Il contributo analizza il rilievo dell’informativa non contabile nella descrizione in bilancio dei principali rischi cui è esposta la società, anche considerando le implicazioni di alcune norme di recente introdotte, come l’obbligo di adeguatezza degli assetti e le norme in materia di bilancio dettate nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Essendo l’informativa non contabile prevalentemente offerta nella relazione sulla gestione, si esamina il possibile rilievo dei vizi di questa sulla validità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio.
This article analyses the importance of non-financial information in order to describe the main risks faced by companies, also in light of recent reforms enacted in the Italian jurisdiction. Specifically, the impact of the need to provide the company with an adequate governance system will be dealt with, as will some possible implications of the rules about annual accounts enacted in the context of the Covid-19 pandemic legislation. As non-financial information is mainly provided by the annual report, particular attention will be paid to its relevance with regard to the validity of the resolution approving the annual accounts.
Keywords: Business risks – non-financial information – Business Crisis and Insolvency Code – notice – annual report – Covid 19
CONTENUTI CORRELATI: codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - informativa - rischio di impresa - adeguatezza - assetti adeguati - relazione sulla gestione - emergenza sanitaria Covid – 19
1. Introduzione. - 2. L’informativa non contabile nella nota integrativa: i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. - 3. L’informativa non contabile nella relazione sulla gestione: principali rischi e incertezze. - 4. Segue: indicatori di risultato (finanziari e) non finanziari. - 5. Segue: evoluzione prevedibile della gestione. - 6. La funzione informativa della relazione sulla gestione e l’impatto delle sue carenze sulla delibera di approvazione del bilancio d’esercizio. - 7. Segue: Dalla tradizionale tesi dell’annullabilità della delibera per vizi della relazione alla progressiva apertura alla nullità. - 8. Segue: La prosecuzione del dibattito dottrinale e l’evoluzione della giurisprudenza verso la tesi più rigorosa. - 9. La c.d. dichiarazione non finanziaria e la relazione annuale della società benefit: il loro possibile impatto sulla descrizione dei rischi di impresa (cenni). - NOTE
Le osservazioni che seguono intendono approfondire un argomento correlato alla riforma della crisi di impresa, e, in particolare, ai suoi riflessi sulla disciplina del bilancio d’esercizio. Si analizzerà, infatti, l’accresciuto rilievo delle informazioni di carattere non contabile, consistenti, come il termine stesso suggerisce, nella descrizione di circostanze o dati non aventi diretta derivazione dagli schemi contabili, e attinenti alla dimensione prospettica dell’impresa (o all’impatto della sua attività sui vari soggetti interessati). Tali informazioni sono contenute nella nota integrativa e in allegati al bilancio come la relazione sulla gestione e, ove richiesta, la c.d. dichiarazione non finanziaria [1]. L’esame verrà condotto alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di bilancio e in seguito alla menzionata riforma, in merito agli specifici aspetti di interesse della quale si offriranno essenzialmente note a prima lettura. Non consta, infatti, una vera e propria elaborazione delle implicazioni che la novella avrà in materia di bilancio d’esercizio, né questa circostanza stupisce, dal momento che le sue altre ricadute sono davvero numerose, e in alcuni casi probabilmente anche di maggiore rilievo. Il tema dell’informativa di bilancio si intreccia, come si potrà vedere, in modo significativo con quello dell’adeguatezza degli assetti; le considerazioni che seguono riguarderanno, però, la validità della delibera di approvazione del bilancio, non la responsabilità degli amministratori, su cui impatta l’obbligo, ormai generalizzato, di dotare l’impresa di modelli organizzativi in grado, in primo luogo, di accertare tempestivamente situazioni di difficoltà [2]. Ancora una volta, la ben nota centralità del bilancio d’esercizio trova ulteriore conferma. Non solo perché, in termini generali, trattandosi dello strumento destinato a garantire la corretta trasmissione delle informazioni rilevanti, su di esso «gravita in buona misura la bontà del sistema delle società per azioni» [3]. Ma anche perché, sul piano operativo, le vicende relative alla delibera di approvazione del bilancio finiscono per intersecare, oltre alle istanze informative ad essa naturalmente correlate, le tensioni tra maggioranza e minoranza, diventando molto [...]
