Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2282-667X
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Sospensione del voto in funzione punitiva e autonomia statutaria (di Marco Maltoni, Notaio in Forlì; e-mail: mmaltoni@notariato.it.)


Scopo della riflessione condotta nello scritto è verificare la possibilità di prevedere, tramite lo statuto, cause di sospensione del diritto di voto ulteriori rispetto a quelle legali, e come queste ultime correlate all’inadempimento di obblighi sociali, tentando di cogliere anche i diversi effetti della soluzione oggetto di verifica rispetto a quelli conseguenti alla previsione di condizioni risolutive di inadempimento del diritto di voto, introdotte in virtù di quanto disposto nell’art. 2351, secondo comma, c.c.

Suspension of voting rights as a punitive measure and statutory autonomy

The purpose of the discussion in this paper is to examine the possibility of providing, through the bylaws, for causes of suspension of voting rights other than those legally required, and like these, related to the failure to fulfill corporate obligations. This also attempts to capture the different effects of the solution under consideration compared to those resulting from the provision of conditions for termination of the failure to fulfill the right to vote, introduced pursuant to the provisions of Article 2351, second paragraph, of the Italian Civil Code.

Sommario/Summary:

1. Scopo dell’indagine - 2. Prologo: esclusione e sospensione del diritto di voto, tecniche alternative di inibizione del voto - 3. Titolarità e legittimazione al voto come tratto distintivo delle diverse soluzioni tecniche - 4. Il diverso peso dell’assenza di titolarità del diritto di voto e della sola sospensione del diritto di voto nel calcolo dei quozienti assembleari secondo la disciplina della s.p.a. - 5. Possibilità di prevedere cause statutarie di sospensione del diritto di voto, ulteriori rispetto a quelle legali - 6. Possibilità di prevedere cause atipiche di sospensione del diritto di voto di fonte statutaria alternative alla misura massima del possesso azionario di cui all’art. 2351, terzo comma, c.c. - 7. Legittimità della previsione di cause di sospensione del diritto di voto con funzione sanzionatoria. Il silenzio dello statuto in ordine alla qualificazione della clausola inibitoria del diritto di voto - 8. Sospensione ed esclusione del diritto di voto nella s.r.l. - 9. Il problema della regola di computo dei quozienti nella s.r.l. - NOTE


1. Scopo dell’indagine

Le seguenti note sono volte ad indagare se sia legittimo tramite una regola statutaria impedire al socio l’esercizio del diritto di voto quale conseguenza del suo inadempimento di obblighi sempre di fonte statutaria, e quindi in funzione sanzionatoria [1].

La riflessione muove dalla constatazione che la disciplina legale sia della società per azioni sia della società a responsabilità limitata prevede la sospensione del diritto di voto in caso di inadempimento dell’obbligazione di corrispondere i dietimi a liberazione del capitale sociale negli artt. 2344 e 2466 c.c.


2. Prologo: esclusione e sospensione del diritto di voto, tecniche alternative di inibizione del voto

Due sono le soluzioni tecniche previste nella legge per inibire al socio l’esercizio del diritto di voto.

Osservando la disciplina della s.p.a., viene in rilievo l’art. 2351, secondo comma, c.c., che legittima la creazione per statuto di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

È orientamento condiviso che il condizionamento possa essere temporaneo e, quindi, che il diritto di voto sia suscettibile di sorgere e tramontare anche più volte [2]; in funzione del ragionamento che si intende condurre, è sufficiente fermarsi, per il momento, a tale dato interpretativo.

La disciplina della società per azioni contempla alcuni casi di sospensione del diritto di voto: per usare la formula lessicale tratta dall’art. 2368, terzo comma, c.c., al ricorrere di taluni fatti «non può essere esercitato il diritto di voto».

Rientrano nel novero la morosità del socio ai sensi dell’art. 2344 c.c., come già ricordato; la violazione dell’obbligo di pubblicazione del patto parasociale, se la società fa ricorso al mercato dei capitali di rischio, ai sensi dell’art. 2341-ter c.c.; l’inadempimento degli obblighi di comunicazione ai sensi dell’art. 120 t.u.f., o degli obblighi previsti in caso di offerte pubbliche di acquisto e scambio ai sensi dell’art. 110 t.u.f.; la violazione dell’obbligo di notifica e di soggezione al potere di opposizione ai sensi del d.l. 15 marzo 2012, n. 21, convertito in l. 11 maggio 2012, n. 56 (cd. Decreto Golden Power); l’inadempimento agli obblighi di comunicazione del titolare effettivo agli amministratori della società, ai sensi dell’art. 22, terzo comma, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Nei casi descritti la sospensione dell’esercizio del diritto di voto colpisce l’azionista o gli azionisti inadempienti.

La sospensione del diritto di voto è altresì prevista nell’art. 2357-ter, secondo comma, c.c. rispetto alle azioni proprie, nonché nell’art. 2359 bis, quinto comma, c.c. rispetto alle azioni detenute dalla società controllata nella società controllante.

Venendo alla disciplina della società a responsabilità limitata, per effetto della previsione dell’art. 26, terzo comma, d.l. n. 179/2012, la cui applicabilità è stata estesa a tutte le PMI in forma di s.r.l. dall’art. 17 del d.l. n. 50/2017, è ammessa la possibilità di creare categorie di quote senza diritto di voto o a voto condizionato [3].

Si rammenta inoltre che l’art. 2466, quarto comma, c.c. dispone (con soluzione speculare a quella adottata nell’art. 2344 c.c.) che «il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci». Sono inoltre applicabili anche alla partecipazione in società a responsabilità limitata i casi di sospensione del diritto di voto previsti dal d.l. 15 marzo 2012, n. 21, convertito in l. 11 maggio 2012, n. 56 (cd. Decreto Golden Power) e dall’art. 22, terzo comma, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231; nonché la disposizione dell’art. 2359-bis c.c., che si riferisce testualmente anche al caso di acquisto di quote, e non solo di azioni, in società controllante.

La sintetica ricognizione dei dati normativi consente di sviluppare l’indagine muovendo da alcune premesse interpretative acquisite.

In primo luogo, la sospensione del diritto di voto già rappresenta una conseguenza legale dell’inadempimento di obblighi a cui è tenuto il socio, e dunque già assolve, per diritto comune delle società, ad una funzione sanzionatoria.

In secondo luogo, per la funzione assolta, è conseguenza organizzativa che riguarda la persona del socio, e non ha ad oggetto le sue azioni o quote.

In terzo luogo, all’autonomia privata è concessa normativamente la facoltà di privare azioni o quote del diritto di voto, anche in subordine all’avverarsi di condizioni, ed anche in via temporanea.


3. Titolarità e legittimazione al voto come tratto distintivo delle diverse soluzioni tecniche

Mi paiono altresì utili, per progredire in maniera ordinata, alcune ulteriori, sintetiche, premesse di ordine generale.

In funzione del ragionamento che si intende condurre la necessaria temporaneità della cessazione della facoltà di esercitare il diritto di voto che caratterizza la sospensione rispetto alla potenziale definitività dell’effetto inibitorio che consegue alla subordinazione del voto a condizione (sospensiva o risolutiva) non rappresenta un tratto distintivo significativo sul piano interpretativo, poiché, come accennato, si ritiene, in maniera condivisa, che tramite la condizione si possa generare una titolarità intermittente del diritto di voto, che sorge e che cessa più volte [4], e quindi un’inibizione solo temporanea del suo esercizio. Insomma, la duttilità del meccanismo condizionale consente di generare effetti equivalenti sul piano temporale a quelli della sospensione [5].

Gli elementi caratterizzanti i due istituti sono da cercare altrove: in primo luogo nel loro diverso rilievo rispetto alle situazioni soggettive correlate alla partecipazione sociale, e quindi influenti sull’investimento del medesimo socio; poi sul piano della disciplina conseguente alla qualificazione della fattispecie.

