Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2282-667X
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Le società di persone come strumento per l'esercizio della professione intellettuale (di Elisabetta Codazzi, Professoressa associata di diritto commerciale, Università degli Studi dell’Insubria; e-mail: elisabetta.codazzi@uninsubria.it.)


La disciplina delle società tra professionisti, data dalla combinazione tra leggi speciali e norme generali di diritto societario, rappresenta un interessante angolo visuale dal quale osservare l’evoluzione del modello personalistico nonché occasione per l’autonomia statutaria di individuare specifiche soluzioni al fine di colmare le diverse lacune legislative ed adattare le disposizioni speciali (alcune delle quali cd. “transtipiche”) alle particolarità dei singoli tipi sociali.

In tale prospettiva, il tema delle società tra professionisti di persone può essere esaminato sotto un duplice profilo: quello della ricostruzione della disciplina applicabile nei termini descritti e quello volto a cogliere gli spunti che le disposizioni dettate per particolari modelli di società professionali possono offrire al fine di rivedere alcuni aspetti dell’attuale normativa sulle società di persone.

In particolare, nel presente scritto verranno esaminati, anche nella prospettiva di una possibile riforma, due particolari profili di disciplina destinati ad incidere sulla scelta dei professionisti di esercitare la propria attività tramite società di persone, ovvero, quelli relativi alle prerogative dei soci professionisti (in presenza di soci non professionisti) e alla loro responsabilità professionale, questioni che rendono necessaria un’attenta riflessione anche alla luce degli esempi offerti dall’esperienza comparata.

Partnerships as a tool for practicing intellectual professions

The regulation of professional partnerships, resulting from a combination of special legislation and general corporate law provisions, offers an interesting perspective from which to observe the evolution of the partnership model, as well as an opportunity to identify specific solutions to fill various legislative gaps and adapt special provisions (some of which are so-called “transtipiche”) to the particularities of different types of companies.

From this point of view, the issue of professional partnerships can be examined from two perspectives: first, by reconstructing the applicable discipline in the terms described; and second, by examining how the provisions found in special legislation may offer insights for revisiting certain aspects of the current law governing partnerships.

In particular, this paper will examine, also with a view to possible reform, two aspects that affect the choice of professionals to carry out their activities through partnerships: namely, the prerogatives of professional partners (especially when non-professional partners are involved) and their professional liability. These issues require careful consideration, also in light of the examples offered by comparative experience.

Sommario/Summary:

1. Premessa - 2. Alcune considerazioni preliminari sul quadro normativo di riferimento e sul rapporto tra i diversi provvedimenti in materia di società tra professionisti - 3. Le società tra professionisti di persone tra disciplina speciale e generale - 4. Le prospettive di analisi - 5. La ricostruzione di un’unitaria fattispecie di società tra professionisti: la dissociazione tra conferimento dell’incarico ed esecuzione della prestazione - 6. L’esclusività dell’oggetto sociale - 7. I riflessi in materia gestionale - 8. Le società tra professionisti a compagine mista e le regole volte ad attribuire ai soci professionisti la maggioranza a livello decisionale - 9. (segue): compatibilità con la disciplina delle società di persone - 10. L’amministrazione della società tra professionisti di persone - 11. Il controllo dei soci non amministratori - 12. La responsabilità dei soci professionisti per l’esercizio dell’attività professionale - 13. Le previsioni sulla responsabilità dei soci avvocati di società forense e la loro rilevanza sistematica nella ricostruzione della disciplina sulle STP - 14. La responsabilità dei soci di società tra professionisti di persone - 15. Le società tra professionisti di persone tra tensioni interpretative e prospettive di riforma: riflessioni conclusive - NOTE


1. Premessa

Un interessante angolo visuale dal quale osservare l’evoluzione del modello personalistico – tra tensioni interpretative e prospettive di riforma [1] – è quello delle società tra professionisti, la cui analisi – condotta attraverso l’esame dei diversi interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo e che meglio vedremo nei prossimi paragrafi – consente, non solo di mettere a confronto modelli disciplinari anche molto differenziati tra loro, ma anche di verificare le reciproche interazioni tra la normativa speciale (sull’esercizio in comune delle professioni intellettuali) e quella generale (sulle società di persone), rivelandosi un interessante laboratorio per l’autonomia privata, data la necessità di individuare specifiche soluzioni al fine di colmare le lacune legislative esistenti nonché di adattare le disposizioni sulle società professionali (alcune delle quali aventi un carattere cd. “transtipico”) alle specificità dei singoli tipi sociali [2].

L’esistenza di una correlazione tra società di persone e professioni intellettuali è nota e risalente nel tempo, essendo opinione a lungo condivisa da una parte degli interpreti quella per cui l’unica possibilità per poter ammettere nel nostro ordinamento una fattispecie (controversa e, addirittura, per taluni caratterizzata da un’incompatibilità ontologica con i principi che informano lo statuto delle professioni intellettuali cd. protette [3]), quale la società tra professionisti, fosse quella di individuare una formula che potesse, da un lato, evitare la “spersonalizzazione” della prestazione professionale e, dall’altro, assicurare che i soci professionisti rispondano per l’esecuzione della stessa in modo sempre personale ed illimitato [4].

Non è casuale, pertanto, che la prima normativa introdotta nel nostro ordinamento in materia ex d.lgs. n. 96/2001 («Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale») sia riconducibile ex art. 16, secondo comma, ad un modello personalistico («La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che disciplinano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile») [5].

Allo stesso modo, il successivo d.l. n. 223/2006 (convertito in l. n. 248/2006), nell’abolire il divieto di fornire all’utenza l’esercizio di servizi professionali interdisciplinari da parte di associazioni e società di persone (art. 2, primo comma, lett. c)), sembra confermare a contrario l’inammissibilità di società tra professionisti costituite in forma diversa da quella personale [6].

Se, come noto, l’evoluzione legislativa ha mostrato come l’attività professionale cd. protetta possa essere compatibile anche con la disciplina delle società di capitali, come emerge tanto dall’art. 10, terzo comma, l. n. 183/2011, sulle società tra professionisti, tanto dall’art. 4-bis, l. n. 247/2012 (modificata dalla l. n. 205/2017) sulle società forensi e su tale ipotesi, anche per le rilevanti implicazioni sistematiche, si sono maggiormente concentrate le riflessioni della più recente dottrina, pare interessante chiedersi quale ruolo possa avere in questo contesto il modello personalistico, che – per alcune sue caratteristiche e come dimostra la sua diffusione a livello comparato – sembra fisiologicamente destinato allo svolgimento in comune della professione intellettuale [7].


2. Alcune considerazioni preliminari sul quadro normativo di riferimento e sul rapporto tra i diversi provvedimenti in materia di società tra professionisti

Questione preliminare rispetto all’approfondimento delle diverse questioni che si intendono affrontare nel presente scritto è la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, passaggio che si rende necessario stante la presenza nel nostro ordinamento di diversi modelli per l’esercizio in comune dell’attività professionale cd. protetta e di altrettanti provvedimenti a loro fondamento, i cui reciproci rapporti non sempre risultano chiariti dal legislatore [8].

Il problema riguarda principalmente la perdurante vigenza delle società tra avvocati (di seguito anche “STA”) di cui al d.lgs. n. 96/2001, data la successiva introduzione sia della l. n. 183/2011, sulle società tra professionisti (di seguito anche “STP”), sia dell’art. 4-bis, l. n. 247/2012 (“l. forense”), norma aggiunta dalla l. n. 205/2017, al fine di adeguare – in senso maggiormente concorrenziale – la normativa sull’esercizio collettivo della professione di avvocato a quella prevista per le altre professioni intellettuali [9].

Mentre la normativa sulle STP precisa che «Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 10, nono comma), tra i quali si deve ritener compreso anche quello della società tra avvocati di cui al d.lgs. n. 96/2001 [10], nessuna indicazione proviene invece dall’art. 4-bis l. forense (e neppure – parrebbe – dal recente progetto  di riforma sull’ordinamento forense) [11].

Sebbene sul punto sussistano opinioni diverse, pare che, in mancanza di una formale abrogazione del d.lgs. n. 96/2001, da parte della legge successiva e considerate le differenze anche significative tra le disposizioni dettate per le società tra avvocati (riconducibili, come accennato, ad un modello societario personalistico, la cui partecipazione è riservata ai soli avvocati) e quelle previste per le società forensi (che possono essere costituite in qualsiasi forma e ammettono la partecipazione sia di soci professionisti non avvocati che di soci non professionisti), le due normative non possano essere considerate tra loro sovrapponibili, ponendosi invece quali modelli societari alternativi per la professione legale [12]. Tale situazione determina, come prevedibile, una serie di incertezze sistematiche ed applicative, destinate ad accentuarsi nel caso in cui le società forensi si costituiscano come società di persone e in particolare assumano la forma di s.n.c., cui, come abbiamo visto, è riconducibile – sia pure con l’aggiunta di elementi di specialità – la fattispecie di cui al d.lgs. n. 96/2001 [13].

In ogni caso, anche a voler diversamente concludere rispetto alla perdurante vigenza della normativa del 2001, il suo richiamo è imprescindibile al fine di ricostruire la fattispecie generale della società tra professionisti, portando a chiedersi se alcuni profili caratterizzanti la relativa disciplina – che meglio esamineremo nei prossimi paragrafi – siano da reputare essenziali per qualsiasi altra società professionale di persone.


3. Le società tra professionisti di persone tra disciplina speciale e generale

Sempre a livello introduttivo è necessario sottolineare come i diversi provvedimenti dettati in materia di società tra professionisti prevedano un rinvio alle disposizioni generali di diritto societario, applicabili in via residuale ove le norme speciali nulla dispongano e sempre che non si pongano in contrasto con esse [14].

Così, nel caso già visto delle società tra avvocati, le disposizioni codicistiche sulla s.n.c. sono applicabili «in quanto non diversamente disposto» dal d.lgs. n. 96/2001 (art. 16, secondo comma), laddove la l. n. 183/2011, precisando che «È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile» (art. 10, terzo comma), consente, da un lato, di confermare la natura societaria della fattispecie (come, del resto, sottolineano una serie di previsioni significative in tal senso, tra cui quella che impone ex art. 10, quinto comma, di inserire nella denominazione sociale, in qualunque modo formata, l’indicazione «società tra professionisti») e, dall’altro, di desumere che (compatibilmente con le «condizioni» di cui all’art. 10, quarto comma) le società tra professionisti costituite come società di persone, di capitali e cooperative, sono sottoposte alla relativa disciplina codicistica [15].

Infine, l’art. 4-bis, prevedendo che «L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative» (primo comma), pare valere a sua volta come norma di rinvio alla disciplina prevista per le stesse, laddove il mancato riferimento ai modelli societari previsti dal codice civile (come invece disposto dalla legge sulle STP) sembrerebbe non precludere agli avvocati la possibilità di ricorrere anche a modelli di diritto speciale (tanto è vero che si rinvengono nella prassi diversi casi di società benefit tra avvocati [16]).

Fatte queste premesse, ne discende che le società tra professionisti e le società forensi possono costituirsi secondo qualsiasi tipo di società di persone, restando assoggettate, in quanto non diversamente previsto dalla legislazione speciale, alla relativa normativa codicistica.

Alcune precisazioni paiono doversi effettuare quando la società tra professionisti si costituisce come società semplice, scelta che, oltre ad essere coerente con quelle ricostruzioni della giurisprudenza che in passato hanno riqualificato in tal senso le associazioni professionali ovvero applicato per analogia la relativa disciplina, sarebbe anche compatibile con la natura non commerciale dell’attività professionale (cfr. infra, par. 6) [17].

Stante il rinvio alla disciplina generale, la società tra professionisti in forma di società semplice sarà iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia (iscrizione che si aggiunge a quella prevista per le STP ex d.m. n. 34/2013, di cui meglio specificheremo la funzione infra, al par. 6) [18].

Se, come noto, per la costituzione della s.s. non sono previste forme speciali (salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti), nel caso in cui le stesse abbiano ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale, l’art. 2251 c.c. dovrà essere integrato con quelle previsioni che richiedono ex art. 10, quarto comma, che alcuni requisiti essenziali (tra cui l’individuazione dell’oggetto sociale e dei soci, professionisti e non) siano indicati nell’atto costitutivo, con la conseguenza che non sarà configurabile una società tra professionisti di fatto, come anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare [19].

Per la società forense, la legge non richiede che specifici requisiti siano inseriti nell’atto costitutivo, ma la previsione ex art. 4-bis, comma 7-bis, che impone l’adozione in tutti i tipi sociali di una specifica denominazione o ragione sociale (contenente l’indicazione di «società tra avvocati»), pur in assenza di una specifica sanzione, parrebbe implicare la necessità di una sua esteriorizzazione e una tendenziale incompatibilità con la società di fatto.


4. Le prospettive di analisi

Il tema delle società di persone tra professionisti è astrattamente suscettibile di essere analizzato secondo due diverse prospettive: la prima è quella – consueta – volta alla ricostruzione della disciplina applicabile, come risultante dal combinato disposto tra leggi speciali e norme codicistiche sulle società di persone, operazione che, come accennato, richiede uno sforzo interpretativo al fine di dare un contenuto alle generiche ed imprecise formulazioni normative, nonché di declinare una serie di disposizioni di diritto speciale dettate in trasversale per tutte le società (e perciò cd. “transtipiche”) alla specificità dei singoli tipi sociali; l’altra (di cui ci si limiterà a fare alcuni esempi che sembrerebbero particolarmente significativi in tale contesto) è quella che, partendo dalle previsioni di legge speciale sulle società tra professionisti (ivi comprese quelle dettate per le società tra avvocati e per le società forensi), consente di evidenziare alcune lacune della normativa codicistica sulle società di persone e magari di cogliere degli spunti per risolvere aspetti della stessa controversi o non affrontati da parte del legislatore.

Tali prospettive di lettura, di cui si cercherà di dare conto nel presente scritto, trovano un punto di incontro nella considerazione dell’inadeguatezza della disciplina complessivamente applicabile, che, come dimostrano anche i dati empirici, sembra avere un effetto disincentivante rispetto all’adozione da parte dei professionisti intellettuali di modelli personalistici; e questo in un contesto generale in cui il ricorso alle società tra professionisti, specie in alcuni settori (quali, ad esempio, quello dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro), registra un trend di crescita anche grazie alle recenti novità previste a livello tributario, tra cui quelle ex art. 177-bis t.u.i.r. (introdotto con d.lgs. n. 192/2024 [20]), il quale stabilisce un regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie che coinvolgono le aggregazioni professionali [21].

In taluni settori, tra cui in particolare quello forense, l’opzione per il modello personalistico risulta alquanto limitata, laddove il tipo sociale preponderante è, non a caso, quello della s.r.l., la cui disciplina, come noto, consente di introdurre elementi cd. personalistici assicurando però ai soci il beneficio della responsabilità limitata [22].

Di conseguenza, nonostante la presenza di diversi elementi di affinità e/o compatibilità – come già registrato dall’opinione tradizionale – tra i principi che sono alla base dello statuto delle professioni intellettuali e la disciplina delle società di persone (tra cui, in particolare, la forte rilevanza della componente personalistica, la correlazione tra potere di direzione e responsabilità, ma anche la possibilità per i soci di effettuare conferimenti d’opera professionale ovvero di mantenere il controllo sul trasferimento delle partecipazioni sociali attraverso la regola dell’unanimità ex art. 2252 c.c. [23]), altrettanto numerose sono le ragioni che possono dissuadere i professionisti dall’optare per tali tipi sociali [24].

Se, in alcuni casi, i limiti della disciplina legislativa possono trovare un correttivo nelle soluzioni elaborate a livello di autonomia privata – il cui ruolo in questo contesto è decisivo – in altri casi, è necessario invece interrogarsi sull’opportunità di un ripensamento legislativo su entrambi i livelli, ragionando cioè sia nella prospettiva di una revisione della disciplina speciale sulle società tra professionisti sia nell’ottica di una più ampia riforma del diritto delle società di persone (come, del resto, suggeriscono diversi studiosi [25]).

Nella parte successiva dello scritto, dopo aver tentato di ricostruire la fattispecie della società tra professionisti individuandone gli aspetti essenziali (identificativi) e quelli eventuali (in ragione della composizione della compagine sociale), si esamineranno, alla luce della normativa vigente, due particolari profili di disciplina (di cui si possono evidenziare sia le criticità interpretative che le esigenze di riforma) che sembrerebbero influire in modo decisivo sulla scelta dei professionisti di accedere al modello personalistico, ovvero, quello relativo alle prerogative dei soci professionisti (rispetto ai soci non professionisti eventualmente presenti nella compagine sociale) e quello ulteriore concernente le loro responsabilità per l’esercizio dell’attività professionale.


5. La ricostruzione di un’unitaria fattispecie di società tra professionisti: la dissociazione tra conferimento dell’incarico ed esecuzione della prestazione

La fattispecie generale della società tra professionisti (nelle sue possibili varianti di società tra avvocati e società forensi [26]) presenta alcuni tratti identificativi, la cui presenza è condizione necessaria per l’assunzione e il mantenimento della qualifica, laddove altri elementi sono meramente eventuali in quanto dipendono dalle specifiche caratteristiche che la stessa assume in concreto e in particolare dalla composizione della compagine sociale (essendo la presenza di soci non professionisti, ammessa tanto per le STP quanto per le società forensi, variabile idonea ad incidere sugli assetti proprietari e sulla governance della società) [27].

