Con l’ordinanza del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalle associazioni Greenpeace e ReCommon, e occasionato nel quadro della prima lite climatica avviata in Italia contro un operatore economico privato, la ENI (nonché contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, quali esercenti un controllo sull’impresa tale da renderli asseritamente decisori di ultima istanza della strategia della stessa società). La Corte ha stabilito che, in caso di domanda di risarcimento del danno extracontrattuale consistente nella lesione del diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare derivanti dalle emissioni di gas climalteranti, trattandosi di una “mera azione risarcitoria”, il giudice italiano è munito di giurisdizione sia per i danni provocati in Italia sia per quelli prodotti all’estero.
Il presente contributo è idealmente suddiviso in due parti. La prima è dedicata a un commento, vero e proprio, della pronuncia della Corte di Cassazione. Da qui il focus sul distinguo tracciato dalla Suprema Corte tra liti contro gli Stati e liti contro i privati e sui profili internazionalprivatistici, trattati dall’ordinanza, relativamente, da un lato, alla sussistenza della giurisdizione italiana per fattispecie di torti climatici che presentano elementi di internazionalità, dall’altro, sull’imputabilità di detti torti alla holding di un gruppo di imprese. Nella seconda parte del saggio, invece, vengono affrontate le incognite sul futuro dell’azione in sede di merito con riferimento agli elementi di fattispecie dell’invocata responsabilità extracontrattuale per danno da cambiamento climatico: l’antigiuridicità della condotta, anche con riguardo ai profili internazionalprivatistici del diritto applicabile; il nesso di causalità, con riferimento alle “nuove” direttive di accertamento in presenza di illeciti che presentano anomalie e stonature rispetto al più tradizionale test condizionalistico; infine, le problematiche poste dalla richiesta di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. formulata dagli attori. Tanto nella prima quanto nella seconda parte continui saranno i riferimenti alla comparazione giuridica, atteso che la climate change litigation è fenomeno che sfugge alle dinamiche dei singoli quadri nazionali, e che anzi si nutre di un dialogo tra ordinamenti alla ricerca di una (pretesa, ma raramente per ora realizzata) uniformità di soluzioni pratiche.
Per quanto notevoli e molteplici siano i dubbi lasciati aperti dalla pronuncia della Cassazione e quelli serbati sulle sorti della lite climatica italiana, emerge un dato certo: l’accostamento tra responsabilità extracontrattuale e cambiamenti climatici, anche da noi in Italia, non costituisce più un’aberrazione.
In July 2025, the Italian Court of Cassation issued an order ruling on the preliminary regulation of jurisdiction brought by the associations Greenpeace and ReCommon. This arose from the first climate litigation launched in Italy against an economic enterprise, ENI, as well as against the Ministry of Economy and Finance and Cassa Depositi e Prestiti. The latter two are alleged to exercise such control over the company that they are ultimately responsible for its corporate strategy. The Court held that where a claim is made for non-contractual damage resulting from the emission of greenhouse gases and consisting of a violation of the right to life and to respect for private and family life, the action must be characterized as a “mere action in torts”. Consequently, Italian courts have jurisdiction over harm caused both in and outside Italy. This contribution is ideally divided into two parts. The first is devoted to an analytical commentary on the Supreme Court’s ruling, with particular focus on the distinction drawn between disputes against States and those against private actors, and to the private international law issues addressed in the decision: namely, on the one hand, the existence of Italian jurisdiction in climate tort cases involving international elements, and on the other, the attribution of such torts to the holding company within a corporate group. The second part of the paper discusses the uncertainties surrounding the future of the Italian climate action with reference to the elements of tort liability for climate change: the unlawfulness of the conduct, including its private international law côté regarding the applicable law; causality, in light of the “new” ways for establishing liability in cases that deviate from the traditional condicio sine qua non test; and finally, the issues arising from the plaintiffs’ request for specific performance under Art. 2058 of the Italian Civil Code. In both parts, continuous reference will be made to comparative law, as climate change litigation is a phenomenon that transcends the borders of the domestic legal systems and indeed thrives on a dialogue among legal orders in search of (purported, though yet rarely achieved) uniform practical solutions.
Despite the considerable doubts and uncertainties surrounding the Italian climate lawsuit left open by the Cassation’s ruling, one conclusion clearly emerges: the association between civil liability and climate change is no longer an aberration, even in Italy.
1. L’ordinanza sul regolamento preventivo di giurisdizione: uno sguardo di insieme di una “comune azione risarcitoria” climatica - 2. Il distinguo tracciato dalla Cassazione sulla giurisdizione tra liti contro gli Stati e liti contro i privati: dubbi interpretativi e possibili sviluppi - 3. L’imputabilità della condotta all’impresa capogruppo: profili internazionalprivatistici in punto di giurisdizione - 4. Incognita sull’imputabilità della condotta all’impresa capogruppo entro il quadro normativo italiano: profili prospettici per la fase di merito - 5. Incognita intorno al nesso causale nei danni da cambiamento climatico: necessari adeguamenti delle direttrici tradizionali, con l’invocazione delle teoriche della causalità cumulativa - 6. L’incognita dell’accertamento del nesso causale nella controversia italiana: segnali contraddittori - 7. (segue) Rilievi critici e una proposta di rilettura - 8. L’incognita delle tutele rimediali in forma specifica nei danni da cambiamento climatico: tra i limiti de lege lata e tentate operazioni ermeneutiche di segno espansivo - 9. (segue) Sui limiti posti dal tenore letterale della legge all’applicabilità dell’art. 2058 c.c. alle pretese climatiche - 10. A mo’ di (temporaneo) congedo... - NOTE
Con Cass. civ., sez. un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381 [1], le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. richiesto dalle associazioni Greenpeace e ReCommon e occasionato nell’ambito della prima causa climatica instaurata in Italia contro un operatore privato, la ENI s.p.a., e contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ritenuti questi due ultimi soggetti decisori di ultima istanza della strategia aziendale della compagnia petrolifera in quanto esercitanti un controllo (privatisticamente inteso) sull’impresa.
La lite climatica italiana ricalca [2] la controversia nederlandese instaurata da Milieudefensie contro la Shell [3]. Lì come da noi, le associazioni attrici intendono ascrivere ai convenuti una responsabilità extracontrattuale per danno da cambiamento climatico onde ottenere un risarcimento in forma specifica (eminentemente per danni futuri) volto alla modifica della strategia aziendale (sia industriale che commerciale) nel senso di un approccio rispettoso delle esigenze climatiche. D’uopo, l’azione risarcitoria risulta predicata sugli artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c. interpretati alla luce delle riformate norme di cui agli artt. 9 e 41 (oltre agli che degli artt. 2 e 32) Cost., degli artt. 2 e 8 CEDU, nonché di altre fonti internazionali rilevanti (principalmente, i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani ritenuti vincolanti poiché volontariamente recepiti dalla ENI nel proprio codice etico [4]).
A seguito della dichiarazione di difetto (assoluto e relativo) di giurisdizione a opera del Tribunale di Roma (da notare: medesima sezione presso cui è incardinata la disputa qui in commento) nella lite climatica proposta dall’associazione A Sud contro lo Stato italiano nel febbraio 2024 (Giudizio Universale) [5] (e a onor del vero anch’essa emula della iniziativa olandese, oramai celeberrima, del caso Urgenda [6]), e a valle delle pronunce della Corte EDU sulla climate litigation nell’aprile 2024 [7], a giugno dello stesso anno Greenpeace e ReCommon hanno formulato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione onde stimolare una pronuncia della Suprema Corte sull’esistenza o meno in capo al giudice civile del potere di conoscere e decidere su controversie risarcitorie climatiche. Il tutto agevolato dall’ottenimento della sospensione del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 367 c.p.c.
Le Sezioni unite, con una decisione prevedibile, ma – per quanto si dirà – foriera di non poche incertezze, hanno stabilito che quella promossa dagli attori si configura come una “comune azione risarcitoria”, pertanto rientrante nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, con la conseguente rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio di merito.
Prima di addentrarci nella disamina della pronuncia della Suprema Corte, conviene fornire alcuni elementi di contesto che valgono a gettare maggiore luce sulla portata della decisione, e sulle sue implicazioni – per così dire – di più ampio respiro.
In primo luogo, va posto in debito rilievo come l’ordinanza della Cassazione costituisca uno snodo fondamentale in ambito italiano per il dibattito su quella particolare espressione di litigiosità climatica in cui si fa invocazione della responsabilità extracontrattuale [8].
La pronuncia in commento, che attiene ai soli profili della sussistenza in capo al circuito giudiziario della giurisdizione in materia di azioni risarcitorie climatiche rivolte contro operatori privati, solo in apparenza contrasta con la pure recente sentenza del Tribunale di Roma sul caso climatico proposto contro lo Stato italiano [9]. In quest’ultima, si era infatti affermato che la materia del contendere esorbitava dalle questioni risolvibili per il tramite di una controversia giudiziale. E ciò nella misura in cui la causa petendi e il petitum avrebbero imposto al giudice di operare considerazioni di ordine politico, a cagione segnatamente della magnitudine e della complessità del fenomeno climatico e dei suoi strascichi negativi.
L’ordinanza delle Sezioni unite, tracciando giustappunto un distinguo con il precedente appena citato, giunge a soluzioni antitetiche, rilevando che le domande spiegate dagli attori/ricorrenti rappresentano null’altro che una “comune azione risarcitoria”, in quanto tale fondata sull’allegazione di fattispecie di danni consistenti nella lesione di un fascio di diritti la cui lesività viene radicata su una pluralità di fonti nazionali e internazionali, che l’interprete è chiamato a utilizzare nell’interpretazione delle norme sull’illecito civile.
Una “comune azione risarcitoria” diretta, quindi, all’accertamento mero di responsabilità di soggetti pubblici e privati attivi, sia direttamente, sia indirettamente, nel settore della produzione, del trasporto e della commercializzazione dei combustibili fossili, a cui il filone di ricerca dell’attribution science imputa il maggior contributo per le emissioni di gas a effetto serra [10]. Ne consegue praticamente, secondo la Cassazione, che ai giudici è affidato il compito “solamente” di stabilire se le fonti poste a base delle doglianze (e quelle eventualmente individuate sulla base del principio iura novit curia) facciano ritenere esistente un dovere di diligenza dei convenuti, tale da radicare in loro capo una responsabilità extracontrattuale, e quindi da giustificarne la condanna a un facere ai sensi dell’art. 2058 c.c. Sempre secondo la pronuncia in commento, la giurisdizione italiana sussiste, in virtù delle norme di diritto internazionale pertinenti (segnatamente, e in maniera controversa per quanto diremo dappresso, per l’effetto del combinato disposto degli artt. 4 e 7, reg. (UE) n. 1215/2012 (Reg. Bruxelles I-bis)), anche rispetto ai danni cagionati all’estero [11].
Un passaggio fondamentale, a nostro modo di vedere, dell’ordinanza in commento verte sul distinguo (perlomeno per come lo qualifica chi scrive) operato dalla Cassazione tra liti climatiche contro gli Stati (cosiddette verticali) e liti climatiche contro gli operatori privati (cosiddette orizzontali), con particolare riguardo alla tematica della separazione dei poteri.
La Corte ha anzitutto precisato che l’azione promossa contro ENI si caratterizza per la natura privatistica dei convenuti, e più precisamente per avere come destinataria una società [12]. L’evocazione in giudizio degli altri due soggetti, MEF e CDP, il primo di sicuro Amministrazione dello Stato, la seconda organo la cui natura provoca ancora discussioni [13], non vale a far dubitare di una simile qualificazione. Difatti, essi sono citati in giudizio non già in veste di amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali far valere una responsabilità da mancata adozione di politiche adeguate, ma piuttosto come soci in posizione di controllo (in senso privatistico) di ENI, e perciò asseritamente responsabili di indirizzare l’impresa partecipata verso il rispetto degli obiettivi climatici [14].
Da tale premessa la Corte conclude che il giudizio contro la compagnia petrolifera non presenta gli stessi problemi in punto di separazione di poteri riscontrati in Giudizio Universale. Da cui la non sovrapponibilità del ragionamento seguito dal Tribunale di Roma nel decidere l’iniziativa coinvolgente la Presidenza del Consiglio dei ministri. In quella sede si era stabilito che la domanda risarcitoria ricollegata alla titolarità di un diritto soggettivo mirava in concreto a chiedere, quale petitum sostanziale, un sindacato sulle modalità di esercizio delle prerogative costituzionali. E ciò in quanto l’accertamento dei presupposti dell’illecito avrebbe imposto di sindacare il quando e il quomodo dell’esercizio di potestà pubbliche. Aggiunge l’ordinanza in esame che neppure pertinente pare l’affermazione contenuta nella sentenza Giudizio Universale secondo cui l’interesse climatico di cui si invoca la tutela risarcitoria ex artt. 2043 e 2051 c.c. non figurerebbe nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati dal momento che comporterebbe da parte del giudice apprezzamenti di tipo politico. E segnatamente non convincono la Cassazione le tesi secondo cui le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico – comportando valutazioni discrezionali di ordine socioeconomico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana – rientrerebbero nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sarebbero per l’effetto suscettibili di scrutinio giudiziale [15].
Il riportato passaggio è oltremodo delicato. Per un verso, la Cassazione menziona la declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale di Roma allo scopo di tracciare un distinguo e di sancire, nel caso che la occupa, la sussistenza della giurisdizione poiché assente è il tema delle prerogative dei pubblici poteri. Per un altro, però, non viene chiarito se un simile distinguo sia anche sintomatico di esiti differenti a seconda della natura dei convenuti. In altri e più chiari termini, non c’è chiarezza se il summenzionato distinguo debba dirsi anche mosso dalla convinzione che un’azione risarcitoria climatica proposta nei confronti dello Stato, e predicata sulle regole della responsabilità extracontrattuale strumentalmente invocate per affermare un concorso omissivo interstatale, sia destinata a essere considerata incontrovertibilmente al di fuori del potere dei giudici giacché imperniata sull’introduzione di limiti per via giudiziaria alla discrezionalità politica.
L’ambiguità dell’iter argomentativo adottato sarà verosimilmente foriera di ampio dibattito fuori e dentro le aule dei tribunali. Non va dimenticato come – del resto – penda, davanti alla Corte d’Appello di Roma, il gravame proposto contro la sentenza di primo grado in Giudizio Universale. In quella sede si assisterà, verosimilmente, a una affannosa rincorsa da parte dell’Avvocatura dello Stato a esasperare i contorni dell’obiter appena riassunto, finanche – benché sarebbe all’evidenza funambolico – a ventilare una pronuncia implicita della Cassazione sul difetto di giurisdizione. Viceversa, gli appellanti saranno chiamati a ridimensionare le affermazioni rese dagli ermellini, dovendo persuadere la Corte d’Appello di come trattasi al più di dichiarazioni non intenzionate a enunciare un principio di diritto, rinvenendosi in esse una mera valutazione circa l’irrilevanza (meglio, la non pertinenza) ai loro fini della ratio decidendi del giudice di primo grado, e non anche, al contrario, una sua validazione.
A voler, infatti, ammettere una condivisione, peraltro assai en passant nella sua formulazione, da parte della Suprema Corte della sentenza Giudizio Universale, questo striderebbe – a meno di opportune specificazioni – con le risultanze della giurisprudenza CEDU in materia di cambiamenti climatici, più volte richiamata nell’ordinanza stessa. Sebbene non poche siano le implicazioni a tinte fosche della oramai celeberrima KlimaSeniorinnen [16], è indubbio che questa abbia sancito la natura complementare dell’intervento giudiziario ai processi democratici, nell’ottica di una strategia giuridica integrata, quand’anche ciò significhi convenire in giudizio enti sovrani. Colà si è affermato, infatti, che – quantunque la funzione giudiziaria non possa sostituirsi ai poteri legislativo ed esecutivo – è cionondimeno suo compito quello di assicurare il rispetto dei requisiti legali.
