DOI 10.17473/2282-667X-2025-2-14
Il lavoro indaga alcuni aspetti patologici del rapporto di gestione nelle società di persone che, nella disciplina italiana, risultano lacunosi oltre che da sempre controversi e forieri di un contenzioso destinato a protrarsi nel tempo. Tali questioni, legate alla responsabilità e alla revoca degli amministratori, vengono affrontate in una prospettiva comparativa oltre che con attenzione alla giurisprudenza, evitando ipostasi dottrinali e andando alla ricerca di soluzioni nuove sia de iure condito (quale il riconoscimento di una responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori per danni indiretti, e dei soci e terzi per danni diretti, la legittimazione individuale all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e l’incostituzionalità dell’attuale interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2259, terzo comma, volto ad escludere la legittimazione individuale all’azione di responsabilità nella più ampia legittimazione alla revoca per giusta causa degli amministratori) sia de iure condendo, formulando proposte di ammodernamento della disciplina delle società di persone che attengono sia al diritto sostanziale (introduzione di un’actio pro socio) sia al diritto processuale (attribuzione di competenza alle sezioni specializzate per le controversie in materia di società di persone).
This paper explores some problematic aspects of the management relationship in partnerships under Italian law, where regulation is lacking, as well as controversial, often leading to protracted litigation. These issues, related to the liability and removal of managers, are addressed from a comparative perspective as well as with a focus on case law, avoiding doctrinal abstractions. The paper proposes new solutions both de iure condito (such as re- cognising managers’ liability to creditors for indirect damages, and to partners and third parties for direct damages; granting individual standing to bring a company liability action, and so challenging the constitutionality of the current judicial interpretation of Article 2259, paragraph 3, which excludes the aforementioned individual standing within the broader context of removal of managers for just cause) and de iure condendo, by formulating proposals to modernise partnership law. These latter proposals are related to both substantive law (introduction of an actio pro socio) and procedural law (assignment of jurisdiction to specialised sections for disputes relating to partnerships).
1. Premessa sul tema - 2. L’art. 2260 c.c. e il richiamo alle regole del mandato - 3. La revoca per giusta causa della facoltà di amministrare ex art. 2259, terzo comma, c.c. e la sua natura giuridica - 4. L’actio pro socio nel diritto comparato con particolare riguardo alla riforma tedesca MoPeG - 5. L’azione sociale di responsabilità e il nodo della legittimazione all’esercizio dell’azione - 6. L’azione individuale di responsabilità dei soci e dei terzi - 7. L’azione dei creditori sociali - 8. Le proposte di modifica per una modernizzazione della disciplina della revoca e della responsabilità degli amministratori di società personali - NOTE
L’intento del presente studio è di fornire, sul tema della responsabilità e revoca degli amministratori [1], una panoramica delle problematiche emerse dall’analisi giurisprudenziale, dottrinale e comparativa, che richiederebbero, ad avviso di chi scrive, un intervento legislativo di modernizzazione.
Il caso della responsabilità per la gestione degli amministratori di società personali è emblematico, atteso che le lacune normative in questo ambito sono state da sempre fonte di contrasti così accesi, in giurisprudenza e in letteratura, da rendere difficile (e talvolta impossibile) l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, finanche mettendo a rischio la garanzia costituzionale dell’art. 24. La disarmante constatazione della inadeguata e inefficace formulazione letterale delle norme, specie degli artt. 2259, terzo comma e 2260 c.c., ha condotto alle più formalistiche (e illogiche) applicazioni giudiziarie che, come constatato da alcuni autori, hanno portato finora alla negazione stessa dei diritti dei soci e potrebbero, se confermate, condurre alla illegittimità costituzionale della disposizione legislativa.
Saranno fatte, dunque, scelte selettive su alcuni aspetti problematici, prestando un’attenzione particolare alla comparazione e soprattutto alla recente riforma tedesca delle società di persone (MoPeG), entrata in vigore il 1° gennaio 2024.
Nella prospettiva di incoraggiare una modernizzazione della disciplina delle società personali, saranno trattati in particolare il tema della revoca giudiziale degli amministratori da parte del singolo socio (art. 2359, terzo comma), con riguardo alla natura giuridica di tale potere, alla sua estensibilità ad altre fattispecie di actio pro socio e alla sua applicabilità al socio accomandante di società in accomandita semplice; il problema del richiamo alle norme sul mandato, contenuto nell’art. 2260, primo comma, dei suoi limiti e nondimeno della sua persistente utilità; la questione (certamente tra tutte la più ardua) della legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e delle modalità della sua decisione; la tematica dell’ammissibilità dell’azione individuale e diretta di responsabilità da parte del singolo socio o terzo nei confronti degli amministratori, e infine dell’azione dei creditori sociali.
La tematica maggiormente dibattuta, sul piano teorico-dottrinale, è quella della portata del rinvio alle norme sul mandato, esplicitamente fatto sia nell’art. 2259, secondo comma, sia nell’art. 2260, il quale si intreccia ad un problema più ampio che è quello della natura del rapporto di gestione. Occorre partire da questo tema non soltanto per stabilire con maggiore precisione il perimetro delle norme applicabili, ma anche per valutarne l’attualità e utilità, in un contesto in cui si è da tempo concluso un processo di graduale “emancipazione” del ruolo gestorio dal modello contrattuale del mandato, il cui rinvio appare per un verso vuoto e tralatizio e per altro verso foriero di dubbi ermeneutici.
Un primo riferimento al mandato si trova nell’art. 2259, secondo comma, in cui si richiamano le norme sulla revoca del mandato nei casi di amministratore nominato con atto separato [2], a cui fa seguito il richiamo, ben più ampio, dell’art. 2260 ai diritti ed obblighi degli amministratori secondo le norme che regolano il mandato.
Occorre precisare, innanzitutto, che è ormai superata la tesi che riconduce la qualificazione del rapporto gestorio nelle società di persone (così come nelle società di capitali) alla fattispecie del mandato: la visione dinamica dell’attività economica, con la sua maggiore o minore complessità a seconda dei tipi societari adottati e delle dimensioni organizzative, ha portato all’affrancamento dalla fattispecie del mandato, ritenuta inadeguata – per la sua statica riferibilità agli atti o affari – a qualificare il ben più complesso rapporto di gestione che lega gli amministratori alle società amministrate.
Il richiamo al mandato tocca, pertanto, la questione (tutt’altro che pacifica) della natura e della fonte del rapporto di gestione che, soprattutto nelle società di persone, sebbene lo si ritenga riconducibile ad un contratto di amministrazione sui generis [3], è discusso se possa considerarsi autonomo [4] o, per contro, riconducibile allo stesso contratto sociale [5] e, in questo secondo caso, se sia scindibile dal regime di responsabilità illimitata che avvince i soci nel vincolo associativo [6]. Rinviando alla sede in cui tale questione è stata oggetto di un’analisi specifica [7], ci si limita qui a riportarne alcune conclusioni:
a) la funzione gestoria e l’attribuzione della stessa costituiscono l’a priori dell’esercizio dell’attività economica in forma collettiva, elemento indefettibile dell’organizzazione delle stesse;
b) sarebbe incongruo far dipendere da un fattore variabile (la responsabilità limitata o illimitata dei soci) il fondamento e la fonte di un elemento indefettibile dell’organizzazione delle forme d’impresa collettive (l’attribuzione del potere gestorio), il quale ultimo non può trovare fondamento nel primo (la responsabilità illimitata dei soci);
c) la responsabilità dei soci può giustificare non l’an, ossia la fonte del potere gestorio e la sua spettanza in sé, quanto il quomodo dell’attribuzione dello stesso ai soci (disgiuntamente, o congiuntamente, salva diversa volontà contrattuale);
d) la fonte del potere di amministrazione, non potendo essere ravvisata nella qualità di socio né tanto meno nella responsabilità illimitata, deve essere rintracciata direttamente nel rapporto associativo, ferma la sua autonomia dal contratto sociale, ovverosia in un distinto e autonomo contratto di amministrazione.
Date queste coordinate di vertice, resta da sciogliere il nodo del rinvio alle norme del mandato che, sebbene formulato in modo generalizzato in riferimento ai diritti e agli obblighi del mandatario (art. 2260), a ben vedere necessita di essere filtrato attraverso una implicita ma necessaria clausola di compatibilità rispetto alla disciplina tipica del contratto sui generis di amministrazione.
Si ritiene che il richiamo al contratto di mandato sia destinato ad operare soltanto in via residuale come opzione ermeneutica di ultima istanza. In prima battuta, infatti, si dovranno ricercare ed applicare le regole specifiche nella disciplina delle società di persone, quali per esempio quelle sui modelli di gestione e sugli adeguati assetti (artt. 2257 e 2258), sul rendiconto e bilancio di esercizio (artt. 2261 e 2320 c.c.), sui controlli dei soci sull’operato degli amministratori (art. 2261), sulle azioni di responsabilità sociale e individuale del socio nella liquidazione (artt. 2260 e 2281), sulla revoca giudiziale (art. 2259, terzo comma) o sulla nomina e revoca nell’accomandita semplice (art. 2319).
In seconda battuta, ossia in assenza di regole specifiche nel contesto delle società di persone, occorre verificare se vi siano norme delle società di capitali trans-tipiche, che manifestano princípi generali del sistema societario o d’impresa, in quanto tali, estensibili alle società di persone ed anche ad altre forme organizzative dell’attività economica, non diversamente disciplinate dalla legge [8]. Tra questi si possono annoverare il principio di diligenza professionale (art. 2392, primo comma, che richiede una diligenza commisurata alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze) [9] sebbene il richiamo al mandato induca molti a ritenere ancora che la misura della diligenza debba essere commisurata a quella ordinaria del buon padre di famiglia (secondo la disposizione dell’art. 1710, primo comma, c.c.) [10], le norme sul conflitto d’interesse nelle s.r.l. (art. 2475-ter c.c.) [11] e l’ipotesi della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) e verso i singoli soci o terzi (art. 2395).
In terza battuta, opera il rinvio alle norme sul mandato, che certamente include la disciplina della revoca del mandato in rem propriam e più in generale del mandato irrevocabile (ai sensi dell’art. 1723 c.c.), stante l’espresso richiamo contenuto nel primo e secondo comma, art. 2259; la regola di presunzione di onerosità del mandato (art. 1709) [12] e quella di attenuazione della responsabilità in caso di affidamento gratuito dell’incarico gestorio (art. 1710 c.c.), sebbene anche questa sia questione ancora aperta [13]; la disciplina della sostituzione nel mandato (art. 1717 c.c.) come archetipo della delega di funzioni [14]; le regole sulla rinuncia all’incarico (art. 1727 c.c.) e sul rimborso delle spese anticipate o dei danni subiti per l’esecuzione dell’incarico (art. 1720 c.c.) [15].
Questa proposta interpretativa appare in linea con le moderne istanze di identificazione di un corpo normativo, per gli amministratori delle società personali, coerente con i principi tipici del diritto dell’impresa e delle forme collettive di esercizio delle stesse, a differenza dell’attuale impostazione legislativa che rinvia in bianco agli obblighi e diritti del mandatario (anacronistici e decettivi per gli interpreti).
Utile, pertanto, sarebbe abrogare questo rinvio generico ai diritti ed obblighi previsti per il mandatario scegliendo un approccio che conferisca una chiara definizione di quali regole del mandato siano applicabili agli amministratori e quali invece no, o in alternativa, volendo evitare il rischio di elencazioni casistiche, si propone di modificare la clausola di rinvio secondo un’architettura a tre livelli, come sopra descritta. Questo chiarimento, quanto meno in una prospettiva de iure condendo, sarebbe utile ad evitare qualche ingenuità giurisprudenziale che, anziché andare verso la chiarezza, sembra dirigersi a volte verso il reame dell’ovvietà ed altre verso quello dell’assurdo [16]!
Passando ai problemi pratico-applicativi, la giurisprudenza ha trattato in maniera ricorrente una serie di questioni legate all’art. 2259 nelle decadi passate. Tra queste vi sono, innanzitutto, la definizione di giusta causa e la casistica riconducibile ad essa [17]; il problema della tutela cautelare d’urgenza [18], se sia cumulabile o meno con il rimedio previsto dall’art. 2259, terzo comma; il tema della nomina di un amministratore giudiziario, in qualità di sostituto dell’amministratore revocato [19]; la questione della cumulabilità del rimedio risarcitorio con quello della revoca giudiziale da parte del singolo socio [20]; infine, quello della legittimazione attiva del socio accomandante in relazione alla revoca giudiziale per giusta causa (art. 2259, terzo comma) [21], problema che si salda a quello della natura giuridica del potere di revoca, e risulta di grande interesse in questo contesto.
Ad eccezione degli ultimi due, nessuno degli altri problemi scaturenti dall’art. 2259 sollecita un ripensamento normativo, trattandosi per lo più di discussioni applicative che non rivelano né lacune né inadeguatezza dell’attuale disciplina.
Diversamente, appare meritevole di essere approfondita la questione della natura giuridica del potere di revoca, che si trova al crocevia tra poteri gestori e poteri di controllo dei soci, da una parte, e actio pro socio, dall’altra, ponendosi al vertice sia della problematica attinente all’esperibilità dell’art. 2259, terzo comma, da parte del socio accomandante, sia a quella della cumulabilità con il rimedio risarcitorio (azione sociale di responsabilità esercitata individualmente insieme alla revoca per giusta causa).
Come noto, in base a questa disposizione, ciascun socio può provocare la revoca giudiziale degli amministratori ove sussista una giusta causa, esercitando una iniziativa individuale e sentitamente un’azione di denuncia al tribunale che non richiede alcuna preventiva decisione sociale o collegiale.
Occorre innanzitutto stabilire se questo potere faccia parte della funzione di controllo che i soci assolvono, in qualità di soci (amministratori e non), ovvero se rientri tra le funzioni di gestione del socio che, in quanto tali, possono essere esercitati soltanto da chi ha il potere di amministrare e rappresentare la società; essendo ciò rilevante al fine di verificare la spettanza della legittimazione all’esercizio dell’azione da parte del socio accomandante. A tale riguardo, la giurisprudenza si è orientata nel senso di riconoscere il potere di revoca anche ai soci accomandanti [22] e, dunque, questo costituisce già un primo argomento in favore della natura non gestoria del potere in parola, e della sua riconducibilità agli atti di controllo, come per altro, già sostenuto in dottrina [23].
Un secondo argomento nella stessa direzione può essere tratto dalla complementarità e strumentalità dei poteri di informazione sulla gestione [24], che ogni socio di s.s. e s.n.c. può esercitare in base alla previsione dell’art. 2261, primo comma, e di consultazione dei documenti contabili [25], nonché di ottenere il rendiconto o anche solo la comunicazione annuale del bilancio (nella s.a.s. [26], ai sensi dell’art. 2320, terzo comma) e di controllarne l’esattezza, mediante la consultazione (occasionale e non continuativa) dei libri e degli altri documenti contabili [27]. Per incidens si segnala che la disciplina della comunicazione e consultazione dei bilanci e delle scritture contabili potrebbe mutare nel breve termine, per effetto dell’attuazione della direttiva (UE) 2025/25 che, modificando la dir. (UE) 2017/1132, impone agli Stati membri di prevedere l’obbligo di pubblicità per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, esteso anche ai «documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria» [28].
Appare logico sostenere che, se l’azione di revoca giudiziale presuppone la prova degli illeciti (violazioni di norme di legge o del contratto sociale commesse dagli amministratori o anche solo violazione del dovere di diligenza), tale rimedio giudiziale si debba leggere in continuità ideale con l’esercizio dei controlli volti a precostituire le prove degli illeciti a carico degli amministratori, in altre parole si tratta di poteri di controllo in rapporto di mezzo a fine rispetto alla revoca. Pertanto, è logico inferire che tutti questi diritti siano annoverabili nella sfera dei poteri di controllo dei soci aventi ad oggetto la funzione gestoria.
Ulteriore argomento in favore della natura non gestoria, bensì di atto di controllo, è fornito dall’assenza della rappresentanza sociale tra le condizioni per l’esercizio dell’azione di revoca per giusta causa. Ove fosse stata prevista la sussistenza del potere di rappresentanza del socio agente, questa condizione avrebbe deposto in favore della sua natura di potere gestorio, laddove, soltanto coloro che hanno il potere di amministrare possono essere titolari anche dei poteri di rappresentanza dell’ente, compresa la rappresentanza processuale. Invece, l’esercizio della revoca giudiziale appare totalmente sganciato dal potere di rappresentanza legale della società da parte del socio (attore o ricorrente) e pertanto, se ne deve concludere che tale potere appartiene alle prerogative non degli amministratori ma di tutti i soci ed ha natura di atto di controllo.
Proprio dalla mancanza della rappresentanza come condizione per l’esercizio dell’azione di revoca giudiziale per giusta causa ne consegue, oltre alla (conferma della) natura giuridica di atto di controllo, anche la sua natura di azione sostitutiva (o surrogatoria) del socio nella tutela dei diritti sociali, al pari di quanto previsto negli ordinamenti stranieri mediante la c.d. actio pro socio. Per usare le parole di un Maestro del diritto commerciale, in questa fattispecie emerge il ruolo del socio che si fa “guardia” dell’interesse sociale [29], sebbene sia privo della rappresentanza sostanziale e processuale dell’ente. Si è di fronte ad una fattispecie di legittimazione straordinaria a far valere in nome proprio un diritto altrui, riconducibile all’art. 81 c.p.c.
Questione diversa è invece quella della chiamata in giudizio della società tramite un sostituto processuale o un curatore speciale ad litem, stante il conflitto d’interessi dell’amministratore (e rappresentante legale) a farsi portavoce dell’interesse sociale [30].
