E v., infatti, nel senso dell’applicazione della APR ai concordati liquidatori G. D’Attorre, Le regole di distribuzione del valore, in Fallimento, 2022, 122; L. Stanghellini, Il governo della società, (nt. 17), 42.
[26] Si assume, infatti, che in queste ultime il coinvolgimento dei soci sia più agevole, vista la tendenziale contiguità fra la compagine sociale e l’organo amministrativo. Inoltre, essendo i soci più presenti nella gestione (in via diretta o indiretta) dell’attività, un loro coinvolgimento li potrebbe indurre a contribuire al risanamento in maniera più significativa, anche mediante apporti da effettuarsi «in qualsiasi forma». Per converso, un eventuale mancato loro coinvolgimento rischierebbe di stimolare condotte ostruzionistiche o di disturbo, o, comunque, di disincentivare il loro contributo attivo ai fini del buon esito del piano: il tutto con effetti dirompenti sulla soddisfazione dei diversi soggetti coinvolti, vista la tendenziale capacità dei soci di queste imprese di impattare in modo significativo sul business della società. Inoltre, effettuare distinzioni per le imprese di minori dimensioni consentirebbe di valorizzare la possibilità che l’art. 12 della direttiva offriva agli Stati membri, ossia quella di modulare diversamente il requisito della irragionevolezza dell’ostruzionismo in ragione della qualificazione della società come PMI o meno e del “tipo” di soci. Ancorché senza fare specifico riferimento al criterio dimensionale, sollevano perplessità sull’estensione a qualunque tipo societario (e dunque anche a quei tipi ove i soci sono maggiormente presenti nella gestione) del principio di competenza esclusiva degli amministratori in punto di accesso al concordato R. Sacchi, in Composizione negoziata della crisi, in Giur. comm., 2023, I, 355 s e F. Briolini, (nt. 14), nt. 18.
Un maggior coinvolgimento dei soci potrebbe apparire utile e giustificato da esigenze di coerenza del sistema anche in ipotesi ulteriori rispetto alle piccole e medie imprese: quando, ad esempio, la legge impone, quale requisito qualificante di una certa fattispecie societaria, la presenza di specifici assetti che richiedono una maggiore partecipazione dei soci alle decisioni di vertice (quanto accade, ad esempio, per il “controllo analogo” nelle società in house).
[27] O, quanto meno, argomentarsi la legittimità [ed opportunità: valorizza l’autonomia statutaria alla luce di un quadro normativo «denso di incertezze», anche nel senso qui indicato, P.M. Sanfilippo, (nt. 1), 508] dell’inserimento all’interno dello statuto di una apposita clausola che attribuisca ai soci il diritto di informazione preventiva e quello di esprimersi in funzione consultiva: così v. O. Cagnasso, (nt. 1), 241 e 247; Id., L’accesso, (nt. 12), 10; O. Cagnasso, C.F. Giuliani, G.M. Miceli, (nt. 1), 984. Ritiene legittima una clausola statutaria che anticipi il momento in cui gli amministratori sono tenuti ad informare i soci anche F. Briolini, (nt. 14), 19.
Vale anzitutto osservare che l’obbligo di cui si discorre nel testo non parrebbe, di per sé, incompatibile con le norme di recente introduzione. Infatti, che la decisione sull’accesso al concordato (insieme con la definizione dei contenuti del piano) spetti in via esclusiva agli amministratori non implica necessariamente che sugli stessi non possa gravare anche un obbligo di consultazione dei soci. In effetti, la decisione rimarrebbe pur sempre atto degli amministratori e, su questo presupposto, una prospettiva di diligente gestione dell’impresa potrebbe addirittura richiedere un interpello dei soci, anche alla luce dell’alto livello di incisione sulla loro posizione che le misure contemplabili dal piano di ristrutturazione possono avere. D’altra parte, la procedimentalizzazione del processo decisionale degli amministratori nella delicata fase di accesso al concordato parrebbe particolarmente utile, anche al fine di ponderare con attenzione gli interessi in gioco e proporne una razionale composizione [in questa prospettiva potrebbe allora risultare discutibile nel merito la soluzione adottata da Trib. L’Aquila, sez. impr., 18 aprile 2023, (nt. 7), nella misura tale provvedimento, attribuendo rilievo esclusivo all’art. 120-bis, primo comma, c.c.i.i., secondo il suo tenore letterale, ritiene – utilizzando un’espressione che parrebbe riferirsi a qualsiasi società, sia essa in house o non e quale che sia la relativa dimensione – che la decisione di accesso degli amministratori non necessiti di «preventivi confronti, pareri o approvazioni di sorta da parte degli altri organi sociali»]. Ci si rende conto che una soluzione di questo tipo potrebbe avere un impatto negativo sui tempi di reazione a seguito della diagnosi della crisi. Si ritiene, infatti, che sia opportuno ideare degli strumenti per garantire le più agili e rapide forme di consultazione, anche avvalendosi delle tecnologie informatiche, come peraltro la prassi societaria degli ultimi anni dimostra di fare con sempre maggior frequenza. Per una interessante discussione dell’impatto della tecnologia sulle riunioni assembleari v. A.M. Luciano, La riunione assembleare e il diritto d’intervento nella S.p.a. alla luce delle “nuove tecnologie”, in Società, 2023, 137 ss.
