DOI 10.17473/2282-667X-2025-2-6
L’autore ritiene che le norme di principio in materia di tutela ambientale abbiano un valore vincolante nei confronti delle imprese, per via dell’efficacia precettiva diretta degli artt. 9 e 41 Cost. Ciò comporta una limitazione della discrezionalità gestionale delle imprese, ma solo nei casi-limite, in cui una certa strategia o scelta produttiva appaia assolutamente indifendibile, in sede di bilanciamento con i legittimi interessi alla prosecuzione dell’attività produttiva con modalità lesive dei principi ESG, ma non espressamente vietate dalla legge. Invece, nell’ambito dell’applicazione della dir. 2024/1760/UE la discrezionalità imprenditoriale è vincolata in modo molto più stringente, ma anche qui rimangono alle imprese spazi di libertà di scelta, sia sul piano strategico, sia sul piano delle scelte puntuali.
In questa prospettiva, l’interesse al risanamento dell’impresa in crisi può essere preso in considerazione, nel bilanciamento fra diversi interessi che presiede alle scelte gestionali: una scelta “virtuosa” in termini di rispetto dei criteri ESG può essere temporaneamente sospesa o rinviata se questa misura si rivela necessaria ai fini dell’attuazione di un piano di risanamento.
The author believes that the principles governing environmental protection are binding on companies due to the direct prescriptive effect of Articles 9 and 41 of the Italian Constitution. This entails a limitation of companies’ managerial discretion, but only in extreme cases, where a certain strategy or production choice appears indefensible when balanced against the legitimate interests in continuing production in a manner that is detrimental to ESG principles but not expressly prohibited by law. On the other hand, in the context of the application of Directive 2024/1760/EU, entrepreneurial discretion is bound in a much more stringent manner, but even here companies retain freedom of choice, both at the strategic level and in terms of specific choices.
In this perspective, the interest in restructuring a company in crisis may be taken into account in balancing the various interests that govern management decisions: a “virtuous” choice in terms of compliance with ESG criteria may be temporarily suspended or postponed if this measure proves necessary for the implementation of a restructuring plan.
1. Il problema del contemperamento fra gli strumenti di risoluzione delle crisi d’impresa e i principi di gestione sostenibile delle imprese - 2. Principi e norme che impongono il rispetto dei criteri ESG nella gestione delle imprese. La dimensione internazionale - 3. Il diritto italiano: gli artt. 9 e 41 Cost. - 4. La direttiva 2024/1760/UE sulla gestione sostenibile delle grandi imprese - 5. Principi ESG, adeguatezza organizzativa e limiti alla discrezionalità imprenditoriale - 6. L’interesse al risanamento dell’impresa nel bilanciamento tra principi ESG e altri interessi giuridicamente rilevanti - NOTE
Nel dibattito in materia di rapporti fra principi di sostenibilità e disciplina della crisi d’impresa c’è la tendenza a dare per acquisiti, come espressione di un’evoluzione normativa già maturata, i principi dello stakeholder capitalism, salvo lasciare poi un po’ nel vago la traduzione di questi principi in regole operative [1].
Peraltro, il dibattito si è incentrato sul contemperamento fra gli strumenti di risoluzione delle crisi (ristrutturazioni o liquidazioni) e il rispetto dei principi di gestione sostenibile. In realtà, il problema ha una portata più ampia ed investe anche quelle situazioni di “pre-crisi” in cui i risultati di gestione – senza arrivare a livello di probabilità di crisi finanziaria – non appaiano soddisfacenti, sicché «occorre immediatamente riprogrammare l’attività di impresa in chiave di discontinuità rispetto al passato» [2].
In ogni caso, nei riguardi della corrente di opinione richiamata in avvio è stato facile obiettare [3] che, rimanendo nell’ambito della normativa specifica sulla crisi d’impresa, la direttiva 2019/2023/UE, pur sensibile alla sostenibilità sociale delle misure di risoluzione delle crisi aziendali, non dà un rilievo normativo preciso alla sostenibilità ambientale. Pertanto, le opinioni che attribuiscono rilevanza ai principi di sostenibilità nell’interpretazione delle norme vigenti del diritto concorsuale sarebbero solo anticipazioni di un diritto ancora in fieri. Nel diritto interno, poi, un riferimento esplicito si trova nell’art. 87, primo comma, lett. f, c.c.i.i., in relazione al piano di concordato preventivo in continuità, che impone che il piano tenga conto dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa di tutela dell’ambiente [4]; ma il dato testuale fa pensare che il legislatore si riferisca ai «costi necessari», in quanto conseguenti al rispetto di norme imperative, e non all’assunzione di costi ulteriori, giustificati da programmi di responsabilità sociale.
Da qui la plausibilità della conclusione negativa circa la sussistenza, de iure condito, di principi e regole di gestione sostenibile (nel senso della sostenibilità ambientale) nella disciplina specifica delle crisi d’impresa [5]. Questa conclusione ha portato anche qualche autore a formulare una valutazione di illegittimità costituzionale del diritto concorsuale italiano post-codice, per mancato rispetto degli artt. 9 e 41 Cost. [6]. Non credo che, in ogni caso, si debba giungere a tale risultato, dal momento che, se si dovesse accettare l’idea che gli artt. 9 e 41 Cost., dettano norme di condotta vincolanti nella disciplina generale dell’impresa (sul punto v. infra, par. 3), ciò dovrebbe rilevare, sul piano sistematico, nel suggerire interpretazioni costituzionalmente conformi anche delle norme in materia di crisi d’impresa.
Dai sommari riferimenti sopra effettuati si desume, comunque, un panorama non ben definito, per ciò che riguarda il rapporto fra i principi ESG e la disciplina delle crisi d’impresa (intesa nel senso più lato possibile): da un lato, si afferma la mancanza di norme specifiche che attribuiscano rilevanza a quei principi, dall’altro non sono rare posizioni che riconoscono, all’opposto, tale rilevanza, sulla base di un trend generale dell’ordinamento, accentuato dalle misure di soft law (in particolare per ciò che riguarda gli operatori del settore bancario e finanziario), e dal ruolo di attenzione per i criteri ESG che i creditori finanziari possono e devono svolgere nelle procedure concorsuali e nella ricerca di strumenti di superamento delle crisi d’impresa [7]. Ciò non toglie, però, fondatezza all’opinione perplessa circa la possibilità di attribuire ai criteri ESG un ruolo di principio già definito nella disciplina delle crisi d’impresa.
