Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
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Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull'organizzazione interna (di Elisabetta Codazzi, Ricercatrice presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria)


Uno degli aspetti più significativi della disciplina della società benefit è, come noto, quello del bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse degli stakeholders, che, in assenza di specifici limiti da parte della legge e dello statuto, è rimesso alla discrezionalità degli amministratori.

Il presente scritto si propone appunto di individuare possibili strumenti (di natura procedimentale e non solo), al fine di supportare il procedimento decisionale degli amministratori e perciò garantire il perseguimento effettivo del beneficio comune da parte della società.

In tale prospettiva, si ritiene opportuno interrogarsi sul ruolo dei soci e degli stakeholders di società benefit e sull’importanza di un loro coinvolgimento nella governance della stessa.

Benefit corporations and balancing of interests: some considerations on the internal organization

One of the most significant aspects of the benefit corporation discipline, as is well known, is balancing “the interest of the shareholders and the interest of those that may be impacted by the company’s business activity”, which, in the absence of specific constrains, is left to the judgment of the directors.

This article aims to identify possible tools (procedural and not only) able to support the decision-making process of the directors and ensure the effective pursuit of the common benefit.

In this perspective, it is essential to consider the role of the shareholders and stakeholders in benefit corporations and the importance of their involvement in the governance.

Keywords: benefif corporation – shareholders – third-party beneficiary

CONTENUTI CORRELATI: società benefit - azionisti

Sommario/Summary:

1. Premessa. - 2. Scopo di lucro e finalità di beneficio comune nelle società benefit. - 3. Segue: e nelle società non benefit. - 4. Il ruolo dei soci. - 5. Il ruolo dei terzi beneficiari: gli strumenti di tutela. - 6. Segue: i possibili strumenti di partecipazione. - 7. Alcune considerazioni alla luce della disciplina di cui all’art. 2391 c.c. - 8. Segue: e della disciplina sulla direzione e coordinamento. - 9. Il bilanciamento di interessi: esercizio e limiti. - 10. Il responsabile del perseguimento dello scopo di beneficio comune. - 11. Considerazioni conclusive. - NOTE


1. Premessa.

L’introduzione della società benefit nel nostro ordinamento, come noto, pone una serie di questioni di carattere sistematico ed applicativo, la cui soluzione, non trovando basi certe a livello normativo, è rimessa alla cura dell’interprete e all’autonomia statutaria, dal cui intervento dipendono, tanto l’efficace utilizzo dell’istituto, quanto la possibilità di valorizzare quel carattere innovativo ad esso programmaticamente attribuito dal legislatore [1]. In ciò, come si vedrà, risiede uno dei principali limiti della scarna disciplina in materia, che, innestando solo alcuni elementi di “specialità” all’interno della generale normativa sulle società cui rinvia, finisce col demandare ai soci la costruzione di un modello societario, che, per natura e finalità, richiederebbe di essere disciplinato da regole ad hoc, dovendosi ritenere, in particolare, che la predisposizione di un’organizzazione interna funzionale rispetto al (“duplice”) scopo sociale della benefit sia pre-condizione rispetto al perseguimento effettivo dello stesso [2]. Sebbene in quest’ottica molteplici sarebbero gli aspetti da approfondire, il punto cruciale attorno al quale si snoda l’intera disciplina di cui alla l. n. 208/2015, pare rappresentato da quel bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse degli stakeholders, la cui realizzazione, in mancanza della previsione di precisi limiti di fonte legislativa e/o statutaria, è rimessa alla piena discrezionalità dell’organo amministrativo [3]. Per tali ragioni, nel presente scritto, ci si propone di individuare possibili strumenti (di natura procedimentale e di altro tipo), rimessi in parte alla volontà dei soci e in parte all’iniziativa degli amministratori, atti a garantire o perlomeno favorire un corretto esercizio dell’attività di bilanciamento da parte di questi ultimi, da un lato, supportandone il procedimento decisionale e, dal­l’altro, contenendone una discrezionalità altrimenti estremamente ampia ed in buona parte insindacabile [4]. Sebbene tutte le società di cui al libro V del codice civile (in base al comma 377 [5]) possano ricorrere al modello benefit, ci si limiterà in questa sede a prendere in considerazione le sole società benefit di capitali, non solo perché la [...]


