Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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Per un diritto costituzionale della sostenibilità (oltre la “sostenibilità ambientale”) (di Vincenzo Cariello)


Gli artt. 9 e 41 Cost. hanno portato a compimento un percorso di “costituzionalizzazione” della “sostenibilità ambientale” cui la Corte Costituzionale aveva dato decisivo avvio e contributo grazie a una giurisprudenza che dalla tutela del paesaggio era approdata alla tutela dell’ambiente. L’articolo sostiene che la sostenibilità in senso lato o tout court è un paradigma del diritto societario e può divenire paradigma del diritto costituzionale, grazie a un’attenta attività interpretativa operata con l’impiego di specifiche regole interpretative, così da delineare le basi per un diritto costituzionale della sostenibilità.

Parole chiave: Sostenibilità ambientale; Sostenibilità come paradigma del diritto societario e del diritto costituzionale; Struttura dell’interpretazione costituzionale; Diritto costituzionale della sostenibilità

For a constitutional right of sustainability (beyond “environmental sustainability”)

Articles 9 and 41 of the Constitution brought to completion a path of “constitutionalization” of “environmental sustainability” to which the Constitutional Court had decisively initiated and contributed thanks to a jurisprudence that from the protection of the landscape had come to the protection of the environment. This Article argues that sustainability in a broad sense is a paradigm of corporate law and can become, thanks to careful interpretive work using specific interpretive rules, a paradigm of constitutional law, so as to outline the basis for a constitutional law of sustainability.

Keywords: Environmental sustainability; Sustainability as a paradigm of corporate law and constitutional law; Structure of constitutional interpretation; Constitutional law of sustainability

Sommario/Summary:

1. Una domanda ermeneutica principale e due domande ermeneutiche preliminari. - 2. “Significati” versus “significato” di paradigma e il “significato” privilegiato (ai fini della presente riflessione). - 3. La sostenibilità come paradigma del diritto societario (cenni). - 4. Processo ermeneutico e tecniche di significazione normativa che dalla tutela dell’ambiente (della “sostenibilità ambientale”) conducono alla tutela della “sostenibilità tout court” quale paradigma del diritto costituzionale italiano. - 5. Un inciso finale su diritto costituzionale della sostenibilità e “societarizzazione” dei giudizi di costituzionalità (e viceversa). - NOTE


1. Una domanda ermeneutica principale e due domande ermeneutiche preliminari.

La sostenibilità è ovvero può divenire un paradigma [3] del diritto costituzionale italiano, sì da promuovere un diritto costituzionale della sostenibilità [4]? In particolare: la tutela della sostenibilità è “costituzionalizzabile”, in/per via interpretativa, muovendo dalla tutela dell’ambiente (artt. 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e, quindi, in/con una portata più ampia della tutela costituzionale dell’ambiente (e della connessa “sostenibilità ambientale” [5]) e del diritto costituzionale del­l’ambiente [6], tale da intercettare e includere poi anche la sostenibilità complessivamente rilevante per il diritto societario interno e comparato [7]? Al fine di rispondere a questa domanda ermeneutica [8], occorre preliminarmente porsi e porre altre due domande, altrettanto qualificabili come ermeneutiche: nella ricerca scientifica, “che cos’è” – vale a dire e più precisamente: quale valenza ovvero portata conoscitiva e di comprensione, e poi di interpretazione e applicazione [9], assume/può assumere – un paradigma? La sostenibilità è un paradigma del diritto societario nel diritto interno e comparato, nonché in quello dell’Unione Europea?


2. “Significati” versus “significato” di paradigma e il “significato” privilegiato (ai fini della presente riflessione).

Dunque, e in primo luogo, quale valenza ovvero portata conoscitiva e di comprensione, e poi di interpretazione e applicazione, assume/può assumere un paradigma? Quale il suo significato ovvero quali i suoi significati? Ampiamente risaputo [10] che, nell’epistemologia contemporanea, si sia tributari al c.d. primo T.S. Kuhn tanto di avere impresso al termine “paradigma” un’estesa diffusione [11], quanto di avere coniato suoi specifici (plurimi) significati d’impiego; la cui innovatività di contenuto non passò inosservata alla stessa filosofia ermeneutica [12]. Ciò doverosamente ricordato, si deve evitare di scegliere e impiegare il termine “paradigma”, di per sé polisenso, come se possedesse un ‘intrinseca univocità di significato; e come se, in particolare, questa univocità fosse restituita proprio dalla riflessione di T.S. Kuhn. Al riguardo, il c.d. modello definitorio di paradigma coniato dal “primo” T.S. Kuhn [13] subisce un radicale ripensamento da parte del medesimo [14], invero già nel Postscrips-1969. E deve bastare ciò per assumere consapevolezza, in primo luogo, che Kuhn non usa il termine “paradigma” in modo univoco e costante: vale a dire, egli non si avvale sempre dell’espressione Paradigm nel senso di «universally recognized scientific achievements that for a time provide model problems and solutions to a community of practitioners» e/o di «a theoretical structure which includes a network of conceptual, theoretical, instrumental and methodological commitments». E difatti, come lo stesso T.S. Kuhn riconosce appunto nel Postscript-1969 [15]: (i) alcuni aspetti della sua teoria originaria «create gratuitous difficulties and misunderstandings» e alcuni fraintendimenti sono da lui stesso condivisi [16]; (ii) «several of the key difficulties of my original text cluster about the concept of a paradigm» e suggerisce «the desirability of disentangling that concept from the notion of a scientific community» [17]; (iii) in gran parte di The Structure of Scientific Revolutions, «the term “paradigm” is used in two different senses. On the one hand, it stands for the entire constellation of beliefs, values, tecniques, and so on shared by the members of a given community. On the other, it denotes one [...]


