La direttiva 2025/25 UE segna un ulteriore passo avanti in direzione di una crescente digitalizzazione del diritto societario. Lo scritto analizza le principali novità previste dal provvedimento, interrogandosi in merito alle conseguenze che potrebbero eventualmente derivarne per il diritto nazionale. Tra i tanti motivi di interesse, spiccano le disposizioni concernenti il potenziamento del BRIS, alcune delle quali potrebbero avere delle ripercussioni sull’efficacia delle informazioni ricavabili dal sistema di interconnessione dei registri delle imprese.
Directive 2025/25 EU marks a further step in the direction of an increasing digitalisation of company law. The paper analyses the main novelties provided for by the measure, questioning the possible consequences for national law. Among the many reasons of interest, the provisions concerning the enhancement of BRIS stand out, some of which could have repercussions on the effectiveness of the information obtainable from the system of interconnection of business registers.
1. Introduzione. - 2. Cenni ai principali interventi sulla disciplina dei registri commerciali. - 3. Evoluzione ed affermazione del sistema di interconnessione dei registri delle imprese. - 4. Le novità in tema di iscrizioni estranee alla interconnessione dei registri. - 5. Gli effetti derivanti dalla interconnessione dei registri. - NOTE
Il 19 dicembre 2024 il Parlamento ed il Consiglio UE hanno definitivamente approvato la direttiva UE 2025/25, pubblicata nella G.U.U.E. del 10 gennaio 2025.
Il provvedimento, che segna un ulteriore avanzamento nella digitalizzazione del diritto societario, si colloca nel solco del 2030 Digital Compass e costituisce una tappa intermedia del Decennio Digitale Europeo, avviato nel 2020 [1]. Come di consueto, l’art. 24 assegna un ampio mandato alla Commissione, delegata ad emanare le opportune disposizioni tecniche ed a curare il coordinamento con altri provvedimenti, ad iniziare dalla direttiva 2024/1183 UE, riguardante il portafoglio europeo di identità digitale. Come già accaduto in occasione dei precedenti interventi a disciplina del sistema di interconnessione dei registri commerciali, dei quali si dirà brevemente in un successivo paragrafo, la Commissione completerà il quadro normativo attraverso appositi regolamenti delegati. In ogni caso, l’art. 4 della direttiva fissa il termine del 31 luglio 2027 per la sua attuazione, lasciando liberi gli Stati membri di individuare «le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» a ciò destinate, che dovranno comunque trovare per lo più applicazione entro il 31 luglio 2028.
Questo saggio intende avviare delle riflessioni in merito alle scelte ed alle concrete modalità di attuazione da parte del nostro legislatore, che, probabilmente, attenderà l’emanazione dei regolamenti delegati UE prima di mettervi concretamente mano. Allo stato non pare ancora possibile avere una prognosi n merito alle sue modalità e, in particolare, se ed in che misura l’attuazione della Direttiva potrà comportare una modifica delle disposizioni codicistiche o verrà affidata ad una legge speciale, fermo restandone l’inevitabile completamento per tramite di disposizioni di fonte secondaria.
La direttiva, che ha avuto una gestazione alquanto protratta anche in considerazione del tempo richiesto per le necessarie traduzioni – che, come si dirà appresso, appaiono però non sempre armoniche e, specie nella versione in lingua italiana, alquanto inadeguate ed insoddisfacenti [2] – incide su due preesistenti discipline societarie.
Anzitutto, novella l’art. 3 della direttiva 2009/102/CE, implementando e rendendo quindi disponibili anche attraverso il BRIS (acronimo identificante il Business Registers Interconnection System) [3] gli adempimenti pubblicitari richiesti per il mantenimento della responsabilità limitata nelle società di capitali unipersonali [4].
In secondo luogo, interviene massicciamente sulla direttiva 2017/1132 UE, nota come direttiva “di codificazione” o “di consolidamento”, interpolandovi delle disposizioni del tutto nuove e modificando altre, tra le quali anche quelle appena introdottevi dalla direttiva 2019/1151 [5], che aveva già implementato l’uso degli strumenti e dei processi digitali nel diritto societario [6], disciplinando, tra l’altro, la costituzione online delle società di capitali [7]. Tra gli obiettivi perseguiti dalla direttiva UE 2025/25, spiccano quelli volti ad un potenziamento del sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS).
Tale ultima iniziativa, si legge nel Secondo Considerando, mira ad un ulteriore rafforzamento del mercato unico europeo ed è volta soprattutto ad «accrescere la fiducia e la trasparenza nel contesto imprenditoriale e agevolare le operazioni e le attività delle società nel mercato interno, in particolare in relazione alle microimprese ed alle piccole e medie imprese (PMI)». Proprio per questo, la direttiva UE 2025/25 non si occupa solo delle società di capitali, ma anche delle società commerciali di persone [8]. Anzi, come chiarisce il Quindicesimo Considerando, dei tipi di società indicati nel suo Allegato II-ter [9], che nel caso dell’Italia sono la s.n.c. e la s.a.s. [10].
Si tratta della più importante novità, giacché le società commerciali di persone [11] sono destinatarie di molte disposizioni, frutto di una duplice tecnica normativa. A volte, la direttiva consente di estendere ad esse alcune norme dettate a disciplina delle società di capitali, altre volte introduce delle norme ad hoc, per esse sole concepite.
In linea di massima, le diverse modalità di intervento si ripercuotono sugli obiettivi e sul livello di armonizzazione [12].
L’estensione delle disposizioni concepite per le società di capitali ai tipi di società di persone costituisce, in genere, solo un’opzione rimessa ai singoli legislatori nazionali. Ne è esempio la modifica introdotta dall’art. 2, primo comma, n. 4, direttiva 2025/25 UE all’art. 7 della direttiva 2017/1132 [13]. La disposizione non brilla certo per chiarezza, almeno nella versione italiana [14]. Ad ogni buon conto, l’unica disposizione, tra quelle ricomprese nella Sezione 2, facente “specifico” riferimento a quei tipi societari è l’art. 10, concernente i controlli sull’atto costitutivo [15]. Non è chiaro se la novella implichi anche la possibilità di stabilire l’eventuale estensione delle misure di coordinamento previste dalla sua intera Sezione 2, rubricata «Nullità della società e validità dei suoi obblighi», anche ai tipi di società dell’Allegato II-ter. Si tratterebbe di una novità capace di forte impatto sistematico, giacché, ove il nostro legislatore optasse per siffatta estensione, la disciplina della s.n.c. e della s.a.s. dovrebbe essere significativamente modificata [16].
Nel secondo caso, ovverosia nel caso di norme ad hoc, l’obiettivo di effettiva armonizzazione non permette, invece, diverse opzioni (se non quelle tecniche, che saranno probabilmente contemplate dai regolamenti delegati) [17]. Così, ad esempio, nell’art. 14-bis della direttiva 2017/1132, che indica gli adempimenti pubblicitari da eseguirsi sui registri per le società di persone commerciali.
Entrambe le questioni verranno riprese in seguito.
Tornando allo sguardo d’insieme, l’intento della direttiva 2025/25 UE, ben evidenziato nei tanti Considerando, che precedono il vero e proprio articolato normativo, è quello di provare a porre rimedio alle difficolta che ancora si incontrano nelle negoziazioni transfrontaliere, sia per la scarsa quantità di informazioni ad oggi attingibili dai registri delle imprese nazionali, e quindi anche tramite il BRIS, sia per i costi ed i tempi imposti dall’impiego della apostille o dall’obbligo di traduzione dei documenti della società.