Sia come sia, a chi abbia avuto modo di frequentare il contenzioso climatico, in Italia e altrove, risulteranno oltremodo singolari le parole spese dalla Cassazione sulla coppia responsabilità civile e cambiamento climatico. Tanto che esse fanno sembrare remoti quei momenti in cui la richiamata coppia appariva stravagante, e induceva a pronunce di non giustiziabilità. Del resto, solo un anno e mezzo fa il Tribunale di Roma si era trincerato proprio dietro a una italianizzata versione della statunitense perentoria political question doctrine [17], così dichiarandosi sprovvisto di giurisdizione giacché i quesiti posti, come si accennava, dagli attori non rientravano nel novero di quelli risolvibili per il tramite di una controversia giudiziale, dacché imponevano al giudice di condurre valutazioni squisitamente politiche.
Suscita un certo stupore leggere, al contrario, che la Cassazione reputa la fattispecie di danno prospettata dagli attori una “comune azione risarcitoria”, fondata sull’allegazione giustappunto di un danno consistente nella lesione del diritto alla vita la cui ingiustizia viene predicata su una miscela di fonti nazionali e internazionali fatte passare per la cruna dell’illecito civile, e tesa all’accertamento di responsabilità di soggetti pubblici e privati operanti direttamente o indirettamente nel settore della produzione, del trasporto e della commercializzazione dei combustibili fossili, a cui il filone di ricerca dell’attribution science imputa il maggior contributo per le emissioni di gas a effetto serra [18].
Di guisa che i giudici sono chiamati al compito di verificare “solamente” (sic!) se le fonti su cui le pretese sono fondate (e quelle eventualmente individuate giusta il principio iura novit curia) siano idonee a imporre un dovere di intervento sui convenuti, tale da radicare una responsabilità extracontrattuale, e quindi da giustificarne la condanna a un facere ai sensi dell’art. 2058 c.c. [19].
Sia pure con le avvertite cautele, sorprende una simile normalizzazione del discorso climatico nelle maglie della disciplina della responsabilità extracontrattuale. Normalizzazione che non deve sollecitare scomposti entusiasmi tra i fautori del danno da cambiamento climatico, o tormentosi incubi tra i suoi detrattori. L’ordinanza mette senz’altro un punto fermo in ordine alla possibilità di sussumere la responsabilità da cambiamento climatico entro l’ordito dell’illecito civile, ma in astratto. Spetterà, difatti, alla dinamica del giudizio di merito accertare la effettiva ricorrenza di tutti gli elementi di fattispecie (la trilogia dell’antigiuridicità della condotta, della causalità e delle tutele rimediali), oltre che dei presupposti processuali. Al riguardo, molteplici sono gli interrogativi lasciati aperti e di cui ci occuperemo a breve, non prima però di aver affrontato i nodi internazionalprivatistici presentati dall’ordinanza in commento.
Ammessa la giustiziabilità dell’azione risarcitoria proposta dalle associazioni ricorrenti, la Cassazione si è occupata diffusamente della sussistenza della giurisdizione italiana a fronte delle denunce di danni cagionati anche all’estero dalle convenute. Sul punto, preme sottolineare come, sebbene il risultato cui approda l’iter argomentativo sia corretto, i giudici non abbiano fatto buon governo delle pertinenti regole di diritto internazionale privato, confondendo peraltro il piano del radicamento della giurisdizione con quello della legge applicabile alla controversia. Ma procediamo con ordine.
La premessa da cui muovere attiene alla tipologia di responsabilità addebitata a ENI: si è detto che i ricorrenti hanno inteso far valere una responsabilità della capogruppo per l’inadeguatezza dei piani industriali e commerciali in materia climatica, alla stregua del precedente olandese instaurato contro la petrolifera Shell nei Paesi Bassi (e in maniera corrispondente a quanto accaduto nel caso Lliuya in Germania contro il colosso dell’energia elettrica RWE [20]).
Più precisamente, nell’omologa iniziativa nederlandese è stato detto – tanto in primo quanto in secondo grado, in ossequio alla dottrina della corporate personhood – che la definizione della politica aziendale doveva considerarsi un illecito autonomo perpetrato dalla società madre. Più precisamente, si è affermato come la convenuta stabilisse – in qualità di holding – la politica climatica del gruppo, elaborando le linee guida vincolanti per gli investimenti a sostegno della transizione energetica e il business delle società controllate. Era sempre la società madre a riferire sulle prestazioni consolidate delle affiliate. Peraltro, l’organo amministrativo della Royal Dutch Shell era stato designato dall’Organigramma interno di gestione del cambiamento climatico come supervisore della gestione dei rischi climatici.
Da tutto ciò i giudici olandesi hanno inferito che, a causa della sua influenza e del controllo esercitato sulle controllate, era la capogruppo a doversi ritenere responsabile per le politiche in punto di emissioni di gas climalteranti. Da una tale impostazione si sono fatti discendere due corollari. Il primo: sussisteva la giurisdizione olandese poiché (all’epoca dei fatti di causa) la società capogruppo convenuta era domiciliata nei Paesi Bassi, trovando applicazione l’art. 4, primo comma, reg. Bruxelles I-bis, giusta il quale «le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute [...] davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». Il secondo: doveva farsi applicazione del diritto olandese, ai sensi dell’art. 7, reg. (CE) n. 864/2007 (Reg. Roma II), atteso che la norma facoltizza le vittime alla scelta della legge del Paese in cui si è verificato il fatto generatore del danno. Tale fatto, essendo stato identificato nell’adozione delle inadeguate politiche industriali e commerciali da parte della capogruppo, ha consentito di assoggettare i danni climatici diffusi a livello internazionale alla legge olandese.
A ben vedere, una simile impostazione è stata ripresa dall’iniziativa italiana prima nell’atto di citazione [21] e poi in maniera più esplicita nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione formulati dalle associazioni Greenpeace e ReCommon. In quest’ultimo si afferma, infatti, che le emissioni delle società di combustibili fossili devono essere valutate sulla base della ridetta teoria della corporate personhood per cui il ruolo strategico della capogruppo nella definizione delle politiche per l’intero gruppo delle controllate comporta una sua responsabilità per le emissioni ad effetto serra delle sue attività e dei suoi prodotti a livello globale [22]. Tuttavia, i ricorrenti, anziché limitarsi al corretto, e di per sé sufficiente, inquadramento della dinamica esclusivamente nell’art. 4, reg. Bruxelles I-bis (e tanto sarebbe bastato per radicare la giurisdizione del giudice italiano, nella misura in cui ENI è persona giuridica domiciliata in Italia), hanno profuso notevoli, ultronei e contraddittori sforzi nel richiamare altre disposizioni di legge, peraltro sovrapponendo il piano giurisdizionale con quello della legge applicabile alle fattispecie di danno lamentate.
Erroneamente è stato invocato l’art. 7, secondo comma, reg. Bruxelles I-bis, quando invero la disposizione, introducendo un foro speciale per gli illeciti nell’ottica del favor laesi, prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. ENI è però domiciliata in Italia, con il che il citato art. 7 non può trovare applicazione. Vi è di più: i ricorrenti, in un senso, hanno invocato la giurisdizione italiana sulla base dell’art. 7, secondo comma, poiché l’evento dannoso si sarebbe a loro dire concretizzato in Italia, in un altro, confondendo i piani giurisdizione/legge applicabile, hanno richiamato l’art. 7, reg. Roma II, a mente del quale – lo si diceva – la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali può essere, a scelta della vittima, quella del luogo dell’evento generatore del danno.
E confusione viene pure generata in ordine alla corretta indicazione dell’evento generatore del danno: in alcuni passaggi, pare essere la condotta della capogruppo sulla scia dell’omologo caso olandese, in altri, sembra invece che si parli delle emissioni climalteranti disperse nei diversi luoghi in cui opera la ENI. All’evidenza si tratta di argomentazioni strumentalmente volte a invocare l’applicazione del diritto italiano da parte del giudice, ma consimili opzioni interpretative possono riverberarsi sulla consistenza della tutela da accordarsi. Se, infatti, ci si appunta sui danni già concretizzatisi in Italia, la via della tutela in forma specifica nella prospettiva dei danni futuri è difficilmente praticabile. Viceversa, se – come nel caso olandese – si enfatizza l’evento generatore del danno da cambiamento climatico nella mancata adozione di adeguate politiche aziendali, una richiesta siffatta sembra essere quantomeno astrattamente la logica conseguenza delle premesse. Salvo poi verificarne la fattibilità stando il quadro normativo vigente in Italia.
Sia come sia, i giudici di Cassazione hanno dato seguito alla lettura proposta dai ricorrenti. Dopo aver rilevato come questi ultimi abbiano inteso invocare una responsabilità della società controllante per l’attività dell’intero gruppo, ricollegabile alla mancata adozione di una strategia industriale e commerciale idonea ad assicurare la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, con conseguente pretesa violazione del diritto alla vita, alla salute e al benessere degli attori, nonché nel pregiudizio arrecato alle generazioni future, le Sezioni unite hanno sorprendentemente applicato l’art. 4 del reg. Bruxelles I-bis in combinato disposto con il successivo art. 7, secondo comma, ignorando del tutto come i campi di applicazione delle due invocate norme siano tra loro alternativi [23].
Le contraddizioni non si arrestano qui. Afferma il supremo consesso difatti che le emissioni climalteranti, pur avendo la loro origine nel luogo in cui si svolgono la produzione, il trasporto e la commercializzazione dei combustibili fossili, hanno una portata naturalmente diffusiva, estendendo i loro effetti all’intera atmosfera terrestre, nell’ambito della quale si determina l’incremento della temperatura globale che provoca il cambiamento climatico. Tuttavia, le lesioni del diritto alla vita, alla vita privata e familiare si verificano nel luogo in cui gli attori risiedono: è qui che è destinata a determinarsi quella compromissione dell’aspettativa di vita, delle condizioni di salute e della qualità complessiva dell’esistenza, che costituisce l’effetto ultimo della sequenza causale innescata dal cambiamento climatico, ed in cui gli attori hanno individuato il danno individuale, concreto ed attuale da loro subito. Con ciò concludendosene che il giudice munito di giurisdizione non può che essere quello del luogo in cui si concretizza il danno fatto valere. Al contrario, l’applicazione del criterio dell’evento generatore del danno comporterebbe fatalmente a una moltiplicazione dei giudici competenti individuabili in quelli di ciascuno dei Paesi in cui si producono le emissioni di CO2 [24].
L’affermazione non coglie nel segno: se proprio, l’individuazione dell’evento generatore nelle emissioni in atmosfera potrebbe comportare, stante la moltitudine di fonti inquinanti sparse nel globo, una moltiplicazione delle leggi applicabili. Si tratta però di un tema diverso, che esula ancora una volta dai profili giurisdizionali.
Per aggiungere ulteriore disordine ai richiamati piani, i giudici rilevano che nel ricostruire la sequenza causale generatrice del danno allegato, gli attori ne hanno individuato l’origine nella strategia industriale e commerciale di ENI, la cui elaborazione, come si accennava, spetta in definitiva agli organi di governo della holding, che operano nel luogo in cui la stessa ha la sua sede legale ed operativa, con ciò potendosi collocare la condotta dannosa nel territorio nazionale italiano, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, la competenza giurisdizionale dev’essere assegnata all’Autorità giudiziaria italiana. Ma questo non è materia giurisdizionale, bensì ancora una volta facente parte degli apprezzamenti nel merito del giudice presso cui la causa è rinviata.
Insomma, l’ambiguità del percorso argomentativo, a tacere dell’inspiegabile concorrente applicazione di due norme sulla giurisdizione tra loro letteralmente alternative, si risolve in una serie di affermazioni apodittiche, sovente sconfinanti nel giudizio di merito. Se si fosse applicato il solo art. 4, reg. Bruxelles I-bis, non sarebbe stato necessario dilungarsi nell’ordinanza sulla localizzazione del danno da cambiamento climatico, resosi invece ciò inevitabile poiché il successivo art. 7 prevede quale foro alternativo quello del luogo in cui si è concretizzato il danno. Ma vi è di più: i giudici si sono peritati di dire la loro anche sull’evento generatore del danno, che è però argomento attinente squisitamente alla individuazione della legge applicabile al merito della controversia, come del resto si ricava agevolmente dalla piana lettura del più volte citato art. 7, reg. Roma II.
In ciò, in effetti, si scorge un emergente displuvio tra la esperienza italiana e quella nederlandese. Colà i giudici hanno linearmente – e facendo buon governo delle norme di diritto internazionale privato – affermato la propria giurisdizione in quanto la Shell era domiciliata nei Paesi Bassi, e hanno poi applicato la legge olandese unitariamente poiché hanno ravvisato come l’evento generatore del danno fosse l’inadeguata politica climatica predisposta dalla società madre. Il tutto consentendo di dar seguito pure alle richieste di risarcimento in forma specifica in ottica precauzional-preventiva per orientare la politica di Shell nella direzione di scongiurare danni futuri. Da noi, al contrario e a tacer d’altro, i fuochi dell’attenzione puntati dalla Cassazione sulla spasmodica ricerca della localizzazione dei danni individuali, concreti ed attuali già subiti sollevano ulteriori dubbi in ordine alla già impervia salita che vorrebbe condurre al riconoscimento di una tutela in forma specifica, veicolata per il tramite dell’art. 2058 c.c., in relazione a danni di là da verificarsi.
Le contraddittorie direttive impartite dalla Cassazione relativamente ai profili giurisdizionali non potranno che avere riverberi, nel merito, per quanto concerne anzitutto il tipo di responsabilità che vuole imputarsi all’impresa capogruppo. Il tentativo compiuto dagli attori è nel senso di voler addossare alla società capogruppo le condotte anti-climatiche, anche e soprattutto sul versante dei danni dalla stessa cagionati all’estero per il tramite delle sue controllate e affiliate. Ciononostante, non viene individuata la fonte normativa di una simile antigiuridicità. Sul punto, tre potrebbero essere le strade per verificare la sussistenza di una simile responsabilità della capogruppo.
La prima delle alternative concerne la responsabilità in materia di gruppi di impresa ai sensi del codice civile. In linea astratta, la responsabilità della capogruppo potrebbe trovare il proprio fondamento nella disciplina codicistica [25], tanto più che l’art. 2497 c.c. individua una forma di responsabilità della capogruppo nei confronti dei terzi creditori, tra cui è ragionevole includere – a meno di voler contravvenire al principio di eguaglianza – anche quelli involontari, mediante l’esercizio di attività di direzione e coordinamento difforme dai canoni della correttezza imprenditoriale.
E il dovere di vigilanza della conformità degli assetti delle controllate da parte della capogruppo sembrerebbe potersi ricavare in via interpretativa da quelle relative al collegio sindacale, cui compete la funzione di controllo sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché la funzione di vigilanza sugli assetti richiamati e sul loro concreto funzionamento (art. 2403). Benché il dato testuale parrebbe limitare le funzioni del collegio sindacale alla sola impresa atomisticamente considerata, il successivo art. 2403-bis, secondo comma, secondo periodo mostra delle potenzialità espansive anche ai comportamenti cui sono tenute le società controllate. Il collegio sindacale ha il potere di scambiare informazioni con l’organo corrispondente delle società controllate sugli assetti organizzativi. Essendo ricollegato tale potere alla funzione di vigilanza, e benché la legge utilizzi il verbo “può”, è da qualificarsi lo scambio di informazioni come potere-dovere [26]. In altri e più chiari termini: il collegio sindacale della capogruppo è titolare del potere-dovere di attivare uno scambio di informazioni con gli omologhi organi degli enti e delle società sottoposte a direzione e controllo al fine di esercitare la propria funzione di vigilanza, che si estenderebbe anche all’adeguatezza degli assetti organizzativi delle seconde.
