DOI 10.17473/2282-667X-2025-2-16
1. Il ricordo di un Maestro - 2. Le opere di Giampaolo de Ferra - 3. Qualche riflessione sugli scritti in materia di insolvenza (e dintorni) - NOTE
Quasi dieci anni fa, il 9 novembre 2015, ci lasciava Giampaolo de Ferra.
In occasione del decennale della sua scomparsa gli allievi – di cui chi scrive si onora di far parte nonostante il legame risalga alla parte conclusiva della sua carriera accademica – hanno voluto ricordarlo con un convegno organizzato nell’Università degli Studi di Trieste [1], dove Giampaolo de Ferra insegnò per circa quarant’anni [2] e di cui fu rettore dal 1972 al 1981. L’iniziativa convegnistica, dal titolo, evocativo della sua poliedrica personalità, «Giampaolo de Ferra. Diritto, accademia e musica», è seguita a un’altra, risalente al 2021 e di diverso tenore, ma parimenti pregevole, in cui il di lui allievo Massimo Bianca, nel delineare un quadro dell’insegnamento del diritto commerciale nella facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trieste [3], si è soffermato diffusamente sulla figura e sul ruolo ivi rivestito da Giampaolo de Ferra, affermando che quest’ultimo «rappresenta per molti versi l’icona dell’insegnamento del diritto commerciale nell’ateneo triestino» [4]. Difficile non concordare con detta affermazione.
Seguendo l’esempio di Massimo Bianca e in occasione della citata ricorrenza, il presente scritto si inserisce nell’ambito delle iniziative di (doveroso) tributo ad uno dei maestri del diritto commerciale italiano, allo scopo di mantenerne vivo il ricordo e di (ri)stimolare l’interesse e la rilettura di pagine che, con una incisività ed essenzialità sempre più rare, hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della riflessione giuridico-scientifica nella nostra materia e alla formazione di quella cultura giuridica che, nel secolo scorso, ha formato generazioni di studiosi. Su queste pagine noi tutti che, da studenti prima e da giovani ricercatori poi, abbiamo frequentato le sue lezioni nell’amata città natale ci siamo formati.
Di essere al cospetto di un grande studioso e maestro – peraltro insignito della laurea honoris causa in giurisprudenza dall’Universität Wien – ci si rende conto già solo da una veloce scorsa dell’elenco degli scritti di Giampaolo de Ferra. Guardando infatti alla sua ampia produzione scientifica, che risale, quanto ai primi lavori, all’inizio degli anni Cinquanta [5] ed è proseguita ben oltre il conseguimento nel 2005 del titolo di professore emerito [6], alcuni significativi dettagli balzano agli occhi.
In primo luogo, colpisce la varietà delle aree tematiche dal medesimo affrontate nel corso della sua carriera scientifica e accademica: Giampaolo de Ferra, pur muovendosi lungo talune direttrici comuni e ben riconoscibili, ha trattato temi e approfondito profili anche molto diversi tra loro nell’ambito degli istituti che tradizionalmente appartengono al diritto commerciale, lambendo – con continuità – i settori del diritto civile (si pensi alle sue frequenti riflessioni in materia contrattuale, sia in relazione ai principi generali sia in relazione a singoli tipi contrattuali) [7] e del diritto processuale civile (soprattutto, ma non esclusivamente [8], negli scritti in materia di procedure concorsuali).
In particolare, la costante attenzione per il diritto dell’impresa in tutte le sue forme l’ha portato a dedicarsi [9] ad un istituto – l’associazione in partecipazione – rispetto al quale le sue riflessioni restano, a distanza di più di cinquant’anni, un punto di riferimento per gli operatori, ma anche ad analizzare, tra i primi, altre forme di cooperazione nell’esercizio dell’impresa (come l’assai poco studiato GEIE). Si segnalano poi i tanti scritti aventi ad oggetto un’ampia varietà di istituti e profili di diritto societario, dalle operazioni sugli strumenti finanziari (inclusa l’intramontabile monografia sulla circolazione delle partecipazioni azionarie) [10] al controllo interno nelle società per azioni, dalle operazioni straordinarie alle società cooperative, senza dimenticare l’attenzione del Maestro per le società di persone; ed ancora, i suoi frequenti contributi nell’ambito della disciplina – di norma meno “frequentata” dagli interpreti e di cui tuttavia era attento conoscitore – dei titoli di credito; i suoi scritti in materia di diritto bancario e assicurativo, nonché quelli relativi a società “pubbliche” (incluse le società finanziarie regionali), con qualche incursione, particolarmente meritoria anche alla luce della (tanto ricercata oggi) interdisciplinarità, nel diritto del lavoro. Infine, non può non menzionarsi la sua vasta produzione, fin dagli esordi della carriera, in materia di diritto fallimentare, non limitata alla procedura maggiore (si pensi al suo interesse per l’amministrazione straordinaria), alla quale ha dedicato anche un Manuale, edito più volte (la prima delle quali nel 1989), che spicca per chiarezza e capacità di sintesi.
