Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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Il diritto della Corporate Social Responsibility (di Serenella Rossi, Professore ordinario di diritto commerciale dell’Università degli Studi dell’Insubria; e-mail: serenella.rossi2@gmail.com. Questo saggio è destinato agli Studi in onore di Vincenzo Di Cataldo.)


Questo saggio propone una riflessione sulle iniziative di intervento normativo in tema di Corporate Social Responsibility attuate dal legislatore nazionale e da quello europeo negli anni più recenti e sulle ulteriori proposte di disciplina di matrice europea in materia di governance sostenibile delle imprese attualmente in fase di elaborazione e assoggettate a consultazione pubblica. L’analisi esamina, anche in chiave critica, le soluzioni tecniche proposte dal diritto delle imprese per la ricerca dello sviluppo sostenibile, nel rapporto con i modelli culturali e le teorie economiche di riferimento, con un’osservazione che muove dagli esordi del movimento per la Corporate Social Responsibility e approda alla più recente elaborazione delle teorie sulla sostenibilità.

The legal rules of Corporate Social Responsibility

This study proposes a reflection regarding the legislative measures that National and European legislators have recently adopted relating to Corporate Social Responsibility and to the further on-going proposals of the European Commission on Sustainable Corporate Governance which is to date, already subject to public consultation. The detailed analysis gives a critical approach to the technical solutions provided by Corporate Law relating to sustainable development, in the setting of their related cultural models as well as economic theories of reference. This observation starts from the beginning of the Corporate Social Responsibility Movement and ends with the latest conceptualization of the notion of sustainability.

Keywords: sustainable development – Corporate Social Responsibility – corporate governance – sustainability

Sommario/Summary:

1. Il diritto e la Corporate Social Responsibility. - 2. La disciplina di diritto societario per lo sviluppo sostenibile. - 3. La Corporate Social Responsibility, il mercato e gli interessi degli investitori. - 4. La trasformazione della Corporate Social Responsibility e la sua acquisizione al modello neoliberale. - 5. Qualche valutazione critica. - 6. Una nuova prospettiva: l’Inception Impact Assessment della Commissione Europea sulla Sustainable Corporate Governance e la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo su Corporate due diligence and corporate accountability. - 7. I rischi e le opportunità di una governance multistakeholder. - 8. Un nuovo laboratorio. - NOTE


1. Il diritto e la Corporate Social Responsibility.

L’idea di governare con regole formali l’impegno delle imprese ad includere nella loro strategia di gestione la tutela di interessi sociali e ambientali è rimasta per lungo tempo assente nella riflessione sul rapporto tra attività economiche e tutela dei beni comuni. La prospettiva della sostenibilità, oggi così in voga e così al centro degli interessi del legislatore contemporaneo, si lega, infatti, storicamente e concettualmente, al tema della responsabilità sociale dell’impresa che nasce e si afferma come fenomeno eminentemente spontaneo e come tale viene successivamente concepito nella definizione contenuta nel Libro Verde della Commissione Europea del 2001 che la individua nella «integrazione su base volontaria dei problemi sociali e ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali». A sostegno di questa opzione è stato spesso invocato il problema dell’in­completezza delle leggi e dell’inadeguatezza degli ordinamenti nazionali a governare gli effetti di attività economiche ormai globalizzate, per le quali il contenimento dei danni alla società e all’ambiente collegati allo sviluppo economico può essere più efficacemente affidato allo stesso interesse dell’impre­sa a coltivare, attraverso iniziative volontarie, la propria reputazione e il proprio accreditamento sociale, con il supporto, eventualmente, di regole di mera soft law. Allo stesso tempo, e fin dal loro esordio, le iniziative di responsabilità sociale delle imprese si sono mosse in un dialogo tacito, ma costante, con il legislatore. Come è stato più volte osservato, le imprese hanno spesso adottato tali pratiche in risposta alle pressioni di categorie sociali e movimenti di opinione impegnati sui temi dell’ambiente, della giustizia e dei diritti umani, e lo hanno fatto, da un lato, con l’intento di prevenire e contenere l’introduzione per legge di nuovi limiti o vincoli alle proprie attività, dall’altro, con l’obiettivo di farsi in qualche modo parte attiva nella ricerca di soluzioni condivise per la tutela di quei beni comuni che sono essenziali per la tenuta e la stabilità dello stesso sistema economico. Questa dinamica sembra destinata a ripetersi e a riproporsi anche ai nostri giorni, sebbene in un contesto per molti versi modificato. Nel momento in cui il tema della [...]