Ricorre subordinazione del voto a condizione, ai sensi dell’art. 2351, secondo comma, c.c., allorché tramite la regola statutaria si sia agito sulla titolarità del diritto di voto, e quindi sulla configurazione del contenuto della partecipazione del socio, sulle prerogative organizzative soggettive che la stessa attribuisce al suo proprietario. Si parla, in tal caso, di azioni istituzionalmente prive del diritto di voto. La configurazione del contenuto delle partecipazioni sociali, funzionale alla raccolta di capitale di rischio, è riservata all’autonomia privata; anche quando la legge consegna un prodotto predefinito (id est, azioni di risparmio di cui all’art. 145 t.u.f.) la scelta se avvalersene o meno, e quindi se emetterlo o meno, è di esclusiva competenza dell’autonomia privata.

La sospensione agisce, invece, sul solo piano della legittimazione all’esercizio del diritto di voto del socio [6], al quale la partecipazione sociale attribuisce, per il suo contenuto, detto diritto. Impedisce, in altri termini, l’esercizio del diritto di voto di cui il socio è titolare: l’investimento del socio è stato diretto a sottoscrivere oppure ad acquistare sul mercato secondario una partecipazione con diritto di voto, che tuttavia, al verificarsi di specifici presupposti, non può essere esercitato.


4. Il diverso peso dell’assenza di titolarità del diritto di voto e della sola sospensione del diritto di voto nel calcolo dei quozienti assembleari secondo la disciplina della s.p.a.

A questo punto conviene proseguire considerando separatamente la disciplina della società per azioni e quella della società a responsabilità limitata, poiché non si può escludere che le diverse caratteristiche tipologiche anche in punto di configurazione delle partecipazioni possano condurre ad esiti diversi.

Limitando l’osservazione alla disciplina della s.p.a., mi sembra utile focalizzare preventivamente gli effetti organizzativi che conseguono alla qualificazione di un fatto come evento che condiziona la titolarità del diritto di voto oppure come causa di sospensione dell’esercizio del diritto di voto. Alla diversa qualificazione consegue per forza l’applicazione di diverse regole legali di produzione dell’azione organizzativa della società.

Ai sensi dell’art. 2368 c.c., «le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima» (art. 2368, primo comma, c.c.) non si computano nella base di calcolo in funzione dell’accertamento del quorum costitutivo dell’assemblea, mentre si computano, al medesimo fine, «le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto» (art. 2368, terzo comma, c.c.).

È orientamento pacifico che il sintagma «azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima» deve intendersi riferito alle azioni istituzionalmente prive del diritto di voto – fra cui quelle a voto condizionato – in assoluto o anche solo rispetto alla materia all’ordine del giorno, mentre «le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto» sono le azioni a voto temporaneamente sospeso [7].

Dalla disposizione del primo comma dell’art. 2368 c.c. si desume, come regola generale, che la legge dimostra di dare rilievo, in funzione del calcolo del quoziente costitutivo, non al numero delle azioni complessivamente emesse (e quindi al “capitale sociale”), ma solo a quelle che attribuiscono il diritto di voto. Merita, ai fini della presente indagine, rammentare che si deve tenere conto di tali azioni anche se il voto rispetto al loro proprietario è sospeso.

L’applicazione della regola di scomputo delle azioni dal calcolo del quoziente costitutivo presuppone che, nella configurazione della partecipazione sociale, si sia agito sulla titolarità del diritto di voto [8], e quindi sulle caratteristiche dell’investimento. Come già ricordato, solo in tal caso le azioni possono essere qualificate come “istituzionalmente” prive del diritto di voto. Si tratta delle fattispecie per le quali l’art. 2351, secondo comma, c.c. prevede che non possano eccedere la metà del capitale sociale; le due regole – quella sul criterio di computo delle azioni istituzionalmente prive del diritto di voto e sul limite del loro ammontare rispetto al capitale sociale complessivo – sembrano necessariamente correlate. Al punto che, per non incorrere nell’elusione della regola contenuta nella parte finale del secondo comma dell’art. 2351 c.c., riterrei che non si possa prevedere in statuto che anche le azioni a voto sospeso non sono computabili ai fini del calcolo del quoziente costitutivo.

Allorché, invece, il voto è sospeso, si applica la disciplina peculiare del terzo comma dell’art. 2368 c.c., volta ad evitare distorsioni eccessive non programmate dall’autonomia privata (in quanto conseguenze di fattispecie legali) dei rapporti di forza all’interno delle compagini sociali quali determinati dalla misura e dalle caratteristiche degli investimenti effettuati dai singoli soci, caratteristiche rappresentate, fra l’altro, dal novero dei diritti organizzativi attribuiti dalla partecipazione al suo titolare.

Come già ricordato, tramite la sospensione si agisce sulla legittimazione, e quindi sull’esercizio del diritto di voto, e pertanto le cause di sospensione rilevano solo sul piano del quoziente deliberativo, e non sul quoziente costitutivo, per la determinazione del quale occorre tenere conto di tutte le azioni con diritto di voto.

La disciplina dell’art. 2368 c.c. si spiega per la diversa fonte – ordinariamente legale in caso di sospensione, necessariamente statutaria in caso di condizionamento della titolarità del voto – delle due tecniche di inibizione del voto.

La privazione del diritto di voto di fonte legale si atteggia sempre come causa di sospensione, che agisce quindi sul solo piano della legittimazione al suo esercizio, senza interferire sul calcolo del quoziente costitutivo; l’accidentalità dell’evento che determina la diminuzione quantitativa del diritto di voto, la potenziale soggezione ad esso di ogni socio (a prescindere dall’entità della partecipazione), e la sua estraneità, in quanto di fonte legale, al programma economico accettato dagli investitori, giustificano la scelta di non determinare l’alterazione eteronoma dei rapporti di forza fra soci, privando di qualsiasi peso organizzativo, rispetto al voto, gli azionisti che si trovassero in situazioni illegittime transitorie; obiettivo perseguito confermando la computabilità delle azioni in funzione dell’accertamento del quorum costitutivo, in quanto istituzionalmente dotate del diritto di voto per scelta organizzativa di non derogare alla regola “un’azione, un voto”.


5. Possibilità di prevedere cause statutarie di sospensione del diritto di voto, ulteriori rispetto a quelle legali

La questione riguarda la facoltà dell’autonomia privata di prevedere in statuto cause di sospensione del diritto di voto ulteriori rispetto a quelle legali in precedenza richiamate [9].

Ho avviato a tal fine l’indagine dalla constatazione, fra l’altro, della diversa disciplina che consegue alla qualificazione di un evento come causa di sospensione del voto o come condizione a cui è subordinata la titolarità del diritto di voto, per evidenziare, strumentalmente, la ben più significativa incidenza della seconda soluzione organizzativa sui rapporti di forza fra investitori all’interno della società, come conseguenza dello scomputo delle azioni, anche temporaneamente, prive del diritto di voto dalla base di calcolo del quoziente costitutivo richiesto per assumere validamente le delibere assembleari.

A prescindere dalla rilevanza degli effetti organizzativi rammentati, si rileva che, almeno con riferimento alle società chiuse, è orientamento condiviso che l’autonomia privata possa «spingersi oltre alla disciplina prevista nell’art. 2351, in considerazione del principio di atipicità delle categorie di azioni sancito nell’art. 2348» [10] con l’unico limite oggi sussistente del divieto di emettere azioni a voto limitato in misura superiore alla metà del capitale sociale.

Mi sembra allora desumibile da tale premessa – sillogisticamente – che non vi siano limiti alla facoltà dell’autonomia privata di prevedere che l’avverarsi di determinati eventi, anziché valere quale condizione al quale è subordinata la titolarità delle azioni, rilevi sul piano organizzativo come mera causa di sospensione – come tale necessariamente temporanea – del diritto di voto.

