Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2282-667X
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L'informazione non finanziaria e il bilancio di sostenibilità (di Marco Palmieri, Professore associato di diritto commerciale, Università Ca' Foscari Venezia)


L'articolo analizza l'attuale diffusione del c.d. bilancio di sostenibilità in Italia alla luce della vigente disciplina uniforme europea sull'informazione non finanziaria e nella prospettiva della entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (direttiva UE 2022/2464).

The non-financial disclosure and the sustainability report

The article examines the diffusion of the so-called sustainability report in Italy in the light of the current uniform European regulation on non-financial disclosure and in view of the entry into force of the Corporate Sustainability Reporting Directive (Directive UE 2022/2464).

Sommario/Summary:

1. Introduzione. - 2. La rendicontazione della sostenibilità: un’idea diffusa, ma nuova dal punto di vista normativo. - 3. La rendicontazione della sostenibilità nelle società benefit, nelle imprese sociali e negli enti del Terzo Settore. - 4. La dichiarazione non finanziaria quale bilancio di sostenibilità nella prassi nazionale. - 5. La nuova direttiva sull’informazione in merito alla sostenibilità in sintesi. - 6. Le responsabilità dettate dalla nuova direttiva: un quadro incompleto? - NOTE


1. Introduzione.

I concetti di informazione non finanziaria e bilancio di sostenibilità risultano tanto evocativi per la comune percezione, quanto equivoci da un punto di vista giuridico. Il primo, pur trovando una base legale uniforme a livello unionale nella dichiarazione prevista dagli artt. 19-bis e 29-bis dir. 2013/34/UE, soffre un significato ambiguo, perché le informazioni rese dalle società che redigono il documento assumono un valore tutt’altro che irrilevante da un punto di vista economico-finanziario, come già da tempo parte della scienza aziendalistica [1], nonché lo stesso legislatore europeo, indotto dalla prassi [2], hanno ormai riconosciuto. Il secondo, pur essendo già ampiamente diffuso nella pratica [3], non trova, invece, alcun appiglio normativo [4] e non è destinato neppure ad averlo in futuro, dato che simili informazioni rientreranno nel bilancio «integrato» che la direttiva sull’informazione in merito alla sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD, d’ora in poi), adottata dal Parlamento Europeo con ampia maggioranza [5] e approvata dal Consiglio dell’Unione Europea in via definitiva il 28 novembre 2022, pubblicata in G.U.U.E il 16 dicembre 2022 quale dir. UE 2022/2464, punta ad imporre alle società di medio-grande dimensione o quotate sui mercati regolamentati già a partire dal primo gennaio 2024 in funzione del bilancio 2025, nonché, in seguito, anche alle imprese di medio-piccola dimensione, con obbligo definitivo per queste ultime dal 2028 a valere per il bilancio 2029.

D’altro canto, la scienza aziendalistica ha individuato, ormai da tempo, quali possono essere i molteplici vantaggi derivanti da una comunicazione indirizzata ai differenti stakeholder in merito ai risultati conseguiti da una gestione attenta all’impatto sociale e ambientale dell’attività economica condotta [6]. Oltre a un miglioramento della reputazione aziendale e dell’immagine commerciale in funzione pubblicitaria, occorre tenere presente che una impresa percepita come «sostenibile» ha le capacità di attrarre i lavoratori maggiormente talentuosi, di migliorare il coordinamento con la catena dei fornitori a mezzo di una riduzione degli sprechi, di semplificare l’accesso a finanziamenti esterni, nonché di fidelizzare gli investitori. Accanto ai benefici «esterni», ossia legati alla comunicazione, se ne pongono, di riflesso, altri, definibili quali «interni», derivanti dal necessario miglioramento dell’organizzazione aziendale. La ricerca della sostenibilità passa, infatti, per una migliore comprensione delle dinamiche produttive in funzione della loro ottimizzazione, anche a mezzo della ricerca di nuovi modelli organizzativi, oltre a una riduzione dei costi attraverso un monitoraggio costante delle inefficienze; i vantaggi di un simile approccio si riflettono anche in una migliore motivazione dei dipendenti e, non da ultimo, nella riduzione dei rischi operativi.

Le utilità della comunicazione dell’impegno «sostenibile» sono colte ormai da numerose imprese, non solo dalle società chiamate a pubblicare la dichiarazione non finanziaria imposta dal legislatore europeo, ma anche da altri enti pubblici o privati, i quali si sono autonomamente dotati di documenti, spesso appellati ricorrendo (piuttosto impropriamente) [7] al concetto di bilancio, con cui dare conto degli impegni assunti e dei risultati ottenuti sul fronte dell’im­pegno sociale e ambientale. Il presente scritto intende evidenziare, quindi, come il mercato abbia già in buona parte anticipato quanto il legislatore europeo si appresta a rendere obbligatorio nei prossimi anni a mezzo della nuova direttiva.


2. La rendicontazione della sostenibilità: un’idea diffusa, ma nuova dal punto di vista normativo.

Il concetto di sostenibilità affonda le proprie radici nella comune consapevolezza della scarsità delle risorse non rinnovabili ingeneratasi a seguito delle crisi energetiche degli anni ’70 [8]. Benché, in questi anni, l’importanza dell’i­dea di uno sfruttamento delle risorse che lasci alle generazioni future la possibilità soddisfare i propri bisogni, così come codificata nel c.d. Rapporto Brundtland nel 1987, sia stata colta da un sempre maggiore numero di persone a livello planetario, anche grazie alla sua inclusione negli atti conclusivi della Conferenza ONU sull’Ambiente e lo Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, essa non ha trovato applicazione nei confronti delle imprese a livello internazionale per molto tempo [9]. Complici gli effetti del cambiamento climatico avvertitisi con sempre maggior impatto dall’ultima decade del secolo scorso, è solo con il documento finale «The future we want» della Conferenza ONU sullo Sviluppo Sostenibile Rio+20, svoltasi sempre a Rio de Janeiro nel 2012, che si è riconosciuta l’importanza per le imprese di dare conto, a mezzo di un’apposita informativa, delle politiche di sostenibilità adottate dalle stesse [10].

Sebbene la normativa comunitaria, sin dall’emendamento dell’art. 46, primo comma, lett. b), dir. n. 78/660/EC attuato dalla dir. 2003/51/CE, conoscesse già una primitiva fonte di informazione in merito agli effetti dello svolgimento dell’attività economica svolta sull’ambiente e in relazione al personale all’in­terno della relazione sulla gestione resa dagli amministratori, gli auspici formulati dalla conferenza internazionale sono stati recepiti nelle Risoluzioni del Parlamento UE del 6 febbraio 2013 «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile» e «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva» [11]. Tali impegni, ancorché assunti all’interno del concetto all’epoca maggiormente in voga della responsabilità sociale delle imprese [12], si sono concretizzati velocemente nel­l’in­troduzione, ad opera della dir. 2014/95/UE [13], dell’art. 19-bis all’interno della dir. 2013/34/UE (oltre che dell’art. 29-bis, in tema di gruppi e obbligo della holding), che, come noto, impone alle imprese di grandi dimensioni-enti di interesse pubblico [14] e con più di 500 dipendenti assunti in media durante l’esercizio di riferimento, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente, quantomeno, informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’im­patto della sua attività. Va notato, tuttavia, che, a dispetto dei concetti spesi nelle Risoluzioni assunte dal Parlamento Europeo, le informazioni che debbono essere fornite non appaiono indirizzate propriamente a evidenziare la sostenibilità dell’organizzazione e delle scelte assunte dagli amministratori. A sostegno di questa affermazione si può cogliere, anzitutto, come lo stesso concetto di sostenibilità non appartenga affatto al testo legislativo unionale [15] (né, tantomeno, alla sua trasposizione nell’ordinamento interno); inoltre, e più nel dettaglio, si può rilevare come la valutazione dell’impatto dell’attività, anche in merito agli aspetti ambientali o sociali, richiede necessariamente che essa sia condotta alla luce del criterio della sua pericolosità per gli interessi dei differenti stakeholder coinvolti [16]. Questo dato trova conferma nella seconda parte della disposizione europea, la quale, fissando il contenuto della dichiarazione non finanziaria [17], si limita a indicare che, oltre a una breve descrizione del modello aziendale, la società deve evidenziare le politiche applicate in merito agli aspetti predetti, comprese le procedure di due diligence attuate, così come i risultati conseguiti, nonché deve individuare i principali rischi connessi allo svolgimento dell’attività di impresa, considerati anche – qualora opportuno e proporzionato – i rapporti, prodotti e servizi commerciali connessi che possono avere delle ripercussioni negative. Guardando ai differenti destinatari della dichiarazione, in particolare a categorie quali i creditori sociali, i fornitori, i dipendenti, o gli stessi soci – ossia a tutti quei soggetti che nutrono una aspettativa economica nei confronti del patrimonio sociale (che, altrove, ho definito quali i partecipi economici della società, distinguendoli, così dai meri portatori di interesse) [18] che potrebbe essere lesa qualora la società fosse esposta a ingenti risarcimenti o anche solo alla perdita dell’attrat­tività commerciale – è facile comprendere come questa informazione, a differenza dell’aggettivo scelto dal legislatore sovranazionale, abbia natura pienamente economico-finan­ziaria. Non a caso, gli «Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario» [19], adottati dalla Commissione nel 2017 [20], riconoscono, in molteplici passaggi, come la dichiarazione non finanziaria prevista dalla dir. 2014/95/UE, in quanto basata su una struttura uniforme, permette, agli investitori di confrontare le informazioni racchiuse nei documenti di differenti imprese a livello unionale, consentendo, quindi, di indirizzare i propri impieghi alle realtà maggiormente meritevoli.


3. La rendicontazione della sostenibilità nelle società benefit, nelle imprese sociali e negli enti del Terzo Settore.

Accanto alla documentazione imposta negli anni passati dal legislatore sovranazionale, a livello di ordinamento interno sono stati codificati degli ulteriori strumenti di informazione che, a differenza della dichiarazione non finanziaria, puntano propriamente a fornire una comunicazione circa la sostenibilità dell’attività di impresa. Il riferimento va alla relazione circa il perseguimento del c.d. beneficio comune, che le società benefit devono redigere, nonché al bilancio attestante l’impatto sociale dell’attività svolta, che deve essere approntato dagli Enti del Terzo Settore e dalle Imprese Sociali, ossia ai documenti che, allo stato attuale e in attesa del recepimento della CSRD, maggiormente incarnano l’idea di un bilancio di sostenibilità nell’ordinamento nazionale [21]. La prima fonte di informazione, prevista dall’art. 1, trecentottantaduesimo comma, l. 28 dicembre 2015, n. 208, impone, infatti, alle società benefit di redigere, ogni anno, una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio [22]. Questo documento deve fornire una descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dal management per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, nonché delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato, oltre a una descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo e a una valutazione dell’impatto generato [23] utilizzando un c.d. «standard di valutazione esterno» elaborato da un ente terzo qualificato [24]. Similmente, gli Enti del Terzo Settore e le Imprese Sociali devono redigere, accanto al bilancio di esercizio, un documento ulteriore che attesti, fra l’altro, «[del]l’impatto sociale delle attività svolte» ai sensi, rispettivamente, dell’art. 14, primo comma, d.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 9, secondo comma, d.lgs. n. 117/2017. In particolare, il bilancio «sociale» [25], così come definito dalle Linee Guida per la sua redazione adottate con d.m. 4 luglio 2019, deve svolgere la funzione di «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte» e, a questo scopo, le connesse Linee Guida in tema di «valutazione dell’impatto sociale» contenute nel successivo d.m. 23 luglio 2019 forniscono gli strumenti per compiere un esame qualitativo e quantitativo sul breve, medio e lungo [26] periodo degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato [27].