L’art. 2259, terzo comma, rappresenta l’unico esempio di actio pro socio presente nella disciplina italiana delle società di persone (similmente nelle s.r.l. è prevista l’actio pro socio per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, terzo comma) [31], ossia di azione individuale del socio, in nome proprio ma per conto e nell’interesse della società, che rivela, altresì, proprio con la sua presenza anche una lacuna importante sul piano sistematico, come l’esperienza comparativa dimostra (v. infra paragrafo successivo), atteso che in tutti gli ordinamenti europei il socio di società personali è legittimato all’esercizio di azioni legali, in sostituzione degli amministratori, a presidio dell’interesse sociale, non soltanto per la revoca degli amministratori.
La centralità di questa disposizione risiede anche nel fatto che si pone in stretta connessione con l’azione di responsabilità, atteso che nella legittimazione (individuale) del socio alla revoca per giusta causa (art. 2259, terzo comma) è implicita anche la legittimazione (individuale) ad agire per il risarcimento del danno al patrimonio sociale. La revoca dell’amministratore per giusta causa, infatti, rappresenta una specifica applicazione nel campo societario del generale rimedio della risoluzione per inadempimento contrattuale, ex art. 1453 c.c., che riserva al contraente adempiente di chiedere alternativamente (all’altro contraente inadempiente) o l’adempimento o la risoluzione del contratto, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno [32].
Pertanto, nella costruzione legislativa, il diritto di maggiore portata è quello che consiste nel poter chiedere la risoluzione (o alternativamente l’adempimento), mentre accessorio e consequenziale rispetto al primo viene considerato il diritto al risarcimento. Da ciò è facile inferire che nel più sia contenuto il meno, ossia che l’attribuzione (esplicita) al socio di un ampio potere di controllo, qual è quello di revoca dell’amministratore, implichi a fortiori l’attribuzione (implicita) del diritto di azione per il risarcimento del danno provocato dallo stesso al patrimonio sociale [33].
Tale soluzione risulta rafforzata dalla constatazione che «la revoca cautelare di cui all’art. 2476, terzo comma, c.c. si giustifica proprio quando sia prospettato un pericolo di danno futuro alla società che la pronta rimozione possa evitare. (…) [A]gevole è quindi inferire che chi nelle società di persone ha il potere di agire in nome proprio per chiedere la revoca giudiziale dell’amministratore (e può chiedere anche provvedimenti anticipatori), onde impedire danni futuri temuti, sia implicitamente investito anche della legittimazione ad esigere il ristoro del danno già subito» [34].
Incidentalmente è stato rilevato in dottrina [35] che, anche nella disciplina del mandato, non è contemplata un’azione di danni del mandante nei confronti del mandatario per inadempimento del contratto (a differenza dell’azione di risarcimento prevista in favore del mandatario per revoca senza giusta causa di un mandato irrevocabile, art. 1723, e per revoca senza giusta causa di un mandato a tempo determinato prima della scadenza o dell’esecuzione, art. 1725 c.c.). Cionondimeno, anche in questo caso opera l’art. 1453, che fa salvo il diritto del mandante ad agire per il risarcimento del danno subito, oltre a poter risolvere il contratto per giusta causa.
Tuttavia, vi è da dire che, la giurisprudenza più recente non ha accolto questa soluzione ermeneutica [36] e non ha mai concesso l’azione di responsabilità nell’interesse sociale al socio che agisse per la revoca giudiziale dell’amministratore, continuando (irragionevolmente) a interpretare in maniera letterale l’art. 2259, terzo comma e rilevando l’assenza di legittimazione processuale e del potere rappresentativo della società, in capo al socio non amministratore.
Così facendo la giurisprudenza finisce per perpetrare una confusione di piani tra la legittimazione sostanziale e quella processuale ad agire in responsabilità per il risarcimento del danno sociale provocato dagli amministratori infedeli, sulla cui distinzione ci si soffermerà nel prosieguo (infra par. 5).
Nei tipi societari con connotazione personalistica, le cc.dd. partnerships, la natura contrattuale del rapporto societario unitamente all’autonomia patrimoniale imperfetta e alla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali hanno portato a considerare il socio, in molti ordinamenti giuridici, come soggetto legittimato all’esercizio di azioni giudiziarie in nome proprio ma nell’interesse della società, ancorché privo del potere di rappresentanza sociale. L’idea sottostante è che l’interesse del socio finisca per sovrapporsi e identificarsi con quello della società, rendendo il socio custode e “guardiano” dell’interesse della società [37]. Nel fare ciò, ove ricorra un caso di inerzia degli amministratori nell’esercizio di un interesse o diritto sociale, il socio sarà legittimato ad agire in giudizio in nome proprio e a proprie spese, ma nell’interesse della società, finendo tale azione per coincidere con l’actio pro societate elaborata nel diritto romano [38].
Il descritto potere sostitutivo dei soci rispetto ai legali rappresentanti della società, che prende il nome di derivative claim o action ut singuli o actio pro socio [39], è una caratteristica comune alle diverse tipologie di partnerships, quelle che hanno la loro matrice sia nel civil law sia nel common law, e risulta ammessa talvolta per effetto di soluzioni permissive della giurisprudenza, come in Spagna e Regno Unito, talaltra ammessa per espressa previsione normativa, come in Francia e Germania [40].
In Spagna la disciplina delle società di persone presenta una lacuna che è stata colmata in via interpretativa, riconoscendo al socio la legittimazione individuale all’esercizio dell’azione sociale per effetto della trasposizione dell’istituto dell’actio pro socio, codificato solo nelle società civili. La giurisprudenza ha ritenuto di poter desumere, dalla natura contrattuale delle società civili (art. 1665 Código Civil), il diritto di ciascun socio di agire in giudizio nell’interesse della società, attraverso una speciale legittimazione sostitutiva nei confronti degli altri consoci che si siano resi inadempienti alle obbligazioni sociali, sul presupposto che la società, per il tramite dei suoi organi, sia risultata inerte nell’esigere un proprio credito. Questa legittimazione speciale dei soci ad esercitare in giudizio un diritto sociale in nome proprio trova, dunque, il suo fondamento nell’inerzia della società, rectius dei suoi amministratori; ha natura sussidiaria rispetto all’azione spettante alla società, cui si aggiunge senza sostituirla [41], e può essere esperita soltanto nei confronti di altri soci e non verso i terzi nelle società personali di tipo commerciale.
Nel diritto societario britannico è nota una specifica tipologia di actio pro socio, finalizzata all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, con il nome di derivative claim (come viene chiamata in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) o derivative proceeding (secondo la nomenclatura nel diritto scozzese). Questo strumento consente ai soci, nelle società dotate di personalità giuridica, di agire in giudizio in nome e per conto della società, facendo valere the breach of directors’duties owed to the company ogni qualvolta l’assemblea dei soci o gli altri amministratori siano inerti nel far valere i diritti sociali, o per impossibilità giuridica o per mancanza di volontà [42]. Elaborata in seno al common law ed articolata in una rule denominata Foss v Harbottle (dal nome del leading case del 1843 da cui prese vita) [43], rappresenta un’eccezione alla regola che assegna la legittimazione processuale di un ente ai suoi organi, e si configura come extrema ratio (a weapon of last resort), finalizzata ad accordare justice in ipotesi di rilevanti perdite del patrimonio sociale, per scongiurare una fraud on the minority che, altrimenti, lascerebbe privi di tutela la società e gli stessi soci di minoranza, nonché impuniti i «directors wrongdoers or other persons connected with them» [44]. Nella sua natura di eccezione giurisprudenziale alla regola di legittimazione processuale degli enti con finalità antifrode (per la minoranza), tale istituto è stato successivamente oggetto di un recepimento legislativo nel 2006 all’interno del Companies Act, teso ad uniformare le normative dei diversi Stati e gli orientamenti giurisprudenziali [45]. Anche nel Regno Unito, dunque, la legittimazione sostitutiva del socio viene riconosciuta soltanto per far valere il diritto sociale al risarcimento dei danni contro gli amministratori o contro terzi, sul presupposto che vi sia inerzia della società nell’esercizio dell’azione al ricorrere di special circumstances (ravvisabili nella mancata formazione della volontà sociale o impossibilità giuridica per conflitto d’interessi tra rappresentante e società rappresentata).
In Francia la legge del 5 gennaio 1988, n. 88-15 ha previsto in riferimento a tutte le società civili e commerciali [46], ivi comprese le società in nome collettivo e la società in accomandita (in base all’art. 1843-5 Code Civil e per effetto del rinvio contenuto nell’art. L. 222-2 Code Comm.), che sia consentito ad uno o più soci di intentare l’azione sociale di responsabilità [47]. Quest’azione s’inserisce nel quadro della più vasta categoria dell’action ut singuli, che annovera quelle azioni di cui è titolare e beneficiario un ente collettivo ma risultano esperibili da ciascun socio o associato dell’ente in nome e per conto della società o ente [48]. Tanto la previsione del codice civile quanto quelle del codice di commercio lasciano aperto il problema, di carattere processuale, di come possa un socio privo del potere di rappresentanza agire in giudizio in nome e per conto di un soggetto giuridico che non è legittimato a rappresentare. La giurisprudenza affrontando il problema ha stabilito, in base alla disposizione dell’art. 201 del decreto 23 marzo 1967, che l’ammissibilità dell’azione è subordinata alla condizione che la società sia stata contestualmente chiamata a costituirsi in giudizio per il tramite di un suo rappresentante legale [49], e potrebbe costituirsi anche mediante un curatore speciale ad hoc in caso di conflitto d’interessi dell’amministratore; così facendo la società diventa destinataria degli effetti del giudicato e beneficiaria del risarcimento. Recentemente la Cassazione francese [50] ha chiarito, con riguardo all’action ut singuli esperibile in sociétés anonymes, che l’art. L. 225-252 Code de commerce, non legittima l’azione verso terzi, ma soltanto verso gli amministratori della stessa società, esattamente come nell’ordinamento spagnolo. Importante, infine, è la previsione di legge che conferisce carattere imperativo e inderogabile all’action ut singuli stabilendo che qualsiasi clausola statutaria che subordini l’azione sociale all’autorizzazione dell’assemblea generale deve considerarsi come non scritta [51].
Particolarmente significativa è poi l’esperienza tedesca, in ragione della recente riforma delle società di persone contenuta nel MoPeG (Modernizazion Personen Gesellscahft) [52] che ha novellato sia il codice civile (BurgherlichesGesetzBuck – BGB) sia il codice di commercio (Handelsgesetzbuch – HGB), prevedendo l’introduzione dell’actio pro socio nel BGB in relazione alle società civili iscritte nel Registro delle imprese, laddove in passato già dottrina e giurisprudenza avevano ritenuto di doverla ammettere in forza del diritto consuetudinario non scritto o del rapporto contrattuale tra i soci [53]. Il Bundesgerichthof (BGH), a partire da una pronuncia del 1957 [54], ha sposato la teoria della subsidiarität der actio pro socio [55], fondando l’azione sulla legittimazione straordinaria ad agire in presenza di determinate condizioni, anziché, come da altri sostenuto, su una nuova pretesa sostanziale [56].
L’attuale § 715b.1 BGB, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede che ogni socio di società dotata di capacità giuridica o soggettività, dalla società civile alla Offenen Handelsgesellschaft o OHG (società in nome collettivo) fino alla Kommandit Gesellscahft o KG (società in accomandita semplice), per effetto del richiamo al §715b contenuto nel § 161.1 HGB, può far valere giudizialmente, in nome proprio ma nell’interesse della società, una pretesa della società nei confronti di un altro socio che trovi fondamento nel rapporto sociale, se il socio a cui spetta l’amministrazione non vi provveda in violazione dei propri doveri [57]. Inoltre, tale facoltà si estende anche alle pretese della società nei confronti di un terzo, qualora questi abbia concorso all’inadempimento o ne sia stato a conoscenza [58].
Tale azione è denominata Gesellschafterklage e si atteggia a legittimazione sussidiaria (mantenendo così un legame con le sue origini giurisprudenziali) destinata ad emergere in caso di «fallimento organizzativo» [59] o abuso della maggioranza a danno della minoranza, utile soprattutto a difesa degli accomandanti [60] contro il socio accomandatario o la società accomandataria (nella GmbH & Co. KG). Trova il suo fondamento nel contratto associativo, essendo un requisito necessario che il diritto appartenga alla società e scaturisca dal rapporto di società [61], e non attribuisce un potere esterno di rappresentanza, ma piuttosto il potere di agire internamente e in via stragiudiziale, a proprie spese [62], contro gli altri soci o i terzi [63] per l’inadempimento degli obblighi contrattuali [64], in primis il conferimento e gli obblighi di pagamento aggiuntivo nonché il risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale dagli amministratori [65].
Superata l’idea che il socio faccia valere un diritto proprio, si ritiene tuttavia che lo status di socio debba sussistere dal momento della domanda fino alla conclusione del giudizio e si perda l’interesse ad agire in caso di cessazione del rapporto associativo, rendendo il ricorso irricevibile [66]. Ciò si deve al fatto che la costituzione in giudizio della società è meramente eventuale: al socio attore si richiede infatti (ai sensi del §715b, Abs. 3) soltanto di informare senza ritardo la società della proposizione dell’azione e dello stato di avanzamento della controversia, in modo continuativo, comunicando anche al tribunale l’avvenuta informativa. Tale dovere di informazione è finalizzato a mettere la società nella condizione di a) decidere se partecipare (o meno) al processo come interventore secondario, intervento puramente accessorio ed eventuale [67], facendosi carico dell’azione legale [68]; b) decidere se togliere fondamento alla causa degli azionisti deliberando in senso contrario alla continuazione della causa [69] o promuovendo un accordo transattivo [70]. Dal socio ricorrente non si pretende, perciò, una informativa dettagliata e meticolosa sul contenuto del giudizio, atteso che maggiori e più esaustive informazioni potranno essere acquisite dalla società con la costituzione in giudizio o con l’esame dei file del fascicolo processuale [71], e dovendosi comunque presumere che la società non sia interessata al processo, stante l’inerzia nel far valere le proprie pretese [72]. Qualunque sia la decisione della società in merito all’intervento secondario nel processo, il giudicato farà stato nei suoi confronti, favorevole o contrario che sia all’interesse della società, ai sensi del §715b, Abs. 4 [73].
Invece, i casi di esperibilità di azioni sociali contro i terzi da parte del socio (tali potrebbero essere anche gli amministratori non soci) sono considerati eccezionali e non sono generalmente inclusi nel perimetro dell’actio pro socio. Prima della riforma MoPeG, il BGH ha sempre rifiutato in termini generali di includere i crediti verso terzi nel perimetro dell’istituto, respingendo le pretese azionate dai soci nell’interesse della società, pur facendo salva l’eventualità dell’inerzia dell’amministratore in violazione dei suoi doveri in casi molto limitati [74], per evitare che ciò determinasse un’indebita ingerenza del socio nelle competenze gestorie.
Di conseguenza, l’actio pro socio, pur essendo oggi ammessa anche verso i terzi, deve essere limitata a quei casi in cui il terzo abbia contribuito o sia a conoscenza dell’omissione negligente dell’amministratore, e si può tipicamente presumere che gli amministratori potrebbero trascurare il loro impegno per il perseguimento degli interessi della società a causa del perseguimento dei propri interessi personali [75].
Con il MoPeG l’azione uti socio è diventata norma inderogabile, essendo prevista l’inefficacia della clausola del contratto di partenariato che escluda del tutto il diritto di citare in giudizio o lo limiti in contrasto con il § 715b.
Questa evoluzione del diritto tedesco in favore della generalizzata estensione ai singoli soci di società personali di una legittimazione per far valere in giudizio (qualsiasi) credito sociale in nome proprio e per conto della società, prescindendo completamente dal potere di rappresentanza ma semplicemente sulla base di una considerazione di prossimità e condivisione dell’interesse sociale in forza dell’intuitus personae e del contratto sociale (e non della responsabilità illimitata), rappresenta (a parere di chi scrive) la soluzione ideale anche per l’ordinamento italiano, che consentirebbe non solo di superare l’impasse interpretativo sulla legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità (come si vedrà infra par. 5), ma anche di risolvere ogni dubbio sulla legittimazione dei soci in quanto tali, e in specie dei soci accomandanti, all’esercizio delle azioni esperibili nell’interesse della società.
Dall’analisi comparativa, in sintesi, si può trarre argomento utile per evidenziare una importante lacuna nella disciplina delle società personali italiane da colmare auspicabilmente, de iure condendo, mediante l’introduzione di un’actio pro socio che sia destinata ad operare nei casi di inerzia degli amministratori, dunque in via sostitutiva o surrogatoria, rispetto alla legittimazione ordinaria degli amministratori nel far valere i crediti della società verso i soci, gli amministratori stessi o i terzi, nei casi di inerzia della società (rectius degli amministratori) dovuta al conflitto d’interessi o ad impossibilità giuridica ad agire da parte degli amministratori.
Il secondo comma dell’art. 2260 stabilisce che «gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale»; cosicché è ravvisabile in questa disposizione la (embrionale e laconica) disciplina dell’azione sociale di responsabilità, senza tuttavia alcuna indicazione sulle modalità di decisione e di esercizio della stessa.
Ciò ha indotto gli interpreti a polarizzarsi su tre diverse soluzioni: quella restrittiva, che individua nella società l’unico soggetto titolare del potere di azione [76]; per contro, all’estremo opposto, la soluzione che riconosce una legittimazione ad agire diffusa in capo a ciascun socio [77]; infine, in posizione intermedia, quella che afferma l’esistenza di una doppia legittimazione ad agire, in via principale in capo alla società e in via accessoria in capo a ciascun socio, a condizione che questo agisca uti socius e non uti singulus, facendo valere l’interesse al risarcimento del patrimonio sociale e non del proprio patrimonio personale [78].
Va da sé che, essendo l’azione sociale di responsabilità diretta alla reintegrazione del patrimonio comune, il titolare di tale diritto quantomeno in via principale sia la società, e in quanto tale sia legittimata vuoi ad assumere l’iniziativa sulla decisione, vuoi ad appropriarsi del risultato dell’azione.