In realtà, il punto centrale è che il tema in questione non può essere trattato come materia separata rispetto al tema generale dei principi di gestione sostenibile nella attività delle imprese in bonis, anche perché – come già detto – l’interferenza fra sostenibilità e crisi d’impresa non riguarda solo l’applicazione della normativa concorsuale in senso stretto, ma riguarda anche – e, in certo senso, soprattutto – la disciplina della gestione d’impresa nella fase precedente, in cui chi gestisce l’impresa è chiamato a superare segnali di allarme e a recuperare condizioni di successo aziendale.
Se si potesse affermare l’attuale vigenza dei principi di gestione sostenibile per le imprese in bonis, si porrebbe poi l’ulteriore problema se questi principi debbano trovare un’attenuazione nelle situazioni di crisi e pre-crisi, in ragione della preminenza che, in questa fase assume l’interesse collettivo alla continuità aziendale (e l’interesse dei corrispondenti «stakeholder di prima istanza» [8]). Mi sembra certo, però, che possa escludersi la plausibilità di una soluzione opposta, che affermi la vigenza attuale dei principi di gestione sostenibile nelle fasi di crisi dichiarata (o temuta) e non anche nelle fasi di gestione fisiologica di un’impresa in bonis.
Rimane dunque preliminare l’esigenza di affrontare il problema della presenza o meno, e con quale portata, de iure condito, di norme che impongano alle imprese, o ad alcune imprese, condotte improntate a criteri di gestione sostenibile.
Si deve premettere che sono ormai frequenti, nella letteratura giuridica (non solo nella letteratura specifica in materia di crisi d’impresa, a cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente), opinioni che, valorizzando vari argomenti (dati comparatistici, profili di soft law, interpretazioni estensive di norme europee), ritengono che i criteri ESG siano ormai penetrati nell’ordinamento, come principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (per usare la formula dell’art. 2497 c.c.) [9]. Ritengo però che il tema debba essere affrontato in modo più analitico.
A livello comparatistico, è, ad oggi, difficilmente contestabile che i numerosi documenti internazionali che definiscono e raccomandano la sostenibilità, si limitino, a tutto concedere, ad indicazioni di soft law [10]. Ciò non significa che si tratti di interventi privi di efficacia o di capacità anticipatoria di modelli normativi in fieri [11]. Ciò vale, in ogni caso, per ciò che attiene alla gestione delle imprese. Vi sono, invece, numerose norme internazionali specifiche che stabiliscono doveri, per gli Stati, di raggiungere determinati obiettivi di politica ambientale (come pure di politiche di tutela dei diritti umani). Tuttavia, è opinione corrente – rafforzata dall’evoluzione subita dal caso Shell in Olanda [12] – che queste norme non siano direttamente produttive di obblighi per le imprese (salvo che una norma ne estenda il valore precettivo in tale direzione, come avviene per la dir. 2024/1760/UE, c.d. CSDDD, di cui ci occuperemo fra poco).
Il quadro si presenta in modo differente per ciò che riguarda la responsabilità degli Stati, rispetto alla quale si registra una tendenza al superamento della linea, fino a poco tempo fa prevalente, in materia di Climate Change Litigation, che negava ogni rimedio per difetto assoluto di giurisdizione, mentre ora progressivamente si tende ad ammettere la possibilità che le politiche statali in materia siano lesive di diritti fondamentali delle persone [13].
In ordine alla possibile estensione di questi doveri di condotta in capo alle imprese, le posizioni più avanzate, in un quadro generale di diritto europeo, arrivano ad ammettere che i principi ESG, per l’affermazione conseguita nei rapporti internazionali e nel dibattito delle idee, sono già oggi in grado di riempire di contenuto le diverse clausole generali presenti negli ordinamenti nazionali (buona fede, correttezza professionale, ecc.) e di tradursi, in questo modo, in doveri di condotta a carico delle imprese, suscettibili di dare luogo a rimedi privatistici [14]. Questa tesi sembra ispirarsi all’idea che le clausole generali della legislazione debbano essere riempite di contenuto mediante il richiamo alla “coscienza sociale”, e trova inoltre un punto di appoggio importante nell’art. 11 T.F.U.E., per il quale le norme di tutela ambientale devono essere integrate trasversalmente in tutti i campi delle politiche europee [15].
Giova però osservare che queste tesi espansive, circa la portata sistematica della tutela ambientale, sembrano oggi vacillare di fronte alla ventata mondiale di destra, anti-ESG [16], che vuole invertire orientamenti che sembravano inarrestabili fino a poco tempo fa e vede l’insorgere di un contenzioso – anche con richiamo alle norme antitrust – contro le imprese che dichiarano di aderire a programmi di finanza responsabile [17] (una sorta di Climate Change Litigation alla rovescia).
Appare dunque dubbia la possibilità di ricavare, dal diritto internazionale e dalla comparazione, indicazioni univoche atte a dare contenuto alle clausole generali dell’ordinamento e così a fondare norme di condotta specifiche a carico delle imprese. In altri termini, dal diritto internazionale e dal diritto europeo sembra opportuno valorizzare, più che le indicazioni di principio, le norme di hard law, ove presenti (v. infra, par. 4).
Nel diritto italiano, tuttavia, alcune disposizioni di principio sembrano più stringenti di quelle internazionali ed europee.
In primo luogo, viene in evidenza l’art. 3-quater del codice dell’ambiente (introdotto con il d.lgs. n. 4/2008), in base al quale «Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future». La disposizione prosegue poi con l’affermazione per cui «Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile». Ciò, sul piano testuale, significa che non solo l’attività della p.a., ma anche quella dei privati dovrebbe adeguarsi al principio.
Le possibili ricadute applicative di questa disposizione di principio non sono state valorizzate dagli interpreti e non sono divenute diritto vivente (il che non significa, peraltro, che la norma possa dirsi abrogata per desuetudine).
Maggiore attenzione, ovviamente, ha suscitato la riforma costituzionale del 2022, che, con il nuovo terzo comma dell’art. 9, ha sancito che «[la Repubblica] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Il dato testuale è chiaramente nel senso di un’efficacia diretta della norma costituzionale [18] anche nei confronti dei privati, dal momento che la riserva di legge è espressamente prevista solo per le norme di tutela degli animali [19], e non per quelle a tutela dell’ambiente, ecc.
