Inaugurata negli Stati Uniti una ventina di anni fa, la climate change litigation che vede come destinatarie le imprese ha ormai preso piede in tutto il mondo e sta conoscendo interessanti sviluppi anche nella UE. Lo scritto prende avvio dall’esame delle più recenti pronunce emesse dalle Corti in alcuni Stati membri per indagare su alcuni aspetti problematici di tale tipo di contenzioso. Vengono anche esaminate le recenti vicende delle direttive eurounitarie sulla sostenibilità, cercando di comprendere in quale direzione il quadro normativo uniforme si stia evolvendo e come tale evoluzione possa agevolare o, invece, ostacolare tale tipo di iniziative.
Launched in the United States some twenty years ago, the climate change litigation targeting firms has now taken hold worldwide and is undergoing interesting developments in the EU as well. This paper begins by examining the most recent rulings issued by Courts in some Member States to investigate some of the problematic aspects of this kind of litigation. It also examines recent developments in EU directives on sustainability, seeking to understand the direction in which the uniform regulatory framework is evolving and how this evolution may facilitate or, conversely, hinder such initiatives.
1. I destinatari del contenzioso da cambiamento climatico: dagli Stati alle imprese - 2. La sentenza di appello nella causa Lluya c. RWE AG - 3. La sentenza di appello nella causa Milieudefensie c. Royal Dutch Shell plc - 4. La pronuncia delle Sezioni unite sul ricorso per regolamento di giurisdizione di Greenpeace Onlus, ReCommon APS e altri nella causa c. ENI, MEF e CDP - 5. Alcune considerazioni a margine delle pronunce. Le emissioni di Ambito 3 e la propagazione della responsabilità nella catena del valore - 6. La responsabilità della capogruppo - 7. La via (interrotta?) verso una disciplina uniforme del private enforcement e il futuro della climate change litigation nei confronti delle imprese nella UE - NOTE
Inaugurato negli Stati Uniti una ventina di anni fa, il contenzioso da cambiamento climatico che vede come destinatarie le imprese ha ormai preso piede in tutto il mondo [1]. In Europa, esso si è sviluppato come naturale prosecuzione di quello verso gli Stati, sull’onda del clamoroso successo conseguito dal fronte ambientalista nei confronti del governo olandese nel caso Urgenda [2], seguito, con esiti vari, da analoghe iniziative in altre giurisdizioni [3].
Il contenzioso contro gli Stati e quello contro le imprese presentano molti aspetti comuni, ma anche rilevanti differenze. Entrambi hanno ovviamente alla base le acquisizioni della scienza climatica sull’origine antropica del riscaldamento globale, che hanno dato impulso a numerosi pronunciamenti in varie sedi internazionali, fino alla sottoscrizione di trattati, il più importante dei quali, come è noto, è l’Accordo di Parigi del 2015, che ha impegnato i 195 governi aderenti (divenuti 191 dopo che gli USA e alcuni altri si sono tirati fuori) a promuovere attivamente una riduzione delle emissioni di CO2, al fine di mantenere l’aumento della temperatura media globale entro 1.5 °C rispetto all’epoca preindustriale [4], considerando come soglia critica, addirittura di possibile non ritorno, un aumento di 2° C [5].
Le due tipologie di contenzioso condividono anche la natura, come si suol dire, strategica. È, infatti, agevole rilevare come l’attivismo in sede giudiziaria non abbia come reale finalità il conseguimento di vantaggi individuali per chi agisce, bensì, per un verso, l’orientamento delle politiche pubbliche verso la riduzione dell’emissione di gas climalteranti (rientrandosi così nel filone, non certo nuovo, della c.d. regulation through litigation) [6], e, per un altro, il condizionamento delle imprese, indotte a temere le conseguenze economiche e di immagine della mancata conformazione alle istanze di sostenibilità. Componente non secondaria di tale approccio è, del resto, l’utilizzo in chiave propagandistica dell’informazione relativa ai contenziosi, fin dal loro avvio.
Sul piano più strettamente giuridico, il contenzioso climatico contro gli Stati e quello contro le imprese si confrontano comunemente anche con alcune questioni tipicamente civilistiche [7], internazionalprivatistiche [8], processualcivilistiche [9], anche qui diversamente declinate a seconda del tipo di contenzioso e della giurisdizione nella quale esso è intrapreso.
Condiviso è, normalmente, il petitum, che vede il suo nucleo essenziale nella richiesta di condanna alla riduzione delle emissioni, alla quale si accompagna la richiesta di riparazione dei danni arrecati alle posizioni che si assumono concretamente lese.
Quanto alle differenze, la prima e principale questione intorno alla quale si gioca il successo delle iniziative giudiziarie contro gli Stati è quella della sussistenza in capo alle Corti del potere di giudicare in termini di responsabilità l’omessa attività legislativa [10]. Superato questo ostacolo, tale contenzioso si presenta estremamente lineare: i governi si sono obbligati, sottoscrivendo gli accordi sul clima, ad agire per la limitazione delle emissioni di gas climalteranti entro la soglia e nei tempi concordati in sede internazionale. Poiché non intraprendono le azioni necessarie ad adempiere agli obblighi (o, quantomeno, non lo fanno nella misura concordata), persone fisiche e giuridiche, formazioni rappresentative di interessi o espressione del movimento ESG agiscono in giudizio, chiedendo, appunto, l’adempimento di quegli obblighi.
Alle imprese non può, invece, essere direttamente imputata l’inottemperanza ad obblighi internazionali di salvaguardia del clima, che esse non hanno assunto e che, peraltro, riguardano un fenomeno che non possono controllare, se non per la propria quota di emissioni (e, come vedremo, quella delle proprie controllate e, in certa misura, dei propri partner commerciali). Laddove manchino norme nazionali che specificamente impongano loro di conformarsi all’obbligo di ridurre tale quota, la via perseguita nell’approccio giudiziario è, dunque, generalmente, quella di imputare una responsabilità da illecito extracontrattuale, costruendo l’illiceità della condotta sulla base di un complesso di referenti, normativi e non. In sostanza, i dettami della scienza climatica, i report e le prese di posizione di organizzazioni internazionali, le convenzioni sul clima, la normativa eurounitaria in materia, la soft law, le norme costituzionali [11] e ordinarie presenti in alcuni ordinamenti, ecc., ecc., vengono chiamati a costituire la base sistematica di un parametro di diligenza in materia climatica, alla cui mancata conformazione collegare, appunto, una responsabilità sul piano civile.
Per ciò che riguarda le conseguenze, se la condanna degli Stati in giudizi climatici appare più simbolica che generatrice di conseguenze immediate e concrete (sì che la sua portata non sembra fuoriuscire della ricordata dimensione politico-propagandistica), per le imprese, lo stesso timore di essere destinatarie di azioni del genere non può non avere ricadute sulle scelte organizzative e gestionali, sulle politiche di gruppo, sui rapporti con le rispettive catene del valore, sulla definizione dei poteri e delle responsabilità dei loro organi [12].
Nel presente scritto si eviterà di partecipare alle dispute dogmatiche che accompagnano il contenzioso del quale ci si occupa, o di affrontare ex professo gli accennati temi di rilevanza per il diritto dell’impresa e delle società, per poi procedere deduttivamente a verificare il loro emergere nel contenzioso. Si partirà piuttosto da quest’ultimo, nelle sue manifestazioni più recenti nel contesto europeo, procedendo, poi, a verificare come appaiono trattate alcune di quelle questioni essenziali con i quali il giurista – e, in particolare, lo studioso di diritto commerciale – deve oggi confrontarsi.
A procedere come esposto inducono due sentenze, molto diverse tra loro (anche se non nell’esito, in concreto infausto in entrambi i giudizi), pronunciate in Germania e in Olanda. Si tratta della sentenza dell’Oberlandsgericht di Hamm del 28 maggio 2025, resa nel caso Lliuya c. RWE AG [13] e della sentenza della Corte di appello dell’Aia del 12 novembre 2024, resa nel caso Milieudefensie c. Dutch Shell plc [14]. È dunque il caso di muovere da esse. Prendendo poi spunto dall’ordinanza del 21 luglio 2025 [15], con la quale la nostra Cassazione ha deciso il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dagli attori della causa dinanzi al Tribunale di Roma contro ENI s.p.a., MEF e Cassa depositi e prestiti s.p.a., si darà conto del primo giudizio climatico avviato in Italia contro un’impresa [16].
Il caso tedesco presenta una particolarità. Infatti, la norma invocata in giudizio è il §1004 Abs. 1, S. 2 BGB, che appresta tutela al diritto di proprietà contro le molestie, e non il § 823 BGB, sull’illecito extracontrattuale.
Il contenzioso (avviato nel 2015) vede l’agricoltore – e guida andina – Saúl Luciano Lliuya, abitante nella cittadina di peruviana di Huaraz e ivi proprietario di un fondo, supportato dalla fondazione Zukunftsfähigkeit e dalla ONG Germanwatch, agire dinanzi al Landgericht di Essen contro il colosso energetico tedesco RWE AG, al quale viene imputato di contribuire significativamente al riscaldamento globale. RWE è, dunque, per la sua quota di emissioni di CO2, correlata all’utilizzo di combustibili fossili per la sua produzione energetica, responsabile anche della fusione dei ghiacciai andini. Uno di questi alimenta una laguna glaciale – già all’origine, in passato, di eventi catastrofici –, il cui livello delle acque si sta innalzando dal 1975, con una netta accelerazione dopo il 2003. Le possibili esondazioni (e fenomeni connessi) mettono perciò a rischio la proprietà di Lliuya.
Parte attrice chiedeva, quindi, che fosse dichiarato l’obbligo di RWE di sostenere i costi delle misure a protezione della sua proprietà (o di rimborsare quelli che avrebbe affrontato), o di provvedere direttamente all’adozione delle misure idonee a ridurre, in modo permanente, il volume d’acqua del lago. Il tutto, comunque, nei limiti della percentuale di emissioni di CO2 da parte dell’impresa (stimata inizialmente nello 0,47%, e poi, nel giudizio di appello, rideterminata nello 0,38%), rispetto alle emissioni registrate in tutto il mondo a partire dal 1965.
Il tribunale, con una pronuncia piuttosto sbrigativa, aveva ritenute le domande in parte inammissibili, in parte infondate. In particolare, aveva rigettato nel merito la domanda per insussistenza del nesso di causalità, affermando che a nessun emettitore di gas serra nel mondo, grande o piccolo che sia, può essere singolarmente imputato il paventato rischio dell’inondazione generata dallo scioglimento dei ghiacciai [17].
L’OLG Hamm (con una sentenza di ben 139 pagine) sposa invece in pieno gli argomenti dell’appellante.
Si badi, la scelta di richiamarsi alla disciplina sulle molestie alla proprietà, anziché a quella dell’illecito civile, potrà anche essere stata resa necessaria dalle strettoie dell’Enumerationsprinzip – che caratterizza la costruzione dell’illecito civile nell’ordinamento tedesco [18] –, ma non v’è dubbio che essa agevoli notevolmente chi agisce. Ciò perché, come ampiamente argomentato dalla Corte di appello, le sole circostanze da provare sono l’azione molesta, la sua intollerabilità e il nesso di causalità tra l’azione e il pregiudizio paventato come imminente dal proprietario. Non è invece necessario valutare la liceità in sé della condotta, né provare la colpa [19].
All’argomento di RWE che le emissioni non sono proibite dalla legge (la sua condotta, infatti, non si poneva in contrasto con quanto stabilito dalla TEHG – Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen, del 2004) e, dunque, che si rischia di rendere «Il convenuto (…) soggetto a restrizioni significative o a divieti mediante una sentenza con effetto inter partes, sebbene la condotta sia consentita dal diritto pubblico», la Corte replica che «L’attore (…) non chiede al convenuto di astenersi da ulteriori emissioni, ma piuttosto – a titolo di adempimento sostitutivo o di sopportazione dei costi – di apprestare misure di sicurezza a causa del rischio di danneggiamento della sua proprietà».
