Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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La “composizione negoziata” della crisi dei gruppi di imprese (di Giuliana Scognamiglio, Professoressa ordinaria di diritto commerciale nella Sapienza Università di Roma)


DOI 10.17473/2282-667X-2025-2-2

Nei gruppi che hanno adottato il modello della direzione e coordinamento rientra fra i doveri di correttezza gestionale societaria ed imprenditoriale incombenti alla capogruppo quello di monitorare l’andamento della gestione delle società rientranti nel perimetro della direzione e coordinamento, sulla base di un’adeguata organizzazione dei flussi informativi infragruppo; tale monitoraggio è tra l’altro funzionale alla tempestiva rilevazione, nell’una o nell’altra società del gruppo, di eventuali sintomi di crisi e di perdita della continuità, e cioè di quelle situazioni che possono legittimare l’apertura della “composizione negoziata” ai sensi degli artt. 12 ss. c.c.i.i. e l’avvio del tentativo di risanamento dell’impresa ad essa correlato. Ѐ coerente con tala premessa la facoltà, attribuita alla capogruppo, di optare per la conduzione unitaria delle trattative di composizione negoziata della crisi; ma la legge prevede altresì la possibilità, confermando anche in questo caso la scelta di fondo di un approccio elastico e flessibile alla gestione della crisi dei gruppi di imprese, la possibilità di far luogo alla conduzione atomistica (in via originaria o anche per successiva conversione rispetto ad una scelta in origine opposta), là dove le circostanze del caso concreto consiglino questa diversa soluzione. L’articolo analizza le diverse possibili configurazioni e vicende della “composizione negoziata” della crisi del gruppo e tenta altresì di mettere a fuoco il ruolo ed i compiti, in tale contesto, dell’esperto, anche con riferimento al tema dei conflitti, che potrebbero insorgere, durante lo svolgimento delle trattative per la composizione negoziata, fra i soci minoritari e fra i creditori delle diverse società del gruppo.

The “negotiated settlement” of the corporate groups’ distress

In corporate groups that have adopted the model of direction and coordination, the parent company is subject to a duty of managerial and entrepreneurial fairness which includes monitoring the management performance of the subsidiaries falling within the scope of direction and coordination. This duty must be fulfilled through an adequate organization of intra-group information flows. Such monitoring is, among other things, instrumental in the timely detection – within one or more group companies – of early signs of distress and loss of going concern, i.e., situations that may justify the initiation of the “negotiated settlement” proceedings pursuant to Articles 12 et seq. of the Italian Code of Business Crisis and Insolvency, and the related attempt at business recovery.

Consistent with this premise is the power granted to the parent company to conduct the negotiations for the “negotiated composition” in a unified manner. However, the law also contemplates the possibility – reaffirming, in this context as well, the underlying choice of a flexible and adaptable approach to group crisis management – of conducting the negotiations on a separate, individual basis (either from the outset or as a subsequent change of strategy), should the circumstances of the specific case warrant such a solution.

This article explores the various possible structures and developments of the “negotiated settlement” process in group insolvency scenarios and seeks to clarify the role and responsibilities of appointed expert in this framework, with particular attention to the management of potential conflicts arising during the negotiations – especially those involving minority shareholders or creditors of the different group companies.

Sommario/Summary:

1. Il monitoraggio, da parte della capogruppo, dell’andamento della gestione delle società eterodirette, sulla base di un’adeguata organizzazione dei flussi informativi infragruppo, come premessa per la tempestiva rilevazione di eventuali sintomi di crisi e di perdita della continuità - 2. La composizione negoziata come strumento per l’intervento precoce e tempestivo sulla crisi del gruppo, rivolto alla realizzazione di un obiettivo di risanamento - 3. Il gruppo nella composizione negoziata: l’opzione per la conduzione unitaria delle trattative; la conversione della conduzione unitaria in conduzione delle trattive separata “per singole imprese”. Breve analisi strutturale e funzionale dei poteri attribuiti al riguardo all’esperto - 4. La pianificazione del risanamento in un’ottica di gruppo - 4.2. Il “progetto di piano” di risanamento - 4.3. Il risanamento di gruppo e gli eventuali sacrifici inflitti ai soci “esterni” ed ai creditori delle singole società del gruppo - 5. Una riflessione di sintesi - NOTE


1. Il monitoraggio, da parte della capogruppo, dell’andamento della gestione delle società eterodirette, sulla base di un’adeguata organizzazione dei flussi informativi infragruppo, come premessa per la tempestiva rilevazione di eventuali sintomi di crisi e di perdita della continuità

Si è sostenuto in dottrina [1], a mio avviso fondatamente, che sulla capogruppo esercente l’attività di direzione e coordinamento, incomberebbe, almeno nei casi in cui essa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, uno specifico obbligo di monitorare l’andamento ed il risultato della gestione dell’insieme delle imprese incluse nel perimetro di consolidamento. Invero, nel modello di gruppo basato sulla “direzione e coordinamento” di una pluralità di società (art. 2497 c.c.), il monitoraggio in questione è condotta sicuramente riconducibile al dovere di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, in quanto funzionale, tra l’altro, all’adempimento dell’obbligo di rilevazione ed illustrazione dei “principali rischi ed incertezze a cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte” (art. 40 del d.lgs. n. 127/1991 sulla disciplina del bilancio consolidato di gruppo) e che sono destinati a riflettersi, molto verosimilmente, sui rischi e le incertezze gravanti sulla stessa società controllante: oggetto, a loro volta, di doverosa illustrazione da parte degli amministratori anche nel bilancio individuale di quest’ultima (precisamente, nella relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c.).

Il suddetto dovere di condotta della capogruppo dev’essere oggi letto alla luce altresì del principio codificato da ultimo nell’art. 2086 c.c., e cioè del principio onde è imposto alle imprese di istituire assetti organizzativi adeguati in relazione alla natura ed alle dimensioni dell’iniziativa, nonché, sembra corretto aggiungere, alle modalità organizzative prescelte, e così in particolare alla configurazione dell’impresa come entità indipendente ovvero come iniziativa policentrica in forma di gruppo, e poi, ancora, al grado di accentramento del potere di direzione in capo all’entità posta al vertice del gruppo. Tralasciando in questa sede, per ragioni di economia espositiva, la questione, dibattuta in dottrina, se ed in che termini sia configurabile, in base al disposto dell’art. 2086 cit., un obbligo della capogruppo di curare l’adeguatezza degli assetti organizzativi delle singole società eterodirette, ritengo comunque plausibile ascrivere alla medesima capogruppo doveri di cura degli assetti organizzativi “di gruppo”: fra questi,  l’adeguatezza dei flussi informativi infragruppo, ed in particolare della circolazione up-stream delle informazioni, necessaria a fornire alla capogruppo una visione quanto più possibile realistica e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’aggregato (art. 29, secondo comma, d.lgs. n. 127/1991 cit.): non a caso, la trasmissione, da parte delle imprese controllate alla capogruppo, delle informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato, costituisce già da tempo l’oggetto di uno specifico obbligo degli amministratori delle prime, espressamente sancito dall’art. 43 del citato decreto di recepimento della direttiva europea sul consolidamento dei conti delle società di un medesimo gruppo.

Tuttavia, una volta istituito in coerenza con il principio di adeguatezza organizzativa sancito nell’art. 2086, detto “assetto” – il flusso informativo intragruppo, particolarmente nella direzione ascendente – potrà risultare sarà funzionale anche ad altri fini, e così, in particolare, in ossequio alla disposizione da ultimo ricordata, alla rilevazione tempestiva da parte della capogruppo, tenuto conto altresì delle segnalazioni [2] provenienti dall’organo di controllo interno [3] o dal soggetto incaricato della revisione legale, ovvero da taluni creditori pubblici qualificati (cfr., rispettivamente, gli artt. 25-octies e 25-novies c.c.i.i.), di eventuali sintomi di crisi o di perdita della continuità aziendale localizzati nell’una o nell’altra impresa del gruppo, nonché, conseguentemente, alla successiva selezione “senza indugio” di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il tentativo di recupero della continuità aziendale ed il superamento, quindi, della crisi.

Altrimenti detto, nel momento in cui la capogruppo, destinataria delle informazioni sullo stato di salute economico-finanziaria delle imprese da essa controllate, viene a conoscenza di situazioni problematiche, il dovere di attivarsi sancito nell’art. 2086 c.c. indirizzerà verosimilmente i suoi sforzi, in primis, verso l’avvio di trattative con i creditori e con le altre parti interessate dalla crisi incipiente, dunque verso un tentativo di “composizione negoziata della crisi”; tentativo che, in un caso come quello ora considerato, deve poter coinvolgere, insieme alla capogruppo, depositaria delle informazioni rilevanti ed ancora pienamente titolata all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento [4], anche il gruppo sottostante o perlomeno quelle imprese del gruppo nell’ambito delle quali i segnali di crisi si siano manifestati. Assume quindi un peculiare rilievo ai nostri fini l’istituto, di recente introduzione nel nostro ordinamento, della composizione negoziata della crisi (nel prosieguo anche CNC, artt. 12 ss. d.lgs. n. 14/2019, recante il codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa, nel prosieguo c.c.i.i.) e, nel­l’ambito dello stesso, l’ipotesi della conduzione unitaria, a livello di gruppo [5], delle trattative con i creditori e con le altre “parti interessate all’operazione di risanamento”, che rinviene la sua disciplina nell’art. 25 c.c.i.i. [6].


