Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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Le riforme del diritto contrattuale francese e tedesco (di Stefan Grundmann, Professore ordinario nella Humboldt-Universität-zu Berlin e nell’European University Institute Marie-Sophie Schäfer, Ricercatrice nella Humboldt-Universität-zu Berlin )


La Francia e la Germania non solo hanno codificazioni di diritto privato molto importanti, ma sono anche paesi che hanno inteso la direttiva CE sulle vendite del 1999 (insieme con altri sviluppi del diritto UE) come un invito ad impegnarsi in una riforma globale dei loro vecchi codici all’inizio del 21° secolo. Ciò offre l’occasione per un confronto, in particolare perché l’una riforma è avvenuta al momento del recepimento della direttiva, entro due anni, l’altra dopo quasi un decennio e mezzo di considerazioni e discussioni. La tendenza comune è quella ad orientare maggiormente il Codice verso modelli internazionali – la CISG (Convention on the International Sale of Goods) da un lato, i diversi insiemi di principi sviluppati nei 20 anni intorno alla svolta del Millennio (e in qualche misura ispirati al CISG) dall’altro. Un’altra spinta comune è quella alla semplificazione, in un caso consistente principalmente nella drastica riduzione delle forme di inadempimento, nella loro razionalizzazione e nell’introduzione di un regime (più) coerente sulla violazione delle obbligazioni contrattuali; nell’altro caso – successivo – consistente in un più ampio sforzo complessivo di semplificazione – in molte parti del Codice e dei suoi istituti. La differenza più evidente potrebbe ritrovarsi nel fatto che la Germania, nella sua riforma, ha scelto di integrare il diritto dei consumatori nel vecchio Codice Civile tedesco – portando così la parte più importante del diritto contrattuale di fonte europea all’interno del Codice Civile tedesco –, mentre la Francia è rimasta fedele al modello che si era attestato come un vero protagonista in questo senso. Si tratta del modello fondato sulla distinzione tra un Code Civil e un Code de la Consommation. Dietro la diversità di queste scelte si possono individuare diverse concezioni sulle ragioni per cui le parti di un contratto debbano essere protette, per es., in caso di clausole contrattuali “abusive”. Molti altri cambiamenti, anche se di grande importanza, possono essere considerati più specifici e più ristretti. In Francia, il cambiamento più importante ci sembra non tanto quello dell’“abandon de la cause”, oggetto di severe critiche, quanto piuttosto quello del passaggio a un sistema in cui il principio della buona fede ispira tutte le questioni e tutte le fasi della contrattazione, assumendo così il ruolo di principio davvero generale. Sia il primo che il secondo di questi sviluppi avvicina la Francia ai tratti distintivi delle riforme tedesche. Nel complesso, i due ordinamenti sembrano aver assunto dopo le riforme una più spiccata apertura internazionale e sembrano anche più vicini l’uno all’altro per quanto riguarda i rispettivi codici civili. La “grande réforme franҫaise” costituisce, dunque, più un passo verso un modello comune europeo che verso uno splendido isolamento nazionale.

The French and the German Reforms of Contract Law

Not only do France and Germany have very prominent private law codifications, but they have also taken the EC Sales Directive of 1999 (among other EU developments) as an invitation to engage in an overall reform of their old Codes at the beginning of the 21st Century. This invites to a comparison, namely because the German reform occurred when transposing the directive and took two years, while the French reform was preceded by almost 1 ½ decades of considerations and discussions. The common thrust is orienting the Code towards international models – the CISG in one case, the different principles developed in the 20 years around the turn of the Millennium (and to some extent inspired by the CISG) in the other. Another common goal is simplification, which in the case of Germany consists mainly in a drastic reduction of the forms of breach, their streamlining and the establishment of a (more) coherent system on the breach of contracts; in the case of France, it corresponds to a more extensive simplification endeavor including many parts of the Code and its institutions. The most striking difference may well be that Germany chose to integrate consumer law into the old Civil Code – thus bringing the main part of European contract law into the Civil Code –, while France maintained the model it had established as a true protagonist, splitting contract law into a Code Civil and a Code de la Consommation. Two different models of why parties should be protected in contractual relationships – for instance why and when they should be protected against ‘unfair’ contract terms – can be sensed behind these choices. Many other changes, albeit of high importance, may be seen as more specific and narrower. In France, the most important change would seem not the one most severely criticized, the ‘abandon de la cause’, but the shift towards a system where the good faith principle inspires all questions and phases of contracting, thus assuming the role of a truly overarching principle. This second change (but also the first one) moves France closer to what seemed a distinctive feature of the German development. Overall, the two countries would seem more internationally oriented and closer to each other in their grand Civil Codes after their respective reforms. The ‘grande réforme franҫaise’ is a step towards a common European model rather than one of splendid national isolation.