Tuttavia, per ciò che riguarda l’efficacia diretta dei principi ambientali nei confronti delle imprese, è da considerare che il nuovo testo dell’art. 41, secondo comma, Cost. sancisce che l’iniziativa privata non può svolgersi in modo da arrecare danno “all’ambiente”, senza menzionare anche la biodiversità e gli ecosistemi, di cui parla l’art. 9. Ciò ha fatto pensare a qualcuno che il legislatore costituente abbia voluto consapevolmente limitare l’efficacia diretta (nei confronti delle imprese) alle norme di tutela dell’ambiente traducibili in una dimensione personalistica [20], rimettendo poi alla discrezionalità legislativa la traduzione, nei confronti delle imprese, delle altre indicazioni di principio (tutela della biodiversità e degli ecosistemi).
Questa interpretazione, pur essendo seriamente argomentata, non mi convince. Anzitutto, essa porta ad ammettere che il legislatore costituente abbia prima disposto un’efficacia diretta a largo raggio nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento (art. 9) e poi abbia delimitato questa efficacia diretta nei confronti delle imprese (art. 41), sancendo, per queste ultime, un’attenuazione dei principi di sostenibilità. Questa soluzione di favore per le imprese sembra, però, debole sul piano sistematico. Sembra più plausibile, dunque, che il dato testuale dell’art. 9 sia da considerare ridondante e abbia voluto specificare, proprio per dare maggiore forza comunicativa all’indicazione di principio, alcune componenti essenziali della nozione di ambiente, come bene giuridicamente protetto, mentre il testo dell’art. 41 evochi la nozione di ambiente nella sua interezza, con un implicito richiamo all’insieme dei valori tutelati dall’art. 9.
Il punto critico di questo sviluppo sistematico sta comunque nel fatto che i valori ambientali, quale che ne sia l’estensione rientrante nella tutela costituzionale, non possono poi godere – per quanto ribadito dalla Corte costituzionale in ordine alla inammissibilità di valori e principi “tiranni” – di una tutela assoluta, gerarchicamente sovraordinata rispetto a qualsiasi altro interesse o principio, ma devono essere poi bilanciati con altri valori o interessi, così legittimando soluzioni compromissorie, almeno a carattere transitorio [21]. Da qui una sostanziale presunzione di legittimità dei bilanciamenti operati dal legislatore (salvo dichiarazione di illegittimità costituzionale in caso di violazione dei principi di proporzionalità o ragionevolezza) o dall’amministrazione (salvo disapplicazione, in caso di accertata illegittimità, per esempio per difetto di istruttoria o di adeguata motivazione). Rimane dunque ristretto lo spazio del giudice ordinario nell’operare un proprio bilanciamento di interessi e, così, nel costruire – sulla base di clausole generali – norme di validità o norme di condotta non espressamente sancite da una fonte primaria.
In questa prospettiva, non mi sembra che una via di soluzione possa essere fornita neanche dalla tesi che distingue, nell’ambito della tutela ambientale costituzionale, una dimensione incomprimibile, costituita da norme ambientali la cui violazione porterebbe a un collasso degli ecosistemi e quindi ad una lesione del diritto alla vita, e che, come tali, non dovrebbero essere soggette a bilanciamento, e norme ambientali sottoponibili a bilanciamento equiponderale [22]. Il punto debole di questa tesi sta nell’estrema difficoltà di definire esattamente la fattispecie che si intende costruire: anzi, per la retorica antiambientalista oggi in fase montante, non ci sono pericoli di collasso definitivo degli ecosistemi, ma solo fenomeni di continua evoluzione degli stessi, con l’insorgere di problemi che andrebbero affrontati, fatalisticamente, nel momento in cui effettivamente si pongono e con l’ausilio di una tecnologia in continuo progresso (questa tesi – sia chiaro – può e deve essere contrastata, ma ciò può avvenire solo con argomenti di carattere etico-politico e non con l’affermazione dogmatica di uno stato di necessità).
In conclusione, le norme di principio in materia di tutela ambientale hanno un valore vincolante nei confronti delle imprese, nel senso di limitare la discrezionalità gestionale di queste, ma solo nei casi-limite, in cui una certa strategia o scelta produttiva appaia assolutamente indifendibile, in sede di bilanciamento con i legittimi interessi alla prosecuzione dell’attività produttiva con modalità lesive dei principi ESG, ma non espressamente vietate dalla legge.
Posto, dunque, che le disposizioni di principio in materia di tutela ambientale, pur non essendo prive di valore giuridico, non sono generalmente sufficienti per definire una serie precisa di norme di condotta operativamente applicabili alle imprese, è opportuno soffermarsi sul contenuto della direttiva 2024/1760/UE (c.d. CSDDD) [23], che, allo stato, sembra costituire la punta più avanzata, a livello comparatistico, di traduzione dei criteri ESG in strumenti di hard law direttamente applicabili alle imprese.
Scopo dichiarato della direttiva è, com’è noto, quello di responsabilizzare le grandi imprese (in prima applicazione, la direttiva dovrebbe investire circa 6.000 imprese operanti in Europa) affinché queste contribuiscano, con le loro scelte, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quelle che, finora, erano solo scelte (facoltative) di responsabilità sociale d’impresa, raccomandate ma non imposte da norme di hard law, diventano oggetto di specifiche norme di condotta, accompagnate da un apparato sanzionatorio piuttosto severo, sia sul piano del public, sia su quello del private enforcement.
L’insieme di queste norme di condotta è definito dalla direttiva con una tecnica dispositiva diversa dallo schema tipico “comando/sanzione” (o meglio, con un insieme di comandi che si traduce, secondo la terminologia privatistica, in obbligazioni “di mezzi” e non “di risultato” [24]). Essa impone, in primo luogo, obblighi di programmazione aziendale (“misure adeguate”, che possono assumere le caratteristiche di «piani d’azione») volti a prevenire o a riparare gli “impatti negativi” sui diritti umani o sull’ambiente collegati all’attività dell’impresa. Questi programmi devono prevedere anche adeguati strumenti di monitoraggio. Il contenuto delle condotte di “dovuta diligenza” è determinato per relationem, in un lungo allegato ove sono elencati una serie di “diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani” (fra cui è compreso un “divieto di causare qualsiasi degrado ambientale misurabile” che, per la verità, non sembra contemplato, in questi termini generali, da alcuna convenzione internazionale) e una serie di “divieti e obblighi inclusi negli strumenti in materia ambientale”, tutti stabiliti da convenzioni internazionali.
