Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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Scopo di lucro e di beneficio comune nel passaggio da società non benefit a società benefit (di Elisabetta Codazzi)


Il presente scritto, dopo aver evidenziato, alla luce del quadro normativo e sistematico vigente, l’essenzialità dello scopo di lucro nelle società di capitali, si propone di esaminare gli effetti che possono derivare a seguito del passaggio di una società lucrativa a società benefit e quindi del perseguimento anche di finalità di beneficio comune.

Dato che tale modifica si riflette anche su significativi aspetti della disciplina applicabile, si rende necessario, in primo luogo, stabilire con certezza i presupposti in base ai quali essa avviene e, in secondo luogo, precisare come distinguere una società benefit da una società non benefit che in modo non occasionale persegua atti di beneficio comune.

Pur in mancanza di una previsione di legge sul punto, pare, inoltre, innegabile che l’intro­duzione dello scopo di beneficio comune determini una parziale modifica della causa sociale, che, riflettendosi sulla posizione dei soci, ne può giustificare il recesso, sia nelle società di capitali che nelle società di persone, nei casi e nei modi che si è tentato di ricostruire nel presente lavoro.

Profit and common benefit purpose in the change from non-benefit to benefit companies

This paper, after having highlighted, in light of the regulatory and systematic framework in force, the essentiality of the profit-making purpose in joint-stock companies, proposes to examine the effects that may derive following the passage of a lucrative company to benefit companies and therefore also the pursuit of purposes of common benefit.

Since this change also affects significant aspects of the applicable regulations, it is necessary, first of all, to establish with certainty the conditions under which it occurs and, secondly, how to distinguish a benefit company from a non-benefit company that not occasionally pursue acts of common benefit.

Even in the absence of a legal provision on this point, it also seems undeniable that the introduction of the purpose of common benefit determines a partial modification of the corporate cause, which, reflecting on the position of the shareholders, can justify their withdrawal, both in the corporations and in partnerships, in the cases and in the ways that we have tried to reconstruct in the present work.

Keywords: lucrative company; change to benefit company; withdrawal of shareholders

Sommario/Summary:

1. Premessa. - 2. Lo scopo di lucro nelle società di capitali e la sua “resistenza” nell’attuale quadro sistematico e normativo. - 3. Le finalità di beneficio comune come «scopo aggiuntivo» nelle società benefit. - 4. Le finalità di beneficio comune tra scopo e oggetto sociale. - 5. Il perseguimento del beneficio comune nelle società lucrative (non benefit). - 6. Il passaggio da società lucrativa a società benefit ai sensi del comma 379. - 7. (segue). Gli effetti sotto il profilo della disciplina applicabile. - 8. (segue). Le conseguenze sulla posizione dei soci: considerazioni generali. - 9. Il recesso per cambiamento dell’oggetto sociale. - 10. Il recesso per cambiamento del tipo. - 11. Il recesso correlato alle modifiche dei diritti del socio. - 12. Il recesso convenzionale come forma di rinegoziazione della partecipazione del socio nella società benefit. - 13. Le società di persone tra benefit e non benefit e il recesso dei soci per giusta causa. - 14. Riflessioni conclusive. - NOTE


