Il lavoro esamina lo sviluppo storico della disciplina pubblicitaria delle società semplici, evidenziando le incongruenze di alcune disparità di trattamento e l’opportunità di pervenire a una disciplina unitaria.
The study examines the historical evolution of the registration regime of “società semplici”, focusing on the inconsistencies of certain differential treatment and the opportunity to achieve a unified regulatory framework.
1. Premessa - 2. L’originaria estraneità della società semplice rispetto al sistema della pubblicità legale d’impresa. - 3. Attuazione del registro delle imprese ed estensione alle società semplici dell’obbligo di iscrizione ma non degli effetti ordinari della pubblicità. - 4. Il riconoscimento dell’efficacia dichiarativa alle società semplici esercenti attività agricola. - 4.1. Società semplici agricole e grado dell’autonomia patrimoniale. - 5. Imprese soggette a registrazione, società semplici agricole e società semplici non agricole. - 6. Società semplici e prescrizione breve. - 7. Una società semplice di diritto speciale: la società semplice di revisione. - 8. Società semplici di diritto comune e oggetto sociale. - 9. Conclusione. - NOTE
Il titolo del nostro Convegno mette in rapporto le società di persone e il registro delle imprese, evocando quindi il tema del trattamento pubblicitario delle società di persone; dopo di che ferma l’attenzione non solo sulla situazione attuale (“l’esistente”) ma altresì sulle prospettive di riforma.
Ora, una prospettiva di riforma in tempi relativamente brevi effettivamente c’è, perché dovrà essere attuata entro il 31 luglio 2027 la direttiva UE 25/2025, approvata recentissimamente, le cui maggiori innovazioni consistono probabilmente nel prevedere, anche per le società di persone, un controllo preventivo di legalità e un catalogo di atti e indicazioni da sottoporre obbligatoriamente a pubblicità [1], il che dovrebbe portare ad esempio a introdurre l’obbligo di deposito dei bilanci [2].
Si tratta comunque di prescrizioni che riguardano le società in nome collettivo e in accomandita semplice [3], mentre il titolo scelto per la mia relazione circoscrive il campo d’indagine al trattamento pubblicitario della società semplice, o meglio: delle società semplici, sottolineando la necessità di una disciplina unitaria; e poiché questa disciplina unitaria come vedremo non c’è, ne discende nuovamente l’opportunità, ed anzi l’esigenza, di un intervento riformatore.
Temo però che nel breve-medio periodo non possiamo aspettarci alcuna riforma su questa materia e che perciò non si possa parlare di prospettive, e forse neanche di aspettative, di riforma ma tutt’al più di desideri. Nell’esposizione che segue cercherò di spiegare il perché di questi desideri.
Comincerei col ricordare che, fino a poco meno di trent’anni fa, la disciplina (se si eccettua il regime speciale riguardante le società semplici esercenti attività di revisione) era effettivamente unitaria per tutte le società semplici.
Come sappiamo, infatti, nella codificazione del 1942 si era ritenuto di assoggettare a pubblicità – una pubblicità che, non a caso, era correntemente definita come pubblicità “commerciale” – le sole imprese aventi oggetto o forma commerciale (v. in particolare gli artt. 2195 e 2200 c.c.); non dunque le società semplici, essendo questa tipologia societaria riservata allo svolgimento di attività non commerciali (art. 2249).
Rimanendo la società semplice estranea al sistema di pubblicità, era dunque perfettamente coerente che, là dove si ponesse il problema di far valere nei confronti dei terzi determinate pattuizioni, la sua soluzione venisse affidata a forme di pubblicità di fatto [4]. Più precisamente, alcune norme del codice civile subordinavano (e per la verità subordinano ancora, pur se dovremo interrogarci sulla loro attuale vigenza e sul loro attuale campo di applicazione) l’opponibilità di determinati atti o fatti [5] alla circostanza che essi fossero stati portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [6]; mezzi la cui concreta idoneità allo scopo doveva essere verificata di volta in volta dal giudice, con riferimento ai loro singoli destinatari.
In questa situazione si è giunti sino alla l. n. 580/1993 ed al suo regolamento di attuazione (d.p.r. n. 581/1995), che hanno generalizzato l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese estendendolo fra l’altro, per quel che qui interessa, alle società semplici. La novità è stata purtroppo accompagnata da altre due innovazioni: la configurazione di quattro sezioni speciali del registro, una delle quali riservata appunto alle società semplici, e la diversificazione degli effetti dell’iscrizione. All’iscrizione nelle quattro sezioni speciali allora create (e successivamente accorpate in una sola), infatti, si riconobbe solo il rango di pubblicità-notizia, avente cioè una valenza puramente informativa (così l’art. 8, quinto comma, l. n. 580/1993) e non l’efficacia dichiarativa riconosciuta in via generale dall’art. 2193 c.c., tale da rendere i fatti iscritti per ciò solo opponibili ai terzi.
Entrambe le novità furono ampiamente e motivatamente criticate, ma le critiche approdarono solo all’unificazione delle quattro sezioni speciali (cfr. gli artt. 2 e 15 del d.p.r. n. 558/1999), lasciandosi invece inalterata la menomazione, o mutilazione, degli effetti dell’iscrizione nella sezione speciale rispetto a quelli prodotti dall’iscrizione nella così detta sezione ordinaria del registro. Di conseguenza, pur essendo la società semplice ormai inserita nel sistema della pubblicità legale, i problemi di opponibilità che la riguardavano continuavano ad essere affidati agli incerti strumenti della pubblicità di fatto, e ciò in evidente contrasto con obiettivi di sicurezza dei traffici giuridici e di prevenzione del contenzioso; e si perpetuava quella disparità di trattamento – fra soggetti iscritti nella sezione speciale e soggetti iscritti nella sezione ordinaria – che era subito apparsa priva di ogni ragionevolezza.
Tanto che in dottrina si era cercato di porre rimedio all’infelice scelta del legislatore per via interpretativa [7], qualificando automaticamente l’iscrizione nella sezione speciale quale “mezzo idoneo” ai sensi degli artt. 2266, 2267, 2290 c.c., tale dunque da assicurare sempre l’opponibilità ai terzi di ciò che è iscritto. Ciò peraltro avrebbe significato (sup)porre a carico dei terzi un onere di consultazione della sezione speciale insussistente in relazione a una pubblicità-notizia e – andando contro la volontà espressa nel citato art. 8, quinto comma, l. n. 580/1993 – trasformare quella che il legislatore aveva concepito, appunto, come semplice pubblicità-notizia in una pubblicità con effetti dichiarativi.
