Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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La sostenibilità ambientale e sociale nelle politiche di remunerazione degli amministratori delle società quotate: la rilevanza degli interessi degli stakeholder dopo la SHRD II (di Ilaria Capelli, Professore associato di diritto commerciale, Università degli Studi dell’Insubria)


L’intento di questo lavoro consiste nell’esaminare gli effetti delle nuove regole in tema di remunerazione degli amministratori delle società quotate, dopo l’attuazione della SHRD II, in relazione al perseguimento di finalità diverse rispetto alla massimizzazione del profitto e riconducibili agli interessi degli stakeholder. A questo fine, dopo un inquadramento delle nuove regole nell’ambito delle più recenti linee di tendenza sul tema (anche in termini comparatistici), si approfondiscono i diversi ruoli che assumono, in questo genere di vicende, gli stakeholder, i soci e, in particolare, gli amministratori, ai quali sono indirizzate le forme di remunerazione legate al perseguimento di istanze estranee rispetto all’obbiettivo della shareholder value, quali la sostenibilità sociale e ambientale.

The environmental and social sustainability in the compensation policies of the directors of listed companies: the relevance of stakeholder interests after the SHRD II

This study aims to investigate the effects of the new rules on the compensation of the directors of listed companies, after the implementation of the SHRD II, with regard to the pursuit of purposes other than the shareholder value and linked to the stakeholder interests. For this purpose, after framing the new rules within the most recent trend lines on the subject (also referring to foreign legislation), the Author delves into the different roles, in these circumstances, of the stakeholders, of the shareholders, and of the directors, taking into consideration that the directors’ compensation could be connected to the requests other than the shareholder value, such as social and environmental sustainability.

Keyword: enviromental sustainability – board of directors compensation – shareholder value – stakeholder

Sommario/Summary:

1. L’attenzione per le politiche di remunerazione. - 2. La rilevanza degli interessi riferibili agli stakeholder: le più recenti linee di tendenza. - 3. Brevissimi cenni al quadro normativo italiano. - 4. Gli “attori” nella protezione degli interessi degli stakeholder. - 5. Il ruolo dei soci. - 6. Il ruolo degli amministratori. - 7. La selezione degli interessi rilevanti. - NOTE


1. L’attenzione per le politiche di remunerazione.

Negli ultimi anni si registra una crescente attenzione verso le politiche di remunerazione che, insieme ai compensi individuali del personale più rilevante, sono oggetto di specifici e dettagliati obblighi di trasparenza [1]. In virtù di queste regole, il tema dei compensi non appartiene più, come in passato, all’ambito delle notizie riservate [2], né può essere fatto oggetto di un atteggiamento riferibile al celebre motto never explain, never apologize [3]; al contrario, l’art. 123-ter t.u.f. consegna agli azionisti e al mercato dettagliati strumenti per il monitoraggio delle politiche di remunerazione e della relativa attuazione [4]. Le regole attuali danno conto della piena consapevolezza del legislatore circa gli effetti delle politiche di remunerazione sui processi decisionali: le politiche di remunerazione, infatti, non rappresentano solo la sintesi di decisioni strategiche, ma sono anche in grado di produrre effetti sullo stesso procedimento di assunzione delle decisioni degli amministratori e sulla propensione al rischio di costoro; al contempo, le stesse politiche di remunerazione, come si avrà occasione di osservare, possono contribuire, nell’ambito del procedimento decisionale, a dare rilievo agli interessi delle diverse categorie di soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti dalle scelte della società [5]. In questa prospettiva, grande importanza assume, come si avrà occasione di analizzare (si veda infra, par. 5), la previsione della vincolatività del voto assembleare sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, vale a dire sulla politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. La crescita della consapevolezza circa la centralità delle politiche di remunerazione e la loro rilevanza per il mercato è resa evidente dall’intensificarsi dell’attenzione verso questi temi negli ultimi quindici anni: guardando soltanto al versante normativo [6], la recente modifica dell’art. 123-ter t.u.f. ad opera dell’art. 3, d.lgs. 10 maggio 2019, n. 49, che attua la direttiva 2017/828/UE (SHRD II), rappresenta il punto di approdo di una vicenda il cui momento iniziale può essere convenzionalmente fatto coincidere con la Raccomandazione 2004/913/CE che, [...]


