Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo pdf articolo pdf fascicolo


Introduzione: l'antitrust e le sfide del digitale (di Emanuela Arezzo )


CONTENUTI CORRELATI: mercato unico digitale - antitrust - digitale

I saggi contenuti in questo volume sono stati presentati in occasione di una serie di seminari promossi da ASCOLA Italia e del suo convegno annuale, tenutosi il 4 dicembre 2020, entrambi dedicati al tema dell’antitrust e delle sfide poste dal digitale.

Ad un primo sguardo d’insieme, l’argomento non pare tutto nuovo. Ed invero si potrebbe obiettare che da più di un ventennio ormai (il primo caso Microsoft fu deciso, dall’altra sponda dell’Atlantico, con un consent decree nel 1998) si analizzano e si studiano effetti di rete switching costs, fenomeni di tipping che portano all’emersione di standard de facto, manovre di tying tecnologico dove la posizione egemonica veniva fatta scivolare da un mercato ad altri adiacenti, o ancora rifiuti a concedere informazioni strategiche per competere con l’incumbent, quali quelle afferenti all’interoperabilità (il riferimento è, questa volta, al caso Microsoft europeo del 2007). Accanto a questi temi, tuttavia, ne sono comparsi degli altri che non hanno trovato ancora la quadratura del cerchio. Si pensi, ad esempio, alla punibilità, come abuso di posizione dominante, della condotta del titolare di un brevetto c.d. essenziale che non rispetti i termini FRAND imposti dall’accordo di standardizzazione a monte, e si rifiuti di concedere una licenza ovvero sia disposto a concederla ad un prezzo iniquo o, comunque, discriminatorio rispetto a quello offerto ad un altro licenziatario.

In Europa, nonostante la Corte di Giustizia abbia tentato di mettere ordine sulla questione nella nota pronunzia Huawei, molti nodi restano ancora da sciogliere. Si discute ancora oggi su quale sia il giusto criterio per determinare l’ammontare del canone FRAND, sul ruolo dei profili di “non discriminazione” contenuti in tale obbligo, e sul se il titolare del brevetto SE – sempre sulla scorta di tale obbligo – sia tenuto a licenziare la tecnologia a chiunque ne faccia richiesta o se sia invece libero di scegliere il livello della filiera produttiva maggiormente redditizio (tipicamente quello della rivendita del prodotto finale ai consumatori) (si veda, in proposito, il recente rinvio pregiudiziale operato da Nokia nel caso Nokia Technologies v. Daimler AG, Landgericht Düsseldorf, 26 novembre 2020, caso 4c O 17/19). Per contro, in America la Ninth Circuit, seguita di lì a poco dalla Corte Distrettuale nord del Texas, hanno recentemente proclamato che il mancato rispetto dell’obbligo di concedere una licenza secondo termini FRAND non integra [continua..]