2. La composizione negoziata come strumento per l’intervento precoce e tempestivo sulla crisi del gruppo, rivolto alla realizzazione di un obiettivo di risanamento

Ѐ noto che l’esigenza di una disciplina generale della crisi e dell’insolvenza riferite al fenomeno di gruppo è stata per lungo tempo fortemente avvertita, al punto che si tendeva a considerare la sua mancanza, nel diritto vigente fino all’entrata in vigore del c.c.i.i. (15 luglio 2022), alla stregua di una grave lacuna del nostro ordinamento. Quell’esigenza era ed è motivata dalla possibile esistenza di uno specifico interesse di gruppo a far valere, anche nella fase della gestione della crisi o dell’insolvenza, il profilo dell’unità (unità della direzione, rispetto ad una o più fasi o funzioni delle imprese aggregate in gruppo, gestite in forma accentrata e coordinata per l’intero insieme) che immancabilmente caratterizza, sia pure in costante tensione dialettica con l’opposto tema della pluralità, il fenomeno dei gruppi di imprese. Si dà spazio, per altro, anche nella disciplina della CNC, riprendendo in pieno, a quanto sembra, il ragionamento sottostante alle soluzioni al riguardo adottate dal titolo VI del c.c.i.i., alla possibilità altresì che detto interesse non sussista o non sia così forte da giustificare la continuità della conduzione unitaria di gruppo nelle varie fasi della crisi: ciò potrebbe per esempio accadere nel caso di gruppi a conduzione fortemente decentrata, caratterizzati cioè da un elevato tasso di autonomia gestionale delle singole società ovvero da un elevato tasso di disomogeneità fra le attività economiche delle imprese che ne fanno parte, o di gruppi nei quali il fenomeno della crisi è effettivamente circoscritto ad un determinato segmento o ad uno specifico comparto, che potrebbe in ipotesi coincidere con una o alcune delle singole entità soggettive in cui il gruppo è articolato.

Là dove, per converso, la struttura e la conformazione del gruppo, o le modalità della sua conduzione nella fase in bonis, siano tali da giustificare la conservazione del profilo della gestione unitaria anche durante la crisi, le imprese devono poter disporre di strumenti all’uopo adeguati, senza sentirsi eccepire – come talora è avvenuto anteriormente all’entrata in vigore del c.c.i.i. – la mancanza di una disciplina positiva espressa e la necessità di tale disciplina per superare il dato oggettivo della distinta personalità giuridica e della reciproca autonomia dei patrimoni facenti capo alle imprese del gruppo.

È altresì il caso di osservare che il tema dell’interesse alla gestione in chiave unitaria della crisi che abbia colpito il gruppo nelle (o in alcune delle) sue articolazioni soggettive emerge con particolare intensità con riferimento alle procedure che non comportino spossessamento e che siano accessibili già in una fase precoce, ai primi segni della crisi, quando essa si manifesta come non ancora irreversibile e tale da lasciare spazio a prospettive concrete di risanamento dell’impresa; caratteristiche, queste, che ricorrono entrambe nel nuovo istituto della composizione negoziata.

S’intende, in altri termini, osservare che quando la crisi dell’impresa, nella nostra ipotesi organizzata in forma di gruppo, è giunta ad un livello di gravità tale da lasciare come unica opzione quella della sua liquidazione, e questa liquidazione viene affidata ad organi nominati da un’autorità giudiziaria o amministrativa, previo spossessamento dell’imprenditore, viene a cadere, fra i vari profili di interesse del tema qui considerato, quello per così dire interno, attinente al governo del gruppo, che consiste nella elaborazione, da parte del soggetto esercente l’attività di direzione e coordinamento, secondo le regole e le prassi applicate in un determinato gruppo ed eventualmente codificate in un c.d. regolamento di gruppo, delle scelte strategiche ritenute più adeguate in funzione dell’obiettivo del superamento della crisi. Fino a quando lo scenario della liquidazione concorsuale per insolvenza, in altri termini della distruzione del going concern, non si manifesta, la direzione e coordinamento del gruppo è ancora suscettibile di mantenere inalterata la sua operatività, quindi la sua capacità di orientare il comportamento delle imprese ad essa sottoposte, indirizzandole, nel difficile frangente della crisi incipiente o della probabilità di crisi, verso un possibile obiettivo di risanamento: del resto, stando a quello che ci insegnano i teorici dell’organizzazione aziendale, dovrebbe essere questo il momento in cui tipicamente si manifesta la funzionalità del gruppo come modello di organizzazione dell’iniziativa economica capace di promuovere l’alloca­zione razionale e sinergica delle risorse finanziarie di cui l’aggregato dispone, facendole affluire, sulla base delle policies di gruppo o di accordi in ipotesi preventivamente stipulati fra le imprese ad esso appartenenti, là dove si palesano più forti le carenze o comunque maggiormente si manifesta la possibilità di un loro utilizzo fruttuoso ed efficiente in funzione del recupero di entità del gruppo (ancora) suscettibili di essere risanate.

Si spiega quindi perché il legislatore, nel disciplinare un possibile intervento precoce sulla crisi, abbia avvertito l’esigenza di declinare detta possibilità non soltanto rispetto alla fattispecie dell’impresa indipendente, ma anche sulla diversa e più complessa realtà del gruppo di imprese; a tale tipo di intervento, che asseconda la nota raccomandazione europea relativa all’early warning [7], è funzionale l’istituto della CNC nella sua versione di gruppo, della quale mi accingo ora ad illustrare le modalità di funzionamento.

Il tema, sebbene sia stato già oggetto di diversi commenti [8], non cessa di suscitare interesse, anche dal punto di vita pratico, in considerazione del crescente successo che, stando ai dati statistici comunicati annualmente da Unioncamere [9], sembra arridere all’istituto. Prima di procedere oltre, è opportuno precisare che l’analisi verrà condotta anzitutto, com’è ovvio, alla stregua delle norme di legge (precisamente, del c.c.i.i.) che lo disciplinano specificamente e della cornice sistematica generale in cui tale disciplina si inscrive; tuttavia, si terrà conto altresì delle indicazioni offerte, sia a pure a livello di fonte normativa di rango secondario, dal decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 e da quello, più recente, del 21 marzo 2023 (nel prosieguo citato come “il decreto dirigenziale”)[10].


3. Il gruppo nella composizione negoziata: l’opzione per la conduzione unitaria delle trattative; la conversione della conduzione unitaria in conduzione delle trattive separata “per singole imprese”. Breve analisi strutturale e funzionale dei poteri attribuiti al riguardo all’esperto

Volgendo anzitutto lo sguardo al tema dell’accesso da parte dei gruppi di imprese alla CNC, osserviamo che l’art. 25 c.c.i.i., come già il suo antecedente (art. 13 del d.l. n. 118/2021) prevede, in proposito, due percorsi reciprocamente alternativi:

(a) l’iniziativa, sin dall’origine configurata come unitaria (art. 25, primo comma) [11], di più [12] imprese commerciali o agricole (cfr. art. 12, primo comma) [13] appartenenti al medesimo gruppo, che hanno tutte il proprio COMI nel territorio dello Stato italiano [14], che versano nelle situazioni di crisi o di insolvenza di cui all’art. 2, primo comma, lettere a) e b), o anche soltanto in una condizione di probabilità di crisi o di insolvenza e per le quali risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa; iniziativa che, per quanto sin qui osservato, avrà verosimilmente il proprio antecedente in uno specifico atto di impulso o di indirizzo della comune capogruppo [15] e che consiste nel richiedere congiuntamente, al segretario generale della Camera di commercio competente sulla base dei criteri enunciati nel secondo comma dell’art. 25, la nomina dell’esperto indipendente in funzione di “facilitatore” delle trattative fra le diverse parti interessate (cfr. art. 12, secondo comma);

(b) l’impulso degli esperti nominati a seguito delle domande spiegate all’ori­gine separatamente da singole imprese del gruppo, affinché la composizione negoziata si svolga, sentiti i creditori e le imprese richiedenti, in modo unitario per tutte ovvero per una parte di esse, appositamente individuate (art. 25, settimo comma): in tal caso la composizione, iniziata in maniera “atomistica”, dovrebbe proseguire secondo la modalità “di gruppo” [16], con l’ausilio dell’esperto designato di comune accordo fra quelli in origine nominati o, in mancanza di accordo, dell’esperto nominato a seguito dell’istanza presentata per prima.

La seconda ipotesi appare sotto diversi aspetti più problematica e complessa: agli esperti in origine separatamente nominati è infatti attribuito il potere di optare (eventualmente anche contro l’orientamento espresso dalla capogruppo?) per la formula della conduzione unitaria della composizione negoziata, il che presuppone il preventivo accertamento da parte degli stessi (con quali modalità? con quali risorse? con quali strumenti istruttori? con quali conseguenze in caso di errore?) di legami fra le imprese aspiranti alla composizione negoziata, tali da rendere scarsamente proficua la strada della composizione atomistica, che pure le imprese interessate, nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale, avevano valutato come coerente con le rispettive esigenze e con le peculiarità della specifica aggregazione di gruppo o delle specifiche modalità di esercizio della direzione e coordinamento.

Inoltre, il percorso (b) sconta il rischio del possibile conflitto fra i diversi esperti nominati, per la designazione di quello che dovrà alla fine assumere effettivamente l’incarico della conduzione unitaria delle trattative, una volta divisatane l’opportunità; conflitto per il quale la legge prevede comunque un criterio di soluzione, identificato nella prevalenza dell’esperto nominato sulla base dell’istanza presentata per prima.