Ciò detto, la Corte afferma essere in principio possibile far valere la responsabilità, sia pure pro quota, dell’impresa per il suo contributo causale al riscaldamento globale e, dunque, per le sue conseguenze dannose, ancorché esse siano effetto di un cumulo di condotte imputabili a diverse imprese. Afferma, a tale proposito, che l’importanza di un contributo causale non può essere giudicata solo in base alla sua percentuale assoluta, ma deve essere valutata in relazione ai contributi degli altri [20]. Confrontate con quelle di altri emettitori, le emissioni di RWE sono indubbiamente importanti: secondo uno studio, RWE si colloca al 42° posto, in tutto il mondo, tra gli emettitori di CO2.
Alla fine, tuttavia, la Corte rigetta l’appello, ritenendo che l’appellante non sia riuscito ad assolvere all’onere di provare che il rischio di pregiudizio alla sua proprietà sia imminente [21].
Nei primi commenti reperibili, la decisione viene vista ora come una vittoria del fronte ambientalista, ora come una sconfitta, ma, più spesso, ricorrendo anche a fantasiosi ossimori, la singola vicenda viene vista, in prospettiva, come un campanello di allarme per le imprese [22]. La vicenda tedesco-peruviana – al di là della peculiare cornice giuridica nella quale è stata iscritta – ha, infatti, dimostrato che qualunque impresa che, nelle diverse modalità, dirette e indirette, che si diranno, sia responsabile di importanti emissioni climalteranti, può essere chiamata a rispondere, per la quota corrispondente al proprio contributo causale, di danni che possono prodursi anche a migliaia di chilometri di distanza e in tempi piuttosto lunghi. In fondo, almeno in teoria, per incrementare le possibilità di vittoria in una causa analoga sarebbe sufficiente scegliere con maggiore cura il soggetto che rischia di subire un danno imminente per via di un qualunque disastro naturale che la scienza imputi al riscaldamento globale.
Con la pronuncia del 12 novembre 2024, la Corte di appello dell’Aja ha annullato la sentenza con la quale il Tribunale dell’Aia [23], accogliendo le domande dell’associazione Milieudefensie, aveva ordinato alla società capogruppo del gruppo Shell, Royal Dutch Shell plc (RDS), che controlla, direttamente o indirettamente, più di 1.100 società in tutto il mondo, «di limitare o far limitare il volume annuale complessivo di tutte le emissioni di CO2 nell’atmosfera (di Ambito 1, 2 e 3) dovute alle operazioni commerciali e ai prodotti energetici venduti dal gruppo Shell, in modo tale che tale volume sia ridotto di almeno il 45% netto entro la fine del 2030, rispetto ai livelli del 2019» [24].
Siamo qui in presenza di un contenzioso, per così dire, mainstream, in quanto basato sull’applicazione della disciplina della responsabilità civile. Anche in questo caso, tuttavia, così come nella causa tedesca, il giudice di appello, pur condividendo, stavolta, l’impostazione giuridica data dal tribunale e, anzi, ancor più decisamente affermando la fondatezza delle ragioni alla base del contenzioso, ha accolto l’appello dell’impresa.
In sintesi, la Corte:
a) parte dal riconoscimento diffuso, da parte di istituzioni internazionali e domestiche, dell’origine antropica del cambiamento climatico e, quindi, dell’imputabilità delle sue conseguenze dannose a quanti emettono gas serra. A tale proposito, richiama la classificazione delle emissioni proposta dal Protocollo sui gas serra (Greenhouse Gas Protocol – GHG)[25], per imputare a Shell soprattutto emissioni generate nella propria catena del valore. Come vedremo più avanti, si tratta di un aspetto di grande rilevanza nel contesto di tale tipo di contenzioso;
b) prende quindi in esame gli obiettivi di riduzione delle emissioni dichiarati, a partire dal 1986, dalla stessa Shell e costantemente aggiornati, che, con la “Shell Energy Transition Strategy 2024”, subiscono un chiaro ridimensionamento: l’obiettivo originario di ridurre tra il 2016 e il 2030 le emissioni del 20%, e del 45% entro il 2035, per giungere alle zero net emissions nel 2050, viene ridimensionato, progettandosi una riduzione del 15-20% entro il 2030 rispetto al 2021;
c) sul piano giuridico, richiamando gli art. 2 e 8 CEDU, nell’interpretazione datane con la sentenza olandese Urgenda e con quella della Corte EDU Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Svizzera[26], nonché norme e giurisprudenze extraeuropee, report e risoluzioni dell’ONU, afferma che la protezione dal cambiamento climatico dannoso rientra tra i diritti umani.
A questo punto, si giunge ad uno dei passaggi critici del contenzioso climatico contro le imprese, e cioè l’affermazione di una indiretta efficacia orizzontale dei principi in tema di protezione dei diritti umani con riferimento al riscaldamento globale. La sentenza richiama, in proposito, anche una serie di testi non normativi (gli UN Guiding Principles on Business and Human Rights; le OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct; altre norme e linee guida, informali e non vincolanti, emanate da organizzazioni internazionali e entità private). Utilizza tale insieme di indicazioni e di regole per riempire di contenuto l’ampia previsione dell’art. 6:162 del Burgerlijk Wetboek (il codice civile olandese), che considera illecita anche «un’azione o un’omissione in violazione di un dovere imposto dalla legge o di quello che, secondo la legge non scritta, deve essere considerato un comportamento socialmente corretto». Afferma, dunque, che:
«7.24. Sebbene le disposizioni (del trattato) relative ai diritti umani siano rivolte principalmente al governo, ciò non modifica il fatto che esse possano avere un impatto sui rapporti di diritto privato, dando sostanza a norme aperte, come lo standard sociale di diligenza (…).
7.25. Per la Corte, non vi è alcun dubbio che il problema climatico sia la questione più importante della nostra epoca. La minaccia rappresentata dal cambiamento climatico è così grave che potrebbe mettere a rischio la vita in diverse zone della Terra e inizierà ad avere un impatto profondo e negativo sull’esistenza umana e animale in molti altri luoghi. Il cambiamento climatico danneggia i diritti tutelati dagli articoli 2 e 8 della CEDU, sia nei Paesi Bassi che all’estero, e li danneggerà ancora di più. Tali diritti sono determinanti anche per l’interpretazione dello standard sociale di diligenza e per rispondere alla domanda su cosa si possa richiedere a Shell, in quanto grande impresa internazionale, in base a tale standard.
7.26. È un dato di fatto che il consumo di combustibili fossili è in gran parte responsabile della creazione del problema climatico e che affrontare il cambiamento climatico è qualcosa che non può aspettare. Per combattere il pericolo rappresentato dal cambiamento climatico, tutti hanno una responsabilità. Per adempiere a tale responsabilità, l’attenzione non si concentra esclusivamente sugli Stati. In particolare, le imprese i cui prodotti hanno contribuito alla creazione del problema climatico e che hanno il potere di contribuire alla sua lotta sono tenute a farlo nei confronti degli altri abitanti della terra, anche quando le norme (di diritto pubblico) non le obbligano necessariamente a farlo. Ciò deriva dagli strumenti sopra citati, tra cui le linee guida dell’OCSE e gli UNGP, a cui Shell ha aderito. Tali strumenti attribuiscono la responsabilità della protezione contro i cambiamenti climatici pericolosi anche alle (grandi) imprese e le invitano ad adottare misure adeguate a contrastare tali cambiamenti.
7.27. In sintesi, la corte d’appello ritiene che le imprese come Shell, che contribuiscono in modo significativo al problema climatico e hanno il potere di contribuire alla lotta, abbiano l’obbligo di limitare le emissioni di CO2 al fine di contrastare i cambiamenti climatici pericolosi, anche se tale obbligo non è esplicitamente previsto dalle normative (di diritto pubblico) dei paesi in cui l’impresa opera. Imprese come Shell hanno quindi una propria responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi».
d) Richiama quindi anche il diritto eurounitario sul clima, illustrando, accanto ad altre fonti normative, le direttive ETS e ETS2[27] e, ovviamente, le direttive in materia di sostenibilità, cioè la CSRD e la CSDDD[28], emanate successivamente alla pronuncia di primo grado, affermando che le prime due «sono rilevanti per la presente controversia perché, attraverso un limite massimo di emissioni e un sistema di aste, queste direttive offrono a Shell un incentivo economico per contribuire alla riduzione dei gas serra» e, sulla base delle seconde che Shell ha l’obbligo di rendicontazione in merito alle proprie emissioni di gas serra (europee) e deve preparare un piano di transizione climatica coerente con gli obiettivi climatici dell’Unione europea e che includa obiettivi di riduzione assoluti «ove opportuno»; aggiunge che «Le norme europee prevedono anche che i clienti di Shell inizino a contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni dell’Unione Europea adottando misure aggiuntive per ridurre le emissioni di CO2 e promuovere prodotti energetici a basse emissioni di carbonio».
Come anticipato, l’appello della Shell, però, alla fine viene accolto. Nell’ultimo paragrafo della motivazione, la Corte, infatti, afferma che la Shell non può essere vincolata da uno standard di riduzione del 45% (o da qualsiasi altra percentuale) delle emissioni concordato dalla scienza del clima, poiché tale percentuale non si applica a ogni Paese e a ogni settore industriale individualmente. Riproduce la stessa conclusione per le emissioni di Ambito 3, rispetto alle quali aggiunge che non c’è prova che l’imposizione di un obbligo di loro riduzione si efficace per scongiurare i danni richiesti a tale proposito da Milieudefensie e dagli altri attori.
In definitiva, anche questa appare come una “vittoriosa sconfitta” o comunque si voglia dire, in conformità con la tendenza, che molte Corti sembrano esprimere, a sposare integralmente la prospettazione generale di una responsabilità (anche) delle imprese da danno climatico, ma non a spingersi fino all’accoglimento delle domande formulate dagli attori.
La sensazione è che, in definitiva, la giurisprudenza assuma in questi casi un atteggiamento più cauto di quello tenuto nei confronti degli Stati. E il dubbio è particolarmente forte con riferimento alla sentenza olandese: lasciando impregiudicata ogni discussione sulla correttezza dell’impianto giuridico condiviso in principio dalla Corte, non può non rilevarsi il confronto tra la ricchezza degli argomenti con i quali viene ritenuta fondata l’impostazione della causa petendi e il modo addirittura frettoloso con il quale – in poco più di dieci righe – viene integralmente rigettata la pretesa dell’associazione agente. E ciò, si badi, in un ambiente giurisprudenziale, come quello olandese, rivelatosi fin qui particolarmente favorevole agli attori nel contenzioso climatico. Non si dimentichi che, nel caso Urgenda, sia le Corti di merito, sia la Corte Suprema, avevano disposto che lo Stato riducesse le emissioni di almeno il 25% entro la fine del 2020.
Ciò, ad avviso di chi scrive, è certo frutto della già ricordata maggiore linearità nella costruzione dell’illecito da violazione degli obblighi climatici da parte degli Stati, ma può essere anche segno di una maggiore ritrosia ad innescare le conseguenze che una condanna dell’impresa può generare in termini di competitività delle imprese. In assenza un obbligo generalizzato di riduzione delle emissioni per tutte le imprese, la stessa pretesa di regulation through litigation, laddove non contempli una corretta calibrazione della responsabilità individuale dell’impresa (come intelligentemente compreso dagli attori nel caso tedesco), rischia di produrre situazioni di disparità tra le imprese convenute nei giudizi e quelle che non lo sono. E però certamente vero che anche la sentenza Shell (che l’11 febbraio 2025 è stata impugnata dinanzi alla Corte Suprema) [29] suona come minaccioso avviso per le imprese produttrici di combustibili fossili, bersaglio ideale per tale tipo di contenzioso.
La causa, iniziata nel maggio 2023, che vede opposte le associazioni Greenpeace, ReCommon e alcuni privati cittadini ad ENI, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., segue sostanzialmente le tracce del giudizio olandese contro Shell. Avviata evidentemente sull’onda della sentenza favorevole resa in primo grado dal Tribunale dell’Aja, essa ne ripete l’impostazione: sulla base del richiamo al solito amplissimo compendio di principi e norme, internazionali e nazionali, gli attori chiedono, in sintesi, di accertare e dichiarare l’inottemperanza di ENI al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti, chiedendo di ritenerla responsabile «per violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 8 della CEDU e degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c.». Oggetto della domanda, oltre al risarcimento dei danni, è la condanna «a limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2 in atmosfera (Ambito 1, 2 e 3) a causa delle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da essa in misura tale che tale volume di emissioni venga ridotto di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020». La peculiarità del caso è che Eni è impresa tutt’oggi sotto il controllo pubblico. L’azione è diretta anche nei confronti del MEF e della CDP. Per essi si chiede, specificamente, anche la condanna «ad adottare una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui ENI S.p.A. dovrebbe dotarsi in linea con l’Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi».
