Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo pdf articolo pdf fascicolo


Dalle regole sul trasferimento di “quote” di s.r.l. a quelle sulla costituzione del pegno e di altri vincoli (di Francesco Martino, Ricercatore Tenure Track in diritto commerciale Università telematica e-Campus; Notaio in Roma)


Lo scritto approfondisce le soluzioni sulle regole di trasferimento delle “quote” di s.r.l. (anche a gestione “intermediata” e scritturali) collegandole a quelle di costituzione del pegno. Esclude la rilevanza della natura giuridica delle quote per la ricostruzione della disciplina del pegno, ma – anche in forza degli specifici contesti normativi – fa leva su di essa per giudicare dell’ammissibilità della costituzione e delle regole applicabili a vincoli quali il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione ed i pegni “non possessorio” e “rotativo”.

From the rules relating to transfer of “quotas” limited liability companies (“società a responsabilità limitata”) to those dealing with the creation of pledges and other encumbrances

This paper analyses solutions related to the transfer rules of “quotas” in limited liability companies (“società a responsabilità limitata”) – including those with “intermediated” and documentary management – connecting them to the establishment of pledges. The paper excludes the relevance of the legal nature of “quotas” in reconstructing the applicable legal framework for pledges, but, considering specific legal contexts, it draws upon this framework to assess the admissibility of, and the applicable rules to, encumbrances such as the family estate (“fondo patrimoniale”), segregated assets (“vincolo di destinazione”), and “non-possessory” and “floating” pledges (“pegni non possessorio e rotativo”).

Sommario/Summary:

1. Premessa. Trasferimento della partecipazione di s.r.l. e dibattito sul­l’efficacia nei confronti della società. - 2. Ragioni nel senso che l’efficacia della cessione nei confronti della società dipenda dall’iscrizione nel registro delle imprese. - 3. Dalla quota alle “quote” di s.r.l. nei regimi alternativi di circolazione: la gestione “intermediata” e l’ipotesi di deroga al principio consensualistico. - 4. Circolazione “intermediata”, scelte del socio e proposta di qualificazione della posizione dell’intermediario. - 5. Il sistema di circolazione “dematerializzata”: il ruolo del reintrodotto libro soci. - 6. Dalle regole di circolazione a quelle di costituzione del pegno sulle quote. L’iscrizione nel registro delle imprese quale momento costitutivo non solo verso i terzi, ma anche fra le parti. - 7. Costituzione del pegno sulle quote a gestione “intermediata” e su quelle emesse in forma scritturale. Sua compatibilità con il presupposto della standardizzazione. - 8. Natura giuridica della quota di s.r.l. e sua funzionalità a determinarne l’attitudine ad essere oggetto di altri vincoli. - 9. La quota “tradizionale” quale bene mobile registrato. - 10. Ammissibilità della costituzione di fondo patrimoniale e vincolo di destinazione sulle quote “tradizionali” di s.r.l. e valenza da attribuire alla relativa iscrizione nel registro delle imprese. - 11. Fondo patrimoniale e vincolo di destinazione sulle quote “a gestione intermediata” e “dematerializzate”. Proposta di riforma. - 12. Sulla legittimità della costituzione del pegno “non possessorio”: proposta di differente soluzione in base alle tipologie di “quote” di s.r.l. - 13. L’alternativa del “pegno rotativo” sulla quota “tradizionale” di s.r.l. - NOTE


1. Premessa. Trasferimento della partecipazione di s.r.l. e dibattito sul­l’efficacia nei confronti della società.

Lo studio delle regole di costituzione del pegno e di altri vincoli ammissibili sulle partecipazioni di s.r.l. necessita di una premessa circa il loro regime di circolazione, specie sotto il profilo dell’efficacia del trasferimento verso la società e della sua opponibilità nei confronti degli altri terzi. Infatti, come si vedrà, questo costituisce il fondamento ricostruttivo delle regole sul pegno costituito sulla partecipazione, e da esso, quindi, occorre prendere le mosse.

 Come è noto, la determinazione del momento in cui la cessione ha effetto in confronto della società (art. 2470, primo comma, c.c.) è oggetto di dibattito.

Un’interpretazione letterale della norma indurrebbe a ritenere che gli effetti si producano già a seguito del solo deposito dell’atto presso il registro delle imprese. In questa prospettiva, il cessionario avrebbe la possibilità di legittimarsi nei confronti della società ed esercitare i diritti sociali connessi alla qualità di socio senza dover attendere l’iscrizione del proprio titolo [1]. Un ampio orientamento dottrinario propone invece una lettura correttiva della norma, ritenendo che l’efficacia del trasferimento della partecipazione nei confronti della società derivi non dal deposito, ma dall’iscrizione [2]. Gli argomenti a fondamento sono di natura sia formale che sostanziale. Da un punto di vista formale, si sottolinea come l’uso del termine «deposito» faccia pensare ad una svista lessicale del legislatore [3], posto che a seguito della cessione della partecipazione di s.r.l., più che eseguire un «deposito», si trasmette telematicamente una «domanda» di iscrizione nel registro delle imprese. A sostegno, si osserva come ogniqualvolta il Regolamento attuativo del registro delle imprese [4] menziona il «deposito» di atti [5], si riferisce a procedimenti, quali il deposito del bilancio di esercizio o del testo aggiornato di statuto, aventi differente natura, in quanto non funzionali all’iscrizione nel registro delle imprese [6], e dunque ad una forma di pubblicità con efficacia dichiarativa (art. 2193, primo e secondo comma, c.c.) o costitutiva.

In termini sostanziali, si propone questa ricostruzione al fine di evitare che i diritti sociali possano essere esercitati prima dell’iscrizione, per tutelare l’interesse alla stabilità delle decisioni assunte, la cui validità potrebbe altrimenti essere messa in discussione ove l’iscrizione sia poi negata [7]. Il vaglio del registro delle imprese, per quanto di natura meramente formale, servirebbe a ridurre il rischio di esercizio illegittimo dei diritti sociali, nei casi in cui il titolo di acquisto sia affetto da vizi macroscopici. Inoltre, si sottolinea l’inconveniente per cui, una volta soppresso il libro soci, è venuto meno ogni controllo da parte della società circa il rispetto delle regole e dei vincoli statutari riguardanti la circolazione della partecipazione [8]. Ancora, si osserva come una diversa ricostruzione darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento, in quanto altrimenti il trasferimento della partecipazione risulterebbe opponibile a tutti gli altri terzi a seguito del­l’iscrizione, ai sensi dell’art. 2470, terzo comma, c.c. [9], mentre sarebbe efficace fin dal deposito solamente nei confronti della società, che è pur sempre un terzo rispetto al trasferimento, peraltro particolarmente qualificato ed interessato alle vicende che riguardano la quota. Anche la giurisprudenza [10] aderisce a questo orientamento, facendo leva su alcuni indici, quali: il terzo comma dell’art. 2470 c.c., che detta come criterio di risoluzione dei conflitti tra più acquirenti della medesima quota quello della preventiva iscrizione; il tenore dell’art. 2471 c.c., che ai fini dell’esecuzione del pignoramento sulla partecipazione ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese; il disposto dell’art. 2472 c.c., nella parte in cui individua nell’iscrizione del trasferimento della partecipazione il dies a quo per il decorso del periodo triennale nel quale l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti alla società. In forza di tali argomenti, la Cassazione ritiene che l’iscrizione nel registro delle imprese costituisca il criterio generale di efficacia e opponibilità delle vicende circolatorie della quota di s.r.l.

La tesi maggioritaria sinteticamente richiamata ha sollevato critiche dei fautori dell’interpretazione letterale della norma [11].

Ad avviso di questi ultimi, la valorizzazione dell’elemento dell’iscrizione nel registro delle imprese disposto dal terzo comma dell’art. 2470 c.c. per la soluzione dei conflitti fra più cessionari della medesima quota dal medesimo dante causa non sarebbe calzante, in quanto, come noto, la norma richiede anche il requisito della buona fede del cessionario, oltre alla prioritaria iscrizione nel registro delle imprese.

Inoltre, per i fautori della tesi letterale, l’argomento cui sopra si è fatto cenno, che valorizza il disposto dell’art. 2472 c.c., nella parte in cui fa decorrere dall’iscrizione nel registro delle imprese il termine triennale nel quale l’alienante è responsabile per i versamenti ancora dovuti, non sarebbe convincente perché non avrebbe alcun nesso con l’efficacia del trasferimento nei confronti della società.

Infine, sinteticamente e senza pretesa di esaustività, ulteriore argomento contrario alla lettura “correttiva” sarebbe dato dalla circostanza che non vi sarebbe ragione per invocare la necessità di controllo dei titoli di trasferimento da parte della società, sotto il profilo della loro validità e del rispetto delle regole statutarie di trasferimento. Infatti, si osserva, il cessionario della partecipazione che la acquisti in forza di un atto invalido non può esercitare i diritti sociali tanto ove l’atto sia stato solo depositato, quanto nel caso risulti anche iscritto. L’idea sarebbe corroborata anche da un richiamo alla disciplina delle s.p.a., nelle quali tale controllo non viene esercitato, in quanto l’effetto del trasferimento della partecipazione dipende da un evento sconosciuto alla società, quale la girata.


2. Ragioni nel senso che l’efficacia della cessione nei confronti della società dipenda dall’iscrizione nel registro delle imprese.

L’interpretazione letterale della norma non appare condivisibile.

Tuttavia, occorre riconoscere che alcuni degli argomenti sopra esposti, utilizzati in favore dell’interpretazione del primo comma dell’art. 2470 c.c. nel senso che gli effetti del trasferimento della partecipazione in confronto della società si producano solo a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese, non appaiono dirimenti.

Ad esempio, con riferimento al disposto dell’art. 2472 c.c., l’esigenza che il termine triennale oltre il quale viene meno la responsabilità solidale dell’alienante per il pagamento dei versamenti ancora dovuti decorra dall’iscrizione – e non dal deposito – nel registro delle imprese, è giustificato, a mio avviso, dal fatto che di esso la società deve avere notizia, in quanto preordinato ad un comportamento attivo di quest’ultima, ossia la richiesta di adempimento. Nel caso del primo comma dell’art. 2470, invece, gli effetti della cessione devono essere fatti valere non dalla società, che mantiene un contegno passivo, ma dal socio che intenda esercitare i diritti sociali connessi alla partecipazione acquistata.

Inoltre, occorre ammettere che l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, visto il controllo meramente formale svolto da quest’ultimo, non costituisce una particolare tutela per la stabilità delle decisioni assembleari contro il rischio che il titolo di acquisto violi i limiti statutari alla circolazione o sia successivamente dichiarato invalido [12]. Ancora, effettivamente la verifica del rispetto delle regole statutarie di circolazione (es. prelazione, gradimento) può essere effettuata a prescindere dalla pubblicità camerale, ad esempio in sede assembleare, a mezzo del presidente (arg. ex art. 2479-bis, quarto comma, c.c.).

Semmai, potrebbe replicarsi – in senso opposto – che argomento dirimente in favore della teoria dell’iscrizione stia nella considerazione che ove si attribuisca valenza al solo deposito, l’accertamento della qualità di socio non sarebbe eseguito con un apprezzabile grado di sicurezza [13]. Infatti, potrebbe sempre sussistere un acquirente della partecipazione, non noto e non risultante dal registro delle imprese, che al momento della verifica abbia già eseguito il deposito del proprio titolo, senza che ciò sia riscontrabile fino all’iscrizione.

Inoltre, anche nel caso di cessione della partecipazione notificata alla società, quest’ultima sarebbe comunque esposta al rischio che sia poi eseguita prioritariamente l’iscrizione di altro acquisto avente ad oggetto la medesima quota. In tal caso, l’altro acquirente, se di buona fede, prevarrebbe in forza del disposto del­l’art. 2470, terzo comma, c.c., mettendo a repentaglio la validità delle decisioni assunte con la partecipazione del primo avente causa. Non esiste, infatti, in Italia, una norma analoga all’art. L221-14 del Code de Commerce francese, che, nel disporre che l’opponibilità alla società della cessione deriva dalla notifica nei suoi confronti (in forza del rinvio all’art. 1690 Code civil), richiede tale adempimento come requisito cumulativo con l’iscrizione nel registre du commerce et des sociétés ai fini dell’opponibilità agli altri terzi.

 A ciò si aggiunga che, se la sola iscrizione nel registro delle imprese di per sé non è dirimente nella definizione dei conflitti fra più aventi causa della medesima partecipazione [14], essendo richiesto l’ulteriore requisito dell’acquisto in buona fede del cessionario, è altresì vero che quest’ultimo non è verificabile autonomamente, ma solo in sede giudiziaria ove vi sia contestazione [15]. Inoltre, ove entrambi gli acquirenti della medesima partecipazione siano in buona fede, la priorità dell’iscrizione resta l’unico elemento al quale fare riferimento [16].

L’iscrizione nel registro delle imprese è dunque l’unico elemento oggettivo mediante il quale la società può verificare la qualità di socio con il più elevato grado di certezza consentito [17]. Per questa ragione, appare preferibile l’interpreta­zione che la ritiene necessaria affinché il trasferimento della partecipazione produca effetti nei confronti di quest’ultima.

Un primo risultato dell’indagine, quindi, pare quello del ruolo decisivo del­l’iscrizione nel registro delle imprese al fine dell’efficacia del trasferimento nei confronti della società.


3. Dalla quota alle “quote” di s.r.l. nei regimi alternativi di circolazione: la gestione “intermediata” e l’ipotesi di deroga al principio consensualistico.

Le considerazioni finora svolte, inerenti il regime “ordinario” di circolazione della partecipazione in s.r.l., non paiono contraddette da un’analisi della disciplina del sistema opzionale alternativo di circolazione “intermediata” applicabile alle quote di tutte le s.r.l., non più solo p.m.i. [18], previamente sottoscritte sulle piattaforme di crowdfunding [19] (art. 100-ter t.u.f.) [20] e di quella di recente introduzione da parte della c.d. “Legge Capitali” [21], applicabile alle sole quote standardizzate di s.r.l.-p.m.i., di circolazione c.d. “dematerializzata” (d’ora in avanti, con riferimento alla quota, si utilizzerà il termine “scritturale”). I diversi sistemi sono caratterizzati da regole differenti: da ciò l’esigenza di confrontarsi non con una disciplina unitaria della “quota”, ma con una pluralità di modelli di “quote” discendenti dai diversi regimi di circolazione.

Nel regime di circolazione intermediata, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione è effettuato per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di servizi di investimento, che la eseguono in nome proprio, ma per conto dei sottoscrittori/acquirenti che aderiscano all’offerta di crowdfunding (art. 100-ter, comma 2-bis, t.u.f.). Anche in questo caso, la norma richiede il «deposito» nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla chiusura dell’offerta, di una certificazione da parte dell’intermediario attestante la propria qualità di “socio per conto terzi”, ma questa volta ha cura di precisare che il mandato all’intermediario da parte del sottoscrittore è finalizzato alla «intestazione» (rectius, all’“iscrizione nel registro delle imprese”) a proprio nome della quota (art. 100-ter, secondo comma, lett. b), t.u.f.).

È fatta salva la facoltà per i sottoscrittori di ottenere «l’intestazione» della partecipazione a proprio nome [22] (art. 100-ter, secondo comma, n. 4, t.u.f.): in tal caso si applicheranno le regole codicistiche, tanto ai fini dell’efficacia del trasferimento fra le parti e nei confronti della società, quanto ai fini della sua opponibilità nei confronti degli altri terzi.

Il regime di gestione e circolazione delle partecipazioni afferenti al sistema “secondario” è sganciato, invece, da quello codicistico e dalla pubblicità nel registro delle imprese.

Infatti, in questo caso il sottoscrittore può richiedere all’intermediario il rilascio in suo favore di idonea certificazione valevole ai soli fini dell’esercizio dei diritti sociali, e non quale strumento di legittimazione per il trasferimento della titolarità della partecipazione (art. 100-ter, secondo comma, lett. b), t.u.f.). Tale rilascio, per espressa previsione di legge (art. 100-ter, terzo comma, t.u.f.), sostituisce le formalità di cui al secondo comma dell’art. 2470 c.c.

Nei confronti della società, l’iscrizione nel registro delle imprese della intestazione della partecipazione in via accentrata in capo all’intermediario, attribuisce a quest’ultimo la legittimazione al rilascio in favore degli investitori della certificazione in questione. La funzione di gestione e conservazione documentale [23] svolta dall’intermediario, si sostanzia inoltre nella tenuta del registro sul quale si annotano i trasferimenti delle partecipazioni.

Il ruolo da attribuire a detta annotazione è oggetto di dibattito.

In considerazione della mancanza di una espressa previsione in tal senso, è opinione diffusa che la norma non abbia inteso derogare al principio consensualistico [24], e perciò, che fra le parti l’effetto traslativo della cessione si produca indipendentemente dall’annotazione, con il solo consenso legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.).

Tuttavia, questa interpretazione non sembra tener conto dei dati letterali del disposto normativo.

La norma, infatti, richiede ai fini del trasferimento anche il consenso dell’in­termediario (art. 100-ter, secondo comma, n. 3, t.u.f.). Inoltre, prevede che l’alie­nazione «avviene» mediante semplice annotazione nei registri dell’intermediario (art. 100-ter, secondo comma, lett. c), t.u.f.).

Dai due indici normativi può dedursi che consenso dell’intermediario ed annotazione a sua cura nei registri da questo tenuti siano elementi necessari affinché si produca l’effetto traslativo, e non sia a tal fine sufficiente la sola volontà di cedente e cessionario. È poi ragionevole e coerente con principi di economia dei mezzi giuridici ritenere che non sia necessario che i due elementi (annotazione e prestazione del consenso da parte dell’intermediario) debbano essere distinti l’uno dall’altro, e che l’esecuzione dell’annotazione sul registro sia modalità sufficiente di manifestazione implicita di prestazione del consenso da parte dell’interme­diario stesso.

In base ad una interpretazione letterale, dunque, il prodursi dell’effetto traslativo è subordinato all’annotazione nei registri dell’intermediario, che costituisce sia adempimento formale sia momento in cui si manifesta il necessario consenso dell’intermediario alla alienazione.

Depone nel senso della deroga alla consensualità, inoltre, anche un indice di tipo sistematico.

Occorre, infatti, evidenziare, la mancata disciplina da parte dell’art. 100-ter t.u.f. dell’ipotesi del conflitto fra più aventi causa della medesima quota dal medesimo autore, come invece accade nel sistema codicistico (art. 2470, terzo comma, c.c.) ed in caso di emissione di quote in forma scritturale (art. 83-quinquies, secondo comma, t.u.f.). Tale lacuna è coerente con un sistema di circolazione della quota non fondato sulla consensualità. Infatti, ove si convenga con la ricostruzione secondo cui l’annotazione nei registri dell’intermediario costituisce elemento di efficacia del trasferimento anche nei rapporti fra le parti, l’eventualità della doppia alienazione è esclusa in radice [25].

Considerata la sussistenza di indici sia letterali che sistematici che depongono nel senso della deroga alla consensualità, può proporsi un’ulteriore considerazione, fondata sulle conseguenze che deriverebbero dall’accoglimento di una diversa soluzione [26].

Si deve infatti notare che l’alienazione della partecipazione non necessita di forma scritta (art. 100-ter, quinto comma, t.u.f.) e non è soggetta a pubblicità nel registro delle imprese: ciò desta qualche preoccupazione sul piano delle esigenze probatorie e di trasparenza nella titolarità delle partecipazioni. Infatti, in mancanza di subordinazione dell’effetto traslativo all’annotazione nei registri dell’inter­mediario, sostitutiva del requisito di forma, si corre il rischio della possibile creazione di un ulteriore sotto-mercato, per così dire “terziario”, nel quale risulterebbe estremamente difficile individuare l’esatta titolarità delle partecipazioni. Le conseguenze che possono scaturirne sono di facile comprensione, sia sotto il profilo delle possibili contestazioni giudiziarie, sia per le maggiori difficoltà che ne deriverebbero nell’esercizio delle attività di contrasto ai fenomeni di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

Le argomentazioni sopra esposte paiono quindi convincenti nel senso che, per le quote a gestione “intermediata”, l’annotazione nei registri dell’intermediario costituisce il momento in cui il trasferimento produce i propri effetti, non solo nei confronti dei terzi, ma – in deroga al principio consensualistico – anche nei rapporti fra le parti.