Tornando al percorso (a), sembra che l’esito della domanda di conduzione unitaria delle trattative, sulla base delle istanze contestualmente presentate da più imprese del gruppo, non possa che essere positivo, sul presupposto che abbia avuto esito positivo la verifica, da parte del segretario generale della Camera di commercio, della sussistenza fra le imprese interessate di rapporti tali da connotarle come imprese “appartenenti al medesimo gruppo”, in base alla definizione del gruppo enunciata nell’art. 2, primo comma, lettera h), c.c.i.i. [17]. Altrimenti detto: il potere della Camera di commercio di opporre un diniego alla nomina del­l’unico esperto per le diverse società istanti sembra circoscritto alle ipotesi di carenza dei suddetti rapporti; se questi sussistono, la Camera di commercio non dovrebbe poter svolgere valutazioni discrezionali riguardo all’opportunità e alla convenienza della scelta del percorso unitario (salva la facoltà, poi, dell’esperto nominato di svolgere le trattative separatamente per singole imprese, qualora lo svolgimento congiunto delle stesse rischi di appesantire eccessivamente il tentativo intrapreso: cfr. art. 25, quinto comma, c.c.i.i.), ovvero riguardo al perimetro delle imprese coinvolte, né nel senso di escluderne una o talune, né nel senso di coinvolgere ex officio nella composizione negoziata di gruppo imprese che non avevano sottoscritto l’istanza congiunta.

Pertanto, a seguito della richiesta pervenuta alla Camera di commercio competente sulla base dei criteri indicati nel secondo comma dell’art. 25 [18], l’esperto facilitatore, unico per l’insieme delle imprese richiedenti, verrà nominato e comincerà a svolgere il suo compito – così come descritto nel secondo comma dell’art. 12 – in maniera unitaria per tutte le imprese del gruppo partecipanti al­l’ini­ziativa [19].

Potrebbe tuttavia succedere (art. 25, quinto comma) che, nel corso della sua attività, l’esperto si renda conto di ciò, che la conduzione unitaria delle trattative è resa più difficile e onerosa dalla contestuale partecipazione di una pluralità di imprese; in tal caso, come già si è ricordato. gli viene attribuito il potere di decidere che il negoziato con le controparti continui separatamente per ciascuna impresa del gruppo [20]. Si è in proposito ritenuto che una siffatta scelta, se adeguatamente motivata, non potrà essere contestata nella misura in cui venga comunque assicurato un flusso di informazioni intragruppo che consenta di avere comunque visibilità dei rapporti intercorrenti fra le società che a quel gruppo appartengono [21]. Parimenti all’esperto è assegnato il potere di “invitare” (art. 25, sesto comma) imprese del gruppo che non soddisfano il presupposto oggettivo indicato, in termini generali, nell’art. 12, primo comma, c.c.i.i. a partecipare alle trattative congiuntamente con le altre, che invece si trovano in quelle particolari condizioni.

La disciplina della CNC di gruppo ci restituisce, vale la pena osservare incidentalmente, un’immagine alquanto complessa della figura dell’esperto [22]. I suoi poteri, doveri e prerogative sembrano andare ben al di là del ruolo assegnatogli dall’art. 12, secondo comma) di mero “facilitatore” di una trattativa complessa [23], come quella che investe più soggetti giuridicamente distinti, sebbene collegati dall’appartenenza ad un medesimo gruppo. Si è infatti constatato che l’esperto ha il potere di modificare la composizione soggettiva di una delle parti del negoziato, in tal modo forzando o comunque alterando quella che era stata la scelta (nel senso della conduzione separata delle trattative) effettuata dalle imprese interessate, nell’esercizio della loro autonomia organizzativa nonché, verosimilmente, su indirizzo ed impulso dell’entità esercente la direzione e coordinamento di gruppo; parimenti incisivo è il potere di segno opposto, ma di contenuto strutturalmente simile, attribuito all’esperto designato per la conduzione unitaria del negoziato “di gruppo”, di optare per lo svolgimento delle trattive separatamente “per singole imprese”, quando valuti lo svolgimento congiunto come “eccessivamente gravoso”. Ancora, l’esperto può promuovere, mediante “invito”, la partecipazione alle trattative di imprese del gruppo che non si trovano nelle condizioni oggettive richieste per l’accesso alla CNC; può (ai sensi dell’art. 21, secondo e quarto comma) incidere, mediante l’espressione scritta del proprio dissenso, sul regime degli “atti di straordinaria amministrazione” posti in essere dall’imprenditore, e, per quanto qui specificamente interessa, sull’applicabilità o meno del regime della postergazione del rimborso agli eventuali atti di finanziamento intragruppo (art. 25, ottavo comma).

Si tratta di poteri di contenuto ampio ed elastico, anche quanto alle modalità ed ai tempi del loro esercizio. Rispetto ad essi la legge indica il fine per il quale sono attribuiti (l’espletamento di un tentativo ragionevole e celere di superamento della crisi), ma non determina espressamente i controlli esercitabili, né riconosce in maniera esplicita alle imprese interessate dal loro esercizio (o al soggetto che esercita la direzione e coordinamento sulle stesse) poteri e strumenti specifici di reazione o di contestazione, in particolare con riferimento alla decisione di convertire da unitario a disgiunto o, al contrario, da disgiunto ad unitario lo svolgimento delle trattative.

Scarsamente regolato è anche il profilo delle possibili interazioni ed interferenze tra l’esercizio, da parte del “facilitatore”, dei poteri che gli sono attribuiti e gli interessi ed i comportamenti di soggetti partecipi delle trattative in qualità di controparti dell’imprenditore, o comunque di “parti interessate”: si pensi in particolare ai creditori, ai lavoratori, alle banche ed altri stakeholders. In proposito, si può supporre sicuramente legittima [24] la partecipazione dell’esperto agli incontri fra le suddette parti interessate e l’imprenditore, ma anche l’interlocuzione diretta fra tali soggetti e l’esperto facilitatore, al quale i primi potrebbero fornire l’input o lo stimolo utile all’assunzione di determinate iniziative, per esempio in punto di coinvolgimento nelle trattative di imprese del gruppo ancora in bonis, oppure di passaggio dalla conduzione unitaria dei negoziati a quella atomistica nel caso in cui la prima risulti troppo complessa e costosa, in una parola disfunzionale rispetto all’obiettivo di agevolare un percorso negoziale suscettibile di condurre al risanamento dell’impresa, anche attraverso la verifica, nel dialogo fra e con le parti interessate, della sussistenza dei presupposti economici di tale operazione.

In generale, osserverei che, sebbene la composizione negoziata, non a caso collocata dal legislatore al di fuori del novero degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e fruibile in un momento anteriore all’utilizzo di questi ultimi (cfr. art. 2, primo comma, lettera m-bis, c.c.i.i.), si caratterizzi, in quanto negoziato fra l’imprenditore, o il gruppo di imprese, e i creditori ed altre parti interessate, come vicenda che si dipana sul terreno privatistico dell’autonomia contrattuale dei partecipanti, l’inserimento, in essa, di un momento pubblicistico, quale la nomina dell’esperto, non può restare privo di influenza, a mio avviso, sul “processo” negoziale, i.e. sulle modalità di svolgimento delle trattative, nell’am­bito delle quali andranno garantiti momenti di interlocuzione (per es. attraverso l’assegnazione di termini per osservazioni) ai diversi soggetti coinvolti; così come non può non influire sulle modalità di esercizio, da parte dell’esperto, dei “poteri” conferitigli: mi riferisco in particolare all’osservanza da parte sua, anche in difetto di specifiche previsioni normative, dei doveri generali di terzietà e imparzialità (cfr. art. 16, secondo comma), di trasparenza [25] e di motivazione delle decisioni adottate. L’inosservanza di detti doveri o comunque l’esercizio arbitrario o irrazionale della discrezionalità di cui l’esperto gode potrebbero probabilmente tradursi, nel caso in cui l’esito della CNC fosse l’assoggettamento delle imprese al “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio” [26], in motivi di opposizione all’omologazione dello stesso ai sensi dell’art. 25-sexies, quarto comma, in fine.


4. La pianificazione del risanamento in un’ottica di gruppo

4.1. La perimetrazione delle società coinvolte nella CNC di gruppo

Il presupposto oggettivo della composizione negoziata di gruppo non differisce, stando al tenore letterale dell’art. 25, primo comma, c.c.i.i., da quello della composizione negoziata di un’impresa indipendente: esso risiede alternativamente nello stato di insolvenza o nello stato di crisi delle imprese appartenenti al gruppo, ovvero in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza.

La sussistenza di uno dei tre “tipi” di situazioni andrebbe verificata in capo a ciascuna delle imprese appartenenti al gruppo, se si ha per buono e plausibile l’insegnamento tradizionale, radicatosi in particolare con riferimento all’insol­venza ma probabilmente applicabile alle altre due situazioni poc’anzi richiamate, alla cui stregua l’insolvenza o altre circostanze che fanno riferimento alla rispondenza patrimoniale dell’impresa, stante il principio di autonomia e separatezza dei patrimoni delle società del gruppo, non sono predicabili rispetto al gruppo in quanto tale, ma solo nei confronti delle singole entità giuridiche in cui esso si articola.

Ciò premesso in termini generali, va osservato che l’ampliamento – operato dal legislatore nell’ultima versione, quella oggi vigente, del c.c.i.i. – del novero di situazioni idonee a fungere da presupposto oggettivo per la presentazione del­l’istanza di nomina dell’esperto comporta, se si ha riguardo alla richiesta di attivazione di una composizione negoziata di gruppo, che le società del gruppo istanti potrebbero trovarsi, individualmente, nell’una o nell’altra o nella terza delle indicate condizioni: dunque in situazioni oggettivamente disomogenee.