Impostata in questi termini l’azione, si intravede in filigrana il suo obiettivo strategico. Certo, essa è diretta verso un’impresa, ed è vero che il MEF e CDP sono chiamati in giudizio quali suoi soci di controllo, corresponsabili delle sue politiche energetiche, ma il coinvolgimento soprattutto del Ministero mira, neppure tanto nascostamente, ad imputare una responsabilità per tali politiche allo Stato. Insomma, abbigliata da causa contro un’impresa, la cd. Giusta causa è in realtà, un ibrido tra la causa Shell e quella Urgenda.
Nel costituirsi, in particolare il MEF aveva perciò sollevato una eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice civile, affermando che la richiesta degli attori è quella di giudicare e, con la formulazione delle domande di risarcimento in forma specifica e di inibitoria ex art. 615-bis, c.p.c., imporre scelte riservate al potere legislativo, solo competente ad adottare le misure di attuazione dell’Accordo di Parigi.
Quando la causa viene avviata, il cd. Giudizio universale contro lo Stato italiano è ancora in corso, ma, com’è noto, nel 2024 esso si conclude sfavorevolmente per gli attori, con la pronuncia del Tribunale di Roma che afferma il difetto di giurisdizione del giudice rispetto alle scelte dello Stato in materia di attuazione degli accordi internazionali per il clima [30]. È verosimilmente per prevenire un esito analogo, pur in una causa che si presenta, almeno in parte, differente, che gli attori hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c. Nel frattempo, peraltro, è intervenuta la pronuncia della Corte EDU Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse (9 aprile 2024) [31], richiamata espressamente nel ricorso. Il che aumenta l’ambiguità dell’iniziativa, dato che la Corte EDU si è pronunciata sulla giurisdizione nei confronti degli Stati e non delle imprese.
Con la pronuncia del 21 luglio 2025 la Cassazione spazza via ogni ambiguità, facendo subito chiarezza sull’ambito rispetto al quale essa si sta pronunciando. Afferma, infatti, che «ciò che appare dirimente, ai fini della soluzione della questione in esame, è la circostanza che nel giudizio di merito tanto il Ministero quanto la Cassa sono stati convenuti non già nella veste di amministrazioni pubbliche, responsabili della mancata adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza necessari per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati dalle fonti indicate, ma in quella di azionisti di riferimento dell’ENI, cui gli attori hanno addebitato l’omesso o inadeguato esercizio delle facoltà loro spettanti in qualità di soci, al fine d’indirizzare l’attività della società partecipata verso il rispetto dei predetti obiettivi».
La Suprema Corte chiarisce ulteriormente la differenza del contenzioso in corso, rispetto al Giudizio universale; distinguendo le due tipologie di climate change litigation ribadisce, quindi, che «Nel caso di specie, gli attori non fanno valere una responsabilità dello Stato legislatore per “atti, provvedimenti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico, consistente nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento e della politica dello Stato nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento climatico antropogenico”, ma una responsabilità dei convenuti, quali soggetti operanti direttamente o indirettamente nel settore della produzione e distribuzione dei combustibili fossili, per la mancata adozione delle misure necessarie a ridurre le emissioni climalteranti prodotte dall’attività aziendale: il compito affidato al Giudice consiste pertanto soltanto nel verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate (o altre norme, eventualmente individuate dal Giudice di merito, in ossequio al principio jura novit curia) risultino idonee ad imporre un dovere d’intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi, e quindi da giustificarne la condanna al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 c.c.».
L’affermazione della sussistenza della potestas iudicandi in capo al giudice appare, a questo, punto, persino ovvia [32], e la causa, dunque, torna al merito, entrando nella sua fase decisoria.
La pronuncia Lliuya c. RWE, al di là della sua – cercata – forza evocativa (il contadino, campione del sud globale, che sfida il colosso energetico multinazionale, il cui centro di comando si trova a migliaia di chilometri di distanza) [33], offre pochi elementi esportabili fuori da quell’ordinamento. Vertendo la causa sulla molestia arrecata al diritto di proprietà, non è necessario accedere alla costruzione che vede alla base il richiamo ai diritti fondamentali lesi dal riscaldamento globale. Come visto, non è neppure necessario impegnarsi nella valutazione della liceità della condotta emissiva dell’impresa, né del suo stato soggettivo, bastando il disturbo non tollerabile che esse arrecano all’attore/appellante. Guardando al nostro ordinamento, ci si può chiedere se ad una costruzione simile si possa giungere richiamando la disciplina delle immissioni. Il che richiederebbe una interpretazione molto lata della nozione di “fondo del vicino” [34].
Di interesse generale per la climate change litigation in sé considerata è, però, per un verso, l’affermazione del nesso di causalità tra una condotta e gli effetti che si producono anche a migliaia di chilometri di distanza (viene spontaneo pensare che, ai fini dello scatenamento di cataclismi naturali, le immissioni di gas climalteranti hanno dimostrato, in misura ben più apprezzabile, l’effetto del paradigmatico battito d’ali della farfalla della teoria del caos…), per un altro, la costruzione di un criterio di imputazione pro-quota ad un emettitore di CO2 di una lesione che scaturisce dal complesso delle emissioni di numerosi soggetti diversi e indipendenti tra loro.
Una differenza degna di nota tra i due contenziosi riguarda la considerazione della tipologia di emissioni dalle quali si vuole far discendere la responsabilità. Si tratta di un profilo fondamentale, perché attiene all’estensione dell’ambito di responsabilità delle imprese per gli attentati al clima, laddove i diretti responsabili delle immissioni siano soggetti che fanno parte della cd. catena del valore.
Si deve, a questo punto, richiamare la già citata classificazione fornita dal Protocollo GHG, il quale, creato come riferimento condiviso per misurare in termini standardizzati, ai fini di rendicontazione, le emissioni di gas serra di soggetti pubblici e privati, nel contesto del contenzioso climatico è divenuto uno strumento potente per definire l’ambito di responsabilità dei convenuti. Secondo il Protocollo, le emissioni si suddividono in tre ambiti (scope):
Ambito 1: emissioni dirette provenienti da impianti di proprietà o controllati in tutto o in parte dall’impresa;
Ambito 2: emissioni indirette provenienti da impianti di terzi dai quali l’impresa acquista elettricità, vapore o calore per le proprie attività commerciali,
Ambito 3: altre emissioni indirette non incluse nell’ambito 2, generate nella catena del valore dell’impresa, comprese in esse le emissioni generate dall’uso o dal consumo di prodotti che l’impresa fornisce a terzi, quali altre organizzazioni o consumatori.
Alla classificazione, come anticipato, fa riferimento la sentenza olandese [35]. In particolare, alla Shell vengono imputate quasi esclusivamente emissioni rientranti nell’Ambito 3 [36], che, secondo il GHG Protocol, sono il risultato di attività provenienti da beni non posseduti o controllati dall’impresa, ma che essa influenza indirettamente, con riferimento alle sue attività a monte e a valle. Le prime sono «indirect GHG emissions related to purchased or acquired goods and services», le seconde sono «indirect GHG emissions related to sold goods and services». E si precisa che «In the case of goods purchased or sold by the reporting company, upstream emissions occur up to the point of receipt by the reporting company, while downstream emissions occur subsequent to their sale by the reporting company and transfer of control from the reporting company to another entity (e.g., a customer)» [37].
Le emissioni di Ambito 3 comprendono, dunque, tutte le fonti che non rientrano negli ambiti 1 e 2 di un’organizzazione e, sostanzialmente, possono definirsi come le emissioni di Ambito 1 e 2 di altre imprese, secondo il seguente schema [38].
Esse vengono suddivise in 15 categorie [39].
Nel caso di Shell, la parte di gran lunga preponderante di emissioni di Ambito 3 «è costituita da emissioni derivanti da combustibili venduti (categoria 11). Di queste, circa un terzo è costituito da emissioni da combustibili prodotti e venduti da Shell e due terzi sono emissioni da combustibili prodotti da terze parti e venduti da Shell» [40].
In termini generali, si può ritenere che per le imprese il rischio di contenzioso per emissioni di Ambito 1 e di Ambito 2 (e anche di altre categorie comprese nell’Ambito 3) sia maggiormente controllabile. E non si può negare che l’incremento della produzione e del consumo secondo modalità sostenibili sia, di fatto, la sfida (relativamente) meno ardua da affrontare. La produzione energetica da fonti rinnovabili è in costante aumento e non v’è impresa produttrice di energia, almeno in Europa, che non abbia negli ultimi decenni compiuto passi avanti in tal senso e che certamente ulteriori ne compirà. Anche l’acquisto, per il proprio fabbisogno, di energie e prodotti che presuppongono un consumo sempre minore di combustibili fossili vede le imprese sempre più sensibilizzate.
Se guardiamo, invece, alle emissioni di Ambito 3, e soprattutto a quelle a valle, la loro riduzione appare, in particolare per le imprese energetiche, sfida non banale, perché le induce a farsi carico della riduzione del consumo del prodotto che esse vendono, influenzando lo stesso futuro del loro core business [41]. Il progetto che mira alle net zero emissions non può, infatti, non comportare anche un notevole sforzo di riconversione produttiva [42]. Inoltre, il chiamare le imprese a rendicontare e, eventualmente, a rispondere in giudizio per le emissioni di Ambito 3, a seconda della categoria di emissioni alla quale si fa riferimento, estende rilevantemente l’area della loro possibile responsabilità. Qui il contenzioso climatico, risalendo o discendendo lungo la catena del valore, finisce col non risparmiare nessuno di quanti, in qualche modo, fanno parte della filiera produttiva e/o commerciale di imprese che producono e/o vendono prodotti per loro natura generatori di emissioni climalteranti, in primis quelle facenti parte dell’industria dei combustibili fossili.
Sotto tale aspetto, non può non farsi qualche cenno al tentativo attualmente in atto, sempre nel contesto del contenzioso climatico, di colpire le fonti di finanziamento di tali imprese, intraprendendo iniziative giudiziarie che vedono come convenute le banche, alle quali viene imputato di finanziare imprese produttrici di combustibili da fonte fossile (le cd. emissioni finanziarie, che possono probabilmente ricondursi all’Ambito 3, Categoria 15, Investments) [43].
La prima causa di questo filone nell’ambito della UE è quelle avviata contro BNP Paribas il 23 febbraio 2023 dalle associazioni Notre Affaire à tous, Le Amis de la Terre e Oxfam France, che attualmente pende dinanzi al Tribunale di Parigi [44]. Alla banca francese viene imputato di essere uno dei maggiori finanziatori dell’industria petrolifera e gasiera (la banca è classificata come primo finanziatore mondiale delle nove majors petrolifere europee e mondiali tra il 2016 e 2022) [45]; di avere assunto l’impegno di fermare tutti i finanziamenti ai progetti di sviluppo di nuovi campi petroliferi e gasieri e di averlo disatteso [46]. Sul piano giuridico, l’accusa è che ciò costituisca violazione sia della legge sulla vigilanza «des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre» [47], sia degli artt. 1246-1252 del Code civil, sulla responsabilità per il «préjudice écologique».
Il 28 marzo 2025, poi, Milieudefensie ha avviato dinanzi al Tribunale di Amsterdam una causa contro ING Bank, accusata di operare in violazione del duty of care imposto dal solito art. 6:162 del Burgerlijk Wetboek, in quanto finanzia continuativamente industrie responsabili dell’emissione di grandi quantità di CO2 [48]. L’associazione attrice chiede al tribunale di obbligare ING a:
«1. Dimezzare le emissioni totali entro il 2030 e continuare a ridurle in seguito, in linea con il percorso di 1,5 °C dell’IPCC.
2. Ridurre le emissioni in otto settori principali che finanzia (ad esempio, acciaio, aviazione) in linea con lo scenario Net Zero Emissions (NZE) dell’Agenzia internazionale per l’energia.