La soluzione al problema della legittimazione non è, tuttavia, di immediata risoluzione, e andrebbe scomposto nei seguenti profili, tutti parimenti lacunosi nella disposizione considerata: innanzitutto, quale sia la natura giuridica della decisione sull’azione di responsabilità (se sia un atto di gestione oppure abbia natura di atto di controllo), per stabilire di conseguenza quale sia l’organo sociale competente a deliberare (sentitamente, gli amministratori o i soci); in secondo luogo, come debba essere presa la decisione (se all’unanimità, a maggioranza per quote o per teste, con o senza metodo collegiale); infine, se tale diritto possa spettare in via accessoria o sussidiaria anche in capo ai singoli soci.
Andando in ordine, occorre innanzitutto escludere la qualificazione in termini di atto di gestione, che sarebbe una contraddizione in termini stante l’immanente conflitto di interessi in cui verserebbero gli amministratori responsabili se dovessero decidere dell’azione contro sé stessi, sia per l’incompatibilità logica tra il ruolo amministrativo e la decisione di rivalsa contro i danni da mala gestio, se dovessero essere altri amministratori (diversi o successivi) a decidere sull’azione [79]. Si lascia, invece, preferire la soluzione di qualificare la decisione volta ad ottenere il risarcimento dei danni da mala gestio come atto di controllo sulla gestione, al pari degli atti di esercizio dei poteri di informazione, di ispezione sulle scritture contabili (artt. 2261 e 2320 c.c.), nonché di revoca degli amministratori per giusta causa (art. 2259, terzo comma) [80].
Dalla qualificazione come atto di controllo consegue l’attribuzione del potere decisionale sull’azione di responsabilità a tutti i soci [81] legittimati ad esercitare il controllo sulla gestione: questi sono, per un verso, i soci non amministratori (deputati all’esercizio dei poteri di cui agli artt. 2261 e 2320), e per altro verso i soci amministratori esenti da colpa, in quanto destinatari di un potere/dovere di controllo sugli altri amministratori, desumibile dal sistema della responsabilità solidale [82].
Tale soluzione, tuttavia, si espone a inconvenienti di ordine pratico oltre che giuridico. Dalla casistica giurisprudenziale si riscontra che non sia mai stata intentata un’azione di responsabilità sociale basata su una decisione dei soci, come dovrebbe essere dando seguito all’idea che si tratti di un diritto sociale, riconducibile agli atti di controllo, vuoi a maggioranza (come sarebbe preferibile) calcolata per quote di interesse [83], oppure per teste, in ogni caso escludendo dal voto il socio in conflitto d’interessi, vuoi a fortiori all’unanimità [84]. La prassi annovera, soltanto, casi di proposizione individuale dell’azione, o da parte di amministratori dotati del potere di rappresentanza o di soci non amministratori sprovvisti di poteri rappresentativi, andando perciò a ingenerare quella confusione e sovrapposizione di piani tra il potere di decisione e il potere di rappresentanza in giudizio, su cui tante volte è “inciampata” la giurisprudenza [85].
Ebbene, questa constatazione empirica trova spiegazione nella inefficienza di questa normativa, non soltanto dovuta ad inconvenienti pratici.
Come si era già avuto modo di osservare in altra sede, riuscire ad ottenere una decisione (a maggioranza o all’unanimità) [86] sull’azione di responsabilità è alquanto farraginoso ove non del tutto impossibile, e può verificarsi soltanto come conseguenza dell’esperimento di più passaggi successivi. Bisognerebbe prima esercitare l’azione di revoca giudiziale degli amministratori responsabili del danno, per ottenerne la rimozione; poi, provvedere alla loro sostituzione secondo le regole endo-societarie; infine, incardinati i nuovi amministratori (non coinvolti nella responsabilità), si potrà ottenere l’iniziativa di una decisione dei soci per chiamare in giudizio i precedenti amministratori.
Questo iter, che arriva alla decisione (con metodo assembleare o extra assembleare è un altro punto controverso che non può in questa sede essere affrontato [87]) sulla responsabilità degli amministratori dopo la loro revoca e la nomina dei nuovi organi, accade frequentemente nelle società di capitali, ma non si verifica di regola nelle società di persone, dove la tendenziale identità tra soci e amministratori non consente di avere un ricambio agevole nei ruoli gestionali. Ricorrente, invece, è il caso (più volte occorso nella prassi degli ultimi anni) [88] in cui un socio eserciti l’azione di revoca giudiziale a fronte di molteplici violazioni dei doveri gestori per provocare sia la rimozione dell’amministratore (non anche la sua esclusione, sebbene non si possa, in tesi, escludere la ricorrenza di entrambe le violazioni e perciò il concorso delle due sanzioni [89]), sia il risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale. E qui però la macchina s’inceppa.
La giurisprudenza, infatti, non ha mai accordato il risarcimento del danno sociale ad un socio che dichiari di agire uti socius nell’interesse della società per la reintegrazione del patrimonio sociale, se non nei casi di azione promossa dagli amministratori (perciò dotati di rappresentanza) [90]; mentre ha riconosciuto la legittimazione ad agire anche in capo al liquidatore di s.n.c. in concordato preventivo, «il quale non necessita della preventiva approvazione assembleare – organo, peraltro, non contemplato dal legislatore per le s.n.c. – ma della preventiva autorizzazione del giudice delegato, che svolge funzione vicariante rispetto alla delibera assembleare» [91]. Già questa posizione deve far riflettere su quanto scarsa sia l’efficienza delle norme di cui si discute se, per ottenere il risarcimento del danno al patrimonio sociale, si deve arrivare alla conclamazione dello stato di crisi, all’esercizio dell’azione nel concordato liquidatorio e dunque all’estinzione della società.
Se poi a questo si aggiunge che, nella casistica degli ultimi anni, risulta essere frequente il caso di società in accomandita semplice con due soli soci, in cui l’accomandante chiede contestualmente all’azione di revoca per giusta causa anche il risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale, per evidenti ragioni di connessione tra le due azioni. Infatti, non soltanto entrambe le azioni condividono la medesima natura, essendo atti di controllo sulla gestione, ma in aggiunta, come si è già osservato in precedenza, l’azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. (e tutti i rimedi similari presenti nell’ordinamento) porta con sé necessariamente, per un argomento a maiori ad minus, anche l’azione di risarcimento danni [92]. Ancora, logica vuole che, se da una stessa inadempienza possano scaturire due sanzioni (il riferimento è alla giusta causa come fonte di risarcimento del danno e come causa di revoca giudiziale), sarebbe “stravagante” far decidere in maniera diversa le due azioni [93], ossia individualmente da parte del singolo socio per la revoca giudiziale ex art. 2259, terzo comma, e a maggioranza o all’unanimità dei soci per il risarcimento del danno.
In conclusione, questa interpretazione formalistica adottata dalla giurisprudenza dominante, che impone una espressa disposizione legislativa che assegni al singolo socio l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, come avviene nelle s.r.l. in forza dell’art. 2476, porta ad impedire del tutto in via di fatto l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nelle società in accomandita semplice con un solo socio accomandante, così come nelle altre società di persone in bonis in cui, per effetto della solidarietà della responsabilità tra gli amministratori, vi sia soltanto un socio, non amministratore oppure amministratore senza colpa ma non dotato di poteri rappresentativi.
Ci troviamo, pertanto, di fronte ad un bivio: continuare a sostenere formalisticamente, come fa la giurisprudenza, che l’azione di responsabilità sociale si possa esercitare individualmente in una società personale soltanto se ad agire sia un amministratore dotato di poteri rappresentativi (ovvero un liquidatore o altro rappresentante legale), pena la violazione dell’art. 81 c.p.c. (che consente la sostituzione processuale soltanto a fronte di espresse previsioni legislative); se così fosse, si giungerebbe inevitabilmente alla incostituzionalità dell’art. 2260 per contrarietà all’art. 24 Cost., i.e. per la lesione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, diritto che sarebbe giuridicamente impedito. In alternativa, si dovrebbe optare (come si ritiene preferibile) [94] per una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2260 alla luce dell’art. 2259, terzo comma, così da consentire al singolo socio di esperire sia l’azione di revoca giudiziale sia l’azione sociale di responsabilità, unitamente o disgiuntamente, avendo esse la medesima natura giuridica (di atti di controllo dei gestori a fronte di gravi inadempienze) una volta constatata l’inerzia degli amministratori nell’attivare l’iter decisionale per l’esercizio collegiale dell’azione di responsabilità. La terza via sarebbe quella de iure condendo di una riforma dell’art. 2260, volta a specificare a chi spetti la legittimazione all’azione sociale di responsabilità, ovvero ad introdurre una generale actio pro socio, che consenta ai singoli soci di supplire all’inerzia degli amministratori nel far valere i diritti sociali, tanto nel caso dell’azione sociale di responsabilità quanto negli altri casi di diritti sociali derivanti dal contratto.
La medesima soluzione può essere raggiunta applicando il paradigma dell’azione surrogatoria generale [95], il cui fondamento può essere rinvenuto nel diritto agli utili che tutti i soci percepiscono in base al principio di trasparenza fiscale e che verrebbe impedito o sacrificato dalla presenza di perdite e di danni al patrimonio sociale; nonché per i soci illimitatamente responsabili, anche in base alla responsabilità illimitata e solidale, che comporta la ridondanza delle perdite provocate al patrimonio sociale sul patrimonio personale dei singoli soci, in quanto responsabili sussidiariamente dei debiti sociali [96]. In entrambi i casi l’autonomia patrimoniale imperfetta rende i soci indirettamente danneggiati dall’inerzia degli amministratori, tanto gli accomandanti in ragione del proprio diritto agli utili, quanto i soci illimitatamente responsabili, in ragione del loro concorso nelle perdite.
Pertanto, se è vero che una disposizione che introduca l’actio pro socio nella disciplina delle società di persone risulterebbe utile a risolvere questo impasse sulla legittimazione individuale all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, tuttavia de iure condito si può già scongiurare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2260, nella parte in cui non preveda un efficiente meccanismo decisionale che garantisca la tutela giudiziaria del diritto al risarcimento del danno sociale stesso in ossequio all’art. 24 Cost., interpretando l’art. 2259, terzo comma, in modo tale da includere sia la legittimazione individuale del socio alla revoca dell’amministratore per giusta causa sia l’esercizio dell’azione di responsabilità nei suoi confronti per i danni cagionati dalla mala gestio.
Che l’attuale assetto legislativo sia lacunoso, inefficiente e inadeguato è dimostrato anche dal fatto che la giurisprudenza, pur escludendo che possa applicarsi estensivamente la legittimazione individuale ex art. 2259, terzo comma, e che possa applicarsi analogicamente la legittimazione individuale prevista nelle s.r.l. dall’art. 2476, terzo comma (soluzione corretta sul piano logico e condivisibile sul piano sistematico), assume decisioni talvolta confuse o tali da ingenerare incertezze sulle azioni di responsabilità esperibili dal singolo socio, senza chiarire se si tratti di azioni per danno “indiretto” ex art. 2260 o “diretto” ex art. 2395 c.c. applicato analogicamente [97]. È il caso della nota sentenza della Cassazione, 7 settembre 2016, n. 17691 [98] in cui si afferma che «il diritto del socio accomandante all’integrità della propria quota è tutelabile, ma lo è sul piano dei rapporti interni, attraverso la consentita reazione a condotte del socio accomandatario che pregiudichino la sua posizione. Così, l’accomandante ha la facoltà di intentare l’azione di responsabilità nei confronti del suddetto accomandatario (al pari degli altri soci delle società di persone nei confronti degli amministratori di queste: cfr. Cass. 17 gennaio 2007, n. 1045); può richiedere la revoca per giusta causa dell’amministratore (posto che l’art. 2319 c.c. relativo alla revoca degli amministratori della società in accomandita semplice da attuarsi col consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto – riguarda l’ipotesi in cui non ricorra una giusta causa, laddove, per l’ipotesi di revoca per giusta causa ha valore la regola generale, valida per tutte le società di persone per effetto dei richiami contenuti negli artt. 2315 e 2293 c.c.: Cass. 12 agosto 1976, n. 3028); può inoltre agire per l’estromissione del socio accomandatario a causa di gravi inadempienze di questo, a norma dell’art. 2286 c.c. (Cass. 22 dicembre 2006, n. 27504; Cass. 29 novembre 2001, n. 15197); può ancora impugnare il rendiconto (Cass. 19 settembre 1986, n. 4648)».
Ebbene, le azioni quivi citate trovano tutte il proprio fondamento in gravi violazioni degli obblighi legali degli amministratori, però diverso ne è il fondamento. Talvolta ad essere leso è un diritto soggettivo e individuale del socio, come nella richiamata azione di responsabilità dell’accomandante contro l’accomandatario, che soltanto chi conosce o risale alla sentenza citata (Cass., 17 gennaio 2007, n. 1045) può collocare correttamente nell’alveo dell’azione per danno diretto ex art. 2395; altre volte ad essere leso è un diritto sociale, del quale il socio si rende portavoce, sebbene privo della rappresentanza, come nella revoca per giusta causa, o nella impugnativa del rendiconto, o nella estromissione del socio accomandatario per gravi inadempienze, o nella revoca dell’amministratore in assenza di giusta causa (che però è un diritto sociale in senso stretto, tale da richiedere una preventiva decisione dei soci). Sorprende, tuttavia, che la Cassazione equipari queste azioni tra loro senza fare gli opportuni distinguo tra diritti soggettivi dei soci e diritti sociali, alimentando la confusione sulla legittimazione del socio accomandante all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità. Ancor più bizzarro poi è che questa carrellata di azioni si apra con la frase «Di certo il diritto del socio accomandante all’integrità della propria quota è tutelabile, ma lo è sul piano dei rapporti interni, attraverso la consentita reazione a condotte del socio accomandatario che pregiudichino la sua posizione». Questa decisione, come altre, finisce per confondere i diritti sociali spettanti all’ente societario, i diritti soggettivi individuali dei soci e i diritti sociali spettanti al socio nell’interesse della società o del gruppo, come nel caso dell’actio pro socio.
Decisioni come queste confermano anche l’irragionevolezza della scelta fatta dal legislatore nel 2012 di aver attribuito la competenza per le controversie sulle società di persone alle sezioni ordinarie, anziché alle sezioni specializzate per le imprese [99], laddove le controversie in materia di società personali sono di certo non meno specialistiche di quelle che coinvolgono le società di capitali e niente affatto omogenee, per complessità delle regole e specialismo richiesto al decisore, alle controversie in materia di condominio, contratti, esecuzione civile, separazione e divorzio. È lapalissiano quanto gravi siano gli effetti di questa scelta, in termini di asistematicità e inefficienza del sistema giudiziario nonché di disparità di trattamento tra i soci di società di persone e quelli di società di capitali, a fronte di interessi comuni per situazioni soggettive e logiche di sistema, come dimostrato dal caso dell’azione sociale di responsabilità.
È possibile rintracciare la presenza di una norma sull’azione individuale di responsabilità per danni diretti provocati dagli amministratori nei confronti dei soci di società personali nell’art. 2281 c.c., sebbene si tratti di un diritto al risarcimento danni contro gli amministratori riferito ad un caso specifico. Precisamente, se in fase di liquidazione della società al socio che abbia conferito beni in godimento non sia possibile restituire i beni stessi a causa di perimento o deterioramento dovuto a causa imputabile agli amministratori, spetta al socio il diritto di ottenere il risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale salva l’azione contro gli amministratori.
Tale disciplina condivide, insieme con l’art. 2395 c.c., l’idea di fondo di rendere corresponsabili per i danni cagionati ai soci in via diretta gli amministratori insieme alla società; soluzione questa che non si potrebbe raggiungere con un’applicazione letterale dell’art. 2043 c.c., ma solo accedendo ad una interpretazione evolutiva, come hanno fatto la dottrina civilistica e la giurisprudenza [100]. Difatti, la generale disciplina del danno aquiliano (la regola si trova espressa anche nella disciplina della responsabilità contrattuale, art. 1228 c.c.) prevede l’applicazione del principio espresso dall’art. 2049 c.c., secondo il quale il danneggiante che agisca in esecuzione di un contratto di lavoro è esente da responsabilità poiché la stessa grava, in via esclusiva, sui padroni o committenti per i danni arrecati dai propri collaboratori.
Questo accadeva anche nel contesto societario vigente il codice civile del 1865 in forza dell’art. 1151 [101], che consentiva l’immunità agli organi societari che avessero arrecato danni a terzi nell’espletamento delle proprie funzioni gestorie, accollando la responsabilità risarcitoria esclusivamente in capo alla società.
Con l’introduzione del codice civile nel 1942 si è scelto di imputare diversamente gli effetti economici degli atti gestori dannosi, estendendo l’obbligazione risarcitoria anche agli amministratori oltre che alla società [102], per una evidente funzione di deterrenza che diversamente non si otterrebbe, finendo per incentivare (dietro lo scudo dell’immunità personale) il compimento di atti dannosi da parte degli amministratori nell’interesse della società. Stante questo inquadramento, si può comprendere la motivazione sottostante alla soluzione che reputa applicabile analogicamente l’art. 2395 alle società di persone, che raccoglie ampi consensi [103] (ivi inclusa la Cassazione nella pronuncia del 2016, supra citata), sia pur non l’unanimità [104]. Inoltre, la soluzione negativa viene sostenuta sulla base di argomenti per lo più formali, ossia per la mancanza di una previsione analoga all’art. 2395 nelle società personali e per l’eccezionalità dell’unica previsione che contempla il diritto al risarcimento in capo al singolo socio o terzo danneggiato da una condotta illecita degli amministratori, cioè l’art. 2281 c.c. [105].
Tuttavia, questi argomenti testuali non sembrano decisivi per negare una generale responsabilità degli amministratori per danni (diretti) verso i terzi. In primo luogo, tale soluzione risulta contraddetta dal contesto normativo e dall’evoluzione che ha avuto il tema della responsabilità diretta degli amministratori. Sostenere, alla luce dell’attuale disciplina, che soltanto nelle società personali continui a sussistere la responsabilità diretta della società e non anche quella degli amministratori per gli illeciti commessi (per effetto dell’immedesimazione organica), mentre in tutti gli altri enti collettivi, sia privati [106] che pubblici [107], i gestori possano incorrere nella responsabilità personale per gli illeciti occorsi nell’esercizio delle proprie funzioni, sarebbe quanto meno riduttivo, oltre a configurare un ingiustificabile privilegio in favore degli amministratori di società personali.