Non solo: si è già constatato che potrebbero essere “attratte” nella composizione negoziata di gruppo, in base ad un atto di impulso dell’esperto sotto forma di “invito” ai sensi dell’art. 25, sesto comma, ovvero in base ad un atto di indirizzo emanato dalla capogruppo nell’esercizio della direzione e coordinamento, anche società che non versano in nessuna delle tre situazioni rilevanti ai sensi dell’art. 12. Non si tratta di una previsione dirompente, rispetto alla regola di reciproca autonomia delle imprese facenti parte del gruppo e di separatezza dei rispettivi patrimoni; né sembra emergere dalla disciplina della CNC (così come, in generale, dalla disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi dettata dal titolo VI del c.c.i.i.) una qualche propensione del legislatore alla unificazione delle masse passive: di ciò offre significativa conferma il richiamo, contenuto anche nel decreto dirigenziale di cui si è detto, all’esigenza che l’esperto, nella valutazione del piano di risanamento predisposto o predisponendo dal gruppo, e in generale nella conduzione delle trattative, si faccia carico di un’adeguata considerazione dell’inte­resse dei creditori delle singole imprese del gruppo.

L’eventuale ingresso di un’impresa in bonis nella composizione negoziata di gruppo non segnala né comporta, dunque, una sua assunzione di responsabilità per le obbligazioni gravanti sulle altre imprese dell’aggregato, insolventi o in stato di crisi o di probabilità di insolvenza o di crisi: si tratterà semplicemente di una scelta di efficienza, basata su considerazioni di opportunità, in ragione, per esempio, del contributo che quell’impresa può dare alla fluidità della trattativa con i creditori e con le altre parti interessate, sia per il suo bagaglio di conoscenze o di relazioni, sia in vista della possibile promessa di una prestazione di garanzia o della erogazione di un prestito infragruppo: iniziative, queste ultime, che potrebbe valere a rafforzare la credibilità del piano di risanamento dell’insieme aggregato o a incrementare la “forza” contrattuale delle imprese del gruppo, in virtù della coesione e della solidarietà reciproca da esse manifestata, nel rapporto con i creditori. In altri termini, trattandosi, come già osservato, di una vicenda che si dipana sul terreno dell’autonomia contrattuale e dell’autonomia d’impresa, sia pure assistita da un organismo di natura pubblicistica (la Camera di commercio) nella nomina dell’esperto e accompagnata da alcuni possibili interventi dell’autorità giudiziaria, la previsione di limiti alla partecipazione alla CNC da parte di imprese del gruppo anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle che di per sé integrano il presupposto oggettivo rilevante sarebbe stata probabilmente disfunzionale rispetto all’esigenza di massimizzare lo sforzo negoziale complessivo, tendente ad individuare, così si esprime il decreto dirigenziale, “una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi”.

Quanto sin qui osservato lascia in ombra, volutamente, il profilo del possibile sacrificio inflitto alla società in bonis del gruppo coinvolta nella CNC insieme a quelle che versano in stato di insolvenza, di crisi o di probabilità di crisi o di insolvenza: l’omissione dipende dal fatto che, come meglio si vedrà nel prosieguo, i possibili conflitti d’interessi fra le società del gruppo, più precisamente fra i rispettivi soci minoritari ed i rispettivi creditori, non assumono in questa fase un immediato rilievo “esterno”, suscettibile di considerazione da parte dell’esperto (che, infatti, come si è constatato, può promuovere egli stesso la partecipazione di cui si tratta).


4.2. Il “progetto di piano” di risanamento

Le “trattative” in cui consiste la composizione negoziata perseguono (art. 12, secondo comma) l’obiettivo di individuare soluzioni per il superamento della crisi, dell’insolvenza o della probabilità di crisi o di insolvenza: in una parola, soluzioni per il risanamento dell’impresa [27], in una prospettiva, evidentemente, di continuità “diretta” o “indiretta” della stessa, funzionale altresì alla salvaguardia, “nella misura possibile”, dei posti di lavoro.

Si spiega così abbastanza agevolmente il “limite” stabilito, in punto di accesso alla CNC, dall’art. 25-quinquies c.c.i.i.: limite che consiste in una vera e propria preclusione per quanto riguarda gli imprenditori rispetto ai quali sia pendente il procedimento introdotto con domanda di accesso (anche in forma prenotativa) agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, o che abbiamo rinunciato ad una siffatta domanda nei quattro mesi precedenti. È il detto limite applicabile anche nei confronti di imprese del gruppo che presentino i requisiti oggettivo e soggettivo di cui all’art. 12, ma per le quali si sia verificata la situazione contemplata nel citato art. 25-quinquies? La risposta dev’essere a mio avviso positiva: il limite descritto, espresso in termini rigidi e giustificato dall’intento di preservare la finalità di “progettazione del risanamento in continuità” tipica della CNC e di escludere perciò dal suo ambito di applicazione le imprese per le quali siano già maturati i presupposti per (e che abbiamo in concreto già avviato) percorsi diversi, in particolare (ma non solo) il percorso della liquidazione, non sembra superabile in virtù del legame di gruppo di dette imprese con altre e con il soggetto esercente la direzione e coordinamento di gruppo, neppure quando sia stata prescelta la strada della conduzione unitaria delle trattative. Altrimenti detto: l’appar­tenenza al gruppo non basta di per sé ad attrarre nella eventuale CNC di gruppo le imprese per le quali sia già stata presentata una domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, sterilizzando gli effetti di detta domanda.

Ciò non esclude tuttavia la possibilità che il piano sottoposto al vaglio del­l’esperto, e poi del giudice in sede di ricorso sulle misure protettive o cautelari, operi una riduzione del perimetro del gruppo, prevedendo esso stesso l’avvio alla liquidazione di una o più imprese facenti parte dell’aggregato ed inizialmente coinvolte nella prospettiva del risanamento “di gruppo”, ma per le quali sia successivamente emersa l’impraticabilità economica della continuità. In un recente caso giurisprudenziale [28], infatti, si è considerata «coerente con l’obiettivo del risanamento proprio della CNC la previsione di un ridimensionamento del perimetro di gruppo e quindi la liquidazione di una parte anche consistente delle società soggette all’attività di direzione e coordinamento della holding ricorrente» (per la conferma delle misure protettive, n.d.r.): il valore della continuità di gruppo, si è argomentato, «non corrisponde alla somma atomistica di quello delle sue componenti», potendo apprezzarsi indipendentemente dalla sorte di taluna di queste ultime, la cui previsione di liquidazione non necessariamente contraddice la sussistenza di una prospettiva ragionevole di risanamento in continuità del gruppo, capace di preservare le sinergie organizzative e gestionali che correlano fra loro le singole società ad esso appartenenti.

Il percorso negoziale si snoda, sotto la guida dell’esperto, secondo le direttrici scandite in un “piano”, presentato all’inizio in forma meramente progettuale (“progetto di piano”). La redazione del piano di risanamento deve ritenersi, a mio avviso, obbligatoria; così com’è obbligatorio per l’imprenditore attenersi, nella elaborazione del documento, alle indicazioni contenute nella checklist di cui al­l’art. 13, secondo comma, c.c.i.i.

È previsto altresì (art. 17) il “caricamento” del piano, accompagnato da una relazione sintetica sull’attività “in concreto“ svolta e sulle iniziative da intraprendere nonché da un piano finanziario per i successivi sei mesi, nella già ricordata piattaforma telematica, unitamente agli altri documenti rilevanti (quali i bilanci degli ultimi tre esercizi, a cui andrà aggiunto, nel caso del gruppo, il bilancio consolidato, ove redatto; la relazione sulla struttura del gruppo; l’elenco dei creditori; ecc.), in modo che l’esperto possa prenderne subito visione, non appena nominato.

Si ribadisce che non è necessario che il piano sia già pronto e completo in tutti i suoi elementi nel momento in cui si dà inizio alla composizione negoziata. Ciò che la legge richiede il quel momento è che sia stato predisposto dal debitore, ovvero dalle società del gruppo, un “progetto di piano” (cfr. art. 17, secondo comma, b e art. 16, quinto comma), che tuttavia non può essere di contenuto vago o generico: esso deve infatti consentire, fin dall’inizio, di comprendere il percorso e le soluzioni finanziarie ed organizzative attraverso i quali l’imprenditore ritiene di poter ragionevolmente conseguire l’obiettivo del risanamento.

A partire da quel progetto originario, il piano vero e proprio si sviluppa e si arricchisce, fino a divenire maturo e completo, nel corso delle trattative: qui sta infatti il senso della composizione negoziata come istituto funzionale, anche attraverso il dialogo e l’interlocuzione “guidata” fra le diverse parti interessate, alla definizione di una prospettiva di risanamento ed alla ricerca dei consensi necessari affinché questa possa essere coltivata con successo.

La scelta di questo tipo di percorso, del tutto volontario, appare vantaggiosa e promette benefici sul piano dell’efficienza, in particolare,

– nel caso di debitori che siano imprese piccole o micro, in quanto tali verosimilmente non attrezzate per lo svolgimento di trattative così complesse e poco inclini a cercare l’assistenza di professionisti e consulenti privati del settore, che può comportare costi esorbitanti rispetto alle loro possibilità, ovvero

– nel caso, qui specificamente considerato, del “debitore organizzato in forma di gruppo” [29] (cfr. art. 1 c.c.i.i.), rispetto al quale l’incontro e l’interlocuzione fra le diverse società che ne fanno parte, nonché fra queste ed i terzi interessati, sono essenziali ai fini della formazione di un consenso sui contenuti del piano, a sua volta funzionale alla celerità della conclusione della fase delle trattative ed alla identificazione del percorso successivo, che le società del gruppo affronteranno, a seconda dei casi e delle convenienze, in via unitaria ovvero separatamente, optando per una delle modalità descritte nell’art. 23, a cui testualmente rinvia il comma 9 dell’art. 25.

