DOI 10.17473/2282-667X-2025-2-7
L’articolo analizza alcuni profili problematici in tema di limitazione della responsabilità e parziarietà risarcitoria che pone la recente riforma della responsabilità dei membri del collegio sindacale avutasi con la l. n. 35/2025 di modifica dell’art. 2407 c.c. Lo scritto tenta di dimostrare come il legislatore italiano, da un lato, sia caduto in un fraintendimento comparatistico, prendendo a modello per riformare la responsabilità del collegio sindacale le discipline straniere sulla responsabilità dei revisori contabili le quali non vedono una estensione della limitazione della responsabilità agli organi di controllo interno; dall’altro, non abbia colto l’occasione per pervenire ad una più ponderata riforma, prendendo in considerazione gli studi di analisi economica del diritto e i modelli comparatistici sulla solidarietà e parziarietà risarcitoria rinvenienti, ad es., nel Restatement (third) of Law Tort statunitense. Sulla base di tali premesse lo scritto si sofferma sulla nuova limitazione di responsabilità alla luce della giurisprudenza costituzionale e sul reale superamento del paradigma della responsabilità solidale.
The article analyzes some problematic profiles on the subject of limited and proportional liability posed by the recent reform of liability of members of collegio sindacale (roughly translatable as board of statutory auditors) that took place with Law No. 35/2025 reforming Article 2407 of the Italian Civil Code. The paper attempts to demonstrate how the Italian legislature, on the one hand, has fallen into a comparative misunderstanding where it has taken as a model for reforming the liability of the board of statutory auditors the foreign disciplines on auditors’ liability which do not see an extension of the limitation of liability to the internal auditing bodies; on the other hand, Italian legislature lost the opportunity to achieve a more thoughtful reform by taking into consideration the studies of Law and Economics and the comparative models on joint and several and proportionate liability, e.g., in the U.S. Restatement (third) of Law Tort. Against this background, the paper discusses the new limitation of liability in light of the decisions of the Italian Constitutional Court and the real overcoming of the joint and several liability paradigm.
1. Il ruolo dell’analisi economica del diritto e i fraintendimenti del riformatore italiano nel legal transplant - 2. L’ottimo paretiano perseguito dal riformatore italiano nell’interesse esclusivo dei sindaci - 3. La limitazione della responsabilità anche in caso di colpa grave - 4. L’espunzione dall’art. 2407, secondo comma, c.c. del riferimento alla solidarietà risarcitoria - 5. Il modello comparatistico «ibrido» della ripartizione nel Restatement (third) of the Law of Torts - NOTE
In un saggio apparso postumo nel 2004 e intitolato Sull’efficienza come principio giuridico Luigi Mengoni osservava che «l’analisi economica del diritto vuole essere anche una teoria della legislazione: vuole non soltanto analizzare il diritto, ma anche valutarlo e promuoverne la riforma là dove lo giudica non coerente con i propri obiettivi» [1].
In questa prospettiva va premesso come, all’origine della riforma statunitense in materia di responsabilità dei revisori contabili che, nel 1995, portò al Private Securities Litigation Reform Act-PSLRA [2], vi furono proprio gli studi di Law and Economics di V. Goldberg del 1988 (secondo cui la previsione di una responsabilità civile del revisore nei confronti dei terzi non sarebbe stata necessaria) e di V.G. Narayanan del 1994 (per il quale, con riferimento alle azioni di classe, la responsabilità parziaria sarebbe stata da reputarsi preferibile alla responsabilità solidale) [3]: alla luce di detti studi di analisi economica del diritto, la riforma statunitense, attraverso la section 203 PSLRA, eliminò la responsabilità solidale (joint and several liability) per tutti quei soggetti che, anche in modo gravemente colpevole (recklessly) ma inconsapevolmente (not knowingly), avessero violato le securities laws [15 U.S.C. § 78u-4(f)(2)(B)], introducendo quindi la proportionate liability per gli illeciti da violazione del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934 [4]. La solidarietà venne mantenuta solo per il caso di dolo [15 U.S.C. § 78u-4(f)(2)(A)] [5].
La principale, evidente, conseguenza del nuovo paradigma della responsabilità parziaria (proportionate liability) è consistita nel non esporre il peripheral defendant al rischio di dover risarcire un danno che in massima parte è da imputarsi a colui o a coloro che sono stati corresponsabili primari (primary wrongdoers) [6]. Questa soluzione dimostra, com’è stato recentemente osservato, «l’attitudine fortemente empirica nordamericana, orientata a riconoscere una responsabilità solidale solo oltre una significativa soglia di corresponsabilità» [7].
La l. 14 marzo 2025, n. 35 di riforma dell’art. 2407 c.c. [8] in tema di responsabilità del collegio sindacale (e «selettivamente» solo di quest’organo e non anche degli organi di controllo nei sistemi alternativi [9]) sembra essere stata realizzata a seguito di un fraintendimento circa gli ordinamenti europei presi a modello di comparazione nei lavori preparatori fin dalla proposta di legge [10] da cui è emersa «la peculiarità della norma in esame nel contesto internazionale» [11]. Sembra trattarsi di una sorta di error iuris – da verificare approfondendo tutti i singoli ordinamenti stranieri evocati – in cui potrebbe essere caduto il Parlamento; sicuramente essenziale (difficile dire, invece, fino a che punto riconoscibile dal Parlamento) in quanto il dato comparatistico ha costituito, per restare all’enunciato dell’art. 1429, n. 4, c.c., «la ragione unica o principale» della riforma. Invero, sul presupposto che i sindaci possono svolgere anche la funzione di revisori, vengono presi in considerazione i modelli stranieri della responsabilità dei revisori (Grecia, Polonia, Slovacchia, Estonia, Olanda, Germania, Austria, Belgio e Regno Unito), tutti caratterizzati dalla limitazione della responsabilità; ma se è vero che il collegio sindacale del nostro sistema tradizionale può talora assumere anche la funzione di revisore legale dei conti (art. 2403 c.c.), non mi sembra altrettanto vero che la responsabilità degli organi di controllo interno delle società si caratterizzino, alla stregua dei citati ordinamenti stranieri, per una responsabilità limitata e parziaria.
Com’è noto, negli ordinamenti stranieri la limitazione di responsabilità si registra nell’ambito della revisione contabile, tra l’altro seguendo un modello distinto da quello statunitense sopra ricordato, in quanto in area europea la responsabilità del revisore è limitata ma solidale mentre con la riforma statunitense del 1995 la responsabilità del revisore fu prevista illimitata (pur potendosi fare ricorso alle clausole limitative) ma parziaria; inoltre, come osservato, il revisore può essere condannato negli U.S.A. a corrispondere importi superiori ai danni effettivamente causati mediante l’applicazione dei punitive damages [12].
La riforma italiana sembra essere stata, fin dalla sua genesi, il frutto di un paralogismo. Partendo dall’ipotesi, eventuale, della possibile attribuzione delle funzioni di revisione contabile al collegio sindacale nei casi consentiti dalla legge [13] si estende ai sindaci il modello di responsabilità, proprio dei revisori e fondato sul multiplo del compenso, anche quando i sindaci non assumono le funzioni di revisori. Il paralogismo consiste in una generalizzazione indebita ai sindaci, anche se non revisori, dei modelli europei della disciplina della revisione, sovrapponendo in un indistinto funzioni di controllo sulla gestione e funzioni di revisione contabile [14].
Il legislatore italiano ha, insomma, preso in considerazione il modello di responsabilità della revisione contabile per riformare la responsabilità del collegio sindacale anche quando tale organo non svolga attività di revisione, ma solo di controllo; tanto è accaduto sull’erroneo presupposto di adeguarsi ai modelli stranieri di responsabilità degli organi di controllo interno.
A riprova di quanto affermato valga per tutti quanto previsto nell’ordinamento tedesco, in quello polacco e in quello belga, tutti e tre richiamati nei lavori preparatori della riforma del collegio sindacale quali modelli di comparazione a cui ispirarsi: tuttavia, in detti ordinamenti la responsabilità degli organi di controllo interni alla società di capitali non presenta le caratteristiche della nuova responsabilità del collegio sindacale.
Per il consiglio di sorveglianza (Aufsichtsrat) tedesco non sono previste limitazioni della responsabilità e la solidarietà è espressamente prevista in particolare al § 117, Abs. 1 e 2, AktG oltre che ai §§ 310, Abs. 1 [15] e 318, Abs. 2, AktG, in linea con le previsioni della solidarietà dettate dai §§ 421 ss. BGB [16].
Lo stesso vale per l’ordinamento polacco, ove il Kodeks spółek handlowych-KSH stabilisce all’art. 294 [17], per il collegio sindacale della s.r.l., e all’art. 485 [18], per il consiglio di sorveglianza della s.p.a. [19], che, se il danno è stato causato congiuntamente da più persone, la loro responsabilità è solidale [20]; inoltre, nessun riferimento si rinviene alla limitazione di responsabilità di tali organi di controllo [21].
Suscettibile di analoghe considerazioni si rivela, infine, l’ordinamento belga ove l’art. 3:71 del Code des sociétés et des associations-CSA prevede che, salva la limitazione di responsabilità dei revisori ai sensi dell’art. 24, della Loi del 7 dicembre 2016 (con i plafond, non ancorati al compenso, variabili da un minimo di 3 milioni a un massimo a 12 milioni di euro e il venir meno del beneficio della responsabilità limitata in caso di intention frauduleuse ou à dessein de nuire: § 1; con il divieto di clausole di esonero da responsabilità e l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale: § 2), i commissaires o i revisori incaricati di garantire l’informazione in materia di sostenibilità sono responsabili nei confronti della personne morale dei fatti da loro commessi nell’esercizio delle proprie funzioni; essi rispondono solidalmente sia nei confronti della personne morale che nei confronti dei terzi «de tout dommage» derivante dalla violazione delle disposizioni del CSA o degli statuti. Piuttosto, in Belgio una limitazione della responsabilità dei commissaires può aversi (ma solo in via riflessa) in quanto il CSA ha fissato – consacrando per via legislativa il principio dell’appréciation marginale (art. 2:56, § 1, CSA) – un limite massimo di responsabilità degli amministratori (compresi gli amministratori di fatto) [22], prevedendo (art. 2:57, § 1, CSA) cinque scaglioni che vanno da un minimo di 125.000 euro a un massimo di 12 milioni di euro, a seconda delle dimensioni e dell’attività della società [23].