Keywords: contract law – French law – German law

Sommario/Summary:

1. Premessa. - 2. Portata e idee. - 2.2. Risposte innovative e diversificate agli sviluppi internazionali. - 3. Profili principali della struttura architettonica. - 3.1. Il ruolo generale della buona fede. - 3.2. L’unità del diritto contrattuale. - 3.3. Il regime di base sull’inadempimento del contratto. - 4. Alcune delle più importanti soluzioni della riforma francese a confronto. - 4.1. Formazione e validità del contratto. - 4.1.a. Abbandono del requisito della “causa” e introduzione di un regime più severo nella fase precontrattuale. - 4.1.b. Regime dell’informazione precontrattuale e vizi del consenso. - 4.1.c. Controllo sull’adesione alle condizioni contrattuali standard. - 4.2. Attuazione e modificazione del contratto. - 4.2.b. Eventi imprevisti – “Imprévision”. - 4.2.c. Pluralità di parti: trasferimento di diritti contrattuali e catene/reti di contratti. - 5. Conclusioni. - NOTE


1. Premessa.

Dopo circa un decennio di dibattiti e proposte, la Francia ha varato la sua riforma del diritto contrattuale con un’ordinanza presidenziale riguardante il diritto contrattuale, la disciplina generale delle obbligazioni e della relativa prova [1]. Alcuni avrebbero preferito un atto del Parlamento [2]. Questa riforma è stata una pietra miliare e una procedura di adozione più solenne avrebbe sottolineato meglio il significato della riforma – o, per formularla dal punto di vista del diritto privato, un atto più solenne ne avrebbe meglio sottolineato la centralità dal punto di vista sociale [3]. La riforma costituisce in effetti un grande passo in avanti [4], in quanto conclude quanto iniziato con una serie di altre proposte. Quattro grandi proposte di riforma hanno preceduto quella promulgata [5] che, a sua volta, ha ampiamente beneficiato delle altre e ne ha tenuto conto. Sotto quasi tutti gli aspetti, la riforma francese mostra un sorprendente parallelismo con la riforma tedesca di circa 15 anni fa, realizzata attraverso la Schuldrechtsmodernisierungsgesetz del 2002 [6] (a cui nella riforma francese si è fatto riferimento, ma solo moderatamente). [7] Ciò è tanto più interessante in quanto questi due Codici – per i sistemi codificati – possono essere considerati quelli più paradigmatici e più influenti. La riforma francese ha suscitato interesse anche in Inghilterra con il suo sistema di common law [8]. Anche in Italia la riforma francese ha fatto sorgere riflessioni sull’opportunità di una riforma [9]. Il confronto, da diversi punti di vista, delle due riforme del diritto contrattuale in Francia e in Germania è oggetto delle prossime pagine, ma un punto deve essere chiarito fin dall’inizio: la riforma tedesca, anche se realizzata come risposta alla direttiva su taluni aspetti della vendita di beni di consumo [10], non è stata di certo concepita in soli tre anni. Non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un progetto di riforma a lungo termine già negli anni ’80, accompagnato da ampie proposte di riforma e discussioni fino agli anni ’90 [11]. Il legislatore tedesco ha tratto grande beneficio da queste proposte durante il processo legislativo della Schuldrechtsmodernisierung perché il modello da recepire – la direttiva su taluni aspetti [...]