Potrà essere contemplata, all’interno del piano finanziario, l’erogazione di finanziamenti dalla capogruppo alle società controllate o alle co-controllate [30]; operazione, questa, che viene addirittura agevolata, prevedendosi la disapplicazione della regola della postergazione, ma a condizione che le imprese del gruppo partecipanti alla CNC, probabilmente attraverso una dichiarazione da esse congiuntamente sottoscritta che attesti l’assenza di pregiudizio, in concreto, per i creditori delle società interessate, informino in via preventiva l’esperto e che questi, preso atto della potenziale rischiosità dell’operazione per i creditori medesimi, non abbia iscritto il suo dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 21, quarto comma.


4.3. Il risanamento di gruppo e gli eventuali sacrifici inflitti ai soci “esterni” ed ai creditori delle singole società del gruppo

Sulla base di quanto sin qui osservato, non sembra revocabile in dubbio che il progetto di piano possa fin dall’inizio prefigurare il compimento anche di altre operazioni infragruppo, diverse dall’erogazione di finanziamenti, in particolare di quelle che l’art. 285 c.c.i.i. identifica, con riferimento al piano di ristrutturazione concordatario, come “contrattuali o riorganizzative”, prospettandone ovviamente la funzionalità rispetto all’obiettivo del risanamento.

La dottrina al riguardo si è chiesta talora se possa ritenersi applicabile anche nella CNC il criterio dei “vantaggi compensativi”: criterio enunciato, com’è noto, nel nostro codice civile dall’art. 2497 e ripreso ampiamente nella disciplina del concordato e degli accordi di ristrutturazione di gruppo, alla cui stregua l’ille­gittimità di operazioni poste in essere nell’esercizio della direzione e coordinamento di gruppo, pregiudizievoli per i soci esterni al controllo e per i creditori, è suscettibile di essere elisa attraverso l’attribuzione alle imprese, i cui soci o creditori sono esposti al pregiudizio, di benefici specifici, idonei a neutralizzare il pregiudizio medesimo.

Al riguardo, occorre a mio avviso ragionare nel senso che la CNC consiste in una negoziazione con i creditori e gli altri soggetti o gruppi di soggetti potenzialmente incisi dalla crisi dell’impresa e del gruppo di imprese. La negoziazione, diretta ad individuare soluzioni di risanamento dell’impresa o del gruppo, avrà successo nella misura in cui si giunga ad un accordo (suscettibile di costituire la base per i futuri sviluppi post CNC di cui all’art. 23): si riesca, cioè, ad identificare un punto di equilibrio ragionevole tra i diversi interessi in gioco.

Potrebbe accadere che il punto di equilibrio venga individuato in una situazione che comporti il sacrificio di una o di alcune imprese del gruppo (dei suoi o dei loro soci di minoranza, esterni al controllo). Queste potranno pretendere compensazioni, in base alla logica che ispira l’art. 2497 c.c., oppure potranno accettare il sacrificio, ove si convincano che la soluzione individuata, per quanto onerosa, possa aprire effettivamente la strada verso l’obiettivo, in questa fase prioritario, dell’uscita dalla crisi e della salvaguardia delle ragioni dei creditori. L’apparato rimediale disciplinato dal capo IX del codice civile non è in questa fase pienamente utilizzabile, perché i partecipanti sono tutti intenti alle negoziazioni preliminari ad un possibile accordo, che dovrà o potrà poi essere attuato in una delle forme previste dall’art. 23 c.c.i.i., e cioè, per esempio, attraverso la presentazione di una proposta di concordato, eventualmente di gruppo.

Si può per altro ragionevolmente assumere che, nella dialettica interna al gruppo in CNC, nelle interlocuzioni fra le società del gruppo prodromiche agli incontri con i creditori e con gli altri portatori di interessi, le società potenzialmente danneggiate dalla iniziative che sono contemplate nella bozza o progetto di piano pongano in essere ogni sforzo per tutelare l’integrità del proprio patrimonio e la redditività della propria impresa e magari apertamente contestino gli indirizzi che la capogruppo vorrebbe imprimere alla vicenda, pretendendo comunque adeguate compensazioni per i potenziali sacrifici. Si tratta tuttavia di una dinamica tutta interna al gruppo, influenzata dai rapporti di forza ivi esistenti e governata dalle sue prassi specifiche e dalle regole che esso si è dato (sulla base di regolamenti interni, direttive di gruppo, codici di condotta ecc.).

L’esperto rimane esterno a tale dinamica per quanto concerne i conflitti endosocietari che eventualmente la turbino e le problematiche inerenti alla tutela dei soci minoritari. Assume invece rilievo per l’esperto, come testualmente risulta dal citato decreto dirigenziale, il pregiudizio o minaccia di pregiudizio nei riguardi dei creditori delle singole società del gruppo, che possa eventualmente derivare dalle operazioni divisate nel progetto di piano.

Ragionando in punto di tutele al riguardo attivabili, si potrebbe suggerire l’applicazione, agli atti ed alle operazioni infragruppo eventualmente previsti nel piano, di un meccanismo simile a quello contemplato dall’art. 25, ottavo comma, c.c.i.i. per contrastare i possibili effetti negativi sui creditori della elisione della regola della postergazione nel rimborso dei prestiti della capogruppo alle società controllate, o, ancor meglio, far capo alla più generale disciplina dettata dall’art. 21 riguardo agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione: comunicazione del­l’atto o dell’operazione da parte del debitore (del gruppo di imprese e specificamente del soggetto esercente la direzione e coordinamento) all’esperto; segnalazione da parte di quest’ultimo della potenziale dannosità dell’atto per i creditori delle o di alcune delle società del gruppo, o della sua attitudine a pregiudicare la trattative o le prospettive di risanamento; eventuale iscrizione del dissenso del­l’esperto rispetto a tale atto nel registro delle imprese.

Si attiverebbe in tal modo una qualche forma di controllo, da parte del­l’esperto, sui profili “esterni” del piano di risanamento di gruppo maggiormente problematici in quanto attinenti a possibili lesioni dei creditori delle società del gruppo e al possibile “rallentamento” che questa situazione di squilibrio e le frizioni che ne derivano sono suscettibili di arrecare alla trattativa ed alla progressiva elaborazione del piano di risanamento.

Una ulteriore forma di controllo sui contenuti del piano di risanamento (e sulla logica di gruppo che eventualmente lo ispiri, con possibile prevalenza dell’in­teresse di gruppo su quello delle singole società e dei rispettivi soci e creditori) potrebbe realizzarsi ad opera del giudice, nell’ambito del procedimento, regolato dall’art. 19 c.c.i.i. e dagli artt. 669-bis ss. c.p.c., per la conferma, la revoca o la modifica delle misure protettive o la concessione delle misure cautelari eventualmente richieste dalla parte debitrice [31].

L’accoglimento di dette istanze presuppone infatti il vaglio da parte del tribunale, della “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito della trattativa” (art. 19, secondo comma); postula altresì un appropriato bilanciamento fra l’interesse al risanamento (in quanto obiettivo prefissato dalla legge alla negoziazione in corso), gli interessi dei creditori (dai quali l’esperto può “assumere informazioni”) e gli interessi di “terzi” potenzialmente incisi da quelle misure. Detto bilanciamento è da effettuare anche sulla base di una disamina del progetto di piano, che, infatti, dev’essere depositato con il ricorso, unitamente alla restante documentazione richiesta dall’art. 19, secondo comma. Il riferimento generico ai “terzi” (art. 19, quarto comma) potrebbe includere anche i soci minoritari delle società del gruppo investite dal piano, in quanto estranei e perciò appunto “terzi” rispetto all’esercizio della direzione e coordinamento di gruppo nell’ambito della quale sono stati elaborati il progetto di piano e le correlative richieste di misure protettive o cautelari.

Il rigetto delle misure richieste potrebbe allora essere motivato dalla circostanza che esse sono state presentate come strumentali all’attuazione di un piano che appare poco equilibrato (i.e., comporta una distribuzione non bilanciata dei pesi e dei vantaggi fra le diverse istanze meritevoli di tutela), non sorretto dai necessari consensi, dunque scarsamente plausibile e sostanzialmente inadatto, anche per queste ragioni, a sostenere il tentativo di risanamento che si vorrebbe coltivare. In proposito, e su un piano più generale, va considerato che il “bilanciamento” deve tener conto del fatto che si versa in una fase – quella delle trattative per la composizione negoziata della crisi – in cui l’interesse al risanamento dell’impresa (eventualmente, di gruppo) assume uno specifico rilievo giuridico: seppure non si possa forse affermare, allo stato, che esso sovrasti [32], fino a renderli irrilevanti o quasi, gli interessi dei soci (alla conservazione del valore della propria partecipazione) e dei creditori (al soddisfacimento delle proprie pretese sul patrimonio responsabile dei rispettivi debitori), tuttavia esso non potrà non avere un peso ed una considerazione adeguati ai fini di una valutazione equilibrata delle operazioni previste nel (progetto di) piano e delle misure protettive eventualmente richieste, nonché, se del caso, della condotta dell’organo di gestione dell’impresa.