Inoltre, dall’attuale disciplina generale dell’illecito extracontrattuale, facendo applicazione del combinato disposto degli artt. 2043 e 2049 secondo gli orientamenti più recenti, si dovrebbe ricavare la regola secondo cui gli amministratori, come anche gli institori e tutti i soggetti incaricati di funzioni di rappresentanza organica, debbano rispondere personalmente e in solido con la società per i danni arrecati a terzi o soci direttamente danneggiati. Questa sembra essere la ragione per la quale dover respingere anche l’interpretazione che qualifica la responsabilità ex art. 2281 come fattispecie di «danno al patrimonio sociale» [108].
Si aggiunga il rilievo che l’azione individuale di responsabilità prevista dall’art. 2395 non sembra affatto avere carattere di specialità; al contrario, sembra qualificabile come fattispecie specifica rispetto a quella generale di responsabilità extracontrattuale tipizzata nell’art. 2043, nonostante la presenza di opinioni piuttosto frastagliate sulla sua natura giuridica [109].
In conclusione, pur volendo ipotizzare di escludere l’applicazione analogica dell’art. 2395, certamente non si potrebbe negare l’operatività dello stesso principio ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2049 ai casi di amministratori che nell’esercizio delle proprie funzioni arrechino un danno diretto al patrimonio di singoli terzi o soci, essendosi diffusa l’interpretazione secondo cui la responsabilità dei committenti o preponenti non esclude (anzi si aggiunge al)la responsabilità propria del collaboratore preposto. Pertanto, appare inevitabile riconoscere all’art. 2395 la portata di principio generale del sistema di responsabilità valido per tutte le società e gli enti collettivi in generale.
Di recente la giurisprudenza di merito si è pronunciata sulla questione della (non) esperibilità dell’azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società personali, accogliendo la soluzione negativa [110], sulla base di argomentazioni tradizionaliste e tralatizie che, già in altra sede [111], si è dimostrato essere opinabili e fondate su presupposti difformi dal dato normativo. Secondo questo orientamento, quella dei creditori è un’azione non prevista dalla disciplina delle società di persone e non mutuabile da quella delle società di capitali poiché: i) il regime di responsabilità illimitata dei soci già consente ai creditori di avere una garanzia aggiuntiva oltre al patrimonio sociale, cioè quello personale dei soci [112]; ii) l’art. 2394 c.c. avrebbe natura di norma a carattere speciale [113] e iii) derogatoria rispetto ai principi generali della responsabilità aquiliana [114], volta a far ottenere ai creditori il risarcimento del danno subito per effetto dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro pretese, laddove il danno sia tale da colpire indirettamente la loro sfera giuridica.
Sembra doveroso sottoporre a vaglio critico questa posizione, partendo dall’argomento della responsabilità illimitata: esso appare erroneo sia se lo si interpreta nel senso della non cumulabilità della responsabilità illimitata per debiti con la responsabilità per danni da mala gestio, essendo provato che l’ordinamento contempla l’azione ex art. 2394 anche contro i soci accomandatari di s.a.p.a. che sono, per l’appunto, illimitatamente responsabili [115], sia se lo si intende come applicazione del principio che esclude la doppia risarcibilità di uno stesso danno, attesa la diversa natura giuridica del danno da mala gestio e del danno per inadempimento dei debiti. Infatti, l’argomentazione basata sulla responsabilità illimitata dei soci amministratori sembra confondere e sovrapporre due titoli di responsabilità completamente diversi: quello per debiti ex art. 2740 c.c., che coinvolge i soci illimitatamente responsabili in via solidale con il patrimonio sociale, e quello da fatto illecito, per violazione dei doveri legali e statutari nonché di diligenza e correttezza nell’amministrazione societaria, che riguarda solo gli amministratori, siano essi soci o estranei, ma senza che ciò sia correlato né sovrapponibile con la responsabilità illimitata. Infatti, se l’azione di responsabilità dei creditori e la responsabilità illimitata convivono nelle società in accomandita per azioni in quanto rimedi eterogenei, posti a tutela di interessi non coincidenti, non sussumibili l’uno nell’altro, non si comprende perché dovrebbero invece essere inconciliabili e non cumulabili nelle società semplice, in accomandita semplice e in nome collettivo [116].
Quanto al secondo argomento, secondo cui l’art. 2394 sarebbe norma di carattere speciale o eccezionale non suscettibile di applicazione estensiva o analogica, si tratta ugualmente di una conclusione non condivisibile, essendo la stessa posta a presidio dell’integrità del patrimonio sociale il cui interesse è comune a tutti i tipi societari, anche personalistici; tanto vero che vi sono norme di diritto societario [117] e penalistiche [118] a tutela del patrimonio sociale anche nelle società di persone, cosicché dalla loro violazione ne consegue una responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori anche a prescindere dalla presenza di un’azione ad hoc. Se allora non è la presenza di una norma del tenore dell’art. 2394 ad imporre agli amministratori il dovere di improntare le loro scelte di gestione al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale, poiché tale obbligo preesiste e scaturisce dal vincolo di destinazione del patrimonio comune, trovando la propria fonte materiale nelle norme sull’integrità del patrimonio (anche nelle società personali), si deve concludere che l’art. 2394 non sia affatto una norma speciale o eccezionale e, soprattutto, che non si possa escludere la responsabilità degli amministratori verso i creditori nelle società di persone dall’assenza di una disposizione di contenuto analogo all’art. 2394.
Passando, infine, al terzo argomento sopra esposto, la natura derogatoria dell’art. 2394 rispetto ai principi generali della responsabilità aquiliana, esso si fonda sul convincimento non pacifico né condivisibile che la natura della responsabilità degli amministratori verso i creditori sia aquiliana [119], anziché contrattuale [120], laddove invece l’ampio dibattito che questo tema ha da sempre suscitato dimostra il contrario. La verità è che ci si trova di fronte ad un’obbligazione sui generis che è in parte, ma non del tutto, contrattuale, essendo i creditori terzi rispetto al rapporto contrattuale tra società e gestori; e per altra parte, ma non del tutto, extracontrattuale, data la preesistenza di una serie di doveri legali specifici riassumibili negli obblighi d’integrità del patrimonio sociale (civili e penali). Questa anomalia non è nuova per la dottrina civilistica, che la classificherebbe come una delle fattispecie di confine tra contratto e torto [121], al pari della culpa in cotrahendo o della responsabilità da contatto sociale o dei rapporti contrattuali di fatto.
Valorizzando la presenza di obblighi legali d’integrità del patrimonio sociale preesistenti all’evento dannoso, che vincolano gli amministratori sia verso la società sia indirettamente verso i creditori sociali (come se il contratto di amministrazione avesse effetti protettivi, o obblighi di protezione, verso i terzi) e si accedesse conseguentemente alla tesi della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, come sembra più corretto fare nei casi di violazione di obblighi legali, verrebbe meno l’architrave su cui si fonda la conclusione del Tribunale di Milano sulla derogatorierà dell’art. 2394 alle regole di responsabilità aquiliana, poiché la fattispecie dell’art. 2394 non sarebbe affatto riconducibile all’art. 2043.
In alternativa si propone di ammettere l’azione di responsabilità dei creditori nei confronti degli amministratori di società personali, non già applicando analogicamente l’art. 2394, bensì qualificando tale responsabilità come contrattuale e applicando l’art. 1218 c.c., configurando nel caso di specie la violazione delle norme sull’integrità del patrimonio sociale una manifestazione di abuso del potere di gestione, secondo la tesi già altrove sostenuta [122]. A meno che non vi sia un intervento riformatore che prenda posizione su questa fattispecie e la disciplini espressamente con una disposizione ad hoc che consenta ai creditori di agire in responsabilità contro gli amministratori, quanto meno nei casi in cui la responsabilità per debiti degli amministratori-soci illimitatamente responsabili non sia sufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie: si pensi ai casi di amministratori estranei [123], di amministratori persone giuridiche (coinvolgendo nella responsabilità verso i creditori anche i loro rappresentanti legali) [124] e di concordato preventivo liquidatorio parzialmente satisfattivo (artt. 184 l. fall. e 117 CCII) o di concordato liquidatorio ex fallimentare (art. 135 l. fall.) [125] oggi endoliquidatorio (art. 248 CCII), che non darebbero (o non darebbero più) ai creditori la possibilità di agire in responsabilità nei confronti degli amministratori in quanto soci illimitatamente responsabili, ma soltanto di far valere nei loro confronti un diverso titolo di responsabilità e cioè per i danni cagionati da atti di mala gestio. Ancor più oggi questo sarebbe opportuno in considerazione della posizione favorevole ad ammettere amministratori estranei nelle società semplici (purché non siano pattuite clausole limitative della responsabilità dei soci), e a fortiori nelle società in nome collettivo, espressa dal Tribunale di Roma (Giudice del Registro delle Imprese) nel 2021 [126].
Le molte incertezze che sono state in questa sede rappresentate, e che avvolgono ancora oggi il tema della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, fanno emergere la necessità di un intervento di modernizzazione della normativa, che sappia dare risposte coerenti ed efficienti rispetti ad un quadro legislativo ben diverso rispetto a quello vigente nel 1942; per tutti, si pensi al tema dell’assunzione di partecipazioni di società di capitali in società di persone, che ha prodotto cambiamenti nella disciplina delle società di capitali, per effetto dell’art. 2361 c.c. e art. 111-duodecies disp. att. c.c., ma senza alcuna revisione dell’impianto legislativo delle società di persone [127].
L’analisi appena condotta evidenzia che vi sono troppe incertezze dovute alle lacune legislative sul tema della responsabilità degli amministratori; ma, altresì, vi sono altrettante scelte di politica legislativa da prendere, a fronte di una varietà di soluzioni possibili ai diversi problemi che qui si è inteso passare in rassegna.
Certamente, una modernizzazione del diritto societario che rifletta il ruolo attuale delle società di persone, dando risposte coerenti con i tempi e con i problemi ancora irrisolti, è ormai indifferibile in Italia. In quest’ottica non si possono trascurare la necessità dell’introduzione né dell’istituto dell’actio pro socio né di una disciplina dettagliata dell’art. 2260 che chiarisca come la società possa (o debba) decidere l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e conseguentemente a chi spetti la legittimazione all’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale. Ugualmente utile sarebbe prevedere espressamente l’azione di responsabilità per danni diretti ovvero richiamare espressamente l’art. 2395 c.c. E non ultimo appare necessaria una presa di posizione sull’azione di responsabilità dei creditori sociali, quanto meno nei casi di amministratori estranei e di persone giuridiche amministratori. Allo stesso modo si auspica un intervento correttivo in relazione alla disciplina del mandato che circoscriva l’operatività del rinvio a specifiche norme ovvero alla preventiva verifica di compatibilità con i principi trans-tipici del diritto societario e dell’impresa.
Accanto a queste norme sostanziali poi merita l’attenzione del legislatore in sede di riforma delle società di persone anche la questione della competenza giudiziaria delle controversie societarie personalistiche alle sezioni specializzate per le imprese, laddove la specializzazione dei giudici costituisce il postulato indefettibile per una efficienza e razionalità anche dei giudicati.
Rilevante è l’attenzione che il legislatore europeo (finalmente, si dovrebbe aggiungere) sta prestando alle società commerciali di persone con l’emanazione della direttiva (UE) 2025/25 del 19 dicembre 2024 («Recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario»). Difatti, nel suo Considerando 15) dichiara non soltanto che «tali società svolgono un ruolo importante nell’economia degli Stati membri e sono iscritte in tutti i registri delle imprese nazionali», ma anche rivela il deficit di omogeneità informativa e di trasparenza e accessibilità transfrontaliera alle informazioni pertinenti tali società. Sicché, si è voluto introdurre un regime obbligatorio minimo di informazioni da iscrivere nei registri delle imprese nazionali: «è opportuno che i documenti e le informazioni sulle società, comprese le informazioni sui rappresentanti legali, per lo meno sui soci che rispondono illimitatamente delle società di persone nonché su altre persone che possono legittimamente rappresentare una società, siano resi pubblici nei registri delle imprese al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra le società e i terzi» (Considerando 36). A tali informazioni, poi, l’art. 2, punto 17, fa seguire un elenco dettagliato di notizie da accludere nella pubblicità legale, includendo anche «i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 86/635/CEE, 91/674/CEE e 2013/34/UE» (lett. k) [128].
L’augurio è che questa innovazione possa essere solo l’inizio di una rinnovata attenzione per le società di persone, in Europa e in Italia.
[1] Per le quali si rimanda alla bibliografia più recente: I. Capelli, sub artt. 2259 e 2260, in S. Patriarca, I. Capelli, Società semplice, in Commentario Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna, Zanichelli, 2021, 172-197; G. Cottino, Le società di persone, Bologna, Zanichelli, 2019, 147-187; F. Vessia, La responsabilità per la gestione nelle società di persone, Napoli, ESI, 2017, passim; O. Cagnasso, sub art. 2259, in G. Barile, O. Cagnasso, F. Mellucci, Commentario al Codice Civile. Artt. 2247-2324, a cura di P. Cendon, Milano, Giuffrè, 2009, 140. Invece, per un’ampia e aggiornata casistica giurisprudenziale sulle società di persone, si rinvia a G. Capo, C. Pecoraro, R. Rosapepe, Rassegna di giurisprudenza. Le società di persone, in Giur. comm., 2024, II, 5 ss. e spec. 14 ss. per le questioni legate all’amministrazione.
[2] Partendo dal riferimento al mandato, il richiamo all’art. 1723 sulla revoca del mandato consente di spiegare la ragione della regola che subordina alla ricorrenza di una giusta causa la revoca del mandato sia che sia stato conferito con il contratto sociale (come espressamente menzionato nel primo comma), sia che sia stato nominato con atto separato, nel qual caso ugualmente sussiste la revocabilità (solo) per giusta causa per effetto del richiamo alle norme sul mandato in rem propriam.
[3] Per un’analisi recente del problema si rimanda a I. Capelli, sub art. 2260, (nt. 1), 186.
[4] In favore dell’autonomia cfr. G. Ferri, Recensione a F. Galgano “Degli amministratori di società personali”, in Riv. dir. comm., 1964, I, 78-81; Id., Le società, in Trattato di diritto civile italiano, a cura di F. Vassalli, Torino, Utet, 1987, 162 ss.; R. Bolaffi, La società semplice, La società semplice, Milano, Giuffrè, 1975, 379; F. Belviso, Contratto di società e contratto di amministrazione nelle società di persone, in Riv. soc., 2001, 713 ss. spec. 728 ss.; E. Bocchini, Diritto commerciale nella società dell’informazione2. Società di persone, Padova, Cedam, 2013, II, 90.
[5] In tal senso W. Bigiavi, Sulla qualità d’imprenditore del socio illimitatamente responsabile, in Riv. dir. civ., 1958, II, 296 ss.; Id., L’imprenditore occulto, Padova, Cedam, 1957, 31 e 161; Id., Difesa dell’“imprenditore occulto”, Padova, Cedam, 1962, 123 ss.; F. Galgano, Degli amministratori di società personali, Padova, Cedam, 1963, 36, 49 e 55 ss.; V. Buonocore, Fallimento e impresa, Napoli, 1969, 154 ss.; R. Costi, L’azionista accomandatario, Padova, Cedam, 1969, 116 ss. e 200-209, Id., Società in accomandita per azioni, in Commentario del Codice civile, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 1973, 111-114, e nt. 12 (il quale, pur aderendo alla tesi dell’imprenditore indiretto per le società personali, ne afferma l’inapplicabilità all’azionista accomandatario); F. Denozza, Responsabilità dei soci e rischio d’impresa nelle società personali, Milano, Giuffrè, 1973, 4 ss. e 209.
[6] A sostegno della tesi secondo cui la fonte del rapporto di amministrazione risiederebbe nella responsabilità illimitata, si sono espressi: F. Galgano, (nt. 5), 30 ss.; V. Buonocore Società in nome collettivo. Art. 2291, 2312, in Il codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 1995, 112 ss.; P. Spada, La tipicità delle società, Padova, Cedam, 1974, 348; G. Marasà, Le società. Società in generale, in Trattato di diritto privato Iudica e Zatti, Milano, Giuffrè, 2000, 95.
Il tema è stato ripreso recentemente da A. Bartalena, La funzione gestoria, in Società di persone. Problemi, prospettive attuali e tracce di una possibile riforma, a cura di A. Bartalena, G. Fauceglia, Pisa, Pacini Giuridica, 2025, 88 ss.; M. Speranzin, Il ruolo del socio nel governo delle società di persone, in Aa.Vv., Società di persone e competitività degli ordinamenti, Milano, Giuffrè, 2025, 115, il quale sintetizza la questione, comparando l’ordinamento interno con quello tedesco, in questi termini: «nell’ordinamento italiano non può considerarsi esistente un principio di Selbstorganschaft in senso forte, ossia di attribuzione in via esclusiva ai soci del potere di amministrazione e rappresentanza della società; ma tale principio può intendersi in senso debole, ossia quale investitura naturale del potere di amministrazione e rappresentanza della società» a differenza dell’ordinamento tedesco in cui si è mantenuto il principio Selbstorganschaft in senso forte dal MoPeG. Così argomentando, l’A. arriva a sostenere che «non è, però, altrettanto vero che la responsabilità illimitata sia condizione essenziale per l’esercizio del potere amministrativo» (p. 117) come confermato sia dalla previsione dell’art. 2259, secondo comma, c.c., che consente di isolare la funzione gestoria dai soci, sia dalla disciplina della s.a.s., che ammette l’esistenza di accomandatari non amministratori. Questa significativa differenza tra l’ordinamento tedesco e quello italiano, secondo l’A. rende la disciplina italiana “preferibile e più moderna”.