2. Portata e idee.

2.1. Rivitalizzazione di vecchi codici e reintegrazione di atti minori separati. È stato spesso sottolineato che il Codice Civile francese (CC) non è stato praticamente riformato nel suo regime sui contratti e sulle obbligazioni dal 1804 o lo è stato solo marginalmente [15]. Diverso è il caso del diritto di proprietà, dei testamenti, delle proprietà immobiliari e del diritto di famiglia [16]. È stato anche spesso sottolineato che il grande Codice è rimasto quindi al margine degli sviluppi del diritto contrattuale e del diritto delle obbligazioni – sviluppi importanti dal punto di vista pratico che spesso sono stati realizzati attraverso specifici interventi legislativi. Il Codice è rimasto elegante, ma in tal modo – e in una certa misura – è diventato anche “legge morta” [17]. La riforma francese apre così una nuova area. Il Codice Civile tedesco, essendo più giovane di un secolo, aveva condiviso questo destino prima della riforma del 2002, anche se in misura minore. Riforme frequenti e profonde avevano riguardato soprattutto i contratti rilevanti dal punto di vista sociale – come i contratti di locazione – [18] ma si erano verificati anche altri interventi [19]. Per molti decenni, Francia e Germania hanno condiviso la tendenza alla decodificazione, ovvero il recepimento delle direttive CE in singoli atti e decreti specifici. Una differenza importante è stata però che la Francia, con il Code de la consommation [20], era già andata nella direzione di una certa ricodificazione – tendenza proseguita successivamente. In tal modo, la Francia ha sviluppato nuovamente il suo ruolo di precursore nella codificazione – a spese, tuttavia, della vecchia codificazione napoleonica e della realizzazione di un’unità, potenzialmente auspicabile, del diritto dei contratti (sul tema della separazione o dell’unificazione tra diritto dei contratti e diritto dei consumatori, si veda la sezione 3.2 qui di seguito). Senza l’emanazione di un Code de la consommation, il Codice civile francese avrebbe potuto essere riformato prima. In misura minore, la Germania ha conosciuto uno sviluppo simile. Con l’emanazione della legge (tedesca) sulle clausole contrattuali abusive – nonostante il fatto che questa legge non sia stata concepita come una vera e propria [...]


2.2. Risposte innovative e diversificate agli sviluppi internazionali.

Le due riforme rispondono entrambe agli sviluppi internazionali, nonostante il fatto che alcuni vedano in questo movimento di riforma nazionale un passo indietro rispetto ad un’agenda di armonizzazione, unificazione o europeizzazione [23]. Il punto di riferimento, tuttavia, è un altro. Mentre la riforma tedesca è stata fondata sulla generalizzazione degli atti giuridici internazionali o sovranazionali più importanti allora esistenti – uno sviluppo di per sé notevole –, la riforma francese ha un modello internazionale più diffuso e un obiettivo più ambizioso. La Schuldrechtmodernisierung tedesca ha recepito la direttiva CE sulle vendite del 1999 nella parte generale del diritto delle obbligazioni/contratti – ampliandone così il campo di applicazione in due modi: dai contratti del consumatore a tutti i contratti, e dai contratti di vendita a tutti i tipi di contratti [24]. Questo passo non solo ha ampliato il campo di applicazione della direttiva CE sulle vendite, ma ha anche fatto entrare indirettamente in gioco la CISG. Non solo questa convenzione, pur essendo stata concepita per la vendita (commerciale), doveva servire da modello internazionale per il contratto più in generale, ma allo stesso tempo la Schuldrechtmodernisierung tedesca ha realizzato uno strano tipo di reintegrazione. Mentre la direttiva 1999/44 CE era stata coniata principalmente sui modelli che si trovano nella CISG, essa aveva un campo d’applicazione soggettivo diverso, limitandosi alle vendite ai consumatori. Estendendo il campo di applicazione a tutti i contratti, la Schuldrechtsmodernisierung ha fatto sì che il modello si applicasse anche ai contratti commerciali, cioè all’oggetto della CISG. La riforma ha generalizzato e quindi esteso il modello anche, in parte, a tutti i contratti C2C e P2P. La riforma francese ha assunto altri modelli internazionali, relativi alle misure di soft law (“principi”) sviluppati sulla base della CISG e della direttiva CE sulle vendite: si tratta cioè di forme di sviluppo progressivo e di un adattamento alle più moderne linee di pensiero. Ciò si riferisce ai cosiddetti principi della Commissione Lando, ai principi Unidroit, e anche ai PECL/CESL [25] – anche se la riforma francese è ben lungi dall’essere un mero adattamento di questi principi. Infatti, la riforma francese vuole [...]


3. Profili principali della struttura architettonica.

Per quanto riguarda i profili principali che influenzano il diritto dei contratti in generale, uno di questi pare emergere nella riforma francese (cfr. sottosezione 1) e un altro in quella tedesca (cfr. sottosezione 2). La differenza nella scelta è rivelatrice in quanto è chiaramente in linea con alcune caratteristiche principali di entrambi i codici/giurisdizioni. Inoltre – anche “a livello generale” – i legislatori di entrambe le riforme hanno sostanzialmente modificato il loro regime in materia di inadempimento – non sempre allo stesso modo, ma in modo parallelo (cfr. sottosezione 3).