Le convenzioni internazionali richiamate pongono doveri agli Stati e non direttamente alle imprese, e sono state, nella maggior parte dei casi, già tradotte in norme di diritto statale, dotate di apposite sanzioni. L’esistenza di queste norme statali però non è di ostacolo all’applicazione delle norme generali della direttiva. L’art. 1, al. 3 della stessa dispone infatti che, mentre fra le norme dell’Unione deve applicarsi il principio di specialità, sicché le norme dell’Unione che prevedono obblighi specifici che perseguono gli stessi obiettivi delle norme della direttiva prevalgono su questa, lo stesso principio di specialità non vale per le norme dei singoli Stati, sicché l’esistenza di norme sanzionatorie nazionali interferenti con i doveri di condotta sanciti dalla direttiva non è di ostacolo all’applicazione di questa.
La struttura normativa della CSDDD è, nella sostanza, analoga a quella della norma interna che impone alle imprese il dovere di dotarsi di assetti organizzativi adeguati [25]. Il dovere imposto alle imprese destinatarie della direttiva è quello di costituire – all’interno della propria organizzazione, e tenuto conto anche delle catene di attività in cui l’impresa si muove – assetti adeguati a realizzare prima un’analisi puntuale dei possibili impatti negativi dell’attività svolta o programmata e poi misure adeguate a prevenire e riparare tali effetti e a monitorare l’attuazione concreta di queste misure [26]. Il tutto dovrà essere poi inquadrato in codici di condotta aziendali.
C’è una differenza, tuttavia: per il dovere generale di dotarsi di assetti organizzativi adeguati, come previsto dalla legge italiana, la rilevanza normativa si concentra essenzialmente sulla responsabilità degli amministratori in caso di violazione [27]; in questa prospettiva, alcuni autori hanno potuto sostenere che le scelte adottate dagli amministratori, in materia di assetti adeguati, sarebbero insindacabili in sede giudiziaria perché attinenti al merito della gestione imprenditoriale (c.d. business judgment rule) [28]; la stessa tesi (peraltro minoritaria e, a mio avviso, non convincente; ma non è questo il punto), non potrebbe essere tuttavia sostenuta – almeno nella sua versione generalizzante – per i doveri di «dovuta diligenza» sanciti dalla CSDDD, perché la violazione di tali doveri è espressamente corredata da sanzioni di public e di private enforcement.
Questa constatazione non esclude il riconoscimento di spazi di discrezionalità che l’impresa certo mantiene, nel definire misure adeguate e piani d’azione adeguati ai fini del conseguimento dei risultati prefigurati dalla direttiva. Per alcuni osservatori critici, la direttiva attribuisce così ampia discrezionalità agli amministratori, anche nel bilanciare i diversi obiettivi posti, che possono anche essere in contrasto fra loro (p.e. tutela dei lavoratori e tutela del patrimonio naturale), da renderli, in pratica sostanzialmente irresponsabili per le scelte compiute [29]. Questa valutazione non può essere condivisa, a mio parere, perché la discrezionalità, come ponderazione fra interessi diversi e talora contrastanti, con il relativo controllo di legittimità, è figura ben presente nell’ordinamento, ed anche nel diritto societario (ove non manca certo l’esperienza di contenziosi sul terreno dell’abuso e dell’eccesso di potere) ed è uno strumento normativo finalizzato al sindacato giudiziario sugli atti di esercizio del potere, e non uno strumento di legittimazione dell’arbitrio.
Certo, se la CSDDD sarà effettivamente attuata nei prossimi anni – ciò che oggi, come sopra accennato, costituisce tema politicamente incerto – i compiti degli organi amministrativi delle società interessate saranno gravati da obblighi di adeguata informazione e di adeguata motivazione delle scelte strategiche come di quelle puntuali; obblighi che in passato non esistevano, ma che non sono per questo di impossibile attuazione. In ogni caso, non sembra configurarsi uno scenario di potere assoluto e insindacabile degli amministratori di società.
Un approfondimento di questo tema, che sarà centrale nell’applicazione della direttiva, non è possibile in questa sede.
Si può solo osservare che, per certi aspetti, la discrezionalità delle imprese non sarà ampia, ma sarà anzi molto limitata. Mi riferisco, in primo luogo, al rispetto di molte convenzioni sui diritti umani (p.e. sui diritti dei minori o sul lavoro forzato) o ad alcuni doveri in materia ambientale, che la direttiva sembra richiamare per relazione alla normativa di settore già vigente (tanto da parlare di “divieti di illecito inquinamento”). In situazioni del genere la “dovuta diligenza” dell’impresa si traduce in un dovere incondizionato di rispettare tali divieti all’interno della propria organizzazione (anche sotto il profilo degli adeguati assetti organizzativi), mentre margini di discrezionalità “tecnica” possono riconoscersi in ordine al controllo sul rispetto degli stessi divieti nelle catene di attività, e quindi alle garanzie e condizioni da imporre ai partner commerciali, diretti o indiretti (artt. 10 e 11). In questi casi, la discrezionalità della società può esprimersi nel definire piani, scadenzati nel tempo, di mitigazione del rischio o di abbandono di determinate pratiche, che possono essere anche accompagnati da misure assistenziali (anche finanziarie) nei confronti di PMI fornitrici o, al contrario, da rottura di contratti e sostituzione di fornitori.
Nei casi sopra accennati parlerei solo di discrezionalità “tecnica”, perché l’obiettivo finale da conseguire, in termini di rispetto dei diritti umani o di livelli di inquinamento, non è negoziabile, sì che la discrezionalità potrà esprimersi solo – anche se non è poco – nella scelta degli strumenti e dei tempi proporzionati per il conseguimento di tali obiettivi nelle catene di attività.
In altri campi, gli spazi di discrezionalità si allargano e assumono i connotati della discrezionalità “amministrativa” vera e propria: si pensi al contributo che le imprese sono chiamate a dare per evitare o attenuare gli impatti negativi sulla biodiversità o sulle “proprietà considerate patrimonio naturale” (Allegato, p. II, nn. 1 e 13). In tali casi, gli stessi risultati da raggiungere richiedono un bilanciamento fra interessi diversi e una scelta motivata di strategie di azione.
La traduzione applicativa di questo apparato normativo sarà complessa e, per diversi aspetti, richiederà l’impiego di strumenti di controllo della discrezionalità imprenditoriale che l’ordinamento non prevede in termini analitici.