4. Circolazione “intermediata”, scelte del socio e proposta di qualificazione della posizione dell’intermediario.

L’annotazione ha inoltre funzione di legittimazione “di secondo grado” del­l’acquirente nei confronti della società, in quanto gli conferisce l’astratta possibilità di richiedere il rilascio della certificazione, che a sua volta gli attribuisce la legittimazione ad esercitare i diritti sociali. L’intermediario, visto il tenore della norma che lo qualifica «socio per conto terzi», dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese può esercitare i diritti sociali in nome proprio e per conto del sottoscrittore, fin quando questi non richieda di legittimarsi nei confronti della società mediante il rilascio della suddetta certificazione, oppure richiedendo l’intestazione diretta della quota di propria pertinenza.

La posizione dell’intermediario non rientra a mio avviso, come pure è stato autorevolmente sostenuto [27], nello schema del mandato senza rappresentanza o della intestazione fiduciaria di tipo “romanistico”, in quanto queste presupporrebbero che proprietà della partecipazione e legittimazione all’esercizio dei relativi diritti spettino all’intermediario, mentre nel caso di specie il sottoscrittore è titolare sostanziale della partecipazione, nonché legittimato, ove voglia, all’esercizio dei diritti sociali (arg. ex art. 100-ter, comma 2-bis, lett. b), n. 2, t.u.f.). Depone in questo senso il tenore della norma, là dove prevede il rilascio da parte dell’inter­mediario ed in favore del sottoscrittore di una certificazione “comprovante la titolarità delle quote” (art. 100-ter, secondo comma, n. 2, t.u.f.). Inoltre, ove la titolarità sostanziale della partecipazione spettasse all’intermediario, il rilascio della certificazione in favore del sottoscrittore dovrebbe dipendere da una sua manifestazione di volontà, assimilabile ad una delega all’esercizio dei diritti sociali, mentre per legge il rilascio avviene su semplice richiesta del sottoscrittore o dei suoi aventi causa, ed è un atto dovuto da parte dell’intermediario (arg. ex art. 100-ter, secondo comma, n. 2, t.u.f.). Per di più, ad escludere la possibilità che la titolarità sostanziale della partecipazione spetti all’intermediario depone la circostanza che, a seguito del rilascio della certificazione, i diritti sociali sono esercitati dal sottoscrittore in nome proprio e non in nome dell’intermediario stesso [28].

Vista la titolarità sostanziale della partecipazione in capo al sottoscrittore, al riguardo occorre distinguere due ipotesi.

Ove il sottoscrittore non richieda il rilascio della certificazione che lo legittimi nei confronti della società, può ritenersi che la fattispecie in esame costituisca una ipotesi eccezionale di fiducia [29] di tipo germanistico, già nota al nostro ordinamento grazie alla l. n. 1966/1939 e all’art. 1, ultimo comma, r.d. n. 239/1942. In tal caso – come noto – vi è distinzione fra proprietà della partecipazione e legittimazione all’esercizio dei diritti ad essa connessi.

Ove invece la certificazione sia rilasciata, ed il sottoscrittore si sia legittimato nei confronti della società, proprietà sostanziale e legittimazione all’esercizio delle prerogative ad essa connesse si concentrano nella medesima persona, venendo meno i caratteri del negozio fiduciario. In questa ipotesi, dunque, la fattispecie assume dei connotati sui generis, suoi propri, che non consentono di ricondurla ad alcuno schema precostituito.


5. Il sistema di circolazione “dematerializzata”: il ruolo del reintrodotto libro soci.

Con riguardo al regime di dematerializzazione della quota, limitandoci al momento a considerare le regole di circolazione, il sistema prescinde dalla necessità di intestazione della partecipazione ad un intermediario risultante dal registro delle imprese, ed è sottratto all’area di operatività delle regole codicistiche [30]. A seguito dell’immissione nei sistemi di gestione accentrata con registrazione in conto del­l’intermediario, la circolazione della partecipazione avviene mediante operazioni di giro, senza che si applichi la regola di risoluzione del conflitto fra più acquirenti della medesima quota dettato dall’art. 2470, terzo comma, c.c. [31]. Nei confronti della società, invece, la legittimazione all’esercizio dei diritti è “attestata” da certificazione rilasciata dall’intermediario (art. 83-quinquies, terzo comma, t.u.f.).

La nuova disciplina ha ispirato considerazioni di ampio respiro, con particolare riferimento alla perdurante vigenza o meno – per tutti i modelli di s.r.l. – del divieto di rappresentazione in azioni ed offerta al pubblico di prodotti finanziari, sancito dall’art. 2468 c.c. [32], e sui riflessi che da essa scaturiscono sulla determinazione dei confini fra il “tipo” s.r.l. e quello della s.p.a., e sulla ricostruzione dei molteplici “sottotipi” in cui si articola la s.r.l., tutti oggetto di ampia attenzione nella dottrina [33], ma privi di incidenza diretta sul tema trattato.

Manifesta qui rilevanza la reintroduzione del libro soci per le s.r.l. p.m.i. che decidano di emettere quote in forma scritturale (art. 26, commi 2-bis e 2-quater, d.l. n. 179/2012).

Su di esso, tanto che si tratti di quote scritturali quanto per le quote che seguono le ordinarie regole codicistiche, devono essere indicati i nomi dei soci e le relative variazioni, la partecipazione spettante a ciascuno e i versamenti fatti sulle partecipazioni. Per le quote emesse in forma scritturale, il libro è aggiornato dalla società sulla base delle comunicazioni eseguite dall’intermediario ai sensi dell’art. 83-undecies, primo comma, t.u.f.

Non pare che la funzione da attribuire al libro soci incida sulle modalità di circolazione, sull’efficacia verso la società e sull’opponibilità ai terzi del trasferimento della quota, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, per quanto riguarda le regole di opponibilità del trasferimento, le quote scritturali sono soggette ad un regime autonomo e distinto da quello codicistico, in quanto ad esse si applica la disciplina dettata per gli strumenti finanziari dal t.u.f. [34], in forza del rinvio operato dall’art. 26, comma 2-ter, d.l. n. 179/2012. La circolazione avviene mediante operazioni di giro, la cui efficacia nei confronti della società è data dalla registrazione in conto eseguita ai sensi dell’art. 83-quater, terzo comma, t.u.f., a seguito della quale il socio ha la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione (art. 83-quinquies, primo comma, t.u.f.). Nei rapporti fra le parti, il trasferimento della titolarità si ottiene con il semplice consenso legittimamente manifestato, come confermato dal fatto che il sistema normativo, contrariamente alla disciplina delle partecipazioni afferenti al regime di circolazione intermediata, prevede il caso della doppia alienazione della partecipazione, prescrivendo che il sottoscrittore che abbia ottenuto la registrazione in proprio favore in base a titolo idoneo ed in buona fede non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari (art. 83-quinquies, secondo comma, t.u.f.).

Perciò, tanto al fine dell’esercizio dei diritti sociali, quanto al fine di dirimere i conflitti fra più aventi causa della medesima partecipazione, non è richiesto che il socio risulti iscritto nel libro soci.

In secondo luogo, anche per le residue quote “tradizionali” che sussistano in una s.r.l. p.m.i. che abbia emesso quote scritturali, non si rinvengono elementi normativi tali da attribuire al reintrodotto libro soci il ruolo di legittimazione all’esercizio dei diritti sociali che aveva prima della sua abolizione. Infatti, se l’annotazione al libro soci è da ritenersi non necessaria per l’esercizio dei diritti sociali per le partecipazioni emesse in forma dematerializzata, a fortiori non può esserlo per l’esercizio dei diritti sociali per le altre partecipazioni regolate dal sistema codicistico. Tale ruolo avrebbe dovuto essere previsto in maniera espressa dalla norma, in mancanza della quale non è consentito all’interprete attribuirglielo, per una ragione di parità di trattamento con le s.r.l. che non si siano avvalse dell’opzione di emissione di quote scritturali [35].

Pertanto, la reintroduzione del libro soci per le s.r.l. che emettano quote scritturali non comporta nel regime di circolazione di queste ultime alcuna deroga al principio consensualistico: queste circolano mediante operazioni di giro secondo una disciplina del tutto analoga a quella dei titoli di credito. L’efficacia del trasferimento nei confronti della società e la sua opponibilità agli altri terzi è data, per questo tipo di quote, dalla registrazione in conto acceso dall’intermediario. Le residue quote “codicistiche” di società che in parte si siano avvalse del regime della dematerializzazione continuano ad essere soggette all’art. 2470 c.c., e restano valide per loro le conclusioni alle quali si è sopra giunti in relazione al momento in cui il trasferimento è efficace in confronto della società.

La reintroduzione del libro soci ha dunque una funzione meramente informativa, in quanto consente di ricostruire la composizione della compagine sociale in maniera aggregata, ossia includendo sia le partecipazioni “tradizionali” risultanti dal registro delle imprese, sia quelle “scritturali” non soggette ad altra forma di pubblicità [36].

Inoltre, deve riconoscersi una finalità di trasparenza [37] e di supporto alle attività antiriciclaggio, prestandosi altrimenti la riforma a favorire intestazioni “opache” delle partecipazioni societarie [38]. Lo scopo di rendere palesi i trasferimenti di ricchezza connessi alla titolarità della partecipazione può evincersi là dove la norma in esame prevede l’annotazione nel libro non solo delle generalità dei soci e delle partecipazioni ad essi spettanti, ma anche “dei versamenti fatti sulle partecipazioni” (art. 3, comma 2-quater, l. n. 21 del 5 marzo 2024). Considerato che questi ultimi sarebbero di per sé già conoscibili mediante ispezione delle relative scritture contabili, la previsione non può che essere finalizzata a renderli maggiormente evidenti, al fine di ridurre il rischio che venga elusa la finalità, già perseguita a suo tempo dalla c.d. “legge Mancino” (l. n. 205 del 25 giugno 1993), di contrasto alle attività di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.


6. Dalle regole di circolazione a quelle di costituzione del pegno sulle quote. L’iscrizione nel registro delle imprese quale momento costitutivo non solo verso i terzi, ma anche fra le parti.

Concluso l’excursus sulle regole di trasferimento delle tre tipologie di “quote” di s.r.l., si può ora ricostruire la disciplina inerente la costituzione del pegno su di esse.

Il nesso fra le prime e la seconda è stato affermato, con riferimento alle quote “tradizionali”, da una nota e pluri-commentata sentenza della Corte di Cassazione [39].

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la norma applicabile alla costituzione del pegno sulla quota di s.r.l. sarebbe rinvenibile nell’art. 2806 c.c., che disciplina le modalità di costituzione del pegno su diritti diversi dai crediti, e conseguentemente, in forza della norma citata, il vincolo si costituirebbe nella forma richiesta per il trasferimento dei diritti stessi.

La riflessione giurisprudenziale è sollecitata da una lacuna nella disciplina codicistica: la norma di riferimento (art. 2471-bis c.c.) si disinteressa delle modalità con cui la garanzia debba essere costituita, e di quale valenza abbia la relativa pubblicità, limitandosi a riconoscerne la ammissibilità e rinviando, quanto alla regolamentazione, all’art. 2352 c. c. in tema di s.p.a. Quest’ultimo, d’altro canto, nulla dispone con riferimento all’aspetto costitutivo e pubblicitario del pegno, in quanto disciplina unicamente l’esercizio dei principali diritti ed obblighi sociali (voto, opzione, versamenti ancora dovuti), sul presupposto che la garanzia sia già validamente costituita e pubblicizzata.

La sentenza in esame ha cercato di sopperire alla lacuna, utilizzando un percorso argomentativo che muove preliminarmente dalla ricerca di una soluzione al problema della natura giuridica della quota (“tradizionale”) di s.r.l.

Perciò, esclude che questa sia un bene mobile, in quanto non incorporabile in titoli azionari. Inoltre, ritiene che non possa essere annoverata fra i diritti di credito [40], in quanto il profilo della distribuzione degli utili è marginale rispetto alla conformazione complessiva della quota di partecipazione, se non da questa già distinto. Infatti, il credito in questione insorge in capo al socio solo in via eventuale (ove la società non sia in perdita), e solo a seguito di una decisione di distribuzione degli utili da parte dell’assemblea dei soci, la quale, come noto, non vi è tenuta, salva l’ipotesi dell’abuso del diritto.

Ad avviso della Cassazione, la quota di s.r.l. ha invece natura di posizione contrattuale, in quanto rappresenta «la partecipazione dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell’impresa che da questo promana»[41].

A mio parere, la qualificazione giuridica della partecipazione in s.r.l. non è così dirimente ai fini della determinazione della disciplina applicabile alla costituzione della garanzia pignoratizia che la abbia ad oggetto, come invece sostenuto dalla Cassazione, mentre, come si vedrà, lo diviene nei casi di espressa previsione normativa che individui la disciplina applicabile in base alla natura giuridica del bene.

Alle medesime conclusioni della Corte, infatti, avrebbe potuto giungersi riprendendo l’idea, radicata da tempo, secondo cui anche la costituzione di diritti reali minori sulla partecipazione sarebbe riconducibile alla nozione di “trasferimento”, da intendersi in senso ampio, comprensivo di tutti quegli atti che possano comportare modificazioni relativamente all’esercizio dei diritti sociali oppure siano prodromici alla circolazione della quota [42]. La teoria ha radici antichissime [43] e si fonda sull’assunto che la costituzione della garanzia costituisce un’alienazione eventuale e virtuale del bene cui inerisce.

Inoltre, almeno per le quote del sistema “ordinario”, l’applicazione dell’art. 2470, primo comma, c.c., deriva dal fatto che la costituzione del pegno, quando ha ad oggetto una partecipazione sociale, si sgancia dal rapporto fra le parti ed incide anche sul piano metaindividuale dell’organizzazione societaria [44], vista l’at­tribuzione, di default, al creditore pignoratizio di diritti essenziali per la vita della società, quale ad esempio quello di voto (art. 2352 c.c.). L’art. 2470 c.c. rappresenta quindi la naturale integrazione dell’apparente lacuna, richiamata in principio, nell’art. 2471-bis c.c. non per il rinvio operato dall’art. 2806 c.c., ma perché unica nel sistema delle s.r.l. a disciplinare l’efficacia nei confronti della società di accordi fra privati che diano luogo all’esercizio di diritti sociali. Un’interpre­tazione estensiva, dunque, la rende applicabile all’iscrizione del pegno sulla quota di s.r.l., a prescindere dalla natura giuridica che si voglia attribuire a quest’ultima.

Per inciso, deve evidenziarsi che le norme sul trasferimento della partecipazione possono considerarsi applicabili alla costituzione del pegno solo nei limiti di compatibilità. Ad esempio, deve ritenersi che, nel sistema regolato dal codice civile, non possa estendersi alla costituzione del pegno – in quanto norma riguardante requisiti di forma e quindi a carattere eccezionale – l’art. 36, comma 1-bis, d.l. n. 112/2008 (convertito dalla l. n. 133/2008), là dove prevede la possibilità che l’atto di trasferimento di quote di s.r.l., ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, possa essere sottoscritto dalle parti con firma digitale, avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, l. n. 340/2000 [45]. Pertanto, l’atto costitutivo del pegno deve recare necessariamente la forma autentica notarile.

Nei rapporti fra le parti, occorre ricordare che il pegno avente ad oggetto beni mobili si costituisce con la consegna della cosa o del documento che ne attribuisce l’esclusiva disponibilità (art. 2786 c.c.). Tale principio viene inteso in dottrina nel senso che la garanzia possa costituirsi anche senza consegna, purché vi sia la sottrazione della esclusiva disponibilità del bene che ne è oggetto dalla sfera giuridica del costituente [46].

Con riferimento al sistema “ordinario”, cioè a quello regolato dal codice civile, il principio è compatibile unicamente con la ricostruzione secondo cui gli effetti della costituzione, quando ha ad oggetto la quota di s.r.l., dipendono dall’iscri­zione nel registro delle imprese [47]. In caso contrario, il costituente, fino all’iscri­zione, avrebbe la possibilità di compiere ulteriori atti di disposizione della res [48]: nei confronti della società, esercitando i diritti sociali grazie alla carenza di strumenti di accertamento da parte di quest’ultima; nei confronti dei terzi, alienando o dando nuovamente in pegno la partecipazione senza che l’avente causa possa verificare l’esistenza del pegno [49]. Il criterio di risoluzione dei conflitti fra più aventi causa dal medesimo autore dettato dall’art. 2470, terzo comma, c.c., infatti, è ritenuto operante anche quando il contrasto riguardi i titolari di diritti di contenuto fra loro disomogeneo [50].

Può quindi concludersi nel senso che, nel sistema “ordinario”, il pegno sulla partecipazione di s.r.l. si costituisce ed è produttivo di effetti nei confronti dei terzi, ivi compresa la società, solo con l’iscrizione nel registro delle imprese. Ciò non in forza della natura giuridica di posizione contrattuale della partecipazione, come sostenuto dalla Cassazione, ma in forza di un’interpretazione estensiva dell’art. 2470, primo comma, c.c., unica norma nel sistema delle s.r.l. a disciplinare l’efficacia nei confronti della società di accordi fra privati che diano luogo all’esercizio di diritti sociali. Inoltre, anche nei rapporti fra le parti la costituzione del pegno dipende dall’iscrizione nel registro delle imprese, in quanto sostitutiva del requisito della consegna, perché momento nel quale viene meno l’esclusiva disponibilità del bene che ne è oggetto dalla sfera giuridica del costituente.


7. Costituzione del pegno sulle quote a gestione “intermediata” e su quelle emesse in forma scritturale. Sua compatibilità con il presupposto della standardizzazione.

Con riferimento alle quote rientranti nel sistema di “circolazione intermediata”, il titolo costitutivo del pegno dovrà essere annotato nel registro dell’inter­mediario, a sua volta previamente iscritto quale «socio per conto terzi» nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 100-ter, lett. c), t.u.f., dettato per i trasferimenti della partecipazione, ma applicabile in forza dei principi sopra esposti alla costituzione della garanzia.

L’annotazione è in tal caso necessaria affinché il creditore pignoratizio possa richiedere all’intermediario il rilascio della certificazione che lo legittimi nei confronti della società, al fine dell’esercizio dei diritti sociali spettantegli per legge, salva deroga del titolo costitutivo. In mancanza di espressa previsione normativa in proposito, deve ritenersi che essa costituisca elemento necessario ai fini della costituzione della garanzia nei rapporti fra le parti, sia perché, come visto, è adempimento da cui dipende anche l’efficacia del trasferimento della quota, sia perché, come accennato, senza annotazione non può ritenersi realizzato, neppure in via figurata, lo spossessamento della partecipazione in favore del creditore pignoratizio.

Per le quote “scritturali”, la ricostruzione è semplificata dall’espressa previsione normativa secondo cui i vincoli di ogni genere che le abbiano ad oggetto si costituiscono “unicamente” con le registrazioni in apposito conto tenuto dall’in­termediario (art. 83-octies t.u.f.). La registrazione sembrerebbe quindi momento costitutivo della garanzia, tanto nei rapporti fra le parti [51], quanto ai fini del­l’esercizio dei diritti sociali e della sua opponibilità ai terzi. Sotto quest’ultimo profilo, si segnala un orientamento secondo cui non può attribuirsi alla registrazione in conto una portata pubblicitaria idonea ad escludere la buona fede del terzo acquirente, al quale quindi il vincolo sarebbe inopponibile [52]. Stando a questa ricostruzione, la tutela del terzo prevista dall’art. 83-septies t.u.f. non può estendersi al creditore pignoratizio, in quanto questi non rientrerebbe fra i “precedenti titolari” ai quali fa testualmente riferimento la norma. La garanzia di sicurezza del sistema sarebbe fornita dall’osservanza, da parte degli intermediari autorizzati, del dovere di conservazione dei conti: perciò, la tutela reale del creditore pignoratizio, tipica dello spossessamento del bene, sarebbe in questo caso sostituita da una tutela risarcitoria nei confronti dell’intermediario inadempiente [53]. In senso contrario militano invece le ragioni sopra esposte (par. 6), di indissolubile legame fra regole di trasferimento e regole di costituzione della garanzia, oltre che ragioni di coerenza sistematica, in quanto la costituzione del pegno disciplinata dall’art. 83-octies t.u.f. non realizzerebbe la propria causa tipica se fosse sprovvista di opponibilità ai terzi [54].

Ciò posto, per le partecipazioni scritturali si pone semmai il problema della compatibilità della costituzione del pegno con l’esigenza che esse siano emesse in forma standardizzata, e quindi tutte di egual valore e attributive degli stessi diritti [55], come prescritto dalla nuova disciplina (art. 26, comma 2-bis, d.l. n. 179/2012).