3.1. Il ruolo generale della buona fede.

Poiché il vecchio Codice Civile francese risale ad un’epoca rivoluzionaria, ma anche liberale, e poiché la maggior parte dei contenuti “sociali” del diritto contrattuale moderno sono stati piuttosto integrati in altre leggi – l’esempio più importante, naturalmente, è il Code de la consummation –, uno sviluppo è particolarmente significativo. Si tratta dello sviluppo del principio di buona fede (principe de bonne foi) che da regola relativa alla sola materia dell’ese­cu­zione dei contratti diventa principio generale del diritto contrattuale nel suo complesso. Così, una volta che il Codice doveva essere riformato, la tendenza principale doveva logicamente essere quella connessa ai principali sviluppi del XX secolo. Si tratta in particolare della tendenza verso più “olio sociale” (Otto von Gierke) o “giustizia sociale” [30]. Prima della riforma, il Codice prevedeva un dovere di buona fede nella fase di esecuzione. Ciò, tuttavia, non è molto più che un principio di “pacta sunt servanda”, accompagnato dall’idea che i contratti non devono essere letti trop­po alla lettera – un’idea universalmente accettata in tutte le principali giurisdizioni del continente. Così, il diritto civile francese non si discostava molto rispetto alla buona fede emergente in una prospettiva di diritto comparato in Europa. [31] Il che è, d’altra parte, in linea con la posizione liberale secondo cui l’ordine dello Stato non dovrebbe interferire, o dovrebbe interferire poco, con la formazione e la definizione dei contratti. La riforma ha cambiato questo approccio sia nell’art. 1104 che nell’art. 1112 del nuovo CC francese [32]. Il principio della buona fede riguarda ora la formazione del contratto, l’interpretazione e tutta la fase precontrattuale con i suoi problemi. Ciò costituisce un significativo allontanamento dal vecchio modello liberale, perché l’applicazione di tale principio generale alla formazione del contratto legittima un controllo più approfondito degli accordi tra le parti ed è possibile una maggiore reinterpretazione della volontà delle parti [33]. L’abbondante giurisprudenza tedesca sull’applicazione della buona fede alla formazione e all’interpretazione dei contratti [...]


3.2. L’unità del diritto contrattuale.

Il profilo della riforma tedesca che – sia nella sua importanza che nella sostanza – è maggiormente paragonabile all’aggiornamento del principio della buona fede nella riforma francese è l’integrazione delle norme (allora ancora sparse) sui contratti dei consumatori nel codice civile tedesco – e si dovrebbe aggiungere: e non in un codice di diritto del consumo (sostenuto anche da alcuni autori) [37]. La discussione principale all’epoca, tuttavia, non riguardava l’opportunità dell’adozione di un Codice di diritto del consumo o meno, ma riguardava l’opportunità di realizzare l’integrazione di questa disciplina [38]. L’in­tegrazione non era resa necessaria dal compito di recepire la direttiva su taluni aspetti della vendita di beni di consumo. Pertanto, questo aspetto della riforma tedesca – insieme alla generalizzazione del modello di disciplina dell’inadempimento (cfr. sezione 2.2) – costituisce la scelta veramente innovativa e autonoma del legislatore tedesco. Durante la prima fase dei dibattiti relativi al recepimento, tale integrazione non era ancora all’ordine del giorno. Tuttavia, essa è stata poi fortemente sostenuta in una prima (piccola) conferenza sulla direttiva e sul suo recepimento, in particolare sullo sfondo internazionale della riforma, a Halle-Wittenberg [39]. Probabilmente le argomentazioni più forti e quelle più positive al riguardo sono state le seguenti tre (si veda la dottrina citata nelle ultime due note). (i) Integrando il diritto dei consumatori nel Codice Civile, esso ramo di diritto viene reso più accessibile e quindi “aggiornato”, divenendo oggetto di trattazione nei commenti più importanti e probabilmente anche da parte dei commentatori più importanti. Inoltre, ciò impone di valutare – più direttamente, volta per volta – se una certa norma debba favorire solo i consumatori o se debba essere considerata come una regola di diritto privato generale (e di protezione di tutti). (ii) Il diritto dei consumatori – in sostanza – non è così diverso – nei modelli – dal diritto contrattuale generale, come dimostra il semplice fatto che sia la CISG che la direttiva su taluni aspetti della vendita di beni di consumo sono “così simili”. Le differenze principali risiedono [...]