3. Cessare tutti i finanziamenti e gli investimenti in società che avviano nuovi progetti nel settore del petrolio e del gas.
4. Richiedere a tutti i grandi clienti aziendali di presentare piani climatici credibili e basati su dati scientifici, in linea con le linee guida dell’OCSE e gli UNGP».
Nella diffida inviata a ING prima di avviare la causa [49], con specifico riferimento all’industria petrolifera e gasiera, Milieudefensie osservava che «ING stessa produce emissioni di Ambito 1, 2 e 3. Le emissioni di Ambito 1 e 2 di ING sono molto ridotte (…) Le emissioni di Ambito 3 di ING, ovvero le emissioni nella catena del valore della banca, sono invece molto elevate. Queste includono anche le emissioni di Ambito 1, 2 e 3 dei clienti che ING finanzia e ai quali fornisce servizi, che insieme rappresentano oltre il 99% delle emissioni di ING. Chiamiamo queste emissioni ‘emissioni finanziate’. Queste emissioni rientrano nella catena del valore di ING, che quindi ne è responsabile».
Orbene, è incontestabile che parte consistente della battaglia per il contenimento delle emissioni di gas climalteranti passi attraverso il riorientamento del sistema bancario (e anche finanziario più in generale) verso impieghi in settori più sostenibili [50]. Non a caso, il mondo della finanza è diventato uno dei bersagli principali delle cause climatiche [51], ma chi scrive non può non esprimere qualche perplessità in merito alle possibilità di successo di tale genere di contenzioso. Non solo non appare affatto agevole costruire un nesso di causalità tra finanziamento (raccolto sul libero mercato del credito, peraltro) e emissioni di Ambito 3, ma non sembra logicamente e giuridicamente così inattaccabile l’attribuzione di una responsabilità da finanziamento di attività attualmente di per sé lecite (come la produzione di combustibili di fonte fossile), ma che divengono illecite perché, a loro volta, generatrici di emissioni indirette, derivanti dall’utilizzo dei prodotti da parte di terzi. È stato paventato che, presa questa direzione, la responsabilità possa estendersi automaticamente a chiunque, a vario titolo, con la propria attività professionale variamente agevoli la realizzazione dell’accrescimento dell’offerta di combustibili fossili nel mercato, come ingegneri, consulenti di impresa, avvocati [52]. Anche costoro potrebbero essere infatti considerati responsabili civilmente per le emissioni dei propri clienti. In realtà, si deve distinguere in quale ruolo la fornitura di servizi tecnico-professionali si ponga rispetto ai soggetti assistiti.
Escluso, però, che gli avvocati possano rispondere per i pareri o il supporto legale in generale forniti anche a clienti emettitori, o gli ingegneri per la collaborazione tecnica (non si vede, peraltro, in quale categoria di emissioni di Ambito 3 collocare tali attività), neppure le attività delle società di consulenza possono di per sé (cioè, per il solo fatto di essere consulenti di emettitori) esporle al coinvolgimento nel contenzioso climatico. Diversamente si potrebbe forse ragionare quando tale consulenza sia specificamente diretta ad agevolare strategie non sostenibili, vertendosi qui in una vera e propria compartecipazione all’illecito. E, infatti, nel più importante caso americano di questo genere repertato: nella causa County of Multnomah c. Exxon e altri [53], McKinsey non viene coinvolta dagli attori per ragioni riguardanti la catena del valore, ma sulla base del fatto specifico che «has coordinated and participated in a deliberate misinformation campaign to downplay and/or outright deny the causal relationship between the GHG emissions of its members and extreme weather events like that those described herein. McKinsey’s deception is a substantial factor and cause of enormous harm to the Plaintiff for which this Defendant is individually and jointly and severally liable to Plaintiff».
È innegabile che il riconoscimento di una rilevanza ai rapporti di gruppo sia uno dei passaggi essenziali nella costruzione di una responsabilità delle grandi imprese emettitrici di gas climalteranti. È all’insieme delle loro attività, alla molteplicità dei mercati suddivisi tra le consociate e le controllate, spesso operanti in diversi contesti nazionali e perfino continentali, che si guarda per considerare modi e dimensioni degli impatti negativi sul clima da portare in giudizio. Si può anzi dire che senza la possibilità di far valere la responsabilità delle capogruppo il contenzioso climatico sarebbe decisamente ridimensionato. Come si vedrà più avanti, la disciplina dettata dalle recenti direttive eurounitarie sulla sostenibilità vorrebbe (o avrebbe voluto…) affrontare anche questo aspetto.
Venendo ai casi osservati, la Corte olandese, che si confronta con un ordinamento che non detta alcuna norma specifica in materia di gruppi, argomenta sull’esistenza in concreto di un potere della holding di determinare l’intera politica del Gruppo Shell e, in particolare, rileva che «3.23 La politica generale adottata da Shell in qualità di società capogruppo include la politica climatica. Il consiglio di amministrazione di Shell ha la ‘supervisione primaria’ sulla politica climatica. Il consiglio «riesamina periodicamente la strategia di transizione energetica e ne supervisiona l’attuazione e la realizzazione’ (Relazione annuale e bilancio 2023 di Shell)» e che «3.24 In qualità di principale società holding, Shell riferisce sulle emissioni di CO2 prodotte dai combustibili fossili prodotti e venduti dal Gruppo. Shell lo fa sulla base del Protocollo GHG».
La Corte tedesca richiama invece le diverse disposizioni dettate dall’AktG in tema di direzione unitaria, di contratto di dominio e di conseguente conformazione dei poteri degli amministratori delle società controllanti e controllate (§§ 18, 291, 308, 319 AktG). Riscontra la ricorrenza di tali situazioni nel caso di specie, argomentando che: «la convenuta, in qualità di (…) società madre, non solo era a conoscenza, conosce e approva il fatto che le controllate sotto il suo controllo producono energia da combustibili fossili e quindi emettono grandi quantità di CO2, ma ha anche indotto le controllate a farlo attraverso le sue decisioni di gestione aziendale. Se non ha impartito istruzioni esplicite in tal senso, ha almeno implicitamente dato il suo consenso alle decisioni chiave delle sue controllate. È quindi irrilevante se abbia effettivamente impartito istruzioni alle sue controllate in merito alla questione se e in che misura i combustibili fossili debbano essere utilizzati per generare elettricità o se abbia omesso di impartire tali istruzioni».
Qualche parola va spesa anche in merito al richiamato contenzioso in corso contro ENI, MEF e CDP. Nell’impostarlo, gli attori, totalmente concentrati sul tentativo di coinvolgere i soci pubblici di ENI, si sono totalmente disinteressati della descrizione dei rapporti tra ENI s.p.a. e le controllate, e, quindi, del fondamento giuridico dell’attribuzione della responsabilità alla holding. Come osservato dalla Cassazione nella sua ordinanza, «si evince da una lettura complessiva dell’atto di citazione, in verità non del tutto chiaro in proposito, a sostegno di tale pretesa gli attori non hanno inteso far valere la responsabilità delle società controllate dall’ENI aventi la loro sede in altri Paesi ed operanti al di fuori del territorio italiano, ma una responsabilità della società controllante per l’attività svolta dall’intero gruppo ad essa facente capo, ricollegabile alla mancata adozione di una strategia industriale e commerciale idonea a garantire la riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera entro i limiti quantitativi e temporali indicati, al fine di contribuire al contenimento dell’incremento della temperatura globale nella misura prevista dalle fonti richiamate».
In generale, si può dire che dalle due pronunce Shell e RWE emerge come sia diversamente declinabile la costruzione del fondamento della responsabilità della capogruppo per la non conformità alla diligenza in materia climatica delle società del gruppo, a seconda che esista o meno, nell’ordinamento di riferimento, una qualche normativa sui gruppi (uso per comodità tale generica espressione):
a) laddove tale normativa non esiste (come in Olanda), affinché la capogruppo risponda per gli impatti negativi delle controllate è necessario dimostrare che essa è attivamente “induttrice” delle condotte climatiche dell’intero gruppo; resta più complessa da argomentare una eventuale attribuzione a titolo di colpa, fondata sull’omessa supervisione in relazione a tali condotte;
b) laddove, come in Germania, esiste una normativa sulla eterodirezione nell’ambito del gruppo, è invece anche sufficiente dimostrare – secondo gli indici contenuti in detta normativa – che la capogruppo ha un potere generale di determinare le politiche del gruppo, per ritenerla responsabile anche solamente per omesso controllo. E quel che fa la Corte tedesca nella seconda parte dell’argomentazione sul punto, senza avere tuttavia rinunciato, nella prima parte, a considerare provato il fatto della specifica induzione alle condotte pregiudizievoli in materia climatica.
L’approccio sub b) è quello che si presta ad essere considerato anche nel contesto italiano. La recente dottrina commercialistica, al fine di ipotizzare che le responsabilità da condotte non conformi ai canoni di sostenibilità tenute delle controllate possa investire la capogruppo [54], richiama la disciplina della direzione e coordinamento di società, ex art. 2497 c.c., quale norma di protezione anche nei confronti dei cd. creditori involontari.
Applicata in questo contesto, la norma, per come interpretata alla luce del sistema del diritto dell’impresa e delle società, consente di imputare una responsabilità per colpa di chi esercita l’attività da direzione e coordinamento. Si ritiene così che la clausola che individua la fonte della responsabilità nell’avere agito «nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale» consenta di individuare tale violazione anche nel difetto di organizzazione nell’esercizio dell’attività [55]. Ne deriva che, al fine di configurare una responsabilità delle capogruppo per le condotte non conformi ai canoni ESG delle controllate, sarebbe sufficiente dimostrare il carente assolvimento degli obblighi di adeguatezza organizzativa e gestionale, che induca un difetto di supervisione sulle condotte delle controllate potenzialmente impattanti sul clima.
Non si può, tuttavia, sempre con riferimento al nostro ordinamento domestico, non menzionare l’impostazione drastica – perché in determinati casi consente di approdare ad un giudizio di responsabilità sostanzialmente oggettiva – sposata dalla giurisprudenza amministrativa in tema di responsabilità della controllante per gli illeciti ambientali materialmente commessi dalle controllate. Si fa, a tale proposito, riferimento alla concezione sostanzialistica dell’impresa, che sta alla base della parent company liability, derivata dal diritto eurounitario della concorrenza [56]. In questo caso, l’imputazione alla controllante della condotta delle controllate è subordinata alla prova che esse costituiscano una single economic entity. Prova il cui onere viene ribaltato in presenza di un controllo totalitario. Non solo non è necessaria, in questo caso, la prova dell’induzione all’illecito o della sua agevolazione, ma neppure la sua conoscenza da parte della controllante, ancorché derivante da difetto di organizzazione e di supervisione. Tale impostazione, tuttavia, presuppone la prova dell’esistenza di una vera integrazione economica tra controllante e controllate, rendendosi accessibile solamente, appunto, nei casi di controllo totalitario o quasi.
I recenti casi giurisprudenziali dei quali si è dato conto evidenziano, nell’attuale momento della climate change litigation, l’influenza che ha sulla sua conformazione la estrema varietà dei regimi giuridici nazionali alla luce dei quali le azioni vengono intentate. In mancanza di un diritto uniforme, ogni ordinamento vede affrontato tale contenzioso secondo il proprio specifico strumentario giuridico, che appare quanto mai diversificato, rappresentando così questo settore una palestra ideale per il forum shopping (che, però, si fonda anche – e sempre più potrebbe fondarsi – sulle diverse attitudini delle giurisprudenze nazionali a dare udienza a tali istanze). È vero che, nella maggior parte degli ordinamenti europei (e non solo), è, effettivamente, alle norme in tema di responsabilità civile che si deve fare riferimento [57], considerandole la porta principale attraverso la quale introdurre quali parametri di condotta quelli tratti complessivamente da principi e norme, nazionali e internazionali, dei quali, come si è già visto, non è agevole affermare la cogenza sul piano orizzontale.