2. La disciplina di diritto societario per lo sviluppo sostenibile.

Come è noto, il diritto europeo è intervenuto, con la Direttiva UE 2014/95, a regolare i contenuti e i processi di formazione dei documenti di informazione non finanziaria, mentre il richiamo alla sostenibilità compare ormai in numerose altre direttive che riguardano l’organizzazione e la gestione della società per azioni (dalla Direttiva UE 2017/828 – c.d. Shareholders II – alla Direttiva UE 2019/2121 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere). Su altro fronte, il legislatore italiano e quello francese, sulla scorta dell’e­sperienza di alcuni stati nordamericani [7], hanno introdotto discipline speciali dedicate a società che vogliano integrare nel loro programma imprenditoriale il perseguimento di obiettivi di carattere sociale o ambientale. Si tratta della disciplina italiana della società benefit, dedicata alle società lucrative (e cooperative) che, unitamente allo scopo di lucro (o mutualistico), intendano perseguire una o più finalità di beneficio comune (v. i commi 376-382 dell’art. 1, l. n. 208/2015) e della disciplina francese della société a mission, definita quale «société dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts» il cui statuto «précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité» (art. 176, l. 22 maggio 2019, n. 486, c.d. Loi Pacte). Ad infiammare il dibattito sui temi della Corporate Social Responsibility vi è peraltro il profilo legato alla definizione dello scopo dell’impresa, in particolare della grande impresa azionaria, e alla nuova riflessione sulla sua possibile declinazione nell’ambito del diritto comune dell’impresa costituita in forma societaria. Un’importante sollecitazione in tal senso è arrivata dalla riforma che il diritto francese, attraverso la richiamata Loi Pacte del maggio 2019, ha impresso alla definizione di interesse sociale modificando l’art. 1833 del Code Civil ove è ora disposto che «La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité» (v. l’art. 169 della [...]


3. La Corporate Social Responsibility, il mercato e gli interessi degli investitori.

Su un piano generale, si può osservare che le teorie sulla Corporate Social Responsibility sono state spesso considerate un correttivo del modello di sviluppo capitalistico o il segnale di un possibile recupero dei principi dell’eco­nomia sociale di mercato, non foss’altro per la comunanza di valori e obiettivi e la loro ricezione nei principi che ispirano l’azione dell’UE (v. artt. 11 ss. T.F.U.E.). Se l’acquisita dominanza, nel diritto delle società, della teoria dello shareholder value e la diffusione delle teorie giuridiche dell’impresa concentrate sull’interesse degli investitori le hanno per un certo tempo poste ai margini del dibattito giuridico, nei tempi più recenti esse sono tornate all’attenzione degli studi di diritto positivo e divenute di interesse dello stesso legislatore, peraltro in una prospettiva del tutto nuova, basata, non solo sulla convinzione di poter conciliare gli interessi degli stakeholder non finanziari con l’interesse dei finanziatori dell’impresa alla redditività del loro investimento, ma anche sulla possibilità di assicurare la soddisfazione dei primi, e pertanto la protezione di beni comuni, attraverso dinamiche di mercato. Se infatti si esaminano le scelte che il legislatore ha compiuto quando ha iniziato ad introdurre nel diritto delle società la considerazione di interessi sociali e ambientali, si può agevolmente osservare come l’attenzione si sia concentrata sulle regole idonee a consentire agli investitori di valutare e selezionare le pratiche di responsabilità sociale che si ritengano più adeguate a raggiungere gli obiettivi che il mercato, debitamente regolato, dovrebbe da solo assicurare. Così, proprio le teorie sulla Corporate Social Responsibility, che verosimilmente si rafforzano come reazione alle teorie che valorizzano la dimensione finanziaria dell’impresa, diffusesi dagli anni ’80 in poi [10], vengono assorbite, quanto alla loro declinazione mediante regole legali, nella disciplina dei mercati, in particolare dei mercati finanziari. Conforme a questo orientamento risulta la disciplina della società benefit, che, correttamente, è stata collocata nel contesto del capitalismo finanziario [11], perché concepita in funzione esclusiva dell’interesse degli investitori, in particolare dei soci con sensibilità [...]