La necessità di standardizzazione delle partecipazioni viene giustificata in base a ragioni di più agevole gestione documentale degli asset finanziari [56].

Per inciso, la previsione è stata criticata, in quanto sul piano tecnico i sistemi scritturali sono sufficientemente flessibili da essere in grado di gestire partecipazioni di diversa dimensione e valore [57]. Inoltre, così come fatto per il sistema a circolazione intermediata [58], avrebbe potuto prevedersi la possibilità di emissione di quote in forma scritturale anche per le s.r.l. non p.m.i. [59], che sono invece escluse dal campo di applicazione della norma (art. 26, secondo comma e comma 2-bis, d.l. n. 179/2012), pur essendo quelle per le quali – più di altre – sarebbe stata d’interesse la fruizione dei benefici del sistema di dematerializzazione. La ragione del perdurare dell’esclusione è forse rinvenibile nell’esigenza di mantenere un distinguo tipologico tale da rendere ancora attrattivo l’utilizzo del tipo della s.p.a. non quotata.

Con riferimento al tema qui di interesse, la standardizzazione non è incompatibile con l’esistenza del pegno, sia nell’ipotesi che le quote di nuova emissione ne siano già gravate, come – ad esempio – nel caso dell’estensione della garanzia a seguito di aumento gratuito del capitale (art. 2481-ter, secondo comma, c.c.) [60], sia in quello di sua costituzione ex novo su quote già emesse.

Contrariamente all’ipotesi di riconoscimento a uno o più soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili (art. 2468, terzo comma, c.c.) – incompatibili per loro natura con la omogeneità dei diritti tipica della standardizzazione – i diritti spettanti al creditore pignoratizio hanno la stessa portata di quelli spettanti a ciascun socio. L’omogeneità dei diritti connessi alle quote standardizzate deve essere intesa, infatti, nel senso astratto dei diritti esercitabili.

Può quindi ritenersi che, mentre i particolari diritti possano essere previsti unicamente in relazione a soci titolari di partecipazioni “ordinarie” [61], l’esistenza o la successiva costituzione di pegno non sia incompatibile con l’emissione di queste in forma scritturale.


8. Natura giuridica della quota di s.r.l. e sua funzionalità a determinarne l’attitudine ad essere oggetto di altri vincoli.

Se nei casi precedentemente esaminati l’individuazione della natura giuridica della partecipazione in s.r.l. non ha la rilevanza che le è stata attribuita dalla giurisprudenza per ricostruire la disciplina del trasferimento e della costituzione del pegno che la riguardino, ciò non comporta che interrogarsi sulla sua qualificazione astratta sia esercizio necessariamente inutile oppure, come autorevolmente sostenuto [62], conduca inevitabilmente a conclusioni inadeguate per la tutela degli interessi sostanziali delle parti.

In alcuni casi, infatti, sono le norme stesse a far sì che la natura giuridica abbia rilevanza al fine di determinare l’applicabilità o meno di una determinata disciplina. È questo il caso, per le “quote” di s.r.l., quando si tratta di stabilire se possano costituire oggetto di vincoli quali il fondo patrimoniale o il vincolo di destinazione, ovvero della speciale variante del pegno “non possessorio”. Ciò discende dalla disciplina degli istituti appena richiamati, che opera una distinzione fondata sulla qualificazione del loro oggetto, rispettivamente ammettendone, per il fondo patrimoniale e per il vincolo di destinazione (artt. 167 e 2645-ter c.c.) ed escludendone, per il pegno non possessorio (art. 1, primo comma, d.l. n. 119/2016) la possibilità di costituzione su beni mobili registrati. Come si vedrà, inoltre, il solo fondo patrimoniale può avere ad oggetto anche titoli di credito (art. 167 c.c.).

In queste ipotesi, dunque, è il sistema normativo a rendere rilevante la ricostruzione della qualificazione giuridica dell’istituto, in quanto funzionale a stabilire l’applicabilità o meno dei vincoli suddetti.

Tornando sulla ricostruzione giurisprudenziale che qualifica la quota quale posizione contrattuale (supra, par. 6), le obiezioni che superficialmente possono muoversi sono: che il contratto presuppone una pluralità di parti (art. 1321 c.c.), mentre, a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 88 del 3 marzo 1993, le s.r.l. possono essere costituite anche per atto unilaterale (art. 2463, primo comma, c.c.); che la posizione contrattuale non può essere ceduta autonomamente senza consenso della controparte (contestuale o preventivo ex art. 1407, primo comma, c.c.), mentre per il trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. vige la regola della libera trasferibilità, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo (art. 2469, primo comma, c.c.).

La teoria della posizione contrattuale ha però l’indubbio merito di valorizzare l’aspetto della quota intesa come partecipazione, rappresentativa del complesso dei diritti e degli obblighi del socio.

Ciò che non si condivide, invece, è l’idea, pur sostenuta da un’autorevole dottrina, che tale complesso di diritti ed obblighi non possa di per sé essere considerato anche una res, ossia un qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto ad essi [63].

Infatti, non può negarsi che nel sistema positivo la quota sia suscettibile di essere oggetto di diritti reali, quali per l’appunto il pegno o l’usufrutto (art. 2471-bis c.c.). È dunque la disciplina normativa a condurre alla qualificazione della quota come “bene”, considerato che tali sono, per legge, le “cose” che possono formare oggetto di diritti (arg. ex art. 810 c.c.) [64]. Ne deriva che, anche ove si voglia aderire all’idea che la quota abbia natura di posizione contrattuale, ciò non dovrebbe escludere che essa, quale “cosa” (immateriale) suscettibile di essere oggetto di diritti, debba considerarsi un “bene” nell’accezione voluta dall’art. 810 c.c. [65], ossia, per dirla con l’Ascarelli, della realtà giuridica, e non di quella pregiuridica [66].

I due concetti non sono d’altronde in contrasto l’un l’altro, ma rappresentano due aspetti speculari fra loro. Appare chiarificatrice a tal fine la distinzione operata dalla dottrina tedesca, fra la partecipazione intesa quale rapporto sociale, ossia nel suo contenuto partecipativo (“Mitgliedschaft”, esser membro), e la partecipazione quale esito del riconoscimento della titolarità di tale contenuto ad un soggetto, il quale vanta su di esso un diritto soggettivo assoluto e suscettibile di tutela reale nei confronti dei terzi (sontiges Recht, tutelabile ai sensi del § 823 BGB nonché protetto in termini dominicali a livello costituzionale) [67].

La quota è pertanto sia il complesso delle prerogative societarie ad essa riconducibili (nonché misura di esse [68]), se si guarda al suo contenuto, sia un bene suscettibile di essere oggetto di diritti, con riferimento al suo aspetto esterno. È a quest’ultimo profilo che si riferiscono norme come quelle sulla costituzione del pegno e dell’usufrutto sulla quota, o quelle che ne regolano il trasferimento [69], le quali hanno senso di esistere solo ove essa sia intesa in quanto tale, e non per le singole situazioni che la compongono [70].


9. La quota “tradizionale” quale bene mobile registrato.

Una volta qualificata la quota, come si è detto, quale bene mobile nel senso voluto dall’art. 810 c.c., ci si deve chiedere se essa, perlomeno nella variante codicistica soggetta a pubblicità nel registro delle imprese, rientri ulteriormente fra quelli “iscritti in pubblici registri” [71], ai sensi dell’art. 815 c.c.

L’interpretazione tradizionale ritiene che con tale espressione si intendano i soli beni mobili elencati dall’art. 2683 c.c., ossia navi e galleggianti, aeromobili ed autoveicoli [72]. Tale ricostruzione si fonda sul tenore letterale degli artt. 179, secondo comma, c.c. e 184, primo comma, c.c., i quali fanno espresso riferimento a questo elenco: il primo, per includere questi beni fra quelli per i quali si richiede che, al fine di evitarne la caduta in comunione legale, l’esclusione risulti dall’atto e di esso sia parte anche l’altro coniuge; il secondo, là dove sanziona con l’annullabilità gli atti che li abbiano ad oggetto, compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro. I sostenitori di tale orientamento sottolineano, inoltre, come oggetto dell’iscrizione nel registro delle imprese sia il trasferimento o la costituzione del vincolo sul bene, e non la quota di partecipazione in quanto tale. Ciò contrariamente a quanto accade per i beni mobili registrati, per i quali l’iscrizione nel pubblico registro sarebbe tipica della loro natura, in quanto eseguita a prescindere dal compimento di un atto traslativo o di costituzione di vincolo che li riguardi [73].

In senso contrario al primo argomento sopra esposto, può controbattersi che quando il legislatore ha voluto rinviare all’elenco di cui all’art. 2683 c.c. lo ha fatto espressamente (si veda per l’appunto il dettato degli artt. 179, secondo comma, e 184, primo comma, c.c.), mentre il riferimento ampio ai «beni mobili iscritti in pubblici registri» utilizzato dall’art. 167 c.c. pare un indice nel senso che sia stato consapevolmente dettato un regime normativo differente, aperto ad un novero di beni non tassativo, suscettibile di ampliamento con il passare del tempo, il mutare delle interpretazioni e la creazione di “nuovi beni”.

Un argomento in tal senso è dato dalla considerazione che il registro delle imprese è certamente un pubblico registro, posto che tale qualificazione gli è testualmente attribuita dal terzo comma dell’art. 2188 c.c., norma in vigore fin dal codice del 1942. Alla data di promulgazione del codice civile, tuttavia, il registro non era ancora operativo, e la sua concreta istituzione, come noto, è avvenuta solo ad opera della l. n. 580 del 29 dicembre 1993. Ciò potrebbe far pensare che la terminologia utilizzata dall’art. 167 c.c. abbia volutamente lasciato “aperto” il novero dei beni mobili da considerarsi “registrati”, proprio nella prospettiva della futura operatività del registro delle imprese.

Inoltre, che la dicitura utilizzata dalla norma sia il frutto di una scelta consapevole è confermato dalla circostanza che essa è stata poi successivamente replicata anche nella stesura degli artt. 2645-ter c.c. [74] e 2929-bis c.c. [75], che regolamentano gli istituti del vincolo di destinazione e del pignoramento revocatorio, dei quali si accennerà nel prosieguo.

Quanto all’obiezione per la quale i beni mobili di cui all’art. 2683 c.c. siano di per sé da iscriversi nei rispettivi registri di appartenenza, mentre ciò non accadrebbe per la quota di s.r.l., si tratta a mio avviso di una conseguenza della scelta operata dal legislatore, di prevedere per i primi un sistema di pubblicità su base reale e non personale (si veda ad es. per le automobili l’art. 2 del r.d. n. 1814/1927). L’adozione di una modalità tecnica di esecuzione della pubblicità non dovrebbe però incidere sulla natura del bene. I beni mobili sono infatti tutti quelli che non sono definiti dalla legge quali immobili (arg. ex art. 812, terzo comma, c.c.), e tra questi, quelli iscritti in pubblici registri sono, nell’intenzione del legislatore del ’42, tutti quelli soggetti ad una forma di pubblicità regolata dalla legge (arg. ex n. 1066 della Relazione al codice civile) [76]. Inoltre, anche ritenendo che l’esecuzione della pubblicità del bene, a prescindere da una vicenda traslativa che lo riguardi, costituisca caratteristica imprescindibile dei beni mobili registrati, essa è riscontrabile anche per la quota di s.r.l.: dei dati che la riguardano, infatti, si ha evidenza nel registro delle imprese fin dall’iscrizione dell’atto costitutivo della società, che ne è il momento genetico. La quota è dunque soggetta a pubblicità anche in caso di mancanza di sua circolazione [77].

Altro argomento a favore, cui si è già fatto più volte cenno, è l’accresciuta rilevanza attribuita nel sistema codicistico all’iscrizione nel registro delle imprese, dopo la soppressione del libro soci [78], che – come accade per i sistemi pubblicitari tipici degli altri beni mobili registrati – rappresenta ora criterio prioritario (sebbene non unico) per dirimere i conflitti fra più aventi causa. Questa funzione si aggiunge alle tradizionali di presunzione di conoscenza ex lege da parte dei terzi di ciò che vi è iscritto [79], oltre che di trasparenza e informazione sulla circolazione della ricchezza, al fine di contrastare il riciclaggio del denaro c.d. “sporco” [80], tipiche di ogni pubblico registro.

Né pare argomento decisivo in senso contrario il fatto che la priorità del­l’iscrizione nel registro delle imprese non sia l’unico criterio di soluzione del conflitto fra più acquirenti della medesima quota, essendo richiesto il requisito ulteriore della buona fede.

Infatti, pur non potendosi equiparare il sistema pubblicitario camerale a quello immobiliare, visto che l’art. 2644 c.c. regola il conflitto fra più aventi causa dal medesimo autore solo sulla base della priorità delle trascrizioni, sussistono anche in quel contesto norme che richiedono il concorso della buona fede al fine di fare salvo l’acquisto del terzo acquirente. Ciò accade, ad esempio, per l’acquisto che il terzo compia dall’erede apparente, che è fatto salvo rispetto ad eventuali pretese di terzi quando effettuato, oltre che a titolo oneroso ed in forza di una serie continua di trascrizioni, anche in buona fede (art. 534, secondo comma, c.c.). Quest’ul­timo requisito è richiesto in questo caso a causa dell’inesistenza di un sistema di pubblicità legale che attesti chi siano realmente gli eredi di una determinata persona, e quindi in un’ipotesi in cui la sola esecuzione della pubblicità non sarebbe pienamente affidabile. Il rilievo sistematico che se ne può evincere, è che – ai fini della salvezza dell’acquisto compiuto dall’acquirente – nei casi in cui la pubblicità del trasferimento ponga un vulnus di affidabilità, è necessario che la pubblicità stessa sia, per così dire, “rafforzata” dalla sussistenza in capo all’avente causa del requisito soggettivo della buona fede.

Allo stesso modo, nell’ambito della pubblicità camerale, la buona fede del­l’acquirente è richiesta, a mio avviso, a causa della minore affidabilità delle regole tipiche della tenuta del registro delle imprese rispetto a quelle che disciplinano l’esecuzione della pubblicità immobiliare. Infatti, mentre il Conservatore dei registri immobiliari è obbligato ad eseguire l’annotazione del titolo ai fini della trascrizione secondo l’ordine di presentazione (art. 2678, primo comma, c.c.), analoga previsione non è riscontrabile nel sistema della pubblicità camerale, ove è prescritto unicamente che l’iscrizione sia eseguita senza indugio e comunque entro il termine di cinque giorni se la domanda è presentata su supporto informatico (art. 11, ottavo comma, d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581) [81].

Il requisito ulteriore della buona fede è quindi finalizzato a correggere le evidenti storture che possono derivare da una simile carenza normativa nel sistema di pubblicità del registro delle imprese. Ove mancasse il correttivo in questione, si rischierebbe di far dipendere la soluzione dei conflitti fra più aventi causa da fattori casuali, quali la minore o maggiore celerità di evasione della pratica camerale, o ancor peggio da una valutazione discrezionale dei funzionari della Camera di Commercio deputati alla tenuta dei registri.

D’altro canto, non è la piena affidabilità del registro a determinare la natura giuridica di bene mobile registrato dei beni che vi siano iscritti. Basti pensare che la giurisprudenza, a più riprese, ha ritenuto che le risultanze di un pubblico registro affine, quale quello automobilistico, sono superabili con ogni mezzo probatorio [82], in quanto vi possono essere pubblicizzati anche atti non aventi forma autentica. Eppure, non si può certo dubitare della natura di bene mobile registrato delle automobili (v. art. 2683, primo comma, n. 1), c.c.).

Elemento primario di pubblicità del trasferimento della quota, che connatura in definitiva la quota stessa, è dunque l’iscrizione nel registro delle imprese.

Può quindi concludersi nel senso che le quote “tradizionali” di s.r.l., con riferimento al loro aspetto “esterno”, abbiano natura di beni mobili registrati, con le conseguenze che ne discendono e che ci si accinge ad approfondire.


10. Ammissibilità della costituzione di fondo patrimoniale e vincolo di destinazione sulle quote “tradizionali” di s.r.l. e valenza da attribuire alla relativa iscrizione nel registro delle imprese.

Come si è preannunciato, la natura giuridica di bene mobile registrato induce a ritenere che la partecipazione in s.r.l. “tradizionali” possa essere oggetto di fondo patrimoniale [83] e di vincolo di destinazione [84], visto che le norme di rispettivo riferimento (artt. 167 e 2645-ter c.c.), come si è accennato, consentono la costituzione di tali vincoli su «beni mobili iscritti in pubblici registri».

La pubblicità camerale di tali vincoli è da ritenersi consentita in forza del principio di completezza delle iscrizioni nel registro delle imprese, per il quale devono essere pubblicizzati, anche in assenza di una norma che lo preveda, tutti gli eventi modificativi o estintivi di situazioni già iscritte [85].

Quanto alla valenza da attribuire a tale iscrizione, per il fondo patrimoniale può farsi riferimento ad una nota sentenza della Cassazione, emessa a Sezioni Unite [86], che ha statuito il principio per cui la pubblicità idonea ad assicurare l’opponibilità ai terzi di tale convenzione matrimoniale è l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio prescritta dall’art. 162, quarto comma, c.c., mentre – quando il fondo ha ad oggetto beni immobili – la trascrizione del medesimo in Conservatoria dei registri immobiliari ha natura di mera “pubblicità – notizia” dell’esistenza del vincolo segregativo. Appare coerente con il menzionato orientamento – e quindi con il principio per cui l’opponibilità ai terzi delle modifiche del regime patrimoniale familiare sia data dalla pubblicità nei registri di stato civile – ritenere che abbia egual efficacia di “pubblicità notizia” anche l’iscri­zione nel registro delle imprese, quando il fondo abbia ad oggetto la partecipazione in s.r.l. [87]

Con riferimento alla pubblicità del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. [88], può giungersi alla medesima conclusione con riferimento alla ammissibilità della sua iscrizione nel registro delle imprese, ma non con riguardo alla valenza da riconoscere a tale pubblicità.

Sotto il profilo dell’ammissibilità dell’iscrizione, né la collocazione sistematica della disciplina nel sesto Libro, nel Capo riguardante la pubblicità degli atti relativi a beni immobili, né il tenore letterale della norma, che utilizza il termine «trascrizione», sono da ritenersi decisivi per affermare che la funzione di pubblicità non possa essere assolta dall’iscrizione nel registro delle imprese [89]. Considerato che l’art. 2645-ter c.c. prevede espressamente che oggetto del vincolo possano essere «beni mobili iscritti in pubblici registri», e che questi sono, come si è accennato, tutti quei beni mobili soggetti ad una forma di pubblicità regolata dalla legge [90], un’applicazione estensiva del termine «trascrizione» è necessaria per rendere coerente il precetto normativo. La collocazione codicistica sembrerebbe più frutto di un difetto di coordinamento che non una scelta consapevole del legislatore, come confermato dalla posizione non nel Capo I, ma nel capo III del sesto libro, della disciplina relativa alla trascrizione degli atti relativi a navi, aeromobili ed autoveicoli (artt. 2683 ss.) [91].

Appare in linea con la ricostruzione appena proposta una ordinanza del Tribunale di Milano [92], relativa ad un caso di applicazione dell’istituto del c.d. “pignoramento revocatorio” (art. 2929-bis c.c.). Quest’ultimo, come noto, consente di procedere ad esecuzione forzata, senza una preventiva dichiarazione di inefficacia, su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, avverso atti di costituzione di vincoli di indisponibilità a titolo gratuito compiuti in pregiudizio del creditore, purché la trascrizione del pignoramento avvenga entro un anno dalla trascrizione del vincolo. Il Tribunale ha ritenuto l’istituto in esame applicabile ai vincoli riguardanti la quota di s.r.l. [93], in quanto ha qualificato quest’ultima quale «bene mobile registrato», ritenendo che rientrino in tale novero tutti quei beni per i quali sia previsto un sistema pubblicitario legale. Inoltre, con interpretazione simile a quella in precedenza proposta, ha ritenuto che il termine «trascrizione» utilizzato dalla norma debba essere inteso in questo caso nel senso estensivo di iscrizione nel registro delle imprese. La medesima dizione letterale utilizzata dagli artt. 2645-ter c.c. e 2929-bis c.c. e la stessa ratio delle due norme – fra loro speculari, in quanto la prima disciplina la costituzione del vincolo e la seconda la sua inefficacia in determinati casi – inducono a ritenere che i principi espressi dalla giurisprudenza riguardanti il pignoramento revocatorio possano considerarsi valevoli anche con riferimento al vincolo di destinazione.