In tale prospettiva, è necessario innanzitutto precisare come la possibilità di esercitare in forma societaria la professione intellettuale nel rispetto di quell’art. 2232 c.c., che, come noto, ha costituito per lungo tempo uno dei principali ostacoli all’ammissibilità della fattispecie, presuppone una rilettura sistematicamente orientata di tale disposizione, la quale, dopo aver prescritto che «Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto» (primo comma), consente a quest’ultimo «tuttavia di valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dei sostituti e ausiliari (…)» (secondo comma) [28].

La norma evidenzia perciò una possibile dissociazione tra il conferimento dell’incarico (al professionista) e la sua esecuzione (da parte di un sostituto), ipotesi che, mentre nel caso del professionista individuale è meramente occasionale, per la società tra professionisti rappresenta lo strumento tecnico per consentire alla stessa di operare e quindi la regola [29].

Tale schema è stato recepito dall’art. 24, d.lgs. n. 96/2001, il quale, dopo aver precisato che «L’incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale richiesta», attribuisce al cliente la facoltà di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata al socio o ai soci da lui scelti, sulla base di un elenco scritto con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi (secondo comma), mentre, in difetto di scelta, la società sarà tenuta a comunicare al cliente il nominativo del socio o dei soci incaricati prima dell’inizio dell’esecuzione del mandato (terzo comma) e a dare prova dell’adempimento dei relativi obblighi informativi (quarto comma).

Allo stesso modo, la disciplina sulle STP (ma non espressamente quella sulle società forensi) ribadisce che l’incarico professionale conferito alla società deve essere eseguito dai soli soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta (art. 10, terzo comma, lett. c), l. n. 183/2011) [30].

Tali precisazioni, che consentono di attribuire alla società la veste di professionista, risultano decisive al fine di ricostruire il regime di imputazione della responsabilità per le obbligazioni professionali, come avremo modo di meglio specificare nei prossimi paragrafi [31].


6. L’esclusività dell’oggetto sociale

Profilo identificativo (e perciò essenziale) della fattispecie società tra professionisti è rappresentato dalla configurazione dell’oggetto sociale in termini esclusivamente professionali, requisito espressamente richiesto ex art. 17, secondo comma, d.lgs. n. 96/2001, il quale specifica che la società tra avvocati ha «per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri soci» pur non precludendo lo svolgimento di attività strumentali («La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all’esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo») [32].

Stante il carattere esclusivamente professionale dell’oggetto sociale della STA, il d.lgs. n. 96/2001, coerentemente con la natura di società “senza impresa” che qualifica la stessa, ne dispone, in deroga a quanto previsto in generale per le s.n.c., tanto l’esclusione da fallimento (art. 16, terzo comma) quanto l’iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia (quarto comma) [33].

Alcune precisazioni sono invece da fare per le STP, ove l’imprecisa formulazione dell’art. 10, quarto comma (che sembrerebbe ricondurre il carattere di esclusività all’attività dei soci e non a quello della società) potrebbe portare a ridimensionare la rilevanza dell’esclusività dell’oggetto sociale [34].

In realtà, pare che anche in presenza di una previsione ambigua (come quella appena citata) o in assenza di una espressa disposizione in tal senso (come nel caso delle società forensi), l’esclusività o quantomeno l’assoluta prevalenza dell’attività professionale su altre attività (non potendo negarsi la possibilità di svolgere attività strumentali, come del resto prevede il già richiamato art. 17, secondo comma, d.lgs. n. 96/2001) sia condizione imprescindibile al fine di poter qualificare una data fattispecie come società tra professionisti e di distinguerla da figure affini (quali, in particolare, le società di servizi, che si caratterizzano invece per la prevalenza della componente imprenditoriale su quella professionale) [35].

In altri termini, quello che può fare la differenza tra l’ipotesi in cui l’esercizio della professione costituisce “elemento” di un’attività organizzata in forma di impresa (art. 2238 c.c.) e l’ipotesi in cui l’impresa costituisce “elemento” dell’attività professionale (e quindi assume un carattere meramente strumentale rispetto ad essa) dipende essenzialmente dal fatto che quest’ultima rappresenti o meno l’oggetto unico ed esclusivo della società o quantomeno assuma un carattere di assoluta prevalenza [36].

A questa logica sembrerebbero rispondere anche quelle previsioni dettate per le STP e per le società forensi, che, in presenza di soci non professionisti, attribuiscono ai soci professionisti una maggioranza qualificata in sede decisionale, il cui venir meno determina lo scioglimento della società (cfr. infra, par. 8).

Detto ciò, in assenza di una disposizione di legge che, analogamente all’art. 16, terzo e quarto comma, d.lgs. n. 96/2001, esoneri espressamente le società tra professionisti dal fallimento (liquidazione giudiziale) ovvero ne preveda l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, non pare si possa pervenire a tale esito in via interpretativa; allo stesso modo, non si può ritenere che la soggezione all’ordinario regime pubblicitario previsto per le società commerciali possa essere esclusa dalla previsione di una concomitante iscrizione delle STP nella sezione speciale del registro delle imprese, adempimento che, come specifica l’art. 7, primo comma, d.m. n. 34/2013, sarebbe previsto solo «ai fini della verifica dell’incompatibilità di cui all’articolo 6» [37].

Una conferma in tal senso proviene dall’art. 9 dello stesso decreto, il quale stabilisce che la domanda di iscrizione presso l’albo professionale deve essere corredata dal «certificato di iscrizione nel registro delle imprese» (la cui mancanza, originaria o successiva, impone al consiglio dell’ordine di rifiutare l’iscrizione o di cancellarla ai sensi dei successivi artt. 10 e 11).

Per le stesse ragioni, non pare si possa escludere, perlomeno in termini generali ed assoluti, che le società tra professionisti possano essere assoggettate alle ordinarie procedure concorsuali, pur essendo indubbio che il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (nel cui ambito di applicazione rientra anche il professionista ex art. 1, primo comma) preveda strumenti più compatibili di altri con l’esercizio dell’attività professionale (quali il concordato minore o la liquidazione controllata, applicabili in caso di sovraindebitamento del debitore, ma anche – si può ritenere – la composizione negoziata) [38].

Assoggettare la società tra professionisti alla disciplina tipica dell’imprenditore non significa disconoscere la netta distinzione tra attività professionale cd. protetta e attività di impresa (che tuttavia possono essere assimilate ai fini dell’applicazione di speciali discipline, quali il diritto della concorrenza [39] o il diritto tributario [40]), ma solo prendere atto che, ove il professionista intellettuale si avvalga dello strumento societario, si può presumere una compatibilità tra tale formula organizzativa e le regole applicabili a qualsiasi altra società, anche quelle più marcatamente caratterizzate in termini imprenditoriali [41].


7. I riflessi in materia gestionale

Un ulteriore profilo che risulta necessario approfondire è quello della correlazione tra oggetto sociale esclusivamente professionale e composizione dell’organo amministrativo, dovendo cioè chiedersi se la particolare connotazione del primo implichi una riserva dell’amministrazione in capo ai soci professionisti, come si prevede per le società tra avvocati ex art. 23, primo comma, d.lgs. n. 96/2001 (secondo cui «L’amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi»).

Tale norma pare in realtà poco probante, dal momento che, da un lato, la disciplina sulla STA ammette la partecipazione di soli soci avvocati (non di altri professionisti né tantomeno di soci non professionisti) e, dall’altro, richiama una regola (quella della corrispondenza tra soci e amministratori) che, secondo l’opinione tradizionale, sarebbe tipica delle società di persone – cui questo modello è riconducibile – ma che recentemente pare messa in discussione da una parte della dottrina [42].

Il problema si pone in particolare per le STP, per le quali sembrerebbe valere (in mancanza di specifiche previsioni a riguardo e stante l’implicito rinvio ex art. 10, terzo comma, l. n. 183/2011, alle norme codicistiche previste per ciascun tipo sociale) la massima libertà nella composizione dell’organo amministrativo [43].

A tal riguardo sembra necessario sottolineare come, nonostante la presenza di opinioni diverse sul punto, sia netta la distinzione tra attività amministrativa ed esercizio di attività professionale cd. protetta, la quale, se può rientrare nella gestione in senso lato della società, non è però riconducibile all’amministrazione in senso stretto della stessa, così da imporre una necessaria corrispondenza tra soci professionisti e amministratori [44].

Se è vero che una serie di attività esecutive possono essere al confine con quelle di natura professionale (ad esempio, l’accettazione degli incarichi professionali, il coordinamento delle tariffe dei diversi professionisti, le scelte di tipo strategico su dove focalizzare l’attività sociale, ecc. [45]), ciò non pare ragione sufficiente per imporre che tutti gli amministratori siano anche professionisti.

In questo senso, si pone la disciplina sulle società forensi ex art. 4-bis, la quale stabilisce che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione (e non la totalità) è composta da soci avvocati (secondo comma, lett. b)), aggiungendo che i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale e i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori (secondo comma, lett. c)), così lasciando intendere che una minoranza di essi può essere composta sia da soci non professionisti che da soci (professionisti ma) non avvocati [46].

 Esamineremo, nella parte successiva dello scritto, la rilevanza sistematica di tali disposizioni con specifico riferimento all’amministrazione delle società di persone (cfr. infra, par. 10).


8. Le società tra professionisti a compagine mista e le regole volte ad attribuire ai soci professionisti la maggioranza a livello decisionale

A differenza della disciplina sulle STA ex d.lgs. n. 96/2001 (per le quali sussiste una corrispondenza biunivoca tra soci e avvocati), la l. n. 183/2011, ammette tanto la partecipazione di soci non professionisti per «prestazioni tecniche» o «finalità d’investimento» (art. 10, comma 3, lett. b)) quanto quella di professionisti appartenenti a diversi settori professionali (ai sensi dell’art. 10, ottavo comma, la società tra professionisti può esercitare «più attività professionali» e quindi essere cd. multiprofessionale) [47].

L’art. 4-bis l. forense sottintende l’ammissibilità di soci professionisti diversi dagli avvocati e di soci non professionisti nella misura in cui, ai sensi del secondo comma, lett. a) e b), riserva ai professionisti i 2/3 dei voti e la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo, così lasciando intendere che la minoranza sia dei soci che degli amministratori potrà essere formata da soggetti diversi.

Esplicitamente lo schema di legge delega di riforma dell’ordinamento forense stabilisce che «nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento» [48].

La possibilità di diversificare la compagine societaria pone il problema di garantire degli equilibri tra soci professionisti e non professionisti, evitando che questi ultimi possano assumere il controllo della società o comunque influenzarne le decisioni più rilevanti [49].

Per arginare questo rischio, entrambe le normative pongono regole volte ad assicurare che in sede decisionale i soci professionisti dispongano di una maggioranza qualificata.

Così, integrando il testo originario con l’art. 9-bis, primo comma, lett. b), l. n. 27/2012, il legislatore ha stabilito che per le STP il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare «la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci», laddove «il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi» (art. 10, quarto comma, lett. b)) [50].

In materia di società forense, si stabilisce in modo non dissimile che i soci per almeno 2/3 del capitale e dei diritti di voto devono essere avvocati iscritti all’albo ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti ad albi di altre professioni, ribadendo che il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e ne comporta la cancellazione dall’albo da parte del consiglio dell’ordine, salvo che la stessa società non provveda a ristabilirla nel termine perentorio di sei mesi (art. 4-bis, secondo comma, lett. a)).

In entrambi i casi, la previsione che attribuisce ai soci professionisti una maggioranza qualificata nei termini descritti individua un tratto identificativo della fattispecie della società tra professionisti (a compagine mista) nonché una condizione di sopravvivenza della stessa, che impone all’autonomia statutaria, così come all’interprete, di individuare soluzioni che ne garantiscano il rispetto anche in deroga alle regole generali previste dal diritto societario [51].

Come vedremo nel successivo paragrafo, l’evoluzione del sistema sembrerebbe andare in questa direzione.

Se la ratio di tali previsioni è chiara, non mancano però né dubbi interpretativi né difficoltà applicative che possono portare ad una loro elusione ove i soci non adottino regole coerenti con essa, ipotesi che si prospetterebbe in tutti casi in cui, stabilendosi maggioranze più elevate dei 2/3 (come tipicamente avviene nelle società di persone), i soci non professionisti vengano ad assumere un peso determinante [52].


9. (segue): compatibilità con la disciplina delle società di persone

L’innesto nella disciplina delle società di persone di regole, quale quella volta ad affermare che «in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci» (art. 10, quarto comma, lett. b)), pare evidenziare una serie di limiti correlati innanzitutto alla rigidità della soglia stabilita (che sembrerebbe applicabile ad ogni tipo di decisione rientrante nella competenza dei soci [53]).

Essa non risulta infatti coerente né con la disciplina delle società di persone (che, come noto, sottopone alcune decisioni, tra cui quelle relative alle modifiche del contratto sociale ex art. 2252 c.c., al consenso unanime dei soci) né con quella delle società di capitali (ove la previsione di una maggioranza dei 2/3 può costituire ostacolo alla facilità deliberativa dell’assemblea), risultando forse maggiormente compatibile con il modello cooperativo (per il quale l’art. 2526, secondo comma, c.c., dispone che l’assemblea deve essere costituita da un numero di cooperatori legittimati ad esercitare «almeno i due terzi» del potere deliberativo) [54].

Sotto il profilo interpretativo, non è chiaro se nel calcolo della maggioranza di cui al comma quarto rilevino congiuntamente sia il numero dei soci professionisti che le quote societarie da essi detenute (come sostenuto da una pronuncia della giurisprudenza di merito [55]) ovvero se sia sufficiente che questi ultimi siano in grado di disporre del quorum deliberativo dei due terzi, a prescindere dal loro numero e dall’entità della partecipazione posseduta (che potrebbero essere anche inferiori, come sostengono altri orientamenti interpretativi [56]).

Secondo l’AGCM, la disposizione in esame dovrebbe essere interpretata alla luce della ratio alla stessa sottesa, la quale è riconducibile alla volontà di «(…) limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali, garantendo che tale indirizzo sia mantenuto in capo ai soci professionisti», obiettivo che può essere assicurato ricorrendo ai «diversi strumenti previsti dal codice civile che consentono di limitare o espandere i diritti e i poteri attributi ai soci in relazione al tipo di società scelta e alla relativa governance» [57].

In questi termini, un’interpretazione della norma che prevede il cumulo dei due requisiti «ostacola la possibilità per i professionisti di scegliere l’organizzazione e la compagine societaria ritenuta più consona alle proprie esigenze, determinando ingiustificate limitazioni della concorrenza e ponendosi in contrasto con lo spirito della norma, volta al completo superamento del divieto per i professionisti di costituirsi in società».

Il cd. “d.d.l. concorrenza” (disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza previsto dall’art. 47, l. 23 luglio 2009, n. 999, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025), recependo i suggerimenti dell’AGCM, dispone che all’art. 10, quarto comma, lett. b), l. n. 183/2011, il secondo periodo è così sostituito: «In ogni caso la partecipazione sociale dei professionisti deve essere tale da assicurare a questi ultimi la possibilità di determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto per la costituzione della società. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni» (art. 9, primo comma) [58].

Tale disposizione, che si configura come norma di interpretazione cd. autentica rispetto al requisito della “partecipazione prevalente dei professionisti”, chiarisce perciò che quest’ultima va riferita tanto ai diritti di voto quanto alla partecipazione agli utili, essendo il suo obiettivo quello «di garantire che il controllo delle STP rimanga saldamente in capo ai professionisti abilitati, evitando assetti societari opachi o formalmente elusivi» [59].

Come accennato, la ratio della norma può infatti venire facilmente elusa in presenza di sistemi decisionali che, prevedendo maggioranze più elevate dei 2/3, possono rendere determinante anche il voto del socio non professionista.

Secondo gli orientamenti notarili, sarebbe, oltre che possibile, anche legittima, l’introduzione di clausole che, prevedendo maggioranze superiori a due terzi o addirittura l’unanimità, come, è frequente nelle società di persone, possono mettere i soci non professionisti in condizione di esercitare poteri di veto anche significativi [60].

Tuttavia, se il rispetto di tale quorum è posto dalla legge quale condizione di sopravvivenza della società nonché quale garanzia di conservazione della fattispecie, pare dubbio che la previsione di clausole atte ad attribuire sistematicamente ai soci non professionisti un’influenza decisiva sulle principali decisioni sociali possa essere considerata ammissibile tout court, appunto in quanto suscettibile di configurare una situazione idonea a determinare il venir meno di quella proporzione tra soci professionisti e non professionisti che il legislatore ha ritenuto inderogabile [61].

Tale aspetto viene enfatizzato dal d.d.l. concorrenza 2025, il quale, dopo aver stabilito che «In ogni caso la partecipazione sociale dei professionisti deve essere tale da assicurare a questi ultimi la possibilità di determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni (…)», aggiunge che «A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette» (art. 9, primo comma), così impedendo all’autonomia statutaria di neutralizzarle.

E tale regola, per un’esigenza di armonia di sistema, sembrerebbe dover valere anche per le società forensi, pur essendo la sopra citata previsione riferita alle sole STP e facendo la stessa salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti delle singole professioni.