2. Scopo di lucro e finalità di beneficio comune nelle società benefit.

Il modello benefit (come sottolinea la Relazione illustrativa, che ne richiama la “duplice finalità” [8]) si caratterizza per il concomitante perseguimento da parte della società dello scopo di lucro e di una o più finalità di beneficio comune, la cui sintesi è in concreto rimessa all’attività di bilanciamento dell’organo amministrativo [9]. Come chiarisce il legislatore, sono benefit le società che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (art. 1, comma 376), laddove per “beneficio comune” si intende “il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376” (comma 378, lett. a)) [10]. Nonostante l’imprecisione del linguaggio legislativo (che, in più occasioni, pare confondere le “finalità” perseguite dalla società con le “attività” dalla stessa esercitate [11]) e l’inclusione delle finalità di beneficio comune nell’og­getto sociale (comma 379), pare che il modello benefit si contraddistingua rispetto alle altre società lucrative innanzitutto sotto il profilo causale, essendo il beneficio comune un fine ma nel contempo un limite rispetto allo scopo di lucro [12]. Tale conclusione non è contraddetta dalle ulteriori previsioni con cui si precisa che dette finalità “sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’at­ti­vità sociale possa avere un impatto” (comma 376) e che la società benefit “è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376” (comma 380). Pare, infatti, più corretto e maggiormente conforme allo spirito [...]


3. Segue: e nelle società non benefit.

L’introduzione di una specifica disciplina sulle società benefit porta ad interrogarsi sui i riflessi sistematici della stessa sulle altre società lucrative (non benefit) che perseguano finalità di beneficio comune. E’, infatti, necessario chiedersi se (ed eventualmente entro quali limiti) le società che non abbiano optato per divenire benefit (e quindi, in quanto tali, caratterizzate da uno scopo pienamente lucrativo) possano, stante la presenza nell’ordinamento di un modello societario deputato a ciò, perseguire, in via di fatto o in virtù di una previsione statutaria in tal senso, finalità altruistiche, ideali o comunque non lucrative, ovvero, se, per operare in tal senso, siano tenute necessariamente ad assumere la veste di benefit (modificando l’atto costitutivo o il contratto sociale ai sensi dell’art. 1, comma 379) [20]. Secondo quanto emerge dai lavori preparatori, la nuova disciplina sulla società benefit avrebbe un carattere innovativo, in quanto, prima della sua introduzione, non sarebbe stato possibile per le società interessate perseguire uno scopo “aggiuntivo” rispetto a quello lucrativo [21]. Sul punto, però, si registrano, nel dibattito formatosi in argomento, distinte posizioni, che in questa sede si possono solo sinteticamente riassumere. Secondo la tesi più restrittiva, la possibilità per le società non benefit di esercitare “in misura rilevante” attività volte al bene comune e prive di qualsiasi finalità lucrativa non sarebbe più consentita (ponendosi in espresso contrasto con il comma 379), laddove sarebbero, invece, ammissibili solo occasionali e marginali atti di beneficienza, a condizione che gli stessi, pur essendo nell’immediato non remunerativi, siano indirettamente strumentali rispetto ai fini lucrativi della società [22]. Secondo una visione ulteriore ma non del tutto dissimile dalla precedente, le società lucrative che intendano perseguire finalità di carattere sociale sarebbero tenute ad utilizzare il modello della società benefit solo nel caso di “opzione forte” di responsabilità sociale dell’impresa (ovvero, nel caso in cui intendano “integrare stabilmente le finalità di bene comune nelle strategie aziendali”), laddove non sarebbero tenute ad assumere tale [...]