Una volta ritenuta ammissibile l’iscrizione nel registro delle imprese del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., occorre interrogarsi su quale efficacia debba essere attribuita a detta iscrizione.

Considerato che l’atto costitutivo del vincolo di destinazione non è una convenzione matrimoniale, e dunque non rientra nel perimetro di applicazione della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite sopra citata, e che la trascrizione del vincolo è prescritta dalla legge ai fini della sua «opponibilità ai terzi» (art. 2645-ter c.c.), non può giungersi in questo caso alla conclusione che si tratti di una forma di “pubblicità notizia”, come sopra sostenuto con riferimento all’iscrizione nel registro delle imprese del fondo patrimoniale.

In proposito, si deve poi sottolineare che la nozione di «opponibilità ai terzi» utilizzata dal legislatore all’art. 2645-ter c.c. è differente dalla “opponibilità” tipica della pubblicità “dichiarativa” che caratterizza il registro delle imprese, intesa come presunzione assoluta di conoscenza da parte dei terzi (art. 2193, secondo comma, c.c.), traendone le relative conseguenze giuridiche [94]. Che si tratti di due significati di “opponibilità” diverse fra loro è confermato dall’inapplicabilità al caso di specie del primo comma dell’art. 2193 c.c., in quanto la costituzione del vincolo di destinazione non potrebbe essere “opposta” provando che i terzi ne abbiano avuto conoscenza [95]. Mentre la opponibilità derivante dall’iscrizione nel registro delle imprese ha funzione di composizione di liti il cui esito dipenderebbe dalla conoscenza del fatto da iscriversi da parte del terzo, che viene rimpiazzata dall’esecuzione della formalità pubblicitaria [96], l’opponibilità che caratterizza la trascrizione del vincolo di destinazione è volta a risolvere, sulla base del criterio della priorità della trascrizione (nel nostro caso, dell’iscrizione), i potenziali conflitti che possono insorgere nei confronti delle (e fra le) molteplici categorie di potenziali aventi causa [97]. Depone in tal senso il richiamo che l’art. 2645-ter c.c. fa all’art. 2915 c.c. che, come noto, dispone che l’efficacia dei vincoli di indisponibilità in pregiudizio del creditore pignorante dipenda dalla circostanza che la loro trascrizione avvenga anteriormente a quella del pignoramento.

Ma vi è di più. Come già affermato con riferimento alla costituzione del pegno sulla quota scritturale disciplinata dall’art. 83-octies t.u.f. (par. 7), non solo in assenza di trascrizione (leggasi nel nostro caso “iscrizione”) la destinazione dei beni che sono oggetto del vincolo al perseguimento dei fini da esso indicati non prevarrebbe sulle ragioni dei terzi aventi causa, ma l’atto costitutivo del vincolo stesso non realizzerebbe neanche la propria causa tipica di separazione patrimoniale. Ciò pare in linea più con le caratteristiche di una pubblicità “costitutiva” [98], caratterizzata dal fatto che in mancanza di sua esecuzione il negozio giuridico che ne costituisce il titolo è destinato a rimanere privo di effetti.

L’idea è inoltre corroborata da un’argomentazione di carattere sistematico, considerato che la norma in esame subordina la possibilità per qualsiasi interessato di agire, per la tutela degli interessi che il vincolo persegue, alla esecuzione della relativa pubblicità [99].

Deve quindi concludersi nel senso che l’iscrizione nel registro delle imprese del vincolo di destinazione sulla quota “tradizionale” di s.r.l. ha una valenza “costitutiva”, analogamente a quanto sopra sostenuto con riferimento alla pubblicità dell’atto costitutivo del pegno sulla quota.


11. Fondo patrimoniale e vincolo di destinazione sulle quote “a gestione intermediata” e “dematerializzate”. Proposta di riforma.

Le conclusioni cui si è sopra giunti non sono valevoli in toto per le quote soggette a “circolazione intermediata” e a quelle emesse in forma “scritturale”. Queste, pur condividendo con le quote “tradizionali” la natura di beni mobili, sono soggette ad annotazione presso il registro dell’intermediario abilitato, che certamente non ha natura pubblica, e pertanto non possono essere qualificate come beni mobili registrati.

Con riferimento alle quote emesse in forma scritturale, pur nella consapevolezza della complessità del tema, ai soli fini che qui interessano può convenirsi con la ricostruzione che ritiene abbiano natura di strumenti finanziari [100] rientranti nel novero dei titoli di credito [101], pur in mancanza di una carthula materiale nella quale siano incorporati [102].

La trasposizione delle regole di circolazione tipiche dei titoli di credito (artt. 1993 e 1994 c.c.) a quelle riguardanti gli strumenti finanziari in ambiente scritturale (art. 83-quinquies, secondo comma, e 83-septies t.u.f.) lascia intendere infatti che si tratti di una mera evoluzione del fenomeno della circolazione, un tempo fondato esclusivamente sulla titolarità del documento, oggi sulla titolarità del conto. Infatti, la legge conferisce piena ed esclusiva legittimazione all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari, una volta effettuata la registrazione, al «titolare del conto» (art. 83-quinquies, primo comma, t.u.f.): ciò consente la trasposizione nel sistema in questione di quella crasi tra titolarità e legittimazione che è caratteristica della disciplina dei titoli di credito [103].

Al fine di valutare la loro assoggettabilità o meno al vincolo del fondo patrimoniale, occorre quindi combinare la regola secondo cui i vincoli di ogni genere sulla partecipazione emessa in forma scritturale si costituiscono unicamente mediante registrazione in apposito conto tenuto dall’intermediario (art. 83-octies t.u.f.), con quella che prevede che la costituzione del fondo patrimoniale su titoli di credito si esegua rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo (art. 167, primo e quarto comma, c.c.).

La prima previsione è indice della circostanza che, nel sistema delle quote emesse in forma scritturale, tale registro sia a tal fine sostitutivo di quello dell’emittente, e l’annotazione su di esso costituisca modo idoneo a rendere il titolo nominativo [104], così soddisfacendo l’esigenza di pubblicità dell’esistenza del vincolo. Già la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile (n. 111) [105], d’altronde, chiariva che la modalità ordinaria di vincolare i titoli è quella di renderli nominativi con l’annotazione della destinazione ad essi impressa, ma si è prevista la possibilità di adottare modi diversi purché idonei allo scopo, “quali possono essere resi possibili dalla moderna organizzazione bancaria”. Tale considerazione è tanto più valida se si ricorda la valenza puramente informativa da attribuire alla pubblicità del vincolo disposta dall’art. 169, secondo comma, c.c., considerato che – come si è già accennato – l’effetto di opponibilità ai terzi del medesimo discende dalla sua annotazione nei registri dello stato civile [106].

Esposti i casi in cui il fondo patrimoniale ed il vincolo di destinazione costituiti sulla partecipazione di s.r.l. sono da ritenersi ammissibili, occorre ora affrontare le ipotesi in cui la loro costituzione non può ritenersi consentita.

Mentre la disciplina del fondo patrimoniale, che ne consente la costituzione su titoli di credito, lascia spazio affinché questo possa ritenersi applicabile anche alle quote di s.r.l. emesse in forma scritturale, l’art. 2645-ter c.c. non contempla la possibilità della costituzione del vincolo di destinazione su beni diversi da immobili e mobili registrati. Deve quindi escludersi l’applicabilità di quest’ultimo alle quote di s.r.l. diverse da quelle del sistema codicistico [107], che tale natura – come accennato – non hanno.

Neppure sembra potersi riconoscere l’ammissibilità della costituzione del fondo patrimoniale con riferimento alle partecipazioni soggette al regime di gestione “intermediata” di cui all’art. 100-ter t.u.f. Queste, pur avendo natura di strumenti finanziari, non sono caratterizzate da una disciplina che consenta di ricondurle al novero dei titoli di credito, visto – come si è sopra accennato – il mancato richiamo del sistema di soluzione dei conflitti fra più aventi causa previsto dagli artt. 1994 c.c. e 83-quinquies t.u.f.

Tali preclusioni danno luogo a disparità di trattamento, considerato che nel­l’ambito del medesimo tipo societario, i titolari di quote “tradizionali” possono fruire degli istituti in esame, mentre ciò è precluso loro ove – per scelta non propria – la società faccia ricorso ad uno dei due sistemi alternativi di circolazione della partecipazione.

Tuttavia, per i titolari di quote a circolazione “intermediata” l’incoerenza è facilmente rimediabile. Infatti, come visto, è facoltà del singolo sottoscrittore di ottenere “l’intestazione” della partecipazione a proprio nome (art. 100-ter, secondo comma, n. 4, t.u.f.), così divenendo titolare di una quota “ordinaria” soggetta all’applicazione del corpus normativo codicistico, con conseguente venir meno delle preclusioni sopra segnalate e possibilità di poter fruire sia dell’istituto del fondo patrimoniale che di quello del vincolo di destinazione.

Con riguardo alle quote “dematerializzate”, l’inapplicabilità del vincolo di destinazione lascia insoddisfatti, in quanto rappresenta una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle altre tipologie di “quote” di s.r.l.

Se da un lato ciò deriva dal progressivo avvicinamento del regime delle quote “dematerializzate” alla disciplina delle azioni, con tutte le conseguenze che ciò comporta, ivi compreso l’operare di preclusioni derivanti dalla natura della partecipazione che finora hanno riguardato le s.p.a. e non le s.r.l., dall’altro occorre sottolineare che tali inconvenienti derivano dalla frammentarietà della normativa che sta andando stratificandosi negli ultimi anni, senza il necessario coordinamento con la disciplina generale codicistica.

Trattandosi di materia ancora in fieri, appare auspicabile che le prossime riforme pongano rimedio all’incongruenza sopra segnalata.


12. Sulla legittimità della costituzione del pegno “non possessorio”: proposta di differente soluzione in base alle tipologie di “quote” di s.r.l.

La natura giuridica delle “quote” di s.r.l. manifesta riflessi anche con riferimento alla loro attitudine – o meno – ad essere oggetto di pegno “non possessorio” [108]. Questo, come noto, consente agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di concedere beni inerenti l’esercizio dell’impresa in garanzia mobiliare, senza spossessamento, per garantire i crediti concessi a loro o a terzi (art. 1, primo comma, d.l. n. 119/2016). La costituzione di tale forma di garanzia, tuttavia, è preclusa quando ne siano oggetto beni mobili registrati (art. 1, secondo comma, del citato d.l.).

Il dato normativo, dunque, lascia propendere per l’inapplicabilità dell’istituto con riferimento alla partecipazione in s.r.l. del sistema “ordinario”, ove si segua la ricostruzione sopra proposta che la inquadra fra i beni mobili registrati [109].

Tuttavia, ad avviso di un orientamento [110], che pur ammette che la quota di s.r.l. rientri nel novero dei beni mobili registrati, ciò non escluderebbe la possibilità di concederla in pegno non possessorio, in quanto tale preclusione sarebbe non funzionale rispetto alla ratio della riforma. La ricostruzione si fonda sull’idea che il legislatore del 2016, nell’escludere i beni in questione dal novero di quelli suscettibili di pegno non possessorio, abbia avuto a mente navi, aeromobili e autoveicoli, ossia quei beni suscettibili di ipoteca mobiliare (art. 2810, secondo comma, c.c.). La tesi troverebbe riscontro nel disposto dell’art. 3, secondo comma, del Regolamento istitutivo del registro dei pegni non possessori [111], che fra i vari dati descrittivi del bene assoggettato alla garanzia, prevede la possibilità di indicazione della quantità e degli estremi identificativi delle azioni, ovvero delle “partecipazioni gravate” [112].

La prospettazione sinteticamente esposta non pare condivisibile.

Sul piano della ratio dell’istituto, che il pegno “non possessorio” non sia stato pensato per le quote di s.r.l. “tradizionali”, lo si può evincere dalle possibilità per il creditore, al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, tra le altre, di procedere alla vendita dei beni che ne sono oggetto tramite procedure competitive, trattenendo il corrispettivo (art. 1, settimo comma, lett. a), del citato d.l.), oppure di appropriarsi dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita.

Queste facoltà paiono in contrasto con i tratti della s.r.l. “tradizionale”, le cui partecipazioni sono caratterizzate da uno spiccato elemento personalistico ed una scarsa propensione alla circolazione [113]. Ciò è confermato dal disposto dell’art. 2466, secondo comma, c.c., che nel regolare l’ipotesi della mancata esecuzione dei conferimenti, prevede che gli amministratori vendano la partecipazione del socio moroso prioritariamente agli altri soci, in proporzione delle quote da questi possedute. Solo in mancanza di offerte per l’acquisto e solo ove l’atto costitutivo lo consenta, la quota è venduta a terzi, all’incanto.

Altro argomento in tal senso riguarda le inaccettabili conseguenze che la soluzione affermativa comporterebbe sul piano pubblicitario.

La costituzione del pegno in questione, come noto, è soggetta a pubblicità nel registro dei pegni non possessori presso l’Agenzia delle Entrate (art. 1, terzo comma, d.l. n. 59/2016) [114].

L’esclusione dei beni mobili registrati dall’applicazione dell’istituto in esame è dovuta a ragioni di sicurezza dei traffici giuridici, che sarebbero messe a repentaglio da una duplicazione dei sistemi di pubblicità relativamente agli stessi beni [115]. Da ciò l’esigenza che oggetto ne siano unicamente beni per i quali non è prevista una forma di pubblicità.

Ove così non fosse, si costringerebbe l’utenza ad ispezionare due distinti registri al fine di verificare la titolarità del bene e la libertà dello stesso da pesi e vincoli.

Inoltre, e soprattutto, non essendo tale duplicazione dei registri prevista da alcuna norma, non è chiaro quale delle due pubblicità sarebbe prevalente sull’altra in caso di risultanze discordanti fra di loro, né in base a quale criterio andrebbe risolto un eventuale conflitto fra più aventi causa che vantino diritti in forza di un atto iscritto in proprio favore rispettivamente nell’uno e nell’altro registro.

In definitiva, se già la pubblicità camerale, visti gli inconvenienti segnalati in precedenza, non è del tutto affidabile, la duplicazione dei registri acuirebbe ulteriormente il problema.

L’idea è corroborata da uno sguardo alla disciplina d’Oltralpe, nella quale, con il precipuo scopo di centralizzare la pubblicità dell’omologa forma di garanzia francese, si è previsto che il gage sans dépossession, per i beni mobili non registrati (art. 2338, primo comma, Code civil) ed il nantissement de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif (art. R-521-2, primo comma, nn. 1 e 2, Code de commerce), per le quote societarie, si iscrivano su un unico «registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes», appositamente istituito dall’art. R-521-1, primo comma, Code de commerce. Visto, come sopra detto, che il nostro ordinamento è carente di una norma analoga, il sistema francese non può ritenersi replicato nella disciplina italiana [116].

Le argomentazioni appena esposte sembrano convincenti nel portare alla conclusione che le quote di s.r.l. “tradizionali” non possano costituire oggetto di pegno “non possessorio”.

La menzione riservata dal regolamento attuativo del registro pegni alle “partecipazioni” deve invece intendersi riferita, a mio avviso, alle partecipazioni non soggette ad autonomo sistema pubblicitario, e che di conseguenza non hanno natura di bene mobile registrato; si tratta, per quanto di interesse per questo lavoro, delle quote di s.r.l. a gestione intermediata ex art. 100-ter t.u.f., e ora anche delle partecipazioni emesse in forma scritturale ai sensi della legge Capitali.

Depone in tal senso la ratio dell’istituto. Infatti, la circostanza che il pegno “non possessorio” sia fruibile unicamente da imprenditori iscritti nel registro delle imprese e possa avere ad oggetto unicamente beni destinati all’esercizio del­l’impresa, lascia dedurre che esso sia destinato ad essere utilizzato per partecipazioni sociali acquistate nell’esercizio di un’attività di investimento professionale, destinate ad essere oggetto di negoziazione frequente e caratterizzate da una elevata connotazione finanziaria, quali – oltre alle azioni – le quote in gestione intermediata e le scritturali.

Ulteriore argomento è dato dalla caratteristica peculiare del pegno “non possessorio”, consistente nella possibilità di alienare il bene, con automatico trasferimento della garanzia – senza effetti novativi – sul relativo corrispettivo e ancora a seguire sui beni che con quest’ultimo vengono acquistati (art. 1, secondo comma, d.l. n. 119/2016 [117]).

Si tratta di un tipo di surrogazione, automatica ed ex lege, nell’oggetto della garanzia che soddisfa un’esigenza tipica della negoziazione di titoli quali le quote scritturali: ciò è confermato dal fatto che la disciplina degli strumenti finanziari loro applicabile (art. 83-octies, secondo comma, t.u.f., cui si è fatto cenno), prevede già da tempo una forma di vincolo pignoratizio che ha ad oggetto l’insieme, cumulativo e rotativo [118], degli strumenti finanziari registrati nel conto acceso a tal fine [119].

Per le quote scritturali e a gestione intermediata vi è dunque la possibilità di scelta fra l’utilizzo del pegno “ordinario” ed il pegno “non possessorio” [120]. Il primo, per le scritturali, soggetto unicamente a registrazione in apposito conto tenuto dall’intermediario (art. 83-octies t.u.f.), e per le “intermediate” ad annotazione nel registro dell’intermediario, applicando analogicamente le regole dell’art. 100-ter t.u.f. [121]; il secondo, invece, sottoposto esclusivamente ad iscrizione nel «registro dei pegni non possessori».

In entrambi i casi si tratta di una pubblicità costitutiva. Per il pegno “ordinario” sulle quote a gestione intermediata e sulle scritturali lo si è già appurato (v. par. 7). Per il pegno non possessorio, depongono in tal senso sia il tenore letterale della norma, là dove prevede che esso «si costituisce» esclusivamente con la iscrizione (art. 1, quarto comma, del citato d.l.), sia ragioni di carattere sistematico, considerato che la norma in questione prevede non solo che dalla data di iscrizione il pegno sia opponibile ai terzi, ma anche che da tale data esso “prende grado”, evocando il medesimo concetto giuridico a fondamento del grado del­l’ipo­teca (art. 2852 c.c.), la cui iscrizione nei registri immobiliari è – come noto – tipico esempio di pubblicità costitutiva.

Infine, per le quote scritturali, in entrambi i casi si dovrà inoltre dare evidenza nel libro soci, con finalità puramente informative, così come sopra accennato [122].

In conclusione, per le ragioni finora esposte, sembra coerente con il sistema ritenere che l’istituto del pegno “non possessorio” sia applicabile alle quote di s.r.l. in gestione intermediata e scritturali ma non alle quote di s.r.l. regolate dal codice civile.


13. L’alternativa del “pegno rotativo” sulla quota “tradizionale” di s.r.l.

Può ipotizzarsi che la lacuna derivante dall’esclusione delle quote “tradizionali” dal perimetro applicativo del pegno “non possessorio” possa essere parzialmente colmata mediante il riconoscimento dell’ammissibilità – nell’esplicarsi dell’autonomia privata e con effetti più limitati di quelli introdotti dal d.l. n. 119/2016 [123] – della costituzione su di esse del pegno c.d. “rotativo”.

La figura, ormai da tempo ammessa in dottrina ed in giurisprudenza [124], com’è noto, soddisfa esigenze analoghe al pegno “non possessorio”, in quanto consente di sostituire i beni dati in garanzia, senza spossessamento – e quindi senza sottrarli dall’attività d’impresa alla quale sono destinati – e senza effetti novativi, con il vantaggio quindi di non dover costituire di volta in volta una garanzia nuova, estinguendo la precedente. L’unitarietà dell’operazione nonostante la turnazione dell’oggetto, inoltre, fa sì che il termine per il computo del “periodo sospetto” per l’esercizio delle azioni revocatorie decorra unicamente dall’iscrizione originaria, e non di volta in volta dal momento di ciascuna sostituzione.

La ricostruzione teorica su cui si fonda la legittimità dell’istituto fa leva sull’idea che la garanzia non protegga l’interesse al conseguimento della singola res, ma dell’utilità reale – ossia del valore – che essa esprime [125]. Ciò consente che l’operazione rimanga unitaria, anche se articolata in fasi successive.

La giurisprudenza ritiene che requisiti minimi di validità del patto di rotatività siano la previsione che le future ed eventuali sostituzioni dell’oggetto si mantengano entro il valore dei beni originariamente costituiti in pegno, nonché l’indicazione dei tempi e delle modalità di sostituzione [126].