Sembra allora che l’esito della riforma italiana sia stato quello di pervenire a soluzioni poco ponderate sia sul piano comparatistico che su quello dell’analisi economica del diritto e che mi pare espongano la nuova disciplina, da un lato, a censure di incostituzionalità [24] e, dall’altro, al rilievo che si tratti di innovazioni solo apparenti con riguardo, ad es., al presunto superamento del paradigma della solidarietà [25].
Piuttosto che seguire la via della limitazione della responsabilità secondo i modelli affermatisi per la revisione contabile (che sarebbero, semmai, utilizzabili per la riforma dell’art. 15 d.lgs. n. 39/2010 sulla responsabilità derivante da attività di revisione [26], ancora in discussione e rispetto alla quale la limitazione di responsabilità si giustificherebbe per il maggior livello di rischio cui è esposto il revisore [27]), una strada più ragionevole da percorrere per la riforma della responsabilità dei sindaci, avrebbe potuto essere quella di sostituire, ma in maniera esplicita e inequivoca, il paradigma dell’obbligazione risarcitoria solidale con quello dell’obbligazione risarcitoria parziaria, senza introdurre una modifica del regime di responsabilità illimitata che, come si vedrà nel prosieguo, pone problemi di legittimità costituzionale.
Nel modificare la responsabilità dei sindaci da solidale in parziaria il riformatore avrebbe potuto giovarsi degli studi di Law and Economics sul generale tema dell’obbligazione risarcitoria plurisoggettiva condotti in Italia venti anni fa, sia pure con esiti di segno opposto, tra chi auspicava il passaggio ad un sistema risarcitorio di responsabilità parziaria [28], trovandone addirittura giustificazione in «una lettura dell’art. 2055 c.c. basata sul casual apportionment» [29], e chi [30] auspicava il mantenimento del paradigma risarcitorio solidale fondato sugli artt. 2055, 1292 (secondo cui ciascuno dei debitori «può essere costretto all’adempimento per la totalità») e 1294 c.c. [31]. Si tratta di un dibattito – autorevolmente ripreso dieci anni dopo [32] – che seguì una impostazione completamente inedita rispetto a quella tradizionale, in quanto prendeva le mosse appunto dalla comparazione giuridica [33] e dall’analisi economica del diritto [34] e tendeva ad individuare un sistema che riuscisse in via preventiva – non quindi a posteriori, quando il danno si è già verificato – a fornire strumenti capaci di minimizzare i costi sociali dei pregiudizi attesi, garantendo al meglio le esigenze di deterrence e di efficiency.
In particolare, nel primo dibattito taluno auspicò una sostituzione della responsabilità solidale con la responsabilità parziaria: infatti, se, con riferimento a una situazione ideale, entrambi i modelli sarebbero indifferentemente in grado di assicurare in maniera adeguata deterrence ed efficiency, in una prospettiva realistica «non può escludersi che il vincolo di solidarietà induca […] a non adottare precauzioni» [35]. Il fautore di tale sostituzione giungeva alla conclusione della maggiore idoneità del modello della parziarietà per il caso in cui più persone avessero concorso a produrre un unico evento dannoso: si tratterebbe di un modello che «promuove maggiormente la composizione stragiudiziale della lite, così determinando per le parti un risparmio sui costi del contenzioso, notoriamente più elevati» [36]. Alla auspicata introduzione di un modello generale di responsabilità parziaria, secondo questa dottrina avrebbe dovuto accompagnarsi anche l’introduzione dell’obbligo dell’assicurazione per ciascuna categoria di rischio, con la determinazione di una soglia minima di copertura in rapporto al tipo di rischio [37].
Sarebbe stato opportuno, insomma, che il riformatore avesse sondato la bontà di questa soluzione anche alla luce dell’opinione contraria che, contemporaneamente a tale orientamento, affermava l’attualità dell’art. 2055 e la sua resistenza ad una innovativa regola di responsabilità parziaria [38]. Più recentemente, tuttavia, autorevole dottrina ha qualificato come «obsoleta» la lettera dell’art. 2055 c.c., proponendone se non l’abrogazione quanto meno una interpretazione evolutiva [39].
Con la riforma dell’art. 2407, secondo comma, c.c. il legislatore ha inteso cumulare tutti i benefici derivanti dai modelli stranieri della responsabilità da revisione contabile, applicandoli, per estensione, al collegio sindacale [40]: dal modello U.S.A. ha attinto la parziarietà dell’obbligazione plurisoggettiva e l’irrilevanza della colpa grave; dai modelli continentali ha attinto la limitazione della responsabilità a un multiplo del compenso, scartando invece il paradigma della solidarietà che li caratterizza.
Nella riforma, tra l’altro, il criterio del multiplo si connota in modo regressivo sol che il compenso del sindaco aumenti, con ingresso nello scaglione superiore, anche in minima parte [41]: infatti, l’incentivo del professionista – anche su pressione delle compagnie assicurative – sarà verosimilmente quello di rifuggire, se possibile, dal primo scaglione ed entrare, sia pure per un solo euro di compenso aggiuntivo, nello scaglione superiore: si tratta di uno scaglione «rifugio» in quanto, ad una analisi costi-benefici, con un incremento irrisorio del compenso da parte della società e tale da consentirgli di assestarsi in limine nello scaglione superiore, il sindaco beneficerà di una consistente e sproporzionata riduzione di responsabilità [42].
Ad es., se un compenso di 10.000 euro annui espone il sindaco a una responsabilità per 150.000 euro, un compenso di 10.001 euro annui espone il sindaco a una responsabilità di 120.012 euro: l’aumento marginale di un euro del compenso annuo e l’ingresso nel secondo scaglione comporterà una notevole riduzione di responsabilità pari a quasi 30.000 euro. Ancora: se un compenso di 50.000 euro annui espone a una responsabilità per euro 600.000, un compenso di 50.001 euro annui espone il sindaco a una responsabilità per euro 500.010: anche qui l’aumento marginale di un euro del compenso annuo e l’ingresso nel terzo scaglione comporteranno una sproporzionata riduzione di responsabilità pari a quasi 100.000 euro. Mi pare evidente l’irragionevolezza del meccanismo che, a fronte dell’incremento anche nummo uno del compenso con il passaggio dallo scaglione inferiore a quello superiore, registra un abbattimento del tutto sproporzionato della responsabilità, così incrementando ulteriormente l’azzardo morale del sindaco già derivante dalla generale limitazione di responsabilità.
A questo riguardo va anche osservato come il riformatore, nel richiamare, per la responsabilità dei sindaci, i modelli stranieri della responsabilità dei revisori non ha tenuto conto che, per la revisione contabile, i limiti di responsabilità non sono correlati e ancorati ai compensi (ancorati ai compensi dei revisori sono, invece, i limiti di responsabilità che la proposta di legge di riforma della disciplina della revisione legale in discussione vorrebbe introdurre).
Consideriamo paradigmaticamente la responsabilità del revisore contabile in Germania prevista al § 323, Abs. 2, HGB: come è stato già segnalato [43], fino alla emanazione nel 2021 – a seguito dello scandalo Wirecard – del Finanzmarktintegritätsgesetz-FISG [44], i limiti di responsabilità erano correlati alla natura pubblica o meno dell’ente: 1) per gli enti di interesse pubblico di cui al n. 1 il limite era di 16 milioni di euro; b) per gli enti di interesse pubblico di cui ai nn. 2 e 3 il limite era di 4 milioni di euro; c) per gli enti diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2 il limite era di 1,5 milioni di euro.
Con Finanzmarktintegritätsgesetz – FISG vi è stato un inasprimento della responsabilità del revisore contabile [45]. Le limitazioni della responsabilità sono fissate al § 323, Abs. 2, S. 1, 2 e 3, HGB a:
1) 16 milioni di euro per le società di capitali che sono enti di interesse pubblico ai sensi del § 316a, Abs. 2, n. 1, HGB (§ 323, Abs. 2, n. 1, HGB);
2) 4 milioni di euro per le società di capitali che sono società di interesse pubblico ai sensi del § 316a, Abs. 2, nn. 2 o 3, HGB ma non ai sensi del § 316a, Abs. 2, n. 1, HGB (§ 323, Abs. 2, n. 2, HGB); se, tuttavia, il revisore ha agito con colpa grave la responsabilità resta sì limitata ma il limite si innalza a 32 milioni di euro;
3) 1.500.000 euro per le società di capitali diverse da quelle precedenti (§ 323, Abs. 2, n. 3, HGB); se, tuttavia, il revisore ha agito con colpa grave la responsabilità resta sì limitata ma il limite si innalza a 12 milioni di euro.
Le limitazioni indicate non trovano, però, applicazione al revisore che abbia agito con dolo o al revisore di società di capitali che siano enti di interesse pubblico che abbia agito con colpa grave: in tal caso la responsabilità sarà quindi illimitata (§ 323, Abs. 2, S. 2, HGB).
La responsabilità del revisore è, dunque, in Germania variabile in dipendenza della natura della società e della entità della colpa prescindendo comunque dall’entità del compenso [46].