Tanto la relazione circa il perseguimento del c.d. beneficio comune, quanto il bilancio attestante l’impatto sociale dell’attività svolta, costituiscono delle fonti di informazione specifiche per le peculiari attività economiche per cui sono state redatte e sono rivolte principalmente ai beneficiari delle attività stesse, oltre che agli eventuali ulteriori portatori di interesse, mancando, invece, una considerazione dei profili di responsabilità. In ogni caso, esse possono rappresentare un modello normativo per quelle imprese che volessero dotarsi autonomamente di un bilancio attestante la sostenibilità (si pensi, nel prossimo futuro, alle imprese che non saranno soggette agli obblighi informativi imposti dalla CSRD, che non intendano adempiere agli stessi volontariamente, ritenendoli troppo onerosi), in quanto le informazioni in esse previste coprono buona parte dei criteri ESG su cui vertono i documenti adottati dalla prassi internazionale [28].


4. La dichiarazione non finanziaria quale bilancio di sostenibilità nella prassi nazionale.

La trasposizione degli artt. 19-bis e 29-bis della dir. 2013/34/UE nell’ordi­namento interno ha indotto un numero consistente di «enti di interesse pubblico» – così come definiti dal comma 1 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39/2010 richiamato dall’art. 1, primo comma, lett. a), d.lgs. n. 254/2016 – ad adottare le dichiarazioni non finanziarie, secondo il meccanismo del «comply or explain» dettato dal legislatore unionale [29]. Come si apprende dalla determina dirigenziale Consob n. 61/2022, al 31 dicembre 2021, ben 194 fra istituti bancari, assicurazioni e società emittenti titoli quotati in un mercato regolamentato, che hanno superato le soglie dimensionali indicate dall’art. 2 d.lgs. n. 254/2016 (ossia un numero superiore medio di 500 dipendenti nell’anno sociale, un attivo di bilancio di € 20 milioni, o un fatturato di € 40 milioni), anche in quanto «società madri» di gruppi di grandi dimensioni (tenute, pertanto a una dichiarazione non finanziaria «consolidata» ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 254/2016), hanno provveduto a depositare la documentazione richiesta. Appare interessante notare che, accanto a queste, altre 16 dichiarazioni non finanziarie sono state depositate volontariamente da altrettanti società od enti [30] in forza della possibilità ammessa dall’art. 7 d.lgs. n. 254/2016. Tutte le dichiarazioni volontarie, al pari di altre 152 rese obbligatoriamente, sono state depositate sotto forma di un apposito documento, mentre solo in 42 casi la dichiarazione non finanziaria è stata racchiusa nella relazione sulla gestione degli amministratori allegata al bilancio [31], applicando, rispettivamente, quanto previsto dalle lett. b) e a) dell’art. 5, primo comma, d.lgs. n. 254/2016. Questa tendenza induce a ritenere, verosimilmente, che la maggior parte delle imprese abbia voluto dare maggiore risalto alla dichiarazione con evidenti finalità comunicative al pubblico, come sembra confermare la scelta uniforme assunta in questo senso dalle società che hanno elaborato la dichiarazione spontaneamente [32].

Un dato ulteriore degno di attenzione risiede nel fatto che tutte le dichiarazioni rese hanno adottato, quali criteri di rendicontazione della performance in temi di sostenibilità ai sensi della lett. f) dell’art. 1, primo comma, d.lgs. n. 254/2016 [33], i GRI Sustainability Reporting Standard [34]. Tali canoni sono stati elaborati dal Global Reporting Initiative, un ente sovranazionale non-profit nato nel 1997 dalla collaborazione fra più imprese [35] che ha lo scopo di offrire un c.d. reporting framework al fine di permettere una rendicontazione anche sull’incidenza dell’attività di impresa su aspetti non economico-finanziari. In particolare, questi Standard forniscono alle imprese una infrastruttura di principi contabili su cui costruire il bilancio di sostenibilità. Accanto a dei criteri universali, definiti Serie 100 [36], il Global Reporting Initiative ha elaborato dei criteri specifici per l’ambito economico, ambientale e sociale (racchiusi nelle Serie 200, 300, e 400), i quali danno vita a una struttura modulare e interdipendente, che l’impresa può conformare per modellare al meglio i report negli ambiti indicati.

L’analisi della prassi porta, quindi, a concludere che numerose imprese già non intendano più la dichiarazione non finanziaria quale uno strumento di rassicurazione in merito alla gestione attiva del rischio socio-ambientale [37], ma quale un mezzo volto a fornire una informazione a favore di un più ampio insieme di stakeholder, non limitato solo a coloro i quali possano subire un contraccolpo economico da una gestione insostenibile dell’impresa economica [38].

Una spiegazione di questa prassi sembra rinvenirsi nella crescente attenzione che l’ordinamento tanto sovranazionale, quanto interno, ha posto sul tema della sostenibilità. In merito al primo ambito, occorre registrare come, a seguito dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 e della sottoscrizione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, la Commissione Europea avesse già pubblicato nel 2018 il «Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile» [39] e, in questo quadro, avesse adottato nel 2019 gli «Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima» [40]; questi ultimi, pur facendo seguito ai già citati «Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario» del 2017, e pur non allargando gli obblighi giuridici gravanti sulle imprese in forza della dir. 2014/95/UE, richiamavano, al tempo stesso, più volte il concetto di sostenibilità al fine di indurre le imprese ad attirare gli investitori in capitale di rischio, ma anche, fra l’altro, a migliorare la propria affidabilità in ottica di concessione di prestiti bancari o sotto forma di obbligazioni, nonché, non da ultimo, la propria reputazione sociale [41]. Nella medesima direzione si pongono anche gli oneri informativi imposti dalla direttiva UE 2017/828 (c.d. Shareholders’ Rights Directive II), che hanno trovato recepimento negli artt. 123-bis, comma 3-bis, t.u.f., in tema di impegno alla sostenibilità quale criterio di remunerazione degli amministratori, e 124-quinquies t.u.f., in tema di politica di impegno di gestori e investitori istituzionali attivi circa l’impatto sociale e ambientale delle partecipate [42]. Sul fronte dell’ordinamento interno [43], occorre considerare che un deciso impulso verso i temi della sostenibilità è giunto dall’adozione del «Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana» nel gennaio 2020 [44]. Quest’ultimo, come noto, nei principi contenuti nel primo articolo, indirizza l’organo di amministrazione a una gestione che persegua «il successo sostenibile», anche a livello di gruppo, definendo le strategie e monitorando l’attuazione. La centralità di questo concetto – descritto quale «obiettivo che guida l’azione dell’organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società» [45] – è testimoniata dal codice in numerosi ambiti (quali la premialità nella remunerazione degli amministratori [46], il sistema di controllo interno, ecc.), ove esso viene posto come vincolo all’autonomia gestoria [47].


5. La nuova direttiva sull’informazione in merito alla sostenibilità in sintesi.

La crescente attenzione del mercato alla comunicazione dell’impegno ai temi della sostenibilità da parte delle imprese è stata colta in sede unionale con il c.d. «Green Deal europeo» del 2019 [48], a mezzo del quale la Commissione ha assunto l’impegno a definire, oltre a una tassonomia delle attività ecosostenibili al fine di indirizzare le risorse degli investitori – realizzata a mezzo del regolamento (UE) 2020/852, entrato in vigore dal 12 luglio 2020 [49] – una migliore trasparenza da parte delle imprese dei dati relativi al clima e all’am­biente [50], di modo che gli investitori siano pienamente informati circa la sostenibilità dei loro investimenti [51]. A questo scopo, la Commissione ha assunto l’impegno di rivedere la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario a mezzo della CSRD. Quest’ultima punta a realizzare una rivoluzione copernicana in merito all’informazione dell’impegno sostenibile delle imprese, dato che l’intento è quello di «[…] offrire agli utilizzatori delle informazioni comunicate una migliore comprensione dell’andamento, dei risultati dell’attività, della situazione o dell’impatto dell’impresa massimizzando i collegamenti tra le informazioni sulla sostenibilità e altre informazioni comunicate conformemente alla direttiva 2013/34/UE» [52]. Un primo effetto di questo nuovo approccio è la scelta di fornire questi dati non più in un eventuale documento estraneo al bilancio, ma in un’apposita sezione della relazione degli amministratori sulla gestione, come specificato dal nuovo art. 19-bis, primo comma, dir. 2013/34/UE). A ciò si affianca un chiarimento del «principio della doppia rilevanza», già contenuto nella vigente direttiva in materia di informazione non finanziaria, secondo cui devono essere fornite «sia informazioni attinenti al modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sui loro risultati, sulla loro situazione e sul loro andamento (la prospettiva outside-in), sia informazioni inerenti al loro impatto sulle persone e sull’am­biente (la prospettiva inside-out)». In particolare, si specifica nel nuovo, ampio secondo comma dell’art. 19-bis dir. 2013/34/UE che sono considerate significative le informazioni che hanno un rilievo tanto dal punto di vista economico-finanziario (c.d. financial materiality), quanto per il contesto socio-ambientale con riguardo ai fattori della sostenibilità (c.d. impact materiality[53], con la conseguenza che gli amministratori dovranno dare atto anche delle attività immateriali «comprese informazioni concernenti il capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale» [54], secondo una logica che pone sullo stesso piano queste ultime con i valori materiali e immateriali che vanno a comporre l’at­tivo patrimoniale [55].

Allo scopo di rendere quantificabile il valore dell’impegno verso la sostenibilità, la nuova direttiva introduce l’obbligo di applicare degli standard di rendicontazione della sostenibilità uniformi, la cui definizione è demandata all’EFRAG entro il 30 giugno 2023 [56], il quale dovrà approntare anche dei criteri settoriali e per le PMI entro il 30 giugno 2024 e sarà tenuto a rivederli a cadenza triennale. Tali Standard dovranno essere basati sui Sustainable Development Goals racchiusi nella Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, ma anche sulla tassonomia delle attività c.d. green fornita dal Regolamento UE 2020/852, sul Regolamento UE 2019/2088 in merito l’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, oltre che al contenuto della proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) formulata dalla Commissione Europea il 22 febbraio 2022 [57]. La necessità di tenere conto di analoghe iniziative intraprese a livello internazionale [58], nonché di coordinarsi con esse, comporta che gli Standard dovranno essere sia di natura generica, sia settoriale (ad es. in ambito delle imprese agricole, edili, di estrazione di petrolio, gas o minerali, ecc.), recuperando quanto la prassi, tramite i già veduti GRI Sustainability Reporting Standard, ha già stabilito.

Inoltre, va rilevato che i criteri di rendicontazione non dovranno fornire solo una informazione a favore degli investitori [59], ma dovranno essere improntati a una prospettiva multi-stakeholder, che tenga conto delle varie istanze che possono essere riassunte nella sigla ESG, e, in quest’ottica, la CSRD prevede un coinvolgimento dei lavoratori a mezzo di una necessaria discussione con i rappresentanti degli stessi circa l’individuazione dei dati riguardanti gli aspetti sostenibili rilevanti [60], nonché in merito agli strumenti per ottenerli e per procedere alla loro verifica (in questo senso i nuovi par. 5 degli artt. 19-bis e 29-bis dir. 2013/34/UE). La nuova direttiva rinforza, in questo modo, la tradizionale attenzione che l’ordinamento europeo già riservava al coinvolgimento quantomeno informativo dei dipendenti, sotto la spinta del riconoscimento riservato da taluni ordinamenti a questa categoria di portatori di interesse in merito alla gestione dell’attività economica.

