Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
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Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS (di Giuliana Martina, Professore ordinario di diritto commerciale, Università Ca’ Foscari Venezia)


L’articolo esamina il ruolo dell’organo amministrativo delle imprese di assicurazione e il suo rapporto sia con la funzione di compliance sia con il comitato per il controllo interno e i rischi nella Product Oversight and Governance.

Board of directors of insurance companies and Product Oversight and Governance between Code of Private Insurance and IVASS Regulations

The article examines the role of the Board of Directors of Insurance Companies and its relationship with both the Compliance function and the Audit and Risk Committee in Product Oversight and Governance.

Keywords: Product Oversight and Governance; board of directors; compliance function; audit and risk committee

Sommario/Summary:

1. Premessa - 2. La scelta del legislatore di inserire la politica del governo e del controllo dei prodotti nel sistema del governo societario. - 3. Il ruolo dell’organo amministrativo. - 4. Organo amministrativo e funzione di compliance. - 5. Organo amministrativo e comitato per il controllo interno e i rischi. - 6. Un cenno finale. - NOTE


1. Premessa

Seppur emanato soltanto poco più di quindici anni fa, il d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, contenente il codice delle assicurazioni private (d’ora in poi, c. ass. priv.), si è arricchito nel corso del tempo di una varietà di innovazioni legislative tali da modificarne talvolta radicalmente gli originari tratti fisionomici. Le modifiche sono state perlopiù dettate dall’esigenza di adeguare l’impianto normativo nazionale all’evoluzione sempre più incessante della disciplina europea la quale, soprattutto nei comparti in senso lato finanziari, ha dato luogo negli ultimi anni ad una intensa stagione di riforme.   Tra i profili maggiormente interessati dalla continua opera del legislatore dell’Unione Europea un posto di particolare rilievo assume il sistema del governo societario: dapprima racchiuso in una sola norma successivamente abro­gata, l’originario art. 30 – che, sostanzialmente sulla scorta degli artt. 24 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174 e 21 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 175 [1], si occupava dei requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione [2], rafforzandone anche i presidi procedimentali [3] – il sistema del governo societario si è considerevolmente evoluto a seguito dell’attuazione dapprima, nel 2015 [4], della Direttiva 2009/138/CE, cosiddetta Solvency II – fondata sui tre pilastri dei requisiti patrimoniali, del governo societario e della trasparenza verso l’autorità di vigilanza e il mercato [5] – e poco dopo, nel 2018 [6], della Direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (IDD). In parallelo si è assistito ad una ridefinizione del ruolo dell’organo amministrativo che, come si legge nell’art. 29-bis c. ass. priv., in quanto ha la responsabilità ultima dell’osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili, assiste inevitabilmente all’amplia­mento dei propri compiti e delle proprie responsabilità corrispondentemente all’ampliarsi del complesso delle norme che sono più in generale destinate al governo delle imprese di assicurazione. Sicché, pur a fronte dell’apparente fissità della disposizione di rango primario che statuisce la responsabilità del­l’organo amministrativo, ormai sta nei fatti una sua sostanziale forza espansiva [...]


2. La scelta del legislatore di inserire la politica del governo e del controllo dei prodotti nel sistema del governo societario.

La possibilità di inserire il governo del prodotto in un più ampio spettro di presidi è dimostrata dalla stessa collocazione della norma che governa la materia, l’art. 30-decies c. ass. priv., tra le molteplici tessere che compongono il mosaico del sistema del governo societario [9], a riprova dell’esigenza di consolidare le basi per il perseguimento contemporaneo dell’obiettivo della stabilità dell’impresa di assicurazione e di quello della tutela dei suoi clienti [10], come in forma plastica richiesto dall’art. 3 c. ass. priv. In attuazione della direttiva Solvency II, la norma è stata infatti modificata elevando l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative al rango di scopo principale della vigilanza [11], al quale è stato finalizzato il perseguimento da parte dell’IVASS della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione, oltre che della loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela [12]. Con l’espansione, dovuta alla IDD, del perimetro della vigilanza in chiave di tutela degli assicurati era giocoforza assistere allora ad un’estensione dei profili di vigilanza sulla sana e prudente gestione e, dunque, sul sistema del governo societario. Pertanto, pur in assenza nell’art. 30-decies di un riferimento esplicito al­l’organo amministrativo, si giustifica pienamente la sottolineatura che le fonti regolamentari nazionali riservano alla responsabilità ultima dell’organo amministrativo rispetto all’osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi: precisamente, è quanto si legge nell’art. 5 del regolamento n. 45 emanato dall’IVASS il 4 agosto 2020, recante norme in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, ed entrato in vigore il 31 marzo 2021. Al riguardo, si rende opportuno rilevare innanzitutto la neutralità del menzionato regolamento (UE) in punto di soggetto, che, nell’ambito delle imprese di assicurazione, assume tale responsabilità, definito genericamente «unità» o «struttura» [13] e che, dunque, all’interno dei differenti ordinamenti di ciascuno Stato membro, sarà il soggetto di volta in volta individuato in ragione del diritto societario ivi vigente. Si aggiunga poi la scelta del [...]