In altri termini, ove la società assuma una compagine mista (di professionisti e di non professionisti), i soci debbono sforzarsi per individuare a livello di autonomia negoziale soluzioni atte a concentrare in capo al ceto professionale il potere decisionale e a garantire il mantenimento nel tempo di tale assetto[62].

Ci si potrebbe interrogare sulla necessità di regolare gli aspetti procedimentali relativi all’assunzione di tali decisioni.

Pur non essendo imposta alcuna particolare formalità in relazione al metodo decisionale dei soci né, come noto, dalla disciplina delle società di persone né da quella speciale sulle società tra professionisti, sembra però che l’esigenza di rispettare determinati quorum, nonché di garantire la partecipazione e la votazione da parte della maggioranza qualificata dei soci professionisti, rendano necessaria l’adozione di regole volte a favorire collegialità e trasparenza quantomeno al fine di poter dimostrare che quelle maggioranze sono state effettivamente raggiunte nella singola decisione [63].

In caso contrario, ove le decisioni (specie quelle che possono avere carattere strategico per la società tra professionisti [64]) fossero prese senza il voto dei 2/3 dei soci professionisti, sarebbe necessario individuare gli strumenti per farne valere l’invalidità: è vero che ai sensi dell’art. 10, quarto comma, lett. b), così come anche dell’art. 4-bis, secondo comma, lett. a), il venir meno di tale proporzione è causa di scioglimento della società ove la stessa non venga ripristinata entro il termine di sei mesi, ma una cosa è la perdita permanente della possibilità di raggiungere questo quorum (a causa del mutamento degli assetti interni o della sistematica violazione di tale previsione), un conto è il suo mancato rispetto nella singola decisione, ipotesi che, conformemente ad un consolidato orientamento interpretativo, può giustificare – in presenza dei necessari presupposti – l’applicazione delle disposizioni dettate per le società di capitali ex artt. 2377 ss. e 2479-ter c.c. [65].

Uno spunto in tal senso proviene dalla disciplina sulla STA, che, in tema di invalidità della società (art. 20, d.lgs. n. 96/2001), detta una norma che sembra richiamare sotto diversi profili quella prevista per la nullità della s.p.a. dall’art. 2332 c.c., assumendo perciò una rilevanza sistematica più generale a tutela della stabilità degli atti sociali e dell’affidamento dei terzi [66].


10. L’amministrazione della società tra professionisti di persone

Alcune considerazioni ulteriori debbono essere effettuate con riguardo all’amministrazione delle società tra professionisti personali, a completamento di quanto già precisato sul tema in generale (supra, par. 7).

In mancanza di una disposizione ad hoc in materia di STP, è necessario partire dalla disciplina dettata per le società forensi ex art. 4-bis, l. n. 247/2012, che, come abbiamo visto, contiene diverse prescrizioni a riguardo.

La prima previsione, volta a richiedere che la maggioranza degli amministratori sia formata da soci avvocati (secondo comma, lett. b)) e quindi a consentire che una minoranza degli stessi possa essere rappresentata da soci non professionisti (oltre che da professionisti non avvocati), non assicura però ai primi la possibilità di poter prevalere a livello decisionale, specie in presenza di sistemi di amministrazione che possono rendere determinante il veto di questi ultimi.

Così, nel caso di amministrazione disgiuntiva, ove l’amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (art. 2257, primo comma, c.c.), il socio amministratore non professionista avrà la possibilità di intraprendere qualsiasi iniziativa gestoria senza la necessità di ottenere il consenso da parte degli altri amministratori (professionisti) [67].

Come noto, secondo le regole generali, ove un amministratore si opponga all’operazione che altro amministratore intenda compiere prima che sia compiuta (art. 2257, secondo comma), la decisione sull’opposizione è rimessa alla maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (terzo comma), fermo restando che, data la già precisata distinzione tra amministrazione e attività professionale (supra, par. 7), né il veto né la decisione su di esso interferiranno sullo svolgimento di quest’ultima [68].

Se è vero che, ai fini della decisione ex art. 2257, terzo comma, alla quale possono prendere parte anche amministratori non professionisti, è necessario tener conto delle soglie richieste dagli artt. 4-bis, secondo comma, lett. a), e 10, quarto comma, lett. b), l. n. 183/2011 (che attribuiscono ai soci professionisti i 2/3 dei diritti di voto), ciò non costituisce però garanzia che il ceto professionale possa realmente prevalere, non essendo scontato che i soci professionisti convergano su ogni singola iniziativa [69].

In caso di scelta di un metodo congiuntivo ex art. 2258 c.c., è necessario distinguere a seconda che questo sia all’unanimità (primo comma) o a maggioranza (secondo comma): nel primo caso, gli amministratori non professionisti, pur se in minoranza sotto il profilo numerico, potrebbero assumere una rilevanza decisiva nelle singole decisioni; nel secondo caso, gli amministratori professionisti potrebbero astrattamente prevalere, oltre che in seno all’organo amministrativo (ex art. 4-bis, secondo comma lett. b), l. forense), anche sotto il profilo delle relative decisioni, ove nella determinazione della maggioranza ex art. 2258, secondo comma, c.c. (calcolata in base alle quote di partecipazione agli utili) si tenesse realmente conto di tale esigenza [70].

In altri termini, la necessità di garantire ai professionisti l’effettivo governo della società presuppone che l’autonomia statutaria adatti le regole generali in materia di amministrazione in funzione di tale obiettivo (magari prevedendo che anche le decisioni dell’organo amministrativo assicurino ai professionisti i 2/3 dei voti come previsto per i soci ex art. 10, quarto comma, lett. b), l. n. 183/2011) [71].

La seconda previsione di cui all’art. 4-bis, secondo comma, lett. c), che, come già accennato, esclude la presenza nell’organo amministrativo di amministratori non soci, risulta coerente con l’opinione tradizionale secondo cui nelle società di persone non sarebbero ammessi amministratori estranei (non a caso, l’art. 23, d.lgs. n. 96/2001, già richiamato prevede che l’amministrazione della società tra avvocati spetti ai soci) [72].

In realtà, al di là del fatto che questa regola ormai è discussa anche nell’ambito delle società di persone, l’adempimento di obblighi specifici e, in particolare, la predisposizione di adeguati assetti organizzativi, prevista ex art. 2257, primo comma, c.c., può rendere necessario acquisire competenze e professionalità diverse da quelle dei soci avvocati se non addirittura esterne alla società, non sempre potendosi sopperire a tale esigenza inserendo nell’organo amministrativo soci non professionisti dotati di particolari competenze tecniche [73].

Detto ciò, ci si può chiedere se, nella ricostruzione della disciplina applicabile alle STP (su cui, come accennato, la l. n. 183/2011, nulla dispone), si debba tener conto delle disposizioni dettate per le società forensi e, in particolare, della previsione che (ribadendo quanto disposto ex art. 23, d.lgs. n. 96/2001, per le società tra avvocati [74]) esclude la possibilità di inserire nell’organo di gestione amministratori non soci.

Posto che la filosofia sottesa all’art. 10, l. n. 183/2011 – e che accomuna una serie di ulteriori interventi di liberalizzazione delle attività economiche risalenti allo stesso periodo – sembra quella di demandare all’autonomia statutaria la libertà di individuare (nei limiti delineati dalla legislazione speciale) le regole applicabili, pare ragionevole escludere sia l’applicazione analogica alle STP di previsioni di legge più restrittive dettate per altri modelli di società professionale (in quanto limiterebbero, senza alcuna giustificazione oggettiva, la composizione dell’organo amministrativo) sia, a maggior ragione, la creazione a livello interpretativo di vincoli impliciti (se non con riguardo a requisiti identificativi della fattispecie non esplicitati dalla legge, quale la connotazione esclusiva dell’oggetto sociale, come precisato supra al par. 6) [75].

Ciò naturalmente non esclude che i soci di STP, data l’ampia autonomia loro riconosciuta nell’individuazione delle regole applicabili, possano far proprie le soluzioni adottate dal legislatore per gli altri modelli di società tra professionisti, ove le stesse rispondano alle loro esigenze nel caso concreto.

Più interessanti paiono essere le implicazioni che potrebbero discendere da quella previsione del d.d.l concorrenza (richiamata nel precedente paragrafo), la quale, dopo aver prescritto che le decisioni dei soci debbono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei professionisti, stabilisce che «(…) nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette» (art. 9, primo comma): ove la stessa disposizione, per ragioni di coerenza sistematica, venisse estesa anche alle decisioni degli amministratori, la libertà di scelta dei soci con riguardo ai sistemi di amministrazione della STP di persone sarebbe drasticamente limitata.


11. Il controllo dei soci non amministratori

Un ulteriore profilo su cui pare necessario brevemente soffermarsi riguarda i poteri di controllo dei soci non amministratori, essendo lecito chiedersi se questi ultimi, ove siano professionisti e a maggior ragione non professionisti, possano disporre delle ampie prerogative di cui all’art. 2261, primo comma, c.c., che li legittimerebbe a chiedere notizia sullo svolgimento degli «affari sociali», tra i quali ben potrebbero rientrare le attività professionali [76].

Pare che, da un lato, per soddisfare una tale richiesta possa essere sufficiente una risposta di carattere sintetico che dia conto dell’andamento generale dell’attività sociale (anche professionale), senza la necessità di entrare nel dettaglio delle singole pratiche professionali, e, dall’altro, i soci amministratori (che, in generale, non potrebbero invocare nei confronti degli altri soci esigenze di riservatezza imprenditoriale) possano, nel caso specifico, opporre un legittimo rifiuto fondato sul rispetto del segreto professionale, come previsto dall’art. 10, settimo comma, l. n. 183/2011, secondo cui «Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate» [77].

Sebbene la norma non lo specifichi (riferendosi genericamente «agli altri soci»), è verosimile ritenere che la possibilità di opporre il segreto professionale sia stata pensata principalmente con riferimento ai soci non professionisti, fermo restando che i soci professionisti (che ricevono le informazioni ex art. 2261 c.c.) sono tenuti ad un dovere di riservatezza nei confronti dei terzi [78].

Per quanto riguarda, invece l’ulteriore diritto, previsto dallo stesso art. 2261, primo comma, c.c., di consultare i documenti relativi all’amministrazione, pare utile richiamare la precisazione già effettuata, secondo cui l’attività professionale non sarebbe riconducibile all’amministrazione in senso stretto, ragion per cui non sembrerebbe prospettabile il rischio che, per questa via, i soci non professionisti possano avere accesso ai documenti inerenti allo svolgimento dell’incarico professionale; in ogni caso, resta ferma la possibilità per i soci amministratori di invocare anche in questo caso legittime ragioni di segretezza professionale, come previsto dal già richiamato art. 10, settimo comma, l. n. 183/2011, che si potrebbe ritenere applicabile per analogia anche alle altre società professionali.

In conclusione, il diritto di controllo ex art. 2261 c.c. sembrerebbe assumere, nel peculiare contesto delle società tra professionisti, una particolare configurazione, che rende necessario un ripensamento delle sue modalità di esercizio al fine di contemperare l’esigenza di informazione dei soci con la tutela del segreto professionale nell’interesse dei clienti [79].


12. La responsabilità dei soci professionisti per l’esercizio dell’attività professionale

Tema centrale, al fine di ricostruire la disciplina applicabile alle società tra professionisti e di coglierne gli aspetti di maggior criticità, è quello della responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività professionale, questione che presuppone innanzitutto l’individuazione del soggetto o dei soggetti cui la stessa è imputabile.

Come precisato nei paragrafi precedenti (supra, par. 5), secondo lo schema previsto dall’art. 24, d.lgs. n. 96/2001, e ripreso ex art. 10, lett. c), l. n. 183/2011, è la società ad assumere l’incarico professionale nei confronti del cliente e quindi ad operare in veste di professionista (tanto è vero che, in caso di mancata designazione da parte dell’utente, la società è tenuta a scegliere il nominativo del professionista incaricato e a comunicarglielo, così come, in caso di recesso o di cessione della partecipazione di quest’ultimo, la stessa società dovrà garantire la continuità nello svolgimento dell’incarico attraverso la nomina di un sostituto) [80].

In questi termini, sarà innanzitutto la società tra professionisti a rispondere delle obbligazioni professionali (in tal senso anche l’art. 26, d.lgs. n. 96/2001), a loro volta riconducibili ad obbligazioni sociali [81]. Significativa a tal proposito è la previsione di cui all’art. 10, comma 4, lett. c-bis), l. n. 183/2011, con cui si stabilisce che la STP deve provvedere a «la stipula della polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale» [82].

Precisato ciò, è necessario stabilire, alla luce dei provvedimenti legislativi che disciplinano i diversi modelli di società tra professionisti, se ed in che termini, oltre alla società, possano rispondere i suoi soci (professionisti).

L’unica normativa che si occupa di disciplinare compiutamente tale materia è quella sulle società tra avvocati, la quale stabilisce che «Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico. La società risponde con il suo patrimonio» (art. 26, primo comma, d.lgs. n. 96/2001), laddove «in difetto della comunicazione prevista dall’art. 24, comma 3°, per le obbligazioni sociali derivanti dall’attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci» (secondo comma) [83].

La citata previsione, nella misura in cui esclude che di norma la responsabilità per le obbligazioni professionali possa estendersi ai soci che non hanno eseguito l’incarico, configura una significativa deroga all’art. 2291 c.c., che invece, come noto, prevede la responsabilità personale e illimitata di tutti i soci di s.n.c. (regola che, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, d.lgs. n. 96/2001, trova applicazione per le obbligazioni derivanti da attività diverse da quelle professionali) [84].

Per quanto riguarda le STP, stante il rinvio implicito alle norme che regolano i modelli societari previsti dal codice civile (art. 10, quarto comma, l. n. 183/2011) e in mancanza di previsioni specifiche sul punto, sembra agevole concludere che per le obbligazioni sociali, comprese quelle di natura professionale, rispondano la società con il suo patrimonio e i soci, limitatamente o illimitatamente, a seconda del tipo sociale di riferimento [85].

Ciò significa che, nei tipi sociali che prevedono la responsabilità illimitata dei soci, questi ultimi risponderanno con il proprio patrimonio dell’operato di ciascun professionista (cfr. infra, par. 14) [86].

Questione più delicata riguarda la posizione del socio che ha eseguito l’incarico professionale, il quale, secondo un’opinione diffusa, dovrebbe rispondere sempre in modo personale ed illimitato nei confronti del cliente, altrimenti derivandone un’elusione degli artt. 2232 e 2236 c.c. [87].

Sul punto si rendono però necessarie alcune precisazioni.

Innanzitutto, l’attribuzione della responsabilità professionale in capo alla società (alla quale è conferito l’incarico) e non alle persone fisiche che la compongono (se non quando previsto dalle norme dettate per lo specifico tipo sociale) è l’effetto naturale della qualificazione della fattispecie in termini di società, che, come già si è precisato, alla stregua degli interventi legislativi in esame, è innegabile, laddove l’idea di attribuire ai soci una responsabilità sempre personale ed illimitata per l’incarico eseguito priverebbe di utilità la stessa scelta di costituire una società tra professionisti, posto che per essi nulla cambierebbe sotto tale profilo rispetto all’esercizio della professione in forma individuale [88].

In secondo luogo, se è vero che l’esercizio in forma societaria dell’attività professionale non può costituire strumento per consentire al professionista intellettuale di eludere il rispetto dei propri doveri e le conseguenti responsabilità, è anche vero che nessuna norma stabilisce che questi debba rispondere sempre illimitatamente per l’opera eseguita (non certo l’art. 2236, primo comma, c.c., il quale, al contrario, precisa che, se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave) né è in alcun modo dimostrato che il cliente possa essere maggiormente garantito dalla responsabilità illimitata dei professionisti, essendo l’efficacia della sua tutela correlata ad una serie di fattori concomitanti, quali la trasparenza nello svolgimento del rapporto professionale, la stipula di una polizza assicurativa per gli illeciti dei soci professionisti (come appunto è stato previsto per le STP), nonché, più in generale, la previsione di regole certe [89].

Ulteriore argomento invocato dalla dottrina, per sostenere l’idea che il socio esecutore dell’incarico professionale debba rispondere in modo sempre personale e illimitato, è quello – di carattere sistematico – dato dalla presenza, a livello di legislazione speciale e presso alcuni ordinamenti stranieri, di diversi esempi in tal senso [90].

A tal fine, sono state richiamate le previsioni dettate in materia di società tra avvocati di cui all’art. 26, primo comma, d.lgs. n. 96/2001, e di società di persone interdisciplinari (ex art. 2, primo comma, lett. c), d.l., 4 luglio 2006, n. 223 [91]), ma anche quelle relative alle società di revisione (art. 15, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 [92]) e alle di società di ingegneria (ex art. 90, settimo comma, d.lgs. n. 163/2006, ora abrogato [93]), le quali allo stesso modo stabiliscono che i soci incaricati sono tenuti a rispondere in solido con la società [94].

Pertanto, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso da parte della l. n. 183/2011, esigenze di coerenza sistematica – si sostiene – imporrebbero di estendere anche in capo al socio professionista di STP che ha eseguito la prestazione una responsabilità illimitata per inadempimento o negligenza professionale [95].