Rientrando le norme sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria, ne consegue allora che la capogruppo è tenuta a emanare delle direttive sulle società soggette a direzione e controllo, tali da predisporre anche a valle adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Imponendo, perciò, anche alle facenti parte del gruppo obblighi in ordine al rispetto delle norme che presiedono alla salvaguardia dell’ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro, etc. [27].
Dal ricostruito quadro discendono altresì valutazioni in ordine alla responsabilità della capogruppo nel caso di direttive che siano insufficienti o inadeguate al rispetto delle prescrizioni di legge. Non si ravvisano ostacoli rilevanti all’affermazione della responsabilità della capogruppo in casi di illeciti commessi dalle società controllate sulla base di specifiche direttive. Come si diceva, è lo stesso art. 2497 a individuare una forma di responsabilità della capogruppo nei confronti dei terzi creditori, questi ultimi da doversi considerare, nell’interpretazione che qui si dà della disposizione, anche involontari.
Certamente una simile ricostruzione è rilevante poiché consente di affermare come le pretese degli attori, seguendo l’opzione interpretativa che qui si è argomentata, possano trovare fondatezza nel quadro normativo italiano. Infatti, nel caso in esame, le condotte antigiuridiche della capogruppo ENI vengono individuate nell’elaborazione di una strategia aziendale, diramata ai soggetti diretti e controllati, contraria agli obblighi climatici di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La capogruppo, di conseguenza, potrebbe andare incontro a responsabilità a cagione del contrasto delle direttive impartite con precetti normativi cogenti. Insorgendone, all’evidenza, un obbligo di risarcire.
Si tratta di una considerazione rilevante ma non sufficiente. E ciò in quanto l’invocazione dell’anzidetta disciplina pone problematiche di tutto rilievo, scontandosi sul punto una certa visione dell’organizzazione dell’attività economica da parte del legislatore (sia italiano che sovranazionale) ancorata a schemi che ignorano come essa si orienti sempre più verso modelli complessi, policentrici e dislocati in diversi contesti geografici, multinazionali giustappunto [28].
Invero, né la legge italiana in materia di diritto internazionale privato né la normativa europea sul punto contengono comandi per l’identificazione della legge applicabile ai gruppi di impresa, e men che meno ai profili di una eventuale loro responsabilità. Nello specifico contesto climatico, potrebbe soccorrere il già citato art. 7, reg. Roma II. La disposizione, che si occupa di danno ambientale, prevede un criterio alternativo tra la legge del luogo in cui si verifica il danno ovvero, dietro scelta del soggetto che si asserisce danneggiato, quella del luogo in cui il fatto causativo del danno si è verificato [29].
Nella controversia olandese Shell, le associazioni hanno fatto espresso riferimento alla scelta di legge di cui all’art. 7, e hanno invocato l’applicazione della legge olandese qualificando l’attività della direzione e controllo della capogruppo in materia climatica come il fatto che ha generato l’evento dannoso.
Un’analoga argomentazione sarebbe trasponibile nel contesto italiano, dove pure si è fatto riferimento – quantunque per ora solo nella fase dinanzi alla Cassazione e inspiegabilmente in una fase del giudizio in cui non era in quesitone l’individuazione della legge applicabile – alla volontà in tal senso da parte degli attori.
La seconda delle alternative da sondare riguarda la teoria dell’unità economica sviluppata in materia di concorrenza dalla CGUE, che ricollega alla società madre che eserciti un controllo effettivo la responsabilità per il fatto delle controllate, combinata con il principio “chi inquina paga” [30].
Com’è noto, con riferimento alle condotte anticoncorrenziali plurisoggettive, i giudici del Lussemburgo hanno sviluppato da tempo la teoria in questione entro cui possono essere individuati interessi di mercato omogenei alle singole entità che la compongono [31]. Sulla base della medesima teoria, con riferimento alle unità composte da persone giuridiche, le condotte delle società figlie possono essere imputate alle società madri (e viceversa) [32].
A rivestire un ruolo centrale, a tal fine, è la nozione di controllo effettivo, legale e/o fattuale è indifferente, che giustifica l’imputabilità della condotta nel modo descritto [33]. È necessario, per quello che in questa sede ci interessa, che la società “figlia” non decida in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma si limiti ad applicare acriticamente le direttive impartitele dalla società madre [34], presumendosi l’esercizio effettivo del controllo in presenza di una partecipazione totalitaria o quasi [35]. Uno scenario questo che le deduzioni degli attori nei contenziosi climatici puntano a dimostrare, configurando la società madre come il centro direttivo delle politiche in materia climatiche, residuando le società a valle quali mere esecutrici di simili politiche.
Tralasciando sullo sfondo il dibattito intorno al rango da assegnare alla responsabilità dell’unità economica, in altri termini se assurga o meno a principio generale del diritto dell’Unione europea [36], va segnalato come in altri settori del diritto se ne faccia già applicazione.
Emblematica, al riguardo, risulta la pronuncia del Consiglio di Stato italiano resa nel 2022, dove si è stabilito che, nell’accertamento delle responsabilità da inquinamento, la concezione sostanzialistica di impresa impone di non limitarsi, all’individuazione “dell’autore materiale” della condotta inquinante (in genere l’entità che conduce o ha condotto direttamente l’attività inquinante), ma ascriverle ai soggetti che detengono il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali, o che rendono comunque possibile detta condotta in forza della posizione giuridica che rivestono all’interno dei rapporti con il diretto inquinatore [37].
La decisione è pregnante poiché, nell’occuparsi del finitimo problema del danno ambientale nell’ordinamento italiano di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, mutua l’approccio sostanzialistico dell’unità economica e lo combina con il principio del “chi inquina paga”, giungendo ad attribuire, nel caso di illeciti commessi da società operative controllate, la responsabilità alle società madri con cui le società figlie abbiano un rapporto di dipendenza che è tale da escludere l’autonomia decisionale delle seconde.
La teoria dell’unità economica comunque non risolverebbe il nodo dei profili internazionalprivatistici della legge applicabile per danni cagionati all’estero: anche qui, come sopra, dovrebbe soccorrere l’art. 7, secondo comma, reg. Roma II. Vi è però un elemento che rende una simile strada ancor più impervia. Trattasi di un elemento di ordine generale: nei corporate framework cases si cita una filiale specifica ed espressamente identificata all’interno del gruppo, e poi di estendere la sfera di responsabilità alla società madre. Come si intuisce, da un punto di vista processuale, la dinamica cui è informata la litigiosità climatica è opposta: a essere citata direttamente è la società madre, volendosi dimostrare come la sua sfera di responsabilità inglobi quelle delle controllate. Da qui, l’invocazione della teoria in questione imporrebbe un inedito adeguamento sotto il profilo soggettivo.
È così che giungiamo alla terza delle alternative per l’imputazione della responsabilità alla società controllante. Il richiamo alle dichiarazioni di ENI contenute nel codice di corporate governance, e nelle quali si fa richiamo delle fonti internazionali non vincolanti in materia climatica, potrebbe indirizzarsi verso quella giurisprudenza di legittimità che attribuisce natura cogente, per le società quotate, alle norme di autodisciplina previste da disposizioni interne, ancorché maggiormente stringenti rispetto alle disposizioni di portata generale poste dalla legge o dalle fonti regolamentari [38].
Una simile impostazione sarebbe pure atta a stemperare, in effetti, le problematiche poste, de lege lata, dal tema della imputabilità alla holding delle condotte poste in essere dalle controllate e dalle affiliate all’estero. Giacché così ragionando, infatti, l’evento generatore del danno sarebbe totalmente autonomo, e consistente nell’aver disatteso (impartendo direttive contraddittorie rispetto al)le fonti internazionali recepite volontariamente nel codice di corporate governance.
Difficile, invece, è immaginare che con riferimento al MEF e a CDP possa prospettarsi l’imputazione di una forma di responsabilità, che – per come invocata – imporrebbe di squarciare la personalità giuridica di ENI. Per come ricostruite infatti le vicende di danno da parte degli attori, i due enti sarebbero imputabili in quanto soci, ma senza specificazioni in ordine a come la reputata influenza decisiva sulle strategie di ENI si palesi concretamente. Ci pare, piuttosto, un espediente tattico per ricercare una eco mediatica della lite climatica, e una certa sua vicinanza con la già menzionata controversia Giudizio Universale contro lo Stato italiano.
Altra incognita è costituita dall’accertamento della causalità giuridica nell’ambito dei danni da cambiamento climatico [39]. La riconducibilità dei fenomeni estremi a una classe di soggetti ha costituito, sostanzialmente sin dall’emersione del problema climatico, un nodo centrale. Un primo versante problematico è stato rinvenuto nel tracciare il discrimine tra uomo e natura ovvero distinguere i danni effettivamente causati da soggetti individuabili da quelli provocati da fattori naturali, e che hanno già un loro tasso di verificazione indipendente dall’uomo. Si è utilizzata l’immagine evocativa dell’effetto goccia nell’oceano [40]. Un secondo versante ha riguardato invece lo straordinario numero di soggetti inquinanti ed emettitori di gas a effetto serra, con l’annessa difficoltà di individuare una classe di candidati responsabili (e quindi di convenuti in giudizio), e pure di procedere con l’attribuzione di una porzione di danno a ciascuno dei concorrenti. Tematica questa riassunta con l’immagine della morte provocata dalle mille ferite [41].
In realtà, da tempo, le segnalate difficoltà stanno beneficiando dei progressi della scienza climatica, a cui ha fatto il paio una certa apertura delle esperienze giuridiche a utilizzare – nell’accertamento del nesso causale – direttive alternative al canone condizionalistico (in particolare rifacendosi a modelli informati alle teoriche della causalità cumulativa). A battere il tracciato di questi avanzamenti è stata senz’altro la sempre maggiore influenza di una branca specifica della scienza climatica, la source attribution science [42], che a partire dalla sua “fondazione” convenzionalmente avvenuta nel 2014 [43], offre mappature sempre più accurate in grado di ricollegare le percentuali di emissioni di gas climalteranti con gli eventi atmosferici estremi (riscaldamento globale in primis).
Il tutto, come si intuisce, ha avuto delle conseguenze pratiche nel contenzioso climatico. In alcuni casi, come poc’anzi accennato, si è tesaurizzato dalle evidenze scientifiche, così rinvenendosi comunque un nesso eziologico pur nell’impossibilità di individuare un contributo determinante per i fenomeni climatici individuati come eventi lesivi da parte delle vittime. Da cui il ricorso a direttive eterodosse per stabilire la causalità giuridica: si è iniziato a ragionare in termini di responsabilità parziaria per quota di emissione, adattando il modello statunitense della market share liability agli illeciti per danno da cambiamento climatico [44].
La tendenza della prassi all’apertura in favore della direttrice di accertamento eziologico della marca segnalata trova fondamentale riscontro in quattro recenti pronunce, le quali hanno già avuto e in futuro potranno avere una qualche rilevanza nel contesto della litigiosità italiana. La prima, già citata, è la decisione nederlandese nel caso Shell. Il principio secondo cui sussiste una responsabilità parziaria degli operatori maggiormente inquinanti è stato, infatti, tenuto fermo anche in sede di appello.
Il secondo caso è quello deciso dalla Corte EDU nella controversia promossa dalle anziane donne svizzere per il clima, e in cui si è a chiare lettere affermato come il criterio della condicio sine qua non in ambito climatico risulti inadeguato, dovendosi piuttosto guardare ai singoli contributi degli Stati al cambiamento climatico (ergo: alle quote di emissioni), che rilevano in quanto significativi, quantunque non determinanti, e dànno quindi luogo a responsabilità [45].
Il terzo è il già citato caso Lliuya, nel quale l’agricoltore peruviano ha agito contro il colosso energetico tedesco RWE: la Corte di Appello di Hamm, nella decisione del maggio 2025, ha ammesso che l’accertamento dell’illecito climatico ben possa essere effettuato facendo impiego del criterio delle quote di emissioni, con conseguente responsabilità parziaria del danneggiante, sia pure – lo si ribadisce – in presenza di contributi solo significativi e non determinanti [46].
Infine, il quarto esempio del favor espresso verso forme di causalità cumulativa consistenti in una responsabilità per quota di emissione proviene niente meno che dalla Corte Internazionale di Giustizia. Quest’ultima, infatti, nel recente parere consultivo sulle obbligazioni climatiche degli Stati, ha affermato che qualsiasi Stato che si ritenga danneggiato può invocare la responsabilità di un altro Stato il cui comportamento ha contribuito al danno, anche in situazioni che comportano una causalità cumulativa o condivisa [47]. Occupandosi della causalità diffusa, nel Parere si dice che la molteplicità di attori responsabili non preclude l’attribuzione giuridica di una forma di responsabilità. Giustappunto, la Corte sottolinea la sempre maggiore disponibilità di metodologie scientifiche capaci di quantificare il contributo percentuale di specifiche azioni o omissioni alle emissioni globali [48]. Consimili strumenti, che spaziano dalla richiamata scienza dell’attribuzione alle tecniche di tracciamento delle emissioni, sono considerati giuridicamente rilevanti per valutare la responsabilità in un quadro complesso e pluricausale.
La validazione da parte della Corte Internazionale di Giustizia delle direttive sulla causalità cumulativa per l’accertamento delle responsabilità climatiche è destinata, a nostro avviso, ad avere dei riverberi – se non altro rappresentando un utile espediente teorico da utilizzare a fortiori da parte degli attivisti – anche sulle dinamiche del contenzioso climatico in sede nazionale.
Sia come sia, onde accogliere le domande risarcitorie, il giudice del merito dovrà lasciarsi persuadere appunto che le direttive di accertamento sulla causalità cumulativa della responsabilità per quote di emissioni siano valide forme di accertamento. Più precisamente dalla tesi per cui un nesso di causa è rintracciabile anche in presenza di plurimi apporti causali di aumento del rischio della verificazione del danno, ancorché non determinanti di per sé soli presi alla produzione del pregiudizio. In altri termini, ad accogliere in Italia una forma di responsabilità per quote di emissioni, modellata sulla statunitense market share liability.
Nell’ambito della causalità per come ricostruita dall’atto di citazione di ReCommon e Greenpeace si sconta un certo tono ondivago in ordine a quale sia la direttiva da doversi applicare onde stabilire l’esistenza di un nesso eziologico tra le condotte delle convenute e i danni da cambiamento climatico lamentati.
Gli attori italiani fanno valere come nel quadro ordinamentale nazionale vadano ricompresi nello spettro del risarcibile anche gli effetti negativi determinati dalla causalità mediata, in virtù del brocardo causa causae est causa causati. La conclusione sarebbe corroborata anche da un confuso richiamo al dolo: confuso perché – a ben vedere – la malizia dedotta in giudizio deriverebbe in re ipsa dall’adesione della società convenuta alla International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) e a non meglio definite pratiche di greenwashing [49].
Ad ogni modo, richiamandosi a un precedente della Cassazione, viene avanzata la tesi secondo cui il nesso di causalità vada concepito come ricomprendente anche i danni indiretti e mediati che si presentino quali effetto normale secondo il principio della cosiddetta regolarità causale [50].