In altri termini, dato atto che all’autonomia privata è consentito stabilire una disciplina statutaria del voto atta a ridefinire il numero delle azioni da computare ai fini della determinazione del quoziente costitutivo, e quindi atta ad influire sui rapporti di forza assembleari nella società, non mi sembrano ravvisabili limiti impliciti o sistematici al riconoscimento, alla stessa autonomia privata, della possibilità di influire, tramite la qualificazione dell’evento come causa di sospensione del voto, sul solo calcolo del quoziente deliberativo, pur in assenza di una previsione legale espressa in tal senso, perché effetto minore rispetto a quello conseguente all’introduzione di regole che incidono sulla titolarità del diritto di voto.

La proposta interpretativa mi pare corroborata da alcune indicazioni sistematiche.

In tal senso mi sembra innanzitutto significativa la fattispecie delle azioni a voto a scalare o contingentato [11].

La regola introdotta nello statuto sociale ai sensi dell’art. 2351, terzo comma, c.c. determina l’inibizione all’esercizio del diritto di voto per una parte delle azioni.

Indagando sulla fattispecie, si è rilevato che la norma non si occupa della sua struttura, ma legittima il risultato, «senza descrivere il meccanismo tecnico mediante il quale lo si può ottenere. Ebbene, quel risultato è in astratto conseguibile in vario modo, e precisamente agendo sulla titolarità, o sull’esercizio, e, quindi, sulla legittimazione, […] del diritto di voto» [12].

Dunque, il tetto che limita l’esercizio del diritto di voto – ovvero, visto nella prospettiva della presente indagine, la condizione soggettiva in cui viene trovarsi il singolo azionista – può agire, per scelta dell’autonomia privata, sulla sola legittimazione all’esercizio del diritto di voto, che si deve quindi considerare sospeso rispetto alle azioni che eccedono numericamente la soglia massima di possesso consentita in statuto.

La ricostruzione degli effetti della clausola in termini di sospensione del diritto di voto è condivisa, poiché è condivisa la considerazione che la limitazione «non incide sul contenuto dei diritti incorporati dalle azioni» [13]; se il socio cede le azioni, l’acquirente potrà esercitare il diritto di voto dalle stesse attribuito.

In sintesi, l’autonomia privata può – avendo possibilità di decidere diversamente – qualificare il superamento della soglia massima al possesso delle azioni come causa di sospensione individuale dell’esercizio del diritto di voto, con conseguente applicazione della relativa disciplina sul computo delle azioni ai fini della determinazione del quoziente costitutivo.

Ulteriormente, trattandosi di causa di sospensione, e non di fattispecie di privazione istituzionale del diritto di voto, non trova applicazione nemmeno il limite quantitativo previsto nel secondo comma dell’art. 2351 c.c., poiché non ricorre la medesima ratio; secondo parte degli interpreti tale limite non trova applicazione, in ogni caso e per la medesima ragione, qualora la regola statutaria che incide sul diritto di voto sia applicabile a tutte le azioni e non solo ad alcune costituenti una categoria [14].

Ciò che interessa, ai nostri fini, è il seguente ricavo interpretativo: è consentito all’autonomia statutaria quantomeno scegliere se, strutturalmente, il limite all’esercizio del diritto di voto agisce sulla sua titolarità oppure sulla legittimazione al suo esercizio, atteggiandosi in questo secondo caso come causa di sospensione del diritto di voto.

La fattispecie prevista nell’art. 2351, terzo comma, c.c. consente di trarre un’indicazione sistematica ulteriore.

La questione, correlata alla funzione sanzionatoria che si sta indagando, consiste nella possibilità di individuare regole in materia di esercizio del diritto di voto che siano applicabili al singolo socio di s.p.a. in ragione di vicende o di atti che allo stesso si riferiscono specificamente, quindi di natura soggettiva, come può essere l’inadempimento di un obbligo.

In tale prospettiva si rileva che l’art. 2351, terzo comma, c.c. legittima una regola statutaria che collega inevitabilmente l’inibizione dell’esercizio del diritto di voto (a prescindere dalla qualificazione, come sospensione del diritto o carenza della titolarità del diritto) ad una situazione soggettiva del singolo socio, ovvero al fatto che lo stesso risulti titolare di un numero di azioni eccedente il limite fissato nello statuto [15].

Già l’interpretazione notarile ha segnalato che la fattispecie in oggetto può essere ricondotta al novero delle soluzioni tecniche previste dalla legge per consentire allo statuto di «attribuire diritti diversi non già ad azioni oggettivamente individuate a priori, bensì agli azionisti che si trovano in determinate condizioni».

Se ne desume un’indicazione sistematica rilevante ai fini della presente indagine: nel sistema è consentito all’autonomia statutaria collegare l’esercizio del diritto di voto a condizioni o situazioni soggettive del socio, purché si tratti di regola applicabile a tutti i soci, oppure a tutti i soci titolari di azioni di una determinata categoria (nella s.p.a.).

Quest’ultimo ricavo interpretativo, per quanto significativo, non può essere ancora considerato decisivo, poiché la caratterizzazione soggettiva della regola dipende da una fattispecie autorizzata dalla legge, quindi tipica.


6. Possibilità di prevedere cause atipiche di sospensione del diritto di voto di fonte statutaria alternative alla misura massima del possesso azionario di cui all’art. 2351, terzo comma, c.c.

Diviene allora necessario comprendere se è possibile prevedere in statuto cause di limitazione soggettiva del diritto di voto ulteriori rispetto alla misura massima del possesso azionario di cui all’art. 2351, terzo comma, c.c. [16], quindi atipiche.

Un’indicazione sistematica favorevole sembra desumibile dalla norma dell’art. 2351, secondo comma, c.c. che consente di subordinare l’esercizio del diritto di voto all’avveramento di condizioni purché non potestative.

La determinazione dell’evento condizionante è rimessa all’autonomia privata, con il solo limite anzidetto [17].

In proposito giova rilevare che risulta condivisa la possibilità di prevedere quale evento condizionante, sospensivamente o risolutivamente, l’avverarsi di situazioni soggettive dei titolari delle azioni, in ragione di quanto previsto nel terzo comma della medesima norma e nell’art. 127-quater t.u.f.) [18].

In altri termini, l’assenza di limiti imposti all’autonomia privata diversi dal contenuto meramente potestativo della condizione, e la previsione della possibilità di circoscrivere, e quindi condizionare, il diritto di voto al fatto individuale di aver superato il limite al possesso azionario previsto statutariamente (ai sensi dell’art. 2351, terzo comma, c.c.) o di aver detenuto le azioni per un dato tempo (ai sensi dell’art. 127-quater t.u.f.), consentono di dedurre la legittimità di condizioni all’esercizio del diritto di voto rappresentate da fatti relativi alla persona del socio (a prescindere dalla qualificazione di tali condizioni come presupposti per la legittimazione all’esercizio del diritto di voto o per la titolarità del diritto di voto) [19].

Gli indici sistematici risultano dunque favorevoli nel senso di ammettere, quantomeno nelle società chiuse, la possibilità di correlare l’esercizio (ed anche la quantità) dei diritti sociali, e per quanto interessa del diritto di voto, a condizioni o situazioni soggettive dell’azionista, senza necessità di istituire un collegamento oggettivo con la partecipazione-azione.

Quelle stesse norme consentono di desumere altresì che non viene in rilievo, nella fattispecie, un problema di violazione del principio di parità di trattamento, purché, naturalmente, la condizione sia riferibile astrattamente a tutti gli azionisti, o a tutti gli azionisti titolari di azioni di categoria, e quindi possa, sempre astrattamente, avverarsi rispetto ad ognuno di essi [20].

Tali caratteristiche, almeno nella s.p.a., ricorrono rispetto alle condizioni sanzionatorie che incidano sul diritto di voto di tutte le azioni, o di tutte le azioni di una determinata categoria [21].