Ma non solo: sulla base della disciplina codicistica della società semplice, infatti, alla mancata iscrizione avrebbe potuto ovviarsi non soltanto dando la prova dell’effettiva conoscenza di quanto non iscritto, come richiesto dall’art. 2193, primo comma, ma anche adducendo l’idoneità di altri mezzi d’informazione eventualmente utilizzati. In sostanza, dunque, all’iscrizione della società semplice nella sezione speciale sarebbe stata attribuita, di fatto, la così detta efficacia positiva ma non anche quella negativa prevista all’art. 2193 c.c., sicché una pubblicità legislativamente qualificata come meramente notiziale avrebbe prodotto, per i soggetti tenuti a richiederla, effetti più favorevoli di quelli propri della pubblicità dichiarativa; e assai peggiore sarebbe risultata la posizione dei terzi, che nemmeno consultando la sezione speciale del registro sarebbero stati certi di non vedersi opporre ciò che da essa non risultava ma che magari era stato pubblicato su un quotidiano o su un sito internet o affisso nei locali adibiti alla vendita dei prodotti, e via dicendo.
Tutti argomenti, questi, che sconsigliavano l’accoglimento della soluzione in esame, lasciando in ogni caso ad una valutazione da compiersi volta per volta il giudizio sull’idoneità del mezzo pubblicitario utilizzato, senza alcun automatismo che accreditasse l’iscrizione nella sezione speciale quale mezzo idoneo [8]. E mi sembra tuttora soluzione più equilibrata, appunto, quella secondo cui l’iscrizione nella sezione speciale di fatti relativi alle società semplici può certamente costituire un “mezzo idoneo” ai sensi degli artt. 2266, 2267 e 2290 c.c., ma l’idoneità dovrà essere verificata dal giudice caso per caso, rispetto a ciascun singolo terzo, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto [9]. Così, ad esempio, là dove una determinata situazione sia stata comunicata aliunde ai terzi, magari tramite una circolare inviata ad una cerchia di interessati, e si verifichi poi una vicenda modificativa di quella situazione, a mio avviso è sicuramente da escludere che l’iscrizione nella sezione speciale costituisca mezzo idoneo ai fini dell’opponibilità della modifica ai terzi destinatari della precedente comunicazione [10].
La situazione fin qui descritta è parzialmente mutata nel 2001, quando – nell’ambito di un intervento legislativo circoscritto al settore agricolo – si è stabilito che «l’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese […], ha l’efficacia di cui all’art. 2193 del codice civile» (art. 2 del d.lgs. n. 228/2001).
Con questa norma si è dunque disposto un ritorno al principio generale dell’efficacia dichiarativa, parificando il trattamento delle imprese agricole [11] iscritte nella sezione speciale, sul piano degli effetti della pubblicità, a quello riservato ai soggetti iscritti nella sezione ordinaria. In tal modo si è eliminata una disparità di trattamento – quella fra i soggetti iscritti nella sezione ordinaria e quelli iscritti nella sezione speciale – e se ne è creata un’altra: quella fra piccole imprese e società semplici agricole da una parte e piccole imprese e società semplici aventi altro oggetto dall’altra, le une e le altre iscritte nella medesima sezione speciale ma sottoposte a regimi pubblicitari incomprensibilmente diversi in punto di effetti dell’iscrizione [12].
Se ci si ferma a un esame superficiale l’innovazione appena descritta sembrerebbe aver determinato, per le società semplici esercenti attività agricola, la contemporanea fruizione di due diversi meccanismi di opponibilità: l’uno imperniato sui mezzi idonei richiamati dagli artt. 2266, 2267 e 2290 c.c., tuttora vigenti, e l’altro basato sull’iscrizione nel registro delle imprese. L’iscrizione nella sezione speciale di una determinata situazione, dunque, la renderebbe senz’altro opponibile; ma alla mancata iscrizione potrebbe ovviarsi (non solo dando la prova dell’effettiva conoscenza da parte del terzo, ma anche) adducendo l’idoneità di altri strumenti eventualmente utilizzati per portarla a conoscenza dei terzi. In questa prospettiva, il trattamento pubblicitario delle società semplici agricole sarebbe più favorevole di quello di qualunque altro soggetto iscritto nella sezione ordinaria, rispetto al quale l’efficacia positiva (art. 2193, secondo comma) trova un bilanciamento nell’efficacia negativa (art. 2193, primo comma); e ciò a discapito dei terzi, che potrebbero aver diligentemente consultato il registro per poi vedersi opporre un dato non iscritto ma veicolato attraverso altri mezzi eventualmente reputati idonei dal giudice.
Contro questa incongruenza sistematica possono tuttavia fondatamente avanzarsi almeno due argomenti, uno logico e uno di diritto positivo. Il primo è che storicamente le citate disposizioni dettate nel codice civile in materia di società semplice – volte a consentire di raggiungere il risultato dell’opponibilità mediante l’utilizzo di mezzi idonei – si fondano sul presupposto dell’inesistenza di un sistema di pubblicità legale, o quanto meno dell’inesistenza di un sistema di pubblicità legale provvisto di efficacia dichiarativa; e tale presupposto è ora venuto meno, con riferimento alle società semplici esercenti attività agricola, proprio per effetto dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2001. L’altro argomento, da solo decisivo, è che la norma appena citata esplicitamente richiama l’efficacia dell’iscrizione così come regolata dall’art. 2193 («l’iscrizione […] ha l’efficacia di cui all’art. 2193», dice infatti), e dunque connotata anche dal profilo negativo della dichiaratività (codificato nel primo comma della norma), in virtù del quale può sopperirsi alla mancata iscrizione esclusivamente fornendo la prova della effettiva conoscenza del fatto non iscritto, e non anche attraverso l’utilizzo di altri mezzi di informazione che potrebbero attestare, tutt’al più, la conoscibilità di quel fatto.