Come emerge già ad una prima lettura, benché la direttiva 2025/25 UE intervenga su diversi fronti, quasi tutti attengono agli adempimenti pubblicitari ed al funzionamento dei pubblici registri commerciali e del loro sistema di interconnessione [18]. Non essendo questa la sede per un più ampio commento, ci si limita a passare rapidamente in rassegna le principali novità, con l’avvertenza che, per una più agevole lettura, si farà direttamente riferimento alle vigenti disposizioni della direttiva 2017/1132, nel testo modificato o interpolato ex novo dalla direttiva 2025/25.
Un primo elemento di novità risiede nella previsione di una facilitazione della iscrizione della costituzione delle società o della istituzione di sedi secondarie nei pubblici registri commerciali. L’art. 13-undecies, primo comma, dispone, infatti, che queste possano essere richieste online, anche attraverso un relativo abbattimento delle barriere linguistiche che potrebbero complicare l’impiego di simili procedure [19]. Il tema delle barriere linguistiche costituisce, in effetti, uno dei leit motiv della direttiva, tanto che l’art. 13-septies impone agli Stati membri di rendere disponibile sui portali o sui siti web per la registrazione, accessibili mediante lo sportello digitale unico, un vasto set di informazioni ed istruzioni sulla costituzione della società e sull’aggiornamento dei registri, nonché persino una sorta di compendio delle principali disposizioni di diritto societario [20], da fornirsi «in almeno una lingua ampiamente compresa dal maggior numero di utenti transfrontalieri». La disposizione rimette ai singoli legislatori nazionali la scelta di questa seconda lingua, che sarà verosimilmente orientata dal target di utenza transfrontaliera di volta in volta individuato. Quindi, se è plausibile che, per ragioni di diffusione, si preferirà quasi sempre la lingua inglese, sarebbe opportuno venissero considerate anche le altre lingue effettivamente parlate negli specifici contesti transfrontalieri (per l’Italia, potrebbero essere importanti lo sloveno, il tedesco ed il francese, diffusi nell’arco alpino). Si noti che la disposizione non qualifica ulteriormente questa seconda lingua, che potrebbe quindi anche non rientrare tra quelle ufficiali. La circostanza potrebbe lasciare aperta la possibilità di ricorrere anche ad altre lingue ampiamente comprese, come, ad esempio, la lingua romanza e il ladino.
Un secondo elemento di novità riguarda l’art. 14, che prevede un ampliamento delle informazioni attinenti alle società di capitali che dovranno essere rese disponibili sui registri commerciali e che potranno essere attinte attraverso il BRIS. L’estensione attiene al numero di dipendenti [21], che la direttiva considera qualificare l’impresa, ed all’oggetto della società, che descrive la sua attività principale, o le sue attività principali, e che può essere espresso anche attraverso il codice NACE [22].
La novità appare ancora più rilevante alla luce dell’aggiunta di un nuovo art. 14-bis, che, nella versione in lingua italiana, impone agli Stati di prevedere [23] – si tornerà appresso sul punto – l’iscrizione nel registro di un quasi altrettanto ampio ventaglio di informazioni riguardanti i già menzionati tipi di società di persone [24] e, altra novità di assoluto rilievo, il deposito dei loro bilanci [25].
In terzo luogo, l’art. 16-ter contempla l’istituzione, il rilascio e la valenza di un certificato informatico delle società UE, stabilendo a chiare lettere che questo dovrà essere accettato in tutti i Paesi UE quale «prova sufficiente al momento della emissione» della incorporazione della società – di capitali o di persone – e delle informazioni in esso riportate.
In quarto luogo, l’art. 16-octies rafforza il così detto principio una tantum, o “once-only principle”, già introdotto dalla direttiva 2019/1151 (UE), in virtù del quale non potrà essere richiesto alle società di fornire più volte alle autorità, ancorché di altri Paesi membri, le medesime informazioni già disponibili in un pubblico registro e scambiabili attraverso il BRIS o, in alternativa, direttamente accessibili dal sistema di interconnessione dei registri attraverso il portale europeo della giustizia elettronica [26].
In quinto luogo, l’art. 16-quater istituisce e permette l’impiego di un modello standardizzato di procura digitale multilingue, che potrà essere rilasciata, ma a quanto sembra solo nell’ambito delle procedure aventi una dimensione transfrontaliera e rientranti nell’ambito di applicazione della medesima direttiva [27], per conferire il potere di rappresentanza della società. Il secondo comma precisa che questa procura dovrà essere accettata in tutti i paesi UE come prova del diritto, conferito alla persona autorizzata, di rappresentare la società, nei termini specificati nel documento [28].
In sesto luogo, l’art. 16-quinquies elimina gli obblighi di legalizzazione dei documenti societari, permettendo il diretto uso di copie certificate dei documenti ricavabili dai registri nazionali. Si muove nella stessa direzione l’art. 16-octies, che chiede agli Stati di adoperarsi in modo da limitare la richiesta di traduzione dei documenti societari quando le informazioni possano essere ottenute tramite il BRIS o attraverso il certificato informatico previsto dal già ricordato art. 16-ter.
È opportuno aggiungere che l’art. 21 prevede che per gli atti e le indicazioni soggette obbligatoriamente a pubblicità debba utilizzarsi la lingua ufficiale dello Stato in cui queste debbano essere eseguite. Tuttavia, il secondo comma consente al richiedente di procedervi, in aggiunta, anche in un’altra lingua ufficiale dell’Unione, ferma però restando, in caso di discordanze, la prevalenza della prima versione [29].
Infine, l’art. 22 prevede un potenziamento del sistema di interconnessione dei registri delle imprese, che l’art. 23 della direttiva 2017/1132 consente di affidare in gestione a privati. Il settimo comma dell’art. 22, di nuova introduzione, ne istituzionalizza il collegamento, tramite l’Identificativo Unico Europeo (EUID), delle quali tutte le società dovranno dotarsi a norma dell’art. 16 [30], con il sistema di interconnessione dei registri dei proprietari effettivi (noto come BORIS Beneficial Ownership Register Interconnection System) e con il registro interconnesso delle procedure di insolvenza (noto come IRI Insolvency Register Interconnection) [31].
L’art. 3 della direttiva 2025/25 prevede che la Commissione effettui entro il 31 luglio 2032 una valutazione del suo effettivo impatto, presentando una relazione sulle sue principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Siffatta relazione sarà volta ad appurare, tra l’altro, l’opportunità di estenderne l’applicazione anche alle società cooperative e, opzione sin da ora caldeggiata dal quarantaduesimo Considerando, la possibilità di estendere gli obblighi di iscrizione previsti dagli artt. 14 e 14-bis anche alla sede dell’amministrazione centrale ed al centro dell’attività principale.
L’idea di dare corpo a un sistema europeo di interconnessione dei registri delle imprese [32] ha origini alquanto remote, che per qualche verso possono essere fatte già risalire, almeno per quel che attiene alla tutela dei terzi ed all’affidamento da essi riposto sulle risultanze di siffatti registri, alla ben nota prima misura di diretta armonizzazione in materia societaria [33], la direttiva 68/151 CEE [34]. Questa, però, si limitava ad uniformare la disciplina della rappresentanza e non prevedeva affatto una comunicazione delle informazioni tra i diversi registri, all’epoca nemmeno tecnicamente contemplabile.