Deve aggiungersi, a testimonianza dell’intensa attività scientifica di Giampaolo de Ferra, che quest’ampia e variegata produzione si compone di numerose opere monografiche, in parte già menzionate nelle righe precedenti, le prime delle quali risalenti al 1957 e che includono, oltre al citato Manuale di diritto fallimentare, un’altra opera destinata alla formazione dei suoi amati studenti: Lezioni di diritto commerciale, la cui pubblicazione, in unica edizione, risale al 2001.
Altrettanto significativo, ad avallo della sua indiscussa statura di studioso e della sua curiosità intellettuale, è poi il fatto che Giampaolo de Ferra non abbia mai, neppure all’inizio della carriera, indugiato sui temi trattati riproponendoli in più contributi, magari di genere diverso, preferendo “passare ad altro” dopo aver espresso, con una capacità di sintesi oggi rara, il suo pensiero, sempre acuto e aderente ai problemi reali e ai risvolti pratici, in relazione ad una certa questione; o, al limite, scegliendo di proseguire l’analisi in relazione ad altri, autonomi profili del tema precedentemente trattato. E le questioni affrontate, se talvolta consistevano in aspetti di dettaglio relativi a singoli istituti o fattispecie, assai più spesso si connotavano per la loro trasversalità e centralità all’interno di una certa materia o disciplina.
Infine, non si può non sottolineare, perché ancora una volta evidente, l’attualità delle riflessioni di Giampaolo de Ferra che, in molti dei suoi scritti, si è occupato di questioni sulle quali si è recentemente (ri)aperto il dibattito (ci si riferisce, in particolare, alla risoluzione del concordato preventivo) [11] o sulle quali le discussioni e riflessioni non si sono mai (del tutto) sopite e, anzi, appaiono oggi attualissime e di rinnovato interesse, anche alla luce delle tendenze a livello unionale: si pensi, a tacer d’altro, all’azione revocatoria [12].
Nello scegliere, per esemplificare taluni degli aspetti evidenziati nel paragrafo precedente, uno degli argomenti sui quali Giampaolo de Ferra ha sviluppato le sue riflessioni, il pensiero è subito corso alla nozione di insolvenza, che questi ha analizzato sotto diversi profili e in relazione a più fattispecie [13] dedicandovi, inter alia, un saggio pubblicato su Giurisprudenza commerciale e intitolato – in modo quantomai attuale e in un periodo storico in cui la legge fallimentare non solo non definiva [14], ma neppure menzionava lo stato di crisi [15] – Il rischio di insolvenza [16]. Il tema in generale e il saggio appena citato in particolare ben si prestano a dimostrare la modernità del pensiero di Giampaolo de Ferra e l’ultrattività delle sue idee, che sembrano quasi anticipare (se non anche prevedere) le successive scelte legislative.
Nel saggio il Maestro, dopo un’utile riflessione – e la formulazione di un dubbio – sulla/e differenza/e tra la nozione di insolvenza ex art. 5 l. fall. e la nozione di temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni prevista dal vecchio art. 187 l. fall. in relazione all’abrogata procedura di amministrazione controllata, si sofferma su due elementi: i flussi di liquidità in entrata e in uscita dall’azienda e la temporaneità. Osserva, in particolare, che «la diagnosi di un’insolvenza temporanea può essere formulata se si dimostri che i flussi di liquidità previsti in uscita non superano quelli fondatamente prevedibili in entrata e che l’equilibrio finanziario […] si potrà ritrovare mediante un rinvio nel tempo di talune uscite […] ma non sine die che equivarrebbe ad un’insolvenza attuale, senza prospettive apparenti di rimedio»; ed ancora che «se la crisi è obiettivamente temporanea, nessun rischio di fallimento corre il debitore».
Se da questo saggio – pubblicato nel 2001 – si fa un lungo salto in avanti per leggere quanto oggi previsto dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza all’art. 2, primo comma, lett. a), dove, come ricordato [17], il legislatore della riforma del 2019 ha introdotto la definizione di crisi, si ritrovano entrambi gli elementi appena citati (essendo tale «lo stato del debitore […] che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi» [enfasi aggiunta]). È utile aggiungere, ai fini che qui rilevano, che la definizione originaria di crisi, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 83/2022, si esprimeva in termini di «obbligazioni pianificate» invece di «obbligazioni nei successivi dodici mesi».