Direi dunque, in conclusione, che a seguito del d.lgs. n. 228/2001 le regole dettate negli artt. 2266, 2267 e 2290 c.c. cessano di essere applicabili alle società semplici agricole per sopravvenuta incompatibilità con l’art. 2193, co. 1 [13]. La disciplina speciale sopravvenuta, insomma, nell’assoggettare le società semplici con oggetto agricolo al sistema della pubblicità dichiarativa le ha escluse dal campo di applicazione delle norme generali anteriori volte a sopperire all’inapplicabilità di tale sistema; norme che continueranno ad applicarsi, invece, alle società semplici aventi oggetto diverso.
Altro interrogativo è se la disciplina appena esaminata incida anche in ordine al grado di autonomia patrimoniale riconoscibile alla società semplice agricola iscritta nel registro delle imprese, equiparandolo a quello della società in nome collettivo regolare e differenziandolo da quello della società semplice non iscritta (ovvero iscritta ma non agricola) [14].
Ad esso pare corretto rispondere negativamente, essendo attendibile che il “rafforzamento” dell’autonomia patrimoniale sia ricollegato dalla legge non all’iscrizione tout court, e neppure all’iscrizione purché dotata di efficacia dichiarativa, bensì all’iscrizione delle società (di persone) di forma commerciale, in relazione alle quali è accompagnato da un adeguato regime contabile che non è previsto per le società semplici. Che sia così, del resto, pare confermato dal rinvio – contenuto nell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2001 – al solo art. 2193 e non anche alle disposizioni (gli artt. 2304 e 2305 c.c.) espressive della così detta efficacia normativa dell’iscrizione [15].
Sotto questo profilo, dunque, non vi è differenza fra società semplici agricole e non agricole, iscritte o non iscritte che esse siano. In ogni caso, infatti, esse fruiranno (unicamente) di quel grado minimo di autonomia patrimoniale che è svincolato da qualunque adempimento pubblicitario [16], rimanendo disciplinati il beneficio di escussione nei confronti dei creditori sociali e la liquidazione della quota su richiesta dei creditori particolari dagli artt. 2268 e 2270 c.c.
Da questo punto di vista, insomma, la distinzione fra società semplice regolare e società semplice irregolare sarebbe puramente nominalistica.
Nel codice civile sono presenti svariate norme applicabili alle imprese soggette a registrazione; categoria, questa, che parrebbe naturale intendere in senso evolutivo, ricomprendendovi non solo i soggetti per i quali l’iscrizione era prevista già dalle disposizioni originarie del codice civile ma anche quelli cui l’obbligo di iscrizione è stato imposto dalla l. n. 580/1993 o da norme successive.
Posto che le società semplici soggiacciono ora all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, dunque, riterrei che esse rientrino tutte nella categoria delle imprese soggette a registrazione (sempre che di imprese si tratti, cosa che per alcune di esse, come vedremo, può essere messa in dubbio).
Ciò non significa, peraltro, che le disposizioni dettate nel 1942 per gli imprenditori soggetti a registrazione siano automaticamente applicabili a tutte le società semplici, perché in senso contrario potrebbe incidere, in qualche caso, proprio la diversità degli effetti ricollegati all’iscrizione e, in particolare, la mancanza di efficacia dichiarativa che connota l’iscrizione delle società semplici non aventi ad oggetto l’esercizio di un’impresa agricola [17].
Così, ad esempio, mi pare sicura la soggezione a pubblicità, ex art. 2556, di tutti i trasferimenti di azienda nei quali almeno una delle parti sia una società semplice, non importa se agricola o non agricola [18]. Dubbia è invece l’applicazione, a favore di società semplici non agricole, della norma che ricollega all’iscrizione l’efficacia verso i terzi della cessione dei crediti inerenti l’azienda ceduta (art. 2559), il cui meccanismo sembra supporre un’iscrizione provvista di effetti che vadano al di là di quelli puramente notiziali [19].
Quanto alle disposizioni che regolano l’efficacia probatoria delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione (artt. 2709 e 2710), esse risulteranno di fatto inapplicabili alle società semplici là dove queste – non essendo gravate dall’obbligo di redigere e conservare una determinata documentazione contabile (art. 2214 ss.) – siano prive delle scritture stesse [20].
C’è poi da chiedersi se alcune altre regole, pur dettate con specifico riferimento alle imprese commerciali, siano estensibili alle società semplici là dove si rivelino fondate «non sull’elemento sostanziale dell’oggetto dell’attività imprenditrice ma su quello formale della soggezione a pubblicità» [21].
L’interrogativo riguarda, in particolare, la norma che fa dipendere dalla priorità dell’iscrizione la soluzione del conflitto fra più imprenditori commerciali che utilizzino ditte fra loro confondibili (art. 2564), la norma che enuncia i requisiti di iscrivibilità delle ditte delle imprese commerciali (art. 2566) e quelle di cui si compone l’istituto della così detta rappresentanza commerciale (art. 2203 ss.).
In tutti e tre i casi appare in linea di principio corretta la soluzione affermativa, non scorgendosi ragioni che inducano a giustificare, per la ditta e per la rappresentanza, un trattamento diversificato in funzione del diverso oggetto dell’impresa [22]. Occorre però considerare che le regole contenute nel secondo comma degli artt. 2206 e 2207 – relative all’opponibilità delle limitazioni originarie o sopravvenute della procura institoria – presuppongono (o, forse meglio, sono espressive del)l’efficacia dichiarativa della pubblicità; efficacia di cui come sappiamo non possono godere le iscrizioni delle società semplici con oggetto non agricolo, alle quali quindi questi momenti della disciplina risulteranno inapplicabili. E analoga conclusione potrebbe valere anche per la regola espressa nel secondo comma dell’art. 2564, secondo comma, che risolve il conflitto fra ditte uguali o simili a favore dell’imprenditore che abbia iscritto per primo la propria, accreditando anche qui l’iscrizione di un’efficacia certamente non riconducibile a quella meramente informativa [23].
Chiudo questa parte del discorso con qualche parola circa l’applicabilità alle società semplici della prescrizione quinquennale che è prevista dall’art. 2949 c.c. per i «diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese».