3.3. Il regime di base sull’inadempimento del contratto.

Sarebbe necessario un intero articolo per confrontare in dettaglio il nuovo regime francese sulla violazione degli obblighi contrattuali con quello introdotto in Germania dalla Schuldrechtsmodernisierung nel 2002. La disciplina dell’inadempimento del contratto è una parte fondamentale di qualsiasi diritto contrattuale. Tuttavia, in questo contesto deve essere sufficiente uno schizzo molto approssimativo per fare un confronto. La rimodulazione del regime sulla violazione del contratto è stata probabilmente più importante per il legislatore tedesco nel 2002 che per il progetto di riforma francese. Il regime tedesco precedente era particolarmente complicato e insoddisfacente [44]. Esso era caratterizzato dalla definizione di una moltitudine di forme di inadempimento, che sono state poi oggetto di un regime eccessivamente complesso in materia di termini di prescrizione (che andavano dai 6 mesi ai 30 anni), innescando così numerose controversie nella pratica. Si trattava principalmente di controversie sulla precisa delimitazione di questi regimi – nonostante il fatto che tutte queste forme fossero funzionalmente mol­to simili tra loro, trattandosi sempre di deviazioni dal “piano” originario dell’accordo. Al contrario, il modello della CISG era sorprendentemente semplice. Esso limitava di fatto la gamma dei rimedi e delle forme di violazione a due: la richiesta di risarcimento dei danni e la rescissione. Un rimedio era calcolato sul danno effettivo e (poteva) richiedere una colpa, l’altro costituiva solo una forma di scioglimento del contratto (con restituzione di tutto ciò che era stato ricevuto) e non richiedeva alcuna colpa (con un’eccezione solo in casi inattesi – e rari – di forza maggiore). Una delle principali incertezze di questo regime riguardava la definizione del presupposto della rescissione. L’idea di partenza è che questo rimedio sia una soluzione gravosa, soprattutto per il venditore, che non solo perde il guadagno del contratto (spesso circa il 30% del prezzo), ma riceve anche il bene / servizio indietro (con una riduzione, talora elevata, del suo valore, per via dell’uso) e può dover sostenere i costi di restituzione (trasporto, rimozione e reinstallazione di beni sostitutivi). Pertanto, l’ammissione della rescissione costituisce una soluzione costosa, nonché un forte incentivo per ciascuna parte, ma [...]


4. Alcune delle più importanti soluzioni della riforma francese a confronto.

In generale, rispetto alla riforma tedesca, la riforma francese sembra toccare più questioni e, quindi, costituisce una riforma più complessiva del diritto contrattuale e del diritto delle obbligazioni. Le grandi caratteristiche della rifor­ma tedesca sembrerebbero piuttosto risiedere (solo o principalmente) nel­l’in­tegrazione del diritto dei consumatori e nella generalizzazione del modello di inadempimento del contratto (cfr. sopra, sezioni II sub 2 e III sub 2). Sembra che altri 15 anni di preparazione portino tipicamente a una più ampia revisione dell’intero diritto contrattuale e del diritto delle obbligazioni. Le seguenti singole questioni di riforma possono essere meglio affrontate ordinandole lungo il ciclo di vita dei contratti – a partire dalla formazione del contratto (con le sue questioni di validità) fino all’attuazione del contratto (con le modifiche delle condizioni durante la sua durata e i cambiamenti delle parti contrattuali). Le questioni trattate di seguito sembrano emergere in entrambe le riforme, anche se costituiscono solo un campione (importante) delle questioni oggetto di disciplina.


4.1. Formazione e validità del contratto.

La riforma francese è ricca di nuove regole relative alla fase di formazione del contratto o anche alla fase precontrattuale (comprese le questioni di validità). La spinta principale sembra essere quella di dare più peso alla reale volontà delle parti e di portarla avanti in modo più coerente. Ciò può avvenire abbandonando un requisito che sembrava essere solo troppo formale o rendendo vincolanti anche le promesse che non formano ancora il contratto in quanto tale, ma che hanno lo scopo di creare fiducia e di consentire la pianificazione ad opera delle parti (si veda il successivo punto a.). Ciò può anche avvenire dando maggior peso alle garanzie in caso di vizi nella formazione della volontà (cfr. sottosezione b). Infine, l’informazione è certamente fondamentale per favorire un esercizio significativo della volontà delle parti e, a questo proposito, assume grande importanza un controllo più significativo sulle condizioni necessarie affinché le clausole contrattuali standard entrino a far parte del contenuto del contratto (cfr. sottosezione c) [55].


4.1.a. Abbandono del requisito della “causa” e introduzione di un regime più severo nella fase precontrattuale.

