Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
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L´assemblea virtuale nelle società di capitali: tra norme emergenziali, disciplina codicistica e margini dell´autonomia privata (di Daniele Stanzione, Dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia, Sapienza Università di Roma)


Con il presente contributo ci si propone innanzitutto di indagare le novità introdotte nella vigenza della legislazione emergenziale (art. 106 del d.l. n. 18/2020, c.d. decreto Cura Italia, e successive proroghe) rispetto alla tenuta delle assemblee in forma integralmente virtuale nelle società di capitali chiuse, con particolare riferimento alla corretta individuazione in tal caso del luogo di convocazione (e svolgimento) della riunione e delle potenziali connesse ricadute in punto di validità delle delibere assunte. Alcune riflessioni saranno di poi dedicate alla eventuale “sopravvivenza” delle assemblee integralmente virtuali anche successivamente all’emergenza da Covid-19, verificandone la compatibilità con il sistema normativo di diritto comune e con i margini di relativa derogabilità riconosciuti all’autonomia privata.

Virtual-only shareholders’ meeting in limited companies: between emergency regulations, civil code rules and private autonomy limits

This article firstly aims at investigating the innovations introduced by the emergency legislation (article 106 of law decree no.18/2020, the so-called Cura Italia decree, and subsequent extensions) with respect to the “virtual-only” shareholders meetings in closely held limited companies, with particular reference to the proper identification in this case of the place where the meeting is to be called (and held) and the potential related consequences in terms of validity of the resolutions adopted. Some reflections will then be devoted to the possible “survival” of “virtual-only” shareholders meetings even after the Covid-19 emergency, assessing their compliance with the common regulatory framework and how they can potentially be shaped through the bylaws.

Keywords: virtual-only shareholders meeting; emergency; place of meeting

Sommario/Summary:

1. Premessa. Il possibile svolgimento dell’assemblea con modalità esclusivamente telematiche durante l’emergenza da Covid-19. Obiettivi dell’indagine. - 2. Il luogo di convocazione dell’assemblea nella disciplina codicistica. Presunzione di partecipazione fisica alla riunione. - 3. (Segue). L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L’art. 2370 c.c. dopo la riforma del diritto societario del 2003. Conferme in ordine alla presunzione di partecipazione fisica alla riunione assembleare come regola di default. - 4. L’individuazione di un luogo “fisico” (o “virtuale”?) in caso di assemblea da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Le posizioni del Consiglio Notarile di Milano e di Assonime. - 5. (Segue). Strumentalità dell’individuazione di un “luogo fisico” rispetto alla partecipazione in presenza fisica dei soci e ricadute ai tempi del Coronavirus. - 6. (Segue). Mancata individuazione di un luogo “fisico” di convocazione dell’assemblea e sue conseguenze. - 7. (Segue). L’individuazione di un luogo “virtuale” di convocazione dell’assemblea da svolgersi esclusivamente con modalità telematiche e relative conseguenze. - 8. Oltre l’emergenza. Prospettive applicative future dell’assemblea c.d. virtual-only. I margini di derogabilità della normativa codicistica in ossequio all’autonomia privata. - 8.1. (Segue). Ammissibilità (?) dell’adunanza virtuale nelle società per azioni. Gli ostacoli normativi. La “facoltà” di intervenire in assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione. Assemblea totalitaria e strumenti telematici. Il luogo “fisico” di convocazione. - 8.2. (Segue). Ammissibilità (?) dell’adunanza virtuale nelle società a responsabilità limitata. Autonomia statutaria e intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali. Applicabilità analogica dell’art. 2370, quarto comma, c.c. e conferme in ordine alla non sopprimibilità della riunione in presenza fisica. - NOTE


1. Premessa. Il possibile svolgimento dell’assemblea con modalità esclusivamente telematiche durante l’emergenza da Covid-19. Obiettivi dell’indagine.