Può quindi essere utile tentare di offrire in questa sede alcuni spunti ricostruttivi sulla disciplina applicabile nell’ipotesi che un pegno rotativo sia costituito su quote “tradizionali” di s.r.l., concentrando l’attenzione sui profili che paiono destare maggiore interesse, di seguito elencati.

A) Prima questione è se la citata equivalenza del valore del bene sostitutivo con quello del bene sostituito debba essere riferita al momento in cui il pegno è costituito, oppure al momento in cui viene eseguita la sostituzione.

Il problema è qui di particolare rilevanza, in quanto – come noto ed ovvio – le partecipazioni societarie, anche “tradizionali”, sono destinate per loro natura a subire notevoli fluttuazioni di valore nel tempo.

Secondo una ricostruzione dottrinaria, l’equivalenza fra valore del bene sostituito e di quello sostitutivo deve essere misurata con riguardo al momento della sostituzione [127], in quanto in caso contrario si lederebbe la posizione dei creditori chirografari, che vedrebbero depauperata la loro garanzia generica, a vantaggio di una maggiore tutela della posizione del creditore garantito dal pegno. Ad avviso di questo orientamento, fare riferimento ad un momento diverso comporterebbe il venir meno dell’unitarietà dell’operazione e la riapertura – al momento della turnazione dell’oggetto – di un nuovo termine ai fini del decorso del periodo sospetto per l’esperimento delle azioni revocatorie.

Altro indirizzo ritiene che il riferimento debba essere al valore del bene sostituito nel momento in cui si è costituita la garanzia, cosicché in caso di suo successivo deprezzamento, il creditore potrebbe esercitare la facoltà di sostituzione su altro di valore pari a quello originario. Allo stesso modo, ove sia riconosciuta la facoltà di sostituzione anche in capo al solo debitore (su cui nutro dubbi: si veda infra), questi, nel caso di aumento del valore del bene originariamente oppignorato, potrebbe esercitare la rotazione su un bene di minor valore, pari a quello che il bene sostituito aveva originariamente [128].

Non manca chi ritiene che il livello di tutela della posizione creditoria debba essere convenuto dalle parti, conformando come meglio ritengono la distribuzione del rischio legato all’aumento o alla diminuzione del valore dell’oggetto della garanzia. Conseguentemente, secondo questa ricostruzione, il momento cui fare riferimento ai fini della determinazione dell’uguaglianza di valore potrebbe essere convenzionalmente pattuito, con possibilità di scelta se fermare il limite della garanzia al valore iniziale oppure al valore attuale del bene sostituito [129]. 

Quest’ultima posizione pare preferibile per le ragioni che mi accingo ad esporre, anche se, come si vedrà, la soluzione nel caso di nostro interesse non è da ricercarsi nelle ricostruzioni appena prospettate.

Un appiglio normativo nel senso che entrambe le alternative – equivalenza dei valori dei beni al momento della sostituzione o al momento della costituzione – non comportino una indebita lesione dei creditori chirografari può essere rinvenuto nella disciplina del pegno “non possessorio”. Questa, infatti, contempla sia la possibilità che il trasferimento della garanzia avvenga sul prezzo della vendita – facendo in questo caso riferimento al valore al momento della sostituzione – sia la possibilità che ne siano oggetto beni mobili determinabili mediante riferimento ad un «valore complessivo» (art. 1, secondo comma, d.l. n. 59/2016). Secondo un orientamento, ciò rappresenterebbe riconoscimento della possibilità che il riferimento temporale possa essere agganciato al valore originario [130].

Pare, inoltre, decisivo ricordare che il nostro ordinamento manifesta interesse affinché il creditore pignoratizio conservi la propria garanzia sul valore originario del bene, là dove vincola al pagamento del credito le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento (art. 2472, primo comma, c.c.), così evitando che questi non subisca gli effetti pregiudizievoli del perimento o del deterioramento della cosa.

Come accennato, deve però precisarsi che i termini della questione, quando il pegno ha ad oggetto quote di s.r.l., sono ben diversi. Queste, infatti, non sono beni prodotti in serie, e sarebbe quindi impresa impossibile ricercare una perfetta equivalenza di valore fra l’una e l’altra, quale che sia il momento temporale al quale si faccia riferimento.

La soluzione del problema, in questo caso, deve essere quindi ricercata altrove.

A mio avviso, la natura di bene mobile iscritto in pubblico registro della quota “tradizionale” di s.r.l., fa sì che sia possibile applicare analogicamente all’iscri­zione del pegno su di essa le regole tipiche dell’ipoteca immobiliare o su altri beni mobili registrati (es. ipoteca navale), in quanto compatibili. Fra queste, vista la lacuna normativa in proposito, può trovare applicazione il principio per cui la garanzia deve essere iscritta «per una somma determinata in denaro»  (c.d. “montante”), come previsto dall’art. 2809, primo comma, c.c. per l’ipoteca immobiliare e dall’art. 569, secondo comma, lett. d), c. nav., per quella navale.

L’indicazione di un “montante”, che rappresenti il limite fino al quale si può far valere il vincolo, fissa nel momento genetico del pegno l’importo che si sottrae alla garanzia generica dei creditori chirografari, escludendo in radice che una sostituzione del bene che ne è oggetto possa creare loro un danno.

Viene meno, così, la rilevanza del momento al quale fare riferimento per la valutazione dell’equivalenza dei valori fra quote sostituita e sostitutiva. Infatti, da un lato si cristallizza l’interesse ad una garanzia che non abbia un valore inferiore rispetto a quello originariamente fissato per l’iscrizione del pegno, quale che ne sia l’oggetto; dall’altro, si riconosce rilevanza al valore del bene sostitutivo, che al momento della sostituzione, deve essere almeno pari al montante per cui il pegno è stato iscritto [131].

Si realizza così una sintesi che tutela i creditori chirografari a non vedere ridotta artatamente la loro garanzia generica sul patrimonio del debitore, e che valorizza – al tempo stesso – l’interesse del creditore pignoratizio al mantenimento di una garanzia parametrata al valore originario del bene che ne è oggetto. Si protegge, inoltre, l’interesse del debitore affinché non vi sia un ampliamento non programmato dell’importo per cui la garanzia è iscritta.

Infine, la previsione di un montante che funga da limite immodificabile del vincolo salvaguarda l’unitarietà dell’operazione, escludendo che l’esercizio della sostituzione valga quale nuova costituzione di pegno. Conseguentemente, la sostituzione non è suscettibile di essere revocata quando eseguita dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 166, primo comma, lett. c), c.c.i.) e non comporta il decorso di un nuovo termine per il computo del “periodo sospetto”, rilevante ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie.

B) L’assenza di spossessamento, che – come accennato – consente il mantenimento della disponibilità della partecipazione da parte del debitore, deve essere qui intesa in senso coerente con il funzionamento dell’istituto. Ne consegue che sarà fisiologico – ma riterrei non obbligatorio – che nel patto di rotatività sia previsto che il diritto di voto e il diritto agli utili spettino al socio/debitore, in deroga alle regole che lo attribuiscono al creditore pignoratizio (art. 2352, primo comma, c.c. e art. 2791 c.c.) [132].

Non sembra invece che l’assenza di spossessamento possa tradursi in questo caso nella possibilità di alienarlo libero dal vincolo, con trasferimento della garanzia sul corrispettivo e a seguire sul bene con questo acquistato, come invece accade per il pegno non possessorio (v. art. 1, secondo comma, d.l. n. 59/2016). Visto il principio di tipicità dei casi di surrogazione reale [133], in assenza di una norma in tal senso questa non può operare anche per il pegno “rotativo convenzionale”.

C) Ci si chiede, poi, se l’esercizio della facoltà di turnazione dell’oggetto debba necessariamente spettare ad entrambe le parti, oppure possa essere attribuita ad una sola fra esse.

Secondo un orientamento dottrinale, il principio espresso dalla norma sulla vendita anticipata (art. 2795 c.c.) – là dove prevede che al presentarsi di un’occasione favorevole la legittimazione a richiedere l’autorizzazione alla vendita spetti al costituente/debitore – porterebbe ad escludere che tale facoltà possa essere rimessa al solo creditore. Inoltre, l’assenza di spossessamento incontrerebbe un limite insuperabile nella “custodia di entrambe” le parti sulla cosa prevista dall’art. 2786, secondo comma, c.c.: ciò comporterebbe che l’esercizio della facoltà di sostituzione prevista dal patto di rotatività debba essere esercitata in maniera congiunta [134].

Questa posizione non pare del tutto persuasiva.

Infatti, ove sia previsto un montante d’iscrizione del pegno, la posizione dei terzi – come si è accennato – non è coinvolta, e pertanto gli interessi in gioco sono disponibili dalle parti. Non si può quindi escludere che una clausola convenzionale apposta ab origine al patto, approvata da entrambe le parti, possa riconoscere ad una delle due la facoltà di sostituzione unilaterale della quota pignorata.

Tuttavia, non pare che la posizione del debitore e quella del creditore possano essere parificate.

Sarebbe incongruo, infatti, rimettere al solo debitore la facoltà di sostituire l’oggetto della garanzia: in primo luogo, in quanto non avrebbe alcun interesse ad esercitarla nell’ipotesi di riduzione del valore della quota che ne è originariamente oggetto; in secondo luogo, perché l’oscillazione di valore della quota di s.r.l. può dipendere da fattori casuali, ma anche da comportamenti a lui imputabili. Un suo eventuale comportamento abusivo non sarebbe neppure sanzionabile in forza del disposto dell’art. 2793 c.c., che – essendo norma pensata con riferimento all’ipo­tesi tradizionale di spossessamento della res – regola unicamente l’ipotesi del­l’abuso del creditore.

La possibilità di modificare unilateralmente l’oggetto del pegno, ove il suo valore dovesse risultare – con il decorso del tempo – inidoneo a tutelare il credito vantato, è invece di rilevante interesse per il creditore. Peraltro, la sostituzione dell’oggetto postula la rimozione del vincolo dalla quota originariamente gravata, e ciò presuppone il necessario consenso del creditore, quantomeno ai fini pubblicitari.

Pare quindi più coerente con il sistema ritenere che il patto di rotatività possa attribuire al creditore, e non al debitore, la facoltà di esercitare unilateralmente il diritto alla surrogazione convenzionale dell’oggetto del pegno [135]. In tal modo, si soddisfa l’interesse ad una garanzia più solida, vista la possibilità di trasferirla su altro bene senza un nuovo consenso del debitore. Ciononostante, mi sembra che l’istituto sia appetibile anche per il debitore, al quale consente un più facile accesso ai canali di finanziamento, mediante la possibilità di offrire in garanzia, in via alternativa, più quote di diverse società, mantenendo la titolarità dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali.

D) Sotto il profilo pubblicitario, tanto la costituzione del pegno sulla quota che ne è l’oggetto immediato, quanto il patto di rotatività, devono ritenersi suscettibili di iscrizione nel registro delle imprese.

La prima è una normale iscrizione di pegno con efficacia immediata, ed ha dunque valenza costitutiva (si veda supra, par. 6).

Il patto di rotatività è da ritenersi iscrivibile in forza del più volte citato principio di completezza della pubblicità camerale. Oggetto di tale iscrizione sono le quote “sostitutive”, sulle quali, senza effetto novativo, può essere trasferita la garanzia in luogo di quella originaria. Essa sarà pertanto riscontrabile attraverso un’ispezione dei registri camerali che riguardi le società le cui quote siano oggetto del patto.

L’iscrizione riguardante le quote “sostitutive” ha una funzione in primo luogo “dichiarativa”, perché produttiva dell’effetto di presunzione di conoscenza da parte dei terzi della circostanza che il pegno può essere trasferito su di esse.

Affinché la sostituzione non manifesti effetti novativi e si producano gli effetti tipici del patto, è però necessario che il pegno sulla quota alternativa risulti opponibile ai terzi fin dal momento dell’iscrizione iniziale, e non dal momento in cui questa è esercitata. D’altro canto, finché non ci si avvalga della facoltà di turnazione, il pegno sulle quote sostitutive non è costituito con pienezza di effetti in favore del creditore pignoratizio, né è opponibile alla società.

Ci si chiede, quindi, quale natura possa riconoscersi all’iscrizione in questione.

Pare potersi escludere che essa abbia carattere prenotativo [136], ossia finalizzata ad una retrodatazione degli effetti della successiva pubblicità a questa collegata, una volta eseguita (es. trascrizione della sentenza i cui effetti si retrodatano alla trascrizione della domanda giudiziale, artt. 2652 e 2690 c.c.). Nel caso in esame, infatti, non vi è alcuna retrodatazione, in quanto l’iscrizione – per le ragioni viste supra – produce effetti immediati nei confronti di tutti quei terzi differenti da società e creditore pignoratizio.

L’iscrizione in questione ha un’immediata efficacia costitutiva parziale [137], in quanto produttiva fin da subito di effetti non erga omnes, ma solo nei confronti di alcuni terzi. Essa è risolutiva di eventuali conflitti con gli aventi causa del debitore/costituente il pegno che vantino un titolo in proprio favore iscritto sulla medesima quota, così come prescritto per la circolazione della partecipazione, ai sensi dell’art. 2470, terzo comma, c.c.

A seguito dell’iscrizione del trasferimento del pegno in esercizio del patto di rotatività, la pubblicità sulla quota “sostitutiva” assume efficacia costitutiva piena, in quanto attributiva dei diritti connessi al pegno in favore del creditore pignoratizio e produttiva di effetti anche di fronte alla società.

Ed è così, a conclusione di questa panoramica, che regole di trasferimento e regole di costituzione della garanzia si reincontrano, ed il sistema giunge al proprio punto di chiusura.


NOTE

[1] In questo senso L. Furgiuele, sub art. 2470, in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani, M. Stella Richter, Torino, Utet Giuridica, 2010, 1861 ss.; V. Salafia, La nuova s.r.l. tra autonomia statutaria e norme imperative, in Società, 2009, IV, 437 ss.; V. De Stasio, Sulla “eliminazione del libro soci nella s.r.l. (prime osservazioni ai commi da 12-quater a 12-undecies dell’art. 16 del d.l. “anti-crisi” 29 novembre 2008, n. 185, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, Supp. ord. n. 14), in Giur. comm., 2010, I, 110 ss.; Id., La forma e l’iscrizione del trasferimento della partecipazione nel registro delle imprese, in S.r.l., Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale, a cura di A.A. Dolmetta, G. Presti, Milano, Giuffrè, 2011, 356-357; A. Bartalena, Efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società, ivi, 358 ss.; L. Salvatore, sub art. 2469, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna, Zanichelli, 2014, 358; Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamenti in materia di atti societari nn. I.I.36 e I.I.38, reperibile al seguente indirizzo www.notaitriveneto.it.

[2] Di questo avviso G. Marasà, Soppressione del libro soci nella s.r.l. e sue conseguenze, in Riv. dir. civ., II, 2009, 648; G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, I, Artt. 2462-2474, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2010, 620-621; N. CIOCCA, in N. CIOCCA, G. MARASÀ, Trasferimento delle partecipazioni, in Le società a responsabilità limitata, a cura di C. Ibba, G. Marasà, I, Milano, Giuffrè, 2020, 686; V. Donativi, Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici, in Società, 2009, 1356; Assonime, L’abolizione del libro dei soci nella s.r.l., Circolare n. 21/2009, in Riv. soc., 2009, IV, 863. Per una posizione mediana, V. Meli, L’opponibilità alla società dei trasferimenti di partecipazioni di s.r.l. dopo la soppressione del libro soci, in Riv. soc., 2011, I, 25 ss., il quale reputa il trasferimento opponibile alla società a seguito del deposito solo ove si provi che la società ne era a conoscenza. Si veda anche F.G. Nardone, A. Ruotolo, La soppressione del libro soci, Studio n. 71-2009/I del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato in data 13 marzo 2009, 11 ss., ove la necessità di legittimarsi nei confronti della società viene proposto più come soluzione all’inconveniente derivante dalla cattiva formulazione della norma, che non come presa di posizione circa la sua interpretazione.

[3] Il termine “deposito” è utilizzato «sicuramente a causa di un refuso», per usare le parole di R. Rosapepe, Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l., in Giur. comm., 2003, I, 488-489. L’A. sottolinea che laddove fosse richiesto dalla legge il mero adempimento del deposito, il terzo comma dell’art. 2470 c.c. risulterebbe inapplicabile nella parte in cui dispone la prevalenza dell’acquisto di colui che per primo ottiene l’iscrizione nel registro.

[4] D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, attuativo dell’art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580.

[5] Si vedano ad esempio gli artt. 2, primo comma, lett. a) e d); 8, primo comma e 14 del regolamento.

[6] C. Ibba, Il registro delle imprese, Milano, Giuffrè, 2021, 322. Nel senso che anche in questo caso si tratti di un’espressione terminologica impropria e sia necessaria una lettura correttiva, trattandosi di un deposito “per l’iscrizione”, C. Gattoni, sub art. 2470 c.c., in Società a responsabilità limitata, a cura di L.A. Bianchi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, Giuffrè, 2008, 376; D. Galletti, sub art. 2470, in Codice commentato delle s.r.l., diretto da P. Benazzo, S. Patriarca, Torino, Utet Giuridica, 2007, 169 ss.

[7] N. Ciocca, G. Marasà, (nt. 2), 654; G. Petrelli, La soppressione del libro dei soci delle s.r.l., in Società, 2009, IV, 427; N. Ciocca, in N. Ciocca, G. Marasà, (nt. 2), 683.

[8] Sugli inconvenienti derivanti dalla soppressione del libro soci si vedano G. Marasà, Soppressione del libro soci nella s.r.l. e sue conseguenze, (nt. 2), p. 647; N. Ciocca, in N. Ciocca, G. Marasà, (nt. 2), 686; V. Donativi, Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici, (nt. 2), 1351; A. Ruotolo, Brevi note a margine del provvedimento del Tribunale di Verona, in Riv. not., 2009, 1557; M. Notari, F. Zabban, Taglio improvvido del libro dei soci, in Il Sole 24 ore, 10 febbraio 2009, 25; G. Petrelli, La soppressione del libro dei soci delle s.r.l., (nt. 7), 425; F. Tassinari, Nuovo libro dei soci on-line e sistema dei controlli preventivi, in Società, 2009, XI, 1367; G. Rescio, La legittimazione dell’acquirente di quota di s.r.l. affidata al libro dei soci: autonomia statutaria e ruolo del registro delle imprese, in Società, 2009, XII, 1500.

[9] G. Zanarone, (nt. 2), 621, il quale osserva come la ricostruzione indicata nel testo sia l’unica compatibile con il principio di uguaglianza dettato dall’art. 3 Cost.

[10] Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2019, n. 31051 in Giur. comm., n. 5, 2020, 1089 ss., con nota di A.D. Scano, Consecuzione delle procedure, revocatoria incidentale e momento costitutivo del pegno di quote sociali; in Banca, borsa, tit. cred., 2020, II, 329 ss., con nota di R. Angarano, Il pegno di quote sociali; nonché in Notariato, 2020, 173 ss., con nota di M. Ferrari, F. Mottola Lucano, Il momento di costituzione e di efficacia del pegno su quote di società a responsabilità limitata; e in Società, 2020, VI, 689 ss., con nota di M. Costanza, Pegno revocabile solo se opponibile.

[11] Si veda nota 1.

[12] Sul controllo meramente formale spettante al registro imprese si vedano G. Marasà, I poteri di iscrizione e i poteri di controllo, in G. Marasà, C. Ibba, Il registro delle imprese, Torino, Utet Giuridica, 1997, 144 ss.; A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, in Trattato di diritto commerciale, diretto da V. Buonocore, Torino, Giappichelli, 2001, IV, 46 ss.; V. Meli, (nt. 2), 28, ivi ulteriori riferimenti anche di giurisprudenza alla nota 35.

[13] Secondo un’argomentazione orientata alle conseguenze che pare idonea in questo caso ad orientare l’interpretazione, visto che questa risulta confermata dalla verifica sistematica, per dirla con L. Mengoni, L’argomentazione orientata alle conseguenze, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, 1 ss. In senso contrario V. De Stasio, La forma e l’iscrizione del trasferimento della partecipazione nel registro delle imprese, (nt. 1), 357, secondo il quale il “mero deposito” dell’atto, unitamente alla comunicazione alla società dell’intervenuto acquisto, costituisce adempimento sufficiente. Ad avviso dell’A., pure l’eventualità di depositi seguiti da iscrizioni illegittime non comporterebbe conseguenze di rilievo per la stabilità delle decisioni e degli atti riferibili alla organizzazione societaria.

[14] G. Marasà, N. Ciocca, (nt. 2), 598.