[7] Per una elaborata analisi del problema e in favore della soluzione dell’autonomia e della scindibilità del rapporto di amministrazione dalla partecipazione sociale e dalla responsabilità illimitata, mi sia concesso rimandare a F. Vessia, (nt. 1), 25-29.
[8] Così già A. Cetra, La persona giuridica amministratore, Torino, Giappichelli, 2013, 141 ss. e in senso adesivo F. Vessia, (nt. 1), 12.
[9] Per una più compiuta esposizione delle argomentazioni, si rinvia a F. Vessia, (nt. 1), 194-206. In senso adesivo anche P. Piscitello, P. Ghionni Crivelli Visconti, Diritto delle società, Torino, Giappichelli, 2024, 69.
[10] Così I. Capelli, sub art. 2260, (nt. 1), 188.
[11] F. Vessia, (nt. 1), 181.
[12] Cfr. App. Milano, 7 luglio 2020, in Giurisprudenza delle Imprese, 141, si è espressa di recente affermando che la presunzione di onerosità del mandato si applichi anche ai soci amministratori di società di persone, «presunzione che può essere vinta dimostrando che la società, in assenza di una disciplina statutaria, non ha mai remunerato i soci per le attività svolte».
[13] In tal senso già mi ero espressa in F. Vessia, (nt. 1), 206-210. Contra I. Capelli, sub art. 2260, (nt. 1), 188 e la dottrina ivi richiamata.
[14] Così già F. Vessia, (nt. 1), 237-243.
[15] Per queste ultime ipotesi si rinvia a I. Capelli, sub art. 2260, (nt. 1), 188.
[16] Emblematica è in tal senso la pronuncia del Trib. Milano, 12 marzo 2018, in Giurisprudenza delle imprese, 144, che ha affermato che il richiamo al mandato comporti «l’equiparazione al mandatario quanto al regime della responsabilità, che ha natura contrattuale» … come dire che l’eventuale mancanza di tale riferimento al mandato potrebbe trasformare la responsabilità degli amministratori verso la società da contrattuale in extracontrattuale (?!).
[17] Cfr. Cass. civ., sez. I., 15 ottobre 2013, n. 23381, in Giurisprudenza delle imprese.it; Trib. Milano 29 gennaio 2019, in Giurisprudenza delle imprese.it; Trib. Torino, 4 giugno 2021 ha stabilito che viene integrata una giusta causa di revoca «da qualsiasi evento che determini la violazione degli obblighi propri dell’amministratore e incida negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o, comunque, renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione. In particolare, nella casistica di condotte elaborate dalla giurisprudenza ed integranti giusta causa di revoca del socio amministratore vi rientrano: (i) l’avvenuta rinegoziazione a condizioni meno vantaggiose di contratti di utilizzo e godimento dei cespiti produttivi; (ii) l’avere consentito a terzi di ingerirsi nella gestione, divenendo socio di fatto della società; (iii) la mancata comunicazione ai soci non amministratori dei rendiconti e dei bilanci annuali; (iv) la creazione di situazioni tali da nuocere alla prosecuzione dell’attività di impresa; (v) il tentativo del socio amministratore di provocare lo scioglimento della società prima della scadenza con mezzi artificiosi, ovvero di distrarre risorse reimpiegandole in attività estranee e diverse; (vi) ripetuti comportamenti gravemente inadempienti ai propri obblighi, tra i quali la mancata comunicazione dei bilanci e dei rendiconti della società al socio non amministratore, e l’impedimento frapposto a quest’ultimo ad accedere ai documenti essenziali per l’esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale; (vii) ogni fatto costituente violazione di obblighi di lealtà, correttezza, e di diligenza da parte dell’amministratore, tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto ovvero da rendere impossibile l’assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato».
In una decisione di pochi giorni successiva, sempre il Trib. Torino, 7 giugno 2021 ha precisato che viene integrata una giusta causa di revoca «da qualsiasi evento che integri la violazione degli obblighi propri dell’amministratore e incida negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o, comunque, renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione (…) in particolare nel caso di specie di mancata preventiva informazione al socio e co-amministratore di una disdetta di un contratto di locazione in essere tra la società ed il proprio conduttore e la successiva opposizione in merito alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione».
[18] In riferimento all’esperibilità dei rimedi cautelari atipici, ex art. 700 c.p.c., si segnala la posizione del Trib. Milano, 21 dicembre 2017, in Giurisprudenza delle imprese, 145, ha affermato l’utilizzabilità del 700 c.p.c. per ottenere un «provvedimento cautelare di allontanamento del socio-amministratore di s.n.c. dalla sede sociale quando risulti che questi abbia posto in essere condotte distrattive confermate da ammanchi nella contabilità». In aggiunta cfr. Trib. Torino, 7 giugno 2021, e Trib. Torino, 4 giugno 2021, Trib. Milano, 29 luglio 2020, Trib. Milano, 29 gennaio 2019, in Giurisprudenza delle imprese.it. In dottrina si rimanda a I. Capelli, sub art. 2259, (nt. 1), 180.
Tali rimedi atipici rientrano tra i poteri di controllo e si possono considerare inclusi tra quelli esercitabili in connessione con la revoca giudiziale per giusta causa. Tuttavia, sarebbe bene inserire nel testo legislativo riformato una clausola di salvezza per i rimedi cautelari atipici e per le penalità di mora (astreintess).
[19] Esclude la nomina di un amministratore giudiziario nei casi in cui sia stata pronunciata la revoca giudiziale il Trib. Milano 29 luglio 2020; e in dottrina da ultimo I. Capelli, sub art. 2259, (nt. 1), 180.
[20] Limitandosi alla giurisprudenza più recente v. Trib. Roma, 5 ottobre 2015, in Giurisprudenza delle imprese, 151; Trib. Roma, 5 aprile 2017, in Dir. fall., 2020, 943; Trib. Milano, 13 novembre 2017, in Giurisprudenza delle imprese, 146; Trib. Roma, 19 giugno 2019, in Giurisprudenza delle imprese, 149; Trib. S.M. Capua Vetere, 29 aprile 2020 (inedita), di cui sono stati riportati stralci da N. de Luca, Le azioni di responsabilità nelle società in accomandita semplice, in Giur. comm., I, 2021, 1160-1163.
[21] La soluzione dominante sembra essere positiva, come nelle recenti decisioni del Trib. Torino, 22 luglio 2013, in Giurisprudenza delle imprese; Trib. Milano, 21 maggio 2018, in Giurisprudenza delle imprese, 144.
[22] Trib. Torino, 22 luglio 2013, in Giurisprudenza delle imprese; Trib. Milano, 21 maggio 2018, in Giurisprudenza delle imprese, 144.
[23] Cfr. ex multis M. Ghidini, Società personali, Padova, Cedam, 1968, 401-402; F. Vessia, (nt. 1), 261 ss.; N. de Luca, (nt. 20), 1152; F. Murino, La responsabilità degli amministratori, in Trattato delle società, diretto da V. Donativi, Milano, Utet, t. I, 2022, 1664. Più recentemente tale posizione è stata condivisa anche da R. Rosapepe, Istituzione degli assetti adeguati e legittimazione all’esperimento dell’azione sociale di responsabilità nelle società di persone, in Aa.Vv., I cinquant’anni di giur. comm. e il diritto commerciale in ricordo di Gastone Cottino, Milano, Giuffrè, 2025, 55 ss. e spec. 65; e da M. Speranzin, (nt. 6), 119.
[24] Cfr. F. Vessia, (nt. 1), 275.
[25] L’art. 2261, primo comma, attribuisce a tutti i soci i poteri continuativi di informazione sulla gestione e ispezione della contabilità, senza distinguere tra soci amministratori e non. Così F. Vessia, (nt. 1), 232.
[26] La tesi secondo la quale agli accomandanti non spetta di concorrere all’approvazione del bilancio ma solo di controllarne l’esattezza, si fonda sul convincimento (non condivisibile) che esso sia un atto di ingerenza nell’amministrazione della società, è sempre stata minoritaria ed è stata sostenuta da A. Brunetti, Trattato del diritto delle società, Milano, Giuffrè, 1948, I, 583; F. Galgano, Il principio di maggioranza nelle società personali, Padova, Cedam, 1960, 100; P. Schlesinger, L’approvazione del rendiconto annuale delle società di persone, in Riv. soc., 1965, 828 nt. 41; V. Salafia, Commento Trib. Lecco, 23 maggio 1990, in Società, 1990, 1080 ss.; A. Stagno d’Alcontres, N. de Luca, Manuale delle società, Torino, Giappichelli, 2023, 68; recentemente, sembra così orientarsi anche G. Ferri jr., Rendiconto e bilancio nelle società di persone, in Società di persone. Problemi, prospettive attuali e tracce di una possibile riforma, (nt. 6), 211 spec. 225-226; così anche in giurisprudenza: Trib. Milano, 10 ottobre 1969, in Giur. it., 1970, I, 2, 180; Trib. Milano, 9 aprile 1984, in Società, 1984, 1146; Trib. Lecco, 23 maggio 1990, in Società, 1990, 1075.
In favore, invece, dell’approvazione del bilancio anche da parte degli accomandanti v. A. Graziani, Diritto delle società, Napoli, Morano, 1963, 161; R. Costi, Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, in Riv. soc., 1963, 98; P. Montalenti, Il socio accomandante, Milano, Giuffrè, 1985, 313-315, il quale considera il diritto all’approvazione del bilancio come diritto disponibile, mentre il diritto alla comunicazione del bilancio come diritto indisponibile convenzionalmente nel contrato sociale; A. Venditti, Nuove riflessioni sull’organizzazione collegiale delle società di persone, in Dir. giur., 1962, 395; C. Montagnani, Responsabilità limitata ed assunzione di responsabilità personale nel diritto delle società, Padova, Cedam, 1988, 69 e nt. 164; G. Di Chio, Approvazione del bilancio e pagamento dell’utile nella società in accomandita semplice, in Giur. it., 1993, I, 2, 65; G. Cottino, R. Weigmann, Società di persone e consorzi, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Padova, Cedam, 2004, 219; G.F. Campobasso, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Milano, Utet, 2024, 128 e nt. 13 per ulteriori riferimenti bibliografici; ed anche in giurisprudenza: Trib. Parma, 22 maggio 1972, in Riv. dir. comm., 1973, II, 178; Trib. Milano, 21 maggio 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 64; Pret. Roma, 22 aprile 1977, in Giur. comm., 1978, II, 589; Pret. Piombino, 5 ottobre 1979, in Giur. comm., 1980, II, 765.
[27] G.M. Rivolta, In tema di società in accomandita semplice, in Giur. comm., 2003, I, 132; G. Cottino, R. Weigmann, (nt. 26), 218 e nt. 46; contra P. Montalenti, (nt. 26), 201-202 il quale ritiene che si possa applicare ai soci accomandanti il disposto dell’art. 2261, come norma però dispositiva in mancanza di espressa pattuizione contrattuale, ma derogabile contrattualmente; invece, il potere occasionale di ispezione e informazione legato alla verifica del bilancio sia un diritto minimo di controllo spettante ai soci accomandante, e in quanto tale inderogabile contrattualmente.
[28] Si rimanda a G. Strampelli, Bilancio, patrimonio netto e ripartizione degli utili, in Aa.Vv., Società di persone e competitività, (nt. 6), 153 ss.
[29] L. Mossa, Trattato del nuovo diritto commerciale, Società commerciali personali, Padova, Cedam, II, 1951, 283-284 e nt. 43, 431, secondo cui, in ragione del fatto che l’interesse personale del socio è legato inscindibilmente a quello della società, ciò lo autorizzerebbe ad agire per una causa sociale facendosi «guardia del diritto sociale», e successivamente seguita da M. Ghidini, (nt. 23), 430; F. Galgano, Le società in genere. Le società di persone, Milano, Giuffrè, 1972, 223; G. Ferri, Delle società, nel Commentario del Codice Civile, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 1981, 178; F. Ferrara jr., Gli imprenditori e le società, Milano, Giuffrè, 1962, 249; R. Costi, G. Di Chio, Società in generale. Società di persone. Associazioni in partecipazione, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale Bigiavi, Torino, Utet, 1991, 298.
[30] La nomina di un curatore speciale ad litem ex art. 78 c.p.c. è necessaria al fine della regolare costituzione in giudizio della società, allorquando il rappresentante legale (o i rappresentanti) della società siano tutti in conflitto d’interessi con la società ma non anche per l’attribuzione del potere rappresentativo al singolo socio non amministratore, che può invocare la propria legittimazione ad agire o sulla base dell’art. 2259, terzo comma, o dell’art. 2900 (azione surrogatoria generale), come sostenuto da Trib. Napoli, 17 aprile 1998, in Società, 1998, 1324.
Problema ancora diverso è se sia sempre necessaria la nomina di un curatore speciale ad litem ex art. 78 c.p.c. anche quando siano già costituiti in giudizio tutti i soci, in specie quando la società sia composta soltanto da due soci (attore e convenuto). Una recente pronuncia della Suprema Corte Cass. civ., sez. I, (ord.), 7 ottobre 2021, n. 27229, in ForoPlus, in tema di società di fatto, sembra implicitamente propendere per la soluzione negativa, sostenendo che la nomina del curatore speciale ad litem ex art. 78 c.p.c. sia obbligatoria soltanto quando l’interesse del rappresentante sia in conflitto con quella del rappresentato in posizione di assoluta incompatibilità, e non anche (come si era verificato nel caso di specie) in caso di convergenza tra l’interesse personale del rappresentante legale e quello sociale fatto valere. Così ragionando, la S.C. ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti della società, posto che la socia amministratrice aveva agito anche in nome di questa.
Non constano, invece, precedenti, nel caso di azione fatta valere da un socio non amministratore, che è quello più complicato, in cui si intrecciano i due problemi succitati del difetto di rappresentanza dell’attore e della necessaria rappresentanza in giudizio della società.
[31] Si rimanda a F. Vessia, (nt. 1), 276, per la tesi contraria alla estensibilità dell’art. 2476, terzo comma, alle società di persone.
[32] Questa tesi, già sostenuta da M. Ghidini, Società personali, (nt. 23), 430; F. Galgano, (nt. 29), 223; è stata da me accolta e ampiamente argomentata in F. Vessia, (nt. 1), 278 ss., e condivisa da N. de Luca, (nt. 20), 1171, e recentemente anche da R. Rosapepe, (nt. 23), 70 ss.
[33] Cfr. F. Vessia, (nt. 1), 278 e N. de Luca, (nt. 20), 1170-1171.
[34] N. de Luca, (nt. 20), 1170.
[35] L’osservazione è di N. de Luca, (nt. 20), 1171.
[36] Cfr. Cass. civ., sez. I, 9 giugno 1981, n. 3719, in Giur. comm., 1982, II, 15; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 1987, n. 134, in NGCC, 1987, I, 623 ed in Società, 1987, I, 481; Trib. Milano, 21 aprile 1977, in Giur. comm., 1978, II, 770; Trib. Milano, 15 maggio 1980, in Giur. comm., 1981, II, 89 con nota contraria di G. Di Chio, L’azione sociale di responsabilità nelle società personali: legittimazione del singolo socio ad esperirla?; Trib. Milano, 16 aprile 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 98; Trib. Milano, 31 maggio 2001, in Società, 2002, 372 con nota di M.P. Ferrari, Legittimazione all’azione sociale di responsabilità nell’accomandita semplice; Trib. Milano, 2 febbraio 2006, in Giur. comm., 2007, II, 901; ed anche in Società, 2006, 1002 con nota contraria di V. Salafia, L’azione di responsabilità contro l’amministratore di società di persone, che si segnala per il cambiamento di opinione dell’A. rispetto ai suoi scritti precedenti.
Solo incidentalmente altre pronunce hanno statuito sulla legittimazione sociale all’azione di responsabilità, trattando in via principale il diverso petitum della legittimazione all’esercizio dell’azione individuale di risarcimento danni per danno diretto provocato al socio. Cfr. Cass. civ., sez. I, 10 marzo 1992, n. 2872, in Foro it., Rep. 1992, voce Società, n. 754; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2007, n. 16416, in Società, 2009, 607 con nota di E.L. Ntuk, L’azione individuale di responsabilità nelle società di persone; Trib. Milano, 2 febbraio 2006, in Giur. comm., 2007, II, 901 con nota di D. Ducci, Il “danno diretto” degli amministratori a singoli soci e l’azione di responsabilità nelle società di persone.
Per contro, in passato, la giurisprudenza ha sostenuto la legittimazione individuale App. Trieste, 11 marzo 1960, in Giust. civ., 1960, I, 1260 con nota contraria di C. Giannattasio, Legittimazione del singolo socio della società in nome collettivo ad agire, nell’interesse della società, contro il socio amministratore infedele; Trib. Napoli, 16 febbraio 1967, in Foro it., 1967, I, 835; Trib. Vicenza, 25 febbraio 1976, in Giur. it., 1977, I, 2, 794; Trib. Milano, 8 ottobre 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, 390 ed in Società, 1991, 57; Trib. Napoli, 17 aprile 1998, in Società, 1998, 1324; Trib. Milano, 9 giugno 2005, in Corr. merito, 2005, 883; Trib. Napoli, 3 marzo 2008, in Società, 2009, 889 con nota di M. Malavasi, La legittimazione del socio di società di persone all’azione di responsabilità contro l’amministratore.
[37] Era questa l’argomentazione per sostenere in passato la legittimazione individuale all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nelle società di persone, avanzata per primo da L. Mossa, (nt. 29), 283-284 e nt. 43; e successivamente seguita da M. Ghidini, (nt. 23), 430; F. Galgano, (nt. 29), 223; G. Ferri, (nt. 29), 178; F. Ferrara jr., (nt. 29), 249; R. Costi, G. Di Chio, (nt. 29), 298.