4. La trasformazione della Corporate Social Responsibility e la sua acquisizione al modello neoliberale.

Il fondamento culturale delle scelte effettuate dal legislatore europeo nel regolare l’azione delle imprese per orientarle a contribuire al perseguimento dello sviluppo sostenibile si può rintracciare nell’approdo di un’evoluzione che la stessa teoria della responsabilità sociale dell’impresa ha subito nel corso del­l’ultima metà del secolo scorso. L’impostazione che vede nella sostenibilità una sintesi di equilibri economici, ambientali e sociali, assicurata dal rapporto di strumentalità tra l’impe­gno sociale dell’impresa e il suo profitto di lungo termine, non appartiene infatti all’originaria concezione della responsabilità sociale dell’impresa, ma ne rappresenta un’interpretazione piuttosto recente, che trasforma in parte i punti di riferimento di quella teoria e ne oscura altresì la ragione politica. Che l’impresa possa essere considerata un attore istituzionale e possa assumere un ruolo pubblico, idoneo a giustificare un suo speciale dovere di protezione nei confronti dei suoi stakeholder e del consorzio sociale nel suo complesso è un’idea non recente e appartiene a riflessioni anche piuttosto risalenti nel tempo. Si rintraccia nella concezione istituzionalistica dell’interesse sociale dei pri­mi decenni del secolo scorso [17] come nelle teorie managerialiste degli anni ’30 che, nella presa d’atto del fenomeno della separazione tra proprietà e controllo nella grande impresa e nel conseguente indebolimento del ruolo attivo degli shareholder, sottolineano l’unitarietà dell’interesse dell’impresa “as a whole” e talora si aprono a concepire una responsabilità dell’impresa-istituzione verso la società civile [18]. Negli stessi anni, tuttavia, il dibattito sul ruolo sociale dell’impresa esce dall’ambito delle teorie giuridiche ed economiche e diventa argomento di interesse per l’intera collettività. La crescita delle attività industriali inizia, infatti, a rendere evidenti i rischi di deterioramento delle condizioni ambientali procurati dal consumo massiccio delle risorse naturali e dall’inquinamento dei territori [19]. I movimenti sociali, e tra questi, in particolare, i movimenti ecologisti degli anni ’50, denunciano, presso l’opinione pubblica, l’abuso [...]