[15] Per inciso, anche nell’ordinamento tedesco, per le GmbH l’efficacia del trasferimento nei confronti della società è data dall’iscrizione nell’Handelsregister, mentre nei confronti degli altri terzi si richiede ulteriormente il requisito della buona fede (§ 16 GmbHG). Peraltro, la norma dà indicazione dettagliata di quando possa ritenersi che non ricorra detto requisito: se le risultanze del registro imprese siano errate da meno di tre anni al momento dell’acquisto e l’inesattezza non sia imputabile all’avente diritto; se l’acquirente è a conoscenza della mancanza di legittimazione a disporre o non ne è a conoscenza per negligenza grave o se esiste una contraddizione relativa all’elenco risultante dal registro delle imprese (§ 16, terzo comma, GmbHG). Sul problema della buona fede nel contesto dell’art. 2470 c.c., si vedano N. De Luca, «Buona fede» e conflitto nell’attribuzione di quote di s.r.l., in Riv. soc., 2007, 518 ss.; A.D. Scano, Il conflitto tra più acquirenti della stessa quota, in La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative, a cura di A. Serra, C. Ibba, G. Racugno, F. Farina, Milano, Giuffrè, 2004, 121 ss., spec. 138; C. Chessa, Il conflitto tra più acquirenti della medesima quota di s.r.l. dopo l’entrata in vigore del d.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6, in Giur. comm., 2006, I, 42 ss.; M. Speranzin, La circolazione di partecipazioni in s.r.l. tra acquisti a non domino e pubblicità commerciale, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, Utet, 2007, 437 ss.

[16] Così V. Meli, Efficacia del trasferimento della partecipazione nei confronti dei terzi, in S.r.l., Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale, (nt. 1), 373.

[17] Infatti, la circostanza che sia richiesto il requisito della buona fede al fine di dirimere i conflitti fra più aventi causa, per utilizzare un’espressione di V. MELI, (nt. 2), 22, fa sì che l’instabilità degli atti societari sia in re ipsa.

[18] Ad opera del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, che ha riscritto l’art. 100-ter t.u.f. estendendo l’applicazione del sistema a gestione intermediata a tutte le s.r.l. Si veda sul tema P. Spolaore, La partecipazione in s.r.l. tra crowdfunding e dematerializzazione, in questa Rivista, 2024, I, 176 ss.

[19] Sul tema del crowdfunding nelle s.r.l., tra gli altri, S. Corso, Le S.r.l. “aperte” al mercato tra governance societaria e diritti dei soci investitori, Milano, Giuffrè, 2021, passim; A. Guaccero, La start-up innovativa in forma di società a responsabilità limitata: raccolta del capitale di rischio ed equity crowdfunding, in Banca borsa tit. cred., 2014, I, 699 ss.; N. De Luca. S. L. Furnari. A. Gentile, voce Equity Crowdfunding, in Digesto, IV ed., Torino, UTET, 2017, 159 ss.; E. Fregonara, L’equity-based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative, in Giur. it., 2016, 2287 ss.; N. Ciocca, Il finanziamento delle PMI e la disciplina dell’equity-based crowdfunding, in Start-up e PMI innovative: scelte statutarie e finanziamento (Atti del Convegno di Studi, Cagliari 15 giugno 2018), a cura di S. Corso, 125 ss.; A. Laudonio, Equity-based crowdfunding: la protezione degli investitori nel prisma delle legislazioni europee e latino americane, in Riv. soc., 2019, V-VI, 1237 ss.; P. Spolaore, La partecipazione in s.r.l. tra crowdfunding e dematerializzazione, (nt. 18), 176 ss.; E. Macchiavello, La travagliata evoluzione normativa dell’equity crowdfunding in Italia, il nuovo regolamento Consob e la prospettiva di regolazione del crowdfunding a livello europeo: una disciplina destinata a breve vita?, in Riv. dir. banc., 2018, I, 1 ss.; G. Quaranta, Equity crowdfunding. Uno sguardo al mercato italiano, in Dir. e econ. impr., 2018, V, 790; F. Accettella, N. Ciocca, Emittente e portale nell’equity-based crowdfunding, in Giur. comm., 2017, I, 237; G. Pignotti, La nuova disciplina italiana dell’equity based crowdfunding, in Riv. dir. impr., 2016, III, 559; F. Macchi, Corporate law and economics of equity crowdfunding, in Giur. comm., 2017, I, 555.

[20] Sul punto M. Cian, Le quote dematerializzate di s.r.l., in Riv. dir. civ., 2024, II, 291-292; S. Corso, A. Laudonio, Le srl aperte al mercato tra crowdfunding e sperimentazione di nuovi ambienti digitali, in questa Rivista, 2024, I, 121.

[21] Come si è accennato, l. 5 marzo 2024, n. 21, che all’art. 3 ha modificato l’art. 26 del d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012).

[22] La prospettiva della riforma, infatti, è di “fluidificazione” del mercato secondario. Così I. Capelli, Questioni aperte in tema di circolazione anche digitale della quota di srl: dalle operazioni di crowdfunding alla Distributed Ledger Technology, in questa Rivista, 2024, I, 8. Si veda anche P. Spolaore, La partecipazione in s.r.l. tra crowdfunding e dematerializzazione, (nt. 18), 176 ss.

[23] M. Cian, L’intestazione intermediata delle quote di srl pmi: rapporto societario, regime della circolazione, in Nuove leggi civ. comm., 2018, V, 1264.

[24] M. Cian, L’intestazione intermediata delle quote di srl pmi: rapporto societario, regime della circolazione, (nt. 23), 1275; P. Revigliono, Sottoscrizione e trasferimento delle partecipazioni sociali nelle P.M.I. costituite in forma di s.r.l., in RDS, 2019, III, 627.

[25] Invece, nel senso che la lacuna debba essere colmata mediante applicazione analogica dell’art. 83-quinquies t.u.f., v. P. Revigliono, (nt. 24), 629; P. Benazzo, voce Start-up e PMI innovative, in Dig. disc. priv., Sez. comm., Torino, Utet, 2017, 484. In senso contrario I. Capelli, L’equity based crowdfunding e la c.d. “dematerializzazione” delle quote di s.r.l., in ODCC, 2016, II, 553; N. De Luca, Crowdfunding e quote dematerializzate di s.r.l.? Prime considerazioni, in Nuove leggi civ. comm., 2016, I, 8 ss. il quale propone invece l’applicazione del criterio di soluzione del conflitto operante in ipotesi di circolazione plurima dei crediti.

[26] Visto l’esito positivo della verifica sistematica, per utilizzare ancora una volta il criterio suggerito da L. Mengoni, L’argomentazione orientata alle conseguenze, (nt. 13), 1 ss.

[27] Da O. Cagnasso, La S.R.L. piccola e media impresa (P.M.I.), in Le società a responsabilità limitata, (nt. 2), 122-123.

[28] Ad avviso di P. Revigliono, (nt. 24), 621, invece, si è al di fuori dello schema fiduciario, in quanto al sottoscrittore spetta il potere – con efficacia reale – di esercitare in via diretta le prerogative connesse alla sua posizione, contrariamente a quanto accade al fiduciante nel sistema di fiducia c.d. “romanistica”. Sul tema della fiducia in diritto commerciale si vedano, ex multis, P.G. Jaeger, Sull’intestazione fiduciaria di quote di s.r.l., in Giur. comm., 1979, I, 181; U. Carnevali, Il trasferimento e l’intestazione fiduciaria di valori mobiliari, gli aspetti civilistici e fiscali dell’intestazione fiduciaria, Milano, Giuffrè, 1976, 22; P. Revigliono, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata, Milano, Giuffrè, 1998, 254 ss.; C. Frigeni, La partecipazione fiduciaria nel diritto vivente, Riv. dir. civ., 2013, I, 179 ss.; G.B. Portale, E. Ginevra, Intestazione a società fiduciaria di azioni non interamente liberate e responsabilità per i conferimenti residui, in Riv. soc., 2011, V, 813 ss.; E. Ginevra, La partecipazione fiduciaria in s.p.a., Torino, Giappichelli, 2012; F. Di Maio, Titoli azionari: fiducia trasparente e intestazione fiduciaria, in Corr. giur., 1998, 301 ss.; N. De Luca, Fiducia ‘trasparente’ e debito d’apporto non apparente, secondo atto, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, II, 651 ss.; V. De Stasio, L’intestazione fiduciaria di quote di s.r.l., in Banca, borsa, tit. cred., 2012, I, 626 ss.; V. De CAMPO, L’intestazione fiduciaria di partecipazioni, in Società, 2016, 406 ss.

[29] In questo senso N. De Luca, (nt. 25), 4-5, che inquadra l’istituto in esame nel concetto di fiducia “trasparente”.

[30] M. Cian, La dematerializzazione delle partecipazioni di società a responsabilità limitata (art. 3 l. 21/2024), Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 42/2024-I, approvato telematicamente dalla Commissione Studi d’Impresa il 22 marzo 2024, reperibile al link www.notariato.it.

[31] Così M. Cian, Le quote dematerializzate di s.r.l., (nt. 20), p. 293.

[32] Divieto peraltro ritenuto anacronistico già dopo la riforma del 2003 da G. Santoni, Le quote di partecipazione nella s.r.l., in Il nuovo diritto delle società, (nt. 15), 379 ss. e da G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, (nt. 2), 507, nota 12.

[33] Post “Legge Capitali”, S. Corso, A. Laudonio, Le srl aperte al mercato tra crowdfunding e sperimentazione di nuovi ambienti digitali, (nt. 20), 119 ss.; M. Cian, Le quote dematerializzate di s.r.l., (nt. 20), 300 e da ultimo Id., Vecchie e nuove leggi di circolazione delle quote di s.r.l.: tre modelli a zonzo (per tacer del Token), in questa Rivista, 2024, III, 815-816; R. Lener, Dematerializzazione e digitalizzazione di strumenti finanziari. Le quote di s.r.l., ivi, 825 ss. Più in generale, su tipi, sottotipi, destrutturazione del tipo della s.r.l., si vedano ex multis D. U. Santosuosso, Introduzione alla riforma delle società a responsabilità limitata PMI e qualificazione tipologica della società a responsabilità limitata, in RDS, 2019, III, 499; S. Corso, Le S.r.l. “aperte”, (nt. 19), 1 ss.; P. Montalenti, Il diritto societario dai “tipi” ai “modelli”, in Giur. comm., 2016, I, 420 ss.; S.A. Cerrato, La parabola di start-up e PMI dalla s.r.l. alla s.p.a., in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi, a cura di M. Irrera, Torino, Giappichelli, 2020, 39 ss.; G. Zanarone, La società a responsabilità limitata: un modello “senza qualità”? (Un ideale dialogo con Oreste Cagnasso), ivi, 2020, 5 ss.; C. Rinaldo, La multiformità della s.r.l., in Riv. soc., 2020, V-VI, 1517 ss.

[34] E precisamente la sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III del t.u.f.

[35] Di questo avviso M. Cian, Le quote dematerializzate di s.r.l., (nt. 20), 309.

[36] Così M. Cian, Le quote dematerializzate di s.r.l., (nt. 20), 309, e da ultimo Id., Vecchie e nuove leggi, (nt. 33), 817 ss.

[37] In questo senso I. Capelli, Questioni aperte, (nt. 22), 10.

[38] Denuncia tale inconveniente I. Capelli, (nt. 22), 10.

[39] Si allude nuovamente a Cass. civ., sez. I, del 27 novembre 2019, n. 31051: si vedano i riferimenti alla nota 10.

[40] V. Andrioli, Misure cautelari ed esecutive su quote di società a responsabilità limitata, in Foro it., 1948, I, 446 ss.; A. Brunetti, Esecuzione su quota di società a responsabilità limitata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, 260 ss.; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, Giuffrè, 1957, 143; R. Rordorf, Opponibilità al creditore pignorante del trasferimento di quota di srl non trascritto nel libro soci, in Società, 1985, 947 ss. Tale teoria non è più attuale a causa della complessità che è andata via via assumendo la posizione del socio di s.r.l., la quale è caratterizzata anche da obblighi (come ad es. l’esecuzione dei conferimenti), oltre che da diritti. Peraltro, il diritto agli utili non è assoluto, essendo la loro distribuzione rimessa ad una decisione in tal senso da parte dell’assemblea dei soci, che potrebbe rinviare sine die (salva l’ipotesi di abuso del diritto) la loro distribuzione. Inoltre, i diritti spettanti al socio non hanno esclusivamente natura patrimoniale, ma anche amministrativa.

[41] La tesi della posizione contrattuale è stata originariamente sviluppata da G. Santini, Natura e vicende della quota di società a responsabilità limitata, in Riv. dir. civ., 1962, I, 437. La Cassazione del 2019 aderisce in particolare ad un orientamento molto diffuso, che qualifica la quota come posizione contrattuale, con la specificazione dell’aggettivo “obiettivata” in quanto unitariamente comprensiva di tutti i diritti, obblighi ed interessi derivanti dal contratto sociale. In questo stesso senso Cass. civ., sez. II, 30 novembre 2017, n. 28766, in Giust. civ. mass., 2018; G. Cottino, Diritto commerciale, I, III ed., Padova, Cedam, 1994, 696.

[42] In questo senso ultimamente L. Calvosa, Altre vicende delle partecipazioni, in Le società a responsabilità limitata, (nt. 2), 2020, 713; M.L. Cenni, La circolazione di quote di s.r.l. per atto tra vivi, in Aa.Vv., I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, diretto da F. Galgano, Torino, Utet, 1995, 413 ss.; G. Ferri Jr., In tema di pubblicità di trasferimento di quote di s.r.l., in Riv. dir. comm., 1994, I, 340; P. Revigliono, (nt. 28), 288 ss.

[43] G. Chironi, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, Torino, F.lli Bocca Editori, 1894, I, nn. 22-29; A. Rocco, Studi sulla teoria generale del fallimento, in Riv. dir. comm., 1910, I, 690; A. Cicu, Il diritto civile: sull’ipoteca, Bologna, 1929, 40 ss.; R. Luzzatto, Obbligazioni (lezioni), Torino, Giappichelli, 1950, 37 ss. La teoria in esame, portata alle sue estreme conseguenze, riteneva che oggetto del diritto fosse il rapporto (ossia, il valore del bene), e qualificava la garanzia reale come un diritto al valore, e non sul valore. Così A. Montel, voce Garanzia (diritti reali di), in Noviss. Dig. it., Torino, Utet Giuridica, 1961, VII, 745.

[44] F. Galgano, R. Genghini, Il nuovo diritto societario. Le nuove società di capitali e cooperative, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, XXIX, 1, Padova, Cedam, 2006, 840; L. Calvosa, (nt. 42), 704; G. Piccinini, sub art. 2471 bis. Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione, in Codice commentato delle s.r.l., (nt. 6), 226; M. Pinnarò, sub art. 2471 bis, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontres, III, Napoli, Jovene, 2004, 1522 ss.; F. Platania, Il sequestro ed il pignoramento delle azioni e quote, in Società, 2003, 1456; P. Genoviva, Sequestro conservativo di quote di s.r.l. e pubblicità sul Registro delle Imprese, nota critica a Trib. Monza, 8 ottobre 2008, in Società, 2009, IV, 476 ss. In senso contrario L. Furgiuele, Iscrizione nel registro delle imprese e conflitti tra titolari di diritti incompatibili sulle quote di società a responsabilità limitata, in Corr. giur., 2015, III, 362 ss.; F. Briolini, L’espropriazione della partecipazione sociale, in S.r.l., Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale, (nt. 1), 391 ss. Sottolinea come la costituzione del vincolo sulla quota sia potenzialmente idonea ad incidere sulla legittimazione all’esercizio dei diritti sociali anche P. Revigliono, sub art. 2471 bis., in Il nuovo diritto societario. Commentario, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, Zanichelli, 2004, II, 1833 ss.

[45] In questo senso anche la nota n. 127447 del 5 luglio 2011, Ministero dello Sviluppo Economico.

[46] Per tutti, E. Gabrielli, Del pegno dei beni mobili, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Artt. 2784-2906, Torino, Utet, 2015, 130-131. Per una ricostruzione dell’evoluzione normativa delle garanzie reali senza spossessamento A. Chianale, Le nuove frontiere delle garanzie reali: uno statuto personale del creditore?, in Contr. e impr., 2019, IV, 1304.

[47] Ciò costituisce peraltro definitivo superamento del principio di tassatività delle iscrizioni nel registro delle imprese, in favore del c.d. principio di “completezza” della pubblicità camerale. Questo aspetto sarà ripreso in seguito con riferimento alla suscettibilità di iscrizione nel registro delle imprese della costituzione di vincoli sulla quota. Si veda sul tema C. Ibba, (nt. 6), 71-72. In senso contrario, ritengono che la costituzione del pegno produca effetti fra le parti con il solo consenso M. Ferrari, F. Mottola Lucano, (nt. 10), 182.

[48] L’attesa dell’esecuzione dell’iscrizione dà luogo ad una vacatio nel corso della quale il socio che ha già alienato la partecipazione può continuare a disporre dei relativi diritti. Così V. Meli, (nt. 2), 29.

[49] Ciò vale ad escludere, peraltro, che l’efficacia della costituzione possa dipendere dalla notificazione alla società, come sostenuto da P. Martino, Funzione ed effetti del pegno su partecipazione in s.r.l., in Banca, borsa, tit. cred., 2021, I, 928 ss., ed in particolare 946. L’A. giustifica tale scelta applicando al caso di specie l’art. 2471 c.c., in quanto a suo avviso la struttura giuridico formale cui riferirsi ai fini della ricostruzione della disciplina del pegno di s.r.l. è da ricercare nella disciplina del pignoramento e non del trasferimento della partecipazione.

[50] In questo senso L. Calvosa, (nt. 42), 716-717; G. Zanarone, (nt. 2), 643; S. Poli, sub art. 2471-bis, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, Cedam, 2005, III, 1882, nt. 17. In senso affermativo, ma solo ove si tratti di diritti di fonte convenzionale, N. Salanitro, I vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, I, 8; M. Speranzin, Le partecipazioni come oggetto di trasferimento: garanzie legali e convenzionali, in S.r.l., Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale, (nt. 1), 376; sia pur più ampiamente, Id., La circolazione di partecipazioni in s.r.l. tra acquisti a non domino e pubblicità commerciale, in Il nuovo diritto delle società, (nt. 15), 415 ss.

[51] Nel senso che l’annotazione nei registri dell’intermediario sia sostitutiva del requisito dello spossessamento F. Martorano, Titoli di credito dematerializzati, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo, Milano, Giuffrè, 2020, 322. Ritengono che la registrazione della costituzione del pegno nell’apposito conto tenuto dall’intermediario garantisca le condizioni previste dall’art. 2787 c.c. per il sorgere della prelazione a favore del creditore pignoratizio Id., (nt. 51), 326; P. Marano, sub art. 83-octies, in Le Società per azioni. Codice civile e norme complementari, diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale, Milano, Giuffrè, 2016, II, 3775. In senso contrario F. Briolini, I vincoli sui titoli di credito, Torino, Giappichelli, 2002, 307 ss. secondo il quale la registrazione non sarebbe sufficiente in quanto non munita di data certa e non contenente le indicazioni prescritte dalla legge per l’indicazione del credito garantito. A tal proposito deve osservarsi che la data certa è richiesta per il titolo costitutivo e che l’indicazione del credito garantito è invece possibile, come sancito peraltro dall’art. 37, primo comma, lett. d), regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008. Sul tema, nel senso dell’unicità dell’adempimento della registrazione in conto ai fini della costituzione del vincolo, si veda anche F. Accettella, La costituzione del pegno su strumenti finanziari dematerializzati, nota a Trib. Pisa, 8 luglio 2013, in Banca borsa tit. cred., 2014, I, 557 ss.

[52] F. Briolini, (nt. 51), 324 ss.; F. Martorano, (nt. 51), 328.

[53] N. De Luca, Res quae tangi non possunt (a proposito di dematerializzazione, pegno e individuazione del “bene”), in Banca borsa tit. cred., 2008, II, 316 ss.; F. Martorano, (nt. 51), 328.

[54] Nello stesso senso M. Callegari, Il pegno su titoli dematerializzati, Milano, Giuffrè, 2004, 192 ss.; M.C. Cardarelli, L’azione dematerializzata. Dallo statuto alla fattispecie, Milano, Giuffrè, 2001, 171.