[38] Per una descrizione dell’istituto e del suo contenuto v. M. Talamanca, voce Società (dir. rom.), in Enc. dir., XLII, Milano, Giuffrè, 1990, 852 ss. il quale la descrive come azione che i singoli soci potevano intentare per attuare lo scioglimento della societas e arrivare alla liquidazione definitiva della gestione sociale; apparteneva ai iudicia bonae fidei, e comportava una liquidazione dei rapporti giuridici sulla base dei comportamenti effettivamente tenuti e di quelli a cui le parti si erano obbligati. L’origine romanistica è evidenziata anche da H. Fleischer, Personengesellscahften im Rechtsvergleich, Beck, Monaco, 2021, 84. Tuttavia, l’actio pro socio si è poi evoluta, allontanandosi dalla sua originaria matrice romanistica, e finendo per trovare la sua base giuridica (come è oggi) nei diritti della società e non più nei diritti dei singoli soci.
[39] Per una analisi più ampia dell’istituto si rimanda a F. Vessia, L’actio pro socio nelle società di persone italiane e nell’esperienza comparativa, in Società di persone. Problemi, prospettive attuali e tracce di una possibile riforma, (nt. 6), 165 ss.; F. Murino, L’actio pro socio come strumento di tutela delle minoranze: riflessioni su un ipotetico trapianto giuridico, in Giur. comm., 2025, I, 270 ss.
[40] Per un’analisi completa si rimanda a F. Vessia, (nt. 1), 287-307.
[41] Cfr. J.M. De Eizaguirre, Derecho de sociedades, Madrid, Civitas, 2001, 135.
[42] Cfr. P. Davies, J. Rickford, An introduction to the New UK Companies Act, in ECFR, 2008, 48-71.
[43] La derivative action nasce nel 1843 dal common law con il case Foss v Harbottle e si presenta come una speciale autorizzazione giudiziale in favore di singoli o gruppi di shareholders i quali, in deroga al principio di maggioranza e ancor più al basilare principio processuale di legittimazione a far valere nel processo «solo» i diritti propri (Cfr. R. Hollington, Hollington on shareholders’ rights, London, Sweet & Maxwell, 2013, 157; A. Charman, J. Du Toit, Shareholders actions, Haywards Heath, 2013, 10-11; V. V. Joffe, Minority shareholders, V ed., Oxford, Oxford University Press, 2015, 39), chiedono alla Corte di poter esperire un’azione di risarcimento danni, contro un amministratore o contro un terzo, in nome e nell’interesse della società, sul presupposto che vi siano special circumstances che impediscano il normale esercizio dell’azione da parte degli organi sociali. Cfr. Foss v. Harbottle, 2 Hare 461, 1843 reperibile su Heinonline.org, 67 Eng. Rep. 189 1815-1865. Fu successivamente confermata da altra sentenza altrettanto nota Burland v. Earl, [1902], 1 AC 83.
[44] Cfr. R. Hollington, (nt. 43), 159.
[45] Cfr. P.L. Davies, S. Worthington, Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, IX ed., London, Sweet & Maxwell, 2012, 643 ss.; R. Hollington, (nt. 43), 101-107; A. Charman, J. Du Toit, (nt. 43), 151 ss.; V. Joffe, (nt. 43), 35 ss.
[46] L’applicazione generalizzata a tutte le società civili e le società commerciali di tipo personale, è affermazione pacifica nella manualistica e nella trattatistica francese, per le quali si vedano G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, Traité de droit des affaires Ripert-Roblot, XXII ed., Paris, L.G.D.J., 2014, 2, 140; F. Lemeunier, Société en nom collectif, Delmas, Parigi, 1999, 107-108; M. Germain, V. Magnier, Les sociétés commerciales, in Traité de droit des affaires Ripert-Roblot, XXII ed., ivi, 180.
[47] L’art. 1843-5 recita: «Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusierurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier prejudice subi par la société; en cas de condemnation, les dommage-intérêts sont alloués à la société. Est réputé non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir effet d’éteindre une action en responsabilité contre le gérants pour le faute commise dans l’accomplissement de leur mandat».
[48] Per una casistica giurisprudenziale, cfr. Crim., 12 décembre 2000, n. 7523 FSPF, in Bull. Joly, 2001, 508 ss., § 131; Com., 3 mars 2004, n. 422 FD, in Bull. Joly, 2004, 991 ss., § 199; in Dr. Sociétés, n° 97; Crim., 20 févr. 2008, in Dr. Sociétés, 2008, n° 86; Crim., 4 nov. 2009, in Rev. Sociétés, 2010, 379. Per una casistica completa si rimanda a P. Pisoni, sub art. 1843-5 Cod. Civ., in Code des Sociétés Commenté, XXXII ed., a cura di J. Valuet, A. Lienhard, Paris, Dalloz, 2015, 73 ss.
[49] Espressamente l’art. 1670 Código Civil prevede che «Las sociedades civiles, por el objeto a que se consagren, pueden revestir todas las formas reconocidas por el Código de commercio. En tal caso, les serán aplicables sus disposiciones en cuanto no se opongan a las del presente Código». Cfr. J.M. De Eizaguirre, (nt. 41), 154.
[50] Cour de Cassation, Pourvoi N° 22-10.271-Chambre commerciale financière et économique, 11 octobre 2023, in ECLI:FR:CCASS:2023:CO00654.
[51] Così recita il testo normativo, pressoché identico, negli artt. 1843-5 c.c. (per le società civili e personali), artt. 223-22 Code Com. (per le società a responsabilità limitata) e artt. 225-253 Code Com. (per le società anonime): «est réputée non écrite, tout clause des statuts ayant pour effet de su bordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action».
[52] La Personengesellscahftrechtsmodernisierungsgesetz, BGBl. I S. 3436, è stata approvata il 10 agosto 2021 e pubblicata il 17 agosto 2021 nella Gazzetta Ufficiale Federale, poi entrata in vigore il 1° gennaio 2024.
L’articolato normativo è stato pubblicato in Italia, in lingua originale con annessa traduzione italiana, nel volume La riforma tedesca delle società di persone (Personengesellscahftrechtsmodernisierungsgesetz-MoPeG). Introduzioni e traduzione, a cura di M. Onza, Torino, Giappichelli, 2023. Per una prima lettura delle novità apportate dalla MoPeG, inclusa l’actio pro socio, si rinvia a M. Speranzin, Diritto comparato e società di persone: la riforma tedesca, in Riv. soc., 2022, 393 ss. spec. 416-417.
[53] T. Heidel, Gesellschaft Burgerlichen Rechts: GbR. Spezialcommentar zu den §§ 705-740c BGB, Baden-Baden, Nomos, 2023, 581 e nt. 8.
[54] Cfr. BGHZ, 27 giugno 1957, in JZ, 1957, 624-625.
[55] Si rimanda all’opera monografica di A. Lönner, Die actio pro socio im Recht der Kapital– und Personengesellschaften, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011, 65 ss. il quale parla di «formelle und materielle subsidiarität»; in senso adesivo anche I. Gibermann, Der besondere Vertreter im Recht der Personengeselleschaften, 2015, Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 24. Dopo la riforma MoPeG la natura sussidiaria ha trovato una conferma, come evidenziato in dottrina da W. Servatius, Gesellschaft Burgherlichen Rechts. BGB Kommentar, §§705-740c BGB, München, 2023, 307-308; C. Schäfer, sub § 715b BGB, in Gesellschafterklage Münchener Kommentar zum BGB, IX ed., F.J. Säcker, R. Rixecker, H. Oetker, B. Limperg, 2024, 9.
[56] Sulla controversa questione dell’inquadramento dogmatico della Gesellschafterklage come diritto sostanziale o diritto processuale, si rimanda a F. Murino, (nt. 23), 1709 e agli autori ivi citati.
[57] Testualmente il § 715b rubricato Gesellschafterklage, recita:
«(1) Jeder Gesellschafter ist befugt, einen auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhenden Anspruch der Gesellschaft gegen einen anderen Gesellschafter im eigenen Namen gerichtlich geltend zu machen, wenn der dazu berufene geschäftsführungsbefugte Gesellschafter dies pflichtwidrig unterlässt. Die Befugnis nach Satz 1 erstreckt sich auch auf einen Anspruch der Gesellschaft gegen einen Dritten, wenn dieser an dem pflichtwidrigen Unterlassen mitwirkte oder es kannte.
(2) Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche das Klagerecht ausschließt oder dieser Vorschrift zuwider beschränkt, ist unwirksam.
(3) Der klagende Gesellschafter hat die Gesellschaft unverzüglich über die Erhebung der Klage und die Lage des Rechtsstreits zu unterrichten. Ferner hat er das Gericht über die erfolgte Unterrichtung in Kenntnis zu setzen. Das Gericht hat auf eine unverzügliche Unterrichtung der Gesellschaft hinzuwirken.
(4) Soweit über den Anspruch durch rechtskräftiges Urteil entschieden worden ist, wirkt die Entscheidung für und gegen die Gesellschaft.».
[58] Cfr. C. Schäfer, (nt. 55), 17.
[59] Sul requisito di “sussidiarietà” inteso come rimedio utile a sopperire all’inazione dell’organo amministrativo che avrebbe il dovere di agire in giudizio per tutelare l’interesse della società, ma non adempie in ragione di un proprio interesse confliggente, cfr. C. Schäfer, (nt. 55), 7.
[60] Cfr. T. Heidel, (nt. 53), 582; W. Servatius, (nt. 55), 304.
[61] Cfr. C. Schäfer, (nt. 55), 7; T. Heidel, (nt. 53), 583; W. Servatius, (nt. 55), 305.
[62] W. Servatius, (nt. 55), 306.
[63] Cfr. T. Heidel, (nt. 53), 583.
[64] Cfr. T. Heidel, (nt. 53), 589.
[65] Così W. Servatius, (nt. 55), 303 e 306.
[66] Cfr. T. Heidel, (nt. 53), 588; C. Schäfer, (nt. 55), 8.
[67] Cfr. T. Heidel, (nt. 53), 612.
[68] Così W. Servatius, (nt. 55), 312.
[69] Cfr. T. Heidel, (nt. 53), 612.
[70] Cfr. W. Servatius, (nt. 55), 312.
[71] Cfr. T. Heidel, (nt. 53), 612.
[72] Cfr. T. Heidel, (nt. 53), 612.
[73] Cfr. T. Heidel, (nt. 53), 613-614.
[74] Cfr. C. Schäfer, (nt. 55), 16.
[75] Cfr. C. Schäfer, (nt. 55), 16.
[76] Cfr. V. Salafia, L’azione di responsabilità contro gli amministratori di società personali, in Società, 1992, 1483; G. Cottino, Diritto Commerciale, Padova, Cedam, 1999, vol. I, tomo II, 78; O. Cagnasso, (nt. 1), 140; e in giurisprudenza solo Trib. Milano, 21 aprile 1977, in Giur. comm.,1978, II, 770; V. Buonocore, Manuale di diritto commerciale, Torino, Giappichelli, 1999, 180; Id., Società in nome collettivo, (nt. 6), 129; F. Di Sabato, Manuale delle società, Torino, Utet, 1987, 82; F. Parrella, sub art. 2260, in Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza a cura di D. Santosuosso, artt. 2247-2378, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, Utet, 2015, 204-205.
Conforme in giurisprudenza Cass. civ., inserire sez. 9 giugno 1981, n. 3719, in Giur. comm., 1982, II, 15; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 1987, n. 134, in Nuova giur. civ. comm.,1987, I, 623 ed in Società, 1987, I, 481; Trib. Milano, 15 maggio 1980, in Giur. comm., 1981, II, 89 con nota contraria di G. Di Chio, (nt. 36); Trib. Milano, 16 aprile 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 98; e più recentemente Trib. Roma, 5 ottobre 2015, in Giurisprudenza delle imprese, 151; Trib. Roma, 5 aprile 2017, in Dir. Fall., 2020, 943; Trib. Milano, 13 novembre 2017, in Giurisprudenza delle imprese, 146; Trib. Roma, 19 giugno 2019, in Giurisprudenza delle imprese, 149; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 29 aprile 2020 (inedita), di cui sono stati riportati stralci da N. de Luca, (nt. 20), 1160-1163; Trib. Latina, 8 giugno 2022, in De Jure; App. Palermo, 6 ottobre 2020, in De Jure.
[77] In tal senso in dottrina L. Mossa, (nt. 29), 283-284 e nt. 43; F. Galgano, (nt. 29), 223; G. Ferri, (nt. 29), 178; F. Ferrara jr., (nt. 29), 249; R. Costi, G. Di Chio, (nt. 29), 298; M. Ghidini, (nt. 23), 430; C. Ruperto, Delle società, nel Commentario del codice civile, a cura di magistrati e docenti, Torino, Utet, 1975, 98-99; G. Grippo, in Aa.Vv., Diritto Commerciale, Bologna, Monduzzi, 1999, 141.
In giurisprudenza, cfr. App. Trieste, 11 marzo 1960, in Giust. civ., 1960, I, 1260 con nota contraria di C. Giannattasio, (nt. 36); Trib. Napoli, 16 febbraio 1967, in Foro it., 1967, I, 835; Trib. Vicenza, 25 febbraio 1976, in Giur. it., 1977, I, 2, 794; Trib. Milano, 8 ottobre 1990, in Società, 1991, 51; Trib. Napoli, 17 aprile 1998, in Società, 1998, 1324; incidentalmente, senza statuire direttamente sul punto, anche Trib. Alba, 10 febbraio 1995, in Società, 1995, 828.
[78] Così nella dottrina più recente A. Zanardo, Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, in Trattato delle società di persone, a cura di F. Preite, C.A. Busi, Milano, Utet, 2015, 1664; Ead. Legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nelle società di persone: una questione ancora aperta, in Giur. comm., 2017, I, 419 ss.; F. Vessia, (nt. 1), 260; N. de Luca, (nt. 20), 1164 ss.; e da ultimo in tal senso (seppure tra molti caveat) sembra orientato anche G. Cottino, (nt. 1), 184-186 ma solo nell’ipotesi di unico socio non amministratore legittimato a decidere l’azione, poiché di regola tale decisione dovrebbe essere assunta secondo l’A. all’unanimità, dai soci non amministratori, escludendo gli amministratori in quanto corresponsabili del danno; e in giurisprudenza Trib. Milano, 8 ottobre 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, 390 ed in Società, 1991, 57; Trib. Milano, 11 settembre 2003, in Giur. comm., 2004, II, 434; Trib. Milano, 2 febbraio 2006, in Società, 2006, 1002, con nota di V. Salafia, (nt. 36); Trib. Napoli, 3 marzo 2008, in Società, 2009, 889; Lodo arbitrale (Sanfilippo Arbitro Unico), 10 marzo 2010, in Riv. dir. soc., 2012, 92, con nota di G. Rugolo, Azione sociale di responsabilità e società in accomandita semplice.
[79] F. Vessia, (nt. 1), 260.
[80] Era questa l’idea manifestata già in F. Vessia, (nt. 1), 261.
[81] Parla di decisione di «naturale competenza dei soci», senza tuttavia prendere posizione sulla natura dell’atto (di controllo o di gestione) G. Cottino, (nt. 1), 165.
[82] Tale soluzione rinviene dall’interpretazione sistematica dell’art. 2260, secondo comma, ed è stata largamente condivisa in dottrina, per la quale si rimanda a G. Ferri, (nt. 29), 177; F. Parrella, (nt. 76), 203; O. Cagnasso, (nt. 1), 139; Id., La società semplice, Torino, Utet, 1998, 157; F. Vessia, (nt. 1), 230 ss. Ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici. La stessa soluzione è condivisa da I. Capelli, La gestione delle società di persone dopo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: una prima lettura del nuovo art. 2257, primo comma, c.c., in questa Rivista, 2019, 330; S. Patriarca, I. Capelli, Frammenti di governance nelle società di persone, in questa Rivista, 2022, 109-110; I. Capelli, sub art. 2260, (nt. 1), 191.
[83] A sostegno di questa soluzione si rimanda al mio precedente scritto monografico, F. Vessia, (nt. 1), 267 ss.
[84] Resta ancora aperto il dibattito in dottrina sul tema delle decisioni dei soci di società personali, ed in particolare di quale sia la regola di default per quelle decisioni che non risultano disciplinate. Volendo riassumere i termini della questione, senza pretesa di esaustività, una prima soluzione in favore dell’unanimità è stata sostenuta per tutti da F. Galgano, (nt. 26), 222 ss.; Id., (nt. 29), 257; per contro, in favore del criterio di maggioranza, si sono espressi, tra molti, A. Venditti, Collegialità e maggioranza nelle società di persone, Napoli, Jovene, 1955, 37 ss.; L. Buttaro, Diritto Commerciale. Lezioni introduttive, Bari, Laterza, 1995, 69.
Una terza soluzione “ibrida” si poggia sulla distinzione tra decisioni attinenti alla struttura organizzativa della società, per le quali sarebbe richiesta l’unanimità, e decisioni di carattere gestionale in senso lato, per le quali sarebbe sufficiente la maggioranza, secondo l’idea avanzata da A. Serra, Unanimità e maggioranza nelle società di persone, Milano, Giuffrè, 1980, 163 ss. e nello stesso senso O. Cagnasso, La società semplice, (nt. 82), 163 ss.; G. Fauceglia, Le decisioni dei soci nella disciplina delle società di persone, in Trattato delle società, (nt. 23), 1725 ss. spec. 1745; Id., Sulle delibere e decisioni dei soci nelle società di persone, in Società di persone. Problemi, prospettive attuali e tracce di una possibile riforma, (nt. 6), 133 ss.
Infine, altre più recenti soluzioni “ibride” che dichiarano di essere rassegnate «ad una ricostruzione della disciplina caso per caso» sono state sostenute da O. Cagnasso, La società semplice, (nt. 82), 165; P.G. Jaeger, F. Denozza, A. Toffoletto, Appunti di diritto commerciale, Milano, Giuffrè, 2019, 133; S. Patriarca, sub art. 2252, in S. Patriarca, I. Capelli, (nt. 1), 65.
[85] V. la giurisprudenza citata in nt. 76.