4. Il ruolo dei soci.

Un aspetto su cui pare necessario preliminarmente soffermarsi è quello concernente il ruolo che soci e non soci possono avere nell’ambito della società benefit, profilo che, essendo strettamente correlato alla duplice finalità caratterizzante tale modello societario, merita di essere oggetto di particolare attenzione. I soci svolgono un ruolo centrale, innanzitutto, in sede di configurazione della (o delle) finalità di beneficio comune (elemento che, come precisato, è destinato a rilevare sul piano dell’oggetto e dello scopo sociale), ma anche con riguardo alla determinazione di una serie di ulteriori variabili fondamentali della sua struttura e della sua governance, dalle quali può dipendere l’efficace funzionamento della stessa società [33]. Se la legge richiede di indicare nell’oggetto sociale “le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire” (comma 379), è invece frequente nella prassi la tendenza a formulare tale requisito in termini talmente generici ed imprecisi da non riuscire a vincolare l’organo amministrativo o da attribuire ad esso eccessiva discrezionalità nell’individuarlo [34]. Una formulazione specifica dello scopo di beneficio comune consentirebbe, al contrario, non solo di individuare in modo chiaro e certo gli obiettivi che la società si propone di perseguire, ma anche di garantirne l’effettivo perseguimento, riducendo la discrezionalità degli amministratori nel valutarlo [35]. Agli stessi soci (oltre che all’organo di controllo) spetta, inoltre, la supervisione sull’effettivo perseguimento dello scopo di beneficio comune da parte della società benefit (posto che, come vedremo, sono anche gli unici soggetti legittimati a farlo valere) e questo vale anche per i soci di minoranza, che avranno la possibilità di imporre agli amministratori il rispetto del beneficio comune, nella misura in cui lo stesso sia identificabile con precisione [36]. Pare che un coinvolgimento degli stessi soci possa rendersi opportuno anche nella fase bilanciamento tra scopo lucrativo e finalità di beneficio comune, che la l. n. 208/2015 (come confermano, anche implicitamente, diverse disposizioni in essa contenute) chiaramente attribuisce all’organo amministrativo [37]. Per inciso, si può ricordare come il riconoscimento in capo ai [...]


5. Il ruolo dei terzi beneficiari: gli strumenti di tutela.

Al fine di inquadrare sotto il profilo sistematico la posizione dei terzi beneficiari, è necessario innanzitutto esaminare gli strumenti di tutela per essi disponibili in caso di mancato o parziale perseguimento dello scopo di beneficio comune da parte della società. A tal riguardo, il legislatore si limita a stabilire che “L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori” (comma 381). Tale previsione non pare introdurre alcun elemento di novità a livello sistematico, sia perché si limita a richiamare, nella prima parte, quanto già previsto in termini generali dall’art. 2392, primo comma, c.c., sia, soprattutto, perché il rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di responsabilità degli amministratori conferma l’esclusione di una specifica azione in capo agli stakeholders, i quali – ferma restando la difficoltà di rivenire un danno patrimoniale nella mancata realizzazione dello scopo di beneficio comune – potranno agire esclusivamente ai sensi dell’art. 2395 c.c. (nella misura in cui abbiano subito un pregiudizio diretto riconducibile ad un atto doloso o colposo degli amministratori), ovvero, nei confronti della società, assoggettata, ai sensi del comma 384, alle previsioni in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette nel caso in cui la stessa non persegua le finalità di beneficio comune [41]. Quest’ultima previsione ha, però, l’effetto di ricondurre il mancato perseguimento del beneficio comune ad illecito di natura concorrenziale, perciò legittimando i terzi a promuovere le iniziative ivi previste, non in quanto titolari di interessi correlati al beneficio comune, ma in veste di consumatori che abbiano fatto affidamento sulla reputazione, acquisita dalla “finta” società benefit, di impresa socialmente responsabile e dedita al perseguimento del beneficio comune [42]. La scelta di attribuire ai soci e non ai terzi la legittimazione a promuovere le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori sembrerebbe discendere, non [...]