[55] Nel senso che la standardizzazione debba essere intesa sia in senso quantitativo che qualitativo, ossia che debba concernere sia il valore nominale delle partecipazioni sia i diritti ad essa attribuiti, A. Abu Awwad, Quote di partecipazione, categorie di quote e diritti particolari, in Trattato delle società diretto da V. Donativi, Torino, Utet Giuridica, 2022, III, 238; Consiglio Notarile Di Milano – Commissione Società, Massima n. 171 del 27 novembre 2018, reperibile al link www.consiglionotarilemilano.it; M.C. Di Martino, Tipico e transtipico nelle categorie speciali di quote delle s.r.l. p.m.i., in Nuove leggi civ. comm., 2019, VI, 1491; E. Morino, Le quote di P.M.I. costituite in forma di s.r.l., in Start-up e P.M.I. innovative, diretto da O. Cagnasso, A. Mambriani, Bologna, Zanichelli, 2020, 345.

[56] In questo senso M. Cian, Le quote dematerializzate di s.r.l., (nt. 20), 296.

[57] Sempre M. Cian, (nt. 20), 296.

[58] Come detto, ad opera del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, che ha riscritto l’art. 100-ter t.u.f. Si veda sul tema P. Spolaore, La partecipazione in s.r.l. tra crowdfunding e dematerializzazione, (n. 18), 176 ss.

[59] In senso favorevole alla possibilità per le s.r.l. p.m.i. di emettere categorie di quote standardizzate, già prima della legge Capitali, A. Abu Awwad, (nt. 55), 237 ss.; M. Cian, S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema, in Riv. soc., 2018, IV, 831-832; O. Cagnasso, La s.r.l. piccola e media impresa (P.M.I.), in La società a responsabilità limitata, (nt. 2), 2020, 107; S. Fortunato, Le società a responsabilità limitata, II ed., Torino, Giappichelli, 2020, 117. In senso contrario M. Sciuto, Quote di partecipazione, in Le società a responsabilità limitata, (nt. 2), 544 ss.; Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento societario n. I.N.6, reperibile al link www.notaitriveneto.it; Consiglio Notarile Di Milano, Massima n. 171 del 27 novembre 2018, reperibile al link www.consiglionotarilemilano.it.

[60] Nel senso dell’estensione, sia pur con riferimento alle azioni, ma in forza di principi applicabili anche alle s.r.l., Consiglio Notarile Di Milano, Massima n. 64 del 22 novembre 2005, reperibile al link www.consiglionotarilemilano.it.

[61] In questo senso, già prima dell’emanazione della “legge Capitali”, con riferimento al rapporto fra particolari diritti e categorie di quote ma con argomenti applicabili anche al tema in esame, A. Abu Awwad, (nt. 55), 281-282.

[62] Da L. Calvosa, (nt. 42), 708 ss.

[63] Si fa riferimento alla posizione di F. D’Alessandro, I titoli di partecipazione, Milano, Giuffrè, 1968, 99, secondo il quale la partecipazione non può consistere in un ente ontologicamente autonomo ed indipendente dalle situazioni soggettive, diverse ed eterogenee, di cui la quota si compone. Secondo l’autore, il concetto di quota sarebbe una pura nozione sintetica tale per cui peccherebbe di “ingenuo realismo” o di puro “nominalismo” chi volesse reificarla. Similmente, più di recente, C. Castronovo, Recensione a Marta Cenini, Gli acquisti a non domino, in Europa e dir. priv., 2009, 903, il quale ritiene difficile da sostenere che una quota, che significa parte della titolarità di un diritto e perciò si inscrive nella categoria dell’effetto giuridico, possa essere considerata quale bene, e dunque oggetto di diritti.

[64] Anche ai fini circolatori, non solo l’art. 2470 c.c., ma anche norme come gli artt. 768-bis ss. c.c. sul patto di famiglia equiparano, quale oggetto del trasferimento azienda e partecipazioni sociali. Così M. Speranzin, (nt. 50), 377.

[65] I due piani sono compatibili anche secondo Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39437, in Guida dir., 2022, 5, ad avviso della quale la quota avrebbe natura di posizione contrattuale obiettivata da considerarsi come bene mobile immateriale non registrato. Nel senso che la quota sia una posizione contrattuale “obiettivata” che segue le regole dei beni mobili quanto alla circolazione Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 1997, n. 697, in Giur. it., 1997, 720 ss., con nota di P. Revigliono ed in Società, 1997, 647 ss., con nota di L. Picone; Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2000, n. 6957, in Giur. it., 2000, 2309 ss., con nota di R. Grassi Reverdini ed in Società, 2000, 1331 ss. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 1986, n. 7409, in Nuova giur. civ. comm., 1987, 499 e in Giur. comm., 1987, II, 741; Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 1997, n. 934, in Giur. comm., 1998, II, 23; Cass. civ., sez. I, 4 giugno 1999, n. 5494, in Giur. it., 2000, 101; Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2000, n. 6957, in Società, 2000, 1331 con nota di F. Collia, Sequestro giudiziario di quote di società a responsabilità limitata, e in Giur. it., 2000, 2309. Nel senso che la quota di s.r.l. sia un bene mobile, suscettibile di usucapione, Trib. Milano, 26 febbraio 2015, in Riv. not., 2015, II, 373.

[66] T. Ascarelli, Problemi giuridici, Milano, Giuffrè, 1959, I, 262 ss., qualifica la partecipazione sociale (riferendosi alle azioni ma con considerazioni estendibili alla quota di s.r.l.) quale bene “di secondo grado”, suscettibile di essere oggetto di esecuzione forzata e circolabile secondo regole sue proprie, diverse da quelle dei beni o situazioni soggettive che rappresenta. Limite alla oggettivizzazione della partecipazione, osserva l’A. è dato dalla circostanza che essa non costituisce un nuovo bene della realtà pregiuridica, tant’è che nessuno penserebbe – in un ipotetico calcolo della ricchezza nazionale – di aggiungere al valore dei patrimoni sociali quello delle partecipazioni che lo rappresentano. Con riferimento specifico alle partecipazioni in genere, ancorché non incorporate in azioni, sempre in senso favorevole alla qualificazione come “bene”, Id., Saggi di diritto commerciale, Milano, Giuffrè, 1955, 239, nt. 38.

[67] M. Sciuto, (nt. 59), 520. Ivi alla nota 257 molteplici rinvii alla dottrina tedesca. Sostanzialmente in questo senso anche P. Revigliono, (nt. 28), 45.

[68] Sulla quota come “misura”, si veda L. Barassi, Proprietà e comproprietà, Milano, Giuffrè, 1951, 110; G. Zanarone, (nt. 2), 516.

[69] La Relazione al d.lgs. n. 6/2003, ad esempio, ha espressamente affermato che la disciplina della risoluzione dei conflitti fra più acquirenti della medesima partecipazione riproduce sostanzialmente quella dell’art. 1155 c.c. relativa alla circolazione dei beni mobili.

[70] M. Sciuto, (nt. 59), 529, il quale fa rinvio alla posizione in questo senso di C. Angelici, Delle società per azioni. Le Azioni, in Commentario del Codice Civile diretto da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 1992, 255, con riferimento all’azione ma a prescindere dall’adozione della tecnica cartolare. Si veda in tal senso sempre C. Angelici, La società per azioni. I. Principi e problemi, in Trattato di diritto civile e commerciale, (nt. 51), 2012, 33 ss. Nel senso della qualificazione della quota di s.r.l., come bene mobile è la dottrina maggioritaria. Ex multis si vedano in questo senso, sia pur con varie sfumature, M. Perrino, Espropriazione della partecipazione (art. 2471), in Codice commentato delle società, (nt. 1), 2010, 1871 ss.; S. Chiarloni, Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue ora tramite iscrizione nel registro delle imprese, in Giur. it., 1995, 153 ss.; L. Di Nella, Natura e divisibilità delle quote di partecipazione, sub art. 2468 c.c., in Commentario delle s.r.l. dedicato a G.B. Portale, (nt. 1), 2011, 271; F. Galgano, Diritto commerciale. Le società, XVIII ed., Bologna, Zanichelli, 2012; D.U. Santosuosso, La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative nei dd. Lgs. 17 gennaio 2003 nn. 5 e 6, Milano, Giuffrè, 2003, 208; C. Rinaldo, Usucapione e acquisto a non domino delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, in Riv. dir. civ., 2017, I, 631 ss.; V. De Stasio, Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti, Milano, Giuffrè, 2008, 96.

[71] In questo senso, già prima della riforma del 2009, G. Ferri Jr., In tema di pubblicità di trasferimento di quota di s.r.l. secondo la legge n. 310, in Riv. dir. comm., 1994, I, 335; S. Chiarloni, (nt. 70), 153 ss.; F. Di Sabato, Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2002, I, 679; D.U. Santosuosso, (nt. 70), 208, il quale, già ante riforma del 2009, ricostruiva la quota quale bene mobile registrato sui generis. Inoltre, sempre in tal senso, post riforma, M. Maggiolo, Acquisto originario di quote in società a responsabilità limitata quali beni mobili registrati, in Nuovo dir. civ., 2022, I, 69 ss., spec. 72-77; E. Pedersoli, Sulla qualificazione della quota di s.r.l. come bene mobile registrato e l’applicazione dell’istituto dell’usucapioneil commento, in Società, 2018, 418; F. Di Sabato, Diritto delle società, (edizione aggiornata da A. Blandini), III ed., Milano, Giuffrè, 2011, 512; C. Rinaldo, (nt. 70), 631. Con specifico riferimento alla legittimità della costituzione del fondo patrimoniale sulla quota Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento civilistico n. 14, reperibile al link www.notaitriveneto.it. In senso contrario, Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2014, n. 10826, reperibile su DeJure. Per una qualificazione della quota quale bene mobile, ma non iscritto in pubblico registro, App. Roma, 28 dicembre 2021, n. 8529, reperibile su DeJure. Per ulteriori posizioni giurisprudenziali, si vedano E. Loffredo, G. Racugno, Rassegna di giurisprudenza. Società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2019, II, 1188-1189. Nel senso che si applichino alla quota di s.r.l. le norme in tema di beni mobili non iscritti in pubblici registri, M. Speranzin, (nt. 50), 378; Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22361, in Giur. comm., 2010, II, 112 ss., con nota di F. Parmiggiani.

[72] F. Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale, (nt. 51), Milano, Giuffrè, 1984, 86.

[73] D. Boggiali, Risposta a quesito n. 32 (prot. n. 2100) del 15 marzo 2023, Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato.

[74] Introdotto nel codice civile dall’art. 39-novies del d.l. n. 273/2005, convertito con modifiche dalla l. n. 51 del 23 febbraio 2006.

[75] Previsto dall’art. 12 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla l. n. 132 del 6 agosto 2015.

[76] Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile, n. 1066. In tal senso anche G. Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, II, 172; Id., I vincoli di destinazione sulla ricchezza mobiliare e finanziaria, in Contratto e impr., 2022, I, 292.

[77] Infatti, i principali dati caratteristici della quota (società cui si riferisce, soggetto che ne è titolare, valore nominale, percentuale di partecipazione al capitale) risultano dal registro delle imprese a prescindere dalla sua cessione. In caso di trasferimento, il soggetto che ne è titolare è destinato inevitabilmente a mutare, mentre valore nominale e percentuale di partecipazione al capitale si modificano solo ove la cessione della partecipazione sia parziale.

[78] Con argomentazioni riferite al vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., di cui si parlerà nel prosieguo, M. Bianca, M. D’errico, A. De Donato, C. Priore, L’atto notarile di destinazione, Milano, Giuffrè, 2006, 34; G. Vecchio, Profili applicativi dell’art. 2645-ter c.c. in ambito familiare, in Dir. fam., 2009, 793 ss.

[79] N. Ciocca, G. Marasà, (nt. 2), 594.

[80] P. Spada, La legge “Mancino” e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzioni di polizia, in Riv. dir. comm., 1994, I, 283; G. Marasà, Il nuovo registro delle imprese: obiettivi, soluzioni, problemi, in Riv. dir. civ., 1997, II, 134.

[81] Peraltro un’eventuale mancato rispetto del termine non è assistito da alcuna sanzione. Si veda sul tema N. Ciocca, in N. Ciocca, G. Marasà, (nt. 2), 686. È inoltre massima d’esperienza, segnalata peraltro da C. Ibba, (nt. 6), 123, la diffusa prassi dei registri delle imprese di non indicare il numero d’ordine d’iscrizione di ciascun atto, come invece prescritto dalla normativa regolamentare di attuazione, ma di indicare solo il giorno di iscrizione, facendo riferimento al numero di protocollo della domanda. Ciò rende problematico stabilire la priorità fra più iscrizioni avvenute lo stesso giorno.

[82] Cass. civ., sez. VI, 6 marzo 2020, n. 6385 in Dir. e giust., 2020, f. 49, 12, con nota di E. Bruno, La trascrizione al PRA della vendita di un veicolo può essere superata con qualsiasi prova; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7771 reperibile su DeJure.

[83] In senso favorevole, già prima della riforma del 2009, M.L. Cenni, Il fondo patrimoniale, in Regime patrimoniale della famiglia, a cura di F. Anelli, M. Sesta, III, Milano, Giuffrè, 2002, 574 ss.; A. Landini, Costituzione di partecipazione di s.r.l. in fondo patrimoniale, in Fam., Pers. e Succ., 2007, II, 159 ss. Post riforma, Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento civilistico n. 14, reperibile al link www.notaitriveneto.it.

[84] In questo senso, M. Bianca, M. D’errico, A. De Donato, C. Priore, (nt. 78), 34. In senso contrario, in quanto reputa la partecipazione in s.r.l. un bene mobile non registrato, D. Muritano, Trust e atto di destinazione negli accordi fra conviventi more uxorio, in Trusts, 2007, II, 209.

[85] C. Ibba, (nt. 6), 70 e con riferimento specifico a pegno e altri vincoli 71-72. Si vedano anche in tal senso G. Zanarone, (nt. 2), 638 ss.; L. Calvosa, (nt. 42), 721 ss.; V. Donativi, L’iscri­vibilità degli atti tra i principi di “tipicità e di “completezza”, in Il registro delle imprese a vent’an­ni dalla sua attuazione, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 61 ss.; R. Ranucci, Spossessamento dell’impresa e cautela penale, Napoli, E.S.I., 2019, 81 ss. In senso contrario, in base al principio di tassatività degli atti iscrivibili, C. Zaganelli, sub art. 2471-bis, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli, V. Santoro, Giappichelli, Torino, 2003, 76. Sul medesimo tema, con riferimento all’iscrivibilità nel registro delle imprese della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in senso favorevole Trib. Milano, 13 dicembre 2018, reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it, su cui dubitativi quanto agli effetti da attribuire a tale iscrizione, A. Ruotolo, D. Boggiali, Quote di s.rl. e iscrivibilità delle domande giudiziali: tassatività vs. completezza, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 5 febbraio 2019; nonché Trib. Milano, 17 aprile 2014, in Società, 2014, 1061 ss. con nota critica di C. Ibba, Domande giudiziali aventi ad oggetto quote di s.r.l. e principio di completezza delle iscrizioni. Nello stesso senso il provvedimento emesso, a seguito dell’impugnazione del decreto appena citato, da Trib. Milano, 4 luglio 2014, in RDS, 2014, III, 401 ss., con nota critica di C. Ibba, Domande giudiziali aventi ad oggetto quote di s.r.l., funzione “prenotativa” dell’iscrizione e principio di uguaglianza; ed in Giur. comm., 2016, II, 887 ss., con nota critica di A.D. Scano, L’iscrizione nel registro delle imprese di domande giudiziali riguardanti quote di s.r.l. tra arbitrarietà e limiti del ragionamento analogico.

[86] Cass. civ., sez. un., 13 ottobre 2009, n. 21658, in Foro it., 2010, 11, I, 3312, con nota di D. Maltese; nonché in Riv. not., 2010, II, 412 ss., con nota di M. Mazzotta.

[87] Così Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento civilistico n. 14, reperibile al link www.notaitriveneto.it.

[88] In senso contrario, D. Boggiali, Risposta a quesito n. 32 (prot. n. 2100) del 15 marzo 2023, Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato.

[89] Si veda G. Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, II, 172, il quale ritiene che in forza del generale principio di meritevolezza della causa di destinazione, la norma sia applicabile anche ai beni mobili non registrati. Già prima della riforma del 2005, sottolinea l’importanza della pubblicità del vincolo quale elemento imprescindibile affinché la destinazione possa incidere sui diritti dei terzi M. Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, Cedam, 1996, 215.

[90] Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile, n. 1066.

[91] La collocazione codicistica poco felice è stata evidenziata dagli autori che reputano che la norma abbia natura sostanziale e non limitata alla pubblicità, in quanto introduce, sia pur in via indiretta ed incompleta, la categoria dell’atto di destinazione negoziale. In questo senso F. Gazzoni, Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., in Giust. civ., 2006, II, 165 ss.; M. Bianca, M. D’errico, A. De Donato, C. Priore, (nt. 78), 8 ss.

[92] Trib. Milano, sez. III, 22 gennaio 2020 (Ord.), in Banca borsa tit. cred., 2021, II, 292 ss., con nota di F. Briolini, Brevi note sul c.d. pignoramento revocatorio delle quote di s.r.l.; nonché in NDS, 2020, 1415 ss., con nota critica di M. Paccoia, Donazioni di quote di società a responsabilità limitata e «pignoramento revocatorio» ex art. 2929-bis c.c.

[93] Si veda sul tema, sia pur senza riferimento specifico agli argomenti trattati, S. Pagliantini, A proposito dell’art. 2929-bis c.c.: la tutela del credito tra esecuzione forzata speciale e deterrenza, in Europa e dir. priv., 2017, I, 167 ss.; M. Leo, Il “pignoramento revocatorio”, in Riv. not., 2016, I, 981 ss. Pur inquadrando il problema nei medesimi termini, non prende posizione sul punto G. Garofalo, L’art. 2929-bis c.c. nel diritto di famiglia, in Dir. fam e pers., 2018, I, 301. Recentemente nel senso indicato nel testo si vedano D. Concetti, L. Sartori, Il nuovo articolo 2929-bis c.c. tra tutela del ceto creditorio e certezza del diritto, in Riv. not., 2016, I, 159-160.

[94] Così C. Angelici, Fra mercato e società: a proposito di venture capital e drag-along, in Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, Giuffrè, 2011, 219.

[95] Sulla diversità di significati da attribuire nei vari settori del diritto privato al binomio opponibilità/inopponibilità, C. Ibba, (nt. 6), 171.

[96] In questo senso, P. Spada, Consenso e indici di circolazione, in Pubblicità degli atti e delle attività, Napoli, E.S.I., 2014, 420 e ancor prima L. Mengoni, Recensione a Pavone La Rosa, Il registro delle imprese. Contributo alla teoria della pubblicità, in Riv. dir. comm., 1954, I, 417.

[97] Cfr. F. Gazzoni, (nt. 91), 178 ss.

[98] In questo senso anche C. Ibba, (nt. 6), 171; F. Gazzoni, (nt. 91), 182 ss.; G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Milano, Utet Giuridica, 2012, IV, 80.

[99] In questo senso, sia pur con riferimento al sistema della pubblicità immobiliare, ma con considerazioni applicabili anche alle ipotesi di pubblicità nel registro delle imprese, G. Gabrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, I, 338.

[100] In questo senso già prima della deroga al divieto di offerta al pubblico, da G. Santoni, (nt. 32), 380; M. Onza, L. Salamone, Prodotti, strumenti finanziari, valori mobiliari, in Banca, borsa tit. cred., 2009, I, 571.

[101] In questo senso M. Cian, Le quote dematerializzate di s.r.l., (nt. 20), 308; B. Libonati, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, Giuffrè, 1999, 105; F. Martorano, (nt. 51), 75 ss.; N. De Luca, L’antifattispecie cartolare. Contributo allo studio dei titoli di credito, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, I, 93. È nota al riguardo la disputa tra l’approccio normativo, seguito nel testo, teorizzato da T. Ascarelli, Il problema preliminare dei titoli di credito e la logica giuridica, in Riv. dir. comm., 1956, I, 397 e la teoria “realista”, che fa capo a G. Ferri, La teoria «realista» dei titoli di credito, in Banca, borsa, tit. cred., 1972, I, 36. In questo secondo senso anche M. Libertini, Profili tipologici e profili normativi nei titoli di credito, Milano, Giuffrè, 1971, 2 ss.; F. Chiomenti, Il titolo di credito. Fattispecie e disciplina, Milano, Giuffrè, 1977, 5 ss.; P. Spada, Fattispecie e disciplina cartolari (qualche appunto a margine di un libro recente), in Riv. dir. civ., 1979, II, 54.