Guardando alla natura delle informazioni, la CSRD si indirizza a fornire un quadro quantitativo e qualitativo circa i risultati raggiunti, in un’ottica retrospettiva, ma anche a tracciare l’impegno futuro della società in una prospettiva forward-looking [61] (in tal senso si pone il par. 3 del nuovo art. 29-ter dir. 2013/34/UE). A questo proposito gli amministratori dovranno farsi carico di rendere dei piani di transizione compatibili con l’economia sostenibile e gli impegni dettati dall’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, e, in particolare, dovrà essere fornita una descrizione degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità, così come individuati dall’impresa, nonché dei progressi da essa conseguiti nella realizzazione di tali obbiettivi [62].

Nell’intento del legislatore unionale l’obbiettivo dell’assunzione di una gestione attenta ai temi della sostenibilità deve assumere valore non solo per le imprese del mercato interno, ma anche, potenzialmente, per quelle che operano in nazioni extraeuropee, o, quantomeno, che hanno rapporti commerciali con le aziende unionali. Sotto il primo aspetto, va segnalato il deciso, progressivo ampliamento dell’ambito di applicazione degli obblighi informativi rispetto alla precedente dichiarazione non finanziaria. Oltre a confermare l’obbligo gravante su banche e assicurazioni, la CSRD estende l’ambito delle c.d. «grandi imprese» caratterizzate da un attivo di bilancio di almeno € 20 milioni, un fatturato di almeno € 40 milioni e un numero di dipendenti medio nel corso di più di 250 addetti, abbassando, in questo modo, tale ultima soglia precedentemente fissata in 500 unità. Le imprese già tenute alla dichiarazione finanziaria, come visto, saranno tenute a adottare la nuova misurazione contabile sin dal primo gennaio 2024 e a pubblicare il bilancio integrato nel corso del 2025, mentre per le restanti «grandi imprese» i termini per implementare la nuova normativa e fornire il report sono posticipati di un anno. Dal primo gennaio 2026 scatterà, infine, l’obbligo per le imprese di medio piccola dimensione con i titoli scambiati sui mercati regolamentati, le quali, tuttavia, potranno decidere di non adempiere ai nuovi obblighi per i primi due anni, godendo così di un maggior arco temporale per adattare la propria organizzazione interna e contabile [63].

L’espansione dell’obbligo di rendicontazione dell’impegno sostenibile investirà un numero notevole di imprese nel nostro Paese: secondo una proiezione fornita dall’O.I.B.R., si passerà dalle poco più di 200 società a circa 4-5.000 imprese. Inoltre, occorre considerare che numerose altre realtà aziendali saranno tenute a rendere conto del proprio impegno verso la sostenibilità quale effetto dell’onere posto sulle imprese obbligate, che con le prime hanno rapporti. Anzitutto, ciò varrà per le controllate, in quanto le stesse dovranno riportare il proprio impegno alla holding tenuta a elaborare un report di sostenibilità di gruppo in forza della riformulazione dell’art. 29-bis dir. 2013/34/UE. Un obbligo analogo ricadrà anche su quelle imprese coinvolte nella c.d. catena del valore, ossia le imprese coinvolte nelle catene di fornitura o di distribuzione, le quali dovranno rendicontare alla capo-filiera. Anche se i principi di rendicontazione di sostenibilità dovranno tenere conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione e presso i soggetti operanti nei mercati e nelle economie emergenti [64], potrebbe prodursi, in questo modo, un effetto «a cascata» che potrebbe travalicare anche i confini del mercato comune e che potrebbe tradursi, nell’intento del legislatore unionale, in un maggior impegno verso i temi della sostenibilità delle imprese a livello mondiale, anche in quegli ordinamenti refrattari a porre vincoli gestori alle aziende nazionali.


6. Le responsabilità dettate dalla nuova direttiva: un quadro incompleto?

Appare evidente che gli ambiziosi obbiettivi a cui punta il legislatore europeo in merito a un maggiore impegno verso la sostenibilità potranno essere raggiunti solo qualora i dati diffusi corrisponderanno a un impegno reale e verificabile delle società dichiaranti [65]. Se questo dato appare ovvio, meno scontato è ricordare che la perdita di credibilità che dovesse derivare da una falsa o carente informazione resa da una singola società, potrebbe avere effetti sistemici sulla rendicontazione fornita anche da altre imprese, potendo investire interi gruppi o propagarsi attraverso le c.d. «catene di valore», a cui la nuova direttiva specificatamente si indirizza.

Per ovviare al pericolo di una diffusione di informazioni false o incomplete va ricordato che già la attuale normativa nazionale – distaccandosi, peraltro, dal dettato unionale – impegna gli amministratori a redigere e pubblicare la dichiarazione non finanziaria, anche di gruppo, non solo secondo il criterio di diligenza (professionale) [66], ma anche secondo quello – apparentemente inedito per i manager [67] – di professionalità, con la conseguenza che i componenti dell’organo amministrativo dovrebbero già avere o, quantomeno, conseguire in tempi rapidi dall’inizio della carica, una specifica perizia in merito ai temi (invero, amplissimi) della sostenibilità per poter assolvere a tale compito [68], al pari dei componenti dell’organo di controllo, che, oltre a vigilare sul corretto adempimento dei primi, devono relazionare annualmente all’assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 3, settimo comma, d.lgs. n. 254/2016. A ciò si aggiunga che l’art. 3, decimo comma, d.lgs. n. 254/2016 – adottando una possibilità concessa dal dettato normativo sovranazionale – impone che la dichiarazione non finanziaria sia sottoposta a revisione legale, la cui attestazione dia conto della conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal d.lgs. n. 254/2016, nonché ai principi, alle metodologie e alle modalità di rendicontazione adottate. Tanto i componenti dell’organo gestorio, quanto quelli dell’organo di controllo, oltre ai soggetti incaricati della revisione sono esposti a sanzioni amministrative irrogate da Consob ex art. 8 d.lgs. n. 254/2016 sulla base della previsione racchiusa nell’art. 51 dir. 2013/34/UE [69], e possono essere esposti anche a responsabilità penale, qualora le false od omesse informazioni incidano sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e siano volte ad assicurare un ingiusto profitto ai sensi dell’art. 2621 c.c. [70].

Rispetto al quadro normativo adottato a livello nazionale la nuova direttiva non introduce novità radicali, limitandosi, anzitutto, a confermare la responsabilità civile collettiva degli organi di amministrazione e controllo in merito alla omissione di informazioni o alla diffusione di dati non veri, la quale abbraccia ora anche gli obblighi di digitalizzazione e marcatura della rendicontazione di sostenibilità (nuovo art. 33-quater, par. 1, dir. 2013/34/UE); la responsabilità viene, poi, estesa anche ai componenti degli organi apicali delle controllate tenute al report di sostenibilità (nuovo art. 40-quater, par. 2, dir. 2013/34/UE). Analogamente viene confermata la responsabilità civile del revisore legale in merito all’attestazione della conformità, che sia rilasciata in violazione della normativa racchiusa nel nuovo testo legislativo (nuovo art. 35, par. 5, lett. a, dir. 2013/34/UE) [71].

Anche sul fronte dell’enforcement pubblico, la nuova direttiva conferma la previsione di sanzioni amministrative e/o penali nei confronti del revisore legale (nuovo art. 33-quater, par. 1, dir. 2006/43/CE), ma non impone un più specifico controllo e una conseguente responsabilità nei confronti degli organi apicali della società dichiarante, che continueranno ad essere sottoposti alle norme sopravvedute.

La mancanza di previsioni maggiormente incisive all’interno della nuova direttiva in merito alla tutela dei molteplici, differenti portatori di interesse e al risarcimento del danno che può essere provocato loro da un’informazione falsa o incompleta circa l’impegno sostenibile dell’impresa, conduce a indagare se, accanto agli strumenti rimediali tradizionali, possano esserne configurati di ulteriori in forza del principio della doppia rilevanza rafforzato dalla direttiva, e, quindi, in ultima analisi, a domandarsi, per il tramite dell’individuazione di un’eventuale difesa, quale valore possa attribuirsi alla comunicazione pubblica circa l’impegno sostenibile assunto dalla società a cui il nuovo testo normativo così decisamente punta [72]. Assodato che nulla quaestio sembra porsi circa l’e­speribilità delle azioni sociali di responsabilità nei confronti degli organi apicali [73], nonché, eventualmente, di quella risarcitoria nei confronti del revisore legale [74] da parte dei soci che vedessero lese le proprie aspettative, nonché da parte degli altri partecipi economici della società [75] (finanziatori, lavoratori, fornitori, ecc.), che fanno affidamento sulla consistenza del patrimonio sociale per soddisfare i loro crediti, presenti o futuri, qualora l’impegno alla sostenibilità risulti carente, o addirittura inesistente, e ciò si traduca in una riduzione dell’attivo patrimoniale e, più in generale, del valore reputazionale della società [76], più problematica appare la tutela delle ragioni di quegli stakeholder [77], quali clienti, imprese concorrenti, comunità in cui la società opera, ecc., che, pur essendo potenziali destinatari dell’informazione e pur nutrendo l’interesse a un impegno sostenibile nello svolgimento dell’attività economica, non godono di uno specifico diritto il cui soddisfacimento possa essere posto a rischio da una informazione falsa o incompleta [78].

Se, da una parte, alcune condotte possono essere contrastate da un intervento pubblico già codificato dall’ordinamento unionale e recepito in quello interno (si pensi alle sanzioni che possono essere irrogate dall’A.G.C.M. per pubblicità ingannevole ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 145/2007 [79], o a fronte di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 27 c. cons.), dall’altra, è possibile immaginare che un diritto risarcitorio possa nascere dall’emersione di una responsabilità contrattuale o extra-contrattuale in applicazione di istituti europei (si pensi ai rimedi risarcitori collettivi approntati dalla dir. UE 2020/1828 del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che abroga la direttiva 2009/22/CE) o già presenti nel diritto italiano (si pensi a una falsa informazione che rilevi quale attività di concorrenza sleale, in quanto contraria al principio della correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. [80]; oppure che possa essere considerata quale un vizio del prodotto, inteso quale riduzione apprezzabile del valore della cosa venduta ai sensi dell’art. 1490, primo comma, c.c. [81]). Tuttavia, queste tutele non sembrano esaurire le esigenze di difesa di quei portatori di interesse che nutrono una mera aspettativa circa il comportamento dell’impresa che non sia quantificabile economicamente (si pensi all’interesse della comunità in cui l’impresa opera a vedere rispettato l’im­pegno verso l’ambiente), o che sia anche solo di natura morale (si pensi al­l’interesse dei clienti a sapere che i prodotti dell’impresa sono realizzati senza sfruttare i lavoratori in Paesi terzi privi di un adeguato sistema di tutele normative), rispetto ai quali l’ordinamento interno non offre, allo stato, alcuna tutela specifica.

Per colmare, almeno in parte, questa lacuna, il 23 febbraio 2022 la Commissione Europea, sulla scorta dei report «Study on due diligence requirements through the supply chain» del febbraio 2020 e «Study on directors’ duties and sustainable corporate governance» del luglio 2020, ha formulato una nuova proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) [82], che, facendo seguito a un primo tentativo del 10 marzo 2021, intende imporre un più uniforme e stringente impegno delle società di maggiore dimensione europee verso l’ambiente e il rispetto dei diritti umani, nonché di quelle di Paesi terzi che operano nel mercato comune o che sono legate alle prime. L’effettività di tale impegno – che, peraltro, lascia già tracce nella CSRD, ove sono numerosi i richiami, a testimonianza di un intento coordinato del legislatore europeo [83] – dovrebbe essere assicurata tanto tramite un enforcement pubblico, affidato a una rete coordinata delle autorità nazionali in grado di irrogare sanzioni amministrative proporzionate (artt. da 17 a 21), quanto tramite un enforcement privato, fondato sulla responsabilità civile delle società, nonché dei suoi organi apicali, nei confronti delle vittime di attività economiche condotte «insostenibilmente» (art. 22) [84].