Pertanto, talora senza avvertire la necessità di particolari approfondimenti sistematici [22], si considera legittimo emettere una categoria di azioni con prestazioni accessorie con voto pieno destinato a venir meno – quindi risolutivamente condizionato – al ricorrere di un inadempimento del socio [23]; oppure stabilire che le azioni assegnate ai dipendenti perdano il diritto di voto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro [24]; o, più in generale, prevedere qualsiasi tipo di evento che riguardi «le situazioni soggettive dei titolari delle azioni con voto condizionato, come ad esempio, il fatto di conferire alla società assets strategici entro un determinato arco temporale» [25].

Interrogandosi in merito alla possibilità di impedire al socio di esercitare il voto in ragione del suo inadempimento di obblighi di fonte statutaria, e quindi in ordine alla legittimità di una sanzione privata, giova rammentare che la giurisprudenza ha ormai risolto in senso positivo la questione della liceità della subordinazione dell’efficacia di un contratto, fra l’altro, alla condizione risolutiva di inadempimento [26].

Dato atto che secondo la giurisprudenza dette condizioni non sono qualificabili come meramente potestative, non sembra esservi difficoltà a trasporre la medesima soluzione all’ambito dell’organizzazione sociale, prevedendo che l’inadempimento possa operare come condizione risolutiva della titolarità del diritto di voto (e quindi come condizione apposta al diritto di voto ai sensi dell’art. 2351, secondo comma, c.c.) oppure come causa di mera sospensione dell’esercizio del medesimo diritto [27], anche se con implicazioni diverse sul piano strutturale della fattispecie e sul piano organizzativo, come meglio vedremo.


7. Legittimità della previsione di cause di sospensione del diritto di voto con funzione sanzionatoria. Il silenzio dello statuto in ordine alla qualificazione della clausola inibitoria del diritto di voto

Se la possibilità di condizionare la titolarità del diritto di voto all’inadempimento di obblighi assunti dai soci è già stata lumeggiata dalla dottrina, per le argomentazioni esposte desumerei che può essere concesso all’autonomia privata prevedere che quello stesso evento sia qualificabile come causa di mera sospensione del diritto di voto, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge.

Come ricordato, la qualificazione come sospensione del diritto di voto ha significative conseguenze in ordine all’applicazione dell’art. 2368 c.c., poiché le azioni a voto sospeso si computano nel quoziente costitutivo.

La scelta di tale regola, in luogo della condizione, è volta a mediare fra interesse dell’organizzazione a non consentire l’esercizio dei diritti sociali al socio inadempiente e interesse a non privare di qualsiasi peso l’entità dell’investimento dal medesimo effettuato, consegnando le decisioni sociali anche più significative nelle mani di minoranze.

La qualificazione statutaria della fattispecie come causa di sospensione del­l’esercizio del diritto di voto o come condizione risolutiva (della titolarità) del voto è allora, in primo luogo, scelta di disciplina applicabile in ordine alla computabilità delle azioni ai fini del calcolo del quoziente costitutivo.

La rilevanza dell’effetto organizzativo conseguente postula l’opportunità, se non la necessità, di opzioni statutarie espresse, e consapevoli.

Occorre chiedersi, a questo punto, se l’autonomia privata sia libera di scegliere indifferentemente l’una o l’altra soluzione, oppure debba rispettare limiti normativi che, in presenza di determinati presupposti legali, finiscono per orientarla.

In un contesto di assoluta indifferenza normativa la subordinazione del voto alla condizione risolutiva di inadempimento, incidendo sulla titolarità del diritto, resta la soluzione preferibile, per almeno due ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto è fondata normativamente sull’art. 2351, secondo comma, c.c., secondo la lettura offerta dalla dottrina; in secondo luogo, per il risultato organizzativo draconiano che consente di conseguire, privando le azioni del socio inadempiente di qualsiasi peso organizzativo in quanto scomputate dal calcolo del quoziente costitutivo, ai sensi del primo comma dell’art. 2368 c.c.

Sennonché, volendo adottare tale soluzione occorre misurarsi con il disposto dell’inciso finale dell’art. 2351, secondo comma, c.c., ai sensi del quale il valore delle azioni a voto condizionato non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

La soluzione sanzionatoria che agisce sulla titolarità del diritto di voto non solleva questioni di legittimità qualora afferisca ad azioni di categoria il cui valore non eccede quello previsto dalla norma richiamata.

Se invece si mira ad imporre una sanzione capace di colpire qualsiasi azionista, e quindi astrattamente tutti gli azionisti, occorre farsi carico, preventivamente, dell’onere di argomentare l’inapplicabilità del limite di emissione sancito nell’art. 2351, secondo comma, c.c.

In merito, secondo parte della dottrina la previsione di una condizione soggettiva di voto applicabile a tutte le azioni, e non ad una sola categorie di esse, non rientrerebbe nel perimetro applicativo del limite previsto nel secondo comma dell’art. 2351 c.c. [28] il quale – alla stregua di quanto sostenuto in caso di clausole di voto massimo o scaglionato [29] – dovrebbe applicarsi solo in caso di emissione di azioni stabilmente senza diritto di voto, e non in caso di azioni a voto intermittente, in quanto non ricorrerebbe la ratio legis [30].

La tesi resta quantomeno discutibile, stante il tenore letterale della disposizione. Il risultato che si cerca tramite la condizione risolutiva apposta al diritto di voto è la privazione, anche se temporanea, della titolarità di quest’ultimo, ovvero quell’effetto che rappresenta il presupposto del divieto di emissione per valore eccedente la metà del capitale [31]. Quest’ultimo limite quantitativo è correlato alla regola di calcolo del quoziente costitutivo di cui all’art. 2368, primo comma, c.c., e dubiterei che non ricorra nella fattispecie la ratio legis, individuata nella volontà di evitare che il controllo si concentri nelle mani di pochi, perché nulla lascia intendere che si tratti di effetto indesiderato solo se permanente e non qualora sia temporaneo o intermittente.

Insomma, mi sembra che la soluzione sanzionatoria proposta sia certamente valida solo se applicata ad una categoria di azionisti, e non a tutti i soci.

L’istituto della sospensione del voto, non agendo sulla titolarità di tale diritto, ma solo sulla legittimazione al suo esercizio, è certamente fuori dal perimetro applicativo dell’art. 2351, secondo comma, c.c.

Ne consegue che se è interesse organizzativo prevedere una regola di inibizione del voto che astrattamente sia applicabile a tutti i soci, ed a prescindere dall’entità della loro partecipazione. non si può che ricorrere all’istituto della sospensione, con ogni conseguente effetto in merito all’applicazione dell’art. 2368 c.c.

Le conclusioni proposte orientano l’interpretazione dello statuto che non sia nitido sul punto, e si limiti a prevedere l’incidenza sul diritto di voto dell’inadempimento di un obbligo statutario.

In proposito, val la pena rammentare che rispetto ad un’altra fattispecie che si presta a proporre lo stesso dilemma, ovvero in caso di emissione di azioni a voto contingentato o scaglionato, la dottrina ha sostenuto che se la clausola non risulta esplicita sulla variante strutturale adottata (se azioni a voto limitato oppure a voto sospeso per l’eccedenza rispetto al tetto massimo), e non contenga alcuna indicazione in merito all’incidenza del diritto di voto sull’integrazione dei quorum, deve concludersi nel senso dell’incidenza del tetto sulla sola legittimazione all’esercizio del diritto di voto e della conseguente irrilevanza dello stesso tetto in ordine alla verifica del quorum costitutivo [32].

Nel silenzio dello statuto mi pare che la scelta interpretativa, in punto di qualificazione della clausola sanzionatoria, sia vincolata dalla scelta di vertice in merito all’applicabilità dell’art. 2351, secondo comma, inciso finale, c.c. e dal dato fattuale se la clausola è riferita a tutti i soci oppure ad una sola categoria di essi.