Ma anche sul punto si rendono necessarie alcune precisazioni.

L’art. 26, d.lgs. n. 96/2001, nel derogare alcuni essenziali profili dell’art. 2291 c.c., sembra confermare che la responsabilità derivante ai soci dall’esercizio dell’attività professionale ha una natura societaria (ovvero di responsabilità per le obbligazioni sociali): in tal caso, la previsione in capo a costoro di una responsabilità illimitata sembra doversi correlare alla natura personalistica della società tra avvocati e, in particolare, alla sua riconducibilità alla s.n.c., non consentendo perciò di ricavare spunti più generali a favore della tesi che vorrebbe estendere l’applicazione di tale regola a tutti i tipi di società tra professionisti [96]. E lo stesso è a dirsi per le società personali interdisciplinari di cui al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, mentre la rilevanza sistematica delle disposizioni dettate per le società di revisione e per le società di ingegneria risulta  limitata in quanto le stesse – come pare ormai assodato – non sono riconducibili alla fattispecie delle società tra professionisti [97].


13. Le previsioni sulla responsabilità dei soci avvocati di società forense e la loro rilevanza sistematica nella ricostruzione della disciplina sulle STP

Si rende necessario a questo punto esaminare le implicazioni sistematiche della disciplina in tema di responsabilità dei soci avvocati di società forensi, come risultante dal combinato disposto degli artt. 4-bis, quarto comma, e 14, secondo comma, l. n. 247/2012.

Mentre l’art. 4-bis si limita a disporre che «La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione» (quarto comma), l’art. 14, secondo comma, stabilisce che «L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale e illimitata, solidalmente con l’associazione o la società» (disposizione che pare riconfermata dallo schema di legge delega di riforma dell’ordinamento forense) [98].

Innanzitutto, è necessario intendersi sulla natura di tale responsabilità «personale e illimitata», in quanto, se è vero che la stessa potrebbe essere ricondotta all’ordinaria responsabilità per violazione di norme professionali gravante su qualsiasi professionista, sarebbe però necessario capire per quali ragioni l’art. 2236 c.c., in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà, limita la responsabilità del prestatore d’opera ai soli casi di dolo o colpa grave, mentre il socio avvocato di società forense che accetta l’incarico debba sempre rispondere in modo personale e illimitato (ferma restando la stipula, a carico di ciascun avvocato, della polizza assicurativa ex art. 12, primo comma, l. n. 247/2012) [99].

Inoltre, a parte la già ricordata assenza di un rapporto diretto tra cliente e socio professionista (circostanza che consentirebbe semmai far valere nei confronti di quest’ultimo – in presenza dei necessari presupposti – una responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale, da contatto sociale o per violazione di doveri di protezione [100]), non sembrerebbero esservi argomenti decisivi per escludere che invece il legislatore ex art. 14, secondo comma, l. forense, si sia riferito (come nel caso di cui all’art. 26, primo comma, d.lgs. n. 96/2001) ad una vera e propria responsabilità societaria, soluzione che porterebbe i soci incaricati a rispondere illimitatamente per le obbligazioni professionali anche ove, in base alle previsioni applicabili al tipo sociale di riferimento, essi abbiano per tutte le altre obbligazioni sociali una responsabilità limitata (si pensi al caso di una s.p.a. o di una s.r.l. unipersonale, ove il socio unico avvocato risponderebbe sempre in modo illimitato per le obbligazioni professionali [101][102].

In tale prospettiva, la previsione (cd. “transtipica”) di cui all’art. 14, secondo comma, l. forense, oltre a risultare incoerente dal punto di vista sistematico, determinerebbe una disparità di trattamento tra avvocati e professionisti diversi (assoggettati all’ordinaria disciplina societaria), che potrebbe rilevare anche all’interno della medesima società forense, ove questa assuma carattere multidisciplinare [103].

In ogni caso, pare evidente che la responsabilità personale e illimitata prevista dalla citata norma, sia che venga ricondotta ad una responsabilità societaria, sia che venga ricondotta ad un’ordinaria responsabilità per inadempimento degli obblighi professionali, costituisce un disincentivo per l’avvocato che intenda avvalersi dello strumento societario (nel primo caso, in quanto verrebbe derogato il regime di responsabilità previsto per ciascun tipo sociale e, nel secondo, in quanto i soci avvocati sembrerebbero sottoposti ad un regime che parrebbe in linea di principio più severo di quello previsto per il professionista individuale ex art. 2236 c.c.) [104].

Per tutte queste ragioni, pare che le previsioni di cui agli artt. 4-bis, quarto comma, e 14, secondo comma, l. forense, non siano suscettibili di essere estese anche alle STP e, anzi, il fatto che il legislatore abbia introdotto in questo contesto disposizioni volte a stabilire espressamente che il socio incaricato è tenuto sempre a rispondere in modo personale e illimitato, sembra confermare a contrario che allo stesso esito non si può pervenire in assenza di una norma di legge ad hoc [105].


14. La responsabilità dei soci di società tra professionisti di persone

Alla luce di quanto precisato nei paragrafi precedenti, emerge come l’individuazione delle regole applicabili in materia di responsabilità professionale costituisca aspetto cruciale nella ricostruzione della disciplina delle società di persone tra professionisti e nella valutazione della sua rispondenza alle aspettative delle diverse categorie professionali.

La previsione di cui all’art. 14 l. forense (ma invero anche quella di cui all’art. 26, d.lgs. n. 96/2001, dettata per le società tra avvocati), distinguendo la posizione dei soci che eseguono la prestazione professionale da quella degli altri soci, sembrerebbe in qualche modo richiamare la norma dettata per la società semplice ex art. 2267, primo comma, c.c., ai sensi della quale per le obbligazioni sociali, oltre al patrimonio sociale, rispondono coloro che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, tutti gli altri: se tra coloro che hanno agito si includono (oltre che gli amministratori, come sostiene l’opinione corrente [106]) anche i soci che hanno eseguito l’incarico professionale (in quanto atto di esecuzione dell’oggetto sociale – esclusivamente professionale – che questi pongono in essere per conto della società), essi saranno sempre tenuti a rispondere per le obbligazioni che derivano dall’esecuzione della loro prestazione.

E questo varrà anche per i soci professionisti di STP in forma di s.s. (che hanno agito), essendo gli stessi in questo caso specifico (e non in generale, come taluni sostengono [107]) tenuti a rispondere in modo illimitato per le obbligazioni professionali.

Per quanto riguarda invece la possibilità di stipulare un patto idoneo ad escludere o limitare la responsabilità degli altri soci (che non hanno agito), una difficoltà pratica potrebbe derivare dal fatto che potenzialmente tutti i soci professionisti sono esecutori di prestazioni professionali (e quindi in senso lato gestori), a meno di non individuare una categoria di professionisti stabilmente non operativi, come potrebbero essere quelli che partecipano a scopo di mero finanziamento o che si limitano a coordinare le prestazioni altrui senza interagire con la clientela (ipotesi che renderebbe più semplice ricorrere allo schema della s.a.s., caratterizzato dalla presenza istituzionale di due categorie di soci dotati di diversi poteri e responsabilità) [108].

Di conseguenza, per portare il patto a conoscenza con mezzi idonei e quindi renderlo opponibile ai terzi di volta in volta interessati (art. 2267, secondo comma, c.c.), si renderebbe  necessario comunicare al cliente, al momento del conferimento dell’incarico, oltre che il nominativo del socio tenuto ad eseguirlo anche quello degli altri soci professionisti, che, nel caso concreto, possono beneficiare dell’esclusione o della limitazione di  responsabilità in quanto non amministratori e non esecutori della prestazione professionale (uno spunto in tal senso potrebbe trarsi dall’art. 24, terzo comma, d.lgs. n. 96/2001, che, come si è visto, pone l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dei clienti quale condizione per escludere la responsabilità dei soci avvocati che non hanno eseguito l’incarico) [109].

Stante il rinvio alla normativa codicistica e in mancanza di diverse previsioni da parte della legge speciale, non sembrerebbe potersi negare al socio professionista di s.s. tra professionisti la possibilità di far valere il beneficio di escussione di cui all’art. 2268 c.c. né parrebbero esservi delle preclusioni rispetto all’applicazione degli ordinari rimedi previsti a tutela dei creditori particolari ex art. 2270 c.c., che quindi avrebbero la possibilità di chiedere la liquidazione anticipata della quota del socio debitore (secondo comma) [110]. Di qui ne deriverebbero delicati problemi correlati alla continuazione dell’incarico professionale da parte di altro socio della società (che si pongono anche nel caso di recesso o di esclusione del socio professionista), ipotesi in cui è ragionevole pensare che l’incarico professionale, conferito alla società, venga affidato dalla stessa ad un altro socio dotato dei necessari requisiti, il cui nominativo è scelto dal cliente o comunque ad esso reso noto [111].

Il rinvio alla disciplina codicistica rende applicabile anche la previsione di cui all’art. 2269 c.c., che chiama il nuovo socio a rispondere delle obbligazioni sociali anteriori al suo ingresso in società, in tal modo superando la necessaria corrispondenza – che sembrerebbe alla base dello statuto delle professioni intellettuali (e in tal senso, l’art. 14 l. forense) – tra responsabilità illimitata dei professionisti ed esecuzione personale della prestazione, posto che colui che entra in società verrebbe a rispondere anche delle obbligazioni professionali pregresse non riconducibili alla propria attività [112].

Nel caso in cui le STP o le società forensi assumano la forma della s.n.c., i soci professionisti (sia quelli che hanno eseguito che quelli che non hanno eseguito la prestazione) risponderanno per le obbligazioni professionali solidalmente e illimitatamente ai sensi dell’art. 2291, primo comma, c.c.: tale disciplina sarebbe perciò diversa e più penalizzante rispetto a quella di cui all’art. 26, secondo comma, d.lgs. n. 96/2001, il quale, come abbiamo visto, stabilisce che, solo in difetto della comunicazione prevista dall’art. 24, terzo comma, per le obbligazioni derivanti dall’attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci [113].

Pare perciò evidente che, nella misura in cui si ritenga la normativa della STA ancora vigente, il profilo della responsabilità professionale dei soci risulterà determinante ai fini della scelta tra tale modello o quello della società forense [114].

Il ricorso alla s.a.s., infine, sembrerebbe avere delle interessanti potenzialità applicative, proprio perché porterebbe a meglio distinguere il ruolo dei soci professionisti da quello dei soci non professionisti che partecipano per finalità di finanziamento o per prestazioni di natura tecnica [115]. Tuttavia, sussistono delle differenze a seconda della normativa applicabile.

In base alla disciplina sulle STP (che rinvia a quella codicistica sulle s.a.s.), gli accomandanti, se dotati dei necessari requisiti professionali, possono, sotto la direzione degli accomandatari, eseguire incarichi professionali conferiti alla società senza rispondere per violazione del divieto di cui all’art. 2320 c.c. e ciò anche per il fatto che, come già precisato, l’attività professionale, se può essere considerata genericamente gestoria, non può essere però ricondotta ad amministrazione in senso stretto e quindi rilevare ai sensi della norma sopra richiamata [116].

Diversamente, nelle società forensi, la previsione di cui all’art. 14, secondo comma, l. n. 247/2012, potrebbe invece disincentivare l’esercizio dell’attività professionale da parte degli accomandanti, che, per evitare il rischio di incorrere in una responsabilità personale ed illimitata (qualunque sia la natura che si intenda attribuire alla stessa), tenderanno a partecipare come meri soci finanziatori, lasciando agli accomandatari il ruolo di soci avvocati.


15. Le società tra professionisti di persone tra tensioni interpretative e prospettive di riforma: riflessioni conclusive

Le considerazioni riportate nei precedenti paragrafi consentono di evidenziare come la disciplina delle società tra professionisti, così come derivante dal combinato disposto tra leggi speciali e norme generali del codice civile, presenti diversi limiti ed incertezze, nonché rigidità, che condizionano la scelta di tale formula organizzativa, portando a riflettere sull’opportunità di un ripensamento della legislazione speciale, al fine di renderla uniforme per tutte le professioni intellettuali nonché di dotarla di una flessibilità tale da poter essere adattata con facilità ai singoli tipi sociali, ma anche sulla possibilità di un intervento sull’attuale normativa delle società di persone (applicabile in via residuale alle società professionali), in modo da poter dare certezza alle regole applicabili (si pensi, in particolare, agli aspetti – già esaminati – relativi alle decisioni dei soci e alla loro invalidità, all’ammissibilità di amministratori non soci, ecc.).

Da un lato, risulta infatti poco comprensibile l’idea di regolare in modo autonomo l’esercizio in forma collettiva della professione forense (senza peraltro chiarire i rapporti tra la normativa precedente e quella successiva) e di dotarla – sotto taluni aspetti – di regole più penalizzanti e restrittive di quelle previste per le altre professioni. Sotto questo profilo se, come era auspicabile, il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato un d.d.l. di riforma delle professioni, esso però non si riferisce a tutte le categorie professionali e in particolare non riguarderebbe né la professione forense né quella di dottore commercialista ed esperto contabile per le quali sussistono autonomi progetti di riforma [117].

Dall’altro lato, se può comprendersi la scelta legislativa di introdurre una serie di disposizioni applicabili in trasversale a tutti i tipi sociali quando si tratta di definire elementi tipici della fattispecie società tra professionisti (quali la specifica connotazione dell’oggetto sociale o i requisiti di partecipazione dei soci professionisti e non professionisti) ovvero di garantire la corretta esecuzione della prestazione professionale, pare invece che il tentativo di piegare requisiti tipologici o disposizioni inderogabili del diritto societario a principi che si ritengono necessariamente correlati allo statuto delle professioni intellettuali (quali, in particolare, la responsabilità necessariamente illimitata dell’avvocato ex art. 14, secondo comma, l. forense) ma che in realtà non lo sono (non trovando alcun riscontro nelle previsioni ex artt. 2229 ss. c.c.) sia, per tutte le ragioni che si sono evidenziate, scelta inopportuna [118].

A ciò si aggiunga che l’applicazione delle disposizioni sulle società di persone senza alcun adattamento alla specificità dell’attività professionale (come prevede, sia pure in via residuale, la disciplina delle STP e delle società forensi) porta, non solo ad attribuire una responsabilità illimitata al socio che ha eseguito l’incarico, ma anche a gravare di tale responsabilità tutti gli altri soci (inderogabilmente nel caso della s.n.c., e con i limiti che abbiamo visto negli altri tipi sociali), con l’effetto, da un lato, di disincentivare l’utilizzo di modelli personalistici per l’esercizio in forma societaria della professione intellettuale e, dall’altro, di rendere semmai preferibile il ricorso al vecchio modello della STA (nella misura in cui si ritenga la relativa normativa ancora in vigore) sia per la maggior completezza della disciplina che per una più equilibrata graduazione delle responsabilità dei soci [119].

Se la tendenza evidenziata dagli interventi legislativi più recenti è perciò quella di accrescere o quantomeno non limitare la responsabilità dei soci professionisti per le attività svolte, il trend che sembrerebbe emergere dall’esperienza comparata segue invece una diversa traiettoria.

Così, limitandosi a considerare il panorama europeo, si può ricordare, come la PartGmbB, introdotta in Germania già dal 2013, consente di limitare la responsabilità dei soci professionisti per le richieste di risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio scorretto dell’attività professionale, a condizione che venga stipulata un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da parte dei soci o della società (§ 8.3 PartGG) e la limitazione di responsabilità emerga chiaramente dalla ragione sociale (§ 8.4 PartGG): tale modello societario, che rappresenta un’alternativa alle società di capitali (le quali consentono di limitare la responsabilità dei soci, ma impongono maggiori oneri dal punto di vista fiscale, contabile ed organizzativo) sembrerebbe avere molto successo nella prassi [120].

Nel Regno Unito, la Limited Liability Partnership (di cui al Limited Liability Partnership Act 2000) è una formula societaria che il legislatore ha inteso destinare in particolare alle professioni intellettuali, posto che la generale disciplina sulla partnership, chiamando i general partners a rispondere illimitatamente anche per il fatto degli altri partners, sarebbe inadeguata, tenuto conto delle dimensioni e della complessità organizzativa che vengono a raggiungere certe strutture (ove è più difficile il controllo reciproco tra i diversi componenti), ma soprattutto considerato il rischio per i partners di dover rispondere con il proprio patrimonio [121].

Data la diffusione in diversi contesti (europei ed extraeuropei [122]) di modelli personalistici a responsabilità limitata, quali la LLP, si può riflettere sulla possibilità di introdurre anche nel nostro ordinamento simili soluzioni, al fine di incentivare il ricorso a società tra professionisti di persone [123].

Rispetto alle considerazioni svolte nel presente scritto, mentre il d.d.l. di legge delega per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali non pare contenere elementi di novità, quello per la riforma dell’ordinamento forense sembra invece riconfermare per le società forensi le scelte (opinabili) già viste (in particolare in tema di responsabilità dei soci avvocati), così rappresentando un’ulteriore occasione persa al fine di rendere tale strumento realmente competitivo [124].

Infine, come sottolineato in premessa, la ricostruzione della disciplina applicabile alle società tra professionisti fornisce degli spunti per una riflessione più generale sulle società di persone.