[86] Il punto non è pacifico e, come si è già segnalato in precedenza (v. note 9 e 10), accanto alla tesi della decisione maggioritaria (per quote o per teste) si riscontra in dottrina anche una tesi minoritaria che riconduce questo tipo di decisione (sulla responsabilità degli amministratori) alla unanimità richiedendo «il consenso di tutti i soci, escluso il socio della cui responsabilità si tratti» (F. Parrella, (nt. 76), 206) con l’unica deroga ammessa per il caso in cui il contratto sociale prevede espressamente l’assunzione a maggioranza delle decisioni sociali.
[87] A favore del metodo assembleare, nei casi di applicazione del principio maggioritario, si sono espressi A. Venditti, (nt. 84), 37 ss.; A. Graziani, (nt. 26), 116; L. Buttaro, (nt. 84), 63-72; A. Serra, (nt. 84), 146-162; E. Bocchini, (nt. 4), 79-80. Unica decisione giurisprudenziale in tal senso è stata presa da App. Milano, 23 ottobre 1970, in Giur. it., 1971, I, 2, 914, con nota di G. Grippo.
Contrari, invece, si sono dichiarati la gran parte della dottrina G. Ferri, (nt. 29), 121; F. Galgano, (nt. 26), 226-246; Id., (nt. 29), 227; G. Cottino, (nt. 76), 177-178; O. Cagnasso, La società semplice, (nt. 82), 167-170; M. Ghidini, (nt. 23), 341-345; Id., Il sistema della collegialità nelle società di persone, in Scritti in memoria di Alessandro Graziani, II, Napoli, Morano, 1968, 803 ss.; e la giurisprudenza quasi unanime: Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1953, n. 536, in Foro it., 1953, I, 474; Cass. civ., sez. I, 9 luglio 1973, n. 1977, in Foro it., 1973, I, 2998; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 1998, n. 153, in Giur. comm., 1999, II, 624 con nota di F. Pasquariello; Trib. Cagliari, 10 marzo 2000, in Riv. giur. sarda, 2001, 89; Trib. Milano, 8 marzo 1999, in Giur. it., 1999, 1447; Trib. Napoli, 17 ottobre 1986, in Giur. comm., 1988, II, 654; Trib. Como, 12 marzo 1987, in Riv. not., 1987, 1205.
Una posizione intermedia è assunta da A. Mirone, Il procedimento deliberativo nelle società di persone, Torino, Giappichelli, 1998, 206-223, il quale sviluppando un’idea già manifestata da P. Greco, Le società, Torino, Giappichelli, 1959, 255, considera meramente facoltativo il rispetto del metodo assembleare, reputando sufficiente il c.d. metodo referendario per garantire l’interesse dei soci al confronto e alla dialettica sulle materie in decisione. In tal senso recentemente si sono orientati anche O. Cagnasso, Le modalità delle decisioni dei soci e degli amministratori di società di persone: una rivisitazione alla luce della disciplina delle s.r.l., in Giur. it., 2010, 475-476; M. Di Sarli, Unanimità e maggioranza nelle società di persone: una nuova prospettiva?, in Giur. it., 2010, 178; G. Cottino, (nt. 1), 168; G. Fauceglia, Le decisioni dei soci, (nt. 84), 1753. Per una disamina completa del tema si rimanda a S. Patriarca, Decisioni dei soci e possibili manifestazioni della volontà, in questo fascicolo.
[88] Si rimanda alla giurisprudenza citata nella precedente nt. 20.
[89] Si deve dar conto anche di una pronuncia di merito abbastanza recente (Trib. Milano, 2 ottobre 2017, in Giurisprudenza delle imprese) che ha chiarito i rapporti tra i rimedi di cui all’art. 2259, terzo comma, e art. 2286 c.c. sostenendo che «la nozione di giusta causa richiesta dalla legge (anche) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2259 c.c. è notoriamente diversa e più ampia di quella di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale che la stessa disciplina della società semplice (e quindi, per i successivi richiami “a cascata”, delle società personali tutte) pone quale fondamento della extrema ratio dell’esclusione del socio (art. 2286 c.c.); inadempimento che certo integra una giusta causa di revoca, ma che di quella costituisce solo un sottoinsieme. Perché giusta causa sussista, ai fini che qui occupano e agli altri previsti dalla legge (ad esempio, per il recesso ex art. 2285, secondo comma, c.c.), è infatti necessario e sufficiente che il socio amministratore abbia tenuto condotte che, riguardate alla luce dello scopo sociale e del particolare intuitus personae che connota le società personali, non consentano più la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto sociale; il che, nell’ipotesi peculiare dell’art. 2259 c.c., si declina in termini di condotte gestorie tenute da uno o più soci che abbiano irreparabilmente compromesso il vincolo di reciproca fiducia, che solo può giustificare l’amministrazione disgiuntiva, e che al contempo – soprattutto nelle società personali – rende possibile quella congiuntiva scongiurando lo stallo decisionale».
[90] Si veda la giurisprudenza citata nella precedente nota 2 ed in particolare le recenti decisioni di Trib. Roma e Milano del 2015 e 2017, nonché quella inedita del Trib. S.M. Capua Vetere, 29 aprile 2020 (inedita), di cui dà conto e su cui si sofferma l’analisi di N. De Luca, (nt. 20), 1158-1161.
[91] App. Milano, 25 giugno 2019, in Giurisprudenza delle imprese.
[92] Tale osservazione era già contenuta nel precedente studio, F. Vessia, (nt. 1), 268: «Si deve considerare, infatti, che l’azione di revoca per giusta causa rappresenta, insieme all’esclusione del socio per gravi inadempienze, una applicazione speciale nel campo societario del generale rimedio della risoluzione per inadempimento contrattuale. Come è noto, la disciplina della risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) stabilisce il diritto in capo al contraente adempiente di chiedere alternativamente al contraente inadempiente o l’adempimento o la risoluzione del contratto, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Questa disciplina esplicita il legame che sussiste tra la risoluzione del contratto, o l’esatto adempimento dello stesso, ed il rimedio risarcitorio conseguente all’inadempimento: nella costruzione legislativa il diritto di maggiore portata è quello che consiste nel poter chiedere la risoluzione (o alternativamente l’adempimento), mentre accessorio e consequenziale rispetto al primo viene considerato il diritto al risarcimento. Di nuovo, nel maggiore si reputa compreso il minore dei diritti».
[93] F. Vessia, (nt. 1), 268.
[94] Lodo arbitrale (Sanfilippo Arbitro Unico), (nt. 78), 92; F. Vessia, (nt. 1), 275; N. de Luca, (nt. 20), 1158-1161.
[95] Come è stato sostenuto da A. Zanardo, Azione di responsabilità, (nt. 78), 1664; Ead., Legittimazione (nt. 78), 419 ss.; G. Cottino, (nt. 1), 184; e come io stessa ho cercato di dimostrare nel mio F. Vessia, (nt. 1), 280 ss. valorizzando per un verso l’argomento della posizione del socio come residual claimant della società, per altro verso la responsabilità illimitata idonea a generare un danno riflesso sul patrimonio individuale e a far emergere l’identità tra interesse sociale e interesse proprio del socio al risarcimento del danno sociale, e infine quell’orientamento giurisprudenziale che ammette l’azione surrogatoria generale (art. 2900 c.c.) anche per realizzare un potenziamento del patrimonio del debitore; F. Murino, (nt. 23), 1709-1710. In senso critico rispetto all’esperibilità dell’azione surrogatoria a fondamento della legittimazione individuale all’azione sociale di responsabilità cfr. P. Tullio, Azione di responsabilità nelle società personali: legittimazione e tutela del socio, Torino, Giappichelli, 2024, 100 ss.
[96] Questa tesi già sostenuta in F. Vessia, (nt. 1), 283, è stata di recente ripresa e ulteriormente articolata da R. Rosapepe, (nt. 23), 68 ss. spec. 71-73, per sostenere che, in forza del rapporto che lega i soci illimitatamente responsabili quali condebitori solidali, la loro legittimazione all’azione di regresso nei confronti degli altri soci coobbligati solidali, tra i quali rientra anche l’amministratore responsabile del danno arrecato alla società, potrebbe consentire un riparto interno delle responsabilità da mala gestio consentendo ai soci scevri da responsabilità di recuperare così l’intero danno arrecato al patrimonio sociale agendo (in regresso) nei confronti dagli amministratori responsabili. Si osserva, tuttavia, che tale soluzione, empiricamente percorribile e certamente condivisibile in tesi, non risolve il problema dalla legittimazione all’azione sociale di responsabilità, ma si limita a spostare l’attenzione sui mezzi processuali recuperatori dei danni patiti dai singoli soci in conseguenza della mala gestio altrui, trattandosi, per altro, di rimedio esperibile soltanto dai soci non coinvolti nella gestione (e nella connessa responsabilità) e solo quelli illimitatamente responsabili (da quanto sembra di poter intuire, sebbene il punto non sia esplicitamente affermato).
[97] Ormai da tempo la giurisprudenza ha affermato l’esperibilità dell’azione di responsabilità per danno diretto da parte dei singoli soci di società personali in applicazione analogica dell’art. 2395: Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2007, n. 16416, ex multis in Giur. comm., 2009, II, 436; in Società, 2009, 607; in Riv. dir. soc., 2009, 82; Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2007, n. 1045, ex multis in Foro it., 2007, I, 3156, con nota di A.M. Perrino, Soggettività della società di persone e responsabilità dell’amministratore; ed in Giur. comm., 2009, II, 431, con nota di F. D’Angelo, La responsabilità degli amministratori di società di persone alla luce della riforma delle società di capitali; ed in Giur. it., 2008, 363; Cass. civ., inserire sez. 28 marzo 1996, n. 2846, in Giur. it., I, 1, 790; Cass. civ., sez. I, 10 marzo 1992, n. 2872, in Foro it., Rep. 1992, voce Società, n. 754; Cass. civ., sez. I, 9 giugno 1981, n. 3719, in Giur. comm., 1982, II, 15.
Nella giurisprudenza di merito, tra le più recenti, si vedano Trib. Milano, 4 settembre 2023, Trib. Milano, 14 dicembre 2023 e Trib. Milano, 14 marzo 2024, in Giurisprudenza delle imprese, si riferiscono all’azione proposta dai soci, mentre Trib. Milano, 17 maggio 2023, in Giurisprudenza delle imprese, si riferisce indistintamente all’azione esperibile dal socio e dal terzo direttamente danneggiati dal comportamento illegittimo del socio amministratore.
[98] Pubblicata in banca dati dejure e www.ilcaso.it.
[99] Ci si riferisce alle disposizioni di legge con le quali nel 2012 sono state istituite le sezioni specializzate per le imprese, trasformandone l’originaria natura di sezioni specializzate per la proprietà intellettuale e la concorrenza, le quali escludono dalla competenza delle sezioni specializzate le controversie in materia di società di persone, diversamente da quanto previsto per le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata), le società cooperative e mutue assicuratrici, la Società europea e Società cooperativa europea, espressamente menzionate dall’art. 2, secondo comma, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.
[100] Affermano la cumulabilità, e non esclusività, delle responsabilità della società e degli organi sociali per gli illeciti commessi da questi ultimi nell’esercizio delle mansioni loro affidate, in dottrina, per tutti C. Castronovo, La responsabilità civile in Italia al passaggio del millennio, in Eur. dir. priv., 2003, 159; A.R. Adiutori, Funzione amministrativa e azione individuale di responsabilità, Milano, Giuffrè, 2000, 92 e ss.; C. Angelici, La società per azioni. Principi e problemi, Milano, Giuffrè, 2012, 427; ed in giurisprudenza Cass., sez. lav., 25 giugno 1994, n. 6125, in Foro it., Rep. 1994, voce Responsabilità civile, n. 72; Trib. Milano, 2 novembre 2000, in Foro it., 2001, I, 1935 ss.; Pret. Macerata, 29 settembre 1995, in Resp. civ. e prev., 1996, 763 ss.
Per contro la giurisprudenza si è espressa nei termini di sussistenza della responsabilità della società per gli illeciti commessi dai propri organi o soggetti preposti (ossia inseriti nell’impresa anche senza un rapporto di lavoro subordinato o continuativo) ove sussistano i presupposti del rapporto di preposizione, del fatto illecito del preposto e della connessione tra l’esercizio delle incombenze ed il danno (c.d. «necessaria occasionalità» tra fatto illecito ed esercizio delle mansioni affidategli). Cfr. Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2004, n. 20588, in Foro it., Rep. 2004, voce Responsabilità civile, n. 310; Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2000, n. 4005, in Foro it., Rep. 2000, voce Responsabilità civile, n. 243; App. Milano, 27 luglio 2001, in Banca borsa tit. cred., 2002, II, 424 e ss.; Trib. Milano, 23 gennaio 2003, in Banca borsa tit. cred., 2004, II, 154 e ss.
[101] Si rimanda al mio F. Vessia, (nt. 1), 141.
[102] Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 2011, n. 25946, in Società, 2012, 617 con nota di A. Ceccherini, Sulla concorrente responsabilità della società e dei suoi amministratori per fatto illecito, 621; in Foro it., 2012, I, 1843, con nota di A.M. Perrino; in Giur. comm., 2013, II, 238, con nota di A.V. Guccione, La responsabilità della società per gli illeciti commessi dagli amministratori a danno dei soci.
[103] Nella dottrina più risalente hanno sostenuto la tesi dell’estensibilità dell’art. 2395 alle società di persone, L. Mossa, (nt. 29), 455; M. Ghidini, (nt. 23), 435; P. Greco, (nt. 87), 321; O. Cagnasso, (nt. 82), 157; G. Ferri, (nt. 29), 176; F. Galgano, (nt. 29), 324; R. Costi, G. Di Chio, (nt. 29), 299; G.F. Campobasso, (nt. 26), 96 e nt. 84; M. Arato, La responsabilità delle persone giuridiche, associazioni non riconosciute, comitati, società di capitali, società di persone, in La responsabilità civile, Rassegna di dottrina e giurisprudenza, diretta da G. Alpa, F. Bessone, III, nella Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale Bigiavi, Torino, Utet, 1987, 455; A.R. Adiutori, (nt. 100), 105.
Nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità citata in nt. 87; e la giurisprudenza di merito: Trib. Milano, 31 maggio 2001, (nt. 36); App. Milano, 9 novembre 1993, in Società, 1994, 618; Trib. Milano, 20 ottobre 1997, in Società, 1998, 320; Trib. Napoli, 14 marzo 1996, in Società, 1996, 712; Trib. Milano, 16 aprile 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 98; Trib. Milano, 15 maggio 1980, in Giur. comm., 1981, II, 89.
Dopo la riforma 2003 conferme dell’applicabilità dell’art. 2395 alle società di persone si sono avute da: G. Cottino, R. Weigmann, (nt. 26), 151; G. Scognamiglio, L’azione sociale di responsabilità, in Trattato delle società a responsabilità limitata, a cura di C. Ibba, G. Marasà, Padova, Cedam, 2012, V, 313; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2011, n. 6558, in Foro it., 2012, I, 1165; ed in Giust. civ., 2012, I, 2164; Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2016, n. 1261; Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2986 (solo in obiter dicta); Trib. Napoli, 13 gennaio 2010, in Foro. it., Rep. 2010, voce Società, n. 614.
Recentemente tale soluzione è stata ribadita in diverse occasioni dal Trib. Milano, 4 settembre 2023, Trib. Milano, 14 dicembre 2023 e Trib. Milano, 14 Marzo 2024, in Giurisprudenza delle imprese, si riferiscono all’azione proposta dai soci, mentre Trib. Milano, 17 maggio 2023, in Giurisprudenza delle imprese, si riferisce indistintamente all’azione esperibile dal socio e dal terzo direttamente danneggiati dal comportamento illegittimo del socio amministratore; e dal Trib. S.M. Capua Vetere, 1° marzo 2023, in De Jure.
[104] Escludono risolutamente l’ammissibilità dell’azione ex art. 2395 (testo ante riforma) nelle società di persone in dottrina S. Serafini, Responsabilità degli amministratori e interessi protetti, Milano, Giuffrè, 2013, 154; ed in giurisprudenza Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 1987, n. 183, in Società, 1987, 366; e Trib. Milano, 2 febbraio 2006, in Società, 2006, 1002, con nota di V. Salafia, L’azione di responsabilità contro l’amministratore di società di persone; ed anche in Giur. comm., 2007, II, 901, con nota di D. Ducci, Il “danno diretto” degli amministratori a singoli soci e l’azione di responsabilità nelle società di persone.
Invece sostengono l’applicabilità delle norme generali sulla responsabilità extracontrattuale (art. 2043), anziché dell’art. 2395, al socio di società personale che risulti direttamente danneggiato dall’amministratore: Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1995, n. 12772, in Foro it., Rep. 1995, voce Società, n. 693; Trib. Milano, 27 febbraio 2018, in Giurisprudenza delle imprese; Trib. Napoli, 19 novembre 1994, n. 9253, in Dottr. giur., 1996, 430, con nota di A. Papa, La responsabilità degli amministratori di società personali.
Dubitativa la posizione di E. Bocchini, (nt. 4), 93.
[105] Per la qualificazione dell’art. 2281 come norma eccezionale, cfr. Cass., 14 gennaio 1987, n. 183, nt. 104, 366.
[106] Per l’applicazione dell’art. 2395 alle associazioni si rinvia, in luogo di molti, a F. Galgano, Delle persone giuridiche, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1972, 270.
[107] Si rimanda al Testo Unico del Pubblico Impiego, art. 22.
[108] Così S. Serafini, (nt. 104), 153.