In tema di coinvolgimento preventivo dei soci sia l’argomento letterale offerto dall’art. 120-bis c.c.i.i. che l’argomento storico si oppongono ad una ricostruzione che consenta allo statuto di delegare in favore dei soci ed assegnare loro in via stabile la decisione in ordine alla scelta dello strumento di composizione della crisi da adottare nonché la definizione dei contenuti del piano concordatario. Ciò parrebbe implicare anche che, con riferimento alla s.r.l., non potranno prevedersi in materia diritti amministrativi particolari ex art. 2468, terzo comma c.c., che abbiano per effetto quello di attribuire ad uno o più soci il potere, in via stabile, di decidere le sorti dell’impresa in crisi. E v., in senso confortante, F. Briolini, (nt. 14), 18.
Invece, non incompatibili con il principio dell’esclusiva competenza degli amministratori parrebbero essere sia il meccanismo dell’autorizzazione ex art. 2364, primo comma, n. 5, c.c. nella s.p.a. sia quello della approvazione su devoluzione/avocazione “estemporanea” ex art. 2479, primo comma, seconda parte, c.c. nelle s.r.l., qualora si aderisca alla tesi della non vincolatività per gli amministratori della decisione assunta dai soci ai sensi delle menzionate disposizioni. Sulla s.r.l., nel senso della non vincolatività della decisione dei soci cfr., ad esempio, A.M. Leozappa, Il “socio-risparmiatore” nella società a responsabilità limitata: diritti particolari e decisioni ex art. 2479 c.c., in Riv. dir. comm., 2006, I, 281 ss., 288 ss.). Cfr. però, nel senso dell’inammissibilità di clausole statutarie attributive di poteri autorizzativi ai soci, O. Cagnasso, (nt. 1), 241 s; Id., L’accesso, (nt. 12), 9-10; O. Cagnasso, C.F. Giuliani, G.M. Miceli, (nt. 1), 985; P.M. Sanfilippo, (nt. 1), 497. Nel senso che gli amministratori possano convocare i soci in funzione informativa e consultiva sulla base di ragioni di opportunità prima dell’accesso al concordato (o che i soci possano chiedere di essere convocati a fini informativi) v. M.S. Spolidoro, I soci dopo l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, in Riv. soc, 2022, 1256, il quale, tuttavia, esclude la sussistenza di un obbligo di convocazione preventiva.
[28] Cfr. l’art. 47, primo comma, lett. b), c.c.i.i. Altrimenti, potrebbe ipotizzarsi un vizio attinente alla «regolarità della procedura» che, stando al tenore dell’art. 112 c.c.i.i., dovrebbe essere verificata solo in fase di omologazione [e v. in senso confortante quanto osservato, sia pure sulla base di un dato normativo non più attuale, da F. Brizzi, Proposte concorrenti, (nt. 3), 356, il quale riteneva che fosse possibile per i soci contestare la regolarità della procedura, qualora gli amministratori non avessero assolto il dovere informativo (che tale a. riteneva sussistente) nei confronti dei soci]. Ulteriore soluzione (sebbene prospettabile solo in via dubitativa) potrebbe essere quella di ritenere «inammissibile» una proposta avanzata in assenza di previa consultazione dei soci, il che però presupporrebbe di ritenere il mancato coinvolgimento degli stessi come integrante una ipotesi di manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali (art. 47, primo comma, lett. b), c.c.i.i.). Alla mancata convocazione dei soci potrebbe poi conseguire la revoca degli amministratori per giusta causa (o una eventuale loro responsabilità diretta verso i soci, con tuttavia non irrilevanti problemi in termini di individuazione del danno e del nesso causale).
[29] V., infatti, nel senso della sussistenza di un obbligo in capo agli amministratori di motivare le decisioni difformi dalle delibere dell’assemblea non aventi forza vincolante, P. Abbadessa, Assemblea e operazioni con parti correlate (prime riflessioni), in Le operazioni con parti correlate, a cura di V. Cariello, Milano, Giuffrè, 2011, 24 s.; Marco Maugeri, Le deliberazioni assembleari «consultive» nella società per azioni, in RDS, 2014, 155; M. Libertini, A. Mirone, P.M. Sanfilippo, L’assemblea di società per azioni. Artt. 2363-2379 ter, Milano, Giuffrè, 2016, 32; P.M. Sanfilippo, D. Arcidiacono, Il rapporto di amministrazione: costituzione e cause di cessazione, in Trattato delle società, diretto da V. Donativi, II, Società per azioni, Milano, Wolters Kluwer, 2022, 1809 s. Contra, nel senso cioè dell’insussistenza di un siffatto obbligo, V. Pinto, sub art. 2364 c.c., in Le società per azioni, diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale, Milano, Giuffrè, 2016, 857.