Inoltre, il § 323, Abs. 4, HGB non lascia spazio a esenzioni contrattuali e limitazioni di responsabilità e va così a sostituire il § 54a, Abs. 1, della Wirtschaftsprüferordnung-WPO [47].
Il § 323, Abs. 1, S. 4, HGB prevede, ancora, la responsabilità solidale e questa può sussistere anche tra revisori e consiglieri di sorveglianza [48].
Ai sensi della disposizione transitoria contenuta all’Artikel 86 dello Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch le nuove disposizioni, entrate in vigore il 1° luglio 2021, hanno trovato applicazione dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2021.
Quanto all’ordinamento polacco, la legge sulla contabilità (Ustawa o rachunkowości-RachU) del 29 settembre 1994, come modificata dalla l. 18 marzo 2008, dopo aver stabilito che l’amministratore dell’ente e i membri del consiglio di sorveglianza o di altro organo di controllo dell’ente sono tenuti a vigilare a che il bilancio e la relazione sulla gestione osservino i requisiti previsti dalla legge (art. 4a, primo comma, RachU), chiarisce che tali soggetti sono solidalmente responsabili nei confronti della società per i danni cagionati da un atto o da un’omissione costituenti una violazione dell’obbligo di cui al primo comma (art. 4a, secondo comma, RachU) [49].
Nel complesso può dirsi che il riformatore italiano abbia cumulato per i sindaci le possibili strade chiaramente additate, per la responsabilità dei revisori, dalla Raccomandazione, 5 giugno 2008, n. C(2008) 2274 (predisposta a seguito della relazione prevista all’art. 31 dell’ottava direttiva 2006/43/CE e nel frattempo caduta in uno stato di quiescenza [50]): nel considerando 6 della Raccomandazione agli Stati membri veniva attribuita, in via alternativa e non cumulativa, la previsione di una responsabilità limitata con fissazione di un massimale o della responsabilità parziaria [51]; eventualmente, la previsione dell’ammissibilità della cap clause [52]. È utile, inoltre, ricordare come l’art. 30 della direttiva 2006/43/CE fa «salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile».
Avendo inteso raggiungere d’imperio e per via legislativa l’obiettivo della limitazione di responsabilità e quello della parziarietà, non vi è stato bisogno di guardare al modello britannico, dove una previsione normativa consente ai revisori di limitare contrattualmente, attraverso una cap clause, la loro responsabilità (§§ 534-536 del UK Companies Act del 2006) [53]; possibilità, come noto, non consentita in Italia all’autonomia contrattuale per l’ostacolo rinveniente nell’art. 1229 c.c. [54]. La cap clause per i sindaci, ormai divenuta in Italia pressoché inutile se non nella parte in cui consentisse limitazioni in minus rispetto agli scaglioni, resta ancora impedita dall’art. 1229 c.c.; sarebbe, invece, in astratto ammissibile una estensione dell’importo massimo di responsabilità ma, secondo la dottrina tedesca, tale ampliamento violerebbe i principi professionali [55].
Nel furore riformatore instillato dal ceto dei dottori commercialisti ed esperti contabili [56], il legislatore è giunto ad un risultato che intende cumulare il beneficio della responsabilità limitata e quello della divisione della obbligazione risarcitoria, finanche mantenendo – secondo il modello statunitense – la limitazione di responsabilità per il caso di colpa grave.
Si tratta, tuttavia, di un risultato che, in forza di una eterogenesi dei fini, per un verso (quello della limitazione della responsabilità, anche in caso di colpa grave [57]), si espone a dubbi di legittimità costituzionale; per altro verso (quello della espunzione del riferimento alla solidarietà), non sembra consentire, comunque, di pervenire all’affermazione della responsabilità parziaria.
Un primo profilo da analizzare è quello della limitazione della responsabilità dei sindaci, finanche in caso di colpa grave [58].
In generale, quella della limitazione di responsabilità è, come noto, un’istanza giuspolitica dotata di una certa forza espansiva nel diritto dell’impresa (commerciale e della navigazione [59]) e non solo [60], come dimostra, ad es., a livello comparatistico la recente introduzione in Francia, nel 2022, dell’imprenditore individuale a responsabilità limitata [61] e, precedentemente, come anticipato, l’introduzione nell’art. 2:57, § 1, del CSA belga, nel 2019, del limite massimo di responsabilità degli amministratori. La recente riforma italiana vorrebbe estendere questo trend dall’attività di impresa e dei suoi gestori alle attività dei liberi professionisti che compongono il collegio sindacale.
A tale riguardo, tuttavia, non possono non considerarsi tutte quelle pronunce di incostituzionalità intervenute sulle disposizioni che in passato limitavano la responsabilità del vettore nella materia del trasporto navale, aereo e stradale [62]. Andando ad analizzarle da vicino [63], mi pare interessante partire da un passo della sentenza di cui fu estensore Luigi Mengoni (n. 420/1991) [64]: qui si legge che «da un insieme di norme, disseminate nel codice civile (art. 1229 comma 1 1713 comma 2, ecc.), nel codice della navigazione (art. 952) e in leggi speciali […], si ricava un principio generale, conforme alla tradizione europea, che non ammette il debitore ad avvalersi di limitazioni convenzionali o legali di responsabilità quando l’inadempimento dipende da dolo o colpa grave. Tale principio, mentre vincola inderogabilmente l’autonomia privata, non vincola il legislatore, non essendo coperto da garanzia costituzionale».
La riforma dell’art. 2407 c.c. da questo punto di vista [65] potrebbe esporsi a dubbi di costituzionalità.
Nella pronuncia n. 420/1991 l’applicazione del limite di responsabilità all’ipotesi di dolo o colpa grave ha portato alla illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, l. n. 450/1985 in tema di risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate, nella parte in cui non aveva previsto l’aggiornamento del massimale nel quale viene identificata la garanzia dell’adeguatezza del risarcimento. Si legge, infatti, nella pronuncia in questione che «il limite di responsabilità del vettore, specialmente quando è configurato come invalicabile anche nell’ipotesi di dolo o colpa grave, deve essere compensato da idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno […] La prescrizione del periodico aggiornamento del limite di responsabilità […] rientra tra le garanzie di adeguatezza del risarcimento, che devono essere predisposte dalla legge affinché il limite sia ragionevolmente contemperato con gli interessi degli utenti» [66]. Nel nuovo art. 2407 c.c. non sembrano sussistere né «idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno» (come, ad es., accade nell’ipotesi di cui all’art. 9 della l. n. 24/2017 [67]), né un meccanismo di periodico aggiornamento del limite di responsabilità che pure potrebbe rientrare tra quelle idonee garanzie affinché il limite sia ragionevolmente contemperato con gli interessi dei creditori: a tale riguardo va, altresì, ricordato come la Corte costituzionale abbia censurato la limitazione della responsabilità nella parte in cui non prevedeva – al pari di quanto oggi fa il novellato art. 2407 c.c. – un meccanismo di aggiornamento del massimale cui è commisurato il limite di responsabilità del vettore, che in quel caso era rimasto invariato dal 1976.
Più in generale la limitazione della responsabilità dei sindaci non pare sorretta da quelle oggettive esigenze di «misure protettive, indispensabili per l’economicità della […] gestione e per lo sviluppo dell’intero settore» che, ad es., nell’ambito del trasporto aereo, giustificarono fin dal 1929 (anno della Convenzione di Varsavia) le limitazioni della responsabilità in una industria «ancora all’inizio ed esposta a sensibile rischio» [68]. Nel caso di specie, tali garanzie di certezza o adeguatezza per il ristoro del danno sembrano difettare in quanto non è prevista alcuna assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da parte degli amministratori e, quanto ai sindaci, la copertura assicurativa obbligatoria legata all’attività professionale di norma non comprende la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle rispettive funzioni di controllo.
Nemmeno i sindaci possono invocare a fondamento del beneficio della responsabilità limitata quanto affermato da Corte Cost. n. 420/1991 in materia di trasporto ossia che «la limitazione di responsabilità del vettore (la quale trasforma il rischio delle imprese di autotrasporto per la perdita o avaria delle merci in costi assicurativi) comporta un contenimento dei prezzi del servizio, con benefica ricaduta sui prezzi di mercato delle merci trasportate e quindi sull’interesse generale».
L’espunzione dal nuovo art. 2407, secondo comma, c.c., del riferimento alla solidarietà sembrerebbe di primo acchito portare a ritenere che la riforma abbia eliminato tale paradigma risarcitorio in presenza di una pluralità di soggetti responsabili [69], introducendo al suo posto il modello della parziarietà [70]. Questo è, invero, un punto particolarmente incerto, come è stato già messo in evidenza in dottrina.
Infatti, per quanto nel corso del tempo, come visto, se ne sia auspicato un superamento, l’illecito risarcitorio plurisoggettivo resta regolato a livello generale dall’art. 2055 c.c. da integrarsi con la c.d. presunzione di solidarietà passiva di cui all’art. 1294 c.c. [71]: di queste due norme l’art. 2407 c.c. nella sua formulazione originaria sembrava essere una concretizzazione [72] e, pertanto, mi pare non del tutto peregrina l’osservazione secondo cui la semplice espunzione del riferimento letterale alla solidarietà non basti a tradursi nell’affermazione di una responsabilità parziaria [73]. Tanto mi sembra coerente con l’affermazione secondo cui «i sindaci restano responsabili della vigilanza, e non di compartecipazione alla gestione» [74].