1. Premessa.

Nell’ambito del dibattito attualmente in corso a livello interno ed internazionale sullo scopo della società, nonché, più in generale, sull’individuazione di strumenti atti a coniugare la gestione dell’impresa lucrativa con obiettivi di sostenibilità, un apporto significativo, anche sotto il profilo sistematico, pare derivare dalla previsione della società benefit, modello societario specificamente preordinato al perseguimento di uno scopo “duale” (di lucro e di c.d. beneficio comune) [1]. Al di là delle diverse problematiche poste dalla disciplina di tale istituto (racchiusa nei commi 376-384, art. 1, l. n. 208/2015), pare interessante interrogarsi sulle possibili implicazioni sistematiche che la sua introduzione può determinare sulle ordinarie società lucrative, non essendo del tutto chiaro, in particolare, se ed entro che limiti le stesse, in presenza di uno strumento ad hoc per il perseguimento del beneficio comune, possano proseguire nel compiere atti a ciò diretti [2]. Come emergerà nelle pagine successive, se concettualmente i confini tra società benefit e società non benefit appaiono sotto questo profilo sufficientemente chiari, la scarsa precisione del dato normativo e le molteplici manifestazioni con cui nella prassi lo scopo di beneficio comune può concretamente essere configurato, nonché attuato, comportano l’esistenza di una “zona grigia”, che rende necessario effettuare alcune precisazioni atte ad individuare una linea di demarcazione tra le due fattispecie e a verificarne le conseguenze in termini di disciplina applicabile. Nell’affrontare tali temi non si può prescindere dal considerare come l’at­tuale quadro normativo potrebbe mutare sotto la spinta del diritto comunitario, che, nell’ottica di indirizzare le imprese verso una gestione sostenibile, ha prospettato interventi volti ad incidere sui doveri fiduciari degli amministratori, esito che, come dimostra l’esperienza comparata, può essere realizzato, alternativamente, attraverso una revisione dello scopo della società (art. 169, Loi Pacte 2019-486 [3]) ovvero imponendo specifici obblighi a carico dell’organo amministrativo (Sect. 172 Comp. Act inglese) [4]. In questa prospettiva, non pare che una riflessione sul ruolo della società benefit e sulla sua [...]


2. Lo scopo di lucro nelle società di capitali e la sua “resistenza” nell’attuale quadro sistematico e normativo.

Al fine di meglio inquadrare le problematiche che ci si propone di approfondire nel presente scritto, pare necessario svolgere preliminarmente – pur se nei limiti consentiti in questa sede – alcune considerazioni sul tema (cruciale per il diritto societario e mai sopito nell’ambito del dibattito tradizionale) della rilevanza dello scopo di lucro nelle società di capitali [6]. Un autorevole punto di vista su tale questione è stato espresso in un recente parere dal Consiglio di Stato, il quale, dopo aver premesso la centralità sistematica dello scopo sociale, ha sottolineato come la stessa introduzione di novità normative, quali appunto le società benefit e le imprese sociali, abbia finito «per riaffermare (anziché sminuire) la forza della categoria giuridica tipizzante, imperniata (proprio e tra l’altro) sul fine di lucro», altresì precisando come la disciplina delle società benefit rinvenga il suo «centro connotativo» nella regolazione del fine di lucro e il suo «senso», nell’aggiunta, oltre allo scopo di dividere gli utili, anche di una o più finalità di beneficio comune [7]. In altri termini, le disposizioni che escludono o limitano lo scopo di lucro nelle società di capitali, configurandosi come eccezioni, sarebbero idonee a ribadire la portata generale della regola derogata [8]. Del resto, anche in quelle fattispecie in cui lo scopo di lucro è in via di principio escluso o limitato, non sempre l’assenza di lucratività è assoluta e coerentemente garantita dal legislatore: si pensi, in particolare, alla normativa sulle imprese sociali (in forma societaria), che, pur stabilendo quale regola generale il divieto di distribuzione degli utili, non impedisce però il perseguimento di un lucro (soggettivo) c.d. «nascosto» [9]. L’introduzione – sia pure di breve durata – delle società sportive dilettantistiche con finalità lucrative pare, invece, costituire segno di ripensamento da parte del legislatore rispetto alla scelta di totalmente escludere un requisito indefettibile della fattispecie societaria, nonché, la ragione essenziale dell’inve­stimento dei soci [10]. La normativa sulle start up innovative, a sua volta, prevede un divieto di distribuzione degli utili tra soci (art. 25, secondo comma, [...]