[30] Inoltre, quantomeno stando al tenore letterale delle nuove disposizioni, i soci potrebbero giungere alla decisione di revocare gli amministratori, evidentemente in assenza di giusta causa, in quanto fino all’iscrizione della decisione di accesso nel registro delle imprese rimane ferma la disciplina generale: e v. così F. Briolini, (nt. 14), 19 s., il quale individua proprio nella facoltà di revoca ex. art. 2383, terzo comma, c.c. (in relazione alle società di capitali) un efficace strumento nelle mani dei soci per contrastare “attivamente” l’operato degli amministratori in materia. A tal proposito, potrebbe tuttavia sorgere qualche dubbio circa la compatibilità del potere dei soci di far cessare ad nutum l’incarico gestorio, salvo il risarcimento del danno al revocato, con i principi posti dalla direttiva restructuring (e in particolare con il principio del divieto di ostruzionismo) quando la revoca sia collegata alla (in quanto segua cronologicamente la) manifestazione dell’intendimento da parte degli amministratori di voler accedere ad uno strumento di regolazione della crisi.
[31] Oltre agli argomenti di ordine sistematico presentati nel testo, vale la pena rammentare che l’obbligo di convocazione dei soci potrebbe discendere dall’art. 2446, primo comma, c.c. per la s.p.a. e dall’art. 2482-bis, commi primo, secondo, e terzo per le s.r.l. Queste disposizioni – che rimangono pienamente applicabili sia prima del deposito della domanda di concordato sia, in virtù dell’art. 89, primo comma, c.c.i.i., in pendenza di procedura – impongono agli amministratori, in caso di perdite rilevanti (ragionevolmente presenti in una situazione di crisi dell’impresa), di convocare l’assemblea per rendere edotti i soci della situazione, nonché per consentire ad essi l’adozione degli “opportuni provvedimenti”, fra i quali potrebbe pertanto annoverarsi anche un loro contributo di natura consultiva. Questione ulteriore, che qui può solo accennarsi è quella dell’eventuale applicazione estensiva, per ragioni di carattere sistematico, delle norme appena menzionate al di fuori dell’ipotesi di diminuzione del capitale in conseguenza di perdite gravi.
[32] V. però N. Michieli, Il ruolo dell’assemblea dei soci nei processi ristrutturativi dell’impresa alla luce del d.lgs. n. 83/2022, in Riv. soc., 2022, 865, secondo la quale il depotenziamento dei diritti dei soci nella fase di accesso al concordato sarebbe almeno in parte compensato dal loro coinvolgimento ex latere creditoris mediante l’assegnazione di diritto di voto sul piano.
[33] Invece, nell’ordinamento francese come di recente riformato in attuazione della direttiva, in caso di dissenso della classe dei soci nella procedura di sauvegarde (sia nella sua forma ordinaria sia in quella accélérée) il giudice può omologare l’accordo solo a condizione che, tra l’altro, la società debitrice superi certe soglie in termini di dipendenti o fatturato [cfr. gli artt. L626-32, I, 5, a) e L628-8, in connessione con la norma “attuativa” di cui all’art. R626-63, Code de Commerce]: ciò sembrerebbe conferire un significativo potere di blocco ai soci delle imprese di minori dimensioni.
[34] Cfr. anche. M. Campobasso, (nt. 15), 174, il quale osserva come la tutela dei soci si realizzi «in termini puramente quantitativo-monetari» (corsivo dell’a.).
[35] V. sul punto G. Scognamiglio, F. Viola, (nt. 9), 1206. Sottolinea i vantaggi (in termini di snellezza e rapidità) derivanti dal diretto collegamento fra provvedimento di omologazione e modificazioni statutarie funzionali alla ristrutturazione R. Sacchi, (nt. 26), 354 s.