Ritenendosi applicabile il limite di emissione previsto nel secondo comma dell’art. 2351 c.c., la qualificazione dell’inadempimento come condizione alla quale è subordinata la titolarità del voto è ammissibile solo qualora le azioni interessate costituiscano una categoria ed il loro valore complessivo non ecceda il limite quantitativo richiamato. Diversamente, quell’evento dovrà essere inteso come causa di mera sospensione del voto, con ogni conseguente effetto sul computo delle azioni nella determinazione dei quozienti assembleari.

Aggiungo che, ricorrendo il primo caso (condizione di inadempimento che riguarda solo parte delle azioni di valore complessivo non eccedente la metà del capitale sociale), si dovrebbe propendere per la lettura favorevole all’effetto più incisivo, perché è quello naturalmente cercato in funzione sanzionatoria.

In altri termini, stante la funzione delle diverse modalità di computo delle azioni ai fini del calcolo dei quozienti assembleari, e dato atto che secondo la disciplina legale le azioni istituzionalmente prive del diritto di voto non devono essere computate al fine di accertare il quorum costitutivo, a me sembra che ogniqualvolta per statuto si preveda il decremento dei voti spettanti per azione, fino all’integrale esclusione, in deroga alla regola suppletiva “un’azione, un voto”, l’intento perseguito sia quello di neutralizzare, anche solo occasionalmente, il peso organizzativo dei soci o del socio rispetto ai quali si verifichi la condizione che, per statuto, determina il decremento del diritto di voto, a prescindere dal fatto che tale modifica sia stabile oppure occasionalmente determinata da eventi diversi (ed a prescindere ovviamente dallo spettro di materie a cui è riferita). L’intento comunemente perseguito è far sì che l’inadempiente non conti più nulla quando si decide

Si può notare, in proposito, che la medesima logica, seppur in senso contrario, è ravvisabile allorché in statuto si prevedono condizioni al verificarsi delle quali si determina l’incremento del diritto di voto all’azionista: l’intento è quello di far sì che l’azionista acquisisca un peso organizzativo agli effetti del raggiungimento delle maggioranze richieste per assumere le deliberazioni assembleari, come si desume dalla previsione dell’art. 127-quinquies, ottavo comma, t.u.f., ai sensi del quale «se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi, che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale».

L’appiglio testuale offerto dalla norma da ultimo richiamata corrobora, con un argomento a contrario, il proposto criterio interpretativo tramite l’autorizzazione concessa all’autonomia statutaria di prevedere un diverso rilievo dell’incremento del voto: la possibilità di una diversa, e finanche contraria, soluzione statutaria consente di argomentare, in primo luogo, che la rilevanza ai fini del calcolo dei quorum, e quindi il mutamento del peso organizzativo dell’azionista, è fine ordinario di ogni regola statutaria volta ad incidere sulla quantità di voti spettanti per azione, per escludere il quale occorre un’ulteriore espressa regola statutaria contraria; in secondo luogo, che una diversa scelta dell’autonomia statutaria è in linea di principio legittima, consentendo così di ricavare che le norme sulla rilevanza delle modifiche del quantitativo del voto ai fini del calcolo del quoziente costitutivo sono meramente dispositive.

Per gli argomenti esposti, sarei incline a concludere che se in statuto si prevede genericamente che al verificarsi di un evento predeterminato alcune azioni (di valore complessivo non eccedente la metà de capitale sociale) siano prive del diritto di voto, lo scopo perseguito sia quello di considerarle “inesistenti” ai fini del calcolo del quoziente costitutivo, anche qualora l’evento condizionante sia suscettibile di ripetizione nel tempo [33].

In tal senso rilevo che secondo la prassi notarile il metodo di calcolo del quoziente costitutivo stabilito nel primo comma dell’art. 2368 c.c. si applica anche qualora l’attribuzione del diritto di voto, e quindi la deroga al principio “un’azione, un voto”, sia «subordinata a condizioni soggettive, dipendenti da situazioni del singolo azionista e non valevoli per tutte le azioni: in questi casi (si è fatto l’esempio della sussistenza o meno di determinati requisiti soggettivi dell’azionista, quali la forma giuridica o l’età, oppure del numero delle azioni possedute dall’azionista, ecc.) la differenza sta nel fatto che il numero complessivo dei voti spettanti alle azioni emesse è mutevole nel tempo e dipende da fattori diversi per ciascun azionista, non sempre e necessariamente noti alla società» [34].


8. Sospensione ed esclusione del diritto di voto nella s.r.l.

Osservando la disciplina della società a responsabilità limitata, la soluzione della questione trattata presuppone due accertamenti preventivi: se il socio possa essere privato statutariamente del diritto di voto; su quali siano le regole di calcolo dei quozienti assembleari.

In ordine alla prima questione, dato atto che ai sensi dell’art. 26, terzo comma, d.l. n. 179/2012, è legittimo creare statutariamente, nella s.r.l. che sia PMI, quote senza diritto di voto o a voto condizionato, si può concludere che, adottando tale soluzione, valgono le conclusioni già proposte analizzando la disciplina della s.p.a., con un vantaggio significativo: non si applica, per orientamento condiviso, il limite all’emissione previsto nell’art. 2351, secondo comma, c.c. [35].

Non ricorrendo a tale soluzione, la possibilità di alterare la proporzionalità del voto sancita nell’art. 2479, quinto comma, c.c. è stata dibattuta, per l’apparente rigore della formulazione letterale della norma.

In un primo momento, l’orientamento dominante concedeva al massimo la possibilità di determinare un effetto organizzativo similare non privando alcun socio del diritto di voto tout court, ma attribuendo ad uno o più soci il diritto particolare di decidere in determinate materie [36].

Ad una prima stagione interpretativa più cauta ha fatto seguito l’incedere sempre più frequente di tesi favorevoli a riconoscere all’autonomia privata la possibilità di derogare al principio di proporzionalità sancito nell’art. 2479, quinto comma, c.c., fino ad ammettere la legittimità di clausole limitative del diritto di voto di alcuni soci, anche tramite subordinazione dello stesso a condizione [37].

Sul piano della logica degli interessi, quantomeno rispetto alle s.r.l. che siano anche PMI, sembra peraltro difficilmente spiegabile la ragione per cui la tecnica di ripartizione del capitale (in categorie di quote oppure in quote riferite ai singoli soci nominativamente identificati) possa influire non solo, come mi pare, sulle regole di determinazione (ovvero di emissione) e di circolazione delle partecipazioni sociali, ma anche sulla libertà dell’autonomia privata di definire il contenuto delle stesse.

La creazione di categorie di quote, anziché di partecipazioni individuate con riferimento alla persona del socio, consente di sottrarsi alla disciplina organizzativa prevista nell’art. 2468 c.c. [38], ma non si coglie la ragione per la quale si debba considerare anche eccezionalmente concessiva della facoltà di definire con piena libertà il contenuto delle situazioni soggettive che conformano la partecipazione sociale, facoltà che non sarebbe quindi riconoscibile qualora non si ricorresse a tale tecnica di divisione del capitale sociale.

Rispetto alla questione che ci occupa, l’adesione all’orientamento interpretativo da ultimo esposto consente, a prima vista, di riproporre le conclusioni avanzate rispetto alla disciplina della s.p.a.: l’autonomia privata sarebbe dunque libera di configurare l’inadempimento di un obbligo sia come causa di sospensione del voto sia come evento che condiziona la titolarità del diritto di voto.

Volendo aderire ad una tesi più cauta in punto di derogabilità del principio di proporzionalità del voto nella s.r.l., laddove non si tratti di quote di categoria, mi sembra dubbio che si possa ricorrere anche alla tecnica della sospensione del voto, solo che si consideri che la ragione dell’ammissibilità della stessa non può essere cercata negli argomenti già impiegati rispetto alla s.p.a., fondati sulla disponibilità del diritto di voto.