In particolare, la legislazione speciale, nel momento in cui introduce per i modelli personalistici regole analoghe a quelle dettate per le società di capitali (come nel caso già citato della nullità della STA ex art. 20, d.lgs. n. 96/2001, che, richiamando l’art. 2232 c.c., sembrerebbe esprimere un principio più generale a tutela della stabilità degli atti e della certezza dei rapporti giuridici [125]), nonché ove evidenzia la necessità di ricorrere ad esse al fine di colmare delle lacune esistenti nella disciplina delle società di persone (ad esempio, sotto il profilo delle regole decisionali e della loro invalidità), sembra suggerire una ben precisa direzione all’interprete e, in una prospettiva de jure condendo, al legislatore, che potrebbe perciò avallare un orientamento interpretativo al momento consolidato [126].

In definitiva, sembrerebbe che, come già accennato, l’introduzione nella disciplina delle società di persone di disposizioni volte a salvaguardare la certezza delle regole applicabili e l’affidamento dei terzi possa rappresentare un contributo alla tutela dei clienti delle società professionali più efficace rispetto al tentativo di aggiungere norme restrittive e penalizzanti per i soci professionisti, nonché una scelta più coerente con l’evoluzione del sistema e con i dati provenienti dall’esperienza comparata [127].


NOTE

[1] Sull’evoluzione della disciplina delle società di persone («lenta e lontana dai riflettori»), S. Patriarca, I. Capelli, Frammenti di governance nelle società di persone, in Aa.Vv., Governance e mercati, Studi in onore di Paolo Montalenti, a cura di M. Callegari, S.A. Cerrato, E.R. Desana, Torino, Giappichelli, 2022, 1325 ss. (e in questa Rivista, 2022, 91 ss.).

[2] Sul tema delle società tra professionisti, limitandosi a citare gli scritti più recenti, si vedano M. Garcea, Società tra professionisti, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 2025, 1065 ss.; E. Codazzi, Le società tra professionisti, in Aa.Vv., Trattato delle società, diretto da V. Donativi, Milano, Utet, 2022, tomo IV, 1178 ss.; Ead., Le società per l’esercizio della professione forense: questioni aperte e prospettive, in Società, 2019, 1195; Ead., La “società professionista”, Modelli di disciplina e considerazioni di sistema, Varese, Insubria University Press, 2012; G. Bertolotti, Le società tra avvocati, Torino, Giappichelli, 2020; Id., Società tra professionisti e società tra avvocati, Torino, Giappichelli, 2013; G. Marasà, Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124: prime considerazioni e interrogativi, in Giur. comm., 2018, I, 28; Id., Professioni intellettuali e forme societarie: il pensiero di Giorgio Oppo e le recenti riforme, in Riv. dir. civ., 2015, 436; Id, Le società tra professionisti, in Riv. soc., 2014, 429; Id., I confini delle società tra professionisti, in Società, 2012, 398; M. Cian, Il cantiere aperto delle società “tra professionisti”: prime note sulle novità nella legge sulla concorrenza (legge, n. 124 del 2017), in Studium iuris, 2017, 1257; Id., Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 343; C. Ibba, La partecipazione sociale nelle società tra professionisti e nelle società tra avvocati, ivi, 2014, 621; Id., Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?, in Riv. not., 2012, 1; I. Capelli, Scelte strategiche e di governance nella società tra professionisti, in questa Rivista, 2014, 1 ss.

[3] Vedi G. Ferri, Le società di professionisti, in Tratt. dir. civ., fondato da F. Vassalli, vol. X, tomo 3, Torino, Utet, 1985, 48; P. Spada, La tipicità delle società, Padova, Cedam, 1974, 122; C. Stolfi, Struttura e natura giuridica delle società di professionisti, in Riv. dir. comm., 1975, I, 133.

[4] Come ha sottolineato in passato il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di regolamento interministeriale di cui all’art. 24, comma secondo, l. n. 266/1997, emanato a seguito dell’abrogazione – da parte di quest’ultima legge – dell’art. 2, l. n. 1815/1939 (cui, come noto, tradizionalmente veniva ricondotto il divieto di esercitare in forma societaria le professioni cd. protette), il regime di responsabilità civile del professionista nei confronti del cliente e quello della società professionale devono porsi «in posizione di perfetta equiparazione giuridica» e tale condizione sarebbe appunto assicurata dalla disciplina delle società di persone e in particolare da quella della società in nome collettivo ex art. 2291 c.c. (Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, parere dell’11 maggio 1998, n. 72, in Riv. not., III, 1998, 763 ss., 772). Vedi anche Trib. Milano, 3 giugno 1999, in Società, 1999, 984 ss., secondo cui, nelle more dell’emanazione del regolamento sull’indicazione dei requisiti necessari per poter esercitare l’attività professionale in forma societaria, poteva essere iscritta nel registro delle imprese la società tra professionisti costituita in forma di società di persone e in particolare di società semplice perché in tal caso resterebbe garantita la responsabilità illimitata dei soci e, ove sia compresa nella denominazione della società, l’indicazione delle caratteristiche personali. E, a dimostrazione della ritenuta compatibilità tra l’esercizio della professione intellettuale cd. protetta e la disciplina delle società di persone, si possono richiamare diverse pronunce giurisprudenziali volte, vuoi ad effettuarne un’applicazione analogica alle associazioni tra professionisti vuoi addirittura a riqualificare queste ultime come società di fatto: si vedano, App. Milano, 19 aprile 1996, in Società, 1996, 1284, con nota di G. Schiano di Pepe, L’associazione professionale è assimilabile alla società semplice; App. Milano, 27 maggio 1988, ivi, 1988, 1042, secondo cui lo scioglimento del rapporto associativo comporta la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2289 c.c.; Trib. Milano, 13 dicembre 2001, in Giur. comm., 2002, II, 715 ss., con nota di E. Codazzi, Note in tema di associazioni professionali e di esclusione del professionista per gravi inadempienze dei propri doveri professionali, il quale ritiene applicabili gli artt. 2286 ss., c.c., in caso di esclusione di componenti dell’associazione professionale.

[5] Come precisa la Relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 96/2001 (parr. 5 e 6) «Pur nella sua autonomia, il nuovo tipo si modella in parte sul tipo della società in nome collettivo, cui si avvicina per struttura ed organizzazione societaria, rilevanza dell’elemento personale e regime di responsabilità dei soci». La legge delega per l’attuazione della Direttiva 98/5/CE invitava il legislatore delegato a regolare l’esercizio in comune della professione forense in modo da garantire – tra l’altro – la responsabilità del socio avvocato sia pure concorrente con quella della società (art. 19, l. comunitaria 21 dicembre 1999, n. 526).

[6] Con il d.l. n. 223/2006, il legislatore («In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato (…)») ha disposto l’abrogazione di quelle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano «il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità» (art. 2, primo comma, lett. c)).

[7] Basti pensare all’utilizzo della cd. “professional partnership” nel Regno Unito (su cui E. Codazzi, La legal partnership nell’esperienza del Regno Unito: alcuni spunti in tema di società tra avvocati, in Giur. comm., 2001, I, 70 ss.), alle sociétés civiles professionnelles (Loi n 66-879) francesi e, più recentemente, alla riforma tedesca sulle società di persone che ha attribuito alle professioni liberali la possibilità, prima preclusa, di fare ricorso, oltre che alla Partnerschaftsgesellschaft (Part GG), anche alle società commerciali (si vedano in particolare P. Kindler, La riforma del diritto delle società di persone in Germania, in Aa.Vv., La riforma tedesca delle società di persone, a cura di M. Onza, Torino, Giappichelli, 2023, 1 ss., spec. 17 s.; M. Speranzin, Diritto comparato e società di persone: la riforma di diritto tedesco, in Riv. soc., 2022, 393 ss., spec. 431 ss.).

[8] Sul punto anche M. Garcea, (nt. 2), 1069 s.

[9] Vedi anche Cass., sez. un., 19 luglio 2018, n. 19282, in Società, 2018, 1108 ss., con commento di A. Busani, Società multi-professionali legittime, ma con profonde contraddizioni.

[10] Così anche Cass., sez. un., 19 luglio 2018, n. 19282, (nt. 9).

[11] Cfr. lo schema di disegno di legge recante «Delega per la riforma dell’ordinamento forense», approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2025 (ildiritto.it), il quale prevede all’art. 2, comma 1, lett. h), che «Gli avvocati possono partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l’esercizio dell’attività di consulenza», così delineando i confini tra la normativa dettata per gli avvocati e quella sulle STP. Negli stessi termini dispone l’art. 16 della precedente bozza di riforma dell’ordinamento forense del 19 marzo 2025, redatta dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense (www.formazionegiuridica.org). Del coordinamento tra diversi provvedimenti si occupava invece l’art. 5, l. n. 247/2012, che, tra i criteri di delega, stabiliva, da un lato, la necessità di tener conto «di quanto previsto dall’articolo 10 della l. 12 novembre 2011, n. 183» (primo comma) e, dall’altro, di prevedere che «alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull’esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96» (comma 2, lett. n)) (per un approfondimento si rinvia a E. Codazzi, Le società tra avvocati tra vecchia e nuova disciplina. Alcune considerazioni alla luce dell’art. 5, legge n. 247/2012, in Società, 2014, 29 ss.).

[12] Se è vero che Cass., sez. un., 19 luglio 2018, n. 19282, (nt. 9), afferma che la legge, n. 247/2017, prevale sul d.lgs. n. 96/2001 («Oggi, invece, il carattere anch’esso speciale dell’art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione della L. n. 183 del 2011, art. 10 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui al D. Lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss.»), questo in realtà sembrerebbe valere con riguardo a specifici profili di disciplina tra loro incompatibili (quale quello, rilevante nel caso di specie, della partecipazione di soci non avvocati) e non in generale. Esclude la coesistenza tra i due modelli societari per la professione forense, M. Garcea, (nt. 2), 1079 s.

[13] Si pensi, ad esempio, al fatto, rilevante nei confronti dei terzi, che l’art. 4-bis, comma 6-bis, impone alla società forense di inserire nella ragione sociale l’indicazione «società tra avvocati», qualifica che contraddistingue la STA e che, , a sua volta, deve essere indicata nella ragione sociale di quest’ultima ai sensi dell’art. 18, primo comma, d.lgs. n. 96/2001.

[14] Vedi anche I. Capelli, (nt. 2), 5 ss.

[15] Sul punto, E. Codazzi, Le società tra professionisti, (nt. 2), 1194.

[16] Sull’ammissibilità della società tra professionisti in forma di società benefit, si veda il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nella nota PO 77/2021 del 12 maggio 2021 (commercialisti.it). Ne dà conto anche M. Garcea, (nt. 2), 1071 s.

[17] Vedi lo studio Modelli organizzati per l’avvocatura, a cura di Cassa Forense e Fondazione L. Einaudi, 2024, 54 (www.cfnews.it); D. Boggiali, A. Ruotolo, Società tra professionisti – Questioni applicative ad un anno dell’entrata in vigore, Studio di Impresa n. 224-2014/I, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 3 aprile 2014, 3 (www.notariato.it). E anche S. Patriarca, in S. Patriarca, I. Capelli, Società semplice, in Commentario al codice civile Scialoja – Branca, a cura di G. De Nova, Bologna, Zanichelli, 2021, sub art. 2251, 1 ss., 5 s.

[18] Comitato del Triveneto, Orientamenti notarili, massima n. Q.A.4, Iscrizione nel registro delle imprese (1° pubbl. 9/13), pubblicata in Società, 2014, 1251 s. («Le s.t.p. costituite in forma di società semplice saranno solo soggette ex art. 7 del Regolamento alla iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese in funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, disciplina questa introdotta dal Regolamento ai fini della verifica dell’incompatibilità di cui all’art. 6 della L. 183/2011 e saranno pertanto regolate, per quanto riguarda la rappresentanza e la responsabilità, dalla disciplina di tale tipo, riproponendosi le questioni già sollevate in dottrina circa l’eventuale idoneità presunta dell’iscrizione in tale Sezione Speciale quale mezzo per portare a conoscenza dei terzi eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza ovvero limitazioni alla responsabilità solidale dei soci ex art. 2267 c.c.»).

[19] Trib. Milano, 19 gennaio 2022, in Giur.it, 2023, 631 ss.

[20] Tra tali operazioni l’art. 177-bis t.u.i.r. annovera i «conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183», ovvero, trasformazioni, fusioni e scissioni che coinvolgono le società tra professionisti. Vedi V. Uva, È già sprint delle aggregazioni. Si affacciano i capitali stranieri, Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2025, 15.

[21] Sull’assenza di un quadro normativo certo in materia tributaria, S. Dorigo, Il modello della società tra avvocati e le ragioni (fiscali) del suo fallimento, in Tax News, supplemento a Riv. trim. dir. trib., 18 luglio 2023 (www.taxnews.it); e anche A.M. Gaffuri, La società tra professionisti. Aspetti tributari, in Società, 2019, 1207 ss.

[22] Secondo il Rapporto sull’Avvocatura 2025, aprile 2025, a cura di Cassa Forense e in collaborazione con Censis (https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Rapporto%20sull%27Avvocatura%20Aprile%202025.pdf) solo il 9,8% degli avvocati è membro di uno studio associato o di STA (18) e diverse sono le ragioni che limitano l’aggregazione fra avvocati (63 s.). Cfr. anche Tutti i numeri delle S.t.A. in Italia, studio pubblicato da Camera arbitrale di Milano e dagli Uffici studi CCIAA di Milano, Monza, Brianza, Lodi, del 13 giugno 2022 (reperibile all’indirizzo www.camera-arbitrale.it), che mostra come al 31 dicembre 2021 il 74% delle società tra avvocati è costituito in forma di società di capitali mentre solo il 26% è formato da società di persone. In base agli stessi dati ben il 67,3% delle stesse società è organizzata in forma di s.r.l., a cui si devono aggiungere s.r.l. unipersonali (0,4%) e semplificate (2,6%). Vedi anche lo studio Modelli organizzati per l’avvocatura, (nt. 17), 20 ss., e i dati riportati sul sito dell’Ordine degli avvocati di Milano (www.ordineavvocatimilano.it).

[23] L’idea che la disciplina delle società di persone mostri una particolare compatibilità con le esigenze che stanno alla base dell’organizzazione e del funzionamento delle società tra professionisti, come ampiamente sottolineato dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 96/2001, emerge in particolare da alcuni esempi. Pur non essendo specificate da alcuna normativa speciale le modalità con cui il socio professionista si vincola ad eseguire la prestazione professionale nei confronti della società, pare che lo strumento tecnico più appropriato sia, nelle società di persone, quello del conferimento d’opera, che, in quanto sistematicamente utilizzato in tale contesto, potrebbe incentivare una prassi volta alla regolamentazione, da parte del contratto sociale, degli aspetti più delicati derivanti dalla presenza di un socio d’opera, ovvero, quelli concernenti la determinazione dell’utile e la liquidazione della quota sociale. Ritiene essenziale il conferimento d’opera nelle società tra avvocati, C. Montagnani, Il rapporto fra la società e i soci, in Aa.Vv., La società tra avvocati, a cura di L. De Angelis, Milano, Giuffrè, 2003, 185, 194 ss. Sulle ragioni che renderebbero preferibile, ove possibile, il conferimento d’opera, E. Codazzi, La “società professionista”, (nt. 2), 102 ss. Ciò in ogni caso non priverebbe i soci professionisti della possibilità di effettuare conferimenti in denaro (stante la necessità di detenere una partecipazione che assicuri loro i 2/3 dei voti): cfr. Comitato del Triveneto, Orientamenti notarili, Q.A.6, dove si precisa l’insussistenza dell’obbligo di conferimento d’opera da parte dei professionisti (www.notaitriveneto.it). Il conferimento d’opera potrebbe ammettersi anche per i soci non professionisti che partecipano per finalità tecniche (ad esempio ove prestino attività non professionali o professionali ma non protette). Anche le regole che stanno alla base del trasferimento delle quote sociali, richiedendo il consenso unanime dei soci ex artt. 2252 c.c., e 22, primo comma, d.lgs. n. 96/2001, sono compatibili con l’esigenza dei professionisti di mantenere un controllo sulla compagine sociale, ferma restando la possibilità di disporre diversamente (ove, ad esempio, intendano dare alla società una struttura “aperta”). Si pensi anche alla disciplina relativa all’esclusione di cui all’art. 2286 c.c., che consente agli altri soci di escludere il socio professionista che perde i requisiti di idoneità professionale (ipotesi che in realtà viene prevista per tutti i tipi sociali ex art. 10, quarto comma, lett. d), legge, n. 183/2011, secondo cui l’atto costitutivo deve definire «le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo», mentre per le società forensi l’art. 4-bis, quinto comma, stabilisce che «La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1». Sull’estensione a tutti i tipi sociali dell’esclusione del socio professionista, M. Garcea, (nt. 2), 1075 s. Per quanto riguarda il recesso ex art. 2285 c.c., sottolinea E. Desana, L’impervio cammino delle società tra professionisti, in Giur. it., 2018, 1927 ss., 1931, nota 16, come il professionista divenga “prigioniero” della società, con una significativa compressione della libertà di recedere, in contrasto con il principio di cui all’art. 3, quinto comma, d.l. n. 138/2011, secondo cui «l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista».