3. Le finalità di beneficio comune come «scopo aggiuntivo» nelle società benefit.

Alla luce delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo e nell’ot­tica di verificare i margini di ammissibilità, entro le società ordinarie (non benefit), di finalità altruistiche o comunque non lucrative, pare necessario chiarire il rapporto tra scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit. Ai sensi della normativa di riferimento, sono definite benefit le società che «nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (art. 1, comma 376), laddove per «beneficio comune» si intende «il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376» (comma 378, lett. a)). Come emerge dal tenore letterale della disposizione nonché dalla Relazione illustrativa al d.l. n. 1882, il beneficio comune è concepito dal legislatore come uno «scopo aggiuntivo» rispetto a quello di lucro («oltre allo scopo di dividere gli utili»), la cui introduzione porta perciò a qualificare in senso “duale” (o “ibrido”) lo scopo della società [17]. Sebbene lo scopo di lucro nella società benefit sia elemento essenziale, tanto sotto il profilo c.d. oggettivo (le società benefit perseguono il beneficio comune «nell’esercizio dell’attività economica» [18]), quanto sotto il profilo c.d. soggettivo (la finalità di beneficio comune è perseguita «oltre allo scopo di dividere gli utili»), pare innegabile, sulla base di una lettura complessiva delle disposizioni di cui alla l. n. 208/2015 (e, in particolare, dei commi 376, 377 e 380), che l’introduzione nell’atto costitutivo di una o più finalità di beneficio comune ne determini una compressione [19]. A differenza di alcuni interventi legislativi stranieri, ove si impone agli amministratori semplicemente di tener conto, nelle proprie scelte, anche [...]


4. Le finalità di beneficio comune tra scopo e oggetto sociale.

Ulteriori precisazioni si rendono necessarie alla luce dei commi 377 e 379, previsioni con cui si stabilisce che le finalità di beneficio comune debbono essere specificamente inserite nell’oggetto sociale e che, per come formulate, potrebbero generare il dubbio di una confusione terminologica, da parte del legislatore, tra causa e oggetto (ovvero, tra le “finalità” perseguite dalla società e le “attività” dalla stessa esercitate) [23]. In realtà, non sarebbe il primo caso di inclusione dello scopo nell’oggetto sociale presente nel nostro ordinamento, disponendo, ad esempio, l’art. 2615-ter, primo comma, c.c., che le società consortili possono assumere come «oggetto sociale» gli «scopi indicati nell’articolo 2602» [24]. A tal riguardo, si è osservato come una tale formulazione, pur se apparentemente impropria, potrebbe invece ritenersi giustificata se inserita nel contesto della gestione mutualistica e quindi anche consortile, caratterizzata da una «compenetrazione» talmente forte tra oggetto e scopo dell’ente che lo scopo comune dei soci sarebbe appunto la gestione mutualistica dell’impresa [25]. Secondo altri, la previsione citata offrirebbe uno spunto sistematico di più ampia portata, consentendo di desumere che, per alcune norme e in particolari contesti, l’oggetto sociale può ricomprendere sia l’attività che lo scopo di un ente associativo, con implicazioni significative – sulle quali si porrà l’atten­zione in questa sede – sotto il profilo della disciplina applicabile (e in particolare, del recesso per cambiamento dell’oggetto sociale) [26]. Per quanto riguarda nello specifico la società benefit, l’introduzione delle finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale avrebbe, sotto il profilo pratico, il duplice vantaggio di rendere tale previsione conoscibile ai terzi (stante le forme di pubblicità cui è sottoposto l’atto costitutivo) e di vincolare gli amministratori al suo perseguimento ex art. 2380-bis, primo comma, c.c. [27]. Detto ciò, è evidente che, come già accennato, la peculiarità della società benefit sembrerebbe riconducibile, non tanto o non solo ad un possibile ampliamento delle attività esercitabili rispetto a [...]