È dubbio allora che possa concedersi all’autonomia privata un’alternativa all’esclusione del socio inadempiente, rispetto alla quale la sospensione del diritto di voto non può essere considerata una riduzione di effetti organizzativi, perché la sanzione maggiore costringe alla liquidazione della quota a valori determinati secondo i criteri stabiliti nell’art. 2473 c.c., e pertanto produce un effetto patrimoniale che rappresenta un quid pluris rispetto alla mera sospensione del voto, ammissibile solo nel caso previsto nell’art. 2466 c.c. di mora del socio.


9. Il problema della regola di computo dei quozienti nella s.r.l.

Ammettendo la possibilità di influire sul diritto di voto nella società a responsabilità limitata a prescindere dalla creazione di quote di categoria, occorre interrogarsi sugli effetti della qualificazione dell’inadempimento come causa di sospensione del voto o evento come condizionante la titolarità del voto.

Nell’ambito della disciplina organizzativa della s.p.a., come più volte detto, alla qualificazione consegue l’applicazione di norme diverse in tema di calcolo dei quozienti assembleari.

Nella disciplina legale della società a responsabilità limitata non è rinvenibile una disposizione analoga a quella dell’art. 2368 c.c.

La regola di calcolo del quoziente costitutivo si deduce dal quinto comma dell’art. 2479 c.c., laddove dispone che «ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo». Tant’è che anche rispetto al socio moroso si dibatte se sia precluso solo il diritto di voto, e quindi la sua partecipazione – come nella s.p.a. – è computata in funzione della determinazione del quoziente costitutivo, o anche il diritto di intervento, con la conseguenza di scomputarlo agli effetti indicati, poiché ai sensi dell’art. 2466, quinto comma, c.c., non può «partecipare alle decisioni dei soci» [39].

L’indagine in ordine al grado di imperatività della norma dell’art. 2479, quinto comma, c.c. deve essere impostata muovendo, ancora una volta, dalle regole di ripartizione del capitale sociale della s.r.l.

Non avrei dubbi circa l’applicabilità analogica delle regole contenute nell’art. 2368 c.c. qualora siano create categorie di quote a voto limitato o condizionato, perché rappresenta una necessità funzionale. In altri termini, se non si concedesse l’applicabilità analogica del primo comma di tale disposizione, in caso di quote a voto limitato, o senza diritto di voto, o a voto condizionato, si vanificherebbe, o comunque si attenuerebbe drasticamente, il valore organizzativo delle scelte statutarie incidenti sul diritto di voto [40].

È quindi necessario stabilire, nello statuto, se l’inadempimento agisce quale mera causa di sospensione del voto oppure come evento che priva il socio della titolarità del medesimo diritto.

Se, invece, il condizionamento del diritto di voto, e quindi la limitazione dello stesso, è caratteristica particolare di partecipazioni di soci nominativamente individuati (senza quindi ricorrere alla tecnica di divisione del capitale concessa nell’art. 26, secondo e terzo comma, d.l. n. 179/2012), l’applicabilità della regole previste nell’art. 2368 c.c., e quindi lo scomputo della quota senza diritto di voto dal calcolo del quoziente costitutivo, deve essere espressamente prevista nello statuto [41]. Infatti, in assenza di deroga, mi pare che non possa che applicarsi la richiamata disposizione dell’art. 2479, quinto comma, c.c.

Occorre interrogarsi allora sulla derogabilità di tale disposizione, che taluno è propenso a considerare intangibile dall’autonomia privata [42].

Mi convince in senso favorevole l’argomento sostanziale che fonda la derogabilità al principio di proporzionalità del voto nella s.r.l., consistente nella ormai condivisa ammissibilità dell’attribuzione di diritti particolari a singoli soci in qualunque materia per legge rimessa alla decisione della collettività degli stessi.

Ne consegue l’esclusione degli altri soci dal procedimento decisionale; non è nemmeno configurabile un diritto di intervento.

Il risultato organizzativo perseguito mediante la privazione del diritto di voto è sostanzialmente equivalente a quello voluto in caso di attribuzione del diritto particolare di decidere: escludere taluno (ovvero gli altri soci) dal processo decisionale.

Una volta ammessa la possibilità di condizionare, e quindi escludere, il diritto di voto del socio tramite una regola statutaria, risulterebbe allora sistematicamente, e funzionalmente, incoerente postulare l’obbligo inderogabile di computo della sua partecipazione nel quoziente costitutivo perché non si è ricorsi alla creazione di categorie di quote.

Ammettendo quindi l’applicabilità della disciplina dell’art. 2368 c.c. seppur in forza di un’espressa previsione statutaria, anche nella società a responsabilità limitata acquisisce rilevanza la qualificazione dell’inadempimento come causo di sospensione del voto oppure come condizione incidente sulla titolarità del diritto di voto.


NOTE

[1] La questione non è nuova. Di recente, della stessa questione si è occupata I. Pollastro, Il voto condizionato nella società di capitali, Milano, Giuffrè, 2021, 176 ss., nel quale ha trattato il tema del «voto condizionato con funzione “sanzionatoria”». L’Autrice pone la questione «se una posizione giuridica passiva (di soggezione del socio nei confronti della società) possa essere fatta oggetto non di un obbligo di legge, ma di regolamentazione statutaria, ed in questa seconda ipotesi, se essa possa financo giungere a rappresentare proprio “il diritto diverso” che distingue talune azioni dalle altre, rendendole categoria; collegato e conseguente a questo, è poi l’interrogativo relativo alla legittimità ed agli eventuali limiti alla potestà punitiva privata, qualora la clausola statutaria (o categoria di azioni) istitutiva dell’obbligo imponga anche una punizione per la sua violazione».

Che l’inadempimento di obblighi statutari o comunque la violazione di regola statutarie possa rappresentare la condizione, e quindi il presupposto, per l’applicazione di una disciplina sanzionatoria atipica di fonte statutaria mi pare emerga dalle trattazioni in materia di azioni (e quote) riscattabili: in materia M. Perrino, Le tecniche di esclusione del socio dalla società, Milano, Giuffrè, 1997, 372; M.L. Vitali, Le azioni riscattabili, Milano, Giuffrè, 2013, 201. Sul tema della riscattabilità delle azioni con prestazioni accessorie Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2023 n. 12498, in Società, 2024, 445; Trib. Perugia, 17 luglio 2015, in Giur. comm., 2016, II, con nota di F. Innocenti; Trib. Milano, 2 maggio 2017, in Giur. comm., 2020, II, 248 con nota di M. Rescigno.

[2] Si parla da parte di taluno di azioni “a voto intermittente”: M.L. Vitali, Azioni ordinarie e azioni speciali, in Trattato delle società, diretto da V. Donativi, Società per azioni, II, Torino, Utet Giuridica, 2022, 562; nello stesso senso A. Angelillis, M.L. Vitali, sub art. 2351, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, Giuffrè, 2008, 427; N. Abriani, Partecipazione azionaria, categorie di azioni e altri strumenti finanziari, in Le Società per Azioni, Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Padova, Cedam, 2010, 298.

Per un’approfondita indagine su tutti i profili di disciplina che interessano le partecipazioni a voto condizionato si rinvia a I. Pollastro, (nt. 1).

[3] La norma richiamata, infatti, prevede espressamente che l’atto costitutivo può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, riproducendo il testo dell’art. 2351 c.c.

[4] I. Pollastro (nt. 1), 13, nota che «l’azione a voto condizionato può […] nel corso della sua esistenza, essere soggetta a mutamenti in punto di spettanza e misura del diritto di voto, senza che la sua qualificazione ne risulti mutata»; si rinvia alla nt. 2.

[5] Al punto che, qualora il condizionamento sia temporaneo e quindi il diritto di voto sia suscettibile di sorgere e tramontare più volte (per esempio, qualora sia condizionato al conseguimento di determinati risultati di fatturato), ci si è chiesti se tali azioni debbano essere considerate, agli effetti del calcolo del quoziente costitutivo, nel momento in cui il diritto di voto non sussiste, come azioni istituzionalmente senza diritto di voto oppure come azioni a voto sospeso. F. Laurini, sub art. 2368, in Commentario alla riforma delle società, (nt. 2), 91.