[24] Sui possibili vantaggi derivanti dall’utilizzo di società di persone per l’esercizio delle professioni liberali, M. Speranzin, La società in accomandita semplice in una prospettiva comparatistica, in Giur. comm., 2022, I, 553 ss., 566.

[25] Tra i molti in tal senso, I. Capelli, L’amministrazione delle società di persone tra continuità e rinnovamento: questioni aperte e prospettive evolutive, in questa Rivista, 2025, 790 ss., spec. 818; F. Vessia, Aspetti patologici del rapporto di gestione nelle società di persone: responsabilità e revoca degli amministratori, ivi, 2025, 826 ss., spec. 866 ss. O. Cagnasso, La disciplina delle società di persone ha superato gli ottant’anni e li dimostra tutti, in NDS, 2024, 534 ss.

[26] Per maggiore chiarezza, si indicherà con il termine “società tra professionisti” la generale fattispecie, comprensiva di tutte le possibili varianti riconducibili ad interventi di legge speciale, mentre la società tra professionisti di cui alla l. n. 183/2011, verrà indicata con l’acronimo “STP”.

[27] Sulla fattispecie (“in costruzione”) della società tra professionisti, E. Codazzi, Le società tra professionisti, (nt. 2), 1181 ss.

[28] Sulla necessità di rivedere il concetto di personalità della prestazione e il principio del cd. intuitus personae, nonché sull’esigenza di fornire un’interpretazione elastica dell’art. 2232 c.c., anche C. Rinaldo, Profili di responsabilità nelle società tra professionisti. Riflessioni sulla responsabilità personale e societaria dei soci, in Nuove leggi civ. comm., 2014, 836, 841 s.; G. Musolino, Il contratto d’opera professionale, in Commentario, fondato e diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2009, sub art. 2232, 216 ss., ove sottolinea come lo stesso rinvio agli «usi» introduca un elemento “evolutivo” in grado di legittimare un impiego sempre più ampio di sostituti o ausiliari, a seconda delle diverse circostanze ed esigenze imposte dalla prassi.

[29] Si vedano, P.G. Jaeger, F. Denozza, A. Toffoletto, Appunti di diritto commerciale, Impresa e società, Milano, Giuffrè, 2023, 747; A.M. Leozappa, Società e professioni intellettuali, Le società professionali tra codice civile e leggi speciali, Milano, Giuffrè 2004, 64, che colloca l’art. 24 tra «le norme legislative di organizzazione che rafforzano il connotato funzionale della società tra avvocati, quale modulo giuridico organizzativo diretto all’esercizio in comune delle attività dei singoli soci»; vedi anche C. Montagnani, Il “tipo” della società tra professionisti, denominato società tra avvocati, in Riv. soc., 2002, 974 ss., ivi, 983 ss.

[30] In modo più dettagliato si vedano gli obblighi ex artt. 3 (Conferimento dell’incarico), 4 (Obblighi di informazione), 5 (Esecuzione dell’incarico), d.m. 8 febbraio 2013, n. 34.

[31] Come precisa la giurisprudenza, la stessa riconducibilità della professione intellettuale alla fattispecie societaria (dimostrata, tra l’altro, dal rinvio ai tipi societari previsti dal codice civile) implica la creazione di «un centro di imputazione autonomo dei rapporti giuridici derivanti dall’esercizio “in comune” dell’attività professionale, con tutto quanto ne consegue rispetto ai terzi, a tutela dei quali vengono dalla legge imposti precisi vincoli formali. In tale ottica, si tratta di requisiti di forma previsti dalla legge a pena di nullità, in difetto dei quali non vi può essere imputazione diversa della responsabilità e della prestazione se non ai singoli professionisti personalmente» (così, Trib. Milano, 19 gennaio 2022, nt. 19).

[32] Considera obbligazioni professionali anche quelle derivanti da attività connesse o strumentali all’attività professionale, L. De Angelis, Le società tra avvocati: uno sguardo d’insieme, in Aa.Vv., La società tra avvocati, a cura di L. De Angelis, Milano, Giuffrè, 2003, 79.

[33] Tra coloro che considerano la società tra avvocati come società “senza impresa”, L. De Angelis, (nt. 32), 49 s.; vedi anche G. Schiano di Pepe, L’oggetto sociale nelle società tra professionisti, in Aa.Vv., La società tra avvocati, a cura di L. De Angelis, Milano, Giuffrè, 2003, 121 ss. Sull’assoggettabilità della società tra avvocati alla procedura da sovraindebitamento, A.M. Leozappa, Il sovraindebitamento del debitore fallibile, delle società professionali e degli enti pubblici, in Giur. comm, 2015, I, 574 ss., spec. 595 s.

[34] Il fatto che l’art. 10, quarto comma, lettera a), richieda «l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci» potrebbe, infatti, far sorgere il dubbio che il legislatore abbia inteso riservare l’esercizio dell’attività professionale (e non soltanto delle singole prestazioni) ai soli soci, così impedendone un’imputazione alla società: così, sia pure in termini dubitativi, A. Toffoletto, Società tra professionisti, in Società, 2012, numero speciale, spec. 36 s. Ma in senso critico rispetto a tale ipotesi, S. Rossi, E. Codazzi, Società tra professionisti: l’oggetto sociale, ivi, 2012, 6 ss. E si veda in particolare, G. Marasà, I confini, (nt. 2), 398 s., che reputa possibili perlomeno tre interpretazioni: «considerare tale esercizio esclusivo di qualsiasi altra attività economica da parte della società oppure esclusivo dell’attività professionale da parte di professionisti non soci o ancora esclusivo della possibilità per i soci di svolgere attività professionale al di fuori della società». Altra possibile interpretazione potrebbe essere quella che, richiamando la previsione di cui alla lett. c) dell’art. 10, ribadisce il concetto (peraltro ovvio) che in una società tra professionisti, a cui possono partecipare anche soci non professionisti, l’esercizio dell’attività professionale spetta esclusivamente ai soci professionisti (in questi termini, parrebbe G. Verna, La disciplina sulle società professionali: novità, conferme, osservazioni critiche, in Giur. comm., 2014, I, 724 ss., 727 ss.).

[35] Nel senso dell’esclusività dell’oggetto sociale anche M. Garcea, (nt. 2), 1070 s.

[36] Così, E. Codazzi, Le società tra professionisti, (nt. 2), 1199.

[37] Si veda M. Rescigno, Per scelta del legislatore: professioni intellettuali, impresa e società, in AGE, 2014, spec. 189 ss., il quale sottolinea come il riconoscimento legislativo della società tra professionisti, anche nella forma delle società di capitali, implichi la compatibilità con l’attività di impresa e l’applicazione di disposizioni quali l’obbligo di tenuta delle scritture contabili e di pubblicità delle imprese; introduce la categoria del cd. “professionista-imprenditore”, ritenendo che il primo possa rientrare nell’ambito di una attività in senso imprenditoriale, se non addirittura identificarsi con essa, G. Olivieri, La responsabilità del professionista-imprenditore tra concorrenza e regolamentazione, in AGE, 2005, 68 ss.; reputa invece non ammissibile la commistione tra attività professionale protetta e attività imprenditoriale, M. Cian, (nt. 2), 260. Cfr. Comitato del Triveneto, Orientamenti notarili, massima n. Q.A.4, Iscrizione nel registro delle imprese (1° pubbl. 9/13), in www.notaitriveneto.it, secondo cui non sarebbe indicativa di una natura esclusiva dell’oggetto sociale la previsione, in via regolamentare, dell’obbligo di iscrizione della società tra professionisti ad una sezione speciale del registro delle imprese con funzione di pubblicità notizia, adempimento che avrebbe la finalità di consentire una verifica delle incompatibilità in capo ai soci professionisti e non sarebbe sostitutiva dell’iscrizione nella sezione ordinaria con effetti di pubblicità dichiarativa o sostitutiva come previsto dalla disciplina dei diversi tipi sociali. Ma, in senso contrario, Trib. Forlì, sez. fall., 25 maggio 2017, in dejure.it, il quale «aderendo all’orientamento del tutto prevalente nella dottrina specialistica, a fronte anche della mancanza di pronunce edite sulla questione, ritiene che le S.T.P. costituite per l’esercizio in via esclusiva di attività professionale (nel caso specifico di commercialista con iscrizione nell’apposita sezione dell’albo) e che abbiano effettivamente svolto in via esclusiva tale attività, non possano essere assimilate alle altre società commerciali, non esercitando un’attività di carattere commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore, e che come tali non siano pertanto assoggettabili al fallimento».

[38] In termini analoghi, A. Leozappa, (nt. 33), spec. 595 s. La prima bozza di riforma dell’ordinamento forense (nt. 11) prevedeva: «Le società tra avvocati possono accedere alle procedure da esse fruibili secondo le disposizioni del decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14 solo su propria istanza» (art. 16, dodicesimo comma), disposizione ambigua, dal momento che, da un lato, sottintende la volontà legislativa di creare uno statuto differenziato (se non addirittura privilegiato) in deroga alla disciplina generale del CCII, ma, dall’altro, sembrerebbe sancire il superamento dell’idea di un’incompatibilità assoluta tra attività professionale cd. protetta e ordinarie procedure concorsuali (tra cui anche – stante diversa previsione legislativa – la liquidazione giudiziale) se l’iniziativa proviene dalla stessa società. Quest’ultima previsione sembrerebbe richiamare quanto previsto dall’art. 37, primo comma, CCII, in materia di accesso della start up innovativa agli strumenti di regolazione della crisi e a liquidazione giudiziale («(…) In deroga a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal presente codice nonché l’apertura della liquidazione giudiziale»).

[39] Sull’assimilazione del professionista intellettuale all’imprenditore ai fini del diritto della concorrenza, idea consolidata presso il diritto europeo (e sul punto già F. Galgano, Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa, in Contr. impr. Eur., 1997, 1 ss.), si veda AGCM, Indagine conoscitiva IC15 nel settore degli ordini e collegi professionali (Provvedimento n. 5400 del 3 ottobre 1997), in www.agcm.it. Sull’applicazione al professionista intellettuale del divieto di concorrenza, indipendentemente dal fatto di ravvisare i requisiti di cui all’art. 2082 c.c., Trib. Milano, sez. spec. impr., 6 giugno 2017, n. 6359, in www.dejure.it.

[40] Vedi l’Agenzia delle Entrate, che assoggetta le società tra professionisti al reddito di impresa, in quanto, non costituendo esse un genere autonomo con causa propria ma appartenendo a società tipiche del codice civile, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto (risposte a interpello, 27 dicembre 2018, n. 128, maggio 2014, n. 954-93, e 16 ottobre 2014, n. 954-55). Specifica Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2021, n. 7407, in www.dejure.it, come, in mancanza di una disciplina speciale di natura fiscale per le società tra professionisti, deve farsi riferimento alle regole generali civilistiche: pertanto, ai sensi dell’art. 2238 c.c., il reddito deve essere qualificato come di impresa quando l’esercizio della professione costituisca elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, con prevalenza del carattere dell’organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, sicché il reddito prodotto non può essere riferito al solo lavoro del professionista ma deve ritenersi derivante dall’intera struttura imprenditoriale, mentre dovrà essere qualificato come da lavoro autonomo in difetto di dimostrazione di un’attività diversa e ulteriore rispetto all’apporto intellettuale.

[41] Così M. Rescigno, (nt. 37), 187 ss.; dà atto dell’evoluzione legislativa verso l’«inglobamento delle libere professioni nell’alveo del fenomeno impresa», G. Bertolotti, Società tra professionisti, (nt. 2), 51. Sull’applicazione “selettiva” delle disposizioni dettate per l’imprenditore (anche commerciale), E. Codazzi, La “società professionista”, (nt. 2), spec. 158 ss.

[42] Per prospettive interpretative diverse rispetto a quella tradizionale, I. Capelli, (nt. 25), 819 ss.; K. Martucci, L’amministratore “estraneo”, in Aa.Vv., La riforma delle società di persone in Germania, a cura di F. Murino, Torino, Giappichelli, 2025, 65 ss., spec. 71 ss.; sul tema anche R. Russo, L’amministratore non socio nelle società di persone tra antiche questioni e intelligenza artificiale: tertium datur? in Giur. comm., 2022, I, 874 ss., spec. 886 ss. e 906 ss.; G. D. Mosco, L’amministrazione delle società di persone dopo il codice della crisi, ivi, 2021, I, 605 ss., 608 s. Vedi Trib. Roma, sez. spec. impr., 28 agosto 2021, in Banca borsa tit. cred., 2023, II, 585, secondo cui è ammissibile la nomina, in una società semplice, di un amministratore estraneo alla compagine sociale della società, a condizione che non sussistano patti di limitazione della responsabilità dei soci ai sensi dell’art. 2267 c.c. Per i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di amministratore non socio, si rinvia a Società di persone, Rassegna di giurisprudenza, a cura di G. Capo, C. Pecoraro, R. Rosapepe, in Giur. comm., 2024, II, 5. ss., 15.

[43] Cfr. D. Boggiali, A. Ruotolo, (nt. 17), 21: «[…] Nella disciplina delle s.t.p. non è rinvenibile un divieto di attribuire l’incarico di amministratore ai soci con finalità di investimento o per prestazioni tecniche. […] Ne consegue, quindi, che in mancanza di un esplicito divieto in tal senso, l’amministrazione della società possa essere affidata a soggetti diversi dai soci professionisti […]». Vedi anche Comitato del Triveneto, Orientamenti notarili, massima n. Q.A.11, Composizione soggettiva dell’organo amministrativo di S.t.p. (1° pubbl. 9/13), www.notaitriveneto.it: «In assenza di limiti legali si ritiene legittima qualsiasi composizione soggettiva dell’organo amministrativo di s.t.p. Lo stesso potrà pertanto essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche».

[44] Ritiene P. Montalenti, La società tra avvocati, in Società, 2001, 1169 ss., 1177, che l’amministrazione della società professionale consista nel compimento «di tutti gli atti tipici dell’esercizio professionale, dalle decisioni strategiche relative all’attività (…), all’assunzione degli incarichi, alla loro esecuzione». Nello stesso senso, A.M. Leozappa, (nt. 29), 190, il quale precisa che l’esercizio professionale deve essere considerato, a pieno titolo, riconducibile nell’ambito del potere amministrativo. Precisa G. Schiano di Pepe, Le società di professionisti, Milano, Giuffrè, 1977, 192, come nella società fra professionisti ci si trovi «dinanzi ad una ipotesi in cui la stessa prestazione che concretizza l’obbligazione di fare del socio è attività gestoria (e imprenditoriale)», così concludendo che tutti i soci professionisti devono avere la qualità di amministratore, avendo potere deliberativo e rappresentativo in merito all’oggetto sociale. In senso contrario, G. Scognamiglio, Amministrazione e responsabilità nelle società tra avvocati, in Riv. dir. impr., 2003, 325, 328 s., secondo cui l’area dell’amministrazione si identificherebbe in negativo con «l’insieme degli atti e delle attività funzionali all’attuazione dell’oggetto sociale, che non attengano e non ineriscano all’espletamento dei singoli incarichi professionali da parte dei soci di volta in volta investiti degli stessi» e, pertanto, ai soci amministratori spetterà il compimento degli atti strumentali, preliminari o preparatori rispetto all’esecuzione degli incarichi professionali. E non diversamente, F. Tassinari, Le società tra professionisti dopo il d.l. n. 223/2006 convertito con modificazioni nella l. n. 248/2006, in Oggetto ed attività: ruolo e responsabilità del Notaio, Milano, Ipsoa, 2008, 154 s., ritenendo del tutto inammissibile identificare attività di esecuzione dell’incarico professionale ed attività di amministrazione della società.

[45] Per esempi in tal senso, S. Luoni, Le società tra professionisti, in Giur.it., 2020, 1254 ss., 1266; I. Capelli, (nt. 2), 20, la quale però sottolinea come nella società tra professionisti una sovrapposizione tra attività esecutiva ed attività professionale sia “endemica” e perciò inevitabile.

[46] Allo stesso modo, lo schema di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense (nt. 11) prevede che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione sia composta da avvocati (art. 2, comma 1, lett. h), n. 10). La bozza di riforma dell’ordinamento forense (nt. 11) stabiliva: «l’organo di gestione deve essere integralmente composto da soci avvocati e da soci professionisti» (cfr. art. 16, secondo comma, lett. b)). Se, alla luce delle considerazioni che si faranno infra (par. 10), una scelta così radicale può risolvere in radice il problema delle possibili influenze dei soci non professionisti nella gestione sociale, essa, dal punto di vista pratico, proprio in considerazione della complessità che l’attività amministrativa spesso viene ad assumere e della distinzione tra questa e l’attività professionale, avrebbe introdotto un ulteriore (e inutile) elemento di rigidità della disciplina e quindi di scarsa elasticità del modello, che lo avrebbe reso ancor meno concorrenziale.

[47] Il socio per finalità di investimento deve altresì possedere i requisiti elencati nel d.m. n. 34 del 2013, art. 6, terzo comma, ove si prescrive che questi: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

[48] Vedilo citato alla nt. 11.

[49] La ratio dell’art. 10, quarto comma, lett. b) come chiarisce la Relazione illustrativa – è quella di garantire che «il controllo della società sia conservato in capo ai soggetti che ne caratterizzano la natura e l’oggetto».