C’è corrispondenza tra la definizione di crisi ex art. 2 c.c.i.i. e l’insolvenza temporanea – intesa, testualmente, come «stato di insolvenza che duri solo per un certo lasso di tempo» [18] – di cui parla Giampaolo de Ferra?
Proseguendo nella lettura del saggio, precipuamente dedicato all’analisi dell’Insolvenzordnung (InsO) del 5 ottobre 1994 [19], sembra proprio di no. Ciò appare chiaro quando, poco dopo (par. 7), il Maestro introduce nell’analisi la locuzione «rischio di insolvenza usata dal legislatore germanico», sottolineando che «tra tutte le locuzioni usate in materia per distinguere le situazioni di crisi diverse da quelle di insolvenza» la più centrata sembra essere proprio quella, definita, con un’espressione di evidente modernità, come «giudizio prognostico che, dopo un certo tempo, al debitore farà difetto la liquidità» [20] (essendo l’insolvenza, sempre secondo Giampaolo de Ferra e del tutto condivisibilmente, essenzialmente «crisi di liquidità» [21]).
E che il rischio di insolvenza sia cosa diversa dalla temporanea difficoltà di adempiere [22] lo spiega bene nelle righe immediatamente successive sottolineando che, in caso di temporanea difficoltà, «si confida nella cessazione di una fase presente: si ritiene cioè che domani l’imprenditore potrà pagare i debiti che non può pagare oggi» [23]; mentre, nel rischio di insolvenza, «si teme che la situazione attuale non possa durare e cioè che il debitore possa pagare oggi i debiti scaduti ma non quelli che scadranno domani»; concludendo che «si tratta di due giudizi prognostici ma di opposta direzione» poiché «soltanto il secondo è strettamente condizionato alla tempestività, in quanto il rischio di insolvenza non è ancora insolvenza e può consentire anche l’adozione di rimedi per evitare gli effetti devastanti dell’insolvenza» [24].
Sempre in merito al rischio di insolvenza deve aggiungersi che il Maestro ha ben chiara la necessità, avvertita circa quindici anni dopo anche dalla Commissione Rordorf in sede di elaborazione della legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza [25], di precisarne il significato, perché ritiene – e, di nuovo, non si può che concordare con questa affermazione – che «la tempestività e la correttezza della previsione s[ia]no necessarie per prevenire il depauperamento […] del patrimonio aziendale conseguente al manifestarsi dell’insolvenza» [26].
Ed allora, tornando al confronto tra le nozioni («o locuzioni usate in materia» come le chiama Giampaolo de Ferra) da quest’ultimo evocate e l’attuale definizione di crisi di cui al c.c.i.i., la lettura dei passaggi qui richiamati del saggio pubblicato su Giurisprudenza commerciale conferma che il rischio di insolvenza di cui ivi si parla altro non è o comunque può ritenersi equivalente, al di là delle parole specificamente utilizzate, alla definizione di crisi contenuta nell’art. 2, primo comma, lett. a), c.c.i.i.
Da qui un’ulteriore, doverosa riflessione, che invero potrebbe essere perfettamente replicata anche in relazione ad altri (macro) temi trattati da Giampaolo de Ferra nella sua produzione scientifica. La lettura dei suoi efficaci – anche dal punto di vista dell’immediatezza stilistica – scritti in materia di insolvenza “e dintorni” ci permette di riconoscere e apprezzare l’attualità e la modernità di analisi, riflessioni e idee risalenti a circa 25 anni fa e relative a un settore del diritto che, più di altri, è influenzato dai continui, e spesso repentini, mutamenti economico-sociali; settore nel quale, come già Giampaolo de Ferra non aveva mancato di sottolineare mostrando, di nuovo, lungimiranza, è utile muoversi con il supporto della dottrina aziendalistica.
[1] Svoltosi il 10 aprile 2025 presso l’Università degli Studi di Trieste. L’iniziativa del convegno si deve anzitutto a Massimo Bianca e Antonella Lonciari, primi allievi di Giampaolo de Ferra.
[2] Dal 1964 incardinato presso la facoltà di economia e commercio, dal 1967 presso la facoltà di giurisprudenza. La sua ultima lezione, risalente al 28 maggio 2001, è pubblicata in Riv. soc., 2001, 1308 ss.
[3] V. M. Bianca, L’insegnamento del diritto commerciale nella facoltà giuridica dell’Università di Trieste (1938-2012), in Riv. soc., 2021, 238 ss.
[4] M. Bianca, (nt. 3), 245.
[5] Il suo primo scritto risale al 1953 (G. de Ferra, Rassegna in tema di società cooperative (1947-1952), in Riv. dir. comm., 1953, I, 241 ss.).
[6] L’ultimo saggio del Maestro, intitolato La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (rectius delle imprese), è stato pubblicato, postumo, in Riv. soc., 2015, 1298 ss.