Mutuando dall’accertamento della causalità penalistica [51], il contributo eziologico di ENI al cambiamento climatico godrebbe della cosiddetta “legge di copertura” secondo il noto modello della sussunzione sotto leggi scientifiche [52], affermato icasticamente nella sentenza Franzese [53], e dipoi consolidatosi nella pronuncia ThyssenKrupp [54].
Per parte attrice, le leggi scientifiche in questione consistono nella scienza climatica, che ha da tempo stabilito, non potendo essere più revocato in dubbio, un nesso causale tra l’utilizzo dei combustibili fossili e i cambiamenti climatici. In particolare, si tratterebbe di leggi scientifiche universali, le quali permettono di affermare con certezza, o comunque con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, che la verificazione del cambiamento climatico debba causalmente ricollegarsi alle attività emissive, come quelle poste in essere dalla ENI [55].
Per le ragioni dette sopra, se è vero che la scienza climatica ha da tempo stabilito un nesso di causalità tra il rilascio di gas a effetto serra e i cambiamenti climatici, meno lineare risulta essere l’impostazione assunta nell’atto di citazione con riferimento all’ascrizione della responsabilità ad ENI. Ivi si legge che sarebbe dimostrato il nesso causale tra la condotta emissiva di quest’ultima e l’evento fenomenico sulla base del consolidato sapere scientifico e per l’assenza di decorsi causali alternativi capaci di spiegarlo. Il tutto – proseguono gli attori – fermo restando che in tema di accertamento del nesso causale nell’ambito della responsabilità civile, lo standard probatorio rimane quello del più probabile che non anche in ipotesi di più fattori causali concorrenti alla verificazione dell’evento.
Nel passaggio, ad avviso di chi scrive, si sconta una fallacia logica che deriva dal tentativo dei legali dell’associazione promotrice dell’iniziativa di ricondurre nelle maglie classiche e tradizionali dell’accertamento causale un quadro che da queste sfugge per le sue peculiarità. L’inferenza fatta relativamente alla causazione da parte della società del danno da cambiamento climatico è difficilmente sostenibile, poiché è la stessa scienza climatica a riconoscere che le emissioni non determinano, ma contribuiscono a determinare, in ottica di accrescimento dei rischi di aggravamento e delle conseguenze dannose, i cambiamenti climatici, e dunque i loro strascichi negativi.
Tanto ciò è vero che poco dopo, nelle difese riversate in atti, sono gli stessi ricorrenti a rettificare la loro posizione, menzionando – invero facendovi appena cenno – le problematiche della concatenazione causale in presenza di molteplici fattori concorrenti nella produzione degli strascichi negativi lamentati [56]. Concede parte attrice che le emissioni prodotte da ENI non sono le sole a determinare il cambiamento climatico, essendo al contrario un fenomeno che, per definizione, ha una molteplicità di coefficienti che lo determinano, in parte umani in parte naturali.
Al proposito, onde superare la problematica del discrimine tra natura e operato dell’uomo in punto di accertamento causale, viene richiamata una certa giurisprudenza di legittimità secondo cui in presenza di concause naturali non è da dirsi automaticamente esclusa la responsabilità, né tantomeno può procedersi per il solo operare di un fattore naturale a un ridimensionamento di quest’ultima [57]. A mente di tale giurisprudenza, per quanto concerne il rapporto di causalità, qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica circostante sulla quale incide il comportamento imputabile all’uomo siano sufficienti a determinare l’evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale.
Viceversa, là dove quelle condizioni non possano dare luogo senza che vi sia stato l’apporto umano all’evento di danno, l’autore è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti potrebbe instaurarsi soltanto tra molteplici comportamenti umani colpevoli, ma non anche tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
Ne consegue praticamente che, dinanzi a una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo concausale di un fattore naturale, non è ammesso sul piano giuridico affidarsi a un ragionamento probatorio semplificato, tale da condurre automaticamente a un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento dell’ambito del causalmente rilevante e, dunque, dell’area del risarcibile [58].
Come si ricava dalla piana lettura dell’arresto citato a supporto, in realtà in quella controversia si discuteva di un’alternativa secca tra un fattore naturale e un fatto umano. A poco giova nel contesto di scenari, come quelli di danno da cambiamento climatico, dove una molteplicità di fattori umani si aggiungono a fattori naturali, e in cui non solo è necessario il discernimento tra i secondi e i primi, ma anche tra i diversi contributi antropici onde stabilire la loro rilevanza causale nel generare l’evento dannoso.
L’atto di citazione richiama poi un’altra giurisprudenza ancora, occupatasi di risolvere questioni attinenti alla causalità alternativa, e la quale ha affermato che in presenza di fatti, coevi o succedutisi nel tempo, imputabili a più persone deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato [59]. Il richiamo è a dir poco contraddittorio rispetto alle tesi degli attori: è dato scientificamente acquisito che la singola condotta emissiva non è idonea di per sé sola a cagionare l’evento. Detto altrimenti: il cambiamento climatico si verificherebbe in ogni caso anche in assenza del contributo di ENI.
È solo a questo punto, e dopo aver citato Urgenda, ma non anche, e in maniera incomprensibile, il caso Shell (a riprova ulteriore di un percorso argomentativo quantomeno discutibile), in punto di riconoscimento da parte di giudici stranieri di un nesso causale tra condotte (omissive, nel caso citato) inquinanti, che gli attori affrontano la questione, centrale, della molteplicità di contributi causalmente rilevanti.
Va senza dirlo: la questione viene liquidata in poche battute, limitandocisi a brevi accenno, quando invece ben altra trattazione avrebbe meritato la materia. Assertivamente, infatti, si legge come non si possa ignorare l’esistenza dell’art. 2055 c.c., secondo cui ove il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti, tutti sono obbligati solidalmente al risarcimento del danno. «Quindi» – citando testualmente la continuazione del ragionamento – «per concludere sul punto, ENI è civilmente responsabile dei danni cagionati dal cambiamento climatico che essa ha determinato o ha comunque concorso a cagionare» [60].
Inoltre [61]:
Sotto quest’ultimo profilo, assumono rilevanza anche le più recenti teorie della cosiddetta causalità proporzionale, basate sul criterio dell’aumento del rischio da imputare al soggetto che sia stato individuato (o che sia comunque individuabile) in ipotesi di pluralità di apporti causali da parte di più soggetti al verificarsi dell’evento dannoso. In tal caso, il danneggiante individuato o individuabile dovrà rispondere in misura proporzionale all’aumento del rischio connesso alla propria condotta, determinato secondo le conoscenze scientifiche disponibili.
Pertanto, e a tutto voler concedere, ENI non potrà comunque andare esente da responsabilità nemmeno accedendo a detta teoria, essendo l’aumento del rischio di cambiamento climatico ricollegato alla propria condotta estremamente significativo dal punto di vista proporzionale alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte. Pertanto, e a tutto voler concedere, ENI non potrà andare esente da responsabilità nemmeno accedendo a detta teoria, essendo comunque l’aumento del rischio di cambiamento climatico ricollegato alla propria condotta estremamente significativo dal punto di vista proporzionale; e ciò alla luce di tutte le considerazioni sopra meglio esposte.
La questione è mal posta, e non vi è dubbio che di primo acchito il richiamo all’articolo sulla responsabilità solidale come fondamento per radicare una responsabilità parziaria genera spaesamento, essendo le due formule sostanzialmente antitetiche e, nel nostro ordinamento, in rapporto di regola (la prima) a eccezione (la seconda).
Sgombriamo il campo da un equivoco: è oramai principio acquisito quello secondo cui il vincolo di solidarietà passiva non generi un’ipotesi di litisconsorzio necessario [62], tanto è vero che il legame solidale non viene escluso dalla circostanza che l’identità di uno dei coautori rimanga sconosciuta [63], di guisa che la problematicità del richiamo all’art. 2055 citato non deriva dal fatto che l’unico convenuto sia la ENI.
Piuttosto, sono i profili sostanziali a far dubitare della bontà delle tesi. La norma in questione è animata da due ragioni di fondo: la prima risiede nel voler incentivare i potenziali co-autori, responsabili solidali, a monitorare reciprocamente le loro attività, la seconda attiene alla intenzione del legislatore di agevolare la vittima nell’ottenimento della riparazione, volendo ridurre il rischio che l’insolvenza di uno o più tra i danneggianti, ovvero ancora il fatto che l’identità di uno o più rimanga ignota, vada a detrimento del danneggiato, traducendosi in una diminuzione del quantum risarcito [64].
Le elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali sul punto hanno condotto a enucleare i criteri sulla scorta dei quali un fatto dannoso può imputarsi a molteplici individui.
Una prima condizione è ravvisata nella circostanza che il risultato dannoso rappresenti l’effetto complessivo di condotte riconducibili a più persone. Perché sia integrata questa prima condizione, si dice, è necessario che l’interesse leso sia unico, con il che il fatto di chi è chiamato a risarcire il danno deve necessariamente aver concorso a determinare i medesimi strascichi negativi [65].
Una seconda condizione impone, invece, che nessuno di tali comportamenti sia idoneo di per sé solo a interrompere la concatenazione causale tra il portato negativo e i comportamenti degli altri partecipanti [66]. Insomma, che nessuno dei contributi si appalesi come fonte esclusiva del danno cagionato.
Ebbene, astrattamente entrambe le condizioni possono dirsi integrate con riferimento ai danni lamentati dalle associazioni: il danno da cambiamento climatico è, in effetti, il risultato complessivo di condotte ascrivibili a un gruppo vasto e variegato di soggetti, nessuna delle quali, lo abbiamo più volte ribadito, idonea di per sé ad atteggiarsi come causa esclusiva del fenomeno.
Alcuni i rilievi da doversi svolgere al riguardo. Preliminarmente, una simile conclusione contraddice quanto sostenuto dagli attori con riferimento all’idoneità delle condotte di ENI di cagionare il cambiamento climatico secondo le leggi di copertura scientifica. Delle due l’una: o ENI, in quanto grande inquinante, può dirsi responsabile da solo di certi fenomeni, oppure è radicabile una responsabilità solidale, riducendo in questo modo la sua posizione a concorrente nei fatti dannosi.
A ciò si aggiunga, e appare ancor più dirimente, che non si comprende come l’invocazione di una responsabilità solidale possa dirsi compatibile con le tutele rimediali richieste al giudice: come vedremo nel prosieguo della trattazione, il risarcimento viene articolato come una tutela in forma specifica che vorrebbe obbligare la società convenuta a rivedere le proprie strategie (aziendale e industriale) conformandole, in senso climatico, agli obiettivi di raggiungimento della neutralità climatica. Va da sé che – al più – lo spettro operativo è limitato a quanto ENI può fare rispetto alle sue emissioni, non potendosi imporle di modificare le strategie operative di altre imprese attive sul mercato dei combustibili fossili. Discorso diverso avrebbe potuto svolgersi se le poste risarcitorie fossero state richieste per equivalente, con l’attivazione del meccanismo del regresso. Ma non è questo lo scenario che ci viene restituito dalla lite climatica italiana.
Svolte le dovute precisazioni, proviamo a comprendere (speculativamente) quale possa essere il senso del richiamo operato all’art. 2055 c.c. immediatamente prima del riferimento a una forma di responsabilità parziaria. Forse può immaginarsi come sia rimasta inespressa nelle argomentazioni degli attori la considerazione per cui sarebbe la stessa norma a giustificare l’ingresso di una responsabilità parziaria climatica nel nostro ordinamento, suffragando la tesi di ipotesi di responsabilità modellate su quella della quota di mercato.
Chiariamo meglio. È ragionevole affermare come, nel prescrivere la responsabilità solidale, il legislatore abbia inteso introdurre una forma di solidarietà che non è né regola assoluta, né regime permanente.
Quanto al carattere transeunte, basti considerare la previsione della facoltà di regresso nei confronti dei corresponsabili riconosciuta al danneggiante che abbia pagato per l’intero [67].
Quanto al suo carattere relativo, vi è da dire che non si tratta di una regola munita di assolutezza poiché soffre, nel nostro ordinamento, alcune eccezioni di tutto rilievo [68]. Ci riferiamo anzitutto all’art. 484, primo comma, c. nav., giusta il quale: «se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell’entità delle relative conseguenze», a meno che non siano presenti danni alla persona, nel qual caso la regola della solidarietà si rispande.
Altra eccezione alla responsabilità solidale è costituita dall’art. 9, primo comma, d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 in materia antitrust, il quale prevede che lì dove la piccola o la media impresa abbia realizzato una condotta anticoncorrenziale risponde solidalmente con le altre imprese partecipanti nei limiti del danno sofferto dai suoi acquirenti diretti o indiretti, a condizione però che: i. la sua quota di mercato sia inferiore al 5% nel periodo di tempo in cui la condotta è stata posta in essere; ii. l’applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica e la totale perdita di valore della sua attività.
Più attinente alla materia che qui ci occupa è l’eccezione contemplata nel Codice dell’ambiente, e più precisamente l’art. 311, terzo comma, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale dispone che nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Appunto, nel ripartire i costi tra più corresponsabili del medesimo danno ambientale, la disposizione in questione finisce con l’introdurre una deroga al più volte richiamato art. 2055 c.c. [69].
Pur nella diversità ontologica che contraddistingue il danno ambientale e quello da cambiamento climatico, la parziarietà della responsabilità calzerebbe bene proprio alla stregua dei criteri contenuti nell’art. 311, terzo comma [70]. Non sfuggirà come i danni climatici risultino imputabili a una pluralità di condotte il più delle volte autonome e indipendenti, talvolta simultanee, talaltra realizzate in momenti diversi, riconducibili sia a Stati sia a operatori privati, e nelle quali è possibile procedere però a una ripartizione interna delle singole responsabilità appellandosi, ad esempio, alle quote di emissione.
Per riassumere, a noi sembra che il tentativo ricercato dagli attori nella controversia ENI sia nel senso di voler indurre il giudice a enucleare, per via giurisprudenziale, una ipotesi di responsabilità parziaria nel campo dei danni da cambiamento climatico. Ipotesi di parziarietà che si innesta perfettamente nel solco dell’applicazione a tale campo delle teoriche adattate della market share liability. Questo l’unico senso che può attribuirsi alla chiosa sulla causalità contenuta nell’atto di citazione di ReCommon e Greenpeace:
Quindi, per concludere sul punto, ENI è civilmente responsabile dei danni cagionati dal cambiamento climatico che essa ha determinato o ha comunque concorso a cagionare. Sotto quest’ultimo profilo, assumono rilevanza anche le più recenti teorie della c.d. causalità proporzionale, basate sul criterio dell’aumento del rischio da imputare al soggetto che sia stato individuato (o che sia comunque individuabile) in ipotesi di pluralità di apporti causali da parte di più soggetti al verificarsi dell’evento dannoso. In tal caso, il danneggiante individuato o individuabile dovrà rispondere in misura proporzionale all’aumento del rischio connesso alla propria condotta, determinato secondo le conoscenze scientifiche disponibili.
Il tentativo (ammesso che abbiamo compreso correttamente) è pregevole, ancorché argomentato in maniera involuta. L’introduzione di tecniche di ripartizione della causalità su base proporzionale si presenta come soluzione equilibrata per addossare ai corresponsabili la loro parte di responsabilità calcolata sulla base delle quote di emissioni di cui si sono resi responsabili. Neppure la circostanza che la parziarietà sia regola eccezionale porta a ostacoli insormontabili: si può giustificare il ricorso a quelle tecnica in virtù delle esigenze di precauzione e prevenzione, nonché di effettività della tutela rimediale, che sono insite in un atteggiamento di questo segno. Non dimenticandosi, infatti, come a soluzioni della stessa marca si sia giunti in ambiti diversi, quello della responsabilità medica in particolar modo, e per le medesime ragioni di problematicità ricostruttive delle sequenze causali rilevanti [71].