[6] Per una nitida esplicazione della differenza di effetti si rinvia a G.A Rescio, Tetti di voto, tetti di partecipazione, in RDS, 2016, 317 ss.

[7] Inter alia, F. Laurini, (nt. 5), 90; M. Notari, Il computo delle azioni proprie ai fini del calcolo dei quorum assembleari, in RDS, 2015, 524; N. De Luca, sub artt. 2368-2369, in Le società per azioni, diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale, I, Milano, Giuffrè, 2016, 912; A. Serra, Il procedimento assembleare, in Il nuovo diritto delle società per azioni, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale, 2, Torino, Utet Giuridica, 2006, 63; F. Tassinari, sub artt. 2368-2369, in Commentario Romano al nuovo diritto delle società, diretto da F. d’Alessandro, II, I, Padova, Cedam, 2010, 610; C.A. Busi, Assemblea e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata, in Trattato dell’Economia, diretto da E. Picozza, E. Gabrielli, Padova, Cedam, 2008, 830; da ultimo: L. Schiuma, Assemblea, il procedimento, in La società per azioni, diretto P. Spada con G. Figà-Talamanca, G. Olivieri, L. Salamone, L. Schiuma, M. Sciuto, in Trattato di diritto privato a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2025, 1002 ss.

[8] Si rinvia alla nota che precede; in tal senso espressamente C.A. Busi, (nt. 7), 830.

[9] La questione è stata oggetto di un provvedimento giudiziale di merito ed è stata risolta in senso negativo: Trib. Perugia, 25 giugno 2008, in Società, 2010, 221, con nota di F. Fanti, che ha fondato la decisione sul principio previsto nell’art. 2348 c.c. ai sensi del quale tutte le azioni della medesima categoria conferiscono uguali diritti, senza alcuna possibilità di distinzione persona e soggettiva, quale discenderebbe dalla sospensione del voto correlata a situazioni personali (nella fattispecie: conflitto di interessi) dell’azionista.

[10] A. Angelillis, M.L. Vitali, (nt. 2), 400; N. Abriani, (nt. 2), 297; I. Pollastro, (nt. 1), 180. In materia di atipicità delle categorie di azioni, per tutti M. Notari, sub art. 2348, in Commentario alla riforma delle società, (nt. 2), 157 ss.

[11] Ricordiamo la disposizione richiamata concede all’autonomia statutaria «di prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti».

[12] G.A. Rescio, (nt. 6) 316. Non sembrano dello stesso avviso M. Cian, C. Sandei, sub art. 2351, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Delle Società, Dell’azienda, Della concorrenza, artt. 2247-2378, Torino, Utet Giuridica, 2015, 942, secondo i quali una specificità dell’ipotesi normativa contenuta nel terzo comma dell’art. 2351 c.c. è rappresentata dall’effetto di non incidere sulla titolarità del diritto di voto, bensì sul suo esercizio pieno, in tal modo escludendo implicitamente che vi sia possibilità per l’autonomia privata di incidere sul profilo strutturale.

[13] M. Angelillis, M.L. Vitali, (nt. 2), 445; N. Abriani, (nt. 2), 321; nello stesso senso C.A. Busi, (nt. 7), 830, per il quale «devono farsi rientrare nella seconda nozione (NDR: azioni per il quale il diritto di voto non può essere esercitato, in ragione di una determinata situazione generalmente relativa alla persona titolare dell’azione), e devono quindi computarsi ne quoziente costitutivo, le azioni per le quali siano statutariamente previste limitazioni al diritto di voto tramite contingentamento o scaglionamenti (art. 2351, terzo comma, c.c.) trattandosi di limitazioni che non concernono l’azione, ma dipendono unicamente dalla occasionale titolarità delle medesima in capo ad un soggetto che sia già proprietario di una determinata aliquota del capitale sociale»; non si applica quindi il limite dell’art. 2351, secondo comma, c.c.[13] . Conforta in tal senso una recente considerazione di M. Sciuto, La partecipazione al rapporto, in La società per azioni, (nt. 7), 266, il quale accosta la limitazione prevista in caso di voto massimo o scaglionato al caso del conflitto di interessi.

[14] G.A. Rescio, (nt. 6), 305, secondo il quale «le azioni a voto limitato [...] possono provocare un’alta concentrazione di potere nelle mani dei soci titolari di azioni a voto pieno/plurimo, e proprio per questo se ne circoscrive l’emissione entro la metà del capitale sociale. Viceversa, il limiti in esame (ndr limite del possesso azionario) impedisce la concentrazione di potere […] Ne deriva che, mancando i presupposti per l’analogia, al tetto generale non può applicarsi con gli opportuni adattamenti il limite di cui all’art. 2351, secondo comma, c.c.». Nello stesso senso Massima n. 136 del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale l’applicabilità della clausola «presuppone, per il suo operare, che vi siano azioni a voto pieno e azioni, appunto, a voto limitato. Ciò non accade quando il voto contingentato o scaglionato siano riferiti a qualunque socio, e dunque a qualunque azione (o meglio: a qualunque pacchetto azionario): in tali ipotesi, quindi, non sembra sussistere il presupposto affinché il limite previsto dall’art. 2351, secondo comma, c.c. possa concretamente operare. In secondo luogo, quando il tetto massimo o lo scaglionamento si configurano quale regola generale viene meno anche la ratio della limitazione in parola. Con essa, infatti, si vuole evitare che il comando della società si concentri nelle mani di chi detiene (e dunque investa in) una porzione eccessivamente ridotta di capitale. Ma questa è una distorsione che non ha luogo quanto tutte le, e non solo parte delle, azioni siano destinate a subire in modo uguale il contingentamento o lo scaglionamento del voto». Nello stesso senso M. Cian, C. Sandei, (nt. 12) 943, secondo i quali «bisognerebbe almeno concedere che, quando la menomazione del potere di voice è, non soltanto eventuale […] ma in qualche misura evitabile da chi questo limiti dovrebbe subire […] non v’è ragione per applicare in via preventiva il limite quantitativo di cui all’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 2351 c.c. Tanto più che, non potendosi al momento dell’emissione prevedere quante saranno le azioni a voto massimo o scaglionato per le quali, in un determinato momento, non sarà consentito l’esercizio del diritto di voto, non è chiaro come dovrebbe atteggiarsi il limite della metà del capitale sociale».

[15] Così anche A. Angelillis, M.L. Vitali, (nt. 2), 400.

[16] In senso contrario A. Stagno D’Alcontres, sub art. 2351, in Società di capitali, Commentario, a cura di G. Niccolini, A. Stagno D’Alcontres, Napoli, 2004, 307; V. Santoro, sub. art. 2351, in La riforma delle società. Società per azioni. Società in accomandita per azioni, I, Artt. 2325-2422, in Le nuove leggi del diritto dell’economia, a cura di M. Sandulli, V. Santoro, Torino, Giappichelli, 2003, 151.

[17] Per un’ampia rassegna delle possibilità di impiego del condizionamento del voto in prospettiva funzionale I. Pollastro, (nt. 1), 119 ss.

[18] I. Pollastro, (nt. 1), 72 ss. secondo la quale, in definitiva, una delle peculiarità dello strumento del condizionamento del voto, che lo distinguono da tutti gli altri metodi di alterazione del principio “un’azione-un voto” è rappresentato dal dato per cui consente di dare rilievo «anche a circostanze di carattere soggettivo»; la dottrina è generalmente orientata in tal senso; nello stesso senso Massima n. 184 del Consiglio Notarile di Milano.

[19] I. Pollastro, (nt. 1), 72; A. Angelillis, M.L. Vitale, (nt. 2), 429.