Quanto ai rimedi, la direttiva sembra privilegiare la tutela risarcitoria (art. 29), ma prevede anche espressamente la tutela inibitoria (art. 29, al. 3, lett. c). La legittimazione attiva deve riconoscersi a tutti i titolari di interessi legittimi rilevanti ai sensi della direttiva, con riferimento al contesto in cui si svolge l’attività della società [30]. La legittimazione passiva, nel testo della direttiva, è solo della società e non anche degli amministratori; ma, in diritto italiano, deve ammettersi l’applicabilità dell’art. 2395 c.c., con responsabilità personale degli amministratori in caso di specifica colpevolezza [31].
La direttiva non prevede espressamente, invece, una tutela di annullamento (cioè il rimedio principale nel sindacato sulla discrezionalità in diritto amministrativo). Non sembra possibile proporre un’estensione analogica della legittimazione all’esercizio dell’azione di annullamento di cui agli artt. 2377 e 2388 c.c. Tuttavia, la possibilità di attivare rimedi specifici è garantita dalle possibili azioni inibitorie.
Pur con i problemi di costruzione completa della disciplina, che sopra si sono appena accennati e che sono tutt’altro che facili da risolvere, non v’è dubbio che, per le imprese soggette alla CSDDD, la discrezionalità imprenditoriale sarà fortemente condizionata e indirizzata. Indirettamente, le norme di condotta imposte alle grandi imprese finiscono poi per irradiare i propri effetti anche sulle imprese medie e piccole che sono partner commerciali delle prime nelle catene di attività.
Si sostiene, da diverse parti [32], che un’interpretazione sistematica delle norme vigenti (norme costituzionali, fonti comunitarie) porti a riconoscere doveri di gestione ecosostenibile (non di mera informazione) anche in capo alle imprese obbligate a redigere la “rendicontazione di sostenibilità” (dir. 2022/2464/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 [33]). Quale che sia la soluzione accettabile su questo punto, resta fermo che, allo stato, gli assetti normativi riferiti alle grandi imprese tenute alla “dovuta diligenza” non costituiscono parte integrante della disciplina generale dell’impresa, ma norme speciali applicabili a grandi imprese. Costituiscono comunque scelte politico-legislative che non possono essere ignorate sul piano sistematico e non possono essere obliterate nell’applicare le clausole generali previste nell’ordinamento [34]. Per quanto la discrezionalità gestionale delle imprese “ordinarie” rimanga assai più ampia, non si può affermare una completa indifferenza delle stesse rispetto ai principi ESG, sicché dovrà riconoscersi l’illegittimità di scelte gestionali che si pongano in contrasto estremo con tali principi, con tutto ciò che ne può conseguire in termini privatistici (nullità di clausole di certi contratti, possibilità di riconoscere danni ingiusti ai sensi dell’art. 2043 c.c.).
Una volta acquisito che i principi ESG si traducono in vincoli, più o meno stringenti a seconda delle diverse categorie di imprese, alla discrezionalità imprenditoriale, nella disciplina dell’esercizio dell’attività delle imprese in bonis, si può tornare al quesito iniziale, se l’esigenza di affrontare situazioni di crisi d’impresa, temute o manifeste, possa portare a riconoscere la legittimità, nella gestione di imprese in crisi, di scelte gestionali che potrebbero, invece, essere censurate se effettuate da un’impresa in bonis.
Il problema si pone non tanto perché la disciplina della crisi pone in una posizione di massima evidenza quella particolare categoria di stakeholder che è costituita dai creditori dell’impresa, ma soprattutto perché è riconosciuto, in linea di massima, che il salvataggio di un’impresa in crisi si giustifica, in molti casi, perché consente la salvezza di risorse (know-how, equilibri sociali e territoriali, ecc.) che sono di interesse generale [35]. Non è dunque irragionevole che, nel bilanciamento degli interessi dei diversi stakeholder, l’interesse al salvataggio dell’impresa mediante piani di ristrutturazione o riconversione porti alla rinuncia o alla modificazione di piani o di scelte gestionali “virtuose”, che l’impresa potrebbe altrimenti compiere.
Tuttavia, sarebbe inaccettabile, alla luce del principio di parità concorrenziale che rimane fondamentale nella disciplina dell’attività d’impresa, che un’impresa fosse esonerata dal rispetto delle norme della CSDDD o, in genere, dei principi ESG in quanto ad essa applicabili, sol perché essa non è in grado di sostenere finanziariamente le relative norme di condotta (per esempio, non può rinunciare ad approvvigionarsi da un’impresa di un paese terzo che non rispetta i diritti umani nell’esercizio della sua attività produttiva, perché altrimenti dovrebbe affrontare costi di produzione più elevati di quelli attuali).
Questa considerazione potrebbe apparire decisiva e portare alla conclusione per cui i principi ESG, se e in quanto vincolanti per una certa impresa, si applicano tali e quali anche nei confronti di quelle imprese che stanno affrontando una fase di ricerca di uno “degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (o anche, semplicemente, di una strategia gestionale diversa da quella in precedenza seguita e non più coronata da risultati soddisfacenti).
Tuttavia, come si è sopra cercato di segnalare, i principi ESG non si risolvono, per le imprese, in norme di condotta incondizionate (queste, se vigenti, rimangono pienamente vincolanti anche per l’impresa in crisi), ma in norme che impongono determinate scelte organizzative, caratterizzate da spazi più o meno ampi di discrezionalità. D’altra parte, si deve riconoscere che gli attuali principi della disciplina della crisi d’impresa ammettono che il risultato del salvataggio dell’impresa possa essere legittimamente perseguito attribuendo all’impresa stessa vantaggi competitivi temporanei nei confronti delle imprese in bonis [36].
In questa prospettiva, sembra ammissibile, sul piano sistematico, che, nella costruzione dei diversi strumenti previsti dall’ordinamento per il risanamento dell’impresa in crisi, siano legittimamente previste scelte organizzative e gestionali che comportano sacrifici temporanei rispetto all’ottemperanza dei criteri ESG, in ragione dell’esigenza di risparmio di costi. Il carattere temporaneo e strumentale del bilanciamento che giustifica il sacrificio dei criteri ESG, rispetto all’attuazione di un piano di risanamento dell’impresa, appare dunque un passaggio essenziale [37].