2. La rilevanza degli interessi riferibili agli stakeholder: le più recenti linee di tendenza.

La sostenibilità sociale e ambientale è richiamata dalla SHRD II in un contesto in cui gli interessi degli stakeholder acquisiscono una rilevanza finora sconosciuta [15]. Recente esempio della specifica attenzione per questi temi è lo Statement on the Purpose of a Corporation della Business Roundtable del 19 agosto 2019 [16], in cui emerge l’intenzione dei firmatari di creare valore per tutti gli stakeholder dell’impresa societaria: soci, clienti, lavoratori, fornitori e comunità [17]. Il contenuto di questo documento risulta particolarmente rilevante, specie se lo si compara con quanto affermato nello Statement della Business Round­table del settembre 1997, in cui si dichiarava che il principale obiettivo del­l’im­presa è di generare “economic returns to its owners” [18]. Nello Statement del 2019, infatti, si legge che l’impresa “can focus on creating long-term value, better serving everyone – investors, employees, communities, suppliers and customers”, mentre il successo delle società è messo sullo stesso piano di quello delle comunità di riferimento e del Paese. Le posizioni espresse dalla Business Roundtable non rappresentano affatto un unicum, ma si collocano appieno in un’ampia corrente di opinione volta coinvolgimento di tutti gli stakeholder nella creazione di valore condivisa e alla quale confluisce anche il manifesto di Davos 2020, “The Universal Puropose of a Company in the Fourth Industrial Revolution” [19]. A ciò si aggiunge, nello scorso gennaio 2019, la Lettera del CEO di BlackRock, L. Fink, indirizzata agli amministratori delegati delle principali società del mondo, in cui si afferma categoricamente che: “Companies that fulfill their purpose and responsibilities to stakeholders reap rewards over the long-term. Companies that ignore them stumble and fail” [20]. Questi importanti segnali, mediante i quali la grande impresa sembra rivendicare un ruolo centrale sul piano politico e sociale, mentre gli Stati manifestano evidenti difficoltà nel garantire adeguati livelli di welfare, costituiscono i momenti più recenti ed eclatanti di una linea di tendenza che, negli Stati Uniti, è formata anche da Constituency Statutes, o Stakeholder Statutes, che consentono agli amministratori di tenere in considerazione interessi estranei [...]


3. Brevissimi cenni al quadro normativo italiano.

Anche nel nostro Paese si registra la progressiva attenzione verso il perseguimento di interessi ulteriori rispetto a quelli dei soli soci. Si pensi alla disciplina dedicata all’impresa sociale, nella quale gli interessi degli stakeholder acquisiscono un ruolo essenziale, in quanto è esercitata in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nelle imprese sociali, il perseguimento degli interessi diversi da quelli dei soci avviene non solo mediante la preordinazione e il raggiungimento delle appena richiamate finalità, cui si aggiunge la rinunzia da parte dei soci al lucro legato alla propria partecipazione (art. 3 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112) [33], ma anche per il tramite dell’adozione di modalità di gestione responsabili e trasparenti, che favoriscono “il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività” (art. 1, primo comma, e art. 11). Per quanto riguarda il coinvolgimento degli stakeholder, si può osservare che le modalità indicate dall’art. 11 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 appaiono molto generiche e, comunque, non particolarmente incisive sulle decisioni della società, anche quando sussistano le condizioni per l’inclusione diretta degli stakeholder all’interno degli organi sociali. A ciò si aggiunge la prevista esclusione dell’applicazione delle norme che dispongono tale coinvolgimento, quando si tratti di cooperative a mutualità prevalente ed enti religiosi (art. 11, ultimo comma) [34]. A tutela, indiretta, degli stakeholder, dunque, si pone l’appena richiamata regola che prescrive l’adozione di “modalità di gestione responsabili e trasparenti” (art. 1, primo comma), che vanno a caratterizzare l’impresa sociale, accanto alle previsioni relative alle finalità e alla limitazione del lucro soggettivo. Gli interessi degli stakeholder sono oggetto di una specifica e dichiarata considerazione anche nella disciplina della società benefit [35] che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune. Anche per la società benefit, elemento qualificante è il modo di operare, posto [...]