Così, in Olanda l’art. 6:162 del Burgerlijk Wetboek appare norma disegnata talmente a maglie larghe nella definizione dell’illecito, da consentire l’approdo alla imposizione di un ampio duty of care, che si traduce in un generale obbligo di tener un “comportamento sociale corretto” [58]. Il sistema tedesco sembrerebbe invece non prestarsi, alla luce del § 823 BGB, a fornire vie percorribili per la configurazione di una responsabilità civile da condotte agevolanti il riscaldamento globale [59]. Nel sistema francese convivono una apposita disciplina sul dovere di vigilanza, introdotta nel 2017, e un regime di responsabilità civile da «préjudice écologique», portato dagli articoli 1246-1252 del Code civil, entrambe richiamate nella causa “Affaire du siècle” contro lo Stato [60]. Nella “Giusta causa” viene invocato l’art. 2043 c.c., ma anche gli artt. 2050, 2051, al fine di configurare una responsabilità oggettiva dell’impresa.
Come si è visto, anche la ineludibile questione della responsabilità della capogruppo sconta i differenti approcci nazionali.
In realtà, un percorso verso una disciplina uniforme eurounitaria in tema di obblighi di sostenibilità, che si occupa anche del tema della lotta al riscaldamento globale, era stato avviato. Anche di tale questione si occupano, infatti, le direttive CSRD [61] e CSDDD [62].
La prima, già recepita in Italia con il d.lgs. n. 125/2024 [63], sostanzialmente introduce gli obblighi informativi sulla base dei quali possa verificarsi quale sia stata l’azione delle imprese nel senso (anche) del contrasto al riscaldamento globale, attraverso la riduzione delle emissioni climalteranti. In essa, la rendicontazione degli impatti negativi, attuali o potenziali, viene esplicitamente estesa alle attività della catena del valore dell’impresa. E, in effetti, se guardiamo in questa chiave alle cause delle quali si è dato conto, in particolare, al giudizio contro Shell, rileviamo come le accuse alle imprese di non assumere impegni adeguati alla riduzione delle emissioni o le prove che esse non hanno tenuto fede alle strategie annunciate in tal senso sono basate soprattutto sull’esame degli stessi piani formulati dalle imprese nel corso degli anni e sulla rendicontazione del grado limitato di successo conseguito.
Ma è la direttiva CSDDD che avrebbe voluto occuparsi della configurazione degli obblighi operativi e dell’apprestamento di strumenti di enforcement, creando quella base giuridica uniforme sulla quale fondare l’applicazione in via orizzontale degli impegni sul clima.
La direttiva, infatti, affrontava tutti quei punti critici che abbiamo visto impegnare le giurisprudenze nazionali [64]. E, infatti, essa:
– introduceva un obbligo degli Stati di coinvolgere direttamente le imprese nel perseguimento degli obiettivi di limitazione del riscaldamento globale, richiedendo ad esse l’adozione e l’attuazione di «un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’accordo di Parigi» (art. 2) [65];
– riconosceva, in termini ampi, i “portatori di interessi” tutelati, definendo tali (art. 3, lett. n) i «dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, consumatori e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, compresi i dipendenti dei partner commerciali e i rispettivi sindacati e rappresentanti dei lavoratori, le istituzioni nazionali in materia di diritti umani e ambiente, le organizzazioni della società civile le cui finalità includono la protezione dell’ambiente e i legittimi rappresentanti di tali persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti»;
– prevedeva obblighi delle società relativi alle condotte delle controllate e dei partner commerciali, imponendo (art. 8) agli Stati membri di provvedere «a che ciascuna società adotti misure adeguate per individuare e valutare gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se collegate alla propria catena di attività, da quelle dei suoi partner commerciali, in conformità del presente articolo»;
– prevedeva l’obbligo degli Stati di presidiare l’applicazione delle regole dettate con un sistema di enforcement amministrativo (artt. 25-28), che contempla l’attribuzione ad autorità di controllo indipendenti di poteri di supervisione, di vigilanza e sanzionatori;
– soprattutto, per ciò che qui ci interessa, seguendo una direzione inaugurata nell’ambito del diritto antitrust, con l’approvazione della direttiva n. 104/2014/UE e con le successive spinte espansive impresse dalla Corte di giustizia [66], con l’art. 29 veniva introdotta anche una (pur assai controversa [67]) disciplina armonizzata del private enforcement, che consentisse ai soggetti danneggiati dalle violazioni, per inottemperanza o negligenza, agli obblighi di cui agli artt. 10 e 11, di ottenere il risarcimento dei danni e la concessione di provvedimenti inibitori.
Lo stesso art. 29 obbligava gli Stati a disporre la previsione di condizioni ragionevoli in base alle quali ogni presunto soggetto danneggiato può autorizzare un sindacato, un’organizzazione non governativa per i diritti umani o l’ambiente o un’altra organizzazione non governativa e, in conformità del diritto nazionale, le istituzioni nazionali per i diritti umani con sede in uno Stato membro a intentare azioni per far valere i diritti della presunta parte lesa, fatte salve le norme nazionali di procedura civile.
A chiusura (par. 7 dell’art. 29), veniva prescritto che gli Stati membri provvedano «a che le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono il presente articolo siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro». Ciò si traduceva nell’obbligo di applicazione extraterritoriale della disciplina posta dalla direttiva (sostanzialmente nei termini visti nel caso Lliuya c. RWE), anche se, come è stato da più parti osservato, manca ogni indicazione che affronti i diversi e complessi problemi della giurisdizione [68].
Le norme così rapidamente richiamate, laddove fossero state mantenute e recepite nella loro attuale versione, avrebbero potuto sicuramente dare impulso al contenzioso climatico nei confronti delle imprese.
E’ indubbio, infatti, che laddove fosse disposto che le imprese devono essere coinvolte nell’azione volta a limitare il riscaldamento globale, istituendo per esse un esplicito obbligo di diligenza in materia climatica, il cui inadempimento può essere fatto in sede civile valere da una ampia platea di stakeholders, ne uscirebbe assai semplificato l’onere argomentativo di chi agisce. Soprattutto, si innescherebbe quel meccanismo di coazione indiretta che indurrebbe, già per la sua stessa esistenza, le imprese a modificare le loro condotte, ma anche la loro organizzazione, anche con riferimento al controllo della catena del valore, per conformarsi agli obiettivi ESG [69].
Delle norme in questione si è scelto di parlare al passato, et pour cause!
Com’è noto, venti avversi si sono levati a contrastare le politiche in senso ESG [70]. Una combinazione di crisi geopolitiche, pressioni economiche, incertezze sul piano normativo, ritardi tecnologici e crescenti timori per l’impatto economico e sociale delle misure in adozione stanno, infatti, complicando e rallentando in Europa la transizione energetica. Ne sono risultate rafforzate le posizioni revisioniste, spesso, negatrici dello stesso fenomeno del riscaldamento globale o, comunque, della sua origine antropica, con un indubbio rallentamento del processo avviato di riduzione dell’impiego dei combustibili fossili.
Se a ciò si aggiungono gli obiettivi difetti del sistema che le due direttive avrebbero voluto attuare, si comprende come, che, pur ribadendosi formalmente il perseguimento degli obiettivi del Green Deal, si sia deciso, per fini dichiarati di semplificazione e riduzione dei costi delle imprese, di mettere in discussione, tra l’altro, quel diritto uniforme della responsabilità civile che la CSDDD avrebbe voluto introdurre.
In particolare, dopo essersi rinviato (con la direttiva 794/2025/UE, cd. Stop the clock) al 26 luglio 2028 l’obbligo degli Stati di applicare le norme emanate in recepimento della CSDDD (così come della CSRD) [71], con la proposta della Commissione del 26 febbraio 2025 COM (2025) 81 final, si è inteso, in primo luogo, ridimensionare gli obblighi (di fonte eurounitaria) delle imprese con riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici, eliminando l’obbligo di «attuare» i piani che devono essere predisposti (art. 1, par. 1, e art. 22 della direttiva CSDDD). Si è ridotta, inoltre, la platea dei soggetti i cui interessi possono essere considerati come direttamente lesi, eliminando dall’art. 3, lett. n), le associazioni dei consumatori, ambientaliste e di tutela dei diritti umani e si esclude l’obbligo di dialogare con i portatori di interessi diversi da quelli indicati nell’articolo così. Si riduce il coinvolgimento delle imprese per ciò che riguarda gli impatti negativi delle attività dei partner commerciali che non siano diretti, modificando l’art. 8 della direttiva, ribadendo però quello relativo alle società controllate [72].
Soprattutto, la proposta è intervenuta in termini praticamente abrogativi sul regime uniforme di private enforcement di cui all’art. 29. Con ciò, la Commissione è venuta incontro ad una esplicita richiesta delle associazioni d’imprese, le quali «hanno segnalato incertezze legate a un possibile aumento dei rischi di responsabilità civile» (così la Relazione introduttiva alla Proposta).
Con l’intera eliminazione del paragrafo 1, resta in piedi solo la previsione che «Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura». Previsione, evidentemente, di limitata efficacia precettiva, dato che rimette al diritto nazionale la possibilità di prevedere una responsabilità per danni da inosservanza del dovere di diligenza istituito dalla direttiva, limitandosi a stabilire che, in tal caso, il risarcimento deve essere «pieno».
Risulta, poi, eliminato il punto d) del par. 3, lasciandosi agli ordinamenti nazionali la facoltà di consentire le azioni collettive e quelle degli enti rappresentativi di interessi legati alla tutela dell’ambiente. Ed è chiaro che la possibile limitazione alla quale si possa approdare sotto tale profilo può infliggere un notevole colpo ad un tipo di azioni che vede in prima fila proprio tali enti [73].
Infine, è stato eliminato il par. 7, con ciò sollevandosi gli Stati dall’obbligo di applicazione extraterritoriale della disciplina di cui all’art. 29 (il che, d’altro canto, sarebbe inevitabile, visto che non esisterebbe più una specifica disciplina eurounitaria di private enforcement, della quale disporre l’applicazione necessaria).
Il 13 novembre scorso, il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto Omnibus I e, sulla base del testo approvato, il 9 dicembre 2025 esso e il Consiglio UE hanno raggiunto un accordo provvisorio nella discussione di c.d. trilogo. L’accordo attende adesso la sanzione formale da parte del Parlamento e del Consiglio, dopodiché le modifiche apportate alle direttive CSDDD e CSRD saranno pubblicate nella G.U. ed entreranno in vigore. In poche parole, l’impianto normativo che le due direttive avrebbero voluto delineare ha, al momento in cui si scrive, i giorni contati.
Che questo esito rappresenti un ridimensionamento del programma del coinvolgimento diretto delle imprese nel perseguimento delle politiche climatiche è indiscutibile. Ma può ciò davvero influire sulle possibilità di avvio e di successo dei contenziosi in corso e potenzialmente avviabili?
Per un verso, non dimentichiamo che la CSDDD non è stata ancora recepita e che tutto il contenzioso in corso è – come abbiamo ampiamente illustrato – ormai solidamente costruito sulla base del richiamo ad assunti scientifici, principi, convenzioni e testi normativi di rango internazionale, veicolati attraverso disposizioni di diritto interno dei diversi Stati membri. Del resto, come si è visto, se le cause avviate non hanno avuto finora successo non è certo dovuto alla non condivisione, da parte delle Corti adite, dell’impianto giuridico sulla base del quale erano state avviate.
Non si può, peraltro, fare a meno di considerare come le disposizioni sugli obblighi di diligenza in materia di riduzione delle emissioni restino immutate, ancorché ne sia stata rinviata, e non per breve tempo, la sua applicazione. Lo stesso dicasi per le disposizioni relative al public enforcement. E mi sembra di poter dire che pochi dubbi vi siano che la stessa presenza di tali previsioni, ancorché non ancora recepite, possa andare a rinforzare quel formante legislativo, pur declinato attraverso i peculiari strumenti dei diritti nazionali, sul quale viene fondata la responsabilità delle imprese emettitrici di gas serra per il climate change.
Come è stato anche notato (e al netto del rinvio della sua applicazione), le stesse disposizioni della CSRD in tema di rendiconto di sostenibilità sono già di per sé idonee ad innescare processi di trasformazione dell’organizzazione delle imprese (e, in particolare, di quelle strutturate in forma di gruppi) [74].