Per tale ragione, può considerarsi più significativo e pertinente, ancorché non si tratti, nemmeno in questo caso, di un vero e proprio sistema di interconnessione [35], il successivo progetto per l’istituzione dell’European Business Register (EBR). Si tratta di un sistema di networking, lanciato nel 1992, che permette di consultare, oggi online, i registri delle imprese della ventina di Stati aderenti all’EBRA (European Business Register Association) [36].
Quest’ultima notazione testimonia lo stretto ed imprescindibile legame corrente tra l’interconnessione e l’informatizzazione dei registri, non potendosi certo pensare ad un sistema funzionante su base cartacea.
Benché il percorso possa ritenersi caratterizzato da molte altre tappe, per le quali si permette di rinviare direttamente ad altri studi [37], il vero punto di svolta è segnato dalla direttiva 2009/101 CE, che, collocandosi nell’ambito di una più generale iniziativa volta all’informatizzazione dei registri commerciali, crea le premesse tecniche e strutturali per una loro interconnessione a livello europeo [38].
La direttiva, nel prevedere la necessaria istituzione di un fascicolo per ciascuna società di capitali, da tenersi presso registro centrale, ovvero commerciale, dello Stato membro di incorporazione, stabilisce, all’art. 3, primo comma, che siffatto registro debba essere accessibile anche online ed anche da utenti transfrontalieri. Inoltre, la Direttiva contempla all’art. 4 la possibilità che alla pubblicità in lingua ufficiale se ne aggiunga, su base volontaria, anche quella in una diversa lingua, risolvendo in favore della prima ogni discordanza.
La direttiva 2009/101 CE viene modificata dalla direttiva 2012/17 UE, che vi introduce delle ulteriori disposizioni, per la prima volta dedicate ad una vera e propria interconnessione [39]. L’art. 4-bis si occupa, come le disposizioni immediatamente successive, della interconnessione dei registri, disposta attraverso l’istituzione di una Piattaforma Centrale Europea, composta dai registri degli Stati membri, dalla vera e propria piattaforma e da un portale europeo che ne consente l’accesso informatico. Il successivo regolamento delegato 2015/884 UE, previsto dall’art. 4-quater, vara, attraverso un apposito Allegato, le regole tecniche di funzionamento, che finalmente permetteranno di rendere operativo il BRIS dal 2017.
La direttiva 2009/101 confluirà nella già ricordata direttiva 2017/1132 ed una sorte analoga toccherà al regolamento 2015/884 UE, abrogato dal regolamento di esecuzione 2020/2244 UE.
Anche questi saranno, però, poco dopo modificati. La direttiva 2017/1132 UE, come si è già ricordato in precedenza, è modificata dalla direttiva 2019/2121 UE, che, per quanto attiene al sistema di interconnessione, impone agli Stati membri l’implementazione del BRIS, attribuendo a ciascuna impresa un codice identificativo unico europeo «EUID» [40]. Il Regolamento di esecuzione 2020/2244 UE è abrogato dal regolamento 2021/1042 UE.
L’ultima tappa, almeno per il momento, è segnata dalla direttiva 2025/25 qui in esame.
In linea di massima, salvo quel che si dirà nel successivo paragrafo, il sistema di interconnessione si occupa solo in minima misura degli effetti della pubblicità nei registri commerciali, che, anche in ragione delle differenze ancora correnti tra i vari ordinamenti, rimane per lo più di competenza dei singoli legislatori nazionali.
Ovviamente, ciò non toglie che vi siano aspetti comunque armonizzati, ma non tanto in ragione della interconnessione, ma per effetto dei diversi interventi che già da ben prima avevano uniformato taluni ambiti della disciplina.
Ne offrono puntuale testimonianza gli artt. 8, 9 e 11 della direttiva 2017/1132. Queste disposizioni, di fatto presenti sin dalla già menzionata direttiva 68/151 CEE, si occupano, rispettivamente, della inopponibilità della irregolarità della nomina dei rappresentanti delle società che sia stata iscritta nel registro delle imprese, della relativa inopponibilità delle limitazioni del potere di rappresentanza derivanti dall’estraneità all’oggetto sociale [41] e della così detta nullità dell’atto costitutivo.
Se ne parla in questo contesto perché queste disposizioni, per quanto pressoché immutate, sono significativamente interessate dalla direttiva 2025/25. Infatti, come si è anticipato nel primo paragrafo, il suo art. 2, n. 4, che sostituisce l’art. 7, par. 1, direttiva 2017/1132, sembrerebbe permettere agli Stati membri, ma il condizionale è d’obbligo a cagione dell’oscuro significato della disposizione, di estendere l’applicazione delle predette misure, fin qui previste per le sole società di capitali, anche ai tipi di società di persone commerciali.
Merita osservare sin d’ora che, se si optasse per l’estensione delle suddette regole alla s.n.c. ed alla s.a.s., sarebbe necessario intervenire incisivamente sul Libro V, riformando organicamente ampie porzioni dei Capi III e IV del Titolo V [42]. In particolare, sarebbe necessario rivedere alcune delle disposizioni già lì presenti e, soprattutto, inserirne di nuove. A tale ultimo proposito si segnala che taluni rinvii al Capo II [43], previsti per la s.n.c. e, di fatto, anche per la s.a.s., dagli artt. 2293 e 2315 c.c., non potrebbero più trovare applicazione e che, allo stato, nessuna disposizione si occupa espressamente dell’invalidità del contratto di società [44].
Ancor più importanti sono le novità recate dal nuovo art. 10 della direttiva 2017/1132, che, lasciando impregiudicate le legislazioni nazionali che richiedano l’impiego dell’atto pubblico, non solo ridefinisce il modello di controllo preventivo della legalità dell’atto costitutivo e delle sue modificazioni, ma lo estende, senza apparentemente permettere altre opzioni, anche ai tipi di società di persone commerciali [45]. Inoltre, è significativo che il suo comma terzo preveda che, nel caso in cui il diritto nazionale non richieda la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, il controllo debba avere ad oggetto gli altri documenti o le informazioni richiesti da ciascun legislatore nazionale per l’iscrizione della società nel registro delle imprese [46].
In linea di principio, queste ultime previsioni dovrebbero ritenersi previste solo ai fini dell’iscrizione nei pubblici registri e non per la validità del contratto [47]. Quindi, non pare facciano venir meno la possibilità che le società commerciali di persone, nel nostro caso la s.n.c. e la s.a.s., siano costituite attraverso un contratto negoziato in forma orale, nei limiti consentiti dall’art. 2251 c.c. [48], o anche di fatto e nemmeno la possibilità che il contratto, ancorché concluso in forma idonea all’iscrizione, non sia iscritto nel registro delle imprese, sì da assoggettare la società “irregolare” all’art. 2297 c.c. [49]. In altre parole, una eventuale simile scelta, ovverosia l’estensione di quelle regole alla s.n.c. ed alla s.a.s., potrebbe non comportare conseguenze così radicali, non solo per le società già precedentemente costituite, ma anche per quelle che dovessero formarsi successivamente [50].