5. Qualche valutazione critica.

In questo scenario concettuale, in cui la responsabilità sociale dell’impresa viene concepita e teorizzata all’interno della ragione neoliberale, c’è da chiedersi se i meccanismi di mercato ai quali sono affidati gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile siano effettivamente in grado di produrre gli effetti auspicati, almeno nei termini in cui sono ipotizzati dal modello e, come pare, recepiti dal recente legislatore. In particolare, se il contenuto dell’impegno sociale richiesto alle imprese viene costruito essenzialmente in termini di contributo alla gestione dei rischi sistemici e delle minacce globali, e pertanto alla prevenzione delle catastrofi naturali, dei disastri ambientali, delle gravi crisi economiche che possano in qualche modo trovare causa nelle esternalità prodotte dalle attività economiche, ci si sta incamminando in un percorso pieno di incognite. Di fronte a simili rischi, la razionalità scientifica e le conoscenze tecniche disponibili, per quanto evolute e sofisticate, sono in molti casi insufficienti a immaginare le possibili conseguenze dei comportamenti umani che, per essere gestite e contenute, devono innanzitutto essere conosciute. Il carattere universale di questi rischi rende la loro materializzazione talora imprevedibile ed “erratica”, mettendo in discussione la stessa capacità di concepire in termini certi il rapporto di causalità tra comportamenti umani e danni alla collettività [24]. Ne è un drammatico esempio l’epidemia da Sars-Cov-2. Il rischio della diffusione di epidemie da nuovi coronavirus, come pare, non era del tutto ignota agli scienziati e alle stesse istituzioni, ma la sua imminenza è sfuggita alle pre­visioni e forse non era nemmeno prevedibile in sé. Non è chiaro se la diffusione del nuovo virus abbia cause esclusivamente naturali o se sia in qualche mo­do legata alle attività umane. Certamente, la globalizzazione delle attività e dei traffici ha contribuito alla rapida diffusione dei contagi e ha impedito che le iniziative di contenimento adottabili fossero sufficienti ad impedire le gravi conseguenze che essa ha generato. E, in questa prospettiva, c’è chi ha sostenuto che il modello di sviluppo delle società ipermoderne ha prodotto stili di vita, di commercio e di consumo che offrono terreno fertile all’esposizione a si­mili [...]


6. Una nuova prospettiva: l’Inception Impact Assessment della Commissione Europea sulla Sustainable Corporate Governance e la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo su Corporate due diligence and corporate accountability.

I dubbi sulla funzionalità di un sistema così concepito, che tende a coinvolgere le imprese nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile, sembrano affiorare nella più recente riflessione del legislatore europeo che pure vi ha fondato la normativa sopra esaminata. Nell’Inception Impact Assessment del luglio 2020, la Commissione Europea prende atto dell’inefficacia delle misure attualmente adottate per orientare le imprese verso pratiche realmente orientate a perseguire risultati di lungo ter­mine e, con essi, a muoversi in un percorso funzionale ad assicurare una crescita all’insegna della sostenibilità. La criticità principale ha ad oggetto la persistente concentrazione della gestione societaria su risultati di breve termine, cui pure restano collegati i criteri di remunerazione degli amministratori, e l’attribuzione di elevati pay-out agli azionisti. In ciò risiederebbe la causa di scarsi investimenti in innovazione che sarebbero viceversa funzionali ad assicurare la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, segnalando sul punto i dati rivenienti da studi empirici che confermano la maggiore competitività e la speciale capacità dimostrata dalle imprese più sensibili al tema della sostenibilità di resistere perfino alle sfide imposte dalla pandemia da Covid 19. Il dato più importante del documento riguarda tuttavia il riscontro dell’in­capacità delle imprese, sia nella gestione diretta, sia nei rapporti con le catene di fornitura, di identificare e gestire i rischi legati al cambiamento climatico, ad altri problemi ambientali e ai diritti umani (inclusi i diritti dei lavoratori) e l’adozione di metriche inadeguate, non supportate dai criteri tecnico-scientifici. La ragione delle richiamate condizioni viene indicata in “both market and regulatory failures” ascrivendo in parte la responsabilità del fallimento di mercato all’incertezza della normativa attualmente vigente negli stati dell’Unione che, sebbene richiami gli amministratori a perseguire l’interesse dell’impresa “as a whole”, non disattiva l’interpretazione dominante che afferma la responsabilità degli amministratori esclusivamente nei confronti degli shareholder, con ciò legittimando la pressione di questi ultimi su risultati esclusivamente finanziari e, soprattutto, di breve [...]