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio possono essere identificati, grazie ai principi contabili [10], in quei fatti suscettibili di influenzare le valutazioni dei destinatari dell’informazione societaria. Si tratta di una specificazione senz’altro condivisibile, in quanto coerente con il principio generale della rilevanza delle informazioni contenute nel bilancio, e, specularmente, degli eventuali vizi che le riguardano, oggetto di una consolidata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale [11] e, da ultimo, di un sostanziale esplicito riferimento da parte del legislatore nell’art. 2423, quarto comma, c.c., che ammette la possibile omissione della rilevazione di dati in virtù dell’irrilevanza degli effetti dell’informazione al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta [12]. Il criterio per considerare rilevante un’informazione e, conseguentemente, la sua assenza è sempre consistito, infatti, nel verificarne l’impatto sui destinatari del bilancio [13]. I fatti di rilievo sono attualmente da indicare in nota integrativa, in virtù della riforma operata dal d.lgs. n. 139/2015, che non solo ha spostato questa informazione dalla relazione sulla gestione, corredo del bilancio, al documento discorsivo che ne è, invece, parte integrante, ma ne ha anche ampliato i contenuti, richiedendo una descrizione degli effetti dei fatti di rilievo sul piano economico, patrimoniale, finanziario. A rigore, di informativa non contabile correlata ai fatti di rilievo si parlerà in senso proprio solo in questa ipotesi, ossia quando sia necessaria la descrizione in nota integrativa, ma non si debba procedere al recepimento negli schemi contabili. La dottrina giuscommercialistica, infatti, in linea con i principi contabili [14], distingue fatti di rilievo che devono essere recepiti negli schemi contabili in quanto inerenti a poste relative all’esercizio; fatti di rilievo che non devono essere recepiti ma descritti in nota integrativa; fatti di rilievo che possono incidere sulla continuità aziendale [15]. Qualora il fatto di rilievo debba essere recepito in bilancio, non ci si troverà più innanzi ad un’ipotesi di informativa non contabile propriamente detta, dal momento che gli effetti del fatto di rilievo entreranno a pieno titolo negli [...]
La sede privilegiata per l’informativa non contabile è costituita dalla relazione sulla gestione, il cui rilievo rispetto al tema qui trattato verrà ora esaminato distinguendo i diversi tipi di informazioni a tal proposito rilevanti. Rientra a pieno titolo tra le informazioni di carattere non contabile la descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta, richiesta dall’art. 2428 c.c. Giova, a tal proposito, ricapitolare brevemente come si possono tipizzare questi rischi, non tanto allo scopo, forse non realizzabile e comunque poco utile in questa sede, di fornirne un catalogo esaustivo, quanto per dare una prima idea della potenziale complessità della fattispecie in esame, necessariamente ampia e dipendente dalle peculiarità della società di cui si redige il bilancio. Il punto di partenza può senz’altro essere costituito da alcune caratteristiche generali di tali rischi; in primo luogo, la loro mera possibilità, e non probabilità, che richiederebbe l’iscrizione in bilancio di un fondo [28]; in secondo luogo, la loro individuabilità, pur restando eventi futuri e incerti [29]; in terzo luogo, la possibilità di considerare rilevante un loro impatto sul bilancio nel suo complesso non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche sotto un diverso profilo qualitativo, potendo in ipotesi concernere poste di non grande entità, ma di notevole rilievo informativo [30]. Passando ora agli esempi formulati in dottrina, il catalogo è indubbiamente vario, riferendosi sia a vicende contrattuali suscettibili in potenza di alterare le condizioni della società [31], che a più generali condizioni di esercizio dell’attività di impresa, anche sotto il profilo della competitività, dell’efficienza, del livello di indebitamento [32]. La dottrina aziendalistica risulta particolarmente sensibile al tema, e ha provato a categorizzare i rischi, distinguendoli in esterni e interni; a livello globale e di attività; strategici, operativi e finanziari [33] (dei quali ultimi un esempio classico è dato dal rischio di liquidità [34]). Nel contesto attuale, ossia in seguito all’emergenza sanitaria, sono con ogni probabilità numerosi e gravi i rischi per moltissime imprese, operanti nei settori più svariati, anche in [...]