Resta da affrontare l’ultima delle tre incognite: la compatibilità di un risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. per domande di danni futuri, nella misura in cui tale disposizione impone un obbligo di ripristino dello status quo ante la verificazione del danno, e mal si attaglia da un punto di vista letterale a consimili richieste [72].
Anche in questo frangente conviene mettere a fuoco l’argomento attraverso il raffronto con la controversia olandese di cui quella italiana è imitazione. Lì, come qui, le domande contro la compagnia petrolifera erano volte all’ottenimento di un risarcimento in forma specifica. Del resto, in tanto il raggiungimento di propositi di mitigazione sono perseguibili attraverso la litigation in quanto si abbia la disponibilità di tutele rimediali che consentono, in ottica precauzional-preventiva per i danni di là dal verificarsi, di far arretrare il tempo della tutela a un momento anteriore al verificarsi del danno.
Uno strumento della marca segnalata è contemplato dall’art. 3:296 c.c. olandese, a mente del quale se un soggetto è tenuto nei confronti di un altro al rispetto di un obbligo di dare, di fare o di non fare, il tribunale può ordinare, su pretesa dell’avente diritto, l’esecuzione della specifica prestazione dovuta, salvo che dalla legge, dalla natura dell’obbligo ovvero del rapporto giuridico non risulti il contrario. Va chiarito che la disposizione citata, da un punto di vista tassonomico, è collocata nel libro dedicato alla proprietà, Libro 3, segnatamente Titolo 11, ma la sua applicazione al di fuori delle vicende proprietarie è resa possibile dal rinvio operato dal successivo art. 3:296, giusta il quale le disposizioni del titolo menzionato possono trovare applicazione in altri settori del diritto privato, purché la natura del rapporto giuridico nei confronti del quale sono invocate non lo precluda.
Il tenore letterale ampio ha consentito ai giudici olandesi, in un primo momento [73], di dare soddisfazione alle istanze degli attivisti, utilizzando proprio la responsabilità extracontrattuale come strumento con cui obbligare l’impresa a modificare la propria strategia industriale e commerciale, e nel far ciò a osservare obblighi netti di riduzione.
Se dal quadro olandese si passa al contesto italiano onde verificare la ripetibilità della soluzione pratica fornita dalle autorità giudiziali di quel Paese nel nostro ordinamento, il discorso si complica non poco.
Com’è noto, la tutela in forma specifica è da noi contemplata dall’art. 2058 c.c., a mente del quale la domanda a ciò proposta può trovare accoglimento ogni volta in cui ciò sia in tutto o in parte possibile e il giudice ritenga che la sua attuazione non si traduca in un onere eccessivo per il debitore (in tale ultimo caso il secondo comma della disposizione menzionata gli imporrebbe infatti di negare la tutela in forma specifica in favore del ristoro monetario).
Il legislatore del 1942, nel fornire lumi in ordine alla consistenza del nuovo principio introdotto e sconosciuto al precedente codice del 1865 (così come nel Codice napoleonico di cui quest’ultimo era imitazione) [74], ha tenuto a precisare che il presupposto operativo dell’art. 2058 c.c. risiede nell’esistenza del diritto del danneggiato anzitutto alla reintegrazione in forma specifica della situazione patrimoniale anteriore [75]. Da qui l’idea, pressoché indiscussa, secondo cui la norma sarebbe funzionale alla ricostituzione dello stato delle cose precedenti alla lesione inferta dal danneggiante alla vittima.
Per quanto in questa sede maggiormente rileva, deve darsi conto del dibattito sorto, tra l’altro [76], nella dottrina civilistica italiana relativamente alla natura da attribuirsi al rimedio in questione (se quello di regola generale ovvero residuale rispetto al risarcimento per equivalente) [77].
In un senso, si è enfatizzata la necessità di guardare ai dati empirici, i quali propenderebbero in favore di una connotazione pecuniaria del risarcimento extracontrattuale, relegando il ristoro in forma specifica a mera ipotesi eccezionale [78]. In un altro, vi è stato chi ha ravvisato nella reintegrazione in forma specifica lo strumento generale della risposta aquiliana, sottolineandosi come il ripristino dello status quo ante sia il solo mezzo per assicurare al danneggiato una soddisfazione effettiva [79]. Questa seconda lettura valorizza la circostanza per cui, rimuovendo gli effetti dell’illecito da un punto di vista fattuale attraverso l’imposizione per via giudiziale di un obbligo di dare, facere o non facere, il risarcimento in forma specifica sarebbe il solo capace di neutralizzare integralmente gli strascichi negativi dell’evento dannoso e di ricondurre la vittima esattamente nella posizione in cui si trovava anteriormente al verificarsi dell’evento medesimo [80].
Non vanno sottaciuti comunque i limiti operativi alla forma risarcitoria in esame: i. la reintegrazione non è ammessa allorquando il ripristino della situazione antecedente l’illecito sia impossibile; ii. il ristoro, come previsto dal secondo comma dell’art. 2058, non deve risultare eccessivamente oneroso per il debitore.
Quanto al primo dato, nel campo del contenzioso civile climatico la richiesta che viene sovente formulata è di operare il tendenziale ripristino della situazione delle emissioni di gas a effetto serra riportandoli essenzialmente ai livelli preindustriali, nell’ottica appunto della cessazione della condotta illecita identificata nell’attività emissiva. E in una prospettiva precauzional-preventiva: la quale, stante il suo tenore letterale, mal si concilia con l’art. 2058 c.c.
Quanto al secondo punto, la non eccessiva onerosità, vengono in rilievo sia le specifiche modalità soggettive di realizzazione del fatto [81], sia le condizioni economiche di entrambe le parti [82]. Da qui, ad esempio, il focus degli atti introduttivi dei giudizi climatici sulle capacità tecniche (e anche finanziarie per quanto concerne gli operatori privati) di predisporre tutte le misure necessarie per dare soddisfazione alle richieste delle vittime (da cui il forte accento sulla consapevolezza degli Stati e sulla loro partecipazione a consessi internazionali sul clima, ovvero le relazioni quanto alle capacità tecniche e finanziarie delle carbon major di far fronte alle situazioni di danno provocate dagli eventi atmosferici, etc.).
Rimane, tuttavia, un ostacolo di fondo già in precedenza segnalato: il dato letterale dell’art. 2058 è difficilmente conciliabile con uno degli obiettivi degli attori nelle liti climatiche contro i privati in ambito europeo [83], ovverosia l’ottenimento di risarcimenti in forma specifica per danni anche futuri.
I danni futuri, nelle elaborazioni dottrinale [84] e giurisprudenziale [85] italiane, sono quei portati negativi che, alla data della decisione, non si sono ancora manifestati, ma che la presenza di alcuni elementi fa ragionevolmente presagire che essi si verificheranno. D’abitudine sono identificati con le perdite economiche e con i mancati guadagni: per le prime, si guarda ad esempio alle cure mediche a cui la vittima dovrà sicuramente sottoporsi; per i secondi, si fa riferimento, sempre a titolo di esempio, alle entrate economiche che la vittima medesima, a cagione della sua invalidità, non sarà in grado di percepire.
Si intuisce come l’obiettivo assegnato al risarcimento in forma specifica di dover rimettere in pristino le condizioni al momento antecedente al verificarsi del danno non riesca a aderire a ipotesi di danno che sono al di là da produrre i loro effetti negativi. Difetta, in sostanza, la situazione patrimoniale da reintegrare. Il che, a ben guardare, stride altresì con il comma secondo dell’art. 2058: nell’impossibilità di quantificare i danni subiti risiede altresì il sintomo di un’eccessiva onerosità che è – in qualche misura – ex se ricorrente nell’impossibilità di poter verificare l’alternativa del ristoro monetario.
A meno, dunque, di non voler esercitare una operazione ortopedica di interpretazione estensiva, parrebbe (per usare un eufemismo) in salita la strada da percorrere per persuadere i giudici italiani a fare applicazione dell’art. 2058 c.c. anche ai danni futuri [86].
A meno, detto altrimenti, di non voler espandere il campo semantico della nozione di “reintegrare” anche a quelle ipotesi in cui il danno non si è ancora verificato, con il che – però – si finirebbe con l’imprimere al verbo un significato tutt’affatto diverso, cioè quello di prevenire. Proprio quest’ultimo è stato il tentativo, a nostro modo di vedere mal riuscito, degli attori nel giudizio instaurato contro ENI e che in questa sede si commenta.
Giustappunto la scelta è ricaduta sull’invocazione dell’art. 2058 c.c. impiegato – imitando le vicende olandesi – come strumento di conformazione delle strategie aziendali della società convenuta. Sul punto, preme rilevare come negli scritti difensivi degli attori depositati nel giudizio di primo grado si sconta la presenza di imprecisioni terminologiche con riguardo alle tutele rimediali della marca segnalata.
Secondo le tesi lì sostenute, la richiesta maggiormente corretta e idonea ad assicurare una garanzia per il futuro è costituita dalla reintegrazione in forma specifica dell’art. 2058 c.c. La consistenza della richiesta si avvicina di molto a una ipotesi di inibitoria, allorquando si legge che la domanda è volta a che il Tribunale imponga a ENI la cessazione delle condotte illecite mediante un provvedimento di natura conformativa della modificazione del piano industriale che tenga conto degli aspetti di diritto, anche sovranazionale, deputati al raggiungimento degli obiettivi di Parigi e alla cessazione degli illeciti ambientali [87]. Al centro delle censure delle associazioni ambientaliste vi è il piano industriale di ENI, giacché esso viene criticato per l’inadeguatezza a rispettare l’obiettivo del mantenimento della soglia del riscaldamento globale al di sotto degli aumenti dell’1,5°C/2°C.
Sicché, e confermando quanto si diceva sopra rispetto al travisamento del significato letterale del verbo reintegrare contenuto nell’art. 2058 c.c., «la richiesta di risarcimento in forma specifica va configurata come richiesta di cessare le condotte illecite ripristinando lo status quo ante che si verificherà in futuro in forza di ciò che viene fatto hic et nunc».
Presentata in questo modo, ci pare di poter concludere nel senso che le chance di successo dell’iniziativa sono assai scarse. In disparte il rispetto della logica giuridica, è qui la logica tout court a essere claudicante in virtù della richiesta di reintegrazione per come formulata, che mira a ripristinare uno “status quo ante futuro”. Orbene, ci pare che gli attori, così come invero per gli altri elementi di fattispecie, prima fra tutte la causalità come dimostrato poc’anzi, avrebbero potuto addurre argomenti meno ellittici, e che con l’ausilio di un’interpretazione costituzionalmente e sovrannazionalmente orientata avrebbero quantomeno potuto fornire al giudice adito un quadro meno fosco delle ragioni dell’invocazione del risarcimento in forma specifica.
Con riferimento al bilanciamento degli interessi antagonisti mediante un richiamo al testo costituzionale, deve necessariamente farsi menzione del riformato art. 41 Cost., secondo cui «l’iniziativa economica privata è libera» ed essa «non può svolgersi in contrasto con ‘utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» [88].
L’appiglio testuale di tono costituzionale avrebbe consentito agli attori di stimolare il giudicante a prendere in considerazione se non altro una lettura alternativa dell’art. 2058 c.c., muovendo dal presupposto degli obblighi di conformazione dell’iniziativa economica privata impartiti dalla riforma costituzionale, lì dove orienta lo svolgimento delle attività economiche verso modalità espressive che non si contrappongano alla stabilità climatica.
A tale ultimo riguardo va riferito per completezza come la scelta lessicale operata dal revisore costituzionale lasci spazio per argomentazioni di segno contrario, lì dove anziché fare riferimento anche agli ecosistemi e alla biodiversità si è limitato al solo riferimento all’ambiente.
Come è stato rilevato da attenta dottrina, pur con le ottime intenzioni che l’hanno ispirato, il revisore ha lasciato in un cono d’ombra tanto la biodiversità quanto gli ecosistemi (presenti, invece, nel riformato art. 9). Può ritenersi che in ogni caso i due lemmi appena citati sono in realtà specificazioni del concetto più generale di ambiente, potendosi considerare ricompresi anche nell’art. 41. Cionondimeno, lo scarto lessicale esistente tra gli artt. 9 e 41 potrebbe ben essere impiegato per ritenere che le necessità di tutela dell’ecosistema e, soprattutto, della biodiversità non ricadano nell’elenco dei limiti all’attività di impresa. Del resto, i fautori di una limitazione minima dell’iniziativa economica privata potrebbero argomentare che, in virtù del basilare principio per cui ubi lex voluit dixit, se la piena riconducibilità di ecosistemi e biodiversità al concetto di ambiente fosse stata ovvia, non vi sarebbe stata utilità alcune di giungere alla distinzione testuale tra le due disposizioni [89].
Sia come sia, nel contesto della controversia contro ENI, si sarebbe perlomeno potuto tentare di argomentare che sulla società incombono obblighi di derivazione costituzionale [90], i quali impongono una lettura orientata in senso climatico dell’art. 2058 c.c., avuto riguardo proprio alla natura di meccanismo conformativo contemplato dall’art. 41 Cost. [91]. Da qui l’esigenza di un provvedimento giudiziale di riorientamento delle condotte dell’impresa in senso climaticamente orientato.
Un opportuno riferimento avrebbe potuto essere pure quello alla Direttiva CS3D [92] (in fase di discussione al momento dell’instaurazione del giudizio) e alle misure che avrebbero dovuto essere adottate in Italia a seguito del suo recepimento e che avrebbero visto l’introduzione di forme di responsabilità coincidenti con quelle ricercate dagli attori climatici, e tutele rimediali altrettanto corrispondenti.
Si è messo in luce come uno degli obiettivi della direttiva fosse quello di obbligare le imprese alla redazione di piani di vigilanza, anche climatica, che avrebbero potuto dar luogo a contenzioso giudiziale rispetto alla loro inadeguatezza al raggiungimento degli obiettivi climatici [93]. Non v’è chi non veda come la richiesta di risarcimento in forma specifica svolta nei confronti di ENI risulta corrispondente a quel quadro, essendo del resto la matrice comune di entrambe le iniziative, tanto quella giudiziale quanto la (forse oramai naufragata) “novella” sovranazionale, la controversia olandese sopraccitata Shell.
Sarebbe stato utile, in altri termini, tentare di ricercare, sia pure con un espediente retorico va da sé, una forma di anticipazione temporale di una tutela che avrebbe dovuto essere prevista in futuro a cagione dei futuribili (ma incerti) obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva CS3D.
Al netto delle grandi incognite che attendono le parti e il giudice nella fase di merito, va comunque registrato che quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza sul regolamento preventivo di giurisdizione avvicina il contesto italiano, benché sotto il limitato profilo della giurisdizione appunto, ad altre esperienze giuridiche europee rispetto alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale da cambiamento climatico.
La mente corre, in primo luogo, alla più volte menzionata controversia nederlandese instaurata contro la Shell. Ma anche al contesto tedesco, in cui la lesione dei diritti climatici è stata radicata, e in via di principio riconosciuta dai giudici, come lesione del diritto di proprietà per il superamento del livello tollerabile di immissioni, con la conseguente di un risarcimento pro quota parte [94]. In area francese, da tempo si fa applicazione della loi de vigilance per tentare di imputare alle imprese una responsabilità per climate change [95]. Nel Regno Unito, la tematica ha assunto rilevanza sotto il diverso profilo della responsabilità degli amministratori delle società per la gestione del rischio climatico [96].