Ad ogni modo, al di fuori dell’ambito coperto dalla nuova proposta di direttiva e, comunque, per i soggetti non direttamente danneggiati, non sembra sussistere alcun diritto a vedere assicurata una coerenza fra quanto dichiarato dalla società e quanto la stessa effettivamente realizza per risultare sostenibile. L’assenza di una specifica tutela del semplice affidamento degli stakeholder, apparentemente destinata ad essere attuata solo in via indiretta tramite l’eser­cizio di un controllo pubblico e l’irrogazione di una apposita sanzione, potrebbe ridurre di molto il valore dell’informazione stessa che la nuova direttiva vorrebbe tutelare, dato che i meri portatori di interesse potrebbero essere indotti, quale conseguenza, a non attribuirvi una particolare attendibilità. Anche se, probabilmente, a livello di singoli ordinamenti nazionali europei potranno individuarsi forme di tutela giudiziale volte a offrire uno specifico risarcimento (si pensi al ricorso al rimedio giudiziale dell’equity, che caratterizza la giurisprudenza di common law, ai c.d. danni punitivi [85], attraverso un indennizzo dei danni magari agevolato dall’esercizio di azioni collettive, oppure a una responsabilità da contatto sociale qualificato) – e, entro certi limiti, in tale direzione si è già mosso il Tribunale distrettuale dell’Aia a mezzo della opinabile sentenza del 26 maggio 2021 [86] – non sembra fuori luogo concludersi (benché il punto necessiti di un approfondimento maggiore e non sia questa la sede adatta per condurlo) che la mancata valorizzazione dell’informazione rivolta ai meri portatori di interesse a mezzo di un rimedio risarcitorio ad hoc rischia di ridurre significativamente la portata innovativa della direttiva, minando il valore «commerciale» delle informazioni trasmesse al pubblico degli stakeholder di cui si vorrebbe dare conto nel nuovo bilancio integrato [87].


NOTE

[1] Una critica al modello di misurazione della performance economica d’impresa elaborato per il gruppo DuPont già nel 1912, basato, in particolare sulla misura della redditività del capitale fornito dai soci (Return On Equity, o ROE) e su quella della redditività degli investimenti effettuati (Return On Investment, o ROI), ancora ad oggi maggiormente adottato in ambito finanziario, risale al 1951, anno in cui R. Cordiner, amministratore delegato a capo del gruppo statunitense General Electric, propose di estendere la misurazione dei risultati aziendali considerando accanto ad ulteriori indici di natura prettamente economica, quali la quota di mercato coperta dall’impresa, la produttività e il bilanciamento di obbiettivi di lungo e breve periodo, anche le competenze e le motivazioni del personale nonché l’impatto sociale dell’attività economica, ossia degli indicatori che tenevano conto della relazione fra l’impresa e i portatori di interesse. Sulla evoluzione della rendicontazione dei valori intangibili, v., infra, nt. 54.

[2] A tal proposito, particolarmente significativo è il considerando n. 7 della direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità, ove si legge che «Molti portatori di interessi ritengono che l’espressione “di carattere non finanziario” sia imprecisa, in particolare perché implica che le informazioni in questione non siano affatto pertinenti sul piano finanziario. Sempre più spesso tuttavia le informazioni in questione sono in realtà pertinenti sul piano finanziario. Molte organizzazioni e iniziative e molti professionisti del settore fanno riferimento alle informazioni sulla “sostenibilità”. È dunque preferibile utilizzare l’espressione “informazioni sulla sostenibilità” anziché “informazioni di carattere non finanziario”. La direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto di tale modifica terminologica». In dottrina, ex multis, G. Strampelli, L’informazione non finanziaria tra sostenibilità e profitto, in AGE, 2022, 145.

[3] Cfr., ex multis, P. Montalenti, L’interesse sociale: una sintesi, in Riv. soc., 2018, 324 ss.

[4] Sulla stessa ambiguità e pluralità di significati attribuibili al concetto di sostenibilità v., ex multis, M. Stella Richter jr, Long termism, in Riv. soc., 2021, 29 ss.; G. Presti, La sostenibilità nel diritto dell’impresa e della società, in Jus, 2022, 398 ss. Critiche analoghe possono essere svolte anche in merito all’acronimo ESG, per le quali, v., ex multis, S.A. Cerrato, Appunti per una via italiana all’ESG. L’impresa costituzionalmente solidale (anche alla luce dei nuovi artt. 9 e 41, comma 3, Cost.), in AGE, 2022, 70.

[5] La proposta di direttiva è stata adottata, infatti, con 525 voti favorevoli, 60 voti contrari e 28 astensioni, a testimonianza del fatto che la maggior parte delle forze parlamentari europee convergono sulla necessità di un maggior impegno delle imprese a favore della sostenibilità.

[6] Sul punto, ex multis, M. Perano, R. Cerrato, Il bilancio sociale tra pianificazione strategia e co-creazione di valore, Torino, Giappichelli, 2017, 104 s.

[7] Almeno secondo il concetto della partita doppia, ossia il «metodo veneziano» riportato originariamente nella sezione intitolata Particularis de computis et scripturis dei Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, pubblicati da Luca Pacioli a Venezia nel 1494.

[8] Cfr. M. Rescigno, Note sulle «regole» dell’impresa «sostenibile», in AGE, 2022, 165, che riferisce di una prima Conferenza ONU sul tema nel 1972.

[9] A livello sovranazionale vanno ricordati, ad ogni modo, gli United Nations Principles for Responsible Investments, adottati nell’aprile 2006, che si fondano su sei regole adottabili su base volontaria dalle imprese di investimento, fra cui quella di chiedere alle imprese oggetto di investimento di comunicare in modo appropriato gli impegni circa le tematiche ESG al fine di una loro valutazione nell’analisi di investimento.

[10] In particolare, il par. 47 del documento finale recita: «We acknowledge the importance of corporate sustainability reporting and encourage companies, where appropriate, especially publicly listed and large companies, to consider integrating sustainability information into their reporting cycle. We encourage industry, interested governments and relevant stakeholders with the support of the United Nations system, as appropriate, to develop models for best practice and facilitate action for the integration of sustainability reporting, taking into account experiences from already existing frameworks and paying particular attention to the needs of developing countries, including for capacity building».

[11] La necessità del perseguimento di un fine sociale era stata sottolineata, in primis, da W. Rathenau, nel celebre intervento del 1919 presso la Norddeutscher Lloyd AG, il cui pensiero viene riportato da A. Asquini, I battelli del Reno, in Riv. soc., 1959, 617 ss., poi pubblicato ne La realtà delle società per azioni, in Riv. soc., 1960, 912 ss. Sul punto, ex multis, G. Cottino, L’impresa nel pensiero dei maestri degli anni 40, in Aa.Vv., La responsabilità dell’impresa, Milano, Giuffrè, 2006, 5 ss. Curiosamente nello stesso anno, oltreoceano, la Corte Suprema del Michigan affermava in Dodge v. Ford Motor Company, che la società deve essere condotta nell’interesse primario degli shareholders; per una recente ricostruzione v. S.A. Cerrato, (nt. 4), 63 s. Ciononostante, pochi anni dopo, si rinviene, sul punto, una crescente attenzione degli studiosi nordamericani: a seguito della pubblicazione di W.B. Donham, The Social Significance of Business, in Harv. Bus. Rev., 1927, 406 ss., nel dibattito giuridico occorre ricordare la formulazione antesignana dello stakeholder value condotta da E. Merrick Dodd Jr, For Whom are Corporate Managers Trustees?, in Harv. L. Rev., 1932, 1145 ss., a cui è stata contrapposta la tesi della prevalenza dello shareholder value da parte di A.A. Berle, For Whom Are Corporate Managers Trustee: A Note, ivi, 1932, 1365 ss. Negli anni del secondo dopoguerra il dibattito sul punto continua, soprattutto ad opera degli studiosi di economia; a tal riguardo va ricordato H.R. Bowen, Social Responsibilities of the Modern Businessman, Iowa City, University of Iowa Press, 2013, 31 ss., la cui prima edizione del 1953 introduce, in ottica protestante (non a caso il libro è edito dal Federal Council of the Churches of Christ in America), la prima idea di responsabilità sociale nell’esercizio dell’attività economica, nonché R.W. Ackerman, The Social Challenge to Business, Cambridge, Harvard University Press, 1975. Quest’ultima opera segue il famoso articolo di M. Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits, in The New York Times Magazine, 13 settembre 1970, il quale, riprendendo il già citato caso Dodge v. Ford, affermava la necessaria predominanza dell’interesse degli azionisti su quello dei terzi portatori di interesse nell’agire degli amministratori; in quest’ottica, va registrato che buona parte della dottrina giuridica e, in minor parte, economica continuano a muovere forti critiche all’idea della Corporate Social Responsability: sul punto v., ex multis, G.S. Becker, R.A. Posner, Uncommon Sense, Chicago-Londra, The University of Chicago Press, 2010, 191 ss. Per una rilettura in chiave moderna, a fronte dell’attivismo degli investitori, cfr. L. Enriques, Missing in Friedman’s Shareholder Value Maximization Credo: The Shareholders, in Riv. soc., 2020, 1285 ss.

[12] Concetto, che si noti, appare piuttosto superato alla luce del nuovo approccio alla sostenibilità, come si coglie nella Risoluzione «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile», ove si precisava: «[…] che le imprese non possono sostituirsi alle funzioni delle autorità pubbliche per quanto concerne la promozione, l’implementazione e il controllo di norme sociali e ambientali». Sul punto cfr., ex multis, S. Rossi, Il diritto della «Corporate Social Responsibility», in questa Rivista, 2021, 99 ss., e in Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, a cura di A. Mirone, C. Costa, P. M. Sanfilippo, R. Pennisi, R. Vigo, II, 2, Torino, Giappichelli, 2021, 767 ss.; R. Rolli, “Dalla Corporate Social Responsibility alla Sustainibility, alla Environmental, Social and Governance (ESG)”, in Corporate Governance, 2022, 59 ss.; M. Rescigno, (nt. 8), 166. Sull’impatto della Corporate Social Responsibility sulla gestione delle imprese, nella dottrina italiana, cfr., ex multis, R. Costi, La responsabilità sociale dell’impresa e il diritto azionario italiano, in Aa.Vv., La responsabilità dell’impresa, (nt. 11), 83 ss.; G. Rossi, Il conflitto epidemico, Milano, Adelphi, 2006, 113 ss.; M. Libertini, Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell’impresa, in Riv. soc., 2009, 22 ss.; Id., Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell’impresa, in questa Rivista, 3/2013, 17 s.; C. Angelici, Divagazioni sulla responsabilità sociale dell’impresa, in Riv. soc., 2018, 3 ss.; P. Montalenti, (nt. 3), 303 ss.; G.B. Portale, Il diritto societario tedesco e il diritto societario italiano in dialogo, in Banca borsa tit. cred., 2018, I, 601 ss.; S. Bruno, Dichiarazione “non finanziaria” e obblighi degli amministratori, in Riv. soc., 2018, 974 ss.; U. Tombari, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, Milano, Giuffrè, 2019, 88 ss.; Id., Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental Social Governance (ESG) e «scopo della società», in Riv. dir. comm., 2021, I, 225 ss.