L’incentivo all’iscrizione, insomma, continuerebbe a venire soprattutto dai vantaggi che ne deriverebbero nei rapporti con i terzi, che, è bene ricordarlo, sarebbero significativamente accentuati dalla interconnessione dei registri e dalle altre novità alle quali si è fatto cenno nel secondo paragrafo.
Fanno però da sfondo alcune ulteriori questioni, scaturenti dalla lettura del nuovo art. 14-bis della direttiva 2017/1132, introdotto dalla direttiva 2025/25.
Anzitutto, dato che, come già si accennava, la disposizione impone ai legislatori nazionali di «provvedere affinché l’obbligo della pubblicità per i tipi di società di persone elencati nell’allegato II ter riguardi almeno gli atti e le informazioni» appresso elencate, non è chiaro come siffatta previsione [51], che ciascun legislatore è tenuto a stabilire, possa conciliarsi con l’esistenza, nella realtà italiana, di s.n.c. e s.a.s. non iscritte [52].
A scanso di un’aporia, la norma dovrebbe interpretarsi in senso restrittivo e, quindi, ritenendo che la prescrizione non riguardi tanto l’obbligo di iscrizione del contratto sociale, quanto, piuttosto, le informazioni da fornirsi nel contratto sociale per la sua iscrizione [53]. Tuttavia, anche a voler accedere ad una simile e più riduttiva, ma probabilmente anche ineluttabile, soluzione, resterebbero egualmente aperte alcune questioni.
Anzitutto, quelle derivanti dal fatto che il nostro diritto delle società di persone, lungi dal postulare una necessaria completezza dell’atto costitutivo [54], prevede diverse norme atte ad integrarlo per gli aspetti non espressamente negoziati: si pensi, ad esempio, alle due diverse regole [55] operanti ai sensi dell’art. 2257 c.c. laddove il contratto non indichi i soci ai quali spetti l’amministrazione o le modalità di esercizio dell’amministrazione pluripersonale. È plausibile che simili situazioni non ostino all’iscrizione dell’atto costitutivo della s.n.c. e della s.a.s., ancorché questo non contenga tutte le indicazioni richieste dal nuovo art. 14-bis.
In secondo luogo, non è nemmeno chiaro come la sussistenza di s.n.c. e s.a.s. irregolari, che si ribadisce di non ritenere esclusa, possa coordinarsi con l’obbligo di deposito dei bilanci delle società di persone commerciali, sostanzialmente previsto dal nuovo art. 14-bis, lett. k), direttiva 2017/1132. Posto che non si comprende come tale adempimento [56] possa essere assolto per le società non iscritte al registro delle imprese [57], lascia alquanto perplessi immaginare che una simile importante prescrizione possa essere scansata attraverso l’espediente della mancata iscrizione del contratto sociale. Tornando ad una considerazione di poc’anzi, l’incentivo all’iscrizione dell’atto costitutivo della s.n.c. e della s.a.s. nel registro delle imprese, che viene dal deteriore trattamento sancito dall’art. 2297 c.c. [58] e dal vantaggio derivante dalla interconnessione dei registri, potrebbe non superare il disincentivo scaturente dal conseguente obbligo di deposito dei bilanci.
Insomma, restano sul tappeto molte altre questioni, meritevoli di un ben maggiore approfondimento.
La direttiva 2025/25 reca alcune novità in merito agli effetti delle iscrizioni nei pubblici registri commerciali e sull’affidamento derivante dalla loro interconnessione [59].
Come si è già anticipato, l’art. 16, secondo comma, direttiva 2017/1132, modificato dall’art. 2, n. 19, della direttiva 2025/25, prevede che tutte le società indicate negli Allegati II e III, e quindi anche le società di persone commerciali, debbano disporre di un EUID (identificativo unico europeo) che consenta di identificarle con certezza nelle comunicazioni tra i registri interconnessi. A tale ultimo scopo, la norma precisa che attraverso l’EUID si debba poter risalire almeno allo Stato presso cui è tenuto il registro, al registro nazionale in cui è iscritta la società, al suo numero di iscrizione e ad ogni elemento atto ad evitare gli errori nell’identificazione, che potrebbero essere indotti dai possibili casi di omonimia. Questi ultimi destano molta preoccupazione nel legislatore europeo [60], tanto più in ragione dell’ampliamento delle informazioni riguardanti i soci delle società di persone [61].
Il primo comma dell’art. 16 prevede che in ogni Stato membro debba essere formato un fascicolo per ciascuna delle predette società e che, ai sensi del secondo comma, tutti i documenti e tutte le informazioni indicate dall’art. 14, per le società di capitali, e dall’art. 14-bis per le società di persone commerciali, debbano essere inserite in tale fascicolo, consultabile attraverso il sistema di interconnessione previsto dal già ricordato art. 22. In sintesi, attraverso l’accesso alla piattaforma ed al sistema, si potrà risalire, tramite l’EUID, al fascicolo di ogni società, ricavandone le informazioni lì inserite.
Il quarto comma dell’art. 16 imponeva già agli Stati membri di adottare tutte le misure tecniche necessarie ad evitare discordanze tra le risultanze dei propri registri nazionali ed il fascicolo attingibile attraverso la interconnessione, stabilendo che, in caso di differenze, prevarranno i documenti e le informazioni resi disponibili nei registri nazionali. Quest’ultima regola, verosimilmente frutto di un compromesso che di fatto trasferisce in capo a ciascun Stato membro l’onere di scongiurare siffatte discordanze, ha delle serie ricadute sull’affidamento che potrà essere riposto sulle informazioni ricavabili attraverso il solo fascicolo consultabile tramite la piattaforma. La prevalenza dei dati ricavabili dai registri nazionali, infatti, potrebbe minare in radice la fiducia riposta sul sistema di interconnessione. Tuttavia, è plausibile che un efficiente sistema informatico possa agevolmente evitare le discordanze generabili dai tempi di latenza e scongiurare, comunque, qualsivoglia discordanza [62].
L’efficacia, nei confronti dei terzi, dei documenti e delle informazioni iscritte ai sensi degli artt. 14 e 14-bis sono disciplinati dal quinto comma dell’art. 16. In sostanziale concordanza con il nostro art. 2193 c.c., la disposizione stabilisce che questi sono opponibili ai terzi una volta iscritti e che, in mancanza di iscrizione, non potranno essere opposti al terzo se non dimostrando che questi ne avesse comunque conoscenza [63]. Venendo alla realtà italiana, sarebbe a questo punto opportuno introdurre una norma analoga all’art. 2448 c.c. [64] anche per s.n.c. e le s.a.s., tanto più che il quinto comma dell’art. 16 prosegue stabilendo che, come già per appunto prevede l’art. 2448, secondo comma, c.c. per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo all’adempimento della pubblicità [65], i documenti e le informazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza [66].
Di primo acchito, si potrebbe avere la sensazione che si tratti di novità tutto sommato relative e di regole sostanzialmente sintoniche con quelle già disciplinanti gli effetti della pubblicità nel nostro registro delle imprese. Una simile sensazione sarebbe però subito smentita dall’ultimo periodo del quinto comma dell’art. 16, il quale stabilisce che i terzi possono sempre valersi dei documenti e delle informazioni per i quali non siano state ancora adempiute le formalità pubblicitarie, salvo che, precisa la disposizione, la mancanza di pubblicità renda tali documenti o informazioni inefficaci.