L’ordinanza, invece, amplia ancor di più le distanze esistenti tra Europa e Stati Uniti, dove persiste un certo sfavore delle corti circa la configurabilità di un tort da cambiamento climatico [97]. Rilievo quest’ultimo che desta un certo interesse, se si considera che il fenomeno stesso della climate change litigation (come suggerisce, del resto, l’espressione anglofona) abbia avuto i natali in quel Paese con alcuni ben noti casi arrestatisi davanti all’affermazione dei giudici dell’insussistenza della giurisdizione in quanto la materia è da considerarsi eminentemente politica (da qui l’applicazione della political question doctrine) [98]. Da notare come tali casi siano stati poi invocati dal Tribunale di Roma (che ne ha verosimilmente preso conoscenza a causa della menzione degli stessi fatta negli atti defensionali depositati dall’Avvocatura Generale dello Stato) nella controversia contro lo Stato italiano per giungere appunto alle medesime conclusioni dei colleghi statunitensi.
Ma vi è di più. La rilevanza comparatistica della pronuncia in esame impone di svolgere riflessioni di più ampio respiro sullo stato dell’arte del contenzioso climatico europeo di matrice privata, con tale espressione intendendosi le azioni intentate contro soggetti privati reputati responsabili di danni da cambiamento climatico. Più in particolare, a sorgere sono alcuni interrogativi in ordine alla capacità delle clausole generali in materia di illecito civile, e dei giudizi risarcitori che ne occasionano, di funzionare quali strumento di ingegneria sociale nell’ottica della regolazione attraverso il contenzioso (regulation through litigation).
Non sfuggirà, infatti, come l’iniziativa italiana, al pari di quella nederlandese, sia stata ispirata dall’intento di affermare una responsabilità climatica di impresa, ciò essendo corso in parallelo per un certo periodo con la discussione e poi l’approvazione della Direttiva CS3D. Tanto la Direttiva quanto il quadro europeo di liti climatiche contro operatori economici privati condividevano una matrice comune: onerare le imprese con misure di mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso la predisposizione di politiche in linea con, nell’ordine, la Convenzione di Rio del 1992, gli Accordi di Parigi del 2015, il Patto di Glasgow, e più in generale le evidenze scientifiche conclusive sui cambiamenti climatici antropici e sull’esigenza di mantenere la soglia di aumento delle temperature al di sotto dell’1,5°C.
Dopo gli iniziali entusiasmi provocati dalla sentenza di primo grado nel caso Shell, e l’approvazione della Direttiva nel 2024, una serie di eventi sono sopraggiunti a sopire le speranze di una virata pro-clima del comparto industriale europeo. Anzitutto, l’entrata in vigore della CS3D, per effetto del pacchetto Omnibus I presentato il 26 febbraio 2025 (dir. (UE) 2025/794 che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità), è stata posticipata sostanzialmente a data da destinarsi.
Inoltre, la Corte d’Appello de L’Aia, investita dell’appello nella controversia contro la Shell, ha ridimensionato notevolmente la decisione del primo grado, reindirizzando – perlomeno in quell’esperienza – le iniziative giudiziali climatiche verso una forma di responsabilità per nuovi investimenti nei combustibili fossili. Va da sé che gli originari obiettivi ispiratori del contenzioso climatico à la europea contro le imprese volti a introdurre misure di mitigazione dei cambiamenti climatici, e per tale via a confezionare un quadro unitario che andasse di pari passo con una avanzata legislazione climatica ne escono, almeno per ora, fortemente ridimensionati (per non dire frustrati).
Non può comunque essere sottaciuto un dato: l’accostamento tra responsabilità extracontrattuale e i cambiamenti climatici, anche da noi, in Italia, non rappresenta più un’aberrazione.
[1] D’ora in avanti, per semplicità, Ordinanza Greenpeace/Eni.
[2] In ordine alle ragioni dell’emulazione, e sul contributo degli avvocati-attivisti a una simile dinamica, si vis, L. Serafinelli, Potere avvocatile e obiettivi climatici: le promesse e i pericoli del “formante forense”, in Opinio Iuris in Comparatione, 2025, I, 688 ss.
[3] Corte d’Appello de L’Aia, 12 novembre 2024, Shell plc c. Milieudefensie e altri, in Foro it., 2024, IV, 107 ss., con note di B. Hoops e L. Serafinelli.
[4] Cfr. in particolare Trib. Roma, sez. II, n.r.g. 26468/2023, Atto di citazione, 27.2, reperibile in www.greenpeace.org (d’ora in avanti, per semplicità, Atto di citazione Greenpeace).
[5] Trib. Roma, sez. II, sent. 26 febbraio 2024, n. 3552, con nota di C.M. Masieri, in Nuova giur. civ. comm., 2024, 313 ss.
[6] Cfr. Urgenda v. The State of the Netherlands, ECLI:NL:RBDHA:2015:7196, 24 giugno 2015 (in primo grado), ECLI:NL: GHDHA:2018:2591, 10 settembre 2018 (in appello) e ECLI:NL:HR:2019:2006, 20 dicembre 2019 (in cassazione), reperibili in climatecasechart.com. La letteratura venutasi formando sulla lite nederlandese è copiosa, sicché – per esigenze di spazio – sia consentito rinviare a L. Serafinelli, Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico, Torino, Giappichelli, 2024, spec. 51 ss., 234 ss., 309 ss. e ai luoghi ivi citati.
[7] In part. Corte eur. dei diritti dell’uomo, 9 aprile 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera, in Foro it., 2024, VI-VII, 330 ss., con nota di A.G. Lana. Volendo, con un focus maggiore sugli aspetti privatistici, L. Serafinelli, Dal caos all’ordine e viceversa: l’impatto del trittico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato, in DPCE Online, 2024, 1493 ss.
[8] La coppia illecito civile e cambiamenti climatici costituisce oggi oggetto di ricerca da parte della dottrina italiana, non più – come era in principio – esclusivamente comparatistica. E plurimis, cfr. V. Jacometti, La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico, in Riv. giur. amb., 2019, 121 ss.; F. Fontanarosa, Climate Change Damages: Una analisi comparativa del diritto al clima tra ipotesi di responsabilità e fattispecie risarcitorie, in CELB, 2020, II, 1 ss.; B. Pozzo, La climate change litigation in prospettiva comparatistica, in Riv. giur. amb., 2021, 271 ss.; G. Puleio, Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico, in Pers. merc., 2021, 469 ss.; A.G. Annunziata, Transizione ecologica e funzione della responsabilità civile, in Contr. impr. eur., 2022, 391 ss.; S. Fanetti, La Public Trust Doctrine. Dalle origini alla climate change litigation, in CELB, 2022, II, 1 ss.; C.M. Masieri, La Law of Torts alla prova dei cambiamenti climatici, in Riv. giur. amb., 2022, 457 ss.; R. Fornasari, Comandare allo stato di agire: climate change e responsabilità civile del potere pubblico, in Pers. merc., 2022, 480 ss.; M. Zarro, Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile, Napoli, ESI, 2022, passim; V. Conte, Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali, in DPCE Online, 2023, 669 ss.; P. Femia, voce Responsabilità civile e climate change litigation, in Enc. dir., VII, Milano, Giuffrè, 2024, 847 ss.; oltre, volendo, a L. Serafinelli, (nt. 6), passim.
[9] Trib. Roma., 26 febbraio 2024, n. 3552, (nt. 5).
[10] In argomento, per tutti fr. M. Burger, J. Wentz, R. Horton, The Law and Science of Climate Change Attribution, in 45 Colum. J. Envtl. L., 2019, 57 ss., disponibile anche in versione epitomata in 51 ELR, 2021, 10646 ss.
[11] Sui punti di contatto tra aspetti internazionalprivatistici e responsabilità da cambiamento climatico, e circa la relazione complessa intercorrente tra i due, si vedano le riflessioni di C. Benini, Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. global carbon majors: riflessioni internazionalprivatistiche a margine della climate change litigation, in Jus, 2024, 183 ss.; O. Feraci, Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell’Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2025, passim; F. Marongiu Buonaiuti, La disciplina della giurisdizione e della legge applicabile nelle azioni relative a danni all’ambiente e la sua incidenza sull’accesso alla giustizia ambientale, in Aa.Vv. (a cura di), Studi in tema di cambiamento climatico e giustizia climatica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025, 145 ss.
[12] Da considerarsi tale a seguito della trasformazione in S.p.A. iniziata con la stagione delle privatizzazioni, con specifico riferimento all’art. 11, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modificazioni dalla l. 8 agosto 1992, n. 359.
[13] Benché, difatti, CDP sia stata trasformata in S.p.A. per effetto dell’art. 5, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, la sua natura continua a essere oggetto di discussione. E multis: A. Averardi, La Cassa depositi e prestiti: eredità storica e proiezioni future, in Rivista regolaz. mercati, 2021, 303 ss.; V. Manzetti, Cassa depositi e prestiti. Paradigma italiano delle banche nazionali di promozione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, passim; V. Donativi, A. Maltoni, Cassa Depositi e Prestiti. Profili giuridici, Torino, Giappichelli, 2021, passim; E. Guarna Assanti, G. Di Martino, La Cassa depositi e prestiti quale asset strategico per lo sviluppo economico nazionale, in Dir. cost., 2022, II, 128 ss. e G. Mulazzani, La Cassa Depositi e Prestiti e la riforma amministrativa dell’economia, Bologna, BUP, 2023, passim.
[14] Ordinanza Greenpeace/ENI, 15 s.
[15] Ivi, 18.
[16] Corte eur. dei diritti dell’uomo, sentenza 9 aprile 2024, (nt. 7). Per una lettura critica, volendo, L. Serafinelli, (nt. 7). Mentre per una interpretazione di segno entusiastico, con riferimento all’introduzione di un limite esterno, verde, alla discrezionalità del potere, cfr. M. Carducci, La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere, in DPCE Online, 2024, 1415.
[17] Sulla cui tematica, in letteratura statunitense, si v.no le riflessioni svolte a seguito della cosiddetta prima ondata di tort-related climate change litigation nella prima decade di questo secolo: in particolare, E. Casper Borissov, Global Warming: A Questionable Use of the Political Question Doctrine, in 41 Indiana L. Rev., 2008, 415 ss.; S.M. La Tourette, Global Climate Change: A Political Question?, in 40 Rutgers L.J., 2008, 219 ss.; J.R. May, Climate Change, Constitutional Consignment, and the Political Question Doctrine, in 85 Denv. U. L. Rev., 2008, 919 ss.; A. Thorpe, Tort-Based Climate Change Litigation and the Political Question Doctrine, in 24 J. Land Use & Envtl. L., 2008, 79 ss.; J. Jaffe, The Political Question Doctrine: An Update in Response to a Recent Case Law, in 38 Ecol. Law Q., 2011, 1033 ss.
[18] Ordinanza Greenpeace/ENI, 17.
[19] Ivi, 18.
[20] LG Essen, 2 O 285/15, 15 dicembre 2016 e OG Hamm, 5 U 15/17, 28 maggio 2025, documenti di causa reperibili in climatecasechart.com, su cui in particolare v. le discussioni svolte dalla letteratura tedesca in pendenza di giudizio: M Kloepfer, R.D. Neugärtner, Liability for climate damages, sustainability and environmental justice, e G. Wagner, A. Arntz, Liability for climate damages under the German law of torts, in W. Kahl, M.-P. Weller (a cura di), Climate Change Litigation – A Handbook, Oxford-Baden-Baden, Beck-Hart-Nomos, 2021, rispettivamente a 21 ss. e 405 ss.; nonché P. Semmelmeyer, Climate Change and the German Law of Torts, in German L.J., 2021, 1569.
[21] Atto di citazione Greenpeace, 27.2.
[22] Cfr. Cass. civ., sez. un., n.r.g. 13085/2024, Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (ex art. 41 c.p.c.), reperibile in www.greenpeace.org, 33, dove si fa espresso riferimento al precedente olandese.
[23] Ordinanza Greenpeace/ENI, 22.
[24] Ibidem.
[25] In argomento, prima della riforma del diritto societario ad opera della Commissione Vietti nel 2003, cfr. V. Allegri, Contributo allo studio della responsabilità civile degli amministratori, Milano, Giuffrè, 1979, 181 ss.; A. Pavone La Rosa, La responsabilità da controllo nei gruppi di società, in Riv. dir. soc., 1984, 406 ss.; M. Bin, Gruppi di società e diritto commerciale, in Contr. impr., 1990, 507 ss.; G. Scognamiglio, Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società, Torino, Giappichelli, 1996, passim. Dopo la riforma, con posizioni eterogenee: V. Salafia, La responsabilità della holding verso i soci di minoranza delle controllate, in Società, 2004, 5 ss.; C. Carano, Responsabilità per direzione e coordinamento di società, in Riv. dir. civ., 2005, 429 ss.; M. Maggiolo, L’adozione di danno contro società o ente capogruppo, in Giur. comm., 2006, 176 ss.; F. Galgano, R. Genghini, Il nuovo diritto societario2, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, 1, Padova, Cedam, 2004, 186 ss.; S. Giovannini, La responsabilità per attività di direzione e coordinamento nei gruppi di società, Milano, Giuffrè, 2007, passim; U. Tombari, Diritto dei gruppi di imprese, Milano, Giuffrè, 2010, 17 ss.; A. Valzer, La responsabilità da direzione e coordinamento di società, Torino, Giappichelli, 2011, passim; G. Battista Barillà, Responsabilità da attività di direzione e coordinamento di società e azioni del curatore, in L. Balestra (a cura di), Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, Milano, Giuffrè, 2016, 141 ss.; M. Bussani, L’illecito civile, in Trattato del Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli, ESI, 2020, 419-21; M.V. Zammitti, La responsabilità della capogruppo per la condotta socialmente irresponsabile delle società subordinate, Milano, Giuffrè, 2020, 267 ss. A ben guardare, la più parte del dibattito in Italia si è appuntata sulle azioni rivolte dalle controllate alla controllante, come testimoniato ad esempio dalla discussione sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità in questione, per cui si rinvia a L. Benedetti, La responsabilità da eterodirezione abusiva della capogruppo. Natura contrattuale o aquiliana? Eventuale carattere sussidiario?, in Giur. comm., 2013, II, 523 ss. Ai nostri fini, rileva invece il diverso profilo della responsabilità della capogruppo nei confronti di creditori involontari, e in argomento si rinvia a G. Scognamiglio, Sulla tutela dei diritti umani nell’impresa e sul dovere di diligenza dell’impresa capogruppo, in Riv. it. scienze giur., 2019, 545 ss. e M.V. Zammitti, op. ult. cit.
[26] G. Scognamiglio, Sulla tutela dei diritti umani, (nt. 25), 563.
[27] G. Scognamiglio, Ivi, 562.
[28] G. Scognamiglio, Ivi, 556 s.
[29] Già nella vigenza della precedente disciplina (di cui al Reg. (CE) n. 863/2007) era stato osservato come la facoltà di scelta offerta al danneggiato costituisse, oltre che espressione del principio del favor laesi, un meccanismo indiretto per l’innalzamento della tutela ambientale ricercata attraverso le regole di conflitto: in termini C. Honorati, Regolamento n. 863/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, in F. Preite, A. Gazzanti Pugliese di Cotrone (a cura di), Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, Torino, Giappichelli, 2011, 543 ss. Più in generale, Th. Kadner Graziano, The Law Applicable to Cross-Border Damage to the Environment. A Commentary on Article 7 of the Rome II Regulation, in Yb. Priv. Int. L., 2007, 71 ss.; F. Munari, L. Schiano di Pepe, Liability for Environmental Torts in Europe, in A. Malatesta (a cura di), The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe, Padova, Cedam, 2006, 173 ss.; e F. Marongiu Buonaiuti, Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato, Milano, Giuffrè, 2013, 130 ss.