[13] Cfr., ex multis, S. Rossi, L’impegno multistakeholder della società benefit, in questa Rivista, 2/2017, 6 s.

[14] Ossia, ai sensi del n. 1 dell’art. 2 della medesima direttiva, le compagini i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione, nonché le società così come designate dagli Stati membri.

[15] In particolare, è interessante notare come il concetto di sostenibilità entri nei soli considerando 3, 11 e 13, ma unicamente come richiamo alle risoluzioni adottate dal Parlamento Europeo, alla conferenza di Rio de Janeiro del 2012 e alle conclusioni assunte alla fine del Consiglio Europeo del 24 e 25 marzo 2011. Cfr., sul punto, M. Rescigno, (nt. 8), 170.

[16] Realizzando, in questo modo, un coinvolgimento dei portatori di interesse nella gestione dell’impresa secondo la stakeholder value theory. In merito alle origini della stessa v. R.E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach2, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 46 ss.; R.A. Phillips, R.E. Freeman, A.C. Wicks, What Stakeholder Theory is Not, in Bus. Eth. Q., 2003, 479 ss. Le varianti della dottrina sono ricostruite, da F. Denozza, L’interesse sociale tra «coordinamento» e «cooperazione», in Aa.Vv., L’interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli «stakeholders», Milano, Giuffrè, 2010, 38 ss.

[17] Per un’analisi della disciplina, cfr., ex multis, E. Bellisario, Rischi di sostenibilità e obblighi di disclosure: il d.lgs. n. 254/16 di attuazione della dir. 2014/95/UE, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 19 ss.; S. Bruno, (nt. 12), 975 ss.; E. Rimini, I valori di solidarietà sociale nelle dichiarazioni non finanziarie, in AGE, 2018, 187 ss.; F. Riganti, Disclosure non finanziaria e diritto delle società: aspetti di corporate governance e (possibili) ricadute in tema di interesse sociale, in Nuove leggi civ. comm., 2019, 458 ss.; M. Maugeri, Informazione non finanziaria e interesse sociale, in Riv. soc., 2019, 1022 ss.; F. Denozza, A. Stabilini, Informazione non finanziaria e stakeholder empowerment, in Il caleidoscopio dell’informazione nel diritto societario e dei mercati. In ricordo di Guido Rossi, a cura di P. Marchetti, F. Ghezzi, R. Sacchi, Milano, Giuffrè, 2020, 249 ss.; P. Sfameni, Disciplina dell’informazione a carattere non finanziario e mercati regolamentati. Problemi e prospettive, in L’impresa sostenibile, a cura di D. Caterino, I. Ingravallo, Lecce, Euriconv, 2020, 208 ss.; N. Rondinone, Interesse sociale v. interesse “sociale” nei modelli organizzativi di gruppo presupposti dal d.lgs. n. 254/2016, in Il caleidoscopio dell’informazione nel diritto societario e dei mercati. In ricordo di Guido Rossi, (nt. 17), 269 ss.; A Genovese, I bilanci di sostenibilità dopo la Non Financial Reporting Directive: rilevanza e prospettive, in Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, (nt. 12), II, 1, 375 ss.; D. Lenzi, Sostenibilità delle imprese e dichiarazioni non finanziarie, in Corporate Governance, 2022, 159 ss.

[18] Si permetta di rinviare alla distinzione fra mero portatore di interesse e partecipe economico proposta in M. Palmieri, La partecipazione esterna alle società di capitali, Milano, Giuffrè, 2015, 47 ss.

[19] Sul rapporto fra sostenibilità e Corporate Social Responsibility, cfr., ex multis, G. Giannelli, L’impresa (in)sostenibile: responsabilità, tutele, rimedi, in L’impresa sostenibile, (nt. 17), 253 ss.

[20] Comunicazione 2017/C 215/01.

[21] Per una classificazione rispetto alla dichiarazione non finanziaria, cfr. A. Genovese., Bilanci di sostenibilità, tassonomia UE delle attività economiche ecosostenibili e governo societario, in questa Rivista, 2022, 526.

[22] Per un’analisi, cfr., ex multis, G.D. Mosco, L’impresa non speculativa, in Giur. comm., 2017, I, 233 s.

[23] In forza dell’allegato 5 della l. 28 dicembre 2015, n. 208, la valutazione di impatto deve esaminare: «il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società»; «le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro»; «le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura»; «gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita». Per un esame e per un parallelo con la dichiarazione non finanziaria cfr., ex multis, P. Butturini, La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio di esercizio, in Giur. comm., 2020, I, 572 ss., spec. 583 ss.

[24] Come precisa l’allegato 4 alla l. 28 dicembre 2015, n. 208, lo standard è «sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa», che abbia le «competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso» e che adotti «un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica». Inoltre tale ente deve rendere pubblici «i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso», «le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione», «l’identità degli amministratori e l’organo di governo del­l’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione», «il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard», nonché, infine, «un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse».

[25] Per una disamina del bilancio sociale obbligatorio per gli Enti con componenti positivi superiori a un milione di euro ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 117/2017, cfr., ex multis, L. Bagnoli, La rendicontazione economica e sociale negli Enti del Terzo Settore, in Il Codice del Terzo Settore, a cura di F. Donati, F. Sanchini, Milano, Giuffrè, 2019, 83 ss. Sulla necessità di redigere tale documento per tutte le imprese va ricordato che, a seguito della pubblicazione dei primi studi di F. Vermiglio, Il bilancio sociale nel quadro evolutivo del sistema d’impresa, Messina, Grapho, 1984; A. Matacena, Impresa e ambiente. Il bilancio sociale, Bologna, CLUEB, 1984; G. Rusconi, Il bilancio sociale d’impresa, Milano, Giuffrè, 1993, dal 1997 è attivo in Italia un Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di modelli applicativi e standard comuni di riferimento, che ha pubblicato nel 2001 i Principi di redazione del Bilancio Sociale.

[26] Cfr. G. Marasà, I modelli organizzativi e Corporate Social Responsibility: enti del “Terzo settore” e società benefit, in L’impresa sostenibile, (nt.17), 45 ss.

[27] Sul punto cfr. G. Marasà, (nt. 26), 50 ss.

[28] Per un’analisi delle fonti internazionali da traggono le proprie radici i criteri ESG, v., ex multis, S.A. Cerrato, (nt. 4), 70.

[29] Per questo intendibile, almeno agli albori della sua adozione, quale una sorta di soft law secondo M. Rescigno, (nt. 8), 168. Cfr., sul punto, anche G. Presti, (nt. 4), 409 ss., che inquadra l’approccio legislativo quale una «spinta gentile (nudge)», in quanto non vi è obbligo di disclosure. Esprimono un giudizio positivo della soluzione adottata rispetto all’ipotesi di una informazione obbligatoria M.L. Passador, F. Riganti, Less is More in the Age of Information Overload: The Paradigm Shift from a Shareholder – to a Stakeholder-Oriented Market, in N. Y. Un. J. L. Bus., 2019, 567 ss. In generale, sul fatto che tale informazione non muti gli obbiettivi degli amministratori delle società, cfr. U. Tombari, “Potere” e “interessi”, (nt. 12), 78 s.; M. Maugeri, (nt. 17), 1002 ss.; nello stesso senso, G.B. Portale, (nt. 12), 606 s.

[30] In particolare, vi hanno provveduto 16 s.p.a. e l’Università di Roma Tor Vergata.

[31] Segnala una preferenza del Legislatore unionale in questo senso S. Bruno, (nt. 12), 1001.

[32] A favore della soluzione di un «bilancio integrato», v. S. Bruno, (nt. 12), 1002; E. Bellisario, (nt. 17), 39. Contra, evidenziando la necessità di tenere distinta la dichiarazione non finanziaria per rendere meglio comprensibili e comparabili i dati in bilancio, S. Fortunato, L’informa­zione non finanziaria nell’impresa socialmente responsabile, in Giur. comm., 2019, I, 424.

[33] In forza della quale sono considerati «standard di rendicontazione» i criteri e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, anche solo in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dallo stesso presente d.lgs. n. 254/2016 e dalla dir. 2014/95/UE. Non risulta, invece, particolarmente significativa l’adozione di autonome metodologie di rendicontazione, definite quali «l’insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria […]» ai sensi della successiva lett. g).

[34] Si noti che già il considerando D della Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva», riconosceva come «la Global Reporting Initiative ha fornito la metodologia di gran lunga più accettata a livello internazionale per la trasparenza delle imprese, e che l’istituzione del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC), che riunisce i principali organismi per l’elaborazione delle norme contabili internazionali, è indice del fatto che la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese integrata nei bilanci diventerà la norma a livello globale in meno di un decennio». Altri standard di rendicontazione sono le OECD Guidelines for Multinational Enterprises, il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGP), l’Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) e il Carbon Disclosure Project (CDP).

[35] Inizialmente esso era una divisione della Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES), riconosciuta dal 2002 quale organizzazione partner del United Nations Environment Programme.

[36] In particolare, il GRI 101 contiene i principi di rendicontazione che definiscono i contenuti e della qualità del report, descrivendo come utilizzare i restanti Standard; il GRI 102 fornisce una informativa generale volta a rendere una descrizione del profilo, della strategia, dell’etica e dell’integrità, della governance di un’organizzazione, delle pratiche di coinvolgimento degli stakeholder e del processo di rendicontazione; il GRI 103, infine, è dedicato alle modalità di gestione e serve per fornire informazioni sulla gestione di un tema materiale e deve essere utilizzato per l’applicazione con altri GRI Standard specifici (serie 200, 300 e 400), richiedendo una spiegazione testuale del perché il dato sia materiale, l’indicazione degli ambiti ove si verificano gli impatti (il perimetro di un tema) e come l’organizzazione gestisce questi ultimi.

[37] Cfr., sotto questa prospettiva, E. Bellisario, (nt. 17), 45; S. Bruno, (nt. 12), 1012; S. Fortunato, (nt. 32), 419.

[38] Cfr. M. Rescigno, (nt. 8), 173. In questa direzione si pongono anche lo Statement on the Purpose of a Corporation, emesso dal Business Roundtable il 19 agosto 2019, nonché i Principles for Purposeful Business emanati il 27 novembre 2019 dalla British Academy, per un’analisi critica dei quali cfr., ex multis, V. Calandra Buonaura, F. Denozza, M. Libertini, G. Marasà, M. Maugeri, R. Sacchi, U. Tombari, Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci, a cura di A. Perrone, in questa Rivista, 2019, 589 ss.; P. Marchetti, Dalla Business Roundtable ai lavori della British Academy, in Riv. soc., 2019, 1303 ss. La considerazione dell’interesse degli investitori è al centro anche delle lettere indirizzate agli amministratori delegati da parte del C.E.O. di BlackRock, Larry Fink, in merito alle quali v. G. Strampelli, Gli investitori istituzionali salveranno il mondo? Note a margine dell’ultima lettera annuale di Blackrock, in Riv. soc., 2020, 51 ss.

[39] Comunicazione COM/2018/097 final. Per una analisi, v., ex multis, M. Siri, S. Zhu, L’integrazione della sostenibilità nel sistema europeo di protezione degli investitori, in Banca impr. soc., 2020, 3 ss.

[40] Comunicazione 2019/C 209/01. Sempre in merito al tema della sostenibilità va ricordato lo studio commissionato dalla Commissione Europea a Ernst & Young, Study on directors’ duties and sustainable corporate governance, 2020, che punta l’indice sulle prospettive di breve termine che caratterizzano le aspettative dei soci e l’agire degli amministratori quale ostacolo a una gestione sostenibile: per un’analisi, ex multis, F. Mucciarelli, Perseguire un diritto societario “sostenibile”: un obiettivo sincero?, in Riv. giur. lav., 2021, I, 523 ss., G.D. Mosco, R. Felicetti, Prime riflessioni sulla proposta di direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence, in AGE, 2022, 189 ss. Nel dibattito internazionale, cfr., ex multis, i vari contributi contenuti in Aa.Vv., The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability, a cura di B. Sjåfjell, C.M. Bruner, Cambridge, CUP, 2019.