La disposizione, che come si dirà subito appresso sconta forse una non felice traduzione in lingua italiana, merita più di una riflessione.
Anzitutto, non è chiaro cosa si intenda per inefficacia, dato che, come sappiamo, nel nostro ordinamento l’adempimento delle formalità pubblicitarie può avere ben diversi effetti, ancorché tutti giuridicamente rilevanti. Si pensi, ad esempio, agli effetti costitutivi, dichiarativi, normativi e via dicendo [67]. Inoltre, è chiaro che in siffatta materia si dovrebbero distinguere gli effetti prodotti nei confronti delle parti da quelli che si producono o si produrranno nei confronti dei terzi. Insomma, la norma sembra richiedere una seria interpretazione ermeneutica volta a stabilire se e come possa trovare di volta in volta applicazione.
In secondo luogo, è altrettanto evidente che documenti ed informazioni non potrebbero comunque essere oggetto di identico ed indistinto trattamento, giacché per le seconde, più che di efficacia, si dovrebbe semmai parlare di opponibilità. Inoltre, quanto alla inefficacia dei documenti, ci sembra che si dovesse piuttosto fare lessicalmente riferimento, più che al documento, agli atti, verosimilmente negoziali, soggetti ad iscrizione o, probabilmente, anche solo a deposito, nel registro.
In terzo luogo, non è chiaro quale diritto o facoltà la norma intenda attribuire ai terzi permettendo loro di “valersi” di tali documenti o informazioni. Il predicato, usato in forma riflessiva, è alquanto oscuro, soprattutto se posto a confronto con altre, e forse più appropriate, versioni linguistiche. Ad esempio, quella in lingua inglese, che usa il verbo rely, o tedesca, che impiega l’espressione sich stet auf, in entrambi i casi meglio traducibile come “riporre affidamento”. Probabilmente, è proprio quest’ultima la versione lessicalmente preferibile ed alla quale il nostro legislatore potrebbe meglio ricorrere in sede di attuazione.
Ma il vero problema è soprattutto un altro, dovendosi comprendere quando, come e, soprattutto, perché la regola possa trovare applicazione.
Si prendano ad esempio le modificazioni dell’atto costitutivo.
La norma non dovrebbe trovare applicazione per una modifica dell’atto costitutivo di una società di capitali, perché, è appena il caso di ricordarlo, l’art. 2436, quinto comma, c.c., prevede che questa produca effetto solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e vi è sostanziale concordia in merito al fatto che tale regola valga per tutti, ad iniziare proprio dai terzi, e non si vede perché questi possano farvi prima affidamento [68]. Potrebbe, invece, trovare applicazione per una modifica dell’atto costitutivo di una s.n.c. o di una s.a.s., per l’ovvia ragione che la sua iscrizione nel registro delle imprese non ne condiziona l’efficacia.
Tuttavia, non è chiaro perché il terzo debba potersi avvalere o, a seconda della versione linguistica, possa fare affidamento su una modifica del contratto sociale negoziata dai soci ma non iscritta nel registro delle imprese e che, in ipotesi, i soci potrebbero rinegoziare o revocare prima ancora di darle iscrizione, scegliendo di renderla così nota ai terzi. Sarebbe da chiedersi se ci sia davvero bisogno di una simile regola e quale interesse, meritevole di tutela, questa intenda realizzare.
Merita qualche annotazione anche l’art. 16-ter che, come già detto, impone agli Stati membri di far sì che i registri emettano i certificati delle società UE relativi alle società elencate negli allegati II e II-ter, stabilendo che questo, ottenibile anche in formato elettronico attraverso il sistema di interconnessione e redatto secondo un modello multilingue che sarà predisposto dalla Commissione UE, debba essere accettato in tutti gli Stati membri «come prova sufficiente, al momento dell’emissione», della costituzione della società e delle informazioni elencate rispettivamente nei suoi commi 2 e 3, conservate dal registro in cui la società è iscritta.
Un primo rilievo attiene all’efficacia probatoria di siffatto certificato, giacché l’aggettivo “sufficiente”, di fatto estraneo al nostro lessico giuridico in materia di prove, non consente di comprendere se – com’è probabile – si tratti di una piena prova o sia eventualmente ammessa quella contraria [69].
Una seconda questione concerne la durata di siffatto certificato o, per meglio dire, della sua efficacia. Dato che l’effetto di certificazione, previsto anche dal sesto comma dell’art. 16, riguarda le informazioni iscritte nel registro delle imprese nazionale alla data del rilascio, la valenza del certificato non dovrebbe superare i quindici giorni, termine massimo fissato dall’art. 15 per l’iscrizione delle modifiche dell’atto costitutivo. Infatti, dal sedicesimo giorno in poi le eventuali modificazioni, intervenute successivamente all’emissione del certificato, sarebbero comunque opponibili, anche nell’ipotesi contemplata dal quinto comma dell’art. 16.
Infine, merita fare nuovamente cenno all’art. 21, al quale la direttiva 2025/25 aggiunge un quinto comma, che ne stabilisce l’applicazione anche alle società commerciali di persone e che imporrà, di conseguenza, un adeguamento dell’art. 2250, terzo comma, c.c., che allo stato fa riferimento alle sole società di capitali [70].
La disposizione stabilisce che tutti gli atti ed indicazioni soggetti a pubblicità ai sensi degli artt. 14 e 14-bis debbano essere redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è istituito il registro previsto dall’art. 16. Il secondo comma dell’art. 16 permette agli Stati membri di consentire, come ha fatto l’Italia, la pubblicazione nel medesimo registro di una traduzione in una diversa lingua ufficiale – o in una qualsiasi altra lingua, permessa dal terzo comma – rimettendo ai medesimi Stati ogni decisione in ordine alla sua autenticazione.
In caso di discordanza tra la versione ufficiale e quelle pubblicate su base volontaria, la seconda non può essere opposta ai terzi, che potranno però avvalersene, salvo che la società dimostri che erano a conoscenza della versione oggetto di pubblicazione obbligatoria.
È plausibile che la consultazione del registro da parte di utenti stranieri possa essere il più delle volte indirizzata su queste diverse versioni linguistiche, ma che l’inserimento della versione ufficiale, ossia quella oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel fascicolo consultabile attraverso la interconnessione possa bastare a dimostrarne la conoscenza.
[1] La direttiva risponde agli obiettivi di digitalizzazione stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2020, dal titolo «Digitalizzazione della giustizia nell’Unione europea – Un pacchetto di opportunità» e nella comunicazione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» nonché alla necessità di agevolare l’espansione transfrontaliera delle PMI sottolineata nelle comunicazioni «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale», del 10 marzo 2020, e «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa», del 5 maggio 2021. Sul punto si veda anche M. Speranzin, Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25, in questo fascicolo della Rivista, par. 1.
[2] Giudizio condiviso anche dagli Autori degli altri contributi ospitati in questo fascicolo della Rivista. Si vedano: C. Malberti, La direttiva (UE) 2025/25 sull’ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario: istruzioni per l’uso in vista del recepimento, in questo fascicolo della Rivista, par. 15; M. Speranzin, (nt. 1), par. 2.