Questa indicazione di massima può accettarsi, però, solo in quanto vi siano concrete possibilità di salvataggio dell’azienda e del suo valore economico. Ne consegue che, nelle procedure concorsuali strettamente liquidatorie, i principi ESG – nella misura in cui siano già in vigore per le imprese in bonis – dovrebbero valere senza ragioni particolari di temperamento con gli altri interessi rilevanti in tali procedure, riguardanti imprese insolventi [38].
[1] La discussione sul tema può dirsi impostata con lo scritto di G. D’Attorre, Sostenibilità e responsabilità sociale nella crisi d’impresa, in Dirittodellacrisi.it, 13 aprile 2021, che distingue due diversi livelli di rilevanza dei criteri ESG nelle procedure liquidatorie e in quelle conservative (distinzione che sarà ripresa nel paragrafo conclusivo del presente lavoro).
Successivamente, nella linea indicata nel testo, v., p.e., S. Pacchi, Sostenibilità, fattori ESG e crisi d’impresa, in Ristrutturazioni aziendali, 26 maggio 2023; D. Stanzione, Liquidazione dell’attivo e interessi degli stakeholders, Napoli, Esi, 2023; B. Inzitari, Crisi dell’impresa e riparto fra i creditori dei costi della sostenibilità, in questa Rivista, 2023.
Questa linea di pensiero valorizza spunti interpretativi, desumibili dalla Direttiva Restructuring come dal Codice della crisi, che – nella disciplina degli strumenti di risoluzione delle crisi – allargano la sfera di interessi giuridicamente rilevanti, rispetto a quelli tradizionali degli investitori e, rispettivamente, dei creditori. Le posizioni espresse sono però comprensibilmente influenzate anche dagli indirizzi presenti nel dibattito internazionale sulla responsabilità sociale delle imprese.
[2] A. Petteruti, Pre-crisi, crisi e insolvenza: dubbi sull’accesso alla composizione negoziata, in QuotidianoPiù, 27 agosto 2022. Pur potendosi condividere l’osservazione secondo cui queste situazioni non hanno immediato rilievo nelle disposizioni del codice della crisi (così E. La Marca, Insolvenza, crisi e pre-crisi nel Codice della crisi, a valle della emanazione del Decreto Attuativo della Direttiva Insolvency, in Dirittodellacrisi.it, 22 agosto 2022), non può negarsi che esse possano insorgere nell’esperienza concreta di gestione dell’impresa e possano avere riflessi sui criteri di corretta gestione.
[3] G. Fauceglia, Sostenibilità ambientale e crisi d’impresa, in Banca borsa tit. cred., 2023, I, 526 ss.
[4] Lo stesso art. 87 introduce, al terzo comma, il concetto di “sostenibilità economica” dell’impresa, che è, ovviamente, ben diverso a quello di “sostenibilità sociale e ambientale”. Sul punto v. P. Bastia, La sostenibilità economica nel concordato con continuità aziendale, in Ristrutturazioni aziendali, 15 giugno 2023, per il quale le due nozioni di sostenibilità non sarebbero affatto incompatibili (ma il punto non è approfondito).
[5] In tal senso si pone anche G. Ballerini, La sostenibilità nel diritto della crisi: problemi e prospettive, in questa Rivista, 2023, con una complessa argomentazione, che valorizza – plausibilmente – diversi indici testuali nel codice della crisi, che confermano l’idea del primato degli interessi dei creditori, ed aggiunge – discutibilmente – argomenti di principio tratti dagli artt. 42 e 53 Cost. e da una pretesa priorità sistematica delle norme sulla responsabilità patrimoniale del debitore, in caso di disfunzione del rapporto obbligatorio. Questo ragionamento trascura però le indicazioni di principio contrarie, anche di rango costituzionale (e più specifiche rispetto alle indicazioni generali degli artt. 42 e 53), che vengono richiamate infra nel testo e portano a riconoscere limiti alla libertà d’impresa anche in funzione di criteri ESG. Inoltre, non è condivisibile l’idea di collocare sistematicamente in posizione privilegiata una norma di disciplina generale delle obbligazioni (oltretutto oggi divenuta sostanzialmente residuale, a fronte delle numerose possibilità di separazione patrimoniale) rispetto a principi e norme che regolano la libertà d’impresa e i suoi limiti.
[6] G. Capobianco, La (mancata) tutela ambientale nel diritto concorsuale, tra discrezionalità legislativa e dubbi di legittimità costituzionale, in Ristrutturazioni aziendali, 8 giugno 2022.
[7] Su ciò v. l’accurato studio di G. Schneider, Prevenzione delle crisi d’impresa e rischi ESG: il ruolo della finanza sostenibile, in Riv. dir. banc., 2023, 327 ss.
[8] In questo senso G. Fauceglia, (nt. 3), 532.
[9] V. p.e., da ultimo, P. Benazzo, Compliance e ESG nelle imprese complesse: quale nuova frontiera?, in questa Rivista, 2024.
[10] Cfr. M. Bussani, The Law of Sustainability, in Quantitative Sustainability Interdisciplinary Research for Sustainable Development Goals, S. Fantoni et aa. (eds.), Switzerland, Springer, 2024, 167 ss.
[11] Quanto detto vale, in particolare, per i codici di corporate governance per le società quotate. Per l’Italia v., da ultimo, P. Cuomo, P. Spolaore, Il ruolo dell’organo amministrativo, in Codice di Corporate Governance – Commentario, a cura di A. Abu Awwad, F. Bordiga, Torino, Giappichelli, 2024, 45 ss.
[12] In una nota decisione, citata in tutti gli scritti in materia di Climate Change Litigation, la Corte distrettuale dell’Aja (26 maggio 2021) aveva condannato Shell a limitare le emissioni di CO2 in atmosfera, da parte dell’insieme delle società del gruppo, entro il 2030, al 45% delle quantità emesse nel 2019, al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati di limitazione delle emissioni di gas serra, sanciti a livello internazionale. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello dell’Aja (12 novembre 2024, n. 2099, in traduzione inglese nel sito ECLI.NL) ha deciso che:
a) la protezione dagli effetti dannosi del cambio climatico rientra fra i diritti fondamentali della persona umana;
b) gli obblighi in materia sono diretti agli Stati, ma possono avere effetti anche sulla responsabilità delle imprese, in quanto sono da prendere in considerazione nell’applicazione degli standard di condotta a cui le imprese sono tenute; le imprese devono dunque collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di mitigazione del cambio climatico, soprattutto imprese come Shell, per dimensione e caratteristiche produttive e per avere dichiarato pubblicamente l’adesione a programmi e raccomandazioni in tal senso;
c) la normativa europea ha dettato diverse norme regolamentari volte all’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 al 55% entro il 2030. Inoltre, la CSRD e la CSDDD impongono ad imprese come Shell di predisporre piani di mitigazione del rischio climatico; ciò significa che Shell ha comunque doveri comportamentali di attivarsi in tal senso;
d) la normativa prevede però obiettivi di sistema e non impone obblighi di risultato esattamente quantificati a carico delle singole imprese; non è dunque ammissibile una domanda inibitoria avente ad oggetto la riduzione delle emissioni di Shell in una misura determinata;
e) in questo procedimento non si è accertato che i piani di mitigazione del rischio climatico adottati da Shell siano insufficienti rispetto ai doveri di condotta su di essa gravanti;
f) in considerazione di ciò, la decisione di primo grado è annullata.