[41] Su tale evoluzione cfr. M. Rescigno, (nt. 8), 171 ss. e 177. Per una ricostruzione della rilevanza del concetto di sostenibilità nella concessione di finanziamenti e nella attrazione di investimenti degli investitori istituzionali, cfr. A. Chiloiro, ESG e sostenibilità nelle operazioni di finanziamento all’impresa: possibili profili giuridici, in AGE, 2022, 268 ss. Si v., però, l’illuminante studio di M. Billio, M. Costola, I. Hristova, C. Latino, L. Pellizzon, Inside the ESG Ratings: (Dis)Agreement and Performance, in Corp. Soc. Resp. Environ. Man., 2021, 1423 ss., che pone in luce la discordanza e la conseguente scarsa affidabilità delle metriche adottate per valutare la sostenibilità e il conseguente valore delle società emittenti.

[42] Cfr., ex multis, G. Presti, (nt. 4), 410 s.

[43] La cui dottrina è da tempo attenta ad esaminare le implicazioni, sulla luce delle esperienze estere: cfr., ex multis, P. Montalenti, Interesse sociale e amministratori, in Aa.Vv., L’interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli «stakeholders», (nt. 16), 91 ss.; V. Calandra Buonaura, Responsabilità sociale dell’impresa e doveri degli amministratori, in Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, Giuffrè, 2011, 268 ss.

[44] Per un’analisi, anche in comparazione con il Deutscher Corporate Governance Kodex, al Code belge de gouvernance d’entreprise 2020 e al Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas spagnolo, cfr., ex multis, G. Strampelli, Soft law e fattori ESG: dai codici di corporate governance alle corporate e index guidelines, in Riv. soc., 2021, 1100 ss.; M. Bianchi, M. Milič, Le politiche di engagement delle società tra teoria e prassi, ivi, 2021, 1324 ss.; E. Desana, Politiche di dialogo con gli azionisti, equilibrio di genere e fattori ESG: appunti, ivi, 2021, 1336 ss.; P. Montalenti, Il nuovo Codice di Corporate Governance, in Corporate Governance, 2021, 1 ss.; O. Cagnasso, La dimensione dell’impresa e il Codice di Corporate Governance, ivi, 2021, 19 ss.; N. Abriani, Successo sostenibile e regole statutarie: il ruolo del board nel Codice di Corporate Governance, ivi, 2021, 7 ss.; G. Alpa, Responsabilità degli amministratori di società e principio di “sostenibilità”, in Contr. impr., 2021, 721 ss.; A. Cetra, P. Cuomo, “Responsabilità sociale” e gestione dell’impresa azionaria nel nuovo codice di corporate governance, in Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, (nt. 12), I, 1, 165 ss.; S.A. Cerrato, (nt. 4), 91 ss. Per una critica al long termism, v. M.V. Zammitti, Long-termism e short-termism nella ricerca di strategie di sostenibilità, in questa Rivista, 2021, 255 ss.

[45] Il Codice si indirizza, in questo modo, a raccogliere le indicazioni formulate da R. Eccles, The Performance Measurement Manifesto, in Harv. Bus. Rev., 1991, 131 ss., il quale auspicava un superamento del modello tradizionale di misurazione delle perfomance aziendali, in quanto basato su una prospettiva a breve termine e una attenzione esclusiva all’interesse degli shareholder. Più recentemente, cfr. O. Hart, L. Zingales, The New Corporate Governance, in Un. Chi. Bus. L. Rev., 2022, 204 ss., che analizzano le ragioni per cui i maggiori gestori di fondi statunitensi guardano a una gestione di lungo periodo non necessariamente orientata al profitto, al punto che secondo gli autori il principio della shareholder value maximization dovrebbe cedere il passo alla shareholder welfare maximization. Ciò non toglie che, se l’attività economica è svolta anche in considerazione dell’interesse dei terzi, permanga sempre il soddisfacimento delle aspettative dei soci quale criterio guida per l’amministrazione della società; benché sul punto convergano la maggior parte degli Autori che si sono occupati del tema, il punto non è pacifico: cfr., ex multis, nella dottrina italiana V. Calandra Buonaura, Responsabilità sociale dell’impresa e doveri degli amministratori, in Giur. comm., 2011, I, 531 ss.; C. Angelici, La società per azioni. Principi e problemi, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, I, 2012, 90 s.; Id., (nt. 12), 3 ss.; G. Guizzi, Appunti in tema di interesse sociale e governance nelle società bancarie, in Riv. dir. comm., 2017, I, 243 s.; U. Tombari, L’organo amministrativo di S.p.A. tra “interessi dei soci” ed “altri interessi”, in Riv. soc., 2018, 27 s.; Id., Riflessioni sullo «statuto organizzativo» dell’«impresa sostenibile», in AGE, 2022, 137 ss.; M. Stella Richter jr, (nt. 4), 16 ss.; P. Montalenti, La società per azioni: dallo shareholder value al successo sostenibile. Appunti, in Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, (nt. 12), II, 2, 671 ss.; E. Barcellona, La sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism, in Riv. soc., 2022, 1 ss.; F. d’Alessandro, Il mantello di San Martino, la benevolenza del birraio e la Ford modello T, senza dimenticare Robin Hood (Divagazioni semi-serie sulla c.d. responsabilità sociale dell’impresa e dintorni), in Riv. dir. civ., 2022, 409 ss.; A. Daccò, Spunti di riflessione su capitalismo sostenibile e strumenti a disposizione, in Banca borsa tit. cred., 2022, I, 372 ss.; L. Calvosa, La governance delle società quotate italiane nella transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione, in Riv. soc., 2022, 309 ss. Prospettive divergenti caratterizzano anche la dottrina anglosassone: cfr., ex multis, C. Mayer, Prosperity, Oxford, OUP, 2018 (di cui v. i commenti critici di G. Ferrarini, An Alternative View of Corporate Purpose: Colin Mayer on Prosperity, in Riv. Soc., 2020, 27 ss.; M. Ventoruzzo, Brief Remarks on “Prosperity” by Colin Mayer and the often Misunderstood Notion of Corporate Purpose, ivi, 2020, 43 ss.); L.A. Bebchuk, R. Tallarita, The Illusory Promise of Stakeholder Governance, in Cornell L. Rev., 2020, 91 ss.; C. Mayer, Shareholderism versus Stakeholderism-A Misconceived Contradiction: A Comment on “The Illusory Promise of Stakeholder Governance” by Lucian Bebchuk and Roberto Tallarita, ivi, 2020, 1859 ss.; E.B. Rock, For Whom Is The Corporation Managed in 2020? The Debate Over Corporate Purpose, (May 2020). ECGI Law Working Paper n. 515/2020, reperibile al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3589951; J. Fisch, S. Davidoff Solomon, Should Corporations Have a Purpose?, in Tex. L. Rev., 2020, 1309 ss.; D.S. Lund, E. Pollman, The Corporate Governance (February 2022). ECGI Law Working Paper n. 564/2021, 1 ss., reperibile al seguente indirizzo: https://www.ecgi.global/working-paper/
corporate-governance-machine; A. Edmans, Grow the Pie. How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit, Cambridge, Cambridge University Press, 2021, passim.

[46] In tema di incentivi all’attuazione di una gestione sostenibile, v., ex multis, I. Capelli, La sostenibilità ambientale e sociale nelle politiche di remunerazione degli amministratori delle società quotate: la rilevanza degli interessi degli «stakeholder» dopo la SHRD II, in questa Rivista, 2020, 553 ss.

[47] Cfr., ex multis, M. Cian, Sulla gestione sostenibile e i poteri degli amministratori: uno spunto di riflessione, ivi, 2021, 1137 ss.; U. Tombari, Riflessioni sullo «statuto organizzativo», (nt. 45), 137 ss. Il Codice di autodisciplina si allinea così al trend legislativo che, a livello internazionale, è volto a indirizzare l’agire delle imprese verso l’interesse degli stakeholder. Il primo intervento normativo in tal senso si rinviene alla Sect. 172(1) del Companies Act del 2006 britannico, che impone agli amministratori di porre attenzione su numerosi ulteriori interessi anche in una prospettiva di lungo termine, e che sembra così ricalcare la tesi dell’«Enlightened Value Maximization» elaborata da M.C. Jensen, Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, in J. App. Corp. Fin., 2001, 8 ss.; sul punto, cfr. A. Mazzoni, L’impresa fra diritto ed economia, in Riv. soc., 2008, 666 s.; F. Vella, L’impresa e il lavoro: vecchi e nuovi paradigmi della partecipazione, in Giur. comm., 2013, I, 1139 ss.; F. Denozza, (nt. 38), 29 ss. Questa impostazione legislativa ha subito numerose critiche dalla dottrina d’oltremanica: cfr., ex multis, P.L. Davies, Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, London, Sweet&Maxwell, 2008, 506 ss.; D. French, S. Mayson & C. Ryan, Company Law, Oxford, OUP, 2010, 480 ss.; oltre che da parte della dottrina italiana: cfr., ex multis, R. Sacchi, L’interesse sociale nelle operazioni straordinarie, in Aa.Vv., L’interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli «stakeholders», (nt. 16), 144 ss.; M.S. Spolidoro, Appunti sull’interesse sociale nelle operazioni straordinarie, ivi, 179 s. Più recentemente, occorre ricordare che il legislatore francese, a mezzo della loi n. 2019-486 del 22 maggio 2019, c.d. loi PACTE, abbia integrato l’art. 1833 del code civil con un nuovo comma in cui si specifica che «la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité» (previsione che, però, non comporta nullità ove violata ai sensi del successivo art. 1844-10, alinéa 3). Per un’analisi, cfr. P-H. Conac, Le nouvel article 1833 du Code civil français et l’intégration de l’intérêt social et de la responsabilité sociale d’entreprise: constat ou révolution?, in questa Rivista, 2019, 497 ss.; S. Schiller, L’évolution du rôle des sociétés depuis la loi PACTE, ivi, 2019, 517 ss. In merito alla possibilità ammessa dal legislatore francese di dotare le società di una propria «raison d’être» ai sensi dell’art. 1835 del code civil (definita quale «constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité»), v. I. Urbain-Parleani, L’article 1835 et la raison d’être, ivi, 2019, 533 ss. In questa direzione, il nostro legislatore è intervenuto, da ultimo, modificando gli artt. 9 e 41 Cost. con l. cost. primo febbraio 2022, n. 1, al fine di rafforzare la tutela dell’ambiente quale valore fondante dell’ordinamento. Sul punto, ponendo l’accento sul principio costituzionale della solidarietà S.A. Cerrato, (nt. 4), 101 ss.; in precedenza, valorizzando l’equilibrio insito nell’art. 41 Cost., cfr. P. Marchetti, Il bicchiere mezzo pieno, in Riv. soc., 2021, 343. Sul punto cfr. anche A. Genovese., (nt. 21), 529 ss., che suggerisce una concretizzazione dei principi negli obblighi informativi di cui al d.lgs. n. 254/2016 e al Regolamento UE 2019/2088. Più in generale, sul principio della sostenibilità quale paradigma del diritto societario e per i suoi riflessi costituzionali, v. V. Cariello, Per un diritto costituzionale della sostenibilità (oltre la “sostenibilità ambientale”), in questa Rivista, 2022, 413 ss.