[3] Com’è noto, è così identificato il sistema di interconnessione dei registri commerciali, attivo dal giugno del 2017, ed al quale aderiscono, attualmente, unitamente ai Paesi dell’Unione europea, la Norvegia, l’Islanda ed il Lichtenstein. Non ne fa parte il Regno Unito che, anche nell’ottica di un maggiore contrasto al riciclaggio, spesso favorito dall’impiego di partnership, ha però avviato con l’Economic Crime and Corporate Transparency Act del 2023 una profonda riforma della regolazione della Companies House, in larga parte ancora risalente al 1844, e dei tre Registrars of Companies (inglese e gallese, scozzese, nord irlandese) lì previsti. La riforma varata nel Regno Unito, che prevede un significativo incremento della quantità e dell’affidabilità delle informazioni da iscriversi nei registri ed un’accentuazione dei controlli, non è dissimile, per molti aspetti, da quella promossa attraverso la direttiva qui in esame dalle istituzioni europee. In merito all’impiego delle partnership, specie delle Limited Partnership di diritto scozzese, con finalità di riciclaggio, si vedano le considerazioni già avanzate da M. Speranzin, Le società in accomandita semplice in prospettiva comparatistica, in Aa.Vv., Governance e Mercati, Studi in onore di Paolo Montalenti, a cura di M. Callegari, S.A. Cerrato, E.R. Desana, II, Torino, Giappichelli, 2022, 1340, al quale si rinvia anche per gli ampi riferimenti alla nota 19.
[4] L’intervento, che riguarda l’art. 3 della direttiva 2009/102/CE, attiene all’iscrizione delle generalità del socio unico nel registro delle imprese interconnesso, da operarsi con le modalità indicate dall’art. 16 della direttiva 2017/1132 CE, così come modificato dalla stessa direttiva UE 2024/25.
[5] Aspetto ben segnalato anche da A. Zanardo, La rinnovata disciplina del controllo preventivo sugli atti costitutivi e sugli statuti alla luce della direttiva (UE) 2025/25, in questo fascicolo della Rivista, par. 1.
[6] Sulla Direttiva 2019/1151, generalmente nota come direttiva “CorpTech”, si vedano: A. Zanardo, Costituzione online e costituzione standardizzata di società di capitali, Torino, Giappichelli, 2022, passim; D. Maltese, La costituzione online di società a responsabilità limitata (anche semplificata), in Riv. soc., 2022, 671; N. de Luca, La costituzione online. Riflessioni sulla Direttiva 2019/1159/EU (Direttiva Corptech), in Riv. not., 2020, 413. Si veda anche M. Speranzin, (nt. 1), par. 1.
[7] In relazione allo specifico aspetto della costituzione online di società di capitali ed alla decisione del 29 marzo 2021 con cui il Consiglio di Stato cassava lo speciale regime di costituzione previsto per le s.r.l. start up innovative, si vedano, unitamente agli autori citati nella nota precedente: S. Corso, La costituzione in modalità digitale delle s.r.l. start up innovative: il Consiglio di Stato censura la disciplina ministeriale, in Giur. comm., 2022, II, 123; F. Innocenti, Quale futuro per la costituzione on-line della s.r.l. start up innovativa dopo l’intervento del Consiglio di Stato, in Giur. comm., 2022, II, 132; V. Donativi, sub art. 2189, Registro delle imprese. Obbligo di registrazione, in Commentario del codice civile e codici collegati, a cura di G. De Nova, Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, Zanichelli, 2024, 33; F. Mucciarelli, Costituzione digitale delle società ed interconnessione tra i registri, in Aa.Vv., Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale. In ricordo di Agostino Gambino, a cura di N. Abriani, R. Costi, Milano, Giuffrè, 2023, 27; N. de Luca, Strumenti e processi digitali nel diritto societario. Le nuove frontiere dell’evoluzione tecnologica, in Aa.Vv., Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, a cura di C. Costa, A. Mirone, R. Pennisi, P.M. Sanfilippo, R. Vigo, II, Torino, Giappichelli, 2021, 261; S.A. Cerrato, R.M. Colangelo, Costituzione online e costituzione mediante smart contracts. Conferimenti, finanziamenti, obbligazioni (s.f.p.) in criptovalute, in Trattato delle Società, diretto da V. Donativi, I, Torino, Utet, 2022, 1088. Ci sia permesso rinviare anche a Ma. Bianca, La costituzione online delle società tra un arresto del Consiglio di Stato e l’attuazione della Direttiva UE 1151/2019, in questa Rivista, 2021, 1315.
[8] La direttiva 2025/25 UE non si applica, allo stato, alle società cooperative. Il suo art. 3 prevede, però, che entro il 31 luglio 2032 la Commissione debba procedere ad una sua valutazione, in esito alla quale valuterà (art. 3, terzo comma, lett. D) la loro eventuale inclusione nell’ambito di applicazione della direttiva, in linea con le disposizioni sulle società di persone elencate nell’allegato II-ter, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche delle cooperative
[9] Si veda anche C. Malberti, (nt. 2), par. 8.
[10] Si noti però che l’art. 18, primo comma, direttiva 2017/1132, nel testo modificato dalla direttiva 2025/25 UE, consente agli Stati membri di rendere accessibili attraverso il sistema di interconnessione anche i documenti e le informazioni (indicate dall’art. 14-bis) relative ad altri tipi societari. La scelta di non estendere la direttiva alle società di persone non esercenti attività commerciale è oggetto di critiche da parte della dottrina tedesca, si veda a tale ultimo proposito M. Speranzin, (nt. 1), par. 2.
[11] Le società di persone sono impropriamente definite «partnership» dall’art. 2 della direttiva 2025/25 e, conseguentemente, anche dal novellato art. 1 della direttiva 2017/1132 UE, almeno nella versione in lingua italiana. Non così nella versione germanofona della direttiva 2025/25 UE, che non usa il termine «partnership». In termini altrettanto critici, M. Speranzin, (nt. 1) par. 2.
[12] In merito alle così dette “basi giuridiche” dell’armonizzazione del diritto societario, generalmente individuate soprattutto nell’art. 54 TFUE, si vedano, tra i tanti: L. Enriques, A. Zorzi, Armonizzazione e arbitraggio normativo nel diritto societario europeo, in Riv. soc., 2016, 775; C. Malberti, La Commissione europea presenta una proposta di direttiva sulla c.d. European cross border association, in Riv. soc., 2023, 1319.
[13] L’art. 7, primo comma, direttiva 2017/1132, nel testo modificato dall’art. 2, primo comma, direttiva 2025/25, stabilisce che «Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell’allegato II e, ove specificato, mutatis mutandis, ai tipi di società elencati nell’Allegato II ter».
[14] Perplessità condivisa anche da M. Speranzin, (nt. 1), par. 2.
[15] Si vedano: A. Zanardo, (nt. 5), par. 1; C. Malberti, (nt. 2), par. 6.
[16] Per alcuni spunti in merito alle conseguenze che deriverebbero dall’estensione dell’art. 9 della direttiva 2017/1132 si veda C. Malberti, (nt. 2), par. 8.
[17] Il differente livello di armonizzazione è ben sottolineato nel Quindicesimo Considerando, laddove ritiene «opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base su tali società di persone», seppur precisando che «gli obblighi di pubblicità (…) dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone».