5. Il perseguimento del beneficio comune nelle società lucrative (non benefit).

Alla luce di quanto precisato nei precedenti paragrafi, si rende necessario verificare entro quali limiti società lucrative (non benefit) possano perseguire scopi di diversa natura. A tal riguardo, secondo autorevole dottrina, la possibilità per le società lucrative di porre in essere, entro determinati limiti, erogazioni a titolo gratuito o di destinare una parte degli utili distribuibili a scopi di beneficienza discenderebbe dal fatto che la causa sociale ha dei margini di elasticità tali per cui lo scopo lucrativo rappresenterebbe lo scopo principale ma non esclusivo della società [30]. Detto altrimenti, operazioni volte a realizzare finalità altruistiche sarebbero consentite solo nella misura in cui non compromettano, per natura e/o entità, la realizzazione dello scopo costituente la causa del contratto sociale (ovvero, lo scopo lucrativo), potendo perciò assumere una rilevanza occasionale e secondaria rispetto all’attività dedotta in via principale nell’oggetto sociale [31]. Il tema, come noto, è stato ripreso, con varietà di posizioni, a seguito del­l’introduzione delle società benefit. Secondo la tesi più restrittiva, a seguito di tale intervento legislativo, la possibilità per le società non benefit di esercitare “in misura rilevante” attività volte al bene comune e prive di qualsiasi finalità lucrativa, non sarebbe più consentita (in quanto in espresso contrasto con il comma 379), potendosi semmai ammettere solo occasionali e marginali atti di beneficienza, a condizione che gli stessi, pur essendo nell’immediato non remunerativi, siano indirettamente strumentali rispetto ai fini lucrativi della società [32]. In termini non dissimili, si è precisato come le società lucrative che intendano perseguire finalità di carattere sociale siano tenute ad utilizzare il modello della società benefit solo nel caso di «opzione forte» di responsabilità sociale dell’impresa (ovvero, nel caso in cui si intendano «integrare stabilmente le finalità di bene comune nelle strategie aziendali»), non anche nel caso in cui gli impegni di responsabilità sociale non appartengano stabilmente al programma imprenditoriale concordato dai soci nello statuto e le relative iniziative siano comunque compatibili con [...]


6. Il passaggio da società lucrativa a società benefit ai sensi del comma 379.

Se, sulla base delle premesse sin qui formulate, la differenza tra una società benefit e una società lucrativa (non benefit) che persegua occasionalmente finalità altruistiche pare chiara, il problema si pone invece quando l’una non operi coerentemente con il suo scopo benefit (ipotesi che può rilevare sotto il profilo della responsabilità degli amministratori di cui al comma 381 o del­l’applicazione delle norme sulla pubblicità ingannevole di cui al comma 384) e l’altra ponga in essere significativi atti di beneficio comune, ritenendo conveniente sotto il profilo reputazionale presentarsi all’esterno come impresa operante in modo responsabile e sostenibile, senza però sopportare gli oneri derivanti dall’assunzione formale della qualifica benefit. Ci si può perciò chiedere se, in quest’ultimo caso, la società possa essere assoggettata alla disciplina della società benefit o addirittura riqualificata come tale, questioni che rendono necessario chiarire, innanzitutto, in presenza di quali presupposti una società (costituendosi ex novo o già costituita) divenga formalmente benefit. Posto che la l. n. 208/2015, non contempla per la società benefit particolari forme di pubblicità, laddove l’indicazione della dizione «benefit», nella denominazione (o ragione sociale), negli atti e nella corrispondenza, è meramente facoltativa, ne consegue che l’unico presupposto espressamente richiesto ai fini dell’assunzione della qualifica benefit è quello della modifica dell’atto costitutivo o dello statuto ai sensi del comma 379 [41]. Tale adempimento sarebbe allora condizione sufficiente al fine di assoggettare una determinata società allo statuto di società benefit, potendosi ritenere in qualche modo implicita nell’introduzione di una o più finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale la volontà dei soci di adottare tale modello societario, con conseguente ridimensionamento dello scopo di lucro e affidamento agli amministratori della funzione di bilanciamento. Vedremo come, in alcuni casi, tale volontà presunta debba essere invece più puntualmente accertata. Secondo l’interpretazione di alcuni, la formulazione non chiarissima del comma 379 si presterebbe però ad una diversa lettura, ovvero, [...]


7. (segue). Gli effetti sotto il profilo della disciplina applicabile.