3. Il ruolo dell’organo amministrativo.

Muovendo dal primo profilo oggetto di indagine nel presente lavoro, non si può trascurare che, mentre la responsabilità ultima dell’osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi può ritenersi espressione del principio più generale sancito dall’art. 29-bis c. ass. priv., l’attribuzione all’organo amministrativo dell’approvazione e della revisione, almeno una volta l’anno, della politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi è inserita in una norma regolamentare [29] che non trova un immediato riscontro nel codice delle assicurazioni né, ancora una volta, nelle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili: la competenza dell’organo amministrativo appare invece il frutto di un’opzione dell’Autorità di vertice del settore, da inquadrare nell’esercizio del potere di adottare diposizioni attuative del­l’art. 30-decies, settimo comma, c. ass. priv. Viene allora da chiedersi come tali materie (approvazione e revisione) si pongano rispetto alle norme societarie di diritto comune. Più precisamente, viene da chiedersi soprattutto se e come l’approvazione e la revisione della politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi si posizionino lungo l’asse del rapporto che l’art. 2381 c.c. instaura tra organo amministrativo nel suo plenum e amministratori delegati. A questo proposito, non si può disgiungere l’analisi specifica dall’impo­stazione più generale che si ricava dal regolamento IVASS n. 38 il quale, tuttavia, si caratterizza per un maggior grado di chiarezza. Dopo aver attribuito all’organo amministrativo la responsabilità ultima del sistema di governo societario e la definizione degli indirizzi strategici, l’art. 5 del regolamento prevede infatti che l’organo amministrativo, nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all’art. 2381 c.c. [30], approvi un lungo elenco di materie intorno alle quali può dirsi che sia stato costruito il governo societario quale concepito dal legislatore europeo con Solvency II, ma altresì che si sia tradotto il paradigma relativo all’assetto organizzativo di cui alla richiamata norma codicistica. E al riguardo si è affermato che l’organo amministrativo raggiunge [...]


4. Organo amministrativo e funzione di compliance.

Passando ora al secondo profilo oggetto di indagine, occorre capire quale sia la parte da intendersi assegnata ad altri soggetti e/o funzioni che rientrano nel governo societario dell’impresa di assicurazione e quale sia il loro rapporto con l’organo amministrativo. Come si è già visto, l’art. 5, terzo comma, del regolamento IVASS n. 45 valorizza la funzione di compliance, chiamata a monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, inclusa la normativa europea direttamente applicabile, anche da parte dell’intermediario produttore di fatto. Correlativamente, si richiede al titolare della funzione di indicare nella relazione annuale da presentare all’organo amministrativo gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate sulla corretta definizione e sull’efficacia di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, incluse le informazioni sui prodotti assicurativi realizzati, sulla strategia di distribuzione, nonché sull’attività di distribuzione diretta svolta dall’impresa, evidenziando eventuali criticità [46]. Ai compiti già assegnati ad una funzione preesistente [47] si sono dunque sommati compiti ulteriori, anche in una logica di contenimento dei costi [48]: la via seguita sembra in realtà la logica conseguenza della scelta più generale di procedere per cerchi concentrici, inserendo all’interno del cerchio più esterno del governo societario quello del governo e del controllo del prodotto. Esercitata l’opzione di incardinare nell’organo amministrativo i compiti e le responsabilità che la disciplina europea attribuisce genericamente ad una unità o ad una struttura all’interno dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi, si è poi proseguito nel solco già tracciato con Solvency II: assegnare alla funzione di compliance la consulenza all’organo amministrativo, posto in tal modo nella condizione di valutare nel continuum la conformità interna rispetto al processo del prodotto, di rivederlo regolarmente al fine di garantirne la validità nel tempo e l’aggiornamento, ed inoltre di modificarlo laddove risulti necessario [49]. Il dialogo [...]