[18] Per alcune prime notazioni sulla Proposta di direttiva presentata dalla Commissione UE il 29 marzo 2023 e sulla direttiva 2025/25 si vedano, rispettivamente, C. Malberti, La Commissione europea presenta una nuova di direttiva nel contesto dell’iniziativa “Perfezionare il diritto societario digitale”, in Riv. soc., 2023, 623, e A. Zanardo, Pubblicazione in GUUE della direttiva (UE) 2025/25 del 19 dicembre 2024 relativa all’ulteriore ampliamento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario europeo, in Newsletter ODC, 16 gennaio 2025.
[19] La Direttiva non si occupa solo delle barriere linguistiche, ma anche di quelle cognitive che potrebbero derivare dalla disabilità degli utenti, per le quali il trentanovesimo Considerando stabilisce l’impiego di formati accessibili dalle persone disabili.
[20] L’art. 13-septies nulla dice in merito a siffatte principali disposizioni di diritto societario, rimettendone la concreta individuazione ai legislatori nazionali. Stante la funzione della disciplina, è plausibile che la norma evochi quantomeno le disposizioni concernenti la costituzione delle società e l’iscrizione del negozio costitutivo nel registro delle impese.
[21] Il diciassettesimo Considerando chiarisce che questo dovrà essere contenuto nel bilancio di tutti i tipi di società, anche quelle commerciali di persone.
[22] Acronimo del codice della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE). Sul punto si veda anche C. Malberti, (nt. 2), par. 10.
[23] Il nuovo art. 1 della Direttiva 2017/1332 fa espresso riferimento «alla pubblicità delle società di persone».
[24] Il Sedicesimo Considerando reputa «opportuno che le informazioni sulle società commerciali di persone siano accessibili anche a livello dell’Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri, allo stesso modo delle informazioni sulle società di capitali, con determinate informazioni rese disponibili gratuitamente, e che le società commerciali di persone siano identificate inequivocabilmente mediante l’identificativo unico europeo («EUID»)».
[25] L’art. 14, lett. k), si riferisce «ai documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 86/635/CEE, 91/674/CEE e 2013/34/UE». È opportuno aggiungere che il nono Considerando esclude qualsiasi controllo preventivo dei bilanci delle società. Sul punto, M. Speranzin, (nt. 1), par. 3; C. Malberti, (nt. 2), par. 12.
[26] Sul punto, C. Malberti, (nt. 2), par. 5.
[27] Si esprime in questi termini l’art. 16-quater, che al primo comma ne prevede l’impiego «per svolgere procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in un altro Stato membro, in particolare la costituzione di società, la registrazione o la chiusura di succursali, nonché trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere». Si veda C. Malberti, (nt. 2), par. 16.
[28] Lo stesso art. 16 ed il Ventottesimo Considerando lasciano comunque impregiudicate le norme nazionali in materia di rappresentanza legale e statutaria o qualsiasi altro tipo di procura. Sul punto, anche per quel che attiene alla possibilità di una iscrizione della procura nel registro delle imprese, C. Malberti, (nt. 2), par. 16.
[29] Merita rammentare le novità già introdotte nel 2009 con l’art. 2050, quinto comma, c.c. Sul punto C. Ibba, Profili pubblicitari, efficacia dichiarativa delle iscrizioni e società di capitali, in Trattato delle Società, (nt. 7), II, 1597.
[30] L’art. 16 prevede che «le società elencate negli allegati II e II ter dispongano di un identificativo unico europeo (“EUID”), di cui al punto 9 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione, che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito in conformità dell’articolo 22 (“sistema di interconnessione dei registri”). Tale identificativo unico comprende, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d’origine e il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione».
[31] Il Decimo Considerando sottolinea che ciò faciliterebbe l’accesso e consentirebbe di effettuare controlli incrociati su tali informazioni, rispettando, al contempo, il regime di accesso alle informazioni in ciascun sistema di interconnessione. Va però ricordato che il registro dei titolari effettivi è stato fatto oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte del nostro Consiglio di Stato. Sul punto si veda M. Speranzin, (nt. 1), par. 4.
[32] Per alcuni cenni, si vedano: V. Donativi, (nt. 7), 33; F. Pernazza, Informatisation des entreprises et droit européen des sociétés, in Dir. comm. int., 2020, 183.
[33] Sul punto, tra i tanti, F. Rondinelli, L’armonizzazione nel diritto comunitario delle società: evoluzione e prospettive, in Aa.Vv., Percorsi di diritto societario europeo, a cura di E. Pederzini, II ed., Torino, Giappichelli, 2011, 43.
[34] In questi termini, per tutti, E. Bocchini, Pubblicità commerciale europea vs. Registro europeo delle imprese, in Giur. comm., 2014, I, 249. Si veda anche C. Malberti, (nt. 2), par. 2.
[35] La differenza è messa bene in evidenza da E. Bocchini, (nt. 34), 250.
[36] Per qualche maggiore riferimento all’EBR si veda anche F. Pernazza, (nt. 32), 187.
[37] E. Bocchini, (nt. 34), 253, ne elencava, all’epoca del suo saggio, già quattordici.
[38] Il rapporto corrente tra la informatizzazione dei registri e la loro interconnessione era già stato ben intuito da F. Barachini, La pubblicità commerciale dopo l’istituzione del registro delle imprese (note di commento all’art. 8 legge 29 dicembre 1993 n. 580), in Giur. comm., 1996, I, 231.
[39] E. Bocchini, (nt. 34), 255.
[40] Sul punto, A. Nuzzo, Impresa società nell’era digitale (appunti), in Banca borsa tit. cred., 2022, I, 417.
[41] Per le quali, ci si permette di rinviare a quanto ampiamente illustrato in Ma. Bianca, Oggetto sociale ed esercizio dell’impresa nelle società di capitali, Milano, Giuffrè, 2008, passim.
[42] Benché non sia questa la sede per interrogarsi in merito alle modalità di adeguamento della disciplina della s.n.c. e della s.a.s. alla Sezione 2 (Nullità della società e validità dei suoi obblighi) della direttiva 2017/1132, non si può fare a meno di segnalare le difficoltà che deriverebbero dal suo adattamento alle società di persone. Per alcuni spunti, C. Malberti, (nt. 2), par. 8.
[43] B. Petrazzini, sub art. 2293, Società in nome collettivo, in Commentario del codice civile e codici collegati, a cura di G. De Nova, (nt. 7), 2024, 23.
[44] Non sembra che si possa pensare ad un semplice rinvio all’art. 2332 c.c., nemmeno se mediato da un giudizio di compatibilità ai tipi di società di persone. Si pensi, ad esempio, alla tipologia di vizi elencati dall’art. 2332 c.c., che in qualche caso potrebbero anche essere estesi a quei tipi societari – ad esempio, le nullità derivanti dalla mancanza di qualsiasi indicazione in merito all’oggetto sociale o alla ragione sociale – ma non in altri – ad esempio, non la mancata indicazione dei conferimenti, alla quale dovrebbe supplire l’art. 2253, secondo comma, c.c., e nemmeno la mancata stipulazione in forma di atto pubblico. Per una ricostruzione del dibattito in merito alla disciplina dell’invalidità del contratto di società nei tipi di società di persone, anche non commerciali, si vedano, per tutti, S. Patriarca, I. Capelli, sub art. 2251, Società semplice, in Commentario del codice civile e codici collegati, a cura di G. De Nova, (nt. 7), 2021, 17.