[50] La norma parrebbe richiamare l’art. 5, l. francese n. 90-1258, secondo cui più della metà del capitale sociale e dei diritti di voto debbono essere posseduti, direttamente o indirettamente, da professionisti che esercitano nell’ambito della società; nel caso in cui una delle condizioni previste per la costituzione della società professionale non venga rispettata, la società dispone del termine di un anno per conformarvisi, decorso il quale ogni interessato può chiederne lo scioglimento. In senso non dissimile la l. spagnola, n. 2/2007, art. 4.2 («Como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de voto, o la mayoría del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales»). Si può ritenere che quando non sia possibile ristabilire la prevalenza dei soci professionisti si possa comunque procedere ad una modifica dell’oggetto sociale che consenta una continuazione dell’impresa, la quale naturalmente perderà la qualifica di società professionale (così I. Capelli, nt. 2, 13 s.).

[51] Per queste ragioni si ritiene che il principio racchiuso in tali disposizioni sia da valorizzare a livello interpretativo, in particolare  rispetto alle decisioni dell’organo amministrativo composto anche da soci non professionisti: cfr. par. 10.

[52] Cfr. D. Boggiali, A. Ruotolo, (nt. 17), 20.

[53] Così, tra gli altri, M. Garcea, (nt. 2), 1073.

[54] Sottolinea la criticità dell’applicazione di tale previsione alle società di persone, M. Garcea, (nt. 2), 1074. Sull’effetto disincentivante che tale disposizione può avere sull’adozione di modelli capitalistici, S. Rossi, E. Codazzi, (nt. 34), 11, nota 31.

[55] Sostiene che i tre profili debbano ricorrere congiuntamente «senza eccezione alcuna», Trib. Treviso, 20 settembre 2018 (in Giur. comm., 2019, II, 685 ss., con nota critica di M. Cian, La compagine sociale delle s.t.p. nei primi orientamenti della prassi: un puzzle incomponibile?). Secondo Trib. Roma, sez. spec. impr., 26 aprile 2021, in Foro it. 2021, 9, 1, 2933, non può essere iscritta nel registro delle imprese la società tra professionisti organizzata in forma di s.r.l. che non sia composta, in relazione, sia al capitale sociale, sia al numero dei soci, per almeno due terzi da soci professionisti. In senso contrario, AGCM, AS1589B, Distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate – articolo 10 comma 4 lettera b) della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), Segnalazione alle Camere e alla Presidenza del Consiglio, 12 giugno 2019 (reperibile all’indirizzo www.agcm.it), secondo cui i requisiti della maggioranza di due terzi «per teste» e «per quote di capitale» non debbono essere considerati cumulativi.

[56] D. Boggiali, A. Ruotolo, (nt. 17), 19 s.; Comitato del Triveneto, Orientamenti notarili (massima Q.A.10), pubblicata anche in Società, 2014, 1264.

[57] AGCM, AS1589B, (nt. 55).

[58] Art. 9 («Misure in materia di società tra professionisti»), DDL AS 1578-AC 2682: vedilo pubblicato in Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025, Dossier XIX Legislatura, 3 novembre 2025, 55 (reperibile in documenti.camera.it).

[59] Così, Senato della Repubblica, DDL S1578, Testo, Aspetti tecnico-normativi di diritto interno, www.senato.it, sub art. 9, 7.

[60] Sulla legittimità di clausole che possono attribuire un voto determinante ai soci non professionisti, D. Boggiali, A. Ruotolo, (nt. 17), 19 s.; cfr. Comitato Triveneto, Orientamenti notarili, massime n. Q.A.9 e Q.A.10, Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci (1° pubbl. 9/13), www.notaitriveneto.it.

[61] Cfr. D. Boggiali, A. Ruotolo, (nt. 17), che, con riferimento alla disciplina sulle STP, specifica che «[…] Nel caso, quindi, di società di persone composta da tre soci, di cui due professionisti e un investitore, se non viene disattivata la regola dell’unanimità dei consensi, ancorché i professionisti abbiano due terzi dei voti, per formare una decisione sarà necessario anche il consenso dell’investitore. Differentemente, laddove i patti sociali abbiano disattivato la regola dell’unanimità, prevedendo che le modifiche possano essere adottate a maggioranza, sarà necessario adottare una clausola che accordi ai soci professionisti almeno i due terzi dei voti nella decisione di modifica […]».

[62] Vedi M. Cian, (nt. 2), 1261, che si interroga sull’enucleabilità di «limiti ulteriori all’autonomia negoziale e, nelle società di persone, di uno statuto organizzativo legale diverso da quello generale, idonei ad assicurare l’effettività e l’intangibilità del potere dei professionisti». Sottolinea la necessità di un’interpretazione cd. teleologica della norma, A. Stabilini, I soci non professionisti, in Società, 2012, numero speciale, 42, 52; vedi anche C. Ibba, Le società tra professionisti, (nt. 2), 10.

[63] Sul tema delle decisioni dei soci nelle società di persone, si rinvia a S. Patriarca, Decisioni dei soci e possibili manifestazioni della volontà, in questa Rivista, 2025, 725 ss., spec. 752 ss. per quanto riguarda il profilo della collegialità; G. Fauceglia, Le decisioni dei soci nella disciplina delle società di persone, in Trattato delle società, diretto da V. Donativi, tomo I, Milano, Utet, 2022, 1725 ss.

[64] Si può ritenere che l’applicazione di tale soglia, in mancanza di più precise indicazioni da parte del legislatore, valga per qualsiasi decisione e quindi astrattamente giustifichi, nel caso di mancato rispetto, la possibilità di farne valere l’invalidità. Sottolinea però M. Garcea, (nt. 2), 1075, come «(…) la maggioranza dei due terzi non deve, in concreto, di volta in volta essere raggiunta in ogni singola decisione, ma deve, piuttosto, essere sulla carta astrattamente pronosticabile (si pensi, ad esempio, alla scelta “contingente” di un socio professionista di non partecipare a una specifica riunione o assemblea)». Precisa A. Stabilini, (nt. 62), 48 ss., che, sia nelle società di persone che nelle società di capitali, la maggioranza dei due terzi in capo ai soci professionisti debba essere accertata sulla base del totale del capitale sociale e non del numero dei presenti, altrimenti facendosi dipendere una caratteristica essenziale del modello, nonché la sopravvivenza stessa della società, da «una situazione oscillante in funzione della partecipazione alle attività deliberative» dei soci professionisti.

[65] Si vedano, M. Onza, Dell’invalidità delle decisioni delle società di persone, in Riv. dir. civ., 2025, 331 ss.; G. Fauceglia, (nt. 63), 1758 ss., spec. 1765 ss., ove sottolinea come le esigenze di stabilità e certezza a tutela dell’agire dell’impresa collettiva rendono necessaria l’applicazione alle società di persone della disciplina prevista per le società di capitali e in particolare per la s.r.l.; e anche S. Patriarca, (nt. 17), 20 ss. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1624, in Società, 2015, 803.

[66] Stabilisce la norma: «1. La nullità della società per vizi di costituzione può essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti. 2. La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l’efficacia degli atti compiuti in nome della società. 3. La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l’annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purché professionisti esercenti con il titolo di avvocato. 4. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. 5. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall’annullamento dell’atto costitutivo».

[67] Ritiene I. Capelli, (nt. 2), 24 s., che, in presenza di un sistema disgiuntivo, la soluzione che meglio consente di contemperare gli interessi in gioco sia quella di valorizzare l’informazione preventiva nei confronti dei soci professionisti da parte degli amministratori che intendano compiere una determinata operazione, in quanto favorirebbe uno svolgimento coordinato delle attività; Ead., in S. Patriarca, I. Capelli, (nt. 17), sub art. 2257, 125 ss., spec. 139 s.; e da ultimo Ead., (nt. 25), spec. 807 ss.

[68] Vedi in particolare G. Schiano di Pepe, (nt. 44), 193 ss., il quale ritiene improponibile che una decisione a carattere strettamente tecnico professionale possa essere sottoposta all’approvazione dei soci. D’altra parte, l’art. 4-bis, terzo comma, l. forense, precisa come i soci professionisti, nello svolgimento dell’incarico professionale, debbono assicurare «(…) per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti».

[69] Ritengono che per la decisione sull’opposizione ex art. 2257, terzo comma, c.c., debba essere adottata una clausola che riconosca ai soci professionisti i 2/3 dei voti indipendentemente dalla partecipazione agli utili, D. Boggiali, A. Ruotolo, (nt. 17), 20 s. Sottolinea la possibile mancanza di unanimità di vedute tra i soci professionisti, I. Capelli, (nt. 2), 12, nt. 31, prospettando anche la possibilità che alcuni tra essi possano prevalere alleandosi con i soci non professionisti, che quindi verrebbero ad assumere un ruolo determinante. E forse, per assicurare una compatibilità con disposizioni che calcolano la maggioranza in base alla partecipazione agli utili, quale l’art. 2257, secondo comma, c.c., lo schema di legge delega di riforma dell’ordinamento forense (nt. 11) prevede che «nelle società tra avvocati i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni» (art. 2, primo comma, lett. h), n. 9).

[70] Vedi I. Capelli, (nt. 2), 25, secondo cui il modello congiuntivo può essere proficuamente utilizzato al fine di soddisfare l’esigenza di meglio ponderare le decisioni di particolare importanza per la società quali, ad esempio, la scelta di assumere nuovi incarichi e con quali modalità.

[71] Suggerisce G. Bertolotti, Le società tra avvocati, (nt. 2), 70, l’introduzione di clausole statutarie volte a stabilire che nell’organo di gestione la maggioranza qualificata di due terzi sia formata da soci avvocati.

[72] Si legge nella Relazione al d.lgs. n. 96/2001, sub art. 23, che «Tale soluzione risponde all’esigenza di responsabilizzare i soci alla gestione della società, escludendo dalla compagine sociale persone estranee alla professione e comunque terzi che potrebbero utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in relazione all’incarico rivestito, con pregiudizio per la società e i terzi, siano essi clienti o creditori».

[73] In senso critico rispetto alla scelta di escludere dall’organo amministrativo manager specializzati se non soci, G. Bertolotti, Le società tra avvocati, (nt. 2), 67 ss. Tra coloro che ritengono non necessaria la riserva di gestione in capo ai soci professionisti, M. Rescigno, Le società fra professionisti, Milano, Giuffrè, 1985, 118; la considera invece un connotato tipologico della STP P. Spada, Schegge di riforma del diritto delle società di persone, in Studi in onore di Piero Schlesinger, tomo IV, Milano, Giuffrè, 2004, 3097 ss., 3104, nota 9. Sull’evoluzione della figura dell’amministratore estraneo, si vedano gli A.A. citati alla (nt. 42).

[74] La norma, come già accennato, prevede una riserva di amministrazione a favore dei soci (art. 23, primo comma) e il metodo disgiuntivo come modello base di amministrazione (secondo comma).

[75] Come stabilisce, in particolare, il d.l. n. 1/2012 «Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo, e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti o futuri (…)» (art. 1, secondo comma). Potrebbe sorgere il dubbio che le previsioni di cui alla l. forense in tema di amministrazione e, come vedremo, anche di responsabilità professionale dei soci, possano configurare una restrizione alla libertà di prestazione dei servizi dei professionisti (riconducibile all’imposizione un determinato «statuto giuridico» ex artt. 15.2, lett. b), Direttiva 2006/123/CE e 12, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 59/2010), che, in quanto tali, sarebbero soggette ad un’interpretazione necessariamente restrittiva: per una lettura in tal senso, E. Codazzi, La società tra professionisti e il regime di responsabilità dei soci per l’esercizio dell’attività professionale, qualche considerazione sul tema alla luce dei principi sulle liberalizzazioni dei servizi professionali, in ODCC, 2013, 313 ss.

[76] Vedi C. Montagnani, (nt. 29), 1016, secondo cui le informazioni fornite dal cliente al socio che esegue l’incarico devono essere ricomprese in quegli affari sociali dei quali il socio che non partecipa all’amministrazione ha diritto di avere notizia, con conseguente «mutazione» del diritto del cliente al segreto e alla riservatezza da parte del professionista cui l’informazione è fornita in diritto alla riservatezza nei confronti di tutti i soci della società professionale. Sul diritto di controllo dei soci non amministratori, G.B. Fauceglia, Amministrazione e soci, in Trattato delle società, diretto da V. Donativi, Milano, Utet, 2022, tomo I, 1449 ss.; I. Capelli, in S. Patriarca, I. Capelli, (nt. 17), sub art. 2261, 198 ss. Questo problema potrebbe essere ridimensionato nella s.a.s., essendo l’ambito del diritto di controllo degli accomandanti ex art. 2320, ult. comma, c.c., meno esteso di quello di cui all’art. 2261 c.c, a meno che non si si ritenga che la sussistenza della prima previsione non precluda l’applicazione della seconda (tra i molti, M. Speranzin, nt. 24, 562; P.G. Jaeger, F. Denozza, A. Toffoletto, nt. 29, 213; per un recente approfondimento sul tema, L. Della Tommasina, L’informazione del socio non amministratore di società di persone: disciplina italiana e riforma tedesca, in Giur. comm., 2015, I, 245 ss., spec. 247 ss. e 263 ss. In giurisprudenza, si veda Trib. Roma, 13 febbraio 2018, in Giur.it., 1445, con nota di G. Fauceglia).

[77] Sul fatto che nelle società di persone gli amministratori non possano opporre ai soci esigenze di riservatezza imprenditoriale, vedi I. Capelli, (nt. 76), 201 s., anche per ulteriori riferimenti dottrinali; e anche G.B. Fauceglia, (nt. 76), 1592 s.

[78] Vedi G. Schiano di Pepe, (nt. 44), 214 ss., che specifica come il superamento della visione della tutela del segreto come rapporto bipersonale vada di pari passo con il superamento della tradizionale visione che vede il professionista come singola persona fisica, dovendo perciò il segreto, nell’ambito di un’organizzazione complessa, essere visto in una diversa dimensione; così anche C. Montagnani, (nt. 29), 1016.

[79] Prevede l’art. 7, comma 7, della bozza di riforma dell’ordinamento forense (nt. 11) che «Quando l’avvocato esercita in associazioni professionali o in qualità di socio di una società tra avvocati, al segreto sono tenuti anche gli associati e gli altri soci (…)».

[80] Sul fatto che il contratto d’opera sia concluso tra cliente e società, vedi anche C. Rinaldo, (nt. 28), 839 s.; D. Boggiali, A. Ruotolo, (nt. 17), 4 ss.

[81] In tal senso, C. Ibba, Le società tra professionisti, (nt. 2), 4. Non convince invece l’idea che il rapporto d’opera professionale intercorra tra il cliente e il socio professionista e che quindi su costui soltanto ricada la responsabilità per le relative obbligazioni, ipotesi che ridurrebbe la società tra professionisti a poco più di una società di mezzi, in contrasto con l’intenzione del legislatore di configurare una società a tutti gli effetti: vedi A. Toffoletto, (nt. 34), 36 ss.

[82] La previsione è stata aggiunta dall’art. 9-bis, l. 24 marzo 2012, n. 27. L’art. 12, l. forense, prevede invece che l’avvocato, l’associazione o la società tra professionisti debbono stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

[83] Si vedano, E. Codazzi, Le società tra professionisti, (nt. 2), 1191 ss.; approfonditamente, A. Viscusi, La società tra avvocati: il regime della responsabilità patrimoniale, professionale e disciplinare, in Aa.Vv., La società tra avvocati, a cura di L. De Angelis, Milano, Giuffrè, 2003, 207 ss.

[84] Tra gli altri, C. Montagnani, (nt. 29), 1017 ss.

[85] Cfr. D. Boggiali, A. Ruotolo, (nt. 17), 4 ss., che, dando conto della sussistenza di contrapposte opinioni, considerano la questione come ancora aperta. Così anche Comitato del Triveneto, Orientamenti notarili, Q.A.7 (www.notaitriveneto.it), il quale precisa che «Rimane aperto il problema della responsabilità verso il cliente del socio professionista esecutore della prestazione professionale, pur in presenza di un tipo societario che comporta la responsabilità limitata del socio, inderogabile quindi dall’autonomia privata».

[86] Sul fatto che le prestazioni professionali, rientrando tra le obbligazioni delle società, generino in capo ai soci una responsabilità illimitata nei tipi sociali che lo prevedono, portando i soci professionisti a rispondere col proprio patrimonio delle conseguenze dell’operato degli altri professionisti, M. Speranzin, (nt. 24), 566; vedi anche D. Boggiali, A. Ruotolo, (nt. 17), 6; C. Rinaldo, (nt. 28), 845 s.

[87] Così, tra gli altri C. Ibba, Le società tra professionisti, (nt. 2), 3 s.

[88] E si veda in tal senso, M. Rescigno, (nt. 73), spec. 97 («Voler sostenere ad ogni costo il persistere, in capo al soggetto professionista che materialmente ha eseguito la prestazione, della responsabilità professionale ex art. 2236 c.c. significherebbe in certo modo snaturare l’essenza stessa dell’istituto della società tra professionisti, così a fatica autorizzato; creare un centro unitario d’imputazione di un’attività professionale e nel contempo negargli – come professionista – tale qualità nel momento più pregnante, quello della determinazione della responsabilità, per imputare, nella realtà, tale qualifica ancora una volta solo al professionista persona fisica, dimostra di non essersi affrancati da un’angusta visione della personalità della prestazione professionale e della conseguente responsabilità»).