[109] La dottrina prevalente qualifica l’azione come extracontrattuale sin dall’epoca di introduzione del codice civile 1942. Cfr. G. Auletta, Appunti di diritto commerciale, Imprenditori e società, Napoli, Editrice Humus, 1946, 187; anche in Scritti giuridici, IV, Milano, Giuffrè, 2001, 45; P. Greco, (nt. 87), 321; F. Ferrara jr., (nt. 29), 451; F. Galgano, La società per azioni, nel Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, VII, Padova, Cedam, 1984, 278; Id., Fallimento delle società, nel Commentario della legge fallimentare Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1997, 83 ss.; L. Buttaro, (nt. 85), 124; F. Guerrera, Illecito e responsabilità nelle organizzazioni collettive, Milano, Giuffrè, 1991, 242. Ed in giurisprudenza: Cass. civ., inserire sez., 29 aprile 1954, n. 1327, in Dir. fall., 1954, I, 344; Cass. 27 novembre 1982, n. 6431, in Fall., 1983, 810; Cass. civ., sez. I, 21 maggio 1991, n. 5723; Cass. civ., sez. I, 1° aprile 1994, n. 3216, in Giur. it., Mass., 1994; Cass. 28 marzo 1996, n. 2846, (nt. 97), 3230; Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 1998, n. 2251; Cass. civ., sez. I, 27 giugno 1998, n. 6364, in Giur. it., 1998, 2097; Trib. Milano 16 aprile 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 98; Trib. Milano 2 marzo 1995, in Giur. it., 1995, I, 2, 618; Trib. Milano 20 ottobre 1997, in Società, 1998, 320.
Anche dopo la riforma del 2003, nello stesso senso si sono espressi in dottrina V. Pinto, La responsabilità degli amministratori per “danno diretto” agli azionisti, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale,Torino, Utet, 2006, 2, 894 ss. spec. 897; L. Sambucci, Commento all’art. 2395, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontres, II, Napoli, Jovene, 2004, 716 e 719; G.M. Zamperetti, Commento all’art. 2395, in Il nuovo diritto societario. Commentario, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, Zanichelli, 2004, I, 830; A. De Nicola, Commento all’art. 2395, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Amministratori, Milano, Egea, 2005, 658; V. Salafia, Profili di responsabilità degli amministratori di società di capitali, in Società, 2005, 1336; F. D’Angelo, La responsabilità degli amministratori di società di persone alla luce della riforma delle società di capitali, in Giur. comm., 2009, II, 440; A. Toffoletto, Le società azionarie. Amministrazione e controlli, in Diritto delle società [Manuale breve], Milano, Giuffrè, 2012, 240; G.F. Campobasso, (nt. 26), 391; F. Galgano, R. Genghini, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da Galgano, XXIX, I, Padova, Cedam, 2006, 485-492; G. Presti, M. Rescigno, Corso di diritto commerciale. Società, Bologna, Zanichelli, 2023, II, 157 e 243.
Presso la giurisprudenza di legittimità, in favore della natura aquiliana della responsabilità ex art. 2395, si sono espressi dopo il 2003: Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8359; Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2008, n. 21130, in Società, 2010, 69 ss.; Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2010, n. 6870, in Società, 2010, 1185 ss.; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2011, n. 6558, in Foro it., 2012, I, 1165; Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2015, n. 17794; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1261 e Cass. 16 febbraio 2016, n. 2986 (solo in obiter dicta) (nt. 103).
Invece, a favore della natura contrattuale di questa ipotesi di responsabilità si vedano: F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, parte I, tomo I, Milano, Giuffrè, 1953, 469; G. Frè, Delle società per azioni, nel Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1997, 866-867; F. Bonelli, Natura giuridica delle azioni di responsabilità contro gli amministratori di s.p.a., in Giur. comm., 1982, II, 774 ss. spec. 779; Id., Gli amministratori di società per azioni, Milano, Giuffrè, 1985, 303 e 320; e dopo la riforma 2003 cfr. L. Sambucci, (nt. 109), 719.
Altri autori hanno preferito una soluzione intermedia, ritenendo che non si possa stabilire in modo aprioristico quale sia la natura della responsabilità, dovendosi avere riguardo al tipo di norma violata: se si tratta del generale precetto del neminen laedere allora si verterà in tema di responsabilità extracontrattuale, se invece sia stato violato un obbligo legale specifico, allora si versa nel campo della responsabilità contrattuale, cfr. A. Borgioli, I direttori generali di società per azioni, Milano, Giuffrè, 1974, 352-353 e F. Di Sabato, (nt. 76), 285.
Non è mancato, nemmeno, chi ha sostenuto che dalla norma debba farsi discendere una doppia responsabilità: contrattuale, con riferimento ai danni subiti dai soci, ed extracontrattuale, quando destinatari dell’atto illecito siano terzi estranei alla compagine sociale (cfr. C. Masucci, Sulla responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c., in Giur. comm., 1984, I, 599-600).
La tesi però, non sembra condivisibile per la ragione, quasi ovvia, che le obbligazioni cui sono tenuti gli amministratori hanno fonte in un contratto che vede come parte la società, non già i singoli soci che ne fanno parte, i quali risultano equiparati ai terzi nel rapporto tra amministratori e società. E che la società sia un soggetto giuridicamente distinto dai soci è vero sia nelle società di persone sia, a maggior ragione trattandosi di persone giuridiche, nelle società di capitali.
Infine, qualifica la natura dell’azione ex art. 2395 come responsabilità da violazione degli obblighi di protezione, assoggettandola alla disciplina dell’inadempimento contrattuale A.R. Adiutori, (nt. 100), 79-82, cui sembra aderire anche C. Angelici, (nt. 100), 427-428.
[110] Trib. Milano, 17 maggio 2023, in Giurisprudenza delle imprese, ha sostenuto che «non è, invece, prevista l’azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori, che sono di norma anche soci illimitatamente responsabili, già esposti direttamente con il loro patrimonio nei confronti dei creditori sociali. Né è possibile l’applicazione analogica dell’art. 2394 c.c., norma di carattere speciale che, in deroga ai principi generali della responsabilità aquiliana, consente ai creditori, nel contesto di limitazione al patrimonio sociale della responsabilità per i debiti sociali delle società di capitali, di ottenere il risarcimento del danno subito per effetto dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro pretese che solo indirettamente lambisce la loro sfera giuridica».
[111] Si rimanda a F. Vessia, (nt. 1), 36 ss.
[112] Si tratta dell’argomento in assoluto più forte e condiviso sia in dottrina sia in giurisprudenza, così G. Auletta, Il contratto di società commerciale, Milano, Giuffrè, 1937, 56; anche in Scritti giuridici, I, Milano, Giuffrè, 2001, 158; F. Denozza, (nt. 5), 56.
[113] Sia permesso di rinviare a F. Vessia, (nt. 1), 72 ss.
[114] La natura aquiliana è tutt’altro che scontata, essendo stato sostenuto che l’art. 2394 costituisca manifestazione della responsabilità contrattuale o da contatto sociale.
[115] Così G.F. Campobasso, (nt. 26), 556-557; R. Costi, Società in accomandita per azioni, (nt. 5), 82-84; F. Galgano, Società in accomandita per azioni, in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ. diretto da F. Galgano, VIII, Padova, Cedam, 1985, 12 ss.; C. Angelici, voce Società per azioni e in accomandita per azioni, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 977 ss. spec. 1008 ss.; E. Barcellona, R. Costi, F. Grande Stevens, Società in accomandita per azioni, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro Italiano, 2005, 175-181.
[116] Cfr. F. Vessia, (nt. 1), 41.
[117] Il riferimento è alle norme sulle società in nome collettivo e in accomandita semplice che stabiliscono: a) il divieto di distribuzione di utili fittizi e il conseguente divieto di ripartizione di utili in caso di perdite, fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura proporzionale (art. 2303 c.c.); b) la riduzione reale del capitale dettata per la società in nome collettivo ed estesa all’accomandita semplice (art. 2306 c.c.); nonché le norme dettate per lo scioglimento della società semplice (e in estensione per la s.n.c. e la s.a.s.) sul: c) divieto di nuove operazioni (art. 2279 c.c.); d) divieto di ripartizione dei beni sociali tra i soci in sede liquidativa, prima che siano stati pagati i creditori sociali o che siano state accantonate le somme necessarie per pagarli (art. 2280 c.c.). Vedi ampiamente F. Vessia, (nt. 1), 77-78.
[118] Il riferimento è alle disposizioni penali che doppiano le norme civilistiche richiamate nella nota precedente, affiancando alla sanzione civile risarcitoria quella penale, con riferimento alle condotte di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), di illegale ripartizione degli utili (art. 2627 c.c.), di operazioni in pregiudizio dei creditori come le riduzioni del capitale sociale (art. 2629 c.c.) e di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.). Occorre aggiungere a queste, anche le disposizioni contenute nella previgente legge fallimentare, artt. 223 e 224 l. fall., sulla responsabilità degli amministratori per bancarotta semplice e fraudolenta, applicabili anche agli amministratori di società di persone, attualmente riproposte anche nel Codice della crisi artt. 322 e 323, d.lgs. n. 14/2019. Per una trattazione approfondita si rimanda a F. Vessia, (nt. 1), 79-81.
[119] Per la natura extracontrattuale, invece, si erano schierati prima della riforma societaria G. Osti, Sull’azione dei creditori e dei terzi contro gli amministratori di società per azioni, in Riv. trim., 1955, 802; A. Graziani, (nt. 26), 386; F. Galgano, (nt. 109), 271; F. Di Sabato, (nt. 76), 284; F. Di Giovanni, Responsabilità civile e organi delle società: appunti sulla responsabilità degli amministratori e sindaci delle società di capitali verso i terzi estranei alla società, in Rass. dir. civ., 1988, 530 ss. spec. 541-543; M. Franzoni, La responsabilità degli amministratori e dei sindaci, in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ. diretto da F. Galgano, Padova, Cedam, 1994, 79; R. Rordorf, Azione di responsabilità, concordato preventivo e amministrazione controllata, in Società, 1995, 748 ss. spec. 752; ed in giurisprudenza: Cass., 22 ottobre 1998, n. 10488, in Fall., 1999, 1079 con nota di A. Badini Confalonieri, Determinazione del danno risarcibile nell’azione di responsabilità: note a margine di due interventi giurisprudenziali; Trib. Roma, 5 dicembre 1986, in Fall., 1987, 854; Trib. Milano, 6 febbraio 1989, in Società, 1989, 703 ed in Giur. comm., 1989, II, 906; Trib. Torino, 26 febbraio 1994, in Giur. it., 1994, I, 2, 744; Trib. Monza, 13 gennaio 2000, in Giur. milanese, 2000, 250; Trib. S.M. Capua Vetere, 23 maggio 2000, in Riv. not., 2003, 458; Trib. Roma, 9 novembre 2014, in www.ilcaso.it.
Dopo la riforma del 2003 sempre in favore della natura extracontrattuale cfr. G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, Cedam, 2005, 350; S. Ambrosini, La responsabilità degli amministratori, in Le società per azioni, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Padova, Cedam, 2010, IV, 1, 679; M. Bianchi, Il fallimento delle società di capitali, in Fallimento e concordato fallimentare, a cura di A. Jorio, Milano, Giuffrè, 2016, t. II, 2692; ed in giurisprudenza v. Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2007, n. 13765, in Giur. comm., 2008, II, 849; Trib. Milano, 2 ottobre 2006, in Giur. it., 2007, 382.
[120] Per la natura contrattuale della responsabilità verso i creditori ex art. 2394, si sono espressi prima della riforma societaria: F. Bonelli, (nt. 109), 774; Id., Art. 1462, l. fall.: l’azione di responsabilità del curatore contro gli amministratori di s.p.a. fallite, in Giur. comm., 1982, II, 780; Id., La responsabilità dell’amministratore di fatto, in Giur. comm., 1984, I, 107; Id., La responsabilità degli amministratori, nel Trattato sulle società per azioni, G.E. Colombo, G.B. Portale, Torino, Utet, 1991, 4, 441; Id., La responsabilità degli amministratori di società per azioni, Giuffrè, Milano, 438-439; C. Angelici, (nt. 115), 1008; F. Messineo, (nt. 109), 469; F. Ferrara jr., (nt. 29), 449; L. Buttaro, (nt. 84), 121; G. Frè, (nt. 109), 862; G. Guizzi, L’art. 146 l. fall. nel sistema delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori delle società. Un falso problema?, in Riv. dir. comm., 1999, I, 942-943; A.R. Adiutori, (nt. 100), 63. Questi Autori, poi, si differenziano ulteriormente tra loro in ordine alle opinioni relative alla fonte dell’obbligazione, come successivamente illustrato nelle note 241-245.
Anche dopo la riforma del 2003, nello stesso senso cfr. L. Sambucci, Commento all’art. 2394, in Società di capitali. Commentario G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontres, Napoli, Jovene, 2004, 703; B. Libonati, Creditori sociali e responsabilità degli amministratori nelle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale, 3, Torino, Utet, 2006, 628-629; I. Pagni, Crisi societarie ed intervento del giudice tra revoca dell’amministratore, azioni di responsabilità e forme di tutela dei creditori, in Studi in Onore di Carmine Punzi, Torino, Giappichelli, 2008, II, 235; Ead, Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo: un dialogo a due voci, in Società, 2015, 601. S. Serafini, (nt. 104), 183-187, 262.
[121] L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Giur. comm., 1956, II, 360; F. Benatti, La responsabilità precontrattuale, Milano, Giuffrè, 1963, 115 ss.; F. D. Busnelli, Itinerari europei nella “terra di nessuno tra contratto e fatto illecito”: la responsabilità da informazioni inesatte, in Contr. impr., 1991, 572; C. Castronovo, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in Scritti in onore di Luigi Mengoni, Milano, Giuffrè, 1995, I, 160 e ss.; Id., Le frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1989, 585; Id., La nuova responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 2006, 446.; S. Faillace, La responsabilità da contatto sociale, Padova, Cedam, 2004.
[122] Cfr. F. Vessia, (nt. 1), 124-134.
[123] L’ammissibilità di amministratori non soci, ad eccezione della s.a.s. dove vi sarebbe l’esplicito divieto dell’art. 2318, secondo comma, è stata affermata anche in sede giurisprudenziale in una recente decisione del Trib. di Roma, 25 agosto 2021 (decr.), Giudice del Registro delle Imprese G. Romano, in Banca borsa tit. cred., 2023, II, 585 ss., con nota di K. Martucci, La nomina dell’amministratore “estraneo” nelle società di persone (considerazioni a margine di un recente decreto del giudice del registro delle imprese di Roma.
A favore della nomina di amministratori estranei (non soci) si erano espressi già sotto la vigenza del codice di commercio: M. Battista, Del contratto di società e del mandato, Napoli-Torino, Marghieri-Utet, 1920, 272; T. Ascarelli, Appunti di diritto commerciale, Roma, Società editrice del Foro Italiano, 1933, 249. E dopo l’introduzione del codice civile (1942) nello stesso senso cfr. G. Minervini, In tema di esclusione del socio amministratore unico di collettiva, in Dir. giur., 1947, 248 ss., nota a Pret. Messina, 16 agosto 1947 ed ivi ampi richiami di dottrina italiana e francese anteriore e successiva all’unificazione dei codici; L. Mossa, (nt. 29), 280; A. Venditti, (nt. 84), 79 e 82; B. Libonati, L’amministratore non socio di società in nome collettivo, in Riv. dir. comm., 1965, I, 464 ed anche in Studi in memoria di Tullio Ascarelli, Milano, Giuffrè, 1969, vol. II, 1089; P. Spada, (nt. 6), 339-375; S. Landolfi, L’amministrazione e la rappresentanza della società, in Società, 1986, 238-241, che qualifica l’amministratore estraneo come mandatario di secondo grado.
Dopo la riforma societaria la stessa posizione favorevole agli amministratori estranei è stata manifestata da D. Regoli, L’organizzazione delle società di persone, in Aa.Vv., Diritto delle società [Manuale breve], (nt. 109), 56 ss.; G.F. Campobasso, (nt. 26), 98-99; G. Cottino, R. Weigmann, (nt. 26), 138-141, i quali pur riaffermando che il fondamento del potere di gestione risiede nella responsabilità illimitata così da rendere inscindibili le due posizioni, sottolineano l’effetto dirompente realizzato dalla riforma del 2003 (con gli artt. 2361 e 111-duodecies) così da «rompere quell’immedesimazione fra potere di gestione e qualità di socio illimitatamente responsabile su cui si è finora fondato il sistema vigente». Nello stesso senso in giurisprudenza già App. Bari, 1° febbraio 1960, in Giur. it., 1962, I, 2, 90; Trib. Roma, 4 maggio 1968, n. 3695, in Temi romana, 1970, 585. In obiter anche Cass. 12 giugno 2009, n. 13761, in www.ilcaso.it.
Sul tema si rimanda alle riflessioni funditus svolte da I. Capelli, L’amministrazione delle società di persone tra continuità e rinnovamento: questioni aperte e prospettive evolutive, in questo fascicolo.
[124] Cfr. A. Cetra, (nt. 8), 131-171; F. Vessia, (nt. 1), 57-69.
[125] Cfr. F. Vessia, (nt. 1), 44.
[126] Trib. Roma (decr.), 25 agosto 2021, Giudice del Registro delle imprese G. Romano, pubblicato ex multis in Società e contratti, Bilancio e Revisione, 2022, 55 ss. con nota adesiva di L. Pisani, Società semplice, amministratore estraneo e rapporto col patto limitativo della responsabilità; in Società, 2022, 69 ss. con il commento di N. De Luca, F. Perreca, Ammissibilità dell’amministratore non socio nelle società di persone; in Riv. dir. comm., 2022, II, 291 ss., con nota critica di L. Farenga, Amministratore non socio nelle società di persone; in Giur. it., 2022, 1907 con nota critica di G. Cottino, La società semplice può essere amministrata da un non socio? Considerazioni critiche sulla risposta affermativa del Tribunale di Roma; Giur. comm., 2022, II, 1373 ss. con il commento di G. Galluccio, Amministratore estraneo di società di persone; in Banca borsa tit. cred., 2023, 585, con il commento di K. Martucci, (nt. 123).
[127] Per il quale si rimanda al contributo a ciò dedicato di M. Garcea, Articolazione dell’attività di impresa e società di persone (ovvero delle società di persone nel gruppo), in questo fascicolo.
[128] Per un primo commento si rimanda a M. Speranzin, Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25, in questa Rivista, 2025, 436 ss.