È ormai ben noto che, alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della connessa esigenza di garantire il distanziamento sociale, limitando al massimo gli spostamenti delle persone fisiche [1], il legislatore italiano, con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) [2] ha disposto, tra l’altro, che «con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, c.c. senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio» (art. 106, secondo comma, del Decreto Cura Italia) [3]. Ai fini dell’analisi che qui ci occupa, intendiamo dedicare specifica attenzione – per le rilevanti implicazioni sul piano teorico quanto applicativo – alla seconda parte della richiamata disposizione, ovvero alla possibilità di prevedere che l’assemblea si svolga anche in modalità esclusivamente telematica, senza che sia necessaria la contestuale presenza, nel medesimo luogo, del presidente e del segretario (o del notaio); considerata inoltre la necessità di garantire in modo sicuro l’identificazione dei partecipanti, presumibilmente tutti dislocati singolarmente in luoghi differenti, assumiamo che la videoconferenza, anche in virtù dell’agevole accessibilità di tale strumento nel mondo moderno, possa costituire il metodo elettivo di partecipazione alla riunione collegiale integralmente virtuale [4]. Mette conto precisare che l’efficacia della summenzionata previsione di cui al secondo comma dell’art. 106 del Decreto c.d. Cura Italia, e quindi la facoltà di [...]


2. Il luogo di convocazione dell’assemblea nella disciplina codicistica. Presunzione di partecipazione fisica alla riunione.

L’adesione all’opzione operativa dell’assemblea in forma integralmente virtuale, come consentita espressamente dalla legislazione emergenziale, ci impone in primo luogo di riflettere sulle conseguenti scelte da operare, anzitutto, in punto di compilazione dell’avviso di convocazione, valutando la compatibilità della fattispecie in esame con le norme di diritto comune che hanno fin qui regolato la materia, in particolare quelle più puntuali (e in via di principio meno permissive) di cui alla disciplina della società per azioni [10]. Invero, ai sensi dell’art. 2366, primo comma, c.c., l’avviso di convocazione dell’assemblea deve recare l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’a­dunanza e l’elenco delle materie da trattare. Se non sembrano porsi dubbi circa l’indicazione del giorno e dell’ora dell’a­dunanza, così come dell’elenco delle materie da trattare, talune perplessità potrebbero sorgere in relazione alla individuazione del luogo dell’assemblea da svolgersi in modalità telematica esclusiva. Sul punto pare opportuno premettere che le previsioni normative sono evidentemente modellate sul presupposto della partecipazione fisica dei soci e dell’esi­genza che la stessa venga resa effettivamente (ed agevolmente) possibile [11]. In questo senso si segnala innanzitutto il primo comma dell’art. 2363, primo comma, c.c., laddove stabilisce che l’assemblea debba essere convocata nel comune in cui ha sede la società (ovvero, per la s.r.l., presso la sede sociale: art. 2479 bis c.c.), a meno che lo statuto non disponga diversamente [12].


3. (Segue). L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L’art. 2370 c.c. dopo la riforma del diritto societario del 2003. Conferme in ordine alla presunzione di partecipazione fisica alla riunione assembleare come regola di default.

Ma la prospettiva di una riunione da realizzarsi necessariamente in un luogo “fisico” non sembra alterata nemmeno dalle novità, introdotte con la riforma organica del diritto societario, relative all’utilizzo di mezzi di telecomunicazione [13]: invero, il quarto comma dell’art. 2370 c.c. ammette che lo statuto possa consentire l’intervento in assemblea (piuttosto che la riunione ex se) mediante i richiamati mezzi di telecomunicazione, presupponendo dunque pur sempre la riunione in un “luogo fisico”, sebbene accessibile anche attraverso un collegamento virtuale [14]. L’opportunità di semplificazione, offerta dalla riforma del 2003 e tale da consentire la possibile dislocazione dei partecipanti in più luoghi (fisici e virtuali), non sembra dunque incidere sull’obbligatorietà dell’indicazione nell’av­viso di un luogo “fisico” di convocazione dell’assemblea [15] (semmai da integrare con i più luoghi audio/video eventualmente collegati, a cura della società [16]), che rimane ferma, né pone dubbi sulla necessità di dover comunque individuare il luogo “fisico” di effettivo svolgimento dell’assemblea stessa, di norma coincidente con quello di convocazione [17], e comunque identificato nella prassi statutaria – maturata già prima della riforma [18] – come quello in cui vengano ad esser presenti sia il presidente che il segretario dell’assemblea [19]: scelta quest’ultima determinata soprattutto in considerazione della rilevanza delle funzioni assegnate al presidente nell’ambito dei lavori assembleari [20] e del relativo ruolo di assistenza affidato al segretario, chiamato in particolare a verbalizzare i contenuti della riunione nonché a sottoscrivere con il presidente il verbale assembleare, da presumersi – nello spirito originario della norma di cui al già richiamato art. 2375 c.c. – come contestuale alla riunione stessa e quindi, evidentemente, formato e firmato in presenza nello stesso “luogo fisico” di (convocazione e) svolgimento dell’assemblea stessa, salva la possibilità, oggi espressamente consentita dal terzo comma dell’art. 2375 c.c., che il verbale sia redatto successivamente alla riunione, purché «senza ritardo» e comunque «nei tempi [...]