A dire il vero queste parole dovrebbero essere del tutto superflue, perché la disposizione parrebbe sufficientemente chiara: essa distingue unicamente fra società iscritte e società non iscritte e riserva la prescrizione breve alle prime. Questa lettura, fra l’altro, consente di recuperare alla norma il significato di sanzione per il mancato assolvimento degli obblighi pubblicitari che le era proprio nel codice di commercio [24] e che si era perso nella codificazione del 1942 [25]. Lasciata la società semplice fuori dal sistema pubblicitario, infatti, non la si poteva poi sanzionare per la mancata iscrizione, tanto che ci fu chi (Bigiavi) definì la norma null’altro che un “relitto storico” [26]. La disarmonia sistematica viene meno proprio grazie all’estensione alle società semplici dell’obbligo di iscrizione, a seguito della quale può nuovamente giustificarsi – anche rispetto alla società semplice – l’applicazione della prescrizione breve per le società “buone”, quelle iscritte, e della prescrizione ordinaria per quelle “cattive”, in quanto inadempienti all’obbligo di iscrizione.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte, tuttavia, ricorre una massima secondo la quale la prescrizione breve si applica «esclusivamente […] alle società per le quali è prevista l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, restando escluso che l’introduzione di sezioni speciali del registro delle imprese per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici abbia reso applicabile anche a queste ultime l’art. 2949» [27].
Si tratta peraltro di una soluzione che contrasta con il dato testuale e che non condivido assolutamente, anche perché fondata unicamente sul diverso “luogo” dell’iscrizione – che è del tutto inidoneo a fornire una plausibile ratio della disposizione così interpretata –, oltre che viziata, forse, dall’erroneo convincimento che le sezioni speciali non siano parte integrante del registro delle imprese [28].
Ho accennato prima alle società di revisione costituite in forma di società semplice, che possiamo considerare – ed etichettare – come delle società semplici di diritto speciale.
La specialità si manifestava, al momento della loro introduzione, proprio nel loro essere tenute – uniche fra tutte le società semplici – all’iscrizione nel registro delle imprese; peculiarità, questa, che attrasse l’attenzione della dottrina (penso in particolare a un saggio di Partesotti nel quale l’autore ricostruisce analiticamente le differenze di disciplina di «questa speciale società semplice» rispetto a «quella comune regolata dal codice») [29].
Più precisamente, il d.p.r. n. 136/1975 stabilì che per le società semplici di revisione «devono osservarsi le modalità di pubblicità previste nell’art. 2296 del codice civile» [30], ossia quelle proprie delle società in nome collettivo; e analoghe disposizioni sono state poi ripetute nel d.lgs. n. 88/1992 prima e nel d.lgs. n. 39/2010 poi [31].
Nel frattempo, come abbiamo visto, il legislatore aveva optato per l’inserimento nel sistema di pubblicità legale di tutte le società semplici, ma non direi che questo abbia “azzerato” la specialità di cui parlavo: l’ha modificata ma non l’ha azzerata. Le società semplici esercenti l’attività di revisione legale infatti, diversamente da tutte le altre società semplici, devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Ciò in quanto sulla disposizione generale che prevede l’iscrizione delle società semplici nella sezione speciale loro dedicata (l’art. 2 del d.p.r. n. 558/1999) direi senz’altro che prevalgano le disposizioni speciali appena citate, che assoggettano le società semplici di revisione alle modalità pubblicitarie dettate per le società in nome collettivo [32].
Una scelta inizialmente naturale e quasi obbligata, questa, in quanto nel 1975 le sezioni speciali (aggiungerei: fortunatamente) ancora non esistevano, ma che è stata poi mantenuta, dagli interventi normativi del 1992 e del 2010 [33], anche dopo l’attuazione del registro delle imprese e la creazione delle sezioni speciali.
Una scelta che – aggiungo – con ogni probabilità ha dei riflessi sul piano degli effetti dell’iscrizione, portando con sé il corollario dell’efficacia dichiarativa. Perché è vero che «altro sono le modalità, altro sono gli effetti» della pubblicità, sicché la natura dichiarativa della pubblicità non può essere direttamente ricavata dal citato richiamo dell’art. 2296 c.c.; ma resta il fatto che la collocazione delle iscrizioni di cui parliamo nella sezione ordinaria – discendente proprio da quel richiamo – le sottrae alla deroga prevista nella l. n. 580/1993 per le società semplici iscritte nella sezione speciale, rendendo loro applicabile il principio generale sancito nell’art. 2193 c.c. [34]
Non riterrei invece che da tale collocazione possa desumersi l’applicabilità alle società semplici di revisione degli artt. 2304 e 2305 invece degli artt. 2268 e 2270 c.c., e dunque il rafforzamento dell’autonomia patrimoniale, essendo questo ricollegato – secondo la lettura che mi pare più corretta, per le ragioni già illustrate quando si è affrontato il medesimo problema a proposito delle società semplici agricole – all’iscrizione di società di persone di forma commerciale [35].
Tornando al diritto comune delle società semplici, come ho già ricordato l’art. 2249 c.c. enuncia la regola secondo cui esse possono avere ad oggetto solamente l’esercizio di un’attività diversa da quella commerciale; e nel discorso sin qui svolto è emersa più volte la contrapposizione fra le società semplici esercenti un’attività agricola e quelle esercenti un’attività non agricola. Ma qual è il possibile oggetto sociale di queste ultime?
Innanzi tutto, certamente, le attività libero-professionali. Proprio il diffuso convincimento circa la loro natura non commerciale spiega come, nel risalente dibattito sull’esercizio societario delle professioni intellettuali, la società semplice sia stata da subito individuata come una forma di esercizio ammissibile. E riterrei che quel convincimento sia stato poi confermato dalla disciplina speciale sopravvenuta. Mi riferisco sia alla disciplina delle società fra avvocati, che pur riconducendole residualmente alla disciplina delle società in nome collettivo ha esplicitato la loro non soggezione al fallimento (pur se in ciò potrebbe anche cogliersi una esenzione concessa malgrado un’ipotizzata commercialità della professione forense) [36], sia a quella più generale che consente la costituzione di società di qualunque tipo per l’esercizio in forma societaria delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico [37]. L’unico dubbio è se queste attività debbano essere qualificate come imprese civili, in quanto non commerciali né agricole [38], o come attività economiche non imprenditoriali (mentre mi parrebbe tutto sommato una forzatura considerarle attività commerciali al cui esercizio le società semplici siano legittimate solo da una norma di diritto speciale [39]).