[20] Così, condivisibilmente, I. Pollastro, (nt. 1), 74-75.

[21] Tuttavia, in senso contrario, sebbene prima che le modifiche al t.u.f. autorizzassero l’apertura di nuovi spazi all’autonomia privata Trib. Perugia, 25 giugno 2008, in Società 2010, 221, con nota adesiva, sul punto, di F. Fanti, 226. In particolare la pronuncia del Tribunale di Perugia aveva ad oggetto una clausola statutaria che prevedeva la sospensione del diritto di voto del socio di s.p.a. che svolgesse, anche indirettamente, attività concorrente con quella della società. Mi pare tuttavia che lo scenario sistematico sia mutato.

[22] Non così I. Pollastro, (nt. 1), 176 ss., che pone una serie di questioni fondamentali, che risolve in senso positivo.

[23] M.L. Vitali, (nt. 2), 562; I. Pollastro, (nt. 1), 187.

[24] N. Abriani, (nt. 2), 297, nt. 219; lo stesso caso è contemplato come ammissibile da I. Pollastro, (nt. 1), 186.

[25] A. Angellilis, M.L. Vitali, (nt. 2), 429.

[26] In tal senso, inter alia, Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2006, n. 24299, in Dejure; Cass. civ., sez. II, 21 aprile 2010, n. 9504, in Dejure.

[27] Secondo I. Pollastro, (nt. 1), 180, la sospensione del diritto di voto in funzione punitiva «appare potenzialmente conforme a tutti i crismi che la dottrina individua quali indici di liceità di una pena privata, ossia la necessaria bilateralità del negozio istitutivo, la meritevolezza degli interessi perseguiti e la strumentalità del momento afflittivo rispetto a quello riparatorio»; infatti, il primo profilo è soddisfatto dall’adesione volontaria all’organizzazione sociale; il secondo dal presupposto che gli obblighi assunti siano leciti; il terzo dal fatto che la violazione afferisca ad un obbligo da adempiere in quanto socio e che la sospensione del voto sia utile ad eliminare il pregiudizio agli interessi degli altri soci.

[28] I. Pollastro, (nt. 1), 113-114,

[29] A. Angelillis, M.L. Vitali, (nt. 2), 446, nt. 224.

[30] Secondo I. Pollastro, (nt. 1), 113-114, il limite si applicherebbe solo se le azioni sono stabilmente menomate del diritto di voto, mentre «diversamente deve essere trattato il caso del voto intermittente, in quanto esse è suscettibile di variare più volte nel corso della vita della società, anche l’azione rimanga sempre nelle mani dello stesso soggetto».

[31] In proposito si rileva che nella Massima n.184 del Consiglio Notarile di Milano, dopo aver previsto che le società chiuse potranno liberamente declinare qualsiasi ipotesi di maggiorazione del voto senza alcun limite salvo quello del limite massimo del rapporto fra numero di azioni e numero di voti, si afferma che «resta del pari fermo, nella speculare ipotesi deroga verso il basso della regola one share one vote (ossia in qualsiasi ipotesi di limitazione del diritto di voto) il generale limite derivante dall’art. 2351, comma 2, ultima frase, in forza del quale la limitazione non può avere ad oggetto più della metà delle azioni emesse dalla società».

[32] G.A. Rescio, (nt. 6), 323.

[33] Dubbioso in proposito F. Laurini, (nt. 7), 91 il quale tuttavia rimette, in definitiva, la soluzione alle scelte statutarie, con conclusione che a ben vedere non è lontana da quella scelta nel presente contributo.

[34] Così Massima n. 144 del Consiglio Notarile di Milano.

[35] In tal senso, M. Cian, S.r.l. P.M.I., s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema, in Riv. soc., 2018, 855; C. Saracino, Start Up e P.M.I. innovative, in Dottrina casi e sistemi, diretta da A. Mambriani, O. Cagnasso, Bologna, Zanichelli, 2020, 363. Così già anche la prassi notarile: Massima 174 del Consiglio Notarile di Milano; Orientamento I.N.3 del Comitato Regionale Triveneto.

[36] In proposito, inter alia, G.P. La Sala, I principi comuni all’assemblea e agli altri metodi decisionali. Le materie riservate, in S.r.l., Commentario, dedicato a G.B, Portale, Milano, Giuffrè, 2011, 801-802; M. Cian, Le decisioni dei soci, in Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da C. Ibba, G. Marasà, IV, Padova, Cedam, 2009, 85; L. Salvatore, sub art. 2479, in A.L. Santini, L. Salvatore, L. Benatti, M.G. Paolucci, Società a responsabilità limitata, Commentario Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, Zanichelli, 2014, 626; si esprime a favore dell’inderogabilità A. Abu Awwad, Quote di partecipazione, categorie di quote e diritti particolari, in Società a responsabilità limitata, in Trattato delle società, (nt. 2), 232-234, secondo la quale il tenore letterale dell’art. 2468 c.c. consentirebbe di ammettere solo clausole che “accrescono il voto”, e non riduttive del medesimo diritto; dunque, l’alterazione del rapporto di proporzionalità nel voto potrebbe essere perseguita solo mediante la tecnica delle categorie di quote. Nello stesso senso anche A. Mirone, sub art. 2479, in Delle Società, Dell’azienda, Della concorrenza, a cura di D.U. Santosuosso, artt. 2452-2510, in Commentario del Codice Civile, (nt. 12), 794, secondo il quale dovrebbero anche oggi ritenersi nulle le clausole di limitazione o esclusione di singoli dal voto, come si dovrebbe ricavare dalla norma dell’art. 26, terzo comma, del Dl.179/2012, che consente di creare categorie di quote, ma solo per le s.r.l. che siano anche PMI, e quindi in deroga al diritto comune.

[37] M. Speranzin, Partecipazioni senza diritto di voto nella S.r.l., in La struttura finanziaria ed i bilanci delle società di capitali, Studi in onore di G.E. Colombo, Torino, Utet Giuridica, 2011, 217; G. Zanarone, sub art. 2479, in Il codice civile commentario, fondato e diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2010, 1302, il quale ammette la legittimità di quote a voto condizionato purché «non siano tali da tradursi in una sostanziale privazione del suddetto diritto»; R. Guglielmo, Diritti particolari dei soci nelle s.r.l. e voto non proporzionale, in Riv. not. 2010, 614; Massima 138 del Consiglio Notarile di Milano; di recente F.S. Belviso, Assemblee e deliberazioni assembleari, in Società a responsabilità limitata, in Trattato delle società, (nt. 2), 739, secondo il quale non si ravvisano ostacoli all’attribuzione ai soci di un diritto di modellare a proprio piacimento i reciproci rapporti di forza, consentendo particolari connotazioni del diritto di voto. Ammette in tal senso anche clausole di condizionamento del voto.

[38] Si veda in tal senso la Massima n. 171 del Consiglio Notarile di Milano.

[39] Sul tema, nel senso della non computabilità della quota del socio moroso: M. Cian, (nt. 36),78; P.M. Sanfilippo, Problemi disciplinari relativi all’adozione del metodo assembleare, in S.r.l., Commentario, (nt. 36), 823; Orientamento 45 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.

[40] Nello stesso senso Massima 174 del Consiglio Notarile di Milano, per la quale «restano in questo caso applicabili le regole dettate per la s.p.a. dall’art. 2368 c.c., le quali hanno carattere certamente generale ed escludono le azioni istituzionalmente prive del diritto di voto dal computo dei quorum».

[41] Secondo F.S. Belviso, (nt. 37), 735, almeno in caso di conflitto di interessi dovrebbe ritenersi applicabile l’art. 2368, terzo comma, c.c. in quanto espressivo di un principio generale dell’ordinamento,

[42] In tal senso M. Cian, (nt. 36) 78, secondo il quale il diritto di intervento non pareva comprimibile; nello stesso mi pare G. Zanarone, (nt. 37), 1294.