[36] Altra questione è quella della possibile attribuzione ai soci di diritti amministrativi ulteriori rispetto a quello, esposto nel testo, di intervenire in funzione consultiva nella fase di accesso al concordato. In particolare, l’eventuale riconoscimento di un diritto di impugnativa/opposizione dei soci fondata sulla lesione di prerogative di natura non patrimoniale [pone l’interrogativo se le eventuali tutele attivabili dai soci trovino la loro sede nel giudizio sull’omologa oppure al di fuori della stessa secondo le regole ordinarie, P.M. Sanfilippo, (nt. 1), 505 s.], oltre a generare taluni problemi di certezza del diritto connessi con il rafforzamento dei poteri dell’autorità giudiziaria, impone di individuare e perimetrare i diritti soggettivi dei soci la cui violazione sia suscettibile di far scattare i menzionati meccanismi di tutela reale. Si tratta di una questione particolarmente complessa sia sul versante teorico che su quello operativo, e che è oggetto di approfondimento in un lavoro monografico in corso di stesura.
Il punto è dibattuto in dottrina. Nello specifico, si mostra cauto nel riconoscere ai soci la legittimazione ad impugnare la delibera consiliare di accesso al concordato in quanto lesiva dei loro diritti O. Cagnasso, (nt. 12), 12. Cfr. anche la recente posizione di P. Benazzo, Gli strumenti di regolazione della crisi delle società e i diritti “corporativi”: che ne resta dei soci?, reperibile in www.dirittodellacrisi.it, articolo del 4 dicembre 2023, 20 s., il quale esclude, ai fini dell’applicazione dell’art. 2388, quarto comma c.c., che la decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi possa essere di per sé considerata lesiva dei diritti dei soci, in quanto il piano può, per espressa previsione di legge, incidere (quindi anche in senso peggiorativo) sulla loro posizione. V. però quanto osservato da L. Panzani, E. La Marca, Impresa vs. soci nella regolazione della crisi. Osservazioni preliminari su alcune principali novità introdotte con l’attuazione della Direttiva Insolvency, in NDS, 2022, 1469 ss., 1508, secondo i quali ai soci dovrebbe essere riconosciuto il diritto di opporsi all’omologazione per “indebita” compressione dei loro diritti; in quest’ultimo senso cfr. altresì M. Campobasso, (nt. 15), 183, il quale però evidenzia i limiti legati alla concreta applicazione dello strumento dell’opposizione all’omologazione per contrastare la lesione dei diritti di partecipazione dei soci; ritiene i soci legittimati ad impugnare ex art. 2388, quarto comma, c.c. la decisione degli amministratori di accedere al concordato A. Nigro, (nt. 1), 12-13; nello stesso senso cfr. F. Guerrera, (nt. 12), 1286 ss., il quale tuttavia mostra una certa cautela nell’individuazione delle fattispecie in concreto idonee a legittimare il ricorso a tale rimedio.
[37] E si v. a tal proposito il già richiamato art. 19 della direttiva. È appena il caso di osservare come nell’ordinamento tedesco sia stata rimossa dalla versione entrata in vigore dello StaRUG (contenente la disciplina attuativa della direttiva) la previsione invece inserita in una precedente bozza che positivizzava il principio del mutamento dei doveri fiduciari degli amministratori verso i creditori (v. C.G. Paulus, The new German preventive restructuring Framework, in questa Rivista, 2021, 15; Id., European and Europe’s Efforts for Attrctivity as a Restructuring Hub, in 56 Texas Int. L. J., 2021, 105). Da questa scelta si è ricavato, richiamando un orientamento giurisprudenziale (v. W. Prusko, D. Ehmke, Restructuring Lessons from the Covid Pandemic: Bail‑Out vs. Market Approach, in 24 EBOR, 2023, 221 e nt. 53), che gli amministratori potrebbero essere responsabili verso i soci qualora essi decidano di accedere ad una procedura di regolazione della crisi in assenza di approvazione della scelta da parte dei soci stessi.
[38] Potrebbe obiettarsi che i soci hanno in ogni caso il diritto di presentare proposte concorrenti e che se volessero far rilevare un vizio correggibile della proposta principale potrebbero sfruttare proprio una proposta concorrente. Tuttavia, la presentazione di una proposta concorrente non solo presuppone il possesso di una certa soglia di capitale, ma implica costi che sarebbero assenti in caso di consultazione (assembleare o svolta in un’altra forma). Peraltro, potrebbe anche darsi l’ipotesi che i soci presentino una proposta concorrente che non venga poi approvata. In tal caso essi non riuscirebbero in alcun modo ad incidere (neppure indirettamente) sul contenuto del piano approvato e suscettibile di essere eseguito. Né in un caso del genere potrebbero lamentarsi con gli amministratori per aver questi ultimi dato esecuzione alla proposta (asseritamente pregiudizievole per i soci) definitivamente approvata. Nel senso che la previsione delle proposte concorrenti non appaghi ogni esigenza di tutela dei soci i cui interessi sono direttamente lesi dal piano v. L. Panzani, E. La Marca, (nt. 36), 1502. Più in generale, sulle proposte concorrenti dei soci v. V.S. Ambrosio, Le proposte concorrenti dei soci, in Dir. fall., 2023, I, 1015 ss.