Per alcuni autori, l’abbandono del requisito della “causa” (ex art. 1108, e anche art. 1131 e seguenti del CC francese) è la caratteristica più importante – e probabilmente anche la più dannosa – della riforma francese [56]. Da un punto di vista simbolico, ciò può essere vero; tuttavia, da un punto di vista pratico, queste affermazioni hanno minore valore [57]. Pertanto, l’abbandono di questo requisito è stato considerato uno sviluppo “privo di costi” e, allo stesso tempo, molto importante per rendere più attraente il diritto francese a livello globale. I sostenitori di questa scelta hanno portato avanti due argomenti a favore della riforma. La prima funzione del requisito della “causa” – sottoporre a controllo gli accordi che sono problematici per i loro effetti sui più deboli o su terzi – è stata comunque mantenuta. Infatti, il contenuto del vecchio art. 1133 c.c. che disciplinava la “causa” come strumento per realizzare questo controllo (“soggettivo”) è stato ripreso nell’art. 1162 del nuovo Codice Civile francese. Per contro, la seconda funzione del presupposto della “causa” – vietare quegli accordi per i quali si poteva dimostrare il libero consenso tra le parti, ma dei quali non si poteva dimostrare un obiettivo economico concreto – non aveva grande importanza nella pratica ... ed era, per di più, discutibile [58]. A titolo di paragone, il diritto tedesco non è probabilmente il candidato ideale, in quanto ammette la validità del cosiddetto ‘pactum nudum’ – senza un requisito di ‘causa’ – fin dall’adozione del Codice Civile (e già prima) [59]. Ad ogni modo, l’analisi della giurisprudenza tedesca serve a mostrare che, anche in assenza di tale requisito, non sono molti i contratti fittizi che vengono sottoposti al­l’attenzione dei giudici e, in ogni caso, sono pochi i casi di contratti pregiudizievoli per le parti più deboli o per i terzi, cui venga data esecuzione [60]. L’Ita­lia (che mantiene il requisito della “causa”) o l’Inghilterra (con il suo parallelo requisito della “consideration”) possono essere candidati migliori per il confronto. D’altra parte, però, anche questi esempi mostrano [...]


4.1.b. Regime dell’informazione precontrattuale e vizi del consenso.

Sempre per quanto riguarda la fase precontrattuale, sono da segnalare tre nuove regole, delle quali le prime due sono relative allo scambio e alla protezione della riservatezza. La prima novità, i.e. l’introduzione di un obbligo generale di informazione (art. 1112-1 nuovo CC francese), costituisce un’esten­sione e un ampliamento della giurisprudenza francese pre-riforma che imponeva obblighi di informazione in alcuni casi [66]. I presupposti di applicazione per il nuovo obbligo generale di informazione codificato sono stabilite dal­l’art. 1112-1 cpv. 3 nuovo CC francese: l’informazione deve essere di “importan­za decisiva”, il che dipende dall’esistenza di un “rapporto diretto e necessario con il contenuto del contratto o con lo status delle parti” [67]. Questa formulazione è soggetta all’interpretazione dei tribunali. Una volta accertata la violazione di tale obbligo, la conseguenza è la responsabilità, ma la violazione può anche portare all’annullamento del contratto (art. 1112-1 cpv. 6 nuovo CC francese). La seconda disposizione degna di nota è l’art. 1112-2 nuovo CC francese relativo all’obbligo di riservatezza per le informazioni ottenute durante la fase precontrattuale [68]. Ancora una volta, il legislatore francese ha codificato ciò che i tribunali avevano sviluppato in precedenza [69]. L’art. 1112-2 del nuovo CC francese stabilisce che una parte è responsabile quando utilizza o divulga informazioni riservate ottenute nel corso delle trattative (senza l’autorizzazione dell’altra parte). Contrariamente al regime francese, il diritto contrattuale tedesco non distingue esplicitamente tra obbligo di fornire informazioni e obbligo di riservatezza durante le trattative. Questi due obblighi sono entrambi coperti dall’istituto della “culpa in contrahendo” [70], un concetto giuridico sviluppato dai tribunali tedeschi e poi “codificato” nel CC tedesco dalla riforma del 2002 (art. 311 cpv. 2 e art. 241 cpv. 2 nuovo CC tedesco) [71]. Una delle questioni più dibattute riguardo a questa disposizione è se esista un obbligo generale di informazione (“Aufklärungpflicht”) in quanto la disposizione tedesca non è così esplicita al riguardo, come il nuovo CC francese [72]. Poiché non esiste [...]


4.1.c. Controllo sull’adesione alle condizioni contrattuali standard.