È certo, però, che il legislatore eurounitario stia manifestando l’intenzione di abbandonare la via dell’incentivazione diretta del ricorso ad un sistema di repressione decentrata, quale è quello che risulta dal private enforcement, lasciando liberi gli Stati di adottarne o meno uno, secondo le rispettive priorità dettate dall’attuale momento storico.
È ovviamente difficile prevedere se l’interruzione di un percorso già avviato verso l’approdo a quel sistema possa rappresentare anche per la giurisprudenza, alla quale spetta l’ultima parola, un segnale non favorevole all’accoglimento di azioni basate su istanze ESG e, in particolare, di quelle dirette relative responsabilità per gli impatti negativi conseguenti al riscaldamento globale.
[1] Per una pregevole ricostruzione ragionata, fin dalle origini di tale tipo di contenziosi, si veda L. Serafinelli, Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico, Torino, Giappichelli, 2024. La più nota delle banche dati dedicate alla climate change litigation, costantemente aggiornata, è quella del Sabin Center for Climate Change Law della Columbia Law School (https://climatecasechart.com). Si veda anche l’illustrazione dell’attuale stato del contenzioso nel report curato da J. Stezer, C. Higham, Global trends in climate change litigation: 2025 snapshot, pubblicato nel giugno 2025, a cura del Grantham Research Institute on Climate Change and Environment della London School of Economics and Political Science, reperibile al seguente indirizzo https://www.lse.ac.uk/
granthaminstitute/wp-content/uploads/2025/06/Global-Trends-in-Climate-Change-Litigation-2025-Snapshot.pdf, dal quale si apprende, tra l’altro, che nel solo 2024 sono state avviate almeno 226 nuove cause climatiche, che portano il numero totale a 2.967 in quasi 60 paesi.
In questo scritto non ci si occuperà della questione definitoria, relativa alle tipologie di giudizi che possano ascriversi alla climate change litigation. Per essa si vedano G. Rigobello, La climate change litigation in Europa. Riflessioni preliminari per una proposta tassonomica, Pisa, Sant’Anna Legal Studies, n. 2/2022; K. Mc Kenzie, G. Medici-Colombo, L. Wegener, F. Sindico, Climate change litigation: one definition to rule them all?, in Research Handbook on Climate Change Litigation, a cura di F. Sindico, K. Mc Kenzie, G. Medici-Colombo, L. Wegener, F. Sindico, Cheltenham (UK)-Northampton (MA), Elgar Publishing, 2024, p. 1 ss.
[2] Hoge Raad, 20 dicembre 2019, n. 19/00135, che ha reso definitiva la condanna dello Stato, già pronunciata in entrambi i gradi di merito, a ridurre del 25% le emissioni di CO2 nell’atmosfera entro la fine del 2020 e del 40 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. La causa era stata avviata dalla Fondazione Urgenda, che agiva in nome proprio e di 886 cittadini olandesi.
[3] Per ciò che riguarda i procedimenti contro gli Stati già giunti a sentenza nell’ambito eurounitario, il 3 febbraio 2021 il Tribunale amministrativo di Parigi ha riconosciuto lo Stato francese responsabile per omissione in relazione agli obiettivi e agli impegni eurounitari e nazionali derivanti dalla Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009. In Belgio, la Corte di appello di Bruxelles, confermando la sentenza di primo grado, il 30 novembre 2023 ha condannato lo Stato Federale e la Regione Fiamminga e quella di Bruxelles Capitale, a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990. La base giuridica è stata individuata negli artt. 2 e 8 della CEDU e negli artt. 1382 e 1383 del codice civile (nella versione pro tempore vigente). Vale la pena ricordare anche che, con l’ordinanza del 24 marzo 2021 (1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20), il Bundesverfassungsgericht tedesco, accogliendo alcuni ricorsi contro disposizioni della legge sulla protezione del clima del 12 dicembre 2019 (Klimaschutzgesetz – KSG), che indica gli obiettivi nazionali di protezione del clima e i volumi annuali di emissione di gas serra ammessi fino al 2030, ha ritenuto tali disposizioni incompatibili con i diritti fondamentali dei ricorrenti, nella misura in cui non prevedono sufficienti requisiti sulla cui base disporre le riduzioni delle emissioni a partire dal 2031. In particolare, ha ritenuto la Corte che il contrasto fosse con l’art. 20a della Costituzione tedesca, ai sensi del quale «Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung».
Tra le decisioni di segno opposto, si segnala la sentenza 24 luglio 2023, n. 1079, con la quale il Tribunale Supremo spagnolo ha respinto il ricorso, presentato nel 2021, da Greenpeace Spain, Oxfam Intermón, Ecologistas en Acción, e Coordinadora de ONG para el desarrollo, per inattività climatica del governo. Secondo gli attori, questo avrebbe, infatti, mancato di adottare il Piano Nazionale integrato per l’energia e il Clima (PNEC), previsto dal regolamento (UE) 2018/1999. In subordine, essi contestavano l’inadeguatezza della proposta governativa contenuta nella bozza di PNEC, con conseguente violazione degli obblighi di riduzione delle emissioni gas serra previsti dall’Accordo di Parigi e dalle raccomandazioni scientifiche contenute nei Report dell’IPCC. Il Tribunale Supremo ha ritenuto infondata la domanda e dichiarato che l’atto impugnato fosse conforme alla legge e non arbitrario, poiché rispettava le soglie di riduzione stabilite a livello europeo. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che gli impegni assunti con l’Accordo di Parigi sono impegni indeterminati e non obblighi giuridicamente vincolanti. Le indicazioni scientifiche sono da considerare come criterios de oportunidad, che il giudice non può imporre, dato che rientrano nella discrezionalità politica del governo, non sindacabile in sede giudiziaria.
L’ultima affermazione dell’obbligo degli Stati di contrastare il cambiamento climatico di origine antropogenica è il parere consultivo del 23 luglio 2025 della Corte internazionale di Giustizia, reso su richiesta dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, su impulso iniziale dello Stato insulare di Vanuatu.
L’attivismo climatico non si limita alle iniziative giudiziarie: ad esempio, il 7 novembre 2024, una coalizione di NGO europee ha inviato segnalazioni alla Commissione UE, chiedendo l’avvio di procedimenti di infrazione nei confronti di Francia, Germania, Irlanda, Italia e Svezia, per violazione degli obblighi assunti sulla base del diritto UE, in riferimento ai loro piani nazionali energetici e climatici (NECPs).
[4] Viene preso in considerazione come punto di partenza il periodo 1850-1900, perché precede i grandi aumenti delle concentrazioni di gas serra provocati dall’uomo, ma, al contempo, è da quell’epoca che sono disponibili una quantità e una diffusione geografica sufficienti di misurazioni della temperatura.
La UE, come è noto, si è specificamente impegnata a ridurre le emissioni entro il 2030 di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, come passo verso il raggiungimento della neutralità entro il 2050. E questo l’obiettivo enunciato nella Comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, fatto oggetto di successive comunicazioni e di atti normativi, il principale dei quali è il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”).
[5] La scienza climatica afferma che laddove tale riscaldamento medio globale non venga limitato a meno di 2 °C rispetto ai livelli dell’epoca pre-industriale, si genereranno probabilmente effetti diffusi, gravi e potenzialmente irreversibili sulle persone e sulla natura. A 1,5 °C l’impatto sarebbe comunque rilevante, ma meno estremo. L’ultimo special report dell’IPCC (Intergovernmental panel on climate change, organismo dell’ONU, creato nel 1988), pubblicato nel 2023, afferma che tra il 2011 e il 2020 il riscaldamento globale ha già raggiunto 1.1°C e ha causato fenomeni meteorologici estremi più frequenti e dannosi. Circa 3,3-3,6 miliardi di persone sono considerate altamente vulnerabili, con i paesi in via di sviluppo che subiscono gli effetti peggiori. Le perdite e i danni sono in aumento, specialmente nelle regioni più vulnerabili. Per mantenere il riscaldamento entro 1.5°C le emissioni di CO2 devono diminuire del 45% entro il 2030 e raggiungere lo zero entro il 2050 (il Rapporto di sintesi è reperibile al seguente indirizzo: www.ipcc.ch). Il Rapporto evidenzia, tuttavia, come esistano misure politiche sperimentate e collaudate che possono funzionare per ottenere riduzioni profonde delle emissioni e resilienza climatica, se vengono ampliate e applicate più diffusamente. L’impegno politico, le politiche coordinate, la cooperazione internazionale, la gestione degli ecosistemi e la governance inclusiva sono tutti elementi importanti per un’azione climatica efficace ed equa.
[6] Su tale approccio, affermatosi, in particolare, con le cause relative al tabacco, alle armi e altro, si veda K. W. Viscusi, Regulation through Litigation, Washington D.C., AEI – Brookings Institution Press and American Enterprise Institute publication, 2002. Sulla riconducibilità a tale categoria della climate change litigation e sulle sue criticità, si veda V. Giabardo, Climate Change Litigation and Tort Law: Regulation Through Litigation?, in Diritto & Processo, 2020, 361. Per una lettura politica del contenzioso climatico, sia contro gli stati, sia contro le imprese, critica dell’approccio privatistico al problema, si veda M. Meli, Piove. Governo ladro! Cambiamenti climatici e nuove istanze di tutela, in TCRS, 2021, 61.
[7] Si rinvia, per una recente trattazione del tema a P. Femia, voce Responsabilità civile e climate change litigation, in Enc. dir., I tematici, VII-2024, Responsabilità civile, dir. da C. Scognamiglio, Giuffrè, Milano, 2024, 847.
[8] Su tale aspetto, si segnala la recente monografia di O. Feraci, Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell’Unione Europea, Giappichelli, Torino, 2025.
[9] Sul tema, si veda R. Tiscini, Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce, in Judicium, 2024 (reperibile all’indirizzo https://www.judicium.it/contenzioso-climatico-e-processo-civile-considerazioni-a-margine-di-alcune-recenti-pronunce/).
[10] Si veda L. Serafinelli, (nt. 1), 300 ss. Con una declaratoria di difetto di giurisdizione è stato definita la causa contro lo Stato italiano (enfaticamente denominata “Giudizio universale”); il Tribunale di Roma, con la sentenza del 26 febbraio 2024, n. 3552, pur affermando «la oggettiva complessità e gravità della emergenza a carattere planetario provocata dal cambiamento climatico antropocentrico», ha infatti ritenuto di non potere accertare la responsabilità civile dello Stato dinanzi a una domanda «diretta ad ottenere dal Giudice una pronuncia di condanna dello Stato legislatore e del governo di un ‘facere’ in una materia tradizionalmente riservata alla “politica”». Per una critica della sentenza, si vedano R. Mazza, Alcune riflessioni sul contenzioso climatico a partire dal Giudizio Universale e dal caso KlimaSeniorinnen. Quale dimensione assume il principio di separazione dei poteri, in Riv. di Diritti Comparati, 2024, 237; M. D’Auria, Stato e imprese nella climate change litigation, in Dialoghi di diritto dell’economia, 2025, 237, 245 ss.
La linea contraria all’affermazione della giurisdizione contro gli Stati appare smentita dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che, con la sentenza della Gran Camera del 9 aprile 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, ha ritenuto che costituisca violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell’art. 6, par. 1 (accesso alla giustizia) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la mancata attuazione da parte della Svizzera di sufficienti misure per combattere il cambiamento climatico. Tra i numerosi commenti della sentenza della Corte EDU, si vedano M. D’Auria, La democrazia alla prova del cambiamento climatico: diritto alla “resistenza” per via giudiziale, in NGCC, 2025, 424; M. Meli, La giustizia climatica e il diritto vivente. Nota a Corte EDU, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera, n. 53600/20, del 9 aprile 2024, ivi, 2025, 747 ss.; C. Sartoretti, La climate change litigation “sbarca” a Strasburgo: brevi riflessioni a margine delle tre recenti sentenze della Corte EDU, in DPCE Online 2/2024, 1479.
[11] A tale proposito, come è noto, ampio è nel nostro contesto domestico il dibattito sulla modifica apportata all’art. 9 cost., che ha reso compito della Repubblica tutelare «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni», e dell’art. 41, c. 2, cost., che ha aggiunto il danno all’ambiente quale limite all’iniziativa economica privata. Per una recente riflessione sul tema, anche con riferimento al climate change, si veda U. Salanitro, La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico, in Riv. dir. civ., 2024, 229 ss.