A conferma di ciò e in aggiunta agli argomenti già addotti (compreso il riferimento all’art. 47 Cost. e alla riconducibilità degli interessi dei danneggiati in riferimento all’art. 2407 c.c. alla protezione costituzionale del risparmio [75]), mi pare indicativo il fatto che le ipotesi di responsabilità plurisoggettiva parziaria siano del tutto eccezionali nel nostro ordinamento [76] e, in ogni caso, suffragate da espliciti e inequivoci riferimenti testuali. Oltre al caso dei debiti ereditari (artt. 752 e 754 c.c.: i coeredi contribuiscono e sono tenuti «in proporzione» delle loro quote ereditarie) [77], si considerino: l’urto per colpa comune di navi (art. 484, primo comma, c. nav.: ciascuna risponde «in proporzione della gravità della propria colpa e dell’entità delle relative conseguenze»); il danno ambientale (art. 311, terzo comma, d.lgs. n. 152/2006 – Codice dell’ambiente: «nei limiti della propria responsabilità personale»); il danno antitrust sotto certi profili (art. 9 d.lgs. n. 3/2017: «in deroga a quanto previsto dall’articolo 2055, primo comma, del codice civile»); il danno erariale (art. 1, comma 1-quater, l. n. 20/1994: «valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso»); la ripartizione delle spese condominiali (art. 1123 c.c.: sostenute dai condomini «in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno» [78]).
In tutte queste ipotesi è cioè presente un addentellato testuale orientato nella direzione della parziarietà e che consente di considerare derogato il paradigma di cui agli art. 2055 e 1294 c.c. Tale espresso riferimento testuale manca nel nuovo art. 2407, secondo comma, c.c.: pertanto, mi pare che la solidarietà dell’obbligazione risarcitoria dei sindaci, sia pure limitata nel tetto massimo, possa continuare a discendere dagli artt. 2055 (pacificamente applicabile anche all’illecito civile da inadempimento) e 1294 c.c. Peraltro, nel caso di condanna penale dei sindaci, continuerebbe a trovare applicazione l’art. 187, secondo comma, c.p. secondo cui «i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale» [79].
Se questa interpretazione è corretta, da un punto di vista strutturale la nuova responsabilità limitata (ma ancora solidale) dei sindaci si atteggerebbe alla stregua di quella dei confideiussori omnibus (artt. 1936 e 1946 c.c.) ove, in assenza della pattuizione del beneficium divisionis di cui all’art. 1947 c.c., la previsione di un tetto massimo del debito non esclude il vincolo di solidarietà tra loro e il debitore principale (art. 1944 c.c.; nel caso che ci interessa, tra i sindaci e gli amministratori) [80]. E così, immaginando un danno di 9 milioni di euro, con tre sindaci che rispondono entro un plafond di 300.000 euro ciascuno, poiché limitazione della responsabilità non significa parziarietà, il danneggiato potrà ancora agire in via solidale contro i componenti sia dell’organo gestorio che di quello di controllo, chiedendo il “sub-intero” di 900.000 euro a ciascuno dei sindaci. È la stessa soluzione cui pervenne, in maniera singolare, la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’art. 2407, secondo comma, c.c. avrebbe consentito di addossare ai sindaci solo la parte del pregiudizio attribuibile alla loro negligenza, di modo che essi potessero essere chiamati a risarcire, in solido con gli amministratori, solo una frazione del quantum complessivo addossato a questi ultimi e, criticamente, questa soluzione fu definita «solidarietà dimezzata» [81].
Forse una soluzione riformatrice più adeguata avrebbe dovuto rimettere al giudice il potere di correlare al dolo e alla colpa grave solidarietà e responsabilità illimitata e alla colpa lieve parziarietà e responsabilità limitata, sulla scorta, tuttavia, non di parametri predeterminati quali gli scaglioni oggi previsti, bensì dell’apporto eziologico del singolo sindaco: consentendo così che, «nei rapporti esterni, possa operarsi una “graduazione” della loro responsabilità rispetto a quella degli amministratori, in relazione al grado di efficienza causale dei rispettivi inadempimenti» [82].
Insomma, magari muovendo (oltre che dall’art. 8:109 PDEC per quanto riguarda la disciplina della clausola di limitazione o esclusione della responsabilità) dal terzo Restatement of the Law of Torts dedicato all’Apportionment of liability [83] del 2000 e dai suoi cinque modelli (tracks) previsti per gli unintentional harms [84] – che vanno, per passaggi intermedi, dalla joint and several liability alla several (o proportionate) liability [85] – il riformatore avrebbe potuto attribuire al giudice la facoltà di dare o meno rilievo esterno alla «gravità della rispettiva colpa» e alla «entità delle conseguenze che ne sono derivate» e che l’art. 2055, secondo comma, c.c. relega ai soli rapporti interni tra i coobbligati [86]. Sebbene nemmeno il terzo Restatement sia rimasto immune da critiche [87], questa soluzione avrebbe probabilmente anche rimesso in moto l’esercizio ricostruttivo – che oggi si lamenta come esausto – degli elementi soggettivi dell’illecito, evitando il deprecabile trascolorare della responsabilità dei sindaci sempre più verso una responsabilità oggettiva, nella concezione che vede quest’ultima «esclusivamente in funzione di una deep pocket, della tasca ricca deputata solo per questo a pagare, affermata nella letteratura di common law agli inizi del secolo; e dell’analogo principio richesse oblige, risonante nella tradizione francese» [88].
[1] Il saggio, pubblicato in Scritti in memoria di Massimo D’Antona, Milano, Giuffrè, 2004, VI, 4173 ss., si legge ora in Scritti, I, Metodo e teoria giuridica, a cura di C. Castronovo, A. Albanese, A. Nicolussi, Milano, Giuffrè, 2011, 267 (da cui si cita).
[2] Per un riferimento, L. Benedetti, La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche, in Dirittodellacrisi, 23 giugno 2025, 1 ss. Per una analisi della riforma statunitense v. M. Giretti, Il revisore che sbaglia paga: ma quanto e a chi?, in Danno resp., 2000, 481 ss.; Id., La responsabilità civile del revisore negli Stati Uniti, in Riv. dir. impr., 1998, 57 ss.
[3] I due studi e la circostanza sono segnalati da P. Giudici, Auditors’ Multi-Layered Liability Regime, in EBOR, 2012, rispettivamente, 510, nota 31 e 511, nota 39. Sul dibattito che negli U.S.A. ha anticipato la riforma del 1995 in ordine al dilemma tra una joint and several liability e una proportionate liability, v. M. Giretti, Il revisore, (nt. 2), 487 ss., ove viene ricordato pure come il PSLRA, nell’introdurre il paradigma della parziarietà, si sia sostanzialmente ispirato alla proposta di R. Mednick, J.J. Peck, Proportionality: A Much Needed solution to the Accountants’Legal Liability, in 28 Valparaiso U. L. Rev. (1994) 912 ss. (M. Giretti, La responsabilità civile, (nt. 2), 62, nt. 17).
[4] M. Giretti, Il revisore, (nt. 2), 486.
[5] M. Giretti, Il revisore, (nt. 2), 486, nota 32.
[6] Come osservato, posto che le azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni causati da bilanci certificati, risultati poi falsi e fuorvianti, presentano la peculiarità del concorso nella produzione del danno ai risparmiatori tra società revisionata e società di revisione (la prima per aver predisposto il bilancio, la seconda per averlo certificato), in applicazione della nuova disciplina statunitense potrà imputarsi alla società di revisione una percentuale di responsabilità notevolmente inferiore a quella che graverà sulla società revisionata la quale rivestirà il ruolo di corresponsabile primario: U. Violante, La responsabilità parziaria, Napoli, Esi, 2004, 131 e 182 ss.
[7] A. D’Adda, Risarcimento del danno (pluralità di responsabili), in Enc. dir., I tematici, Responsabilità civile, diretto da C. Scognamiglio, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre, 2024, 1345.
[8] In assenza, allo stato, di una norma di diritto transitorio, ha ritenuto che la novella dell’art. 2407 c.c. possa trovare applicazione retroattiva Trib. Bari, 24 aprile 2025, in Società, 2025, 665 ss. con nota critica di G. Guizzi, Spigolature intorno all’applicazione del nuovo art. 2407 c.c. per il quale la nuova norma avrebbe una connotazione sostanziale (che ne impedirebbe l’efficacia retroattiva) e non procedimentale. Utile appare il raffronto con altre ipotesi di limitazione della responsabilità. Innanzitutto, sull’applicazione dell’art. 9 l. n. 24/2017 unicamente ai fatti successivi all’entrata in vigore della legge, v. C. Scognamiglio, Sulla irretroattività della disciplina sostanziale della l. n. 189/2012 e della l. n. 24/2017, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 318 ss. e in giurisprudenza, recentemente, Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2025, n. 6134, in One legale. Inoltre, la giurisprudenza contabile (da ultimo, Corte dei Conti, sez. I App., 11 giugno 2025, n. 84, ivi, ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali) ha escluso, in assenza di una disposizione transitoria, l’efficacia retroattiva agli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 1, primo comma, l. n. 20/1994, dell’art. 21 d.l. n. 76/2020 nella sua versione originaria e che limita il danno erariale; Corte Cost., 16 luglio 2024, n. 132 ha rigettato le censure di incostituzionalità sollevate in riferimento alla disposizione in ragione della «temporanea» limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose giustificata dal perseguimento del fine ultimo di contribuire al rilancio dell’economia a seguito della pandemia e, in relazione alle proroghe (fino al 31 dicembre 2024), dal raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
[9] L. Furgiuele, Controlli esterni e interni, in Enc. dir., I tematici, Società, diretto da C. Angelici, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre, 2025, 308; N. de Luca, M. Houben, Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?, in Società, 2025, 641-642 ritengono, sotto questo profilo, che la riforma presenti profili di incostituzionalità rispetto agli amministratori non esecutivi; in terminis, S. Ambrosini, Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c., ivi, 2025, 661-662, per il quale l’incostituzionalità rispetto agli amministratori non esecutivi sarebbe evitabile attraverso una interpretazione secundum Constitutionem; R. Rordorf, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., ivi, 2025, 629.