Può sembrare poco interessante confrontare le leggi francesi e tedesche per quanto riguarda le condizioni generali del contratto, a causa dell’esistenza della direttiva UE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [79]. Tuttavia, la disciplina in materia è ancora molto varia all’interno del­l’Unio­ne Europea a causa del fatto che la revisione dell’incorporazione dei condizioni non era coperta dalla Direttiva – [80] con un’eccezione per l’obbligo di trasparenza (art. 5 della direttiva), che ha una qualche attinenza con la questione [81]. Nel regime francese delle condizioni contrattuali standard, tre sono le disposizioni nuove rilevanti. In generale, il legislatore francese ha adottato ancora una volta ciò che è stato sviluppato dai tribunali in precedenza [82]. Nel complesso, le seguenti disposizioni sono abbastanza simili al regime tedesco per quanto riguarda le clausole commerciali standard [83], regime che è stato integrato nel nuovo CC tedesco nel corso della riforma del 2002 [84]. L’art. 1119 cpv. 1 nuovo CC francese tratta dell’effettiva integrazione delle condizioni generali e richiede che “siano state portate all’attenzione” della controparte e che “tale parte le abbia accettate”. Ciò corrisponde all’art. 305 nuovo CC tedesco, che impone a una parte che si avvale delle condizioni generali di contratto di fare esplicito riferimento alle condizioni commerciali standard (a meno che queste non siano chiaramente visibili ed evidenti) e di dare all’altra parte una “possibilità di prendere atto”. Inoltre, la norma francese che stabilisce che le condizioni speciali prevalgono sulle condizioni generali (art. 1119 cpv. 3 nuovo CC francese) corrisponde alla norma tedesca che stabilisce la “priorità delle condizioni concordate individualmente” (art. 305b nuovo CC tedesco). È tuttavia meno chiaro in che misura i due regimi corrispondano anche per quanto riguarda la disciplina e le cause della nullità. Mentre il regime tedesco codifica subito la nullità di alcune clausole contrattuali [85], il regime francese tratta la nullità in una sezione diversa [86]. Per quanto riguarda i motivi di nullità, la prima importante disposizione è l’art. 1170 nuovo CC francese, in cui si [...]


4.2. Attuazione e modificazione del contratto.

4.2.a. Esecuzione e violazione. La fase di attuazione di un contratto e del suo ulteriore sviluppo è complessa e una parte del relativo regime si distingue chiaramente: il regime sul­l’ina­dem­pimento del contratto. Questa parte della disciplina è stata considerata di tale portata e importanza generale che nel presente lavoro è stata già discussa – tra le altre caratteristiche che abbracciano il diritto contrattuale nel suo complesso (cfr. la precedente sezione 3.3). Pertanto, quanto alla fase di attuazione restano da discutere solo le novità delle due riforme diverse da quelle relative al regime di inadempimento contrattuale. Da un lato, si tratta dell’ulteriore sviluppo dato dalla modifica dei termini del contratto (cfr. sottosezione b) e, dal­l’altro, dal mutamento delle parti del contratto o dei titolari dei diritti derivan­ti dal contratto (cfr. sottosezione c). Solo una caratteristica specifica del­l’ina­dempimento del contratto sarà poi ripresa anche in questo contesto, cioè le conseguenze della violazione del contratto per gli altri membri di una catena di distribuzione (su questo argomento, si veda il successivo punto c).


4.2.b. Eventi imprevisti – “Imprévision”.