[102] Nel senso che l’incorporazione della pretesa nel documento fosse elemento essenziale dei titoli di credito, e che conseguentemente, gli strumenti finanziari dematerializzati, prima rientranti a pieno titolo nell’ambito dei titoli di credito (come azioni, obbligazioni e titoli di debito), non sarebbero più qualificabili come tali, G. Oppo, Tramonto dei titoli di credito di massa ed esplosione dei titoli di legittimazione, in Riv. dir. civ., 1998, I, 647; G. Carriero, La legge sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari: tecniche giuridiche ed obiettivi, in Foro it., 1998, V, 309; G. Di Chio, voce Titoli atipici, in Dig. disc. comm., XV, Torino, UTET, 1998, 402. In senso contrario invece G. L. Pellizzi, Princìpi di diritto cartolare, Bologna, Zanichelli, 1967, 23; F. Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, Padova, Cedam, 1933, 117; F. Chiomenti, (nt. 101), 4.

[103] Così G. Trapani, F. Magliulo, Il conferimento in fondo patrimoniale di titoli dematerializzati, Studio n. 265/2012-C del Consiglio Nazionale del Notariato, 8.

[104] Nel senso che l’annotazione sul conto dell’intermediario valga a rendere nominativo il titolo ai fini dell’art. 167 c.c., G. Trapani, F. Magliulo, (nt. 103), 1 ss.

[105] Con riferimento alla vecchia disciplina del patrimonio familiare, e quindi al vecchio testo dell’art. 169, secondo comma, c.c., trasposto dalla l. n. 151/1975 nell’attuale art. 167, quarto comma, c.c., con identico contenuto.

[106] Inoltre, la soluzione positiva pare preferibile anche per ragioni storiche, visto che già in passato si è posta l’esigenza di riconoscere validità ai fondi patrimoniali già costituiti su titoli di credito, allorché questi sono stati assoggettati al regime della dematerializzazione con l’entrata in vigore del t.u.f. Si vedano sul punto A. Busani e C.M. Canali, Strumenti finanziari dematerializzati: circolazione, vincoli e conferimento in fondo patrimoniale, in Riv. not., 1999, 1084.

[107] Tuttavia, si veda G. Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, II, 172, il quale ritiene che in forza del generale principio di meritevolezza della causa di destinazione, la norma sia applicabile anche ai beni mobili non registrati.

[108] Introdotto relativamente di recente nel nostro ordinamento dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modifiche in l. 30 giugno 2016, n. 119. Sul tema, D. Achille, Il pegno “mobiliare” non possessorio. Fisionomia della garanzia reale per il finanziamento all’impresa, Napoli, E.S.I., 2022; E. Battelli, Il pegno sui beni immateriali. Contributo allo studio del pegno non possessorio sugli intangible assets, Milano, Giuffrè, 2021; M. Campobasso, Il pegno non possessorio. “Pegno”, ma non troppo, in Nuove leggi civ. comm., , 2018, III, 708 ss.; A. Chianale, Il pegno non possessorio su beni determinati, in Riv. dir. civ., 2019, 951 ss.; E. Gabrielli, Pegno «non possessorio» e teoria delle garanzie mobiliari, in Riv. dir. comm., 2017, II, 265 ss.; M. Maggiolo, Pegno non possessorio e pegno possessorio su quote di s.r.l.: i beni mobili registrati oppignorabili, in Giur. comm., 2023, I, 929 ss.; F. Murino, Prime considerazioni sul c.d. pegno non possessorio, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, II, 231 ss.; P. Piscitello, Il pegno rotativo ex lege, in Banca borsa tit. cred., 2022, I, 337 ss.; V. Occorsio, Pegno non possessorio: uno studio su oggetto della garanzia e poteri del creditore, Napoli, E.S.I., 2019.

[109] Invece, sia pur dubitativamente, in senso favorevole all’ammissibilità del pegno possessorio sulla quota di s.r.l., F. Murino, (nt. 108), 231 ss.

[110] M. Maggiolo, (nt. 108), 929 ss.

[111] Decreto 25 maggio 2021, n. 114, con cui il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha attuato quanto previsto all’art. 1, sesto comma, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, istituendo presso l’Agenzia delle Entrate il «registro informatico per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori».

[112] M. Maggiolo, (nt. 108), 923.

[113] Per le s.r.l. “tradizionali” parla di schema capitalistico “attenuato”, fortemente distinto dal modello capitalistico “puro” tipico delle s.p.a. G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, Art. 2462-2474, in Codice Civile. Commentario a cura di P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2010, 59 ss. Sia consentito di rinviare sul tema a F. Martino, Rilievo della persona nelle s.r.l., circolazione della partecipazione e abuso della maggioranza, in Giur. comm., 2023, I, 933 ss. Si vedano M Perrino, La rilevanza del socio nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione, in La nuova disciplina della società a responsabilità limitata, a cura di V. Santoro, Milano, Giuffrè, 2003, 103; G.A. Rescio, La nuova disciplina della s.r.l.: l’autonomia statutaria e le decisioni dei soci, in La riforma del diritto societario, a cura di N. Di Cagno, Bari, Cacucci, 2004, 169; P. Butturini, Rilevanza centrale del socio e autonomia statutaria nella s.r.l., in RDS, 2011, III, 924 ss.; P. Benazzo, La «nuova» s.r.l.: tra rivoluzione e continuità: il ruolo degli interpreti, in Codice commentato delle s.r.l., (nt. 6), 2006, 3; M. Campobasso, Innesto botanico o prodotto transgenico? Il caso della s.r.l. a gestione personalistica, in Riv. dir. civ., 2012, I, 69 ss.; C. Angelici, La riforma delle società di capitali, Padova, Cedam, 2003, 15; G.C. Rivolta, Diritto delle società. Profili generali, in Trattato di diritto commerciale, fondato da V. Buonocore e diretto da R. Costi, I, Torino, Giappichelli, 2015, passim; C. Ibba, Leggendo il “Diritto delle società” di Gian Carlo Rivolta. Spunti in tema di centralità del socio e di... mancanza dei soci, in Giur. comm., 2020, I, 490 ss.; G.B. Fauceglia, La caratterizzazione personalistica della società a responsabilità limitata e l’ipotesi di cessione ai terzi del diritto di sottoscrizione delle quote di nuova emissione, in Banca borsa tit cred., 2022, I, 10 ss.

[114] Per inciso, deve sottolinearsi che l’efficacia dichiarativa di tale forma di pubblicità pare in linea con la caratteristica dell’assenza di spossessamento tipica di questa tipologia di pegno, e ciò rafforza l’idea della natura costitutiva dell’iscrizione nei casi – di cui si è detto – in cui essa sostituisce in via figurativa la consegna materiale del bene.

[115] In questo senso M. Campobasso, (nt. 108), 708 ss. e A. Chianale, (nt. 108), 956.

[116] Per i profili comparatistici inerenti le forme di garanzia senza spossessamento, E. Gabrielli, Pegno “non possessorio” e teoria delle garanzie mobiliari, in Riv. dir. comm., 2017, II, 241 ss.

[117] Nel pegno non possessorio la rotatività è elemento essenziale, tant’è che non deve essere prevista contrattualmente ma è disposta dalla legge con un meccanismo di surrogazione reale per cui, in caso di trasformazione o alienazione del bene, il pegno si trasferisce automaticamente sul risultato dalla trasformazione, oppure sul corrispettivo della alienazione o ancora sul bene acquistato con tale corrispettivo. Sulla rotatività quale “effetto naturale della costituzione del pegno”, P. Piscitello, Il pegno rotativo ex lege, in Banca, borsa tit. cred., 2022, III, 337 ss.; Id., Autonomia privata e garanzie mobiliari, in Foro nap., 2023, 385; F. Lamanna, “Decreto banche”. Iper-tutela del credito e ritocchi telematici alla legge fallimentare, in Il Civilista, 2016, 19; S. Ambrosini, Il pegno non possessorio ex lege n. 119/2016, in Crisi d’impresa e fallimento, 2016, 12. In senso contrario, con riferimento all’ipotesi, di cui si accennerà, di pegno non possessorio di beni da individuare, V. Occorsio, La garanzia mobiliare non possessoria «fluttuante» nel finanziamento d’impresa, Relazione al IX Convegno annuale dell’Associazione italiana dei Professori universitari di diritto commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale” – “Problemi attuali della proprietà nel Diritto Commerciale”, Roma, 23-24 febbraio 2018, 28, reperibile al link www.orizzontideldirittocommerciale.it. Sulla surrogazione reale ed il principio di tassatività ad essa applicabile, si veda la dottrina civilistica classica: ex multis G. Gorla, P. Zanelli, Del pegno. Delle ipoteche, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano, Bologna-Roma, Zanichelli, 1992, 315; D. Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, in Trattato di diritto civile e commerciale, (nt. 51), 1956, 75; M. Fragali, voce Ipoteca (diritto privato), in Enc. dir., XXII, Milano, Giuffrè, 1972, 817 ss.; F. Santoro Passarelli, La surrogazione reale, in Rivista ital. scienze giur., 1926, 72.

[118] In questo senso, B. Libonati, (nt. 101), 128; F. Martorano, (nt. 51), 319-320.

[119] Si veda sul punto E. Gabrielli, sub art. 2784 c.c., in Della tutela dei diritti. Artt. 2784-2906, in Commentario del Codice civile a cura di G. Bonilini, A. Chizzini, Milano, Utet Giuridica, 2015, 79, nt. 308 che osserva che oggetto della garanzia sono gli strumenti finanziari che compongono l’insieme, «singolarmente individuati ed identificati, sia ai fini della loro costituzione in pegno, sia ai fini della loro sostituzione o integrazione nel corso del tempo». Sulla registrazione in conto quale momento di individuazione degli strumenti finanziari oggetto della garanzia v. Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23268, con note di A.M. Azzaro, Pegno rotativo su titoli dematerializzati, spossessamento e revocatoria fallimentare nel dialogo tra dottrina e giurisprudenza e di N. De LucA, (nt. 53), rispettivamente 310 ss. e 316 ss.

[120] Per inciso, al fine della sua costituzione sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità (art. 1, terzo comma del d.l.): trattandosi di norma eccezionale, questa si applica anche alle quote in questione, la cui circolazione non sarebbe di per sé soggetta al requisito di forma.

[121] Come visto supra (par. 7).

[122] Considerato che in funzione della ratio su cui si fonda l’istituto, i diritti connessi alla partecipazione devono continuare a spettare al socio, può inoltre ipotizzarsi che la certificazione (artt. 83-quinquies, terzo comma e 100-ter t.u.f.) necessaria per l’esercizio dei diritti relativi alla partecipazione oggetto della garanzia dovrà essere rilasciata in suo favore e non al creditore pignoratizio.

[123] Il pegno non possessorio, infatti, manifesta caratteristiche che non possono avere fonte in un atto di autonomia privata. Questo, oltre ad essere rotativo in forza di un meccanismo di surrogazione reale automatica per legge, è anche «un pegno omnibus, un pegno su beni e crediti futuri, un pegno assistito da patto marciano ed altre modalità avanzate di autotutela esecutiva». Così M. Campobasso, (nt. 108), 704. Sulle differenze fra pegno “non possessorio” e “pegno rotativo” si veda molto chiaramente V. Occorsio, (nt. 117), 27 ss.

[124] Per la possibilità di costituire il pegno rotativo in base ad un atto di autonomia privata, si veda in primis E. Gabrielli, Il pegno “anomalo”, Padova, Cedam, 1990, 182 ss., ove alla nota 139 dà conto della circostanza che l’aggettivo “rotativo” gli è stato suggerito dai Proff. G.B. Portale e A.A. Dolmetta. Si vedano poi i numerosi successivi contributi dello stesso autore, fra cui Id., Il pegno, in Trattato di diritto civile, (nt. 98), 237 ss. Inoltre, rilevanti anche i contributi sul tema di D. Messinetti, Le strutture formali della garanzia mobiliare, in Riv. crit. dir. priv., 1991, 811; F. Realmonte, L’oggetto del pegno: vecchi e nuovi problemi, in Banca, borsa e tit. cred., 1994, I, 13; M. Foschini, Pegni anomali e revocatoria fallimentare, in Dir. fall., 1999, I, 1209; M. Rescigno, Le garanzie rotative convenzionali, fattispecie e problemi di disciplina, in Banca, Borsa, tit. cred., 2001, I, 3 ss.; L. Panzani, Pegno rotativo e pegno sugli strumenti finanziari, in Fallimento, 2002, 945. In senso contrario all’ammissibilità F. Gazzoni, Qualche dubbio sul pegno rotativo (in attesa di spiegazioni), in Riv. not., 2000, I, 1468 ss.; Id., ‘Pinocchio’, ‘il Grillo Parlante’ e il problema del pegno rotativo: spiegazioni... A richiesta (fra il serio e il faceto), in Riv. not., 2002, I, 563 ss., autore nei primi anni 2000 con Enrico Gabrielli di una nota e appassionante disputa sul tema. Il riconoscimento giurisprudenziale dell’ammissibilità del patto di rotatività nel pegno si è avuto con la nota e pluri commentata sentenza Cass. civ., sez. I, 28 maggio 1998, n. 5264, in Banca borsa tit. cred., 1998, II, 485 ss., con nota di A.M. Azzaro, Il pegno «rotativo» arriva in Cassazione: ovvero «come la dottrina diventa giurisprudenza»; in Nuova giur. civ. comm., 1999, I, 544, con nota di C. Ungari Trasatti, Costituzione di pegno a favore di terzo e revocatoria fallimentare; in Corr. giur., 1998, con nota di A. Porraro, Pegno, garanzia rotativa e revocatoria fallimentare nel sistema delle garanzie mobiliari; in Fallimento, 1999, 265, con nota di L. Panzani, Pegno rotativo ed opponibilità della prelazione; in Dir. fall., 1998, II, 609, con nota di C. Stingone, Il pegno rotativo nella teoria delle garanzie reali; in Notariato, 1999, 231, con nota di M.L. Cenni, Il patto di rotatività nel pegno: una strada ormai in discesa.

[125] E. Gabrielli, Il pegno, (nt. 124), 240-241. Nello stesso senso G. Chinè, Pegno (pegno rotativo), in Enc. giur. Treccani, XXII, 2006, 6 ss.; C. Abatangelo, Le nuove garanzie mobiliari tra realità e obbligatorietà del vincolo, Padova, 2012, 144 ss. In questo senso anche Cass., sez. un., 2 ottobre 2012, n. 16725, in Foro it., 2013, I, 557, con nota di G. Paone.

[126] Si allude a Cass. civ., sez. I, 28 maggio 1998, n. 5264, di cui alla nota 124.

[127] E. Gabrielli, Il pegno, (nt. 124), 250-251.

[128] U. Malvagna, Sulle clausole di rotatività nel pegno: funzione «conservativa» del valore della garanzia e strutture decisionali delle sostituzioni, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, I, 313 ss., il quale osserva che ove si faccia riferimento al valore originario del bene, la clausola assume una funzione prevalentemente conservativa, mantenendo inalterato nel tempo il valore del pegno, mentre in caso di riferimento al valore al momento della sostituzione, il patto ha una connotazione speculativa, in quanto le sorti del pegno sono legate alle oscillazioni di valore del bene originariamente costituito in garanzia. Così anche F. Dell’Anna Misurale, La nuova garanzia mobiliare introdotta con L. n. 119 del 2016. Aspettando il registro informatizzato dei pegni non possessori, in Riv. dir. banc., 2018, I, 127.

[129] S. Lovisatti, Osservazioni in tema di limiti del pegno rotativo, tra «valori originari» e «beni originari», in Banca, borsa, tit. cred., 2002, II, 700, il quale cita nello stesso senso A.A. Dolmetta, Appunti sul pegno con clausola di rotatività, Relazione al Convegno ITA «Dal pegno su strumenti finanziari al pegno di valore», Milano, 24 ottobre 2001, inedito.

[130] Tanto che più autori, in dottrina, hanno ritenuto che la novella in questione abbia costituito il generalizzato e definitivo punto di approdo nel nostro ordinamento di un «pegno di valore» o «fluttuante», il cui oggetto consisterebbe non nel bene in sé e per sé, singolarmente considerato, bensì nel valore economico da questi ricavabile in caso di inadempimento. In questo senso C. Abatangelo, Una nuova figura di pegno nel c.d. «decreto banche», in ODCC, 2017, I, 24; M. Natale, Sul pegno non possessorio e rotativo d’impresa: principi in divenire, ricadute effettuali di margine?, in Compar. e dir. civ., 2020, II, 558. Osserva tuttavia V. Occorsio, (nt. 117), 28, che in questo caso non si tratta di un’ipotesi di surrogazione reale in senso tecnico, poiché manca la res in luogo della quale subentrare.

[131] Un esempio può meglio chiarire il contenuto del testo. Ipotizziamo che sia iscritto un pegno rotativo per un montante di euro 100.000, in primo luogo su una quota di s.r.l. del valore originario di euro 150.000. Requisito affinché il pegno possa essere trasferito su altra quota di s.r.l. interessata dal patto di rotatività non può essere che la quota sostitutiva abbia necessariamente un identico valore di euro 150.000, circostanza che ove l’equivalenza sia intesa al centesimo non ricorrerà mai nella prassi. L’equivalenza deve essere quindi riferita alla capienza di valore del bene sostitutivo, nel senso che, al momento della sostituzione, esso non potrà avere valore inferiore a quello del montante per cui il pegno è iscritto, e dunque nel nostro esempio ad euro 100.000.

[132] Nel senso che lo spossessamento coincida con l’attribuzione del diritto di voto, e che l’esercizio di tale diritto con finalità diverse da quella di conservazione del valore economico della res costituisca abuso rilevante ai sensi dell’art. 2793 c.c., Trib. Milano, 7 giugno 2024, reperibile al link www.giurisprudenzadelleimprese.it.

[133] Si veda nota 117, ultimo periodo.

[134] U. Malvagna, (nt. 128), 313 ss. Nel senso invece che possa essere attribuita la facoltà di sostituire i beni originariamente costituiti in garanzia ad una o ad entrambe le parti, Trib. Milano, 17 novembre 1997, in Dir. fall., 1998, II, 97.

[135] In senso contrario U. Malvagna, (nt. 128), 313 ss.

[136] Peraltro, di discussa ammissibilità per la pubblicità camerale. In senso contrario all’am­missibilità dell’efficacia “prenotativa”, con riferimento principalmente all’iscrizione nel registro imprese della domanda giudiziale C. Ibba, (nt. 6), 286 ss.; Id., Cessioni di quote di s.r.l. e domande giudiziali: pubblicità d’impresa vs pubblicità immobiliare, in Riv. dir. priv., 2007, 400 ss.; N. Ciocca, Note in tema di iscrizione nel registro delle imprese della domanda di impugnazione della deliberazione assembleare, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, II, 360 ss.; N. Ciocca, G. Marasà, (nt. 2), 604 ss.; sia pur dubitativamente, A.D. Scano, Brevi considerazioni su fondamento e portata del principio di tipicità delle iscrizioni nel registro delle imprese, in Riv. dir. comm, 2004, I, 319 ss. Favorevole V. Donativi, La pubblicità legale delle società di capitali. Tensioni evolutive e nuove fattispecie, Milano, Giuffrè, 2006, 450; Id., (nt. 85), 67 ss. Si vedano, inoltre, le sentenze di merito favorevoli citate alla nota 85.

[137] Nel senso della configurabilità di una efficacia parzialmente costitutiva della iscrizione nel registro delle imprese, in quanto produttiva solo di alcuni effetti e non di altri, oppure – come nell’ipotesi indicata nel testo – in quanto efficace solo nei confronti di determinati soggetti e non erga omnes, si vedano A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese. Contributo alla teoria della pubblicità, Milano, Giuffrè, 1954, 233 ss.; C. Ibba, Profili della pubblicità legale delle imprese (l’apporto di Antonio Pavone La Rosa), in Riv. dir. comm., 2016, I, 268 ss.; V. Donativi, Concordato preventivo e registro delle imprese, Milano, Giuffrè, 2018, 64 ss.; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di C. Angelici, G.B. Ferri, XV ed., Milano, Giuffrè, 2016, 50 ss. Per un’ipotesi di costitutività “limitata” di pubblicità immobiliare sia consentito rinviare a F. Martino, Costitutività (limitata) dell’annotazione ipotecaria di cessione del credito e surrogazione per volontà del debitore, in Riv. dir. priv., 2022, IV, 633 ss.

Fascicolo 1 - 2025