Se, alla luce delle considerazioni effettuate nel precedente paragrafo, la distinzione tra società benefit e società non benefit non sempre risulta netta sotto il profilo della fattispecie, le differenze sul piano della disciplina applicabile potrebbero costituire un sufficiente incentivo, per le società che intendano operare come benefit, ad assumere formalmente la relativa qualifica e per le altre a desistere dall’operare come tali [48]. Si pensi, ad esempio, alla possibilità che determinate società, compiendo o prevedendo di compiere atti rivolti al beneficio comune, vengano qualificate come società benefit e quindi assoggettate alle sanzioni previste per il mancato perseguimento del beneficio comune (commi 381, 384, l. n. 208/2015) [49]. L’aspetto che parrebbe maggiormente rilevante nella distinzione tra società benefit e non benefit e che potrebbe condizionare la scelta di adottare una forma o un’altra attiene, però, ai rapporti interni alla società. In particolare, mentre nelle ordinarie società lucrative la volontà di perseguire finalità altruistiche è in genere riconducibile ad una strategia degli amministratori o comunque del gruppo di comando, nelle società benefit, essa invece, perlomeno in linea di principio, discende da un programma previamente condiviso da tutti soci e per essi vincolante in quanto confluito nell’oggetto sociale [50]. Posto che il perseguimento dello scopo sociale “duale” potrebbe realizzarsi solo a seguito di un’attività di bilanciamento tra lucro e beneficio comune da parte degli amministratori, questi ultimi (in virtù di una sorta di c.d. «benefit judgement rule») non potrebbero essere poi chiamati a rispondere per il fatto di non aver operato nella prospettiva della creazione e massimizzazione del profitto [51]. Se tale premessa può essere condivisibile, pare, però, che l’operatività della c.d. «benefit judgement rule» non sia incondizionata, ma presupponga, non solo che le finalità di beneficio comune siano state formalmente recepite in apposita clausola statutaria (come discende dal comma 379), ma anche che le stesse siano realmente perseguite dall’organo amministrativo attraverso una sistematica attività di bilanciamento, nel rispetto delle procedure e degli [...]


8. (segue). Le conseguenze sulla posizione dei soci: considerazioni generali.

Alla luce delle considerazioni effettuate, si rende necessario valutare le implicazioni che il passaggio di una società da pienamente lucrativa a benefit può comportare sulla posizione dei soci, in mancanza di una previsione di legge che, al pari di quanto previsto in altri ordinamenti (tra cui, in particolare, alcuni Stati nord-americani), stabilisca a loro favore un qualche strumento di tutela in termini di exit o di voice [58]. Naturalmente, il problema si pone principalmente quando la società è già costituita e intenda divenire benefit, essendo abbastanza verosimile ritenere che, ove i soci scelgano di adottare tale modello ex novo, la compagine sociale sia sufficientemente coesa attorno all’idea di perseguire stabilmente scopi di beneficio comune [59]. In tale ipotesi, la maggioranza degli studiosi – in linea con quanto sostenuto in caso di mutamento dello scopo sociale – considera il recesso necessario contrappeso per i soci di una società lucrativa che si converte in benefit, essendo tale passaggio idoneo a cambiarne radicalmente la posizione e le condizioni di rischiosità del loro investimento [60]. Una tale esigenza potrà rilevare, tanto con riferimento a quei soci (c.d. «investitori»), per i quali uno scostamento dalla prospettiva del c.d. «shareholder value» può risultare determinante rispetto alla scelta di rimanere o meno in società, quanto e, a maggior ragione, con riferimento ai soci di società a compagine ristretta (s.r.l., in particolare) che si trovino a subire una modifica degli scopi sociali destinata a riflettersi sui propri diritti partecipativi [61]. Poste tali premesse in generale, si rende necessario verificare se la disciplina codicistica in materia di recesso possa supportare l’esigenza dei soci di recedere da una società lucrativa che divenga benefit [62].