5. Una riflessione di sintesi

La previsione di una disciplina “di gruppo” della composizione negoziata della crisi è stata giustamente salutata con favore da coloro [33] che, all’apparire del codice della crisi, avevano rilevato in termini critici la scarsa attenzione riservata dal d.lgs. n. 14/2019, nella sua versione originaria, al fenomeno dei gruppi di imprese con riferimento a quella fase delicatissima che è la c.d. allerta, e cioè alla disciplina dell’intervento precoce su una situazione di difficoltà o di disagio dell’impresa, che non è ancora crisi o insolvenza, ma che potrebbe degenerare anche rapidamente qualora l’intervento non fosse tempestivo e ben tarato sullo specifico modello organizzativo dell’impresa che si vuole coinvolgere nella strategia di risanamento, o non tenesse adeguatamente conto del contesto in cui essa effettivamente opera e di tutto il fascio di collegamenti di varia natura onde essa è avvinta ad altre, sì da formare un unico gruppo.

Le regole che si sono qui esaminate nei loro contenuti salienti costituiscono altrettanti tasselli della disciplina complessiva del gruppo e della gestione del­l’impresa in forma di gruppo, con particolare riguardo alla sua fase “crepuscolare”: sono regole di “diritto della crisi”, in questo senso a carattere settoriale, ma anche regole che gettano una luce, in parte nuova, e comunque forniscono spunti di riflessione sulla disciplina generale dell’impresa organizzata in forma di gruppo e sulla sua conduzione ad opera del soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Anche da questo punto di vista è stato opportuno introdurle nel nostro ordinamento, a completamento della disciplina dei gruppi nel concordato e nella liquidazione giudiziale. Il quadro complessivo presenta ancora lacune, incertezze ed asimmetrie sistematiche, sulle quali si eserciterà il lavorio incessante dell’inter­pretazione: ma il passo avanti, rispetto un’epoca non lontana in cui tutto s’igno­rava dei meccanismi di funzionamento e di conduzione del gruppo nelle varie fasi di sviluppo della crisi dell’impresa è, invero, affatto notevole.


NOTE

[1] In proposito, M. Miola, Attività di direzione e coordinamento e crisi d’impresa nei gruppi di società, in Società, banche e crisi d’impresa, Liber Amicorum Pietro Abbadessa, 3, Milano, Utet, 2014, 2693 ss., spec. 2709 ss.

[2] Segnalazioni aventi ad oggetto «la sussistenza dei presupposti [crisi o probabilità di crisi, n.d.r.] di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17», che, come si osserverà più vanti, è l’atto di apertura della “composizione negoziata”.

[3] Al quale, giova ricordarlo, è attribuito il potere-dovere di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito all’andamento generale dell’attività sociale: cfr. art. 2403-bis, secondo comma, c.c.

[4] Esercizio che, per quanto già osservato in altra occasione, verrebbe meno, o potrebbe comunque risultare più o meno gravemente limitato o compromesso, per effetto dello spossessamento che, a seconda dei casi in forma piena ovvero attenuata, si verifica in conseguenza dell’assoggettamento dell’imprenditore a una procedura concorsuale. Cfr. N. Abriani, Holding e continuità aziendale nelle procedure di regolazione della crisi dei gruppi, in Dirittodellacrisi.it, 25 marzo 2021; G. Scognamiglio, La gestione dei gruppi di imprese nella prospettiva del risanamento. Spunti dalla recente disciplina della “composizione negoziata della crisi”, in Governance e mercati, Studi in onore di P. Montalenti, a cura di M. Callegari, S.A. Cerrato, E.R. Desana, III, Torino, Giappichelli, 2022, 1941 ss. A questa impostazione aderisce da ultimo M. Fabiani, Percorsi di gruppo nella composizione negoziata, in Fallimento, 12/2024, 1478 ss., 1479, 1484.

[5] Vale la pena ricordare che l’istituto della composizione negoziata della crisi era stato introdotto nel nostro ordinamento nel quadro degli interventi legislativi dettati dall’esigenza di far fronte al­l’emergenza della pandemia da COVID-19, con il d.l. 24 agosto 2021, 118, convertito nella l. 21 ottobre 2021, n. 147. Con esso erano entrate in vigore le disposizioni dedicate alla CNC di gruppo (successivamente riversate, insieme alla restante disciplina della CNC, nel codice della crisi e dell’in­solvenza), mentre le disposizioni del d. lgs. n. 14/2019 relative alla crisi ed all’insolvenza dei gruppi, e precisamente ai concordati di gruppo ed alla liquidazione giudiziale di gruppo, sebbene antecedenti, non erano ancora entrate in vigore a causa di vicende contingenti, fra le quali, in primis, la citata pandemia. Si può pertanto affermare che le disposizioni in tema di conduzione unitaria della CNC nell’ambito di un gruppo sono state il primo set di regole in materia di crisi dei gruppi ad avere effettiva vigenza nel nostro Paese, se si eccettuano la normativa sull’amministrazione straordinaria, nelle due varianti disciplinate rispettivamente dal d.lgs. n. 270/1999 e dal d.l. n. 347/2003, conv. in l. n. 39/2004, che è tarata tuttavia su un segmento particolare, quello delle imprese in stato di insolvenza qualificabili come “grandi” sulla base di determinati indici dimensionali, e le discipline speciali di settore (relative, ad esempio, alla crisi delle imprese bancarie e degli intermediari finanziari).

[6] Un ulteriore frammento della disciplina della CNC di gruppo, riguardante il calcolo del compenso spettante all’esperto, è oggi contenuto nel secondo comma dell’art. 25-ter, introdotto con l’ultimo decreto correttivo (d. lgs. n. 136 del 13 settembre 2024).

[7] Raccomandazione 2014/135/UE della Commissione su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza.

[8] Cfr. gli scritti citati nella nota 4, ed inoltre N. Abriani, G. Scognamiglio, Crisi dei gruppi e composizione negoziata, reperibile in Dirittodellacrisi.it, 23 dicembre 2021; L. Benedetti, La disciplina della composizione negoziata di gruppo, in Riv. dir. soc., 2023, 587 ss.; si tratta di lavori pubblicati nel periodo di vigenza del d.l. n. 118/2021, convertito in l. 147/2021, dunque non aggiornati alla disciplina attualmente in vigore, contenuta, come si è già ricordato, negli artt. 25 e 25-ter c.c.c.i. Si riferiscono invece a tale disciplina i recenti contributi di M. Fabiani, (nt. 4), 1478 ss.; L. Boggio, La composizione negoziata della crisi dei gruppi di imprese, in Crisi e insolvenza dopo il Correttivo ter, diretto da M. Irrera, S. Cerrato, Bologna, Zanichelli, 2025, 365 ss.

[9] Secondo il Comunicato Stampa di Unioncamere del 5 giugno 2025, «sono 905 le istanze presentate dalle imprese negli ultimi sei mesi, con una crescita incrementale più che doppia rispetto al periodo novembre 2024 a maggio 2025 (905 contro 410) e dal suo avvio, risalente al novembre 2021, sono quasi 3.000 le istanze presentate. Nel Comunicato si sottolinea l’aumento considerevole anche dei casi in cui il tentativo di superamento della crisi avviato con la CNC si è concluso con successo: 295 a maggio 2025, 90 in più rispetto a novembre 2024. In aumento, di conseguenza, anche il tasso di successo, che nel corso del I trimestre 2025 è pari al 22,5%, un paio di punti percentuali più alto rispetto al periodo precedente (cfr. Comunicato stampa del 14 novembre 2024).

Il Comunicato è reperibile al seguente indirizzo: www.unioncamere.gov.it.

[10] Sia il decreto nella sua versione originaria, sia il successivo aggiornamento sono reperibili nel sito web del Ministero della Giustizia, all’indirizzo: www.giustizia.it.

[11] Il carattere unitario dell’iniziativa non sembra tuttavia escludere la possibilità che le imprese del gruppo dal presentino, sia pure congiuntamente o contestualmente, istanze distinte. Giova osservare che il profilo della separatezza delle società del gruppo rimane comunque a determinati fini rilevante: si pensi, per esempio, al disposto dell’art. 25-ter, secondo comma, che prescrive di quantificare, (anche) nel caso di CNC di gruppo, il compenso dell’esperto sulla base di una percentuale dell’attivo della singola impresa istante.

[12] Si potrebbe porre il quesito se la CNC debba coinvolgere tutte le imprese del gruppo rispetto alle quali risultino integrati il presupposto soggettivo e quello oggettivo. Stante il carattere “volontaristico” della CNC e la sua pertinenza al terreno dell’autonomia contrattuale e dell’autonomia d’impresa, della quale è altresì espressione la scelta della forma organizzativa del gruppo, potrebbe apparire giustificata la soluzione negativa: quella, cioè, che esclude la configurabilità, in capo al soggetto esercente la direzione e coordinamento del gruppo, di un vero e proprio obbligo di includere nella pianificazione del percorso di risanamento tutte le società del gruppo per le quali possa predicarsi la sussistenza dei presupposti che legittimano l’avvio della CNC. Tuttavia, va ricordato, alla stregua del decreto dirigenziale, si richiede all’imprenditore istante di dar conto, nel progetto di piano di risanamento da presentare a norma dell’art. 17, comma 3, lettera b), c.c.i.i., dell’esistenza di eventuali altre imprese del gruppo «che presentano difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali» nonché delle modalità con cui si intende affrontare dette situazioni critiche: lo scopo è evidentemente quello di corroborare la serietà e l’utilità del ricorso allo strumento della composizione negoziata della crisi, che, nel caso di impresa organizzata in forma di gruppo societario, potrebbero risultare frustrate se alcune delle entità soggettive che compongono il gruppo stesso, pur se fortemente interrelate dal punto di vista economico-finanziario con le altre, venissero tenute fuori dal tentativo di risanamento, o se la situazione di disagio in cui versano venisse in qualche modo occultata.