4. L’individuazione di un luogo “fisico” (o “virtuale”?) in caso di assemblea da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Le posizioni del Consiglio Notarile di Milano e di Assonime.

Ebbene, in ipotesi di svolgimento dell’assemblea in modalità esclusivamente telematica, come consentito temporaneamente dalla normativa emergenziale, potrebbe ritenersi effettivamente corretto (o comunque necessario) indicare un “luogo fisico” di convocazione e svolgimento dell’assemblea? La mancata indicazione di un luogo “fisico” potrebbe inoltre porsi in contraddizione con le previsioni normative sopra richiamate e determinare, in ipotesi, l’invalidità della delibera conseguentemente adottata? Prima dell’intervento legislativo di cui si discute (e quindi dell’esclusione, per legge, della necessaria presenza nello stesso luogo di presidente e segretario, ovvero notaio) la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 187 dell’11 marzo 2020, era tempestivamente intervenuta per ovviare ai problemi che la pratica aveva già portato all’attenzione, precisando che, in presenza di una clausola statutaria (o di altra previsione di disciplina) che ammettesse l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, esso avrebbe potuto riguardare “la totalità dei partecipanti alla riunione”, incluso il presidente, ferma restando tuttavia la necessaria presenza del segretario verbalizzante (o del notaio) nel luogo indicato nel­l’avviso di convocazione [22]. In tal modo si prevede dunque una deroga al principio della contemporanea presenza di presidente e segretario (o notaio) nello stesso luogo – ritenuta funzionale alla formazione contestuale del verbale di assemblea, evitabile in tal caso – ma pur sempre la necessità di indicare un luogo “fisico” nell’avviso di convocazione, onde consentire ai soci l’eventuale accesso di persona. In seguito Assonime, all’esito della promulgazione del Decreto Cura Italia, ha provveduto (molto utilmente) ad elaborare delle Q&A sulle c.d. assemblee “a porte chiuse” [23]. Nella Q&A pertinente [24] Assonime osserva che le deroghe, eccezionali e temporanee, previste dal Decreto Cura Italia, debbono pur sempre “essere collocate in modo armonico nell’attuale sistema delle assemblee societarie”: sistema che, pur prevedendo la possibilità, per via statutaria, di consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, quarto comma, c.c.), [...]


5. (Segue). Strumentalità dell’individuazione di un “luogo fisico” rispetto alla partecipazione in presenza fisica dei soci e ricadute ai tempi del Coronavirus.

Ad avviso di chi scrive – e per rispondere alle domande inizialmente poste – l’assunto di partenza dell’analisi interpretativa dovrebbe coincidere con la constatazione per cui la previsione di un luogo “fisico” di convocazione ha origine in un contesto storico non ancora maturo sul piano tecnologico e che (conseguentemente) individuava (e, per vero, continua ad individuare, al di fuori dell’emergenza) nella riunione in presenza fisica la “regola” imprescindibile per garantire l’adeguato rispetto del metodo collegiale. Solo con la riforma del diritto societario, nel 2003, l’ordinamento si è definitivamente aperto verso forme di partecipazione virtuale alle riunioni collegiali (in realtà ancora scarsamente utilizzate, almeno nelle società quotate [28]), pur con gli accorgimenti prima segnalati [29]. Ma il presupposto su cui poggia il sistema “ante Coronavirus”, temporaneamente derogato in via eccezionale, è che non possa essere in ogni caso preclusa la partecipazione personale dei soci nel luogo “fisico” di convocazione (quindi necessariamente da individuarsi), costituendo l’intervento con mezzi di telecomunicazione una mera facoltà, in aggiunta alla “regola”, non obliterabile, della presenza in persona [30]. Tuttavia, tale presupposto – per le esigenze di tutela della salute pubblica perseguite dal Decreto Cura Italia – è completamente ribaltato, ai tempi del Coronavirus, nell’ipotesi di riunione da tenersi con modalità esclusivamente telematiche: sicché l’individuazione di un luogo “fisico” di convocazione e svolgimento dell’assemblea, oltre ad essere in tal caso superflua e comunque non conferente rispetto alla situazione reale [31], si porrebbe, a nostro avviso, addirittura in conflitto con quelle stesse norme codicistiche a cui si vorrebbe garantire attuazione, posto che, a rigore, all’identificazione del luogo “fisico” di convocazione e svolgimento dell’assemblea dovrebbe corrispondere anche la relativa possibilità di accesso in capo ai soci; accesso che, invece, risulterebbe formalmente precluso, versandosi in ipotesi di riunione esclusivamente virtuale [32], con conseguente frustrazione della ratio e dello spirito delle previsioni ordinariamente applicabili [33].