Questa decisione di appello è indice di una situazione di transizione, perché contiene ampi riconoscimenti a favore delle tesi delle parti attrici (associazioni ambientaliste), ma poi si ferma, nella parte dispositiva, con argomenti deboli, che non riescono a spiegare – a mio avviso – perché la Corte non sia giunta ad ammettere un accoglimento, almeno parziale, della domanda.
[13] V., per tutti, M. Franzoni, Climate Change Litigation e responsabilità civile, in Danno e responsabilità, 2024, 401 ss. La soluzione standard (cioè quella contraria alla tutela) è stata accolta, com’è noto, anche dalla sentenza di Trib. Roma, 26 febbraio 2024, n. 3552, che ha visto il rigetto delle domande per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto tali domande invocavano rimedi inibitori o risarcitori contro atti rientranti nella discrezionalità politica del Parlamento o del Governo (o anche, in parte, perché espressione di discrezionalità amministrativa e quindi rientranti nella giurisdizione amministrativa con il relativo apparato rimediale).
La sentenza italiana sopra citata, che comunque non tocca il tema della responsabilità delle imprese, ha suscitato molte critiche. V., p.e., M. D’Auria, La separazione dei poteri è un lusso che possiamo ancora permetterci?, in Giur. it., 2024, 2326 ss., secondo cui la sentenza riduce ad un valore meramente “esornativo” la riforma dell’art. 9 Cost., con riguardo all’interesse delle future generazioni; C. Vivani, Climate Change Litigation: la risposta dei giudici italiani nel caso del Giudizio Universale, ivi, 2431 ss., che critica la sentenza perché in contrasto con l’orientamento di diverse Corti europee e della CEDU (sentenza del 9 aprile 2024 nel caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz c. Svizzera). Analogamente V. Jacinto, La prima decisione italiana sulla responsabilità climatica dello Stato: chiusura legittima o coraggio mancato?, in Danno e responsabilità, 2024, 649 ss. (con una significativa apertura verso l’applicazione del rimedio della riparazione in forma specifica in funzione anche inibitoria). Per un’aspra critica alla decisione del Tribunale di Roma v. anche L. Cardelli, La sentenza “Giudizio Universale”: una decisione retriva, reperibile in LaCostituzione.info, 11 marzo 2024.
Anche commenti meno critici lasciano spazio a possibili aperture. V., p.e., G. Contaldi, Quale azione per il contenzioso climatico strategico, in Giur. it., 2024, 2344 ss., che afferma che la disciplina interna della responsabilità extracontrattuale, soprattutto per la necessaria sussistenza di un nesso di causalità, risulta non perfettamente adattabile alle esigenze (indubbiamente pressanti) della tutela del clima. Ciò, a suo avviso, determina una lacuna attuale dell’ordinamento italiano nell’adeguarsi alle indicazioni della CEDU.
[14] T. Kuntz, How ESG is weakening the business judgment rule, in Research Handbook on Environmental, Social and Corporate Governance, ed. by T. Kuntz, Cheltenham (UK), Elgar, 2024, 67 ss.
[15] Cfr. A. De Pra, Difesa di sostenibilità ambientale e abuso di posizione dominante, in Giur. comm., 2023, I, 874 ss.
[16] Cfr., per un primo approccio al problema, M. Libertini, Prefazione a La rendicontazione societaria per lo sviluppo sostenibile, a cura di A. Genovese, Firenze, Passigli, 2025; nonché Id., L’ambiente come bene in senso giuridico. Introduzione, in Ambiente biodiversità ecosistemi – Per un sistema integrale di tutele, a cura di A. Federico e V. Bilardo, Pisa, Pacini, 2025, 3 ss.
[17] Cfr. BlackRock lascia il club anti CO2: troppe cause e pressioni politiche (M. Meneghello), Il Sole 24 Ore,11 gennaio 2025.
[18] Cfr. M. Libertini, Gestione “sostenibile” delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale, in Contr. impr., 2023, 54 ss.; F. De Leonardis, Lo Stato ecologico, Torino, Giappichelli, 2023, 149 ss.; S.A. Cerrato, Appunti per una “via italiana” all’ESG: l’impresa “costituzionalmente solidale” (anche alla luce dei “nuovi” artt. 9 e 41, comma 3, Cost.), in AGE, 2022, 73 ss.
Non mancano, però, opinioni che, anche dopo la riforma costituzionale, continuano a vedere, nell’art. 41, secondo comma, Cost., una riserva di legge implicita: in questo senso G. Capo, Libertà d’iniziativa economica, responsabilità sociale e sostenibilità dell’impresa: appunti a margine della riforma dell’art. 41 della Costituzione, in Giust. civ., 2023, 100 ss. (con qualche riconoscimento di plausibilità verso la diversa opinione, accolta nel testo).
[19] Chiaramente da intendere con riferimento ai soli animali domestici, o comunque inseriti ed utilizzati in attività antropiche, e non degli animali selvatici, che costituiscono componente essenziale della biodiversità e degli ecosistemi.
[20] U. Salanitro, La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico, in Riv. dir. civ., 2024, 234 ss.