4. Gli “attori” nella protezione degli interessi degli stakeholder.

Come si è avuto modo di osservare, il nostro legislatore si allinea alla generale tendenza volta ad attribuire, in modi diversi, rilevanza giuridica alla protezione degli interessi degli stakeholder. Se, guardando alle regole appena richiamate, si concentra l’attenzione sul diverso “peso” assunto dagli “attori” coinvolti, vale a dire gli amministratori, i soci e gli stessi stakeholder, si può riscontrare che essi prevalentemente giocano dei ruoli aventi connotati costanti. In particolare, gli stakeholder sono molto raramente resi direttamente partecipi delle decisioni in merito al perseguimento degli interessi che li riguardano, mediante forme di rappresentanza negli organi sociali o di consultazione esterna [45], essendo invece, nella maggior parte dei casi, esclusivamente destinatari di informazioni relative al perseguimento o alla protezione, da parte della società, degli interessi di cui essi sono portatori [46]. Si può, quindi, ritenere, almeno in linea di principio, che la tutela degli stakeholder non si realizzi tramite una soluzione organizzativa di carattere interno, con l’inclusione di ulteriori soggetti negli organi sociali, o più in generale mediante meccanismi di rappresentanza; in relazione alla posizione degli stakeholder, ciò su cui sembra fare affidamento il nostro legislatore è rappresentato dalle reazioni di mercato, che possono avere luogo grazie a modalità di gestione responsabile e trasparente, ma soprattutto in presenza delle previste forme di pubblicità relative alle attività intraprese al di fuori dello scopo della massimizzazione del profitto [47]. Questo elemento accomuna gli interventi legislativi del nostro Paese appena presi in considerazione, in merito alla protezione degli interessi degli stakeholder, alle previsioni contenute nella SHRD II con riferimento alla rilevanza dei “criteri non finanziari” nella valutazione dei risultati degli amministratori: la sostenibilità sociale e ambientale è richiamata in un contesto in cui gli attori principali sono rappresentati dagli amministratori e dai soci, cui si aggiungono le possibili reazioni del mercato a seguito dell’adempimento dei prescritti oneri pubblicitari. Infatti, elemento centrale del meccanismo tracciato dall’art. 123-ter t.u.f., come modificato dal d.lgs. 10 maggio 2019, n. 49, in attuazione della già [...]


5. Il ruolo dei soci.

L’art. 123-ter t.u.f. attribuisce ai soci il diritto di voto sulle politiche di remunerazione, compresi naturalmente i contenuti relativi alla sostenibilità sociale e ambientale [55]. A questo proposito, si rileva che proprio il d.lgs. 10 maggio 2019, n. 49, nel dare attuazione alla SHRD II, ha profondamente modificato, con l’obiet­tivo di un maggior coinvolgimento degli azionisti, il ruolo dell’assemblea delineato dell’art. 123-ter t.u.f. Prima delle recenti modifiche, infatti, l’as­semblea era competente a deliberare, con voto non vincolante, unicamente sulla prima sezione della Relazione [56], mentre il nuovo art. 123-ter t.u.f. delinea ora un sistema in cui entrambe le sezioni della Relazione risultano sottoposte al voto assembleare, la cui efficacia, però, si articola diversamente a seconda che si tratti di deliberare sulla prima sezione (voto vincolante ex art. 123-ter, terzo comma-ter, t.u.f.), o sulla seconda sezione (voto non vincolante ex art. 123-ter, sesto comma, t.u.f.) [57]. Il voto vincolante dei soci si esprime su tutti gli aspetti relativi alla politica di remunerazione e alle modalità adottate per la sua determinazione, inclusa la configurazione della parte variabile, le prassi rivolte a riconoscere premi ancorati al raggiungimento di determinati obiettivi, nonché le procedure impiegate, compreso il ruolo del comitato per le remunerazioni e il grado di coinvolgimento degli amministratori indipendenti nel processo di definizione delle caratteristiche del sistema retributivo [58]. La SHRD II si preoccupa anche di contemperare il coinvolgimento degli azionisti con la possibilità che, nel contesto dinamico dell’attività sociale, sia necessario derogare temporaneamente alla politica che la società si è data. La deroga, che non richiede il coinvolgimento dei soci, è ammessa, in circostanze eccezionali, a condizione che la politica di remunerazione approvata contenga “le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata” e gli “specifichi gli elementi della politica a cui si può derogare” [59]. Un maggior coinvolgimento degli azionisti rispetto al passato si osserva anche nella previsione del voto, in questo caso non vincolante, sulla seconda sezione della Relazione. Nonostante si tratti di un advisory vote, esso si colloca fra le competenze [...]