5. Organo amministrativo e comitato per il controllo interno e i rischi.

Venendo al terzo profilo dell’indagine, occorre chiedersi quali siano i possibili riflessi della Product Oversight and Governance sul comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi che sia stato eventualmente costituito. Si è anticipato che la scelta della sua costituzione è rimessa all’apprezzamento dell’organo amministrativo, il quale ne valuta l’appropriatezza in relazione alla natura, portata e complessità dell’attività dell’impresa e dei rischi inerenti [61]. L’affermazione deve in realtà essere rivisitata, ancora una volta alla luce di un orientamento che l’IVASS ha espresso in una lettera al mercato, nella quale si legge che l’Istituto si attende l’istituzione del comitato interno nel caso di assetto di governo societario «rafforzato» o «ordinario», non invece per l’ipotesi di modello «semplificato», modelli tutti delineati dall’autorità di vigilanza nella lettera menzionata [62]. Non è questa la sede per entrare nel merito del rapporto tra tale comitato e quelli previsti in altri contesti disciplinari, comunque applicabili alle imprese di assicurazione. Si pensi anche soltanto al comitato per il controllo interno e la revisione contabile introdotto dalla disciplina della revisione legale dei conti annuali e consolidati nell’ambito degli enti di interesse pubblico, tra cui le imprese di assicurazione, il quale per vero si identifica con l’organo di controllo che di volta in volta viene in considerazione in ragione del regime di amministrazione e controllo prescelto [63]; ma anche al comitato controllo e rischi previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate, giunto alla versione del 2020 [64]. Di contro, vale la pena interrogarsi su almeno due questioni, perché strettamente legate alla materia indagata: i) se le funzioni consultive e propositive e le indagini conoscitive affidate al comitato possano riguardare anche la politica del governo e controllo dei prodotti; ii) in ipotesi di risposta affermativa al precedente quesito, come si combinino la regola secondo cui «l’istitu­zione del comitato per il controllo interno e i rischi non solleva l’organo amministrativo dalle proprie responsabilità», di cui all’art. 6, terzo comma, in fine, regolamento n. 38, e talune previsioni del diritto [...]


6. Un cenno finale.

Alla luce del quadro che si è andato delineando, e senza potersi addentrare in questa sede nel tema ex professo, merita comunque almeno un cenno la possibilità che si ponga anche in subjecta materia questione analoga al problema che più in generale ha riguardato l’adeguatezza degli assetti organizzativi, soprattutto a seguito dell’emanazione del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza [79], quello dell’attrazione/sottrazione «all’area di responsabilità nello safe harbour della business judgment rule» [80], intorno al quale hanno cominciato a formarsi i primi orientamenti giurisprudenziali [81]. Come è stato osservato, nei settori vigilati, tuttavia, la business judgment rule si presta ad «assumere il volto, del tutto nuovo, anche di criterio per l’esercizio nella discrezionalità amministrativa» [82]. In questa angolazione si riuscirebbe a intravedere allora una diversa prospettiva di indagine sull’applicabilità della regola in occasione della valutazione della responsabilità ultima dell’organo amministrativo, ex art. 29-bis c. ass. priv., quindi anche rispetto al sistema di governo societario inteso a tutto tondo (incluso il governo e controllo del prodotto) delle imprese di assicurazione, soggette ad una forte ingerenza della vigilanza prudenziale che si estende al sindacato sul loro business model [83] da parte dell’autorità di vertice di settore. Si tratta di un governo societario proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell’impresa (art. 30, primo comma, c. ass. priv.), funzionale non (solo) «alla rilevazione tempestiva della crisi dell’im­presa e della perdita della continuità aziendale», ex art. 2086, secondo comma, c.c. [84], bensì (in primo luogo) al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva Solvency II (sana e prudente gestione dell’attività) e in tempi più recenti agli scopi a cui è preordinata la IDD che, nelle imprese di assicurazione (come negli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti), ha assunto anche le sembianze della Product Oversight and Governance.


NOTE