Altrimenti detto: non serve e non è funzionale, tenuto anche conto del possibile rischio di estensione della crisi all’interno del gruppo, secondo il noto “effetto domino” [cfr. M. Miola, (nt. 1), 2725 ss.; altresì F. Guerrera, Assetti organizzativi di gruppo e prevenzione delle crisi, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 2024, 23), intraprendere un percorso di superamento della crisi riguardo a determinate società del gruppo e non ad altre che versino parimenti in situazione critica e risultino parimenti suscettibili di risanamento. In conclusione, fermo in ogni caso l’ obbligo di palesare, nel piano, la struttura del gruppo (cfr. art. 25, terzo comma, c.c.i.i.) e l’esistenza di eventuali situazioni critiche riferibili all’una o all’altra delle entità che lo compongono, il dovere della capogruppo di includere nella CNC di gruppo tutte le società del gruppo in crisi, insolventi o in probabilità di crisi o di insolvenza, per le quali sia attendibile la prospettiva del risanamento potrebbe considerarsi espressione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale ai quali deve ispirarsi, ai sensi dell’art. 2497 c.c., l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento del gruppo: sulla base di detti principi si dovrebbe infatti poter escludere la legittimità di comportamenti e scelte imprenditoriali della capogruppo che comportino discriminazioni o disparità di trattamento fra le società sottoposte a direzione e coordinamento, ovvero non riconoscano a tutte le medesima opportunità (ad es. in termini di partecipazione al tentativo di risanamento). Ciò si afferma per altro sul presupposto (i) dell’inesistenza di accordi preventivi di segno diverso fra le società del gruppo, eventualmente codificati in un regolamento di gruppo; (ii) dell’inesistenza di situazioni particolari che inducano a rendere preferibile l’opzione per l’accesso separato alla CNC da parte delle società del gruppo interessate (vedi il caso citato infra, nota 15).

[13] Il profilo dimensionale non rileva, in generale, ai fini dell’accesso alla CNC (e così neppure ai fini dell’accesso alla CNC di gruppo), nel senso che può trattarsi anche di imprese medie, piccole o micro, come si desume agevolmente dall’art. 13, secondo comma, c.c.i.i.

[14] In proposito, mi sia consentito rinviare a qualche rilievo critico formulato in G. Scognamiglio, (nt. 4), 1952 ss.

[15] Questa potrebbe per altro imprimere un diverso orientamento alla vicenda, indirizzando le società del gruppo a presentare, ciascuna per suo conto, l’istanza di nomina dell’esperto, e cioè optando fin dall’inizio per la conduzione (non unitaria, bensì) separata delle trattive con le controparti interessate. Cfr. Trib. Milano, 14 marzo 2024, reperibile in Dirittodellacrisi.it.

[16] Ѐ solo l’esperto a poter operare una siffatta “conversione”: non ha invece il potere di deciderla, neppure se richiesto dalle imprese interessate, il Giudice, i cui interventi nella CNC sono limitati alla materia della conferma o revoca delle misure protettive ai sensi degli artt. 19 e 20, o all’esercizio di poteri autorizzativi ai sensi dell’art. 23. In tal senso, Trib. Trento, 14 gennaio 2023, reperibile in Dirittodellacrisi.it. Sembrerebbe altresì da escludere, stando al tenore testuale della norma, che il mutamento di impostazione – da CNC atomistica a CNC unitaria di gruppo – possa essere frutto di una decisione autonoma (o di un ripensamento) della capogruppo.

[17] La verifica dovrebbe avere pertanto esito negativo nel caso di gruppi aventi una configurazione diversa da quelle possibili alla stregua della citata definizione normativa, e così per es. nel caso del gruppo costituito da una s.r.l. e da una s.a.s., dove la prima è socia illimitatamente responsabile della seconda. Cfr. Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023, reperibile nella banca dati www.ilcaso.it, che, adito in sede di conferma delle misure protettive ai sensi dell’art. 19 c.c.i.i., nega l’esistenza del gruppo (e l’applicabilità, pertanto, della disciplina qui esaminata) in una fattispecie concreta coincidente con quella poc’anzi richiamata.

[18] Detti criteri (applicabili anche ai fini dell’individuazione del tribunale competente riguardo ai provvedimenti in materia di misure protettive e cautelari: art. 25, quarto comma) fanno riferimento alla Camera di commercio ove è iscritta la società o l’ente, avente sede nel territorio dello Stato, che viene indicato nel registro delle imprese, in base alla pubblicità eseguita ai sensi dell’art. 2497-bis c.c., come il soggetto a cui fa capo l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, oppure, in mancanza (se l’adempimento pubblicitario non è stato assolto o comunque non risulta identificabile nel territorio dello Stato la società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento), la società con sede nel territorio dello Stato che, rispetto alle altre del gruppo, presenta la maggiore esposizione debitoria, “costituita dalla voce D dello stato patrimoniale” di cui all’art. 2424 c.c., in base all’ultimo bilancio approvato e “caricato” nella piattaforma telematica istituita ai sensi dell’art. 13 c.c.i.i. Si è posto il problema se possa farsi riferimento, anche in difetto di pubblicità, al criterio della direzione e coordinamento, sul presupposto che sia identificabile chiaramente il soggetto o l’ente a cui detta attività fa capo. La giurisprudenza (Trib. Taranto, 28 febbraio 2025, reperibile nella banca dati www.ilcaso.it) lo ha risolto in senso affermativo, in base all’argomento, di per sé difficilmente contestabile, secondo il quale la pubblicità prescritta dall’art. 2497-bis non ha efficacia costitutiva. Il ragionamento potrebbe prestare il fianco a qualche dubbio, se e nella misura in cui si ritenesse che fra gli obiettivi della disposizione in esame vi sia quello di generare incentivi all’attuazione della pubblicità in questione; se così tuttavia non è, la soluzione in discorso può essere accolta favorevolmente: il criterio suppletivo che fa capo alla maggiore esposizione debitoria risulterebbe dunque applicabile solo se, in una determinata fattispecie concreta, non sia di fatto identificabile (ovvero sussistano dubbi o contestazioni al riguardo) il soggetto – società o entro o anche persona fisica – a cui è imputabile l’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento, a prescindere dalla esistenza o meno della segnalazione pubblicitaria ai sensi dell’art. 2497-bis.

[19] Si è posto il problema se sia possibile aggregare in via successiva alla trattativa un’impresa di gruppo Beta, che presenti la propria istanza successivamente a quella proposta all’inizio in via individuale da una diversa impresa (Alfa) del medesimo gruppo. Al quesito è stata talora (cfr. Question time del Convegno di Mantova: le risposte della Direzione di DDC, in Dirittodellacrisi.it, 8 ottobre 2024) fornita una risposta negativa: nel caso ipotizzato, non essendo ammessi “ripensamenti”, si dovrebbe procedere alla nomina di un esperto per Beta, diverso da quello già incaricato della composizione negoziata sulla base della richiesta di Alfa. La soluzione mi pare opinabile, in quanto introduce nella disciplina elementi di rigidità che sembrano ad essa estranei e che non sembra opportuno introdurre, in difetto di un’espressa indicazione normativa. In ogni caso, quand’anche si addivenga, in questa come in altre ipotesi, alla nomina di più esperti per le società del medesimo gruppo interessate alla CNC, si deve ritenere che essi soggiacciano ad un obbligo di cooperazione e di scambio di informazioni sul modello di quello prefigurato dall’art. 288 c.c.i.i., in applicazione analogica di detta disposizione.

[20] Non viene chiarito se, nel caso disciplinato dal quinto comma dell’art. 25, e cioè nel caso in cui l’espetto decida di convertire, totalmente o parzialmente, la gestione unitaria delle trattative in gestione atomistica, egli debba rimandare le imprese alla Camera di commercio, affinché presentino istanza per la nomina di ulteriori esperti, oppure possa mantenere comunque il ruolo in capo a sé stesso, anche con riferimento alle imprese che, sulla base della sua decisione, vengono poste al di fuori della composizione negoziata unitaria. Nel silenzio della norma positiva, il dubbio ha una sua ragion d’essere, anche perché la prima soluzione (rinvio delle imprese alla Camera di commercio per la designazione di ulteriori esperti) comporterebbe probabilmente l’inconveniente di un aggravio di tempo e di costi a carico delle imprese interessate; tuttavia, dalla disciplina complessiva della composizione negoziata della crisi dei gruppi (ed in particolare dal settimo comma dell’art. 25) sembra potersi inferire che la previsione di un esperto facilitatore unico per più imprese dello stesso gruppo è considerata coerente con, e perciò si giustifica in ragione dell’opzione per la conduzione unitaria delle trattative; il che lascia pensare che si debba procedere diversamente (i.e., alla nomina di più esperti) nel caso in cui si intenda realizzare il percorso opposto.

[21] Trib. Milano, 18 aprile 2024, reperibile nella banca dati www.ilcaso.it, nel vagliare un ricorso per opposizione all’omologa di un concordato semplificato, si trova a dover decidere sulla doglianza del ricorrente avente il seguente oggetto: «mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 25 co 7 c.c.i.i. e omessa interlocuzione con i creditori circa la possibilità che le due procedure di composizione (...) si svolgessero in modo unitario».