Ulteriori informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere, rilevanti ai fini del tema del collegamento tra rischi di impresa e informativa non contabile, sono quelle relative agli indicatori di risultato non finanziari. Non ci si soffermerà, invece, sugli indicatori finanziari, pur molto importanti, in quanto non rientrano nell’ambito dell’informativa non contabile, rappresentando un’elaborazione di dati di derivazione contabile [43]. Va preliminarmente sottolineato che gli indicatori non finanziari, secondo la dottrina largamente prevalente, sono necessari qualora quelli finanziari non bastino a descrivere la situazione della società, dato che la relazione li deve contenere «se del caso» ai sensi dell’art. 2428 c.c. [44]. Il dato letterale, di per sé chiaro, va inquadrato in più ampie considerazioni di sistema che si sono già anticipate: in particolare, la necessità di non fornire informazioni sovrabbondanti e confusorie può declinarsi, in questa ipotesi specifica, nell’avvertenza di descrivere gli indicatori non finanziari solo quando questo serva a migliorare la qualità della rappresentazione della situazione della società desumibile dal sistema del bilancio d’esercizio. Gli indicatori non finanziari, che possono distinguersi in tecnico operativi, organizzativi, qualitativi [45], dovranno essere forniti tenendo conto delle specificità della società di cui si redige il bilancio [46], e, in particolare, del loro possibile impatto sul rischio di impresa e sul risultato futuro della gestione [47]. Tra i molti possibili esempi che spiegano queste indicazioni generali sono stati portati quelli dei dati sulla forza lavoro se il costo del personale è una voce di spesa molto rilevante; sull’ambiente se l’attività ha un impatto significativo in tale ambito; sulla soddisfazione dei clienti se il settore si connota per un’alta volatilità della clientela [48]. Mentre indicazioni di carattere più generale sono quelle relative all’innovazione e all’efficienza dei fattori o dei processi produttivi [49]. Anche su questo aspetto potrebbe, talora, influire il contesto venutosi a creare a seguito dell’emergenza sanitaria; a mero titolo esemplificativo, potrebbero, infatti, essersi verificate alterazioni nella domanda dei prodotti offerti [...]
L’ultima informazione di carattere non contabile su cui è opportuno soffermarsi brevemente è data dall’evoluzione prevedibile della gestione, che indubbiamente enfatizza il carattere anche prospettico dell’informativa data nell’allegato discorsivo del bilancio [53]. Secondo la più accreditata dottrina, si tratta di «indicazioni di massima sulla programmazione aziendale» [54]; spunto, questo, recentemente valorizzato considerando opportuni, a tal proposito, riferimenti a business plan e budget approvati dall’organo gestorio, peraltro ritenuti in virtù di tale previsione necessari sotto il profilo dell’adeguatezza degli assetti per le società soggette all’obbligo di redazione della relazione sulla gestione [55]. In merito all’impatto, a tal proposito, dell’emergenza sanitaria, essendo verosimile una frequente incertezza sugli scenari futuri, l’informazione ora in esame potrà riguardare una serie ampia di variabili, come, ad esempio, il progettato ritorno alla produzione ordinariamente condotta prima dell’emergenza o l’affiancamento ad essa di quella introdotta in tale particolare contesto. Giova analizzare il rapporto che si può ritenere sussistere tra questa informazione e il «prevedibile andamento della gestione» di cui all’art. 14 del codice della crisi (in vigore dal 1° settembre 2021 [56]), oggetto di necessaria costante valutazione da parte dell’organo amministrativo, insieme all’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa e alla sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario. A dispetto dell’innegabile prossimità lessicale tra le due espressioni, non pare che, sotto questo profilo, gli obblighi stabiliti dal codice della crisi in capo ad amministratori e sindaci siano automaticamente rilevanti in merito alla relazione sulla gestione. Si può, infatti, ritenere che il prevedibile andamento di cui all’art. 14, codice della crisi, abbia un contenuto più limitato rispetto all’evoluzione prevedibile di cui all’art. 2428 c.c., dato il contesto in cui è previsto, ossia insieme allo scrutinio sulla sussistenza dell’equilibrio economico finanziario e all’obbligo di segnalazione di fondati indizi della crisi. In altri termini, mentre l’evoluzione prevedibile della gestione [...]