[12] Si vedano sul tema R. Rolli, L’impatto dei fattori ESG sull’impresa. Modelli di governance e nuove responsabilità, Bologna, Il Mulino, 2021; A. Genovese, La gestione ecosostenibile dell’impresa azionaria, Bologna, Il Mulino, 2023, nonché i numerosi scritti raccolti in La s.p.a. nell’epoca della sostenibilità e della transizione tecnologica, Atti del Convegno Internazionale di studi, Venezia, 10.11 novembre 2023, a cura di P. Marchetti, S.P. Rossi, G. Strampelli, F. Urbani, M. Ventoruzzo, Milano, Giuffrè, 2024, T. II, 735 ss.
Un contenzioso climatico peculiare è quello, sviluppatosi nella giurisdizione inglese, che vede come destinatarie non le imprese, bensì i loro amministratori. Si veda, in particolare, la pronuncia della Alta Corte di Giustizia di Londra del 12 maggio 2023, ClientEarth vs. Shell, in Foro it., 2024, 45, con nota di S. Bruno e M. Manna, Rischio climatico e responsabilità degli amministratori: il caso ClientEarth vs. Shell, High Court of Justice 12 maggio 2023.
[13] OLG Hamm, 28.05.2025 – 5 U 15/17. Il 30.12.2017, la Corte aveva ritenuto l’appello non palesemente infondato e ammissibile, aprendo così la strada alla valutazione del merito. La sentenza ha confermato, ma con una diversa e più ampia motivazione, LG Essen, 15.12.2016 – 2 O 285/15. Tutti gli atti e le pronunce dei due gradi di giudizio si possono reperire al link climatecasechart.com.
[14] Gerechtshof Den Haag, 12.11.2024, GHDHA:2024:2100.
[15] Cass. SS.UU., ord. 21 luglio 2025, n. 20381.
[16] Tutti gli atti di quella che dagli attori è stata enfaticamente definita “Giusta causa”, sono attualmente reperibili all’indirizzo www.contenziosoclimaticoitaliano.it.
[17] LG Essen, 15.12.2016, (nt. 13), par. 42.
[18] Come ritenuto, ad es., da L. Serafinelli, (nt. 1), 35.
[19] Si può pensare che, data la via assunta dal contenzioso climatico nel senso della individuazione dei diritti lesi come diritti umani, l’applicazione del § 823 BGB non dovrebbe, in realtà, risultare preclusa e che, dunque, la scelta operata nella causa Lliuya c. RWE di agire con il § 1004 BGB sia stata dettata proprio dalla considerazione del minore “fabbisogno” di presupposti richiesti per ottenere tutela su questa base.
[20] L’OLG Hamm, (nt. 13), riguardo al nesso di causalità, osserva che «La questione dell’adeguatezza tra condizione e risultato non può essere risolta in modo puramente logico e astratto in base al rapporto numerico della frequenza con cui si verifica un tale risultato, ma è necessario selezionare, sulla base di una valutazione critica, quelle condizioni che, secondo un giudizio ragionevole, non possono più essere considerate circostanze che determinano la responsabilità […] In caso di scenari di responsabilità multicausali, è sempre necessario effettuare una valutazione comparativa. Non è il semplice importo del contributo causale in quanto tale – ad esempio il 5% o il 10% – a costituire il criterio di rilevanza, bensì l’importo in relazione ad altri contributi causali […]. Confrontando i diversi contributi causali, è quindi necessario individuare quale contributo causale abbia aumentato in modo significativo il rischio, quale abbia un peso maggiore rispetto agli altri e quale no […] Sulla base di questi principi, nel caso in esame non si può presumere che il rischio di danni sia aumentato solo in misura insignificante. Secondo quanto sostenuto dall’attore, la stragrande maggioranza del riscaldamento globale, ovvero il 95%, è attribuibile a influenze antropiche; il convenuto sarebbe coinvolto in questo fenomeno con una quota pari a circa lo 0,38% di tutte le emissioni industriali di CO2». Con un articolato ragionamento, la Corte nega che tale quota possa essere considerata causalmente non rilevante.
[21] Sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento al § 1004 BGB, nel contesto della valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, la Corte considera 30 anni il tempo massimo da valutarsi per il verificarsi di quel glacial lake outburst flood (GLOF) che possa investire la proprietà dell’attore/appellante. A seguito di una perizia condotta in loco (dove si è spostata anche la Corte…) viene invece escluso che entro il prossimo trentennio tale proprietà possa essere interessata dai temuti fenomeni (considerato che, comunque, taluni accorgimenti tecnici sono stati presi dalle autorità per scongiurarli) e si afferma, altresì, che, anche laddove ciò succedesse, ciò generebbe un allagamento di scarsa consistenza.
La Corte di appello ritiene che la sentenza non possa essere oggetto di ricorso al Bundesgerichtshof (parte C della sentenza) «La revisione non è ammessa, poiché non sono soddisfatti i requisiti di cui al § 543 comma 2 ZPO. Il rigetto dell’appello si basa su una valutazione ampia e complessa delle prove raccolte e rappresenta quindi una decisione individuale. Pertanto, una pronuncia della Suprema Federale non è richiesta né per l’evoluzione del diritto, né a garanzia di una giurisprudenza uniforme». In questo caso, ai sensi del § 544 ZPO, per impugnare la sentenza bisogna prima impugnare la pronuncia che nega l’ammissibilità del ricorso alla Suprema Corte (Nichtzulassungsbeschwerde).
[22] P. Grimm, J.-E. Schirmer, Success Without Victory, Lliuya v. RWE Decided, in VerfBlog, 2025/6/01, verfassungsblog.de; J.-E. Schirmer, Erfolgreich gescheitert. Warum Großemittenten grundsätzlich für Klimaschäden haften können, in VerfBlog, 2025/5/30, verfassungsblog.de. Il Financial Times del 4 giugno 2025 titolava la notizia “How a Peruvian farmer’s legal defeat raised new risks for companies”.
[23] Rechtbank Den Haag, 26.05.2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379.
[24] Sull’onda del successo conseguito nella causa, Milieudefensie ha pubblicato un manuale delle strategie per agire vittoriosamente in giudizio contro le imprese altamente inquinanti. Si veda How We Defeated Shell. Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell. Uno sguardo dietro le quinte, trad. it. a cura e saggio introduttivo di L. Serafinelli, Sapienza Università Editrice, Roma, 2024.
[25] Il GHG costituisce uno standard riconosciuto a livello mondiale per la misurazione, la gestione e la rendicontazione delle emissioni di gas serra, fornendo un quadro di riferimento alle imprese e ai governi per monitorare, comunicare e mitigare le proprie emissioni e svolgendo un ruolo cruciale negli sforzi di decarbonizzazione. Esso è stato sviluppato da una partnership tra il World Resources Institute (WRI) e il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Esso è utilizzato da una vasta platea di organizzazioni, tra le quali governi, associazioni industriali, ONG e imprese. Si veda https://ghgprotocol.org/.
[26] (nt. 10).
[27] Si tratta delle direttive 2003/87/CE, che istituisce il Sistema di scambio per le quote di emissioni dell’Unione europea e la 2023/959/UE, che estende il sistema per lo scambio di quote di emissioni ai settori del trasporto stradale, degli edifici e ad altri settori produttivi.
[28] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità; Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.
[29] Se ne veda la notizia all’indirizzo climatecasechart.com.
[30] (nt. 10).
[31] (nt. 10).
[32] E poco giustificati, se non considerando il portato propagandistico che abbiamo già rilevato essere parte non trascurabile di questo tipo di contenziosi, mi pare il comunicato dai toni trionfalistici con il quale l’associazione Greenpeace dà notizia dell’ordinanza (reperibile all’indirizzo https://www.
greenpeace.org/italy/storia/28533/vittoria-la-corte-di-cassazione-ci-da-ragione-contro-eni/).
[33] In Belgio pende attualmente un’altra causa avviata da un agricoltore contro un gigante dell’energia (cd. Farmer case). Si tratta del giudizio avviato, dinanzi al Tribunal des entreprises di Tournai, il 13 marzo 2024, da Hugues Falys, insieme a diverse associazioni (FIAN, Greenpeace, Ligue des droits humains), contro Total Energies (considerata uno dei maggiori emettitori mondiali di gas serra). Sostiene l’attore che Total Energies deve essere ritenuta civilmente responsabile, per la sua quota, sulla base degli articoli 1382 e 1383 del Codice civile, degli eventi meteorologici estremi, tra i quali ondate di calore e siccità, che per trent’anni hanno danneggiato e pregiudicato la sua attività di allevatore.
Parte attrice chiede che Total Energies sia condannata a:
– interrompere immediatamente gli investimenti in nuovi progetti relativi ai combustibili fossili (gas e petrolio);
– ridurre le proprie emissioni di gas serra legate alla produzione e alla fornitura di combustibili fossili di almeno il 60% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2023;
– ridurre la produzione di petrolio del 47% entro il 2030, del 75% entro il 2040 e del 90% entro il 2050 rispetto ai livelli del 2020;
– ridurre la produzione di gas del 47% entro il 2030, del 75% entro il 2040 e dell’85% entro il 2050 rispetto al 2020;
– adottare e comunicare al richiedente un piano di transizione realistico, che includa i tre punti sopra indicati, basato sulle migliori conoscenze scientifiche attuali e in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.
Gli attori chiedono che, a presidio dell’inibitoria, il Tribunale fissi una penale di un milione di euro per ogni mese di ritardo nell’adempimento (si vedano gli atti della causa all’indirizzo climatecasechart.com).
[34] Per una riflessione che pone in comparazione l’esperienza giuridica inglese e quella italiana in riferimento al tema, più limitato, della tutela, attraverso la disciplina delle immissioni, del diritto alla salubrità dell’aria, si veda R. Potenzano, La tutela della salubrità dell’aria e della persona in civil law e in common law, in Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate, a cura di S. Lanni, Torino, Giappichelli, 2022, 49 ss.
[35] Se lo si vuole comunque richiamare anche con riferimento alla sentenza tedesca, che non vi fa alcun riferimento, è facile classificare le emissioni imputate a RWE come di Ambito 1. A RWE e alle imprese del gruppo viene, infatti, imputato di produrre energia utilizzando ancora in misura eccessiva fonti fossili.
[36] Gerechtshof Den Haag, 12.11.2024, (nt. 14), par. 3.24: «Of the total emissions reported by Shell, about 95% consists of scope 3 emissions. The majority of the scope 3 emissions consists of emissions from the combustion of oil and gas sold by Shell, of which about one-third is produced by Shell itself». Non si ritenga assurda la pretesa di vedere ridotte le emissioni connesse al consumo del prodotto che rappresenta il core business dell’impresa. I dati riportati nella sentenza olandese mostrano l’impegno comunicato dalla stessa Shell per l’abbandono progressivo della stessa produzione di petrolio e gas, fino a giungere all’obiettivo net zero emissions nel 2050 (Id., par. 3.25).
[37] Si veda Corporate Value Chain (Scope 3). Accounting and Reporting Standard, reperibile all’indirizzo ghgprotocol.org, spec. 26 ss.
[38] Fonte: fig. 5.2. Corporate Value Chain (Scope 3), (nt. 33).
[39] Le 15 categorie sono le seguenti:
Upstream scope 3 emissions:
Downstream scope 3 emissions:
[40] Gerechtshof Den Haag, 12.11.2024, (nt. 14), par. 3.46. Si veda, sulla preponderante attribuzione all’industria dei combustibili fossili delle emissioni di CO2, lo studio di B. Ekwurzel, J. Boneham, M.W. Dalton, R. Heede, R.J. Mera, M.R. Allen, C. Frumhoff, The rise in global atmospheric CO2, surface temperature, and sea level from emissions traced to major carbon producers, 2017 (reperibile all’indirizzo link.springer.com); gli A. riprendono, in particolare, lo studio di Heede, Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010 (reperibile all’indirizzo link.springer.com).
[41] I dati riportati nella sentenza olandese mostrano l’impegno comunicato dalla stessa Shell per l’abbandono progressivo della stessa produzione di petrolio e gas, fino a giungere all’obiettivo net zero emissions nel 2050 (v. Gerechtshof Den Haag, 12.11.2024, (nt. 14), par. 3.25 ss.).