7. I rischi e le opportunità di una governance multistakeholder.

I termini del processo di revisione della governance delle imprese nel segno della sostenibilità che la Commissione europea intende avviare stanno dando ulteriore stimolo al dibattito sui temi dell’interesse sociale e del corporate purpose. Per la prima volta, infatti, sebbene tratteggiata solo nelle sue linee di massima e consapevole di muoversi in un percorso denso di difficoltà, viene formalizzata una proposta di intervento normativo che pone al centro dell’atten­zione la revisione dei doveri degli amministratori e dell’interesse sociale nel segno dell’integrazione degli interessi degli stakeholder non finanziari nella strategia d’impresa, auspicando una governance realmente multistakeholder, nella prospettiva di un superamento della shareholder primacy e, verosimilmente, della stessa concezione dell’enghlitened shareholder value. L’iniziativa dell’UE e con essa quegli orientamenti del pensiero giuridico ed economico che sostengono la validità e la praticabilità di un modello di gestione dell’impresa inclusivo di interessi esterni e diversi da quelli dei suoi sha­reholder, indipendentemente dalla loro funzione strumentale al perseguimento del profitto, anche di lungo termine (cd. “stakeholderism”), sono state tuttavia accolte dai primi commentatori con scetticismo e diffidenza. I primi commenti si esprimono in chiave decisamente critica verso le soluzioni auspicate dalla Commissione. Negano anzitutto gli stessi presupposti tec­nici su cui si basano le valutazioni e le proposte prospettate (contestando, in particolare, la correlazione tra short termism e insufficienza nell’impegno a fa­vore della sostenibilità, ritenuta non supportata da evidenze economiche) e segnalano i rischi insiti in soluzioni che pretendano di affidare agli amministratori il compito di governare e bilanciare interessi multipli e gestire multipli conflitti (perfino tra gli interessi di diverse categorie di stakeholder) [32]. Su altro piano le riforme auspicate sono giudicate del tutto illusorie e incapaci di garantire un’effettiva e reale tutela degli interessi degli stakeholder non finanziari perché, in definitiva, affiderebbero nuovamente la tutela di beni comuni alle forze di mercato e a strumenti di natura privatistica. Tali riforme, si osserva, potrebbero risultare addirittura controproducenti perché capaci di distogliere [...]


8. Un nuovo laboratorio.

In generale, è indubbio che un processo di riforma globale a favore di una governance multistakeholder che potrebbe avviarsi su sollecitazione del legislatore europeo risulterà complesso e richiederà un’attenta analisi dell’adegua­tezza ed efficacia delle misure adottate, anche per scongiurarne usi impropri o effetti paradossi favoriti dalla pluralità e dalla eterogeneità degli interessi in gioco. Ciò non di meno, la presa di posizione della Commissione è esplicita nel registrare l’insufficienza delle misure finora adottate per indurre le imprese ad investire nella sostenibilità. Nel documento della Commissione non viene espressamente smentito il rapporto di strumentalità tra l’impegno sociale dell’impresa e la sua capacità di accrescere il proprio valore nel lungo termine. Tale correlazione viene anzi ribadita richiamando il dato statistico che confermerebbe la migliore performance e la maggiore resilienza delle imprese che si sono maggiormente impegnate sui temi sociali e ambientali. Questo profilo perde però la sua centralità, e la tutela degli interessi degli stakeholder non finanziari viene indicata sia come fattore di protezione dai rischi per la sostenibilità, sia come obiettivo da perseguire in sé. Non è chiaro se il documento intenda accogliere una concezione “forte” della responsabilità sociale, che possa anche prescindere dal suo collegamento con la creazione di valore nel lungo termine per l’impresa. Su questo aspetto persiste una certa ambiguità che del resto connota, fin dal loro esordio, le teorie sulla sostenibilità, nel loro incerto oscillare tra ragioni etiche e ragioni di utilità. In ogni caso, se la correlazione causale tra ridotti investimenti in sostenibilità e pressione sui risultati di breve termine è il tema cardine del pronunciamento della Commissione, il documento, nel suo complesso, fa emergere la fragilità del sistema di incentivi attivati dalla normativa vigente per indurre le imprese a mettere in atto serie politiche di sostenibilità, fragilità forse nemmeno ascrivibile a cause specifiche, quanto alla debolezza del modello che quel sistema supporta. Tuttavia non è chiaro se le riforme suggerite si ispireranno ancora alla centralità e all’impiego delle dinamiche di mercato, con [...]


NOTE