6. (Segue). Mancata individuazione di un luogo “fisico” di convocazione dell’assemblea e sue conseguenze.

Insomma, pare a chi scrive che l’aderenza “formalistica” ad un sistema di regole che ruota intorno all’individuazione di un luogo “fisico”, nella misura in cui esso sia effettivamente ed adeguatamente accessibile ai soci, possa generare più controindicazioni che effettivi “benefici”, in caso di assemblea da svolgersi con modalità esclusivamente telematiche [34]. Tanto più che – per rispondere alla seconda domanda – la mancata individuazione di un luogo “fisico” di convocazione, lungi dal poter in ogni caso integrare, a nostro avviso, un’ipotesi di nullità della delibera eventualmente adottata (posto che il terzo comma dell’art. 2379 c.c. prescrive che «[…] la convocazione non si considera mancante nel caso d’irregolarità dell’avviso, se questo […] è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea» [35]), andrebbe piuttosto valutata – al limite e laddove non si volesse aderire alla prospettiva più sopra delineata – in termini di eventuale non conformità rispetto alla legge e all’atto costitutivo e quindi di potenziale annullabilità ex art. 2377 c.c. (ovvero ex art. 2479-ter, primo comma, nella s.r.l.) [36]. Più precisamente, considerata la deroga ex lege alle previsioni statutarie, la questione della mancata individuazione di un luogo “fisico” nell’avviso di convocazione potrebbe porsi, astrattamente, in termini di eventuale contrarietà alle previsioni normative di cui agli artt. 2363, primo comma, c.c. e 2366, primo comma, c.c.; ma, per altro verso, l’individuazione di un luogo “fisico” nell’avviso di convocazione, da ritenersi propedeutica a consentire effettivamente l’accesso a tale luogo, comporterebbe la già richiamata conseguenza della materiale lesione del diritti di partecipazione dei soci laddove tale accesso – come dovrebbe essere nel caso di assemblea esclusivamente virtuale – sia nella sostanza precluso, con conseguente possibile nullità, ad avviso di chi scrive, della delibera eventualmente adottata (quanto meno nella misura in cui possa ritenersi che la discutibile indicazione del luogo “fisico” di convocazione abbia ingenerato [...]


7. (Segue). L’individuazione di un luogo “virtuale” di convocazione dell’assemblea da svolgersi esclusivamente con modalità telematiche e relative conseguenze.