[48] Comunicazione COM/2019/640 final.

[49] Per un’analisi, cfr., ex multis, D. Lenzi, La finanza d’impatto e i green e social bonds. Fattispecie e disciplina tra norme speciali e principi generali, in Banca impr. soc., 2021, 118 ss.; M. Cossu, Tassonomia finanziaria e normativa dei prodotti finanziari sostenibili e governo societario, ivi, 2022, 439 ss.; P. Coppotelli, La strategia europea sullo sviluppo sostenibile. In particolare, la finanza sostenibile e le modifiche al quadro regolamentare europeo, in AGE, 2022, 297 ss.

[50] In merito alla pubblicazione da parte della S.E.C. il 31 marzo 2022 di una proposta per l’introduzione di nuovi obblighi in materia di informazioni in merito alle iniziative assunte verso il cambiamento climatico, denominata Climate Change Disclosure, v. G. Strampelli, (nt. 2), 145. Occorre registrare che, ad oggi, la proposta ha incontrato pesanti critiche interne alla stessa Commissione: v. sul punto l’articolo di J. H. Hupart, Republican SEC Commissioners Continue to Criticize Proposed Climate Disclosures, apparso il 13 dicembre 2012, su The National Law Review. Per un’analisi critica della informazione sulla sostenibilità ambientale v., ex multis, J. Armour, L. Enriques, T. Wetzer, Mandatory Corporate Climate Disclosure: Now, but How?, in Col. Bus. L. Rev., 2021, 1086 ss.

[51] In merito alla possibilità che gli investitori istituzionali possano adempiere gli obblighi di trasparenza loro imposti dal Reg. UE 2019/2088 (relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi) solamente qualora ricevano, a loro volta, le corrispondenti informazioni dalle società oggetto di investimento, cfr. G. Strampelli, (nt. 2), 147; A. Genovese, La “sustainable corporate governance” delle società quotate. Note introduttive, in Corporate Governance, 2022, 99 ss.; Id., (nt. 21), 513 ss., che, in merito, definisce il regolamento tassonomia quale «la fonte europea degli standard normativi di ecosostenibilità delle attività economiche».

[52] Così il considerando 36. Sulla importanza della motivazione delle decisioni assunte dal management rispetto agli interessi degli stakeholder in funzione della valorizzazione delle azioni e della relativa disclosure, v. già V. Calandra Buonaura, (nt. 45), 547 s.

[53] Il modello si presenta quale una evoluzione della c.d. Balanced Scorecard, formulata da R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, in Harv. Bus. Rev., 1992, in cui accanto alla «financial perspective», vengono analizzate la «customer perspective», la «business process perspective» e la «learning and growth perspective», ossia vengono presi in considerazione il rapporto con taluni stakeholder e la relativa possibile creazione di valore per l’impresa. Sull’evoluzione del concetto in valore condiviso, cfr. M.E. Porter, M.R. Kramer, Strategy and Society: the Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, ivi, 2006, 77 ss., nonché Id., Creating Shared Value, ivi, 2011, 64 ss. Sulle differenti nozioni di materialità esistenti nel campo della definizione non finanziaria, v. G. Strampelli, (nt. 2), 154 s.; R. Rolli, (nt. 12), 70. In ogni caso, appare interessante notare che già il 7% delle dichiarazioni non finanziarie emesse nel 2021 applicano il principio della doppia materialità (dati pubblicati nel corso della presentazione KPMG, Governance e reporting di Sostenibilità: trend in atto e prospettive future per le imprese, condotta da A. Cinquegrana, nel corso del convegno Il lucro sostenibile. Obiettivi e ruolo delle imprese nel nuovo quadro normativo in tema di SDG’s, tenutosi a Roma, presso la L.U.I.S.S., il 12 dicembre 2022).

[54] In merito all’importanza di dare conto dei valori intangibili, v., ex multis, nella scienza aziendalistica B. Lev, Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Washington, Brookings, 2001, che riassume gli studi dell’A. sul tema condotti nei precedenti trent’anni. Sul tema più specifico del capitale umano, occorre ricordare che lo stesso venne coniato e impiegato all’interno del bilancio del gruppo Skandia nel 1997: sul punto v., ex multis, L. Edvinsson, Developing intellectual capital at Skandia, in Long Range Planning, 1997, 366 ss., il quale sviluppò tale concetto quale responsabile delle risorse umane del gruppo svedese.

[55] Non a caso, la nuova direttiva aggiunge nelle definizioni iniziali racchiuse nell’art. 2 dir. 2013/34/UE, dapprima, quella di «questioni di sostenibilità», individuandole nei «fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088», nonché, subito dopo, quella di «risorse immateriali essenziali», descrivendole come «risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell’impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l’impresa». Per un esame del bilancio consolidato di Generali S.p.a., redatto nell’ottica di un bilancio integrato secondo gli standard fissati dall’International Integrated Reporting Council (IIRC) e per una comparazione con le differenti valutazioni rese dal report di sostenibilità, legate a differenti principi di materialità, v. C. Mio, M. Fasan, A. Costantini, Materiality in integrated and sustainability reporting: A paradigm shift?, in Business Strategy and the Environment, 2020, 306 ss.

[56] Il Sustainability Reporting Board dell’EFRAG ha approvato il 15 novembre 2022 gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) Set 1, in forza di una sostanziale revisione delle prime bozze rese pubbliche nella primavera del 2022. Tale set di criteri contabili sarà ora sottoposto alla valutazione della Commissione Europea ai fini della loro adozione definitiva degli entro il primo semestre del 2023. Ricorda G. Strampelli, (nt. 2), 149, come EFRAG e GRI avessero già avviato una cooperazione nel 2021 per la fissazione dei nuovi standard.

[57] Comunicazione COM/2022/71 final. Questa iniziativa ampia a livello di mercato unico e amplifica l’area di intervento di alcune normative nazionali già assunte a livello di singole nazioni europee, quali la Wet Zorgplicht Kinderarbeid del 24 ottobre 2019, a mezzo della quale il legislatore olandese ha provveduto a disporre delle sanzioni amministrative (art. 9) per ogni società stabilita nei Paesi Bassi che, violando la dichiarazione dell’esercizio di una apposita due diligence (art. 5), venda o fornisca beni o servizi a utenti finali olandesi prodotti con l’au­silio di lavoro minorile; o la precedente Loi n° 2017-399 del 27 marzo 2017, che aggiunge al code de commerce francese le previsioni racchiuse nei L. 225-102-4 ss., ove si espongono a risarcimento dei danni le società di maggiori dimensioni (ovvero che impiegano al termine di due esercizi finanziari consecutivi, almeno cinquemila dipendenti al loro interno e nelle filiali dirette o indirette la cui sede legale si trova sul territorio francese, o almeno diecimila dipendenti al loro interno e nelle filiali dirette o indirette la cui sede principale si trova in Francia o all’estero), a causa della violazione dell’obbligo di redigere e attuare un piano di vigilanza per identificare i rischi e prevenire gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della salute e sicurezza delle persone e dell’ambiente, derivanti dalle attività della società e delle società controllate, non riescono ad impedire la produzione di siffatte violazioni: sul punto cfr. G. Scognamiglio, Sulla tutela dei diritti umani nell’impresa e sul dovere di vigilanza dell’impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana, in Riv. it. sc. giur., 2019, 545 ss.; M. Rescigno, (nt. 8) I, 167. Differente è l’approccio che caratterizza la più recente Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz tedesca del 22 luglio 2021, che è entrata in vigore il primo gennaio 2023, volta a obbligare le aziende con almeno 3.000 dipendenti (dal 2024 con 1.000 dipendenti), la cui sede legale, amministrativa o il luogo principale di attività sia in Germania, a monitorare attivamente il rispetto dei diritti umani, nonché la tutela dell’ambiente lungo le loro catene di fornitura, a contrastare il lavoro minorile, il lavoro forzato, la discriminazione, nonché a far adottare degli standard di sicurezza e ambientali adeguati ai propri fornitori o partner commerciali. Le imprese obbligate dovranno dotarsi di un adeguato sistema di gestione del rischio, a capo del quale devono nominare un responsabile, verificato su base annuale, in assenza del quale si vedranno esposte solo a sanzioni che possono arrivare al 2% del fatturato globale annuo per le imprese con un fatturato superiore a 400 milioni di euro, non essendo prevista una tutela risarcitoria nei confronti dei danneggiati: sul punto cfr. G. Presti, (nt. 4), 418 s.; A. Rühmkorf, The German Supply Chain Law: A First Step Towards More Corporate Sustainability, in ECL, 2023, 7 ss.

[58] Il riferimento va, in particolare, agli Sustainability Disclosure Standards (SDS) elaborati dall’International Sustainability Standards Board (ISSB) dell’IFRS.

[59] Propende, invece, per una maggiore importanza della informazione per gli investitori istituzionali, quali soci o potenziali investitori delle società, G. Strampelli, (nt. 2), 150 ss.

[60] Sui vantaggi di un coinvolgimento dei differenti portatori di interesse in ottica di riduzione di un approccio di breve periodo, nella dottrina italiana, cfr. F. Denozza, Incertezza, azione collettiva, esternalità, problemi distributivi: come si forma lo short-termism e come se ne può uscire con l’aiuto degli stakeholders, in Riv. soc., 2021, 297 ss.; F. Denozza, A. Stabilini, Uncertainty, externalities and collective action problems: correcting the short-term bias through a multi-stakeholder approach, in questa Rivista, 2021, 1079 ss.

[61] Analogamente, sul punto, G. Strampelli, (nt. 2), 159; M. Rescigno, (nt. 8), 182. Per una riconduzione di queste dichiarazioni alla categoria delle dichiarazioni di scienza e non di volontà, v. A. Briguglio, Riflessioni sulla natura giuridica della dichiarazione non finanziaria, in Corporate governance, 2022, 193 ss.

[62] Denuncia il rischio di «information overload» non solo per i portatori di interesse, ma anche per gli investitori istituzionali, G. Strampelli, (nt. 2), 161.

[63] Rimane, in ogni caso, la possibilità di adesione volontaria per piccole e medie imprese non quotate: valutato l’interesse che ha suscitato la dichiarazione non finanziaria anche fra imprese non tenute alla sua pubblicazione e considerato che molte imprese dovranno comunque adeguarsi a rendicontare il proprio impegno in quanto fornitrici di aziende tenute ai nuovi report, non sembra fuori luogo immaginare che l’adozione volontaria degli obblighi racchiuso nella CSRD possa risultare fenomeno tutt’altro che eccezionale. Sottolineano la necessità di calibrare gli obblighi in funzione delle dimensioni delle imprese obbligate L. Marchegiani, Piccole e medie imprese societarie con scopo lucrativo e responsabilità sociale. Spunti per una riflessione, in Riv. soc., 2020, 1481 ss.; G. Strampelli, La strategia dell’Unione europea per il capitalismo sostenibile: l’oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholders, ivi, 2021, 367 s.

[64] A tal proposito il quarto comma del nuovo art. 29-ter ha cura di precisare che «I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all’interno delle catene del valore e alla portata e alla complessità delle loro attività, in particolare per quelle imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis».

[65] Su tale necessità, avvertita dalla stessa commissione anche in merito alla dichiarazione finanziaria, v. L. Marchegiani, Riflessioni su informazione non finanziaria, comunicazione d’impresa e fiducia degli stakeholders, in questa Rivista, 2021, 131.