6. Segue: i possibili strumenti di partecipazione.

Una variabile di non trascurabile rilevanza nell’organizzazione interna della società benefit è rappresentata dalla possibile attribuzione agli stakeholders di specifici poteri di voice, strumento che consentirebbe loro una partecipazione attiva all’attuazione delle finalità di beneficio comune oltre che il monitoraggio sul concreto perseguimento delle stesse [44]. A tal riguardo la l. n. 208/2015, nulla dispone (salvo un cenno contenuto nell’allegato 5.1., che, nel definire le varie aree di impatto sociale, impone di considerare anche “il livello di coinvolgimento dei portatori di interesse” nel governo dell’impresa). Si potrebbe pensare che il silenzio del legislatore sul punto non sia casuale, ma derivi da una ben precisa scelta di fondo (che già si è vista nel precedente § 5), basata sulla diffusa convinzione, espressa anche in altri settori dell’or­dinamento, che l’attribuzione agli stakeholders di specifiche forme di partecipazione e/o di tutela possa dar luogo ad una serie di costi a carico, sia della società (in termini di aumento dei conflitti tra le diverse categorie di soggetti interessati e di rallentamento dei processi decisionali interni), che degli amministratori (esposti ad una possibile moltiplicazione di azioni di responsabilità nei loro confronti) [45]. Emblematica in tal senso pare, ad esempio, la normativa di cui al d.lgs. n. 112/2017, che pur proponendosi di promuovere il coinvolgimento degli stakeholders all’interno dell’impresa sociale attraverso l’introduzione di specifiche disposizioni in tal senso, ne ha però confinato l’applicazione a casi marginali perciò finendo con l’attribuire ad esse una valenza di mero principio [46]. Come dimostra l’esperienza di altri ordinamenti, la partecipazione degli stakeholders – se opportunamente calibrata – può rivelarsi invece un importante fattore di equilibrio nella governance societaria [47]. Per quanto riguarda più nello specifico la società benefit, non disponendo i terzi beneficiari, alla stregua della vigente normativa, di alcuno specifico strumento di partecipazione, né, come si è visto, di rimedi rispetto all’inadem­pimento da parte degli amministratori dei doveri di cui al comma 380, un coinvolgimento nelle decisioni che, direttamente o [...]


7. Alcune considerazioni alla luce della disciplina di cui all’art. 2391 c.c.

Un aspetto che merita di essere preso in considerazione è quello del rapporto tra la normativa sulle società benefit, ove gli amministratori sono per legge tenuti ad effettuare un bilanciamento tra lo scopo di lucro, le finalità di beneficio comune e gli interessi delle particolari categorie di portatori di interessi (che, perlomeno, stando al tenore letterale dei commi 376, 377, 380, parrebbero oggetto di considerazione separata rispetto al beneficio comune) e la disciplina sugli interessi degli amministratori di cui all’art. 2391 c.c. Seppure, in prima battuta, potrebbe sorgere il dubbio che gli amministratori, nel momento in cui si trovano a compiere operazioni in vista del beneficio comune e/o nell’interesse dei terzi beneficiari agiscano in contrasto con il criterio di “convenienza economica” per la società e possano essere in qualche modo portatori di un interesse “per conto di terzi”, è invece necessario ricordare che, in tale modello societario, il perseguimento delle suddette finalità (non lucrative) è fisiologicamente connesso alla causa (ibrida) della società, sicché gli atti che ne conseguono sarebbero da considerare come compiuti nell’interesse proprio della stessa (e non nell’interesse altrui) e in questi termini debbono essere valutati [56]. Né si può ritenere che la presenza di un interesse “per conto di terzi” ex art. 2391 c.c. possa sorgere in capo all’amministratore in base al mero fatto di essere stato nominato da parte di una particolare categoria di stakeholders, essendo invece necessario a tal fine che il rapporto dell’amministratore col terzo sia effettivamente idoneo ad incidere sul compimento di una determinata operazione della società [57]. Detto ciò, sarà allora necessario distinguere tra l’ipotesi in cui gli amministratori in modo sistematico facciano ingiustificatamente prevalere, nelle singole operazioni, gli interessi dei terzi, se non addirittura i propri interessi (utilizzando come schermo il perseguimento di quelli altrui [58]), creando pregiudizio alla società (ipotesi in cui, in presenza dei necessari presupposti, si applicherebbe la disciplina di cui all’art. 2391 c.c.), dal caso in cui le operazioni compiute nell’interesse dei terzi siano riconducibili al perseguimento del beneficio comune e alla logica del [...]