Problemi, quelli sin qui esposti, per vero tutti superabili qualora si volesse intendere, in maniera fungibile e almeno per il periodo dell’emergenza, il termine «luogo» di cui all’art. 2366, primo comma, c.c., tanto come luogo “fisico” quanto come luogo “virtuale” [38], coincidente dunque in tale ipotesi con la piattaforma telematica rispetto alla quale sia previsto il collegamento ai fini dell’assemblea. Ciò che consentirebbe, peraltro, di superare anche l’ulteriore tema della qualificazione del luogo “fisico” di svolgimento dell’assemblea come quello in cui sia materialmente presente il soggetto verbalizzante [39]: luogo di regola coin­cidente con quello “fisico” di convocazione e che in tale ipotesi sarebbe invece assimilabile, per tutti, a quello “virtuale” [40]. In tale prospettiva non pare di ostacolo neanche la formale preclusione di cui all’art. 2363, primo comma, c.c., che prevede la convocazione nel comune in cui ha sede la società (ovvero, per la s.r.l., presso la sede sociale: art. 2479 bis c.c.): ciò in quanto tale previsione (invero già suscettibile di differente disciplina, per via statutaria) dovrebbe considerarsi eccezionalmente derogata dalla norma di urgenza oggetto di esame (art. 106, secondo comma, del Decreto Cura Italia), la quale, nell’ammettere la riunione in modalità integralmente telematica, escluderebbe la possibilità di prendere in considerazione un luogo “fisico” di convocazione (e svolgimento) dell’assemblea, anche a dispetto delle eventualmente più puntuali disposizioni statutarie, pure derogate nella fase di emergenza [41]. Ma, in ogni caso, la predetta regola (art. 2363, primo comma, c.c.) si assume dettata nella più volte richiamata ottica di consentire innanzitutto un’effettiva partecipazione al consesso assembleare: partecipazione che, nella fattispecie in esame (e seguendo un approccio sostanzialistico), non potrebbe in alcun modo essere preclusa per ragioni spazio-temporali e, anzi, risulterebbe semmai addirittura più agevole rispetto ad ipotesi “ordinarie” di assemblee convocate in un comune (se non in una regione o addirittura in uno Stato) differente da quello in cui ha sede la società, dovendosi dunque escludere, in via di principio, profili di illegittimità o [...]


8. Oltre l’emergenza. Prospettive applicative future dell’assemblea c.d. virtual-only. I margini di derogabilità della normativa codicistica in ossequio all’autonomia privata.

Così ricostruita la questione nel contesto della legislazione emergenziale, pare a questo punto opportuno interrogarsi sulla possibile “sopravvivenza” dell’assemblea virtual-only, nelle società di capitali “chiuse”, anche all’esito del venir meno degli effetti della predetta normativa. Invero, si è già detto in precedenza che la disciplina codicistica appare a tutt’oggi modellata sulla presunzione di svolgimento in presenza fisica della riunione collegiale e non a caso il legislatore è dovuto intervenire con una norma speciale per poter consentire lo svolgimento di assemblee in forma esclusivamente telematica [45]: norma la cui “eccezionalità” ha costituito, a nostro avviso, il presupposto e il criterio guida, al contempo, per una temporanea reinterpretazione (come sopra proposta) della disciplina codicistica in chiave di “compatibilità funzionale” con quella dell’emergenza. Ebbene, tenuto conto della transitorietà della norma emergenziale, l’inda­gine sembra dunque doversi appuntare sulla valutazione del (più o meno consistente) grado di imperatività della disciplina codicistica nonché dei connessi margini di derogabilità [46], possibilità quest’ultima eventualmente “rivitalizzata” grazie al contributo interpretativo offerto dalla legislazione dell’emergenza [47] ovvero “rinforzata” per via del decisivo e, per certi versi, inarrestabile impulso verso la digitalizzazione che la pandemia sembra aver ormai definitivamente rilasciato [48]; senza dimenticare peraltro che le adunanze virtuali trovano già da tempo ampio riscontro applicativo nel panorama internazionale, specialmente statunitense [49]. Lo sviluppo di una riflessione in ordine al tema suesposto impone tuttavia di distinguere preliminarmente, nell’analisi, la posizione della società per azioni da quella della società a responsabilità limitata, atteso peraltro, in quest’ultimo caso, il minor grado di dettaglio delle pertinenti norme di legge, quale conseguenza della differente struttura tipologica della s.r.l. [50], plasmata, come noto, all’indomani della riforma del 2003, sui principi «della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci» [51].


8.1. (Segue). Ammissibilità (?) dell’adunanza virtuale nelle società per azioni. Gli ostacoli normativi. La “facoltà” di intervenire in assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione. Assemblea totalitaria e strumenti telematici. Il luogo “fisico” di convocazione.