[21] È questo, com’è noto, l’orientamento della Corte costituzionale, espresso in primo luogo nelle note sentenze Ilva (sentenze nn. 85/2013 e 58/2018), e da ultimo ribadito, con qualche cautela volta a limitare la discrezionalità del legislatore nel sacrificare i valori ambientali, in Corte Cost., 13 giugno 2024, n. 105 (sentenza “Priolo”). In particolare, la Corte ribadisce la legittimità di norme che attribuiscono al Governo il potere di bilanciare tutela ambientale e interesse alla prosecuzione di attività produttive di interesse strategico nazionale, ma ribadisce che il sacrificio della tutela ambientale dev’essere limitato nel tempo, sì da non eccedere la durata strettamente necessaria per attuare il superamento delle criticità ambientali rilevate. Sul tema, in dottrina, v., per tutti, L. Butti, “Ambiente come diritto fondamentale” e “Non esistono diritti tiranni”: Come la Corte costituzionale concilia questi due principi”, in Riv. giur. amb. online, settembre 2023.
[22] M. Pennasilico, Ambiente e iniziativa economica: quale “bilanciamento”?, in Nuove leggi civ. comm., 2024, 48 ss.
[23] Corporate Sustainability Due Diligence Directive.
[24] Così, espressamente, il cons. 19 della direttiva («gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere ‘obblighi di mezzi’»).
[25] I due temi possono considerarsi, anzi, interferenti (P. Montalenti, Impresa, sostenibilità e fattori ESG: profili generali, in Giur. it., 2024, 1199).
Sostanzialmente nello stesso senso è la ricostruzione di M. Ventoruzzo, Uno sguardo d’insieme alla CS3D: riflessioni preliminari sulla tecnica normativa, in Riv. soc., 2024, 447 ss., il quale però esprime critiche su questa impostazione, in quanto essa, moltiplicando obblighi e controlli ex ante a carico delle imprese, aggrava i costi a carico di queste e, in certo senso, riduce le responsabilità a carico dei decisori pubblici.
In realtà, la scelta politica della direttiva muove dalla convinzione che il perseguimento degli obiettivi ESG non può essere affidato solo ad una tecnica normativa fatta di divieti puntuali di condotta e relative sanzioni, cioè di rimedi ex post, ma richiede una responsabilizzazione delle imprese, nelle loro scelte produttive, e quindi un controllo ex ante su scelte strategiche e programmi di attività. Da qui la previsione di un apparato rimediale ampio ed articolato, in cui assume rilievo centrale il ruolo dell’autorità amministrativa indipendente, chiamata a monitorare l’attuazione della disciplina.
[26] Si accenna soltanto al fatto che, in diversi scritti in materia, permane l’equivoco secondo cui i principi ESG (e la stessa direttiva di cui si discute) imporrebbero alle imprese destinatarie l’obbligo di curare direttamente gli interessi di stakeholder o, addirittura, di destinare a finalità altruistiche parte degli utili di esercizio.
[27] Per alcuni, invero, anche come possibile fonte di “gravi irregolarità”, rilevanti ai fini del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.; ma non è questo un tema che interessa approfondire in questa sede.
[28] Cfr., p.e., L. Benedetti, Gli assetti adeguati e la business judgment rule, in Corporate Governance, 2022; G. Meo, “Business Judgment Rule” e crisi, in Riv. soc., 2024, 583-4.
[29] V., come più recente, M. Stella Richter jr, M.L. Passador, Corporate Sustainability Due Diligence Supernatural Superserious, in ODCC, 2024, 235 ss. In questo scritto possono leggersi altre critiche rivolte alla direttiva, fra cui quella di costituire un alibi per il disimpegno degli Stati dal perseguimento efficace di politiche di mitigazione del rischio ambientale. Questa critica enfatizza una osservazione di per sé fondata (quella per cui la responsabilizzazione delle imprese nel perseguimento degli obiettivi ESG non può essere risolutiva per il successo delle relative politiche, se poi manca un corrispondente impegno sul versante pubblicistico delle stesse), ma esagera, formulando una sorta di processo alle intenzioni, che trasforma un intervento di per sé parziale e tecnicamente complesso, ma giustamente orientato, in un intervento inutile, se non dannoso.
[30] Qualifica, a mio avviso condivisibilmente, come interessi legittimi quelli degli stakeholder presi in considerazione dalla direttiva F. Sudiero, Il contributo della sostenibilità ad una teoria dell’interesse legittimo nel diritto societario, in ODCC, 2024, 81 ss., da ciò desumendo l’applicabilità in loro favore del rimedio risarcitorio (essendo ormai acquisita, in diritto italiano, la tutela risarcitoria per lesione di interessi legittimi). In questo scritto anche riferimenti bibliografici sull’ammissibilità della categoria dell’interesse legittimo nella disciplina dell’attività delle organizzazioni private (in tal senso si è pronunciato anche chi scrive).
[31] V. ancora F. Sudiero, (nt. 30), 107 ss.
[32] V. soprattutto A. Genovese, La gestione ecosostenibile dell’impresa azionaria, Bologna, Il Mulino, 2023; Ead., Il recepimento della CSRD: sanzioni e responsabilità per il rendiconto di responsabilità non conforme, in Astrid Rassegna, n. 1/2025 del 13 gennaio 2025.
[33] Il numero delle imprese europee destinatarie della CSRD è stimato in circa 40.000 ed è, quindi, di molto superiore al numero delle imprese destinatarie della CSDDD. Tuttavia, con la direttiva di correzione proposta dalla Commissione, e di probabile approvazione nei prossimi mesi, il numero delle imprese interessate si ridurrà a circa 10.000.
[34] È da segnalare il cons. 7 della CSDDD, per il quale «Tutte le imprese hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani, che sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi».
[35] Cfr., per tutti, A. Jorio, Il diritto della crisi e dell’insolvenza2, Torino, Giappichelli, 2025; M. Libertini, Crisi d’impresa (aspetti concorrenziali), in Enciclopedia del diritto – I Tematici VIII-2024, Crisi d’impresa, a cura di F. Di Marzio, Milano, Giuffrè, 2024, 404 ss.
[36] M. Libertini, (nt. 35), 409 ss.
[37] Si concretizzerebbero, altrimenti, i rilievi di illegittimità costituzionale [G. Capobianco, (nt. 6)] di norme che ammettano il salvataggio di imprese che operano con un bilancio ambientale strutturalmente negativo.
[38] V. G. D’Attorre, (nt. 1), secondo il quale, nelle procedure concorsuali liquidatorie, il contenuto minimo garantito del diritto dei creditori, che non può essere sacrificato dal perseguimento di interessi diversi, si misura con il livello del presumibile soddisfacimento che i creditori collettivamente avrebbero potuto conseguire in mancanza della procedura. Al di sopra di questa soglia, gli interessi tutelati dai principi ESG devono essere tenuti pienamente in conto dagli organi della procedura.