8. Segue: e della disciplina sulla direzione e coordinamento.

Un’altra questione che pare legittimo porsi è quella volta a chiedersi se, in sede di bilanciamento tra interessi eterogenei, taluni spunti possano essere attinti dall’art. 2497, primo comma, parte 1, c.c., che, come noto, esclude la responsabilità della società o ente che dirige e coordina, di chi partecipa al fatto lesivo o di chi ne trae consapevolmente beneficio, se il danno è mancante “alla luce del risultato complessivo della attività di direzione e coordinamento” [59]. La situazione che si viene a creare nell’ipotesi in cui gli amministratori si trovino a parzialmente sacrificare l’interesse lucrativo dei soci, in vista del perseguimento del beneficio comune e/o dell’interesse degli shareholders, si distingue in modo sostanziale da quella in cui la società (o l’ente) che esercita direzione e coordinamento, agendo in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, arreca pregiudizio alla società diretta e coordinata (non fosse altro che per il fatto che la società che dirige e quella diretta sono entità distinte e con un interesse sociale distinto, mentre la benefit è un’unica società pur se caratterizzata da uno scopo “ibrido”) [60]. Pare, però, che l’operazione di bilanciamento che gli amministratori, nelle due ipotesi, sono tenuti ad effettuare presenti delle analogie, basandosi in entrambi i casi su una valutazione prospettica verificabile ex post: nella società benefit la prospettiva è appunto quella di poter in qualche modo compensare (sebbene non in termini rigidamente quantitativi) la parziale limitazione dello scopo di lucro conseguente all’attività di bilanciamento con il conseguimento in futuro di un qualche beneficio (essenzialmente reputazionale), laddove il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune può essere verificato in un momento successivo, essenzialmente in base alla relazione di cui al comma 382 (da allegare al bilancio di ogni esercizio). Ciò che sembrerebbe invece utile mutuare dalla disciplina sulla direzione e coordinamento è il principio, espresso dalle previsioni di cui agli artt. 2497-bis, 2497-ter, c.c., secondo cui tutte le decisioni dell’organo amministrativo, se influenzate in modo significativo da interessi diversi (pur se legittimi) da quelli propri della [...]


9. Il bilanciamento di interessi: esercizio e limiti.

Alla luce delle considerazioni brevemente esposte, pare chiaro che il non sempre facile contemperamento tra scopo di lucro e finalità di beneficio comune, più che richiamare criteri astratti di bilanciamento e il generico interesse dei soci e degli stakeholders, dovrebbe basarsi su regole introdotte dallo statuto e specificamente volte a rendere il procedimento decisionale degli amministratori trasparente e preceduto da un’istruttoria sufficientemente completa [63]. Al fine di assicurare che il bilanciamento avvenga secondo criteri di correttezza sostanziale e procedimentale, sembrerebbe perciò utile prevedere – nei limiti di quanto consentito alla singola società sotto il profilo tipologico, delle sue concrete esigenze e caratteristiche – forme di coinvolgimento delle diverse categorie di soggetti interessati, se non attraverso l’attribuzione di specifici poteri di voice, quantomeno interpellandoli su aspetti particolari per gli stessi rilevanti (si pensi, ad esempio, a forme di consultazione preventiva degli stakeholders e/o all’acquisizione di pareri obbligatori da parte di associazioni di categoria rappresentative dei loro interessi) [64]. Nell’ambito di tale preliminare istruttoria, gli amministratori avranno, inoltre, la possibilità di chiarire l’ordine di priorità che intendono assegnare ai vari interessi in gioco (si pensi, ad esempio, ad interessi tra loro potenzialmente contrastanti, come la tutela dell’ambiente e quella del lavoro), nonché i criteri seguiti per il contemperamento degli stessi con lo scopo di lucro, aspetti che andranno in ogni caso precisati nella relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune [65]. Tramite detta relazione gli amministratori illustrano ai soci, ma anche ai terzi beneficiari, nonché al mercato (potendo la stessa, ai sensi del comma 383, essere pubblicata sul sito internet della società), le modalità attraverso cui hanno perseguito le finalità di beneficio comune e le eventuali ragioni che ne hanno impedito o ritardato la realizzazione, mettendo perciò gli interessati in condizione di intraprendere, in presenza dei necessari presupposti, le conseguenti iniziative [66]. Ma, accanto a tale informativa resa ex post e con cadenza annuale, sembrerebbe utile attivare un’informazione più continuativa, in particolare, imponendo agli [...]