[30] Cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 12 gennaio 2022, n. 217 in materia di responsabilità da inquinamento ambientale ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
[31] Da ultimo, CGUE, Causa C-882/19, 6 ottobre 2021, Sumal S.L. contro Mercedes Benz Trucks España S.L., 41 ss., con nota di C. Reichow, in Eur. Papers, 2021, 1325 ss.
[32] V. in particolare CGUE, Causa C-724/17, 14 marzo 2019, Skanska, 47 e 51. In dottrina, F. Ghezzi, M. Maggiolino, L’imputazione delle sanzioni antitrust nei gruppi di imprese, tra “responsabilità personale” e finalità dissuasive, in Società, 2014, 1060 ss.; P. Manzini, Rethinking the Parental Liability for Antitrust Infringements, in Dir. Un. eur., 2016, 709 ss.; Id., L’imputabilità delle infrazioni antitrust nei gruppi di società, in L.F. Pace (a cura di), Dizionario sistematico della concorrenza2, Padova, Cedam, 2020, 331 ss.
[33] Cfr. ad esempio CGUE, Causa C-521/09 P, 29 settembre 2011, Elf Aquitaine c. Commissione, 54-72.
[34] Cfr. CGUE, Causa C-48/69, 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries; CGUE, Cause riunite C-15 e 16/74, 31 ottobre 1974, Sterling e Winthrop.
[35] CGUE, Causa C-107/82, 25 ottobre 1983, AEG-Telefunken.
[36] Hanno poco, se non nullo, valore le tesi di segno negativo esposte da M.-P. Weller, V. Habrich, L. Korn, A. Zimmermann, Liability of the Economic Unit – A General Principle of EU Law?, in Eur. Co. Financ. Law Rev., 2024, 759 ss. Il saggio, come si evince dalla dichiarazione resa sul conflitto di interessi rispetto alla materia oggetto di trattazione, è stato redatto su mandato, e finanziamento, di un’impresa che nutre interessi economici nella questione.
[37] La già menzionata Cons. St., 12 gennaio 2022, n. 217, (nt. 30).
[38] V. in particolare Cass. civ., sez. II, sent. 3 gennaio 2019, n. 5 e Cass. civ., sez. II, sent. 9 gennaio 2019, n. 301, su cui A. Toniolo, Vincolatività delle politiche di engagement e responsabilità civile degli esponenti aziendali rispetto a profili ESG. Note a Cass. 3 gennaio 2019, n. 5 e 9 gennaio 2019, n. 301, in Riv. dir. banc., 2021, 348 ss.
[39] Per una recente panoramica onnicomprensiva sul punto, v. M. Krakau, Causation in National and International Climate Change Litigation, Cham, Springer, 2025, passim.
[40] J. Peel, Issues in Climate Change Litigation, in 5 Carbon Clim. Law Rev., 2011, 16.
[41] J. Peel, Ivi, 17.
[42] M. Burger, J. Wentz, R. Horton, (nt. 10), 75 s. e 128-40.
[43] R. Heede, Tracing Anthropogenic Carbon Dioxide and Methane Emissions to Fossil Fuel and Cement Producers, 1854-2010, in Climatic Change, 2014, 229 ss.
[44] Volendo, per meglio approfondire, L. Serafinelli, (nt. 6), 209-64.
[45] Corte eur. dei diritti dell’uomo, sentenza 9 aprile 2024, (nt. 7), 439.
[46] OG Hamm, 5 U 15/17, (nt. 20), 37 ss.
[47] Corte Internazionale di Giustizia, Obligations of States in respect of Climate Change, Judgment of 23 July 2025, 193.
[48] Ivi, 194.
[49] Atto di citazione Greenpeace, 95-7.
[50] Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 4 luglio 2006, n. 15274.
[51] Praticamente la totalità della giurisprudenza ritiene trasferibili i dettami dell’art. 40 s. c.p. italiano alla responsabilità extracontrattuale: tra le molte, cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 8 novembre 2002, n. 15704; Cass. civ., sez. III, sent. 31 maggio 2003, n. 8828; Cass. civ., sez. I, sent. 4 agosto 2006, n. 17699; Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991; Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. sent. 21806; Cass. civ., sez. VI, ord. 24 maggio 2017, n. 13096; Cass. civ., sez. III, ord. 11 luglio 2017, n. 17084; Cass. civ., sez. III, ord. 1° febbraio 2018, n. 2483; Cass. civ., sez. III, sent. 2 marzo 2018, n. 4928; Cass. civ., sez. III, sent. 15 maggio 2018, n. 11754. Concorde parte della dottrina: per tutti, R. Scognamiglio, voce Responsabilità civile, in Noviss. dig. it., XV, Torino, UTET, 1968, 650 ss.; P. Trimarchi, Causalità e danno, Milano, Giuffrè, 1967, 21 ss.; Id., La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno2, Milano, Giuffrè, 2019, 490-3; L. Nocco, Il “sincretismo causale” e la politica del diritto: spunti dalla responsabilità sanitaria, Torino, Giappichelli, 2010, passim; L. Berti, Il nesso di causalità in responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 2013, 36 ss. Contra, nel senso che le disposizioni penali non sarebbero applicabili alla causalità di diritto civile in ragione delle diversità strutturali che corrono tra i due campi, il primo centrato su fatti tipici di reato, il secondo su eventi atipici dannosi: con diversità di enfasi e argomenti, cfr. S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile (1964), Milano, Giuffrè, 2023, 57 ss.; C. Salvi, voce La responsabilità extracontrattuale (diritto vigente), in Enc. dir., XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, 1249 ss.; P. Cendon, Conseguenze volute e risarcimento del danno, in Id. (a cura di), La responsabilità civile. Saggi critici e rassegne di giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 1988, 76 ss.; V. Zeno-Zencovich, La responsabilità civile da reato, Padova, Cedam, 1989, 39 ss.; G. Ponzanelli, La responsabilità civile. Profili di diritto comparato, Bologna, Il Mulino, 1992, 15 ss.; G. Valcavi, Intorno al rapporto di causalità nel torto civile, in Riv. dir. civ., 1995, 487 ss.; C. Castronovo, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in Aa.Vv., Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, 1, Milano, Giuffrè, 1995, 217 ss.; M.L. Ruffini, Concausa non imputabile e determinazione del quantum di responsabilità: il percorso giurisprudenziale, in Danno resp., 2014, 669 ss.; G. Alpa, La responsabilità civile. I principi2, Torino, UTET, 2018, 199 ss. Infine, si deve dar conto di una posizione dottrinale secondo cui il dibattito in questione rileverebbe sino a un certo punto, nella misura in cui gli indici legislativi in materia criminale si rivelerebbero essere finanche meno utili di quelli offerti dalla scarna disciplina privatistica: cfr. M. Infantino, La causalità nella responsabilità extracontrattuale. Studio di diritto comparato, Bern-Napoli, Stämpfli-ESI, 10 s. e M. Bussani, (nt. 25), 633.
[52] In tema, sul modello della spiegazione medianti leggi scientifiche, secondo cui un’azione costituisce l’antecedente di un certo evento allorché sia inclusa nell’insieme di fatti ai quali di regola si connette – ovverosia in base a una legge statistica – un esito simile a quello concretamente verificatosi, cfr. per tutti F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, Giuffrè, 1975, passim; Id., La vitalità del modello della sussunzione sotto leggi. A confronto il pensiero di Wright e Mackie, in Id. (a cura di), I saperi del giudice. La causalità e il ragionevole dubbio, Milano, Giuffrè, 2004, 4 ss. Per un sunto di taglio critico in ordine all’assenza di linearità nelle pronunce giurisprudenziali che di tale modello hanno fatto applicazione in campo penale, si rinvia – e multis – a M. Bussani, (nt. 25), 640 s., nt. 2335.
[53] Cass. pen., sez. un., sent. 10 luglio 2002, n. 30328.
[54] Cass. pen., sez. un., sent. 4 aprile 2014, n. 38343.
[55] Atto di citazione Greenpeace, 105-9.
[56] Atto di citazione Greenpeace, 109 s.
[57] Ibidem.
[58] Cass. civ., sez. III, sent. 22 novembre 2019, n. 30521 e più di recente Cass. civ., sez. III, sent. 24 febbraio 2023, n. 5737. In un’ottica analoga, ma nel diverso settore della responsabilità medica, cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 23 febbraio 2023, n. 5632, dove è stato stabilito che in ipotesi di concorrenza nella produzione dell’evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l’onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell’errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell’apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all’autore della condotta umana.
[59] Cass. civ., sez. III, sent. 4 gennaio 2017, n. 92.
[60] Atto di citazione Greenpeace, 113.
[61] Ibidem.
[62] Ad esempio, Cass. civ., sez. VI, sent. 17 luglio 2013, n. 17458 e più di recente Cass. civ., sez. III, ord. 19 aprile 2018, n. 9625.
[63] Sul punto, v. M. Franzoni, L’illecito2, in Trattato della responsabilità civile, diretto da Id., 1, Milano, Giuffrè, 2010, 122 e C.M. Bianca, Diritto civile, V – La responsabilità3, Milano, Giuffrè, 2021, 621 ss.
[64] Sulla quale almeno v. P. Forchielli, Il rapporto di causalità nella responsabilità civile, Padova, Cedam, 1960, 79 ss.; P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, Giuffrè, 1961, 281 ss.; F.D. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici, Milano, Giuffrè, 1974, passim; Id., voce Illecito civile, in Enc. giur., XV, Roma, Treccani, 1989, 15 s.; M. De Acutis, La solidarietà nella responsabilità civile, in Riv. dir. civ., 1975, 525 ss.; M. Orlandi, La responsabilità solidale, Milano, Giuffrè, 1993, passim; A. Gnani, L’art. 2055 c.c. e il suo tempo, in Danno resp., 2001, 1031 ss.; R.E. Cerchia, Uno per tutti, tutti per uno. Itinerari della responsabilità solidale nel diritto comparato, Milano, Giuffrè, 2009, passim; Id., Itinerari e destini della responsabilità solidale, in Danno resp., 2011, 5 ss.; M. Franzoni, (nt. 63), 112 ss.; S. Marullo di Condojanni, Art. 2055 – Responsabilità solidale, in U. Carnevali (a cura di), Dei fatti illeciti, II – Artt. 2044-2059, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, UTET, 2011, 408 ss.; M. Capecchi, Il nesso di causalità. Dalla condicio sine qua non alla responsabilità proporzionale3, Padova, Cedam, 2012, 122; G.F. Simonini, Colpa oggettiva e causalità nell’art. 2055 c.c., in Contr. impr., 2014, 442 ss.; A. D’Adda, La solidarietà risarcitoria nel diritto privato europeo e l’art. 2055 c.c. italiano: riflessioni critiche, in Riv. dir. civ., 2016, 279 ss.; M. Zinno, Le obbligazioni solidali e le dinamiche della quota, Napoli, Jovene, 2018, 78-93; M. Bussani, (nt. 25), 673-81.
[65] Non è necessario, al contrario, una programmazione coordinata tra i vari corresponsabili nella produzione dell’evento dannoso. Al limite, la ricorrenza di un pactum sceleris tra i partecipanti può agevolare l’accertamento del contributo causale a tutto beneficio della vittima: in argomento, F.D. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, (nt. 64), 144 e C. Salvi, La responsabilità civile3, Milano, Giuffrè, 2018, 243. A rilevare è che il fenomeno dannoso possa essere apprezzato dal giudice come unitario e inscindibile: nei termini, P.G. Monateri, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, UTET, 1998, 189 s. e M. Bussani, (nt. 25), 677. Per meglio approfondire in ordine al concorso di diversi titoli di responsabilità e sulla loro idoneità a essere raccolti sotto l’ombrello dell’art. 2055 c.c., cfr. ex multis M. Bussani, Ivi, 677-9, in particolare la giurisprudenza e la dottrina citate alle nt. 2456-61.
[66] Cfr. per tutti M. Franzoni, (nt. 63), 130 ss.
[67] È del resto il secondo comma dell’art. 2055 c.c. a postulare che: «(c)olui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate».
[68] Oltre al fatto che si ritiene che possa sempre derogarsi, in via convenzionale, alla solidarietà, ad esempio attraverso una transazione pro quota conclusa tra la vittima e uno dei danneggianti: cfr. M. Franzoni, (nt. 63), 168 e in termini analoghi M. Bussani, (nt. 25), 675, nt. 2447.
[69] Per completezza d’indagine, va detto – quantunque ininfluente ai nostri fini – che la giurisprudenza ha limitato la portata operativa dell’eccezione alle sole ipotesi in cui il danno all’ambiente costituisca la risultante di condotte tra loro indipendenti, non operando, per converso, nelle ipotesi di «azioni od omissioni concorrenti in senso stretto alla concretizzazione di un’unitaria condotta di danneggiamento dell’ambiente, che restino tutte tra loro avvinte quali indispensabili antefatti causali di questa»: Cass. civ., sez. III, sent. 6 maggio 2015, n. 9012. Conf. la più recente Cass. civ., sez. III, sent. 4 aprile 2017, n. 8662, la quale precisa che l’esclusione dell’operatività dell’art. 2055 c.c. deve avvenire con cautela, quello integrando un principio generale in tema di responsabilità extracontrattuale e rispondendo ad esigenze di tutela immediata ed effettiva del danneggiato, in guisa che la limitazione di responsabilità di cui all’art. 311, terzo comma, va circoscritta ai casi in cui le condotte causative dell’unitario evento di danno siano differenti e tra loro indipendenti. In argomento, v. M. Orlandi, Concorso nel danno ambientale e teoria dell’equivalenza, in I. Nicotra, U. Salanitro (a cura di), Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione, Torino, Giappichelli, 2011, 161 ss. e M. Zarro, (nt. 8), 208 s., spec. 209, nt. 355.
[70] Reputiamo che la trasfusione dei criteri pro quota contenuti nella disciplina sulla protezione ambientale ai fenomeni climatici possa costituire al massimo una forma di influenza concettuale, non potendo, rappresentando una regola eccezionale, essere estesa per analogia. Non convincono poi le tesi di una parte della dottrina italiana (M. Zarro, (nt. 8), 209), secondo cui «se si considera il danno da cambiamento climatico una species del danno ambientale, anche nel nostro ordinamento potrebbe farsi ricorso, sia pure nei limiti precisati, alla regola della parziarietà». Una simile lettura prova troppo: lì dove si accedesse all’idea del danno climatico rientrante nel ventaglio applicativo del Codice dell’ambiente, si dovrebbe concludere nel senso del difetto di legittimazione ad agire dei privati in ogni caso. Com’è noto, la regolazione in questione ha riconosciuto in via esclusiva ai poteri pubblici la legittimazione attiva per avviare le pretese risarcitorie in materia ambientale. Inoltre, che una simile regola possa trovare applicazione anche al danno da cambiamento climatico è da escludersi per due ulteriori ordini di ragioni: in primo luogo, la fattispecie è oggettivamente irriducibile, stante le sue peculiarità, al danno ambientale; in secondo luogo, la parziarietà nella disciplina sull’ambiente, poiché regola eccezionale e derogatrice, deve essere interpretata restrittivamente.
[71] Lungo le linee di cui al testo, R. Landi, La causalità nella responsabilità civile da cambiamento climatico, in P. Perlingieri, S. Giova, I. Prisco (a cura di), Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili – Atti del Convegno SISDiC – Roma 11-12-13 gennaio 2024, Napoli, ESI, 2024, 479 ss.