[42] «In termini semplici, il net zero si riferisce all’equilibrio tra la quantità di gas serra prodotti dalle attività umane e la quantità rimossa dall’atmosfera. Il che significa bilanciare le emissioni residue e considerate inevitabili con un assorbimento equivalente» (si veda https://ipccitalia.cmcc.it/net-zero-emissioni/).
[43] Secondo il rapporto Banking on Climate Chaos. Fossil Fuel Finance Report 2025, edito dalla coalizione Banking on Climate Chaos (BOCC, che include le associazioni Rainforest Action Network, BankTrack, Center for Energy, Ecology, and Development, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Reclaim Finance, Sierra Club e Urgewald), «The 65 biggest banks globally committed $869 B USD to companies conducting business in fossil fuels in 2024. The 65 biggest banks globally committed $429 B USD to companies expanding fossil fuel production and infrastructure in 2024. Over 2/3 of banks covered in this report (45 banks) increased their fossil fuel financing from 2023 to 2024. 48 of the 65 banks in this report increased fossil fuel expansion finance from 2023 to 2024».
[44] Si vedano sintesi e atti in pdf al link: climatecasechart.com.
[45] Si tratta di BP, Chevron, ConocoPhillips, Equinor, Eni, Exxon, Repsol, Shell e Total.
[46] Si veda la sintesi all’indirizzo www.amisdelaterre.org.
[47] Loi n. 2017-399, che ha introdotto le relative previsioni negli artt. L. 225-102-4 and L. 225-102-5 del Code de commerce. La legge si è conformata ai i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani (Guiding Principles on Business and Human Rights – BHR), approvati nel 2011 dal Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU.
Dalla sintesi al link citato in nota 44: «La legge sul dovere di vigilanza prevede che determinate società (quelle che impiegano “almeno cinquemila dipendenti all’interno dell’impresa e delle sue controllate dirette e indirette, con sede legale sul territorio francese, o che hanno almeno diecimila dipendenti al loro servizio e nelle loro controllate dirette o indirette, con sede legale sul territorio francese o all’estero”) debbano stabilire un piano per prevenire la violazione dei diritti umani e i danni ambientali che potrebbero verificarsi nel corso della loro attività. Il piano deve “comprendere misure di vigilanza ragionevoli per identificare i rischi e prevenire gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente, derivanti dalle attività dell’impresa e da quelle delle società da essa controllate (...) nonché dalle attività dei subappaltatori o dei fornitori con cui esiste un rapporto commerciale consolidato, quando tali attività sono correlate a tale rapporto. Se il piano non è redatto correttamente o è inadeguato a misurare e prevenire tali rischi, l’impresa è responsabile dei danni che avrebbe potuto prevenire. Chiunque abbia un interesse legittimo può anche chiedere un provvedimento inibitorio per costringere l’impresa a rispettare la legge, un meccanismo preventivo innovativo per i procedimenti giudiziari francesi».
[48] La sintesi e gli atti sono reperibili all’indirizzo climatecasechart.com.
[49] La si veda all’indirizzo climatecasechart.com.
[50] La questione è ormai da tempo all’attenzione delle autorità di vigilanza, nazionali ed eurounitarie (si vedano, ad es., BCE, Guida sui rischi climatici e ambientali Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa, nov. 2020; Banca d’Italia, Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali, apr. 2022), oltre che oggetto di attenzione da parte della UN Environment Programme Finance Initiative (si vedano le guide Leading the Way to a Sustainable Future Priorities for a Global Responsible Banking Sector e Responsible Banking Blueprint, dell’ottobre 2024. Sul tema, si vedano L. Ammannati, Dimensioni “eccentriche” dell’impresa bancaria nell’era della sostenibilità, in Riv. della regolaz. dei mercati, 2023, 261; J. Cullen, Central Banks and Climate Change: Mission Impossible?, in Journal of Financial Regulation, 2023, 174; R. Caratozzolo, L’integrazione della sostenibilità ambientale nel sistema delle banche, in Riv. della regolaz. dei mercati, 2024, 177; A. Vivoli, Le dimensioni della socio-sostenibilità: sfide di governance per le banche, in Riv. Corporate Governance, num.straord. 2025.
[51] Si vedano J. Stezer e C. Higham, (nt. 1).
[52] Così L. Serafinelli, Corte d’Appello dell’Aja, Shell v. Milieudefensie, 12 novembre 2024: there and back again, in DPCE Online, reperibile all’indirizzo www.dpceonline.it, 20.12.2024.
[53] County of Multnomah v. Exxon et al., No. 23CV25164 (Or. Cir. Ct. Jun. 22, 2023), i cui documenti sono reperibili al link climatecasechart.com.
[54] Non mancano, tuttavia, voci contrarie alla configurazione di una generalizzata responsabilità degli amministratori e della controllante, basata sul “contratto sociale” e su “doveri di protezione” in relazione agli obiettivi ESG, per le esternalità negative dell’attività; in tal senso, F. Guerrera, Assetti organizzativi di gruppo e regimi di responsabilità, in La s.p.a. nell’epoca della sostenibilità, (nt. 12), 869 ss., spec. 889 ss.
[55] Per il richiamo, in tal senso, all’obbligo dell’imprenditore collettivo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (art. 2086 c.c.), degli amministratori, delegati e non esecutivi di curare, i primi, e di valutare, i secondi, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società rispetto alla natura ed alle dimensioni dell’impresa (art. 2381, terzo e quinto comma, c.c.), si vedano G. Scognamiglio, Sulla tutela dei diritti umani nell’impresa e sul dovere di vigilanza dell’impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana, in Riv. it. sc. giur., 2019, 545 ss.; M.V. Zammitti, La responsabilità della capogruppo per la condotta socialmente irresponsabile delle società subordinate, Giuffrè, Milano, 2020, spec. 66 ss., 115 ss., 267 ss.; S. Bruno, Cambiamento climatico e organizzazione delle società di capitali a seguito del nuovo testo dell’art. 2086 c.c., in Banca Impresa Società, 2020, 47; L. Serafinelli, (nt. 1), 107 ss., e ivi ampia bibliografia citata. Sul tema più generale dell’influenza sui poteri degli amministratori del perseguimento di politiche ESG, si vedano M. Cian, Sulla gestione sostenibile e i poteri degli amministratori: uno spunto di riflessione, in questa Rivista, 2021, 1131; M. Bianchini, Doveri fiduciari degli amministratori e climate change, in La s.p.a. nell’epoca della sostenibilità, (nt. 12), 781.
[56] Si vedano, da ultime, Cons. Stato, sez. IV, 6.04.2020, n. 2301 e Id., 12.01.2022, n. 217: la circostanza che «la concezione sostanzialistica di impresa si è sviluppata a livello europeo nella materia della tutela della concorrenza, non esclude che lo stesso principio possa essere applicato ad altri settori, tra cui quello in esame, in cui, a fronte di una pluralità giuridica soggettive delle imprese facenti parte di un gruppo, può essere comunque individuata una identità economica del gruppo ed un conseguente beneficio derivante alla holding e, quindi, al gruppo nel suo insieme dall’attività di una controllata»; e, ancora, «È applicabile la concezione sostanzialistica d’impresa contemplata dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui è possibile applicare il principio della prevalenza dell’unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, per cui, per gli illeciti commessi dalle società operative, la responsabilità si estende anche alle società madri, che ne detengono le quote di partecipazione in misura tale da evidenziare un rapporto di dipendenza e, quindi, da escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse. Il principio sostanzialistico, pertanto, impone di non fermarsi a verificare chi abbia materialmente messo in essere la condotta inquinante. Tale principio è volto a verificare se soggetti che non abbiano materialmente inquinato abbiano, comunque, avuto un ruolo direzionale, decisionale e di controllo sulla situazione inquinante e sul soggetto agente; e se tale soggetto abbia tratto dei vantaggi o degli utili dall’attività inquinante, quali distribuzioni di dividendi o risparmio di spesa».
[57] Per una visione comparata, non solamente con riferimento al contesto europeo, si veda ancora la monografia di L. Serafinelli, (nt. 1), spec. 30 ss.
[58] La norma nasce dal recepimento di un principio fissato in una sentenza della Corte Suprema del 1919 (Hoge Raad, 31.01.1919, n. 4842, Lindenbaum/Cohen).
[59] In realtà, si può osservare che, data la via presa dal contenzioso climatico nella individuazione di diritti umani come diritti lesi, l’applicazione del § 823 BGB non dovrebbe risultare più così difficile e la scelta operata nella causa Lliuya c. RWE può essere stata dettata, piuttosto, dalla considerazione del minore “fabbisogno” di presupposti richiesti per ottenere tutela ai sensi del § 1004 BGB.
[60] (nt. 3).
[61] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. La direttiva è stata già recepita in Italia con il d.lgs. 6.09.2024, n. 125.
[62] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.
[63] Sul quale si vedano gli scritti raccolti nel volume La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile. Il decreto legislativo n. 125/2024 sul rendiconto di sostenibilità, a cura di A. Genovese, Passigli Editori, Firenze, 2025.
[64] Con particolare riferimento all’impatto che essa avrebbe sull’organizzazione e gestione nell’ambito dei gruppi, si veda G. Scognamiglio, Gruppi di imprese e politiche di sostenibilità, in Riv. dir. impresa, 2024, 253.
[65] «Il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al primo comma prevede:
– obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050, sulla base di prove scientifiche conclusive e, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 per ciascuna categoria significativa;
– una descrizione delle leve di decarbonizzazione individuate e delle azioni chiave previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a), comprese, se del caso, le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi della società e l’adozione di nuove tecnologie;
– una spiegazione e una quantificazione degli investimenti e dei finanziamenti a sostegno dell’attuazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici; e
– una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici».
[66] Ci si permette di rinviare a V. Meli, Il ruolo del private enforcement per la piena attuazione delle regole di tutela della concorrenza: grandi aspettative a confronto con la realtà, in Mercato Concorrenza Regole, 2024, 9.
[67] Si veda F.M. Di Majo, The EU regulatory and standard setting action on corporate sustainability reporting and the environmental taxonomy: fighting against greenwashing practices with a global reach, in Riv. comm. internaz., 2024, 207, 231.
[68] Si veda adesso, sul tema, O. Feraci, Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell’Unione Europea, (nt. 8), 152 ss.
[69] Come è stato rilevato, con riferimento agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (ma il discorso si estende, a maggior ragione, anche al tema della due diligence), se non si possono delegare alle imprese azionarie, prive di legittimazione politica, i compiti di bilanciamento fra sviluppo economico e protezione dell’ambiente, è possibile però «riconoscere che, in questa fase dello sviluppo economico, determinati obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale possono essere raggiunti solo se anche alcune imprese (quelle di riferimento per il mercato) operano secondo un canone di correttezza che include la sostenibilità (ambientale e sociale, oltre che economica) dell’attività»; così, A. Genovese, Rendiconto di sostenibilità e gestione sostenibile dell’impresa azionaria, in La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile, (nt. 63), 220.
[70] Per una discussione a più voci sui limiti giuridici e le prospettive di tali politiche, si vedano V. Di Cataldo, P. Montalenti, R. Sacchi, Spunti per ricerche future in tema di sostenibilità, in questa Rivista, 2025, 2.
[71] Il legislatore italiano ha già recepito la direttiva Stop the clock con il d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. in l. 8 agosto 2025, n. 118.
[72] Il programma è ben descritto nel Considerando 45 del testo proposto: «Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti (“livello 1”). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d’affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d’affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti».
[73] Osserva M. Libertini, Le proposte della Commissione di modifica della direttiva UE/1760/2024, in Astrid Rassegna, n. 9/2025, che, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, se non ci sarà una scelta diversa in sede di recepimento e si lascerà spazio all’applicazione delle norme generali in materia di responsabilità civile extracontrattuale, non ci dovrebbero essere dubbi circa l’applicabilità del rimedio risarcitorio a tutela degli interessi protetti, nonché della norma sulla solidarietà (art. 2055 c.c.) e di quella sull’azione di classe di cui all’art. 840-bis e ss., c.p.c.
[74] M. Libertini, (nt. 73).