[10] L. Benedetti, (nt. 2), 9.
[11] L. Benedetti, (nt. 2), 6.
[12] L. Benedetti, (nt. 2), 5.
[13] P.M. Sanfilippo, Il controllo sulla gestione e contabile, in Diritto commerciale, III, Diritto delle società, a cura di M. Cian, Torino, Giappichelli, 2024, 575; G.F. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, XI ed., a cura di M. Campobasso, Milano, Utet Giuridica, 2024, 407.
[14] Ci si troverebbe, secondo una opinione, di fronte ad «una situazione oggettivamente paradossale e foriera di problemi di coerenza sistematica anche rispetto al quadro costituzionale di riferimento, posto che lo strumento della limitazione della responsabilità, raccomandato a livello europeo specificamente per i revisori, è stato introdotto in Italia soltanto per i sindaci»: S. Ambrosini, (nt. 9), 662. In realtà, le anomalie risiedono a monte e cioè nell’aver introdotto per il collegio sindacale una disciplina (quella della revisione) estranea agli organi di controllo interno degli ordinamenti stranieri contemplati come tertium comparationis.
[15] MüKoAktG/H. Altmeppen, 6. Aufl. 2023, AktG § 310, Rn. 39; T. Hölters/M. Weber/D. Leuering/A. Goertz, 4. Aufl. 2022, AktG § 310, Rn. 20, 21.
[16] L. Benedetti, (nt. 2), 5.
[17] Sulla disposizione v. R. Pabis, in KSH. Komentarz, IX ed., Warszawa, C.H. Beck, 2024, 940.
[18] Sulla disposizione v. M. Bieniak, (nt. 17), 1385.
[19] Nell’individuazione del nome dell’organo di controllo, in polacco rady nadzorczej sia per la s.r.l. (art. 293 KSH) che per la s.p.a. (art. 483 KSH), si è seguita la diversa traduzione di collegio sindacale (per la s.r.l.) e consiglio di sorveglianza (per la s.p.a.) rinveniente in C. Fornari, M. Spyra, Codice delle società commerciali della Repubblica di Polonia, Milano, Giuffrè, 2011, rispettivamente, 109 e 217. Tuttavia, in un messaggio email privato del 9 luglio 2025 il professor Marcin Spyra mi ha chiarito che la differenza di traduzione è accidentale.
[20] Tale solidarietà viene correlata al funzionamento collegiale dell’organo e al nesso eziologico: K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa, C.H. Beck, 2010, 771.
[21] Su tale secondo profilo v., specificamente, S. Ambrosini, (nt. 9), 663.
[22] Ritiene che una interpretazione costituzionalmente orientata del novellato art. 2407 c.c. ed il relativo limite di responsabilità sarebbe addirittura predicabile anche per gli amministratori privi di delega, S. Ambrosini, (nt. 9), 662.
[23] Per il rilievo, v. S. Ambrosini, (nt. 9), 663. Tuttavia, come hanno ricordato X. Dieux, P. De Wolf, Le nouveau Code des sociétés (et des associations): Capita Selecta, in Journal des tribunaux, 2019, 512, nota 110, il Conseil d’État ha espresso dei dubbi di incostituzionalità per quanto riguarda la previsione di tali limiti massimi alla responsabilità degli amministratori (Doc. parl., 54, Chambre, sess. 2017/2018, 3119/002, 12). Le limitazioni (valevoli sia nei confronti della personne morale che i terzi e sia in caso di responsabilità contrattuale che extracontrattuale: art. 2:57, § 2, CSA) non trovano applicazione in caso di dolo, colpa grave, colpa lieve abituale e non occasionale o intenzione di arrecare un danno da parte della persona responsabile; in caso di mancato pagamento dell’imposta sui redditi della società, dei contributi previdenziali o dell’IVA (art. 2:57, § 3, CSA). Inoltre, la limitazione non può essere ampliata ulteriormente ed è esclusa la possibilità di ogni manleva o esonero preventivo da parte della società (o da una delle sue controllate) a favore degli amministratori della stessa (art. 2:58, CSA). Sulla solidarietà della responsabilità degli amministratori per obbligazioni tributarie della società (nel caso di specie da IVA) rimaste inadempiute, va segnalato il recente caso deciso da CGUE, 30 aprile 2025, causa C-278/24, P.K. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu: la Corte ha chiarito che l’art. 273 della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto non osta a un sistema nazionale che preveda la responsabilità dell’amministratore in solido con la società per le obbligazioni tributarie; la limitazione della responsabilità a quelle obbligazioni tributarie la cui esecuzione forzata nei confronti della società si è rivelata, in tutto o in parte, infruttuosa; l’esonero da tale responsabilità in dipendenza della prova fornita dall’amministratore che un’istanza per la dichiarazione di insolvenza della società sia stata depositata tempestivamente o che il mancato deposito di tale istanza non sia dovuto a sua colpa. Tanto chiarito, la Corte precisa, tuttavia, che, per pervenire all’assenza di colpa, l’amministratore possa utilmente dimostrare di aver dato prova di tutta la diligenza richiesta nello svolgimento degli affari della società interessata, fermo restando che, a tal fine, egli non può limitarsi a far valere che tale società, al momento dell’accertamento della sua insolvenza duratura, aveva come unico creditore l’Erario.
[24] In tema v. già G. Guizzi, Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell’art. 2407 c.c., in Riv. soc., 2024, 267 ss.
[25] Profilo rimarcato, ad es., da F. Sudiero, La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primissime (ma non proprio istintive) riflessioni, in Ristrutturazioni aziendali, 19 marzo 2025, 1 ss.; L. Benedetti, (nt. 2), 6 ove l’affermazione della non assoluta discrezionalità del legislatore nella scelta tra il paradigma della solidarietà e della parziarietà; R. Rordorf, (nt. 9), 627; A. Picciau, La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, in Società, 2025, 648; dubitativamente, v. S. Ambrosini, (nt. 9), 658.
[26] In riferimento al vigente art. 15, primo comma, d.lgs. n. 39/2010 (ove il legislatore ha sostanzialmente ignorato la Raccomandazione: N. de Luca, M. Houben, (nt. 9), 637), è stato osservato che, in ragione dell’art. 1 d.lgs. n. 39/2010 (secondo cui nel caso concreto la revisione sarà affidata o a un revisore o a una società di revisione) non si comprende l’enunciato normativo che rende responsabili in solido i revisori e la società di revisione, «quando di tale solidarietà sembra mancare il presupposto, che sarebbe costituito dal concorrere di revisori e di società nella singola attività di revisione. Ha senso invece la previsione di solidarietà tra la società di revisione e i propri amministratori nei confronti dei soggetti che la norma indica» (C. Castronovo, Responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 2018, 590-591, ove rimarcata anche la differenza tra la formula usata nell’art. 15, primo comma – «contributo effettivo (di ciascuno) al danno cagionato» – e quella dell’art. 2055, secondo comma, c.c.). Parimenti è stata criticata la formula dell’art. 15, secondo comma, «che contempla la responsabilità di coloro che sono detti responsabili (sic) della revisione e dei dipendenti (sic) che hanno collaborato all’attività di revisione»; qui «si prevede la solidarietà tra tali soggetti, ma di nuovo mettendo insieme “la società che ha conferito l’incarico e… i terzi danneggiati”, come se fosse indifferente parlare di inadempimento o di fatto illecito, di creditore o di terzi» (C. Castronovo, (nt. 26), 591, il quale non esita a discorrere di «cialtroneria del nostro legislatore» e di «responsabilità all’impazzata»).
[27] Si tratta del d.d.l. S. 1426 del 6 aprile 2025 il cui art. 2 vorrebbe introdurre anche una disposizione transitoria sulla retroattività del novellato art. 2407 c.c. In ordine a tale d.d.l. pare utile ricordare quanto osservato rispetto alla riforma statunitense del 1995 e cioè che l’analisi economica del diritto avrebbe contribuito a portare la discussione fuori strada (P. Giudici, (nt. 3), 507 ss.: secondo l’a. «civil liability should induce auditors to invest in cost-effective measures designed to monitor managers and reduce the risk of misstatements in financial reports, thereby enabling auditors to offer, and charge for, the quality of care for which shareholders, creditors and investors (as the case may be) are willing to pay»: 508). Con riferimento all’art. 15 d.lgs. n. 39/2010 vi è stata una sorta di hysteron proteron dal momento che, come osservato in dottrina, «nell’ambito dell’iter legislativo sfociato nella novella all’art. 2407 c.c., sarebbe stato opportuno chiedersi perché per il revisore si sia ritenuto preferibile non molti anni addietro prevedere la regola della responsabilità solidale invece che quella della responsabilità proporzionale, mentre per i sindaci si ritiene ora di dover adottare una scelta di politica legislativa esattamente antitetica»: L. Benedetti, (nt. 2), 4; S. Ambrosini, (nt. 9), 659. Sul tema della disparità di trattamento rispetto ai revisori e agli amministratori non esecutivi, v. N. de Luca, M. Houben, (nt. 9), 640 ss.
[28] U. Violante, (nt. 6), passim.
[29] F.D. Busnelli, Postfazione, in Le “nuove” obbligazioni solidali. Principi europei, orientamenti giurisprudenziali, interventi legislativi, a cura di U. Breccia, F.D. Busnelli, Milano, Wolters Kluwer-CEDAM, 2015, 184, richiamando criticamente B. Tassone, La ripartizione di responsabilità nell’illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, Napoli, Esi, 2007, 417 e la Prefazione di R. Pardolesi, ivi, XI ss.
[30] A. Gnani, sub art. 2055, La responsabilità solidale, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2005, spec. 309 ss.