La casistica di società semplici non agricole potrebbe forse chiudersi qui (salvo che si ammetta la categoria delle imprese civili), se si considera che dagli artt. 2247 e 2248 c.c. si ricava che l’oggetto sociale deve concretarsi nell’esercizio di un’attività economica e non può limitarsi al mero godimento di beni. Questa conclusione, pacifica nel sistema originario del codice civile, è stata tuttavia messa in crisi – e proprio con riferimento alla società semplice – dall’evoluzione legislativa dell’ultimo trentennio.
A partire dalla seconda metà degli anni ’90 e fino all’ultima legge di bilancio, infatti, numerose disposizioni fiscali hanno ripetutamente (non solo permesso ma) agevolato la trasformazione in società semplici di società di forma commerciale aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (ovvero – pur se tale previsione compare solo in alcune delle norme in questione – la gestione di quote di partecipazione in società) [40]. La legislazione in parola – ha dunque concluso un’autorevole dottrina, attraverso alcuni passaggi logici sui quali non posso qui addentrarmi – «ha innovato il codice civile disancorando la società semplice dal paradigma funzionale fissato nel ’42», e ha reso «la società semplice, non solo il regime residuale d’esercizio di attività economiche collettive non commerciali (qual era per il testo originario del codice civile unificato), ma anche un regime societario facoltativo (rispetto a quello della comunione) del godimento collettivo» [41].
Da quella legislazione, insomma, si è ricavata la legittimazione delle società semplici di mero godimento [42], non importando che questo abbia ad oggetto beni immobili, beni mobili registrati o non, partecipazioni societarie. Nel diritto vivente sempre più frequenti sono, negli ultimi anni, i provvedimenti dei Giudici del registro che hanno ammesso l’iscrivibilità di società semplici di mero godimento [43]; e tutt’altro che infrequente è ad esempio l’utilizzo della società semplice quale “cassaforte” per la gestione di ingenti patrimoni [44].
Naturalmente, perché si resti sul terreno del puro godimento, l’oggetto di queste società deve limitarsi a una amministrazione statica del proprio patrimonio, quale che esso sia, senza che si abbia la prestazione di servizi o, nel caso della holding, un’attività di direzione e coordinamento che darebbe all’attività una connotazione imprenditoriale-commerciale [45], escludendo l’utilizzabilità della società semplice [46]. E non sempre è agevole tracciare la linea di demarcazione fra le due situazioni.
Riprendendo il filo del nostro discorso, anche le società semplici di mero godimento, come le altre società semplici non agricole [47], sono penalizzate dalla norma che esclude l’efficacia dichiarativa della loro iscrizione. La trasformazione regressiva che il legislatore fiscale intende agevolare, dunque, presenta non pochi rischi, in quanto il patto con il quale i soci eventualmente limitino la responsabilità ex art. 2267 c.c., pur se iscritto, non sarebbe per ciò solo opponibile ai terzi, e la sua opponibilità dipenderebbe dalle variabili valutazioni dei giudici in ordine all’idoneità dell’iscrizione o dell’altro mezzo d’informazione concretamente adoperato (valutazione che, ove fosse negativa, esporrebbe quei soci a responsabilità anche per le obbligazioni anteriori alla trasformazione: art. 2499, ultimo comma, c.c.). Insomma: quel che il legislatore fiscale agevola, il legislatore civilistico disincentiva.
Siamo così tornati al punto di partenza, ossia alla constatazione di una disparità di trattamento, fra le società semplici agricole da una parte e quelle non agricole dall’altra [48], che non ha alcuna ragion d’essere, e che potrebbe essere rimossa semplicemente estendendo alle seconde – come pure agli altri soggetti che ancora non ne beneficiano [49] – la regola dell’efficacia dichiarativa della pubblicità [50].
Come ho detto all’inizio la direttiva n. 25/2025 si applica solo alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e in ogni caso detta prescrizioni che non incidono sul profilo degli effetti della pubblicità [51], che è quello in relazione al quale la disciplina della società semplice andrebbe riformata. L’attuazione della direttiva, dunque, non solo non può risolvere il nostro problema ma rischia di allargare il solco fra la società semplice da una parte, la collettiva e l’accomandita dall’altra.
Quel solco, dunque, è destinato ad allargarsi. Questo a meno che il legislatore, dovendo attuare le disposizioni comunitarie, non decida di intervenire, pur non essendovi obbligato, anche sulla società semplice, nel qual caso potrebbe profittarne per razionalizzare la disciplina pubblicitaria, eliminando la sezione speciale e prevedendo che tutte le società semplici [52] beneficino dell’efficacia dichiarativa delle iscrizioni. Ma questo è solo un desiderio o forse, addirittura, un sogno.
[1] Dir. UE 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che per quanto qui interessa ha modificato la dir. UE 2017/1132, sostituendo l’art. 10 e inserendo l’art. 14-bis.
[2] Il citato art. 14-bis, infatti, include fra gli atti da pubblicizzare i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicità sia obbligatoria secondo la direttiva UE 2013/34 (della quale si vedano in particolare gli artt. 30 e 31); ma v. L. Salamone, La pubblicità della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice: la questione del deposito del bilancio. Prime note, Relazione al citato Convegno su Società di persone e registro delle imprese: uno sguardo sull’esistente e sulle prospettive di riforma, ancora ined., § 1, il quale dall’articolato della direttiva desume che l’obbligo di pubblicizzare i bilanci riguardi le sole s.n.c. e s.a.s. interamente partecipate da società di capitali.
[3] V. infatti l’allegato II-ter della citata direttiva.
[4] «La manifestazione ai terzi della società può attuarsi pel fatto stesso che la società opera, e cioè attraverso un sistema di pubblicità di fatto, o può attuarsi attraverso un sistema di pubblicità legale: il primo sistema è stato seguito per la società semplice, il secondo per gli altri tipi di società»: così si legge nella Relazione al c.c., al § 925.
[5] In particolare: le modifiche e la revoca del potere di rappresentanza, il patto di limitazione della responsabilità, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio: cfr. rispettivamente gli artt. 2266 (col suo rinvio all’art. 1396), 2267 e 2290 c.c. Quanto alle altre cause di estinzione del potere di rappresentanza, si veda l’art. 1396, ultimo comma, c.c.
[6] Essendo inopponibili in caso di ignoranza incolpevole (art. 2290; nonché art. 1396, ultimo comma) o di ignoranza tout court (art. 2267).