Dopo aver esaminato le informazioni di natura non contabile che la relazione sulla gestione contiene, e aver proposto alcune prime considerazioni in merito all’impatto in materia della disciplina introdotta per mezzo del codice della crisi, è ora opportuno considerare quali conseguenze possono derivare da un inesatto adempimento di tali obblighi informativi, in particolare sotto il profilo della validità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio. È comune osservare che la funzione informativa della relazione è andata progressivamente accentuandosi in virtù delle diverse riforme succedutesi nel tempo [58]. Volendo proporre un rapido excursus storico, si può dire di essere passati dalla relazione «inesistente» nel cod. comm., a quella «reticente» nel codice del 1942, a quella «trasparente» prevista dall’art. 2429-bis come inserito nel c.c. dalla l. n. 216/1974 [59], a quella prevista dalla disciplina del bilancio riformata dal d.lgs. n. 127/1991 [60], che potremmo definire “più che trasparente”, a quella attuale, che, con una licenza, si direbbe addirittura “illuminante” il resto del bilancio d’esercizio. Si ritiene, infatti, che le specifiche informazioni fornite nella relazione, e in particolare alcune di quelle qui prese in considerazione, come rischi e indicatori di risultato, possano realmente “far luce” sugli schemi contabili, pur in ipotesi correttamente compilati, ossia possano guidare il lettore in modo da rendergli realmente comprensibile la situazione patrimoniale ed economica della società. Il progressivo aumento delle informazioni fornite dalla relazione sulla gestione deve, inoltre, essere considerato alla luce della forma discorsiva del documento [61], che lo rende veicolo privilegiato per la trasmissione dei dati in esso contenuti ai lettori del bilancio. Come noto, si ritiene tradizionalmente che il bilancio si rivolga a soci e terzi «di media cultura contabile» [62], e questo può senz’altro valere anche per l’allegato ora in esame. Si consideri, però, che un documento discorsivo come la relazione sulla gestione sarà, almeno normalmente, più agevolmente comprensibile, anche da un terzo provvisto della necessaria competenza. E si noti, inoltre, che, visti gli obblighi [...]
La tesi secondo la quale dai vizi della relazione può derivare annullabilità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio è stata tradizionalmente sostenuta essenzialmente in base alla natura del documento, che, come già ricordato, è un corredo del bilancio, non costituendone parte integrante [68]. Si tratterebbe, pertanto, di ipotesi equiparate ai vizi procedimentali relativi alla formazione del bilancio d’esercizio [69]. Sempre in relazione al rilievo procedimentale, non contenutistico, delle problematiche relative alla relazione sulla gestione, si è ulteriormente sottolineato che si pone solo su tale piano il controllo della coerenza tra relazione sulla gestione e bilancio d’esercizio svolto dal revisore [70], e che dai vizi delle altre relazioni allegate (la relazione del collegio sindacale e quella del revisore) non deriva la nullità della delibera di approvazione del bilancio [71]. In merito a questi due ultimi argomenti, si può, però, replicare che il giudizio espresso dal revisore sulla relazione sulla gestione, potendo in ipotesi evidenziarne la discrepanza rispetto ai documenti contabili, si pone, al contrario, sul piano contenutistico, non su quello procedimentale [72]; e che il parallelismo proposto con le altre relazioni allegate al bilancio è fuorviante, dato che le stesse non contengono ulteriori e specifiche informazioni, come quelle richieste dall’art. 2428 c.c. Come si è notato, l’unico argomento di per sé non confutabile posto a fondamento del rilievo solo procedimentale dei vizi della relazione sulla gestione è la sua natura di corredo del bilancio. Si tratta, però, come già accennato, di un aspetto che non pare decisivo, e che, in particolare, non ha impedito l’emersione (prima) e la diffusione (poi) di una diversa teoria, che reputa configurabile uno spazio per la nullità della delibera di approvazione del bilancio nel caso in esame, muovendo dalla portata informativa dei dati che la relazione sulla gestione deve contenere e richiamando costantemente l’attenzione sulla presumibile rarità dei casi in cui tale più grave vizio si potrà verificare. Riportando, però, correttamente il dibattito dal piano procedimentale a quello sostanziale, e non escludendo, pertanto, [...]