Il concetto di (necessità di) modifica dei contratti a causa di eventi imprevisti è un argomento particolarmente interessante per un confronto tra i due sistemi giuridici. Due cose dovrebbero essere precisate fin dall’inizio. In primo luogo, l’“imprévision” è una delle coraggiose innovazioni del legislatore francese in questa riforma [90]. L’art. 1195 del nuovo CC francese non codifica – in via eccezionale – una linea di giurisprudenza [91], ma introduce un fenomeno giuridico completamente nuovo nel diritto contrattuale francese [92]. In secondo luogo, ciò costituisce una notevole differenza rispetto al regime tedesco, che ha conosciuto un concetto di modifica dei contratti a causa di eventi imprevisti (“imprévision”, “Wegfall der Geschäftsgrundlage”) molto prima che il concetto fosse codificato (art. 313 nuovo CC tedesco). Il concetto ha origini giurisprudenziali in Germania, dovute principalmente a fattori macroeconomici – si pensi, in primo luogo, alla crisi economica del 1929, dove l’in­flazione era troppo grave per mantenere lo status quo [93]. La seconda grande occasione in cui il concetto è stato ampiamente utilizzato (ancora una volta) è stata la caduta del Muro di Berlino nel 1989 [94]. L’istituto degli eventi imprevisti è stato utilizzato anche al di là di questi due eventi – ma, solo come ‘ultima ratio’ [95]. Alla fine, ciò ha portato ad una codificazione (quasi parola per parola) nel corso della riforma tedesca del 2002 [96]. Come già detto, la codificazione francese non ha invece seguito la giurisprudenza precedente. I tribunali francesi hanno consentito solo eccezionalmente la modifica del contratto, in presenza di una clausola di adeguamento contrattuale [97]. L’art. 1195 nuovo CC francese consente la rinegoziazione di un contratto in caso di cambiamento im­prevedibile di circostanze (cpv. 1) e la risoluzione del contratto in caso di rifiuto o di fallimento delle rinegoziazioni (cpv. 2) [98]. A differenza dell’art. 313 nuovo CC tedesco, l’art. 1195 nuovo CC francese non precisa quali siano le circostanze che possono giustificare una modifica del contratto [99], ma è certamente necessario che il cambiamento abbia una certa importanza. Inoltre, il regime tedesco consente al [...]


4.2.c. Pluralità di parti: trasferimento di diritti contrattuali e catene/reti di contratti.

Per quanto riguarda la pluralità delle parti, le riforme vanno entrambe nella direzione di una maggiore adesione alla realtà attuale – vale a dire al fatto che i contratti spesso non sono rilevanti solo per le due parti dirette del contratto stesso – e quindi non vincolano più solo queste parti (carattere “privato” del contratto) senza avere un impatto significativo al di fuori del rapporto bilaterale. Entrambe le riforme si concentrano invece sugli aspetti del coinvolgimento di terzi nel contratto. L’attenzione è, tuttavia, rivolta ad aspetti diversi, che sono i due seguenti. Mentre la riforma francese si concentra sull’introduzione di un moderno regime di modifica dei diritti contrattuali, delle responsabilità contrattuali o anche del contratto in quanto tale, la riforma tedesca è degna di nota soprattutto per la sua regola sulle catene di distribuzione (art. 4 della direttiva CE sulla vendita di beni di consumo), in larga misura a causa della giurisprudenza successiva. Nella riforma francese, due disposizioni del capitolo relativo alle “operazioni sulle obbligazioni” del nuovo CC francese sono degne di nota [101], il primo è l’art. 1324 nuovo CC francese. Questa regola riguarda i requisiti formali di una cessione di credito (“cession de créance”). Mentre il regime giuridico precedente alla riforma richiedeva che la cessione avvenisse con la consegna dell’atto da parte di un ufficiale giudiziario o con una ricevuta per atto pubblico [102], il regime giuridico attuale presuppone solo un accordo, un riconoscimento o anche solo una notifica della cessione (art. 1324 cpv. 1 nuovo CC francese) [103]. La seconda regola importante è quella contenuta nell’art. 1327 nuovo CC francese, che codifica per la prima volta un’assunzione di debito (“cession de dette”) [104]. Ciò richiede – ovviamente – il consenso del creditore. Questi cambiamenti hanno due grandi vantaggi. In primo luogo, poiché le cessioni sono diventate sempre più importanti e i crediti più fungibili – ad esempio a causa della cartolarizzazione –, c’è più bisogno di flessibilità, la quale è garantita da requisiti formali semplificati [105]. Tuttavia, l’ultima crisi finanziaria ha dimostrato che, allo stesso tempo, [...]


5. Conclusioni.

Il francese è l’unica lingua dell’Europa continentale ancora parlata in tutta Europa – naturalmente, meno dell’inglese. È la lingua del Codice che è all’origine di un intero movimento europeo (continentale) di costruzione di sistemi e istituzioni, che si è poi diffuso in gran parte del mondo. È stato quindi sempre sorprendente per molti in Europa che la presenza del mondo accademico legale francese non sia stata all’altezza di questo ruolo nei circoli di discussione giuridica a livello europeo. Chiunque veda ancora forti vantaggi in un sistema codificato e chi ha a cuore lo sviluppo di un diritto contrattuale europeo accoglierà con grande favore lo sviluppo della riforma. Il fatto che il mondo accademico francese abbia creato questa riforma ampia e profonda – e lo abbia fatto in uno sforzo congiunto e ampiamente condiviso – è un faro per il diritto contrattuale europeo.  


NOTE