Al riguardo, il Giudicante osserva che «la questione non risulta fondata, poiché l’art. 25 c.c.i.i. lascia chiaramente intendere come l’iniziativa della composizione negoziata possa essere configurata come di gruppo mediante domanda unitaria da parte di più imprese; viceversa, la conduzione della composizione negoziata può riguardare le singole imprese quando, o fin da principio le singole imprese abbiano presentato più istanze separate ai sensi dell’art. 12 I comma c.c.i.i. oppure quando, nel caso di iniziale istanza unitaria, l’esperto riscontri che la conduzione unitaria risulti eccessivamente gravosa»; afferma quindi che «nulla, dunque, impedisce che si possa optare per trattative atomistiche (soprattutto nel caso di interessi contrapposti delle imprese), essendo importante che, in entrambi i casi, vi sia un adeguato flusso informativo», nel caso di specie soddisfatto dall’esistenza, attestata dall’esperto, di trasparenti informazioni sui legami tra le due società, sulle rispettive strategie di intervento e sulle interconnessioni degli obiettivi di risanamento.

[22] Cfr., in argomento, i saggi raccolti nel volume Il ruolo dell’Esperto nella Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, II ed., a cura di S. Bonfatti, R. Guidotti. M. Tarabusi, Torino, Giappichelli, 2023 (ed ivi, con particolare riguardo al governo della CNC di gruppo, 167 ss., 255 ss.). V. altresì M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’esperto nella composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it, 19 novembre 2024; G.B. Fauceglia, L’esperto nella composizione negoziata della crisi: prospettive di sistema e responsabilità, in Dir. fall., 2024, I, 219 ss.

[23] Al riguardo, mi sia consentito richiamare le osservazioni già svolte, con riferimento alla “prima” disciplina della CNC, allora appena entrata in vigore, in (N. Abriani), G. Scognamiglio, (nt. 8), 5 ss.

[24] Se non addirittura doverosa: cfr. art. 4, terzo comma, c.c.i.i., sulle modalità di adempimento degli obblighi di informazione e di consultazione in rapporto ai soggetti sindacali nelle imprese che occupano complessivamente più di 15 dipendenti.

[25] Da intendere nel duplice senso di dovere di rendere visibili alle (e pertanto controllabili dalle) parti interessate le ragioni delle scelte adottate e di dovere di reagire, eventualmente tramite la sospensione temporanea delle trattative, in caso di difetto di trasparenza da parte del debitore, nel caso qui considerato da parte delle imprese del gruppo, in attuazione del principio ricavabile dall’art. 16, quarto comma (e, prima ancora, dall’art. 4, secondo comma, lett. a). Il dovere di rappresentazione trasparente e completa, nonché, ovviamente, veritiera, della situazione dell’impresa, riferito, dalla disposizione appena citata, genericamente all’imprenditore, acquista una particolare pregnanza nel caso, qui considerato, del debitore organizzato in forma di gruppo (cfr. art. 1 c.c.i.i.): esso ispira il già ricordato disposto dell’art. 25, terzo comma, e la disciplina degli obblighi di disclosure relativi al gruppo sanciti dall’art. 289 c.c.i.i. con riferimento all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, che si suggerisce di interpretare estensivamente, applicandola anche alla CNC. Si tratta di obblighi posti, sì, a carico del debitore-gruppo, ma che si traducono, guardando la situazione dalla prospettiva dell’esperto, nel dovere di quest’ultimo di esigere una siffatta disclosure.

[26] Istituto, questo, per il quale la legge (art. 25-sexies) non prevede espressamente una versione “di gruppo”. Al silenzio del legislatore ha supplito la giurisprudenza, che ha espressamente o implicitamente riconosciuto l’ammissibilità di una siffatta “versione”, con riferimento ovviamente all’ipotesi in cui le trattative ai fini della composizione negoziata della crisi siano state condotte in maniera unitaria ai sensi dell’art. 25. Cfr. Trib. Monza, sez. III civ., 17 aprile 2023, reperibile in Dirittodellacrisi.it, con riferimento ad un gruppo di cinque società cooperative; Trib. Bergamo, 26 aprile 2023, reperibile in Dirittodellacrisi.it.

[27] Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di merito, il percorso negoziale in cui consiste la composizione negoziata della crisi non può essere avviato (e conseguentemente non possono essere concesse le misure protettive richieste dall’imprenditore, “stante il vincolo di necessaria strumentalità che deve sussistere tra la loro concessione e il raggiungimento di un piano di risanamento che appaia quanto meno non manifestamente implausibile”) là dove sia esclusa la possibilità del risanamento ed il piano proposto dall’imprenditore persegua una finalità meramente liquidatoria: cfr. da ultimo Trib. Mantova, 30 giugno 2025, ed ivi richiami ai numerosi precedenti conformi (Trib. Bologna, 20 aprile 2025; Trib. Monza, 12 marzo 2025; Trib. Verona, 10 marzo 2025; Trib. Torre Annunziata, 24 gennaio 2025; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025; Trib. Pavia, 8 luglio 2024; Trib. Torre Annunziata, 24 gennaio 2024; Trib. Arezzo, 16 aprile 2022; Trib. Ferrara, 21 marzo 2022). In dottrina v. G. Meo, La responsabilità nella composizione negoziata della crisi, in Dir. fall., 2023, I, 833 ss., 840. che sottolinea la necessità dell’esistenza iniziale e della persistenza per tutta la durata del procedimento dei presupposti giustificativi del ricorso alla CNC da parte dell’im­prenditore e l’obbligo, in particolare, dell’esperto di valutare senza indugio la sussistenza di una concreta prospettiva di risanamento, e cioè di superamento dello squilibrio  mediante il ricorso alla composizione, in coerenza con il (progetto di) piano di risanamento depositato dall’im­prenditore ex art. 17, terzo comma, c.c.i.i.

[28] Cfr. Trib. Ravenna, 24 febbraio 2023, in Fallimento, 2024, 118 ss., con osservazioni di L. Benedetti, Composizione negoziata e misure protettive per il gruppo di imprese, ivi, 120 ss.: il Giudicante, dai ragionamenti richiamati di seguito nel testo, e cioè dalla valorizzazione della logica unitaria della continuità di gruppo pure in un contesto di parziale liquidazione (di segmenti) dello stesso, ricava, a mio avviso discutibilmente, il corollario dell’astratta ammissibilità di uno stay protettivo esteso all’intero aggregato societario.

[29] Cfr. G. Scognamiglio, Riflessioni sul debitore “operante in forma di gruppo di imprese” (art. 1 c.c.i.i.): un passo del legislatore nel senso della considerazione del gruppo come unità?, in La Rivista del diritto commerciale e la cultura giuridica, 120 anni, numero speciale della Riv. dir. comm., 2024, 375 ss.

[30] Cfr. al riguardo G. Barvas, S. Bonfatti, R. Bonzi, C. Codecà, R. Guidotti, F. Pipicelli, Il protocollo di conduzione della composizione negoziata, nel volume collettaneo Il ruolo del­l’Esperto nella Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, (nt. 22), 176 ss., spec. 239 ss.

[31] Le misure protettive, in quanto strumentali alla realizzazione del (progetto di) piano, che è, nel caso di conduzione unitaria delle trattative per il risanamento, tendenzialmente un piano di gruppo, dovrebbero o potrebbero essere concepite anche come misure protettive “di gruppo” o “per il gruppo” unitariamente inteso? Il diritto scritto si limita (v. supra, nt. 18) ad intestare la competenza riguardo alla concessione, revoca ecc. delle misure protettive in capo ad un unico tribunale per tutte le imprese del gruppo, indicando altresì il criterio per la sua individuazione; per il resto, tace. Deve ritenersi, trattandosi di misure che vanno ad incidere sul patrimonio del debitore e del terzo a cui sono imposte e, più generalmente, sul rapporto obbligatorio che li lega, preferibile la soluzione negativa; e cioè la soluzione per la quale la misura protettiva richiesta ed eventualmente concessa riguarda ogni singola società del gruppo (va infatti iscritta nel registro delle imprese in cui la stessa è iscritta) ed ogni singolo rapporto obbligatorio onde essa sia avvinta a terzi, salva l’eventualità, a mio avviso da ammettere, che, per ragioni di snellezza operativa, la capogruppo si faccia carico di presentare l’istanza al Giudice (anche) per conto di una o più imprese del­l’ag­gregato. Nello stesso senso, M. Fabiani, (nt. 4), 1481-1482. In altri termini, la disciplina delle misure protettive e cautelari e del procedimento per la conferma/concessione/modifica delle stesse rimane legata al separate entity approach, prevedendosi soltanto una forma di coordinamento debole in relazione all’accentramento della competenza in un unico ufficio giudiziario per tutte la società del gruppo: cfr. L. Boggio, (nt. 8), 408 ss.

[32] Diversamente, ma con riferimento alla fase successiva alla CNC, precisamente quella del concordato di gruppo, Trib. Milano, 3 aprile 2025, in Dirittodellacrisi.it, dove si legge l’affermazione che «nel contesto della disciplina della crisi dell’impresa societaria delineato dagli artt. 120-bis ss. c.c.i.i., l’interesse sociale viene essenzialmente a coincidere con l’interesse al risanamento dell’im­presa», e cioè al «superamento della crisi conclamata dell’impresa unitaria del gruppo», a fronte del quale sarebbe recessivo (e soccombente nella valutazione comparativa richiesta, in particolare, dal­l’art. 2378 c.c.) l’interesse del socio a conservare la propria partecipazione senza dover sottoscrivere l’aumento di capitale, lanciato allo scopo di raccogliere le risorse destinate a finanziare il piano concordatario di ristrutturazione del gruppo.

[33] Cfr. ad es. L. Benedetti, Frammenti di uno statuto organizzativo delle società del gruppo in crisi ricavabili dal sistema dell’allerta: prime considerazioni, in Riv. dir. comm., 2020, I, 715 ss.

Fascicolo 2 - 2025