6. Il ruolo degli amministratori.

Gli amministratori giocano un ruolo essenziale nella formazione della politica di remunerazione, compreso il perseguimento delle finalità riconducibili alla sostenibilità sociale ed ambientale. Al consiglio di amministrazione, infatti, spetta l’approvazione della Relazione sulla politica di remunerazione e i compensi, da sottoporre successivamente al voto dei soci e in cui i risultati degli amministratori “dovrebbero essere valutati utiliz­zando criteri sia finanziari sia non finanziari, inclusi, ove del caso, fattori ambientali, sociali e di governo” [69]. Nonostante la legge entri direttamente nel merito della politica di remunerazione, con il già evocato riferimento al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società, mancano specifiche forme di sanzione per il caso in cui i relativi obblighi risultino inadempiuti. Va, tuttavia, osservato che la sostanziale vincolatività di queste disposizioni, che appunto, come si diceva, delineano il contenuto della politica di remunerazione come uno degli strumenti strategici per perseguire gli scopi indicati dal legislatore, discende dal già richiamato schema di riferimento, che vede, accanto ai compiti affidati agli amministratori, l’attribuzione del voto ai soci e la previsione di una dettagliata disclosure in grado di coinvolgere gli stakeholder e, in generale, l’opinione pubblica. Per questa ragione, si può ritenere che un’eventuale sostanziale violazione della norma, come avverrebbe nel caso in cui nella Relazione manchino le indicazioni in merito al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità, sarebbe certamente nota ai soci chiamati al voto sulle due sezioni della relazione, nonché ai terzi, per mezzo degli appena menzionati obblighi pubblicitari. A ciò si aggiunge che il legislatore non si limita ad esigere che, nel merito, la politica di remunerazione sia funzionale al persegui­mento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società ma, come avviene per l’illu­strazione della politica stessa (in ordine alla quale si richiede l’indicazione delle procedure utilizzate per l’adozione ed attua­zione), impone che sia esplicitato il modo con cui si intende raggiungere l’obiettivo (art. 123-ter, terzo comma-bis, t.u.f.). Questi intensi obblighi di trasparenza, dunque, non [...]


7. La selezione degli interessi rilevanti.

Come si è avuto modo di osservare, il tema delle remunerazioni degli amministratori si intreccia profondamente con il governo societario, la gestione del rischio e la promozione di valori quali la sostenibilità ambientale e sociale. Questa stretta interconnessione fra le strategie della società e le politiche di remunerazione fa sì che, come si osservava, queste ultime siano ben lungi dal rappresentare l’oggetto di una curiosità un po’ impertinente, ma costituiscano uno degli aspetti in grado di delineare la concreta fisionomia della società e di contraddistinguere il suo operare [71]. In particolare, la remunerazione variabile è in grado di allineare gli interessi degli amministratori con gli interessi degli azionisti anche sotto profilo della massimizzazione del profitto, da coordinare con il perseguimento degli interessi a lungo termine. Con le previsioni contenute nella SHRD II e la nuova formulazione dell’art. 123-ter t.u.f., il suddetto allineamento si deve realizzare anche nei termini della sostenibilità della società, come appunto esplicitato dal diretto rinvio all’art. 9-bis SHRD (art. 123-ter, settimo comma, t.u.f.). Questa inclusione, nell’ambito dei criteri e delle finalità che devono connaturare la politica di remunerazione, di contenuti ulteriori e “non-finanziari”, comporta una necessaria attività di coordinazione che coinvolge, da una parte, gli scopi che, in concreto, devono essere perseguiti dall’organo amministrativo (co­me indicati nella relazione ex art. 123-ter t.u.f.) e, dall’altra, la rendicontazione non finanziaria: infatti, è compito di quest’ultima riscontrare e, appunto, rendicontare quanto la società abbia posto in essere nei campi indicati dalla legge, naturalmente anche con riferimento a quelle attività che costituiscono oggetto di specifica valutazione al fine della determinazione dei compensi degli amministratori. Si può osservare, in linea generale, che la possibilità, per gli amministratori esecutivi, di perseguire finalità estranee rispetto alla massimizzazione del profitto amplia grandemente lo spettro delle potenziali iniziative che gli stessi sono in condizione di intraprendere in nome della società [72] e che non sono, naturalmente, in stretta connessione con gli interessi economici dei soci. Va, comunque, ricordato [...]


NOTE