L’orientamento appena descritto, allo stato definibile maggioritario in dottrina, non è andato esente da critiche fondate su argomenti ulteriori e diversi da quelli, già esaminati, tradizionalmente addotti nel senso della mera annullabilità della delibera di bilancio in questo caso. In particolare, meritano una distinta analisi le obiezioni che non si risolvono nel ricondurre le irregolarità della relazione sulla gestione all’ambito dei vizi procedimentali, ma si collocano su un piano sostanziale. Si è ritenuta, a tal proposito, rilevante la diversità delle funzioni del bilancio d’esercizio, che deve rappresentare la situazione della società, e della relazione sulla gestione, che fornisce «una chiave di comprensione» del bilancio [81]. Pur essendo questa notazione di per sé condivisibile in termini generali, non può, tuttavia, reputarsi decisiva, considerando che la relazione sulla gestione contiene anche specifiche informazioni, come quelle relative a rischi e incertezze e quelle di natura finanziaria, sprovviste di altre collocazioni nel bilancio. Dalla menzionata distinzione non si può, pertanto, trarre un’automatica differenziazione delle sanzioni applicabili, a seconda che la violazione riguardi la disciplina del bilancio o della relazione sulla gestione, risultando, piuttosto, opportuno interrogarsi sulla effettiva portata del vizio di volta in volta considerato. Si è, poi, escluso che le informazioni contenute nella relazione possano influenzare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società che il bilancio d’esercizio deve fornire. In primo luogo, rilevando in generale che il vizio della relazione sulla gestione non può comportare la nullità della delibera di approvazione del bilancio, così come il vizio del bilancio non potrebbe essere sanato fornendo nella relazione sulla gestione un dato mancante [82]. In secondo luogo, e con specifico riferimento alle informazioni contenute nella relazione sulla gestione che possono influenzare il giudizio sulla continuità aziendale, segnalando la presenza del «cortocircuito» che si verificherebbe ritenendo rilevanti le indicazioni a tal proposito offerte ai sensi dell’art. 2428 c.c., dal momento che queste «non cambiano la sostanza» e che ciò che conta ai fini della validità del [...]
Qualche cenno sembra poi opportuno in merito a due allegati del bilancio d’esercizio che contengono informazioni di natura non contabile, potenzialmente rilevanti in merito ai rischi di impresa. Si tratta, va precisato, di fattispecie aventi un ambito applicativo limitato, poiché la dichiarazione non finanziaria è richiesta solo agli enti di interesse pubblico che presentano le caratteristiche specificate nell’art. 2 del d.lgs. n. 254/2016, e la relazione annuale è richiesta alle sole società benefit. Fattispecie che, peraltro, denotano una certa somiglianza, riferendosi la dichiarazione non finanziaria ai «temi ambientali, sociali, attinenti al personale» (art. 3, primo comma, d.lgs. n. 254/2016) e riguardando la relazione annuale le attività poste in essere a favore di «persone, comunità, territori e ambiente» (secondo quanto riporta la legge di stabilità 2016, comma 378, lett. a) in relazione al comma 376). In termini generali, il potenziale rilievo di questi documenti rispetto al tema dei rischi di impresa emerge considerando che informazioni falsamente positive in merito agli aspetti oggetto di trattazione potrebbero, di fatto, obliterare la corretta rappresentazione di rischi legati ad una gestione in realtà censurabile degli aspetti dell’attività di impresa collegati agli interessi dei terzi e della comunità. Il collegamento è più chiaro nel caso della dichiarazione non finanziaria, meno immediato nel caso della relazione annuale della società benefit, che dovranno, pertanto, essere ora distintamente analizzate. Uno degli aspetti su cui la dichiarazione non finanziaria deve intrattenersi [94] è, infatti, la descrizione dei «principali rischi, generati o subiti», connessi ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, «e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali» [95]. Il collegamento tra questo onere informativo e gli assetti amministrativi della società è stato fin da subito evidenziato [96], rendendosi necessaria a tal fine una mappatura di questi rischi, che potrebbe rappresentare anche un’opportunità di miglioramento della reputazione della società e della sua attrattività per gli investitori [97]. Tornando [...]