Pur auspicando un sempre più consistente impiego, anche in futuro, degli strumenti telematici nelle organizzazioni imprenditoriali e nel funzionamento dei relativi apparati organici – tenuto conto delle esternalità positive che tale prassi può produrre, tra l’altro, in termini di risparmio di costi [52] nonché di riduzione dell’impatto ambientale – la possibilità di ammettere lo svolgimento di un’assemblea virtual-only nell’attuale ordinamento della società per azioni non pare a chi scrive praticabile in mancanza del referente normativo rappresentato dalla legislazione dell’emergenza, la cui introduzione ha invece consentito, a nostro avviso ma temporaneamente, un’interpretazione per certi versi “adeguatrice” dei precetti normativi di diritto comune, come più sopra ipotizzato. Invero, sebbene non si nutrano dubbi sulla possibilità di garantire anche in tal caso, nella sussistenza di un collegamento audio-video in tempo reale e biunivoco (e beneficiando dei significativi progressi della tecnologia [53]), un’adeguata ponderazione e dialettica nella formazione delle decisioni, funzionale ad una più efficace tutela delle minoranze [54] – analogamente all’ipotesi di riunione in presenza fisica e in coerenza con le prerogative intrinseche del metodo collegiale [55] – la disciplina codicistica “ordinaria” non sembra ancora lasciar spazio, ad oggi, al piano e definitivo ingresso dell’adunanza virtuale nelle società per azioni [56], se non all’esito di una previa modifica normativa [57]. In tal senso sembra deporre in primo luogo l’art. 2370, quarto comma, c.c., sulla scorta del già segnalato argomento per cui tale previsione, all’esito della riforma organica del 2003, mira ad autorizzare, tra l’altro, l’intervento al­l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, assegnando allo statuto il potere di ammettere tale facoltà, da intendersi come supplementare rispetto all’opportunità, non eliminabile, della partecipazione in presenza fisica [58]: ed entro tali limiti di manovra (i.e. ammettere la facoltà dell’intervento “supplementare” con strumenti telematici ovvero non ammetterla) sembrerebbe essere confinata l’autonomia statutaria [59], senza poter essa [...]


8.2. (Segue). Ammissibilità (?) dell’adunanza virtuale nelle società a responsabilità limitata. Autonomia statutaria e intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali. Applicabilità analogica dell’art. 2370, quarto comma, c.c. e conferme in ordine alla non sopprimibilità della riunione in presenza fisica.

Venendo ora alla valutazione dell’ammissibilità dell’assemblea virtuale nella società a responsabilità limitata, si è già osservato come l’indagine non possa che muovere in tal caso dalla primaria constatazione circa la scarsa consistenza e laconicità della disciplina normativa in tema di assemblea di s.r.l. [66], anche quale portato della correlativa maggiore ampiezza che il legislatore della riforma organica del 2003 ha inteso riservare, in tale modello (e differentemente dalla s.p.a.), all’autonomia statutaria [67], in particolar modo, tra l’altro, proprio con riguardo alla definizione delle «strutture organizzative» e dei «procedimenti decisionali» [68]. Ciononostante, non pare che la mancata previsione in ordine al possibile utilizzo di strumenti telematici nell’assemblea di s.r.l. possa essere intesa come conseguenza, sul piano causale, della scelta legislativa, come sopra declinata, di garantire ai soci di s.r.l. (più) ampi margini di autonomia privata, rispetto ai quali l’introduzione di una disposizione dal tenore analogo a quella, già esaminata, di cui all’art. 2370, quarto comma, c.c., avrebbe potuto rivelarsi inconferente [69]. Sembra invece a chi scrive che la mancanza di una previsione di tale segno nella s.r.l. possa piuttosto giustificarsi alla luce della riconosciuta «rilevanza centrale del socio» [70] e della connessa presunzione legislativa di una sua più diretta e intensa partecipazione alla vita sociale (e in particolare alle vicende gestionali) [71], nel contesto di una – altrettanto presunta – ristretta base societaria di appartenenza [72]: circostanze tutte che possono lasciar presupporre come (più) agevole, se non fisiologica, la partecipazione in forma “tradizionale” alle riunioni collegiali [73]. Per tali ragioni, potrebbe ipotizzarsi che non si sia avvertita (o comunque ritenuta rilevante), nel disciplinare la società a responsabilità limitata, quel­l’esigenza di favorire (e per certi versi incentivare) la partecipazione all’as­semblea che è invece stata alla base dell’introduzione e implementazione degli strumenti telematici nel funzionamento dell’assemblea di s.p.a. (prima con la riforma del 2003 e poi con la Direttiva 2007/36/CE), quale mezzo idoneo a [...]


NOTE