9. Il recesso per cambiamento dell’oggetto sociale.

Se, come precisato, una società che intenda assumere la veste benefit è tenuta, in base a quanto previsto dal comma 379, ad inserire nell’oggetto sociale una o più finalità di beneficio comune, ci si può chiedere se la relativa delibera possa rilevare ai sensi dell’art. 2437, primo comma, lett. a), c.c., che appunto riconosce ai soci il diritto di recedere quando le modifiche dell’og­getto sociale consentono un «cambiamento significativo dell’attività della società» [63]. Come chiarito in sede interpretativa, il cambiamento (che può consistere nell’ampliamento o nella riduzione dell’oggetto sociale) è «significativo» se idoneo ad incidere, non necessariamente in termini di peggioramento, sulle condizioni di rischio dell’investimento dei soci [64]. La possibilità di invocare tale causa di recesso, nel caso di passaggio di una società da lucrativa a benefit, potrebbe incontrare una serie di difficoltà applicative, vuoi perché, come si è visto, le finalità di beneficio comune possono in concreto incidere, non sull’attività esercitata dalla società, che rimane inalterata, ma sulle relative modalità di svolgimento, vuoi perché, pur variando l’attività esercitata dalla società, ciò potrebbe avvenire in termini non così radicali o comunque apprezzabili da integrare il presupposto della «significatività» [65]. In realtà, secondo talune letture, potrebbero rilevare ai sensi della previsione sub lett. a) anche le modifiche concernenti le modalità di svolgimento delle attività, laddove siano previste (e quindi si incida sul «programma iniziale») ma anche ove non siano previste (e dunque si introduca una restrizione dell’oggetto sociale), nella misura in cui le stesse possano influire sull’entità del rischio che è stato alla base della decisione del socio di entrare in società [66]. D’altra parte, sarebbe ragionevole ipotizzare che l’inclusione nell’oggetto sociale di finalità di beneficio comune, con contestuale mutamento dello scopo sociale ed attenuazione della lucratività, renda la significatività del cambiamento in re ipsa [67]. L’introduzione di uno scopo [...]


10. Il recesso per cambiamento del tipo.

Secondo un consolidato orientamento interpretativo, l’assunzione della qualifica benefit non implicherebbe l’adozione di un nuovo tipo sociale, ma semmai di uno speciale modello societario caratterizzato nei termini già descritti [73]. Di conseguenza, non sembrerebbe potersi dar luogo all’applicazione della causa di recesso correlata al cambiamento del tipo ex artt. 2437, primo comma, lett. b), c.c., né delle norme sulla trasformazione, neanche quelle relative alla trasformazione c.d. eterogenea, ritenuta dalla giurisprudenza configurabile solo nei casi tassativi previsti dalla legge [74]. Di diverso avviso è invece un’opinione dottrinale, del tutto minoritaria, secondo cui le disposizioni sulla trasformazione eterogenea potrebbero essere applicate anche alle modifiche dello scopo sociale, indipendentemente dal contestuale cambiamento della struttura organizzativa e quindi del tipo di società [75]. In tale prospettiva, è stata letta anche la previsione ex art. 2497-quater, primo comma, lett. a), c.c., che attribuisce il diritto di recesso ai soci della società diretta e coordinata quando la società o l’ente che esercita la direzione e coordinamento su di essa abbia deliberato «una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale» [76]. Tale disposizione partirebbe, infatti, dal presupposto che il passaggio da uno scopo lucrativo ad uno scopo di altra natura (es. consortile o ideale) possa riflettersi anche significativamente sulle società controllate (se, per esempio, le loro risorse vengano impegnate nel perseguimento di scopi ideali con conseguente contrazione delle prospettive reddituali) [77]. Se si ritenesse fondata tale ricostruzione, condivisa da una parte della dottrina ma al momento priva, a quanto consta, di riscontri in giurisprudenza, i soci di una società che diventi benefit (e che quindi muti lo scopo ma non la struttura organizzativa) potrebbero avvalersi, non solo del diritto di recesso (ex artt. 2437, primo comma, lett. b), 2473, primo comma, c.c.), ma anche delle specifiche forme di tutela previste per la trasformazione eterogenea ex art. 2500-septies, c.c. [78].