[45] Sull’attuale sistema di controllo da parte del registro delle imprese, si veda, tra i tanti, V. Donativi, (nt. 7), 213. Ci sembra, però, che nel caso della s.n.c. e della s.a.s., il controllo al quale fa riferimento il nuovo art. 10 della direttiva 2025/25 possa essere quello comunque operato dal notaio nel caso di redazione dell’atto costitutivo attraverso una scrittura privata autenticata.
[46] L’art. 10, secondo comma, nel testo modificato, prevede che nel caso delle società di persone commerciali il controllo attenga anche alla sussistenza di un, non meglio precisato, «contenuto minimo obbligatorio». Di primo acchito non sembra che siffatto «contenuto minimo obbligatorio» possa comprendere l’ampio elenco di elementi ricavabili dal successivo art. 14-bis.
[47] Ma la lettura del Quindicesimo Considerando non offre una indicazione così precisa.
[48] In merito all’applicabilità della norma, esprimente il principio di libertà di forma, a tutti i tipi di società di persone, si vedano: B. Petrazzini, sub art. 2295, Società in nome collettivo, in Commentario del codice civile e codici collegati, a cura di G. De Nova, (nt. 7), 2024, 35; S. Patriarca, I. Capelli, (nt. 44), 26; S. Patriarca, Il contratto sociale e la sua modifica, in Trattato delle Società, (nt. 7), I, 279.
[49] In merito al rapporto tra la forma richiesta per la validità del contratto di società e la sua iscrizione nel registro delle imprese si vedano, ex multis, S. Patriarca, I. Capelli, (nt. 44), 31; O. Cagnasso, M. Quaranta, La società semplice, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 17, II ed., Torino, Utet, 2010, 14; B. Petrazzini, (nt. 48), 36.
[50] In questo senso anche C. Malberti, (nt. 2), par. 8.
[51] La scelta lessicale dei traduttori lascia alquanto perplessi, essendo evidente che tecnicamente si tratta dell’impegno a far sì che le società possano accedere all’iscrizione solo a fronte di un adeguato contenuto del contratto sociale.
[52] In merito alla peculiarità delle società commerciali di persone non iscritte, si vedano le interessanti considerazioni svolte da S. Patriarca, I. Capelli, (nt. 44), 31.
[53] Se così fosse, la norma potrebbe essere attuata senza necessariamente modificare le disposizioni codicistiche, ma intervenendo sulla l. n. 381/1993, se non, persino, sul d.p.r. n. 581/1995, sui quali si veda V. Donativi, (nt. 7), 15.
[54] Sul punto si vedano, per eventuali approfondimenti, S. Patriarca, I. Capelli, (nt. 44), 34.
[55] Si è giustamente osservato che non si tratta di una presunzione semplice, come nel caso previsto dall’art. 2253, secondo comma, c.c., ma di una norma suppletiva, operante in mancanza di una espressa pattuizione nel contratto sociale. Sul punto, anche per i riferimenti alla dottrina ed alla giurisprudenza riportati nella nota 24, S. Patriarca, I. Capelli, (nt. 44), 135.
[56] In merito alla tipicità degli atti passibili di deposito si veda V. Donativi, (nt. 7), 86.
[57] Si potrebbe forse immaginare di ricorrere ad un meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 18 del d.p.r. n. 581/1999 per l’iscrizione nel registro delle imprese delle società formate attraverso un accordo verbale, sul quale si vedano S. Patriarca, I. Capelli, (nt. 44), 30.
[58] Si parla, in proposito, di una pubblicità avente “efficacia normativa”. Sul punto, V. Donativi, (nt. 7), 653.
[59] Si vedano le ampie considerazioni svolte anche da C. Malberti, (nt. 2), par. 21.
[60] L’omonimia potrebbe riguardare non soltanto la ragione sociale e la denominazione sociale delle società iscritte, ma soprattutto gli ulteriori dati rispettivamente indicati dagli artt. 14 e 14-bis, che menzionano anche le generalità dei soci (si vedano, in particolare, le lett. i e j dell’art. 14-bis). Il trentasettesimo considerando sottolinea che occorre armonizzare le categorie di dati personali accessibili a livello dell’Unione e che i nomi e i cognomi non garantiscono un’identificazione univoca e devono pertanto essere integrati da informazioni supplementari. Il Considerando prosegue rimarcando che l’aggiunta del solo anno di nascita non sarebbe sufficiente, giacché, per la ciclicità dei nomi, molte persone con nomi identici sono nate nello stesso anno e che è quindi necessario e proporzionato imporre ai registri di rendere disponibile la data di nascita completa ovvero informazioni equivalenti per quegli Stati membri che non registrano la data di nascita completa nel registro nazionale.
[61] In merito a queste informazioni, si veda quanto più ampliamente riferito da M. Speranzin, (nt. 1), par. 2.
[62] Le discordanze potrebbero dipendere soprattutto dalla scansione e dalla cronologia degli adempimenti pubblicitari, posto che l ’art. 15, terzo comma, prevede che le modifiche dei documenti e delle informazioni riguardanti le società interessate dalla Direttiva debbano essere trascritte nel fascicolo consultabile tramite il sistema di interconnessione entro dieci giorni dall’iscrizione nei registri nazionali.
[63] Sul punto, da ultimo, G. Romano, sub art. 2193, in Aa.Vv., Codice delle società, diretto da L. Nazzicone, Milano, Giuffrè, 2024, 126.
[64] Sul punto C. Caruso, sub art. 2448, in Aa.Vv., Le società per azioni, a cura di P. Abbadessa, G.B. Portale, Milano, Giuffrè, 2015, 2823; G. Romano, sub art. 2448, in Aa.Vv., Codice delle società, (nt. 63), 138; E. Ricciardiello, L’iscrizione nel registro delle imprese, in Trattato delle Società, (nt. 7), II, 1094.
[65] Sul punto C. Caruso, (nt. 64), 2826; G. Romano, (nt. 64), 138.
[66] È opportuno ricordare che anche l’art. 15 è oggetto di una modifica che, attraverso la fissazione di termini molto serrati, nel complesso difficilmente superiori a quindici giorni, impone un puntuale aggiornamento dei documenti e delle informazioni sulle società elencate negli allegati II e II-ter e conservate nei registri di cui all’articolo 16.
[67] V. Donativi, (nt. 7) 35.
[68] Si veda M. Notari, sub art. 2436, in Aa.Vv., Le società per azioni, (nt. 64), 2479.
[69] Merita ricordare che, tuttavia, i nuovi artt. 16-sexies e 16-septies consentono alle autorità che abbiano un ragionevole dubbio sull’origine o l’autenticità, o abbiano motivo di ritenere che il certificato sia stato falsificato o alterato, possono presentare una richiesta di informazioni al registro di provenienza e rifiutare di accettare documenti o informazioni relativi a una società provenienti da un registro di un altro Stato membro come prova della registrazione della società o della sua persistente esistenza o come prova di specifiche informazioni sulle società in relazione alle quali esiste il sospetto di abuso o frode. Non è meglio specificato di quale autorità si tratti e, in particolare, se siffatte richieste possano provenire anche da parte dei soggetti ai quali è affidato il controllo previsto dall’art. 10.
[70] Si veda nuovamente C. Ibba, (nt. 29), 1597.