[72] Sia permesso rinviare alle perplessità sollevate sul punto in altra sede: L. Serafinelli, (nt. 6), 324-6 e 349-52.
[73] Per completezza, va riportato come la sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale Distrettuale de L’Aia sia stata riformata dal provvedimento di appello, che, pur lasciando intatti i principi in punto di diritto affermati dal tribunale distrettuale, ha fornito una lettura antitetica sotto molti punti di vista rispetto alla reale consistenza degli obblighi della compagnia Shell nel raggiungimento degli obiettivi della stabilità climatica: la già citata Corte d’Appello de L’Aia, 12 novembre 2024, (nt. 3).
[74] Benché, tuttavia, sia nell’uno che nell’altro caso, questo tipo di rimedio risarcitorio era ammesso per via di interpretazione e pur nel silenzio della legge: cfr. da noi, per tutti, G.P. Chironi, La colpa nel diritto civile odierno. Colpa extra-contrattuale, 2, Torino, F.lli Bocca, 1906, 362 ss. e cfr. in Francia G. Viney, P. Jourdain, Les effets de la responsabilité3, in Traité de droit civil, diretto da J. Ghestin, Paris, L.G.D.J., 2011, 54 ss.
[75] Relazione al Re, n. 272, in G. Pandolfelli, G. Scarpello, M. Stella Richter, G. Dallari, Codice civile italiano illustrato con i lavori preparatori e disposizioni di attuazione e transitorie, 4, Milano, Giuffrè, 1942, 690.
[76] Per i termini del dibattito relativamente alla operatività dell’art. 2058 c.c. nel contesto della responsabilità contrattuale, cfr. M. Bussani, (nt. 25), 72 s. E – in ogni caso – R. Sacco, G. De Nova, Il contratto2, Torino, UTET, 2004, 1, 114, 488, 573 e 610 e Ivi, 2, 313 ss.
[77] Per completezza, va riportato come non pochi siano gli autori che preferiscono non prendere posizione in ordine alla prevalenza o meno dell’una o dell’altra formula risarcitoria: cfr. ad esempio C. Castronovo, La responsabilità civile4, Milano, Giuffrè, 2018, 938 ss. e C. Salvi, (nt. 65), 277 ss.
[78] Nei termini si esprimono A. De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, I, Milano, Giuffrè, 1979, 301-13. Successivamente, M. Barcellona, Trattato della responsabilità civile, Torino, UTET, 2011, 911-8. Riporta poi M. Bussani, (nt. 25), 831, nt. 3061 che militerebbe a favore della natura eccezionale del rimedio in forma specifica la circostanza che il legislatore abbia talvolta ritenuto necessario doverne ribadire l’applicabilità in alcune specifiche materie.
[79] Ad esempio, M. Libertini, Le nuove frontiere del danno risarcibile, in Contr. impr., 1987, 105 ss.; M.R. Marella, Attuazione del diritto e regole di responsabilità. Contributo allo studio della riparazione del danno, Ponte San Giovanni, Margiacchi-Galeno, 1996, 125 ss.; M. Feola, A. Procida Mirabelli di Lauro, La responsabilità civile: contratto e torto, Torino, Giappichelli, 2014, 179-83.
[80] Cfr. P. Trimarchi, Condizione sine qua non, causalità alternativa ipotetica e danno, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, 1449; Id., Causalità e danno, (nt. 51), 180; Id., La responsabilità civile, (nt. 51), 575-7; A. De Cupis, Dei fatti illeciti. Artt. 2043-20592, in Commentario del codice civile, diretto da A. Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 1971, 16 e 19; G. Ponzanelli, (nt. 51), 27.
[81] Per tutti, cfr. P. Cendon, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Torino, Giappichelli, 1974, 122 ss.
[82] R. Scognamiglio, Il risarcimento del danno in forma specifica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, 241 ss.
[83] La precisazione in ordine all’estensione geografica dei propositi è d’obbligo, nella misura in cui al di là dell’oceano, e precisamente negli Stati Uniti, il rapporto tra i tort e i climate change sta assumendo una piega affatto diversa, e piuttosto orientata all’ottenimento di risarcimenti per equivalente di danni già verificatisi: per speditezza, si rinvia alle riflessioni contenute in L. Serafinelli, Appunti comparati sulle diverse funzioni della responsabilità extracontrattuale per danno da cambiamento climatico: distanze e complanarità tra Europa e Stati Uniti, in Danno resp., 2025, 567 ss.
[84] Cfr. tra i molti A. De Cupis, (nt. 78), 265; C. Salvi, voce Risarcimento del danno, in Enc. dir., XL, Milano, Giuffrè, 1989, 1089; M. Franzoni, Il danno al patrimonio, Milano, Giuffrè, 1996, 194.
[85] Tra le molte Cass. civ., sez. III, sent. 17 febbraio 2003, n. 608; Cass. civ., sez. III, sent. 2 ottobre 2003, n. 14678; Cass. civ., sez. III, sent. 22 luglio 2004, n. 13634; Cass. civ., sez. III, sent. 27 aprile 2010, n. 10072; Cass. civ., sez. III, sent. 27 marzo 2018, n. 7534.
[86] Da qui si spiega, almeno per quanto ci pare di comprendere, il favore espresso da taluni per l’azione inibitoria, con la quale sarebbe astrattamente possibile raggiungere risultati corrispondenti a quelli del risarcimento in forma specifica. Nell’ambito della civilistica italiana, cfr. R. Fornasari, La struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico, in Resp. civ. prev., 2061 ss.; M. Zarro, (nt. 8), 225-30. Per la processualcivilistica, R. Tiscini, Tutela inibitoria e cambiamento climatico, in Riv. dir. proc., 2024, 331 ss. Una discussione analoga, come accaduto su altri versanti, si era svolta in ordine alle potenzialità dell’inibitoria nel danno ambientale: cfr. ex multis S. Patti, La tutela civile dell’ambiente, Padova, Cedam, 1979, 88 ss.; M. Maugeri, Violazione delle norme contro l’inquinamento ambientale e tutela inibitoria, Milano, Giuffrè, 1997, passim; A. Miletti, Tutela inibitoria individuale e danno ambientale, Napoli, ESI, 2006, passim; F. Giglioni, La legittimazione processuale attiva per la tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, in Dir. proc. amm., 2015, 414 ss.; G. Ceccherini, Danno all’ambiente e garanzia dell’accesso alla giustizia: una questione aperta, in Riv. dir. civ., 2021, 347 ss. Lo strumento inibitorio, pur guardando al passato, proietta la sua operatività in direzione futura, cercando di impedire l’illecito ovvero di prevenire il pericolo della sua continuazione o reiterazione: cfr. C. Rapisarda, M. Taruffo, voce Inibitoria (azione). I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., XVII, Roma, Treccani, 1989, 1 ss. In generale, sulla tutela inibitoria, cfr. A. Frignani, voce Inibitoria (azione), in Enc. dir., XXI, Milano, Giuffrè, 1971, 559 ss.; Id., L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano, Milano, Giuffrè, 1974, 409 ss.; C. Rapisarda, voce Inibitoria, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XVII, Torino, UTET, 1993, 474 ss. Così la tutela inibitoria è connotata da una duplice natura, che la differenzierebbe da quella risarcitoria, e che ha a che fare con la prevenzione e la specificità. È preventiva dal momento che mira a scongiurare la commissione, la continuazione ovvero la reiterazione di un certo comportamento dannoso, e prefigurando una tutela anche per il mero pericolo di danno. La specificità risiede invece nell’offrire a chi ne ha diritto non già una sostituto del bene protetto e leso, ma il mantenimento di quel determinato bene. Se ne ricava che – generalmente – la inibitoria opera prima della verificazione di un danno e non mira a traslare il peso di una perdita oramai avvenuta, ma – al contrario – a precludere un suo eventuale avverarsi o ripetersi. Per un’analisi del rapporto tra rimedi aquiliani e inibitori, v. U. Mattei, Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni, Milano, Giuffrè, 1987, passim; V. Pietrobon, Illecito e fatto illecito. Inibitoria e risarcimento, Padova, Cedam, 1998, passim; C.M. Bianca, L’inibitoria come rimedio di prevenzione dell’illecito, in A. Belleli (a cura di), Azione inibitoria e interessi tutelati, Napoli, ESI, 2007, 13 ss.; G. Gitti, Appunti sull’azione inibitoria, in P. Sirena (a cura di), La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law, Milano, Giuffrè, 2011, 301 ss.; A. Astone, L’autonoma rilevanza dell’atto illecito. Specificità dei rimedi, Milano, Giuffrè, 2012, 11 ss.; R. Montinaro, Dubbio scientifico e responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 2012, passim; C. Salvi, (nt. 65), 7 ss.; P. Trimarchi, La responsabilità civile, (nt. 51), 559-62. Lo strumento inibitorio, così come il risarcimento e la restituzione, ruota anch’esso attorno all’obiettivo di ristabilimento di un equilibrio compromesso, ma muovendo da un’angolatura parzialmente diversa. Lo fa attribuendo a chi vede messo in pericolo un proprio interesse la possibilità di ottenere un provvedimento giudiziale che vieti all’autore del pericolo di continuare nell’attività, omissiva o commissiva, che genera quest’ultimo. In effetti, il danno da cambiamento climatico è uno di quei rari casi in cui si riscontra in effetti una sovrapposizione e una confusione tra i due ambiti dell’azione inibitoria e della tutela risarcitoria, nel senso che la vittima potrebbe reagire istando in contemporanea per la cessazione dell’attività dannosa e per la riparazione dei portati negativi già scaturiti. Tuttavia, i termini del dibattito sul rapporto tra inibitoria e cambiamento climatico in Itali non convincono appieno, dal momento che ricreano una certa contrapposizione, superata, tra la formula risarcitoria, che sarebbe esclusivamente compensatoria, e quella inibitoria, l’unica a poter assicurare la prevenzione di danni futuri. Tanto è vero che vi è chi (R. Fornasari, Ivi, 207) traduce l’injunctive relief riconosciuto dal Tribunale Distrettuale de L’Aia nella controversia contro la Shell come “richiesta di inibitoria”, fraintendendo totalmente la consistenza delle tutele rimediali richieste e accordate agli attori. La misura dell’injunction è un rimedio risarcitorio a tutti gli effetti, e i giudici olandesi in quel caso hanno inteso imprimere allo schema del risarcimento aquiliano in forma specifica una funzione preventiva. La questione fondamentale, negletta nelle trattazioni svolte sul punto, è che l’azione inibitoria presenta un accertamento degli elementi di fattispecie più blando rispetto a quelli dell’illecito civile, potendosi peraltro prescindere dalla sussistenza della colpa e del dolo, e potendosi concentrare piuttosto sul pericolo di danno. Il che dovrebbe portare a porsi l’interrogativo se sia rispondente materialmente a giustizia imporre misure pervasive di riorientamento delle politiche pubbliche e delle strategie industriali private senza un accertamento pieno in punto di antigiuridicità della condotta, criteri di imputazione e nessi di causa.
[87] Atto di citazione Greenpeace, 129.
[88] Cfr. ex multis sulla riforma costituzionale: R. Bifulco, La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive, in AGE, 2022, 140 ss.; L. Cassetti, Salute e ambiente come limiti «prioritari» alla libertà di iniziativa economica, in Federalismi.it, 23 giugno 2021, 1 ss.; M. Cecchetti, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in CoSS, 2022, 127 ss.; F. De Leonardis, La riforma «bilancio» dell’art. 9 Cost. e la riforma «programma» dell’art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura, in Aperta contrada, 28 febbraio 2022, 1 ss.; E. Mostacci, Proficuo, inutile o dannoso? Alcune riflessioni a partire dal nuovo testo dell’art. 41, in DPCE Online, 2022, 1123 ss.; G. Capo, Libertà d’iniziativa economica, responsabilità sociale e sostenibilità dell’impresa: appunti a margine della riforma dell’art. 41 della Costituzione, in Giust. civ., 2023, 81 ss.; G. Alpa, Proprietà privata, funzione sociale, poteri pubblici di «conformazione», in Riv. trim. dir. pubbl., 2022, 599 ss.
[89] E. Mostacci, (nt. 88), 1129.
[90] Anziché concentrarsi sul mutato ruolo dello Stato a seguito della riforma costituzionale nei termini: «il nuovo comma 3 dell’art. 41 Cost. [...] apre la strada ad un profondo cambiamento nei rapporti tra diritto ed economia nel nostro Paese, prevedendo l’intervento dello Stato volto ad orientare l’iniziativa economica verso un nuovo modello di sviluppo (dal Welfare State all’Environmental State) con azioni di indirizzo e coordinamento dell’economia pubblica e privata volte alla tutela ambientale. Poiché l’azione dello Stato nel campo della produzione economica si è attuato prevalentemente nel nostro Paese mediante la partecipazione pubblica al capitale azionario delle imprese, in particolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante l’intervento della controllata Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., non v’è dubbio che l’azione di funzionalizzazione ambientale dell’attività economica, ormai prevista dal testo costituzionale, veda in quest’ambito il settore prioritario di intervento, con un inevitabile nuovo ruolo del MEF e della stessa CDP, in termini di selezione e gestione degli investimenti in partecipazioni azionarie tramite “mission oriented policies”» (Atto di citazione Greenpeace, 91).
[91] Sul cui tema, cfr. G. Alpa, (nt. 88), 599 ss.
[92] Dir. (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Dir. (UE) 2019/1937 e il Reg. (UE) n. 2023/1859, 13 giugno 2024. Per un primo commento, cfr. M. Ventoruzzo, Uno sguardo d’insieme alla CS3D: riflessioni preliminari sulla tecnica normativa, in Società, 2024, 447 ss.
[93] In part. Art. 22, CS3D.
[94] OG Hamm, 5 U 15/17, (nt. 20).
[95] Per esigenze di speditezza, si rinvia a quanto ricostruito in L. Serafinelli, Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico, (nt. 6), 84 ss.
[96] S. Bruno, M. Manna, Rischio climatico e responsabilità degli amministratori: il caso ClientEarth vs. Shell, High Court of Justice 12 maggio 2023, in Foro it., IV, 2024, 45 ss.
[97] Per esigenze di speditezza, si rinvia a quanto ricostruito in L. Serafinelli, (nt. 6), 19, 123, 260, 357.
[98] Comer v. Murphy Oil USA, No. 1:05-CV-436, 2007 WL 6942285 (S.D. Miss. Aug. 30, 2007), rev’d, 585 F.3d 855(5th Cir. 2009), vacated and reh’g en banc granted, 598 F.3d 208 (5th Cir. 2010), appeal dismissed, 607 F.3d 1049 (5th Cir. 2010) (en banc), documenti di causa reperibili in climatecasechart.com; Connecticut v. Am. Elec. Power Co., 406, F. Supp. 2d 565 (S.D.N.Y. 2005), vacated, 582 F.3d 309 (2d Cir. 2009), rev’d sub nom. Am. Elec. Power Co. v. Connecticut, 564 U.S. 410 (2011) documenti di causa reperibili in climatecasechart.com; California v. Gen. Motors Corp., No. C06-05755, 2007 WL 2726871 (N.D. Cal. Sept. 17, 2007), documenti di causa reperibili in climatecasechart.com; Native Vill. of Kivalina v. ExxonMobil Corp., 663 F. Supp. 2d 863 (N.D. Cal. 2009), aff’d, 696 F.3d 849, (9th Cir. 2012), documenti di causa reperibili in climatecasechart.com