10. Il responsabile del perseguimento dello scopo di beneficio comune.

Le società benefit sono tenute ad individuare un soggetto responsabile delle “funzioni” e dei “compiti” volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui al comma 380. Al di là dell’obbligatorietà di tale nomina, l’assoluta genericità del dato normativo (il quale si limita a stabilire che “La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità”) porta ad interrogarsi sulla natura di tale soggetto (quale componente o meno dell’organo amministrativo), nonché, sulle relative funzioni. La nomina di tale figura sembrerebbe rientrare tra le competenze dell’or­ga­no amministrativo, in primo luogo, in virtù della previsione di cui al comma 381, che sancisce la responsabilità degli amministratori per non avere adempiuto agli obblighi previsti dal comma precedente, tra cui, appunto, vi è anche quello relativo alla designazione del responsabile del perseguimento del beneficio comune [76]. In secondo luogo, sembrerebbe indubitabile che la nomina di tale soggetto, ma soprattutto la determinazione dei relativi compiti, rientrino nel più generale dovere, gravante, come si è visto, sugli amministratori, di dotare la società di assetti organizzativi adeguati alle dimensioni e alla natura dell’impresa [77]. Così, ad esempio, sebbene la legge ammetta che il responsabile possa essere anche uno soltanto, andrà valutata, a seconda del caso concreto, l’op­por­tu­nità di costituire un organo collegiale (un comitato), che meglio potrebbe rap­presentare la sintesi di quella pluralità di soggetti, soci e terzi (eventualmente riconducibili a più categorie di portatori di interessi) che interagiscono con la società benefit [78]. La precisazione secondo cui tale soggetto sarebbe responsabile delle funzioni e dei compiti volti al perseguimento delle “suddette finalità” parrebbe, da un punto di vista strettamente letterale, limitare l’ambito del suo intervento alle sole “finalità di beneficio comune” richiamate dallo stesso comma 380 nella sua prima parte (e, in tal senso, [...]


11. Considerazioni conclusive.

Le considerazioni svolte nel presente scritto offrono lo spunto per alcune riflessioni conclusive (sia pure con l’approssimazione derivante dal fatto che la prassi di tale istituto non è ancora pienamente consolidata nel nostro ordinamento). Su un piano più generale, la società benefit deve essere inquadrata nel­l’ambito di quegli strumenti pensati dal legislatore al fine di promuovere una gestione responsabile e sostenibile dell’impresa, segnando nel contempo una tappa significativa di quel graduale processo di ripensamento del paradigma della “shareholder primacy” e dello “shareholder value”, che, come si è accennato, è attualmente al centro di un ampio ed articolato dibattito interno e internazionale [87]. In tale prospettiva, sorge allora spontaneo chiedersi, in primo luogo, quale sia o possa essere il contributo che essa è realmente in grado di offrire in termini di cd. esternalità positive a favore della collettività (come, del resto, auspicato dallo stesso legislatore, che, attraverso l’introduzione di tale modello societario, si proponeva di realizzare un “vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale” [88]) e, in secondo luogo, fino a che punto il ruolo dell’autonomia statutaria (in particolare, sotto i profili considerati nel presente scritto) possa essere decisivo al fine di favorire ed ottimizzare la realizzazione di quelle finalità sociali confluite nello scopo benefit. La valutazione di questi aspetti necessita di essere esaminata, innanzitutto, sotto il profilo degli incentivi che i soci possono avere, non solo rispetto all’adozione della forma benefit in luogo di una società non benefit che possa occasionalmente compiere atti di beneficio comune, ma anche rispetto alla costituzione di una società benefit, che, coerentemente con la sua qualifica, predisponga una struttura societaria effettivamente idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di beneficio comune. La disciplina di cui alla l. n. 208/2015, sembrerebbe carente sotto il profilo dell’attribuzione di incentivi (fiscali e di altro tipo) a coloro che intendano costituire una società benefit, differenziandosi sotto questo profilo sia dalla normativa sulle imprese sociali che da quella relativa ad altri modelli speciali di società (quali, in particolare, la start up [...]


NOTE