[7] Cfr. in particolare O. Cagnasso, La società semplice, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, Utet, 1998, 59 s., 78 ss., 120 s., 160 s., 229 s.; e v. anche E. Bocchini, Manuale del registro delle imprese, Padova, Cedam, 1999, 46, 109 ss. Ulteriori riferimenti in V. Donativi, Del registro delle imprese. Dell’obbligo di registrazione, in Commentario Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna, Zanichelli, 2024, 691 ss., ove analitico riesame del problema e critica della tesi in questione.
[8] In tal senso fra gli altri G. Marasà, C. Ibba, Il registro delle imprese, Torino, Utet, 1997, 265 ss.; C. Ibba, La pubblicità delle imprese, II ed., Padova, Cedam, 2012, specie 35 ss.; M. Restino, Le sezioni speciali del registro delle imprese, in Riv. dir. comm., 1998, I, 416 s.; v. anche G. Santoni, La preminente funzione informativa del sistema di pubblicità legale delle imprese, in Studium iuris, 1999, 392, per il quale è assolutamente da escludere che l’iscrizione nelle sezioni speciali possa costituire mezzo idoneo di conoscenza.Parzialmente diverso è il tentativo di chi distingue fra idoneità in astratto e idoneità in concreto dello strumento utilizzato, la prima delle quali assicurata (anche) dalla pubblicità-notizia e tale da determinare non l’incondizionata opponibilità ad ogni terzo (non producendosi, insomma, l’efficacia positiva così come delineata nell’art. 2193, secondo comma), bensì una sorta di presunzione relativa di conoscenza, che il singolo terzo potrebbe superare dimostrando l’impossibilità di avere conoscenza di quanto iscritto (G. Rescio, Gli effetti dell’iscrizione, in Il registro delle imprese a vent’anni dalla sua attuazione, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 174 s.).
La rilevanza così riconosciuta alla pubblicità-notizia appare tuttavia eccessiva, posto che i terzi ove non consultassero il registro delle imprese rischierebbero di trovarsi nella scomodissima posizione probatoria appena descritta; e ove diligentemente lo consultassero, non trovandovi alcuna informazione per essi rilevante, rischierebbero di vedersela egualmente opporre in quanto resa conoscibile con altro mezzo idoneo. Non appare congruo, insomma, accreditare la pubblicità-notizia di un’efficacia positiva, sia pure attenuata rispetto a quella propria dell’efficacia dichiarativa, senza riequilibrare la composizione degli interessi in gioco attraverso l’efficacia negativa, come invece fa l’art. 2193, primo comma.
[9] G. Marasà, C. Ibba, (nt. 8), 7, 265 ss.; Ibba, La pubblicità, (nt. 8), 35 ss., 87 ss.; Id., Il registro, (nt. 8), 300 ss. e spec. 302 ss.
[10] Senza che essi debbano dare alcuna prova in ordine alla non conoscenza della modifica stessa (e v. M. Cian, Trasferimento d’azienda e successione nei rapporti rappresentativi, Milano, Giuffrè, 1999, 149 s.).
[11] E successivamente, di riflesso, delle imprese ittiche e di quelle di acquacoltura, per effetto dell’art. 2 del d.p.r. n. 558/1999, dopo la modifica apportata dall’art. 34-septies, primo comma, d.l. n. 179/2012; e dell’art. 4 del d.lgs. n. 4/2012.
[12] Per tutti A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, in Trattato di diritto commerciale, diretto da V. Buonocore, Torino, Giappichelli, 2003, 113; U. Belviso, Il regime pubblicitario dell’imprenditore agricolo (La riforma d’inizio secolo), in Studi in onore di P. Schlesinger, IV, Milano, Giuffrè, 2004, specie 2308 s. e 2324; M. Bione, La nozione di imprenditore agricolo dal codice di commercio ad oggi, ivi, 2342; C. Ibba, La pubblicità, (nt. 8), 339; Id., Il registro, (nt. 8), 304 s.; G. Marasà, L’imprenditore, in Il Codice Civile. Commentario, fondato e già diretto da P. Schlesinger continuato da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, Giuffrè, 2021, 353 ss.
[13] In tal senso, fra gli altri, C. Ibba, La pubblicità, (nt. 8), 342 ss.; A. Bartalena, La pubblicità delle società semplici, in Riv. dir. comm., 2003, I, 331 s.; M. Campobasso, La società semplice “irregolare”, in Riv. dir. comm., 2005, I, 280 s.; G. Rescio, (nt. 8), 174 s.
[14] Soluzione, questa, cui perviene P. Spada, Schegge di riforma del diritto delle società di persone, in Riv. dir. civ., 2002, I, 355.
[15] In tal senso M. Campobasso, (nt. 13), 287 s.; C. Ibba, La pubblicità, (nt. 8), 344; Id., Il registro, (nt. 8), 307.
[16] Cfr. C. Ibba, Il registro, (nt. 8), 228 s.
[17] Sul punto, ampiamente, G. Marasà, (nt. 12), 351 ss. e spec. 363 ss.; C. Ibba, Il registro, (nt. 8), 40 ss.
[18] Cfr. già G. Marasà, C. Ibba, (nt. 8), 132 ss.; Pavone La Rosa, (nt. 12), 118 s.
Non manca chi ritiene che l’area delle imprese soggette a registrazione debba essere intesa in senso ampio con riferimento all’obbligo pubblicitario previsto nel secondo comma dell’art. 2556 e circoscritto ai soli soggetti tenuti a iscriversi nella sezione ordinaria, invece, con riferimento all’obbligo della prova scritta sancito nel primo comma dello stesso articolo (così M. Cian, Dell’azienda, in Codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2018, 108 ss.; contra G.E. Colombo, L’azienda e il mercato, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, III, Padova, Cedam, 1979, 45).
[19] Approfondimenti in G. Rescio, La pubblicità della cessione di azienda: modalità di attuazione ed effetti, in Riv. not., 1995, 173; G. Marasà, C. Ibba, (nt. 8), 77, 231 ss.; M. Cian, (nt. 18), 116 s., 238.
[20] Per l’applicabilità dell’art. 2710 nei confronti dei piccoli imprenditori v. però Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2004 n. 16513.
[21] Parole, pur scritte in altro contesto normativo, di G. Oppo, Materia agricola e “forma” commerciale, ora in Id., Scritti giuridici, I, Padova, Cedam, 1992, 136.