11. Il recesso correlato alle modifiche dei diritti del socio.

Se, come si è visto, il passaggio di una società da lucrativa a benefit determina una limitazione del diritto dei soci alla distribuzione degli utili o comunque autorizza gli amministratori ad operare in tal senso, ci si può chiedere se in tale ipotesi possa rilevare la causa di recesso ex art. 2437, primo comma, lett. g), c.c., correlata alle «modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione» [79]. In sede interpretativa, si è chiarito come l’espressione «diritti di partecipazione» possa essere riferita (in contrapposizione a quella concernente i «diritti di voto» e, secondo taluni, anche agli altri diritti amministrativi [80]) ai diritti patrimoniali e, in particolare, a quelli afferenti alla partecipazione agli utili [81] In base alla tesi più restrittiva, inoltre, la modifica di cui alla lett. g) dovrebbe essere peggiorativa rispetto alle condizioni iniziali dell’investimento del socio [82]. Un’obiezione, rispetto alla possibilità di applicare tale causa di recesso nel caso che rileva in questa sede, potrebbe essere quella per cui il peggioramento dei diritti patrimoniali dei soci che entrano in una società benefit non sarebbe automatica conseguenza della modifica dell’atto costitutivo ai sensi del comma 379, ma potrebbe semmai discendere dall’attività di bilanciamento tra interessi lucrativi e non lucrativi [83]. E ciò a meno che non si ritengano rilevanti, ai sensi della stessa previsione, anche le modifiche potenzialmente peggiorative per i diritti dei soci e non solo quelle aventi un’incidenza attuale sugli stessi [84]. Interessanti spunti in materia sono offerti da una recente pronuncia della Cassazione, con cui si è riconosciuto il diritto di recesso ex art. 2437, primo comma, lett. g), c.c., a seguito della modifica di una clausola statutaria sulle regole di formazione delle riserve e della conseguente riduzione della percentuale di utili eventualmente distribuibili ai soci [85]. La ratio della previsione sub lett. g), secondo l’interpretazione della Corte, sarebbe essenzialmente quella di tutelare i soci di minoranza, pregiudicati da una riduzione della percentuale degli utili distribuibili più di quanto non lo possano essere, invece, i soci di controllo, che, ragionando tendenzialmente in un’ottica di lungo periodo, [...]


12. Il recesso convenzionale come forma di rinegoziazione della partecipazione del socio nella società benefit.

Alla luce delle considerazioni svolte, ci si può chiedere se la mancanza di una previsione ad hoc sul recesso da parte della l. n. 208/2015, debba essere intesa, non come una mera dimenticanza legislativa, ma come espressione di una precisa volontà del legislatore di non prendere posizione su una materia così delicata per la società e per i suoi soci, semmai rimettendo ogni valutazione a riguardo all’autonomia statutaria nei casi in cui ciò è consentito (ex artt. 2437, terzo comma, 2473 primo comma, c.c.) [90]. Un tale approccio potrebbe essere probabilmente coerente con l’intento legislativo, chiaramente espresso in apertura della legge (comma 376), di promuovere la costituzione e di favorire la diffusione di società benefit, laddove è evidente che la previsione di un diritto di recesso correlato alla mera assunzione di tale qualifica potrebbe essere un disincentivo al suo utilizzo, per le conseguenze che, come noto, possono derivarne sul patrimonio sociale [91]. In tale prospettiva, pare che, al di là della possibilità di ricorrere ad una delle ipotesi di recesso previste dalla legge, nel caso in cui ne sussistano i presupposti, sia opportuno, nel momento in cui le società decidono di assumere lo status di benefit, concedere ai soci la possibilità di valutare l’incidenza che tale modifica può avere sui loro interessi e quindi di eventualmente rinegoziare le condizioni di permanenza in società [92]. In questi termini, il recesso potrebbe essere perciò considerato un rimedio più o meno utile a seconda della compattezza che, all’interno della compagine sociale, può esservi attorno al progetto benefit [93]. Proprio al fine di contemperare le contrapposte esigenze di non disincentivare il ricorso al modello benefit, da un lato, e di garantire l’exit dei soci dissenzienti, dall’altro, potrebbe perciò risultare utile l’introduzione nello statuto della società benefit di un regime convenzionale di recesso correlato, non ad una singola operazione di beneficio comune, ma all’intera attività di bilanciamento realizzata dalla società benefit in un apprezzabile lasso di tempo (quantomeno nel termine annuale previsto per la predisposizione della relazione di cui al comma 382): solo alla luce dell’“attività” (e non del singolo [...]