[31] Per un riesame critico del tema v. A. D’Adda, (nt. 7), passim. Dal punto di vista storico, come è noto, l’art. 1294 c.c. è frutto del processo di «commercializzazione del diritto privato» avutosi con l’unificazione dei codici civile e di commercio ottocenteschi: nel diritto commerciale, infatti, si presumeva la solidarietà dei condebitori (art. 40 cod. comm. 1882) «per cui la legge non guardava all’interesse di chi doveva dare, bensì a quello di chi doveva ricevere» (F. Ferrara jr, F. Corsi, Gli imprenditori e le società, XV ed., Milano, Giuffrè, 2011, 8, nt. 2; sui peculiari profili storici della solidarietà cambiaria, v. G.F. Campobasso, Coobbligazione cambiaria e solidarietà disuguale, Napoli, Jovene, 1974, 6 ss.). Viceversa, le obbligazioni assunte da più soggetti nel campo civile, sulla base del modello napoleonico, si frazionavano (art. 1188 c.c. 1865): l’art. 1202, primo comma, code civil prevede, infatti, che «la solidarieté ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée» (F.D. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici, Milano, Giuffrè, 1974, 137 ss.).
L’art. 2055 c.c., a differenza dell’art. 1294 c.c., non rappresenta, invece, una novità assoluta del codice civile del 1942 avendo come antecedente l’art. 1156 c.c. 1865 che, però, si discostava dal modello napoleonico il quale, come anticipato, oltre a non prevedere una presunzione generale di solidarietà passiva, non contempla neanche una forma specifica analoga all’attuale art. 2055 e al suo antecedente dell’art. 1156 c.c. 1865: è noto, infatti, come in Francia alla regola della solidarietà tra i danneggiati si sia giunti per via giurisprudenziale (sull’ordinamento francese, per alcune considerazioni successive alla réforme del droit des obligations del 2016 v. A. D’Adda, (nt. 7), 1339 e 1342, nt. 10). Sul profilo storico si rinvia, ancora, a F.D. Busnelli, (nt. 29), 191 ove l’affermazione secondo cui «l’abolizione dell’art. 1294 c.c. varrebbe a segnare la fine di un isolamento culturale» e criticando le «ardite creazioni ultra-interpretative» fondate sull’analisi economica del diritto le quali non andrebbero «oltre una prospettiva de iure condendo» (sul ruolo dell’analisi economica del diritto come «luogo» dell’argomentazione giuridica, v. L. Mengoni, (nt. 1), 273 ss.).
[32] In particolare, v. U. Breccia, Prefazione, in Le “nuove” obbligazioni solidali. Principi europei, orientamenti giurisprudenziali, interventi legislativi, (nt. 29), IX ss. e F.D. Busnelli, (nt. 29), 181 ss.
[33] R.E. Cerchia, Uno per tutti, tutti per uno. Itinerari della responsabilità solidale nel diritto comparato, Milano, Giuffrè, 2009, ove l’analisi dei modelli britannico (15 ss.), americano (53 ss.), australiano e neozelandese (111 ss.), canadese (143 ss.), francese (150 ss.).
[34] U. Violante, (nt. 6), passim e B. Tassone, (nt. 29), passim. Va, tuttavia, ricordato come, sebbene non ispirato metodologicamente all’analisi economica del diritto, si deve a G.F. Campobasso, (nt. 31), 248 ss. l’avere per primo superato quei «criteri distintivi frutto della fase più oscura della giurisprudenza dei concetti» (29): prendendo le mosse dall’assetto degli interessi dei condebitori desunto dall’inciso finale dell’art. 1298, primo comma, c.c. l’a. giunge alla bipartizione della solidarietà fondata «sulla diversa configurazione degli interessi in gioco e, di riflesso, sulla diversa funzione perseguita dal legislatore (o dall’autonomia negoziale) nel disporre il carattere solidale dell’obbligazione con pluralità di debitori», distinguendo tra una «solidarietà con “comunione di interessi”, caratterizzata dalla cointeressenza di tutti i coobbligati e dalla parità di posizione reciproca di fronte al creditore» ed una «solidarietà nell’interesse esclusivo o solidarietà disuguale, caratterizzata dalla mancanza di divisione dell’obbligazione nei rapporti interni e, conseguentemente, da disparità di posizione dei coobbligati nei rapporti esterni» (247 ss.).
[35] U. Violante, Responsabilità solidale e responsabilità parziaria, in Danno resp., 2001, 463.
[36] U. Violante, (nt. 35), 472, per il quale, quanto più forte sarà l’avversione connessa all’alea giudiziaria, tanto più intensa sarà la preferenza delle parti alla composizione stragiudiziale della lite e, quindi, alla risoluzione mediante accordo della disputa.
[37] U. Violante, (nt. 35), 473.
[38] A. Gnani, L’art. 2055 e il suo tempo, in Danno resp., 2001, 1031 ss.; Id., sub art. 2055, (nt. 29), 311 ss.; più recentemente, Id., L’obbligazione soggettivamente complessa nel quadro del diritto privato europeo, in Le “nuove” obbligazioni solidali. Principi europei, orientamenti giurisprudenziali, interventi legislativi, (nt. 29), 1 ss. Come è stato osservato, «ora anche i PDEC all’art. 10:102 e, di conserva, il DCFR all’art. III-4:103 e all’art. VI-6:105 seguono l’esempio del nostro codice»: C. Castronovo, (nt. 26), 378.
[39] C. Castronovo, (nt. 26), 380. Sull’art. 2055 c.c. v. pure L. Nocco, Indirizzi giurisprudenziali di responsabilità proporzionale e recinto legislativo di solidarietà, in Le “nuove” obbligazioni solidali. Principi europei, orientamenti giurisprudenziali, interventi legislativi, (nt. 29), 31 ss.
[40] Secondo: L. Benedetti, (nt. 2), 3 le indicazioni ricavabili dai documenti eurounitari sulla responsabilità dei revisori sono riferite a una fattispecie che pone esigenze diverse da quella oggetto dell’art. 2407 c.c.
[41] Ritiene che la scelta dei «multipli che decrescono al crescere dell’ammontare dei compensi» sarebbe stata adottata «convenientemente»: S. Ambrosini, (nt. 9), 659. In realtà a decrescere non sono solo i multipli ma anche e consistentemente il cap di responsabilità sol che si acceda, sia pure in minima parte, nello scaglione superiore.
[42] Il punto è stato già colto e sviluppato da G. Guizzi, (nt. 8), 681, nt. 22 di cui è condivisibile la conclusione secondo cui «una disposizione costruita razionalmente, e non nella maniera affrettata con cui vi si è dato corso, avrebbe dunque almeno richiesto che, indipendentemente dal multiplo applicabile, per ogni scaglione fosse previsto, oltre a un cap, anche un floor, e dunque che il limite della responsabilità non fosse mai comunque inferiore al massimo dello scaglione precedente». Solo nella parte in cui il sindaco tenderà ad assestarsi verso il basso del secondo e terzo scaglione può, quindi, condividersi l’osservazione secondo cui «ancorare il risarcimento a (un multiplo del) compenso percepito induce a ridurre tale cifra (e con essa l’entità del risarcimento)»: N. de Luca, M. Houben, (nt. 9), 640.
[43] L. Benedetti, (nt. 2), 4.
[44] In tema, v. M. Bormann, J. Böttger, Die Abschlussprüfung im Blick des FISG-RegE – Bilanzbetrug adé?, in NZG, 2021, 330 ss.
[45] E. Homborg, P. Landahl, FISG – Ist die Verschärfung der Abschlussprüferhaftung die richtige Antwort auf den Wirecard Skandal?, in NZG, 2021, 859 ss.
[46] Per una analisi della nuova disposizione v. Hopt/H. Merkt, 44. Aufl. 2025, HGB § 323, Rn. 29 ss.
[47] MüKoHGB/F. Ebke, 5. Aufl. 2024, HGB § 323, Rn. 110; non pare condivisibile l’opinione di L. Benedetti, (nt. 2), 15, nt. 6, secondo cui la previsione sarebbe ancora vigente, in quanto il § 323, Abs. 4, HGB stabilisce che «die Ersatzpflicht nach diesen Vorschriften kann durch Vertrag weder ausgeschlossen noch beschränkt werden».
[48] BeckOGK/M. Bormann, 15 gennaio 2025, HGB § 323, Rn. 167.
[49] K. Oplustil, (nt. 20), 779. L’art. 482 KSH in tema di s.p.a. prevede che «chi, nel controllo del bilancio della società, con colpa ha consentito la causazione di un danno alla società è obbligato al suo risarcimento» (nella traduzione di C. Fornari, M. Spyra, (nt.19), 217).
[50] G. Guizzi, (nt. 24), 261-262, nt. 20; P. Giudici, (nt. 3), 507, il quale auspicava il definitivo tramonto della Raccomandazione (508). Sulla Raccomandazione v. anche L. Benedetti, (nt. 2), 3; S. Ambrosini, (nt. 9), 662, con particolare riferimento al mancato adeguamento ai suoi dettami da parte della disciplina italiana sulla revisione contabile; N. de Luca, M. Houben, (nt. 9), 636.
[51] Sulla parziarietà risarcitoria nella Raccomandazione, v. L. Benedetti, (nt. 2), 3 per il quale, invece, la solidarietà avrebbe «un effetto deterrente, che non comporta quale esito un maggior impegno nell’esercizio delle funzioni svolte dai revisori, ma piuttosto l’abbandono del mercato degli stessi. La limitazione della responsabilità del revisore entro certi limiti consentirebbe di rimediare a tale fenomeno».