[22] E v. già G. Oppo, Scritti giuridici, (nt. 21), 137, 139 ss.
[23] Cfr. G. Marasà, C. Ibba, (nt. 8), 77, 242 ss.
[24] L’art. 919, n. 1, del codice di commercio del 1882, infatti, prevedeva la prescrizione in cinque anni delle «azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate nel titolo IX del libro primo»; ed era assai diffusa la spiegazione in termini sanzionatori (C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, IV, V ed., Milano, Vallardi, 1926, 659 ss.), pur non mancando altre argomentazioni a supporto (cfr. R. Rivaro, La prescrizione nel diritto societario, Milano, Giuffrè, 2017, 31 s.).
[25] R. Rivaro, (nt. 24), 31 ss.
[26] W. Bigiavi, Noterella sistematica sulla prescrizione in tema di società registrate, in Riv. soc., 1965, specie 15 ss.
[27] Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2012 n. 2286; e già Cass. civ, sez. I, 31 agosto 2005 n. 17587. Nello stesso ordine di idee si è affermata l’applicabilità dell’art. 2949 ai consorzi con attività esterna, in quanto «iscritti nel registro delle imprese, alla pari delle società commerciali, e non nelle sezioni speciali riservate agli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., ai piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c. e alle società semplici di cui all’art. 2551 c.c.» (Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2016 n. 2180; seguita da Trib. Torino, 8 maggio 2019, in giurisprudenzadelleimprese.it).
[28] Convincimento erroneo (cfr. per tutti C. Ibba, Il registro, (nt. 8), specie 34, 48, 82, 103, 260 s.; V. Donativi, (nt. 7), specie 36 s.), pur se transitato nella motivazione di Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2020 n. 10302; sulla quale v. i rilievi di C. Ibba, Cancellazioni non estintive e termine annuale di fallibilità, in Le crisi d’impresa e del consumatore dopo il d.l. 118/2021. Liber amicorum per Alberto Jorio, a cura di S. Ambrosini, Bologna, Zanichelli, 2021, 628 s. Con riferimento alla prima sezione speciale, la corretta affermazione secondo cui «è anch’essa parte […] del registro delle imprese» si riscontra nella motivazione di Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2020, n. 10302.
[29] G. Partesotti, La società semplice iscritta nel registro delle imprese (Contributo allo studio delle società di revisione del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136), in Giur. comm., 1978, I, 5 ss., ove, alla p. 17, le espressioni virgolettate.
[30] Art. 8, secondo comma.
[31] Così rispettivamente l’art. 6, secondo comma; e l’art. 2, quinto comma.
[32] In tal senso, per le società di revisione disciplinate dal d.p.r. n. 136/1975 e dal d.lgs. n. 88/1992, G. Marasà, C. Ibba, (nt. 8), 103 s.; e v. ora C. Ibba, Il registro, (nt. 8), 36 s.
[33] Non invece, nel disciplinare l’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, dall’art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 (peraltro successivamente abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39/2010), ciò che ha indotto a dubitare dell’applicabilità dell’art. 2296 alle società semplici di revisione iscritte in tale albo (cfr. A. Bartalena, (nt. 13), 318 ss.).
[34] C. Ibba, Il registro, (nt. 8), 36 s.; e già G. Partesotti, (nt. 29), 18 ss., 20 ss.; G. Marasà, C. Ibba, (nt. 8), 103 s.; per la qualificazione come pubblicità-notizia v. invece P. Spada, (nt. 14), 352, ipotizzando che dopo la l. n. 580/1993 debba ritenersi implicitamente abrogato il rinvio all’art. 2296 c.c. operato dal d.lgs. n. 88/1992; e M. Campobasso, (nt. 13), 290 s., testo e note (da cui è tratta la citazione nel testo), estendendo alle società semplici di revisione la regola dettata dall’art. 8, quinto comma, l. n. 580/1993; sul punto v. anche A. Bartalena, (nt. 13), 319 ss., ove ulteriori riferimenti.
[35] Contra P. Spada, (nt. 14), 352; ma v. G. Partesotti, (nt. 29), 20 ss.
[36] Art. 16 del d.lgs. n. 96/2001; e v. C. Ibba, La società fra avvocati: profili generali, in Riv. dir. civ., 2002, II, 378 s.
[37] Così l’art. 10, terzo comma, l. n. 183/2011, che legittima dunque anche l’utilizzo della società semplice. Ma v. altresì l’art. 4-bis della l. n. 247/2012 che ha permesso l’esercizio della professione forense, oltre che a società di capitali e società cooperative, a “società di persone”, senza alcuna limitazione tipologica. Quanto alle professioni non regolamentate, si veda l’art. 1, quinto comma, l. n. 4/2013, ove si legge fra l’altro che la professione non organizzata in ordini o collegi «è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria».
[38] Secondo la nota impostazione di G. Oppo, Note preliminari sulla commercialità dell’impresa, ora in Id., Scritti giuridici, (nt. 21), 167 ss.
[39] Appunto il citato art. 10, terzo comma, l. n. 183/2011.
[40] Cfr. in particolare l’art. 29 della l. n. 449/1997; l’art. 13 della l. n. 28/1999; l’art. 3, settimo comma, l. n. 448/2001; l’art. 1, commi 111-117, l. n. 296/2006; l’art. 1, comma 129, l. n. 244/2007; l’art. 1, comma 115, l. n. 208/2015; l’art. 1, comma 565, l. n. 232/2016; l’art. 1, centesimo comma ss., l. n. 197/2022; e da ultimo l’art. 1, trentunesimo comma, l. n. 207/2024.
[41] P. Spada, Dalla società civile alla società semplice di mero godimento, in Riv. not., 2016, 835 ss., ove, alla p. 842, le parole virgolettate; condivise fra gli altri da O. Cagnasso, La società semplice immobiliare: un ritorno ai codici abrogati?, in Giur. it., 2017, 697 ss.; G. Baralis, La validità “stabile” della società semplice di mero godimento immobiliare, in Riv. not., 2017, 427 ss.; v. inoltre P. Montalenti, Il diritto societario dai “tipi” ai “modelli”, in Giur. comm., 2016, I, 439; G. Marasà, Le società: profili sistematici e funzione, in Trattato delle società, diretto da V. Donativi, I, Milano, Utet, 2022, 147; in senso contrario G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II11, a cura di M. Campobasso, Milanofiori Assago, 2024, 33 s., testo e note: M. Cian, Diritto commerciale, a cura dell’a., III, Torino, 2024, 27 ss. e spec. 30; in giurisprudenza si veda Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2018, n. 23952, che, in una vicenda nella quale non era stata invocata la legislazione fiscale citata nel testo, ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la decisione del Tribunale che aveva interpretato una scrittura privata come costitutiva di una comunione a scopo di godimento e non di una società, difettando l’elemento dell’imprenditorialità.