[66] Sulla lettura del criterio della diligenza alla luce del secondo comma dell’art. 1176 c.c., cfr., ex multis, A. De Nicola, sub art. 2392, in Amministratori, a cura di F. Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, Giuffrè, 2005, 555; S. Ambrosini, La responsabilità degli amministratori, in Le società per azioni, a cura di N. Abriani, S. Ambrosini, O. Cagnasso, P. Montalenti, IV, I, Padova, Cedam, 2010, 661; A. Zanardo, Delega di funzioni e diligenza degli amministratori nelle società per azioni, Padova, Cedam, 2010, 164 s.; F. Briolini, sub art. 2392, in Le società per azioni, diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale, I, Milano, Giuffrè, 2016, 1385 s.

[67] Che la professionalità sia criterio disgiunto da quello della diligenza e non apparentemente richiesto per gli amministratori è assodato per parte della dottrina; sul punto cfr. P. Montalenti, Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi generali sulla responsabilità degli amministratori di società per azioni, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale, 2, Torino, Utet Giuridica, 2006, 839; L. Sambucci, sub art. 2392, in Della società – Dell’azienda – Della Concorrenza, a cura di D.U. Santosuosso, in Commentario del Codice Civile, diretto da E. Gabrielli, II, Torino, Utet Giuridica, 2015, 371; S. Ambrosini, La responsabilità degli amministratori, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, IV, Padova, Cedam, 2010, 662 s. Tuttavia, in merito alle operazioni con parti correlate e all’applicazione del relativo Regolamento CONSOB n. 17221/2010 e ss.mm., rinviene un obbligo di professionalità D. Regoli, Gli amministratori indipendenti: alcune condizioni per un più efficace funzionamento di questo strumento di governance nel sistema dei controlli sulla gestione, in Dialogo sul sistema dei controlli nelle società, a cura di P. Abbadessa, Torino, Giappichelli, 2015, 65.

[68] Evidenzia l’importanza del «comitato sostenibilità», ove costituito, S. Bruno, (nt. 12), 1018. A tal proposito appare significativo il dato che delle 205 società che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria nel 2021, 102 hanno costituito un Comitato endo-consiliare «di sostenibilità» per la gestione delle tematiche ESG e, fra queste, 23 hanno costituito un comitato ad hoc, mentre altre 68 hanno ampliato le funzioni del Comitato Controllo o del Comitato Rischi ai temi della sostenibilità; altre 62, invece, hanno optato per un Comitato manageriale di sostenibilità (dati pubblicati nel corso della presentazione KPMG, Governance e reporting di Sostenibilità: trend in atto e prospettive future per le imprese, v., supra, nt. 53).

[69] Cfr., ex multis, P. Sfameni, (nt. 17), 223 ss.

[70] Per un’analisi critica, v. L. Marchegiani, (nt. 65), 132 ss.

[71] Evidenzia M. Rescigno, (nt. 8), 175 s., come «In linea di principio la proposta muove dall’adozione nel modello di revisione di limited assurance, ma nel contempo ha lasciato la porta aperta ad una implementazione del modello della reasonable assurance a riprova del fatto che la equiparazione, sul piano della certificazione, dell’informazione finanziaria e quella di sostenibilità sono destinate ad allinearsi».

[72] Cfr., sul punto, G. Presti, (nt. 4), 413 ss., che inquadra l’approccio legislativo quale un incentivo alla disclosure, che non impone alcun obbligo comportamentale delle società.

[73] Sul tema della responsabilità cfr. S. Fortunato, (nt. 32), 415 ss.; P. Montalenti, (nt. 45), 678 ss.; A. Genovese, (nt. 21), 537 ss.

[74] Ricorda S. Bruno, (nt. 12), 1106 s., come già la attuale normativa nazionale rafforzi la responsabilità del revisore, imponendo un giudizio in merito alla revisione della dichiarazione non finanziaria non prevista dalla direttiva dir. 2013/34/UE.

[75] Cfr. S. Bruno, (nt. 12), 990 ss., in merito ad alcune cause intentate nell’ordinamento statunitense nei confronti di società quotate per mancata valutazione e comunicazione al pubblico dei rischi ambientali.

[76] Cfr. M. Rescigno, (nt. 8), 181. Ovviamente la violazione degli obblighi informativi potrebbe avere riflessi anche in merito alla violazione degli obblighi informativi in tema di sostenibilità fissati dal reg. UE 2019/2088 e sulla tassonomia degli investimenti sostenibili fissata con il reg. UE 2020/852: sul punto, cfr. D. Lenzi, (nt. 17), 184 ss.

[77] Per una tassonomia dei differenti portatori di interesse v., ex multis, R. Costi, (nt. 12), 83 ss.

[78] In tema di risarcimento danni ai terzi per comportamenti non sostenibili in applicazione dell’art. 2395 c.c., v., ex multis, C. Angelici, La società per azioni, (nt. 45), 436 ss. I dubbi sorgono in merito a un risarcimento per una mera informazione scorretta: sul punto cfr. S. Fortunato, (nt. 32), 415 ss.; A. Genovese, (nt. 21), 554 ss., anche sul tema della possibile responsabilità della holding per la pubblicazione di una dichiarazione non finanziaria di gruppo.

[79] Esempi di applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità, si rinvengono nei Provvedimenti A.G.C.M. del 10 dicembre 2009 in merito al caso Acqua San Benedetto, o del 20 dicembre 2019 in merito al caso ENI Diesel+. Per altri riferimenti, anche in merito alle pronunce assunte dal Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria in applicazione del relativo Codice di Autodisciplina, v., A. Troisi, La comunicazione ambientale: il greenwashing dietro la sostenibilità; in AGE, 2022, 360 ss.

[80] In tal senso si veda il provvedimento cautelare messo da Trib. Gorizia, ord. 25 novembre 2021, poi revocato in sede di reclamo con ord. 12 marzo 2022, che aveva avuto parecchio eco sulla stampa come primo caso di contrasto al fenomeno del c.d. greenwashing.

[81] A tal proposito, si può ricordare, anche per essere stato il primo caso di tutela collettiva in applicazione della previgente disciplina della c.d. class action contenuta nell’art. 140-bis cod. cons. la sentenza Trib. Venezia, 7 luglio 2021, in merito al risarcimento per i clienti del Gruppo Volkswagen coinvolti nel c.d. Dieselgate.

[82] Per una analisi critica dell’iniziativa parlamentare europea nelle due distinte proposte di direttiva, cfr., ex multis, L. Enriques, The European Parliament Draft Directive on Corporate Due Diligence and Accountability: Stakeholder-Oriented Governance on Steroids, in Riv. soc., 2021, 319 ss.; M. Libertini, Sulla proposta di Direttiva UE su «Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese», ivi, 2021, 325 ss.; U. Tombari, La Proposta di Direttiva sulla Corporate Due Diligence e sulla Corporate Accountability: prove (incerte) di un «capitalismo sostenibile», ivi, 2021, 375 ss.; M. Ventoruzzo, Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence, ivi, 2021, 380 ss.; P. Montalenti, Società, mercati finanziari e fattori ESG: ultimi sviluppi, in Corporate Governance, 2022, 22 s. La proposta è stata, da ultimo, ulteriormente emendata dal Consiglio dell’UE il 30 novembre 2022, in ottica di ridurne la portata giudicata da più parti come eccessivamente severa; la proposta è attualmente al vaglio del Parlamento Europeo.

[83] V., ad es., l’ultima parte del par. 4 del nuovo art. 29-bis dir. 2013/34/UE, ove si dispone, specificatamente, che «Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell’Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza», così dando per assodata l’approvazione della CSDDD.

[84] Per un’analisi, v. R. Rolli, (nt. 12), 80 ss.; G. Bevivino, Nuovi inputs euro-unitari. La «sostenibilità» come ponderazione normativa degli interessi di shareholders e stakeholders, in AGE, 2022, 121 ss. In toni critici sul punto M. Ventoruzzo, (nt. 82), 385 ss.; G.D. Mosco, R. Felicetti, (nt. 40), 198 ss.

[85] Cfr. S. Bruno, (nt. 12), 990 ss., per un riepilogo delle cause intentate nell’ordinamento statunitense per i danni causati dal riscaldamento globale attribuiti all’opera delle grandi compagnie petrolifere. Sulla dibattuta ammissibilità dei danni puntivi nell’ordinamento nazionale, v., ex multis, M. Franzoni, Danno punitivo e ordine pubblico, in Riv. dir. civ., 2018, 283 ss.; E. Navarretta, Il risarcimento in forma specifica e il dibattito sui danni punitivi tra effettività, prevenzione e deterrenza, in Resp. civ. prev., 2019, 6 ss.; P. Trimarchi, Responsabilità civile punitiva?, in Riv. dir. civ., 2020, 687 ss.

[86] A mezzo di essa, il Tribunale distrettuale ha ritenuto che Royal Dutch Shell, holding dell’omonimo gruppo, dovesse impegnarsi a ridurre le missioni di anidride carbonica del 45% entro il 2030 rispetto al livello segnato nel 2019 quale conseguenza di una obbligatorietà dell’Accordo di Parigi sul clima, accordo internazionale vincolante fra gli Stati sottoscrittori, ma che sarebbe reso cogente per la società in applicazione dello standard di diligenza non scritto di cui all’art. 6:162 del codice civile olandese (nella sentenza si legge, fra i molteplici passaggi, che:«Hiervoor heeft de rechtbank overwogen dat zij de consensus dat om de opwarming tot 1,5°C te beperken, moet worden gekozen voor reductiepaden waarin de CO2-uitstoot in 2030 met netto 45% is teruggebracht ten opzichte van 2010 en in 2050 met netto 100%, betrekt in de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm»). Va notato, ad ogni modo che l’argomentazione poggia (anche) sulla premessa che nel report di sostenibilità di gruppo 2019 il c.d.a. della holding avesse dichiarato di assumere il ruolo di supervisore della gestione del rischio dei cambiamenti climatici all’interno dello specifico documento «Climate Change Management Organisation Chart» («In het Sustainability Report 2019 van RDS is de Board van RDS in een ‘Climate Change Management Organogram’ aangeduid als ‘oversight of climate change risk management’. De vennootschappen in de Shell-groep zijn verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het algemeen beleid. Zij moeten daarbij voldoen aan de toepasselijke wetgeving en contractuele verplichtingen. Elke Shell vennootschap draagt de operationele verantwoordelijkheid voor de implementatie van ‘climate change policies and strategies’»). Su questa sentenza va ricordato, ad ogni modo, che pende attualmente un appello. Sul punto cfr. U. Tombari, (nt. 82), 377. Lo stesso gruppo è al centro di una nuova azione risarcitoria intentata, il 9 febbraio 2023, nei confronti degli amministratori della holding avanti la High Court of Justice di Londra da un gruppo di investitori istituzionali rappresentati da ClientEarth, an environmental law charity operante in varie nazioni.

[87] Tralasciando il fatto che l’impegno sostenibile è spesso rivolto alla tutela di beni pubblici, ossia verso beni la cui proprietà non è ben definita, facendo così venire meno una delle due premesse applicative del teorema di Coase, occorre considerare anche che l’assenza di specifici rimedi risarcitori in caso di una diffusione sembra aumentare i costi di transazione (ossia la seconda delle premesse del teorema), rendendo, di fatto, impossibile una contrattazione fra la singola azienda e i soggetti interessati circa un impegno sostenibile della stessa che venga ripagato dagli ultimi per una preferenza di acquisto dei beni e dei servizi offerti dalla prima. In queste condizioni, sarebbe inevitabile, dunque, un intervento regolatorio pubblico delle esternalità: cfr. R.H. Coase, The Problem of Social Cost, in J. Law & Econ., 1960, 5 ss. Sul punto, cfr., da ultimo, F. d’Alessandro, (nt. 45), 443 ss.