[89] Così M. Rescigno, (nt. 73), 100 s.; C. Montagnani, (nt. 29), 993. Vedi più in generale L.E. Ribstein, Limited Liability of professional firms after Enron, 4 aprile 2003, papers.ssrn.com; S. Baker, K. D. Krawiec, The Economics of Limited Liability: An Empirical Study of New York Law Firms, in University of Illinois Law Review, No. 1, 2005, papers.ssrn.com.

[90] Soluzioni non dissimili emergono anche dall’esperienza di diversi ordinamenti stranieri: così l’art. 5 della l. francese, n. 66-879, sulle «società civili professionali» e l’art. 16 della l.-n. 90-1258, sulle «società di esercizio liberale», ove si prevede che ogni socio risponda con la totalità del proprio patrimonio degli atti professionali compiuti, mentre la responsabilità è limitata per i soci che non hanno eseguito l’incarico (comma 1). Tuttavia, sempre in Francia la più recente Loi Macron (n. 2015-990, attuata con Decr. 2016-882) consente ai professionisti di costituire società di diritto comune senza prevedere una responsabilità personale del socio che ha eseguito l’incarico. L’art. 11, comma 2, della l. spagnola, n. 2-2007, stabilisce che per le obbligazioni professionali rispondono solidalmente la società e i professionisti, soci e non soci, che hanno agito («No obstante, de las deudas sociales que se deriven de los actos profesionales propiamente dichos responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, socios o no, que hayan actuado, siéndoles de aplicación las reglas generales sobre la responsabilidad contractual o extracontractual que correspondan»). Si veda anche § 8.2 PartGG, secondo cui sono responsabili, in solido con la società, i soci che hanno eseguito l’incarico professionale.

[91] Tra le condizioni prescritte dalla norma si stabilisce che «la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità».

[92] Secondo tale previsione, «Il responsabile dell’incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati».

[93] Ai sensi di tale disposizione, «Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali».

[94] Sottolinea invece A. Toffoletto, (nt. 34), 36 s., come la previsione di una doppia responsabilità dei professionisti e dell’ente possa significare una volontà del legislatore di escludere da ogni responsabilità quest’ultimo, ritenendo che la responsabilità personale sia, da un lato, il migliore incentivo per indurre al massimo dell’impegno il singolo professionista e, dall’altro, l’unico modo per non pregiudicare la sopravvivenza delle stesse organizzazioni al sorgere di qualche problema.

[95] Così, M. Cian, La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni (art. 10 l. n. 183/11), in Nuove leggi civ. comm., 2012, 9, 18 ss., 20 s. Sottolineano l’esigenza di applicare in via analogica a tutte le società tra professionisti quelle disposizioni, previste da leggi speciali, che stabiliscono la responsabilità illimitata del professionista, C. Caccavale, F. Tassinari, Le società professionali tra valutazioni di carattere sistematico e prospettive di riforma, in Riv. not., 2000, 223 ss., 233. In senso contrario, ritenendo che non sia ammissibile nelle società di capitali, l’applicazione di una previsione che comporti la responsabilità illimitata del socio professionista, E. Desana, (nt. 23), 1927 ss., 1931. Invita ad interpretare restrittivamente la disciplina in materia di responsabilità professionale di cui al d.lgs. n. 96/2001, F. Fezza, in Aa.Vv., Alcuni brevi commenti al Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 sulle società di avvocati, in Giur. comm., 2001, I, 290 ss., 292.

[96] Esclude che sotto il profilo della responsabilità dei professionisti soci la disciplina sulle società tra avvocati possa costituire «un utile modello» per la ricostruzione della società tra professionisti, A. Leozappa, (nt. 29), 67.

[97] Significativa in tal senso è la previsione di cui all’art. 66, primo comma, del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), che distingue tra «società di professionisti» (lett. b)) e «società di ingegneria» (lett. c)). Diffusamente in argomento, C. Vaccà, Professionisti e società di servizi, Corsi e ricorsi storici della disciplina giuridica, Milano, EGEA, 1990, passim.

[98] Tra i principi di legge delega posti dal d.d.l. di riforma dell’ordinamento forense (nt. 11) si stabilisce quello volto a «prevedere che l’incarico per lo svolgimento di attività professionale sia personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale o di una rete; che con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assuma la responsabilità personale illimitata, solidalmente con la società» (art. 2, comma 1, lett. f)).

[99] Nel senso di ritenere la norma riconducibile ad una violazione di doveri professionali, M. Cian, (nt. 95), 18 ss.; e più recentemente M. Garcea, (nt. 2), 1082 s. Ricostruiscono la responsabilità del socio professionista in termini di illecito aquiliano, che si affiancherebbe alla responsabilità contrattuale della società: C. Rinaldo, (nt. 28), spec. 862 ss. (secondo cui comunque nelle società di capitali non verrebbe pregiudicata la limitazione di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali); M. Zaccheo, Società tra professionisti e professioni protette, in Società, numero speciale, 2012, 15 ss., ivi, 18; P. Montalenti, (nt. 44), 1178. Nel senso di ricondurre le disposizioni in materia di responsabilità di cui all’art. 26, d.lgs. n. 96/2001, alle comuni regole in materia di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, F. Fezza, (nt. 95) 290 ss.; E. Minervini, Conferimento, esecuzione ed inadempimento dell’incarico professionale nella nuova disciplina delle società tra avvocati, in Contr. impr., 2002, 617 ss., spec. 628 (anche per una rassegna delle varie tesi sul punto); C. Montagnani, (nt. 29), 1017 ss. Non si condivide l’opinione espressa da C. Masieri, Associazione tra avvocati, società tra avvocati e responsabilità professionale nel diritto italiano e comparato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 629 ss., 639, secondo cui la responsabilità illimitata dei soci professionisti varrebbe solo per le società di persone e al massimo per le s.a.p.a., posto che la norma, per come è formulata, non sembrerebbe consentire alcuna distinzione in base al tipo sociale.

[100] M. Cian, (nt. 95), 20 s., che, pur negando la sussistenza di un rapporto socio e cliente, ritiene che la responsabilità dell’esecutore sia corollario del dovere di protezione nei confronti dello stesso; nel senso di ritenere sussistente una responsabilità diretta del socio professionista nei confronti del cliente, invocando una responsabilità da contatto sociale, S. Luoni, (nt. 45), 1267.

[101] Precisa che la previsione priva di qualsiasi utilità il ricorso a forme di società di capitale unipersonale, in quanto non sarebbe possibile per il socio unico che ha eseguito la prestazione usufruire della limitazione di responsabilità prevista per tale tipo di società, Organismo congressuale forense, La società per l’esercizio della professione forense (STA), 2017 (vedi www.ordineavvocatifirenze.eu), 4.

[102] Vedi E. Desana, (nt. 23), 1932, dove precisa «La volontà del legislatore è chiara, con la conseguenza che ove sia adottato un modello di società con soci a responsabilità limitata il socio esecutore risponderà comunque personalmente della imperfetta esecuzione della prestazione». Cfr. anche lo studio Modelli organizzati per l’avvocatura, (nt. 17), 100, che considera la previsione di una siffatta responsabilità del socio avvocato limitante rispetto alla peculiarità patrimoniale propria delle società di capitali.

[103] Esclude che tali disposizioni deroghino il generale regime di responsabilità previsto per i tipi sociali, M. Garcea, (nt. 2), 1082 s., riconducendola ad una responsabilità per inadempimento per le obbligazioni professionali.

[104] Sottolinea G. Schiano di Pepe, (nt. 44), 214, come la valutazione della diligenza professionale sia da valutare con maggiore severità quando la prestazione è resa da una società professionale, potendo il cliente presumere che, a fronte di un dato problema, vi sia una tale concentrazione di sforzi, di attenzione, di preparazione, che, nei limiti del possibile, dovrebbe «erodere un poco la difficoltà del caso».

[105] Se poi si condivide l’idea (cfr. nt. 75) che tale previsione possa configurare una restrizione alla libertà di prestazione dei servizi (riconducibile all’imposizione un determinato «statuto giuridico» ex artt. 15.2, lett. b), Direttiva 2006/123/CE e 12, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 59/2010), non sorretta da ragioni di «necessità» e «proporzionalità» per i motivi che si è cercato di precisare, essa sarebbe soggetta ad un’interpretazione necessariamente restrittiva e quindi non applicabile in via analogica alle STP.

[106] Tra i molti, P.G. Jaeger, F. Denozza, A. Toffoletto, (nt. 29), 178 s.; V. Donativi, G. Barbara, Autonomia patrimoniale, in Trattato delle società, Milano, Utet, 2022, tomo I, 1829 ss., 1835 ss.; S. Patriarca, in S. Patriarca, I. Capelli, (nt. 17), sub art. 2267, 265 ss., spec. 269 s.

[107] Cfr. par. 12.

[108] Sui mezzi idonei a rendere opponibile il patto di limitazione della responsabilità, tra gli altri, V. Donativi, G. Barbara, (nt. 105), 1837 ss.; S. Patriarca, (nt. 106), 275 ss.; in giurisprudenza, Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 2023, n. 35677, in Società, 2024, 241 s.

[109] Sulla comunicazione diretta al terzo come “mezzo idoneo”, V. Donativi, G. Barbara, (nt. 106), 1838 s., testo e note.

[110] Su tali profili di disciplina, si rinvia tra i molti a V. Donativi, G. Barbara, Autonomia patrimoniale, (nt. 106), 1852 ss., 1877 ss.; S. Patriarca, in S. Patriarca, I. Capelli, (nt. 17), sub art. 2268, 279 ss., e sub art. 2270, 288 ss.

[111] Vedi D. Boggiali, A. Ruotolo, (nt. 17), 4 s.

[112] Si sottolinea come invece nel modello della partnership professionale, nota all’esperienza del Regno Unito, un partner che entra a far parte di una partnership già esistente non risponde delle obbligazioni sociali pregresse, a meno che non sia stato diversamente convenuto (Partnership Act 1890 s. 17), proprio perché in base all’agency principle non potrà essere considerato principal per le azioni od omissioni di un altro co-partner che non si possono ritenere eseguite per suo conto (vedi E. Codazzi, nt. 7, 78 s.).

[113] Precisa l’art. 20, quinto comma, d.lgs. n. 96/2001, che «La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall’annullamento dell’atto costitutivo».

[114] Reputa l’aspetto della responsabilità fattore cruciale nella scelta tra il modello della società tra avvocati e quello della società forense in forma di società di persone e, in particolare, di s.n.c., M. Cian, (nt. 2), 1259.

[115] Così D. Boggiali, A. Ruotolo, (nt. 17), 6.

[116] Sulle potenzialità applicative delle s.a.s. per l’esercizio dell’attività professionale, M. Speranzin, (nt. 24), 564 ss., ove precisa come il professionista accomandante non violerebbe il divieto di immistione di cui all’art. 2320 c.c., posto che lo svolgimento della prestazione d’opera non avrebbe natura amministrativa. Diverso sarebbe il caso in cui l’esecuzione della prestazione professionale implicasse, nell’interesse del cliente, di entrare in rapporto con ulteriori terzi e trattare affari in nome e per conto della società, ipotesi che richiederebbe il conferimento da parte degli accomandatari di una procura speciale per singoli affari ex art. 2320 c.c. (567).

[117] Cfr. Schema di legge recante «Delega al Governo per la Riforma della disciplina degli Ordinamenti professionali», approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2025, che alle società tra professionisti dedica solo due previsioni contenute nell’art. 2, comma 1, ovvero: «z) prevedere, ferme restando le garanzie di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, modifiche e integrazioni della disciplina delle società tra professionisti con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese; alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità; al conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e agli obblighi di informazione nei confronti della clientela; al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico; all’assolvimento degli obblighi assicurativi; al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottate»; «aa) prevedere che alle società costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 183 del 2011, si applichino, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate». Vedi lo Schema di disegno di legge delega recante «Delega al Governo per la Riforma della Disciplina dell’Ordinamento della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile», approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 settembre 2025, che stabilisce tra i criteri direttivi la «previsione di una disciplina organica in materia di esercizio della professione sia in forma associata, sia in forma societaria, volta a definire le modalità di costituzione, di gestione, il funzionamento e i limiti di tale esercizio dell’attività professionale, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, degli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché nel rispetto delle disposizioni del codice civile (art. 2, comma 1, b))». Vedi anche il d.d.l. di legge delega di riforma dell’ordinamento forense già citato (nt. 11).

[118] Interessanti potrebbero essere le implicazioni che potrebbero derivare sulla responsabilità dell’avvocato socio di società forense dalla recente proposta di legge volta a limitare la responsabilità degli avvocati, ove la stessa avesse seguito: prevede l’art. 1, comma 1, del d.d.l. n. 745, comunicato alla Presidenza del Senato il 5 giugno 2023 e approvato dalla Commissione Giustizia, che «All’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli atti e i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione l’avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave; non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto».

[119] Sottolinea come tale regime di responsabilità, imponendo ai soci della società forense di persone una responsabilità solidale e illimitata, sia disincentivo rispetto all’utilizzo di modelli personalistici, anche R. Guercio, La società tra avvocati di cui all’art. 4 bis della L. n. 247/2012, in Giur. it., 2020, 1271 ss., ivi, 1285.

[120] La PartGmbB è stata introdotta dalla «Legge sull’istituzione di una società di persone a responsabilità limitata e sulla modifica del diritto professionale degli avvocati, dei consulenti in brevetti, dei consulenti fiscali e dei revisori dei conti» del 19 luglio 2013. Vedi in argomento: M. Speranzin, (nt. 7), 431 ss.; Id., (nt. 24), 564 ss.; C. Masieri, (nt. 99), 649 ss.

[121] Cfr. Liability Partnerships Act 2000, Explanatory Notes (www.legislation.gov.uk); vedi il Consultation paper pubblicato dal Department of Trade and Industry, Limited Liability Partneships: A New Form of Business Association for Professions, febbraio 1997. La Limited Partnership consente di distinguere tra general partners, illimitatamente responsabili per i debiti sociali, e limited partners, che non possono prendere parte all’amministrazione della società e sono responsabili nei limiti di quanto conferito (a meno che non si siano presentati all’esterno come general partners): cfr. s. 4 Limited Partnerships Act 1907 c. 24 (per approfondimenti, E. Codazzi, nt. 7, 89 s.).

[122] Si vedano ad es. Tex. Bus. Orgs. Code §§152.801 ss. 153.351 ss.; CA Corp Code § 16951 ss.; ma anche The Limited Liability Partnership Act (2008) indiano. La legislazione statunitense in materia di limited liability partnerships, limited liability companies e professional corporations, tendenzialmente prevede che la responsabilità sia limitata per i soci che non hanno eseguito l’incarico mentre in alcuni Stati permane la responsabilità dei soci che lo hanno eseguito (si veda J. G. McLaughlin, The Limited Liability Company: A Prime Choice for Professionals, in Alabama Law Review, 45, 1993, 231 ss.; e per ulteriori riferimenti C. Masieri, nt. 99, 654 s., testo e note).

[123] Si può del resto ricordare come anche in Germania sia stata valutata l’opportunità di estendere la previsione della responsabilità limitata dei soci al di fuori del contesto delle professioni intellettuali (ne dà conto in particolare M. Speranzin, nt. 7, 432).

[124] Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello schema di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense (nt. 11) si stabilisce che uno dei criteri direttivi sia quello di «prevedere che l’incarico per lo svolgimento di attività professionale sia personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale o di una rete; che con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assuma la responsabilità personale illimitata, solidalmente con la società (…)».

[125] Analogamente prevedeva il progetto elaborato dalla Commissione Rovelli per la revisione sistematica del diritto commerciale, del 13 aprile 1999, art. 2264 c.c. («Invalidità della società») (reperibile all’indirizzo: www.giustizia.it).

[126] In dottrina, sulla possibilità di estendere alle società di persone regole o principi propri delle società di capitali, I. Capelli, (nt. 25), 816 ss.; F. Vessia, (nt. 25), 859 s., 861 ss.; O. Cagnasso, (nt. 25), 538 s.; N. De Luca, Le azioni di responsabilità nelle società in accomandita semplice, in Aa.Vv., Governance e mercati, Studi in onore di Paolo Montalenti, a cura di M. Callegari, S.A. Cerrato, E.R. Desana, Torino, Giappichelli, 2022, 1356 ss.; S. Patriarca, I. Capelli, (nt. 1), 1335 ss. In giurisprudenza, sull’applicazione dell’art. 2332 c.c. alle società di persone, Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2023, n. 4404, in www.dejure.it; sulla possibilità per il singolo socio di esercitare l’azione individuale di cui all’art. 2395 c.c., Trib. Venezia, sez. spec. impr., 14 novembre 2024, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano, sez. spec. impr., 14 dicembre 2023, ivi; Trib. Milano, sez. spec. impr., 20 aprile 2023, ivi; sull’applicazione degli artt. 2377 s., c.c., così Trib. ord. Venezia, 19 gennaio 2024, ivi.

[127] Per uno sguardo all’esperienza dei vari ordinamenti europei, anche B. O’Connor The Regulation of Business Structures for the Legal Profession, in Società, numero speciale, 2012, 63 ss.