[42] E ciò con riferimento non solo a società semplici che siano il frutto della trasformazione di una preesistente società immobiliare ma anche a società semplici di mero godimento appositamente costituite, non apparendo giustificata una eventuale diversità di trattamento tra le due fattispecie (v. però le osservazioni svolte in C. Ibba, La nozione di società: ieri, oggi, domani, di prossima pubblicazione in Riv. dir. civ., 2025, § 6).
[43] Si veda in particolare, per l’ampiezza della motivazione, Trib. Roma, 8 novembre 2016, decr., in Giur. it., 2017, 695 ss.
[44] Così, ad esempio, le cronache giornalistiche degli ultimi tempi hanno fatto emergere il caso della Società semplice Dicembre – titolare della partecipazione di controllo nella società di diritto olandese Giovanni Agnelli B.V. e avente ad oggetto la gestione di quella partecipazione, con esclusione di ogni attività commerciale e imprenditoriale – la quale, costituita nel 1984, è stata iscritta d’ufficio a seguito di un provvedimento del Giudice del registro di Torino del 27 giugno 2012.
[45] Salva la possibilità di una sua qualificazione come impresa civile, per chi riconosca questa categoria; e sempre che non si qualifichi come impresa agricola – in quanto esercizio mediato, ovvero in quanto “fase”, dell’impresa delle società eterodirette – l’attività di direzione e coordinamento svolta nei confronti di imprese agricole: cfr. l’impostazione di F. Galgano, L’imprenditore commerciale, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto dall’a., II, Padova, 1978, 77 ss. e spec. 81; Id., Qual è l’oggetto della società holding?, in Contr. e impr., 1986, 327 ss.; Id., L’oggetto della holding è dunque l’esercizio mediato e indiretto dell’impresa di gruppo, ivi, 990, 401; quella di G. Scognamiglio, Società di persone e imprese individuali di gruppo nell’amministrazione straordinaria, in Riv. dir. civ., 1984, I, 836 ss. e spec. 844; le perplessità di R. Weigmann, Nota a Cass., 5 febbraio 1990, n. 1439, in Giur. it., 1990, I, 716; e da ultimo E. Compagnoni, Società semplice holding. Tra limite alla commercialità e nozione di gruppo, in ODCC, 2023, 339 s., 341 s.
[46] In tal senso G.B. Portale, A. Cetra, Società semplice controllante di società di capitali e attività di direzione e coordinamento, in Riv. soc., 2021, 1085 ss., che conseguentemente escludono altresì, nei confronti di una società semplice controllante, l’operare della presunzione di cui all’art. 2497-sexies c.c.
[47] E dunque anche le società tra professionisti, pur se non è facile individuare il regime pubblicitario di queste società (C. Ibba, Il registro, (nt. 8), 310 s.). Non essendo stato previsto alcunché nella legge speciale, e non avendo questa demandato al regolamento di attuazione di intervenire sul punto (cfr. l’art. 10, decimo comma, l. n. 183/2011), parrebbe infatti – sulla base della disciplina generale del registro delle imprese – che esse debbano iscriversi nella sezione speciale delle società semplici qualora adottino tale modello e nella sezione ordinaria in tutti gli altri casi, con gli effetti che da ciò discendono (C. Ibba, La partecipazione sociale nelle società tra professionisti e nelle società tra avvocati, in Nuove leggi civ. comm., 2014, 630; G. Marasà, I contratti associativi a dodici anni dalla riforma del diritto societario, Torino, Giappichelli, 2015, 103, 192; e v. anche G. Bertolotti, Società tra professionisti e società tra avvocati, Torino, Giappichelli, 2013, specie 88 ss.).
Il regolamento di attuazione, viceversa, ha stabilito che «la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale» (relativa alle società tra professionisti) istituita dal d.lgs. n. 96/2001, «con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia» (art. 7, primo comma 1, d.m. 34/2013); ha cioè riprodotto lo stesso regime pubblicitario già previsto nel 2001 per la società fra avvocati, verosimilmente senza avvedersi che l’iscrizione nella sezione speciale, che per le società fra avvocati è sostitutiva di quella nella sezione ordinaria, parrebbe essere per le società tra professionisti di cui si parla un’iscrizione aggiuntiva, con inutile duplicazione di adempimenti e di costi.
Quanto agli effetti dell’iscrizione, per la disciplina regolamentare – sempre che questa regga a un eventuale scrutinio di legittimità per eccesso di delega – sono in ogni caso gli effetti propri della pubblicità-notizia. Sulla base della disciplina di rango primario, viceversa, per le iscrizioni avvenute nella sezione ordinaria dovrebbero essere quelli previsti in via generale nel codice civile, ferma restando l’efficacia puramente informativa qualora sia stata adottata la forma della società semplice e l’iscrizione sia dunque avvenuta nella prima sezione speciale.
[48] Eccettuate le società semplici di revisione, assoggettate al regime speciale di cui si è detto nel § 7.
[49] Ossia ai piccoli imprenditori esercenti attività non agricole.
[50] Analogamente, da ultimo, C. Ibba, Il registro, (nt. 8), specie 300 ss.; Marasà, (nt. 12), specie 358; Donativi, (nt. 7), 606 s., nella nt. 126.
[51] La disciplina comunitaria, infatti, è volta ad assicurare l’accesso dei terzi agli atti e alle indicazioni soggetti a pubblicità obbligatoria e ad escludere che tali atti e indicazioni siano opponibili ai terzi prima dell’effettuazione della pubblicità (dir. UE 2017/1132, cit., specie art. 16), ma non prescrive che questa assicuri l’opponibilità di quanto pubblicizzato (cfr. C. Ibba, Il registro, (nt. 8), 322 s.).
[52] Nonché i piccoli imprenditori commerciali.