[52] In altri passaggi della Raccomandazione viene indicato di «adottare misure per limitare la responsabilità» (Metodi per la limitazione della responsabilità) in particolare attraverso la «fissazione di una serie di principi che prevedano che un revisore legale dei conti o un’impresa di revisione contabile non sia responsabile per le perdite subite da chi richiede il risarcimento al di là del proprio contributo effettivo e pertanto non sia responsabile in solido con altri autori di illeciti» (punto 5.b). Tanto scaturisce dalla convinzione che «poiché la responsabilità in solido illimitata può scoraggiare le imprese e le reti di revisione dall’entrare nel mercato internazionale della revisione dei conti di società quotate nella Comunità, vi sono scarse prospettive che emergano nuove reti di revisione in grado di effettuare la revisione legale dei conti di tali società» (considerando 3).
[53] Per una analisi dei regimi statunitense e britannico, v. P. Giudici, (nt. 3), 508 ss.; da ultimo, sul sistema britannico, L. Benedetti, (nt. 2), 5.
[54] La disposizione, come è noto, colpisce con la sanzione della nullità il patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (primo comma) o per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (secondo comma). Per una analisi comparatistica della disciplina della clausola, v. Commissione per il diritto europeo dei contratti, Principi di diritto europeo dei contratti, Parte I e II, ed. it. a cura di C. Castronovo, Milano, Giuffrè, 2001, 437 ss. a commento dell’art. 8:109 PDEC che ammette l’esclusione o la limitazione delle tutele per l’inadempimento purché non contrarie alla buona fede e alla correttezza (anche in riferimento all’art. 1:301 PDEC che equipara il comportamento doloso a quello gravemente imprudente).
[55] MüKoHGB/Ebke, (nt. 47), HGB § 323, Rn. 111.
[56] Per tutti, v. G. Guizzi, (nt. 24), 251 ss.; parla di «privilegio per una categoria specifica» L. Benedetti, (nt. 2), 2. Come è stato osservato, anche la Raccomandazione della Commissione «represented a great success for auditors, who had lobbied legislators for decades in order to get protection, and a turning point in the regulation of the audit industry» (P. Giudici, (nt. 3), 505); tanto, al pari di quanto accaduto negli U.S.A. in riferimento al PSLRA (P. Giudici, (nt. 3), 505, nt. 17).
[57] Sebbene la reputi «sbilanciata», la dottrina ha giustificato tale scelta legislativa: S. Ambrosini, (nt. 9), 657.
[58] Per l’affermazione del «sospetto d’incostituzionalità per l’irragionevole disparità di trattamento che viene così a determinarsi rispetto al regime generale della responsabilità del prestatore d’opera professionale, il quale invece, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, risponde dei danni cagionati non soltanto con dolo ma anche con colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 c.c.», v. R. Rordorf, (nt. 9), 628-629; parla, invece, di mera distonia S. Ambrosini, (nt. 9), 657.
[59] Sul tema, per tutti, da ultimo, v. Aa.Vv., in Dalla responsabilità illimitata del debitore alle limitazioni della responsabilità e del debito. Il ruolo trainante del diritto commerciale e del diritto della navigazione, a cura di A. Antonini, M. Speranzin, Pisa, Pacini, 2024.
[60] Sulla riforma della responsabilità del danno erariale che vorrebbe la limitazione della responsabilità ai soli casi di danno conseguente alla condotta dolosa (secondo il regime di cui all’art. 21, secondo comma, d.l. n. 76/2020 – che, durante la pandemia da COVID-19, aveva introdotto una temporanea deroga al regime della responsabilità erariale fino al 31 dicembre 2021, limitandola ai soli casi di danno conseguente alla condotta dolosa del soggetto – più volte prorogato, da ultimo, dal d.l. n. 202/2024 conv. in l. n. 15/2025 al 30 aprile 2025 e dal d.l. n. 68/2025 conv. in l. n. 100/2025 al 31 dicembre 2025, con applicazione retroattiva agli atti commessi nel periodo 30 aprile-12 maggio 2025), v. d.d.l. Foti presentato il 19 dicembre 2023, atto Camera dei Deputati n. 1621: qui è previsto un tetto al risarcimento del danno erariale per colpa grave fissato ad un massimo del 30% di quello cagionato o, comunque, un tetto di due annualità di retribuzione. Per quanto riguarda, invece, il processo evolutivo della responsabilità delle autorità di vigilanza, v. V. Santoro, La responsabilità extracontrattuale delle autorità di vigilanza nella Legge Capitali, in Dir. banc. merc. fin., 2024, 169 ss.; S. Providenti, I nuovi limiti alla responsabilità delle Autorità di vigilanza, in Società, 2024, 899 ss.; S. Pugliese, La responsabilità delle Autorità di vigilanza nella “legge capitali”, in questa Rivista, 2025, 348 ss.
[61] Loi 14 février 2022 su cui v. B. Saintourens, Le statut de l’entrepreneur individuel après la loi du 14 février 2022, in RTD com., 2022, 447 ss.; C. Favre-Rochex, Le nouveau patrimoine professionel, in JCP E 2022, 1136; J. Lasserre Capdeville, Les incidences bancaires de la séparation légale de patrimoine de l’entrepreneur individuel, in JCP E, 2022, 42 ss.; nella letteratura di lingua tedesca, v. H. Fleischer, Ph. Hülse, Der französische Entrepreneur individuel mit Haftungsbeschränkung ex lege: ein unternehmensrechtlicher Paradigmenwechsel, in GmbH-R, 2024, 910 ss.
[62] Come fu già osservato in riferimento alla Raccomandazione, la limitazione della responsabilità dei revisori collocherebbe il relativo settore in una situazione molto simile a quella di cui godono altri settori come quelli della navigazione marittima e aerea e dell’industria nucleare: P. Giudici, (nt. 3), 505, ove richiami di dottrina. Il punto è stato ripreso, con riferimento alla novella, da L. Muttini, La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, in Resp. civ. prev., 2024, 2075, ove prese in considerazione (a nt. 41) le numerose pronunce della Corte costituzionale intervenute sul tema (v. infra). Sulle ipotesi di limitazione della responsabilità v. S. Pugliatti, La limitazione della responsabilità civile, in Responsabilità civile, II, Milano, Giuffrè, 1968, 73 ss.
[63] Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 132, in Foro it., 1985, I, 1585 ss. con nota di R. Pardolesi; 22 novembre 1991, n. 420, in Giust. civ., 1992, I, 307 ss.; 30 dicembre 1997, n. 463, ivi, 1998, I, 2119 ss.; 23 maggio 2005, n. 199, ivi, 2006, I, 271 ss. Prende in considerazione di tali pronunce rispetto al disposto dell’art. 2740 c.c. v. P. Gallo, sub art. 2740, in Della tutela dei diritti, a cura di G. Bonilini, A. Chizzini, artt. 2643-2783-ter, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Milanofiori Assago, Utet Giuridica, 2016, 919 ss.
[64] La pronuncia, già considerata da L. Muttini, (nt. 62), 2075, nt. 41, è richiamata anche da A. Picciau, (nt. 25), 648 ss.
[65] Secondo V. Roppo, Le limitazioni della responsabilità patrimoniale, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, 19, Tutela dei diritti, 1, Torino, Utet, 1997, 519-520, i casi di limitazione della responsabilità non rientrerebbero nell’alveo applicativo della riserva di legge di cui all’art. 2740, secondo comma, c.c.
[66] In terminis Corte Cost., n. 199/2005 in riferimento all’art. 423, primo comma, c. nav. su cui v. A. Picciau, (nt. 25), 649 e già L. Muttini, (nt. 62), 2075, nt. 41.
[67] La disposizione, rubricata Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, stabilisce un limite massimo al quantum dell’importo che il medico, ove soccombente nel giudizio di rivalsa, è tenuto a corrispondere alla struttura sanitaria (si tratta, dunque, di una limitazione che opera solo nei rapporti interni con il coobbligato solidale): in tema, v. A. Amidei, Il riparto interno di responsabilità tra struttura e medico ivi operante e il diritto di rivalsa (regresso) dell’ente nosocomiale, in Le nuove frontiere della responsabilità medica. Enti e operatori sanitari, dalla legge Gelli-Bianco all’era post-pandemica, a cura di U. Ruffolo, M. Savini Nicci, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre, 2022, 174.
[68] Corte Cost. n. 132/1985: «[…]. Il ricorso al criterio del risarcimento integrale del danno derivante dal sinistro aeronautico avrebbe, infatti, ben spesso, costretto il vettore a pagare somme assai elevate, con la conseguente difficoltà di reperire una copertura assicurativa idonea a tener salvo il suo patrimonio personale. Il criterio della limitazione del risarcimento, sia pur temperato dalla previsione della responsabilità piena del vettore in caso di dolo o colpa grave, serviva, dal canto suo, a quantificare con esattezza gli oneri dell’assicurazione e a circoscrivere il rischio che andava assicurato». La Corte conclude osservando che «la limitazione della responsabilità del vettore si appalesa giustificata solo in quanto siano al tempo stesso predisposte adeguate garanzie di certezza o adeguatezza per il ristoro del danno. Questo requisito è, dunque, ormai considerato come irrinunziabile […] Nella specie, però, difetta del tutto la tutela del danneggiato che poteva, e doveva, comunque esser prevista. La disciplina censurata, come si è detto, non è più sorretta dalle ragioni sottostanti all’originario assetto della convenzione di Varsavia, e non è, d’altra parte, compensata, o accompagnata, da alcuna misura del tipo dianzi ricordato, in punto di salvaguardia della pretesa risarcitoria».
[69] Sembrano propendere per la avvenuta eliminazione della regola della solidarietà, v. G. Guizzi, (nt. 24), 267; L. Furgiuele, (nt. 9), 309. Sul sicuro intento del legislatore storico di sopprimere la solidarietà risarcitoria e sulla sua relatività, v. L. Benedetti, (nt. 2), 9.