13. Le società di persone tra benefit e non benefit e il recesso dei soci per giusta causa.

Sebbene sotto il profilo pratico la fattispecie delle società di persone in forma benefit abbia avuto sinora scarsa diffusione e, sotto il profilo teorico, il dibattito sullo scopo di lucro in tali società non sia stato sviluppato (o, perlomeno, non lo è stato nei termini in cui invece ha interessato le società di capitali), pare necessario riportare brevemente anche in tale contesto le principali problematiche affrontate nel presente scritto [96]. Un primo aspetto su cui soffermarsi è quello concernente le modalità di adozione della modifica del contratto sociale o dell’atto costitutivo di cui al comma 379, potendo essere decisiva, specie sotto il profilo dei soci, la circostanza che essa sia presa all’unanimità oppure (in virtù del «patto contrario» ex art. 2252 c.c.) a maggioranza. Secondo una tesi nota e in passato autorevolmente sostenuta in dottrina, il potere della maggioranza di modificare il contratto sociale nelle società di persone troverebbe perlomeno due limiti, rappresentati, da un lato, dai diritti individuali dei soci (es. la scelta di esonerarli dalla partecipazione agli utili o alle perdite) e, dall’altro, da quelle decisioni che rivestono carattere essenziale per la società (es. modifica radicale dell’oggetto sociale), ipotesi che quindi presupporrebbero il consenso unanime dei soci per la loro adozione, salvo, eventualmente, il riconoscimento del diritto di recesso ai dissenzienti [97]. Partendo da tale prospettiva, ci si può perciò chiedere se la stessa alternativa tra decisione all’unanimità o recesso possa valere anche nel caso di una società di persone che a maggioranza decida di divenire benefit, posto che la modifica dello scopo attraverso l’introduzione di finalità di beneficio comune potrebbe essere intesa quale modifica delle «basi essenziali» della società idonea ad incidere sul diritto dei soci all’utile (spettante loro ex art. 2262 c.c., dopo l’approvazione del rendiconto) [98]. In particolare, precisa la dottrina tradizionale, mentre il lucro c.d. oggettivo sarebbe riscontrabile anche in altri modelli associativi (quali cooperative, consorzi con attività esterna, associazioni in senso stretto), il lucro c.d. soggettivo avrebbe invece una funzione identificativa della fattispecie societaria e ne rappresenterebbe [...]


14. Riflessioni conclusive.

A conclusione del presente lavoro, pare utile ripercorrere brevemente i momenti essenziali della riflessione svolta, che, partendo dalla società benefit e dalla sua disciplina, ha tentato di metterne in luce la portata sistematica e quindi i riflessi sulle altre società lucrative. Come ci si è sforzati di dimostrare nella parte iniziale, il vigente quadro normativo e sistematico non parrebbe mettere in dubbio la centralità dello scopo di lucro e la sua perdurante “resistenza” rispetto all’idea – che tende ad essere riproposta in diverse sedi – di una pretesa neutralizzazione causale delle società di capitali. Proprio la legislazione speciale, di cui quella in materia di benefit sarebbe esempio emblematico, parrebbe, invece, confermare come, in base al nostro diritto societario, ogni esclusione o limitazione dello scopo lucrativo costituisce eccezione alla regola generale della lucratività e deve essere fondata su una disposizione di legge ad hoc. Del resto, quegli stessi interventi legislativi, che, al fine di valorizzare la sostenibilità dell’impresa hanno di recente rivisitato lo scopo della società includendovi ulteriori finalità (così la «Loi Pacte» 2019-486), sembrerebbero in tal modo ribadire a loro volta la centralità della prospettiva lucrativa, dimostrando che lo scopo di lucro è tutt’altro che tramontato [110]. In questo quadro normativo, l’introduzione nel nostro ordinamento della società benefit (strumento tecnico specificamente destinato ad internalizzare il beneficio comune nella gestione sociale) sembrerebbe avere come conseguenza che le ordinarie società lucrative solo in via residuale potranno operare, in via di fatto o sulla base di una clausola statutaria ad hoc, in vista di finalità altruistiche o comunque non lucrative. Per utilizzare un’espressione che ben riassume tale concetto, la distinzione – sotto il profilo del perseguimento del beneficio comune – tra società non benefit e società benefit potrebbe essere ricondotta allo schema che distingue tra “atto” e “attività”, nel senso che, mentre la prima avrebbe la possibilità di perseguire il beneficio comune solo occasionalmente, l’altra sarebbe invece tenuta a provvedervi in via continuativa attraverso una sistematica attività di [...]


NOTE