3. La sostenibilità come paradigma del diritto societario (cenni).

Così inteso il “significato” del termine “paradigma” adottato, ci si può e deve chiedere se la sostenibilità sia un paradigma (anche [30]) del diritto societario interno e del diritto societario comparato [31]. Questa domanda ne include però, a sua volta, una ulteriore preliminare. Si tratta di una domanda metodologica ed ermeneutica. Essa suona così: è appropriato rendere il diritto societario un “campo di ricerca” nel quale introdurre l’uso del termine paradigma con le implicazioni relative all’impiego che ne viene proposto, in primo luogo, da T.S. Kuhn? La domanda è giustificata, principalmente, dalla considerazione che un approccio criticamente avveduto all’impiego, parziale ovvero totale, delle teorizzazioni kuhniane richiede di porsi, anche in questo caso in via assolutamente preliminare, l’interrogativo se il campo di applicazione ipotizzato sia o meno un «campo scientifico», dal momento che non si può ignorare come lo stesso T.S. Kuhn [32] sembri professare l’applicazione della sua teoria ai soli “campi scientifici”, in quanto esposti a progressi: mentre dubita, al pari di molti altri, che i “campi non scientifici” siano esposti a “progressi” in senso vero e proprio [33]. In altre parole, chi invoca il termine “paradigma” in uno dei significati kuhniani ovvero in un significato che si avvale di alcune delle teorizzazioni di T.S. Kuhn non può anteriormente non porsi la domanda se l’”approccio” kuhniano sia praticabile in ragione delle sue teorizzate caratteristiche e se accetti comunque di praticarlo anche in presenza di dubbi in proposito. La domanda è stata riprodotta e “problematizzata”, proprio nel diritto societario, in particolare, da B. Cheffins: «I argued when I discussed Kuhn […] that it was unclear whether his characterization of scientific endeavour could be appropriately to analyze corporate law theory trends. […]»; il quale, nondimeno, afferma che «[f]or the present purposes […] it will generally be assumed that Kuhn’s work of scientific endeavour can be drawn upon to characterize the development of corporate law theory» [34]. Analogamente, sono dell’avviso che, per specifici gli scopi di conoscenza e comprensione avuti qui [...]


4. Processo ermeneutico e tecniche di significazione normativa che dalla tutela dell’ambiente (della “sostenibilità ambientale”) conducono alla tutela della “sostenibilità tout court” quale paradigma del diritto costituzionale italiano.

A questo punto, la risposta alla domanda di apertura è formulabile. Alla qualificazione della sostenibilità in generale (vale a dire, in tutte le sue articolazioni non limitate all’ambiente) come paradigma (nel senso sopra prescelto) costituzionale, e tramite ciò alla configurazione di un diritto costituzionale della sostenibilità, si può pervenire – esclusivamente ovvero prima di ulteriormente ampliare, in Costituzione, la rilevanza normativa esplicita della sostenibilità (ad esempio, meditandone possibili innesti, abbinati o meno, negli artt. 2, 4, secondo comma [41], 32, primo comma [42], 35, primo comma, 42, secondo comma, 44, primo comma, 46, Cost.) – in/per via interpretativa, muovendo dalla costituzionalizzazione della tutela della sostenibilità sub specie della tutela (specifica) dell’ambiente (art. 9 Cost.), e non unicamente per la risonanza accordata, tra altro, sempre dalla nostra Costituzione, al medesimo ambiente rispetto all’esercizio (id est, nell’ambito della tutela costituzionale dell’esercizio) della libertà d’impresa (art. 41 Cost.) [43]. Una tutela della sostenibilità tout court può essere enucleata in via interpretativa dall’esplicita costituzionalizzazione dell’ambiente (sostenibilità ambientale) perché da essa giuridicamente derivabile/desumibile in via di interpretazione evolutiva, in particolare – come evidenzierò – avvalendosi di considerazioni o valutazioni consequenzialiste. Potrei affermare che la “sostenibilità oltre la sostenibilità ambientale” non è materia (ovvero solo materia) di ordinary policy, bensì è destinata a possedere constitutional significance, a prescindere che tale sostenibilità riveli una textual provision [44]. Al riguardo, devo rammentare che con l’esplicita tutela costituzionale dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, il nuovo art. 9 Cost., abbinato alla prescrizione di necessaria conformità dell’iniziativa economica privata ai fini ambientali sancita nell’innovato art. 41 Cost., giunge a compimento, in allineamento ad altri ordinamenti costituzionali progrediti (tra cui, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, Spagna, Portogallo), un percorso di costituzionalizzazione della integrità [...]


5. Un inciso finale su diritto costituzionale della sostenibilità e “societarizzazione” dei giudizi di costituzionalità (e viceversa).

La costituzionalizzazione della sostenibilità quale “materia trasversale”, oltre la sostenibilità ambientale, si può prestare a provocare, all’inverso [110], una “societarizzazione dei giudizi di costituzionalità”: nel senso di accrescere, prospetticamente, la rilevanza del diritto societario in tali giudizi e, nel contempo, di determinare un’influenza del diritto societario della sostenibilità sul diritto costituzionale della sostenibilità. E questo, emblematicamente, avendo in mente gli “ambiti disciplinari” del diritto societario direttamente e indirettamente impattati dalla sostenibilità (i quali, a loro volta, e tornando alla prospettiva della costituzionalizzazione della sostenibilità nel diritto societario, possono essere proficuamente fecondati dalla dimensione costituzionale), anche là dove essi impongono degli obblighi il cui adempimento interseca limiti all’esercizio di libertà costituzionalmente garantite (ad esempio, gli obblighi di disclosure relativi all’ESG [111]).


NOTE