[70] Secondo L. Benedetti, (nt. 2), 3, se, nella Raccomandazione UE, la giustificazione della responsabilità parziaria consisterebbe «nell’esigenza di non rendere eccessivamente asfittico il mercato dei revisori legali già fortemente concentrato per la presenza di pochi operatori che assumono la maggioranza degli incarichi», tale istanza «non ricorre – o, comunque, ricorre in termini differenti – con riguardo ai professionisti in possesso dei requisiti per assumere l’incarico di membri del collegio sindacale».
[71] In termini di presunzione iuris tantum di solidarietà fra i condebitori si esprime la Relazione del Guardasigilli, n. 507; sull’improprietà dell’espressione, v. D. Rubino, sub art. 1294, in Delle obbligazioni (obbligazioni alternative-obbligazioni in solido-obbligazioni divisibili e indivisibili), II ed., in Commentario del codice civile, diretto da A. Scialoja, G. Branca, artt. 1285-1320, Bologna-Roma, Nicola Zanichelli-Soc. ed. del Foro italiano, 1961, 185; sulla presunzione v. pure A. di Majo, Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., XXXIX, Milano, Giuffrè, 1979, 322. Il paradigma della parziarietà risulta confermato dall’art. 10:103 dei PDEC (v. Commissione per il diritto europeo dei contratti, Principi di diritto europeo dei contratti, Parte III, ed. it. a cura di C. Castronovo, Milano, Giuffrè, 2005, 63 ss.).
[72] Da ultimo, v. L. Benedetti, (nt. 2), 9. Secondo G. Guizzi, (nt. 8), 679, nt. 15 sarebbe proprio la constatazione secondo cui «il regime solidale previsto nel testo previgente era semplice “reiterazione” del principio generale già applicabile alla fattispecie» a suffragare la tesi del superamento della solidarietà ad opera della novella. Senonché, dando per acquisita la non vincolatività dei lavori preparatori, la soppressione di un pleonasmo normativo non pare operazione legislativa sufficiente ad integrare la deroga al principio generale di cui all’art. 1294 c.c., a meno di ritenere che il “risultare diversamente dalla legge” ivi previsto possa aversi anche per silentium. Del resto, l’intervento legislativo potrebbe essere letto pure da un angolo visuale capovolto, ossia come una operazione di razionalizzazione, applicativa del principio entia non sunt multiplicanda sine necessitate.
[73] F. Sudiero, (nt. 25), 3 ss.
[74] L. Schiuma, in P. Spada, La società per azioni, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre, 2025, 1191 (corsivo nel testo). Poiché limitazione della responsabilità e solidarietà non si elidono vicendevolmente non pare condivisibile l’affermazione di Ambrosini, (nt. 9), 658 secondo cui il dibattito sulla persistenza o meno della solidarietà apparirebbe «connotato da una certa inanità, nella misura in cui il sistema del multiplo del compenso risulta per l’appunto idoneo a sciogliere gordianamente il nodo del quantum risarcibile, distinguendo in modo netto e definitivo, da questo punto di vista, la posizione dei controllori da quella dei gestori».
[75] L. Benedetti, (nt. 2), 7 il quale opta per l’affermazione della solidarietà alla luce di una interpretazione secundum Constitutionem fondata sull’art. 47 Cost.
[76] Per una rassegna, v. B. Tassone, (nt. 29), 165 ss.
[77] L. Benedetti, (nt. 2), 10.
[78] Sulla solidarietà condominiale, v. R. Siclari, Le obbligazioni condominiali fra dogmatica e prassi, in Le “nuove” obbligazioni solidali. Principi europei, orientamenti giurisprudenziali, interventi legislativi, (nt. 29), 71 ss.
[79] Sui rapporti tra l’art. 2055 c.c. e l’art. 187 c.p. v. M. Romano, sub art. 187, in M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, Commentario sistematico del codice penale, III, art. 150-240, Milano, Giuffrè, 2011, 375 ss. Sulle ricadute penalistiche del novellato art. 2407 c.c. v. M. Riverditi, Riflessi penali della riforma dell’art. 2407 c.c.: prime riflessioni, reperibile in www.giurisprudenzapenale.com; per alcuni profili, v. S. Ambrosini, (nt. 9), 657. Più in generale, sulla responsabilità penale del collegio sindacale, v. G. Guagliardi, La responsabilità penale dell’organo di controllo, in Corporate governance e illecito penale. Poteri e responsabilità nelle organizzazioni complesse, a cura di L. Roccatagliata, G. Stampanoni Bassi, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre, 2024, 83 ss.
[80] Ricondotta strutturalmente alla solidarietà che caratterizza la confideiussione omnibus (non essendovi inconciliabilità fra solidarietà e limitazione della responsabilità) nonostante sul piano degli interessi e del regresso la solidarietà tra amministratori e sindaci non possa dirsi, per opinione maggioritaria, disuguale o ad interesse unisoggettivo (per riferimenti, v. G. Cavalli, I sindaci, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo, G.B. Portale, 5, Controlli. Obbligazioni, Torino, Utet, 1988, 178, nt. 78-79; sulla solidarietà disuguale, per tutti, G.F. Campobasso, (nt. 34), 245 ss.), non pare condivisibile l’affermazione di A. Picciau, (nt. 25), 651 secondo cui «l’obbligazione solidale sussiste solo per la parte di prestazione comune e, per il resto, si ha una obbligazione soggettivamente semplice»; questo anche in punto di effetti nei confronti degli amministratori dell’interruzione della prescrizione soltanto contro uno dei sindaci e della transazione soltanto sull’obbligazione solidale del sindaco (sulla distribuzione del debito tra i coobbligati e la transazione del condebitore solidale sulla quota e nella solidarietà ad interesse unisoggettivo, v. per tutti C. d’Alessandro, La transazione del condebitore solidale, Milano, Giuffrè, 2012, rispettivamente, 117 ss. e 131 ss.).
[81] La pronuncia è così sunteggiata da G. Cavalli, (nt. 80), 175 e si tratta di Cass. civ., sez. I, 30 luglio 1980, n. 4891, in Riv. dir. comm., 1981, II, 229 con nota critica di F. Chiomenti, La solidarietà «dimezzata» (dalla Cassazione) dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni dannose di questi; G. Cavalli (nt. 80), 176, nt. 65, riferisce che, aderì, invece, alla soluzione indicata dalla Suprema Corte G. Ferri, Le società, in Trattato di diritto civile diretto da F. Vassalli, Torino, Utet, 1985, 701. Ironia della sorte ha voluto che ad agire in quel giudizio fosse stato il fallimento di una società denominata Gattopardo s.p.a. e «gattopardesca» è stata definita da N. de Luca, M. Houben, (nt. 9), 637 la recente riforma che, in effetti, non sembra aver portato alla parziarietà ma alla «solidarietà dimezzata».
[82] G. Domenichini, sub art. 2407, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontres, II, artt. 2380-2448, Napoli, Jovene, 2004, 772.
[83] Restatement Third, Torts: Apportionment of Liability, Saint Paul, Minnesota, 2000.
[84] R.E. Cerchia, (nt. 33), 79
[85] B. Tassone, (nt. 29), 4 e più dettagliatamente, 55 ss. In particolare vengono individuate cinque categorie principali: «i sistemi di several liability pura, quelli di several liability con eccezioni in cui si applica ancora la joint and several liability, i sistemi di joint and several liability che prevedono la “riallocazione” delle quote uncollectible, quelli che hanno abolito la joint and several per i danni non economici ed, infine, quelli che hanno previsto delle “soglie di responsabilità” al di sotto delle quali la responsabilità è parziaria mentre al di sopra solidale. Spesso queste forme di responsabilità vengono indicate come “ibride”, dal momento che nello stesso ordinamento convivono in vario modo la responsabilità solidale e quella parziaria»: R.E. Cerchia, (nt. 33), 100-101.
[86] Per una critica all’opinione di U. Violante, (nt. 6), 98, per il quale sarebbe accreditabile un «modello alternativo di responsabilità parziaria» che troverebbe la sua giustificazione in «una lettura dell’art. 2055 c.c. basata sul causal apportionment», secondo una regola di proportionate liability che sarebbe desumibile «dal combinato disposto degli artt. 2055-1227 c.c., sì da persuadere l’interprete circa l’operatività di un meccanismo ispirato a parziarietà già nei rapporti c.d. esterni tra la vittima e i tortfeasors», v. F.D. Busnelli, (nt. 29), 184; secondo l’autorevole studioso «la fragilità di questi indirizzi interpretativi consiste nella pretesa di poter ribaltare il rapporto tra il primo e il secondo comma dell’art. 2055, attribuendo a quest’ultimo il carattere di regola generale di responsabilità proporzionale operante direttamente nei confronti del danneggiato, così da svuotare di contenuto precettivo la categorica affermazione di solidarietà enunciata nel primo comma» (ibidem).
[87] Lo ricorda R.E. Cerchia, (nt. 33), 80 richiamando l’opinione di M.M. Hager, What’s (Not!) in a Restatement? Ali Issue-Dodging on Liability Apportionment, in 33 Conn. L. Rev. 77 (2000), 134, per il quale la prospettiva sarebbe evidentemente pro-defendant. La stessa a. precisa come nel 2002 vi sia stata una ulteriore conferma del declino della solidarietà in quanto la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws ha adottato lo Uniform Apportionment of Tort Liability Act – UARTA che, oltre a prevedere una partial o modified form of comparative fault, limita il campo di applicazione della responsabilità solidale ad ipotesi tassative, prevedendo altrimenti una responsabilità parziaria con una reallocation della uncollectible share: R.E. Cerchia, (nt. 33), 80.
[88] C. Castronovo, (nt. 26), 487.