[7] Di cui si occupa anche in una delle sue opere monografiche: Id., Sulla contitolarità del rapporto obbligatorio, Milano, Giuffrè, 1967.
[8] Si pensi al più recente Il tempo nel nuovo processo societario, in Aa.Vv., Studi in onore di Vincenzo Buonocore, III, 1, Milano, Giuffrè, 2005, 2309 ss.
[9] Nell’opera monografica Della associazione in partecipazione. Art. 2549-2554, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. del Foro it., 1973.
[10] G. de Ferra, La circolazione delle partecipazioni azionarie, Milano, Giuffrè, 1964.
[11] Argomento reso di particolare attualità dalla crisi economica conseguita alla ben nota emergenza pandemica di Covid-19. Il contributo cui si fa riferimento è intitolato Sulla risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. civ., 1969, II, 503 ss.
[12] V. G. de Ferra, La revocatoria degli strumenti finanziari, in Dir. fall., 2001, I, 1063 ss. (consistente nella pubblicazione dell’interessante relazione dal medesimo svolta al convegno sulle procedure concorsuali tenutosi a Siena il 12 ottobre 1999).
[13] Ci si riferisce, in particolare, quanto al primo aspetto, al saggio intitolato L’onere della prova della conoscenza dello stato d’insolvenza a carico del curatore del fallimento, in Aa.Vv., Studi in memoria di Angelo Bonsignori, II, Milano, Giuffrè, 2004, 1087 ss., quanto al secondo, al saggio Considerazioni pratiche in margine alla nuova legge sull’amministrazione straordinaria, in Dir. fall., 2000, I, 505 ss.; oltreché, ovviamente, alle pagine del Manuale, in cui – in modo efficace e con pregevole concisione – fornisce una (condivisibile) definizione di insolvenza (Id., Manuale di diritto fallimentare3, Milano, Giuffrè, 2002, 34 ss.).
[14] Per una definizione normativa di (stato di) crisi è stato necessario attendere l’emanazione del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che, all’art. 2, primo comma, lett. a), definisce la crisi come «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi». L’attuale definizione è frutto di una rivisitazione della citata lettera ad opera del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83: rispetto alla versione originaria il codice non parla più di «stato di difficoltà economico-finanziaria» e, come si osserverà tra breve nel testo, si è arricchito del riferimento temporale finale.
[15] L’introduzione della locuzione «stato di crisi» nella legge fallimentare – precisamente nell’art. 160 l. fall. – si deve al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80; ad essa si aggiunge, in virtù di altro decreto dello stesso anno (d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51), la specificazione nel medesimo articolo che «per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza».
[16] G. de Ferra, Il rischio di insolvenza, in Giur. comm., 2001, I, 193 ss.
[17] V. supra, nt. 14.
[18] G. de Ferra, (nt. 16), 194.
[19] Il saggio, infatti, consiste nella pubblicazione della relazione tenuta a Trieste, il 14 ottobre 2000, durante il convegno «La nuova legge tedesca sull’insolvenza»: v. G. de Ferra, (nt. 16), 193.
[20] G. de Ferra, (nt. 16), 198. Il Maestro parla anche, in relazione al «rischio di futura insolvenza dell’azienda», di «probabilità di manifestazione di un evento futuro, incerto e sfavorevole» (a p. 199).
[21] G. de Ferra, (nt. 16), 195.
[22] La quale potrebbe essere accostata – ma la questione richiederebbe un’autonoma riflessione che i limiti e le finalità del presente scritto non consentono di fare – alle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza dell’imprenditore e consentono l’accesso alla composizione negoziata ex art. 12 c.c.i.i. (qualificabili, per usare le parole della relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo poi divenuto d.lgs. n. 83/2022, come “pre-crisi”).
[23] G. de Ferra, (nt. 16), 198.
[24] G. de Ferra, (nt. 16), 198 s.
[25] La quale legge (l. 19 ottobre 2017, n. 155), all’art. 2, primo comma, lett. c), nell’elencare i principi generali cui il Governo avrebbe dovuto attenersi nella riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, menziona l’introduzione di «una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica».
[26] G. de Ferra, (nt. 16), 199. Per far meglio comprendere il pensiero di Giampaolo de Ferra e l’accento da lui posto sulla locuzione «rischio di insolvenza» piuttosto che sulla tradizionale nozione di insolvenza, si precisa che nel saggio qui commentato l’autore esprime l’idea che sia opportuno, anche nell’ordinamento italiano, aprire una procedura concorsuale già in presenza di rischio di insolvenza (intervenendo, in sostanza, «quando la liquidità si sta esaurendo»), rimandando a un secondo momento la scelta tra procedura conservativa e procedura liquidatoria (Id., (nt. 16), 198 ss.).